Artigianato & PMI Oggi NEWS è Allegato di Artigianato & PMI Oggi plurisettimanale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione provinciale di Frosinone. Edizione: CNA Frosinone Aut. Trib. Frosinone n° 126 del 30/11/77 Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Frosinone - Redazione via Mària, 51 - 03100 Frosinone Direttore Responsabile: Giancarlo Festa Progetto Grafico ARAS - Tipografia Nuova Stampa.
N°6 Dicembre 2008
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SPECIALE AUTOTRASPORTO 1. Accesso alla professione di autotrasportatore merci e viaggiatori: adeguamento requisiti entro agosto 2009 2. tachigrafo digitale: scarico e archiviazione dati 3. orario di lavoro dei conducenti: scadenza aprile 2009 AUTOTRASPORTO MERCI. RIFORMA DELL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE. DAL 17 AGOSTO 2009 OBBLIGATORIO L'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE. LA CNA DI FROSINONE ORGANIZZA CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI CAPACITA' PROFESSIONALE Il 17 agosto 2005 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 28 aprile 2005 che ha reso pienamente operativa la disciplina sull'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi (e di viaggiatori), contenuta nel Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Dal 17 agosto 2005 le imprese che intendono esercitare l'attività di autotrasporto per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva superiore ad 1,5 tonnellate per iscriversi all'Albo debbono dimostrare i tre requisiti previsti dalla normativa sull'accesso alla professione e cioè; 1. onorabilità 2. capacità finanziaria 3. capacità professionale.
CAPACITA' FINANZIARIA La capacità finanziaria che deve possedere un'impresa ai fini dell'iscrizione deve essere pari a: • 50.000 euro, per il primo autoveicolo in disponibilità • 5.000 euro, per ogni autoveicolo supplementare La capacità finanziaria può essere dimostrata, oltre che attraverso la propria situazione patrimoniale (conti annuali, fondi disponibili - comprese le liquidità bancarie e attivi patrimoniali) anche mediante un'attestazione rilasciata da un impresa che esercita attività bancaria (quindi soltanto le banche) e non anche da società finanziarie, come consentiva la precedente normativa. CAPACITA' PROFESSIONALE L'attuale normativa prevede l'esame per l'idoneità professionale anche nel caso di soggetti che abbiano maturato un'esperienza quinquennale presso imprese di trasporti regolarmente iscritte. La novità contenuta nel Decreto Ministeriale del 28 aprile 2005 è quella relativa all'obbligatorietà dell'attestato di idoneità professionale anche da parte delle imprese che erano in precedenza esentate, ed in
Speciale AUTOTRASPORTO: Accesso alla professione; particolare ci riferiamo alle imprese: • iscritte all'Albo con veicoli di portata utile fino a 3,5 tonnellate o di massa fino a 6 tonn.; • che dispongono di autobetoniere; • che esercitano con veicoli per il carico/scarico dei Rifiuti Solidi Urbani; • che esercitano con veicoli per il carico/scarico di liquami o per il trasporto di liquidi di spurgo pozzi neri sino al 16 agosto 2005
LA CNA DI FROSINONE ORGANIZZA CORSI DI PREPARAZIONE PER TITOLARI E DIPENDENTI ai fini della preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato. I corsi si terranno presso la sede provinciale di Frosinone e saranno tenuti da docenti di alto profilo professionale. Prenota la tua partecipazione compilando la scheda allegata ed inviala al fax: 0775/82.20.84 oppure all'indirizzo mail info@cnafrosinone.it. Per maggiori informazioni contattaci telefonicamente allo 0775/82.281
Tali imprese, come detto, erano esentate ai sensi della precedente normativa dalla dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria e professionale, mentre dal 17 agosto 2005 hanno quattro anni di tempo per adeguarsi alla nuova normativa e prepararsi al sostenimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale. Modalità di svolgimento dell'esame La prova è svolta sulle materie di: Diritto, Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa, Accesso al mercato, Norme tecniche e gestione tecnica, Sicurezza stradale. La prova si tiene presso la Provincia dove il candidato ha la residenza anagrafica. L'esame è articolato in due prove: a) quiz con sessanta domande con risposta a scelta fra quattro alternative; b) risoluzione di un'esercitazione su un caso pratico. Riepilogando, tutte le imprese (ad eccezione di quelle autorizzate sino al 31 dicembre 1977) iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con le procedure semplificate previste dalla precedente normativa, sono tenuto ad adeguarsi dimostrando i requisiti di capacità professionale e finanziaria secondo una determinata scadenza temporale che viene così riassunta: SCHEMA RIEPILOGATIVO verifica ed adeguamento dei requisiti Imprese di autotrasporto autorizzate fino al 31.12.1977 Esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti Imprese di autotrasporto autorizzate dall'1.1.1978 al 31.05.1987 Non più esentate, ma dimostrano i tre requisiti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 28/04/2005 (16 agosto 2007)
TACHIGRAFO DIGITALE La normativa Europea ha stabilito che dal 1° maggio 2006 tutti i veicoli di nuova immatricolazione siano dotati di tachigrafo digitale. Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall'esigenza di sostituire il precedente apparato analogico. Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo: - un'unità veicolo: è un apparecchio simile ad un'autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d'entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante; - una smart-card. Il controllo dei dati Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all'uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l'identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida.
Imprese iscritte all'Albo con veicoli di portata utile fino a 3,5 tonnellate o di massa fino a 6 tonn. e autobetoniere; veicoli per il carico/scarico dei Rifiuti Solidi Urbani; con veicoli per il carico/scarico di liquami o per il trasporto di liquidi di spurgo pozzi neri sino al 16 agosto 2005 Non più esentate, ma dimostrano i tre requisiti entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 28/04/2005 (16 agosto 2009), purché continuino ad esercitare con la stessa tipologia di veicoli
Le altre funzioni L'apparecchio registra inoltre:
Imprese che hanno dimostrato la capacità finanziaria con attestazione di Società finanziaria Dimostrano nuova capacità finanziaria con attestazione della Banca, alla prima verifica della persistenza dei requisiti
Le quattro smart-cards Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all'impresa, alle autorità di controllo o all'officina.
• i dati identificativi del veicolo (a vita); • la distanza percorsa; • le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno); • la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.
Tachigrafo digitale; Orario di lavoro dei conducenti Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006 definisce le modalita' di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.
La CNA di Frosinone fornisce alle imprese associate il servizio relativo a:
Il decreto descrive gli obblighi per le aziende che si sviluppano principalmente su quattro punti:
2. richiesta e rilascio Carta Azienda (intestata all'azienda che ha la disponibilità dei veicoli);
1. SCARICO Lo scarico delle carte conducente deve essere effettuato nelle seguenti modalità: - periodicamente: entro e non oltre le 3 settimane (da intendersi 21 giorni calendariali); - immediatamente prima della cessione del rapporto di lavoro tra conducente ed azienda; - immediatamente prima della scadenza della carta su richiesta di autorità; Lo scarico della memoria di massa del tachigrafo digitale deve essere effettuato nelle seguenti modalità: - periodicamente: entro e non oltre i 3 mesi - immediatamente prima della sostituzione del tachigrafo, della vendita o dismissione del veicolo su richiesta di autorità
1. richiesta e rilascio Carta Conducente (per i conducenti dei veicoli);
3. fornitura della chiavetta (Download Key) per lo scarico dei dati della Carta Conducente, e della memoria di massa del tachigrafo; 4. fornitura del lettore smart card per lo scarico veloce dei dati della carta conducente; 5. fornitura del programma per l'archiviazione e la lettura dei dati relativi alle carte conducenti. Il programma viene gestito su di una piattaforma web, per cui vi è la possibilità di accedere al sistema da qualsiasi computer aziendale connesso ad internet. 6. in alternativa al servizio di cui al punto 5) la CNA di Frosinone offre il servizio di scarico ed archiviazione dati presso la propria sede agevolando l'impresa sulle relative incombenze. Per maggiori informazioni contatta la sede della CNA di Frosinone al numero 0775/82.281 oppure richiedi maggiori informazioni all'indirizzo info@cnafrosinone.it
2. ARCHIVIAZIONE E' necessario custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalle normative vigenti (24 mesi) al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere disponibili, presso la sede dell'azienda, all'autorità di controllo. I titolari delle aziende sono responsabili anche della conservazione in sicurezza dei dati che dovrà avvenire su supporti dati esterni che ne garantiscono l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre un'ulteriore copia di salvataggio.
ORARIO DI LAVORO DEI CONDUCENTI (AUTISTI)
3. VALUTAZIONE Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie (561).
Adeguamento entro aprile 2009
4. FORMAZIONE Il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso.
Tra gli aspetti di maggior rilievo contenuti in questo ultimo provvedimento legislativo, rivolto ai lavoratori mobili (autisti) alle dipendenze di imprese di autotrasporto di persone o di merci su strada, contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06, si devono annoverare:
Inoltre vige anche l'obbligo di informare i lavoratori della vigente disciplina in materia di orario di lavoro (561 e Dir.15/2002), nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
Il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 (entrato in vigore il 1 gennaio 2008)ha recepito la direttiva 2002/15/CE.
- la durata media della settimana lavorativa, che non può superare le 48 ore - la durata massima della settimana lavorativa, che può essere estesa a sessanta ore, solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera comunque il limite di quarantotto ore settimanali;
L'orario di lavoro: che comprende sia il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, sia i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio (articolo 3, lettera a); Lo stesso decreto legislativo fa rinvio alla contrattazione collettiva nazionale di settore di potere prevedere, "in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro", una diversa durata massima e media di orario rispetto ai limiti in precedenza ricordati. Questa opportunità sindacale è stata utilizzata dalle parti sociali, attraverso l'intesa raggiunta il 3 aprile 2008, che ha "rivisitato" i regimi di orario applicabili ai dipendenti con mansione di autista dipendenti di imprese di autotrasporto merci e logistica, attraverso la "riscrittura" degli articoli 11, 11 bis e 11 ter, precedentemente in vigore, e sostituendoli con i nuovi articoli di seguito commentati. L'art. 11 bis "Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue" conferma, sostanzialmente, quanto già regolamentato dalla precedente formulazione dell'art. 11 bis, ovvero, che si considera autista "discontinuo" quel lavoratore mobile che possiede le seguenti caratteristiche: - deve essere inquadrato al livello 3° Super del Contratto di lavoro; - il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione; - i viaggi devono prevedere assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta; - che utilizza autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 q.li o autocarri con portata superiore a 20 q.li se muniti di gru o conducenti addetti a trasporti eccezionali; - la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività.
Sono definite una serie di procedure per stabilire con certezza il diritto delle imprese di autotrasporto merci c/t e logistica di applicare il regime di orario di lavoro più favorevole. In particolare è prevista una metodologia di tipo sindacale che stabilisce la verifica della sussistenza o meno delle condizioni sopra evidenziate, attraverso degli accordi aziendali raggiunti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale e le r.s.a./r.s.u. se esistenti a livello aziendale. Tali accordi costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 bis; dovranno poi essere sottoscritti per adesione dai singoli lavoratori interessati, attualmente in forza e dai futuri nuovi assunti. Il confronto sindacale dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti. (cfr. il fac-simile di richiesta di incontro a livello aziendale). Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria settimanale sarà quella prevista delle 48 ore settimanali Gli accordi sindacali devono essere realizzati entro il 3 aprile 2009 La CNA di Frosinone ha aperto un tavolo di trattative coni sindacati di categoria al fine di consentire di estendere la durata media dell'orario di lavoro settimanale da 48 ore a 58 ore. Contatta al più presto gli uffici della CNA di Frosinone per avere assistenza ai fini della contrattazione aziendale al numero 0775/82.281 oppure scrivendo una mail all'indirizzo: info@cnafrosinone.it
Corsi di formazione per l’accesso alla professione. Servizio di archiviazione dati del tachigrafo digitale. Orario di lavoro e accordi sindacali. Nome azienda AZIENDA
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Ai sensi del D.lgs. 196/03 desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente scheda saranno utilizzati dalla CNA – tramite P.C. in rete – esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alla quota di partecipazione.
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