5 minute read
ambientale
from Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta
by SNPAmbiente
2.3 IL SUPPORTO TECNICO NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI PREVENZIONE O RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE
Dal punto di vista tecnico-scientifico il procedimento di valutazione del danno e della minaccia di danno ambientale, in sede amministrativa, è complessivamente ricostruibile nelle seguenti fasi: - fase di screening, insieme di attività svolte dal titolare dell’azione di danno (Ministero dell’ambiente) con il supporto dall’ente tecnico (SNPA) per una preliminare valutazione del caso attraverso l’esame dei dati e delle informazioni esistenti (disponibili nel momento dell’avvio del procedimento o di facile reperibilità). L’obiettivo di questa fase è quello di individuare, per tutte le
Advertisement
“risorse naturali” oggetto di procedimento, situazioni in cui sono già disponibili prove della sussistenza di un danno o di una minaccia di danno ambientale (evidenze di danni o di minacce) e cercare, attraverso un’istruttoria tecnico-legale, dati, circostanze ed altri elementi che indicano la possibile sussistenza di un danno o di una minaccia di danno ambientale (indizi di danni o di minacce); - fase di accertamento, insieme di attività svolte in via ordinaria dall’operatore (responsabile del danno o della minaccia di danno ambientale di cui sia stata valutata la possibile sussistenza) e supervisionate dal titolare dell’azione di danno (Ministero dell’ambiente) con il supporto dall’ente tecnico (SNPA), costituite dalla pianificazione e dalla realizzazione di azioni finalizzate all’individuazione di prove ed elementi atti a dimostrare la sussistenza di danni o di minacce (evidenze di danni o di minacce) o ad escludere tale sussistenza. Le attività di questa fase sono svolte per i casi oggetto di procedimento che, all’esito dello screening, sono risultati caratterizzati dalla possibile sussistenza di un danno o di una minaccia di danno ambientale.
La fase prevede, in altri termini, l’elaborazione e l’esecuzione di strumenti di pianificazione che, pur in assenza di espressa denominazione nella vigente normativa, si possono denominare, alla luce dei contenuti e della finalità, “Piano di Accertamento delle Evidenze di Danni” e “Piano di Accertamento delle Evidenze di Minacce” (di seguito PAED o
PAEM); - fase di intervento, insieme di attività svolte in via ordinaria dall’operatore (responsabile del danno o della minaccia di danno ambientale di cui sia stata valutata la sussistenza) e supervisionate dal titolare dell’azione di danno (Ministero dell’ambiente) con il supporto dall'ente tecnico (SNPA), costituite dalla quantificazione dell’entità dei danni o delle minacce di danni ambientali, dall’individuazione delle misure di riparazione o di prevenzione, dalla progettazione e dall’esecuzione degli interventi.
Tali fasi si sviluppano all’interno della procedura amministrativa seguendo percorsi di interlocuzione con l’operatore o percorsi di contrasto all’inadempimento con l’operatore.
La specifica istruttoria tecnico-legale svolta nella fase di screening consente di distinguere i casi oggetto di procedimento in: - casi nei quali sussistono prove di un danno o di una minaccia di danno ambientale (casi che presentano evidenze di danni o di minacce di danni ambientali e che quindi sono da sottoporre alla fase di intervento); - casi nei quali sussistono dati, circostanze e altri elementi che indicano un possibile danno o una possibile minaccia di danno ambientale (casi che presentano indizi di danno o di minaccia di danno ambientale e che quindi sono da sottoporre alla fase di accertamento); - casi per i quali le informazioni a disposizione non costituiscono né prove di un danno o di una minaccia di danno ambientale né dati, circostanze e altri elementi che indicano un possibile danno o una possibile minaccia di danno ambientale (casi che non presentano indizi e evidenze di danno o di
minaccia di danno ambientale e che quindi sono da sottoporre all’archiviazione del procedimento). In molte situazioni si verificano casi per i quali, in relazione alle diverse “risorse naturali” prese in esame, possono coesistere, in molteplici combinazioni, indizi o evidenze di danni o di minacce di danni
L’istruttoria tecnica svolta nella fase di accertamento risulterà necessaria (e quindi richiesta con ordinanza all’operatore) solo per alcuni casi oggetto di procedimento. In particolare, come detto, diventa essenziale per i casi che pur presentando, nella fase di screening, dati, circostanze e altri elementi che indicano un possibile danno o una possibile minaccia di danno ambientale (indizi di danni o minacce di danni ambientali), necessitano di un approfondimento tecnico consistente nello sviluppo di una pianificazione di attività volte a dimostrare o ad escludere la sussistenza di evidenze di danni o minacce di danni ambientali.
Il complesso delle attività che costituisce la fase di intervento varia a seconda dei casi oggetto di procedimento. In linea generale, come detto, le attività sono quelle di quantificazione dell’entità dei danni o delle minacce, individuazione delle misure di riparazione o prevenzione, progettazione ed esecuzione degli interventi. La specificità dei casi determina il peso delle diverse azioni. In alcuni casi, infatti, non si può prescindere, ad esempio, da specifiche attività di monitoraggio finalizzate ad una precisa quantificazione dell’entità del danno per poter procedere alla individuazione delle misure di riparazione. In altri casi gli esiti del PAED possono fornire già elementi sufficienti per procedere. Analogamente le azioni successive di progettazione ed esecuzione degli interventi possono essere più o meno impegnative a seconda delle situazioni in cui si trovano, all’epoca di tali istruttorie, le “risorse naturali”.
Nella figura che segue (Fig. 2.2) sono schematizzate le fasi del procedimento di valutazione del danno e della minaccia di danno ambientale a partire dalla fase di screening. Le fasi, sinteticamente descritte nei tre riquadri, completano e sviluppano la procedura amministrativa condotta dal Ministero dell’ambiente, i cui nodi rappresentano la colonna portante dell’intero procedimento di valutazione. Non sono considerate, nella figura, le fasi successive alla realizzazione degli interventi (si tratta della fase di ottemperanza e della fase di monitoraggio delle misure di riparazione o prevenzione) in quanto non oggetto di approfondimento tecnico scientifico della presente Linea Guida e comunque riconducibili ad analoghe attività di controllo e monitoraggio della realizzazione di opere o di implementazione di prescrizioni ambientali che il SNPA svolge a supporto di diverse Autorità competenti.
Figura 2.2. Le fasi del procedimento di valutazione del danno ambientale in sede amministrativa
In questo quadro, per l’attività di supporto tecnico del SNPA, assume un particolare rilievo la definizione dei criteri da utilizzare nelle diverse fasi e l’applicazione di tali criteri per le istruttorie di competenza. Ed è a tal fine che la presente Linea Guida si propone come principale obiettivo la definizione dei criteri per l’accertamento del danno e della minaccia di danno ambientale. Ciò anche nell’ottica della futura decretazione ministeriale che, ai sensi dell’art. 299, comma 5, del Dlgs 152/2006 dovrà stabilire i criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale.1
1 “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno.”