METROLOGIA LEGALE E FORENSE
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Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)
Misura della temperatura in ingresso ai luoghi di lavoro Sufficiente il termometro
LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the Dlgs 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all “metric users” in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli “utenti Metrici” che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! La pandemia da Covid-19 e i conseguenti effetti tragici cui ha dato origine potrebbero essere discussi a lungo, perché è stata messa in luce l’estrema fragilità dell’essere umano, individualmente considerato, ma anche delle strutture sociali (e della società in genere) impreparate ma anche incapaci, intenzionalmente o meno, di gestire congiuntamente un problema di portata planetaria. Come abbiamo potuto constatare dalle vicende nazionali, ove si sono susseguiti provvedimenti di differente natura e portata, spesso di contenuto contraddittorio o poco conciliante tra loro, lo scenario, con i relativi comportamenti cui attenersi, si è delineato molto lentamente tra diverse incertezze generate anche dalla molteplicità, mai coesa, di strutture di governo a più livelli che hanno complicato il quadro. Allo scopo di contenere il diffondersi del contagio, tra le tante previsioni disposte, è stato introdotto l’obbligo in alcuni territori e la facoltà in altre zone per i datori di lavoro di rilevare la temperatura dei propri dipendenti al moT_M
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sono autorizzate solo in casi eccezionali; una valutazione fondamentale, da effettuarsi preliminarmente a cura del datore di lavoro, riguarda l’accuratezza di tali strumenti che, come noto, sono indiscutibilmente strumenti di misura, oltre che naturalmente la loro conformità alle pertinenti norme. Per quanto concerne la liceità di tali prodotti, essa è garantita dalla loro conformità a quanto previsto dalle specifiche normative che regolamentano i dispositivi medici attestata dalla presenza del marchio CE e dalla dichiarazione di conformità UE. In considerazione del particolare uso cui tali dispositivi sono destinati (rilevazione temperatura corporea umana) è evidente che la principale normativa di riferimento, di obbligatoria osservanza, è costituita dalla Direttiva 93/42/CEE [1] (il 26 maggio 2020 sarebbe dovuto entrare in vigore il Reg 2017/745/UE, che abroga la direttiva 93/42/CEE ma, data la situazione emergenziale, la Commissione UE ha disposto la proroga di un anno) che fissa i requisiti essenziali dei dispositivi. La direttiva, tra gli altri requisiti, prescrive per i dispositivi con funzione di misura, che: – i dispositivi (con funzione di misura) devono essere progettati e fabbricati in modo tale da fornire una costanza e precisione di misura adeguate, entro appropriati limiti di precisione, tenuto conto della destinazione del dispositivo. Detti limiti sono specificati dal fabbricante; – la scala di misura, di controllo e di indicazione dev’essere progettata sulla base di principi ergonomici tenendo
mento del loro ingresso in azienda, oltre che in caso di manifestazione dei sintomi tipici del Covid-19 (tosse, irritazione nasale, congiuntivite ecc.). Numerose sono state le perplessità, sotto il profilo legale, poiché tale provvedimento pare indebolire alcune garanzie faticosamente conquistate negli anni dai lavoratori, inclusa la tutela alla privacy dei dati acquisiti in sede di rilevazione ma in pochi hanno sollevato il problema riguardante la strumentazione idonea per procedere agli adempimenti richiesti. Premesso che l’ideale sarebbe che il datore di lavoro si dotasse di termometri che possano essere utilizzati a distanza e senza contatto, per due ordini di motivi: – non c’è necessità di contatto, quindi lo strumento non dev’essere disinfettato ogni volta per ciascuna misurazione effettuata ma può lavorare in maniera continuativa; – non è un metodo invasivo in quanto, evitando qualsiasi contatto con il sog- Avvocato – Foro di Milano getto, non determina indebite opera- Professore a contratto al Politecnico di Milano zioni sulla persona dello stesso, che veronica.scotti@gmail.com