Il diritto allo studio per alunni e studenti con dsa

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Centro CAD Skolé Roma Sportello per i disturbi di apprendimento IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE

Pubblicazione interna Anno I° n.2

a cura di Salvatore Sasso

Convenzionato con:

La Città del Sole. Vasto (CH) www.centrocittadelsole.it

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Il diritto allo studio per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento a cura di Salvatore Sasso

La raccolta di domande e le norme, messe insieme in questo libro, è un piccolo ma importante lavoro che può contribuire a dipanare alcuni dubbi sul lavoro da intraprendere insieme famiglia, scuola e servizi specialistici per la migliore inclusione di alunni e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento. Salvatore Sasso

Simbolicamente dedicato a tutti gli alunni come Melania, che ringrazio per la sua presenza al Seminario. “È proprio dalla scuola e nella scuola che possiamo promuovere una cultura della memoria e - al contempo stimolare nei soggetti la capacità di pensarsi, di narrarsi e di ascoltare le narrazione degli altri”. Duccio Demetrio, Ricordare a scuola. Fare memoria e didattica autobiografica, Laterza 2003

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Indice Capitolo primo DOMANDE E RISPOSTE SUI D.S.A.

p. 11

- Che cosa significa alunno o studente con D.S.A. ? - Che origine hanno i DSA? - Quali sono i principali disturbi specifici di apprendimento? - Tali disturbi possono apparire insieme? - Cosa si può fare a scuola prima della diagnosi? - Cosa si intende per Diagnosi di DSA? - Come riconoscere “facilmente” i DSA?: - Esistono dei fattori di rischio da tenere sotto osservazione? - Qual è la durata di un profilo di funzionamento (la diagnosi)? - Chi fa richiesta di rilascio della diagnosi alle ASL o ai centri accreditati? - Qual è l’iter di consegna della diagnosi DSA? - Altre azioni possibili da parte della famiglia - Che cos’è il P.D.P (Piano Didattico Personalizzato)? - Cosa significa l’acronimo P.D.P.?

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- Che funzione ha il PDP dell’alunno DSA nel Progetto Didattico di classe? - Chi redige il P.D.P.? - Chi firma il P.D.P.? - Quali sono i tempi per redigere il P.D.P.? - Qual è l’iter completo per giungere alla compilazione - Quante copie del P.D.P. devono essere redatte? - Chi consegna il P.D.P. alla famiglia? - Che durata ha un PDP? - In che modo è possibile mettersi in contatto con il referente DSA? - È bene spiegare in classe che cosa sono i DSA? - Cosa intendiamo per didattica individualizzata? - Cosa intendiamo per didattica personalizzata? - Cosa c’è da sapere sulle verifiche e valutazioni per alunni con DSA? - Che cosa significa compensare all’orale una verifica scritta per un alunno con D.S.A.? - Può essere dispensato un alunno con D.S.A. dallo scritto nelle lingue straniere? - Come si deve svolgere la prova invalsi per i soggetti con DSA?

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Capitolo secondo NORMATIVA MINIMA DI RIFERIMENTO

p. 25

- Legge 59/97 art. 21 (autonomia scolastica) - DPR 275/99 (Regolamento dell’autonomia scolastica) - Legge 53/03 - Nota Miur 4099 del 05/10/2004 (strumenti compensativi e dispensativi) - Nota USR Toscana n. 16853 del 21 dicembre 2004 - Nota Miur 26/A/4 del 05/01/2005 - CM n.28 del 15/03/2007 - ESAMI DI STATO SECONDARIA DI I° GRADO - CM 54 del 26 maggio 2008 - CM 51 del 20 maggio 2009 - DPR n.122 del 22/06/2009 (valutazione e verifica) - Nota 3587 del 3 giugno 2014 - ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - O.M. 40 del 8 aprile 2009 - O.M. 44 del 5 maggio 2010 - CM 49 del 20 maggio 2010 - Ordinanza ministeriale 37, anno scolastico 2013IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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2014 19 maggio 2014 Legge nazionale DSA n. 170 del 08 ottobre 2010 Miur Veneto nota n. 1904 del 03/02/ 2011 Nota Prot. 168259 Regione Veneto del 06/04/2011 Decreto attuativo della legge 170/2010 n. 5669 del 12 luglio 2011 ( si guardi in particolare la valutazione e le prove in lingua straniera) Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti on disturbi specifici di apprendimento 12luglio 2011. Conferenza stato-regioni 25 luglio 2012 (stabilito il percorso per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento) la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province Autonome Di Trento E Bolzano

Capitolo terzo NORMATIVA REGIONALE

p. 85

- Legge regionale Basilicata n.20 del 12 novembre 2007 - Legge regionale della Valle d’Aosta n.8 del 12 maggio 2009 IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Legge regionale Lombardia n. 4 del 4 febbraio 2010 Nota della regione Lombardia del 5 luglio 2011 Legge regionale Liguria n. 3 del 15 febbraio 2010 Decreto n. 550 della Regione Liguria del 17 febbraio 2012 - Legge regionale Veneto n. 16 del 4 marzo 2010 - Circolare n.8 del 31 maggio 2012 della regione Emilia-Romagna Capitolo quarto DIRITTO E ROVESCIO p. 117 - I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità family-friendly (di Katjuscia Pitino) Dal sito WEB “Dislessia Discalculia disturbi specifici apprendimento leggimi al contrario ASD” - L’indennità mensile di frequenza n.289/1990) Definizione e natura giuridica

(legge

Capitolo quinto ALCUNE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI p. 131 - Circolare Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del 6 novembre 2012 IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Capitolo primo DOMANDE E RISPOSTE SUI D.S.A.

Che cosa significa alunno o studente con D.S.A. ? L’acronimo D.S.A. significa che l’alunno o lo studente ha un Disturbo Specifico di Apprendimento. Che origine hanno i DSA? I DSA sono disturbi a base organica geneticamente determinati. Essi interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Quali sono i principali disturbi specifici di apprendimento?  Dislessia Per dislessia si intende un disturbo caratterizzato da un deficit nell’accuratezza e/o nella velocità di lettura, che rende la lettura nel complesso scarsamente fluente. Nelle lingue a ortografia IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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trasparente come l’italiano il parametro che viene riconosciuto essere come il più rilevante per la definizione diagnostica è la velocità di lettura. La velocità di lettura viene misurata come il tempo di lettura di brani e liste di parole/non parole, mentre la correttezza come numero di errori in lettura, che si discostino per difetto di almeno due deviazioni standard dalle prestazioni medie dei lettori della stessa classe frequentata (misurate attraverso batterie di test standardizzati). La comprensione del testo scritto non concorre alla formulazione della diagnosi di dislessia anche se fornisce indicazioni utili sull’efficienza del lettore e può dare indicazioni rispetto all’interferenza funzionale e alla gravità del quadro clinico.  Disgrafia La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale, ed è collegata al momento motorio-esecutivo della prestazione  Disortografia La disortografia è un disturbo che riguarda il processo di trascrizione basato sul meccanismo di conversione da suono (fonema) a segno (grafema) e IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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il riconoscimento di regole ortografiche che permettono la corretta scrittura di parole con trascrizione ambigua.  Discalculia I bambini possono presentare difficoltà nella manipolazione numerica e degli ordini di grandezza (codifica semantica del numero), nel conteggio, nella transcodifica di numeri (lettura, scrittura e ripetizione di numeri), nella memorizzazione dei fatti aritmetici (tabelline, somme e sottrazioni con risultato entro la decina), nell’acquisizione delle procedure per lo svolgimento di calcoli mentali e scritti.  Disnomia La disnomia è la difficoltà o incapacità a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria. La disnomia può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe. Tali disturbi possono apparire insieme? Sì, è possibile la presenza di più disturbi contemporaneamente. Tecnicamente si definisce “comorbilità”. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento. Cosa si può fare a scuola prima della diagnosi? Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a test, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo. Per quanto riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di errori ricorrenti, che possono apparire comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o in una classe precedente, ma che si presentano a lungo ed in modo non occasionale. Nei ragazzi più grandi è possibile notare l’estrema difficoltà a controllare le regole ortografiche o la punteggiatura. Per quanto concerne la lettura, possono essere indicativi il permanere di una lettura sillabica

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ben oltre la metà della prima classe primaria; la tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi nel medesimo brano; il perdere frequentemente il segno o la riga. Quando un docente osserva tali caratteristiche nelle prestazioni scolastiche di un alunno, predispone specifiche attività di recupero e potenziamento. Se, anche a seguito di tali interventi, l’atipia permane, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di apprendimento. È bene precisare che le ricerche in tale ambito rilevano che circa il 20% degli alunni (soprattutto nel primo biennio della scuola primaria), manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai Disturbi Specifici di Apprendimento. Di questo 20%, tuttavia, solo il tre o quattro per cento presenteranno un DSA. Ciò vuol dire che una prestazione atipica solo in alcuni casi implica un disturbo. Cosa si intende per Diagnosi di DSA?

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La diagnosi è un documento redatto da una équipe multidisciplinare (generalmente neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista con l’eventuale integrazione di altri professionisti in funzione delle difficoltà presentate) che compie una valutazione clinica di un alunno/studente su:  Funzionalità intellettiva cognitiva;  Abilità di lettura nelle componenti di correttezza decifrativa e comprensione di un brano (scuola primaria e secondaria di primo grado);  Abilità di lettura nelle componenti di rapidità, correttezza decifrativa di lettere, parole e non parole, frasi (scuola primaria e secondaria di primo grado),  Abilità di lettura nella componente della rapidità decifrativa di un brano (scuola secondaria di secondo grado);  Abilità di scrittura nella componente di scrittura sotto dettatura di parole, non parole e frasi (scuola primaria e secondaria di primo grado);  Abilità di scrittura nella componente dettato di brano e scrittura di un testo (scuola primaria e secondaria di primo grado); IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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 Abilità di scrittura nella componente area grafia: velocità di scrittura (scuola primaria e secondaria di primo grado);  Abilità di scrittura nella componente qualità e velocità della grafia (scuola primaria);  Abilità di scrittura nella componente difficoltà grafo-motorie e posturali della scrittura (scuola primaria e secondaria di primo grado);  Abilità logico-matematiche nella componente del calcolo ed elaborazione numerica e delle competenze aritmetiche di base (dalla terza della scuola Primaria fino alla prima della Secondaria di primo grado);  Abilità logico-matematiche nella componente delle competenze aritmetiche, calcolo e soluzione dei problemi (Prima e seconda della secondaria di primo grado);  Abilità logico-matematiche nella componente delle abilità di soluzione dei problemi matematici (dalla terza della scuola Primaria alla terza della scuola secondaria di primo grado);  Aspetti psicologici secondari (autostima, motivazione);  Aspetti psicopatologici e neuropsicologici. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Come riconoscere “facilmente” i DSA?:  Facile distraibilità – scarsa attenzione;  Lentezza generalizzata (nella lettura, nell’esecuzione di compiti…)  lettura (permanenza della lettura sillabica ben oltre la metà della prima classe primaria, tendenza a leggere la medesima parola in modi diversi nel medesimo brano, perde frequentemente il segno o la riga, sceglie libri scritti con parole grandi e ben distanziate, vorrebbe leggere ad alta voce ma se deriso rifiuta l’attività…)  calcolo (difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri; possesso parziale del concetto di quantità…).  scrittura (difficoltà nei processi linguistici di transcodifica, frequenti errori ortografici…)  Facile affaticamento.  Memorizzazione difficoltosa (tabelline, sequenze numeriche, poesie …).  Organizzazione spaziale difettosa (confusione nella lateralità, difficoltà spaziale su foglio …).  Organizzazione temporale difettosa (difficoltà a leggere l’orologio, ricordare date, mesi, stagioni…).

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 Motricità fine non perfetta (difficoltà ad allacciarsi le scarpe, a tenere in mano la penna, grafia illeggibile …).  Disturbi comportamentali (chiusura o irrequietezza).  Carattere “evolutivo” del disturbo.  Diversa espressività del disturbo nelle differenti età evolutive dell’abilità specifica.  Significativa compromissione dell’abilità specifica .  Frequente comorbilità con altri disturbi.  Livello intellettivo nella norma .  Carattere neurobiologico. Esistono dei fattori di rischio da tenere sotto osservazione? Alcuni fattori di rischio possono essere tenuti in osservazione fin dalla scuola dell’infanzia:  avere parenti che hanno o hanno avuto problemi scolastici (familiarità)  avere avuto un ritardo nell’acquisizione di un linguaggio adeguato all’età  avere difficoltà a ripetere parole nuove o inesistenti

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 avere difficoltà a giocare con il suono delle parole (es. riconoscere quale è la parola che gli viene pronunciata sillaba per sillaba)  aver difficoltà a nominare velocemente immagini conosciute,  aver difficoltà a leggere o scrivere qualche lettera o qualche numero  avere scarsa consapevolezza del meccanismo alfabetico della scrittura (quindi anche nel  far finta di scrivere si produce qualcosa di molto distante dalla forma corretta). Fin dall’inizio della prima classe della scuola primaria emergono le prime difficoltà :  la particolare fatica nell’acquisire adeguatamente tutti i meccanismi di lettura (e scrittura)  le corrispondenze fra tutti i segni (lettere singole o gruppi di lettere –gn, gl, sci…-) e i corrispondenti suoni (fonemi). Nel corso della prima classe (verso gennaio-febbraio):  fare piccole prove (sia a scuola, tramite screening mirati, sia da un esperto in

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DSA) per vagliare a che punto è l’alunno nell’acquisizione della letto-scrittura A partire dalla metà della seconda classe è possibile verificare:  se l’alunno ha raggiunto prestazioni attese per l’età  …e diagnosticare eventualmente una dislessia La diagnosi di discalculia si fa a partire dalla terza classe. Qual è la durata di un profilo di funzionamento (la diagnosi)? È auspicabile che sia rinnovata al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi opportuni, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia (Accordo Statoregioni del 23 luglio 2012). Chi fa richiesta di rilascio della diagnosi alle ASL o ai centri accreditati? La famiglia.

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Qual è l’iter di consegna della diagnosi DSA?  Al termine del percorso diagnostico è prevista la restituzione alla famiglia dei dati emersi dalla valutazione e la consegna della certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento;  La famiglia consegnerà la certificazione sia al Pediatra sia alla Segreteria del Dirigente Scolastico per l’attivazione dell’intervento specifico;  Per l’istituzione scolastica è legalmente valida sia una diagnosi pubblica che privata purché firmata da un neuropsichiatra infantile o uno psicologo, redatta secondo le linee guida e successivamente riconosciuta dalla ASL  Da questo momento la scuola ha tre mesi di tempo per redigere il Piano Didattico Personalizzato. Altre azioni possibili da parte della famiglia  Allegare alla diagnosi una lettera di accompagnamento da parte della famiglia in cui specificare che si richiede l’adozione degli accorgimenti previsti dalla normativa e che si autorizza tutto il consiglio di classe e tutti i docenti che entreranno in futuro a farne parte a visionare la

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diagnosi e prendere contatti con il diagnosta e i tecnici che seguono lo studente;  Richiedere un colloquio con il dirigente, il referente per i DSA e il coordinatore di classe;  concordare il P.D.P./P.E.P. con il Consiglio di classe/Équipe pedagogica e sottoscriverlo;  supportare lo svolgimento dei compiti a casa direttamente o tramite un tutor;  Far utilizzare anche a casa il personal computer ed eventuali altri strumenti informatici oncordati;  richiedere la versione digitale dei libri di testo entro i tempi previsti tramite BiblioAID o direttamente alle case editrici. Che cos’è il P.D.P (Piano Didattico Personalizzato)? È uno strumento di lavoro. Cosa significa l’acronimo P.D.P.? Secondo l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA PIANO: è “studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi sviluppi”: un programma, un progetto, una strategia. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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DIDATTICO:

PERSONALIZZATO

lo scopo della didattica è il miglioramento:  dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza dell'apprendimento dell’allievo, che comporta, quindi, una diminuzione dei tempi di studio e del dispendio di energie;  dell‘ efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento del docente. indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione del lavoro della classe (C.M. n 4099 del 05/10/2004 e n.4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici-art. 10 DPR 122 giugno 2009. Circ. MIUR 28.5.2009)

Che funzione ha il PDP dell’alunno DSA nel Progetto Didattico di classe? 1. Creare un percorso tagliato su misura per l’alunno con DSA. 2. Monitorare il suo andamento. 3. Attivare un lavoro collegiale e condiviso. 4. Facilitare il passaggio di informazioni. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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5. Descrivere il funzionamento delle abilità strumentali 6. Individuare le caratteristiche del processo di apprendimento 7. Riflettere sulle strategie per lo studio e sugli strumenti utilizzati 8. Individuare “eventuali” modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze fondamentali 9. sostenere le strategie metodologiche e sviluppare le didattiche adottate 10. Individuare gli strumenti compensativi 11. adottare criteri e modalità di verifica e valutazione 12. Focalizzare l’attenzione sull’assegnazione dei compiti a casa 13. Costruire e sviluppare relazioni di collaborazione scuola/famiglia Chi redige il P.D.P.? La stesura avviene collegialmente da parte dei docenti della classe in cui è inserito l’alunno con diagnosi DSA dopo un periodo di osservazione. Partecipano alla compilazione: IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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 Il team dei docenti o il consiglio di classe  La famiglia  Il referente dislessia La stesura del PDP è di competenza dei docenti e quindi la partecipazione del clinico non è vincolante e neppure la sua sottoscrizione. Chi firma il P.D.P.?  Docenti;  Genitori  Referente DSA I genitori possono suggerire anche delle modifiche; Infatti è essenziale una elaborazione condivisa. Quali sono i tempi per redigere il P.D.P.? La sua redazione avviene:  all’inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi per gli studenti già segnalati  su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione specialistica.

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Qual è l’iter completo per giungere alla compilazione del PDP?  acquisizione della segnalazione specialistica;  incontro di presentazione tra: il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico e/o il referente DSA per la raccolta delle informazioni(verbalizzazione da parte del coordinatore);  accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da compilare (ad es. nel C.d.C. di Ottobre)  stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente) (nel successivo C.d.C. di Novembre).  Il PDP deve essere verificato due o più volte l’anno a cura del team dei docenti o del Consiglio di Classe (per es. in sede di scrutini). Quante copie del P.D.P. devono essere redatte? Tre, delle quali una copia viene consegnata alla famiglia. Chi consegna il P.D.P. alla famiglia? Il coordinatore di classe da solo o insieme ad un altro collega. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Che durata ha un PDP? Dura un anno scolastico. In che modo è possibile mettersi in contatto con il referente DSA? Fissando un appuntamento e registrando il proprio nome nell’apposito registro predisposto a scuola È bene spiegare in classe che cosa sono i DSA? Sarebbe bene. La famiglia deve essere informata e condividere la scelta. Cosa intendiamo per didattica individualizzata? La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

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Cosa intendiamo per didattica personalizzata? La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo. La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l’alunno e lo IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Cosa c’è da sapere sulle verifiche e valutazioni per alunni con DSA? Devono prevedere gli stessi criteri che sono stati indicati nel PDP. Che cosa significa compensare all’orale una verifica scritta per un alunno con D.S.A.? Significa che se una verifica scritta è andata male l’alunno ha la possibilità di ripetere la verifica oralmente sugli stessi contenuti. Insieme all’insegnante l’alunno concorda la data della nuova verifica (a breve). Può essere dispensato un alunno con D.S.A. dallo scritto nelle lingue straniere? Sì. Il Decreto attuativo 5669 del 12 luglio 2011 prevede all’art. 6 comma 4/5 che le verifiche possano essere espletate solo in modalità orale. Perché la dispensa sia valida è necessario che: 1. il clinico scriva nella diagnosi che l’alunno con DSA è dispensato con durata annuale o per tutto il ciclo di istruzione;

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2. la famiglia deve fare esplicita richiesta di dispensa dallo scritto; 3. il consiglio di classe convalida oppure no la richiesta, motivando un eventuale rifiuto. Può essere esonerato un alunno con D.S.A. dallo scritto nelle lingue straniere? E cosa comporta? Sì. L’esonero è previsto all’art. 5 della L.170 del 18 ottobre 2010 e deve essere indicato nella diagnosi. Chi viene esonerato non rimane in classe durante le ore in cui è esonerato, non sostiene l’esame, non consegue il titolo finale ma esce dalla scuola con un attestato di crediti formativi. E’ bene che l’alunno DSA non venga esonerato e che il clinico e la famiglia siano informati delle conseguenze di questa scelta. Come per la situazione precedente le fasi sono le stesse: 1. il clinico scrive nella diagnosi che l’alunno è esonerato; 2. la famiglia fa esplicita richiesta dell’esonero; 3. la scuola si esprime attraverso il consiglio di classe. Come si deve svolgere la prova invalsi per i soggetti con DSA? 1. lettura garantita 2. Tempi più lunghi per lo svolgimento IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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3. strumenti compensativi 4. misure dispensative La partecipazione alle Prove Invalsi del 2014 degli allievi con BES è sintetizzata nella tavola riportata sotto (Nota INVALSI per le prove di 2a e 5a Primaria e 2a Secondaria di primo grado, 2014):

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Capitolo secondo NORMATIVA MINIMA DI RIFERIMENTO

Legge 59/97 art. 21 (autonomia scolastica) L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. DPR 275/99 (Regolamento dell’autonomia scolastica) L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Legge 53/03 “La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.“ IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Nota Miur 4099 del 05/10/2004 (strumenti compensativi e dispensativi) Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia Indica le caratteristiche del disturbo ed individua gli strumenti compensativi e dispensativi. Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati: Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri, Tavola pitagorica, Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, Calcolatrice, Registratore, Computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale. Per gli strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene opportuno tener conto dei seguenti punti: ‹ Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline. ‹ Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta. ‹ Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa. ‹ Organizzazione di interrogazioni programmate. ‹ Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

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Nota USR Toscana n. 16853 del 21 dicembre 2004 Riprende la nota precedente e ne approfondisce alcuni aspetti. Traccia un quadro della dislessia. Mette in luce i rischi del mancato riconoscimento del disturbo. Elenca le principali difficoltà (lentezza, sostituzione di lettere, difficoltà ad apprendere le lingue straniere etc.). Elenca gli strumenti compensativi e dispensativi. Sottolinea che per l’utilizzo di tali misure è sufficiente la diagnosi di uno specialista. Nota Miur 26/A/4 del 05/01/2005 Stabilisce che per l’utilizzo delle misure compensative e dispensative è sufficiente la diagnosi di uno specialista. Estende l’efficacia della nota 4099 a tutte le fasi del percorso scolastico, compresa la valutazione finale. CM n.28 del 15/03/2007 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 20062007 – precisazioni. Alunni con disturbo specifi co di Apprendimento Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o con IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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diagnosi di dislessia, che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si raccomanda l’impiego di misure dispensative e strumenti compensativi anche in sede di esame, come indicato nella nota ministeriale prot. 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata dalla nota prot. 26/A del 4 gennaio 2005. Nota Miur 4674 del 10/05/2007 Oggetto: Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative Questo Ministero in diverse occasioni ha avuto modo di richiamare l’attenzione degli insegnanti sui disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia). Il tema è attualmente oggetto di proposte di legge sostenute da tutti i gruppi parlamentari. In particolare, con nota del 5 ottobre 2004, prot. n 4099/A/4, richiamata da altra nota del 5 gennaio 2005, questo Ministero ha evidenziato la necessità che nei confronti di alunni con disturbi di apprendimento, certificati da diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano utilizzati strumenti compensativi e attuate misure dispensative. Mentre gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la scuola IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti (tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, ecc.), le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. A mero titolo di esempio, si indicano le misure dispensative già richiamate dalle citate note ministeriali: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. In merito alle misure dispensative, questo ministero ha avuto modo di precisare anche recentemente che in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

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ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  CM 54 del 26 maggio 2008 Esami di stato Secondaria di Primo Grado anno scolastico 2007/2008 – prova scritta a carattere nazionale. CANDIDATI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO. I candidati con diagnosi specifica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento sosterranno la prova nazionale con l’ausilio degli strumenti compensativi utilizzati durante l’anno. Per lo svolgimento della prova è previsto un tempo aggiuntivo stabilito dalla commissione.  CM 51 del 20 maggio 2009 Si conferma quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 32/2008 in merito allo svolgimento degli esami per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento. L’INVALSI può predisporre una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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all’INVALSI in tempo utile e, comunque, non oltre il giorno precedente la prova.  DPR n.122 del 22/06/2009 (valutazione e verifica) Articolo 10 “Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)”. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

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 Nota 3587 del 3 giugno 2014 Alunni con DSA La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal successivo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale - considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). in particolare, la Commissione prenderà in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo alcune particolari attenzioni IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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finalizzate a rendere sereno il clima durante l’esame. Nello svolgimento delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. I candidati potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nelle lingue straniere, di adottare criteri valutativi attenti IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Ai candidati potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, e che siano stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio pluridisciplinare. Alunni con Bisogni educativi speciali Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame. La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO  O.M. 40 del 8 aprile 2009 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Anno scolastico 2008/2009 La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.  O.M. 44 del 5 maggio 2010 Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Studio di Istruzione Secondaria Superiore Anno scolastico 2009/2010 “La Commissione – anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai

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candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno. (Art.12 c.7) Grande importanza riveste, quindi, il Documento del 15 maggio, che ogni Consiglio di classe deve elaborare indicando “….i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo, ai fini dello svolgimento degli esami” (Art.6 c.2 ). Ed è nella seduta preliminare che la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati. “ In particolare esamina fra gli altri fattori: documento finale del consiglio di classe di cui all’art. 6, eventuale documentazione relativa ai candidati affetti IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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da disturbi specifici di apprendimento (DSA); ……” (Art. 13). In questa “documentazione” dovrebbe rientrare il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, contenente tutte le strategie adottate in corso d’anno sia dal candidato con DSA sia dalla scuola. Nel perseguimento di tale obiettivo sono fondamentali gli atteggiamenti dei vari “attori” e la qualità degli interventi didattici degli insegnanti, ma anche la responsabilità di chi è chiamato a creare le condizioni ottimali per garantire a tutti il raggiungimento del loro successo formativo, il dirigente scolastico.  CM 49 del 20 maggio 2010 ...”Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento29 è prevista la possibilità - in base alle specifiche situazioni soggettive - di ricorrere a strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi.”...  ORDINANZA MINISTERIALE 37, ANNO SCOLASTICO 2013-2014 19 maggio 2014 …… IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali. ……. Candidati esterni DSA o con BES Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669, del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione, il Consiglio di classe predispone modalità di svolgimento delle prove dell’esame preliminare. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti da documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame preliminare. I candidati possono chiedere alla scuola - compatibilmente con le IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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strumentazioni in possesso della scuola medesima di usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, il Consiglio di classe può prevedere, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, il Consiglio può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento ad eventuale accertamento della lingua straniera e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno usufruire nell’esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste per la fase dell’esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene nella dovuta IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. …… Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: a) elenco dei candidati; b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'articolo 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame; c) certificazioni relative ai crediti formativi;

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d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'articolo 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico; e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito; f) per i candidati esterni, l’esito dell'esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito; g) documento finale del consiglio di classe di cui all'articolo 6, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e); h) documentazione relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 17; IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES); j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione. ……… Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche e integrazioni). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Si intende per “giorno prima” il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. ……..

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Art.18 Esame dei candidati con dsa o con bes 1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

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4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. Legge nazionale DSA n. 170 del 08 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (10G0192) Dopo la definizione dei termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia evidenziati nell’articolo 1, nell’articolo 2 vengono evidenziate le finalità che si prefigge la norma tra cui la promozione del successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. Durante il percorso formativo (art. 4) anche i docenti dovranno possedere un’adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA. Altro aspetto è quello che riguarda la diagnosi (art. 3) che dovrà essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Ssn

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a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Rilevante, poi, l’articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale. Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari. Misure anche per i familiari di alunni del primo ciclo di

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istruzione (art. 6) che potranno usufruire di orari di lavoro flessibili. Nell’articolo 7, invece, viene indicato come a quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, attraverso un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All’articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa. Miur Veneto nota n. 1904 del 03/02/ 2011 OGGETTO: Certificazioni riferite ad alunni con DSA (legge n.170/09). Pervengono allo scrivente USR richieste di chiarimento in merito alle certificazioni dei “disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, oggetto di disciplina normativa con la legge 8 ottobre 2010, n.170. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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In particolare, sono posti quesiti circa il rilascio di dette certificazioni (che non vanno confuse con le certificazioni di handicap rilasciate ai sensi della legge 104/94, oggetto di apposita, distinta disciplina). Al riguardo si fa notare che l’art.3 della legge 170/10 prevede che la certificazione di DSA, vada rilasciata, prioritariamente, “nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale” e, secondariamente, “da specialisti o strutture accreditate”, rimandando a decreti interministeriali la definizione di criteri e indirizzi per l’attuazione (art.7). Tali decreti attuativi sono ancora in attesa di emanazione e, d’altro canto, la Regione Veneto (cui compete l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale nel territorio) non ha accreditato sinora soggetti esterni privati, tali da renderli idonei a rilasciare detta certificazione. Pertanto, in attesa di eventuali, nuove direttive, le sole certificazioni validamente rilasciate, che le famiglie presenteranno agli istituti scolastici per l’adozione delle misure didattiche previste dalla citata legge, sono esclusivamente quelle rilasciate dai preposti Servizi e

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strutture specialistiche distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali. Nota Prot. 168259 del 06/04/2011 La Regione Veneto nella nota del 23/03/2011 chiarisce all’ Ufficio Scolastico Regionale di ritenere valide unicamente le diagnosi effettuate da un professionista (neuropsichiatra o psicologo) dipendente di un servizio pubblico del SSN o di un servizio privato accreditato. Successivamente nella nota del 06/04/2011 prevede la convalida delle diagnosi redatte da privati “qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente e compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo incorso dalla formulazione della diagnosi“. Decreto attuativo della legge 170/2010 n. 5669 del 12 luglio 2011 ( si guardi in particolare la valutazione e le prove in lingua straniera) Finalità del decreto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche

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di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università. Articolo 2 Individuazione di alunni e studenti con DSA 1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010. …….. Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione

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1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio. APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti

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dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni,

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sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università. 6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 12luglio 2011.

Le Linee guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Il documento presenta la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, amplia alcuni concetti pedagogico-didattici ad essi connessi e illustra le modalità di valutazione per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA nelle istituzioni scolastiche e negli atenei. Un capitolo è poi dedicato ai compiti e ai ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni e degli studenti con DSA: uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche (dirigenti, docenti, alunni e studenti), famiglie, atenei. L’ultimo, è dedicato alla formazione.

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Si compongono di 31 pagine. Contengono una premessa e 7 capitoli: 1. I disturbi specifici di apprendimento, 2. L’osservazione in classe, 3. Didattica individualizzata e personalizzata, 4. Una didattica per gli alunni con dsa (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado), 5. La dimensione relazionale, 6. Chi fa che cosa (dagli uffici scolastici regionali agli studenti), 7. La formazione CONFERENZA STATO-REGIONI 25 LUGLIO 2012 (STABILITO IL PERCORSO PER LA DIAGNOSI E LA CERTIFICAZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO) LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 VISTA la legge 8 ottobre n. 170 VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010 che attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, la facoltà di prevedere che la medesima IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditati; RITENUTO che la locuzione “specialisti o strutture accreditate” utilizzata dalla disposizione citata per l’individuazione dei soggetti che potranno affiancare il Servizio sanitario nazionale nell’attività diagnostica, debba essere interpretata come riferita a soggetti specificamente riconosciuti dalle regioni per il rilascio della diagnosi di DSA. RITENUTO necessario fornire criteri qualitativi utili all’individuazione di specialisti e strutture che offrano garanzie nello svolgimento dell’attività diagnostica, ai fini del riconoscimento da parte delle Regioni; RITENUTO necessario, altresì, fornire criteri per lo svolgimento dell’attività diagnostica che contemperino le esigenze del Servizio sanitario nazionale e quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestività della diagnosi ed agli elementi conoscitivi che devono esservi riportati per consentire agli insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla legge n. 170 del 2010 ed agli alunni/studenti con DSA di fruire dei benefici e delle tutele che la stessa legge garantisce loro;

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PRESO ATTO del risultato dell’attività svolta dal Comitato tecnico scientifico sui DSA istituito dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreto del 14 dicembre 2010 in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 8 ottobre 2010, n. 170; VISTO il documento della Consensus Conference sui Disturbi specifici di apprendimento svoltasi presso l’Istituto Superiore di Sanità il 6 e 7 dicembre 2010 nell’ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida; LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO nell’odierna seduta del …. SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sotto indicati Art. 1 Attivazione del percorso diagnostico 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3. 2. Le Regioni e le Aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA. 3. I servizi pubblici e i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference. La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene. 4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell’iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l’accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell’applicazione dell’art 3 comma 1 della legge 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 2 Criteri qualitativi per l’individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi 1. Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell’art 3 della legge n. 170/2010, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: - documentata esperienza nell’attività diagnostica dei DSA; - disponibilità di un’équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età; IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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- dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (20072009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità, in merito: a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo; b) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (20072009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell’ISS; c) alla multidisciplinarietà. 2. Le Regioni fissano le modalità per verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti nel presente articolo. 3. Nelle more del completamento, da parte delle Regioni, delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le Regioni IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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individuano misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o accreditati dal SSN, al fine di consentire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170/2010. Art. 3 Elementi della certificazione di DSA 1. La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e formalmente chiara. E’ necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche dell’ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo). 2. La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica. 3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato: – al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente; – ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia. 4. Al fine di semplificare l’iter procedurale della certificazione, con particolare riguardo alla fase di ricezione della documentazione da parte delle istituzioni scolastiche, nonché di rendere uniformi modalità e forme di attestazione della diagnosi su tutto il territorio nazionale, si fornisce, allegato al presente Accordo, un modello di certificazione ai fini dell’applicazione delle misure previste dalla Legge 170/2010, per essere utilizzato dalle strutture preposte

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5. La certificazione di DSA - su richiesta della famiglia - è trasmessa, ove possibile, per via telematica alla scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy. CARTA INTESTATA Nel caso di strutture accreditate o specialisti, indicare l’avvenuto accreditamento. MODELLO di Certificazione per DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)* ai fini dell’applicazione delle misure previste dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 NOME E COGNOME DELLO STUDENTE ______________________________________________ NATO A _________________________IL ____________ RESIDENTE A __________IN VIA __________________ RECAPITO TELEFONICO __________________________ FREQUENTANTE LA CLASSE _______________________ DELLA SCUOLA _________________________________ DIAGNOSI E RELATIVI CODICI ICD 10 (specificare eventuali comorbilità e il livello di gravità di ogni disturbo) ______________________________________________

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PROFILO DI FUNZIONAMENTO (Diagnosi) ______________________________________________ Competenze cognitive Competenze linguistiche e metafonologiche Competenze visuo-spaziali Competenze motorio-prassiche Competenze attentive Competenze mnestiche Abilità scolastiche: lettura, scrittura (ortografia, espressione scritta, grafia), comprensione del testo, calcolo, metodo di studio Situazione affettivo-relazionale (autostima, motivazione, competenze relazionali con i pari e gli adulti)

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Capitolo terzo NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale Basilicata n.20 del 12 novembre 2007 Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento Art. 1 Finalità 1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia, con l’obiettivo di raccordare famiglie, scuola e servizi sanitari al fine di predisporre un sistema di diagnosi precoce e di riabilitazione, nonché migliori condizioni di apprendimento scolastico ed adeguata attenzione da parte dell’intera comunità regionale. Art. 2 Campagna di sensibilizzazione 1. La Regione Basilicata promuove ogni anno una campagna di sensibilizzazione alla problematica delle IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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difficoltà specifiche di apprendimento indirizzata alle famiglie, alla scuola, al mondo del lavoro, alle realtà sanitarie, all’associazionismo. 2. Particolare attenzione viene rivolta ai genitori per sensibilizzarli e prepararli nei confronti delle problematiche legate alle DSA, incrementando anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico. 3. L’organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono demandate al Dipartimento Regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale sulla base di apposito programma. 4. La programmazione, proposta con delibera di Giunta Regionale, è approvata dal Consiglio Regionale entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Art. 3 Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari 1. E’ fatto obbligo alla programmazione regionale nel settore della formazione la previsione di specifici interventi per la formazione e l’aggiornamento degli IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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insegnanti e degli operatori scolastici sulle problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari, nonché con associazioni ed istituzioni educative, onde favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati, l’applicazione di adeguate strategie didattiche, l’uso di soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d’istruzione. 2. Nell’ambito della formazione del personale sanitario iniziative specifiche vengono predisposte per la formazione e l’aggiornamento di operatori dei servizi sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione di soggetti con DSA. Art. 4 Contributi agli Enti Locali 1. La Regione Basilicata, nell’ambito della sua programmazione sul diritto allo studio, destina ogni anno specifici contributi agli Enti Locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata, onde favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento. 2. Ulteriori contributi vengono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa. Art. 5 Sistema sanitario regionale La Regione Basilicata adotta tutte le misure necessarie per adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale adeguato e qualificato e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale. Il Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l’età evolutiva di cui alla DGR n. 1830/2004 è competente, anche in collaborazione con altre strutture, per qualsiasi intervento di diagnosi e IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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riabilitazione dei soggetti affetti da difficoltà specifiche di apprendimento. Il Dipartimento coordina la propria azione con le famiglie, le istituzioni scolastiche e le associazioni interessate, onde favorire una diagnosi precoce sin dalla scuola dell’infanzia e la predisposizione degli interventi necessari. Art. 6 Attività lavorativa e sociale 1. La Regione Basilicata si adopera perché alle persone con DSA vengano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. Art. 7 Concorsi pubblici regionali 1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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e deve essere data adeguata pubblicità nel bando di concorso. 2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo. Art. 8 Clausola valutativa La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sugli esiti dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell’efficacia e dell’attuazione della presente legge. Art. 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in € 100.000,00, si provvede con le risorse individuate nella legge di approvazione del Bilancio regionale 2008. Art. 10 Pubblicazione La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Legge regionale della Valle d’Aosta n.8 del 12 maggio 2009 Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sul presupposto del riconoscimento di tali disturbi (DSA) quali difficoltà specifiche di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con DSA salvo concomitanza di specifiche patologie. Art. 2 (Finalità) 1. La presente legge persegue le seguenti finalità: IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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a) garantire i necessari supporti ai soggetti con DSA, in funzione del diritto all’istruzione e alla formazione; b) assicurare lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con DSA; c) assicurare adeguate possibilità di individuazione dei casi a rischio, a partire dalla scuola dell’infanzia, e di diagnosi precoce, nella scuola primaria; d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e i genitori nei confronti delle problematiche legate a DSA; e) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e i servizi sanitari durante tutto l’arco di istruzione e formazione; f) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo e prevenendo eventuali blocchi nell’apprendimento; g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate degli alunni con DSA; h) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo. Art. 3 (Comitato tecnico-scientifico sui DSA) IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da: a) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di istruzione; b) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sanità; c) un rappresentante dell’Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta (Azienda USL); d) un rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste; e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro; f) un rappresentante dell’Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d’Aosta; g) un logopedista designato dall’Associazione logopedisti valdostani; h) uno psicologo designato dall’Ordine degli psicologi. 2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta: a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della

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formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA; b) promuovere attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA; c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA; d) coordinare e raccordare l’attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l’applicazione; e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 9. Art. 4 (Individuazione e diagnosi) 1. È compito delle istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, attivare, a partire dalla scuola dell’infanzia, interventi idonei a individuare i casi potenziali di DSA degli alunni, al fine di programmare attività educative e didattiche volte al recupero di eventuali divari e all’acquisizione di competenze specifiche negli apprendimenti. Tali attività sono inserite nel Piano dell’offerta formativa predisposto da ogni singola istituzione scolastica.

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2. Per gli alunni che presentino persistenti difficoltà, l’istituzione scolastica segnala alla famiglia l’opportunità di avviare un percorso diagnostico specifico. 3. La diagnosi di DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici assicurati dall’Azienda USL, anche attraverso convenzioni tra l’Azienda USL stessa e neuropsichiatri infantili o psicologi clinici, ed è comunicata dalla famiglia all’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno. Art. 5 (Attività di formazione) 1. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell’ambito del proprio Piano dell’offerta formativa, possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 3 e promuovere altre attività di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati nelle proprie scuole, al fine di favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati e l’applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA. 2. Nell’ambito della formazione del personale sociosanitario, sono attivate iniziative specifiche per la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi

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sociosanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA. Art. 6 (Misure educative e didattiche di supporto) 1. Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e delle attività di formazione, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi ministeriali in materia. 2. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, per favorire il successo scolastico e formativo, individuano per gli alunni con DSA le misure utili a: a) favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati e l’applicazione di adeguate strategie didattiche coltivando negli alunni un approccio positivo verso la scuola, aiutandoli a vivere l’apprendimento in condizioni di benessere favorendo il successo scolastico e formativo; b) prevedere tecniche compensative che possano comprendere anche l’uso delle tecnologie informatiche e multimediali e degli strumenti di apprendimento IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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facilitanti, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o la possibilità di fruire di tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari; c) prevedere strategie compensative che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento e prevedere, anche in considerazione della caratteristica bi-plurilingue della scuola valdostana, ove ritenuto opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando in forma compensativa le prove orali. 3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte a monitoraggio da parte dei docenti per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi, esaminandone i risultati con le famiglie nel consiglio di classe ed esplicitandoli nelle valutazioni previste nel piano annuale delle attività di cui alle disposizioni vigenti. 4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, in IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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riferimento alla progettazione didattica individualizzata e personalizzata, agli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati e alla possibilità di assegnare tempi più lunghi di esecuzione. 5. Le misure educative e di supporto adottate e i risultati conseguiti sono documentati a cura del consiglio di classe in apposito fascicolo che garantisce la continuità educativa e che segue l’alunno nel suo percorso scolastico/formativo. Art. 7 (Misure per progetti e azioni specifiche) 1. La Regione promuove, anche mediante l’erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA. 2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l’acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnicoscientifico di cui all’articolo 3. 4. I familiari fino al primo grado e gli affidatari di alunni con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche da svolgere a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio delle predette agevolazioni sono demandate al contratto collettivo regionale di lavoro e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e degli altri enti del comparto unico regionale. Art. 8 (Concorsi pubblici) 1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove. 2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, la

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certificazione sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli strumenti compensativi di cui necessita. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, apposite linee guida, distinte in base alla qualifica unica dirigenziale o alle categorie/posizioni per le quali sono banditi i concorsi o le selezioni, per uniformare l’operato delle commissioni esaminatrici in merito all’utilizzo degli strumenti compensativi di cui al presente articolo. Art. 9 (Clausola valutativa) 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 3 presenta alla Giunta e alla competente commissione consiliare regionale una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l’impatto e l’efficacia. Art. 10 (Disposizioni finanziarie) 1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato, complessivamente, in euro 20.000 per IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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l’anno 2009 e in annui euro 50.000 a decorrere dal 2010. 2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni) e 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica). 3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede negli stessi bilanci, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nell’obiettivo programmatico 2.2.3.03., al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), per euro 20.000 per l’anno 2009 e annui euro 50.000 per gli anni 2010 e 2011. 4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 11 (Disposizione finale) 1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico e formativo IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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2009/2010. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta: Aosta, 12 maggio 2009. Il Presidente ROLLANDIN Legge regionale Lombardia n. 4 del 4 febbraio 2010 Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;4 Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di: a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona; IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo; c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA. Art. 2 (Iniziative di informazione e sensibilizzazione) 1. La Regione promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche dei soggetti con DSA. 2. Le iniziative di cui al comma 1, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonché ai consultori pubblici e privati accreditati.

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3. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Art. 3 (Interventi per la formazione del personale docente) 1. Nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 7, la Regione prevede, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l'attivazione di iniziative formative rivolte al personale docente, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici, nonché il monitoraggio dei DSA. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni che si occupano dei DSA. Art. 4 (Contributi) 1. La Regione prevede l'erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con DSA. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia). Art. 5 (Interventi in ambito sanitario) 1. La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso: a) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione; b) la identificazione di centri di riferimento per la diagnosi ed il trattamento dei soggetti con DSA, presso le unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA) delle strutture pubbliche e private accreditate; c) la previsione in ogni UONPIA di operatori specializzati nei DSA; d) la predisposizione di iniziative volte a favorire l'individuazione precoce e il monitoraggio dei DSA. 2. La Giunta regionale, sentiti i rappresentati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e delle istituzioni formative regionali, determina le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d). IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Art. 6 (Concorsi regionali) 1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA. Art. 7 (Programmazione regionale) 1. La Regione adotta entro il 31 luglio di ogni anno il programma delle iniziative di cui alla presente legge ad esclusione degli interventi nell'ambito dell'istruzione e formazione, i quali sono ricompresi nella programmazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). Art. 8 (Norma finanziaria) 1. Alle spese di cui agli articoli 2 e 5 si provvede, per l'esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziate annualmente all'UPB 5.1.0.2.256 'Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza'.

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2. Alle spese di cui all'articolo 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziate annualmente all'UPB 2.1.1.2.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità'. 3. Alle spese di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziate annualmente all'UPB 5.2.2.2.91 'Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori'. Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Nota della regione Lombardia del 5 luglio 2011 http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c =Page&childpagename=DG_Sanita/Page/NormativaDe tail&pagename=DG_SANWrapper&cid=121327590267 3&keyid=3120

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Legge regionale Liguria n.3 del 15 febbraio 2010 Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo. 2. In attuazione dell’articolo 2, comma 2, dello Statuto, la Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai disturbi di cui al comma 1, volti a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari al fine di: a) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti, definendo modalità e procedure per il riconoscimento e l’attestazione; b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA; c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate di supporto; d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che sono affetti da DSA.

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Articolo 2 (Iniziative per l’informazione e la comunicazione) 1. La Regione, nell’ambito della programmazione sociosanitaria, promuove iniziative con cadenza annuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, l’Università, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e l’associazionismo alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico. Articolo 3 (Formazione nella scuola, nell’Università e nelle strutture sanitarie) 1. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e l’Università. 2. La formazione degli insegnanti è diretta a garantire: a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi di apprendimento ed in particolare ai DSA, con specifico riferimento alla loro precoce individuazione;

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b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca universitari e ospedalieri pubblici e privati, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative; c) la capacità di applicare le strategie di cui alla lettera b), nonché di adottare percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d’istruzione; d) l’attenzione, nella scelta dei testi scolastici di pari qualità, a privilegiare le case editrici che forniscano i libri in formato digitale. 3. E’ altresì assicurata l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari al fine di: a) fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi dell’apprendimento ed in particolare ai DSA; b) discriminare tra disturbi dell’apprendimento e DSA; c) diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA; d) fornire gli opportuni interventi riabilitativi; e) collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano individualizzato che tenga conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.

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Articolo 4 (Adeguamento del Servizio Sanitario Regionale) 1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, educatori professionali, terapisti della neuropsicomotricità) e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale. 2. La Regione, attraverso il Servizio Sanitario Regionale ed in sinergia con le famiglie, le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e le Associazioni interessate, promuove iniziative dirette all’identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA. 3. La scuola qualora accerti la persistenza di difficoltà di apprendimento dell’alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia. 4. La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati è effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie locali o delle Aziende ospedaliere da IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e neuropsicomotricisti ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati. Articolo 5 (Contributi agli enti locali e alle famiglie) 1. La Regione concede annualmente specifici contributi agli enti locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata, al fine di favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni. 2. Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la misura del contributo nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e l’erogazione del medesimo. Articolo 6 (Misure compensative e dispensative) 1. Al fine dell’attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 28 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Regione assicura alle Istituzioni IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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scolastiche la fornitura di materiale e tecnologia idonea all’assunzione, nei confronti degli alunni correttamente diagnosticati ed attestati, di misure compensative e dispensative da adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali anche in sede di esame di Stato. Articolo 7 (Misure per l’attività lavorativa e sociale) 1. La Regione assicura alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. Articolo 8 (Concorsi pubblici regionali) 1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso. 2. La Regione assicura la disponibilità delle misure compensative e dispensative per le prove di concorsi pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale.

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3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo. ……….. Decreto n. 550 del 15 febbraio 2010 della regione Liguria Legge regionale Veneto n. 16 del 4 marzo 2010 Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale. Art. 1 Finalità 1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo, arrivando spesso a compromettere l’equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA. Art. 2 Interventi 1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a: IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società; b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture sociosanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche; c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA; d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell’età evolutiva; e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA; f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l’apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA. Art. 3 Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale 1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l’infanzia e adolescenza di personale qualificato. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all’identificazione precoce delle persone con DSA e all’attivazione di percorsi individualizzati di recupero. 3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni. 4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA. Circolare n.8 del 31 maggio 2012 della regione EmiliaRomagna

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Capitolo quarto DIRITTO E ROVESCIO

I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità family-friendly (di Katjuscia Pitino) Dal sito WEB “Dislessia Discalculia disturbi specifici apprendimento leggimi al contrario ASD”

Il nostro ordinamento riconosce con la Legge 8-10-2010 n.170 “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento”, prevedendo all’art.5 “misure educative e didattiche di supporto” per gli alunni che presentano tali disturbi e all’art.6 “misure per i familiari”; si tratta di disposizioni che nelle previsioni della legge intendono tutelare il diritto degli alunni e degli studenti ad una più accurata assistenza. Ricordiamo che una delle finalità specifiche, espresse all’art.2 mira a “sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA”. In questo ambito di intervento, con la legge 170 che detta “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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scolastico”, il legislatore, allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo formativo degli alunni, ha affrontato tale problematica in maniera più ampia ed articolata. L’iter che ha portato al riconoscimento normativo dei cosiddetti disturbi specifici di apprendimento è stato difatti molto lungo e complesso; risalgono ai primi anni del 2000 le Note e le Circolari ministeriali che pongono proprio l’attenzione sui DSA e affrontano ancora in modo del tutto embrionale il trattamento di tali disturbi. Si danno indicazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi (Nota n.4099/2004), si richiama l’attenzione sulle Commissioni di esami a tenere in debita considerazione le situazioni soggettive degli studenti, valutando anche la possibilità di dare tempi più distesi per lo svolgimento delle prove d’esame (Nota n.26/A del 5 gennaio 2005 Iniziative relative alla Dislessia, Nota n.4674 del 10 maggio 2007, Nota n.5744 del 28 maggio 2009). Le Circolari n.28 del 15/03/2007, n.32 del 14/03/2008 e n.51 del 20/05/2009 si dimostrano sensibili su tale tematica, ma non c’è ancora una linea di azione unica su tutto il territorio. Prima dell’avvento della legge le indicazioni operative, oggetto delle circolari, sono a volte disattese dalle scuole.

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E’ con la Legge 170 che si interviene in maniera significativa sul problema dei disturbi specifici di apprendimento, con il successivo Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 si forniscono anche le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici di apprendimento” superando così il tempo delle indicazioni operative, segnato solo da Note e Circolari Ministeriali; oltretutto si introducono elementi innovativi che completano il trattamento dei DSA. Per prima cosa, la legge sottolinea la responsabilità delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, le quali, devono “attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti” (art.3 comma 3 Diagnosi); l’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”; in secondo luogo,al soggetto cui viene riconosciuto tale disturbo è inoltre garantita un’assistenza che si estende dalla sfera scolastica a quella privata. Come si è già accennato sopra, l’art. 6 della legge n.170/2010, disciplina infatti quelle che sono rubricate come “misure per i familiari” stabilendo, ai commi 1 e 2, che “i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili” (comma 1); le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2). Benché i DSA non siano certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 e non comportino, in ambito scolastico, per gli studenti la presenza di un insegnante di sostegno, il nostro ordinamento, allo scopo di tutelarne il diritto allo studio, focalizza in primis l’attenzione sull’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata, sull’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, su adeguate forme di verifica e valutazione, ma rinforza le misure di supporto a vantaggio di tali alunni anche nella sfera privata. Le famiglie degli alunni del primo grado di istruzione hanno diritto a poter beneficiare nel lavoro di forme di flessibilità oraria per garantire ai figli un’assistenza extrascolastica. I DSA incidono sul part-time e di questa influenza ne dà voce, a chiare lettere, laCircolare n. 9 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale, oltre ad essere richiamato l’art.6 della legge 170, è altresì raccomandato che la “la posizione di questi dipendenti IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell’ambito di quanto già previsto dal citato art.7 comma 6 del d. lgs. n.165 del 2001 e dai CCNL in ordine alla flessibilità oraria”. Il D.Lgs. n.165 del 2001, all’art 7 comma 3 “Gestione delle risorse umane” precisa che “le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266”. In caso di figli con DSA, frequentanti il primo ciclo di istruzione, si viene così a delineare il diritto per il lavoratore di poter conciliare in modo proficuo vita lavorativa e familiare, attraverso forme di flessibilità family-friendly. Peraltro questa disposizione è stata sancita nell’”Intesa tra Governo e Parti sociali del 7 marzo 2011”, citata anche all’interno della Circolare n.9/2011. Il mancato rispetto dei criteri stabiliti per la concessione del part-time, qualora rientri in uno dei canali preferenziali previsti dalla normativa vigente, include la possibilità per il dipendente leso dalla condotta datoriale di IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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chiedere il risarcimento per il danno subito. La stessa Circolare n.9 menziona una sentenza della Corte di Cassazione sez. lav. 4 maggio 2001, n.9769 cui si rimanda per trovare spunti in caso di contenzioso. Katjuscia Pitino L’indennità mensile di frequenza (legge n.289/1990) Definizione e natura giuridica

L’indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno. Per quanto riguarda la natura giuridica della presente indennità, valgono le considerazioni svolte sulla natura giuridica dell'indennità di accompagnamento, con l'aggiunta di riferimenti costituzionali relativi alla tutela dell'infanzia, della sua educazione e formazione, Costituzione, art.30, 31, 34, 38, comma 3. Chi ne ha diritto a) disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età; IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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b) minori ipoacusici con una perdita uditiva nell'orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative. Il beneficio si estende anche ai residenti in Italia, se essi sono cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea Per apolidi o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, sussiste una situazione particolare, attualmente oggetto di esame di legittimità costituzionale, perché, per ottenere il riconoscimento e l'accertamento del requisito sanitario, è sufficiente il possesso del permesso di soggiorno, art. 39, legge 40/1998, mentre per la concessione ed erogazione della prestazione economica assistenziale occorre la carta di soggiorno, art. 80, comma 19, legge 388/2000. Sull'irrazionalità normativa della situazione in cui si trova lo straniero, cfr. quanto riportato nel paragrafo relativo agli aventi diritto all'assegno mensile. Ulteriore requisito è, alternativamente*: • la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado; equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale; IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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• l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati. La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990** * INPS: Le due situazioni alternative, possono anche coesistere e non danno diritto ad un aumento dell'indennità, ma possono influire sulla sua durata. Un bimbo che frequenta la scuola, non percepirà !'indennità durante i mesi estivi solo nel caso in cui non effettui terapie. **INPS: "È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, legge 289/1990, nella parte in cui non prevede la concessione di un'indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell'asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il "recupero" del bambino disabile nonché - come già affermato nella sentenza n. 215 del 1987 - per il "superamento della sua emarginazione": ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l'ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost.", Corte Cost., sento 22 novembre 2002, n. 467. Domanda di accertamento per la concessione La domanda di accertamento dell'invalidità civile andrà inoltrata presso l'ASL del luogo di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore, esercente la potestà parentale. Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

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• un certificato medico, portante la diagnosi della patologia da cui il minore è affetto, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; • l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi. La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti, sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente. Divieto di cumulo ed incompatibilità L'indennità spetta anche durante i periodi di ricovero del minore, purché si tratti di ricoveri temporanei, mentre viene sospesa l'erogazione in caso di ricoveri di lunga durata. L'indennità di frequenza non è cumulabile, ma è concessa l'opzione per il trattamento più favorevole, con: • l'indennità di accompagnamento • l'indennità speciale dei ciechi parziali • l'indennità di comunicazione dei sordomuti

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Limiti reddituali, importo e modalità di erogazione dell'indennità I limiti reddituali e gli importi dell'indennità, sono, ai sensi dell'art. 1, legge 289/1990, gli stessi previsti per l'assegno mensile. Con l'unica differenza che, per quanto riguarda l'indennità di frequenza l'erogazione non prevede la tredicesima. L'erogazione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studio o del ciclo terapeutico; ovvero, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studio o del ciclo terapeutico, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. L’erogazione dell'indennità avrà termine il primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso di studio o il trattamento sanitario. L’indennità può essere revocata in qualsiasi tempo, nel caso in cui, a seguito di una verifica, si accertasse che non sussistono può uno o più dei requisiti richiesti. Il provvedimento di revoca determina la sospensione dell'erogazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata disposta la revoca. DICHIARAZIONE AI FINI DEL DIRIITO ALL’INDENNITÀ DI FREQUENZA IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Al Comune o INPS Il sottoscritto nato a il ......................................nella sua qualità di rappresentante legale del minore si obbliga, sotto la propria responsabilità, a comunicare la cessazione da parte del minore della frequenza del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione professionale, in osservanza dell'art. 2, 3° comma della legge Il ottobre 1990, n. 289. Si obbliga, altresì, alla restituzione dei ratei della indennità mensile di frequenza concessi al predetto minore che risultassero eventualmente indebitamente percepiti. lì . In fede INDENNITA’ DI FREQUENZA Età

- Minori di 18 anni; - Minori ipoacusici con una perdita uditiva nell’orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative;

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Grado di invalidità e requisiti sanitari Altri presupposti

Condizione economica Condizione lavorativa cittadinanza

- 100% difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età; Frequenza: a) corsi di studio, in scuole pubbliche o private di qualunque ordine e grado (anche centri di formazione o addestramento professionale), ovvero b) di centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semiresidenziali, pubblici o privati convenzionati per trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero Stato di bisogno economico = reddito personale non superiore ad € 4.089,54 per il 2006); Irrilevante; - cittadini residenti in Italia, - cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia; - cittadini extra-comunitari titolari

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della carta di soggiorno Importo mensile

- € 238,07 (per il 2006); no tredicesima, durata corrispondente alla durata del corso e/o del trattamento terapeutico incompatibilità - Indennità di accompagnamento; - Indennità speciale dei ciechi parziali; - Indennità di comunicazione dei sordomuti

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Capitolo quinto Alcune pronunce giurisprudenziali

Circolare Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del 6 novembre 2012 OGGETTO: Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento: ricognizione delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Dispensa/Esonero lingue straniere Si ritiene opportuno, in considerazione dei numerosi quesiti che pervengono a questo Ufficio, richiamare le disposizioni contenute nel D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 ed in particolare gli artt. 4 e 6 (che saranno successivamente esaminati), nonché l’art. 17 bis dell’O.M. n. 41 dell’11 maggio 2012 ai sensi del quale: “La Commissione d’esame - sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo DM n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011”. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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scritte, sia in fase di colloquio”. Di rilievo, inoltre, sono le disposizioni contenute nel D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 ed, in particolare, gli artt. 4, Misure educative e didattiche, e 6, Forme di verifica e valutazione: L’art. 4 – Misure educative e didattiche – richiama le Istituzioni scolastiche ad “(..) attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (..) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (..). I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali (..) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno (..), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”. Al comma 4 si ricorda di assicurare l’impiego degli opportuni strumenti compensativi (curando l’acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi) mentre al comma 5 dello stesso articolo si richiama la ratio delle misure dispensative, che si propongono di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento. IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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Risulta quindi presupposto indifferibile per la scuola elaborare e realizzare percorsi formativi personalizzati, che tengano conto delle esigenze e delle potenzialità di ciascun alunno, come più volte ribadito da alcune sentenze (TAR Lombardia, sentenza n. 2251/08; TAR Lazio, sentenza n. 31203/10):“E’ illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall’alunno”. (TAR per il Lazio, sentenza 23 agosto 2010, n. 31203). Nello stesso senso, TAR Lazio – Sezione terza bis (ordinanza n. 3616/2010) ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’esame di licenza media di alunno con D.S.A. “(..) considerato che dall’esame del verbale di non ammissione versato in atti risulta che il Consiglio di classe ha dato atto di essere a conoscenza e di avere considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da tale scarna e generica affermazione – peraltro contrastante con quanto affermato dal Dirigente Scolastico nella nota del 23 giugno 2010 – non è dato IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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evincere quali motivate scelte didattiche siano state operate in costanza di tale peculiare situazione oggettiva, in presenza della quale l’ordinamento prevede la predisposizione di prove differenziate oltre che l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative”. Sotto più ampio profilo, il Tribunale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Trento e Bolzano (sentenza n. 122/2011) ha dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente con D.S.A. alla classe successiva in relazione a una serie di comportamenti omissivi della scuola di riferimento (mancata adozione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), omessa definizione e attuazione degli strumenti dispensativi e compensativi, difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia). Nella motivazione si precisa che: “Se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposta in leggi, regolamenti e circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio di classe è “inutiliter data”, perché non IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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supportata da quel percorso pedagogico specifico che consente all’alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio degli strumenti appropriati”. Coerente con questo orientamento anche il TAR Lombardia (sentenza n. 2251/08) che ha accolto il ricorso di una studentessa che, non avendo superato l’esame di stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, accusava la Commissione di non aver tenuto conto della sua condizione di disortografica, disgrafica e discalculica e di non aver consentito l’utilizzo di strumenti compensativi (nello specifico l’utilizzo di un computer con correttore ortografico): “La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo (omissis) ha portato anche la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell’affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell’esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l’esame di stato conclusivo del corso di IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa.” La pronuncia più recente riguardante un’altra ipotesi di rinnovazione della prova d’esame è del TAR Liguria Sez. II - Sent. 29/02/2012 n. 349. In quel caso la ricorrente, affetta da disturbo specifico dell’apprendimento, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro l’esito negativo dell’esame di maturità, lamentando la mancata considerazione della sua condizione di dislessia, sia in sede di predisposizione delle prove d’esame sia di valutazione degli elaborati. Con ordinanza il giudice accoglieva l’istanza cautelare proposta e disponeva l’immediata ripetizione dell’esame da parte di una diversa commissione esaminatrice. L’Amministrazione scolastica ottemperava al provvedimento cautelare mediante sostituzione del presidente e dei tre membri esterni della commissione d’esame, restando tuttavia invariati i tre commissari interni. Anche le nuove prove d’esame davano esito negativo. L’interessata impugnava nuovamente lamentando che non erano state applicate le misure IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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dispensative e compensative prescritte per i casi di dislessia e che la sua condizione non era stata debitamente valutata in sede di valutazione delle prove scritte. Il giudice quindi accoglieva il ricorso e disponeva nuovamente la rinnovazione della prova d’esame che, questa volta, si concludeva positivamente con l’attribuzione di 60/100. Quindi l’interessata agiva nel giudizio oggetto della sentenza in esame per conseguire (ed ottenere) il risarcimento dei danni provocati dalla P.A. che, costringendola a ripetere per tre volte l’esame di Stato, aveva determinato un notevole ritardo nella conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria e nell’iscrizione all’Università. Accanto ad esempi di mancato adeguamento alla normativa vigente da parte delle istituzioni scolastiche, si annoverano tuttavia anche casi in cui la scuola ha tenuto debitamente conto delle caratteristiche di funzionamento degli studenti con DSA ed ha formulato le proprie valutazioni anche alla luce di tale elemento. Così TAR Lombardia - Milano Sez. III - Sent. 04/10/2012 n. 2462 statuisce che “di schemi; interrogazioni programmate, maggior tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; dispensa dalla IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce E’ legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un’alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di classe costituente atto pubblico e come tale non contestabile se non mediante la proposizione di querela di falso, che all’alunna sono stati concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso di mappe concettuali e sotto dettatura; non valutazione dell’ortografia)”. Nello stesso senso il TAR Friuli Venezia Giulia - Sez. I Sent. 12/01/2012 n. 9 afferma che “Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l’indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva”. La doverosa e giusta attenzione che va rivolta agli studenti con disturbi specifici di apprendimento non deve infatti “sconfinare” in comportamenti lesivi IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno tenuto invece una condotta coerente con la normativa in vigore. Per completezza espositiva, si citano pertanto due recenti pronunce (TAR Puglia, sentenza 2027/2011 e TAR Umbria, sentenza 329/2011) inerenti rispettivamente un’alunna affetta da altre patologie (diverse dai disturbi specifici di apprendimento) ed un alunno con DSA per il quale era stato utilizzato un “modello” di intervento che tenesse conto delle effettive risorse a disposizione della scuola. Nel primo caso, il TAR Puglia evidenzia che “E’ immune da vizi il provvedimento di non ammissione alla classe terza di un’alunna di scuola media, (..) in quanto la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui lo scarso rendimento deriverebbe da disturbi specifici di apprendimento (DSA) dell’allieva, invero non trova riscontro nella certificazione medica, che diagnostica altre patologie. Ne consegue che la valutazione insufficiente (..) non può essere messa in relazione alla mancata adozione da parte della scuola degli strumenti didattici, compensativi e dispensativi previsti dalla legge in presenza di un disturbo specifico di apprendimento (che nel caso di specie non sussiste), ma piuttosto può

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essere attribuita al lungo percorso terapeutico intrapreso dalla minore”. Nel secondo caso il Tar Umbria chiarisce che “(..) L’utilizzazione di una sorta di “modello” di intervento dedicato agli alunni affetti da DSA non comporta di per sé la non attuazione della L. n. 170/2010, …”. Nel medesimo orientamento delle succitate sentenze, che hanno evidenziato la corretta applicazione della normativa vigente nell’ottica della garanzia del diritto allo studio, si colloca la recente pronuncia del TAR Umbria n. 401 del 2 ottobre 2012. Nel tentativo di sintetizzare tale sentenza, si riportano i passaggi fondamentali. “La comunicazione di non ammissione alla classe successiva del 14/06/2012 ha evidenziato un avvio dell’anno scolastico faticoso per mancanza di prerequisiti di base e un progressivo andamento dell’anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l’incapacità di superare gli ostacoli via via emergenti, data la carente strumentazione di base e un risultato delle votazioni della seconda parte dell’anno in cui sono presenti insufficienze anche in misura grave in numerose discipline non recuperate nonostante una volta acquisita la documentazione e certificazione attestante la IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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condizione di DSA il consiglio di classe si sia adoperato per la personalizzazione degli interventi programmati nel consiglio di classe del 16 aprile 2012, in cui ogni docente indicava le strategie e i sistemi compensativi necessari. Al verbale sono allegate le strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, i metodi di valutazione individuati dai docenti per ciascuna disciplina. Relativamente alla programmazione disciplinare, i docenti concordano nello stabilire gli stessi obiettivi definiti per l’intera classe, applicando altresì la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. Negli allegati da 13 a 21 del deposito 01/09/29012 dell’Avvocatura dello Stato è contenuto il piano didattico personalizzato relativo all’alunno con l’indicazione delle singole materie, compilato da ciascuno degli insegnanti. Nei successivi allegati sono inoltre riportate le singole prove scritte sostenute dall’alunno in esito al piano medesimo. Dall’esame della documentazione emerge la sufficienza e l’adeguatezza, sul piano motivazionale, delle misure compensative e degli strumenti dispensativi contenuti nel piano didattico personalizzato redatto dai singoli docenti. La precisa descrizione nel giudizio del 16 giugno IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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2012 degli interventi posti in essere materia per materia, vale a disattendere ogni considerazione secondo cui il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto dei disturbi di apprendimento. Le misure adottate nei confronti dell’alunno sono state nel loro complesso adeguate e conformi ai precetti della legge n. 170/2010, diretti ad attribuire agli studenti con diagnosi di DSA «il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica».” L’art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 – Forme di verifica e di valutazione – raccomanda alle Istituzioni scolastiche di adottare “modalità valutative che consentano all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto (..)”. Può quindi risultare opportuno aumentare i tempi consentiti per l’effettuazione della prova e porre maggiore attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma compromessa dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. Le Commissioni degli esami di Stato terranno conto di modalità di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e potranno riservare ai candidati tempi più lunghi, IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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assicurando inoltre l’utilizzo di strumenti compensativi e valutando i contenuti più che la forma (anche nelle prove scritte). L’articolo 6 si sofferma in particolare sulle lingue straniere, che devono essere progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Tra le misure dispensative previste rientrano la dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera e l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere. È importante che sia ben chiara la differenza tra DISPENSA (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed ESONERO. - In caso di DISPENSA, in sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte - saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ovvero all’Università. - L’ESONERO, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un Percorso Didattico Differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998. In entrambi i casi è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni: 1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa o esonero; 2. richiesta di dispensa o esonero dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; 3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa o l’esonero, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc).

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Ulteriori indicazioni sull’argomento, di tipo operativo e didattico, sono specificate nelle Linee Guida, al punto 4.4 (Didattica per le lingue straniere). Inoltre, un accenno alla collaborazione con la famiglia, la quale “(..) è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili” (Linee Guida Cap. 6.5) Nella documentazione degli atti risulta spesso una effettiva difficoltà relazionale tra la scuola e la famiglia del minore con DSA, come sottolineato dalla sentenza 12 ottobre 2011, n. 420, del TAR Friuli Venezia Giulia, ove si sottolinea che “(..) appare evidente che la maggior parte dei richiami annotati – e che si sono poi risolti negli indicatori negativi che hanno penalizzato la valutazione finale – risentono pesantemente di una mancata partecipazione da parte della famiglia all’organizzazione degli adempimenti scolastici”. Nella stessa sentenza viene inoltre indicato il dovere, da parte del Consiglio di Classe, di considerare i rischi che possono derivare da una possibile disaffezione IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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dell’alunno nei confronti della scuola, “(..) il Consiglio di classe nella valutazione finale deve adeguatamente ponderare l’effettiva pregnanza dei disturbi di cui soffre l’alunno anche alla luce della possibilità concessa dall’art. 2 comma 7, DPR n. 122/2009 di deliberare comunque la sua ammissione alla classe successiva pur in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, con annotazione sul documento di valutazione finale. Il Consiglio di classe è tenuto inoltre ad affrontare la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola.” Il TAR Friuli Venezia Giulia ha infatti accolto il ricorso, ritenendolo fondato perché: “(..) la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l’effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre l’alunno (..). E’ anche evidente che il Consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che in due materie nelle quali durante l’anno scolastico precedente alla ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece conseguito risultati insufficienti

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(storia ed educazione tecnologica).” (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 12 ottobre 2011, n. 420). Appare infine utile ricordare che il mancato rispetto della normativa in tema di D.S.A., quale espressione in senso più ampio della lesione del diritto all’istruzione, può costituire fondamento anche per la richiesta di domande di risarcimento del danno. Così la giurisprudenza più sensibile in materia (T.A.R. Lombardia, 30/01/2011) ha accolto tale aspettativa, riconoscendo, oltre al danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale allo studente dislessico, ingiustamente respinto all’esame finale, rilevando che “la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell’anno scolastico determina, secondo comune esperienza, uno stato d’animo di angoscia e frustrazione perché a risultarne colpita è l’immagine che l’individuo ha di sé. Il detrimento del sentimento di autostima si ripercuote sulla personalità e può anche acuirsi con il tempo. Del resto, l’inferenza di tale rischio è confermato anche nelle citate disposizioni di legge nelle quali si afferma che le difficoltà di apprendimento derivanti dalla dislessia possono comportare gravi ricadute a livello personale quali l’abbassamento dell’autostima, IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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depressione e comportamenti oppositivi che possono a loro volta comportare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità”. Si è avuto, in particolare, espresso riguardo “alla fragilità della struttura psichica di un soggetto molto giovane che accentua ogni trauma emotivo” e si è considerato “il tipo di lesione la cui consistenza va apprezzata non solo al momento del fatto ma anche per il fatto di essere destinata a ripercuotersi, per il futuro, lungo tutta la vita scolastica del danneggiato”. Il medesimo orientamento forma oggetto della già citata e più recente pronuncia del TAR Liguria - Sez. II Sent. 29/02/2012 n. 349 che parimenti riconosce che “La non promozione, specie se percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo ed ingiustificato, costituisce un evento che incide profondamente nella sfera morale dell’interessato, provocando un notevole stato di sofferenza interiore che va risarcito per se stesso, a prescindere dalla questione del danno esistenziale, e sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del pregiudizio sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito. Pertanto il "danno IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI E STUDENTI CON DSA - QUADERNI PER L’INCLUSIONE Anno I° n.2

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morale soggettivo", da identificarsi nel turbamento emotivo che il rallentamento del corso di studi ha provocato all’interessata, deve necessariamente liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.”. Nel caso di specie, quindi, l’organo giudicante riteneva congruo riconoscere un risarcimento pari a € 2.000 di cui 1.000 per il danno da perdita di chance e 1.000 per il danno morale. Si ricorda inoltre che sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa, è disponibile tutta la normativa di riferimento, oltre ad indicazioni e modelli esemplificativi di percorsi didattici personalizzati.

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