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Rifiuti: il R.E.N.T.Ri. è tra noi
“Io ne ho viste cose che voi addetti (alla gestione rifiuti) non potreste immaginarvi: registri di carico e scarico in fiamme a largo dei bastioni di Orione, formulari identificativi rifiuto balenare nel buio presso le porte di Tannhäuser. E tutti quei documenti andranno persi nell’abolizione del SISTRI, come le chiavette USB e le Black Box. È tempo di: R.E.N.T.Ri.!”
Il R.E.N.T.Ri. è tra noi!
di Davide Biancorosso
Come se fosse la trama di un film di fantascienza, in base all’Art. 6 del DL 135/2018 l’aliena gestione rifiuti, nota come Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, anche detta SISTRI ed entrata in vigore solo nel 2013, nel 2019 viene definitivamente abolita. La gioia e l’esultanza dei molti che in quegli anni hanno dovuto lottare contro l’invasore SISTRI per poter “lavorare”, ha fatto passare in secondo piano il Comma 3 del medesimo articolo. Quest’ultimo stabiliva che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazione per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Proprio come al cinema, tra i titoli di coda, ecco apparire una scena che preannuncia il sequel! Sono passati tre anni, di cui due in piena pandemia, e quando tutto sta tornando a una “nuova normalità” prende forma e si fa conoscere il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, anche detto R.E.N.T.Ri.
Come nasce il R.E.N.T.Ri.
Introdotto insieme ad altre novità in tema di rifiuti dal D.lgs. del 3 settembre 2020 n.116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020, il R.E.N.T.Ri., il nuovo sistema di tracciabilità, è governato direttamente da una struttura operativa creata appositamente dal Ministero della Transizione Ecologica, nato dalle ceneri del Ministero dell’Ambiente. La gestione informatica del sistema fa, invece, capo alla struttura dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che ne ha affidato lo sviluppo a ECOCERVED, società con la quale l’Albo già lavora e che ha già sviluppato viviFIR (Scrivania telematica Vidimazione Virtuale Formulario). Il D.lgs. 116/2020 ha, di fatto, modificato l’art 188-bis del D.lgs. 152/2006 istituendo l’uso del R.E.N.T.Ri, e rinviato a successivi decreti la definizione degli strumenti che saranno integrati nel R.E.N.T.Ri quali: il registro di carico e scarico e il formulario identificato di trasporti, che esisteranno solo in formato digitale. Nell’attesa che il nuovo sistema digitale sia operativo, è confermata la validità del registro di carico e scarico e dei FIR cartacei attualmente in uso. Rimangono altrettanto invariate per i produttori le tempistiche di 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, o dallo scarico del medesimo, per annotare il movimento sul registro di carico e scarico. Cambia, invece, la durata della conservazione dei registri, integrati con i FIR, che passa da cinque a tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
La vera origine del R.E.N.T.Ri va ricercata al di fuori del nostro ordinamento e più precisamente all’interno della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE. La nuova Direttiva all’Art. 35 al comma 1 recita: “Gli enti e le imprese […], i produttori di
La homepage del sito del R.E.N.T.Ri.
Modello concettuale della base dati per la raccolta dei movimenti di carico/ scarico (fonte: https:// prototipo.rentri.it/docs)
rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati: a) la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché b) se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti. Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo”. A richiedere quindi un registro per la tracciabilità dei rifiuti digitale, così come era stato in precedenza per il SISTRI, è l’Unione Europea. Si evince che le modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 al D.lgs 152/2006 rappresentino il recepimento di questa Direttiva. Ma non solo: l’urgenza della digitalizzazione del settore ambientale della Pubblica Amministrazione, soprattutto in Italia, ha anche la finalità di supportare la lotta alla gestione illecita dei rifiuti. La Direttiva comunitaria identifica, infatti, nel Registro Elettronico Nazionale lo strumento principale per conoscere e valutare i dati quantitativi e qualitativi riferiti alla produzione, allo smaltimento e al riciclo dei rifiuti. Non ultimo, il nuovo registro è parte essenziale del PNRR in quanto propedeutico alla realizzazione di filiere di economia circolare. Cos’è il R.E.N.T.Ri.
In estrema sintesi il R.E.N.T.Ri. è la conversione definitiva di tutti i documenti che oggi concorrono alla tracciabilità del rifiuto, dal formato cartaceo a quello digitale. In parte è già possibile compilare e inviare in formato unicamente digitale il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) così come gestire, tramite software di terze parti, il registro di carico e scarico che deve comunque poi essere stampato su carta vidimata. Non è lo stesso per i Formulari per cui è richiesta la sola versione cartacea e in quadruplice copia. Il nuovo sistema di tracciabilità ha lo scopo di digitalizzare la documentazione per la tracciabilità dei rifiuti consentendo agli utenti di gestire le versioni digitali del Registro di Carico e Scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e, conseguentemente, anche il MUD. L’aspetto più importante e critico per il R.E.N.T.Ri. sarà quindi la trasmissione, in tempo reale e continua, agli Organi di Vigilanza di tutti i
dati afferenti alla gestione dei rifiuti. Inoltre il R.E.N.T.Ri. è destinato a raccogliere le anagrafiche degli iscritti comprese tutte le autorizzazioni ambientali dei vari operatori, semplificandone ricerca e verifica.
Chi dovrà utilizzare il R.E.N.T.Ri.
Digitalizzando FIR e Registro di carico e scarico rifiuti, i soggetti obbligati a utilizzare, e quindi a iscriversi al R.E.N.T.Ri., dovrebbero essere i medesimi che l’attuale legislazione obbliga alla compilazione dei registri, dei formulari e del MUD, considerando che il nuovo registro è preposto a digitalizzare quanto attualmente è ancora affidato alla carta. A oggi i soggetti che dovranno iscriversi al nuovo registro, in base alle direttive dell’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e dall’articolo 4, comma 6 del D.lgs. 24/06/2003, n. 182, sono: - chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti; - consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi; - gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
Per deduzione, riteniamo esonerati dall’obbligo di iscrizione e di utilizzo: - imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti; - imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g); - produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa. Come funzionerà il R.E.N.T.Ri.
Dato il fallimento del SISTRI, il nuovo registro sta attraversando una lunga fase di test, che dovrebbe concludersi verso la fine del 2022, nella quale i soggetti coinvolti stanno revisionando e migliorando le diverse funzionalità. La sperimentazione in corso è stata fortemente voluta dalle associazioni di settore e punta a garantire che la versione definitiva del R.E.N.T.Ri. sia pienamente funzionate, sia come portale autonomo, sia per quanto riguarda l’interoperatività con software di terze parti. In questo modo si dovrebbero evitare non solo i problemi operativi ma anche quelli di adempimento normativo che hanno fortemente segnato e condizionato il precedete tentativo di digitalizzare la tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, questa prima fase di test serve a condividere suggerimenti e soluzioni per migliorare il sistema
Come accedere al R.E.N.T.Ri.
In questa prima fase l’accesso al portale del nuovo software di tracciabilità rifiuti potrà avvenire tramite autentificazione digitale SPID, CIE, CNS, TS-CNS. In particolare l’acceso tramite SPID riconoscerà e accetterà tutti i tipi di SPID anche se, per una piena fruibilità dei sevizi professionali, si dovrà utilizzare una identità digitale di tipo 3 e/o 4¹. L’accesso potrà inoltre avvenire anche tramite i software già in uso che, al momento del rilascio definitivo della piattaforma, saranno conformi alle regole di interscambio dati.
Schermata di accesso al R.E.N.T.Ri.
(fonte: https://prototipo.rentri.it/docs)
Schema della sezione di tracciabilità del R.E.N.T.Ri.
(fonte: https://prototipo.rentri.it/docs)
tramite il contributo e la partecipazione di tutte le figure che dovranno interagire con il R.E.N.T.Ri. Naturalmente, dal punto di vista operativo il nuovo registro consentirà direttamente dal portale o tramite software di terze parti compatibili, di caricare e scaricare i dati relativi ai rifiuti dal registro e di compilare il FIR senza impiegare la carta. Il sistema prevede comunque la possibilità di stampare una copia cartacea di cortesia del FIR; che non avrà però valore ai fini della tracciabilità del rifiuto conferito e smaltito.
Quando entrerà in vigore il R.E.N.T.Ri.
Non è ancora stabilita una data certa di entrata in vigore del sistema. Inizialmente era prevista per inizio 2023 ma, dati i ritardi accumulati sino a ora, è probabile uno slittamento. In particolare le fasi iniziali, compresa la sperimentazione ancora in corso, che ha coinvolto un discreto numero di partecipanti, hanno richiesto molto tempo per poter garantire un risultato di pronto utilizzo ed evitare deroghe o rinvii dopo l’entrata in vigore. Tempo che servirà anche per predisporre tutti i decreti necessari a definire i modelli digitali del registro di carico e scarico e dei formulari ma anche per garantire che l’operatività finale sia giuridicamente coerente. Stando all’attuale bozza del Decreto Ministeriale, le iscrizioni potranno cominciare 12 mesi dopo la pubblicazione del Decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale e saranno scaglionate in base alle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati all’utilizzo del R.E.N.T.Ri. In base a queste indicazioni, l’avvio ufficiale del nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti dovrebbe avveni-
Facsimile stampa formulario di cortesia
(fonte: https://prototipo.rentri.it/docs)
R.E.N.T.Ri. e viviFIR
Il nuovo registro digitale, anche attraverso l’integrazione al recente viviFIR che permette di vidimare digitalmente i formulari, consentirà di tracciare digitalmente tutta la filiera, accompagnando il trasporto di un rifiuto dalla produzione allo smaltimento. I vari passaggi avverranno tramite la condivisone dei dati inseriti nel FIR digitale, mediante lo scambio di un file tramite i server centrali del sistema R.E.N.T.Ri. Il file che descriverà il nuovo modello di FIR, definito xFIR, è in fase di definizione e ha già visto, durante questa prima sperimentazione, alcuni aggiustamenti e modifiche. Il nuovo formato digitale dovrà comunque garantire, al pari dell’attuale versione cartacea, l’identificazione certa dell’autore, la sua immodificabilità, la durata nel tempo e la sicurezza dei dati contenuti. Il nuovo FIR quindi, oltre alla vidimazione virtuale ottenuta con il sistema viviFIR (probabilmente attraverso un QR code), dovrà anche essere digitalmente firmato per poter sempre identificare il suo autore e garantire la corrispondenza dei dati contenuti. Il nuovo formulario dovrà quindi essere facilmente visualizzabile e verificabile tramite i sistemi online e reso sempre disponibile durante il trasporto a fronte di accertamenti da parte delle autorità di controllo.
Timeline sviluppo R.E.N.T.Ri.
(fonte: https://prototipo.rentri.it/#timeline)
1 gennaio 2019Abrogazione SISTRI da giugno 2021Sperimentazione RENTRI Marzo-giugno 2022Bozza regolamento RENTRI Luglio 2022Consultazione pubblicaConsiglio di Stato 45gg Settembre 2022Commissione Europea 60gg Ottobre 2022Acquisizione pareri altri ministeri (MISE, MiMS, Dip FP, MiPAAF)Acquisizione concerto MEF Novembre dicembre 2022Presentazione Decreto RENTRIDecreti direttoriali attuativi
re a cavallo tra il 2023 e il 2024 e comunque in maniera graduale. Il futuro della tracciabilità dei rifiuti sta prendendo forma: superare il limite del cartaceo non solo è auspicabile ma addirittura necessario. Il settore, a breve, sarà chiamato a effettuare un ulteriore passo verso la digitalizzazione ma siamo certi che sarà più facile e sicuro del precedente e che non sarà un passo verso l’ignoto!
“Eccovi R.E.N.T.Ri., il nuovo software di tracciabilità dei rifiuti che, attraverso la compilazione digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari identificativi e del MUD, racconterà dalla produzione allo smaltimento dei rifiuti fino ad arrivare là dove nessun SISTRI è mai giunto prima”.
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