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Osservatorio Legale Infrastrutture Viarie
norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
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OSSERVATORIO LEGALE
INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE - GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE
COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
L’Ente proprietario (o Gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell’art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Ai sensi dell’art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode nel caso di specie dell’Amministrazione è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso. L’Amministrazione è pertanto liberata dalla propria responsabilità ex art. 2051 c.c. solo quando dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da Terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la massima diligenza. L’art. 2051 c.c., per altro verso, implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l’onere di provare il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta, provate queste circostanze, il custode - per escludere la sua responsabilità - avrà l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ, sez. III, 29.01.2016, n° 1677). La causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato quando la sua condotta imprudente è stata idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva dell’Ente proprietario della strada e l’evento dannoso. Spesso capita di vedere contratti d’appalto nei quali l’Amministrazione cerca di spogliarsi delle proprie responsabilità di custode dell’area (strade, piste ciclabili, impianti sportivi, ecc.) attribuendo la qualità di custode all’Impresa esecutrice dei lavori, non sapendo che la mera stipula del contratto d’appalto non priva affatto il Committente della qualità di “custode”, ex art. 2051 c.c., in quanto la qualità di custode è fattuale e non giuridica e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. Il contratto d’appalto sottoscritto con l’Impresa esecutrice dei lavori o della manutenzione stradale non priva affatto pertanto il Committente della qualità di custode, ex art. 2051 c.c., in quanto solo il concreto e materiale spossessamento dell’area può, eventualmente, comportare la perdita di quella qualità (Cass. civ. sez. III, del 1. 25.06.2013 n° 15882).
2.
La stipula, da parte dell’Amministrazione Comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via non priva pertanto l’Amministrazione Committente della qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’Appaltatore (Cass. civ. sez. III, del 25.06.2013 n° 15882). Diversamente, la realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui - nella parte non occupata - a essere aperta al pubblico transito non priva l’Ente proprietario della qualità di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile (Cass. civ. sez. III, del 25.06.2013 n° 15882). In ogni caso, anche in presenza di un effettivo spossessamento dell’area, incombe sull’Amministrazione l’obbligo di prevenire situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito, anche con una adeguata segnaletica stradale, comportando per l’Ente proprietario il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (Cass., civ., sez. III, 14.03.2006 n° 5445). Incombe pertanto, in ogni caso, sull’Amministrazione, anche dopo che l’area di cantiere sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, uno specifico dovere di vigilanza ad esempio curandosi che la chiusura della strada sia avvenuta con le modalità prescritte dalla normativa vigente per i cantieri stradali, con transennature fisse e con idonei cartelli di segnalazione luminosa, anche notturna nel rispetto della normativa vigente (si veda “S&A” n° 133 Gennaio/Febbraio 2019). n
(1) Avvocato in Modena GIURISPRUDENZA
Quesiti dai Lettori
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Oggetto: Responsabilità dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto
“Abbiamo sottoscritto un contratto d’appalto pubblico e nel contratto è precisato che siamo responsabili dell’area, ma dopo un mese non abbiamo ancora sottoscritto il verbale di consegna dei lavori: siamo comunque responsabili dell’area oggetto dell’appalto?”.
Risposta “La risposta è no, in quanto la mera stipula del contratto d’appalto non priva affatto il Committente della qualità di “custode”, ex art. 2051 c.c., in quanto la qualità di custode è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto, non avendo ancora tale potere alcuna responsabilità in qualità di custodi ex art. 2051 c.c. può esservi ancora attribuita”.
Oggetto: Mancata consegna dei lavori e responsabilità
“Non abbiamo ancora sottoscritto la consegna dei lavori e non è stato eseguito il collaudo: siamo responsabili dei danni occorsi a Terzi?”.
Risposta “In caso di appalto, l’Appaltatore è responsabile dei danni occorsi a Terzi sino a quando non ha effettuato la consegna dell’opera ai sensi dell’art. 1665 c.c., ovvero fino alla consegna dei lavori all’Amministrazione Pubblica e al compiuto collaudo, sussistendo l’obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. in capo all’Impresa appaltatrice. Se l’Amministrazione non procede al collaudo occorre sollecitare il Direttore dei Lavori e il RUP affinché provvedano in tal senso”.
Oggetto: Responsabilità dell’Amministrazione
“L’esecuzione di asfalti su una strada pubblica che non abbia interrotto il pubblico transito esclude la responsabilità dell’Amministrazione Pubblica Committente dell’opera in caso di danni a Terzi?”.
Risposta “No, la realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’Ente proprietario della qualità di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile (Cass. civ. sez. III, del 25.06.2013 n° 15882)”.