PIR 2021 - ed.luglio 2021

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PIR 2021 – edizione luglio 2021 Nel corso dell’orario di servizio 2020-2021 è avviato un progetto pilota per testare il progetto di ‘Ridisegnazione del processo orario internazionale’ (TTR), per il tratto di competenza di RFI, sulla linea Monaco-Verona. Relativamente ai dettagli in merito alla capacità riservata per le richieste in Rolling Planning si faccia riferimento al sito di RFI www.rfi.it . Le richieste in Rolling Planning dovranno essere presentate, al fine di consentire un’adeguata tempistica al GI per la preparazione dell’offerta, in un periodo compreso tra 4 mesi ed 1 mese precedente al primo giorno di effettuazione del trasporto e dovranno rispettare le caratteristiche della banda di capacità così come pubblicate. Successivamente a tali termini la capacità riservata eccedente sarà aggiunta alla capacità residua. Per le richieste in Rolling Planning RFI predisporrà una proposta alla richiesta di tracce pervenuta al più presto e comunque entro e non oltre 4 settimane da ricevimento della stessa. Ulteriori dettagli relativamente al progetto TTR, tra cui modalità per l’effettuazione delle richieste, sono disponibili sul sito di RNE ttr.rne.eu e sul sito di RFI www.rfi.it .

4.3

TEMPISTICA PER LE RICHIESTE DI TRACCE E SERVIZI

A seguito della prescrizione di cui al punto 4.3.2 della Delibera ART 140/2017, recepita nel PIR al paragrafo 4.4.2, il GI si riserva di valutare una rimodulazione delle tempistiche per la trattazione delle richieste di tracce, fornendone adeguata e tempestiva informazione ai Richiedenti.

4.3.1 Tempistica per richiedere capacità ai fini dell’Accordo Quadro (aggiornamento dicembre 2019) Le richieste di nuova sottoscrizione o modifica di Accordo Quadro devono essere inoltrate al GI entro 15 mesi prima dell’avvio del primo orario di servizio utile. Successivamente a tale data, dette richieste saranno processate da GI secondo la tempistica di seguito indicata:

Le richiesta di capacità quadro pervenute oltre la scadenza indicata (x-15), saranno trattate nell’ambito del successivo processo di allocazione della capacità quadro. Il Gestore dell’Infrastruttura tiene conto, prima della stipula o modifica di un Accordo Quadro, degli elementi indicati nel Regolamento 2016/545/UE, art.6, comma 1. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, la capacità oggetto dello stesso sarà garantita a partire dal primo orario di servizio utile, inteso come quello che sarà attivato almeno 9 mesi dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, al fine di consentire al Richiedente (non IF) o all’eventuale l’IF che svolgerà il servizio, la presentazione delle richieste di tracce orarie corrispondenti alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, nel rispetto della tempistica di cui al successivo paragrafo 4.3.2. La richiesta di capacità finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro può essere inoltrata a GI fino a un massimo di 5 anni dal previsto avvio del servizio, qualora ricorrano almeno una delle seguenti motivazioni: a.

L’Accordo Quadro è un prerequisito per il finanziamento del materiale rotabile necessario al nuovo servizio;

b.

Vi è la necessità di completare il processo omologativo del materiale rotabile di cui alla lettera a; CAPITOLO 4 – ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA’

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