GA by Cilenti/Nickles-march 2010

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Marzo 2010 ANNO II - N. 3

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06 5896852

(sito in costruzione)

copia omaggio

GIUSTIZIA ALTERNATIVA

ACCORDI CAUSE RAPIDE

Da mihi factum, dabo tibi ius

DAVOS 2010: Riflessioni

LE INSIDIE NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

pagine 4-5

Notizie dalla CORTE EUROPEA DEI DIRITTI pagina 7 DELL’UOMO

pagina 6

REFORMING ITALY’S BANKRUPTCY LAW pagina 8 Carloalberto Giusti

Luigi Vannutelli

Michele Vietti

CONSIDERAZIONI SUL DECRETO cosiddetto SALVALISTE pagina 11

LE NOVITÀ DELLA CONCILIAZIONE pag. 12 D.L.vo 4 marzo 2010, N.2 pag. 13 - 15

OCCORRE L’AVVOCATURA FORTE pag. 17 Approda al Senato il 18 marzo la bozza per la riforma forense pag. 18 - 24

Lucio Filippo Longo

Donatella Salari

Maurizio de Tilla

Nel prossimo numero

Regole bancarie e obbligazioni contrattuali

by Peter J. Nickles Attorney General for the District of Columbia

Peter J. Nickles

In the next issue

Banking regulations and contractual obligations

Yves Derains

by Yves Derains Derains Gharavi in Paris

Esecuzione dei lodi arbitrali

Europa

Stati Uniti d’America

N

egli Stati Uniti vi è una chiara politica federale rispecchiata nel Federal Arbitration Act, che favorisce l'esecuzione degli accordi d’arbitrato e di eventuali lodi arbitrali, che derivano da arbitrati in virtù di un accordo di questo tipo. I nostri tribunali riconoscono e rendono esecutivi i lodi che sono fatti in arbitrati nazionali. Quando si tratta di lodi arbitrali stranieri, i nostri tribunali seguono la stessa politica generale. C’è un certo numero di autorità riconosciute negli Stati Uniti, che servono come

predicato per il riconoscimento dei lodi stranieri. Cito qui la Convenzione delle Nazioni Unite del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, l’Inter-American Convention del 1975 sull'arbitrato commerciale internazionale, e negli Stati Uniti il Federal Arbitration Act. Ci sono meccanismi di applicazione supplementari disponibili, comprese le disposizioni di esecuzione previste in virtù di trattati multilaterali, bilaterali di amicizia, trattati di Traduzione conclude pagina 8 Original text in English pagina 2

L

’Europa può essere vista come soggetto economico e soggetto politico. È anche, sotto alcuni aspetti, un soggetto giuridico. Ma non in materia di arbitrato, in cui è divisa tra paesi con un sistema di common law – come Cipro, Inghilterra, Irlanda e Malta – e altri, la stragrande maggioranza, con un sistema di civil law. L'Unione europea non ha una legislazione comune in materia di arbitrato, almeno per il momento. Le leggi dei paesi europei in materia di arbitrato internazionale possono

essere ulteriormente suddivise tra quelle leggi che sono state ispirate dal modello Uncitral sull'arbitrato commerciale internazionale del 1985 (modificato nel 2006) e quelle leggi che sono state elaborate in modo indipendente, in generale in conformità a una tradizione nazionale, come è avvenuto in Belgio, Inghilterra, Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. Tuttavia, all'interno di questi due gruppi, anche quando le singole legislazioni hanno una comune oriTraduzione conclude pagina 9 Original text in English pagina 3


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2 Original text in English ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS IN THE UNITED STATES

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n the United States, there is a clear federal policy reflected in the Federal Arbitration Act that favors the enforcement of arbitration agreements and any arbitration awards that result from arbitrations held pursuant to any such agreement. Our courts recognize and enforce awards that are made in domestic arbitrations. When it comes to foreign arbitral awards, our courts adhere to the same general policy. There are a number of recognized authorities in the United States that serve as a predicate for the recognition of foreign awards. I mention here the 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, the 1975 Inter-American Convention on International Commercial Arbitration and the domestic US Federal Arbitration Act. There are additional enforcement mechanisms available, including enforcement provisions provided under multilateral treaties, bilateral Friendship, Commerce and Navigation Treaties and traditional principles of comity among nations. I propose to focus this article on the United Nations Convention (known as the New York Convention) and enforcement of awards issued pursuant to that Convention. Almost 100 countries have subscribed to the Convention. It requires courts in subscribing countries to enforce arbitration awards as if the awards were made in that country. The U.S. Supreme Court has said: The goal of the [New York] Convention, and the principal purpose underlying American adoption and implementation of it, was to encourage the recognition and enforcement of commercial arbitration agreements in international contracts and to unify the standards

by which agreements to arbitrate are observed and arbitral awards are enforced in the signatory countries. Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506, 520 n. 15 (1974). There are three basic requirements that must be met if the Convention is to be applied and enforced. First, the arbitral award must arise out of a legal rela-

ARBITRAL AWARDS IN THE USA US courts recognize and enforce awards that are made in domestic arbitrations; in foreign arbitral awards, the courts adhere to the same general policy tionship between the parties, specifically the agreement to arbitrate must be an agreement between or among the parties providing for arbitration under the Convention. Second, the relationship between or among the parties must be commercial in nature. Finally, the arbitral award must arise out of a relationship between or among the parties that is not entirely domestic. What this means is explained in the Second Circuit Court’s decision in Bergesen v. Joseph Muller Corp., 710 F.2d 928 (2d Cir. 1983): [A]wards ‘not considered as domestic’ denotes awards which are subject to the Convention not because made abroad, but because made within the legal framework of another country, e.g., pronounced in accor-

SCHERK V. ALBERTO-CULVER CO., 417 U.S. 506 (1974) U.S. Supreme Court Scherk v. Alberto-Culver Co. No. 73-781 Argued April 29, 1974 Decided June 17, 1974 417 U.S. 506 Syllabus Respondent, an American manufacturer based in Illinois, in order to expand overseas operations, purchased from petitioner a German citizen, three enterprises owned by him and organized under the laws of Germany and Liechtenstein, together with all trademark rights of these enterprises. The sales contract, which was negotiated in the United States, England, and Germany, signed in Austria, and closed in Switzerland, contained express warranties by petitioner that the trademarks were unencumbered and a clause providing that "any controversy or claim [that] shall arise out of this agreement or the breach thereof" would be referred to arbitration before the International Chamber of Commerce in Paris, France, and that Illinois laws would govern the agreement and its interpretation and performance. Subsequently, after allegedly discovering that the trademarks were subject to substantial encumbrances, respondent offered to rescind the contract, but when petitioner refused, respondent brought suit in District Court for damages and other relief,

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contending that petitioner's fraudulent representations concerning the trademark rights violated § 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934 and Rule 10b-5 promulgated thereunder. Petitioner moved to dismiss the action or alternatively to stay the action pending arbitration, but the District Court denied the motion to dismiss and, as sought by respondent, preliminarily enjoined petitioner from proceeding with arbitration, holding, in reliance on Wilko v. Swan, 346 U. S. 427, that the arbitration clause was unenforceable. The Court of Appeals affirmed. Held: The arbitration clause is to be respected and enforced by federal courts in accord with the explicit provisions of the United States Arbitration Act that an arbitration agreement, such as is here involved, "shall be valid, irrevocable, and enforceable, save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract." 9 U.S.C. §§ 1, 2. Wilko v. Swan, supra, distinguished a) Since uncertainty will almost inevitably exist with respect to any contract, such as the one in question here, with substantial contacts in two or more countries, each with its own substantive laws and conflict of laws rules, a contractual provision specifying in advance the forum

for litigating disputes and the law to be applied is an almost indispensable precondition to achieving the orderliness and predictability essential to any international business transaction. Such a provision obviates the danger that a contract dispute might be submitted to a forum hostile to the interests of one of the parties or unfamiliar with the problem area involved. (b) In the context of an international contract, the advantages that a security buyer might possess in having a wide choice of American courts and venue in which to litigate his claims of violations of the securities laws, become chimerical, since an opposing party may by speedy resort to foreign court block or hinder access to the American court of the buyer's choice. (c) An agreement to arbitrate before a specified tribunal is, in effect, a specialized kind of forum selection clause that posits not only the situs of suit, but also the procedure to be used in resolving the dispute, and the invalidation of the arbitration clause in this case would not only allow respondent to repudiate its solemn promise but would, as well, reflect a "parochial concept that all disputes must be resolved under our laws and in our courts." The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U. S. 1, 407 U. S. 9.

by Peter J. Nickles, Attorney General for the District of Columbia

dance with foreign law or involving parties domiciled or having their principal place of business outside the enforcing jurisdiction. We prefer this broader construction because it is more in line with the intended purpose of the treaty, which was entered into to encourage the recognition and enforcement of international arbitration awards. 710 F.2d at 932.

REQUIREMENTS To apply and enforce the New York Convention, the arbitral award must arise out of: 1) a legal agreement providing for recourse to arbitration under the Convention; 2) a commercial relationship; 3) a relationship that is not entirely domestic In considering the enforcement of an award under the Convention, it is important to ensure that the FORM of the award is appropriate. The award must reference the existence of a written arbitration agreement. The award must contain facts demonstrating that the arbitral tribunal was properly constituted and that each party had an opportunity to present its case. If the names of the parties have changed since the time of the arbitration agreement through merger, acquisition or

name changes, the award must provide a sufficient explanation so that an enforcing court or tribunal will understand the nexus of the existing parties to the original parties to the agreement. It is also important that the award contain findings of fact that justify entry of the award; and the award must be attested to by all members of the arbitral panel. Finally, and perhaps most important, the award must be explicit and unambiguous as to the obligation of the parties. If conditions are imposed on enforcement, the conditions must not be impracticable or difficult to accomplish. If these requirements are met, there is, practically speaking, no substantial impediment to enforcement -- unless there are irregularities that amount to substantial injustice. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Peter J. Nickles is the Attorney General for the District of Columbia since January 6, 2008. A graduate of Harvard Law School in 1963, Nickles was a senior litigation partner at Covington & Burling LLP in Washington, D.C. At Covington, Nickles’ practice emphasized major class actions involving securities fraud and toxic torts, jury and non-jury trials; defensive takeover litigation and other high-profile litigation; international arbitrations; as well as antitrust and trade law and federal regulatory practice. When Washingtonian named Nickles one of Washington’s 50 Best Lawyers, the magazine wrote: “What distinguishes Nickles from other corporate lawyers is that he probably gives away more hours to good causes than anyone in town.” For his unrelenting years of public service, the District of Columbia Bar presented Nickles with the Pro Bono Service Award in May 1998.

BERGESEN V. JOSEPH MULLER CORP., 710 F. 2d 928 (2d Cir. 1983) United States Court of Appeals, Second Circuit No. 951, Docket 82-7880 Bergesen, v. Joseph Muller Corp. Argued Feb. 28, 1983 Decided June 17, 1983 710 F.2d 928 Excerpts rewritten liberally from sentence Appellant, a Swiss corporation (Muller), appealed from a district court decision confirming an arbitral award rendered in favor of appellee, a Norwegian shipowner (Bergesen). The appeal questions whether the 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 21 U.S.T. 2517, T.I.A.S. No. 6997, 330 U.N.T.S. 38, is applicable to an award arising from an arbitration held in New York between two foreign entities. Is the award to be considered “domestic” or “nondomestic” under U.S. law? On appeal, Muller contended that the Convention does not cover enforcement of the arbitration award made in the United States because it was neither territorially a “foreign” award nor an award “not considered as domestic” within the meaning of the Convention. Muller claims that the purpose of the "not considered as domestic" test was to provide for the enforcement of what it terms "stateless awards," i.e., those rendered

in the territory where enforcement is sought but considered unenforceable because of some foreign component. This argument is unpersuasive since some countries favoring the provision desired it so as to preclude the enforcement of certain awards rendered abroad, not to enhance enforcement of awards rendered domestically. Additionally, Muller urges a narrow reading of the Convention contrary to its intended purpose. The Convention did not define nondomestic awards. The definition appears to have been left out deliberately in order to cover as wide a variety of eligible awards as possible, while permitting the enforcing authority to supply its own definition of "nondomestic" in conformity with its own national law. We adopt the view that awards "not considered as domestic" denotes awards which are subject to the Convention not because made abroad, but because made within the legal framework of another country, e.g., pronounced in accordance with foreign law or involving parties domiciled or having their principal place of business outside the enforcing jurisdiction. See generally Pisar at 18. We prefer this broader construction because it is more in line with the intended purpose of the treaty,

which was entered into to encourage the recognition and enforcement of international arbitration awards, see Scherk v. Alberto Culver Co., 417 U.S. 506, 520 n. 15, 94 S.Ct. 2449, 2457 n. 15, 41 L.Ed.2d 270 (1974). Applying that purpose to this case involving two foreign entities leads to the conclusion that this award is not domestic. Additional support for the view that awards rendered in the United States may qualify for enforcement under the Convention is found in the remaining sections of the implementing statute. It has been held that section 203 of the statute provides jurisdiction for disputes involving two aliens. See Sumitomo Corp., 477 F.Supp. at 740-41. Section 204 supplies venue for such an action and section 206 states that "[a] court having jurisdiction under this chapter may direct that arbitration be held ... at any place therein provided for, whether that place is within or without the United States" (emphasis supplied). It would be anomalous to hold that a district court could direct two aliens to arbitration within the United States under the statute, but that it could not enforce the resulting award under legislation which, in large part, was enacted for just that purpose. Judgment is affirmed.


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Original text in English ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS IN EUROPE

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urope may be seen as an economical entity and political entity. It is also under some aspects a legal entity. But not in the field of arbitration where it is divided among countries with a common law system, such as those of Cyprus, England, Ireland and Malta and others, the huge majority, with a civil law system. The European Union has no common legislation on arbitration, as least for the time being. The laws of the European countries in the field of international arbitration may be further divided between those laws which were inspired by the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration of 1985 (amended in 2006) and those laws which were elaborated independently, generally on the basis of a national tradition, such as Belgium, England, France, Italy, Luxembourg, Portugal, and Switzerland. However, within those two groups, even the first one where all national legislations have a common origin, national laws are very different in their practical implementation and only general information may be provided.

INTERNATIONAL ARBITRATION The Geneva Convention is even more enforcement biased than the New York Convention, as, under some circumstances, it allows the enforcement of awards which were annulled in their country of origin When dealing with the enforcement of arbitral awards, one should never forget that arbitrators decide disputes, but have no power to order enforcement of their own decisions. To understand this, just think of the suma divisio of the judge’s powers in the old Roman law. The Roman judge was known as having the power to tell what the law is (jurisdictio) as well as the power to use public authority (imperium) to enforce his decisions. The situation remains the same for the judge today. To the contrary, as a private person, the arbitrator is deprived of imperium. He or she has the power to tell what the law is but, to be enforced, his or her decision needs the support of the judge who uses his or her imperium in favor of the arbitral award. The judge’s power of enforcement is added to the arbitrators’ decision and with such reunification, the arbitral award reach the same status as a court judgment. However, if this is generally true within the Italian legal system, the award of the arbitrator, as a private person, is quite equivalent to the decision rendered by the foreign judge; both are enforceable, but to become effective necessitates equally the intervention of the judge’s power of execution. This cooperation between the arbitrator and the judge where each of them makes successively use of powers of different nature explains that, with very few exceptions, there is no possible appeal of arbitral awards before State Courts, i.e., a recourse which would allow the judge to revise the merits of the arbitrators’ decisions by reconsidering their findings in fact or in law. When there is an arbitration clause, the power to decide the merits of the dispute belongs to the arbitrators, not to the state courts. Their role is limited to that of supporting the arbitration process. Ordering the enforcement of an arbitral award is the ultimate part of that role. There are two significant exceptions. One is England, where Section 69 of the 1996 Arbitration Act allows an appeal on points of law under certain circumstances. Another one is Portugal, according to Article 29 of the 1986 Law on arbitration. In Portugal, the right of appeal may be waived by the parties and waiver is assumed when the arbitrators are entitled to decide in equity. Appeals of arbitral

by Yves Derains, Derains Gharavi in Paris

award, excluded in most countries, are different from setting aside procedures which exist everywhere. They are preventive actions at the seat of the arbitration which, if successful, will make the enforcement of the award impossible, not only in the country where it was rendered, but, with some exceptions, abroad as well. Only the enforcement of foreign awards is discussed here, as well as enforcement of awards rendered in international matters in those countries such as France which recognized the concept of international awards. The issue is mainly governed by the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign awards, ratified by all European countries. No need to recall here in detail the conditions for enforcement of a foreign award under the New York Convention which are well known. It is enough to say that the judge mainly controls the existence of an arbitration agreement, the constitution of the arbitral tribunal, the respect of the applicable rules of procedure, the respect of the arbitrators’ mission, the binding effect of the award at the seat of arbitration, the arbitrability of the subject matter of the dispute and the respect of public policy. Some European Countries (27) are also parties to the 1961Geneva European Convention on International Arbitration: Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey. As it will be shown further on, this Convention is even more enforcement biased than the New York Convention itself, as, under some circumstances, it allows the enforcement of awards which were annulled in their country of origin. However, contrary to the New York Convention which mostly applies to the enforcement of awards rendered in a foreign

IMPORTANCE OF DOMESTIC LAW Domestic rules deal with very practical matters which are referred to for practical implementation by the New York Convention and the Geneva Convention country, the European Convention is applicable only when the parties to the arbitration agreement have their domicile or residence in member countries. As Article VII of the New York Convention reserves the application of more favorable international conventions or domestic laws, it is sometimes advisable to look at the Geneva Convention. It is generally the case when the award for which the enforcement is sought was previously annulled at the seat of the arbitration. According to Article V (1) (e) of the New York Convention, the suspension or setting aside of an award in its country of origin is a ground for refusal of its enforcement. Article IX of the Geneva has limited the effects of these provisions to those awards which were annulled on grounds which, in any case would have rendered the award unenforceable under the Convention. Let’s take an example: an award is annulled at the seat of arbitration because the arbitrators applied a high rate of interests. This is not as such a ground for refusal of enforcement under the New York Convention, but the fact that the award was previously annulled at the seat of arbitration is one. Thus, the award cannot be enforced anywhere under the New York Convention. But it is enforceable under the Geneva Convention which will ignore the previous annullment. It would be enforceable in France as well, where, pursuant to domestic law, the suspension or setting aside of an award in its coun-

try of origin is never, as such, a ground for refusal of enforcement. French courts have regularly granted enforcement to awards annulled in their country of origin. Cass. civ. 1ère, June 29 2007, in Revue de l’Arbitrage, 2007, p.507, comments by Emmanuel Gaillard, in JDI, 2007, p.1240, comments by Thomas Clay, in RCDIP, 2008, p.109, comments by Sylvain Bollée , in Dalloz, 2008, p.1429, comments by Louis Degos; Paris Court of Appeal, December 19 1991, in Revue de l’Arbitrage, 1993, p.300, comments by Vincent Heuzé, p. 179, in RTD Com., 1993, p.645, comments by Jean-Claude Dubarry and Eric Loquin. See also, Alexis Mourre,“A propos des articles V et VII de la Convention de New York et de la reconnaissance des sentences annulées dans leur pays d’origine: où va-t-on après les arrêts Termo Rio et Putrabali?”, in Revue de l’Arbitrage, 2008, p.263. On a different legal basis, the Amsterdam Court of Appeal recently allowed enforcement in the Netherlands of four international arbitral awards issued in Moscow. Amsterdam Court of Appeal, April 28 2009, Yukos Capital S.à.r.l. (Yukos Capital) against Rosneft OAO (Rosneft).

PROCEDURES AND JURISDICTION Provided the arbitrators have respected basic rules of proceeding and refrained to assume jurisdiction when the agreement of the parties to arbitrate was dubious, the arbitral award will be enforced by a European judge It is interesting to note that, in a very recent decision of July 20, 2009 of the English Court of Appeals (Dallah v. Pakistan[2009] EWCA ( Civ) 755.), it was stated that “[ It] may be necessary to consider on another occasion whether the discretion to permit enforcement may be somewhat broader that has been previously recognized and in particular whether there may be circumstances in which the court would be justified in exercising its discretion in favor of allowing enforcement of a foreign award notwithstanding that it had been set aside by the supervisory court.” Although made obiter, such a statement in a country which is not a party to the Geneva Convention and the domestic statute law of which does not allow the solution of French law shows that the problem of the enforcement of previous annulled awards is seen as a serious one in Europe. In any case, the role of domestic laws is always important. The New York Convention refers to domestic procedural rules for its practical implementation. The same applies with the Geneva Convention. Such domestic rules deal with very practical matters: time limits, jurisdiction of the court, powers of attorneys, authenticity of documents, etc.. The help of a local lawyer is always necessary. In each country, there are close relations between setting aside and enforcement procedures. Setting aside procedures are available at the seat of the arbitration in most European countries. The grounds for setting aside are similar to the grounds for refusal of enforcement under the New York Convention: invalidity of the arbitration agreement, irregular constitution of the arbitral tribunal, violation of due process, no respect of their mission by the arbitrators, including sometimes lack of reasons, violation of public policy, etc...However, in some jurisdictions an impressive enumeration of grounds for recourse is listed in the law, as in Italy for instance. The dismissal of an action for setting aside an award by the judge of one country amounts to an order of enforcement of this award in that jurisdiction in many European countries. By the same token, filing a recourse

for setting aside an award in a country may suspend the enforcement proceedings in that country. In few countries, the parties may waive the right to request the setting aside of the award under some conditions: England, Sweden, and Switzerland.

SETTING ASIDE PROCEDURES There are close relations between setting aside and enforcement procedures. The grounds for setting aside are similar to the grounds for refusal of enforcement under the New York Convention. However, in some jurisdictions an impressive enumeration of grounds for recourse is listed in the law, as in Italy Those rather general and somehow superficial remarks show that the enforcement of an arbitral award in Europe is easy. There is no doubt that the enforcement of an arbitral award is simpler than the enforcement of a foreign judgment. Provided the arbitrators have respected basic rules of proceeding and refrained to assume jurisdiction when the agreement of the parties to arbitrate was dubious, the arbitral award will be enforced by a European judge. But to reach this achievable goal, the requirements of some local rules of proceeding, different in each country, must be met. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Upcoming Engagements 2010 Yves Derains will be in Bogotá, Colombia, in April lecturing on International Arbitration and procedural arbitral law; in Asunción, Paraguay, on June 10 as guest speaker for the Latina American Arbitration Conference organized by CEDEP and ASADIP; in Washington, DC on November 11 as guest speaker at the Fifth Annual Lecture of the American University Washington College of Law organized by the Center on International Commercial Arbitration. Yves Derains. Derains was former Secretary General of the ICC Arbitration Court, has more than 35 years experience in arbitration and is described as a "Superstar" in French arbitration in Who’s Who Legal 2008 Edition, Shortly after his departure from the ICC, he joined the Canadian firm Phillips & Vineberg to create, shortly afterwards, one of the first arbitration firms Derains Gélinas & Associés, which would later become Derains & Associés. Today he is a partner of the law firm Derains & Gharavi in Paris, devoting himself to the development of international arbitration: he successfully conducted the sessions for the review of the ICC Rules of Arbitration, which was adopted in 1998 and is still in force; co-chaired the ICC Task Force on the Reduction of Costs and Time in international arbitration; co-authored the celebrated work which has become the guidebook in the application and interpretation of the ICC Rules of Arbitration (A Guide to the ICC Rules of Arbitration, 2nd Edition, with Eric Schwartz, Kluwer Law International, 2005). Eager to offer companies a double culture of arbitrator and counsel, Derains intervenes as arbitrator or Chairman of Arbitral Tribunals as well as counsel in arbitral proceedings conducted under numerous procedural rules. He has recently been appointed in several investment arbitrations highly commented by practitioners of international arbitration. As Chairman of the Comité Français de l’Arbitrage and Vice Chairman of the Institute of World Business Law, Derains is on the arbitrators lists of numerous arbitration institutions and participates in conferences all over the world. His skills are particularly highly regarded in Latin America, where he chairs in several Arbitral Tribunals or as counsel with proceedings conducted in Spanish.


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Intervista a Michele Vietti

Jean-Claude Trichet, presidente della BCE Foto Sebastian Derungs

Ngozi Okonjo-Iweala, Managing Director, World Bank, Washington DC Foto Remy Steinegger

Frank Barney, deputato Usa del Massachusetts, presidente del comitato dei servizi finanziari Foto di Michael Wuertenberg

HM Regina Rania Al Abdullah del Regno hascemita di Giordania Foto Michael Wuertenberg

Larry Cox, direttore Pascal Lamy, Organizzazione esecutivo di Amnesty Int’l mondiale del commercio (OMC) Usa. Foto Monika Flueckiger Foto Sebastian Derungs

Paul Bulcke, Chief Executive Officer, Nestle, Svizzera Foto Michael Wuertenberg

John Lipsky, primo vice direttore, Fondo Monetario Internazionale (FMI), Washington DC Foto Monika Flueckiger

Tsakhiagiin Elbegdorj, presidente della Mongolia Foto Remy Steinegger

Trevor Manuel, ministro della NPC del Sud Africa, e Harold McGraw III, Chairman, Presidente e Ceo, The McGraw-Hill Companies Foto Michael Wuertenberg

Montek S. Ahluwalia, vice presidente, Commissione per la pianificazione, India. Foto Monika Flueckiger

NK Singh, membro del Parlamento, India Foto Monika Flueckiger

Shyam Saran, inviato speciale del primo ministro dell'India Foto Monika Flueckiger

Dominique Strauss-Kahn, Managing Director, International Monetary Fund (IMF), Washington DC, e Christine Lagarde, ministro dell'economia, dell'industria della Francia Foto Sebastian Derungs

Hussain Dawood, Dawood Group, Pakistan Foto Remy Steinegger

Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo, World Economic Forum, e William J. Clinton, Presidente degli Stati Uniti 1993-2001 Foto Remy Steinegger

Lawrence H. Summers, Director, National Economic Council (Usa), Ufficio esecutivo del Presidente, Stati Uniti, e Josef Ackermann, presidente del consiglio di amministrazione, Group Executive Committee, Deutsche Bank, Germania Foto Sebastian Derungs

Fotos Copyright: World Economic Forum / swiss-image.ch

Aiko Døden (FLTR), Senior commentatore, NHK (Japan Broadcasting Corporation), Giappone; Peter Sands, Group Chief Executive, Standard Chartered Bank, United Kingdom; Abhisit Vejjajiva, primo ministro della Thailandia; Motohisa Furukawa, Senior vice ministro, Cabinet Office, Giappone; Kamal Nath, ministro dei trasporti su strada e autostrada, India; Cheng Siwei, Chairman, International Finance Forum (IFF), People's Republic of China, Global Agenda del Consiglio sul futuro della Cina, e John Lipsky, primo vice direttore, Fondo Monetario Internazionale (FMI), Washington DC Foto Monika Flueckiger

Davos 2010: Riflessioni Politici, economisti e studiosi hanno denunciato gli eccessi di speculazione finanziaria, la deregolamentazione, la cultura dei bonus e i trucchi contabili - in breve, le mancanze nella globalizzazione - per chiedere regole più severe per governare le banche, più vigilanza del sistema finanziario. Lei ritiene che il sistema bancario debba essere cambiato, nel senso di separare le banche d’investimento dalle banche commerciali, di vietare alle banche commerciali di impegnarsi in negoziazioni per

conto proprio con i depositi che hanno la garanzia implicita da parte del governo, mentre, se fanno delle speculazioni per proprio conto, esse dovrebbero avere il proprio capitale adeguato per sostenerle? Credo che prima di agire ad ogni livello su un tema di così evidente delicatezza occorra estrema prudenza. In generale avverto un certo disagio quando la politica è chiamata ad intervenire in momenti di emergenza su temi così complessi come quelli della finanza globale, nella

Improve the State of the World

Rethink Redesign Rebuild

quale si mescolano complessi problemi giuridici e realtà economiche di mercato che difficilmente possono essere regolamentate in termini assoluti e, soprattutto, indiscutibilmente efficaci. Chi, come me, ha contribuito a riscrivere le regole del diritto dell’impresa in Italia sa bene quanto sia difficile affermare la supremazia della norma giuridica rispetto alle esigenze del mercato. Oggi viviamo in un tempo in cui non è pensabile ritenere che il mercato possa essere

governato dalle regole del nostro codice civile, che è ancorato a principi che governavano un’economia rurale e fondiaria, come era quella dei primi decenni del secolo scorso: chi avesse dei dubbi pensi che la sola sezione del codice civile sulle servitù prediali contiene un numero di articoli quasi doppio rispetto a quello riservato ai contratti bancari (73 e 38, rispettivamente). Ma anche il diritto commerciale, al cui centro è posta ora l’impresa in un’ottica di competizione sul mercato, può dirsi in gran


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Intervista a Michele Vietti

parte superato, sol che si consideri che, oggi, la vera ricchezza non è più nemmeno quella industriale, ma è in realtà finanziaria. Le grandi ricchezze sono allocate nei fondi di investimento (sovrani e non), che si muovono sui mercati regolamentati secondo logiche di massimizzazione dei profitti che, piaccia o meno, determinano la fortuna o la decadenza delle borse di riferimento.

IL DIRITTO COMMERCIALE Può dirsi in gran parte superato, sol che si consideri che, oggi, la vera ricchezza non è più nemmeno quella industriale, ma è in realtà quella finanziaria Il diritto finanziario, per chi come me lo studia da anni, agisce con regole che funzionano in tempi rapidissimi ed entro brevissimi tempi esauriscono la loro efficacia, nel bene o nel male. Se il diritto civile classico era il «diritto degli anni» e quello commerciale lo è dei giorni, quello finanziario incarna le ore, spesso i secondi, come le negoziazioni sui mercati e le annotazioni telematiche insegnano ogni giorno. Pensare di applicare ad un simile fenomeno degli schemi concettuali vecchi o, peggio, ancorati a sistemi normativi del tutto inadeguati è una soluzione che può dirsi perdente ancor prima di essere tentata. Per fare un esempio, l’idea contenuta nella nostra legge sul risparmio (mi riferisco alla nota legge n. 265 del 2005), nata sull’onda dell’emergenza dopo i noti crac di primarie imprese italiane, di prevedere un regolamento che contenesse l’indicazione di quali Stati potevano ritenersi opachi, perché retti da una legislazione fiscale e tributaria di favore, è fallita miseramente, perché non è certo la legge che può indicare al mercato finanziario come allocare le sue risorse (per una compiuta disamina della questione, sia consentito rinviare al mio libro «Società off-shore e paradisi legali», scritto insieme all’amico Gaetano Tasca, edito nello scorso anno per i tipi della Giuffrè). Credo, quindi, che l’idea di onerare gli Stati di trovare soluzioni giuridiche comuni al fenomeno in atto vada presa con molta cautela. Gli Stati, per loro tradizione, sono restii a vincolarsi a rigide norme, specialmente se queste sono destinate a regolamentare il mercato dei capitali in un’economia globalizzata, non sfuggendo a nessuno che essi sono in evidente competizione tra loro proprio nell’attrarre le risorse, sicché ben difficile sarebbe trovare un accordo realmente vincolante. Ciò che, invece, ogni ordinamento giuridico dovrebbe fare, in un’ottica effettivamente liberale, è dettare delle regole minime «di cornice» del sistema, all’interno delle quali lasciare il mercato libero di allocare le risorse. È la strategia della competitività tra ordinamenti, che già definivo come ispiratrice delle riforme italiane del diritto societario e del diritto fallimentare da me condotte in porto, e che oggi mi sembra il caso di citare come la prova che regole generali ed astratte sono assai più efficaci e durature di regole dettate dalla contingenza, nell’ansia di dover rispondere a quella o quell’altra urgenza del momento. Il settore dell’impresa bancaria, come ogni altro governato dal mondo del diritto, non credo che faccia eccezione. Da noi, del resto, la distinzione tra banche che erogavano credito a lungo termine (gli istituti di credito) e banche che erogavano a breve (aziende di credito) c’è già stata nel vigore della legge bancaria del 1936 ed è stata eliminata alla fine degli anni ottanta perché ritenuta improduttiva di reali effetti di garanzia sul mercato, nonché inutilmente limitativa

delle libertà di impresa, seppure in un settore fortemente regolamentato come quello bancario. Non credo che si debba tornare indietro ma, al contrario, guardare avanti, nel senso di comprendere che ormai il soggetto banca non è più solo quello che svolge l’attività ad esso rigidamente riservata dalla legge (raccolta del risparmio tra il pubblico, in particolare), ma è un’impresa che svolge anche tanti altri servizi, più o meno connessi con quello principale, a volte anche del tutto scollegati da esso (si pensi alle banche finanziarie, che hanno il cappello di banca, ma fanno tutt’altro, al pari di una qualunque società di intermediazione mobiliare). Di ciò occorre essere avvertiti, per evitare di far tornare il nostro sistema giuridico indietro di molti decenni. *** A margine dell’intervista, si è ritenuto di sviluppare alcuni spunti. Spunto Dal punto di vista dei dirigenti d'impresa, c'è il timore di regolamenti scoordinati con una mano pesante nell'intervento pubblico sull'economia; c’è la paura che le iniziative regolatrici frammentate «creerebbero un’enorme quantità di complessità» incoraggiando le società finanziarie all'arbitraggio tra i regolatori, ha commentato Peter Sands Ceo di Britain's Standard Chartered Bank a Davos 2010. I dirigenti delle imprese temono il rischio di default del debito: il finanziamento potrebbe salvare le banche e molte aziende

IL DIRITTO FINANZIARIO Agisce con regole che funzionano in tempi rapidissimi ed entro brevissimi tempi esauriscono la loro efficacia, nel bene o nel male dalla insolvenza, ma l'interferenza politica potrebbe soffocare i tassi di crescita economica nel mondo occidentale per molti anni a venire. «Revocando gli stimoli economici e restringendo la politica monetaria si va incontro a scelte future molto difficili, ma qualcosa deve essere fatto, perché le asset bubbles hanno cominciato a prendere forma,» ha dichiarato a Cnbc in Davos 2010 Nouriel Roubini, presidente della Roubini Global. Anche a Cnbc Marc Faber, autore e editore di Gloom, Boom & Doom Report, ha affermato che i pagamenti d’interessi sul debito delle amministrazioni pubbliche potrebbero raggiungere tra il 35 e il 50 per cento delle entrate in dieci anni. Risposta Anche nel settore delle regole che disciplinano compiti e responsabilità di coloro che ricoprono posizioni rilevanti all'interno delle società, credo che lo sforzo debba essere indirizzato alla razionalizzazione e, possibilmente, alla standardizzazione delle norme esistenti all'interno di ciascuno Stato. Sono decisamente contrario ad una politica di nuova codificazione di ulteriori regole che riguardino la governance delle società, giacché sono convinto che esistano già modelli assai validi ai quali eventualmente ispirarsi. Per quanto riguarda il caso italiano, debbo rivendicare alla riforma del diritto societario il merito di aver dato vita ad un assetto equilibrato tra libertà di iniziativa economica e disciplina dei controlli, nel quale le maggiori asperità connesse ad un pesante intervento dello Stato nelle decisioni è stato decisamente ridimensionato (basti pensare al nuovo diritto fallimentare, che mette al centro della propria attenzione, l’impresa piuttosto che, come in precedenza, l'intervento autoritativo degli organi statali). Credo che il miglior modo di rispondere

alla crisi finanziaria mondiale sia quindi quello di definire delle regole comuni di semplice comprensione e di rapida applicazione, così da garantire il mercato consentendo ai singoli ordinamenti interventi, anche coordinati, nell'ipotesi che crisi future dovessero ripresentarsi sui mercati. Spunto «Se si togliessero i puntelli della Banca centrale europea e del Fondo monetario internazionale, una mezza dozzina di paesi in Europa fallirebbe domani», ha sostenuto il professore di economia di Harvard Kenneth Rogoff a Cnbc in Davos. Risposta Sono assolutamente convinto che il ruolo delle maggiori organizzazioni soprannazionali che si occupano del governo dell'economia debba essere non solo mantenuto, ma semmai incrementato nell'ottica di garantire un’efficiente «alta amministrazione» nella gestione dei mercati globalizzati. Sento in questi giorni parlare (Tremonti al G7 canadese il 6 febbraio scorso) dell'ipotesi di trasformare il Fondo monetario internazionale in una sorta di comitato di consultazione

UN OBIETTIVO NON FACILE Disegnare un numero congruo, ma necessariamente limitato, di regole comuni che facciano da sfondo al sistema, all’interno del quale certamente il libero mercato deve conservare ampi spazi di manovra permanente tra i ministri ed i capi di Stato delle nazioni economicamente più avanzate. L'idea mi lascia estremamente perplesso, giacché una siffatta impostazione farebbe perdere all'organismo tutto quel bagaglio di conoscenze operative, con i relativi poteri che attualmente possiede, per trasformarlo in una sorta di «stanza di compensazione» tutta politica, della quale francamente mi sfugge l'utilità. Al contrario, ritengo che ogni sforzo debba essere fatto proprio per garantire che quel bagaglio di conoscenze operative che queste grandi istituzioni internazionali hanno maturato nel corso degli anni venga valorizzato, certamente sfrondandone la struttura, in qualche caso effettivamente un po’ elefantiaca e che ne appesantisce il funzionamento, ma mantenendo inalterato il livello di operatività attuale, che è certamente in grado di porsi come un valido strumento di controllo e di valutazione delle singole politiche nazionali nel campo dell'economia. Spunti «Ci sarà una regolamentazione coordinata a livello internazionale ... ma non si può semplicemente regolare. La risposta è dell'industria. L’industria deve fare i conti con se stessa perché è lì che stiamo per ottenere un recupero. Facciamo una migliore regolamentazione, ma non un maggior numero di regolamenti.» Lord Leven, presidente della banca britannica Lloyd's «Mentre noi rispettiamo il diritto di ogni governo di proporre le misure che ritenga necessarie nel suo mercato, non sarà efficace in alcun modo avere una serie di norme negli Stati Uniti, una in Europa, una nel Regno Unito, una in Giappone e una in Canada: abbiamo bisogno di un’armonizzazione globale del nuovo quadro ed è quello che abbiamo preparato qui, con un ampio dibattito nel Comitato di Basilea, con un dialogo costruttivo con il Consiglio di stabilità finanziaria.» Charles Dallara, Head of Institute of International Finance «Ci deve essere una riforma delle istitu-

zioni finanziarie: il problema è quali idee devono essere prevalenti. Si deve puntare a una ingegneria di sistema finanziario corretto: poi ci si occuperà della stragrande maggioranza dei problemi. Deviando da questo tipo di approccio si può ottenere una popolarità transitoria, ma non si procederà in modo sano e integrato come stanno facendo attualmente i professionisti in questo settore.» Stephen Schwarzman, Ceo, Blackstone Group «Ci saranno sempre delle differenze nazionali, aree in cui un regolamento sarà più rigoroso;ma si ha la consapevolezza che deve esservi un equilibrio tra la regolamentazione pubblica e la qualità della gestione privata. Stiamo cercando di offrire attraverso la regolamentazione alcuni incentivi. Certamente l'obiettivo non è quello di condizionare la gestione, ma di far capire che a volte gli incentivi non sono adeguati.» Jaime Caruana, General Manager, Bank for International Settlements (BIS) Risposta L'equilibrio tra imperatività ed autonomia sarà l'obiettivo da perseguire nella futura legislazione internazionale in materia. Un obiettivo non certo facile, ma assolutamente necessario, poiché, se è vero che politiche eccessivamente libertarie hanno consentito lo sviluppo della bolla speculativa oltre ogni possibile controllo, è altrettanto vero che un eccesso di regolazione non ha mai dato buona prova di sé negli ordinamenti nazionali; basti pensare al caso dell'Italia, nel quale l'immediata reazione alle crisi finanziarie interne ha portato ad una produzione normativa assolutamente sproporzionata ed all'attribuzione di una tale quantità di competenze alle autorità indipendenti di controllo che ha finito per minarne l'effettiva efficacia e le reali capacità di intervento su tutte le problematiche sottoposte al teorico controllo. Credo che questo sia un errore da evitare e che l'obiettivo resti quello di disegnare un numero congruo, ma necessariamente limitato, di regole comuni che facciano da sfondo al sistema, all'interno del quale certamente il libero mercato deve conservare ampi spazi di manovra. Come ricordava Milton Friedman, infatti, «alla base della maggior parte delle discussioni contro il mercato libero vi è una mancanza di credenza nella libertà stessa.» Intervista da Joan Nickles © RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Giuseppe Vietti. La sua attività accademica, iniziata nel 1978 collaborando con la prima cattedra di diritto civile nella facoltà di giurisprudenza dell’università di Torino, è proseguita nelle seguenti sedi: scuola di specializzazione per le professioni forensi all’università Roma Tre; diritti d’impresa e commerciale, nonché corporate governance, master diritto d’impresa, all’università Luiss Guido Carli; diritto societario comparato all’università Luspio. Entra in parlamento nel 1994 e ricopre il mandato nelle legislature XII, XIV, XV e XVI. Ha fatto parte del Consiglio superiore della magistratura e del governo, quale sottosegretario di Stato prima per la giustizia e poi per l’economia e le finanze. Nell’attuale XVI legislatura è presidente vicario del gruppo parlamentare Udc e componente della commissione giustizia della Camera dei deputati.


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Le insidie nei contratti internazionali Un articolato «assaggio» da Vannutelli sulle insidie più frequenti, allo scopo di contribuire a stimolare la sensibilità di chi si trova ad avere a che fare contratti internazionali, principalmente agli operatori del business, che considerano troppo spesso il contratto come una «formalità» necessaria ma da sbrigarsi il più velocemente possibile, lasciando la noiosa imcombenza ai legali, spesso coinvolti solo all’ultimo momento e con informazioni del tutto parziali e frammentarie. Alcuni cenni sulla governing law, il foro competente, la compliance with law, la clausola «controversie» multi-step, la battle of forms di Luigi Vannutelli

È

luogo comune molto frequente, nella business community, considerare il contratto come l’aspetto, o il momento, «formale» nella costruzione di un rapporto di business tra due organizzazioni. E proprio sull’aggettivo «formale» sorgono numerosi equivoci. Il primo e più pericoloso tra tutti è quello di attribuire al termine un significato riduttivo. Il contratto sarebbe, secondo questa accezione, solo il documento (il pezzo di carta) che, per una sorta di virtù magica, sancisce l’avvenuto accordo e quindi l’inizio della esecuzione del rapporto instaurato. Secondo questa interpretazione, ciò che veramente conta è quanto è stato raggiunto e concordato nel corso delle negoziazioni – e questo è certamente vero e corretto – ed il documento altro non sarebbe che un «sigillo» che dà valore legale a tali accordi, ma in maniera slegata, o quanto meno scarsamente rappresentativa dei reali contenuti di tali accordi, come se quanto negoziato tra le parti fosse cosa diversa da quanto effettivamente scritto del documento. Ci si dimentica, in sostanza, che il contratto è «l’accordo di due o più parti…» (art. 1321 c.c.), mentre il documento scritto altro non è che la prova, la documentazione dell’avvenuto accordo e che, di conseguenza, la completezza ed accuratezza nella redazione del documento – e di tutti gli allegati tecnici in esso incorporati – costituiscono la prima e più valida misura di prevenzione dei futuri «incidenti di percorso» nei quali si spera sempre di non dover incorrere ma che, purtroppo, possono accadere e, in certi casi, possono anche avere effetti gravi e imprevedibili. Tutto ciò è vero per qualsiasi contratto, per cui si potrebbe fare un’affermazione tanto vera quanto banale o lapalissiana (meglio, alla Catalano di buona memoria): «è meglio un contratto ben scritto che uno scritto male»… Sembra ridicolo soffermarsi su questa frase, ma sfido chiunque – tra gli addetti ai lavori – a non aver mai incontrato situazioni tra il comico ed il quasi-tragico, dovute a redazioni di documenti contrattuali basate sul «copia-incolla» o sul riciclo di documenti precedenti, senza la necessaria attenzione. Quando poi ci si sposta sullo scenario internazionale, le insidie tipiche nella fase di negoziazione ed in quella della stesura dei documenti contrattuali si elevano a potenza. Alle attenzioni che si devono porre normalmente, si deve aggiungere una serie di problematiche tipiche dello scenario internazionale nell’ambito del quale il rapporto contrattuale dovrà realizzarsi. Tutte queste tematiche formano oggetto di una molto ampia letteratura; da qualche anno si sono anche moltiplicati numerosi corsi di formazione sull’argomento spesso anche differenziati nelle varie e diverse componenti, come, ad esempio, le tecniche di negoziazione, le differenze degli ordinamenti giuridici e quelle culturali e, non ultimo e molto rilevante, la guida alla comprensione delle diverse lingue sotto l’aspetto non meramente lessicale, ma come espressione di diversi background culturali e tradizionali. La traduzione di un documento contrattuale, ad esempio dall’inglese all’italiano o viceversa, anche se fatta bene e corretta da un punto di vista puramente linguistico, è del tutto fuorviante se non tiene conto delle diversità dei due sistemi giuridici di riferimento. Solo per fare un esempio – tra i tanti possibili – tradurre in inglese il termine «penale per ri-

tardata consegna» in late delivery penalty indurrebbe sicuramente il giudice americano a sindacare sulla corrispondenza e congruenza della penalty rispetto all’effettivo danno causato, mentre se si fosse usato il termine liquidated damages il problema non si porrebbe. Ma quanti tra gli addetti ai lavori – giuristi o manager – hanno la sensibilità necessaria per cogliere queste sfumature, apparentemente di poco conto, ma che poi, in sede di esecuzione o, peggio, di contenzioso, possono avere conseguenze anche gravi?

IL DOCUMENTO SCRITTO Non è altro che la prova, la documentazione dell’avvenuto accordo e, di conseguenza, la completezza ed accuratezza nella redazione del documento e di tutti gli allegati tecnici in esso incorporati costituiscono la prima e più valida misura di prevenzione dei futuri «incidenti di percorso» In queste poche righe sarebbe presuntuoso pretendere di dare una visione completa di queste tematiche. L’obiettivo che ci si pone è, molto più semplicemente, dare un «assaggio» delle insidie più frequenti, allo scopo di contribuire a stimolare la sensibilità di chi si trova ad avere a che fare con contratti internazionali, principalmente gli operatori del business, quelli – per intenderci (e sono molti) – che considerano troppo spesso il contratto come una «formalità» necessaria ma da sbrigarsi il più velocemente possibile, lasciando la noiosa incombenza ai legali, spesso coinvolti solo all’ultimo momento e con informazioni del tutto parziali e frammentarie. Una premessa di carattere «metagiuridico»: occorre sempre considerare la diversa capacità (o «valenza») contrattuale delle parti. Succede di frequente che il contraente con minore valenza contrattuale abbia un maggiore interesse specifico alla conclusione del contratto e si trovi quindi «costretto» ad accettare – bon gré ou mal gré – le condizioni imposte dall’altra parte. Tali situazioni devono essere valutate con molto realismo ed è quindi concepibile che si possa decidere di sottostare a determinate imposizioni per motivi di convenienza. Tuttavia, proprio in queste situazioni, è necessario un accurato risk assessment: si possono correre dei rischi, ma è indispensabile conoscere quali, valutarne gli effetti e mettere sulla bilancia i pro ed i contro. E, poi, non è detto che almeno alcune delle insidie non possano essere quanto meno limitate con un’accurata negoziazione. Una prima insidia è data dalle leggi che dovranno regolare il contratto. Si è usato di proposito il termine al plurale. Si dovrà definire, ed indicare in contratto, la governing law, cioè la legge che dovrà regolare il contratto. Attenzione: da questo dovrà dipendere il modo in cui dovrà essere redatta tutta la documentazione contrattuale. La discriminante più nota e rilevante è data dalla differenza tra common law – paesi di ordinamento giuridico anglosassone – e civil law, cioè paesi con ordinamenti giuridici derivanti dal codice na-

poleonico. Ma, anche nell’ambito di paesi di civil law, le differenze a cui si dovrà prestare attenzione possono essere rilevanti. A solo titolo di esempio, se la governing law fosse quella italiana, il contraente di altro paese deve sapere che le clausole onerose, se non approvate espressamente (doppia firma), potrebbero essere nulle ai sensi degli articoli 1341 e 1342 dal codice civile. Ma situazioni analoghe, con diverse procedure attuative, si presentano anche in altre legislazioni di civil law. La seconda «legge» a cui fare attenzione si riferisce alla cosiddetta compliance with law; il caso tipico si verifica quando l’esecuzione del contratto si debba svolgere in un paese terzo. Infine, vi è anche una «terza legge», molto spesso trascurata dai redattori di contratti internazionali: quella relativa alla scelta del «foro competente». Anche se può apparire strano, non è automatico che il foro competente coincida con quello della governing law, per cui – in assenza di precise clausole inserite nel contratto – può verificarsi il caso che il giudice di un paese sia chiamato a decidere su una controversia, dovendo interpretare ed applicare la legge di un paese, e di un ordinamento giuridico, diverso dal suo (con i risultati disastrosi che si possono facilmente intuire). Un’altra insidia tipica dei contratti internazionali – ma che si ripropone spesso anche a livello nazionale – è la cosiddetta battle of forms. Si tratta, volendo banalizzare i termini del contendere, della affermazione del tipo: «le mie condizioni generali sono più belle delle tue…» Al di là della battuta, il problema è abbastanza serio in quanto il recepimento di condizioni generali determina in sede di esecuzione – ed ancor più in caso di contenzioso – seri problemi interpretativi di norme e clausole spesso tra loro incompatibili e confliggenti.

MEDIAZIONE E ARBITRATO Nella mediazione la gestione del conflitto e la decisione finale si traducono, in definitiva, in un nuovo accordo nel quale le parti sono le protagoniste. Con l’arbitrato, le parti rinunciano a risolvere direttamente la loro controversia, demandando all’arbitro (o al collegio arbitrale) la soluzione che comporterà un vincitore e un soccombente e che avrà, poi, valore obbligatorio per le parti stesse Inoltre accade spesso che le parti, in sede di negoziazione, trascurino questo aspetto e, credendo di risolvere il problema in maniera «bilaterale», accettino reciprocamente le condizioni generali dell’altra parte, aggravando ulteriormente i problemi in caso di conflitti. Sull’argomento molto è stato scritto e si continua a scrivere; si rimanda ad una sem-

plice ricerca in internet: digitando battle of forms si trovano, al momento in cui scrivo, un milione e quarantamila ricorrenze. Non è questa la sede adatta per un esame approfondito della materia. Mi limito solo a segnalare le quattro alternative che si prospettano e che danno l’idea della complessità, e criticità, della materia se non si provvede a risolvere ab origine il problema. La cosa anche curiosa è che tali quattro alternative sono conosciute con espressioni che sembrano prese in prestito dai film western. La first shot rule privilegia le condizioni generali del proponente (Olanda). La last shot rule (Usa), per contro, dà la prevalenza alle condizioni dell’accettante. La knock out rule (Germania) considera congiuntamente le condizioni delle due parti, prevedendo l’espulsione automatica delle clausole contraddittorie o in conflitto. Infine, secondo l’ultima delle quattro alternative, la mirror image rule (Uk), il contratto non si forma se non v’è l’esatta corrispondenza speculare dei patti concordati, ma resta da vedere cosa accade nel caso di inizio dell’esecuzione del contratto (comportamento concludente) e come regolare, quindi, i conflitti sorti successivamente. Un quadro più completo dovrebbe prendere in considerazione tante altre tematiche, quali, ad esempio, l’applicabilità (o meno) delle varie convenzioni internazionali (ad esempio la convenzione di Vienna del 1980 sulle vendite internazionali – non ratificata da Uk e Giappone), e, non ultime e molto rilevanti, le tematiche relative a contratti con paesi «emergenti», raggruppando in questo aggettivo tra virgolette paesi quali il colosso Cina, l’Arabia Saudita e gli altri paesi in cui vige la Sharia islamica eccetera. Questa necessariamente breve e sommaria analisi di alcune delle insidie tipiche dei contratti internazionali porta a formulare due raccomandazioni a mo’ di conclusione. La prima, che può apparire della serie «Cicero pro domo sua» è: «attenzione alle improvvisazioni». Il do it yourself nei contratti internazionali, il fatto che «l’altra volta è andato tutto bene», sono atteggiamenti e scelte molto pericolosi. È sicuramente molto meglio affidarsi ad un esperto che, tra l’altro, può (anzi, deve) essere di diversa specializzazione a seconda dei paesi coinvolti e delle situazioni specifiche, che non «arrangiarsi» in proprio. So anche, per esperienza diretta, che l’ostacolo maggiore a rivolgersi ad un consulente esterno è di natura economica. A questo riguardo è opportuno considerare che non sempre, se si fa una attenta ricerca, il costo di un intervento di un consulente è poi così elevato, e comunque si deve anche tener conto di come tale intervento permetta di evitare rischi ed incidenti di percorso i cui costi, e conseguenze, sarebbero di gran lunga superiori ed in certi casi addirittura devastanti. La seconda raccomandazione si riferisce alle clausole di gestione dei conflitti. Dopo aver opportunamente regolato nel contratto la legge applicabile (governing law) ed il foro competente, è opportuno che la clausola «controversie» sia del tipo multi-step (di cui si è già parlato in precedenti articoli). Il primo «gradino», all’insorgere di una «divergenza di opinioni», è la clausola di escalation all’interno delle rispettive parti contraenti. Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto, si passa al secondo «gradino» che è la procedura Conclude pagina 7


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Notizie dalla Corte europea dei diritti dell’uomo

Riforma della Corte europea dei diritti dell’uomo: varata una dichiarazione congiunta a Interlaken La Svizzera, in quanto Stato presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ha indetto il 18-19 febbraio una conferenza dei ministri a Interlaken con lo scopo di portare avanti la riforma della Corte europea dei diritti dell’uomo, cronicamente oberata. Varando la dichiarazione congiunta, i rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa ribadiscono la loro volontà di garantire l’avvenire a lungo termine della Corte. Hanno rappresentato la Svizzera alla conferenza sul futuro della Corte la consigliera federale Micheline Calmy-Rey, capo del Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) e presidente attuale del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, e la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dfgp). La conferenza è durata due giorni ed è stata presieduta dal capo del Dfgp. Oltre ai rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, vi hanno preso parte il segretario generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland, il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo Jean-Paul Costa e il presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa Mevlüt Çavusoglu. L’obiettivo della conferenza era preparare il terreno per la futura riforma della Corte europea dei diritti dell’uomo. La dichiarazione congiunta prevede in particolare di riequilibrare il rapporto tra i casi in entrata e quelli evasi, di smaltire gli attuali circa 120.000 casi pendenti e di garantire che i nuovi ricorsi possano essere sbrigati in tempo ragionevole. S’intende inoltre ottimizzare l’applicazione delle sentenze della Corte nei singoli paesi e, di rimando, garantire un controllo efficace in materia da parte del Comitato dei Ministri. Per realizzare tali obiettivi, la dichiarazione politica comprende un piano

d’azione corredato di un elenco di misure a breve e medio termine, completo di scadenzario. Il segretario generale Thorbjørn Jagland ha dichiarato: «Salveremo la Corte perché non abbiamo altra scelta. Sono gli europei a chiedercelo e meritano di essere accontentati». Il presidente della Corte Jean-Paul Costa ha affermato: «Le garantisco che la nostra Corte, pur mantenendo la propria indipendenza, è disposta a percorrere con determinazione la via tracciata dalla conferenza di Interlaken». Il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha salutato le misure prese per migliorare l’efficienza della Corte, ma ha sottolineato che queste misure potranno essere ottimizzate solamente nel quadro di un Consiglio d’Europa forte. La consigliera federale Micheline Calmy-Rey ha rilevato: «A Interlaken abbiamo gettato le basi per accelerare la riforma della Corte. La Svizzera perseguirà energicamente tale obiettivo sia durante la sua presidenza sia in seguito». E la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha asserito: «Vorrei sottolineare che possiamo essere molto soddisfatti dell’esito della conferenza di Interlaken. Era importante che il risultato non si limitasse a una semplice dichiarazione politica d’intenti, ma che fossero proposte misure quanto più concrete possibili». La Russia ha votato a favore la ratifica del protocollo n. 14 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo La Duma di Stato della Federazione Russa ha votato a favore del progetto di legge di ratifica protocollo n. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. «Quest’ultima ratifica segna il momento culminante e conclusivo di un dialogo portato avanti con le massime autorità della Russia e l’inizio di una riforma autentica della Corte», ha dichiarato Thorbjørn Jagland.

Il voto apre la strada una volta per tutte per il protocollo, già ratificato dagli altri 46 Stati contraenti, per entrare in vigore. Il protocollo n. 14 entrerà quindi in vigore il 1° giugno 2010. Il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Jean-Paul Costa, ha accolto con favore la decisione e ha espresso la soddisfazione per il fatto che il Protocollo n. 14 sarebbe in grado di prendere effetto nei confronti di tutti gli Stati. In particolare, le nuove procedure (la singola procedura di giudice e nuovi poteri dei tre comitati di giudice), già applicate nei confronti di un gran numero di Stati a seguito della decisione del Consiglio d'Europa, sessione ministeriale a Madrid del 12 maggio 2009, saranno implementate in tutti gli Stati. Anche se non risolveranno tutti i problemi posti dalla valanga di ricorsi alla Corte, che testimoniano il suo fascino senza precedenti, queste misure procedurali aiuteranno la Corte ad operare in modo più efficiente. Sarà inoltre possibile, infine, applicare le restanti disposizioni del protocollo n. 14. Cooperazione tra il Consiglio d’Europa e il Marocco Nel discorso pronunciato all'apertura del seminario sulle prospettive di cooperazione tra il Consiglio d’Europa e il Marocco, il 22 febbraio a Rabat, Maud de BoerBuquicchio ha posto in rilievo i settori di competenza del Consiglio d’Europa nei quali sarebbe possibile intensificare la cooperazione: riforma del sistema giudiziario, tutela e promozione dei diritti delle donne e dei bambini, abolizione della pena di morte. Per l'occasione, la vice segretario generale ha incontrato il ministro degli Affari esteri, Taib Fassi-Fihri. Turchia: un progetto comune per rafforzare il ruolo delle supreme autorità giudiziarie È stato lanciato il 24 febbraio il progetto per consolidare il ruolo delle autorità giudiziarie supreme in

Cover photo: the Human Rights Building by architect: Richard Rogers Partnership “Annual Report 2009 of the European Court of Human Rights (provisional edition), Council of Europe”. Turchia e dare impulso al quadro normativo dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta sociale europea, tenendo conto delle norme europee. Organizzato dal Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, insieme con la Corte costituzionale, la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri della Turchia, il progetto ha come bilancio totale 3.300.000 euro e avrà una durata di 30 mesi, fino al luglio 2012 I membri e relatori della suprema corte turca parteciperano a tavole rotonde, conferenze, visite di studio in diverse istituzioni in tutta Europa e condivideranno le loro esperienze con i loro colleghi di altri paesi europei. Gli argomenti sono: il diritto a un processo equo; agli obblighi positivi sotto il diritto alla vita e la proibizione della tortura, il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di espressione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di riunione pacifica, i diritti di proprietà, la tutela della l'ambiente e la tutela dei diritti sociali sono tra gli argomenti principali da discutere. Alla conferenza di avvio sono intervenuti Haşim Kilic, presidente

della Corte costituzionale, Hasan Gerçeker, presidente della Corte di cassazione, Mustafa Birden, presidente del Consiglio di Stato, Sadullah Ergin, ministro della giustizia, anche nella sua veste di presidente del Consiglio superiore dei giudici e pubblici ministeri della Turchia, insieme con Marja Ruotanen, direttore di cooperazione della Direzione generale dei diritti dell'uomo e degli affari giuridici del Consiglio d'Europa, e l'ambasciatore Marco Pierini, capo della delegazione dell'Unione europea alla Turchia. Il Messico diventa membro della Commissione di Venezia Il Comitato dei Ministri ha deciso all'unanimità di accettare la richiesta del Messico di diventare membro a pieno titolo della Commissione di Venezia. Il Messico detiene lo status di osservatore dal 2001. Questa decisione riconosce lo sviluppo democratico del Messico e permetterà al suo governo di avere accesso alle competenze a livello europeo in settori quali: funzionamento delle istituzioni democratiche e giustizia costituzionale, legge elettorale e finanziamento dei partiti.

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Fondato nel 2009

Mensile di informazione

Le insidie nei contratti internazionali di mediazione. Si vuole ricordare, a questo proposito, che esistono organizzazioni di mediazione specializzate a livello internazionale. Il successivo terzo «gradino» è l’arbitrato, anche questo opportunamente previsto a contratto, con tutti i necessari dettagli (quale arbitrato, quale scelta degli arbitri, quali regole eccetera). Infine, l’ultimo «gradino», al quale si spera di non dover mai arrivare, è il foro competente. Una notazione importante sulla differenza tra mediazione ed arbitrato, che spiega anche il perché della coesistenza delle due procedure e l’ordine di priorità della mediazione rispetto all’arbitrato. Nella mediazione le parti sono soggetti attivi; il mediatore ha la funzione di regolare l’interazione delle parti stesse e ristabilire la comunicazione e negoziazione tra loro, ma non di decidere la soluzione. La gestione del conflitto e la decisione finale è, in definitiva, un nuovo accordo nel quale le parti sono le protagoniste. Per contro, con l’arbitrato, le parti rinun-

ciano a risolvere direttamente la loro controversia, demandando all’arbitro (o al collegio arbitrale) la soluzione che comporterà un vincitore ed un soccombente e che avrà, poi, valore obbligatorio per le parti stesse. È evidente la diversa valenza della soluzione nei due casi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Vannutelli, consulente contratti Ict. Laureato in giurisprudenza (diritto comparato Italia-Usa), ha maturato una esperienza di lavoro all’Ibm dove, in qualità di specialista in contrattualistica, ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito delle negoziazioni a livello sia locale che internazionale. Dal 1981 al 1985 ha fatto parte della task force a Parigi per la difesa della Ibm nel procedimento antitrust promosso dalla Commissione delle Comunità europee, che si è concluso con successo per la Ibm. Dal 1995 svolge attività di consulente sia nei confronti di clienti per negoziazioni contrattuali che come docente per corsi di formazione. Nel settore accademico, tiene seminari presso le università di Verona, di Torino e il politecnico di Milano. Attualmente, fa parte dello staff docente della facoltà di legge di Milano-Bicocca dove sta svolgendo un corso per il dipartimento di informatica giuridica. È socio del Clusit, associazione italiana per la sicurezza informatica.

direttore responsabile domenico cilenti coordinamento editoriale joan nickles editore romaprint srl redazione/pubblicità via di san francesco a ripa n. 49 00153 Roma Italy tel./fax +39 065896852 e-mail: giustiziaalternativa@libero.it e-mail: romaprint@romaprintsrl.191.it stampato dalla romaprint srl via di scorticabove n. 136 00156 Roma anno II, n. 3 autorizzazione del tribunale di roma n. 192/09 rilasciata in data 26 maggio 2009 abbonamento email nove numeri annui € 100,00 Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il permesso dell’editore. Tutto il materiale inviato non verrà restituito e resterà di proprietà dell’editore. Gli articoli impegnano solo la responsabilità degli autori e la pubblicità solo quella degli inserzionisti. Ai sensi della legge n. 175 del 1996 per la tutela dei dati personali l’editore garantisce la riservatezza dei dati degli abbonati. La cancellazione e gli aggiornamenti potranno essere richiesti all’editore. Spedizione in abbonamento postale 45 per cento ex art. 2 della legge n. 549 del 1995.


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Esecuzione dei lodi arbitrali Reforming Italy’s

Bankruptcy Law

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commercio e di navigazione e dei principi tradizionali di cortesia tra le nazioni. Io propongo di focalizzare questo articolo sulla convenzione delle Nazioni Unite (conosciuta come la New York Convention) e sull'esecuzione dei lodi emessi in applicazione di tale convenzione. Quasi 100 paesi hanno sottoscritto la Convenzione. Essa esige che i tribunali nei paesi firmatari applichino le decisioni arbitrali, come fossero i lodi compiuti in quel paese. La Suprema Corte ha detto: L'obiettivo della [New York] Convention, e l’obiettivo principale alla base dell'adozione americana e della sua attuazione, era quello di favorire il riconoscimento e l'esecuzione degli accordi di arbitrato commerciale nei contratti internazionali e di unificare le norme con cui gli accordi di arbitrato sono osservati e i lodi arbitrali sono applicati nei paesi firmatari. Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 US 506, 520 n. 15 (1974). Ci sono tre requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti se la Convenzione dovesse essere applicata e fatta rispettare. In primo luogo, il lodo arbitrale deve scaturire da un rapporto giuridico tra le parti: in particolare l’accordo sull'arbitrato deve risultare da un accordo tra le parti stabilendo le modalità d’arbitrato con applicazione della Convenzione. In secondo luogo, il rapporto tra le parti deve essere di natura commerciale. Infine, il lodo arbitrale deve scaturire da un rapporto tra le parti che non sia esclusivamente nazionale. Che cosa questo significa è spiegato nella decisione della Second Circuit Court in Bergesen v. Joseph Muller Corp., 710 F. 2d 928 (2d Cir.1983).

RICONOSCIMENTO NEGLI STATI UNITI DEI LODI STRANIERI C’è un certo numero di norme applicate negli Stati Uniti per il riconoscimento dei lodi stranieri: la Convenzione delle Nazioni Unite del 1958, l’Inter-American Convention del 1975 sull’arbitrato commerciale internazionale, il Federal Arbitration Act e trattati multilateriali e bilaterali Sono «non considerati domestici» i lodi soggetti alla Convenzione non perché fatti all'estero, ma perché attuati entro il quadro giuridico di un altro paese: ad esempio, pronunciati a norma del diritto estero o coin-

volgendo le parti che si siano domiciliate o abbiano mantenuto la loro principale sede di attività al di fuori della giurisdizione di esecuzione. Noi preferiamo questa costruzione più ampia, perché è più in linea con la destinazione del Trattato, che è stato stipulato per favorire il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di arbitrato internazionale. 710 F.2d a 932.

IMPORTANTE GARANTIRE LA FORMA DEL LODO Il lodo deve fare riferimento all’esistenza di un accordo scritto d’arbitrato, deve contenere elementi che dimostrino che il tribunale arbitrale è stato regolarmente costituito e che ciascuna parte abbia avuto la possibilità di presentare il proprio caso, deve contenere una ricostruzione dei fatti che giustifichi il risultato del lodo e che il lodo sia attestato da tutti i membri del collegio arbitrale Nel considerare l'esecuzione di una sentenza ai sensi della Convenzione, è importante garantire che la forma del lodo sia appropriata. Il lodo deve fare riferimento all’esistenza di un accordo scritto d’arbitrato. Il lodo deve contenere elementi che dimostrino che il tribunale arbitrale è stato regolarmente costituito e che ciascuna parte ha avuto la possibilità di presentare il proprio caso. Se i nomi delle parti sono cambiati dai tempi del patto di arbitrato tramite fusioni, acquisizioni o cambiamenti di nome, la sentenza deve fornire una spiegazione sufficiente in modo che il tribunale che fa valere l’esecuzione possa capire il nesso delle parti esistenti rispetto alle parti originali dell'accordo. È altresì importante che la motivazione contenga una ricostruzione dei fatti che giustifichi il risultato del lodo e che il lodo sia attestato da tutti i membri del collegio arbitrale. Infine – cosa forse più importante – il lodo deve essere esplicito e inequivocabile per quanto riguarda gli obblighi per le parti. Se sono imposte in materia di esecuzione, le condizioni non devono essere impossibili o difficili da realizzare. Se questi requisiti sono soddisfatti, non vi è, in pratica, alcun impedimento pratico all’esecuzione, a meno che non vi siano irregolarità tali da determinare una ingiustizia sostanziale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Arbitration Events 7th Annual ITA-ASIL Conference (The Institute for Transnational Arbitration and The American Society of International Law) Arbitration: The End of the Golden Age? March 24, 2010 Venue The Ritz-Carlton Hotel Washington, DC Sixth Annual Leading Arbitrators’ Symposium The Conduct of International Arbitration March 29, 2010 Venue Grand Hotel Wien Vienna, Austria

Joint Symposium on International Investment Law and ADR A collaboration between the Washington and Lee University School of Law and UNCTAD First phase via web Second phase March 29, 2010 Venue Washington and Lee University School of Law Lexington, Virginia Investment Arbitration in the Asia-Pacific Region April 30, 2010 Venue Mayflower Hotel Washington, DC

The bankruptcy law reform has provided distressed firms a set of tools to overcome the crisis, all in the spirit of flexibility, lack of stigma and direct bargaining di Carloalberto Giusti

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eforming bankruptcy laws is difficult for many reasons. First of all, attitudes toward bankruptcy make it a difficult subject for which to generate support. Secondly, bankruptcy reforms are complex and lengthy. They require not only changes to the Bankruptcy law, but also to other important parts of the legal framework, such as the codes of civil procedures and, in the case of Italy, even the penal code. Finally, they require support from those that must implement them. Prior to the reform, Italian bankruptcy law contained a number of unusually harsh measures. Indeed, the entire Bankruptcy Act of 1942 was conceived around the concept of the insolvent debtor being a wrongdoer, if not a criminal altogether. The debtor was deprived of the right to vote in elections, and his mail was read by the trustee. This “stigma” culture explains the challenges faced by the reformers. Not only did Italy have to change the laws and procedures to adapt them to the modern Italian economy, but it also needed to spark a deep cultural change in the perception of bankruptcy proceedings and insolvency in general. The economic crisis and a number of scandals, such as the bankruptcy of Parmalat, Giacomelli, or the near insolvency situation at Alitalia and Fiat (that later rebounded vigorously), shacked the Italian business community and created a sense of urgency for the government and the parliament to amend the insolvency system. That was the driving force behind the first installment of the bankruptcy law reform, enacted as an urgent measure in March 2005 as Decree-Law of March 14, 2005, No. 35. It provided distressed firms a set of tools to overcome the crisis, either through out-ofcourt agreements or through a formal rescue procedure (concordato preventivo). Clawback provisions were also mitigated, as they were perceived as creating an obstacle to out-of-court restructurings. By introducing these elements as emergency measures, the government created the political space to negotiate deeper changes in the system. The Italian constitution (article 77) allows the government to issue provisional decrees having the same force of law, but such decrees must be ratified by a law of the Parliament within 60 days from their publication. The first emergency decree of March, therefore, forcibly created a Parliamentary discussion on the scope of a possible, wider reform of bankruptcy law. This resulted in the enactment of the delegated law of May 14, 2005, No. 80, which on the one hand ratified the March decree and, on the other hand, mandated the government with enacting a full overhaul of the Bankruptcy Act of 1942. The mandate was fulfilled with the Legislative Decree of January 9, 2006, No. 5, which completed the picture. A reform as broad as the one affecting the entire bankruptcy system is difficult to be achieved, and it is more difficult to do it without having to make compromises. Most laws are the result of political choices largely connected with what is feasible in parliament at a given time in history. In the case of Italy, with a coalition that was weakening by political and economic troubles, and a general election less than a year away, the pressure to show results led to a more aggressive course of action, but less time to do the “perfect” job. The criminal provisions accompanying the law were left intact, and also a streamlining of a few alternative pro-

cedures designed for particular firms (large firms, financial intermediaries) was scrapped from the agenda. Convincing judges to relinquish some of their power while maintaining their relevance to the process, as well as reviewing the role of the trustee were contentious areas, which required a great deal of tradeoffs. The analyses carried out by several governmental bodies concerning the inefficiency of the judicial approach of the 1942 system were the Government’s strong ally in the negotiations with the constituencies involved, but a compromise was inevitable. It was therefore agreed that the role of the judge be maintained as guarantor of the fairness of the proceedings not only in the liquidation procedure, where the creditors may be less interested, but also in the reorganization procedure, where the debtor and the creditors bargain directly. To relieve the courts from the burden of supervising thousands of small bankruptcies (often without any assets), it was decided to exempt small enterprises from bankruptcy. In theory, this allows judges to focus on bigger cases and have more time to really dig deeper into the cases that have most at stake. The second, and final, part of the reform took effect on July 16, 2006. The center-left government that entered in charge after the general elections of 2006 made some amendments and improvements to the new law, and, on the whole, confirmed the structure of the reform as done by the previous center-right government. Such amendments have been enacted by the Legislative Decree of September 12, 2007, No. 169, and took effect on January 1st, 2008. Although not perfect, the new law introduces a lot of innovations. More must be done for its implementation to live up to the spirit of the new principles of flexibility, lack of stigma and direct bargaining between the debtor and the creditors. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Carloalberto Giusti. A solicitor with a specific expertise in the fields of banking, bankruptcy, labor, insurance, health and contracts, both public and private, he participated in the 2006 “United Nations Global Youth Leadership Department” in New York, the Directorate General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs and the legislative office of the Presidency of the Council of Ministers. His academic experience comprises business law and comparative company law at the Economics faculty of the St. Pius V Free University, corporate governance in the secondlevel Corporate law master program at the Luiss Guido Carli University and Commercial law at the Law faculty of the University of Campobasso. Since 2007, he has been legal adviser of the Chamber of Deputies and in 2009 became a member of the Technical Commission in charge of drawing up the national research program of the Ministry of University and Research.


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Esecuzione dei lodi arbitrali Europa Conclude la traduzione dalla prima pagina

gine, le leggi nazionali sono molto diverse nella loro applicazione pratica, sicché può essere fornita solo una informazione di carattere generale. Nell’affrontare l'esecuzione delle sentenze arbitrali, non si dovrebbe mai dimenticare che gli arbitri non hanno il potere di ordinare l’esecuzione delle loro proprie decisioni. Per capire questo, basti pensare alle summa divisio dei poteri del giudice nel diritto romano antico. Il giudice romano era noto per avere il potere di dire ciò che la legge è (jurisdictio), nonché il potere di usare l'autorità pubblica (imperium) per imporre le sue decisioni. La situazione rimane la stessa per il giudice di oggi. Al contrario, in quanto persona privata, l'arbitro è privo di imperium. Lui o lei ha il potere di dire ciò che la legge è; ma, per essere eseguita, la sua decisione ha bisogno del sostegno del giudice che usa il suo imperium in favore del lodo arbitrale. Il potere del giudice della esecuzione è aggiunto alla decisione degli arbitri e con tale riunificazione il lodo arbitrale raggiunge lo stesso status di una sentenza del tribunale. Tuttavia, il lodo del privato arbitro rituale è del tutto equivalente alla sentenza resa dal giudice straniero: l’uno e l’altra costituiscono titolo esecutivo, ma per diventare efficaci richiedono ugualmente l’intervento del giudice della esecuzione. In ogni caso la collaborazione tra l'arbitro e il giudice, in cui ciascuno di essi rende successivamente l'uso dei poteri di diversa natura, spiega che, con pochissime eccezioni, non vi è alcuna possibilità d’impugnazione delle sentenze arbitrali presso i tribunali degli Stati, vale a dire un ricorso che consenta al giudice di rivedere il merito delle decisioni degli arbitri, riconsiderando le loro scoperte in fatto e in diritto. Quando vi è una clausola compromissoria, il potere di decidere il merito della controversia appartiene agli arbitri, non ai tribunali statali. Il loro ruolo è limitato a quello di sostenere il processo d’arbitrato. Ordinare l'esecuzione di una sentenza arbitrale è la parte finale di quel ruolo. Ci sono due eccezioni significative. Una è l'Inghilterra, dove la sezione 69 del 1996 Arbitration Act consente un ricorso in cassazione, in determinate circostanze. Un’altra è il Portogallo, ai sensi dell'articolo 29 della legge del 1986 in materia di arbitrato. In Portogallo il diritto di ricorso può essere derogato dalle parti e la

rinuncia si presume quando gli arbitri hanno il diritto di decidere in equità. Gli appelli del lodo arbitrale, esclusi in molti paesi, sono differenti dalle procedure d’annullamento che esistono in tutti paesi. Si tratta di azioni preventive presso la sede dell'arbitrato, che, in caso di successo, renderanno l'esecuzione della sentenza impossibile non solo nel paese in cui è stata resa, ma, con alcune eccezioni, anche all'estero. Solo l'esecuzione di lodi stranieri è discussa in questa sede, come pure l'esecuzione dei lodi resi nelle questioni internazionali in

LA CONVENZIONE EUROPEA DI GINEVRA Contrariamente alla convenzione di New York che si applica soprattutto alla esecuzione di lodi resi in un paese straniero, la convenzione europea è applicabile solo quando le parti dell’accordo arbitrale hanno il domicilio o la residenza negli Stati membri paesi come la Francia. La questione è determinata essenzialmente dalla convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri, ratificata da tutti i paesi europei. Non c'è bisogno di ricordare qui in dettaglio le condizioni per l'esecuzione di un lodo straniero in base alla convenzione di New York, che sono ben note. È sufficiente ricordare che il giudice controlla principalmente l'esistenza di un accordo arbitrale, la costituzione del tribunale arbitrale, il rispetto delle norme di procedura applicabili, il rispetto della missione dell’arbitro, l'effetto vincolante del lodo presso la sede d’arbitrato, l’arbitrabilità della materia oggetto della controversia e il rispetto delle politiche pubbliche. Alcuni paesi europei (ventisette) sono anche parti della convenzione europea di Ginevra del 1961 sull’arbitrato internazionale: Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Fran-

cia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia. Come sarà dimostrato più avanti, questa convenzione è anche più predisposta sull'esecuzione della convenzione di New York; in alcune circostanze, consente l'esecuzione di lodi che sono stati annullati nel loro paese d'origine. Tuttavia, contrariamente alla convenzione di New York che si applica soprattutto all’esecuzione di lodi resi in un paese straniero, la convenzione europea è applicabile solo quando le parti dell’accordo arbitrale hanno il domicilio o la residenza negli Stati membri. Poiché l'articolo VII della convenzione di New York riserva l'applicazione delle più favorevoli convenzioni internazionali o di leggi nazionali, a volte è consigliabile guardare alla convenzione di Ginevra. È generalmente il caso in cui il lodo del quale si chiede l'esecuzione è stato annullato in precedenza presso la sede dell'arbitrato. Ai sensi dell'articolo V (1) (e) della convenzione di New York, la sospensione o l'annullamento di un lodo nel suo paese d'origine è un motivo di rifiuto della sua esecuzione. L’articolo IX della convenzione di Ginevra ha limitato gli effetti di tali disposizioni ai lodi che sono stati annullati per motivi che in ogni caso ne avrebbero reso inapplicabile l'esecuzione ai sensi della convenzione. Facciamo un esempio: un lodo è annullato presso la sede di arbitrato perché gli arbitri hanno applicato un elevato tasso di interesse. Ai sensi della convenzione di New York vale la nullità già dichiarata, per cui il lodo non può essere eseguito da nessuna parte; invece ai sensi della convenzione di Ginevra può essere ignorata la nullità precedente. Il lodo sarebbe esecutivo anche in Francia dove, secondo il diritto nazionale, la sospensione o l'annullamento di un lodo nel suo paese d'origine non è mai, in quanto tale, un motivo di rifiuto di esecuzione. I tribunali francesi hanno regolarmente concesso l’esecuzione ai lodi annullati nel loro paese d'origine. (Cass. civ. 1ère, 29 giugno 2007, in Revue de l'Arbitrage, 2007, p.507, le osservazioni di Emmanuel Gaillard, in JDI, 2007, p.1240, le osservazioni di Thomas Clay, in RCDIP, 2008, p.109, le osservazioni di Sylvain Bollée, in Dalloz, 2008, p.1429, le osservazioni di Degos Louis; Corte d'appello di Parigi, 19 dicembre 1991, in Revue

de l'Arbitrage, 1993, P.300, le osservazioni di Vincent Heuzé, p. 179, in RST Com., 1993, p.645, le osservazioni di Jean-Claude Dubarry e Eric Loquin. V., anche, Alexis Mourre, «A propos des articles V et VII de la Convention de New York et de la reconnaissance des frasi annulées dans leur pays d'origine: Où va-t-il après les Arrêts Termo Rio et Putrabali?» in Revue de l'Arbitrage, 2008, p. 263.) Su una diversa base giuridica, la corte d'appello di Amsterdam ha recentemente permesso l’esecuzione nei Paesi Bassi di quattro lodi arbitrali internazionali emessi a Mosca. Amsterdam Court of Appeal, April 28 2009, Yukos Capital S.à.rl (Yukos Capital) against Rosneft OAO (Rosneft). È interessante notare che, in una recentissima decisione del 20 luglio 2009, la corte d’appello inglese (Dallah v. Pakistan [2009]

UN LODO ARBITRALE L’esecuzione di un lodo arbitrale in Europa è più semplice dell’esecuzione di una sentenza straniera. Purché gli arbitri abbiano rispettato le regole di base del procedimento e si siano rifiutati di assumere la giurisdizione quando l’accordo delle parti d’arbitrare era dubbio, il lodo sarà applicato da un giudice europeo

EWCA (Civ), 755), ha affermato: «Può essere necessario considerare in un'altra occasione se il potere discrezionale di autorizzare l'esecuzione possa essere un po' più ampio di quanto non sia stato in precedenza riconosciuto e, in particolare, se vi possano essere circostanze in cui il tribunale sarebbe giustificato nell'esercizio del suo potere discrezionale nel consentire l'esecuzione di un lodo straniero nonostante il fatto che era stato sospeso dal tribunale di sorveglianza.» Sebbene obiter dictum, una tale affermazione in un paese che non è parte della convenzione di Ginevra e che nel suo diritto interno non consente la solu-

zione francese dimostra che il problema dell'esecuzione dei lodi precedentemente annullati è visto come un problema grave in Europa. In ogni caso, il ruolo delle leggi nazionali è sempre importante. La convenzione di New York rinvia alle norme procedurali nazionali per la sua attuazione pratica; lo stesso vale per la convenzione di Ginevra. Tali regole nazionali affrontano questioni molto pratiche: limiti di tempo, giurisdizioni, procure, autenticità dei documenti eccetera. L'aiuto di un avvocato locale è sempre necessario. In ciascun paese, ci sono stretti rapporti esistenti tra annullamento e procedure di esecuzione. Le normative sono disponibili presso la sede dell'arbitrato nella maggior parte dei paesi europei. I motivi d’annullamento sono simili ai motivi di rifiuto di esecuzione ai sensi della convenzione di New York: invalidità della clausola compromissoria e dell’accordo arbitrale, irregolarità della costituzione del tribunale arbitrale, violazione del giusto processo, mancanza di rispetto della loro missione da parte degli arbitri compresa a volte la mancanza di motivazione, violazione di ordine pubblico eccetera. Tuttavia in alcune giurisdizioni – come, per esempio, in Italia – un elenco impressionante di motivi per fare ricorso è elencato nella legge. In molti paesi europei il rigetto di un ricorso per l'annullamento di un lodo da parte del giudice equivale a un ordine d’esecuzione di questo lodo nell’ambito della sua giurisdizione. Per lo stesso motivo, il deposito di un ricorso per annullare un lodo in un paese può sospendere il procedimento d’esecuzione in quel paese. In pochi paesi, le parti possono rinunciare al diritto di chiedere l'annullamento del lodo in alcune condizioni: Inghilterra, Svezia e Svizzera. Tali osservazioni piuttosto generiche e in qualche modo superficiali mostrano che l'esecuzione di un lodo arbitrale in Europa è facile. Non vi è dubbio che l'esecuzione di un lodo arbitrale è più semplice dell’esecuzione di una sentenza straniera. Purché gli arbitri abbiano rispettato le regole di base del procedimento e si siano rifiutati di assumere la giurisdizione quando l'accordo delle parti d’arbitrare era dubbio, il lodo arbitrale sarà applicato da un giudice europeo. Ma per raggiungere l’obiettivo fattibile devono essere soddisfatti i requisiti di alcune norme locali del procedimento, diverse in ogni paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Arbitration Conference International Commercial Arbitration in the Americas: Beyond Cultural Clash and Toward Maturity March 17, 2010 Venue Center on International Commercial Arbitration at the American University Washington College of Law Washington, DC The conference is co-organized with the Inter-American Bar Association (IABA) in cooperation with the International Centre for Dispute Resolution (ICDR) of the American Arbitration Association (AAA) and the Inter-American Commercial Arbitration Commission. Speakers include: J. Eloy Anzola, International Arbitrator; John Bowman, King

& Spalding LLP; Fernando Catuarias Salaverry, Universidad del Pacífico; Claudia Frutos-Peterson, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP; Nicolás Gamboa, Gamboa & Chalela; Horacio Grigera Naón, Center on International Commercial Arbitration; Jonathan C. Hamilton, White & Case LLP; Judd Kessler, Porter Wright Morris & Arthur; Luis Martinez, ICDR; Pedro Martinez Fraga, Squire Sanders LLP; Lorena Perez, International Arbitration Law Committee, IABA; John H. Rooney, International Arbitration Law Committee, IABA and Shutts & Bowen LLP; and Marco Tulio Venegas, Von Wobeser & Sierra.


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Il sistema via rete Falstaff contro la crescita esplosiva della contraffazione L’Agenzia delle dogane con il sistema Falstaff (Fully Automated Logical SysTem Against Forgery and Fraud) gioca le carte con soluzioni tecnologiche avanzate per proteggere il mercato dalle merci contraffatte, pericolose per la sicurezza, la salute e l’igiene pubblica di Maria Laura Comito

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oluzioni tecnologiche avanzate, coinvolgimento di soggetti economici ed enti, oltre 30 partnership e memorandum d’intesa siglati. Con il sistema Falstaff (Fully Automated Logical SysTem Against Forgery and Fraud) l’Agenzia delle dogane gioca le carte dell’innovazione tecnologica e della partnership per combattere il lato «oscuro» della globalizzazione. Contro la forte diversificazione dell’industria del falso ormai estesa a quasi tutti i settori produttivi, lo sviluppo dell’innovazione tecnologica applicata a questa attività, la capillarità dei canali e delle reti di commercializzazione, nonché una attitudine anche dei consumatori italiani, l’Agenzia delle dogane rilancia con una visione strategica innovativa che punta sulle opportunità offerte dalla «rete». Via «rete» Falstaff riceve i dati multimediali inseriti dalle aziende e dalle associazioni di categoria e li rende disponibili, in tempo reale, ai funzionari doganali per riconoscere i prodotti contraffatti e per individuare i prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria. Basandosi sul «colloquio » con Falstaff, il sistema informativo dell’Agenzia, Aida (Automazione Integrata Dogane Accise), seleziona le dichiarazioni doganali sospette indicando i controlli da effettuare. Il grado di articolazione sempre più spinto del sistema contribuisce all’efficacia dei controlli effettuati, nel quadro della regolamentazione comunitaria e nazionale in cui opera l’Agenzia.

La tempestività dell’informazione è fondamentale: il filtro doganale per essere efficace deve agire in tempo reale al momento del passaggio delle merci alla frontiera. Le capacità di intervento sono forti al momento del passaggio della merce; poi, una volta che i prodotti sono dispersi nel grande mercato, nel migliore dei casi si riesce a individuare l’arma del delitto ma non il colpevole e difficilmente ad impedire la diffusione parcellizzata attraverso i canali della distribuzione commerciale e la vendita a consumatori.

LA TEMPESTIVITÀ Le capacità di intervento sono forti al momento del passaggio della merce alla frontiera. Il filtro doganale deve agire in tempo reale prima che i prodotti siano dispersi nel grande mercato Attraverso Falstaff , in caso di sospensione dello svincolo delle merci i funzionari doganali informano il titolare del diritto di una possibile contraffazione affinché lo stesso proceda all’accertamento della sospettata contraffazione mediante perizia redatta a cura di un tecnico preventivamente incaricato; le istanze presenti nella banca dati multimediale, infatti, contengono anche i contatti dei referenti amministrativi e tecnici indicati dai tito-

lari. Le aziende che hanno indicato un indirizzo di posta elettronica nell’istanza ricevono via email la notizia che merce sospettata di violare i diritti di proprietà intellettuale è stata bloccata in dogana per consentire il tempestivo intervento di esperti che avvalorino l’ipotesi di contraffazione. Nel caso di esito positivo della perizia o in cui sia comunque ipotizzabile un reato, l’autorità doganale sottopone a sequestro le merci contraffatte e invia notizia di reato all’autorità giudiziaria competente perché possa avviarsi un procedimento di natura penale, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale. Quest’ultima provvede alla sua convalida – entro quarantotto ore – e la merce è affidata in giudiziale custodia al gestore del terminal o presa in carico dalla dogana stessa. La distruzione della merce è effettuata, quando possibile, a spese del contravventore; tuttavia nella maggior parte dei casi avviene a carico del titolare del diritto e sotto la sua responsabilità ed è sistematicamente preceduta da un prelievo di campioni conservati dalle autorità doganali in condizioni tali da consentire di costituire, se del caso, elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato. La merce contraffatta può anche essere distrutta, su istanza della polizia giudiziaria, nel caso di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica.

Nel caso, invece, di merci sospettate di violare normative di sicurezza dei prodotti, le operazioni in dogana sono sospese e viene inviata notifica al Ministero dello sviluppo economico – l’autorità nazionale competente a stabilire la sussistenza o meno dei requisiti di sicurezza dei prodotti – per gli accertamenti del caso. Entro tre giorni lavorativi dal fermo della merce in dogana, il Ministero è tenuto ad emettere i previsti provvedimenti che contemplano, tra l’altro, il divieto di immissione in consumo o la rispedizione della merce all’estero. In definitiva, Falstaff raccoglie le informazioni fornite dalle aziende, le utilizza e le ridiffonde con la velocità che solo mezzi telematici possono offrire. Integra ulteriori avanzate innovazioni: un sistema di eLearning ed una knowledge base per formare ed informare, in tempo reale, i funzionari doganali. La formazione è anche curata direttamente dalle associazioni di categoria che contribuiscono, sempre via «rete», a definire i contenuti dei moduli di eLearning, realizzando così una concreta forma di ePartnership con le imprese. In parallelo, Falstaff apre ai consumatori, e alle loro associazioni, un canale informativo per acquisire notizie connesse alla distribuzione sul mercato interno di prodotti contraffatti o non conformi agli standard comunitari di qualità e sicurezza, integrando anche un canale di informazioni comunitario, quale il sistema Rapex (Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products EXchange).

Nuove iniziative sono, infine, allo studio: non ultimo il progetto «Falstaff nelle scuole», già accolto favorevolmente da numerose aziende e associazioni, fortemente interessate a una cooperazione attiva che coinvolga anche gli istituti scolastici nella strategia di contrasto al fenomeno della contraffazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Laura Comito. Laureata nel 2005 in ingegneria delle telecomunicazioni, lavora dal 2006 presso la direzione centrale tecnologie per l’innovazione – ufficio gestione e monitoraggio – dell’Agenzia delle dogane, occupandosi del progetto Falstaff e delle tematiche connesse alla lotta alla contraffazione e tutela dei consumatori. Segue le attività correlate al progetto «Il Trovatore» , sviluppato dall’Agenzia in collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea, per l’utilizzo della tecnologia RFId per la tracciabilitàrintracciabilità dei container. Partecipa a gruppi di lavoro comunitari ed in ambito G8. Rappresenta l’Agenzia in occasione di convegni nazionali ed internazionali. Svolge attività di project management ed è membro del gruppo interno di monitoraggio dei progetti IT dell’Agenzia.

US Department of Justice announces new Task Force to combat rise in IP crimes in the United States and abroad

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ttorney General Eric Holder has announced the formation of a new Department of Justice Task Force on Intellectual Property as part of a Department-wide initiative to confront the growing number of domestic and international intellectual property (IP) crimes. "The rise in intellectual property crime in the United States and abroad threatens not only our public safety but also our economic wellbeing. The Department of Justice must confront this threat with a strong and coordinated response," said Attorney General Holder. "This Task Force will allow us to identify and implement a multi-faceted strategy with our federal, state and international partners to effectively combat this type of crime." Building on previous efforts in the Department to target intellectual property crimes, the Task Force will serve as an engine

of policy development to address the evolving technological and legal landscape of this area of law enforcement. "Americans produce more technologies, more brands, more creative works and more innovation than any other nation on Earth," said Victoria Espinel, the U.S. intellectual property enforcement coordinator. “The Justice Department’s new task force will play a critical role in supporting the Administration's ongoing efforts to protect American intellectual property and the millions of jobs that depend on it." As part of its broader intellectual property initiative, the Department will also step up policy engagement with foreign law enforcement partners, develop a plan to expand civil IP enforcement efforts, and leverage existing partnerships with federal agencies and independent regulatory authorities

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l procuratore generale Usa Eric Holder ha annunciato la formazione della nuova Task Force del Dipartimento di giustizia sulla proprietà intellettuale (IP) come parte dell’ iniziativa per affrontare il crescente numero di reati contro la proprietà intellettuale a livello nazionale e internazionale. «L'aumento dei reati contro la proprietà intellettuale negli Stati Uniti e all'estero minaccia non solo la nostra sicurezza pubblica, ma anche il nostro benessere economico. Il Dipartimento di giustizia deve far fronte a questa minaccia con una risposta forte e coordinata» ha dichiarato il procuratore generale Holder. «Questa Task Force ci permetterà di identificare e attuare una strategia articolata per combattere efficacemente questo tipo di reato con i nostri partner statali, federali e internazionali». Basandosi su iniziative precedenti presso il Dipartimento tese a individuare i crimini della proprietà intellettuale, la Task Force servirà

anche come motore di sviluppo delle politiche per affrontare la continua evoluzione tecnologica e giuridica in questo settore di applicazione della legge. «Gli americani producono più tecnologie, più marchi, più opere creative e più innovazioni di qualsiasi altra nazione sulla Terra» ha reso noto Victoria Espinel, the U.S. intellectual property enforcement coordinator. La nuova Task Force avrà un ruolo fondamentale nel sostenere gli sforzi in corso per la protezione della proprietà intellettuale e dei milioni di posti di lavoro che dipendono da essa.» Come parte della sua più ampia iniziativa di proprietà intellettuale, il Dipartimento intensificherà l'impegno politico con i partner stranieri nell’esecuzione della legge, svilupperà un piano per estendere gli sforzi civili per far applicare IP e sfrutterà le partnership esistenti con le agenzie federali e le autorità di regolamentazione.


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Considerazioni sul decreto cosiddetto salvaliste di Lucio Filippo Longo

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l Governo, in conseguenza della esclusione di alcune liste di candidati per le prossime elezioni regionali, ha deliberato il 5 marzo scorso un decreto legge, il n. 29, con l’obiettivo di rimettere in gara le liste escluse. Il provvedimento sana solo alcune delle possibili irregolarità nella presentazione delle liste elettorali, attraverso lo strumento della norma interpretativa, ossia di quel provvedimento legislativo che, al fine di dirimere contrasti interpretativi di una norma già esistente, indica all’operatore la corretta lettura o esecuzione. Si è molto parlato da coloro che hanno contestato il provvedimento in esame di violazione della Costituzione. Non possiamo condividere questo orientamento se non in senso molto lato, anche in considerazione dei pareri contrapposti formulati da illustri costituzionalisti che non sono stati in grado di pervenire a una soluzione unitaria. Il vulnus alla Costituzione riteniamo non possa rinvenirsi nella emanazione di una norma interpretativa e, persino, di una nuova normativa; una simile interpretazione limiterebbe la potestà del legislatore oltre il necessario. Egualmente il principio della certezza del diritto non può intendersi come una immodificabilità delle norme che conculcherebbe il potere del legislatore. La Carta fondamentale, poi (articoli 48 e seguenti), si limita a rimandare alla legge (statale o regionale, articolo 122) a cui spetterà regolare l’andamento delle elezioni e l’eleggibilità dei cittadini, circoscrivendo a poche tassative ipotesi la limitazione al voto.

UN SISTEMA DEMOCRATICO Il principio della certezza del diritto non può intendersi come una immodificabilità delle norme che conculcherebbe il potere del legislatore La legge ha prescritto tutta una serie di adempimenti per la presentazione delle liste per consentire un ordinato svolgimento dei vari incombenti ed evitare la presenza di liste che non abbiano, fin dal momento della presentazione, un minimo di consenso popolare. A tal fine, per rimanere nell’alveo del decreto in esame, rendere sanabile una eventuale carenza formale può garantire la partecipazione al voto di liste gradite agli elettori. E un sistema democratico deve incoraggiare la più ampia partecipazione al voto. Il sistema emerso dal decreto, nel regime transitorio, non è però una rinnovazione della presentazione delle liste ma più modestamente la cristallizzazione di quanto accaduto al momento di chiusura dei termini per la presentazione delle liste stesse. Interessante è, poi, la soluzione giurisprudenziale del Tar Lombardia, con l’ordinanza n. 208 del 2010; il giudice, ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha accolto sul presupposto che l’ufficio centrale regionale aveva in un primo momento ammesso la lista per poi ritornare sulle proprie decisioni, con una forma di impropria – e secondo il Tar – vietata autotutela, giusta la disposizione dell’articolo 10, comma quinto, della legge n. 108 del 1968, come pure interpretata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1419 del 2005 (carenza in capo a tale organismo di un potere specifico di revoca dell’ammissione delle liste). Notiamo che l’interpretazione giurisprudenziale della norma sopra richiamata, propugnata dal giudice amministrativo da anni, è stata confermata, quale unica possibile, dal provvedimento interpretativo di cui si discute. Il Tar Lazio, a sua volta, con l’ordinanza n. 1119 del 8 marzo 2010, preso atto che è intervenuto il decreto legge 5 marzo 2010, n. 29, valutata l’opportunità di esaminare i pro-

fili di illegittimità costituzionale formulati dai resistenti in sede di trattazione del ricorso nel merito all’udienza pubblica già fissata per il 6 maggio 2010, ha dichiarato la propria competenza a decidere anche in ordine alla domanda cautelare. Passando all’esame della controversia – avuto preminente riguardo al criterio della «cedevolezza» della normativa statale di dettaglio in seguito all’esercizio della potestà legislativa regionale – il giudice amministrativo

attribuita dall’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nell’ambito dei principi di cui alla legge statale 2 luglio 2004, n. 165. Pertanto nella Regione Lazio «il sistema di elezione» di cui all’articolo 122 della Costituzione è oggi disciplinato, «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», dalla citata legge regionale n. 2 del 2005, da cui discende che, a seguito dell’esercizio della potestà legislativa regionale, le disposizioni adottate dal legislatore statale,

Decreto legge 5 marzo 2010, n. 29

«Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010 Art. 1 Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo. 2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata. 3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all' Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

gislazione regionale, la quale ha già esercitato detto potere. Da quanto noto, anche l’ufficio centrale regionale – sembrerebbe, seguendo i principi abbracciati dal Tar Lazio – ha ritenuto inapplicabile il decreto in esame che appare sempre meno «salvaliste». Viceversa il Tar Liguria ha ammesso la lista del Nuovo Psi accogliendo il ricorso in applicazione del decreto e anche – a quanto sembra – della legislazione regionale che andrebbe nello stesso senso. Spetta comunque al il Consiglio di Stato pronunciarsi in via definitiva salvo l’intervento della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione. A quanto si apprende, il supremo organo giurisdizionale amministrativo ha confermato il diniego della sospensiva già espressa dal Tar Lazio.

LA PAROLA FINE La situazione venutasi a creare non vedrà la parola fine prima dell’esame delle Camere e anche del vaglio della Corte costituzionale. A quanto si apprende, il supremo organo giurisdizionale amministrativo ha confermato il diniego della sospensiva già espressa dal Tar Lazio Una ultima annotazione. Stiamo parlando di un decreto legge che dovrà essere sottoposto all’esame delle Camere per la conversione e, in considerazione delle iniziative poste in essere ad iniziativa regionale, anche al vaglio della Corte costituzionale (senza trascurare che il Tar Lazio già sembra ritenere indispensabile un esame della costituzionalità della norma). Ciò, oltre a renderci consapevoli che la situazione venutasi a creare non vedrà la parola fine né con le decisioni sopra ricordate e neppure con l’ulteriore decisione del Consiglio di Stato, che risulta già adito, apre imprevedibili scenari, perché sia la conversione del provvedimento d’urgenza sia la decisione della Corte costituzionale vedranno la luce dopo le elezioni e potrebbero travolgere la volontà popolare come decisa dalle urne. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Art. 2 Norma di coordinamento del procedimento elettorale 1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione. Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ha rilevato che l’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge n. 29 del 2010, relativo alle specifiche modalità di presentazione delle liste, non può trovare applicazione con riferimento alla fattispecie in esame, atteso che la Regione Lazio, con propria legge 13 gennaio 2005, n. 2, ha adottato «Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale», esercitando così la competenza legislativa ad essa

anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale, con la conseguenza che la normativa recata dal decreto legge n. 29 del 2010 non è applicabile nel giudizio. Ha, quindi, rigettato – a nostro parere correttamente – la domanda proposta dal Pdl, non sembrando superabili le considerazioni di ordine costituzionale utilizzate nel predetto provvedimento stante l’incompetenza statale a legiferare in materia ormai deferita alla le-

Lucio Filippo Longo. Nato il 27 agosto 1953, è iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma dal 1980 e abilitato dal 1994 al patrocinio presso le magistrature superiori. Si è specializzato in diritto amministrativo e civile, curando, in particolare, le posizioni di vari enti pubblici, società a capitale pubblico, istituti bancari e società a capitale privato, anche di rilevanza sovrannazionale. Ha prestato la propria opera nei vari profili dell’attività contrattuale della P.A., anche in materia di diritto ambientale e urbanistico. Ha svolto la sua attività accademica con la cattedra di diritto amministrativo, collaborando con importanti docenti, presso la facoltà di giurisprudenza dell’università La Sapienza di Roma, dal 1980 fino al 1998. Attualmente è componente della corte d’appello federale presso la Federazione di atletica leggera; presidente di collegi sindacali e componente di consigli di amministrazione di importanti società di capitali.


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Marzo 2010

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Le novità della conciliazione e l’impegno di tutti verso una deflazione consapevole del contenzioso civile di Donatella Salari

È

finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 il decreto legislativo 4 marzo 2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione le cui disposizioni entreranno in vigore il 20 marzo 2010. 1. Si tratta di un’importante tappa d’arrivo dopo che il Parlamento, con l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, aveva delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una serie di decreti legislativi in materia di conciliazione, in attuazione della direttiva europea in materia di mediazione e conciliazione del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce. Con questo intervento il legislatore delegato sembra volere dare una risposta molto concreta all’eccessiva durata del processo civile, mettendo a frutto l’esperienza del modello conciliativo tratto dal processo societario, oggi non più in vigore. Il legislatore delegato intende raggiungere l’obiettivo deflattivo con la previsione della conciliazione obbligatoria, divenuta oggi condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione ordinaria, in alcuni settori del contenzioso civile. Sono state perciò individuate intere aree di contenzioso rispetto alle quali il ricorso al giudice ordinario è subordinato all’esperimento della procedura di conciliazione. Vediamo di che cosa si tratta: a) condominio; b) diritti reali (proprietà, usufrutto, ipoteca, servitù eccetera); c) divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia; d) locazione, comodato; e) affitto di aziende; f) risarcimento del danno derivante da responsabilità mediche e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità; g) contratti assicurativi, bancari e finanziari; h) risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (quest’ultima area aggiunta in limine del procedimento di attuazione della delega) e seguendo l’indicazione contenuta nel parere sullo schema del decreto legislativo espresso dal Senato che parlava di irragionevolezza dell’esclusione rispetto ad altre cause risarcitorie. Fuori di questa ipotesi, nei limiti di disponibilità del diritto, ogni tipo di contenzioso può essere definito con la procedura di conciliazione. Nel caso di conciliazione obbligatoria la nuova normativa, la cui entrata in vigore è prevista per il 20 marzo, diverrà operativa nei successivi dodici mesi (articolo 23), mentre la conciliazione cosiddetta facoltativa entrerà in vigore immediatamente. 2. Come si può notare la condizione di procedibilità risulta estesa ad aree alquanto eterogenee. Innanzitutto, qualche cauta riserva può essere espressa sull’opportunità dell’inserimento di alcuni settori piuttosto che altri. Per esempio, la grande area della locazione, del comodato e dell’affitto di azienda non era forse molto interessata alla spinta deflattiva, considerato che attraverso lo strumento del rito locatizio, almeno nei grandi centri urbani, il ruolo delle sezioni specializzate costituiva già un fattore efficiente di accelerazione e concentrazione delle attività processuali. In altre parole, le ragioni dell’esclusione dalla condizione di procedibilità del contenzioso locatizio a cognizione sommaria, ossia finita locazione e morosità, militavano anche a favore dell’esclusione di tutte quelle materie già presidiate dal rito locatizio speciale, con il rischio che l’obbligo di conciliazione nelle cause a vocazione immobiliare compromettesse un inutile appesantimento del processo. D’altra parte, confrontando la nuova disciplina con quella più recente in tema di lavori usuranti e l’abolizione della conciliazione obbligatoria, bisogna prendere atto che le nuove norme in materia di conciliazione vanno, come si dice, in controtendenza. 3. Oltre alla deflazione del contenzioso ordinario il decreto tenta d’imprimere un andamento acceleratorio alla definizione del

procedimento di conciliazione che dovrà concludersi, secondo lo schema di decreto, entro quattro mesi (articolo 6). L’articolo citato precisa anche che non si tratta di termine processuale; dunque non dovrebbero trovare applicazione, in tale fase, le disposizioni generali del codice di procedura civile sui termini. 4. All’interno di questa durata sono stati inseriti due ulteriori termini che sono di quindici giorni a favore del mediatore per fissare il primo incontro tra le parti (articolo 8). All’esito, quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può, ovvero deve ove le parti gliene facciano richiesta, formulare una proposta di accordo ed entro sette giorni dalla sua ricezione le parti sono tenute a far sapere se l’accettano oppure no. Dalla formulazione della proposta si dà ingresso alla cosiddetta fase «aggiudicativa». Se nessuna delle parti risponde la proposta si ha per rifiutata. Nel caso in cui una delle due parti rifiutasse la conciliazione, ovvero non rispondesse nel termine di sette giorni, la conciliazione si considera non raggiunta e il mediatore formerà un verbale indicando le ragioni del mancato accordo (articolo 11, comma 4). 5. Si trattava di disciplinare un passaggio assai delicato relativo a questa fase, armonizzando il carattere negoziale della conciliazione con quello deflattivo. Originariamente il conciliatore, nei testi precedenti l’approvazione definitiva, era tenuto a formulare comunque una proposta così come prevedeva il testo dell’articolo 11 dello schema di decreto legislativo, anche in assenza di un accordo tra le parti e, addirittura, anche nel silenzio della parte che non aveva ritenuto di rispondere. Oggi, invece, la proposta può essere formulata a discrezione del conciliatore o su concorde richiesta delle parti (articolo 11). 6. Tutto l’intervento legislativo mira, comunque, alla dissuasione delle parti dall’accesso alla giustizia contenziosa. L’articolo 13 della legge in commento prevede, infatti, che in caso di rifiuto della proposta il ricusante pur vittorioso possa perdere il diritto al rimborso delle spese legali, riferibili al periodo successivo alla formulazione della proposta. A carico della parte medesima è posto anche l’obbligo di versamento di un’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ove la decisione del giudice, una volta avviato il contenzioso ordinario, sia interamente conforme alla proposta conciliativa. Nel caso, invece, che la decisione dell’organo giudicante non corrisponda interamente alla proposta del mediatore, e sempre che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può escludere dalla ripetizione delle spese sostenute la parte vincitrice (che non aderì alla proposta) l’indennità corrisposta al mediatore. In questo ultimo caso, il giudice sarà tenuto a motivare circa le gravi ed eccezionali ragioni di tale condanna. Inoltre dispone l’articolo 8 che nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento conciliativo il giudice, nella fase contenziosa, può desumere argomenti di prova a mente dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. In altre parole, anche la fase conciliativa, se prendiamo in esame queste due ultime ipotesi, entra a far parte del successivo processo. 7. Qui però sorge un pericolo o, meglio, un contrasto con il principio di riservatezza che ispira tutto il procedimento di conciliazione a mente dell’articolo 9 del decreto legislativo in commento e rispetto a quello del contraddittorio, occorrerà perciò attendere la fase applicativa della procedura per potere verificare se questo pericolo sia reale. È vero che il conciliatore è tenuto (articolo 9) a non rivelare le dichiarazioni che le parti gli faranno nelle sessioni separate (caucus), salvo il consenso dell’interessato, né può comunicare all’esterno le dichiarazioni e le informazioni di cui per il suo ufficio sia venuto a conoscenza, però non

sappiamo ancora come questo principio si armonizzerà con le conseguenze previste in punto di spese di lite Occorrerà poi attendere l’applicazione pratica del procedimento conciliativo per valutare l’impatto di una questione non marginale che il legislatore delegato, nel dettare la disciplina generale della conciliazione, ha lasciato sfumata. L’articolo 4 del decreto, infatti, nel descrivere l’accesso all’organismo di conciliazione, non detta alcun criterio d’individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione. A tale proposito il Csm nel suo parere allo schema di decreto delegato aveva parlato di pregiudizio alla terzietà ed imparzialità del conciliatore, invitando il legislatore delegato a un approfondimento dei criteri di competenza territoriale dell’organismo con norma di rango primario. 8. In sostanza, il decreto delegato non individua – nell'ambito del circondario del tribunale competente per la causa di merito ovvero, come criterio residuale, nel distretto della corte d'appello nel quale è ricompresa la circoscrizione del tribunale stesso – la localizzazione dell’organismo di conciliazione competente, ancorché, comunque, il criterio territoriale sia stato tenuto presente nell’individuazione dell’ufficio giudiziario competente all’omologazione del verbale di accordo ai fini dell’efficacia esecutiva dello stesso (articolo 12). Questa incertezza, ma solo la pratica ce ne darà migliore contezza, potrebbe creare un ostacolo ad un accesso alla giustizia in termini ragionevoli e di uguaglianza. 9. In definitiva, la necessità di un radicamento sul territorio dell’organismo di conciliazione potrebbe apparire potenzialmente discriminatoria, sol che si pensi all’area delle materie riservate alla conciliazione obbligatoria, per esempio, ove la parte più maliziosa fosse indotta, per convenienza propria, a scegliere di attivare la conciliazione presso un organismo lontano dal luogo di residenza della controparte. Forse un ripensamento sul punto, in sede di decreti ministeriali attuativi della nuova disciplina, è ancora possibile, viste soprattutto le scelte fatte di rendere obbligatoria la conciliazione in settori non marginali della socialità, ossia, citando a campione, atti di famiglia, locazioni, contenzioso bancario e assicurativo, responsabilità medica e, oggi, anche danni da circolazione di veicoli e natanti. 10. In ogni caso, per incoraggiare l’accesso alla procedura conciliativa e raggiungere l’obiettivo di deflazione il decreto delegato in commento prevede all’articolo 20 un credito d’imposta, commisurato all’indennità corrisposta ai mediatori, fino alla concorrenza di euro 500,00, in caso di esito favorevole della conciliazione. Tale credito è ridotto alla metà in caso d’insuccesso. 11. Anche la magistratura è chiamata a dare un forte contributo per la riuscita della riforma facilitando la spinta verso la cultura conciliativa e incrementandone la diffusione perché l’obiettivo deflattivo deve accogliersi con favore e va incoraggiato. Noi giudici civili, dunque, possiamo coltivare con convinzione la conciliazione endoprocessuale, motivando le parti e supportandole, a contenzioso già iniziato, a cercare nella conciliazione una risposta soddisfacente alla domanda di giustizia, così come previsto dall’articolo 5, secondo comma, dello schema di decreto in esame. Dispone, infatti, il citato articolo che il giudice, valutati la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti, con ordinanza, a procedere alla mediazione. Si apre, dunque, un’occasione importante per il contenzioso civile che i magistrati possono rendere duttile nel senso di evitare che essa diventi una pura e semplice pausa-rinvio di scansione burocratica del processo. Il senso di responsabilità nella gestione dei tempi del processo deve, piutto-

sto, spingerci ad effettuare l’invio su un tema decisorio già depurato, da realizzarsi, innanzitutto, con un serio ed approfondito uso dell’interrogatorio libero, sia attraverso un’efficace spinta all’eliminazione di temi incontroversi, soprattutto, con il governo del principio di non contestazione, ora introdotto nel nostro ordinamento come strumento formale di fissazione delle aree di effettiva contestazione. 12. Anche l’avvocatura è chiamata dal decreto a facilitare l’accesso alla conciliazione, (articolo 4, ultimo comma, schema decreto). Il testo approvato in via definitiva prevede, infatti, l’annullabilità del contratto fra legale assistito e cliente, allorché venga omessa la clausola che avverte il cliente della possibilità di accedere alla conciliazione. Dunque, si è dato maggiore spazio ai poteri-obblighi informativi del legale nei confronti del cliente, spostando in avanti l’informativa obbligatoria circa l’obbligo ovvero la facoltà di ricorrere alla mediazione-conciliazione non più al momento del primo colloquio, come previsto nello schema originario, ma al momento del conferimento dell’incarico. Dovrà poi essere approfondito nei decreti attuativi il percorso professionale dei futuri conciliatori, onde garantire il più possibile quei requisiti di competenza tecnica e imparzialità indispensabili per la riuscita del progetto complessivo. Questo tipo di analisi può essere quello più stimolante per sollecitare la ricerca di soluzioni possibili di rivitalizzazione della giustizia civile. Le prassi virtuose hanno stimolato questo approccio al processo e noi magistrati, pur nella consapevolezza dei deficit strutturali con cui ogni giorno dobbiamo fare i conti, non dobbiamo mancare a questo appuntamento. Se, dunque, il nostro compito è quello della risoluzione dei conflitti e di riaffermazione della regola violata, di fronte a croniche carenze di apparato dobbiamo, comunque, trovare una prima risposta nella duttilità della norma processuale che ci consente il rinvio, in ogni momento, anche in fase di appello, alla conciliazione. Da qui va abbordata la riflessione sulla conciliazione che non deve diventare metodo negletto o di nicchia, perché, magari, come giuristi, saremmo tentati di pensare che essa mortifichi la visibilità del nostro sapere o il sillogismo giuridico. Per comprendere questo dobbiamo incrementare la conciliazione coltivandone la cultura e incoraggiandone il percorso endoprocessuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Donatella Salari è entrata in magistratura nel 1986, maturando esperienze in campo sia penale che civile. È stata assegnata come prima sede alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro con funzioni di sostituto e fino al 1995 ha esercitato le stesse funzioni presso il tribunale di Teramo. Dal 1995 è stata collocata fuori ruolo con funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia, presso l’allora direzione generale degli affari penali, e dal 1997 è stata assegnata al tribunale di Roma con funzioni civili presso la sesta sezione, area immobiliare. Si è specializzata in tecniche di mediazione e conciliazione. Dal 2003 fa parte dell’osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Roma.


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Le fonti normative

DECRETO-LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28 Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale - N. 53 del 5 marzo 2010 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 in vigore dal 20 marzo 2010)

mina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. 4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 4 Accesso alla mediazione

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Note alle premesse: - vedi il testo dell'art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.): - La direttiva 2008/52/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L 136/3 del 24 maggio 2008. Note all'art. 1: - Il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 reca: «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.». Art. 2 Controversie oggetto di mediazione 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di no-

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. 2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. Note all'art. 5: - vedi decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.». - vedi il testo dell'art. 128-bis (Risoluzione delle controversie) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Art. 6 Durata 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale. Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Note all'art. 7: - vedi il testo dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile.): Art. 8 Procedimento 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. 4.Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Note all'art. 8: - vedi il testo dell'art. 116 del codice di procedura cisegue pagina 14


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DECRETO-LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28 Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale - N. 53 del 5 marzo 2010 da pagina 13 vile: «Art. 116 (Valutazione delle prove)». - Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.». Art. 9 Dovere di riservatezza 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. Note all'art. 10: - vedi il testo degli articoli 103 e 200 del codice di procedura penale: «Art. 103 (Garanzie di libertà' del difensore)» e «Art. 200 (Segreto professionale)». Art. 11 Conciliazione 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Note all'art. 11: - vedi il testo dell'art. 2643 del codice civile: «Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione).»

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Note all'art. 12: - vedi il testo dell'art. 2 della direttiva 2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale): «Art. 2 (Controversie transfrontaliere). - 1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia; b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale; c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o d) ai fini dell'art. 5, un invito è rivolto alle parti. - 2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). - 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.». Art. 13 Spese processuali 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. Note all'art. 13: - vedi il testo degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile: «Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)» e «Art. 96 (Responsabilita' aggravata).» Art. 14 Obblighi del mediatore 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ra-

gioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. 3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo. Art. 15 Mediazione nell'azione di classe 1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. Note all'art. 15: - vedi il testo dell'art. 140-bis di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all'art. 5. Capo III ORGANISMI DI MEDIAZIONE Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonchè la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. 4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Note all'art. 16: - vedi il decreto del Ministero della giustizia 23 luglio 2004 n. 222 vedi note all'art. 1. - vedi il decreto 23 luglio 2004, n. 223 reca: (Regolamento recante approvazione delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 5). Conclude pagina 15


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DECRETO-LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28 Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale - N. 53 del 5 marzo 2010 da pagina 14 - vedi il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141 (Composizione extragiudiziale delle controversie).» Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità 1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127. 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero. 7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. Note all'art. 17: - vedi il testo dell'art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.): - vedi il testo dell'art. 2 (Fondo unico giustizia), comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. - vedi il testo dell'art. 7, commi 3 e 4 (Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia). del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell'art. 61,

comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia.). - vedi il testo dell'art. 76 (Condizioni per l'ammissione), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). Art. 18 Organismi presso i tribunali 1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. 2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. Note all'art. 19: - vedi il testo dell'art. 2(Compiti e funzioni), comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.). Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA Art. 20 Credito d'imposta 1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. 2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. 3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla

contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Note all'art. 20: - vedi il testo dell'art. 2, comma 7, del citato decretolegge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, vedi note all'art. 17. - vedi il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni). - vedi il testo degli articoli 61 (Interessi passivi) e 109 [75 e 98] (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Art. 21 Informazioni al pubblico 1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo. Note all'art. 21: - vedi la legge 7 giugno 2000, n. 150 reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni». Capo V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;». Note all'art. 22: - vedi il testo dell'art 10 (Destinatari), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal presente decreto legislativo (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione). Art. 23 Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto. Note all'art. 23: - vedi il testo dell'art. 409 (Controversie individuali di lavoro) del codice di procedura civile. Art. 24 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano


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Finestra aperta al dibattito

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FOCUS: SENTENZE CONTROVERSE

Accolta la richiesta italiana di riesame dinanzi alla grande camera Il ricorso è stato presentato dal Governo italiano contro la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 novembre 2009 - Lautsi contro Italia - (ricorso n. 30814/06) per la presunta violazione degli articoli 2, protocollo 1 (diritto all’istruzione), e dell’ articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) La Grande Camera È stato accolto il ricorso alla grande camera depositato del Governo italiano per il riesame della decisione del 3 novembre 2009 con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che l’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica concretizzi violazione dell’articolo 2, del protocollo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, valutato congiuntamente con l’articolo 9, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione. Come è stato ampiamente pubblicizzato dai media, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto un dovere dello Stato quello della neutralità confessionale, con ricaduta espressa nel campo dell’educazione pubblica obbligatoria, ove la presenza ai corsi è richiesta indipendentemente dal credo religioso ed è mirata alla formazione di un pensiero critico nel discente. La decisione risulta aver creato perplessità e sconcerto, non solo in Italia. Secondo la Corte, l’obbligo dell’esposizione del simbolo della confessione cristiana limita non solo il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni, ma anche il diritto degli alunni a credere in altre confessioni o a non credere affatto. Con il ricorso, il Governo italiano ha posto in dubbio la decisione, come corretta interpretazione ed applicazione della Convenzione, per la libertà riconosciuta dalla giurisprudenza europea alla regolamentazione nazionale sulle questioni religiose. È stata rilevata l’inesistenza di una interpretazione condivisa del principio di laicità dello Stato. La pronuncia è stata considerata contrastante con la giurisprudenza della stessa Corte in materia (decisione Leyla Sahin contro Turchia del 10 novembre 2005).

Inoltre, ricordate le persistenti difficoltà interpretative a livello europeo circa le implicazioni concrete derivanti dall’applicazione del principio di laicità dello Stato, si è fatto riferimento al margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati, in considerazione delle differenze di approccio al tema religioso. Un ulteriore motivo di censura ha, poi, riguardato l’interpretazione del concetto di neutralità confessionale dello Stato che, secondo il Governo italiano, non si risolve nell’adozione di un atteggiamento agnostico o ateo, ma implica lo sforzo volto a conciliare al meglio le differenze religiose. Il Governo ha sottolineato, inoltre, che la tesi accolta dalla Corte – secondo cui l’esposizione del crocifisso in aula può rivelarsi incoraggiante per alcuni allievi che a quella religione aderiscono, ma emotivamente «inquietante» per allievi che professano altre religioni o che non ne professano alcuna – finisce per riconoscere un diritto alla protezione di sensibilità più o meno soggettive con relativa, grave incertezza giuridica. A completamento dei motivi si è evidenziato un travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la Corte, attribuendo la scelta di esporre il crocifisso alla direzione della scuola, mentre, nel caso di specie, si era trattato di un obbligo giuridico previsto dalla normativa nazionale e solo confermato o rafforzato da una conforme votazione all’interno delle istituzioni scolastiche all’esito di uno specifico dibattito. (a cura del dottor Corrado Bile, magistrato addetto in qualità di esperto al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri)

La sentenza Lautsi c. Italie è stata interamente pubblicata in Giustizia Alternativa, novembre-dicembre 2009: «Una sentenza che fa discutere: no ai crocifissi nella scuola pubblica»

Lautsi v. Italy (application no. 30814/06) Crucifix: The case of LAUTSI v. ITALY will be examined by the Court’s Grand Chamber The five-judge panel of the Grand Chamber, meeting on 1 and 2 March 2010, accepted the referral request relating to the case of Lautsi v. Italy submitted by the Italian Government on 28 January 2010. The case will therefore be examined by the Grand Chamber, which will give its ruling in a final judgment. Hearings before the Grand Chamber are not compulsory, but in practice one is almost invariably held. In addition, in the interests of the proper administration of justice, the President of the Court may invite any State Party to the Convention or any person concerned to submit written comments and, if appropriate, to

take part in hearings (Article 36 of the European Convention on Human Rights). The composition of the Grand Chamber will be determined later. None of the judges of the Chamber which gave judgment on 3 November 2009 is eligible to sit in the Grand Chamber, with the exception of its President and the judge elected in respect of Italy. The term of office of the current Italian judge, Vladimiro Zagrebelsky, expires on 25 March. However, he may continue to serve until the arrival of his successor, Guido Raimondi, who was elected on 26 January 2010.

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Marzo 2010

Occorre l’avvocatura forte La riforma è il punto di partenza di Maurizio de Tilla

Organismo unitario dell’avvocatura italiana: i setti punti irrinunciabili per la riforma forense. Nessun cedimento sulle tariffe minime. Sì al divieto di patto quota lite e all’esclusività di consulenza legale, no alle società di capitale o con soci di capitale La riforma deve raccogliere le proposte condivise di tutta l’avvocatura, senza colpi di mano e cedimenti, una «riformicchia» è un pericolo da scongiurare. Il testo unificato già in discussione al Senato deve recepire e mantenere alcuni punti irrinunciabili. La novità è la nostra richiesta di inserire il numero chiuso all’università e un accesso programmato di quattro mila avvocati l’anno alle scuole di formazione forense. E comunque serve maggiore rigore all’accesso; chiediamo l’entrata in vigore immediata delle

nuove regole. Per l’iscrizione all’albo deve essere necessario il limite massimo di cinquanta anni d’età e la validità del certificato di abilitazione entro i cinque anni. Chiediamo, inoltre, che ci sia continuità ed effettività nell’esercizio dell’attività e l’applicazione dei criteri stabiliti dalla Cassa forense. I setti punti irrinunciabili dell’Oua: 1) Inderogabilità dei minimi tariffari; 2) Ripristinare il divieto di patto quota-lite; 3) Prevedere l’esclusività della consulenza le-

gale; 4) No alle società di capitale e con soci di solo capitale; 5) Introdurre il numero chiuso all’università e un accesso programmato di quattromila avvocati l’anno alle scuole di formazione forense; 6) Maggiore rigore all’accesso, entrata in vigore delle nuove regole, limite di cinquanta anni d’età e la validità del certificato di abilitazione di cinque ann; 7) Continuità ed effettività nell’esercizio dell’attività e l’applicazione dei criteri stabiliti dalla Cassa forense.

Il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense difficilmente risolverà il problema del crescente numero di avvocati. Ci vorrebbe un numero programmato dalla facoltà di giurisprudenza alla professione di avvocato

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bbiamo nel nostro paese un tessuto universitario contraddittorio ed opaco. Esistono facoltà universitarie che, nonostante offrano forti possibilità di impiego dopo la laurea, non hanno iscritti o ne hanno pochi; altre facoltà che, invece, hanno adottato il numero chiuso, in quanto il mercato del lavoro non è in grado di assorbire tanti laureati e, quindi, tanti professionisti per quella disciplina; altre facoltà, infine, che hanno iscrizioni illimitate e sbocchi lavorativi contenuti. Ebbene, nei punti essenziali per la riforma della professione di avvocato l’Oua ha chiesto che sia inserito il numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza. A ciò si dovrebbe aggiungere il numero programmato dei laureati per il transito, previo concorso, dall’università alla professione, come accade in Francia. In questo paese, infatti, dopo la laurea è previsto un corso annuale integrativo che indirizza verso la professione di avvocato e prepara, quindi, i neolaureati ad entrare, con un rigoroso esame di accesso, nella scuola di formazione forense gestita dall’avvocatura francese. Vi entrano dai duemila ai tremila laureati all’anno. La Francia ha un numero di abitanti simile al nostro, ma conta circa quarantacinquemila iscritti all’albo degli avvocati e ha ottenuto siffatta selezione partendo proprio dall’università e dall’accesso alle scuole di formazione. In linea con quanto esposto va dato atto che giornali, opinione pubblica e settori autorevoli della politica hanno condiviso la necessità di assumere iniziative legislative per combattere il sovraffollamento di alcune professioni in Italia, tra le quali figura al primo posto la professione forense. Non è possibile varare una credibile riforma della professione conservando lo stesso numero di laureati che hanno diritto all’accesso. Bisogna, al contrario, studiare una riforma che elevi non solo la preparazione – e quindi migliori tutta il settore inerente la formazione – ma anche il livello meritocratico. Non è ammissibile, infatti, che vi sia nell’albo forense il 40 per cento di disoccupati intellettuali – questa è la cifra per la professione di avvocato – e un precariato determinato dall’università che consente l’ingresso indiscriminato alimentando aspettative che vengono sistematicamente deluse. Abbiamo, infatti, un precariato professionale che, come qualcuno ha detto, è sottratto, con artificio, nelle statistiche alla disoccupazione generale, in quanto si ritiene, a torto, che chi è iscritto all’albo forense sia una persona che sicuramente lavora. Si pensi che fra le richieste avanzate per diventare giudici onorari e giudici di pace ci sono quarantamila domande presentate da avvocati. Poiché la normativa sul giudice onorario sarà modificata introducendo l’incompatibilità di questa attività con quella di avvocato, ciò significa che questi quarantamila

avvocati, per ricercare un’occasione di lavoro, preferiscono inoltrare domanda per diventare giudici onorari, i quali attualmente lavorano a cottimo, sono precari, non usufruendo nemmeno della copertura previdenziale. Il numero chiuso all’università o programmato dall’università è fondamentale per risolvere il problema del sovraffollamento degli albi forensi. La vera innovazione di un’auspicata riforma è creare dei professionisti preparati e selezionati, garantendo così la competitività nel mercato del lavoro. La competitività va collegata all’apprezzamento dei clienti che scelgono l’uno o l’altro professionista a seconda dei meriti e delle qualità, non a seconda dei cosiddetti «prezzi calmierati» nella moltitudine delle offerte di prestazioni professionali. I professionisti non vendono prodotti ma offrono prestazioni intellettuali. Quanto all’Europa, sia la direttiva qualifiche (cosiddetto Zappalà) sia la direttiva servizi prevedono una normativa che stabilisce, per le professioni e in particolare per gli avvocati, rigore e selettività. Il pericolo è che la direttiva servizi venga recepita senza averne colto il segnale. Premesso che i notai sono esclusi e che la stessa direttiva Zappalà e le direttive che riguardano la professione di avvocato prevalgono sulla direttiva servizi, in quest’ultima si sancisce testualmente che le regole fissate per le liberalizzazioni possono essere derogate dai codici deontologici e dagli ordinamenti di ciascun paese in relazione alle attività svolte e alle peculiarità nazionali. La Comunità europea, quindi, non prevede una legislazione professionale invasiva. Come si sa, in Europa vige il principio della sussidiarietà. In alcune materie l’Europa interviene massicciamente; in altre – come il lavoro, la previdenza, le professioni e così via – interviene solo in parte con pieno rispetto delle identità nazionali. Non c’è un’Europa che agisce come uno Stato unitario. L’Unione europea opera con obiettivi diversi che vengono condizionati e limitati, segnatamente in alcune materie, dall’autonoma normativa dei singoli Stati. Se si legge bene la direttiva servizi, ci si rende conto che non c’è motivo di avere paura dell’Europa, in quanto essa già consente alle professioni italiane di dotarsi di un ordinamento più rigoroso e confacente alla propria storia e identità nazionale. Anche se solleverò un po’ di polemica dicendo questo, vorrei aggiungere un’osservazione che mi pare possa interessare le rappresentanze delle professioni regolamentate. Il decreto Bonino-Mastella è errato e fuorviante. La direttiva Zappalà, che detta le regole sulle qualifiche professionali, non stabilisce che si possano istituire nuove professioni (quelle non regolamentate) con decreto ministeriale. A tal fine occorre una legge. In-

fatti, poiché in Europa alcuni paesi sono organizzati senza prevedere gli ordini professionali, e poiché le regole europee vigono principalmente per gli ordini e le professioni regolamentate, la direttiva sulle qualifiche – prevedendo uno specifico allegato 1 – stabilisce che professionisti dei paesi anglosassoni, i quali hanno le società o associazioni e non gli ordini professionali, devono essere equiparati ai professionisti iscritti agli ordini professionali. La direttiva qualifiche non stabilisce, dunque, che in ogni paese dell’Europa unita debba esistere un sistema duale. Il sistema duale esiste solo per tutelare in Europa ed equiparare ai professionisti cosiddetti «regolamentati», i professionisti iscritti negli Stati del mondo anglosassone, che è fondato sulla common law e si distingue nettamente dal mondo latino e continentale che è fondato sulla civil law, che riguarda lo statuto di gran parte dei professionisti europei. Un avvocato dell’ordinamento anglosassone che viene in Italia è stato protetto dalle direttive qualifiche. Ma nessuna norma o direttiva europea, almeno fino a oggi, sancisce che il sistema anglosassone sia esportabile automaticamente (e acriticamente) in altri paesi dell’Europa unita. È vero che il problema esiste in Italia dove ci sono professioni non regolamentate che devono essere riconosciute, ma il riconoscimento dovrà avvenire per legge (e non per decreto) e limitarsi alle nuove professioni, e non a quelle che si sovrappongono alle esistenti. Dalla professione di avvocato, che comprende anche l’attività di consulenza, non si può estrapolare un albo dei consulenti giuridici, un’altro albo dei consulenti in materia di diritto di famiglia, e via elencando. Esiste, infatti, già la professione di avvocato, ed è questa professione che bisogna potenziare e rendere più specialistica. Analogo principio vale per tutte le altre professioni regolamentate. Devo, inoltre, segnalare che la riforma forense (che sta procedendo al Senato) potrebbe rappresentare un progetto pilota per le altre professioni. Ricordo che agli inizi degli anni ottanta per gli avvocati si approvò una legge di riforma previdenziale che cambiava completamente il sistema e lo rapportava ai redditi. Tale legge è stata estesa a numerose altre professioni. E ha sortito positivi effetti. Negli anni ottanta e novanta i redditi dei professionisti sono aumentati anche cinque volte il Pil, e non perché essi guadagnassero di più, bensì perché la legge di riforma della previdenza è servita a far comprendere che se si voleva raggiungere una discreta pensione era necessario denunziare le somme guadagnate e pagare i contributi dovuti alla Cassa. Per l’avvocatura il problema della riforma dell’ordinamento è ancora più complesso. L’Organismo unitario ha segnalato la necessità

di riconoscere all’avvocatura il ruolo di soggetto costituzionale: l’avvocato nel processo difende i cittadini e deve garantire i loro diritti in una posizione di parità all’interno della giurisdizione. Al pari della magistratura l’avvocatura è un soggetto costituzionale. Quando si parla di soggetto costituzionale si propone di conferire una disciplina di alto profilo all’avvocatura e alla professione forense in cui sia presente anzitutto il rigore e che preveda un numero ben delimitato di soggetti attrezzati per difendere adeguatamente i diritti dei cittadini. La riforma forense dovrà, quindi, essere completata attraverso la modifica della Costituzione nella sezione che riguarda la giurisdizione, e ciò segnerà un’ulteriore crescita dell’avvocato che non può continuare a stare sul mercato nelle condizioni attuali. Tale percorso, quindi, non presenta contraddizioni. Una cosa è l’avvocato che svolge attività di consulente delle imprese, bravissimo e necessario al paese; altra cosa è l’avvocato che tutela i diritti e difende i cittadini nei processi. È necessario che vi siano delle caratteristiche particolari che identifichino l’avvocato che presta la sua opera davanti al giudice. L’attività è sempre privata, ma sono più forti le responsabilità per quanti di noi esercitano la funzione di difensore nei processi. Maurizio De Tilla, nato a Napoli il 6 aprile 1941, è avvocato civilista patrocinante in cassazione con studi a Napoli, Roma, Milano. Nel dicembre 2008 è stato eletto presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura italiana (Oua). È presidente dell’Adepp e di Eurelpro. Dal 1998 al 2007 è stato presidente della Cassa di previdenza ed assistenza forense e negli anni 2006-2007 della Federazione degli ordini forensi d’Europa. Presiede il Comitato scienza e diritto della Fondazione Umberto Veronesi. È autore di numerose pubblicazioni, fra le quali Nuovo arbitrato, conciliazione e costituzione di camere arbitrali. È uno dei maggiori esperti italiani in materia immobiliare. È presidente della Consulta interprofessionale di Napoli e della Campania e del collegio dei probiviri dell’Associazione giuristi Italia-Usa. È stato presidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli e dell’Istituto italiano di cultura forense, nonché della Commissione europea degli ordini forensi del Mediterraneo.


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Approda al Senato il 18 marzo la bozza per la riforma forense Atto Senato n. 601 Bozza non corretta -18 novembre 2009 h. 16 TESTO ACCOLTO IN COMMISSIONE Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense) 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità (1.1). 2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: (1.3) a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi (1.5) sui quali essa incide; b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona; (1.6 testo 2) c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, imponendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l’efficacia della prestazione professionale (1.8 testo 2) 3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF ai sensi dell'articolo 36. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti. 3-bis. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva. 3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l’esame di Stato e l’accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento. 3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. (1.9 testo 2)

avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 20; restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge (2.300). 4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge. 5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, (2.8) l'assistenza, la rappresentanza, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione (2.9 testo 3) salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione. (2.8) 6. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare. (2.12 testo 2) 7. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata (2.18 testo 2) 8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato (2.20 testo 2) 9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato. 10. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscano più grave reato, è punito nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice. (2.21 testo 2 )

Art. 2 (Disciplina della professione di avvocato)

Art. 3 (Doveri e deontologia) 1. L’avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell’interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L’esercizio dell’attività dell’avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale (3.1 testo 2). L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti. (3.2 testo 2) 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza (3.4) tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare anche (3.7) l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme. 4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (3.5 testo 2).

1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5, 6 e 7. (2.1) 2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede. 3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa

Art. 4 (Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari) 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario. 2. Alle società si applicano le norme del decreto

legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. 3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1. 4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali. 5. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione o società. 6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all’albo. 7. La costituzione di società di capitali che indicano l’esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. 8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare. 9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 e seguenti del codice civile. 11. Il socio o l’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del codice civile. 12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali (4.1 testo 2). Art. 5 (Segreto professionale) 1. L’avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale (5.200). 2. L’avvocato è tenuto altresì all’osservanza del massimo riserbo verso i terzi (5.3 testo 2). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo come sopra previsti (5.5). 4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. 4-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi le 2 costituisce illecito disciplinare (5.7) Art. 6 (Prescrizioni per il domicilio) 1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio profes-

sionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (6.1 testo 2). 2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio. 3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine. 3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del Tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia (6.3 testo 2) 4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. Art. 7 (Impegno solenne) 1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia, ed a tutela del proprio assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento (7.1)». Art. 8 (Specializzazioni) 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8. 2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni; b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni; c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione; e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni. 3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del diritto (8.8), da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1. 4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF 4-bis. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense (8.9) 5. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1. 6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. 7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli spe-

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Giustizia Alternativa

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da pagina 18 cialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni. 8. Il CNF tiene l’elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell’eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale. 9. Gli avvocati che all’entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell’esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all’entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza. (8.11 testo 2) Art. 9 (Pubblicità e (9.200) Informazioni sull'esercizio della professione) 1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. 2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto (9.300) dei principi del codice deontologico. 2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell’informazione e della comunicazione (9.2 testo 2) 2-ter. L’inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare. (9.3) Art. 10 (Formazione continua) 1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti. 2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 (10.2) gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati iscritti dopo venti anni di iscrizione (10.4 testo 2) all'albo; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche. 3. Il CNF stabilisce (10.7) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento (10.8) da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura (10.9) degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. 4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. 5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo l17 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati. Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità civile) 1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'ordine. 3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. 5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione. 6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura

della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi. (11.100 testo 2) Art. 12 (Tariffe professionali) 1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione. (12.1) 2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. 3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti. 4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. 5. Gli onorari minimi sono vincolanti. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti (12.6 testo 2) 6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia (12.9 e 12.10). Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo: a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti; b) in deroga ai minimi ed (12.11) ai massimi di tariffa; c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione. 7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori (12.15 testo 2). 8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera l). Art. 13 (Sostituzioni e collaborazioni) 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. 2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta (13.3 testo 2). 3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. 4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. 5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza. TITOLO II ALBI, ELENCHI E REGISTRI Art. 14 (Albi, elenchi e registri) 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti

e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere (14.1) indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione; f) il registro dei praticanti; g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro, di cui alla lettera f) (14.2); h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario; i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6; m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. 3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF. Art. 14-bis. (Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio) 1. Il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna annualmente l’elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d’ufficio di cui all’articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari.». 2. Il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente: «1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell’elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l’irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l’esclusione dall’elenco dei difensori di ufficio». 3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge (14.0.1 testo 3) Art. 15. (Iscrizione e cancellazione) 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) avere superato l'esame di abilitazione; b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; c) godere del pieno esercizio dei diritti civili; d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; e-bis) il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili (15.4 testo 2); 2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), ed e) 3. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale. 4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio

dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 giorni all’interessato. Costui può presentare entro 20 giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di 3 mesi stabilito nel presente comma, l’interessato può entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo (15.8). 6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine 7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta. 8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti: a) Se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L’interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione; (15.14) b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica; l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili. 9. Gli effetti della cancellazione di cui al comma 8 (15.19) si hanno: a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui al comma 8; b) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. 10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. 11. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale (15.15 testo 2). 12. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo (15.16). 13. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi (15.20) del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso (15.20), la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5. 14. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo (15.17 testo 2) quanto previsto dall'articolo 59. 15. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 13 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato. 16. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva. 17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

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da pagina 19 Art. 16 (Incompatibilità) 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, (16.100) nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; b) con l'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari. senza lo svolgimento di attività di impresa; (16.4) d) con la qualità di ministro di culto; e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche se con orario di lavoro limitato. Art. 17 (Eccezioni alle norme sull'incompatibilità) 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. 3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 21. Art. 18 (Sospensione dall'esercizio professionale) 1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato della Repubblica (18.2), presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500 mila abitanti (18.4 testo 2). 2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati: 2-bis. Della sospensione, prevista dai commi precedenti, è fatta annotazione nell’albo. (18.6) 3. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo. Art. 19 (Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri) 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF (19.2). 2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche dell’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui (19.11) all’articolo 15, comma 10. (19.3). 5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica (19.12) periodica dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. 6. La prova dell'effettività e della continuità non è richiesta (19.13) durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18 e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di diecimila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti per gli avvocati che ricoprono (19.13) un incarico politico giudicato equivalente dal CNF Art. 20 (Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori) 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 2. L'iscrizione può essere altresì richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni otto, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. 4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».(20.2) Art. 21 (Avvocati degli enti pubblici) 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati. (21.100) 2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni, la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. (21.200) 3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine. TITOLO III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI Capo I L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI Art. 22 (L'Ordine forense) 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense. 2. L'Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF. 3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla

presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. 4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF. Art. 23 (L'Ordine circondariale forense) 1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. 2. L'ordine circondariale di Roma Capitale d'Italia (23.3) ha sede presso la Corte Suprema di Cassazione. 3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 26 e dal regolamento approvato dal CNF. 4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal presidente del Tribunale. Art. 24 (Organi dell'ordine circondariale e degli ordini distrettuali) 1. Sono organi dell'ordine circondariale: a) l'assemblea degli iscritti; b) il Consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori; 2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale. 3. Sono organi degli ordini forensi del distretto (24.1): a) il Consiglio Istruttore di disciplina; b) Collegio giudicante. Art. 25 (L'assemblea) 1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale. 2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione. 3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l' assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1. 4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. 5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo. Art. 26 (Il consiglio dell'ordine) 1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 23, comma 2, (26.200) ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione: (26.5) a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti. 2. I componenti del consiglio sono eletti dagli

iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. 3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno. 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. 7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto. 8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. 9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo, o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. 10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense . L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.(26.4 testo 2). 11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. 12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio. Art. 27 (Compiti e prerogative del consiglio) 1. Il Consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione; f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49; g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale; h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento

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da pagina 20 di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; s-bis. vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti. (27.1) 2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, che devono garantire l'economicità della gestione. 3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. 5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale fissato, sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. Art. 28 (Il collegio dei revisori) 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. 3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. 4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. 5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento. Art. 29 (Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni) 1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. 2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine. Art. 30

(Scioglimento del consiglio) 1. Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida. 3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. 4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario. Capo II CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Art. 31 (Durata e composizione) 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articolo 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due (31.1) volte. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto. 2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35. Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in carica. 3. A ciascun Consiglio aspetta: un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti; un voto per ogni successivi 300 iscritti, da 500 fino ad 800 iscritti; un voto per ogni successivi 600 iscritti, da 800 fino a 2.000 iscritti; un voto per ogni successivi 1.000 iscritti, da 2.000 a 10.000 iscritti; un voto per ogni successivi 3.000 iscritti, al di sopra dei 10.000 iscritti. (31.4) 4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, e degli altri organi previsti dal regolamento. 5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto. Art. 32 (Compiti e prerogative) 1. Il CNF: a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell’ordinamento professionale; (32.1) c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37; d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF; e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15; f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e dell'accesso alla stessa; g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali; h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale; i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 38 e 39 per i rapporti con le università e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi integrativi (32.2) di formazione di indirizzo (32.2) professionale; l) esprime pareri in merito alla previdenza forense; m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni; m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni; n) adotta il regolamento in materia di specializza-

zioni ai sensi dell'articolo 8, comma 5; o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 30; p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali; t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti. 2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato: a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie; c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori. 3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1. Art. 33 (Competenza giurisdizionale) 1. Il CNF pronuncia sui reclami (33.3) avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari (33.1) nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. (33.2) La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37. 2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. 3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa. 4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazioni, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. Art. 34 (Funzionamento) 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 33 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile. 2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza. 3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. 4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 28, comma 5. 5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio. Art. 35 (Eleggibilità e incompatibilità) 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti ri-

sulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. 3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Capo III CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Art. 36 (Congresso nazionale forense) 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense, almeno ogni tre anni. (36.1 testo 2) 2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue (36.2) componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, e, in quanto previsto dallo statuto, elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 37 (Corsi di laurea) 1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano l'indirizzo professionale e specialistico. (37.1) Art. 38 (Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza) 1. Ai fini di cui all'articolo 37, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 37. 2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare con funzioni consultive alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università viciniore. (38.1) Art. 39 (Accordi tra università e ordini forensi) 1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario. 2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo. TITOLO II IL TIROCINIO PROFESSIONALE Art. 40 (Contenuti e modalità di svolgimento) 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per 1'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di una prova (40.2) di ingresso, da svolgersi periodicamente (40.3 testo 2) con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine, (40.4) tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali degli ordinamenti e sugli (40.5) istituti giuridici fondamentali. La prova d'ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi. (40.3 testo 2) 3. La prova (40.2) di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribu-

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da pagina 21 zione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso sostenere la prova (40.2) di ingresso presso il consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza (40.6). Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circondario, (40.6) apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari. 4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15. 5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, (40.200) con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17. 6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 7. Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi (40.11 testo 2); c) per non più di sei mesi, in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. 8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di tre (40.12) praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. 9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. 10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (40.20) rientravano nella competenza del Pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione. (40.19) 11 . Il CNF disciplina con regolamento: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea. 12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Art. 40-bis. (Norme disciplinari per i praticanti) 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine.(40.0.1 testo 2) Art. 41 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato) 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il CNF disciplina con regolamento di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c): a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione d i cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il plu-

ralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Art.41-bis (Frequenza di uffici giudiziari) 1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF (41.0.1 testo 2) Art. 42 (Certificato di compiuto tirocinio) 1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato della prova scritta. 2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. Capo III ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO Art. 43 (Disposizioni generali) 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 44. 2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Art. 44 (Prova di preselezione informatica) 1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento. 2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri: a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire ai candidati (44.2) la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati (44.2); nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici; b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà; c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente; e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia; f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date; g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito; h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione. 3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1. Art. 45 (Esame di Stato) 1. L'esame di Stato si articola: a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa; b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario. 2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda. 3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. 4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta. 6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 7. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia. 8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del Presidente, sentiti almeno due commissari. 9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7. 10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati al Consiglio

istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro (45.12), per i provvedimenti di sua competenza. 11. Per la prova orale, ogni componente della (45.13) commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. Art. 46 (Commissioni di esame) (46.4) 1. La commissione di esame (46.5) è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata, con decreto, (46.5) dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame (46.6) avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF. 6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell'intero distretto. 9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi. Art. 47 (Disciplina transitoria per la pratica professionale) 1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopra indicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41, dopo il superamento del test di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 40. 2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. 3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di». (47.2) Art. 48 (Disciplina transitoria per l'esame) 1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti. 2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subor-

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da pagina 22 dinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Capo I REGOLE GENERALI Art. 49 (Organi del procedimento disciplinare) l. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dal Collegio Giudicante. 2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d 'Appello. 3. Ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. 4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo. 5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e collegio giudicante (49.1); si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l 'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. 6. La riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d 'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei Consigli dell'Ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente. 7. Il collegio del Consiglio Istruttore di Disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo. 8. Il Collegio Giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell'Ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell'Ordine del distretto. Il Consiglio dell'Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell'Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potrà mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplinerà anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. 9. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8. 10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio Istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine, e il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale; se il procedimento riguardi un componente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del Codice di Procedura Penale. 11. I componenti del Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale (49.2, 49.3 testo 2 e 49.4) e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato. 12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario. 14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante. 15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione; in caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina competente. Art. 50 (Competenza) 1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. 2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Art. 51 (Azione disciplinare) 1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne dà immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza. 2. Al fine di cui al comma 1: a) il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro 15 giorni al Consiglio Istruttore di Disciplina; b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'Ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il Consiglio dell'Ordine circondariale trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina la notizia nel termine di cui alla precedente lettera a). 3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il Consiglio dell'Ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al precedente comma 2, lettera a), il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio Istruttore di Disciplina. 4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Art. 52 (Prescrizione dell'azione disciplinare) 1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto: a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare; b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione; c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell'incolpato; d) dalla notificazione della decisione del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante e messa all'esito del dibattimento; e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 56; 4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà. Art. 53 (Istruttoria disciplinare) 1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si ri-

ferisce e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso Albo dell'indagato. 2. Il Presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. 3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento. 4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente. 5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione. Art. 54 (Dibattimento disciplinare) 1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al Consiglio dell'Ordine competente. 2. La comunicazione contiene il capo d'incolpazione con l'enunciazione: 1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; 2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione; a) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti. 3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio Istruttore di Disciplina trasmette gli atti al competente Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante. 4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato. 6. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio Istruttore di Disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'esponente. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene: 1) le generalità dell'incolpato; 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; 4) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento; 5) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare; 6) la data e la sottoscrizione del Presi-

dente. 7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo. 8. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti. 9. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria. 10. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi. 11. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza. 12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione. 13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il Presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto, al Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante allegato al dispositivo della decisione. 14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale (49.2 e 54.2), se compatibili. 15. Il procedimento avanti il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. Art. 55 (Decisione disciplinare e sanzioni) 1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento; b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione. 2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 3. La censura consiste nel biasimo formale. 4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio. 5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro. 6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti. Art. 56 (Impugnazioni) 1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore generale, competente per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina ri-

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Giustizia Alternativa

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da pagina 23 chiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento. 3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine presso il quale opera (56.1) il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni. 4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste. 5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60. 6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. 7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. 8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. Art. 57 (Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale) 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Consiglio dell'Ordine in sede Giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'Autorità Giudiziaria. 3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria. 4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Art. 58 (Riapertura del procedimento disciplinare) 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto: a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso; b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna

per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non ha potuto valutare. 2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario. 3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il Presidente lo assegna ad un Collegio Giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento. Art. 59 (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall’albo). 1. Nel caso di cancellazione dall’albo, d’ufficio o a seguito di richiesta dall’avvocato o dal praticante dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l’iscrizione dell’interessato nel registro di cui all’articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l’avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione. (15.17 (testo 2)) Art. 60 (Sospensione cautelare) 1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un Consigliere delegato, nei seguenti casi: a) di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) di applicazione di misura di sicurezza detentiva; c) di condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; d) di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni; e) nonché in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'Avvocatura o dei diritti di terzi. 2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il Consiglio prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e di provvedimenti assunti al Consiglio Istruttore di Disciplina. 3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all' interessato. 4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 54, comma 14. 5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se venga disposta l'ir-

rogazione dell'avvertimento o della censura. 6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi. 7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Art. 61 (Esecuzione) l. La decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive. 2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione per le decisioni del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF. 3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'Ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al Consiglio dell'Ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa. 4. Il Consiglio dell'Ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione. 5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell'Ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione. 6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. 7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15. Art. 62 (Poteri ispettivi del CNF) 1. Il CNF può richiedere ai Consigli Istruttori di disciplina e ai Consigli dell'Ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli Istruttori di Disciplina chiedendo la loro sostituzione agli Ordini. 2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati

per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49. TITOLO VI DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 63 (Delega al Governo per il testo unico) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi seguenti: a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate; b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. 2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti. Art. 64 (Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate. 2. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo. 3. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'incompatibilità di cui all'art. 26, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 65 (Disposizione finale) La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

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