LINEE GUIDA | SNPA 33/2021
2.3
IL SUPPORTO TECNICO NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI PREVENZIONE O RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE
Dal punto di vista tecnico-scientifico il procedimento di valutazione del danno e della minaccia di danno ambientale, in sede amministrativa, è complessivamente ricostruibile nelle seguenti fasi: - fase di screening, insieme di attività svolte dal titolare dell’azione di danno (Ministero dell’ambiente) con il supporto dall’ente tecnico (SNPA) per una preliminare valutazione del caso attraverso l’esame dei dati e delle informazioni esistenti (disponibili nel momento dell’avvio del procedimento o di facile reperibilità). L’obiettivo di questa fase è quello di individuare, per tutte le “risorse naturali” oggetto di procedimento, situazioni in cui sono già disponibili prove della sussistenza di un danno o di una minaccia di danno ambientale (evidenze di danni o di minacce) e cercare, attraverso un’istruttoria tecnico-legale, dati, circostanze ed altri elementi che indicano la possibile sussistenza di un danno o di una minaccia di danno ambientale (indizi di danni o di minacce); - fase di accertamento, insieme di attività svolte in via ordinaria dall’operatore (responsabile del danno o della minaccia di danno ambientale di cui sia stata valutata la possibile sussistenza) e supervisionate dal titolare dell’azione di danno (Ministero dell’ambiente) con il supporto dall’ente tecnico (SNPA), costituite dalla pianificazione e dalla realizzazione di azioni finalizzate all’individuazione di prove ed elementi atti a dimostrare la sussistenza di danni o di minacce (evidenze di danni o di minacce) o ad escludere tale sussistenza. Le attività di questa fase sono svolte per i casi oggetto di procedimento che, all’esito dello screening, sono risultati caratterizzati dalla possibile sussistenza di un danno o di una minaccia di danno ambientale. La fase prevede, in altri termini, l’elaborazione e l’esecuzione di strumenti di pianificazione che, pur 24
-
in assenza di espressa denominazione nella vigente normativa, si possono denominare, alla luce dei contenuti e della finalità, “Piano di Accertamento delle Evidenze di Danni” e “Piano di Accertamento delle Evidenze di Minacce” (di seguito PAED o PAEM); fase di intervento, insieme di attività svolte in via ordinaria dall’operatore (responsabile del danno o della minaccia di danno ambientale di cui sia stata valutata la sussistenza) e supervisionate dal titolare dell’azione di danno (Ministero dell’ambiente) con il supporto dall'ente tecnico (SNPA), costituite dalla quantificazione dell’entità dei danni o delle minacce di danni ambientali, dall’individuazione delle misure di riparazione o di prevenzione, dalla progettazione e dall’esecuzione degli interventi.
Tali fasi si sviluppano all’interno della procedura amministrativa seguendo percorsi di interlocuzione con l’operatore o percorsi di contrasto all’inadempimento con l’operatore. La specifica istruttoria tecnico-legale svolta nella fase di screening consente di distinguere i casi oggetto di procedimento in: - casi nei quali sussistono prove di un danno o di una minaccia di danno ambientale (casi che presentano evidenze di danni o di minacce di danni ambientali e che quindi sono da sottoporre alla fase di intervento); - casi nei quali sussistono dati, circostanze e altri elementi che indicano un possibile danno o una possibile minaccia di danno ambientale (casi che presentano indizi di danno o di minaccia di danno ambientale e che quindi sono da sottoporre alla fase di accertamento); - casi per i quali le informazioni a disposizione non costituiscono né prove di un danno o di una minaccia di danno ambientale né dati, circostanze e altri elementi che indicano un possibile danno o una possibile minaccia di danno ambientale (casi che non presentano indizi e evidenze di danno o di