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2.3.2 L’accertamento del danno ambientale ai sensi del DLgs 152/2006

AUTODENUNCE

Avvio di istruttoria a seguito di comunicazione di sussistenza di una minaccia di danno ambientale (art. 304) Avvio di istruttoria a seguito di comunicazione di sussistenza di un danno ambientale (art. 305)

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CASI SOSPETTI

Avvio di istruttoria a seguito di presentazione di denunce ed esposti di sussistenza di una minaccia di danno o di un danno ambientale (art. 309) Avvio di istruttoria a seguito di segnalazioni, da altre fonti informative, di sussistenza di una minaccia di danno o di un danno ambientale (art. 309)

Nella comunicazione è idoneamente accertata la sussistenza di una minaccia di danno o di un danno ambientale? Sussistono evidenze o indizi di una minaccia di danno o di un danno ambientale?

MINACCIA

Nella comunicazione per la minaccia di danno ambientale le misure di prevenzione risultano idoneamente individuate? Iter A

DANNO

FASE DI ACCERTAMENTO

Iter B

Iter E

SUSSISTON O INDIZI

DANNO MINACCIA

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

SUSSISTONO EVIDENZE

Iter C Iter D

PROGETTO

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DEL PROGETTO

Figura 2.3. Mappa concettuale del procedimento amministrativo di valutazione del danno ambientale

2.3.2 L’accertamento del danno ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006

Dalle nozioni legali di danno ambientale, minaccia di danno, prevenzione, riparazione, ripristino, condizioni originarie, ecc., contenute negli articoli 300 e 302 e nell’allegato III alla parte sesta del Dlgs 152/2006, risulta testualmente che, per individuare la sussistenza di danni o minacce di danni ambientali, si devono necessariamente conoscere le matrici ambientali esposte, le condizioni della baseline, i parametri identificativi del danno o della minaccia di danno (come lo stato dei corpi idrici, lo stato delle specie e degli habitat, ecc.). Da tali nozioni legali risultano, pertanto, i parametri da indagare nell’istruttoria tecnica del procedimento di accertamento del danno della minaccia di danno ambientale (fase di accertamento). Nelle situazioni in cui si procede all’accertamento (che può essere richiesta, come esposto, nelle due ipotesi indicate come iter A e iter B nella precedente fig. 2.3), è necessario elaborare ed attuare appositi Piani, a cui si è in precedenza fatto riferimento con la denominazione “PAEM” e “PAED”. È evidente infatti che, senza un idoneo accertamento dell’evidenza del danno o della minaccia di danno, resta esclusa la possibilità di richiedere misure di riparazione e di prevenzione.

Nella seguente fig. 2.4 è riportato lo schema della procedura di dettaglio della fase di accertamento.

Figura 2.4. Fase di Accertamento del procedimento di valutazione del danno ambientale

In via generale, tali Piani devono prevedere il seguente iter logico. In primo luogo, essendo il danno e la minaccia riferiti ad una serie di differenti risorse, si devono individuare i “fattori di danno” associati all’evento o all’attività e, per ciascuno di tali fattori, ricostruire le possibili vie di migrazione degli agenti dannosi e vie di esposizione di tali risorse. In secondo luogo, essendo il danno e la minaccia riferiti a specifici parametri identificativi (lo stato chimico, ecologico e quantitativo dei corpi idrici, lo stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali, ecc.), si devono prevedere, a seguito della ricostruzione delle vie di migrazione e delle vie di esposizione, attività di indagine e di accertamento per caratterizzare il danno e la minaccia in relazione a tali parametri. Essendo, inoltre, il danno ambientale riferito ad un peggioramento rispetto alle condizioni originarie delle risorse naturali ed essendo la riparazione diversa in funzione della natura attuale o temporanea del danno, le attività di indagine devono riferirsi anche alle condizioni di baseline e alle dimensioni spaziali e temporali del danno.

L’accertamento dell’evidenza del danno o della minaccia di danno si finalizza ai seguenti obiettivi: - descrizione accurata delle attività effettuate dall’operatore per controllare, circoscrivere, limitare e gestire in altro modo i fattori di danno; - costruzione di uno “scenario”, coerente e consistente, per l’individuazione dei fenomeni in corso e degli impatti che potrebbero manifestarsi;

- individuazione degli eventuali danni prodottisi, attraverso la realizzazione di un adeguato piano di investigazione; - raccolta di dati e di informazioni per indirizzare le scelte di progettazione delle misure.

In via generale, l’accertamento dell’evidenza del danno richiede dati e informazioni per la definizione degli scenari precedenti e successivi all’evento dannoso e per la scelta dei relativi parametri descrittivi del livello qualitativo e quantitativo delle risorse naturali e dei relativi servizi. Tale attività richiede l’acquisizione e la sistematizzazione di una serie di dati e di informazioni, che devono concorrere alla definizione di un quadro ambientale per il sito interessato dall’evento dannoso e di un modello concettuale.

Al riguardo, si può fin d’ora individuare la possibile articolazione di un PAED, dalla quale sviluppare, con gli opportuni adeguamenti, quella del PAEM: Step 1. Raccolta e sistematizzazione di dati ed informazioni necessari alla descrizione dell’evento dannoso o potenzialmente dannoso e del sito interessato per identificare in via preliminare le risorse ed i servizi ambientali esposti (bersagli) ed i loro livelli qualitativi e quantitativi originari (baseline). Tale step consente la definizione di un quadro ambientale di riferimento. Step 2. Costruzione di un preliminare modello concettuale relativo all’evento dannoso, basato sulla conoscenza dei fattori di danno e del sito, derivante dallo step precedente. Lo step 2 consente di individuare vie di esposizione (vettori) e di risorse/servizi ambientali esposti ai fattori di danno (bersagli) utili al piano di investigazione. Step 3. Definizione ed esecuzione di un piano di investigazione avente l’obiettivo di descrivere il livello qualitativo e quantitativo delle risorse naturali e dei relativi servizi dell’area dopo l’evento dannoso. Le indagini, da effettuare secondo specifici protocolli di riferimento, devono interessare tutte le “risorse naturali” dell’area e tutti i relativi servizi: • le specie e agli habitat naturali protetti, nonché le aree naturali protette; • le acque interne, marino-costiere (incluse quelle di transizione) e marine; • il terreno. Step 4. Definizione del quadro ambientale successivo all’evento dannoso, ricostruito sulla base dell’esame dei risultati dell’investigazione di cui allo step 3. La definizione consente un confronto con la baseline risultante dello step 1 e l’identificazione dell’evidenza dei danni ambientali.

Il processo di accertamento dell’evidenza del danno ambientale è rappresentato nello schema di flusso della seguente fig. 2.5.

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