norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
OSSERVATORIO LEGALE INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE
SUL BENEFICIO DELL’INCREMENTO DEL QUINTO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA Il concorrente che partecipa alla gara deve possedere l’attestazione di qualificazione SOA “per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere”, dove la “categoria” fa riferimento al tipo di lavorazione oggetto d’appalto, mentre la “classifica” si riferisce all’importo della lavorazione stessa. L’art. 61 comma 1 del D.P.R. n° 207/2010 (Regolamento Appalti) elenca le varie classifiche, dalla I alla VIII, specificando i vari livelli dell’importo dei lavori a ciascuna corrispondente. Il successivo comma 2 disciplina le modalità attraverso le quali si determina l’importo massimo dei lavori che possono essere eseguiti in base a ciascuna classifica “La qualificazione in una categoria abilita l’Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di Imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna Impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di Imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla Mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo dell’art. 92, comma 2”. La precisazione della Norma sopra citata (“La qualificazione in una categoria abilita l’Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”) pone un dubbio interpretativo sull’interpretazione della volontà normativa in merito all’incremento del quinto; ovvero, se sia sufficiente la qualificazione in una qualsiasi categoria per poter usufruire dell’aumento del quinto; oppure, se la qualificazione debba essere riferita esclusivamente alle qualificazioni richieste dal Bando di gara.
198
STRADE & AUTOSTRADE 2-2020
Per chiarezza espositiva, si riporta un esempio in merito alla partecipazione alla procedura di gara di un concorrente in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. Importo dei lavori a base di gara 3.527.000,00 Euro, qualificazioni richieste per la partecipazione: OG 1 IV, classifica IV bis e OG 11 classifica III. La Mandante in sede di partecipazione ha dichiarato che assumerà la quota di partecipazione all’appalto per il 17,97% pari a 619.200,00 Euro. Nel caso in cui la Mandante fosse qualificata per la sola categoria OG 11 in classifica II pari a 516.000,00 Euro non potrebbe avvalersi dell’incremento del quinto di cui all’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010; ciò in quanto la stessa non è qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara pari a 705.461,00 Euro e pertanto sarebbe esclusa dalla procedura di gara non potendo partecipare
1.
www.stradeeautostrade.it