Fatturazione elettronica anno 2019

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Fatturazione elettronica 2019

novitĂ

Rag. Roberto Spaggiari Reggio Emilia – 4 dicembre 2018


Tecnologia Trasformazione digitale mondiale Strumenti nuovi Scambio condivisione informazioni CAD FE EU 2


FATTURA ELETTRONICA Fattura PA

Tax free shopping

• 31/03/2015

• 01/09/2018

Subappalto PA Cessioni carburante

Corrispettivi • 01/07/2019 • 01/01/2020

B2B e B2C

Modello UE

• 01/01/2019

• 2019 • 2020

• 01/07/2018

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Normativa e circolari Decreto Ministeriale n. 55/2013 • Regole fattura PA

Legge di bilancio (L. 205 del 27.12.2017) provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 • Regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le FE B2B e B2C

Circolare 13/E del 2/7/2018 • Chiarimenti in materia di FE

Provvedimento n. 291441/2018 • Modalità conferimento/revoca deleghe per l’utilizzo dei servizi di FE

DL 23.10.2018 n. 119 4


Terminologia SDI • Sistema di Interscambio («server» AE per la ricezione delle FE)

XML • XML (eXstensible Markup Language) linguaggio di scrittura della FE

Codice destinatario • Identificativo telematico (Indirizzo di destinazione della FE alternativo alla PEC)

Codice Univoco • Identificativo del codice ufficio PA per la fatturazione elettronica

Conservazione digitale dei documenti • Processo che permette di rendere un documento digitale immodificabile e opponibile ai terzi (come un documento cartaceo)

Canale • Metodo di invio e ricezione dei documenti digitali

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L. 205/2017 Art. 1 comma 909 «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.» … «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E’ comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 « 6


L. 205/2017 Art. 1 comma 909 « 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »;

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Cosa è la fattura elettronica B2B/B2C Elementi obbligatori previsti dall’art. 21-21bis del DPR 633/1972 • data di emissione • numero progressivo del documento, • dati del cedente o prestatore e del cessionario, • natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione, • aliquota IVA, • imponibile • imposta

1. È un documento informatico in formato XML conforme alle specifiche tecniche approvate dal provv. 89757/2018, che nell’arco di tempo tra l’emissione e il termine per la conservazione, deve garantire: I. l’autenticità dell'origine, in modo che l'emittente e il destinatario del documento siano individuabili; II. l'integrità del contenuto, ossia la sua inalterabilità; III. la leggibilità del documento, su schermo o tramite stampa. 2. Trasmesso per via elettronica al cliente attraverso il sistema di interscambio (SDI) 3. Contiene alcune informazioni per il recapito (codice destinatario, PEC)

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Importante La fattura (documento) è il file in formato XML che viene inviato e accettato dallo SDI La copia cartacea non ha nessun valore ai fini fiscali (copia di cortesia obbligatoria solo in casi particolari)

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Soggetti coinvolti

imprese

professionisti

esonerati Regime forfetario Regime di vantaggio Piccoli produttori agricoli

Possono facoltativamente emettere fattura elettronica

Destinatari

EMITTENTI

obbligati

Titolari di partita iva Privati consumatori Soggetti in regimi agevolati Soggetti esteri (facoltĂ ) 10


Operazioni esonerate Cessioni rese nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello stato a)Fatture verso l’estero b)Fatture ExtraUE c)Fatture Intra UE

Obbligo di compilazione (Esterometro) 1. PossibilitĂ di evitare esterometro se facoltativamente si inviano i dati allo SDI con codice destinatario XXXXXXX 11


Art. 2121bis

Nuove indicazioni

• data di emissione • numero progressivo del documento, • dati del cedente o prestatore e del cessionario • natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione • aliquota IVA • Imponibile • imposta • PEC • Codice destinatario • data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura: data in cui è intervenuta l’operazione (art.21 g-bis)

Codice destinatario

Contenuto FE Codice ricevuto dal cliente di 7 caratteri «0000000» identifica un soggetto che non ha fornito il codice destinatario «0000000» identifica un privato «0000000» identifica un soggetto «esonerato» «XXXXXXX» identifica un soggetto non residente

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Ulteriori elementi oltre art. 21 – 21bis Regime fiscale cedente

Tipo documento

Ritenuta

Cassa previdenza

Cessione no Iva

TC01 CNPA

N1 Escluso ex. Art. 15

MP01 contanti

TC02 CNDC

N2 Non soggetto

MP02 Assegno MP03 Assegno circolare …

RF01 Ordinario

TD01 Fattura

RT01 Rit.persone fisiche

RF02 Minimo

TD02 Acconto su fattura

RT02 Rit.persone giuridiche

RF03 Agricoltura

TD03 Acconto su parcella

TD03 CNPG

N3 Non imponibile

Pagamento

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Emissione e trasmissione FE dal 1.1.19 EMISSIONE = INVIO SDI

Fattura cartacea la fattura è emessa nel momento dell'effettuazione dell'operazione. Cessione di beni mobili: Momento della consegna o spedizione (o pagamento totale/parziale del corrispettivo) Prestazione di servizi: Pagamento del corrispettivo

Fattura elettronica

eccezioni

DDT - può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime Servizi UE art. 7-ter- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

TEMINI INVIO ALLO SDI – Entro 10 Giorni dall’effettuazione dell’operazione. La data del documento viene utilizzata per la liquidazione dell’imposta. 14


Canale di invio FE PEC

WebService - FTP

Primo invio alla PEC indicata nel sito AE (sdi01@pec.fatturapa.it)

Richiede una procedura di accreditamento

Secondo invio alla PEC comunicata dall’AE Dimensione file max 30MB

Di solito un «fornitore» provvede alle richieste di accreditamento Consegna un codice identificativo al cliente Dimensione file max 5MB

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Invio documento • Fattura (file XML)

Impresa

SDI • Controlla (5 giorni di tempo) • Ricevuta di consegna • Ricevuta di scarto • Ricevuta impossibilità recapito

• Riceve FE da SDI • Codice destinatario Indicato al Fornitore o comunicato AE

Conservazione • Obbligatoria per le FE

Cliente

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Controlli SDI Controlli principali

IMPRESA

Verifica che la fattura contenga i Ricevuta di scarto dati obbligatori art. 21/21-bis • 5 giorni di tempo per Unicità fattura. correggere errore Controlla che la partita iva del • Invio a SDI con i dati corretti e fornitore e la partita iva del stesso numero e data cliente siano esistenti • Se non si corregge errore la Controlla l’esistenza del «codice fattura non è emessa destinatario» ovvero • Occorre stornare in dell’indirizzo PEC contabilità facendo riferimento alla fattura errata

IMPRESA Ricevuta impossibilità recapito Deve comunicare al destinatario (cliente) che la fattura è stata emessa e che la dovrà recuperare nell’area Web Agenzia Entrate a lui riservata 17


Differenze FE - FEPA FEPA

FE

• Le PA hanno possibilità di rifiutare la FE entro 15 giorni

• La fattura emessa non può essere rifiutata dal destinatario • Le note di variazione devono essere effettuate da chi emette la fattura

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Importante La FE emessa e accettata dallo SDI è un documento immodificabile Le variazioni di imponibile e imposta devono avvenire attraverso emissione di note di variazione (la nota di credito (TD04), la nota di debito (TD05) o l’autofattura (TD20)

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Servizi dell’Agenzia delle Entrate Sito Web Fatture e Corrispettivi a) Canale predefinito b) QRCode c) Programmi di fatturazione d) Programmi di consultazione FE e) Segnalazioni SDI f) Conservazione documentale g) App FatturaAE h) Corrispettivi

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Ricezione FE • Controlli

SDI

Fornitori

• PEC • Codice destinatario • Intermediario

• Obbligatoria per le FE

Conservazione

La FE, viene comunque sempre messa a disposizione del cliente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

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Conferimento deleghe intermediari Il contribuente può delegare ad un intermediario abilitato i seguenti servizi 1.Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici 2.Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA 3.Registrazione dell’indirizzo telematico 4.Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche 5.Accreditamento e censimento dispositivi

Modalità conferimento delega 1.Compilando l’apposito modello approvato dall’AdE (cfr. provv. 291241 del 5/11/2018) da consegnare a qualsiasi ufficio territoriale dell’AdE 2.Direttamente da parte del contribuente per mezzo di fisconline 3.Consegna del modulo all’intermediario che provvederà all’invio telematico all’AdE

Durata delega: massimo 2 anni 22


Semplificazioni FE

• Per i soggetti che hanno tutti i documenti che transiteranno attraverso il sistema FE • Che utilizzano strumenti tracciati di pagamento per operazioni di ammontare superiore a 500 euro • RIDUZIONE 2 ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IVA

FE

• Dal 1.1.2019 Abrogato obbligo trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (tranne che per le operazioni con l’estero)

FE

• Il protocollo sulle fatture di acquisto può essere omesso

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Profili sanzionatori a regime • La fattura non emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza dell’obbligo, non è emessa • Le sanzioni variano dal 90% al 180 dell’imposta non correttamente documentata • Le sanzioni sono fisse, da 250 e 2.000 euro se la violazione non incide sul versamento del tributo

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Profili sanzionatori dal 1.1.19 al 30.6.19 • Nel periodo dal 1.1.19 al 30.06.19 l’emissione dei documenti in ritardo non ha sanzione se i documenti vengono emessi entro la liquidazione iva del periodo. • Nel periodo dal 1.1.19 al 30.06.19 l’emissione dei documenti in ritardo ha una sanzione del 20% se i documenti vengono emessi entro la liquidazione iva del periodo successivo. • La detrazione dell’imposta proveniente da un documento non elettronico (es.cartaceo) è soggetto al regime agevolato sopra esposto fino al 30.06.19.

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DL 23.10.2018 n. 119 Art.10

• Regime sanzionatorio agevolato fino al 30.06.2019

Art.11

• Dal 1.7.2019 con la modifica art.21 comma 4, viene prevista la possibilità di emettere la fattura “immediata” entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;

Art.11

• Se la data di emissione della Fattura non coincide con la data di effettuazione dell’operazione, tale data deve essere inserita nella fattura (art. 21 comma 4, g) bis), la liquidazione e l’esigibilità dell’imposta avviene per competenza.

Art.14

• Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta dei documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (competenza), ad eccezione acquisti relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

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Ulteriori esoneri in corso di definizione

2019

• Contribuenti soggetti alla presentazione dei dati inerenti Tessera sanitaria (medici, veterinari, farmacie, ecc.)

• ASD in regime della L.398/1991 con fatturato per attività commerciali inferiore ad euro 65.000

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Cose da fare per una buona gestione • Aggiornare le anagrafiche con i nuovi dati necessari per l’invio della FE, codice destinatario o PEC • Aggiornare le anagrafiche per avere un riferimento nel caso ci siano problemi dello SDI nella consegna della FE • Recuperare sempre i riferimenti fiscali dei nostri clienti, codice fiscale e partita iva • Scegliere uno strumento SW per l’invio e la ricezione delle FE, adeguare gli strumenti HD • Attivare sul portale Fatture e Corrispettivi il canale preferenziale (in questo caso riceveremo sempre le FE in un unico posto anche senza comunicazioni preventive) • Se siamo un’azienda strutturata verificare l’introduzione di processi automatizzati e rivedere il flusso Attivo e Passivo • Scegliere un professionista che vi possa aiutare in questo percorso 28


Vantaggi e svantaggi del cambiamento • • • • •

Dati in tempo reale con linguaggio univoco Processi codificati (meno errori) Integrazione con nuovi strumenti Analisi dei dati Recupero costi

• Maggior controllo AE • Nuovi sistemi da imparare • Costi iniziali

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Grazie per l’attenzione. Roberto Spaggiari ragioniere commercialista revisore legale r.spaggiari@asza.it


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