LAVORO DI RUBEN SCHIAVO, RELAZIONI INDUSTRIALI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA
DL AGOSTO, MODIFICHE AI CONTRATTI A TERMINE Con il DL “Agosto”, pubblicato in G.U. in data 14 agosto 2020, n. 104, sono state apportate delle importanti modifiche all’utilizzo dei contratti a termine. Il decreto Agosto, all’articolo 8, riscrive completamente il primo comma, dell’articolo 93 della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020), facendolo stavolta in maniera molto più chiara. Il legislatore aveva infatti già previsto una proroga senza causale ai contratti a termine in essere, che aveva generato non pochi dubbi interpretativi. Il fatto che l’agevolazione era volta a facilitare il riavvio delle attività, non rendeva chiaro se essa fosse rivolta solo a coloro che avevano utilizzato ammortizzatori sociali Covid oppure a tutti. Ancora, il riferimento alla data di scadenza del 30 agosto non chiariva il fatto se essa dovesse essere la data ultima di scadenza dei contratti ovvero di sottoscrizione dell’accordo di proroga.Il nuovo disposto riscritto prevede che:
“In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». Con il nuovo DL Agosto, perciò, il contratto può essere senza causale, in deroga alla disciplina generale del d.lgs. 81/2015, tuttavia deve avere come
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termine massimo 12 mesi. Ciò va in deroga alla disciplina generale secondo cui una proroga o rinnovo contrattuale che superi i 12 mesi necessita dell’apposizione di una delle seguenti causali:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; • esigenze di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Sono invece esenti dall’obbligo di apposizione delle causali le attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Di seguito alcune indicazioni e condizioni minime per l’utilizzo dei contratti a termine acausali in questione.
ACCORDO ENTRO FINE ANNO Innanzitutto, la data del 31 dicembre 2020 rappresenta il giorno ultimo entro il quale può essere rinnovato o prorogato un contratto a termine. La norma parla espressamente di accordi di proroga o rinnovo, quindi di contratti a termine in corso o che, se scaduti, possono essere rinnovati. Pertanto, qualora un contratto avesse scadenza successiva alla data sopra riportata, esso potrà essere ugualmente rinnovato o prorogato senza causale purché l’accordo avvenga entro la fine dell’anno 2020.
il datore di lavoro di avvalersi, per una sola volta, del nuovo disposto normativo, in deroga alla disciplina generale. Inoltre, qualora il datore di lavoro avesse già fruito della proroga o rinnovo acausale introdotti con il decreto Rilancio – con scadenza contrattuale entro il 30 agosto – ha la possibilità di avvalersi anche di quest’altra opzione. Il decreto Agosto infatti non è retroattivo e i due regimi acausali hanno presupposti, durata e effetti diversi.
NUMERO DI PROROGHE
Seconda condizione è che la durata massima dei rapporti di lavoro complessiva non superi i 24 mesi. Prendendo il caso di un contratto a termine precedentemente rinnovato con causale giustificativa per un totale di 20 mesi, esso potrà essere prorogato o rinnovato per massimo 4 mesi, considerato il raggiungimento dei 24 mesi complessivi.
La norma pone anche la questione relativa al numero delle proroghe che, con il consenso del lavoratore, possono essere inserite nel contratto iniziale. Se il datore di lavoro, in forza di precedenti contratti, ha già raggiunto il limite massimo di 4 previste dall’art. 21, può utilizzare una quinta proroga per questo contratto “acausale” in quanto si parla espressamente di deroga all’art. 21 del d.lgs 81/2015 ove, al comma 1, viene stabilito il numero massimo di 4.
UNA SOLA VOLTA
DEROGHE ALLA LEGGE
La nuova disciplina del DL 104/2020 sull’utilizzo di contratti a termine senza causale può essere utilizzata una sola volta per ogni rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore. È sottinteso che la possibilità di rinnovare o prorogare il contratto una sola volta è strettamente correlata alla disciplina speciale de quo. Pertanto, tutti i rinnovi e proroghe precedentemente e successivamente effettuati, secondo la normativa ordinaria prevista dal d.lgs. 81/2015 sui contratti a termine, non precludono la possibilità per
Fatta eccezione per il numero di proroghe come appena visto, a tali contratti trovano applicazione le regole generali previste dal d.lgs. 81/2015: divieto di stipula nelle ipotesi di divieto contemplate dall’art. 20, percentuale fissata al 20% (o quella, diversa, stabilita dalla contrattazione collettiva) rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’assunzione (in questo caso il 2020), diritti di precedenza, e così via.
LA DURATA MASSIMA
OCCUPATI E DISOCCUPATI, DATI ISTAT A LUGLIO 2020 Secondo il Centro Studi Istat, a luglio, dopo quattro mesi di flessioni consecutive, l’occupazione torna a crescere mentre, a fronte del calo dell’inattività, prosegue l’aumento del numero di persone in cerca di lavoro. L’aumento dell’occupazione su base mensile (+0,4% pari a +85mila unità) coinvolge le donne (+0,8% pari a +80mila), i dipendenti (+0,8% pari a +145mila) e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni; gli uomini occupati risultano sostanzialmente stabili, mentre diminuiscono gli indipendenti. Nel complesso, il tasso di occupazione sale al 57,8% (+0,2 punti percentuali). L’aumento consistente delle persone in cerca di lavoro (+5,8% pari a +134mila unità) è diffuso per genere ed età. Il tasso di disoccupa-
zione sale al 9,7% (+0,5 punti) e, tra i giovani, raggiunge il 31,1% (+1,5 punti). La rilevante diminuzione nel numero di inattivi (-1,6% pari a -224mila unità) riguarda uomini, donne e tutte le classi d’età. Il tasso di inattività diminuisce, attestandosi al 35,8% (-0,6 punti). Il confronto tra il trimestre maggio-luglio 2020 e quello precedente (febbraio-aprile 2020) segnala comunque un livello di occupazione inferiore dell’1,2%, corrispondente a -286mila unità. Nel trimestre crescono, invece, sia le persone in cerca di occupazione (+10,4% pari a +218mila), sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3% pari a +39mila unità). A luglio 2020 il numero di ore pro capite effettivamente lavorate, calcolato sul complesso degli occupati, prosegue nella
tendenza all’aumento. Il liv ello di luglio, pari a 33,1 ore, è solo di 1,2 ore inferiore a quello registrato a luglio 2019. Per i dipendenti il gap rispetto a luglio 2019 è ancora più ridotto (-0,8 ore). Nell’arco dei dodici mesi, le persone in cerca di lavoro diminuiscono (-1,8%, pari a -44mila unità), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+3,6%, pari a +475mila).