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A cura di Stefano Calzolari(1)
OSSERVATORIO LEGALE INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE
COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE L’Ente proprietario (o Gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell’art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Ai sensi dell’art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode nel caso di specie dell’Amministrazione è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso. L’Amministrazione è pertanto liberata dalla propria responsabilità ex art. 2051 c.c. solo quando dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da Terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la massima diligenza. L’art. 2051 c.c., per altro verso, implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l’onere di provare il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta, provate queste cir-
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STRADE & AUTOSTRADE 2-2019
costanze, il custode - per escludere la sua responsabilità - avrà l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ, sez. III, 29.01.2016, n° 1677). La causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato quando la sua condotta imprudente è stata idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva dell’Ente proprietario della strada e l’evento dannoso. Spesso capita di vedere contratti d’appalto nei quali l’Amministrazione cerca di spogliarsi delle proprie responsabilità di custode dell’area (strade, piste ciclabili, impianti sportivi, ecc.) attribuendo la qualità di custode all’Impresa esecutrice dei lavori, non sapendo che la mera stipula del contratto d’appalto non priva affatto il Committente della qualità di “custode”, ex art. 2051 c.c., in quanto la qualità di custode è fattuale e non giuridica e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. Il contratto d’appalto sottoscritto con l’Impresa esecutrice dei lavori o della manutenzione stradale non priva affatto pertanto il Committente della qualità di custode, ex art. 2051 c.c., in quanto solo il concreto e materiale spossessamento dell’area può, eventualmente, comportare la perdita di quella qualità (Cass. civ. sez. III, del 1. 25.06.2013 n° 15882).
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