Modifica statuto

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All.2 - Punto 3) all’Ordine del Giorno STATUTO della Testo vigente

Testo proposto

“ASSORETI - Associazione Nazionale delle “…… - ……” Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento”

Art. 1 - COSTITUZIONE

Illustrazione delle modifiche …

Art. 1 - COSTITUZIONE

E’ costituita a tempo indeterminato, a norma dell’art. E’ costituita a tempo indeterminato, a norma dell’art. 36 del Codice Civile, una Associazione senza finalità 36 del Codice Civile, una Associazione senza finalità di lucro denominata: di lucro denominata: “ASSORETI - Associazione Nazionale delle “…… -……”. Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di L’Associazione ha sede in Roma e potrà istituire Servizi di Investimento”. altrove, anche all’estero, uffici e rappresentanze. L’Associazione ha sede in Roma e potrà istituire altrove, anche all’estero, uffici e rappresentanze.

Art. 2 - SCOPO Scopo dell’Associazione è seguire le problematiche relative all’attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento svolta dai soggetti abilitati, con particolare riguardo a: -

Art. 2 - SCOPO

Scopo dell’Associazione è rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti, come definito dall’art. 1, comma 5, lett. f) del D.lgs. 24 lo studio e l’evoluzione della normativa febbraio 1998, n. 58, avvalendosi di propri relativa alla suddetta attività ed il tempestivo promotori finanziari, con particolare riguardo a: aggiornamento in materia nei confronti degli Associati; - lo studio e l’evoluzione della normativa e delle prassi di vigilanza nazionali,

Lo scopo dell’Associazione viene modificato al fine di far emergere la centralità che la prestazione del servizio di consulenza ha assunto nell’operatività delle reti di promotori finanziari.


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il costante contatto con gli Organi di Controllo, con le pubbliche Amministrazioni e gli Enti, pubblici e/o privati, comunque interessati all’offerta fuori sede;

-

l’impegno degli Associati a fornire le informazioni e i dati necessari all’espletamento del mandato associativo, nel rispetto della più assoluta riservatezza;

sovranazionali e internazionali relative al suddetto servizio e in generale alle attività svolte dalle Associate nel quadro della relazione di servizio con il cliente, nonché il tempestivo aggiornamento in materia nei confronti delle Associate; -

il costante contatto con le Autorità di vigilanza nazionali, sovranazionali e internazionali, c o n l e p u b b l i c h e Amministrazioni e con gli Enti, pubblici e/o privati, comunque interessati al servizio di consulenza in materia di investimenti;

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il Codice di comportamento comune, che, pur nel rispetto della autonomia degli Associati, viene da questi accettato al momento della ammissione all’Associazione;

l’impegno delle Associate a fornire le informazioni e i dati necessari all’espletamento del mandato associativo, nel rispetto della più assoluta riservatezza;

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la promozione ed organizzazione di studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa all’approfondimento delle problematiche dell’offerta fuori sede, alla maggiore conoscenza e diffusione della stessa ed alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori.

l’elaborazione statistica di dati aggregati rilevanti ai fini di una aggiornata quantificazione ed analisi dell’evoluzione del settore in cui operano le Associate, sulla scorta delle informazioni da queste stesse fornite;

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L’Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni,

il Codice di comportamento comune, che, pur nel rispetto dell’autonomia delle Associate, viene da queste accettato al momento della ammissione all’Associazione;

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la promozione ed organizzazione di studi, pubblicazioni, seminari e dibattiti ed ogni

-

-

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l’elaborazione statistica di dati aggregati rilevanti ai fini di una aggiornata quantificazione ed analisi dell’evoluzione del settore in cui operano gli Associati, sulla scorta delle informazioni da questi stessi fornite;


organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedono l’integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

altra iniziativa tesa all’approfondimento delle problematiche connesse alla relazione con la clientela, alla formazione e all’aggiornamento professionale dei pro m o t o r i f i na nz i a r i , nonché all’educazione dei risparmiatori e alla valorizzazione dei rapporti con i medesimi. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure costituire e/o partecipare a società di servizi nonché aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedono l’integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

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Art. 3 - ASSOCIATI Possono divenire Associati di Assoreti i soggetti abilitati all’offerta fuori sede che ne facciano domanda al Comitato Direttivo, la cui decisione in merito è insindacabile. Il Comitato Direttivo valuta, tra l’altro, la meritevolezza del soggetto istante, tenendo conto anche di eventuali contenziosi con gli Associati.

Art. 3 - ASSOCIATE

Possono divenire Associate di …… le banche e le imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti avvalendosi di propri promotori finanziari e che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione, la cui decisione in merito è insindacabile. Il Consiglio di Amministrazione valuta, tra l’altro, la meritevolezza del soggetto istante, tenendo conto anche di eventuali Gli Associati si impegnano ad osservare il presente contenziosi con le Associate. statuto, il Codice di comportamento comune e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione, nonché Le Associate si impegnano ad osservare il presente a dare con spirito di solidarietà la loro collaborazione Statuto, il Codice di comportamento comune e le all’Assoreti per la realizzazione dei fini istituzionali. deliberazioni degli Organi dell’Associazione, nonché a prestare con spirito di solidarietà la loro La qualità di Associato si perde: collaborazione a …… per la realizzazione dei fini - per revoca da parte delle competenti Autorità istituzionali.

Ai fini di una maggiore caratterizzazione dell’Associazione, l’adesione viene circoscritta alle banche e alle imprese di investimento che siano dotate di una “propria” rete di promotori finanziari.

delle autorizzazioni che abilitano all’offerta La qualità di Associata si perde: fuori sede; - per revoca da parte delle competenti Autorità - per cessazione dell’attività; della, ovvero per decadenza dalla, autorizzazione che abilita alla prestazione - per gravi inadempienze dell’obbligo del servizio di consulenza in materia di contributivo; investimenti; - per provvedimento di esclusione; - per cessazione della prestazione del servizio di consulenza in materia di Sono state emendate le ipotesi di cessazione della - per recesso. investimenti; qualità di Associata onde contemplare non solo la L’esclusione viene decisa, con delibera motivata a revoca, ma anche la decadenza dall’autorizzazione


maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato Direttivo su proposta del Giurì d’Onore e la relativa delibera è notificata mediante lettera raccomandata. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all’Assemblea nel termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione. Tale ricorso sospende l’efficacia della delibera di esclusione. Il Comitato Direttivo provvede allora senza indugio alla convocazione dell’Assemblea, nel corso della quale al ricorrente non competerà diritto di voto. Il recesso dall’Associazione può avvenire in ogni tempo, con preavviso di tre mesi. L’uscita dall’Assoreti, per qualunque motivo, non dà alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione, né al rimborso della quota associativa una tantum versata al momento dell’ammissione all’Associazione e dei contributi annuali versati, né all’abbuono dei contributi dovuti per l’esercizio in corso.

-

per gravi inadempienze contributivo;

dell’obbligo alla prestazione del servizio di consulenza.

-

per provvedimento di esclusione;

-

per recesso.

L’esclusione viene decisa, con delibera motivata a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Giurì d’Onore e la relativa delibera è notificata mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo che possa garantirne la prova dell’avvenuta ricezione. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all’Assemblea nel termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione. Tale ricorso sospende l’efficacia della delibera di esclusione. Il Consiglio di Amministrazione provvede allora senza indugio alla convocazione dell’Assemblea, nel corso della quale al ricorrente non competerà diritto di voto. Il recesso dall’Associazione può avvenire in ogni tempo, con preavviso di tre mesi. L’uscita da ……, per qualunque motivo, non dà alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione, né al rimborso della quota associativa una tantum versata al momento dell’ammissione all’Associazione e dei contributi annuali versati, né all’abbuono dei contributi dovuti per l’esercizio in corso.

Art. 4 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Si è introdotta la possibilità di notificare la delibera di esclusione a mezzo PEC (equiparata dall’art. 48, comma 2, Dlgs. 82/2005, alla notifica mediante lettera raccomandata) o altro mezzo che possa garantirne la prova dell’avvenuta ricezione.

Art. 4 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 5


Organi dell’Associazione sono:

Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;

a) l’Assemblea;

b) il Comitato Direttivo;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ed i Vice Presidenti;

c) il Comitato di Gestione;

d) il Collegio dei Revisori;

d) il Presidente ed i Vice Presidenti

e) il Giurì d’Onore.

e) il Segretario Generale;

In linea con la finalità di ridisegnare la governance in maniera più funzionale al rinvigorimento della miglior cura degli interessi dell’industria, viene previsto un sistema caratterizzato dalla compresenza di un organo di indirizzo strategico, il Consiglio di Amministrazione, e un organo esecutivo, il Comitato di Gestione. Viene inoltre elevata ad organo dell’Associazione la figura del Segretario Generale. La funzione di revisione è affidata ad un organo monocratico, anziché collegiale.

f) il Revisore Unico; g) il Giurì d’Onore.

Art. 5 - ASSEMBLEA L’Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, da spedirsi non meno di 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione; in caso di urgenza detto termine potrà essere ridotto a 3 giorni a mezzo telegramma.

Art. 5 - ASSEMBLEA

L’Assemblea delle Associate viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, trasmesso con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo che possa garantirne la prova dell’avvenuta ricezione. Viene prevista la possibilità di convocare L’avviso viene inviato almeno 15 giorni prima di l’Assemblea mediante PEC o altro mezzo quello stabilito per la riunione; in caso di urgenza equivalente. Sono comunque valide le Assemblee che, pur in detto termine potrà essere ridotto a 3 giorni. assenza della convocazione, vedono la presenza dell’intero Comitato Direttivo, di tutti gli Associati e Sono comunque valide le Assemblee che, pur in dei membri del Collegio dei Revisori. assenza della convocazione, vedono la presenza di tutte le Associate, della maggioranza dei L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una componenti del Consiglio di Amministrazione e volta all’anno entro il 31 marzo (Assemblea annuale) del Revisore Unico. La disciplina dell’Assemblea totalitaria viene per gli adempimenti statutari. allineata a quella prevista dalla recente riforma del L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno


L’Assemblea si riunisce in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi.

entro il 31 marzo (Assemblea annuale) per gli diritto societario. adempimenti statutari.

L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle L’Assemblea è presieduta dal Presidente Associate che siano in regola con il pagamento dei dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice contributi. Presidente più anziano, per servizio ovvero per età, o L’Assemblea è presieduta dal Presidente da persona designata dall’Assemblea. dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Il Segretario dell’Assemblea è nominato di volta in Presidente più anziano nella carica ovvero, in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente. subordine, per età, ovvero, in ulteriore subordine, da persona designata dall’Assemblea. L’Assemblea: Il Segretario dell’Assemblea è nominato di volta in a) procede alla nomina del Presidente, dei Vice volta dagli intervenuti su proposta del Presidente. Presidenti in numero non superiore a due e degli altri membri del Comitato Direttivo, L’Assemblea: del Presidente e dei membri del Collegio dei a) procede alla nomina dei membri del Revisori, nonché dei membri del Giurì Consiglio di Amministrazione, del d’Onore; Revisore Unico e del Revisore supplente, b) delibera sul rendiconto economico e nonché dei membri del Giurì d’Onore; può finanziario della gestione e sulla relazione altresì deliberare, con la maggioranza del Presidente in ordine all’attività svolta qualificata dei voti prevista dal successivo nell’anno decorso; art. 6, comma 6, la nomina di un Presidente scelto al di fuori della c) delibera sul conto di previsione, sul compagine associativa tra persone di programma d’attività e sulla misura del chiara e comprovata fama; contributo annuale a carico degli Associati secondo quanto previsto dall’art. 14; b) delibera sul rendiconto economico e finanziario della gestione e sulla relazione d) delibera sull’indirizzo generale dell’attività del Consiglio di Amministrazione in ordine 7


dell’Associazione, sulle proposte di modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione; e) delibera sulla quota di ammissione dovuta una tantum dai nuovi Associati; f) delibera sul ricorso contro l’esclusione degli Associati a norma dell’art. 3; g) delibera in merito comportamento.

al

Codice

di

all’attività svolta nell’esercizio precedente; c) delibera sul conto di previsione; d) delibera sulle proposte di modifiche al p r e s e n t e Statuto e sullo scioglimento Il Presidente è nominato dal Consiglio di dell’Associazione; Amministrazione fra i propri membri, salvo che e) delibera sul ricorso contro l’esclusione delle l’Assemblea scelga di nominare un Presidente Associate a norma dell’art. 3; esterno alla compagine associativa con la maggioranza prevista dal successivo art. 6, comma 6. f) approva il Codice di comportamento.

Art. 6 - VOTO, DELEGHE E MAGGIORANZA Art. 6 - VOTO, DELEGHE E MAGGIORANZA NELL’ASSEMBLEA NELL’ASSEMBLEA Sono ammessi all’Assemblea ad esercitare il diritto Sono ammesse all’Assemblea ad esercitare il diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento dei di voto le Associate in regola con il pagamento dei contributi associativi. Le deleghe possono essere contributi associativi. Le deleghe possono essere


conferite solo ad altro socio che non potrà riceverne conferite solo ad altra Associata che non potrà più di due. riceverne più di due. Ogni Associato ha diritto a tanti voti quanto è il Ogni Associata ha diritto a tanti voti quanto è il quoziente tra i contributi versati e diecimila. quoziente tra i contributi versati e dieci. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti. In seconda convocazione non è richiesta alcuna maggioranza qualificata per la valida costituzione dell’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per Il meccanismo di calcolo dei voti, nella sostanza delega, di tante Associate che rappresentino almeno invariato, viene modificato al solo fine di tenere la metà dei voti. In seconda convocazione non è conto del passaggio dalle lire all’euro. richiesta alcuna maggioranza qualificata per la valida costituzione dell’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli Associati intervenuti alla riunione, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti alle Associate intervenute alla riunione, in proprio o per delega.

Per le nomine delle cariche associative basterà la maggioranza relativa dei voti degli Associati intervenuti in proprio o in delega; in caso di parità di voti si intenderà eletto il candidato più anziano di età.

Per le nomine delle cariche associative basterà la maggioranza relativa dei voti delle Associate intervenute in proprio o per delega; ove rilevante, in caso di parità di voti si intenderà eletto il candidato più anziano di età.

Per le modifiche statutarie e del Codice di L’eventuale nomina del Presidente esterno alla comportamento occorre la maggioranza assoluta dei compagine associativa deve essere approvata con voti spettanti a tutti gli Associati, riuniti in il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti Assemblea. alle Associate. Per le modifiche statutarie e del Codice di comportamento occorre la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutte le Associate, riunite in Assemblea. 9


Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto, anche elettronicamente, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 - COMITATO DIRETTIVO: NOMINA, Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO Il Comitato Direttivo è composto da dodici membri nominati dall’Assemblea fra gli amministratori ed i Salvo quanto previsto nei successivi commi 4, 5 e dirigenti delle aziende associate, ovvero da tredici 10, il Consiglio di Amministrazione è composto da membri se il Presidente è nominato al di fuori dei tanti membri quante sono le Associate aventi un soggetti designati a norma dei commi seguenti. rapporto contrattuale in essere con 1.000 o più promotori finanziari alla data del 31 dicembre I primi undici membri del Comitato Direttivo sono dell’anno precedente quello nel quale si tiene nominati su designazione, rispettivamente, delle l’Assemblea per la nomina delle cariche aziende associate collocate, singolarmente o associative. congiuntamente, ai primi undici posti della graduatoria formata ai sensi dei commi 3 e 4 del Tali Associate designano ciascuna un membro presente articolo. Il dodicesimo membro è nominato scegliendolo fra i componenti dei propri organi sulla base delle designazioni delle aziende con funzione di supervisione strategica o di individuate ai sensi del comma 4 del presente gestione. articolo. Nel caso di più Associate appartenenti al La graduatoria delle aziende associate è formata sulla medesimo gruppo, si considera esclusivamente base del numero dei promotori finanziari con i quali l’Associata avente il numero più elevato di sia in corso il rapporto contrattuale alla data del 31 promotori finanziari alla suddetta data; questa dicembre dell’anno precedente quello in cui si tiene sola, pertanto, ha il diritto di designare il membro l’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche come sopra. sociali. Nel caso di designazione congiunta da parte di più aziende associate si tiene conto, ai fini di tale Il Consiglio di Amministrazione può essere graduatoria, della somma dei promotori finanziari integrato da un ulteriore membro che può essere con i quali le stesse abbiano in corso il rapporto designato da ognuna delle rimanenti Associate fra i componenti dei propri organi con funzione di contrattuale alla predetta data.

Il nuovo articolo disciplina la nomina, la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, quale Organo più snello dell’attuale Comitato Direttivo. Esso è formato da membri nominati dall’Assemblea e designati di diritto dalle Associate con un numero di promotori finanziari pari o superiore a 1.000. Si prevede altresì la possibilità che il Consiglio di Amministrazione sia integrato con un ulteriore membro designato dalle rimanenti Associate; in presenza di più designazioni viene nominato il membro designato dall’Associata con più promotori finanziari.

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che, all’interno dell’Azienda associata, siedano negli organi con funzione di supervisione strategica o di gestione.


Entro il 31 gennaio dell’anno in cui si tiene l’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali il Presidente comunica alle aziende associate l’ordine delle stesse sulla base del numero dei promotori finanziari al 31 dicembre dell’anno precedente. Entro il successivo 10 febbraio le aziende associate comunicano, con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo indirizzato al Presidente, l’eventuale rinuncia alla designazione o l’intenzione di procedere alla designazione congiunta. Subito dopo il Presidente comunica la graduatoria provvisoria alle aziende associate e invita quelle collocate dopo l’undicesimo posto a individuare l’azienda associata chiamata a designare il dodicesimo membro del Comitato Direttivo, facilitando le consultazioni per l’intesa. Il Presidente comunica quindi tempestivamente alle aziende associate la graduatoria finale.

supervisione strategica o di gestione. In presenza di più designazioni, viene nominato il membro designato dall’Associata con il numero più elevato di promotori finanziari alla suddetta data del 31 dicembre. E’ altresì membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Presidente, il Presidente che sia stato eventualmente eletto dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 5, comma 7, lett. a). Entro il 31 gennaio dell’anno in cui si tiene l’assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali il Segretario Generale comunica alle Ove nominato dall’Assemblea, anche il Presidente Associate la graduatoria con l’indicazione, per esterno alla compagine associativa fa parte del ciascuna di esse, del numero dei promotori Consiglio di Amministrazione. finanziari al 31 dicembre dell’anno precedente.

Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 3, entro il successivo mese di febbraio le Associate risultanti con 1.000 o più promotori Le modifiche al procedimento di designazione sono finanziari, nonché le altre eventualmente dettate da esigenze di allineamento al nuovo interessate ad esprimere la designazione del meccanismo di nomina. proprio membro ai sensi del precedente comma 4, comunicano al Segretario Generale le proprie Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri del designazioni mediante lettera raccomandata, posta Comitato Direttivo restano in carica due esercizi e elettronica certificata o altro mezzo che possa sono rieleggibili. In caso di incompatibilità, garantirne la prova dell’avvenuta ricezione. dimissioni, decadenza, sopravvenuta incapacità o I membri del Consiglio di Amministrazione morte di un membro durante il biennio, egli sarà restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In sostituito per cooptazione con altro amministratore o caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, dirigente designato tempestivamente dalla stessa o sopravvenuta incapacità o morte di un membro Le aziende associate comunicano le designazioni di cui al comma 2 del presente articolo con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo indirizzato al Presidente e inviato almeno sette giorni prima della data dell’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

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dalle stesse aziende associate che avevano proceduto alla designazione del membro cessato. Il membro cooptato rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente più anziano per servizio ovvero per età, ferma restando la cooptazione se il Presidente era stato nominato fra gli amministratori e i dirigenti delle aziende associate. Il membro cooptato in sostituzione di un Vice Presidente non ne acquisisce la carica, né le funzioni. Nel caso in cui vengano a mancare il Presidente e i Vice Presidenti, il Comitato Direttivo convocherà d’urgenza l’Assemblea.

durante il triennio, egli sarà sostituito per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione con a l t r o membro designato tempestivamente dalla stessa Associata che aveva designato il membro cessato. Il membro cooptato deve essere scelto fra i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o di gestione e rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea.

E’ causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato Direttivo la perdita della carica di amministratore o dirigente presso l’azienda associata ovvero la perdita da parte dell’azienda stessa della qualità di Associato. In caso di decadenza conseguente alla perdita da parte della azienda della qualità di Associato, in deroga al comma 6 del presente articolo il membro decaduto non sarà sostituito; di conseguenza, il Comitato Direttivo sarà composto dai membri rimanenti sino alla sua naturale scadenza.

E’ causa di decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione la cessazione della carica di componente degli organi con funzione di supervisione strategica o di gestione presso l’Azienda associata designante ovvero la perdita da parte dell’azienda stessa della qualità di Associata. In caso di decadenza di un membro conseguente alla perdita da parte dell’Azienda della qualità di associata si riduce, di conseguenza, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ad ogni effetto, sino alla successiva nomina triennale.

Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica ovvero, in subordine, più anziano per età.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente I l Consiglio di Amministrazione è convocato dal almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta ne Presidente almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre membri. facciano richiesta almeno quattro membri. Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto

Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto


di chi presiede.

di chi presiede.

Il Comitato nomina un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale sottoscritto, anche Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione elettronicamente, dal Presidente e dal Segretario. devono constare da verbale sottoscritto, anche elettronicamente, dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Comitato Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a Le riunioni del Consiglio di Amministrazione condizione che tutti i membri in carica possano possono tenersi anche per teleconferenza o essere identificati e sia loro consentito seguire la videoconferenza, a condizione che tutti i membri in discussione ed intervenire in tempo reale alla carica possano essere identificati e sia loro consentito trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi seguire la discussione ed intervenire in tempo reale questi requisiti, il Comitato Direttivo si considera alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si pure deve trovarsi, fino a quando non sarĂ adottata la considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente verbalizzazione elettronica, il Segretario, onde e dove pure deve trovarsi il Segretario. consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano i partecipano, con diritto di intervento, il Revisore membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori Unico e il Segretario Generale. con diritto di intervento. I membri del Consiglio di Amministrazione non I membri del Comitato Direttivo, ad esclusione del possono farsi sostituire nelle riunioni da un Presidente, in caso di motivato impedimento ad delegato. intervenire personalmente a singole riunioni, possono farsi sostituire, con delega scritta rilasciata di volta in volta, da persone dai medesimi indicate; detta delega deve essere allegata al verbale della riunione.

Ăˆ introdotta una nuova causa di decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui venga meno la carica di componente dell’organo con funzione di supervisione strategica o di gestione presso l’Azienda associata.

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dei consiglieri amministrativo.

Art. 8 DIRETTIVO

POTERI

DEL

alle

riunioni

dell’Organo

COMITATO Art. 8 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea e prende tutti i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi dell’Associazione secondo le direttive fissate dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e Al Consiglio di Amministrazione sono demandati il prende tutti i provvedimenti idonei per attuare nel potere di determinazione degli indirizzi generali, programmatici e strategici e il potere di supervisione modo migliore gli scopi dell’Associazione. della gestione associativa. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

Il Comitato Direttivo in particolare:

a)

nomina e revoca il Segretario Generale;

a) dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea;

b)

nomina i membri del Comitato Gestione, come da successivo art. 9;

b) delibera sulle domande di ammissione all’Associazione;

c)

salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 5, nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, assicurandone l’avvicendamento al proprio interno alla scadenza di ciascun mandato triennale, nonché tre Vicepresidenti. Nel caso di cui al menzionato art. 7, comma 5, il Consiglio di A m m i n i s t r a z i o n e n o m i n a q u a t t ro Vicepresidenti;

d)

de l i be r a s ul l ’ i ndi r i z z o dell’Associazione;

c) predispone il conto di previsione nonché il programma d’attività e stabilisce la misura, le modalità e i termini dei contributi annuali degli Associati da proporre all’Assemblea; d) predispone il rendiconto finanziario della gestione;

economico

e

e) convoca l’Assemblea ricorrendo presupposti di cui all’art. 5;

i

di

g e ne r a l e

f) assume deliberazioni in ordine alle proposte 15


di esclusione o di altri provvedimenti avanzate dal Giurì d’Onore; g) assume provvedimenti in ordine al Segretario Generale di cui al successivo art. 10;

e)

dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea;

f)

delibera sulle domande di ammissione all’Associazione;

g)

predispone il conto di previsione e il rendiconto economico e finanziario della gestione da proporre all’Assemblea;

h) delibera in merito al Codice di vigilanza sull’attività dei promotori finanziari con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in h) carica. i)

delibera sul programma d’attività; stabilisce la misura, le modalità e i termini dei contributi annuali delle Associate e la quota di ammissione una tantum delle nuove Associate;

j)

convoca l’Assemblea presupposti di cui all’art. 5;

ricorrendo

i

k)

assume deliberazioni in ordine alle proposte di esclusione o di altri provvedimenti avanzate dal Giurì d’Onore;

l)

assume provvedimenti in ordine al Segretario Generale di cui al successivo art. 12;

m)

delibera in merito al Codice di vigilanza sull’attività dei promotori finanziari con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

Art. 9 - COMITATO DI GESTIONE: NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO Il Comitato di Gestione è composto dai membri


nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri componenti, in numero pari ai membri del Consiglio stesso così come determinato ai sensi del precedente art. 7, commi 1, 3, 4 e 10, e quindi senza computarvi il Presidente nel caso previsto dal precedente art. 7, comma 5.

Viene istituito un nuovo organo, il Comitato di gestione, avente il compito di dare attuazione, di concerto con il Segretario Generale, agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente e i Vice Presidenti in carica non possono essere nominati membri del Comitato di Gestione. I membri del Comitato di Gestione restano in carica un esercizio e sono rieleggibili. In caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, sopravvenuta incapacità o morte di un membro nel corso dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, nomina il sostituto il quale rimarrà in carica fino al termine dell’esercizio stesso. E’ causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato di Gestione la perdita della qualità di Associata da parte dell’Azienda cui il medesimo appartenga. Il Comitato di Gestione è convocato dal Segretario Generale almeno una volta al mese e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre membri. Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a 17


maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni del Comitato di Gestione devono constare da verbale sottoscritto, anche elettronicamente, dal Segretario Generale. Le riunioni del Comitato di Gestione possono t e ne r s i a nc he pe r t e l e c o nf e re nz a o videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi questi requisiti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario Generale. I membri del Comitato di Gestione non possono farsi sostituire nelle riunioni da un delegato.

Art. 10 - POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE Il Comitato di Gestione, di concerto con il Segretario Generale, dà attuazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Comitato di Gestione riferisce al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità necessaria e comunque almeno ogni quattro mesi, sullo stato di attuazione di tali indirizzi, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle attività di maggior rilievo


svolte nel periodo.

Art. 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Art. 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, ad un Vice Presidente, oltre agli altri poteri previsti dal presente statuto, di rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e alle liti, di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

Spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, ad un Vice Presidente, oltre agli altri poteri previsti dal presente Statuto, di rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e alle liti, di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

In caso di assoluta urgenza il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, un Vice Presidente, potrà compiere gli atti di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo organo, da effettuarsi alla prima riunione.

Il Presidente e i Vice Presidenti d’intesa favoriscono la dialettica fra le Associate ed assicurano con imparzialità il corretto dispiegarsi dell’attività, intrattengono i necessari e opportuni rapporti con il Segretario Generale e Al Presidente e ai Vice Presidenti è affidato il sovrintendono alla gestione dei rapporti con le compito di assicurare con imparzialità il corretto Associate. D’intesa con il Segretario Generale dispiegarsi dell’attività dell’Associazione. curano i rapporti con le Autorità di vigilanza nell’ambito delle attività e per i fini dell’Associazione. In caso di assoluta urgenza il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, un Vice Presidente, potrà compiere gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo Organo, da effettuarsi alla prima riunione.

Il Presidente e i Vice Presidenti sovraintendono alla cura dei rapporti con le Autorità d’intesa con il Segretario Generale che gestisce le relazioni correnti con le medesime.

19


Art. 10 - SEGRETARIO GENERALE

Art. 12 - SEGRETARIO GENERALE

Il Comitato Direttivo può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario Generale determinandone il trattamento giuridico/economico, fissandone poteri e compenso.

I l Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, Viene implementato l’articolo che disciplina l’attività anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario svolta dal Segretario generale, al quale sono attribuiti Generale determinandone il trattamento poteri di proposta ed esecutivi. giuridico/economico e fissandone poteri e compenso.

Il Segretario Generale provvede sotto il controllo del Il Segretario Generale, oltre agli altri compiti Presidente al coordinamento dell’attività degli uffici, previsti dal presente Statuto: predispone le bozze del conto di previsione e del a) s o t t o la supervisione del Consiglio di programma d’attività, nonché il progetto di Amministrazione p r o v v e d e al rendiconto di gestione, da sottoporre al Comitato coordinamento dell’attività degli uffici e Direttivo, gestisce la liquidità dell’Associazione, gestisce il personale, determinandone il controlla gli impegni di spesa e coordina l’attività compenso e impartendo le direttive dell’Associazione. operative; b) sovrintende alla gestione dell’Associazione nell’ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi determinati dal Consiglio di Amministrazione; c) gestisce la liquidità dell’Associazione, controlla gli impegni di spesa e coordina l’attività dell’Associazione; d) predispone le bozze del conto di previsione e del programma d’attività, nonché il progetto di rendiconto di gestione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; e) esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di


Amministrazione Gestione;

e

del

Comitato

f) cura l’esecuzione delle delibere Consiglio di Amministrazione e Comitato di Gestione;

di del del

g) cura i rapporti con e fra gli Organi statutari; h) cura che il Consiglio di Amministrazione riceva tempestivamente la rendicontazione del Comitato di Gestione di cui al precedente art. 10, comma 2; i)

cura i rapporti continuativi con le Autorità di vigilanza;

j)

cura la comunicazione dell’Associazione all’esterno secondo gli indirizzi generali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13 - REVISORE UNICO

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui un Presidente, nominati dall’Assemblea fra gli amministratori ed i dirigenti delle aziende associate. L’Assemblea nomina, altresì, due membri supplenti fra gli amministratori ed i dirigenti delle aziende medesime.

Il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea fra gli La funzione di revisione è affidata ad un organo esponenti aziendali e i dirigenti delle Associate non monocratico. rappresentati nel Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea nomina, altresì, un Revisore supplente fra gli esponenti aziendali e i dirigenti delle Associate medesime.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati Il Revisore Unico e il Revisore supplente restano in sulla base delle designazioni effettuate dalle aziende carica per tre anni e sono rieleggibili. 21


associate collocate – singolarmente o congiuntamente secondo il meccanismo previsto dal comma 3 del precedente art. 7 – dal tredicesimo al quindicesimo posto della graduatoria finale di cui al comma 4 del precedente art. 7, per i membri effettivi, nonché al sedicesimo e al diciassettesimo posto della medesima graduatoria, per i membri supplenti. Le aziende associate comunicano le designazioni di cui al comma 2 del presente articolo con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo indirizzato al Presidente e inviato almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

In caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, sopravvenuta incapacità o morte del Revisore Unico durante il triennio, subentrerà nell’incarico il Revisore supplente. E’ causa di decadenza dalla carica di Revisore Unico la perdita della qualità di esponente aziendale o dirigente presso l’Azienda associata ovvero la perdita da parte dell’azienda stessa della qualità di Associata.

I l Revisore supplente resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina del nuovo Revisore Unico. Allo stesso modo In caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, l’Assemblea provvede alla sostituzione del Revisore sopravvenuta incapacità o morte di un membro supplente che sia nel frattempo venuto a mancare per effettivo durante il biennio, subentrerà nell’incarico qualsiasi causa. il membro supplente designato dalla azienda I l Revisore Unico, oltre agli altri compiti previsti associata collocata al sedicesimo posto della dal presente Statuto: graduatoria finale di cui al comma 4 dell’art. 7. a) vigila sulla gestione amministrativa E’ causa di decadenza dalla carica di membro del dell’Associazione; Collegio dei Revisori la perdita della qualità di amministratore o dirigente presso l’azienda associata b) convoca l’Assemblea qualora non vi ovvero la perdita da parte dell’azienda stessa della provveda il Consiglio di Amministrazione; qualità di Associato. c) convoca il Consiglio di Amministrazione Il sindaco subentrante resta in carica fino alla qualora non vi provveda il Presidente; prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla d) riferisce all’Assemblea sul rendiconto nomina del nuovo membro effettivo su designazione economico e finanziario della gestione. dell’azienda associata che aveva proceduto alla designazione del membro cessato. Allo stesso modo Al Revisore Unico è attribuito anche un ruolo di l’Assemblea provvede alla sostituzione del sindaco supplenza per la convocazione dell’Assemblea e del supplente che sia nel frattempo venuto a mancare per


qualsiasi causa. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Consiglio di Amministrazione qualora non possano provvedervi gli organi a ciò deputati.

Qualora la decadenza di un sindaco effettivo sia derivata da perdita della qualità di Associato da parte dell’azienda designante, il sindaco subentrante resta in carica fino alla naturale scadenza dell’organo. I membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori: a) vigila sulla gestione dell’Associazione; b) convoca l’Assemblea provveda il Presidente;

amministrativa qualora

non

vi

c) riferisce all’Assemblea sul rendiconto economico e finanziario della gestione; d) partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e all’Assemblea.

Art. 12 - GIURI’ D’ONORE

Art. 14 - GIURI’ D’ONORE

Il Collegio giudicante del Giurì d’Onore è composto per ogni controversia da tre membri, individuati con il metodo del sorteggio tra i dodici eletti dall’Assemblea ai sensi dell’art. 5, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale.

Il Collegio giudicante del Giurì d’Onore è composto per ogni controversia da tre membri, individuati con il metodo del sorteggio tra i dodici eletti dall’Assemblea ai sensi dell’art. 5, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata 23


Il Giurì d’Onore resta in carica per due anni ed i condotta morale. membri che lo compongono sono rieleggibili. Il Giurì d’Onore resta in carica per t r e anni ed i In caso di dimissioni si provvede, nella prima membri che lo compongono sono rieleggibili. assemblea, alla nomina di un nuovo membro che In caso di dimissioni si provvede, nella prima resta in carica fino al termine del periodo. assemblea, alla nomina di un nuovo membro che La modifica è dettata da esigenze di allineamento con la durata della carica dei membri del Consiglio Il Giurì d’Onore, su richiesta di uno o più Associati, resta in carica fino al termine del periodo. di Amministrazione. valuta eventuali azioni degli Associati contrarie al Il Giurì d’Onore, su richiesta di una o più Associate, Codice di comportamento. valuta eventuali azioni delle Associate contrarie al Per ogni controversia l’emolumento spettante al Codice di comportamento. Giurì viene dallo stesso stabilito a carico delle parti secondo le modalità e gli importi previsti dal Per ogni controversia l’emolumento spettante al Regolamento Arbitrale Nazionale della C.C.I.A.A. di Giurì viene dallo stesso stabilito a carico delle parti secondo le modalità e gli importi previsti dal Milano. Regolamento Arbitrale Nazionale della C.C.I.A.A. di Qualora l’azione risulti effettivamente contraria al Milano. Codice di comportamento, il Giurì d’Onore emana provvedimenti, in relazione alla gravità della Qualora l’azione risulti effettivamente contraria al Codice di comportamento, il Giurì d’Onore emana condotta, di richiamo e di censura. provvedimenti, in relazione alla gravità della Nei casi previsti il Giurì d’Onore può proporre al condotta, di richiamo e di censura. Comitato Direttivo la sospensione o l’espulsione dell’Associato e la pubblicazione della relativa Nei casi previsti il Giurì d’Onore può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione o decisione. l’espulsione dell’Associata e la pubblicazione della Il Giurì d’Onore può suggerire al Comitato Direttivo relativa decisione. raccomandazioni da rivolgere agli Associati in Il Giurì d’Onore può suggerire al Consiglio di merito alla condotta deontologica. Amministrazione raccomandazioni da rivolgere alle Associate in merito alla condotta deontologica.


Art. 13 – FONDO COMUNE

Art. 15 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione ed è costituito ai sensi le attività dell’Associazione ed è costituito ai sensi dell’art. 37 del Codice Civile come segue: dell’art. 37 del Codice Civile come segue: a) dai contributi annuali versati dagli Associati;

a)

dai contributi annuali versati dalle Associate;

b) dalle quote una tantum versate dai nuovi Soci;

b)

dalle quote una tantum versate dalle nuove Associate;

c) dalle eccedenze attive della gestione.

c)

La liquidità dell’Associazione deve essere depositata presso una banca o investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, ovvero investita in altra forma determinata dal Comitato Direttivo.

dalle eccedenze attive della gestione.

La liquidità dell’Associazione deve essere depositata presso una banca o investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, ovvero investita in altra forma determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I prelevamenti ed i pagamenti possono essere effettuati dal Presidente, con firma singola, o da altri I prelevamenti ed i pagamenti possono essere nell’ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal effettuati dal Presidente, con firma singola, o da altri Comitato Direttivo. nell’ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal Consiglio di Amministrazione. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla distribuzione, diretta o indiretta, di avanzi di gestione In nessun caso le Associate hanno diritto alla o del fondo comune. distribuzione, diretta o indiretta, di avanzi di gestione o del fondo comune.

Art. 14 - CONTRIBUTI

Art. 16 - CONTRIBUTI

Gli Associati sono tenuti al versamento di un contributo annuale, determinato dal Comitato Direttivo, a copertura del budget previsionale da questo redatto ed approvato dall’Assemblea, che

Le Associate sono tenute al versamento dei contributi annuali, determinati d a l Consiglio di Amministrazione, a copertura del budget previsionale da questo redatto ed approvato 25


graverà sui Soci come segue:

dall’Assemblea.

- il 60% del contributo annuale ripartito in parti Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, le Associate sono tenute al versamento di un uguali tra i Soci; contributo di servizio, composto da un contributo -- il restante 40% ripartito tra i Soci in rapporto al di base e da un contributo variabile sulla base di numero dei promotori finanziari risultanti alla data scaglioni unitari determinati in ragione del La disciplina delle contribuzioni viene riformulata prevedendo che: del 31 dicembre. numero dei promotori finanziari risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. i) le Associate sono tenute al versamento di un I nuovi Soci sono tenuti al versamento di una quota contributo di servizio, composto da un associativa una tantum al momento dell’ammissione Le Associate che designano un membro del contributo di base e da un contributo variabile all’Associazione, di ammontare stabilito Consiglio di Amministrazione sono invece tenute sulla base di scaglioni unitari determinati in dall’Assemblea, sentite le proposte del Comitato al versamento di un contributo di governance, ragione del numero dei promotori finanziari; Direttivo. determinato in misura pari al triplo del contributo di base, maggiorato o diminuito di una Nessun Associato potrà essere chiamato a versare percentuale variabile in funzione del numero dei contributi in misura superiore al 10% del totale. promotori finanziari al 31 dicembre dell’anno Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di precedente e dell’entità dell’asset under approvazione del preventivo di ciascun anno può management alla medesima data. essere chiesto ai Soci da parte del Comitato Direttivo In caso di più Associate appartenenti al medesimo un acconto sul contributo annuale, salvo conguaglio gruppo, l’Associata con il numero più elevato di da eseguirsi dopo l’approvazione del budget promotori finanziari è tenuta a pagare per intero dell’esercizio. il proprio contributo determinato, a seconda dei La quota associativa una tantum ed i contributi casi, ai sensi del secondo o del terzo comma del annuali non sono trasferibili a terzi e non sono presente articolo; le altre sono tenute a pagare un contributo dimezzato rispetto a quello che rivalutabili. sarebbe dovuto ai sensi dell’uno o dell’altro di tali commi.

ii)

le Associate che designano un membro del Consiglio di amministrazione sono invece tenute al versamento di un contributo di governance, determinato in misura pari al triplo del contributo di base, maggiorato o diminuito di una percentuale variabile in funzione del numero dei promotori finanziari e dell’entità dell’asset under management;

iii) in caso di più Associate appartenenti al medesimo gruppo, il contributo è dovuto per intero dall’Associata con il numero più elevato di promotori finanziari e in misura dimezzata dalle altre.

Le nuove Associate sono tenute al versamento di una quota associativa una tantum al momento Rimane fermo che nessuna Associata potrà essere dell’ammissione all’Associazione, di ammontare chiamata a versare contributi in misura superiore al 10% del totale.


stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Nessuna Associata potrà essere chiamata a versare contributi in misura superiore al 10% del totale. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di approvazione del preventivo di ciascun anno può essere chiesto alle Associate da parte del Consiglio di Amministrazione un acconto sul contributo annuale, salvo conguaglio da eseguirsi dopo l’approvazione del budget dell’esercizio. La quota associativa una tantum ed i contributi annuali non sono trasferibili a terzi e non sono rivalutabili.

Art. 15 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Art. 17 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo procede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario della gestione e il Presidente alla relazione sull’attività svolta, che vengono presentati all’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario della gestione e alla relazione sull’attività svolta, che vengono presentati all’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, corredati dalla relazione del Revisore Unico.

Il rendiconto economico e finanziario e la relazione del Presidente devono essere comunicati a mezzo lettera raccomandata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data di riunione dell’Assemblea annuale.

Il rendiconto economico e finanziario e la relazione d e l Consiglio di Amministrazione devono essere comunicati a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo che possa garantirne la prova dell’avvenuta ricezione a tutte 27


le Associate almeno quindici giorni prima della data di riunione dell’Assemblea annuale.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO

Art. 18 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:

Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:

a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre Associati;

a)

quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre Associate;

b) su delibera dell’Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati.

b)

su delibera dell’Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti a tutte le Associate.

Art. 17 - LIQUIDAZIONE

Art. 19 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, il Comitato Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori e delibera sulla destinazione dell’eventuale residuo in favore di un’altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione medesima ovvero a fini di pubblica utilità, sentito in proposito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Revisore Unico e delibera sulla destinazione dell’eventuale residuo in favore di un’altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione medesima ovvero a fini di pubblica utilità, sentito in proposito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Art. 20 - CONTROVERSIE

Viene introdotta la PEC per le comunicazioni alle Associate.


Tutte le eventuali controversie sociali saranno sottoposte – con esclusione di ogni altra giurisdizione – alla competenza del Giurì d’Onore, che giudicherà, quale organo arbitrale, in via irrituale, ex bono et aequo.

Tutte le eventuali controversie sociali saranno sottoposte – con esclusione di ogni altra giurisdizione – alla competenza del Giurì d’Onore, che giudicherà, quale organo arbitrale, in via irrituale, ex bono et aequo.

La vertenza tra soci, aventi a oggetto la violazione di Le vertenze tra le Associate, aventi a oggetto la norme del Codice di comportamento saranno violazione di norme del Codice di comportamento composte secondo la disciplina dettata dallo stesso. saranno composte secondo la disciplina dettata dallo stesso. Il giudizio del Giurì d’Onore sarà inappellabile. Il giudizio del Giurì d’Onore sarà inappellabile.

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

Il presente Statuto entrerà in vigore dal 1° gennaio Per quanto non specificatamente contemplato nel 1992. Per quanto non specificatamente contemplato presente Statuto si fa rinvio alle norme del libro I, nel presente statuto si fa rinvio alle norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile. titolo II, capo II del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA Le modifiche statutarie entrano in vigore nel momento stesso della loro approvazione da parte dell’Assemblea e si applicano a partire dall’esercizio corrente anche per tutto quanto attiene agli Organi e ai contributi.

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