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TERMINI DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 PER ANNO 2020 ED EVENTUALI RAVVEDIMENTI

Nel caso in cui il contribuente si accorga di errori e/o dimenticanze in una dichiarazione regolarmente presentata ha la possibilità di porre rimedio anche 90 giorni dopo il termine

a cura di ASSOCAAF

Itermini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 sono stati i seguenti: ■ 30 settembre 2021 per i contribuenti p.f. che hanno presentato la dichiarazione dei redditi tramite 730/2021; ■ 30 novembre 2021 per i contribuenti p.f. che hanno presentato la Dichiarazione redditi P.F. 2021 per l’anno 2020; per le società di capitale, enti non commerciali, società di persone, etc.

Superata la scadenza del 30 novembre senza aver presentato la dichiarazione, tutti i contribuenti hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione tramite ravvedimento che consente di rendere tardiva (quindi valida) la dichiarazione. Il ritardo nella presentazione, però, non può andare oltre i 90 giorni dal termine ordinario del 30 novembre. Le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, sono considerate omesse.

ERRORI E DIMENTICANZE IN DICHIARAZIONE

Nel caso in cui il contribuente si accorga di errori e/o dimenticanze in una dichiarazione regolarmente presentata ha la possibilità di porre rimedio. Tale possibilità è data anche a coloro che presentano la dichiarazione nei 90 giorni successivi al termine del 30 novembre.

Rimedi nel caso di dimenticanze a favore del contribuente

I contribuenti possono correggere le dichiarazioni che presentino errori o omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, presentando una dichiarazione integrativa anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originale. L’eventuale credito evidenziato dall’integrativa a favore può essere utilizzato in compensazione. Se la dichiarazione integrativa a favore viene presentata

entro il termine di presentazione della dichiarazione

relativa al periodo successivo, il credito che emerge è liberamente compensabile e viene riportato nella dichiarazione relativa al periodo successivo. Se, invece, la dichiarazione integrativa a favore viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito che emerge può essere compensato, ma con delle limitazioni: ■ il credito può essere usato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; ■ l’eccedenza di credito, che risulti da dichiarazione integrativa a favore presentata oltre l’anno successivo e che non sia stato chiesto a rimborso, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Rimedi nel caso di dimenticanze/errori a sfavore del contribuente

I contribuenti hanno la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa entro il 5° anno successivo a quello di presentazione del modello originale (per l’anno d’imposta 2020 entro il 31/12/2026): l’importo a debito dovrà essere pagato maggiorato degli interessi legali e delle sanzioni, di seguito illustrate.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NEI 90 GIORNI DAL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (30 novembre 2021)

Entro i 90 dal termine di presentazione della dichiarazione è possibile procedere alla correzione delle dichiarazioni: ■ presentando la dichiarazione corretta; ■ versando la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ■ versando le seguenti sanzioni.

NEL CASO DI ERRORI NON RILEVABILI MEDIANTE CONTROLLI AUTOMATIZZATI E FORMALI, SI DOVRÀ VERSARE:

■ una sanzione fissa di € 28,00 (Euro 250,00 ridotta a 1/9; codice tributo 8911 anno 20__); ■ la sanzione per omesso versamento, se dovuto (pari al 15% ridotto ad 1/9 per i versamenti effettuati dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza; pari al 30% ridotto ad 1/8 per i versamenti effettuati dal 91° giorno ….).

NEL CASO DI ERRORI RILEVABILI MEDIANTE CONTROLLI AUTOMATIZZATI E FORMALI, SI DOVRÀ VERSARE:

■ sanzione per omesso versamento, se dovuto (pari al 15% ridotto ad 1/9 per i versamenti effettuati dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza; pari al 30% ridotto ad 1/8 per i versamenti effettuati dal 91° giorno…).

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE OLTRE I 90 GIORNI DAL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (30 novembre 2021)

Oltre i 90 giorni, è possibile procedere alla correzione delle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta: ■ versando la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ■ versando le relative SANZIONI, che varieranno, a

seconda dell’errore commesso nel seguente modo: 1) per errori rilevabili mediante controlli automatizzati

e formali: le sanzioni saranno quelle per omesso versamento (30% dell’importo dovuto), ridotte a seconda di quando interviene il ravvedimento;

2) per errori non rilevabili mediante controlli automa-

tizzati e formali le sanzioni saranno: ■ dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato (art.1, comma 2, D.Lgs. n.471/97).

Se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, si ha l’applicazione della sanzione di Euro 258,00, ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento. ■ dal 120% al 240% delle imposte/ maggiori imposte relative a redditi prodotti all’estero.

Nel caso in cui l’infedele dichiarazione riguardi canoni di locazione soggetti a cedolare secca:

Nel caso di omessa indicazione in dichiarazione del canone di locazione, la sanzione sarà: ■ Dal 240% al 480% dell’imposta dovuta con un minimo di €.500; ■ Del 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di €. 400 se i canoni sono dichiarati entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza; Nel caso di parziale indicazione in dichiarazione: Dal 180% al 360% della maggiore imposta dovuta. La presentazione di una dichiarazione integrativa fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa, per i soli elementi oggetto dell’integrazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E GESTIONE DEGLI ACCONTI PER L’ANNO D’IMPOSTA SUCCESSIVO

Con la Circolare n.42 del 2016 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa (entro o oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva) da cui emerga una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo in misura superiore, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell’acconto se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto. La Cassazione con la sentenza n.6593 del 10 marzo 2021 ha, invece, sostenuto che gli acconti devono essere calcolati e versati sulla base della dichiarazione integrativa; pertanto, se non ravveduti, si determinerebbe un insufficiente versamento degli stessi.

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