sociale e legale
Il diritto di conoscere le proprie origini 40
Come socio fondatore del Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche e come figlia adottiva non riconosciuta alla nascita desidero aprire qui un dialogo con le famiglie adottive, le prime ad avere a cuore la sanità e il benessere dei loro figli, i cosiddetti “figli del cuore”. Vorrei brevemente accennare alla particolare situazione nella quale si trovano numerose persone adulte che vivono un profondo disagio esistenziale, diverso per ciascuno in intensità, tonalità e sfumature, ma con la stessa matrice: essere un figlio adottato che, non essendo stato riconosciuto alla nascita, non potrà mai, e sottolineo quel mai per tutta la categoricità e il senso di disperazione che lo connotano, conoscere il nome della propria madre naturale. Non a caso ho parlato di adulti, in quanto
per un bambino o un adolescente tale informazione sarebbe difficile da elaborare e gestire, mentre diventa assolutamente proponibile a un’età in cui l’evoluzione del ciclo di figlio abbia contribuito a strutturare strumenti emozionali e critici per affrontare una realtà che, per quanto difficile, resta la propria unica e irripetibile realtà, non da evadere, ma da incontrare. La legge L’antica questione del “diritto” a conoscere la propria identità biologica da parte di tutti, anche prima dei previsti quanto improbabili cento anni, ritorna di attualità con la recente sentenza della Corte di Strasburgo, che condanna l’Italia per non aver ricercato un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. L’attuale ordinamento ita-
liano non consente al figlio adottato e non riconosciuto alla nascita di accedere all’identità dei propri genitori biologici, considerando prevalente l’interesse del genitore di conservare l’anonimato rispetto all’interesse del figlio di conoscerne l’identità. Tale divieto non opera per i figli adottivi riconosciuti alla nascita, per i quali la legge 149/2001 prevede un accesso raggiunto il venticinquesimo anno di età (e anche prima in taluni casi e con differenti modalità). Questo crea evidentemente un’ulteriore discriminazione tra gli adottati, oltre a quella già operante tra i figli adottivi e i figli tout court. Crediamo che uno stato civile e democratico non possa non allinearsi al resto dell’Europa, riconoscendo a tutti i cittadini pari dignità, ed è di questa dignità che
41
42
stiamo parlando, quando chiediamo di riappropriarci dei nostri dati vitali. Le nostre istanze, considerato il carattere etico che le contraddistingue, sono state recepite trasversalmente dai rappresentanti politici e costituiscono oggetto di quattro proposte di legge attualmente in discussione in Parlamento. In particolare, nella II Commissione giustizia della Camera dei deputati è in esame, dal gennaio 2010, il progetto di legge 2919 (PDL), unificato ai PdL 3030 (PD) e 1899 (UDC), che reca “Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184”, in materia di accesso dell’adottato alle informazioni sulla propria origine e sull’identità dei genitori biologici, da realizzarsi attraverso una procedura di mediazione, in parte simile a quella seguita in Francia con la legge 22 gennaio 2002 n. 93 che ha istituito il “Consiglio nazionale per l’accesso alle origini personali”, con il compito di agevolare l’accesso alle origini degli adottati. Tale procedura sarebbe attuabile a partire dai 25 anni, mediante una richiesta da parte dell’interessato e previo il consenso della madre biologica che, a distanza di anni e in mutate condizioni esistenziali (nonché storico-culturali) potrebbe © maddalena di sopra
non avere più alcun vincolo rispetto alla possibilità di palesarsi, restituendo a un figlio la completezza della propria storia personale e dei parametri genetici, indispensabili anche nel caso di malattie ereditarie, e per rendere praticabile, nel campo della salute, quella stessa prevenzione di cui possono godere gli altri cittadini. È poi presente in Senato il progetto di legge 1898 (PDL) nel quale si prospetta di attendere fino a 40 anni per far valere, senza autorizzazione del giudice, né del genitore naturale, un pieno diritto a ricevere ogni informazione in ordine alla propria origine e all’identità dei propri genitori biologici. Una insopprimibile esigenza L’attuale normativa ci impedisce di far luce su una zona senza ricordi e senza storia che sta all’origine della nostra vita e del nostro sviluppo, rendendoci eternamente incompleti e destinati a morire senza aver avuto piena cognizione di noi stessi. Partendo dalla domanda fondamentale “chi sono?” l’uomo si aspetta una risposta non solo relativa al presente, ma che si riferisca anche a ciò che è stato nel
passato, perché il passato non viene inghiottito nel nulla, ma resta come elemento che struttura la sua vita nell’oggi, e ne condiziona il futuro. In tal senso, la conoscenza delle origini contribuisce a formare l’identità entrando nell’insieme di realtà che rappresentano il punto di partenza dello sviluppo umano. Per identità s’intende la rappresentazione totale di un individuo, che la filosofia esistenziale definisce “unico e irripetibile”, rappresentazione che è fondamento stesso della consapevolezza di ciascuno di essere un uomo e di essere “quell’uomo” in particolare. Noi non desideriamo per questo che venga messa in discussione la possibilità per la donna di partorire in anonimato, riconoscendo le valenze racchiuse in tale istituto legislativo. Chiediamo, però, che venga realizzato un effettivo bilanciamento dei diritti in causa consentendo, finalmente, ai figli adottivi non riconosciuti alla nascita, di uscire da una condizione nella quale si sentono ombre, senza alcuna possibilità di replica né decisionale sulle scelte di cui sono stati fatti oggetto. Un figlio senza passato avverte l’inesistenza di una immagine interna dei genitori naturali.
43
44
Non c’è ricordo personale, ma neppure un’immagine che possa essere trasmessa dai ricordi di chi gli sta intorno. Non c’è una storia di famiglia, né possibilità di rappresentazione degli antenati come normalmente e naturalmente avviene attraverso le relazioni con chi circonda coloro che nascono e rimangono nell’ambiente che gli appartiene. È questo il contatto che manca, che è molto di più di una mera conoscenza storica. Si tratta, come ritiene Silvana Lucariello, del contatto con il mondo emozionale delle proprie origini e della possibilità di una “riparazione”, come direbbe Melanie Klein. È possibile separarsi da qualcuno o qualcosa che si sa chi sia, che si è riconosciuto nelle sue qualità distinte e differenti e solo se lo si può collocare in un luogo della mente. E per questo risulta indispensabile la presenza amorevole del genitore adottivo, per permettere di operare le distinzioni e fare ordine nella confusione che c’è nella mente di chi è stato adottato. È dunque necessario tener conto di un bisogno di sa-
pere che non è necessariamente, anzi possibilmente non è mai, indice di una volontà di rottura con la famiglia di adozione o di ricostruzione, spesso impossibile, di legami con la famiglia di origine, ma risponde semplicemente a una esigenza dello sviluppo umano, di completezza della personalità. Eppure alcune associazioni di famiglie adottive (si veda per tutte l’ANFAA, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) non hanno accolto con entusiasmo tali proposte di legge, anzi l’hanno aspramente criticata, vedendovi una forma di svilimento del tentativo di ogni famiglia adottiva di dare vita, attraverso l’adozione, a “una genitorialità e una filiazione vere”. Le associazioni avvertono come una minaccia il riconoscimento del diritto di accesso riconosciuto all’adottato, ritenendo che “riconoscere un ruolo ai procreatori che hanno abbandonato la loro prole, significa, soprattutto, disconoscere per tutte le famiglie, in primo luogo quelle biologiche, l’importanza dei rapporti affettivi
ed educativi sullo sviluppo della personalità dei figli”. La maggior parte delle obiezioni scaturiscono da una scarsa conoscenza dell’argomento e per la maggior parte di esse le risposte ci sono già, basterebbe leggere i documenti e prestare ascolto e interesse alle esperienze. Ecco di seguito le più frequenti: Verrebbero favoriti gli aborti e gli abbandoni nei cassonetti A tale proposito, bisogna ribadire che non si vuole escludere la possibilità di partorire in anonimato e, inoltre, che nessuna ricerca è stata fatta in tal senso. Non esiste alcuna statistica, e comunque un’adeguata riflessione farebbe ritenere che oggi non sia certamente l’anonimato a porsi in alternativa a un’interruzione di gravidanza, ma altre e diverse considerazioni, e che un abbandono per strada sia collegabile a una mente dolorosamente stravolta piuttosto che al timore di dover fornire le proprie generalità (vedi studio svolto dalla Confederazione Elvetica).
figlio e purtroppo le esperienze personali ci insegnano che questa mancanza originaria ci accompagnerà lungo l’intero percorso della nostra vita. Essa, inoltre, talvolta può essere legata a sentimenti di colpevolezza: è noto, infatti, come, nella cultura popolare, alcune volte i figli nati da relazioni illecite fossero anche noti come “i figli della colpa”. Tale dinamica può avere una notevole influenza sui nostri vissuti personali, quando (soprattutto nel passato), la nascita veniva accompagnata da sentimenti di clandestinità. Riconoscere un figlio non ha solo una valenza giuridica, ma anche psicologica: attraverso il riconoscimento il genitore attesta che dentro di sé ha creato quello spazio mentale che accoglie le primissime rappreA differenza dei bambini sentazioni del figlio, spazio riconosciuti alla nascita, e in cui il figlio stesso è idenin seguito dati in adozio- tificato, contenuto, e in cui ne, per i quali comunque la sua esistenza acquista l’abbandono rappresenta un senso. È questo l’aspetl’interrompersi di una con- to di cui viene depauperato tinuità di vita e di identi- il bambino prima, adulto tà, ai figli non riconosciuti poi, se non riconosciuto alla viene a mancare all’origine nascita, contribuendo al il principio materno che “lutto originario”, che non conferisce loro lo status di potrà non avere un peso Mancanza di legame profondo con la famiglia adottiva Mi sento di sostenere con forza e con sentimento personale che l’affetto per la famiglia adottiva non ha nulla in comune con il desiderio di una conoscenza che non potrà mai sostituire emotivamente legami consolidati. Anzi, direi che più è stata soddisfacente l’adozione, più la personalità del figlio è equilibrata e pronta a sostenere il cammino verso l’approfondimento della propria identità. È vero che molte persone adottate si fanno scrupolo e iniziano le ricerche senza dirlo o dopo la morte dei genitori adottivi, ma questo solo per evitare loro timori del tutto ingiustificati, con ciò penalizzando ancora una volta se stessi.
nella costruzione dell’identità personale e nella strutturazione della personalità, anche nel contesto delle più adeguate e amorevoli condizioni famigliari. Quello che a volte la teoria ci aiuta a chiarire corrisponde a una sensazione di disagio profondo nella maggior parte di noi. Le differenze individuali fanno sì che ci sia chi ci convive, chi si ribella, chi cerca ossessivamente, chi a intermittenza, chi manifesta la sofferenza, chi la cela, chi la condivide, chi non la manifesta. E, ancora, chi idealizza e chi non perdona, chi anela e chi rifiuta, chi pretende di sapere e chi afferma di non averne la necessità. Per tutti è giusto che venga riconosciuto il diritto alla conoscenza delle proprie origini, onde ciascuno possa avvalersene nei tempi in cui lo ritenga opportuno, o anche mai. Ciò che non può essere eluso ulteriormente è sancire il principio e, con esso, dare l’opportunità della scelta.
Emilia Rosati
45