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Gli imballaggi “si vestono” di nuove etichette
Pubblicata il 25 febbraio 2022 in Gazzetta Ufficiale, la Legge del 25 febbraio 2020 n. 15 (di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 – cd. Milleproroghe) all’articolo 11 sospende nuovamente l’obbligo di etichettatura degli imballaggi sino al prossimo 31 dicembre 2022. Rispetto a quanto precedentemente pubblicato il 31 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale, l’articolo 11 è stato modificato, in sede di dibattimento, allungando i termini della proroga la cui scadenza era inizialmente fissata al 1° luglio 2022.
Tutto rinviato al 1° gennaio 2023
di Davide Biancorosso
Tra le molte novità introdotte con il D.lgs. n. 116/2020, quella inerente l’etichettatura ambientale degli imballaggi, che avrebbe dovuto aiutare l’utilizzatore domestico e industriale a individuare le corrette modalità di smaltimento degli imballi, fatica a partire.
L’entrata in vigore delle nuove regole di etichettatura degli imballaggi viene quindi spostata al 1° gennaio 2023; ulteriore proroga che trova le sue ragioni nelle difficoltà applicative delle disposizioni previste.
Pubblicate le “Linee Guida” del MiTE
Linee Guida MiTE – non c’è un link diretto sul sito del MiTE ma basta fare una ricerca per trovare il file in formato PDF
Anche l’emanazione delle linee guida tecniche per l’etichettatura, la cui pubblicazione a cura del Ministero della Transizione Ecologica era prevista per gennaio 2022, viene ulteriormente rinviata a 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla GU del Decreto Legge avvenuta lo scorso 25 febbraio 2022. In ritardo rispetto alla prima versione, ma in anticipo rispetto alle ultime modifiche del Decreto Legge, le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art.219 comma5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.” vedono la luce il 15 marzo 2022, fornendo finalmente le necessarie indicazioni ai produttori sulle modalità di etichettatura degli impilaggi. degli impilaggi.
I nuovi requisiti, in sintesi
Le previste etichettature ambientali degli imballaggi interessano sia il settore del B2B, sia quello del B2C, anche se in maniera differente. Il primo dovrà indicare direttamente sugli imballaggi (salvo alcune deroghe) la composizione degli stessi ne deroghe) la composizione degli stessi tramite specifici codici alfanumerici. Sugli imballi destinati invece al consumatore finale oltre alla composizione si dovranno nale oltre alla composizione si dovranno obbligatoriamente riportare chiare indicazioni per un corretto smaltimento. La normativa prevede che: • I produttori riportino sull’imballaggio (primario, secondario e terziario) la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE¹; • Gli imballaggi destinati al consumatore finale devono riportare anche chiare indicazioni per favorirne la raccolta differenziata; • I produttori realizzano l’etichetta nella forma e nei modi che riterranno più idonei ed efficaci al raggiungimento dell’obiettivo.
Queste nuove etichette hanno lo scopo di fornire precise indicazioni agli utilizzatori e ai consumatori per favorire la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano. L’etichetta deve quindi riportare la composizione dell’imballo e le indicazioni per un corretto smaltimento; entrambe queste informazioni sono obbligatorie per il solo mercato italiano e si applicano all’intero imballo, ivi comprese sue parti eventualmente separabili (es. bottiglia e tappo). Nel caso di esportazione dell’imballo si devono verificare eventuali disposizioni emanate dallo Stato di destinazione; in Europa l’indicazione del materiale è sempre obbligatoria mentre quella sulle modalità di smaltimento varia, anche nei simboli, da Stato a Stato (es.: Triman francese).
Il primo obbligo: dove smaltire
Tutti gli imballaggi devono essere “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili […] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. Le informazioni che devono quindi essere riportate nell’etichetta devono essere chiare e di facile lettura e devono indicare la possibile destinazione finale dell’imballo una volta che ha terminato la sua funzione diventando rifiuto. Devono quindi con pittogrammi, immagini, testo, o con una loro combinazione, indicare ad esempio “raccolta differenziata carta; raccolta differenziata plastica; verifica le disposizione del tuo comune;...”. Questo obbligo interessa gli imballaggi, di prodotti venduti o regalati, destinati al consumatore finale. Recentemente il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che l’attuazione di questo obbligo ricade sia sul produttore, sia sull’utilizzatore dell’imballo e pertanto è auspicabile che tra questi due soggetti ci sia una intesa formale su chi applicherà l’etichetta ambientale. Nel caso sia l’utilizzatore ad apporla, il produttore deve comunque fornire le informazioni necessarie a una corretta identificazione.
Il secondo obbligo: quale composizione
L’etichetta deve inoltre riportare sempre la natura dei materiali impiegati sulla base della Decisione 97/129/ CE. Quest’obbligo ricade sempre sul produttore² dell’imballaggio che dovrà quindi indicare la composizione dei vari materiali tramite i corretti codici alfanumerici (es.: 20 PAP per il cartone ondulato, 04 LDPE per polietilene a bassa densità o 84 C/PAP per carta e cartone/plastica/alluminio). CONAI ha anche sviluppato uno specifico strumento online per aiutare le imprese a indentificare le informazioni minime da inserire nelle etichette ambientali dei propri imballaggi; dopo una registrazione gratuita, tramite una serie di semplici domande si genera un report, spedito via email, contenente tutte le necessarie informazioni per creare l’etichetta corretta per l’imballo in uso http://e-tichetta.conai.org/#/login
Guida ai contenuti sul web
Oltre alle linee guida realizzate dal MiTE, per aiutare le imprese, CONAI ha aggiornato le proprie linee guida, ricche di esempi e illustrazioni, disponibili all’indirizzo: http://www.etichettaconai.com/documenti/linee-guida/
CONAI ha sviluppato una piattaforma in cui ha fatto convergere una serie di strumenti e guide per supportare le aziende a rispettare gli obblighi dell’etichettatura ambientale. http://www.etichettaconai.com/
Pagina iniziale dello strumento creato da CONAI per aiutare le imprese a creare la corretta etichetta per i loro imballaggi
Per orientarsi nella normativa europea inerente l’etichettatura degli imballaggi può essere d’aiuto consultare un sito web realizzato dall’associazione Expra (Extended Producers Responsibility Alliance) che raccoglie in un’unica pagina tutte le norme dei vari paesi UE. https://www.packaging4recycling.eu/ all-labelling-popup.php 71
Elementi per una etichetta B2B
Elementi di una etichetta per il consumatore finale
A differenza del precedente obbligo le informazioni inerenti la natura dei materiali costituenti l’imballaggio devono sempre essere riportate, sia che si rimanga all’interno delle varie filiere produttive, sia che si arrivi al consumatore finale.
Le informazioni minime che le nuove etichette ambientali dovranno contenere sono una descrizione scritta o una rappresentazione grafica della tipologia d’imballo e l’identificazione del, o dei, materiali impiegati³ (es.: bottiglia in 01 PET e tappo in 05 PP) e l’indicazione sulla tipologia di raccolta, se differenziata o se indifferenziata (es. plastica – raccolta differenziata) dell’insieme o delle sue parti, se separabili.
Dove apporre l’etichetta ambientale
L’etichetta ambientale, completa di tutte le informazioni previste, deve includere tutti gli elementi costituenti l’imballo, compresi quelli separabili manualmente. L’etichetta deve quindi adattarsi a vari contesti e può essere apposta su: • ogni elemento dell’imballo (scatola, nastro, chips riempitivi ecc); • sulla parte principale dell’imballaggio (flacone) ma deve riportare anche le indicazioni per il tutto; • sulla componente che riporta già altre etichettature e rende più semplice l’aggiunta e la consultazione di queste informazioni. L’etichetta inoltre può avere forma, dimensioni, colori e caratteri liberi, l’unico vincolo rimane quello della chiarezza e della facilità di interpretazione delle indicazioni fornite. Nel caso in cui le dimensioni dell’imballo non rendano possibile l’inserimento delle informazioni minime previste si possono utilizzare altri sistemi, purché di facile consultazione, per garantirne l’accesso (es. QR Code o App che rimandino a un sito o a documenti contenenti le indicazioni previste).
Un cenno alla normativa europea
Il riferimento normativo europeo è la Direttiva 94/62/ CE, nota anche come “Direttiva imballaggi”, che stabilisce l’obbligo di indicare sugli imballaggi la natura del o dei materiali utilizzati. La Direttiva prevede inoltre che gli imballaggi siano opportunamente marcati (tramite apposizione sull’imballo stesso o su etichetta ad esso applicata) e che tale marcatura sia chiaramente visibile, di facile lettura e che sia visibile nel momento in cui si apre l’imballo. Infine la normativa europea prevede un sistema numerico di identificazione dei materiali e una serie di abbreviazioni da impiegare per “descrivere” il materiale stesso. Nel caso si decida di esportare un imballaggio all’esterno o lo si utilizzi per una spedizione all’estero, oltre a quanto sopra si dovrà verificare l’eventuale presenza di normativa locale che può aggiungere ulteriori obblighi così come fatto dalla Francia tramite la normativa “TRIMAN”. In base al Paese di destinazione si potrà quindi apporre una sola etichetta con tutte le varie indicazioni previste (anche in più lingue) o si dovranno realizzare differenti etichette in base ai singoli Paesi coinvolti.
Se non si applica l’etichettatura ambientale
Nel caso le indicazioni viste sino ad ora venissero omesse, cioè non si applicasse l’etichettatura ambientale sull’imballaggio, le sanzioni previste dalla normativa vigente (Art. 261 del D.lgs. 152/2006) variano da 5.200 a 40.000 € e sono a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219 (etichetta ambientale). Le sanzioni appena indicate posso essere applicate tanto al produttore quanto ai commercianti e ai distributori (secondo un principio di responsabilità condivisa).
Note
1 Gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazioni non riportate nella Decisione 97/129/CE, potranno riferirsi alle norme UNI EN ISO 1043-1 per identificare le materie plastiche non contemplate, e alla UNI EN ISO 10667-1 per i polimeri provenienti da riciclo. 2 Il termine “produttore” identifica i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di materiali da imballo e di imballaggi vuoti. 3 L’identificazione prevede una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE, integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica).
Pusterla 1880
La strategia per un’azienda sostenibile a 360 gradi
COMUNICAZIONE D’IMPRESA
La riduzione dell’impatto ambientale è solo uno dei pilastri su cui si fonda la mission di Pusterla 1880, che intende la sostenibilità nell’accezione più ampia del termine.
Oltre all’impegno volto a ottenere certificazioni ed una riduzione del carbon footprint di gruppo, Pusterla 1880 lavora molto sul concetto di collaborazione tra aziende. “Dopo il successo della collaborazione con la cartiera James Cropper e la maison Ruinart per lo sviluppo del pluripremiato packaging Second Skin, ci siamo resi conto che la collaborazione tra diversi player di un unico progetto potesse rappresentare una nuova frontiera dell’innovazione e quindi della sostenibilità. – spiega Luca Meana, CFO del Gruppo –. La condivisione di know how, forza commerciale, ricerca e sviluppo tra diverse aziende della stessa filiera è il giusto asset per sviluppare più velocemente progetti di innovazione sostenibile indirizzati a diversi mercati e diversi clienti e che considerano il prodotto finale nel modo più completo possibile”. Attualmente Pusterla 1880 collabora con Lumson e con Industrie Grafiche Bressan. La prima, specializzata nella produzione di packaging primari per il settore cosmetico, è alla ricerca di alternative sostenibili da aggiungere alla propria gamma di prodotti per intercettare un’utenza sempre più sensibile al tema dell’impatto ambientale. “Con Lumson abbiamo collaborato allo sviluppo di XPAPER, un innovativo airless con pouch il cui flacone esterno è in carta riciclabile e sostenibile. In questo modo oltre ad alleggerire il peso del prodotto si facilita la separazione dei materiali a fine vita e la loro veicolazione nella
Il brevetto tamper evident folding box messo a punto da Pusterla 1880 e già in uso nell’ambito cosmetico, è stato messo in condivisione con Industrie Grafiche Bressan per aiutare l’azienda a rispondere alle esigenze del settore farmaceutico
corretta catena del riciclo" prosegue Meana. Industrie Grafiche Bressan è una cartotecnica specializzata in packaging per l’industria farmaceutica. Nel settore pharma stanno eliminando le etichette che sigillano gli astucci, mentre in quello della cosmetica vorrebbero eliminare il wrapping in plastica dei profumi. L’attività di ricerca e sviluppo si focalizza sul tamper evident folding box, un sigillo di sicurezza semplice, efficace, innovativo ed ecofriendly prodotto interamente in cartoncino, senza l'aggiunta di etichette plastiche in risposta alle più severe normative che regolano questi sistemi. “Il ruolo di Pusterla 1880 è creare un prodotto che si inserisca nel processo produttivo in maniera snella e performante, in linea con la nostra Corporate Social Responsibility. Lo utilizziamo prevalentemente nel mercato cosmetico, per cui in questo caso abbiamo messo in campo la nostra forza commerciale per facilitare la diffusione di questa innovazione sostenibile”.