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2.3.1 La fase di screening propedeutica all’accertamento ai sensi del DLgs 152/2006

Nei capitoli che seguono sono pertanto oggetto di approfondimento tecnico-scientifico i criteri da utilizzare per lo svolgimento delle attività della fase di accertamento e della propedeutica fase di screening e sono, in particolare, approfondite, anche alla luce della vigente normativa, alcune fondamentali questioni inerenti a tali due fasi iniziali del procedimento di valutazione del danno ambientale.

2.3.1 La fase di screening propedeutica all’accertamento ai sensi del Dlgs 152/2006

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In molti casi, l’istruttoria di valutazione dei danni o delle minacce di danni ambientali, finalizzata a supportare tecnicamente la procedura amministrativa portata avanti dal Ministero dell’ambiente per ottenere la realizzazione delle misure di prevenzione o di riparazione, viene richiesta all’organo tecnico in situazioni in cui si “sospetta” la sussistenza di un danno o di una minaccia di danno. Tali situazioni necessitano, come detto nella descrizione della fase di screening, di un’istruttoria specifica all’esito della quale è possibile, per il richiedente (Ministero dell’ambiente) valutare l’opportunità di procedere nei confronti dell’operatore. È possibile, in particolare, decidere di formulare una specifica richiesta di intervento, di approfondimento o, in alcuni casi, procedere all’archiviazione.

Secondo la normativa vigente la procedura amministrativa di prevenzione o riparazione dei danni ambientali è avviata: - a seguito di comunicazioni da parte dell’operatore ai sensi dell’art. 304 o dell’art. 305 del Dlgs 152/2006; - a seguito di presentazione di denunce ed esposti che segnalano “casi sospetti” ai sensi dell’art. 309 del Dlgs 152/2006; - in qualsiasi caso emergano, da altre fonti di informazione, “casi sospetti” di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale per i quali il

Ministero intende attivare l’istruttoria ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006. In riferimento a tali ipotesi di avvio, la fase di accertamento, nell’ambito della procedura amministrativa, è quindi richiesta: - a seguito di comunicazioni da parte dell’operatore ai sensi dell’art. 304 o dell’art. 305 del Dlgs 152/2006, qualora l’operatore, pur essendosi attivato per un danno o una minaccia di danno, non abbia presentato un idoneo accertamento della relativa evidenza; - a seguito di presentazione di denunce ed esposti che segnalano “casi sospetti” ai sensi dell’art. 309 del Dlgs 152/2006, per i quali sono stati individuati indizi (ossia dati, circostanze e altri elementi che indicano possibili danni o minacce di danni ambientali) ma non sono state ancora individuate evidenze (ossia le prove della sussistenza di danni o minacce di danni ambientali); - in qualsiasi caso emergano, da altre fonti di informazione, “casi sospetti” di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale, per i quali il

Ministero intende attivare l’istruttoria ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/200 e per i quali sono stati individuati indizi (ossia dati, circostanze e altri elementi che indicano possibili danni o minacce di danni ambientali) ma non sono state ancora individuate evidenze (ossia le prove della sussistenza di danni o minacce di danni ambientali);

In altri termini, i presupposti per l’avvio della fase di accertamento si realizzano in due ipotesi.

La prima ipotesi è quella in cui l’operatore, sia pure attivatosi direttamente, non ha presentato un idoneo accertamento del danno o della minaccia di danno.

La seconda ipotesi è quella in cui il Ministero, a seguito della valutazione di “casi sospetti” che ha permesso di individuare i presupposti di un possibile danno o minaccia di danno ambientale, ritiene che sia necessario un approfondimento e richiede all’operatore di avviare l’accertamento (gli articoli 304, 305 e 306 del

Dlgs 152/2006 prevedono, al riguardo, che il Ministero possa richiedere all’operatore qualsiasi informazione sui casi in esame).

Come anticipato nel paragrafo precedente, per la valutazione dei casi nella fase di screening, propedeutica all’accertamento, sono utilizzati i parametri che si possono classificare come “evidenze” di danno o minaccia e “indizi” di danno o minaccia.

In particolare, alla luce di quanto esposto, si possono ricostruire le seguenti definizioni: - “evidenze” di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale, intese come prove relative alla sussistenza di un danno o di una minaccia alla luce dei requisiti dell’art. 300 e dell’art. 302 del decreto n. 152/2006; - “indizi” di danno ambientale o minaccia di danno ambientale, intesi come dati, circostanze e altri elementi di fatto o di diritto che indicano la possibile sussistenza di un danno o di una minaccia alla luce dei requisiti dell’art. 300 e dell’art. 302 del decreto n. 152/2006. Tali parametri sono finalizzati a stabilire, nel caso degli indizi, se avviare la fase di accertamento e, nel caso delle evidenze, se avviare la fase di intervento. Pertanto, nel caso della sussistenza di indizi, attesi i sopra indicati poteri previsti dagli articoli 304, 305 e 306 del Dlgs 152/2006, il Ministero può richiedere all’operatore, come condizione necessaria allo sviluppo della procedura amministrativa, di avviare l’accertamento.

Nella successiva fig. 2.3 è riportato uno schema relativo ai diversi percorsi relativi alla richiesta della fase di accertamento nell’ambito delle diverse ipotesi di avvio del procedimento di valutazione del danno ambientale. In particolare, si individuano due percorsi che portano alla richiesta della fase di accertamento. Tali percorsi possono essere rispettivamente denominati iter A e iter B.

→ Iter A. Nel caso in cui, la comunicazione di sussistenza di una minaccia di danno o di un danno ambientale effettuata dall’operatore (“autodenuncia”) non abbia idoneamente accertato l’evidenza del danno o della minaccia, il Ministero chiede all’operatore di avviare la fase di accertamento.

→ Iter B. Nel caso in cui, alla luce della valutazione di “casi sospetti”, sussistono gli indizi di una minaccia di danno o di un danno ambientale, il Ministero chiede all’operatore di avviare la fase di accertamento.

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