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4. LA PREVENZIONE DEI DANNI AMBIENTALI

Il tema delle fonti di danno ambientale può essere affrontato attraverso un esame delle diverse azioni che, nel vigente ordinamento, intervengono sulle fonti di impatti sull’ambiente al fine di prevenire tali impatti.

La vigente normativa prevede la possibilità che il Ministero dell’ambiente intervenga per eliminare o contenere le fonti di possibili danni, attraverso una procedura che impone al responsabile la realizzazione di concrete misure di prevenzione in presenza di situazioni che, come si esporrà, si qualificano come “minaccia di danno ambientale”.

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Anche in relazione alla minaccia di danno ambientale, il sistema SNPA supporta il Ministero dell’ambiente in fase di screening (valutazione preliminare finalizzata alla ricerca di indizi o di evidenze di minaccia), nelle richieste di approfondimento tecnico dirette all’operatore in fase di accertamento (valutazione finalizzata alla ricerca di evidenze di minaccia in casi caratterizzati dalla sussistenza di indizi di minaccia) o nelle richieste di interventi di prevenzione in fase di intervento (valutazione finalizzata alla definizione degli interventi in casi caratterizzati dalla sussistenza di evidenze di minaccia).

Secondo la normativa vigente, come sarà approfondito nei paragrafi seguenti, la procedura amministrativa di prevenzione dei danni ambientali è avviata: - a seguito di comunicazioni da parte dell’operatore ai sensi dell’art. 304 del Dlgs 152/2006; - a seguito di presentazione di denunce ed esposti che segnalano “casi sospetti” ai sensi dell’art. 309 del Dlgs 152/2006; - in qualsiasi caso emergano e, da altre fonti di informazione, “casi sospetti” di minaccia di danno per i quali il Ministero intende attivare l’istruttoria ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006. In molti casi, pertanto, il supporto viene richiesto all’organo tecnico in casi “sospetti” di minaccia di danno, situazioni che necessitano, come detto nel cap. 2, di un’istruttoria specifica (fase di screening) all’esito della quale si può attivare la fase di accertamento o la fase di intervento o procedere all’archiviazione.

In particolare, in caso di minaccia di danno, la fase di accertamento può essere richiesta: - a seguito di comunicazioni effettuate dall’operatore ai sensi dell’art. 304 del Dlgs 152/2006, ove questi non abbia presentato un idoneo accertamento della minaccia di danno; - a seguito di presentazione di denunce ed esposti, ai sensi dell’art. 309 del Dlgs 152/2006, che segnalano casi di minaccia di danno, per i quali esistono indizi ma non evidenze; - in qualsiasi caso emergano, da altre fonti di informazione, casi di minaccia di danno su cui il

Ministero intende attivare l’istruttoria ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006, per i quali esistono indizi ma non evidenze.

Nei paragrafi seguenti, si procederà a ricostruire le fondamenta e gli sviluppi della prevenzione degli impatti sull’ambiente, nell’ordinamento comunitario e italiano, per affrontare poi l’attuale assetto della prevenzione del danno ambientale.

Nel par. 4.4 si procederà, in particolare, all’individuazione di alcuni criteri da utilizzare nelle istruttorie di valutazione della minaccia di danno ambientale (fonti, probabilità e entità prevedibile del danno potenziale), con particolare riferimento alla fase di screening. Gli indizi e le evidenze descritti in tale paragrafo avranno, come elementi di fondo, alcune caratteristiche tipiche delle fonti di danno ambientale.

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