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Niente nota di credito se lo sconto in fattura non spetta

Come noto, i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2024 spese per determinati interventi edilizi, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o la cessione della detrazione (art.121, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020). Affinché l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito risulti perfezionata, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione circa la congruità delle spese sostenute. Inoltre, l’opzione per lo sconto in fattura deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese scontate, mentre entrambe le opzioni devono altresì essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (termine posticipato al 29 aprile per l’anno 2022). Al riguardo, è espressamente previsto che il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. La fattispecie in esame riguarda una fattura emessa indicando l’applicazione dello sconto ex art. 121, D.L. n. 34/2020, seppure non fossero ancora maturati i presupposti per il valido esercizio della relativa opzione. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la fattura deve ritenersi corretta dal punto di vista fiscale, in quanto riporta l’imponibile esatto e la relativa IVA, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello “sconto”. Pertanto, non ricorre alcun presupposto per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura. Il prestatore può, comunque, integrare la fattura originaria con un documento separato extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione e rilevare l’importo da saldare.

Registratori di cassa: adeguamento ai fini fiscali possibile fino al 31 dicembre 2024

È stata prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 la possibilità per l’Agenzia delle Entrate, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare, in via transitoria, le modifiche necessarie per l’adeguamento dei registratori di cassa adattati a “registratore telematico”, già immatricolati e per i quali è scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello. La suddetta proroga consente di adattare gli apparecchi già in dotazione dei commercianti alle caratteristiche tecniche richieste per registrare, memorizzare e trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati fiscali introdotti, relativi ai corrispettivi giornalieri incassati. La proroga si è resa necessaria affinché i produttori possano modificare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli ancora molto diffusi altrimenti non più aggiornabili.

 COMMERCIO

Indici ISTAT, locazione di immobili urbani a uso non abitativo

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2022 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di novembre 2022, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale novembre 2021 novembre 2022 è pari a 11,5 (75% = 8,625). La variazione biennale novembre 2020 novembre 2022 è pari a 15,6 (75% =11,700).

 AMBIENTE

Etichettatura ambientale imballaggi: pubblicate le nuove linee guida

Si informa che il 22 novembre scorso – sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – è stato pubblicato il D.M. 28 settembre 2022 n. 360 contenente l’aggiornamento delle “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi” già adottate con D.M. 114/22. Le Linee Guida, predisposte in collaborazione con il CONAI, intendono fornire un supporto tecnico operativo per l’implementazione della normativa europea in ordine al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 219, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152. Si ricorda che, ai sensi di tale disposizione: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

I temi affrontati riguardano:

• l’approccio all’etichettatura;

• i contenuti illustrati attraverso l’analisi di casistiche;

• la costruzione dell’etichettatura;

• l’entrata in vigore dell’obbligo e l’esaurimento delle scorte;

• tabelle di sintesi

Vengono inoltre recepite le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione originaria, con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno.

Il documento potrà essere aggiornato o modificato periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge (nazionali e/o comunitarie), nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura, derivanti da consultazioni e confronti con le associazioni di imprese. Le Linee Guida sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023. Si ricorda che con il D.L. 228/21 (c.d. “decreto milleproroghe”) era infatti stata prevista la sospensione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022. Nella legge di conversione di tale decreto era stata inoltre estesa (articolo 11, comma 1, lettera b) la possibilità di commercializzare, fino a esaurimento delle scorte, i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023. Il decreto in commento abroga e sostituisce il D.M. n. 114 del 16 marzo 2022.

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