LINEE GUIDA | SNPA 33/2021
Nei capitoli che seguono sono pertanto oggetto di approfondimento tecnico-scientifico i criteri da utilizzare per lo svolgimento delle attività della fase di accertamento e della propedeutica fase di screening e sono, in particolare, approfondite, anche alla luce della vigente normativa, alcune fondamentali questioni inerenti a tali due fasi iniziali del procedimento di valutazione del danno ambientale. 2.3.1
La fase di screening propedeutica all’accertamento ai sensi del Dlgs 152/2006
In molti casi, l’istruttoria di valutazione dei danni o delle minacce di danni ambientali, finalizzata a supportare tecnicamente la procedura amministrativa portata avanti dal Ministero dell’ambiente per ottenere la realizzazione delle misure di prevenzione o di riparazione, viene richiesta all’organo tecnico in situazioni in cui si “sospetta” la sussistenza di un danno o di una minaccia di danno. Tali situazioni necessitano, come detto nella descrizione della fase di screening, di un’istruttoria specifica all’esito della quale è possibile, per il richiedente (Ministero dell’ambiente) valutare l’opportunità di procedere nei confronti dell’operatore. È possibile, in particolare, decidere di formulare una specifica richiesta di intervento, di approfondimento o, in alcuni casi, procedere all’archiviazione. Secondo la normativa vigente la procedura amministrativa di prevenzione o riparazione dei danni ambientali è avviata: - a seguito di comunicazioni da parte dell’operatore ai sensi dell’art. 304 o dell’art. 305 del Dlgs 152/2006; - a seguito di presentazione di denunce ed esposti che segnalano “casi sospetti” ai sensi dell’art. 309 del Dlgs 152/2006; - in qualsiasi caso emergano, da altre fonti di informazione, “casi sospetti” di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale per i quali il
Ministero intende attivare l’istruttoria ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006. In riferimento a tali ipotesi di avvio, la fase di accertamento, nell’ambito della procedura amministrativa, è quindi richiesta: - a seguito di comunicazioni da parte dell’operatore ai sensi dell’art. 304 o dell’art. 305 del Dlgs 152/2006, qualora l’operatore, pur essendosi attivato per un danno o una minaccia di danno, non abbia presentato un idoneo accertamento della relativa evidenza; - a seguito di presentazione di denunce ed esposti che segnalano “casi sospetti” ai sensi dell’art. 309 del Dlgs 152/2006, per i quali sono stati individuati indizi (ossia dati, circostanze e altri elementi che indicano possibili danni o minacce di danni ambientali) ma non sono state ancora individuate evidenze (ossia le prove della sussistenza di danni o minacce di danni ambientali); - in qualsiasi caso emergano, da altre fonti di informazione, “casi sospetti” di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale, per i quali il Ministero intende attivare l’istruttoria ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/200 e per i quali sono stati individuati indizi (ossia dati, circostanze e altri elementi che indicano possibili danni o minacce di danni ambientali) ma non sono state ancora individuate evidenze (ossia le prove della sussistenza di danni o minacce di danni ambientali); In altri termini, i presupposti per l’avvio della fase di accertamento si realizzano in due ipotesi. La prima ipotesi è quella in cui l’operatore, sia pure attivatosi direttamente, non ha presentato un idoneo accertamento del danno o della minaccia di danno. La seconda ipotesi è quella in cui il Ministero, a seguito della valutazione di “casi sospetti” che ha permesso di individuare i presupposti di un possibile danno o minaccia di danno ambientale, ritiene che sia necessario un approfondimento e richiede all’operatore di avviare l’accertamento (gli articoli 304, 305 e 306 del 27