PIR 2021 – edizione luglio 2021
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REGOLE DI ESERCIZIO
2.4.1 Procedure per il coordinamento dell’esercizio ferroviario (aggiornamento dicembre 2019) GI espleta operativamente la responsabilità dell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria attraverso le gestione ed il controllo della circolazione, sulla base delle tracce orarie assegnate, delle tracce straordinarie ulteriormente disponibili o delle loro variazioni. Ciascuna IF ha la completa responsabilità dell’organizzazione dei servizi di trasporto, che si espleta anche attraverso il coordinamento dell’utilizzo del materiale rotabile e delle risorse di personale. Al fine di svolgere le funzioni di coordinamento dell’esercizio ferroviario, GI utilizza propri centri decisionali, in sede centrale e periferica, dove operano le figure di coordinamento e regolazione della circolazione e di supervisione del mantenimento ed eventuale ripristino dell’infrastruttura. Il GI adotta o modifica le aree di giurisdizione dei centri decisionali (centrale e periferici) di allocazione della capacità, di coordinamento e regolazione della circolazione e della manutenzione e ripristino dell'infrastruttura, nonché delle relative postazioni operative, in base a criteri improntati all’efficienza, all’efficacia e al contenimento dei costi per gli utenti; al fine di garantire la limitazione della diffusione dei ritardi lungo le linee, l'individuazione delle aree di giurisdizione privilegia l’unitarietà della gestione delle principali relazioni di traffico a breve/media percorrenza. L’adozione e/o la modifica della giurisdizione dei centri decisionali periferici, nel caso interessino servizi caratterizzati da Obblighi di Servizio Pubblico locale, è preventivamente comunicata all’Amministrazione affidante l’Obbligo di Servizio Pubblico locale. La giurisdizione dei centri decisionali di allocazione della capacità, di coordinamento e regolazione della circolazione e della manutenzione e ripristino dell’infrastruttura è pubblicata, in forma grafica e tabellare, tra i documenti tecnici del portale ePIR; a seguito di modifica di tali aree il GI provvede all’aggiornamento dei pertinenti documenti tecnici del portale ePIR entro 30 giorni. Le figure di coordinamento e regolazione della circolazione controllano e gestiscono: la marcia dei treni; le gestione delle anormalità di circolazione e gli inconvenienti di esercizio; le interruzioni di binario o di linea per i lavori svolti sotto esercizio; il ripristino della potenzialità delle linee in relazione all’eventuale ingombro di binari di stazione da parte di treni accantonati; l’autorizzazione di variazione delle caratteristiche dei treni, se incompatibili con le tracce orarie assegnate; l’autorizzazione delle effettuazioni di treni a brevissimo tempo, con l’assegnazione delle relative tracce orarie. Le IF devono obbligatoriamente assicurare interfaccia con GI, tale da garantire per tutto il periodo di circolazione dei propri treni: i turni dei materiali, ivi comprese le eventuali operazioni di manovra propedeutiche al ricovero/piazzamento del treno; l’assegnazione e la distribuzione del personale dei treni; la richiesta di variazione delle caratteristiche dei treni, se incompatibili con le tracce orarie assegnate; la richiesta di effettuazione e la predisposizione dei treni a brevissimo tempo; la richiesta di variazione al programma di servizi d’impianto. L’interfaccia con le figure di coordinamento di GI può essere assicurata mediante delega completa ad altre IF. GI assicura la circolazione dei treni in condizione di sicurezza e nel rispetto degli orari convenuti con IF. GI provvede a monitorare l’andamento dei treni e le anormalità di circolazione che si verificano e mette a disposizione delle IF le relative risultanze. Il GI, nel rispetto dei segreti industriali dei fornitori, rende noti, in apposito allegato tecnico del portale ePIR, gli algoritmi eventualmente adottati nei propri sistemi di supporto alle decisioni nel campo della gestione della circolazione compresi i valori di parametrizzazione degli stessi. Il GI analizza con cadenza biennale eventuali osservazioni avanzate dall’Autorità e dai potenziali richiedenti, comprese le Amministrazioni affidanti interessate, apportando eventuali modifiche e motivando le proprie scelte. CAPITOLO 2 – CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA
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