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Allerte alimentari: le nuove linee guida al banco di prova
Èdel 5 maggio 2021 l’emanazione delle “Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” che sicuramente hanno trovato il proprio banco di prova nell’importante allerta sull’ossido di etilene che ha attraversato l’Europa da giugno 2021.
Il campo di applicazione
Il documento disciplina il funzionamento del sistema sia nei casi di un grave rischio, sia nei casi di rischio meno grave o meno urgente, ma per cui sia necessario uno scambio di informazioni tra i membri della rete. Emerge l’esigenza di adeguarsi al reg. Ue 625/17 che ha rimodulato il mondo dei controlli ufficiali. Nell’all.to A, ad esempio, si nota immediatamente l’estensione dell’applicazione anche per la salubrità dell’ambiente dovuto ad alimenti e materiali od oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA). Interessante è il passaggio in cui si afferma che “Sono compresi, nel campo di applicazione, anche eventuali riscontri ottenuti nell’ambito dell’autocontrollo su alimenti, mangimi o MOCA già immessi sul mercato”. Viene inoltre ribadito il principio dell’art. 14/6 del Reg. CE 178/2002 che istituisce una presunzione di rischio della partita lotto o consegna di alimenti o mangimi di cui fa parte l’alimento a rischio. È un passaggio spesso controverso tra gli operatori, soprattutto nel caso di prodotti a marchio in cui talvolta l’avvio di ritiri e richiami indiscriminati può creare acerrimi conteziosi risarcitori. Viene infine chiarita l’esclusione dalle allerte per: § criteri microbiologici di igiene di processo; § frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore.
Quando parte l’allerta
a) Controllo ufficiale
SE nel corso di attività ispettive/audit/ campionamento ufficiali si rilevano evidenze di non conformità su un prodotto che non è più sotto il controllo dell’OS parte l’allerta. Si precisa tuttavia che in tale caso non dovrà essere sottoposto ad ulteriore indagine un medesimo lotto risultato non conforme, mentre verrà valutata I‘op-
Avv. Chiara Marinuzzi
Studio Legale Avv. Gaetano Forte Diritto penale agroalimentare e sicurezza alimentare
Se nel corso di attività ispettive/audit/ campionamento ufficiali si rilevano evidenze di non conformità su un prodotto che non è più sotto il controllo dell’OS parte l’allerta
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portunità di effettuare campioni ufficiali su lotti diversi dello stesso prodotto.
b) Autocontrollo
Questa è una novità. L’OS deve valutare, in caso di non conformità, se il prodotto è “a rischio” ai sensi del Reg. (CE) 178/2002 e agire per tutelare la salute pubblica nonché informare I’Autorità competente, che, una volta venuta a conoscenza della problematica, valuta le attività condotte dall’OS e attiva il sistema di allerta.
c) Reclamo consumatore
La denuncia di un consumatore per prodotto non conforme non attiva il sistema di allerta. Rimane facoltà delle Autorità competenti locali valutare se la non conformità denunciata costituisca motivo per determinare I’attivazione del sistema di allerta, eventualmente procedendo a campionamento ufficiale su confezione integra. Si tratta di una precisazione importante che definisce un caso molto discusso.
d) Malattia trasmessa da alimenti (MTA)
In caso di MTA dovuta a prodotti immessi sul mercato, compresa la somministrazione, viene attivato il sistema d’allerta qualora sia individuato, analiticamente e/o tramite indagine epidemiologica il prodotto che ha originato l’episodio tossinfettivo.
Verifiche sull’OS
Come devono essere le liste di distribuzione? Vanno consegnate in formato elettronico, senza indicazioni relative ai prezzi o altre informazioni lesive della “trasparenza e riservatezza”. Non devono riportare le sedi legali, ma le sedi operative dei destinatari del prodotto. Le autorità verificano l‘immediato avvio del ritiro/richiamo del prodotto non conforme e le modalità con cui è stato effettuato dall’OS. È facoltà dell’autorità competente fare controlli a campione con i seguenti criteri: il rischio; il periodo di vita commerciale del prodotto; l’ampiezza della rete di commercializzazione; la fascia di popolazione a cui sono destinati i prodotti. Interessante il passaggio in cui si fa riferimento all’affidabilità dell’operatore accertata in corso di precedenti controlli. Non si può escludere che lo strumento del rating, individuato nell’art. 11 Reg. UE 625/17, ma ad oggi ancora non attivo, possa svolgere un ruolo significativo. Il documento prosegue nel dettaglio della gestione dei flussi informativi e dei ruoli dei diversi uffici centrali e periferici.
Valutazione dei rischi
Casi in cui il RASFF non trova applicazione
Si tratta di una elencazione nuova che esemplifica i casi in cui non sussiste un rischio diretto o indiretto per la salute. Si
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La fattispecie delle “salmonelle rilevanti” costituiscono l’elemento che fa scattare l’allerta nel caso siano rilevati in allevamenti di uova da consumo
citano i casi di riscontrate carenze igieniche, deterioramento o infestazioni che potrebbero produrre solo elementi di non commerciabilità dei prodotti, interruzioni della catena del freddo, superamento di limiti di legge non supportate da elementi di valutazione dell’effettivo rischio, Moca che creino condizioni inaccettabili di composizioni o di proprietà organolettiche che non abbiano conseguenza per la salute. L’obiettivo è evitare l’avvio di un’allerta per mere non conformità, non supportate da valutazioni sul rischio effettivo.
Casi di azione rapida in altro Paese membro
Sono citate: la presenza di sostanze vietate o di valore superiore alle dosi acute di riferimento o di esposizione che possano creare un rischio. Particolare il caso degli allergeni: la loro presenza non indicata in etichetta è automaticamente oggetto di allerta. Interessante la fattispecie delle “salmonelle rilevanti” che costituiscono l’elemento che fa scattare l’allerta nel caso siano rilevati in allevamenti di uova da consumo.
Casi in cui può essere richiesta una valutazione di rischio ad hoc
Si tratta di situazioni specifiche in cui mancano parametri di riferimento o che vanno verificate in relazione all’entità della contaminazione. Qui si parla finalmente dei corpi estranei, che saranno oggetto di allerta se presentano un rischio. La specificazione è molto importante per evitare allerte per queste contaminazioni spesso non influenti sulla salute del consumatore. Il provvedimento contempla un albero decisionale che dovrebbe uniformare le azioni a livello europeo.
Rintracciabilità
Le linee guida si soffermano molto sulla rintracciabilità insistendo sull’opportunità di dotarsi di un sistema di rintracciabilità interna pur non essendo questa espressamente prevista dal regolamento. Questa, collegando le materie prime con i prodotti finiti, faciliterebbe I‘operatore nelle proprie procedure, consentendogli di effettuare ritiri mirati dei prodotti che condividono lo stesso rischio sanitario e di limitare, pertanto, il quantitativo di prodotti da ritirare. Vi è da dire che la rintracciabilità svolge un ruolo molto significativo non solo nel caso nel caso di allerte, ma anche in caso di conteziosi civilistici per il risarcimento danni connessi non solo alle stesse allerte ma più in generale a vizi del prodotto. Per quanto concerne la conservazione della documentazione sono indicati i seguenti tempi: § 3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, ed ortofrutticoli); § i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, prodotti “da consumarsi entro il”; § i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti
“da consumarsi preferibilmente entro”; § un periodo minimo di 2 anni successivi alla vendita per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l’indicazione del TMC nonché per i MOCA.
Richiamo
Viene ribadito che quando un alimento/ mangime/MOCA a rischio, oggetto di notifica, è ancora sul mercato e ha raggiunto il consumatore, l’OS deve provvedere, oltre agli adempimenti sulla tracciabilità e di ritiro, anche al richiamo in conformità alle note del Ministero della Salute 31.05.2016 e 15.12.2016. Cosa succede in caso in cui l’OS viola tale obbligo? Nel caso in cui, nel corso di un controllo, I’A.C. verifica che I‘operatore che ha ricevuto un prodotto oggetto di notifica di allerta non adempie i propri obblighi sul ritiro/richiamo, deve accertare se quest’ultimo sia stato informato dal proprio fornitore per definire il livello di responsabilità. Attualmente l’omesso ritiro/richiamo è sanzionato in via amministrativa dall’art. 3 D.lgs. 190/2006, tuttavia nel progetto
di legge di riforma dei reati agroalimentari (n. 2427 presentato alla Camera il 06.03.2020) si ipotizza di trasformare il fatto in illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Disposizione operative
Nel documento sono disciplinate le procedure di notifica, i provvedimenti sui prodotti ritirati nonché la trasparenza e la riservatezza. L’allerta verrà gestita unicamente mediante lo strumento informatico iRASFF da integrare nell’IMSOC per lo scambio di informazioni. L’obiettivo è evidentemente quello di assicurare maggiore efficacia e gestione del rischio.
Conclusioni
Le Nuove linee guida sulle allerte costituiscono uno strumento importante non solo per le autorità ma anche per gli operatori. Il maggiore dettaglio delle procedure non può che essere visto con favore, anche se ogni situazione rimane a sé e deve essere sempre attentamente valutata tenendo conto delle conseguenze. Rimane sempre il tema della leva commerciale e dei rapporti di forza che spesso introducono elementi ulteriori che si innestano su quelli prettamente legali e operativi previsti dalle Linee Guida.
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MACCHINE A VAPORE S E C C O
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