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Neutralità della rete e uguaglianza: dallo

Stato Di Natura Al Diritto

Guido D’Ippolito

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1. Introduzione

Tra i temi più dibattuti relativamente al binomio regola e Internet vi è certamente quello della c.d. net neutrality, ossia il principio di neutralità della rete Internet.

Tema di grande rilevanza non solo perché riprende principi e domande centrali del diritto – se e quando è necessario normare un determinato fenomeno, chi sia il legislatore, gli utenti di Internet (i c.d. internauti)1 o lo Stato2, che tipo di norme deve usare3, come inluisce l’ambiente e il contesto di riferimento con la situazione giuridica da normare4 – ma anche perché si presta ad illustrare il passaggio, o la necessità del passaggio, da uno stato di anomia, di assenza di regole giuridiche, a uno normato, un ordinamento giuridico.

1 La possibilità di una regolamentazione di Internet da parte degli utenti e dei suoi operatori si basa sul concetto di autonomia privata collettiva che si afianca all’autonomia privata individuale di cui all’art. 1322 c.c. Tra l’individuo e la società vi sono infatti dei gruppi intermedi, riconosciuti dall’art. 2 Cost., che pur essendo inseriti nel corpo sociale non lo sono però nell’organizzazione giuridica dello Stato. L’ordinamento riconosce a questi gruppi l’utilizzo di strumenti giuridici di diritto privato per la soddisfazione dei propri interessi, al pari di quanto succede per il singolo con l’autonomia privata individuale. La differenza è che mentre nell’autonomia privata individuale l’interesse del singolo è limitato solo dagli interessi dello Stato, nell’autonomia privata collettiva l’interesse dei singoli appartenenti al gruppo è limitata e subordinata anche all’interesse del gruppo nel suo complesso.

Così P. Pugliatti, voce Autonomia collettiva, Enciclopedia del diritto, 369 ss.

2 A superamento delle teorie eteronome e autome è stata proposta la c.d. co-regulation, igura ibrida che ha la base nel naturale evolversi del diritto dei privati, propria della self-regulation, ma che riconosce la necessità della presenza di un soggetto autoritativo, il quale concederà la forza tipica dei suoi atti in cambio di una riduzione dell’autonomia negoziale degli autori privati. Così G. De Minico, Internet Regola e anarchia, Napoli, Jovene, 2012, 13 ss.

La net neutrality può essere considerata un fenomeno interdisciplinare che coinvolge questioni eterogenee5. Tale eccentricità si rilette nel nome stesso, risultando criptico per alcuni e spingendo altri a ragionare su una nomenclatura differente6. Ecco quindi che al nome neutralità si afianca subito quello di uguaglianza. Dal punto di vista giuridico infatti, la net neutrality trova un precedente illustre proprio nel principio di uguaglianza.

Compito di tale trattazione è quindi quello di illustrare perché la neutralità della rete può essere considerata una declinazione, un’applicazione concreta del generale principio di uguaglianza al nuovo mondo del c.d. cyberspazio.

3 La dottrina sostiene la necessità che la disciplina di Internet sia contemporaneamente eteronoma (autoritativa) e autonoma (soft law), al ine di coniugare una disciplina valevole per tutti e che riequilibri i rapporti tra le diverse parti in gioco, col rispetto della multiforme e luida realtà derivante dalla continua evoluzione tecnologica. Così G. De Minico, Internet Regola e anarchia, cit., 8.

4 «a) il tema delle libertà sia in primo luogo il tema dei poteri pubblici incidenti su singoli aspetti della personalità individuale e solo in via conseguenziale degli strumenti posti dall’ordinamento a disposizione del singolo per reagire all’esercizio di tali poteri; b) […] la libertà è una delle variabili che si determinano in funzione di circostanze storiche […]; c) le circostanze storiche e positive siano considerate preliminari […]; d) i problemi posti dalla libertà debbano essere inquadrati in un contesto piuttosto storico che dogmatico […]». Così G. Amato, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, Giuffrè, 1967, XII, 2.

5 M. Mensi, P. Falletta, Il diritto del Web, Padova, CEDAM, 2015, 99.

6 F. Chiusi, Net Neutrality a rischio. Cos’è e perché ci riguarda tutti, in ValigiaBlu, 7 novembre 2015, www.valigiablu.it/netneutrality/. M. Oroino, La declinazione della net-neutrality nel Regolamento europeo 2015/2120. Un primo passo per garantire un’Internet aperta?, in Federalismi.it, 21 novembre 2016.

Neutralità della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto

2. La rilevanza del principio di uguaglianza nel nuovo luogo del cyberspazio

Internet non è solo un mezzo di comunicazione. È un luogo, una nuova dimensione dell’agire umano7. È uno spazio pubblico in cui esercitiamo diritti, adempiamo doveri e usufruiamo di ininiti servizi.

L’uomo ha scoperto un nuovo territorio: il cyberspazio. Un territorio tutt’altro che virtuale, ricco di opportunità ma dove si può anche esser vittima di truffe e reati8 .

Nonostante si parli tradizionalmente di Internet come qualcosa di diverso dalla realtà, non vi è in verità distinzione tra realtà e virtuale essendo entrambe realtà, entrambe vere, due manifestazioni dell’agire umano. Tutt’al più si potrebbe distinguere tra realtà materiale e immateriale9 senza che però questa distinzione tolga all’immaterialità di Internet la valenza di spazio, di formazione sociale per alcuni10, in cui l’uomo può svolgere la sua personalità.

7 «Una dimensione ulteriore, rispetto a quelle “classiche”, nella quale l’essere umano vive, si forma, si informa, comunica, forgia, cioè, la sua identità, come uomo e come cittadino». Così P. Passaglia, Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive, in Consulta Online, 8. Si veda anche: A. Morrone, Internet come spazio pubblico costituzionale. Sulla costituzionalità delle norme a tutela del diritto d’autore deliberate dall’Agcom, in Federalismi.it, 24 novembre 2015, consultabile al link: www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28020; F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo, La rete Internet come spazio di partecipazione politica, Napoli, Editoriale Scientiica, 2015.

8 «Il modo in cui si sta evolvendo la partecipazione popolare alla vita politica, con l’emersione progressiva di una vera cittadinanza globale, esige appunto che Internet venga considerato come un common, uno spazio comune, dove dev’essere respinta ogni forma di diseguaglianza digitale, controllo esterno, censura».

Così S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, 131.

9 Per approfondire il rapporto tra realtà materiale e immateriale si veda: S. Quintarelli, Costruire il domani. Istruzioni per un futuro immateriale, Milano, in Il Sole 24 Ore, 2016, 1, 7: «Materiale e immateriale non sono sinonimi di reale e virtuale. Il reale può essere materiale o immateriale. Per questo, con i miei interlocutori, scoraggio l’uso del termine “virtuale” per riferirsi al reale immateriale».

10 «[Internet] uno spazio immateriale, ma non astratto, che si offre per una nuova compresenza di libertà e diritti; nella sua dimensione di Agorà, aggiuntiva ma non sostitutiva ai luoghi isici per l’esercizio dei diritti fondamentali, non può che ap-

Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole

Inoltre, anche Internet ha una sua isicità materiale e ontologica. È infatti un insieme di cavi, nodi e snodi che avvolgono il pianeta e all’interno dei quali passano le informazioni sotto forma di pacchetti di dati. Quei dati siamo noi, le nostre informazioni, i nostri pensieri, i nostri studi, la nostra attività d’impresa o professionale, la nostra vita.

Così come nelle città o negli Stati circolano le persone, allo stesso modo nel cyberspazio circolano i dati di queste persone. In ultima analisi i dati diventano la rappresentazione immateriale delle persone, le persone stesse nello spazio cibernetico: noi11 .

Ne seguirà così che: come non sono più tollerate discriminazioni di alcun tipo ai diritti umani, allo stesso modo non si potrebbero tollerare forme di discriminazione nella gestione del trafico dati – e quindi dei dati – su Internet perché anche questa sarebbe una limitazione delle possibilità umane, dei diritti dell’uomo ma su Internet12 .

Ecco perché uguaglianza. Il principio di uguaglianza (formale) vieta ogni tipo di discriminazione ad eccezione di quelle necessarie per garantire l’effettivo esercizio dei diritti da parte di tutti (uguaglianza sostanziale).

La stessa ratio si rinviene nella net neutrality13, ossia il principio secondo il quale il trafico dati online non deve subire discriminazioni partenere a tutti e quindi a nessuno. Il suo essere un bene a imputazione diffusa è il rilesso del suo porsi al servizio di libertà a titolarità generalizzata» Così G. De Minico, Net Neutrality come diritto fondamentale di chi verrà, in costituzionalismo.it, fascicolo 2016, 1, 3. A. Morrone, Internet come spazio pubblico costituzionale, cit.; F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo, La rete Internet come spazio di partecipazione politica, cit.

11 «la nostra rappresentazione sociale è sempre più afidata a informazioni sparse in una molteplicità di banche dati, ed ai “proili” che su questa base vengono costruiti». Così S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 396.

12 Tale ricostruzione, che comporta l’espansione del campo di applicazione del principio di uguaglianza anche alla realtà online, ripercorre quella analoga relativa all’estensione della tutela della libertà personale alla tutela dei dati personali e, quindi, al passaggio dal c.d. habeas corpus all’habeas data. T.E. Frosini, Libertè Egalitè Internet, Napoli, Editoriale Scientiica, 2015, 20; S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 397; S. Russo, A. Sciuto, Habeas Data e informatica, Milano, Giuffrè, 2011.

13 «Essa [Net Neutrality], anche se priva di una deinizione univoca, trova il suo contenuto minimo nel divieto per il fornitore dell’accesso alla rete di discriminare in qualità o velocità contenuti, applicazioni o servizi offerti da chi vuole diffonderli alla comunità indifferenziata dei naviganti in Internet». Così G. De Minico, Net Neutrality come diritto fondamentale di chi verrà, cit., 2.

Neutralità della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto irragionevoli14. Perché discriminare il trafico dati può voler dire privilegiare alcuni a discapito di altri, far andare più veloce alcuni e non altri, limitare la libertà di scelta o alterare la libera concorrenza15 .

Ecco quindi che la net neutrality verrebbe a conigurarsi come la versione digitale del principio di uguaglianza. È quindi quel principio che, imponendo un trattamento a condizioni equivalenti di tutti i dati, assicura l’uguaglianza degli uomini nel nuovo luogo Internet. Assicura che tutti abbiano accesso agli stessi mezzi, le stesse opportunità e gli stessi diritti.

È ormai entrato nel linguaggio comune il paragone tra il navigare sui mari e su Internet.

I mari sono spazi di cui l’uomo nel tempo ha acquisito sempre più la disponibilità16 .

In questo luogo dapprima non c’era alcuna regolamentazione se non quella tecnica per consentire e migliorare la navigazione. Ciò ha chiaramente agevolato il naturale sviluppo della tecnologia, il libero accesso a questi luoghi, la crescita del commercio e altre attività.

14 A. Fuggetta, Concepts, Facts, and Myths in the Net Neutrality Debate, in Medium, marzo 2015: https://medium.com/@alfonsofuggetta/concepts-facts-andmyths-in-the-net-neutrality-debate-86bb4002812b#.pyoaha12d Il terzo comma dell’art. 3 del Regolamento UE 2015/2120 recita: «Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del trafico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di speciiche categorie di trafico. Tali misure non controllano i contenuti speciici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario».

15 Il riferimento è al fenomeno del c.d. Zero Rating che, in alcuni casi, può essere un ostacolo all’ingresso sul mercato di nuovi operatori e falsare la concorrenza. Essa è deinita dalle Guidelines to National Regulatory Authorities on the implementation of the new net neutrality del Berec come: «where an ISP applies a price of zero to the data trafic associated with a particular application or category of applications».

16 Sia consentito rinviare a G. D’Ippolito, Audizione informale sui ddl. nn. 1371 e 1561 (diritto di accesso ad Internet), Comm. Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, 4 marzo 2015: www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/ attachments/documento_evento_procedura_commissione/iles/000/002/399/CULTURA_DEMOCRATICA.pdf

Con il passare del tempo però un soggetto è diventato più forte degli altri imponendo i suoi interessi. Questo perché l’assenza di norme, sul lungo periodo, ha come naturale conseguenza l’applicazione della legge del più forte.

Uno spazio lasciato a se stesso perde la capacità di svilupparsi e di crescere in modo uguale per tutti17. È questo il momento in cui alla regolamentazione tecnica si è afiancata quella giuridica, al ine di garantire a tutti gli stessi diritti e le stesse possibilità di crescita e sviluppo18 .

Queste stesse dinamiche si possono rinvenire oggi su Internet.

L’uomo ha scoperto un nuovo luogo e lo ha visto crescere spontaneamente inché, in un certo periodo storico e in uno spazio di anomia, all’esercizio dei diritti si è afiancata la loro repressione, a volte anche inconsapevole, da parte di soggetti che, per motivi sia leciti che illeciti, hanno ottenuto una posizione di supremazia19 .

Anche su Internet, o meglio nel Cyberspazio, le regole tecniche20 non bastano più ma servono norme giuridiche che garantiscano a tutti pari opportunità, paciica convivenza, sviluppo tanto del singolo quanto del sistema, concorrenza leale21 .

17 L. Lessig, Introduction, in Free Software, Free Society. The Selected Essay of Richard M. Stallman, Boston, GNU Press, 2002.

18 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. I Gli ordinamenti giuridici – Stato e costituzione. Formazione della Repubblica italiana, Padova, CEDAM, 1970, 8 ss.

19 «Lo slogan “libere reti in libero cyberspazio” cozza con un principio che noi giuristi conosciamo bene, ovvero che la libertà ha sempre bisogno di un quadro istituzionale che le consenta di rimanere al riparo dagli attacchi che a essa possono essere portati anche senza una volontà censoria». Così T.E. Frosini, Libertè Egalitè Internet, cit., 31.

20 Anche per Internet ritroviamo il tradizionale dibattito tra tecnica e diritto e la riteorizzazione della c.d. tecnocrazia. L’ideologia tecnocratica è infatti quella concezione che si basa sulla preminenza della competenza e della tecnica sulla politica, vista come il regno dell’incompetenza, della corruzione e del particolarismo. Ci si interroga così sulla necessità di un ricorso alle c.d. norme tecniche affrontando la questione secondo due direttrici: da una parte si indagano le conseguenze e i problemi che possono derivare dall’applicazione di norme tecniche, tanto da parte dei pubblici poteri che dei soggetti privati; dall’altra, a partire dalla metà del ‘900, ci si è soffermati sui problemi che derivano tra le norme tecniche e le norme giuridiche e la possibilità delle prime di essere collocate nel sistema delle fonti. Così F. Salmoni, Le norme tecniche, Milano, Giuffrè, 2001, 4 ss. e 31 ss.

21 Quali siano le regole migliori per garantire le libertà online e il nuovo spazio

Neutralità della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto

Oppure, se si guarda il fenomeno con riferimento ad un sistema giuridico complesso e che prevede forme di regolamentazione riferite a contesti ormai passati, non si può ignorare la possibilità di adottare nuove norme. Norme che se disegnate sui mutati assetti della società, comprendendone i relativi interessi spesso contrastanti, potrebbero essere più idonee per scongiurare il rischio che quelle vecchie soffochino business nascenti, come pure lasciare aperte lacune da cui possono nascere monopoli dannosi e in contrasto con l’utilità sociale22 .

Tale passaggio da una condizione di assenza normativa alla sua necessità lo si può leggere in due eventi che possono essere convenzionalmente considerati come date spartiacque tra un’“era” e l’altra: il 1996 e il 2014. La prima, relativa alla proclamazione della «dichiarazione di indipendenza del Cyberspazio», con la quale si rivendicava la totale estraneità di Internet dagli Stati e dalle loro regole23; la seconda che, in presenza di un contesto sociale rapidamente cambiato e con un numero sempre maggiore di persone (e cose)24 di Internet è questione affrontata da: G. De Minico, Towards an Internet Bill of Rights, in Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev., 2015, 1, 37, disponibile su: http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol37/iss1/1

22 A. Longo, Nicita: “Serve un nuovo framework regolatorio per accompagnare la rivoluzione digitale”, in Cor.Com, 6 ottobre 2016: www.corrierecomunicazioni. it/tlc/43801_nicita-serve-un-nuovo-framework-regolatorio-per-accompagnare-la-rivoluzione-digitale.htm connesse ad Internet, giunge al riconoscimento della necessità di una Magna Charta per Internet25, una «Internet Bill of Rights»26, che assicuri l’uguaglianza e le libertà su Internet.

23 Ormai celebri sono le parole di tale dichiarazione, scritta da John Perry Barlow e pubblica online nel febbraio del 1996: «Governments of the Industrial World, you weary giants of lesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. […]». Il testo è disponibile al seguente link: https://w2.eff.org/Censorship/Internet_censorship_bills/barlow_0296.declaration.

24 Il riferimento è al c.d. Internet of Things (IoT), l’Internet delle cose o degli oggetti, ossia una possibile evoluzione dell’uso della Rete: gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri. Le sveglie suonano prima in caso di trafico, le scarpe da ginnastica trasmettono tempi, velocità e distanza per gareggiare in tempo reale con persone dall’altra parte del globo, i vasetti delle medicine avvisano i familiari se si dimentica di prendere il farmaco. Tutti gli oggetti possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla Rete. P. Magrassi, Supranet, in Dizionario dell’economia digitale, V. Di Bari (a cura di), Milano, in Sole 24 Ore, Pirola, 2002.

L’esperienza del costituzionalismo ci ha insegnato la necessità del principio di uguaglianza. Esperienza che si ripropone oggi in veste moderna, tramite i dubbi se riconoscere o meno, da un punto di vista giuridico, un principio di uguaglianza ad hoc per Internet e lo spazio da esso creato.

È essenzialmente questo il dibattito sulla net neutrality: serve un suo riconoscimento giuridico? Con quali strumenti sarebbe meglio agire? Bastano le tradizionali espressioni della sovranità statale o bisognerebbe guardare ad altro e, forse, oltre i conini statali?

3. Neutralità della rete come applicazione del generale principio di uguaglianza

Per evitare discriminazioni si è fatto dell’uguaglianza il più fondamentale dei principi giuridici27. Esso è contenuto nelle carte dei diritti, sia a livello nazionale che internazionale28 o sovrannazionale29 .

25 Nel 2014 fu proprio Tim Berners-Lee, l’inventore del World Wide Web, ha chiedere la stesura di una “Magna Carta” per Internet: www.webat25.org/news/timberners-lee-calls-for-a-magna-carta-for-the-web-ted-talk.

26 Sono ormai diverse, nel mondo, le proposte di Internet Bill of Rights stilate da diversi soggetti. Tra le più famose si segnala il Marco Civil da Internet, la legge brasiliana sui principi, garanzie, diritti e doveri per l’utilizzo di Internet. Sulle problematiche e il ruolo di tali documenti: G. De Minico, Towards an Internet Bill of Rights, cit., disponibile su: http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol37/iss1/1. Anche l’Italia, grazie ad un’apposita commissione alla Camera dei Deputati composta da parlamenti e tecnici, ha redatto una sua Dichiarazione dei diritti in Internet (www.camera.it/leg17/1179), per la quale si rinvia a: M. Bassini, O. Pollicino (a cura di), Verso un Internet bill of rights, Roma, Aracne, 2015.

27 P. Ridola, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino, Giappichelli, 2006.

28 Per esempio gli artt. 1 e 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, promossa dalle Nazioni Unite e irmata a Parigi il 10 dicembre 1948, o all’art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo irmata a Roma il 4 novembre 1950.

29 Si pensi per esempio agli artt. 20 ss. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Neutralità della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto

Nel nostro ordinamento, tale principio è contenuto nell’art. 3 Cost. che al primo comma enuncia il principio di eguaglianza formale, insieme a quello che è stato deinito lo “zoccolo duro” del principio di uguaglianza che esplica alcuni possibili motivi di discriminazione e, al secondo, quello di uguaglianza sostanziale.

Questo è un principio generale valevole in ogni caso, anche su Internet. Tuttavia viene poi declinato in altre disposizioni. La Costituzione contiene infatti formulazioni particolari del principio di uguaglianza per ambiti speciici.

Per esempio: l’uguaglianza è prevista nei confronti delle minoranze linguistiche con l’art. 6 Cost. («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»), in ambito religioso con l’art. 8 Cost. («Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge»), in ambito penale con l’art. 25 Cost. («Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forma di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»), nel matrimonio con l’art. 29.2 Cost. («Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi […]») e tra i igli, che sono tali sia se nati dentro che fuori dal matrimonio, con l’art. 30.3 Cost. («La legge assicura ai igli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima»), nella scuola con l’art. 34 («La scuola è aperta a tutti»), nell’esercizio del diritto di voto con l’art. 48.2 («Il voto è personale ed eguale, libero e segreto»), nella pubblica amministrazione con l’art. 97 Cost. («3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso»).

Si potrebbe così desumere come la net neutrality ben può essere un’ulteriore declinazione del principio di uguaglianza, costituendone la sua applicazione alla realtà digitale.

Motivo per cui un suo riconoscimento, anche a livello costituzionale, potrebbe trovare giustiicazione sistematica al ine del riconoscimento giuridico di un fenomeno sempre più rilevante per la vita dell’uomo.

Riconoscimento normativo che nel panorama internazionale è avvenuto in più forme e con valore e rango diverso.

Come speciicazione del principio di uguaglianza potrebbe trovare riconoscimento in una norma costituzionale, magari legato ad un altro diritto fondamentale per la realtà digitale, il diritto di accesso

Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole ad Internet30, considerato la precondizione di ogni attività online.

A tal riguardo, limitandosi al solo piano nazionale – pur sottolineando come altrettante se non di più sono le esperienze straniere sia de iure condido e che de iure condendo – si può rilevare come in Parlamento, soprattutto al Senato della Repubblica, si sta discutendo un disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’accesso ad Internet come diritto sociale, l’art. 34-bis31 che fa esplicito riferimento alla neutralità della rete32 .

Ed ancora, la neutralità della rete può essere riconosciuta con strumenti diversi per produrre effetti diversi da una norma costituzionale. Può essere riconosciuta nelle carte di diritti, come la Dichiarazione dei diritti in Internet, redatta da parlamentari e esperti della materia alla Camera dei Deputati33, o in una legge, come sta facendo il ddl. 2520 del 2014 attualmente in discussione in Parlamento34 .

30 Ex multis: M.R. Allegri, Rilessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet (o al ciberspazio?), in Rivista AIC, 2016, 1; G. D’Ippolito, Il diritto di accesso ad internet nella costituzione italiana, in Innovazione e Riforme, 2016, 1, 50 ss.: www.culturademocratica.org/storage/app/media/ir-2016-1.pdf; P. Tanzarella, Accesso ad Internet: verso un nuovo diritto sociale, Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Trapani, 8-9 giugno 2012; F. Borgia, Rilessioni sull’accesso ad internet come diritto umano, in La Com. Intern., 2012, 395 ss.; L. Cuoccolo, La qualiicazione giuridica di accesso ad internet, tra retoriche globali e dimensioni sociale, in Pol. Dir., 2012, 2-3, 263 ss.; P. Costanzo, Miti e realtà dell’accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica), Consulta online: www.giurcost.org/studi/Costanzo15.pdf; P. Passaglia, Diritto di accesso ad internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata, Consulta Online: www.giurcost.org/studi/passaglia.htm; P. Passaglia, L’accesso a Internet è un diritto (il Conseil Constitutionnel francese dichiara l’incostituzionalità di parte della c.d. legge anti ilesharing), in Il Foro Italiano, 2009, 4, 473 ss.

31 L’art. 34-bis è contenuto al Senato della Repubblica nel ddl. Cost. n. 1561 del 10 luglio 2014, attualmente in discussione presso la Prima Commissione Permanente Affari Costituzionali (www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44665.htm), e alla Camera dei Deputati nel ddl. Cost. 2816 del 14 gennaio 2015 (www.camera.it/ leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=2816&sede=&tipo=).

32 Sia consentito rinviare a G. D’Ippolito, Il diritto di accesso ad internet nella costituzione italiana, cit.

33 Il testo della dichiarazione e l’attività della Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet sono consultabili al link: http://www.camera.it/leg17/1179

34 Il ddl è consultabile al link: www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2520&sede=&tipo=

Neutralità della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto

Ma soprattutto, il principio di neutralità della Rete, e in modo meno esplicito il diritto di accesso ad Internet35, è stato da ultimo riconosciuto dal Regolamento UE 2015/2120. Le relative disposizioni sono poi state speciicate dall’azione del BEREC, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, dopo un periodo di consultazione pubblica, che il 30 agosto 2016 ha redatto le linee guida in materia di neutralità della Rete36. Line guida che ora dovranno essere applicate e tradotte in regole chiare dalle autorità nazionali di regolazione (l’AGCOM in Italia)37 .

Ed è proprio all’interno di questo Regolamento che si rinviene, in un testo normativo, una deinizione di neutralità della rete come se fosse un principio di uguaglianza nel mondo del cyberspazio.

I riferimenti sono diversi. Ma alcuni tra i più importanti sono i seguenti:

- Art. 1: «Oggetto e ambito di applicazione – 1. Il presente regolamento deinisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del trafico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti inali»;

- ma ancor di più l’art. 3, co. 3: «Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta – 3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il trafico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui

35 Art. 3 Regolamento 2015/2120: «Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta:

1. Gli utenti inali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente inale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet».

36 Le Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules sono disponibili sul sito del BEREC: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/ guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules.

37 A. Nicita, Neutralità della Rete, Nicita: “Avviamo la fase delle prime regole operative”, in agendadigitale.eu, 2 settembre 2016, www.agendadigitale.eu/infra- strutture/neutralita-della-rete-nicita-cominciamo-la-fase-delle-regole-operative_2442.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate. Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del trafico».

- Tale norma acquisisce una rilevanza particolare proprio in considerazione della sua composizione che, con le dovute differenze anche formali, ricalca la costruzione che l’art. 3 Cost. italiana fa del principio di uguaglianza: abbiamo infatti una formulazione del principio in senso formale, con conseguente esempliicazione di alcune ipotesi di discriminazione (zoccolo duro) e, successivamente, un’ulteriore qualiicazione dello stesso ma in senso sostanziale.

4. Ubi societas, ibi ius

In conclusione, se è vero che Internet è nato come uno spazio di libertà e possibilità non si potrà non riconoscere che afinché rimanga tale e anzi continui a far crescere non solo il singolo ma la società, sarà necessario stabilire principi, diritti, regole, buone pratiche38. Ciò afinché quel principio di uguaglianza che nel mondo materiale riguarda la nostra persona, trovi adeguata, precisa e puntuale applicazione anche nel mondo immateriale del cyberspazio, in riferimento ai nostri dati.

Tali dati sono infatti il nostro patrimonio digitale, gli elementi della nostra cittadinanza digitale, la nostra identità digitale e quindi, in ultima analisi, la nostra persona; la proiezione di noi stessi nel nuovo mondo del cyberspazio.

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