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Osservatorio Legale Infrastrutture Viarie
norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
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OSSERVATORIO LEGALE
INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE - GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE
SUL BENEFICIO DELL’INCREMENTO DEL QUINTO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA
Il concorrente che partecipa alla gara deve possedere l’attestazione di qualificazione SOA “per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere”, dove la “categoria” fa riferimento al tipo di lavorazione oggetto d’appalto, mentre la “classifica” si riferisce all’importo della lavorazione stessa. L’art. 61 comma 1 del D.P.R. n° 207/2010 (Regolamento Appalti) elenca le varie classifiche, dalla I alla VIII, specificando i vari livelli dell’importo dei lavori a ciascuna corrispondente. Il successivo comma 2 disciplina le modalità attraverso le quali si determina l’importo massimo dei lavori che possono essere eseguiti in base a ciascuna classifica “La qualificazione in una categoria abilita l’Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di Imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna Impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di Imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla Mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo dell’art. 92, comma 2”. La precisazione della Norma sopra citata (“La qualificazione in una categoria abilita l’Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”) pone un dubbio interpretativo sull’interpretazione della volontà normativa in merito all’incremento del quinto; ovvero, se sia sufficiente la qualificazione in una qualsiasi categoria per poter usufruire dell’aumento del quinto; oppure, se la qualificazione debba essere riferita esclusivamente alle qualificazioni richieste dal Bando di gara. Per chiarezza espositiva, si riporta un esempio in merito alla partecipazione alla procedura di gara di un concorrente in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. Importo dei lavori a base di gara 3.527.000,00 Euro, qualificazioni richieste per la partecipazione: OG 1 IV, classifica IV bis e OG 11 classifica III. La Mandante in sede di partecipazione ha dichiarato che assumerà la quota di partecipazione all’appalto per il 17,97% pari a 619.200,00 Euro. Nel caso in cui la Mandante fosse qualificata per la sola categoria OG 11 in classifica II pari a 516.000,00 Euro non potrebbe avvalersi dell’incremento del quinto di cui all’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010; ciò in quanto la stessa non è qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara pari a 705.461,00 Euro e pertanto sarebbe esclusa dalla procedura di gara non potendo partecipare
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GIURISPRUDENZA
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all’ATI nella percentuale del 17,97% ed eseguire le lavorazioni per la somma indicata di 619.200,00 Euro. Ma nel caso in cui la stessa Mandante fosse però, anche, munita di attestazione di qualifica anche per le categorie OG 1 classifica III e OS 30 classifica III che abilitano la Mandante all’esecuzione di lavori fino a 1.033.000,00 Euro la stessa potrebbe partecipare alla procedura di gara? Il dubbio interpretativo è dettato dal fatto se la Mandante, per poter usufruire dell’aumento del quinto della propria classifica di cui al comma 2 dell’art. 61 del DPR 207/2010, debba possedere la qualificazione nella categoria delle lavorazioni che sarà chiamata ad eseguire pari almeno a un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, oppure se l’incremento del quinto possa trovare applicazione per il solo fatto che l’Impresa possegga la qualificazione in una categoria per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, indipendentemente dalle qualificazioni richieste dal Bando di gara. La Giurisprudenza intervenuta sull’argomento ha ritenuto che il tenore letterale della disposizione, la quale parla di “qualificazione in una categoria tout court” autorizza l’interprete a ritenere che l’incremento del quinto previsto dall’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 possa trovare applicazione per il solo fatto che una Impresa facente parte di un raggruppamento possegga la qualificazione in una categoria per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, indipendentemente dalle qualificazioni richieste dal Bando di gara (Tar Lecce sez. II, 19.12.2016 n. 1912). Ritornando quindi al nostro esempio, essendo la Mandante in possesso di una qualificazione OG 1 e OS 30 per una classifica, la terza, che la abilita ad eseguire lavori fino ad 1.033.000,00 Euro e cioè fino ad un importo superiore alla quinta parte di 3.527.000,00 Euro importo posto a base di gara, potrebbe legittimamente assumere su di sé l’impegno ad eseguire le opere ricadenti nella categoria OG 11 per un importo pari ad 619.200,00 Euro, usufruendo dell’incremento del quinto nella categoria da ultimo citata, e impegnandosi in misura pari al 17,97% dell’importo dell’appalto, ben potendo pertanto partecipare alla procedura di gara. n
Quesiti dai Lettori
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Oggetto: Incremento del quinto e avvalimento
“All’Impresa ausiliaria può applicarsi il beneficio del quinto di cui all’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010?”.
Risposta “La Giurisprudenza in più occasioni ha confermato che la portata generale dell’Istituto dell’avvalimento, quale strumento che consente l’utilizzo dei requisiti soggettivi di altri operatori economici messi a disposizione del concorrente alla stregua di idonea documentazione probatoria, implica l’utilizzabilità, in assenza di Norme derogatorie, anche del beneficio dell’incremento della classifica ai sensi dell’art. 61, comma 2, D.P.R. n° 207 del 2010 (Cons. St., sez. V, 22 Maggio 2015, n° 2563; sez. III, 13 Ottobre 2014, n° 5057; sez. V, 28 Aprile 2014, n° 2200)”.
Oggetto: Utilizzo dell’incremento del quinto per la Mandataria
“Può la Mandataria di un A.T.I. orizzontale ricorrere all’incremento del quinto dei propri requisiti per raggiungere la soglia minima del 40% per partecipare alla gara?”.
Risposta “L’art. 92 comma 2 del DPR 207/2010 prevede che i requisiti di qualificazione economico-finanziario e tecnico organizzativo richiesti dal Bando devono essere posseduti dalla Mandataria nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori. La Giurisprudenza ha precisato che la misura minima del 40% contemplata dall’art. 95 comma 2, non può essere raggiunta dalla Mandataria attraverso l’incremento di un quinto dell’iscrizione posseduta (Cons. di Stato, sez. VI, 21 Giugno 2013, n° 3379).
(1) Avvocato in Modena