Piccolo Prontuari di Sopravvivenza alla Scuola

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Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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INDICE: STATUTO DEGLI STUDENTI NUOVE REGOLE SUL VOTO IN CONDOTTA: COME DIFENDERSI PAGELLE, PROMOZIONE ED ESAMI A SETTEMBRE: COME FUNZIONA?

GUIDA ALLO STATUTO Qualche importante precisazione preliminare Primo: tenete ben presente che lo Statuto (DPR 24 giugno 1998, n.249) non è l’unico testo legislativo da quale attingere informazioni e norme, pertanto crediamo sia utile aver inserito nella guida anche gli eventuali riferimenti normativi attingendo dall’intera legislazione in vigore. Secondo: Lo statuto per la maggior parte enuncia principi generali, sui quali è necessario costruire rivendicazioni nelle scuole. Questo significa che spesso vi toccherà organizzare incontri tra le presidenza e il comitato studentesco per vedervi riconosciuti i vostri diritti. Terzo: le norme che trovate nella guida sono aggiornate e quindi SONO ATTUALMENTE IN VIGORE. Se però dovesse risultare qualche problema affrettatevi a contattare il nostro SPORTELLO NAZIONALE DI CONSULENZA SINDACALE scrivendo alla casella di posta elettronica sos@unionedeglistudenti.it Ad una prima lettura lo Statuto può sembrare troppo vago, ecco perché adesso vi riproponiamo alcuni stralci dello Statuto, con qualche commento e qualche dritta qua e là. Tenete presente, però, un concetto base: è la presenza stessa di uno Statuto dei diritti a darci una grande mano, perché certifica la presenza degli studenti non come utenti di un servizio, ma come protagonisti e attori principali della scuola.

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Di seguito sono elencati e spiegati gli articoli più importanti dello statuto, per scaricarlo in forma integrale vai su: http://www.unionedeglistudenti.net/sito/statuto-aggiornato/

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E DI PENSIERO Art. 1, comma 4 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale o culturale. Art. 4, comma 4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità. Questi principi sono senz’altro importanti e costituiscono la premessa per una scuola dove gli studenti contano davvero qualcosa. Sebbene la loro traduzione nella pratica scolastica sia più difficile, esistono margini di intervento: nessun insegnante sarà autorizzato a penalizzare studenti per le loro opinioni personali in merito ad argomenti trattati durante interrogazioni. Nessuno potrà più punire con sanzioni disciplinari studenti che protestano (ovviamente nei modi dovuti) per atti di insegnanti e presidi, nessuno potrà attribuirvi cattivi voti per le idee che avete correttamente manifestato ed espresso. RISERVATEZZA Art. 2, comma 2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. In base a questo principio la scuola ed i docenti dovranno: Mantenere riservato l’esito delle prove orali e scritte. Garantire allo studente la massima riservatezza nell’accesso alle facilitazioni per reddito nelle varie occasioni (dalle gite al comodato d’uso). RICORDA: Se dovessi trovarti in situazioni di mancato rispetto di questo articolo hai anche altri “alleati”: il testo unico sulla protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ed un eventuale esposto al garante sono strumenti di grande tutela in questo campo. • •

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INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI Art.2, comma 3 Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Art.6, comma 2 Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto di iscrizione. Art.2, Legge 11 Ottobre 1977 n.748 Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio... .I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di ammissione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni. Questi sono proprio i principi più inapplicati, eppure, per certi aspetti sono quelli più importanti, perché impongono alla scuola (meglio al Dirigente scolastico e agli insegnati) di informare correttamente gli studenti sui propri diritti e sulle decisioni che influiscono in modo rilevante nell’organizzazione della scuola. Ad esempio, lo Statuto degli Studenti dovrebbe essere distribuito all’atto di iscrizione, cosa che non sempre avviene. Come pure, dovreste ricevere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto. La legge sulla trasparenza (art. dal 21 al 25 Legge 241/90) stabilisce inoltre l’importante principio dell’accesso libero agli atti amministrativi da parte di chi ne abbia interesse personale (atti riguardanti la propria persona) o giuridico (atti rilevanti nella tutela giuridica o amministrativa della propria persona). Ciò vuol dire che gli alunni possono avere accesso: • • • • • • •

ai verbali dei Consigli di Classe, anche nelle parti riguardanti gli scrutini (non solo della propria persona) ai verbali del Collegio dei docenti ai registri dei docenti alle verifiche scritte ai verbali delle commissioni d’esame alle verifiche scritte d’esame ai verbali del Consiglio d’Istituto, anche nelle parti riguardanti singole persone.

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE Art. 2, comma 4 Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Questo principio costituisce un importante superamento della concezione ancora diffusissima nella scuola, che la programmazione didattica e la valutazione siano di dominio assoluto dei docenti. Si riconosce l’importanza della comunicazione con gli studenti in merito alla programmazione didattica, da intendersi sia a livello d’Istituto che di classe, organizzazione della scuola, criteri di valutazione anche dei singoli docenti. Uno strumento già sperimentato in molte scuole per fare in modo che gli studenti possano collaborare e cooperare nella stesura del piano dell’offerta formativa sono le commissioni paritetiche, ovvero luoghi costituiti da un eguale numero di studenti e docenti, in cui si discute a tutto tondo della programmazione didattica. I regolamenti d’Istituto devono prevedere luoghi e modalità di confronto e non solo di informazione su questi temi tra insegnanti e docenti, a livello di classe e a livello di Istituto.

VALUTAZIONE (Art. 2, comma 4) Lo studente ha inoltre il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. (Art. 4, comma 3) […]Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Per valutazione s’intende, ovviamente, il giudizio dell’insegnante dato al termine di un’interrogazione o di una qualsiasi prova scritta…ovvero il voto!!! Lo statuto stabilisce innanzitutto che il “voto” deve essere comunicato dall’insegnate allo studente in questione, ma non è tutto, di fatti sarebbe stupido limitarsi a rivendicare di conoscere il “voto” (la risposta potrebbe essere lapidaria semplicemente: Rossi…Tre!). Infatti, devono essere chiaramente illustrati i criteri di valutazione da parte dei singoli insegnanti: questi criteri costituiscono gli elementi che il prof. ha tenuto in considerazione per arrivare ad attribuirti quel voto (ad esempio, per un’interrogazione di italiano, non conta solo il contenuto, ma anche il modo di esprimersi…). Ecco perché non possono essere rifiutate spiegazioni sui voti assegnati o sui criteri stessi. Si stabilisce inoltre la tempestività della valutazione. Questo vuol dire che i voti delle interrogazioni devono essere comunicati in breve tempo (possibilmente subito), lo stesso vale per i voti dei compiti in classe, i quali, non possono quindi essere riconsegnati un mese dopo il loro svolgimento, Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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soprattutto non può essere fissato un compito in classe se prima non siete venuti a conoscenza del voto del compito in classe precedente, come spesso avviene. NB Come vedi, non c’è una tutela vera e propria contro i voti ritenuti ingiustificati, né contro le bocciature ingiustificate, che ricadono nell’ambito della giustizia amministrativa: eventuali ricorsi sono quindi di competenza del Tribunale Amministrativo regionale (TAR). DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE (art. 2 comma 5) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizza zione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richie sta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. Questa norma introduce un’importante strumento di esercizio della democrazia nella scuola: il referendum. Infatti, per “decisione che influisce in modo rilevante nella vita della scuola” s’intende sia una modifica dell’orario scolastico, sia la destinazione per i viaggi d’istruzione, sia l’utilizzo delle aule al pomeriggio, ma anche le eventuali riforme della scuola promosse dal Parlamento o dal Governo…insomma, il principio che viene stabilito è che TUTTI gli studenti devono essere chiamati ad esprimersi su queste tematiche, attraverso una consultazione (referendum) sul tema specifico, evitando che in alcune materie sia tutto delegato ai rappresentati di classe o d’istituto. Nel dicembre 2007 è stata utilizzata per la prima volta il la pratica della consultazio ne tramite referendum a livello nazionale, tramite una interpretazione estensiva dell’art. 2 comma 5, con tale referendum promosso proprio dall’Unione degli Studenti, tutte le studentesse e gli Studenti che hanno partecipato (ben 40.116!!) si sono espressi sui provvedimenti del governo in materia di istruzione su ciò che il Ministro Fioroni stesso secondo gli studenti, avrebbe dovuto mettere in campo. Proprio a seguito di questo straordinario momento di partecipazione diretta, il ministro Fioroni ha dovuto assumere il fatto che gli studenti volevano una carta che garantisse sconti sui consumi culturali e di fatti quest’ultima è stata realizzata. Anche se non tutto ciò che gli studenti avevano chiesto è stato realizzato e anche se non tutti i provvedimenti giudicati negativi sono stati ritirati, questo referendum ha rappresentato un primo importante traguardo: il Ministero della Pubblica Istruzione è stato messo innanzi alla volontà manifesta degli studenti, espressa attraverso uno strumento formale. Sicuramente sarà importante diffondere questa pratica in maniera sempre più capillare e continuativa. IL DIRITTO DI ASSEMBLEA E DI ASSOCIAZIONE Art. 2 comma 9 "La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto." Come già anticipato, lo statuto non è l’unica normativa cui occorre fare riferimento, tutt’altro: al di là di questa importante ma generica affermazione, nello Statuto non c’è altro. Perciò occorre far riferimento alla legislazione precedente. Il Testo Unico della legislazione scolastica (D.Lvo n. 297/94, in particolare titolo1, sezione 2 articolo 13) prevede che gli studenti hanno diritto ad un’assemblea di classe (della durata di massimo 2 ore) e ad un’assemblea d’istituto (della durata di un giorno di lezione) al mese. Le assemblee non possono essere effettuate sempre lo stesso giorno e mai nel corso dell’ultimo mese delle lezioni (ma su questo tema vi rimandiamo alla sezione specifica sulle assemblee). Art. 2 comma 10 "I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni." Questo comma dell'articolo 2 garantisce agli studenti che fondano a livello locale associazioni come l'Uds la possibilità di riunirsi e incontrarsi nei locali scolastici, basterà depositare preso la segreteria dell'istituto lo statuto dell'associazione di cui si fa parte, per utilizzare i locali scolastici, le associazioni locali sprovviste di statuto possono avvalersi dello statuto delle associazioni nazionali. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In materia di provvedimenti disciplinari sono state introdotte delle modifiche tramite D.P.R. 235, 21 novembre 2007, delle modifiche non condivise dagli studenti, in sostanza è stata reintrodotta per le scuole la possibilità di estromettere gli studenti dallo scrutinio finale come sanzione disciplinare. Art. 4 comma 3 I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento i doveri elencati nell’art. 3 [..] Secondo tale articolo sono i singoli regolamenti di istituto ad individuare tutti quei comportamenti per cui è possibile attribuire una sanzione ad uno studente, per questo motivo è molto importante partecipare non solo alla stesura del regolamento di istituto, ma soprattutto partecipare alle modifiche annuali che vengono introdotte e votate dal consiglio di istituto. Ad ogni modo al fine di evitare che ogni dirigente introduca in maniera autoritaria dei comportamenti “normalissimi” come suscettibili di sanzioni è stato richiesto, anche per evitare gli effetti dannosi delle nuove modifiche introdotte, al miniPiccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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stero l’emanazione di una circolare ministeriale che possa uniformare le tipologie di comportamento sanzionabile da inserire nello statuto al fine di evitare “usurpazioni di potere, tale nota ministeriale è stata emanata il 31 luglio 2008 e contiene delle specifiche importanti al fine di evitare che per qualsiasi comportamento uno studente possa essere estromesso dallo scrutinio finale. Art. 4 comma 2 “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed alò ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed un generale a vantaggio della comunità scolastica” Questo articolo ribadisce che la sanzione non deve essere irrogata con lo scopo di punire o mortificare, ma con lo scopo educativo di far comprendere allo studente l’errore commesso anche attraverso attività di volontariato o svolte a vantaggio del bene collettivo della scuola. Art. 4 comma 3 “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto” Questo articolo è estremamente importante per due ragioni la prima perché garantisce ad uno studente la possibilità di motivare il perché di un gesto o un’azione, con il connesso obbligo da parte dell’organo collegiale, che irroga e rende operativa una sanzione, di non pronunciarsi fino a quando non sarà stato ascoltato lo studente. Lo Statuto è in vigore, dunque è attualmente valido: non fatevi aggirare, occhio ad ogni tentativo di delegittimare i nostri diritti, soprattutto non lasciatevi intimorire se partecipate ad una manifestazione, occupate scuola o prendete parte ad una assemblea straordinaria non autorizzata! Art. 4 comma 4 “In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.” vd. paragrafo libertà di espressione e di pensiero. Art. 4 comma 5 “Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica.” Questo articolo sancisce che la sanzione deve assolutamente proporzionata all’azione commessa, insomma se ad esempio il vostro regolamento di istituto prevede che alla quinta assenza dovete essere accompagnato dai genitori (speriamo di no!) e non avete rispettato questa regola sicuramente non vi potrà essere data una sospensione o dieci Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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giorni di catalogazione di libri in biblioteca…sarebbe un po’ sproporzionato e ingiusto! Questo assunto si ispira proprio ad un principio di gradualità della sanzione che è fondamentale per non creare un clima rigido e repressivo e anzi per accentuare la funzione educativa delle sanzioni così come lo statuto sancisce. E’ importante che allo studente sia garantita la possibilità sempre e comunque di effettuare attività a favore dell’intera comunità scolastica. Art 4 comma 6 “Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. E’ bene tenere presente quanto riportato da questo articolo: nessun docente o dirigente scolastico può autonomamente attribuirvi una sospensione, tale provvedimento deve essere adottato in maniera collegiale in questo caso dal consiglio di classe. Che cosa possiamo fare però per gli studenti che vengono sospesi? Beh bisogna ricordare al consiglio di classe che come recita lo stesso statuto l’attribuzione delle sanzioni deve comunque tenere conto della situazione personale dello studente, quindi se una sospensione superiore ai 15 giorni implica la bocciatura è il caso di tarare bene il numero di giorni di sospensione. Infine bisogna sapere che per essere sospesi per più di 15 giorni o la non ammissione agli esami di stato o agli scrutini finali serve un provvedimento del consiglio di istituto e devono essere stati commessi “reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana” oppure pericolo per l’incolumità delle persone o ancora “casi di recidiva, atti di violenza grave, o comunque connotati di da una particolare gravità tali d ingenerare un elevato allarme sociale”. E tali fatti devono venir accertati “previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente” incolpato IMPUGNAZIONE…OVVERO COSA POSSIAMO FARE SE CI E’ STATA ATTRIBUITA UNA SANZIONE INGIUSTAMENTE. Art. 5 comma 1 “Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola […]” Se hai preso una sanzione ingiustamente e ci sono gli estremi per fare ricorso, tutto ciò è possibile, puoi anche non essere tu a fare ricorso direttamente, ma chiedere all’Unione degli Studenti di farlo per te, di fatti l’articolo cita “da parte di chiunque abbia interesse”. Ipotizziamo il caso in cui un docente ti abbia fatto sospendere per due giorni perché è entrato nei bagni ha sentito puzza di fumo e ha creduto senza vederti che tu stessi fumando, anche se non era assolutamente vero, dopo che il consiglio di classe ha stabilito che devi essere sospeso per due giorni (oltre alla sanzione amministrativa che Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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deriva dal fumare nel luoghi pubblici), entro 15 giorni da questa comunicazione tu puoi ricorrere facendo valere i tuoi diritti presso l’organo di garanzia interno, insomma non stavi fumando tu, neanche sei stato visto con la sigaretta, i tuoi genitori avvisati dalla scuola pensano che fumi…un vero guaio. L’organo di garanzia di cui fanno parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore, è l’organo a cui devi rivolgerti non solo ogni qual volta vuoi fare ricorso per una sanziona, ma anche quando si è verificata una situazione di violazione del presente Statuto delle Studentesse e degli Studenti, in molte scuole stiamo cercando di fare in modo che i rappresentanti degli studenti in suddetto rogano siano eletti in maniera diretta dalla popolazione studentesca, la pratica elettorale di fatti permetterebbe agli studenti di essere a conoscenza di questo importante organo di tutela dei propri diritti. Le modifiche introdotte all’interno dello statuto istituiscono anche un organo di garanzia di livello superiore, insomma potete appellarvi anche ad un organo di garanzia regionale, composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte, tre docenti e tre genitori, suddetto organismo è presieduto dal direttore dell’ufficio scolastico regionale, deve pronunciarsi entro trenta giorni dal momento in cui è stato appellato, a decorrenza del termine se non dovesse essersi espresso il direttore dell’ufficio scolastico regionale può farlo autonomamente.

NUOVE REGOLE SUL VOTO IN CONDOTTA: COME DIFENDERSI

Il 13 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento concernente “Coor dinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. Tale regolamento coordina tutte le norme sulla valutazione degli studenti nella scuola ed, in particolare, rivede le norme che regolano il voto in condotta in modo molto negativo per gli studenti, lasciando eccessiva libertà alle scuole, poche tutele per gli studenti e cambiando, ancora una volta, le norme che erano state previste a gennaio. La valutazione del comportamento – la condotta – è espressa in decimi. Di fatto fa media perchè “concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio”. Quindi i voti delle materie faranno media con la condotta per l'attribuzione dei crediti scolastici. Sono ammessi all’esame di Stato (esame di maturità) tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta. Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione. Quindi non può essere sanzionata la libera espressione di idee, la partecipazione a manifestazione. Con un voto in condotta inferiore a 6 si viene bocciati. Il voto inferiore a 6 può essere dato dal consiglio di classe durante gli scrutini intermedi e finali. L’insufficienza sarà attribuita per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti nei contesti previsti dallo statuto degli studenti all'art 9 e 9bis dell'articolo 4 e ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3, ossia: •

In presenza di una sospensione superiore a 15 gg per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio;

A chi non ha nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso;

A chi non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;

Agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;

A chi arreca danno al patrimonio della scuola.

IN OGNI CASO IL 5 IN CONDOTTA PUO' ESSERE DATO SOLO ALLO STUDENTE CHE PRECEDENTEMENTE ABBIA AVUTO UNA SANZIONE DISCIPLINARE TRA QUELLE PREVISTE NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO. Occorre quindi fare molta attenzione al regolamento di istituto, e tenere sempre presente che ogni sanzione disciplinare – anche un richiamo verbale del professore – può essere sempre impugnata all'organo di garanzia della scuola e, in seguito, a quello regionale.

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Quindi se ritenete di aver ricevuto una sanzione ingiusta, fate ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola che deve esserci a norma dello statuto degli studenti, se l'organo di garanzia accoglie il ricorso, il consiglio di classe non potrà dare il 5 in condotta! Come si fa un ricorso all'Organo di Garanzia? Se hai preso una sanzione ingiustamente e ci sono gli estremi per fare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione puoi ricorrere facendo valere i tuoi diritti presso l’organo di garanzia interno, di cui fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola, puoi appellarti all'organo di garanzia regionale, composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte, tre docenti e tre genitori, suddetto organismo è presieduto dal direttore dell’ufficio scolastico regionale, deve pronunciarsi entro trenta giorni dal momento in cui è stato appellato. Puoi farti aiutare dall'UdS: sos@unionedeglistudenti.it

PAGELLE, PROMOZIONE ED ESAMI A SETTEMBRE: COME FUNZIONA?

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. “Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.” Ciò significa che gli studenti che hanno una o più insufficienze a fine anno non sono automaticamente bocciati, ma il consiglio di classe può decidere di rimandare l'apPiccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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provazione o la bocciatura a agosto/settembre valutando se lo studenti ha recuperato. E' quindi fondamentale che le scuole attivino corsi di recupero ed interventi didattici programmati per permettere il recupero e non obbligare gli alunni a pagarsi le lezioni private! IN MOLTE CITTA' L'UDS ORGANIZZA GRATUITAMENTE O A BASSO COSTO RIPETIZIONI Puoi contattare la sede UdS a te più vicina o scriverci a info@unionedeglistudenti.it Per le norme che regolano i diritti degli studenti nella valutazione (trasparente e tempestiva) vedi la sezione relativa allo statuto degli studenti. Per le norme sul voto di comportamento vedi la relativa scheda. Per il calcolo dei crediti e l'ammissione agli esami di stato vedi la guida all'esame di maturità.

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