PIR 2021 - ed.luglio 2021

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traversata marittima; manovra di scarico (sbarco del materiale dalla nave traghetto, trasferimento dall’invasatura di sbarco al binario da cui ha origine il treno di proseguimento, senza variazioni di composizione).

Eventuali attività di modifica alla composizione dei treni dovranno essere effettuate in autoproduzione dalle IF e l’accesso alle aree adibite a tali attività dovrà essere richiesto secondo le modalità di cui al paragrafo 5.3.1. RFI assicura il collegamento ferroviario via mare fra la penisola e la Sicilia (rotta Villa S.Giovanni-Messina), la Sardegna (rotta Messina/Villa S.Giovanni – Golfo Aranci) e viceversa. RFI si impegna, salvo comprovata impossibilità tecnica, a che le carrozze siano rifornite di elettricità durante tutta la traversata marittima tra la penisola e la Sicilia e viceversa. IF si impegna a rispettare il limite massimo di carico dei carri e a presentare per l'imbarco carri contenenti merci pericolose solo per le corse a ciò espressamente designate. IF si impegna in tal caso a rispettare le disposizioni vigenti nonché a prendere tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza nel trasporto dei carri contenenti questo tipo di merci. RFI prende in consegna i carri e le carrozze per il traghettamento nel momento in cui IF le mette a sua disposizione per la manovra di carico sulla nave e le riconsegna a IF nel momento in cui ha completato la manovra di scarico. Non è in alcun caso responsabile per i danni a persone e/o cose che si siano prodotti prima della messa a disposizione dei richiamati mezzi da parte di IF e dopo la manovra di scarico. Durante la manovra e il traghettamento RFI è responsabile per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose, in dipendenza delle predette attività, se non prova che l'evento è derivato da cause ad esso non imputabili.

Infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio RFI assicura alle IF il diritto di utilizzare l’infrastruttura ferroviaria nazionale per accedere agli impianti raccordati di cui sono titolari soggetti diversi da RFI.

5.3

IMPIANTI A DIRITTO DI ACCESSO GARANTITO E SERVIZI FORNITI IN TALE AMBITO

Con riferimento ai servizi di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 5.1.1, relativamente agli impianti di RFI, trovano applicazione le seguenti regole.

5.3.1 Impianti a diritto di accesso garantito (aggiornamento dicembre 2019) Salvo specifica indicazione, il perimetro e le caratteristiche degli impianti in cui RFI eroga i servizi sono riportati al par. 3.6, le modalità e tempistiche per le richieste sono riportate al par. 4.3.2 e 4.3.3.

5.3.1.1 Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario (aggiornamento luglio 2020) Descrizione del servizio Il servizio consiste nella messa a disposizione alle imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari di spazi di stazione relativi a biglietterie self service (BSS), desk informativi mobili (desk) e obliteratrici nonché di locali e aree tecniche e locali di stazione relativi a biglietterie non automatiche e servizi di accoglienza e assistenza. Dotazione minima dell’asset per il servizio Il servizio di accesso allo aree in questione prevede la messa a disposizione delle seguenti dotazioni minime: Biglietterie non automatiche e strutture funzionali per il loro esercizio    

area per il posizionamento biglietteria impianto di illuminazione delle parti comuni predisposizione impianto elettrico predisposizione collegamento per trasmissione dati

BSS

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CAPITOLO 5 – SERVIZI


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