COMMENTI ALLE NORME
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Rubrica a cura di Nicola Dell’Arena
17025 Presentazione dei risultati Terza parte: contenuto del documento finale COMMENTS ON STANDARDS: UNI CEI EN ISO/IEC 17025 A great success has been attributed to this interesting series of comments by Nicola Dell’Arena to the UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Standard. RIASSUNTO Prosegue con successo l’ampia e interessante serie di commenti di Nicola Dell’Arena alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. In questo numero continuiamo a parlare della presentazione dei risultati.
GENERALITÀ
Il paragrafo 7.8.2.1, come già detto, indica, nel minimo dettaglio, tutte le informazioni che il documento finale deve obbligatoriamente riportare. Il paragrafo è unico e non presenta sotto paragrafi. Per comodità d’illustrazione e per meglio collegare i punti trattati ai requisiti aggiunti da Accredia, aggiungo alcuni punti, avvisando però il lettore che nulla hanno a che fare con i singoli punti considerati dalla norma. Sia per i laboratori di prova sia per quelli di taratura Accredia prescrive, oltre alla classica “si applica il requisito di norma”, requisiti aggiuntivi senza riportare i riferimenti ai singoli punti, anche se per l’argomento trattato si può facilmente risalire all’alinea a cui dev’essere applicato. Per i laboratori di prova due requisiti sono generali e non si possono riferire ad alcuna alinea. Per i laboratori di taratura viene aggiunto un requisito generale: “si applicano le indicazioni riportate nel documento IO-09-DT”. RIFERIMENTI
Per quanto riguarda il punto 7.8.1.2 a): “un titolo (per esempio Rapporto di prova, certificato di taratura o Rapporto di campionamento)” non ho alcun
temporanee; sedi mobili) l’applicazione del requisito è facile e semplice: basta riportare, all’inizio o alla fine del rapporto, il luogo dove si è effettuata la prova con la frase “la prova è stata effettuata nel…”. All’ alinea 7.8.1.2 d) si legge: “una univoca identificazione che permetta di riconoscere tutte le parti che lo compongono come parti integranti del rapporto completo, e una chiara identificazione della fine del rapporto”. Il requisito richiede una chiara e univoca identificazione. A mio parere non serve commentare, perché ritengo fuorviante il motivo per cui bisogna inserire quanto richiesto. L’identificazione è fatta con una sigla che può essere numerica o alfanumerica. Il requisito “una chiara identificazione della fine del rapporto” può essere ottemperato in tre modi: 1) firma alla fine del rapporto; 2) indicazione del numero di pagina e del numero totale di pagine; 3) data di emissione. Viceversa la firma elettronica, oggi utilizzata, può essere apposta in qualsiasi parte del documento e quindi non ci permette, di per sé, di giudicare se il rapporto sia completo. Il secondo metodo, non previsto in questo paragrafo della norma, spesso non viene utilizzato e quindi, in assenza delle indicazioni perviste da questo metodo, non si può dire se il rapporto sia completo né se tutte le parti del rapporto siano parti integranti. La data di emissione, inserita alla fine del rapporto, indica che il rapporto è finito ed è completo. Tuttavia la data non è sempre riportata alla fine, per cui anche in questo caso nasce il dubbio se il rapporto sia completo. Sarebbe opportuno imporre a tutti i
particolare commento. Osservo solo che in questi giorni mi è capitato di leggere un documento di analisi del sangue, redatto da un laboratorio certificato, che non riporta nessun titolo. All’alinea 7.8.1.2 b) si legge: “il nome e l’indirizzo del laboratorio”. Tutto semplice. All’alinea 7.8.1.2 c) si legge: “il luogo di esecuzione delle attività di laboratorio, comprese quelle effettuate presso il cliente o in siti al di fuori delle sedi permanenti del laboratorio, o in sedi temporanee o mobili dello stesso”. Questo requisito dimostra che, a volte, quando si cambiano le cose si perde chiarezza. Infatti, la versione precedente recitava “se differente dall’indirizzo del laboratorio” e spiegava meglio quando applicarlo. Però vediamo alcuni possibili casi pratici. Il laboratorio ha diverse sedi, nella stessa città, e non tutte accreditate: in questo caso è doveroso riportare il luogo. Il laboratorio ha diverse sedi, in diverse città, e non tutte accreditate: in questo caso è superfluo riportare il luogo perché l’indirizzo è esaustivo. Nell’indirizzo con l’unica sede è compreso il luogo, mentre nell’indirizzo con più sedi può essere compreso il luogo di esecuzione e, se non fosse compreso, occorrerebbe riportare anche la sede. Former: Responsabile Qualità - ENEA Nei casi indicati dalla norma (cliente; Casaccia - RETIRED siti fuori dalle sedi permanenti; sedi ndellarena@hotmail.it T_M
N.
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