Scheda tecnica D.l. "Fare"

Page 1

LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) CAPO III

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 57. ART. 57. (Interventi straordinari a favore della ricerca per (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese). lo sviluppo del Paese). 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno della ricerca favorisce interventi diretti al e allo sviluppo delle attività di ricerca sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con particolare riferimento: particolare riferimento: a) al rafforzamento della ricerca a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti fondamentale condotta nelle università e negli pubblici di ricerca; enti pubblici di ricerca; b) alla creazione e allo sviluppo di start-up b) alla creazione e allo sviluppo di startinnovative e spin-off universitari; up innovative e spin-off universitari; c) alla valorizzazione dei progetti di c) alla valorizzazione dei progetti di social social innovation per giovani al di sotto dei 30 innovation per giovani al di sotto dei 30 anni; anni; d) al sostegno allo sviluppo di capitale di d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding; rischio e crowdfunding; e) al potenziamento del rapporto tra e) al potenziamento del rapporto tra mondo mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante della ricerca pubblica e imprese, mediante forme forme di sostegno che favoriscano la di sostegno che favoriscano la partecipazione del partecipazione del mondo industriale al mondo industriale al finanziamento dei corsi di finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni dottorato e di assegni di ricerca post-doc; di ricerca post-doc; f) al potenziamento infrastrutturale delle f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell’ambito del programma infrastrutturali europee nell’ambito del europeo Horizon 2020; programma europeo Horizon 2020; g) al sostegno agli investimenti in ricerca g) al sostegno agli investimenti in ricerca LINK - Coordinamento Universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) delle piccole e medie imprese, e in particolare delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni; giovani al di sotto dei 35 anni; h) alla valorizzazione di grandi h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare pubblico della ricerca, con l'obiettivo di le grandi sfide sociali contemporanee; affrontare le grandi sfide sociali contemporanee; i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino assegnatari di borse di studio, assegni che risultino assegnatari di borse di studio, o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione assegni o altre forme similari di sovvenzione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei dell’Unione europea, ovvero dei progetti fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli ricerca di base (FIRB); investimenti della ricerca di base (FIRB); l) al sostegno dell'internazionalizzazione l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca. ricerca. l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca campo umanistico, artistico e musicale, con in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti. messa on line dei relativi prodotti. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel FAR da individuate le risorse disponibili nel FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero programma dello stato di previsione del dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le Ministero dell'istruzione, dell'università e della finalità di cui al presente articolo. Il Ministro ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il dell'economia e delle finanze è autorizzato ad Ministro dell'economia e delle finanze è apportare con propri decreti le occorrenti autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio. occorrenti variazioni di bilancio. ARTICOLO 57-bis. ARTICOLO 57-bis. (Modifica all’articolo 1, comma 58, della legge 24 (Modifica all’articolo 1, comma 58, della legge dicembre 2012, n. 228). 24 dicembre 2012, n. 228). 1. All’articolo 1, comma 58, della legge 24 1. All’articolo 1, comma 58, della legge 24 Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quelli adottati ai sensi seguenti parole: « nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l’anno scolastico 2013- del medesimo articolo per l’anno scolastico 2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 primo periodo del comma 8 del medesimo della legge n. 448 del 1998 ». articolo 26 della legge n. 448 del 1998 ». 2. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata una 2. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di l’anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l’anno euro per l’anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per 2014. Ai relativi oneri si provvede, per l’anno l’anno 2014. Ai relativi oneri si provvede, per 2013, mediante corrispondente riduzione lineare l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti, lineare degli stanziamenti di parte corrente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui iscritti, nell’ambito delle spese rimodulabili di all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della dicembre 2009, n. 196, nel programma « Iniziative legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e « Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione per il diritto allo studio » della missione « scolastica e per il diritto allo studio » della Istruzione scolastica » dello stato di previsione del missione « Istruzione scolastica » dello stato di Ministero dell’istruzione, dell’università e della previsione del Ministero dell’istruzione, ricerca e, per l’anno 2014, mediante utilizzo dei dell’università e della ricerca e, per l’anno 2014, risparmi di spesa di cui all’articolo 58, comma 5. mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all’articolo 58, comma 5. ARTICOLO 58. ARTICOLO 58. (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca). universitario e degli enti di ricerca). 1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema 1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-bis, le parole «triennio a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2015»; 2014 e 2015»; b) al comma 14, le parole «quadriennio b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015». 2014 e 2015». Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) 2. Il Fondo per il finanziamento ordinario L’F.F.O. delle università statali viene delle università statali è incrementato di euro 21,4 incrementato di 21,4 milioni di euro nell'anno milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a 2014 e di 42,7 milioni di euro a decorrere decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario per dall'anno 2015 e il Fondo ordinario per gli enti di gli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 ricerca è incrementato 3,6 milioni di euro milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a nell'anno 2014 7,1 milioni di euro dal 2015. decorrere dall'anno 2015. 3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: « Non è richiesto inserito il seguente periodo: « Non è richiesto il il parere della commissione di cui al terzo periodo parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma ». entro tre anni dalla vincita del programma ». 3-bis. All’articolo 6, comma 12, quarto periodo, 3-bis. All’articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « soggetti luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « soggetti privati » sono aggiunte le seguenti: « nonché da privati » sono aggiunte le seguenti: « nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca ». attività di ricerca ». 4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, 4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5. di cui al comma 5. 5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 5. A decorrere dall'anno scolastico le istituzioni scolastiche ed educative statali 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i esternalizzati per le funzioni corrispondenti a servizi esternalizzati per le funzioni quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro corrispondenti a quelle assicurate dai occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite per coprire i posti di collaboratore scolastico della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del di collaboratore scolastico accantonati ai sensi Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere numero di posti accantonati non è inferiore a dal medesimo anno scolastico il numero di posti quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione accantonati non è inferiore a quello dell'anno a quanto previsto dal presente comma, le risorse scolastico 2012/2013. In relazione a quanto Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) destinate alle convenzioni per i servizi previsto dal presente comma, le risorse destinate esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di dall'anno 2015. euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa 6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5del presente rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto articolo, tenuto anche conto della compensazione anche conto della compensazione degli effetti in degli effetti in termini di fabbisogno e termini di fabbisogno e indebitamento netto indebitamento netto derivati dal comma 9 derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a decreto rimangono a disposizione per le esigenze disposizione per le esigenze di funzionamento di funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni scolastiche e per le supplenze per le supplenze brevi. brevi. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. occorrenti variazioni di bilancio. 7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la 7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali straordinarie esigenze delle aziende sperimentali e straordinarie esigenze delle aziende connesse allo svolgimento di attività agricole, sperimentali connesse allo svolgimento di attività nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili e agricole, nell’ambito delle risorse di bilancio nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari normativa vigente in materia di utilizzo di previsti dalla normativa vigente in materia di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro contratto collettivo nazionale di lavoro per gli è regolato dal contratto collettivo nazionale di operai agricoli e florovivaisti e dai contratti lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai integrativi provinciali. L’assunzione può avvenire contratti integrativi provinciali. L’assunzione può solo per l’esecuzione di lavori di breve durata, avvenire solo per l’esecuzione di lavori di breve stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei durata, stagionali o a carattere saltuario, nel limiti temporali e dei vincoli previsti dalla rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti normativa vigente per ciascuna tipologia di dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto. contratto. ARTICOLO 59. ARTICOLO 59. (Piano nazionale per il sostegno al merito e alla (Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi).

capaci, meritevoli e privi di mezzi).

1. Al fine di promuovere l’eccellenza e il merito L’art. 59 comma 1 prescrive la creazione di borse degli studenti e di incentivare la mobilità nel di mobilità destinate a finanziare il percorso di Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) sistema universitario, il Ministero dell’istruzione, studi di studenti che sceglieranno di iscriversi in dell’università e della ricerca bandisce, entro università ubicate in regioni differenti da quelle quindici giorni dalla data di entrata in vigore della di residenza propria e della loro famiglia. legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo Il bando, emanato con decreto del Ministero conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono dell’Università, dovrà essere presentato entro 15 iscriversi per l’anno accademico 2013/2014 a corsi giorni dall’entrata in vigore della legge di di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a conversione del D.l. n. 69/13 (c.d. “Decreto del ciclo unico, presso università statali o non statali Fare”). italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione 2. Il bando prevede una graduatoria nazionale telematica delle domande e i criteri per la che viene stilata in base a dei criteri di merito e formulazione della graduatoria nazionale di merito l’importo dell’erogazione monetaria diretta. tra i candidati. L'importo delle borse può essere Lo stesso importo può aumentare o diminuire in differenziato tenendo conto della distanza tra il base alla distanza tra il luogo di residenza dello luogo di residenza dello studente e la sede studente e la sede dell'università in cui si iscrive. dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi I soggetti a cui è possibile erogare le borse di al beneficio sulla base dei seguenti criteri: mobilità devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) possesso di un diploma di istruzione diploma conseguito in Italia nell'anno secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione pari o scolastico 2012/2013, con votazione all'esito superiore a 95/100; dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100; b) condizioni economiche dello studente condizioni economiche individuate secondo il individuate sulla base dell'Indicatore della modello I.S.E.E.. situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla La norma appare poco chiara: essa indica che il base di una graduatoria nazionale nella quale sono termine entro cui il Ministero dovrà pubblicare la inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, graduatoria nazionale è previsto entro 45 dalla fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente data di approvazione del bando di cui al comma 2 Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il (a sua volta da emanare entro 15 giorni candidato che presenta i valori più bassi nel dall’entrata in vigore della legge di conversione requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, del decreto), ma entro il 30 settembre. quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del Calcolando il computo dei giorni se il Ministero medesimo comma 3. La comunicazione della utilizzasse tutti i 60 giorni (15 + 45) a sua graduatoria e l’assegnazione delle borse sono disposizione per l’emanazione del bando e per la effettuate dal Ministero dell’istruzione, comunicazione della graduatoria e l’assegnazione dell’università e della ricerca entro 45 giorni dalla delle borse, si giungerebbe ben oltre il 30 data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 settembre in violazione del presente comma. Tale e comunque non oltre il 30 settembre 2013. La questione non assume una rilevanza meramente predetta assegnazione diviene efficace all’atto giuridica, ma anche politica poiché porrebbe a dell’immatricolazione dello studente presso rischio la legittimità dell’intera graduatoria che a un’università situata in una regione differente da quel punto diverrebbe facilmente impugnabile quella di residenza dello stesso e della famiglia dinanzi alle magistrature competenti vaificando d’origine, con esclusione delle università di fatto il tanto pubblicizzato Piano nazionale per telematiche. il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi. In caso di parità prevede che prevalgano gli studenti con ISEE più basso o in caso di ulteriore parità quello con voto di maturità più alto. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio In questo comma si specifica che i criteri di 2013, sono definiti l'importo delle borse di merito verranno individuati dal Ministro mobilità, le modalità di presentazione delle dell’Università con quello dell’Economia dopo domande da parte dei candidati in modalità aver sentito la Conferenza Stato-Regioni. telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio. 6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono Di seguito sono esplicitati i suddetti criteri di mantenere il diritto allo stesso con apposita merito che appaiono particolarmente stringenti e domanda, ferma restando la permanenza del quindi volti a ridurre fortemente il numero di requisito della residenza fuori sede, a condizione studenti beneficiari della borsa di mobilità che Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) che rispettino i seguenti requisiti di merito:

quindi si configura quale uno strumento elitario destinato ad un numero di studenti irrilevante rispetto alla totalità di coloro che ne necessiterebbero.

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei 90% dei Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) crediti formativi universitari previsti dal piano di previsti nell’anno di iscrizione; studi in base all'anno di iscrizione; b) aver riportato una media di voti pari o Media voti pari o superiore a 28/30. superiore a 28/30; c) non aver riportato alcun voto inferiore a Tetto minimo di voti per tutti gli esami di profitto 26/30. pari a 26/30.

7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Questa borsa di mobilità può essere erogata anche in concomitanza alle borse di studio previste dall’attuale sistema del Diritto allo Studio.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni Questo comma specifica lo stanziamento in 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l’anno milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 (5 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei milioni) e per il 2015 (7 milioni) relativi alle giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di borse di mobilità inseriti nel Fondo per il cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, sostegno dei giovani e per favorire la mobilità n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge degli studenti istituito dalla ex Ministra Moratti 11 luglio 2003, n. 170, per l’erogazione delle con il D.l. n.105/03. borse di mobilità. 9. Le somme già impegnate e non ancora pagate Le somme con cui verranno finanziate le borse di nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e mobilità (5 milioni ciascuno per gli anni 2013 e 2012 per gli interventi di cui all’articolo 9, commi 2014 e 7 milioni per il 2015) sono acquisite dallo da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. spostamento di economie (impegnate e non 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ancora pagate) in misura non superiore a 17 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei milioni di euro reperiti dalla Fondazione per il residui per essere versate all’entrata del bilancio Merito istituita dal comma 3 del D.l. n.70/11. dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l’anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall’anno 2014 in termini di fabbisogno Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell’articolo 58. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le Il Ministro dell’economia può con un proprio occorrenti variazioni di bilancio. decreto procedere a variazioni di bilancio. Il presente comma sancisce l’istituzione del Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di 11. Con decreto del Ministro dell’istruzione, mezzi. dell’università e della ricerca, d’intesa con la Esso sarà approvato mediante Decreto Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Ministeriale di concerto con la Conferenza le regioni e le province autonome di Trento e di permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Bolzano, è adottato un Piano nazionale per il le province autonome di Trento e di Bolzano che merito e la mobilità degli studenti universitari individuerà gli interventi e i criteri per capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la individuare gli studenti che potranno tipologia degli interventi e i criteri di beneficiarne. individuazione dei beneficiari. Il piano ha durata triennale e potrà essere Il suddetto Piano è triennale e può essere modificato annualmente mediante le disposizioni aggiornato annualmente anche in relazione alle della legge di stabilità elemento che desta forti risorse disponibili. Le risorse stanziate per preoccupazioni per l’indeterminatezza del l’attuazione del Piano sono determinate finanziamento che potrà essere erogato. annualmente con la legge di stabilità. Nelle intenzioni del Governo tale norma dovrebbe sposarsi con gli impegni assunti dallo stesso Esecutivo con l’approvazione di un Ordine del Giorno risalente al 24/07/2013. ARTICOLO 60. ARTICOLO 60. (Semplificazione del sistema di finanziamento (Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario). del sistema universitario). 01. La quota del Fondo per il finanziamento La c.d. “Quota premiale”, istituita con la L. 1/09, ordinario delle università destinata alla non potrà essere inferiore al 16% nel 2014, al promozione e al sostegno dell’incremento 18% nel 2015 e al 20% nel 2016 del totale qualitativo delle attività delle università statali e al dell’F.F.O. erogato dallo Stato agli atenei. Questa miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza percentuale potrà essere aumentata negli anni nell’utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 2 del successivi con incrementi non inferiori all’2% decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, potendo arrivare addirittura al 30%. convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è La quota premiale verrà individuata in base a determinata in misura non inferiore al 16 per cento determinati criteri, quali: Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) per l’anno 2014, al 18 per cento per l’anno 2015 e - i risultati conseguiti nella Valutazione della al 20 per cento per l’anno 2016, con successivi qualità della ricerca (VQR) recentemente incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e pubblicati dall’A.N.V.U.R. per una quota pari ai fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale 3/5 del totale; quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le - le valutazioni (quinquennali) delle politiche di università sulla base dei risultati conseguiti nella reclutamento introdotte dal D.lgs 49/12. Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un Questo aumento della quota premiale porterà ad quinto sulla base della valutazione delle politiche una netta divisione tra atenei di serie A iperdi reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale finanziati e atenei di serie B condannati alla dall’Agenzia nazionale per la valutazione chiusura. dell’università e della ricerca (ANVUR). L’applicazione delle disposizioni di cui al presente Viene chiarito nell’ultima parte del comma che la comma non può determinare la riduzione della quota di F.F.O. spettante ad ogni università non quota del Fondo per il finanziamento ordinario potrà essere diminuita in misura superiore al 5% spettante a ciascuna università e a ciascun anno in dell’anno precedente. misura superiore al 5 per cento dell’anno precedente. 1. Al fine di semplificare il sistema di 1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, finanziamento delle università statali e non a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla n. 245, concernenti la programmazione dello legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la sviluppo del sistema universitario, per le finalità di programmazione dello sviluppo del sistema cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, maggio 2003, n. 105, convertito, con comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il per favorire la mobilità degli studenti e per le sostegno dei giovani e per favorire la mobilità finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 398, per le borse di studio universitarie post novembre 1989, n. 398, per le borse di studio lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva universitarie post lauream, confluiscono, per la competenza, calcolata sulla base delle quota di rispettiva competenza, calcolata sulla assegnazioni relative al triennio 2010-2012, base delle assegnazioni relative al triennio 2010rispettivamente nel Fondo per il finanziamento 2012, rispettivamente nel Fondo per il ordinario delle università statali e nel contributo finanziamento ordinario delle università statali e statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, nel contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243, alle università non statali legalmente 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali riconosciute. legalmente riconosciute.

Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) 2. All'articolo 13, comma 12, del decreto 2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione fine il seguente periodo: «Il sistema di delle attività amministrative delle università e valutazione delle attività amministrative delle degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto università e degli enti di ricerca di cui al Capo I legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto sistema universitario (ANVUR) e della ricerca dei princìpi generali di cui all'articolo 3 e in nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo conformità ai poteri di indirizzo della 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.». Commissione di cui al comma 5.». 3. A decorrere dall’anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell’ANVUR e di consentire un’adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 2, comma 142, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con Questo comma completa la sottrazione di fondi modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. all’Università pubblica mediante lo spostamento 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al ogni anno di 500.000 euro ogni anno dal F.F.O. e relativo onere, pari a 1milione di euro annui a di altrettanti 500.000 euro dal fondo ordinario per decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 gli enti di ricerca per finanziare le attività euro annui a decorrere dal 2014, mediante dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione corrispondente riduzione del Fondo per il dell’Università e della Ricerca (A.N.V.U.R.) finanziamento ordinario delle università di cui che negli ultimi anni ha assunto un potere enorme all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 all’interno del sistema universitario, di fatto dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro commissariandolo. annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all’ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 201 3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all’articolo 12, comma 4, lettera d), del Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


LINK - Coordinamento Universitario Via IV novembre 98, 00187 Roma www.coordinamentouniversitario.it link.universitari@gmail.com

Scheda Tecnica della Legge di Conversione del D.l. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: « in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». 3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto Questa norma di chiusura chiarisce che tutte le salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non norme non posso avere nuovi ed ulteriori oneri a devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza carico dello Stato, confermando la tendenza dei pubblica. vari Governi di non investire in nessuna occasione nuovi stanziamenti per il comparto dell’Università della Ricerca e dei saperi.

Link Coordinamento universitario - Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma link.universitari@gmail.com Tel. 06/69770332


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.