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'ůŝ ĂŵŵŽƌƚŝnjnjĂƚŽƌŝ ƐŽĐŝĂůŝ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ŝŶ >ŽŵďĂƌĚŝĂ Ͳ ŶŶŽ ϮϬϭϯ
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>Ă ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽ ğ ƉƌĞĐĞĚƵƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŽŶƐƵůƚĂnjŝŽŶĞ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ Ğ ĚĂ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĂĐĐŽƌĚŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
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EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŵĂŶĐĂŶƚŝ͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶŝ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ŶĞůů͛ ĐĐŽƌĚŽ YƵĂĚƌŽ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͘ >͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞůůĞ ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ƐŽƐƉĞŶĚĞ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ ğ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ ƚƌĂƐĐŽƌƐŝ ŝŶƵƚŝůŵĞŶƚĞ ŝ ƋƵĂůŝ ğ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŝů ĚŝŶŝĞŐŽ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞůůĂ /' ͘
ϭ͘ϭϲ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ /ů ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚŽǀƌă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ƉĞƌ ǀŝĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŐĞĨŽ͘ƐĞƌǀŝnjŝƌů͘ŝƚ͕ͬŝů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ĚĞůůĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĞ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶŝ ĚĂů ůĂǀŽƌŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ Ğ ŝů ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ŵĞŶƐŝůĞ ĚĞůůĞ ŽƌĞ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝnjnjĂƚĞ͘ >Ă ŵĂŶĐĂŶnjĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶŝ ƐŽƉƌĂ ĐŝƚĂƚĞ Ž ůĂ ůŽƌŽ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞnjnjĂ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ŝů ĚŝŶŝĞŐŽ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞůůĂ /' ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ž ůĂ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ĐŽŶĐĞƐƐĂ Ğ ůĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŶƵŽǀĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŽ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞůů͛ ĐĐŽƌĚŽ YƵĂĚƌŽ͘ ϭϴ
'ůŝ ĂŵŵŽƌƚŝnjnjĂƚŽƌŝ ƐŽĐŝĂůŝ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ŝŶ >ŽŵďĂƌĚŝĂ Ͳ ŶŶŽ ϮϬϭϯ
ϭ͘ϭϳ DŝƐƵƌĂ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ /' ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ >͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ ğ ĚŽǀƵƚĂ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞůů͛ϴϬй ĚĞůůĂ ƌĞƚƌŝďƵnjŝŽŶĞ ŐůŽďĂůĞ ĐŚĞ ƐĂƌĞďďĞ ƐƉĞƚƚĂƚĂ Ăŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ůĞ ŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŶŽŶ ƉƌĞƐƚĂƚĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ƚƌĂ ůĞ ŽƌĞ Ϭ ĞĚ ŝů ůŝŵŝƚĞ ŽƌĂƌŝŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͕ ŵĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ůĞ ϰϬ ŽƌĞ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝ͘ >Ă ŵŝƐƵƌĂ ğ ĞƌŽŐĂƚĂ ŶĞů ůŝŵŝƚĞ ĚĞŝ ŵĂƐƐŝŵĂůŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůů͛/EW^͘ ZŝƉŽƌƚŝĂŵŽ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ͕ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ĚĞů ϮϬϭϯ͘
>KZ K ϮϬϭϯ
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ƵƌŽ ϭ͘ϭϱϮ͕ϵϬ ƉĞƌ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ůĂ ĐƵŝ ƌĞƚƌŝďƵnjŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ ĚĞŝ ƌĂƚĞŝ ĚĞůůĂ ϭϯǐ ŵĞŶƐŝůŝƚă Ğ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵĞŶƐŝůŝƚă ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ;ϭϰǐ͕ ƉƌĞŵŝŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵnjŝŽŶĞ ĞĐĐ͘Ϳ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă Φ Ϯ͘Ϭϳϱ͕Ϯϭ ůŽƌĚŝ ŵĞŶƐŝůŝ͘
ƵƌŽ ϵϬϯ͕ϮϬ
ƵƌŽ ϭ͘Ϭϴϱ͕ϱϳ
Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ůŽƌĚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƉŽŝ ĚĞƚƌĂƚƚĂ ƵŶĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ƉĂƌŝ Ăů ϱ͕ϴϰй Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͘ ZŝĚƵnjŝŽŶŝ ƐƵŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ /' ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉƌŽƌŽŐŚĞ ĚĞŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ ƐƚĞƐƐŝ͘
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'ůŝ ĂŵŵŽƌƚŝnjnjĂƚŽƌŝ ƐŽĐŝĂůŝ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ŝŶ >ŽŵďĂƌĚŝĂ Ͳ ŶŶŽ ϮϬϭϯ
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ϭ͘ϭϴ >Ă ĐŽŶƚƌŝďƵnjŝŽŶĞ ĂĚĚŝnjŝŽŶĂůĞ
>Ğ ĂnjŝĞŶĚĞ ĐŚĞ ƵƚŝůŝnjnjĂŶŽ ůĂ /' ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ĚĞǀŽŶŽ ǀĞƌƐĂƌĞ Ăůů͛/EW^ ŝů Đ͘Ě͘ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂĚĚŝnjŝŽŶĂůĞ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ƵƐƵĨƌƵŝƐĐŽŶŽ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ͘
/ů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂĚĚŝnjŝŽŶĂůĞ ğ ƉĂƌŝ Ăů ϰ͕ϱй ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚĂ Ăŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ƌŝĚŽƚƚĂ Ăů ϯй ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĨŝŶŽ Ă ϱϬ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϴ͕ Đ͘ ϭ͕ ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ Ϯϭ ŵĂƌnjŽ ϭϵϴϴ Ŷ͘ ϴϲ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂnjŝŽŶŝ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϮϬ ŵĂŐŐŝŽ ϭϵϴϴ Ŷ͘ ϭϲϬ͕ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ /EW^ ĚĞů ϯ͘ϭϮ͘ϭϵϴϴ͕ Ŷ͘ ϮϰϬ͕ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ /EW^ ϭ͘Ϯ͘ϮϬϬϴ͕ Ŷ͘ ϮϱϵϵͿ͘
ϭ͘ϭϵ ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ ĐŽŶ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ >͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ >ƵŽŐŽƚĞŶĞŶnjŝĂůĞ ϵ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϭϵϰϱ͕ Ŷ͘ ϳϴϴ Ğ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϴ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ Ϯϭ ŵĂƌnjŽ ϭϵϴϴ͕ Ŷ͘ ϴϲ ;ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ůĞŐŐĞ ϮϬ ŵĂŐŐŝŽ ϭϵϴϴ Ŷ͘ ϭϲϬͿ͕ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ ů͛ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ŝŶ ĐĂƐƐĂ ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐǀŽůŐĂ ĂůƚƌĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ Ž ĂƵƚŽŶŽŵŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ů͛/EW^ ĐŽŶ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϭϯϬͬϮϬϭϬ ;ĐŚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ŷ͘ ϭϬϳͬϮϬϭϬͿ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĐƵŵƵůĂďŝůŝƚăͬŝŶĐƵŵƵůĂďŝůŝƚă͗ /ŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂƐƐŽůƵƚĂ
•
/ů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ŝŶŝnjŝĂ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ ĞĚ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ;Đŝž ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƌŝƐŽůƵnjŝŽŶĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐŽƐƉĞƐŽ ĚĂ ĐƵŝ ŽƌŝŐŝŶĂ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐƚĞƐƐĂͿ
ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂƐƐŽůƵƚĂ
•
^ŝ ŚĂ ƉŝĞŶĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƚƌĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ůĂ ŶƵŽǀĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ĐŽůůŽĐĂnjŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ŝŶ ĂůƚƌĞ ŽƌĞ ĚĞůůĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ Ž ŝŶ ƉĞƌŝŽĚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ƐĂƌĞďďĞ ƐƚĂƚĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ϮϬ
'ůŝ ĂŵŵŽƌƚŝnjnjĂƚŽƌŝ ƐŽĐŝĂůŝ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ŝŶ >ŽŵďĂƌĚŝĂ Ͳ ŶŶŽ ϮϬϭϯ
ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ƐŽƐƉĞƐĂ ĐŚĞ ŚĂ ĚĂƚŽ ůƵŽŐŽ Ăůů͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ͘ •
ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĐŽŶ ĐƵŵƵůĂďŝůŝƚă ƚŽƚĂůĞ
/ ĚƵĞ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƐŝĂŶŽ Ă ƉĂƌƚ ƚŝŵĞ ŽƌŝnjnjŽŶƚĂůĞ ;ƌŝĚƵnjŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽͿ Ž ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ;Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ƉŝĞŶĂ ƐŽůŽ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ŐŝŽƌŶŝ ĚĞůůĂ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂͿ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ƐŽƐƉĞƐĂ͘
•
/ů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ƐǀŽůŐĞ ŝŶ ƵŶŽ ĚĞŝ ĚƵĞ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ƵŶ ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ͕ ƉƵƌĐŚĠ ƚƌĂ ŝ ĚƵĞ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ɛŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝ ŝů ůŝŵŝƚĞ ŽƌĂƌŝŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ͘
•
ĂƐŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ĐƵŵƵůĂďŝůŝƚă ƉĂƌnjŝĂůĞ
/ů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ĂŶĚƌă Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ ůĂ ĐƵŝ ƌĞƚƌŝďƵnjŝŽŶĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ƐŝĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ ŝŶ ƉĞƌĐĞnjŝŽŶĞ͕ Ăǀƌă ĚŝƌŝƚƚŽ ĂĚ ƵŶ ĂƐƐĞŐŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ ĚĂůů͛/ŶƉƐ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶnjĂ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ͘
•
ŝů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ͕ ƐƚŝƉƵůĂ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ ƉĂƌnjŝĂůĞ ;ƐŝĂ ĞƐƐŽ Ă ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ž ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽͿ͕ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝů ĐƵŵƵůŽ ƉĂƌnjŝĂůĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ ĐŽŶ ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂ ƚĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŶĐŚĞ ƐĞ͕ ƚĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ƐĂƌĞďďĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ŚĂ ĚĂƚŽ ůƵŽŐŽ Ăůů͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉĂƌnjŝĂůŵĞŶƚĞ ƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůĞ͘
•
^Ğ ŝů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂƵƚŽŶŽŵŽ͕ ŶŽŶ ƌŝůĞǀĂ ŝů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ ƐŽƐƉĞƐŽ ƐŝĂ Ă ƚĞŵƉŽ ƉĂƌnjŝĂůĞ Ž Ă ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ͕ ŶĠ ŝů ƚĞŵƉŽ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂƵƚŽŶŽŵŽ Ğ ŶĞĂŶĐŚĞ ŝů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ƚĂůĞ ŶƵŽǀĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝ ƵŶĂ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ ƚƵƚĞůĂ ƉƌĞǀŝĚĞŶnjŝĂůĞ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘ ^ƉĞƚƚĞƌă ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ăů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞŝ ŐƵĂĚĂŐŶŝ Ğ ůĂ ůŽƌŽ ĐŽůůŽĐĂnjŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăůů͛/EW^ ůů͛ĞƌŽŐĂnjŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƋƵŽƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶnjŝĂůĞ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ͘
•
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Promo.Ter garantisce un servizio “chiavi in mano” per soddisfare le esigenze dei soci in tema di: assistenza per la predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali; assistenza e consulenza, attraverso l’Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro; tenuta, attraverso l’Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, del Libro Unico del Lavoro; assistenza nei rapporti con gli Enti: INPS, INAIL, ESATRI, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, CENTRO PER L’IMPIEGO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER L’AVVIAMENTO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI; assistenza per le visite ispettive attraverso l’Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. La gestione e l’elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo: SALARI E STIPENDI COMPENSI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI REPORTISTICA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE MODELLI 770 MODELLI CUD TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IRPEF CONTRIBUTI INPS AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL RIEPILOGO CONTABILE COSTO DEL LAVORO IRAP TRASMISSIONE TELEMATICA PREMI INAIL PER SOCI E FAMILIARI COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L’IMPIEGO PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PREVISTA DAL CCNL (FONDO M. NEGRI, FASDAC, ASSOCIAZIONE A. PASTORE, FON.TE, FONDO EST, QUAS) Via Marina, 10/A - 20121 Milano - Tel. 02 7750.298/300/214/252/299/301 - Fax 02 7750.461 e-mail: libri.paga@unione.milano.it
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AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA Č‚ANNO 2013 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE presenti altresĂŹ: - Direzione regionale INPS della Lombardia - Italia Lavoro Spa - Agenzia Regionale pe” ÂŽÇŻ •–”—œ‹‘Â?‡ǥ Žƒ ‘”Â?ƒœ‹‘Â?‡ ‡ ‹Ž ƒ˜‘”‘ †‡ŽŽƒ ‘Â?„ƒ”†‹ƒ Č‹ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ç¤ČŒ VISTI La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali ‡ ‹Â? ’ƒ”–‹…‘Žƒ”‡ ÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012; ÂŽÇŻ ……‘”†‘ —ƒ†”‘ ’‡” ‰Ž‹ ƒÂ?Â?‘”–‹œœƒ–‘”‹ •‘…‹ƒŽ‹ ‹Â? †‡”‘‰ƒ •–‹’—Žƒ–‘ ‹Ž 6 dicembre 2011 e le successive modifiche e integrazioni dello stesso; il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 22 dicembre 2011 e le successive integrazioni dello stesso; PREMESSO CHE I precedenti Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro. ‹ …‘Â?…‘”†ƒ •—ŽŽƒ Â?‡…‡••‹–Â? †‹ ’”‡˜‡†‡”‡ ƒÂ?…Š‡ ’‡” ÂŽÇŻÂƒÂ?Â?‘ ͖͔͕3 una continuitĂ di protezione sociale dei Žƒ˜‘”ƒ–‘”‹ …Š‡ •‘Â?‘ …‘Ž’‹–‹ †ƒ ”‹†—œ‹‘Â?‹ ‡ …‡••ƒœ‹‘Â?‹ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â? Â’Â”Â‘Â†Â—Â–Â–Â‹Â˜ÂƒÇĄ …‘Â? ‹Â?–‡”˜‡Â?–‹ …Š‡ǥ confermando nelle linee essenziali quanto realizzato negli anni precedenti, siano connotati dai seguenti orientamenti: ƒ Rinnovato e crescente impegno, condiviso anche a livello aziendale e territoriale / settoriale, per la formazione, riqualificazione e, in caso di esuberi, ricollocazione dei lavoratori, attraverso un utilizzo finalizzato delle politiche attive del lavoro in stretta connessione con la corresponsione delle indennitĂ ; ƒ Concorso delle risorse pubbliche, private e paritetiche sociali per rendere effettivo lÇŻÂ—Â–Â‹ÂŽÂ‹ÂœÂœÂ‘ ottimale di tutti gli istituti destinati alla tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente, e la loro connessione con gli interventi di politiche attive del lavoro; ƒ Promozione del realizza”•‹ †‹ –—––‡ Ž‡ …‘Â?†‹œ‹‘Â?‹ ’‡” ÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‡Â•Â•Â‘ ƒgli istituti previsti per la tutela in costanza di rapporto di lavoro …‘Â?’”‡•‹ “—‡ŽŽ‹ †‹ …—‹ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ ͙ǥ …‘Â?Â?ƒ Í™ †‡Ž †‡…”‡–‘-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993, denominati contratti di solidarietĂ , ‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í—ÇĄ comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Regione Lombardia e le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad individuare misure per facilitare l'utilizzo di questa soluzione, e rimuovere gli ostacoli alla loro attuazione. ƒ CentralitĂ degli accordi sindacali aziendali come espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte: datori di lavoro e loro associazioni, lavoratori e loro organizzazioni sindacali. Nel periodo di validitĂ sotto indicato Žƒ ‡‰‹‘Â?‡ ‘Â?„ƒ”†‹ƒ ƒ—–‘”‹œœƒ ÂŽÇŻÂ‡Â”Â‘Â‰ÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ †‡ŽŽ‡ ‹Â?†‡Â?Â?‹–Â?ÇĄ ‡Â?–”‘ ‹ Ž‹Â?‹–‹ della quota spettante alla regione stessa delle risorse stanziate secondo le modalitĂ previste dall'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012; tale quota è destinata nella misura del 80% alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga e del 20% alla MobilitĂ in deroga. Il presente Accordo Quƒ†”‘ †‡ˆ‹Â?‹•…‡ ‹ …”‹–‡”‹ ’‡” ÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‡Â•Â•Â‘ ƒ‰Ž‹ ƒÂ?Â?‘”–‹œœƒ–‘”‹ •‘…‹ƒŽ‹ ‹Â? †‡”‘‰ƒ ‹Â? Lombardia Â?‡‹ ’”‹Â?‹ Íš Â?‡•‹ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ?Â?‘ ͖͔͕͗Ǥ Page 1 of 10
Entro il 1 maggio 2013 le Parti si incontreranno per definire le prospettive e le modalitĂ di prosecuzione deŽŽǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ †‡‰Ž‹ ƒÂ?Â?ortizzatori sociali in deroga. Con cadenza mensile, in sede di Sottocommissione MobilitĂ /Ammortizzatori sociali in deroga, Regione Lombardia fornirĂ i dati di monitoraggio dell'andamento della Cassa Integrazione Guadagni e della MobilitĂ in deroga e delle politiche attive. 1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (di seguito CIG IN DEROGA o CIGD) Ai sensi delle leggi vigenti, delle norme contrattuali e delle disposizioni amministrative vigenti, il ricorso alla CIG in deroga nella Regione Lombardia è regolato secondo quanto contenuto nei punti seguenti. 1.1. Campo di applicazione 1.1.1. Destinatari del trattamento ǯ‹Â?–‡‰”ƒœ‹‘Â?‡ •ƒŽƒ”‹ƒŽ‡ ‹Â? †‡”‘‰ƒ ° †‡•–‹Â?ƒ–ƒ ƒ‹ Žƒ˜‘”ƒ–‘”‹ †‹’‡Â?†‡Â?–‹ †ƒ †ƒ–‘”‹ †‹ ÂŽÂƒÂ˜Â‘Â”Â‘ÇĄ imprenditori e non, con esclusione dei datori di lavoro domestico, con riferimento alle unitĂ operative —„‹…ƒ–‡ ‹Â? ‘Â?Â„ÂƒÂ”Â†Â‹ÂƒÇĄ “—ƒŽ‘”ƒ Â?‘Â? ”‹…‘””ƒÂ?‘ Ž‡ …‘Â?†‹œ‹‘Â?‹ ’‡” ÂŽÇŻÂ—Â–Â‹ÂŽÂ‹ÂœÂœÂ‘ †‡‰Ž‹ •–”—Â?‡Â?–‹ ’”‡˜‹•–‹ †ƒŽŽƒ Ž‡‰‹•Žƒœ‹‘Â?‡ ‘”†‹Â?ƒ”‹ƒ ’‡” Ž‡ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‹ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â? Žƒ˜‘”ƒ–‹˜ƒ. 1.2. Lavoratori beneficiari Possono beneficiƒ”‡ †‡ŽŽǯ‹Â?–‡‰”ƒœ‹‘Â?‡ •ƒŽƒ”‹ƒŽ‡ –—––‹ ‹ Žƒ˜‘”ƒ–‘”‹ ƒ˜‡Â?–‹ —Â? ”ƒ’’‘”–‘ †‹ Žƒ˜‘”‘ subordinato, anche a tempo determinato, con i soggetti di cui al precedente punto 1.1: 1.2.1. operai; 1.2.2. impiegati; 1.2.3. quadri; 1.2.4. apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unitĂ operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga; 1.2.5. lavoratori assunti con contratto di inserimento; 1.2.6. soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; 1.2.7. lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unitĂ operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga; 1.2.8. lavoranti a domicilio monocommessa. Per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianitĂ di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o piĂš agenzie per il lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun lavoratore alla data di presentazione della richiesta, ovvero alla data di inizio delle sospensioni indicato nella richiesta stessa se antecedente. 1.3. Tipologie dei sogge––‹ …Š‡ ”‹…Š‹‡†‘Â?‘ Žǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ 1.3.1. Tipologia 1 Č‚ Â?’”‡•‡ǥ ƒœ‹‡Â?†‡ ‡ †ƒ–‘”‹ †‹ Žƒ˜‘”‘ Â?‘Â? ”‹‡Â?–”ƒÂ?–‹ Â?‡‹ ”‡“—‹•‹–‹ Â†ÇŻÂƒÂ…Â…Â‡Â•Â•Â‘ ƒŽŽƒ ƒ••ƒ Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia. 1.3.2. Tipologia 2 Č‚ Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia. 1.3.3. Sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e •–”ƒ‘”†‹Â?ÂƒÂ”Â‹Â‡ÇĄ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â? ÂŽÂƒÂ˜Â‘Â”ÂƒÂ–Â‹Â˜ÂƒÇĄ …‘Â?’”‡•‹ “—‡ŽŽ‹ †‡”‹˜ƒÂ?–‹ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ’Â’ÂŽÂ‹Â…ÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ delÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilitĂ esclusiva del datore di lavoro che ne dĂ ÂƒÂ–Â–Â‡Â•Â–ÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‘ †‡ŽŽƒ ”‹…Š‹‡•–ƒ †‹
Ǥ Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per ÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‡Â•Â•Â‘ ƒgli ammortizzatori sociali di cui sopra determina la cessazione del trattamento di CIG Page 2 of 10
‹Â? †‡”‘‰ƒ ƒÂ?…Š‡ •‡ ’”‡…‡†‡Â?–‡Â?‡Â?–‡ ƒ—–‘”‹œœƒ–‘ •‡…‘Â?†‘ “—ƒÂ?–‘ †‡ˆ‹Â?‹–‘ Â?Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂŽÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–Â‘ Í• Č‚ ModalitĂ applicative del presente accordo. 1.4. ‘†ƒŽ‹–Â? †ǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ 1.4.1. Intervento A Č‚ Integrazione sƒŽƒ”‹ƒŽ‡ …‘Â?Â?‡••ƒ ƒ ’”‡˜‹•–‡ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‹ ‘ ”‹†—œ‹‘Â?‹ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â? ‹Â? presenza di tutte le seguenti condizioni: 1.4.1.1. appartenenza a settori/comparti per i quali non è prevista dalla legislazione ordinaria vigente nessuna altra forma di ammortizzatore sociale connessa a sospensioni/riduzioni Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â? ‹Â? …‘•–ƒÂ?œƒ †‹ ”ƒ’’‘”–‘ †‹ ÂŽÂƒÂ˜Â‘Â”Â‘Ç˘ 1.4.1.2. esaurimento totale delle possibilitĂ di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ”†‹Â?ƒ”‹ƒ Č‹
ČŒÇĄ Â?Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ?„‹–‘ †‡ŽŽ‡ Â?‘”Â?‡ …Š‡ ”‡‰‘ŽƒÂ?‘ ÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‡Â•Â•Â‘ ƒ‹ ”‡Žƒ–‹˜‹ –”ƒ––ƒÂ?‡Â?–‹ ’‡r i soggetti che vi hanno diritto; 1.4.1.3. mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í—ÇĄ …‘Â?Â?ƒ Í•Í› †‡ŽŽƒ Legge 28 giugno 2012, n. 92; 1.4.2. I soggetti di tipologia 1, di cui al precedente punto 1.3.1, possono presentare solo la richiesta di ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ ÇĄ •ƒŽ˜‘ Ž‡ ‡•…Ž—•‹‘Â?‹ ’‹Î ƒ˜ƒÂ?–‹ ‹Â?†‹…ƒ–‡Ǥ Â? •‡‰—‹–‘ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‡Â•ÂƒÂ—Â”Â‹Â?‡Â?–‘ †‡ŽŽǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ ’‘–”Â? ‡••‡”‡ ”‹…Š‹‡•–‘ǥ ”‹…‘””‡Â?†‘Â?‡ Ž‡ …‘Â?†‹œ‹‘Â?‹ǥ Žǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ Ǥ 1.4.3. ‘Â?‘ ‡•…Ž—•‹ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ ÇŁ 1.4.3.1. i soggetti di tipologia 2; 1.4.3.2. i soggetti di tipologia 1 quando, in mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del ”‡††‹–‘ǥ ’‡” ‹ …ƒ•‹ †‹ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ †ƒŽ ÂŽÂƒÂ˜Â‘Â”Â‘ÇĄ †‹ …—‹ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í—ÇĄ …‘Â?Â?ƒ Í•Í› †‡ŽŽƒ ‡‰‰‡ Í–Íœ giugno 2012, n. 92ÇĄ Žƒ …ƒ—•ƒŽ‡ †‡ŽŽǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ Â•Â‹ÂƒÇŁ 1.4.3.2.1. procedura concorsuale; 1.4.3.2.2. precedente presentazione di due successive richieste di intervento A nel periodo 2011-2013; 1.4.3.2.3. precedente presentazione di un intervento B nel periodo 2011-2013; 1.4.3.2.4. accordo di solidarietĂ . 1.4.4. Intervento B Č‚ Integrazione salariale, connessa a sospensioni o riduzioni programmate anche –‘–ƒŽ‹ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â?ÇĄ …Š‡ •‹ ”‡Â?†ƒÂ?‘ Â?‡…‡••ƒ”‹‡ ƒ •‡‰—‹–‘ †‡Ž ˜‡”‹ˆ‹…ƒ”•‹ †‹ —Â?ƒ ‘ ’‹Î †‡ŽŽ‡ •‡‰—‡Â?–‹ condizioni: 1.4.4.1. per i soggetti di Tipologia 1, quanto indicato al precedente punto 1.4.3.2. 1.4.4.2. per i soggetti di Tipologia 2: 1.4.4.2.1. CASO I - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle Â?‘”Â?‡ ˜‹‰‡Â?–‹ǥ ‹Â? ƒ••‡Â?œƒ †‡ŽŽ‡ …‘Â?†‹œ‹‘Â?‹ ’‡” ”‹…Š‹‡†‡”‡ Žǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ †‡ŽŽƒ
ÇĄ con necessitĂ di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS; 1.4.4.2.2. CASO II - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle Â?‘”Â?‡ ˜‹‰‡Â?–‹ǥ ‹Â? ƒ••‡Â?œƒ †‡ŽŽ‡ …‘Â?†‹œ‹‘Â?‹ ’‡” ”‹…Š‹‡†‡”‡ Žǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ †‡Žla CIGO, con necessitĂ di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che …‘Â?’‘”–‹ ÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‡Â•Â•Â‘ Ġ —Â? —Ž–‡”‹‘”‡ ’‡”‹‘†‘ †‹
’‡” …”‹•‹ †‘’‘ Žǯ‹Â?–‡””—œ‹‘Â?‡ ’”‡˜‹•–ƒ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í•ÇĄ …‘Â?Â?ƒ Í™ †‡ŽŽƒ Ǥ 223/91; 1.4.4.2.3. CASO III - cessazione di attivitĂ , con Â?‡…‡••‹–Â? †‹ ƒ––‡Â?—ƒ”‡ Žǯ‹Â?’ƒ––‘ •‘…‹ƒŽ‡ †‹ una procedura di mobilitĂ che sia specificamente indicata nelÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‘Â”Â†Â‘ di richiesta di CIGD; 1.4.4.2.4. ‡Ž …ƒ•‘ ‹Â? …—‹ ÂŽÇŻÂ‡Â˜Â‘ÂŽÂ—ÂœÂ‹Â‘Â?‡ †‡ŽŽƒ •‹–—ƒœ‹‘Â?‡ †‹ …”‹•‹ ƒœ‹‡Â?†ƒŽ‡ ’‘”–‹ǥ †‘’‘ Žƒ concessione della CIGD, a riconsiderare il CASO nel quale essa si configuri è necessario un nuovo accordo sindacale ed una nuova richiesta motivata, cosĂŹ da …‘Â?•‡Â?–‹”‡ —Â? ‡•ƒÂ?‡ †‹ …‘Â?•—Ž–ƒœ‹‘Â?‡ ‡† —Â?ÇŻÂ‹Â•Â–Â”Â—Â–Â–Â‘Â”Â‹Âƒ ƒ’’”‘ˆ‘Â?†‹–ƒ …Š‡ Â?‡ ˜ƒŽ—–‹ ÂŽÇŻÂƒÂ?Â?‹••‹„‹Ž‹–Â?Ǥ 1.4.4.3. I soggetti di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 60 giorni prima del termine della CIGS. Tale termine è da intendersi perentorio e può essere Page 3 of 10
derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi un numero di lavoratori non superiore al 10% oppure sia trascorso un termine non inferiore a 60 giorni tra il termine della CIGS e la decorrenza della CIGD. Negli altri casi verrĂ comunque autorizzata la decorrenza della CIGD non prima di 60 giorni dopo la presentazione della domanda. 1.4.4.4. Non sono ammesse richieste di CIGD al termine dei periodi di CIGS concessi ai sensi Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í— †‡ŽŽƒ Ž‡‰‰‡ Í–Í–Í—Č€Í?͕Ǥ 1.5. ‹•—”ƒ †‡ŽŽǯ‹Â?†‡Â?Â?‹–Â? 1.5.1. ǯ‹Â?–‡‰”ƒœ‹‘Â?‡ •ƒŽƒ”‹ƒŽ‡ ° erogata Â?‡ŽŽƒ Â?‹•—”ƒ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÍœÍ”Î¨ †‡ŽŽƒ ”etribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. La misura è erogata nel limite dei Â?ƒ••‹Â?ƒŽ‹ †‡ˆ‹Â?‹–‹ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻ ’‡” ÂŽÇŻÂƒÂ?Â?‘ ͖͔͕3. 1.5.2. ‡” ‹ Žƒ˜‘”ƒÂ?–‹ ƒ †‘Â?‹…‹Ž‹‘ Â?‘Â?‘…‘Â?Â?‡••ƒ Žǯ‹Â?–‡‰”ƒœ‹‘Â?‡ •ƒŽƒ”‹ƒŽ‡ ° erogata nella misura stabilita Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻ Ǥ 1.5.3. ‘Â?‘ ‘’‡”ƒÂ?–‹ Ž‡ ”‹†—œ‹‘Â?‹ †‡ŽŽǯ‹Â?†‡Â?Â?‹–Â? •–ƒ„‹Ž‹–‡ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; 1.6. Durata complessiva del trattamento 1.6.1. Intervento A Č‚ Tenuto presente quanto indicato ai precedenti punti 1.4.1.2 e 1.4.3, la quantitĂ e la durata del periodo di integrazione salariale che può essere richiesto inizialmente non possono superare un monte ore pari a n. 500 ore massime di sospensione/riduzione per ciascuno dei lavoratori sospesi a tempo pieno, da esaurire comunque entro il 30 giugno 2013. Il tetto di 500 ore per ciascun lavoratore non è superabile. ŽŽǯ‡saurimento totale del monte ore, la richiesta iniziale è rinnovabile per una sola volta, previo nuovo accordo sindacale, solo da parte di datori di lavoro che non abbiano giĂ richiesto interventi di CIGD nel periodo 2011 - 2012. Non sono ammesse richieste integrative della prima. 1.6.2. Intervento B Č‚ Tipologia 1 1.6.2.1. Per i datori di lavoro che non hanno richiesto interventi B nel 2012: un intervento della durata massima di 6 mesi, anche con la modalitĂ dell'accordo di solidarietĂ . 1.6.2.2. Per i datori di lavoro che hanno richiesto un solo intervento B nel 2012 della durata di 6 mesi: un solo intervento della durata massima di 6 mesi condizionato alla riduzione del 15% del numero dei lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD. Tale intervento non è rinnovabile. 1.6.2.3. Per i datori di lavoro che hanno richiesto un solo intervento B nel 2012 di durata inferiore ai 6 mesi: completamento della prima richiesta ed eventuale rinnovo condizionato alla riduzione del 15% del numero dei lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD. 1.6.2.4. Per i datori di lavoro che hanno giĂ richiesto una proroga di intervento B nel 2012 di durata inferiore alla prima richiesta: completamento del periodo fino a un massimo di 6 mesi, non rinnovabile. 1.6.2.5. Per i datori di lavoro che hanno presentato una richiesta nel 2012 con accordo di solidarietĂ : completamento del periodo di 12 mesi, non rinnovabile. 1.6.2.6. Non sono ammissibili richieste di CIGD da parte di datori di lavoro che hanno giĂ presentato due richieste di intervento B della durata massima possibile nel corso del 2012. 1.6.2.7. Le riduzioni previste ai precedenti punti 1.6.2.2. e 1.6.2.3. in caso di rinnovo non sono richieste nel caso in cui la precedente richiesta riguardi un solo lavoratore. 1.6.3. Intervento B Č‚ Tipologia 2 1.6.3.1. Per i casi I e II: massimo 6 mesi, ovvero completamento del periodo richiesto ai sensi Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‘Â”Â†Â‘ “uadro 2012. 1.6.3.2. Per il caso III Č‚ Per i datori di lavoro che hanno richiesto un solo intervento nel 2012 della durata massima di 6 mesi: un solo intervento della durata massima di 6 mesi condizionato alla riduzione del 15% del numero dei lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD. Tale intervento non è rinnovabile. Per i datori di lavoro che hanno richiesto un solo intervento nel 2012 di durata inferiore ai 6 mesi: completamento della prima richiesta ed Page 4 of 10
eventuale rinnovo condizionato alla riduzione del 15% del numero dei lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD. Tale riduzione non è richiesta nel caso in cui la precedente richiesta riguardi un solo lavoratore. 1.6.3.3. Nei casi in cui la causale della richiesta caso III presentata nel 2012 sia stata procedura concorsuale con durata inferiore a 6 mesi: completamento del periodo fino ad un massimo di 6 mesi, non rinnovabile. 1.6.3.4. Non sono ammissibili richieste di CIGD da parte di datori di lavoro che hanno giĂ presentato due richieste di intervento B della durata massima possibile nel corso del 2012. 1.6.3.5. I periodi richiesti non possono comunque superare la scadenza del 30 giugno 2013 o la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le •‘•’‡Â?•‹‘Â?‹ǥ ‘”†‹Â?ƒ”‹‡ ‡ •–”ƒ‘”†‹Â?ÂƒÂ”Â‹Â‡ÇĄ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â? ÂŽÂƒÂ˜Â‘Â”ÂƒÂ–Â‹Â˜ÂƒÇĄ compresi quelli di …—‹ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í—ÇĄ …‘Â?Â?ƒ Í•Í› †‡ŽŽƒ ‡‰‰‡ Í–Íœ ‰‹—‰Â?‘ ͖͔͕͖ǥ Â?Ǥ Í?͖Ǥ ƒ ˜‡”‹ˆ‹…ƒ preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilitĂ esclusiva del datore di lavoro che ne dĂ ÂƒÂ–Â–Â‡Â•Â–ÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‘ †‡ŽŽƒ ”‹…Š‹‡•–ƒ †‹
Ǥ ÂŽ Â˜Â‡Â”Â‹ÂˆÂ‹Â…ÂƒÂ”Â•Â‹ÇĄ ‹Â? “—ƒŽ•‹ƒ•‹ Â?‘Â?‡Â?–‘ǥ †‹ …‘Â?†‹œ‹‘Â?‹ ’‡” ÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‡Â•Â•Â‘ ƒ‰Ž‹ ƒÂ?Â?‘”–‹œœƒ–‘”‹ sociali di cui sopra determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato, •‡…‘Â?†‘ “—ƒÂ?–‘ †‡ˆ‹Â?‹–‘ Â?Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂŽÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–Â‘ Í• Č‚ ModalitĂ applicative del presente accordo. Â?ÇŻÂƒÂ’Â’Â‡Â?†‹…‡ †‡Ž ’”‡•‡Â?–‡ ƒ……‘”†‘ ”‹ƒ••—Â?‡ ‹Â? —Â?ƒ –ƒ„‡ŽŽƒ ‡•’Ž‹…ƒ–‹˜ƒ gli interventi possibili e le durate massime di trattamento di CIGD che possono essere richieste. 1.7. Documentazione da fornire a corredo delle domande La richiesta di intervento della CIG in deroga deve …‘Â?–‡Â?‡”‡ǥ …‘Â?‡ ÂƒÂŽÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–Â‘ÇĄ ÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‘Â”Â†Â‘ •‹Â?†ƒ…ƒŽ‡ stipulato secondo quanto indicato al successivo punto 1.9. Deve inoltre contenere informazioni complete, eventualmente corredate della necessaria documentazione, in relazione agli argomenti di seguito elencati: 1.7.1. Intervento A 1.7.1.1. ÂŽÇŻÂ—Â–Â‹ÂŽÂ‹ÂœÂœÂ‘ ’”‡…‡†‡Â?–‡ †‡‰Ž‹ ‹•–‹–—–‹ †‹ –—–‡Žƒ †‡Ž ”‡††‹–‘ǥ ’‡” ‹ …ƒ•‹ †‹ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ †ƒŽ ÂŽÂƒÂ˜Â‘Â”Â‘ÇĄ di cui ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í—ÇĄ …‘Â?Â?ƒ Í•Í› †‡ŽŽƒ ‡‰‰‡ Í–Íœ ‰‹—‰Â?‘ ͖͔͕͖ǥ Â?Ǥ Í?Í–; 1.7.1.2. ÂŽÇŻÂ—Â–Â‹ÂŽÂ‹ÂœÂœÂ‘ ’”‡…‡†‡Â?–‡ †‹ ƒÂ?Â?‘”–‹œœƒ–‘”‹ Â•Â‘Â…Â‹ÂƒÂŽÂ‹Ç˘ 1.7.1.3. Ž‡ …ƒ—•‡ †‡ŽŽƒ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ ‘ ”‹†—œ‹‘Â?‡ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â?Ǣ 1.7.1.4. Žƒ ’”‡˜‹•–ƒ Â?‘†ƒŽ‹–Â? †‡ŽŽƒ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ ‘ ”‹†—œ‹‘Â?‡ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â? Â?‡Ž ’‡”‹‘†‘ †‹ ”‹ˆ‡”‹Â?‡Â?–‘Ǣ 1.7.1.5. la previsione di percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione / riqualificazione o alla ricollocazione del personale in CIGD. 1.7.2. Intervento B 1.7.2.1. Per tipologia 1 …‘Â?‡ ’‡” ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ ÇĄ …‘Â? ÂŽÇŻÂƒÂ‰Â‰Â‹Â—Â?–ƒ †‹ǣ 1.7.2.2. indicazione di eventuali esuberi previsti e relativo piano di gestione degli stessi con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione; 1.7.2.3. previsione di specifici percorsi di formazione / riqualificazione del personale in CIGD per il quale è previsto il rientro al termine del periodo di sospensione. 1.7.2.4. Per tipologia 2 - Caso I 1.7.2.5. ÇŻÂ—Â–Â‹ÂŽÂ‹ÂœÂœÂ‘ ’”‡…‡†‡Â?–‡ †‹ ƒÂ?Â?‘”–‹œœƒ–‘”‹ Â•Â‘Â…Â‹ÂƒÂŽÂ‹Ç˘ 1.7.2.6. Ž‡ …ƒ—•‡ †‡ŽŽƒ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ ‘ ”‹†—œ‹‘Â?‡ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â?Ǣ 1.7.2.7. la documentazione fornita a supporto della causale del precedente intervento della CIGS; 1.7.2.8. una relazione che illustri le motivazioni del prolungamento richiesto e le azioni finalizzate al risanamento; 1.7.2.9. Žƒ ’”‡˜‹•–ƒ Â?‘†ƒŽ‹–Â? †‡ŽŽƒ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ ‘ ”‹†—œ‹‘Â?‡ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‹Â˜Â‹Â–Â? Â?‡Ž ’‡”‹‘†‘ †‹ ”‹ˆ‡”‹Â?‡Â?–‘ǥ …‘Â? ’ƒ”–‹…‘Žƒ”‡ ”‹ˆ‡”‹Â?‡Â?–‘ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‡Â˜Â‡Â?–—ƒŽ‡ ”‘–ƒœ‹‘Â?‡ †‡Ž ’‡”•‘Â?ƒŽ‡ ‹Â?
‘ alle motivazioni che la impediscono; 1.7.2.10. Žǯ‹Â?†‹…ƒœ‹‘Â?‡ †‹ ‡˜‡Â?–—ƒŽ‹ ‡•—„‡”‹ ’”‡˜‹•–‹ ‡ ”‡Žƒ–‹˜‘ ’‹ƒÂ?‘ †‹ ‰‡•–‹‘Â?‡ †‡‰Ž‹ •–‡••‹ …‘Â? previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione; 1.7.2.11. la previsione di specifici percorsi di formazione / riqualificazione del personale in CIGD per il quale è previsto il rientro al termine del periodo di sospensione. Page 5 of 10
1.7.2.12. Per tipologia 2 - Caso II 1.7.2.13. Come per caso 1; 1.7.2.14. la relazione di cui al punto 1.7.2.2.4 deve considerare, e conseguentemente motivare, il periodo complessivo costituito dalla parte coperta dalla CIGD piĂš quella coperta dal successivo previsto intervento di una nuova CIGS. 1.7.2.15. Per tipologia 2 - Caso III 1.7.2.16. Accordo su procedura di mobilitĂ , stipulato secondo quanto indicato al precedente punto 1.4.4.2.3.; 1.7.2.17. Piano di gestione degli esuberi con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione. ǯ‹Â?…‘Â?’Ž‡–‡œœƒ †‡ŽŽ‡ ‹Â?ˆ‘”Â?ƒœ‹‘Â?‹ ‡Ȁ‘ †‡ŽŽƒ †‘…—Â?‡Â?–ƒœ‹‘Â?‡ •‘’”ƒ ‹Â?†‹…ƒ–‡ …‘Â?’‘”–ƒ Žƒ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂ‹Â•Â–Â”Â—Â–Â–Â‘Â”Â‹Âƒ ’‡” ÂŽÇŻÂƒÂ…Â“Â—Â‹Â•Â‹ÂœÂ‹Â‘Â?‡ †‹ ‡˜‡Â?–—ƒŽ‹ ‹Â?–‡‰”ƒœ‹‘Â?‹ †‡ŽŽ‡ †‘Â?ƒÂ?†‡ Â?‡†‡•‹Â?‡Ǥ ÇŻÂ‡Â˜Â‡ntuale richiesta delle integrazioni sarĂ corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali sarĂ disposto il †‹Â?‹‡‰‘ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ—Â–Â‘Â”Â‹ÂœÂœÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ †‡ŽŽƒ
Ǥ 1.8. Monitoraggio 1.8.1. Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore e successivamente il rendiconto mensile delle ore di •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ ‡ˆˆ‡––‹˜ƒÂ?‡Â?–‡ Â—Â–Â‹ÂŽÂ‹ÂœÂœÂƒÂ–Â‡ÇĄ •‡…‘Â?†‘ Ž‡ Â?‘†ƒŽ‹–Â? ‹Â?†‹…ƒ–‡ Â?Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂŽÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–Â‘ Í• †‡Ž ’”‡•‡Â?–‡ accordo. 1.8.2. La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto 1.8.1., o la loro incompletezza, potranno determinare ‹Ž †‹Â?‹‡‰‘ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ—Â–Â‘Â”Â‹ÂœÂœÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ †‡ŽŽƒ
‹Â? †‡”‘‰ƒ ‘ Žƒ ”‡˜‘…ƒ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ—Â–Â‘Â”Â‹ÂœÂœÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ …‘Â?…‡••ƒǤ 1.9. Procedura di consultazione sindacale 1.9.1. La procedura di consultazione sindacale †‡˜‡ •˜‘Ž‰‡”•‹ •‡…‘Â?†‘ “—ƒÂ?–‘ ‹Â?†‹…ƒ–‘ Â?Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂŽÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–Â‘ Í• del presente accordo. 1.9.2. Gli accordi sindacali possono ‡••‡”‡ ”‡†ƒ––‹ •‡…‘Â?†‘ ‹ Â?‘†‡ŽŽ‹ •–ƒÂ?†ƒ”† †‡ˆ‹Â?‹–‹ Â?Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂŽÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–Â‘ Í– †‡Ž presente accordo o comunque devono contenere, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard. 1.9.3. Non sono ammissibili le domande di CIGD in assenza di accordo tra le parti, anche a seguito di esame di consultazione in sede pubblica. 1.9.4. LÇŻincompletezza degli accordi sindacali comporta Žƒ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‡ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂ‹Â•Â–Â”Â—Â–Â–Â‘Â”Â‹Âƒ ’‡” ÂŽÇŻÂƒÂ…Â“Â—Â‹Â•Â‹ÂœÂ‹Â‘Â?‡ †‹ ‡˜‡Â?–—ƒŽ‹ ‹Â?–‡‰”ƒœ‹‘Â?‹ †‡ŽŽ‡ †‘Â?ƒÂ?†‡ Â?‡†‡•‹Â?‡Ǥ ÇŻÂ‡Â˜Â‡Â?–—ƒŽ‡ ”‹…Š‹‡•–ƒ †‡ŽŽ‡ integrazioni è corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ—Â–Â‘Â”Â‹ÂœÂœÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‹Â?–‡rvento della CIGD. 1.10. Presentazione della domanda 1.10.1. La domanda †‡˜‡ ‡••‡”‡ ’”‡•‡Â?–ƒ–ƒ ‡Â?–”‘ Í–Í” ‰‹‘”Â?‹ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‹Â?‹œ‹‘ †‡ŽŽ‡ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‹ ‹Â?
, fatte •ƒŽ˜‡ Ž‡ ‡……‡œ‹‘Â?‹ ‹Â?†‹…ƒ–‡ Â?Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂŽÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–Â‘ Í• †‡Ž ’”‡•‡Â?–‡ ƒ……‘”†‘. Nel caso in cui essa venga presentata oltre tale termine ÂŽÇŻÂƒÂ—Â–Â‘Â”Â‹ÂœÂœÂƒÂœÂ‹Â‘Â?‡ ° …‘Â?…‡••ƒ …‘Â? †‡…‘””‡Â?œƒ †‡ŽŽ‡ •‘•’‡Â?•‹‘Â?‹ coincidente con la data di presentazione della domanda stessa. 1.10.2. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente. 1.10.3.La domanda viene validata dopo aver verificato gli adempimenti relativi ai percorsi di politiche attive del lavoro secondo quanto indicato al successivo punto 3.1.5. 1.10.4.Le domande relative a quanto previsto al precedente punto 1.4.4.2.3. sono validate solo dopo aver riscontrato Žǯ‹Â?•‡”‹Â?‡Â?–‘ Â?‡ŽŽ‡ †‘Â?ƒÂ?†‡ •–‡••‡ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‘Â”Â†Â‘ •‹Â?†ƒ…ƒŽ‡ •—ŽŽƒ ’”‘…‡†—”ƒ †‹ mobilitĂ . Non sarĂ ammessa la domanda di CIGD in caso di mancato accordo sulla procedura di mobilitĂ .
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2. ÇŻ 2.1. MobilitĂ in deroga (definizione) Ăˆ una prestazione rivolta ai lavoratori subordinati di cui al punto 1.2 provenienti da unitĂ operative —„‹…ƒ–‡ ‹Â? ‘Â?„ƒ”†‹ƒ ‡† ‡”‘‰ƒ–ƒ •—ŽŽƒ „ƒ•‡ †‹ —Â?ǯ‹Â?†‡Â?Â?‹–Â? ‰‹‘”Â?ƒŽ‹‡”ƒ …ƒŽ…‘Žƒ–ƒ •—Ž –”ƒ––ƒÂ?‡Â?–‘ •–”ƒ‘”†‹Â?ƒ”‹‘ †ǯ‹Â?–‡‰”ƒœ‹‘Â?‡ •ƒŽƒ”‹ƒŽ‡ ȋ͕͔͔Ψ †‡Ž –”ƒ––ƒÂ?‡Â?–‘ †‹
ÇĄ fermi restando i massimali stabiliti ’‡” ÂŽÇŻÂƒÂ?Â?‘ ͖͔͕3). 2.1.1. Beneficiari 2.1.2. Lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, licenziati (per cessazione attivitĂ , giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 1 gennaio 2013 che, ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‘ †‡ŽŽƒ …‡••ƒœ‹‘Â?‡ †‡Ž ”ƒ’’‘”–‘ †‹ ÂŽÂƒÂ˜Â‘Â”Â‘ÇĄ •‘Â?‘ ‡•…Ž—•‹ †ƒ tutti i trattamenti seguenti: x trattamento di mobilitĂ ordinaria di cui aÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í› †‡ŽŽƒ Ž‡‰‰‡ Í–Í— Ž—‰Ž‹‘ Í•Í?Í?Í• Â?Ǥ Í–Í–Í—; x trattamento ’”‡˜‹•–‘ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â– Í– …‘Â?Â?ƒ Í• della legge 28 giugno 2012 , n. 92, denominato ASpI; x –”ƒ––ƒÂ?‡Â?–‘ ’”‡˜‹•–‘ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â– Í– …‘Â?Â?ƒ Í–Í” †‡ŽŽƒ legge 28 giugno 2012 , n. 92, denominato mini-ASpI; 2.1.2.1. Durata massima 12 mesi, comunque non oltre il 31.12.2013. Estensione fino al massimo di 12 mesi complessivi anche per i lavoratori che abbiano ben‡ˆ‹…‹ƒ–‘ †‡ŽŽǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ Â?‡Ž Í–Í”12 per un periodo inferiore. 2.1.2.2. La concessione è condizionata allo stato di disoccupazione ƒ‹ •‡Â?•‹ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í– †‡Ž Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e succ. mod. e alla presentazione della richiesta alla sede INPS territorialmente competente entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o data fine preavviso. 2.1.2.3. Per coloro che hanno diritto alla mini- Â’ Žǯ‹Â?†‡Â?Â?‹–Â? †‹ Â?‘„‹Ž‹–Â? ‹Â? †‡”‘‰ƒ ° …‘Â?…‡••ƒ ƒŽŽƒ fine del trattamento di mini-ASpI per la durata massima di 12 mesi a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di mini-ASpI. 2.1.3. Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici che, in costanza o al termine del trattamento di CIGD, siano licenziati (per cessazione attivitĂ , giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 14 dicembre 2012, a condizione che siano esclusi dal trattamento di cui aÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e abbiano accesso ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‹Â?†‡Â?Â?‹–Â? †‹ †‹•‘……—’ƒœ‹‘Â?‡ ‘”†‹Â?ƒ”‹ƒ ‘ ÂƒÂŽÂŽÇŻ Â’ ’‡” —Â?ƒ †—”ƒ–ƒ Â?ƒ••‹Â?ƒ †‹ Íœ Â?‡•‹ o alla mini-ASpI indipendentemente dalla durata. Concessione per un massimo di 4 mesi, comunque non oltre il 31.12.2013 per coloro che hanno accesso ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‹Â?†‡Â?Â?‹–Â? †‹ †‹•‘……—’ƒœ‹‘Â?‡ ‘”†‹Â?ƒ”‹ƒ ‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻ Â’ ‡ …‘Â?…‡••‹‘Â?‡ †‡Ž ’‡”‹‘†‘ Â”Â‡Â•Â‹Â†Â—ÂƒÂŽÂ‡ÇĄ comunque non oltre il 31.12.2013 per coloro che percepiscono la mini-ASpI. La domanda di mobilitĂ in derogƒ ’—Ö ‡••‡”‡ ‹Â?‘Ž–”ƒ–ƒ ÂƒÂŽÂŽÇŻ •‡ ‹Ž Žƒ˜‘”ƒ–‘”‡ Šƒ —•—ˆ”—‹–‘ †‹
‹Â? †‡”‘‰ƒ Â?‡‹ 30 giorni precedenti alla data di intimazione del licenziamento o alla data di fine del contratto a termine o alla data in cui il rapporto si è concluso per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato o per dimissioni per giusta causa. Al fine del calcolo dei 30 giorni il giorno in cui •‹ ° ˜‡”‹ˆ‹…ƒ–‘ ÂŽÇŻÂ‡Â˜Â‡Â?–‘ Â?‘Â? ˜‹‡Â?‡ …‘Â?’—–ƒ–‘Ǥ 2.1.3.1. Concessione fino al raggiungimento di una durata massima complessiva (di disoccupazione ordinaria/ASpI/mini-ASpI piĂš mobilitĂ in deroga) di 12 mesi, prorogata a 18 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni al momento del licenziamento, a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria o a quello previsto daÂŽÂŽÇŻ Â’ ‘ ƒ “—‡ŽŽ‘ †‡lla mini-ASpI. Estensione fino alla durata massima complessiva di cui sopra ƒÂ?…Š‡ ’‡” ‹ Žƒ˜‘”ƒ–‘”‹ …Š‡ ƒ„„‹ƒÂ?‘ „‡Â?‡ˆ‹…‹ƒ–‘ †‡ŽŽǯ‹Â?tervento nel 2012 per un periodo inferiore. Page 7 of 10
2.1.3.2. Estensione nel 2013 fino al massimo di 4 mesi complessivi della mobilitĂ in deroga per lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, licenziati (per cessazione attivitĂ , giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine) o dimessi per giusta causa a partire dal 1 gennaio 2012 dopo aver usufruito di trattamenti di CIG in deroga, a condizione che siano •–ƒ–‹ ‡•…Ž—•‹ †ƒŽ –”ƒ––ƒÂ?‡Â?–‘ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ Í› †‡ŽŽƒ Ž‡‰‰‡ Í–Í— Ž—‰Ž‹‘ Í•Í?Í?Í• Â?Ǥ Í–Í–Í—ÇĄ ƒ„„‹ƒÂ?‘ ƒ˜—–‘ accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per la durata massima di 8 mesi e ŠƒÂ?Â?‘ „‡Â?‡ˆ‹…‹ƒ–‘ †‡ŽŽǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ Â?‡Ž ͖͔͕͖ ’‡” —Â? ’‡”‹‘†‘ ‹Â?ˆ‡”‹‘”‡, ovvero ne beneficino per intero nel 2013. La richiesta deve essere stata presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria. 2.1.3.3. Per ottenere il trattamento di mobilitĂ in deroga i lavoratori devono essere in possesso, ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ–Â–Â‘ †‡ŽŽƒ ”‹•‘Ž—œ‹‘Â?‡ †‡Ž ”ƒ’’‘”–‘ †‹ Žƒ˜‘”‘ †‡‹ ”‡“—‹•‹–‹ ‹Â?†‹˜‹†—ƒŽ‹ †‹ …—‹ ÂƒÂŽÂŽÇŻÂƒÂ”Â–Ç¤ 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012 , n. 92, oss‹ƒ —Â?ÇŻ ƒÂ?œ‹ƒÂ?‹–Â? ƒœ‹‡Â?†ƒŽ‡ †‹ ƒŽÂ?‡Â?‘ dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivitĂ , infortuni e maternitĂ . 3. CORRISPONDENZA TRA INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: OBBLIGO DI ATTIVAZIONE DEI LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 3.1. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa vigente. 3.1.1. I lavoratori in CIGD hanno ÂŽÇŻobbligo di attivazione per percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione/riqualificazione, ovvero, nel caso di eccedenze di personale, obbligo di attivazione per percorsi finalizzati alla ricollocazione. Tale obbligo deve essere adempiuto da parte di tutti i lavoratori entro 15 ‰‹‘”Â?‹ Â†ÂƒÂŽÂŽÇŻÂ‹Â?‹œ‹‘ †‡ŽŽƒ ’”‹Â?ƒ sospensione prevista nella domanda per il primo lavoratore. 3.1.2. I lavoratori in mobilità ‹Â? †‡”‘‰ƒ ŠƒÂ?Â?‘ Žǯ‘„„Ž‹‰‘ †‹ ƒ––‹˜ƒœ‹‘Â?‡ per percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla ricollocazione. Tale obbligo deve essere adempiuto entro 15 giorni dalla ’”‡•‡Â?–ƒœ‹‘Â?‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻ †‡ŽŽƒ †‘Â?ƒÂ?†ƒ †‹ ‹Â?†‡Â?Â?‹–Â?Ǥ 3.1.3. I ’‡”…‘”•‹ †‹ ’‘Ž‹–‹…Š‡ ƒ––‹˜‡ †‡Ž Žƒ˜‘”‘ ’‡” ‹ “—ƒŽ‹ ° •–ƒ„‹Ž‹–‘ Žǯ‘„„ligo di attivazione sono garantiti mediante interventi adeguati con il concorso delle risorse pubbliche e/o private e/o paritetiche sociali per la formazione continua, valorizzando la diffusione e la promozione di buone prassi e sulla base delle intese raggiunte con i diversi organismi coinvolti. 3.1.4. Saranno attivate le sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori che non adempiono agli obblighi di attivazione sopra indicati o comunque agli obblighi di legge. 3.1.5. A tutti i lavoratori per i “—ƒŽ‹ ˜‹‡Â?‡ ”‹…Š‹‡•–‘ Žǯ‹Â?–‡”˜‡Â?–‘ †‡ŽŽƒ
˜‡Â?‰‘Â?‘ …‘Â?—Â?‹…ƒ–‹ †ƒ ’ƒ”–‡ del datore di lavoro le opportunitĂ e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoroÇĄ •‡…‘Â?†‘ Žƒ Â?‘†ƒŽ‹–Â? ‹Â?†‹…ƒ–ƒ Â?Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂŽÂŽÂ‡Â‰ÂƒÂ–Â‘ Í— †‡Ž ’”‡•‡Â?–‡ ƒ……‘rdo. 3.1.6. Gli obblighi contenuti nel presente punto riguardo i lavoratori in mobilitĂ in deroga e le relative sanzioni sono comunicati formalmente secondo modalitĂ concordate tra Regione Lombardia e INPS. 4. ÇŻ 4.1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione MobilitĂ /Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi governativi …Š‡ …‘•–‹–—‹•…‘Â?‘ ‹ ’”‡•—’’‘•–‹ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‘Â”Â†Â‘ “—ƒ†”‘ •–‡••‘ǥ ‘˜˜‡”‘ ’‡” ƒ†‡‰—ƒ”Â?‡ ‹ contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso e intervenendo per ottimizzare la gestione. 4.2. Sono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati: 4.2.1. Allegato 1 Č‚ ‘†ƒŽ‹–Â? ƒ’’Ž‹…ƒ–‹˜‡ †‡ŽŽǯ ……‘”†‘ —ƒ†”‘ •—‰Ž‹ ƒÂ?Â?‘”–‹œœƒ–‘”‹ •‘…‹ƒŽ‹ ‹Â? †‡”‘‰ƒ ‹Â? Lombardia 2013 4.2.2. Allegato 2 Č‚ Modelli standard accordi sindacali Page 8 of 10
4.2.3. Allegato 3 Č‚ Informativa riguardante le politiche attive del lavoro 4.2.4. Allegato 4 Č‚ Addendum Č‚ evento sismico iniziato il 20 maggio 2012. 5. NORME TRANSITORIE 5.1. Si stabilisce che gli accordi sindacali aziendali stipulati nel periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il 31 gennaio 2013 potranno prevedere la richiesta di CIG in †‡”‘‰ƒ …‘Â? †‡…‘””‡Â?œƒ ƒÂ?–‡…‡†‡Â?–‡ ƒŽŽƒ †ƒ–ƒ Â†Â‡ÂŽÂŽÇŻÂƒÂ…Â…Â‘Â”Â†Â‘ Â?‡†‡•‹Â?‘ ’—”…Š¹ •—……‡••‹˜ƒ ƒŽ Í—Í• †‹…‡Â?„”‡ 2012, a condizione che prevedano la corretta applicazione di tutti i contenuti del presente accordo. ǯ‘„„Ž‹‰‘ †‹ ƒ––‹˜ƒœ‹‘Â?‡ †‹ …—‹ ƒŽ ’—Â?–‘ ͗Ǥ͕Ǥ͕Ǥ †‡…‘””‡ †ƒŽ Í• ˆ‡„„”ƒ‹‘ ͖͔͕͗Ǥ 5.2. Il termine di 60 giorni di cui al punto 1.4.4.3 si applica per le domande che prevedano la decorrenza del trattamento di CIGD in data successiva al 15 marzo 2013. 5.3. Entro il mese di gennaio 2013 Regione Lombardia e le parti sociali si impegnano a definire il Patto per le politiche attive che si applicherĂ nel 2013 con l'obiettivo di rendere maggiormente appropriate ed efficaci le stesse in funzione delle diverse tipologie di lavoratori interessati.
Milano, lĂŹ 13 dicembre 2012 Letto, confermato e sottoscritto
Valentina Aprea ••‡••‘”‡ ÂƒÂŽÂŽÇŻ ……—’ƒœ‹‘Â?‡ ‡ ‘Ž‹–‹…Š‡ †‡Ž ƒ˜‘”‘
___________________________________
Per ANMIC
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Per ANMIL
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Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane
___________________________________
Per CNA Lombardia
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Per Compagnia delle Opere
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Per Confagricoltura Lombardia
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Per Confapindustria Lombardia
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Per Confartigianato Lombardia
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Per Confcommercio Lombardia Ȃ ǯ
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Per Confcooperative Lombardia
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Per Confesercenti
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Per Confindustria Lombardia
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Per Federazione Regionale Coltivatori diretti
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Per Legacoop Lombardia
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Per CGIL
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Per CISL
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Per UIL
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Per UGL
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Per CISAL
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Per CONFSAL
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Consigliera Regionale di Parità
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ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLIC$7,9( '(//¡$&&25'2 48$'52 68*/, AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 13 DICEMBRE 2012 GL VHJXLWR ´DFFRUGR TXDGUR 3¾
35(&21',=,21, 3(5 /¡$&&(662 $//$ &,* ,1 '(52*$ '$ 3$57( ', '$725, ', /$9252 &+( 5,(175,NO NELLA 3266,%,/,7$¡ ', $&&(662 $//$ &,*6 ( 2 $//$ &,*2 In applicazione di quanto previsto al punto 1.3.3 e 1.6.3.5. GHOOœDFFRUGR TXDGUR 3, si evidenzia quanto segue. 1. Non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli DPPRUWL]]DWRUL VRFLDOL SUHYLVWL GDOOD OHJLVOD]LRQH RUGLQDULD SHU OH VRVSHQVLRQL RUGLQDULH H VWUDRUGLQDULH GHOOœDWWLYLWj ODYorativa, QHOOœDPELWR GHOOH QRUPH FKH UHJRODQR OœDFFHVVR DL UHODWLYL WUDWWDPHQWi. La domanda che viene presentata on line contiene una GLFKLDUD]LRQH VSHFLILFD FKH DWWHVWD OD FRQGL]LRQH GL FXL VRSUD ULODVFLDWD LQ UHJLPH GL DXWRFHUWLILFD]LRQH /œHYHQWXDOH ULVFRQtro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comSRUWD LO GLQLHJR GHOOœDXWRUL]]D]LRQH DOOœLQWHUYHQWR GHOOD &,* LQ GHURJD R OD UHYRFD GHOOœDXWRUL]]D]LRQH ULODVFLDWD ROWUH DOOœDSSOLFD]LRQH GL TXDQWR SUHYLVWR GDOOœDUW GHO ' 3 5 Q /D YHULILFD preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga. In particolare, per quanto rLJXDUGD OœLQWHUYHQWR GHOOD &,*2 GHYH HVVHUH YHULILFDWD OD VXVVLVWHQ]D HIIHWWLYD GHOOœHVDXULPHQWR totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e LO VLVWHPD GL FDOFROR GLVSRVWR GDOOœ,136; 2. ,O YHULILFDUVL LQ TXDOVLDVL PRPHQWR GL FRQGL]LRQL SHU OœDFFHVVR D WDOL DPPRUWL]]DWRUL VRFLDOL GHWHUPLQD QHO FDVR GL SRVVLEilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità GL DFFHGHUH DOOD &,*2 OD VRVSHQVLRQH GHO WUDWWDPHQWR GL &,* LQ GHURJD /œDSSOLFD]LRQH GHO FDVR GL VRVSHQVLRQH FRPSRUWD OH procedure e gli adempimenti di seguito indicati: a) L GHFUHWL DXWRUL]]DWLYL GHOOD 5HJLRQH YHQJRQR HPHVVL FRQ XQD FODXVROD GL ³DXWR-VRVSHQVLRQH´ OœDXWRUL]]D]LRQH DO WUDWWDPHQWR GL CIG in deroga è sospesa al verificarsi di condL]LRQL SHU OœDFFHVVR DOOD &,*2 b) SRLFKp OœDFFHVVR DOOD &,*2 QHFHVVLWD GL FRQVXOWD]LRQH VLQGDFDOH SUHYHQWLYD DL VHQVL GHOOœDUW GHOOD / OœD]LHQGD FKH KD OD SRVVLELOLWj GL DFFHVVR DOOD &,*2 VXFFHVVLYD DOOœLQL]LR GHOOD &,* LQ GHURJD SXz SURFHGHUH DOOD FRQVXOWD]LRQH VLQGDFDOH DQFKe FRQWHPSRUDQHDPHQWH IHUPR UHVWDQGR FKH SHU OœDFFesso alla CIGD è obbligatorio raggiungere un accordo sindacale; c) OœD]LHQGD SUHVHQta la domanda di CIG in deroga; d) la Regione emette il provvedimento con la FODXVROD GL ³DXWR-VRVSHQVLRQH´ e) la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese LQWHUR GL &,*2 LQ FRUULVSRQGHQ]D GHOOœLnizio di un mese di calendario; f) OœD]LHQGD SUHVHQWD OD GRPDQGD GL &IGO entro la scadenza prevista; g) OœD]LHQGD XWLOL]]D WXWWR LO SHULRGo di CIGO maturato e richiesto; h) WHUPLQDWR LO SHULRGR GL &,*2 OœD]LHQGD WRUQD HYHQWXDOmente ad utilizzare la CIGD nel rispetto della data di scadenza originariamente autorizzata.
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1. ITER PROCEDURALE PER LA CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA 1.1. Consultazione sindacale 1.1.1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i ULVSHWWLYL RUJDQL GHOOH SURFHGXUH FRQFRUVXDOL FRPXQLFDQR FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOÂśDUW GHOOD / OD necessitĂ di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni. In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale. In particolare deve essere GLFKLDUDWD HVSUHVVDPHQWH OD FDXVDOH DL ILQL GHOOÂśDSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH GL OHJJH H GL TXDQWR FRQWHQXWR QHOOÂśDFFRUGR quadro 2013. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento. 1.1.2. La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le SURFHGXUH SUHYLVWH GDOOÂś(QWH %LODWHUDOH $UWLJLDQR GL ULIHULPHQWR D OLYHOOR SURYLQFLDOH /ÂśDFFRUGR VLQGDFDOH VSHFLILFR FKH GHYH FLWDUH HVSUHVVDPHQWH OÂśDFFRUGR TXDGUR 2013 eG LQFOXGHUOR FRPH SDUWH LQWHJUDQWH GHOOÂśDFFRUGR VLQGDFDOH medesimo, deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni: 1.1.2.1. VXOOD EDVH GL XQR GHL PRGHOOL VWDQGDUG FRQWHQXWL QHOOÂś$OOHJDWR H VXH VXFFHVVLYH PRGLILFKH GHOOÂśDFFRUGR quadro 2013; 1.1.2.2. in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard. 1.1.3. ,O YHUEDOH GL DFFRUGR VLQGDFDOH GHYH GDUH DWWR IRUPDOPHQWH GHOOD FRQRVFHQ]D FRPSOHWD GHOOÂśDFFRUGR TXDGUR 2013, dei suoi allegati e GHOOH VXFFHVVLYH PRGLILFKH GHL SUHGHWWL GRFXPHQWL ,Q SDUWLFRODUH GHYH SUHYHGHUH OÂśLQIRUPD]LRQH D WXWWL L lavoratori coinvolti riguardo le opportunitĂ e gli obblighi ad essi riservati. 1.1.4. il verbale di accordo sindacale dovrĂ obbligatoriamente contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive concordate tra le parti. La descrizione dei percorsi dovrĂ prevedere la declinazione degli obiettivi e delle azioni utili al loro raggiungimento anche al fine della eventuale certificazione delle competenze. 1.1.5. Negli accordi sindacali di cui sopra deve essere chiaramente indicato se la modalitĂ di pagamento GHOOÂśLQGHQQLWj GL CIGD richiesta aOOÂś,136 è pagamento diretto da parte dellÂśINPS ovvero pagamento a conguaglio, ossia anticipato dal datore di lavoro. 1.1.6. La decorrenza della sospensione in CIGD GHILQLWD GDOOÂśDFFRUGR QRQ GHYH HVVHUH DQWHFHGHQWH DOOD GDWD GL VWLSXOD GHOOÂśDFFRUGR VWHVVR IDWWL VDOYL L FDVL GL SURFHGXUH FRQFRUVXDOL limitatamente alla prima richiesta e di copertura di periodi di CIGO/CIGS non antecedenti il 1 gennaio 2012 per cause non attribuibili alla responsabilitĂ del datore di lavoro o di soggetto da lui delegato. 1.1.7. Nel rispetto di quanto previsto al punto 1.4.4.3 primo periodo GHOOÂśDFFRUGR TXDGUR 2013, gli accordi sindacali delle imprese interessate dovranno essere stipulati entro un termine tale da consentire la presentazione della domanda di CIGD con il previsto anticipo di 60 gg. rispetto al termine della CIGS o comunque DOOÂśLQL]LR GHOOH VRVSHQVLRQL /ÂśDSSOLFD]LRQH GHL SUHGHWWL WHUPLQL VL attua con riferimento a periodi di CIGD con decorrenza dal 15 marzo 2013. 1.2. 3UHVHQWD]LRQH GHOOD SULPD GRPDQGD GL &,* LQ GHURJD DL VHQVL GHOO¡DFFRUGR TXDGUR 3 1.2.1. Il datore di lavoro, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, presenta, entro il termine massimo di 20 giorni GDOOÂśLQL]LR GHOOH VRVSHQVLRQL OD GRPDQGD GL &,* LQ GHURJD DOOD 5HJLRQH /RPEDUGLD LQ TXDQWR FRPSHWHQWH D ULODsciare il SURYYHGLPHQWR DXWRUL]]DWLYR SHU YLD WHOHPDWLFD LQVHUHQGROD RQ OLQH QHOOÂśDSSRVLWR 6LVWHPD LQIRUPDWLYR GHOOD 5HJLRQH Lombardia cui si accede dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it completa di tutte le informazioni e gli allegati richiesti, secondo quanto indicato DO SXQWR GHOOÂśDFFRUGR TXDGUR 2013. La domanda di cui sopra LQ DWWHVD GHOOÂśHQWUDWD in vigore della domanda unificata, deve obbligatoriamente contenere il numero di protocollo della domanda di CIG in deroga inviata telematicamente all'INPS di cui al successivo punto 1.2.2. 1.2.2. Ăˆ necessario che, prima della presentazione della domanda di cui al precedente paragrafo, il datore di lavoro presenti, per via telematica, alla sede INPS territorialmente competente la domanda per ottenere il trattamento di CIG, secondo i termini e le moGDOLWj SUHYLVWL GDOOÂś,VWLWXWR 1.2.3. SarĂ cura della Regione Lombardia comunicare nelle forme opportune la data in cui sarĂ eventualmente possibile presentare la domanda unificata. Pagina 2 di 4
ALLEGATO 1 - 02'$/,7 $33/,&$7,9( '(//¡$&&25'2 48$'52 68*/, $00257,==$725, ,1 '(52*$ ,1 /20%$5',$ 3 del 13 DICEMBRE 2012
1.2.4. Unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i
datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010. 1.2.5. Le domande relative agli interventi per accordi di solidarietà potranno prevedere una durata di massimo 6 mesi comunque con scadenza non oltre il 30 giugno 2013. 1.3. Istruttoria delle domande 1.3.1. /œLVWUXWWRULD GHOOH GRPDQGH UHODWLYH DOOœLQWHUYHQWR $ GL FXL DO SXQWR GHOOœDFFRUGR TXDGUR 2013 viene effettuata dalla ProvinciD QHO FXL WHUULWRULR KD VHGH OœXQLWj RSHUDWLYD LQWHUHVVDWD 1.3.2. /œLVWUXWWRULD GHOOH GRPDQGH UHODWLYH DOOœLQWHUYHQWR % GL FXL DO SXQWR GHOOœDFFRUGR TXDGUR 2013, viene effettuata GDOOœ$JHQ]LD 5HJLRQDOH SHU OœLVWUX]LRQH OD )RUPD]LRQH e il Lavoro (di seguito ARIFL). 1.3.3. 9LHQH XJXDOPHQWH HIIHWWXDWD GDOOœ$5,)/ OœLVWUXWWRULD GHOOH GRPDQGH LQWHUSURYLQFLDOL ULJXDUGDQWL GLYHUVH XQLWj RSHUDWLYH GHO PHGHVLPR GDWRUH GL ODYRUR XELFDWH LQ GLYHUVH SURYLQFH GHOOD /RPEDUGLD FRVu FRPH OœLVWUXWWRULD GHOOH GRPDQGH interregionali, autorizzate direttamente in sede ministeriale, per le quali la Regione, esclusivamente per i lavoratori GLSHQGHQWL GHOOH XQLWj RSHUDWLYH XELFDWH QHO WHUULWRULR ORPEDUGR DVVXPH OœLPSHJQR DOOœLQVHULPHQWR QHL SHUFRUVL GL politica attiva del lavoro. 1.3.4. Può essHUH HIIHWWXDWD GDOOœ$5,)/ OœLVWUXWWRULD GL GRPDQGH UHODWLYH D VLWXD]LRQL SDUWicolari di interesse regionale. 1.3.5. /œLVWUXWWRULD VL VYROJH DWWUDYHUVR OœHVDPH GHL GDWL LQIRUPD]LRQL H GRFXPHQWL LQVHULWL QHOOD GRPDQGD SUHVHQWDWD on line ed ha lo scopo di verificarQH OD FRUULVSRQGHQ]D FRQ TXDQWR VWDELOLWR QHOOœDFFRUGR TXDGUR 2013. 1.3.6. 1HO FRUVR GHOOœLVWUXWWRULD SRVVRQR HVVHUH ULFKLHVWL DO VRJJHWWR FKH KD SUHVHQWDWR OD GRPDQGD, qualora mancanti, le informazioni e documenti ULFKLHVWL DO SXQWR GHOOœDFFRUGR TXDGUR 2013 o comunque previsti dalla normativa vigente. /œHYHQWXDOH Uichiesta delle integrazioni FKH VRVSHQGH OœLVWUXWWRULD è corredata dei termini di adempimento, trascorsi inutilmente i quali è GLVSRVWR LO GLQLHJR GHOOœDXWRUL]]D]LRQH DOOœLQWHUYHQWR GHOOD &,*' 1.4. Esame di consultazione 1.4.1. 1HO FRUVR GHOOœLVWUXWWRULD VL SURYYHGH DOOD FRQYRFD]LRQH GHOOH 3DUWL SHU XQ HVDPH GL FRQVXOWD]LRQH QHL VHJXHQWL FDVL 1.4.1.1. TXDQGR Oœ,VWLWX]LRQH R Oœ(QWH FKH HIIHWWXD OœLVWUXWWRULD ULWHQJD RSSRUWXQR YHULILFDUH OD FRUULVSRQGHQ]D GHOOœDFFRUdo PHGHVLPR FRQ TXDQWR SUHYLVWR QHOOœDFFRUGR TXDGUR 2013; 1.4.1.2. quando si sia svolta la prevista consultazione a livello aziendale senza il raggiungimento di un accordo; in questo caso vengono convocate le parti coinvolte nella consultazione a livello aziendale; nel caso in cui non si raggiunga un accordo nemmeno in sede di esame di consultazione la domanda non viene validata e OœDXWRUL]]D]LRQH QRQ YLHQH FRQFHVVD; nel caso in cui si raggiunga un accordo in sede di esame di consultazione, la decorrenza della CIGD QRQ SXz FRPXQTXH HVVHUH DQWHFHGHQWH OD GDWD GHOOœDFFRUGR medesimo. 1.4.1.3. quando, a seguito di consultazione regolarmente avviata dal datore di lavoro, si sia verificata, in modo ingiustificato, la mancata presentazione delle OO.SS. dei lavoratori; in questo caso vengono convocate, unitamente al datore di lavoro, le OO.SS. di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale; 1.4.1.4. lD FRQYRFD]LRQH H JHVWLRQH GHOOœHVDPH GL FRQVXOWD]LRQH FKH VRVSHQGH OœLVWUXWWRULD q UHDOL]]DWD GDOOœ,VWLWX]LRQH o (QWH FKH HIIHWWXD OœLVWUXWWRULD; essa si conclude con la redazione di un verbale DFTXLVLWR DJOL DWWL GHOOœLVWUXWWRULD stessa; essa può svolgersi anche nelle modalità di audio e/o video conferenza; in tal caso, ove manchi la disponibilità di firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari del verbale, le firme saranno raccolte nelle diverse sedi di presenza fisica e copie dei documenti firmati saranno reciprocamente trasmessi per via telematica. 1.5. Al fine di individuare opportunità a supporto della JHVWLRQH GL FULVL GL SDUWLFRODUH FULWLFLWj QHOO¡DPELWR GHOO¡LVWUXWWRULD q possibile il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Enti Locali del territorio interessato. 1.6. Autorizzazione dei trattamenti di CIG in deroga 1.6.1. La Regione, riscontrati gli esiti delOœLVWUXWWRULD HPHWWH L SURYYHGLPHQWL DXWRUL]]DWLYL H OL WUDVPHWWH DOOœ,136 VHFRQGR OH modaOLWj FRQFRUGDWH FRQ Oœ,VWLWXWR 1.6.2. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi di cui al precedente punto 1.6.1. è reso pubblico nelle forme idonee previste Pagina 3 di 4
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dalla legge.
1.6.3. 1HO FDVR LQ FXL QRQ VLDQR ULVFRQWUDWL L SUHVXSSRVWL SHU OÂśDXWRUL]]D]LRQH OD 5HJLRQH IRUPDOL]]D LO GLQLHJR FKH YHUUj
FRPXQLFDWR XQLWDPHQWH DOOH UHODWLYH PRWLYD]LRQL DO GDWRUH GL ODYRUR DOOÂś,136 H DOOD Provincia interessata.
1.7. Rinnovo della domanda di CIG in deroga nei casi previsti daOO¡DFFRUGR TXDGUR 3 /œLWHU SURFHGXUDOH SHU LO ULQQRYR GHOOD FRQFHVVione della CIGD è lo stesso descritto nei punti precedenti del presente allegato, fatto salvo quanto di seguito indicato. 1.7.1. La domanda di rinnovo è preceduta da una nuova specifica consultazione sindacale e da un nuovo specifico accordo sindacale. 1.7.2. Non è considerato ammissibile il rinnovo della domanda da parte di datori di lavoro che non abbiano adempiuto a quanto previsto al punto 1.8.1. GHOOœDFFRUGR TXDdro 2013. 1.7.3. 1HO FRUVR GHOOœLVWUXWWRULD GHOOD GRPDQGD GL ULQQRYR SRVVRQR HVVHUH ULFKLHVWL DO VRJJHWWR qualora mancanti, le informazioni e documenti richiesti al punto 1.8.1. GHOOœDFFRUGR TXDGUR 2013 o comunque previsti dalla normativa vigente. /œHYHQWXDOH richiesta delle integrazioni FKH VRVSHQGH OœLVWUXWWRULD è corredata dei termini di adempimento, trascorsi inutilmente i quali è GLVSRVWR LO GLQLHJR GHOOœDXWRUL]]D]LRQH DOOœLQWHUYHQWR GHOOD &,*' 1.8. Monitoraggio Come stabilito dal decreto regionale n. 2640 del 28 marzo 2012 i datori di lavoro dovranno inviare il calendario delle effettive VRVSHQVLRQL GDOOœDWWLYLWj ODYRUDWLYD GL FLDVFXQ ODYRUDWRUH H LO UHQGLFRQWR PHQVLOH GHOOH RUH GL VRVSHQVLRQH HIIHWWLYDPHQWH XWilizzate da ciascun lavoratore sospeso con le moGDOLWj SUHYLVWH GDOOœDOOHJDWR $ GHO citato decreto (specifiche tecniche calendario sospensioni in CIGD e rendicontazione).
2. ITER PROCEDURALE PER LA CONCESSIONE DELLA INDENNITĂ€ DI MOBILITĂ€ IN DEROGA 2.1. I lavoratori, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente presentano on line la GRPDQGD GL PRELOLWj LQ GHURJD DOOD VHGH ,136 WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWH HQWUR L WHUPLQL SUHYLVWL QHOOÂśDFFRUGR TXDGUR 3. 2.2. /Âś,136 DFFHUWD LO SRVVHVVR GD SDUWH GHL VRJJHWWL ULFKLHGHQWL GHL requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e GDOOÂśDFFRUGR TXDGUR 3 e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilitĂ in deroga e di coloro che non ne hanno diritto. 2.3. La Regione emette rispettivamente i provvHGLPHQWL GL DXWRUL]]D]LRQH R GL GLQLHJR H OL WUDVPHWWH DOOÂś,136 VHFRQGR OH PRGDlitĂ FRQFRUGDWH FRQ OÂś,VWLWXWR
3. SISTEMI INFORMATIVI, FORMAT, MODULISTICA /H SDUWL UDSSUHVHQWDWH GDL ILUPDWDUL GHOOÂśDFFRUGR TXDGUR 3 si impegnano a far utilizzare ai datori di lavoro e ai rappresentanti sindacali, in forma esclusiva, i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica SUHGLVSRVWL GDOOD 5HJLRQH GDOOÂś,136 R GD VRJJHWWL GD HVVL LQFDULFDWL DL ILQL GHOOÂśDSplicazione ottimale di quanto contenuto QHOOÂśDFFRUGR TXDGUR 3 e nel presente allegato.
4. ADEGUAMENTO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DI CUI AL PRESENTE ALLEGATO La Sottocommissione Mobilità /Ammortizzatori sociali in deroga può apportare al presente allegato tutte quelle modifiche che si rendano utili e necessarie per garantire il funzionamento ottimale delle procedure, senza che ciò comporti una formale sottoscrizione GL WDOL PRGLILFKH GD SDUWH GHL ILUPDWDUL GHOOœDFFRUGR TXDGUR 3.
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ALLEGATO 2 – MODELLI STANDARD ACCORDI SINDACALI
PUNTO 1.9 ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 13 DICEMBRE 2012 Gli accordi sindacali potranno essere redatti secondo modelli standard o comunque dovranno contenere, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard
ACCORDO SINDACALE STANDARD PER L’INTERVENTO A
ACCORDO SINDACALE STANDARD PER L’INTERVENTO B
ACCORDO SINDACALE STANDARD per LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IMPIEGATI PRESSO IMPRESE UTILIZZATRICI che hanno in corso sospensioni dei propri dipendenti in CIGO / CIGS / CIGD
ACCORDO SINDACALE STANDARD PER L’INTERVENTO B - ACCORDO DI SOLIDARIETÀ
ACCORDO QUADRO 2013
ACCORDO SINDACALE STANDARD INTERVENTO A CIGD 2012 [utilizzabile solo per DATORI DI LAVORO DI TIPOLOGIA 1] PRIMA RICHIESTA SECONDA RICHIESTA DOPO UN INTERVENTO A NEL periodo 2011-2013
CIGD 2013 ACCORDO SINDACALE STANDARD PER L’INTERVENTO A (Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 13 dicembre 2012) COMPILARE IN TUTTE LE PARTI
Luogo …………………………………………………….,
data ……………………….
Datore di lavoro …...………………………………………………………………………………………………………………..… Sede legale: Comune …………………………………………................................................................................................ Prov. ………… Cap..…………….... Sede unità produttiva: Comune …………………………………………………………………………………………………..… Prov. ………… Cap …………… Via ………………………………..……………………………...…………..…...… n. ............ Tel. …………………..……….… Fax …………………….……….. esercente l’attività di …………………………….…………………………………………………………………..…………..…… CCNL applicato (specificare se settore artigiano) ……………….………………………………..……………………………… Dipendenti Dirigenti n.
Quadri n.
Impiegati n.
Operai n.
Apprendisti n.
Lavoranti a domicilio n.
Soci lavoratori n.
TOTALE n.
Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.
Somministrati n.
Sono presenti i signori: - per il datore di lavoro: ………………………………………………………………..…….…………………………………..…… - per l’Associazione di categoria [specificare quale] .…………………………………….. ………………...……..…………….. • per OO.SS [specificare quale] ……………….: ……………………………………….………………………..………… • per OO.SS [specificare quale].……………….: …...…………………………………………………………………...…. • per OO.SS. [specificare quale] ……………….: …...……...………………………………………………………..….... • per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa] …………………………………………………………..… [Nel caso di procedura prevista dall’Ente bilaterale artigiano] ……………………………….…………………...................... i quali danno atto: Ͳ di conoscere i contenuti dell’Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2013 del 13 DICEMBRE 2012 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati; Ͳ di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO;
PREMESSO CHE IL DATORE DI LAVORO Non ha utilizzato, nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 e la data di sottoscrizione del presente accordo, ammortizzatori sociali per i propri dipendenti. Ha utilizzato, nel periodo sopra citato i seguenti ammortizzatori sociali per i propri dipendenti: CIGD utilizzata in data antecedente al 1 gennaio 2009: dal …………………………… al………………………… (ripetere se necessario); A partire dal 1 gennaio 2009: CIGO, N. settimane autorizzate nei 24 mesi antecedenti l’inizio della CIGD previsto nel presente accordo …………; Data inizio della CIGO…………………….. [riportare la data esatta della prima autorizzazione ai fini della verifica della possibilità di richiedere ulteriori periodi di CIGO successivamente all’inizio della CIGD previsto nel presente accordo]. CIGS, causale …………………..……………………... dal ……………. al …..……….. (ripetere se necessario); Periodo di sospensione previsto dall’art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall’art.7 ter della l.33/2009 dal …….….. al …..…… Periodo di sospensione previsto dall’ all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dal ……… al …….. CIGD1, causale …………………………….……………. dal ……………. al …….……..(ripetere se necessario); CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
dal ………..…... al ……...……..
ALTRO [specificare] …………………………………. ……... dal ……………. al …..……….. Ha la possibilità di utilizzo, a partire dal …………..…, di un ulteriore periodo di CIGO secondo quanto specificamente indicato nell’allegato 1 dell’accordo quadro 2013. IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA ALTRESÌ CHE applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010; i propri dipendenti hanno esaurito il periodo di sospensione previsto dall’art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall’art.7 ter della l.33/2009, ovvero dall’ all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; nessuno dei propri dipendenti ha potuto utilizzare il periodo di sospensione previsto dall’art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall’art.7 ter della l.33/2009, ovvero dall’ all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, causa la mancanza dell’intervento integrativo previsto; - non ha alcuna possibilità di utilizzo di CIGO o CIGS previste dalla legislazione ordinaria; - è costretto ad una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro a causa di: crisi di mercato mancanza di lavoro, commesse o di ordini altri eventi improvvisi ed imprevisti (specificare) ……………………………………………………………….……... cessazione, anche parziale, dell’attività necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO/CIGS, l’intervento della CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla relativa indennità.
-
[Eventuale descrizione della situazione specifica che è all’origine della richiesta di CIGD]
1
Specificare nella causale se l’intervento si riferisce ai soli lavoratori apprendisti o a domicilio in presenza di intervento della CIGO/CIGS per gli altri lavoratori.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… SI CONCORDA al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta di ricorrere alla CIGD - con la seguente causale: [una sola scelta] Crisi aziendale Riorganizzazione aziendale/Ristrutturazione Cessazione parziale/totale • •
•
con le seguenti modalità: NUMERO MASSIMO DIPENDENTI: [indicare il numero dei dipendenti che utilizzeranno effettivamente la CIGD]…….. MONTE ORE MASSIMO COMPLESSIVO2……… [è possibile richiedere un monte ore complessivo pari a massimo 500 ore per ciascuno dei dipendenti interessati alla CIGD; PERIODO: data inizio ………….….. data scadenza 30.06.2013 [il periodo qui indicato deve corrispondere al periodo richiesto nella domanda. Come scadenza è da indicare sempre il termine del 30.06.2013. Solo nel caso in cui il monte ore qui indicato venga completamente esaurito prima del termine è possibile presentare una nuova domanda dopo aver stipulato un nuovo accordo sindacale].
Il datore di lavoro chiederà all’INPS il pagamento diretto dell’indennità ai lavoratori chiederà all’INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate [esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sarà cura del datore di lavoro comunicare a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell’allegato 3 dell’accordo quadro 2013, contenente l’indicazione specifica dell’intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l’indicazione del percorso di formazione/riqualificazione o di ricollocazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.
2
Il massimo di ore pro capite si intende per ogni lavoratore full time; per i lavoratori part time il massimale deve essere riproporzionato.
Sezione da completare obbligatoriamente e da consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente Politiche attive I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso di formazione/riqualificazione professionale di ricollocazione di seguito sinteticamente descritto: - obiettivo dell’intervento: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. - tipologia e descrizione dei percorsi: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. - lavoratori coinvolti: …………… - durata dell’intervento: …………. - eventuale certificazione delle competenze ……………………………………………………………………….. - eventuali indicazioni logistico-organizzative ……………………………………………………………………… - previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali: ………………………………………………….. Letto, confermato e sottoscritto.
Per il datore di lavoro
Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Per l’Ass.ne di categoria dei datori di lavoro Eventuale allegato alla domanda on line ricollocazione SI NO
piano di realizzazione del percorso di formazione/riqualificazione o di
KZ K ^/E > ^d E Z /Ed Zs EdK dKZ / > sKZK / d/WK>K'/ ϭ Ϯ WZ/D Z/ ,/ ^d ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ WZ/D Z/ ,/ ^d ϮϬϭϮ Z/EEKsK ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ^ KE Z/ ,/ ^d ϮϬϭϮ
ACCORDO QUADRO 2013
CIGD 2013 ACCORDO SINDACALE STANDARD PER L’INTERVENTO B (Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 13 DICEMBRE 2012) COMPILARE IN TUTTE LE PARTI
Luogo ………………………………………………………………..…………….
data …………………….………….
Datore di lavoro …...………………………………………………………………………………………………………………..…. Sede legale: Comune …………………………………………................................................................................................. Prov. ………… Cap..…………….... Sede unità produttiva: Comune …………………………………………………………………………………………………..…. Prov. ………… Cap…………… Via…………………………………..……………………………...…………..…...… n. ............ Tel. …………………..……….… Fax…………………….……….. esercente l’attività di……………………………….…………………………………………………………………..…………..….. CCNL applicato (specificare se settore artigiano) ……………….………………………………..………………………………. Dipendenti Dirigenti n.
Quadri n.
Impiegati n.
Operai n.
Apprendisti n.
Lavoranti a domicilio n.
Soci lavoratori n.
TOTALE n.
Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.
Somministrati n.
Sono presenti i signori: - per il datore di lavoro: ………………………………………………………………..…….…………………………………..…… - per l’Associazione di categoria [specificare quale] .…………………………………….. ………………...……..………………. • per OO.SS [specificare quale] ……………….: ……………………………………….………………………..………...… • per OO.SS [specificare quale].……………….: …...…………………………………………………………………...….. • per OO.SS. [specificare quale] ……………….: …...……...………………………………………………………..…...… • per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa] …………………………………………………………..…… [Nel caso di procedura prevista dall’Ente bilaterale artigiano] ……………………………….…………………...................... i quali danno atto: Ͳ di conoscere i contenuti dell’Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2013 del 13 dicembre 2012 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati; Ͳ di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO o alla CIGS;
PREMESSO CHE IL DATORE DI LAVORO Non ha utilizzato, nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 e la data di sottoscrizione del presente accordo, ammortizzatori sociali per i propri dipendenti. Ha utilizzato, nel periodo sopra citato i seguenti ammortizzatori sociali per i propri dipendenti: CIGD utilizzata in data antecedente al 1 gennaio 2009: dal …………………………… al………………………… (ripetere se necessario); A partire dal 1 gennaio 2009: CIGO, N. settimane autorizzate nei 24 mesi antecedenti l’inizio della CIGD previsto nel presente accordo …………; Data inizio della CIGO…………………….. [riportare la data esatta della prima autorizzazione ai fini della verifica della possibilità di richiedere ulteriori periodi di CIGO successivamente all’inizio della CIGD previsto nel presente accordo]. CIGS, causale …………………..…………………………………. dal ……………. al …..……….. (ripetere se necessario); Periodo di sospensione previsto dall’art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall’art.7 ter della l.33/2009 dal…….….. al …..…… CIGD,3 causale ……………………………………………………. dal ……………. al …….…….. (ripetere se necessario); CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
dal ………..…... al……...……..
ALTRO [specificare] …………………………………. ……... dal ……………. al …..………..
Ha la possibilità di utilizzo, a partire dal …………..…, di un periodo di CIGO secondo quanto specificamente indicato nell’allegato 1 dell’accordo quadro 2013.
IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA ALTRESI’ CHE -
applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010; non ha alcuna delle possibilità di utilizzo di CIGO o CIGS previste dalla legislazione ordinaria; attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro con l’intervento della CIGD, secondo quanto previsto al punto 1.4.4 dell’accordo quadro, per i seguenti motivi:
Se Datore di lavoro di Tipologia 1 Procedura concorsuale Esaurimento di interventi A Necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO/CIGS, l’intervento della CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla relativa indennità. Se Datore di lavoro di Tipologia 2 CASO I - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS; CASO II - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS con necessità di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l’interruzione prevista dall’art. 1, comma 5 della L. 223/91;
3 Specificare nella causale se l’intervento si riferisce ai soli lavoratori apprendisti o a domicilio in presenza di intervento della CIGO/CIGS per gli altri lavoratori
CASO III cessazione di attività, con necessità di attenuare l’impatto sociale di una procedura di mobilità esperita con accordo sindacale in data ……………………………. (allegare copia accordo) per n………….. lavoratori. completamento di un periodo di CIGD iniziato nel 2012 per procedura concorsuale per n………….. lavoratori. Interruzione di un trattamento di CIGS biennale, ai sensi del D.L. 5.10.2004 n. 249 convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291, a seguito della negata autorizzazione al proseguimento dell’intervento causa il non raggiungimento dei previsti obiettivi di riduzione degli esuberi al termine del primo anno. Necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO/CIGS, l’intervento della CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla relativa indennità. [Descrizione della situazione che è all’origine della richiesta di CIGD]
………………………………………………..………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………………………………….…. Previsione di ripresa dell’attività per tutti i lavoratori Previsione di esuberi SI CONCORDA al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta di ricorrere alla CIGD - con la seguente causale: [una sola scelta] Crisi aziendale Riorganizzazione aziendale/Ristrutturazione Cessazione parziale/totale Procedura concorsuale -
con le seguenti modalità: • •
NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD: …….. PERIODO: data inizio ……………………..….. data scadenza …………………………… Il periodo richiesto non può eccedere i limiti massimi stabiliti al punto 1.6 dell’accordo quadro
Il datore di lavoro chiederà all’INPS il pagamento diretto dell’indennità ai lavoratori chiederà all’INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate [esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… [esplicitare in modo dettagliato la prevista modalità della sospensione o riduzione dell’attività nel periodo di riferimento, con particolare riferimento all’eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… [Nel caso siano previsti ESUBERI]:
Si concorda altresì sul seguente PIANO DI GESTIONE DEGLI ESUBERI: [descrivere sinteticamente o allegare] …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sarà cura del datore di lavoro comunicare a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell’allegato 3 dell’accordo quadro 2013, contenente l’indicazione specifica dell’intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l’indicazione del percorso di formazione/riqualificazione o di ricollocazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.
Sezione da completare obbligatoriamente e da consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente Politiche attive I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso di formazione/riqualificazione professionale di ricollocazione di seguito sinteticamente descritto: - obiettivo dell’intervento: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. - tipologia e descrizione dei percorsi: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. - lavoratori coinvolti: …………… - durata dell’intervento: …………. - eventuale certificazione delle competenze ……………………………………………………………………….. - eventuali indicazioni logistico-organizzative ……………………………………………………………………… - previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali: ………………………………………………………………………………………………………………… Letto, confermato e sottoscritto.
Per il datore di lavoro
Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Per l’Ass.ne di categoria dei datori di lavoro
Eventuali allegati alla domanda on line
piano di gestione degli esuberi piano di realizzazione del percorso di formazione/riqualificazione piano di realizzazione del percorso di ricollocazione.
> sKZ dKZ/ KE KEdZ ddK / ^KDD/E/^dZ /KE ACCORDO QUADRO 2013
CIGD 2013 ACCORDO SINDACALE STANDARD per LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IMPIEGATI PRESSO IMPRESE UTILIZZATRICI che hanno in corso sospensioni dei propri dipendenti in CIGO / CIGS / CIGD (Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 13 dicembre 2012) NEL CASO IN CUI L’INTERVENTO DELLA CIGD DA RICHIEDERE RIGUARDI LAVORATORI DI DIVERSE APL IMPIEGATI PRESSO LA MEDESIMA AZIENDA UTILIZZATRICE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO UN UNICO ACCORDO SINDACALE CON LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CIASCUNA APL INTERESSATA Luogo…………………………………………………….,
data……………………….
APL ……………………………………………………………………………...………………… Sede legale: Comune …………………………………………… Prov. ………… Cap..…………….... Filiale operativa: Comune ……………………………………… Prov. ………… Cap..…………….... Via …………………………………….……. n. ……..Tel. ……………….…….. Fax ……………… [replicare se l’accordo riguarda diverse APL]
Azienda utilizzatrice: ………………………………………………………………………………..…. Sede legale: Comune …………………………………………........................................................................ Prov. ………… Cap..…………….... Sede unità produttiva: Comune ……………………………………………………………………..…. Prov. ………… Cap…………… Via…………………………………..…………………...… n. ......... Tel. ………………….… Fax…………………….. esercente l’attività di……………………………….………CCNL applicato………………………… (specificare se settore artigiano) Dipendenti azienda utilizzatrice Dirigenti n. Impiegati n. Apprendisti n. Soci lavoratori n. Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.
Quadri n. Operai n. Lavoranti a domicilio n. TOTALE n. Somministrati n.
Sono presenti i signori: per l’APL / le APL: ……………………….………………………………………….………………………………………………………..…… per O.S. ………………………………………………………………………………………………………………………………..….………… per O.S. …………………………………………………………………………………………………………………………………...….…...... per O.S. …………………………………………………………………………………………………………………………….……..………...
i quali danno atto:
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di conoscere i contenuti dell’Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2013 del 13 dicembre 2012 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati; PREMESSO CHE
l’Impresa Utilizzatrice di Tipologia
1
2
ha stipulato accordo sindacale per richiesta di CIGO/CIGS, causale …………………….……...….. ha stipulato accordo sindacale per richiesta di CIGD, intervento A in data ………………. ha stipulato accordo sindacale per richiesta di CIGD, intervento B in data ………………. prevedendo4 nell’accordo medesimo la possibilità di richiedere la CIGD per n. …… lavoratori con contratto di somministrazione dipendenti dell’APL / delle APL ………………………………………………………………………………………………….….. (allegare copia dell’accordo) (in alternativa, se non è stato stipulato accordo per la CIGO/CIGS1) ha presentato domanda per intervento della CIGO/CIGS in data………..; L’APL applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2011. L’APL ha attualmente in forza un numero pari a …… unità lavorative con contratto di somministrazione a tempo determinato/indeterminato [cancellare la voce che non interessa] presso l’Impresa utilizzatrice con missioni di durata pari o superiore al periodo di CIGD richiesto per ciascun lavoratore. [replicare se l’accordo riguarda più APL] SI CONCORDA 1)
di ricorrere alle sospensioni con intervento della CIGD per n….. lavoratori somministrati [se l’accordo riguarda più APL dettagliare il numero di lavoratori sospesi per ciascuna APL], con le stesse modalità previste nell’accordo/domanda di cui sopra, o con quelle di seguito indicate: (esplicitare in modo dettagliato): …………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2)
La richiesta decorre dal ………………… fino al ………………….. [l’intervento effettivo della CIGD non potrà avere durata superiore alla durata della missione e comunque all’intervento in corso nell’azienda utilizzatrice].
Il datore di lavoro
chiederà all’INPS il pagamento diretto dell’indennità ai lavoratori chiederà all’INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate [esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sarà cura del datore di lavoro comunicare a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell’allegato 3 dell’accordo quadro 2013, contenente l’indicazione specifica dell’intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l’indicazione del percorso di formazione/riqualificazione o di ricollocazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.
Nel caso in cui l’accordo stipulato presso l’Azienda utilizzatrice per l’accesso alla CIGO/CIGS/CIGD non richiami esplicitamente la sospensione dei lavoratori con contratto di somministrazione, ovvero nel caso di mancanza di tale accordo, è necessario che al presente accordo sia allegata una dichiarazione dell’azienda utilizzatrice che attesti l’avvenuta richiesta di intervento della CIGO o della CIGS ed il coinvolgimento nelle sospensioni dei lavoratori con contratto di somministrazione dipendenti dall’APL contraente. 4
Sezione da completare obbligatoriamente e da consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente Politiche attive I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso di formazione/riqualificazione professionale di ricollocazione di seguito sinteticamente descritto. - obiettivo dell’intervento: ……………………………………………………………………………………… - tipologia e descrizione dei percorsi: …………………………………………………………………………… - lavoratori coinvolti: …………………………………………………………………………………………… - durata dell’intervento: ………………………………………………………………………………………… - eventuale certificazione delle competenze: …………………………………………………….……………………… - previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali: …………………………………. - eventuali indicazioni logistico-organizzative: ………………... [replicare nel caso siano previsti percorsi diversi destinati a diversi lavoratori]
per l’APL …………………………..
Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
[eventualmente replicare]
[eventualmente replicare]
ACCORDO QUADRO 2013
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LA RICHIESTA DI CIGD PER SOSTENERE LE SOSPENSIONI PREVISTE DA UN ACCORDO DI SOLIDARIETÀ È POSSIBILE SOLO PER I DATORI DI LAVORO NON RIENTRANTI NELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DL 726/84 CONVERTITO CON LA L. 863/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CIGD 2013 ACCORDO SINDACALE STANDARD PER L’INTERVENTO B ACCORDO DI SOLIDARIETÀ (Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 13 dicembre 2012) Luogo …………………………………………………….,
data ……………………….
Datore di lavoro …...………………………………………………………………………………..…. Sede legale: Comune …………………………………………........................................................................ Prov. ………… Cap..…………….... Sede unità produttiva: Comune ……………………………………………………………………..…. Prov. ………… Cap…………… Via…………………………………..…………………...… n. ......... Tel. ………………….… Fax…………………….. esercente l’attività di……………………………….………CCNL applicato………………………… (specificare se settore artigiano) Dipendenti Dirigenti n. Impiegati n. Apprendisti n. Soci lavoratori n. Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.
Quadri n. Operai n. Lavoranti a domicilio n. TOTALE n. Somministrati n.
Sono presenti i signori: - per il datore di lavoro: ………………………………………………………………..…….………… - per l’Associazione di categoria …………………………………….: ………………...………………. −
per OO.SS ……………….: ……………………………………………………………………...…
−
per OO.SS. ……………….: …...………………………………………………………………...…
−
per OO.SS.: ……………….: …...………………………………………………………………...…
−
per RSU/RSA/RSB……...……………………………………………………………………..……
Nel caso di procedura prevista dall’Ente bilaterale artigiano sono presenti……………………………... …………………………………………………………………………………………………………
i quali danno atto: a) di conoscere i contenuti dell’Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2013 del 13 dicembre 2012 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati; b) di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO o alla CIGS; PREMESSO CHE IL DATORE DI LAVORO Non ha diritto ad accedere alla CIGO/CIGS per i propri dipendenti in quanto non soggetto al pagamento delle relative quote di contribuzione INPS. Non ha utilizzato, nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 e la data di sottoscrizione del presente accordo, ammortizzatori sociali per i propri dipendenti. oppure Ha utilizzato, nel periodo sopra citato i seguenti ammortizzatori sociali per i propri dipendenti: CIGD utilizzata in data antecedente al 1 gennaio 2009: dal …………………………… al………………………… (ripetere se necessario); A partire dal 1 gennaio 2009: CIGO, N. settimane …………; CIGS, causale …………………..…………………………. dal ……………. al …..……….. Periodo di sospensione previsto dall’art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall’art.7 ter della l.33/2009 dal…….….. al …..……
Periodo di sospensione previsto dall’ all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dal ……… al …….. CIGD, causale ……………………………………. dal ……………. al …..…...…..5 CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
dal ………..…... al……...……..
ALTRO (specificare) ………………………………….……. dal ……………. al …..………..
IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA ALTRESÌ CHE applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010; i propri dipendenti hanno esaurito il periodo di sospensione previsto dall’art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall’art.7 ter della l.33/2009, ovvero dall’ all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; nessuno dei propri dipendenti ha potuto utilizzare il periodo di sospensione previsto dall’art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall’art.7 ter della l.33/2009, ovvero dall’ all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, causa la mancanza dell’intervento integrativo previsto; - non ha alcuna possibilità di utilizzo di CIGO o CIGS previste dalla legislazione ordinaria; - è costretto ad una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro a causa di: crisi di mercato mancanza di lavoro, commesse o di ordini altri eventi improvvisi ed imprevisti (specificare) ……………………………………………………………….……... cessazione, anche parziale, dell’attività necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO/CIGS, l’intervento della CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla relativa indennità.
-
5
Specificare nella causale se l’intervento si riferisce ai soli lavoratori apprendisti o a domicilio in costanza di intervento della CIGO/CIGS per gli altri lavoratori.
[Descrizione della situazione che è all’origine della richiesta di CIGD] ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SI CONCORDA Al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta di ricorrere alla CIGD per numero massimo di ..…. dipendenti. con le seguenti modalità: • la riduzione di orario di lavoro compensata con la CIGD non potrà essere superiore al 60% dell’orario ordinario di lavoro; • le ore lavorate da ogni singolo lavoratore saranno corrispondenti alle ore medie previste più o meno il 20%; • le modalità della rotazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive, dovranno favorire la possibilità di partecipazione a percorsi di formazione e riqualificazione; • in parallelo all’intervento della CIGD e per un periodo di 3 mesi successivi all’intervento medesimo non saranno effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, salvo non opposizione del lavoratore interessato; Le sospensioni decorrono dal ………………… fino al …………………. [periodo massimo 6 mesi, comunque non oltre il 30 giugno 2013] Il datore di lavoro
chiederà all’INPS il pagamento diretto dell’indennità ai lavoratori chiederà all’INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate [esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sarà cura del datore di lavoro comunicare a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell’allegato 3 dell’accordo quadro 2013, contenente l’indicazione specifica dell’intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l’indicazione del percorso di formazione/riqualificazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.
Sezione da completare obbligatoriamente e da consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente Politiche attive I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso di formazione/riqualificazione professionale di seguito sinteticamente descritto. - obiettivo dell’intervento: ……………………………………………………………………………………… - tipologia e descrizione dei percorsi: …………………………………………………………………………… - lavoratori coinvolti: …………………………………………………………………………………………… - durata dell’intervento: ………………………………………………………………………………………… - eventuale certificazione delle competenze ove prevista: ……………………………………………………… - previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali: …………………………………. - eventuali indicazioni logistico-organizzative: ………………... [replicare nel caso siano previsti percorsi diversi destinati a diversi lavoratori]
Letto, confermato e sottoscritto. Per il datore di lavoro
Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Per l’Ass.ne di categoria dei datori di lavoro Eventuale allegato:
piano di realizzazione del percorso di formazione/riqualificazione
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Datore di lavoro ___________________________________________________________________________________ Sede unità produttiva: Comune _______________________________________________________________________ Prov_________ Cap ________ Via _________________________________________________________ n. ________ Tel. _____________________ Fax _______________________
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Tabella esplicativa degli interventi e delle durate massime di trattamento di CIGD DATORI DI LAVORO TIPOLOGIA 1, la successione degli interventi prosegue con il contatore attivato nel 2011: RICHIESTE periodo 1 aprile 2011- 31 dicembre 2012 1 apr-30 sett 2011 I° richiesta Intervento A I° richiesta Intervento A I° richiesta Intervento A I° richiesta Intervento A
1 ott -31 dic 2011 II° richiesta Intervento A II° richiesta Intervento A II° richiesta Intervento A II° richiesta Intervento A
ininfluente
ininfluente
ininfluente
0
0
2012
Possibilità 2013*
1 c.d. “A ridotto”
Intervento B (max 6 mesi, se di durata inferiore, rinnovabile fino al completamento dei 6 mesi) Intervento B (max 6 mesi, se di durata inferiore, rinnovabile fino al completamento dei 6 mesi) Accordo di solidarietà (max 6 mesi)
0 Nessuna richiesta oppure 1 c.d. “A ridotto” Nessuna richiesta oppure 1 c.d. “A ridotto” 1 Intervento B x procedura concorsuale (<6 mesi) 1 Intervento B x procedura concorsuale (6 mesi) 2 Interventi B x procedura concorsuale (6 mesi+ 6 mesi) 0
1 Intervento B per procedura concorsuale (max 6 mesi) 1 Intervento B a completamento dei 6 mesi + 1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15% 1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15%, non rinnovabile Nessuna richiesta
1 Intervento B x procedura concorsuale (max 6 mesi, se di durata inferiore, rinnovabile fino al completamento dei 6 mesi) Nessuna richiesta
ininfluente
Accordo di solidarietà (12 mesi)
ininfluente
Accordo di solidarietà (<12 mesi)
1 Intervento B a completamento accordo di solidarietà (max 6 mesi), non rinnovabile
0 1 Intervento A ridotto + 1 Intervento B (6mesi) + 1 Intervento B (<6 mesi) 1 Intervento A ridotto + 1 intervento B (6 mesi) 2 Interventi B di 6 mesi 1 Intervento B di 6 mesi 1 Intervento B (<6 mesi)
1 intervento B Accordo di solidarietà (max 6 mesi) 1 Intervento B a completamento dei 6 mesi, non rinnovabile
0 I° richiesta Intervento A
0 II° richiesta Intervento A
I° richiesta Intervento A
II° richiesta Intervento A
2 Interventi A oppure 1 Intervento B 2 Interventi A oppure 1 Intervento B ininfluente
ininfluente 1 Intervento A
0
1 Intervento B (6 mesi) 1 Intervento A
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1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15%, non rinnovabile Nessuna richiesta 1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15%, non rinnovabile 1 Intervento B a completamento dei 6 mesi + 1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15% 1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15%, non rinnovabile Intervento B (max 6 mesi, se di durata inferiore, rinnovabile fino al completamento dei 6 mesi)
0
1 Intervento A
1 Intervento A
0
1 Intervento A
0
1 Intervento A
0
0
1 Intervento A + 1 Intervento B (6 mesi) 1 Intervento A + 1 Intervento B (<6 mesi) 0
0
0
2 Interventi A
0
0
I° Intervento A
Intervento B (max 6 mesi, se di durata inferiore, rinnovabile fino al completamento dei 6 mesi) 1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15%, non rinnovabile 1 Intervento B a completamento dei 6 mesi + 1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15% 2 Interventi A (max 500 ore per ciascun lavoratore) + 1 Intervento B Intervento B (max 6 mesi, se di durata inferiore, rinnovabile fino al completamento dei 6 mesi) II° Intervento A (max 500 ore) + 1 Intervento B
*Nessun intervento potrĂ terminare oltre il 30 giugno 2013
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DATORI DI LAVORO TIPOLOGIA 2, esclusione della concessione CIGD per i casi di procedura concorsuale dopo CIGS ex art. 3 L. 223/91. la successione degli interventi prosegue con il contatore attivato nel 2012: RICHIESTE periodo 1 aprile 2011- 31 dicembre 2012 1 apr-31 - dic 2011 2012 Nessuna richiesta Nessuna richiesta CASO I, II, III ininfluente
CASO I
ininfluente
CASO I
ininfluente
CASO II
ininfluente
CASO II
ininfluente CASO III ininfluente
1 Intervento B a completamento dei 6 mesi, non rinnovabile Nessuna richiesta 1 Intervento B a completamento degli 8 mesi, non rinnovabile Nessuna richiesta
ininfluente
Intervento B (<6 MESI)
ininfluente
ininfluente
Nessuna richiesta
Ininfluente ininfluente
1 Intervento B (6 MESI) 2 Interventi B (<6 mesi + <6 mesi)
CASO III
Caso III con Causale Procedura concorsuale Procedura concorsuale al termine di periodo di CIGS concesso ai sensi dell’art. 3 della Legge 223/91
Intervento B (max 6 mesi, se di durata inferiore, rinnovabile fino al completamento dei 6 mesi) Nessuna richiesta
1 Intervento B a completamento del II° intervento B 2012 fino ad un max di 6 mesi. 1 Intervento B (max 6 mesi) con riduzione 15% 1 Intervento B a completamento dei 12 mesi complessivi con riduzione del 15% (Es. nel 2012 1° intervento B di 4 mesi + 2° intervento B di 4 mesi, nel 2013 un intervento B di 4 mesi) 1 Intervento B a completamento dei 6 mesi, non rinnovabile
CASO III CASO III
1 Intervento B (6 MESI) 1 Intervento B (<6 MESI) 1 Intervento B (8 MESI) 1 Intervento B (<8 MESI) 2 Interventi B completi (6 mesi +6 mesi) 2 Interventi B (6 mesi + <6 mesi)
Possibilità 2013*
*Nessun intervento potrà terminare oltre il 30 giugno 2013
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Contatti in provincia presso tutte le Associazioni Territoriali Unione Confcommercio
Patto per le politiche attive ʹ Anno 2013 PARTE I ʹ CONTESTO E PRINCIPI ISPIRATORI Le dinamiche economiche causate dal perdurare della congiuntura negativa e le novità legislative introdotte nel corso del 2012 hanno avuto ripercussioni importanti sul sistema sociale lombardo. Tali fattori rendono sempre più urgente un concreto rafforzamento della responsabilità di tutti i protagonisti del mercato del lavoro per rispondere in modo adeguato ai cambiamenti strutturali provocati dalla crisi, da un lato estendendo la rete di protezione sociale e dall͛altro favorendo un sistema di servizi adeguati allo sviluppo di efficaci politiche per l͛occupazione. Il mercato del lavoro lombardo, nel terzo trimestre 2012, ha visto un leggero aumento su base annua dell͛occupazione (+0,8%), grazie soprattutto alla tenuta dei servizi, rimanendo però lontano dai livelli pre-crisi. La disoccupazione si mantiene su livelli alti (6,7%), sia per l͛aumentare dei licenziamenti su base individuale (è, infatti, in forte aumento la mobilità), sia per l͛ingresso sul mercato del lavoro di persone, soprattutto donne, che cercano lavoro per integrare il reddito familiare aggredito dalla crisi economica. Risulta, infatti, in crescita il tasso di occupazione femminile (56,2%) che controbilancia il calo della componente maschile. Aumenta il ricorso alla CIG che, nel III trimestre 2012, ammonta a 53,2 milioni di ore autorizzate (+9,4%), trend dovuto Ăůů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ƚĞŶĚĞŶnjŝĂůĞ del 78,4% della CIGO e del 3,1% della CIGD, contrastato solo in parte dalla riduzione del 26,1% della CIGS (presumibilmente per via dell͛esaurirsi dei termini di utilizzo per le imprese entrate in crisi nella prima parte della recessione). Nel contesto si inseriscono le novità introdotte dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 ͞Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita͟ che prevede la possibilità di disporre, in fase transitoria e sulla base di specifici accordi, per gli anni 2013-2016, degli ammortizzatori sociali in deroga, delineando un percorso verso l͛introduzione di nuovi strumenti quali l͛Assicurazione Sociale per l'Impiego. La Legge 92/2012 prevede, inoltre, l͛abrogazione del comma 10 dell͛art.19 della L.2/09, (art.4 c.47), relativamente all͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂ Dichiarazione d͛Immediata Disponibilità per tutti i lavoratori sospesi e al contempo ribadisce il permanere del principio di condizionalità per cui il lavoratore che percepisce un ammortizzatore non può rifiutare di essere avviato ad un percorso di formazione o riqualificazione. Viene inoltre sancito e rafforzato il concetto di attivazione dei lavoratori (art.4 c.48) che è stato fondante negli accordi lombardi degli scorsi anni. L͛Accordo Quadro sugli Ammortizzatori Sociali in Deroga del 13 dicembre 2012, recependo le nuove indicazioni legislative e gli indirizzi contenuti nell͛Intesa Stato Regioni sottoscritta il 22/11/2012, prevede anche per l͛anno 2013 una continuità di protezione sociale dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, con unità operative ubicate nel territorio lombardo, colpite da cessazioni e da riduzioni/sospensioni dell'attività produttiva in corrispondenza con l͛attivazione di percorsi di politica attiva. Le politiche attive del lavoro hanno sempre ottenuto un ampio consenso sia a livello nazionale che comunitario, in quanto considerate lo strumento più concreto ed efficace per combattere la disoccupazione, tutelare l͛occupabilità e sviluppare il capitale umano dell͛impresa, inoltre, se integrate con politiche economiche e di welfare, rendono il mercato del lavoro maggiormente inclusivo. 1
L͛attuazione delle misure di politica attiva contribuisce a garantire e migliorare la capacità degli individui di gestire cambiamenti del mercato del lavoro, contenere i periodi di disoccupazione, favorire la ricollocazione, la creazione di nuove imprese, conciliare vita privata e professionale. ŽŵĞ Őŝă ĐŽŶǀĞŶƵƚŽ ĚĂůůĞ ƉĂƌƚŝ ƐŽĐŝĂůŝ ĐŽŶ ůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝnjŝŽŶĞ ĚĞůů͛ ĐĐŽƌĚŽ YƵĂĚƌŽ ϮϬϭϯ͕ ŝl valore delle politiche attive del lavoro in Regione Lombardia nel 2013 e la loro efficacia si declina anche ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŽƚƚŝŵŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƐŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ƉƌŝǀĂƚĞ Ğ ƉĂƌŝƚĞƚŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ůĂ ůŽƌŽ connessione con tutti gli istituti destinati alla tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente. La governance del sistema delle politiche attive sarà sviluppata da Regione Lombardia anche attraverso la verifica e il monitoraggio degli esiti delle azioni messe in atto, da condursi insieme alle parti sociali nonché mediante un sistema di rating degli operatori accessibile al pubblico.
PARTE II ʹ GLI STRUMENTI PER LE POLITICHE ATTIVE DI REGIONE LOMBARDIA Al fine di realizzare un progressivo avvicinamento al modello introdotto dalla riforma del mercato del lavoro, tutelare e migliorare la partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro e dare attuazione agli orientamenti emersi nell͛Accordo Quadro 2013 che hanno trovato il consenso delle parti firmatarie, si ritiene opportuno che le politiche attive del lavoro di Regione Lombardia nel 2013 siano valorizzate e rese ulteriormente efficaci attraverso: x la realizzazione della corrispondenza tra interventi a sostegno del reddito e servizi di politiche attive del lavoro destinati ai lavoratori in mobilità in deroga e ai lavoratori in CIGD (indipendentemente dalla tipologia di intervento), attraverso servizi differenziati coerenti con i fabbisogni della persona e - per i lavoratori in CIGD - con i percorsi previsti ĚĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ, in relazione alla tipologia di sospensione (ad esempio i servizi di accoglienza ed informazione orientativa, la certificazione delle competenze e la riqualificazione o ricollocazione); x il progressivo ulteriore ampliamento del target, oltre a quello già attuato per i lavoratori in mobilità ordinaria e per i lavoratori in CIGS per cessazione attività e procedura concorsuale, anche ai lavoratori in CIGS interessati da accordi che prevedano esuberi, in relazione alla riprogrammazione delle risorse disponibili (comunitarie e nazionali) fino a raggiungere l͛intero bacino dei percettori di sostegno al reddito e dei disoccupati (a partire dai lavoratori delle ex liste 236 ƋƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ĐŽŶĨĞƌŵŝ ůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞůů͛ŝƐĐƌŝnjŝŽŶĞ ŶĞůůĂ lista)͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŵŝƐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăůů͛ŽĐĐƵƉĂnjŝŽŶĞ; x il miglioramento dell͛occupabilità delle persone in particolari situazioni di svantaggio attraverso un͛offerta di servizi più incisiva coerente con i fabbisogni professionali del mercato del lavoro anche a livello territoriale; x l͛integrazione tra le politiche di welfare e le politiche del lavoro attraverso l͛utilizzo di diverse linee d͛azione e diverse fonti di finanziamento; x la definizione di servizi flessibili e mirati in funzione del target e del bisogno che consentano una presa in carico più incisiva dei lavoratori con particolare attenzione a lavoratori in situazione di svantaggio (quali ad esempio gli svantaggiati secondo la normativa UE e coloro che usufruiscono di ammortizzatori sociali da lungo tempo) e un accesso alle politiche attive differenziate in relazione alla durata e alla tipologia di sospensione; 2
x la promozione di partenariati territoriali finalizzati alla condivisione dei fabbisogni professionali del mercato del lavoro locale, così da sviluppare il dialogo e l͛integrazione tra gli interlocutori coinvolti e al miglioramento di azioni di incontro domanda-offerta di lavoro; Nella realizzazione di misure di attuazione delle politiche attive del lavoro destinate al reimpiego e all͛occupabilità dei lavoratori in difficoltà lavorativa, Regione Lombardia con il supporto delle Parti si impegnerà a definire e finalizzare tutti gli strumenti e i processi necessari affinché: x i percorsi di ricollocazione siano integrabili con quelli di riqualificazione in coerenza con i bisogni della persona e dell͛azienda che assume e/o con i fabbisogni professionali del mercato del lavoro anche a livello territoriale; x i servizi offerti siano ampliati ed attivabili e resi flessibili sulla base delle specifiche esigenze del lavoratore, rafforzando ad esempio i servizi di empowerment della persona; x siano previste forme di premialità aggiuntiva per incentivare la ricollocazione nelle aree di svantaggio; x sia garantito il sostegno alla conciliazione famiglia ʹ lavoro in favore dei lavoratori ricollocati a seguito della partecipazione ai percorsi di politiche attive; x siano attivabili e riconosciute come esperienze alternative ai tradizionali percorsi esperienze diverse (quali i lavori di pubblica utilità tramite accordi regionali con le Corti d͛Appello di Milano e Brescia, con il servizio NUE 112, i protocolli ANCI per analoghe esperienze presso i comuni) che permettano l͛acquisizione di competenze certificabili in coerenza con il Quadro regionale degli standard professionali; x vi sia una concreta valorizzazione ed estensione del sistema delle reti di partenariato quale strumento per un efficace accompagnamento alla ricollocazione; x siano sviluppate ulteriori azioni a sostegno dell͛occupabilità e dell͛occupazione dei lavoratori disoccupati oggi non tutelati da specifiche misure.
PARTE III ʹ INTERVENTI CONNESSI ALL͛ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA -2013 L͛Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in Deroga 2013 ha esteso e rafforzato gli obblighi e le responsabilità dell͛impresa e dei lavoratori rispetto alle politiche attive. Inizialmente verrà avviata una fase transitoria prorogando l͛attuale avviso di Dote Lavoro ʹ Riqualificazione e Ricollocazione sino al 30 marzo 2013 e comunque fino all͛apertura delle misure di politiche attive di adeguamento/aggiornamento dell͛attuale Dote Lavoro ʹ Riqualificazione e Ricollocazione. In tale fase tutti i percettori di CIGD effettivamente sospesi ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ sono tenuti ad attivarsi entro il termine di 15 giorni dalla loro effettiva sospensione. I lavoratori destinatari ĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ěŝ ŵŽbilità in deroga dovranno attivarsi entro 15 giorni dalla presentazione della relativa domanda all͛INPS. Tale obbligo, che riguarda i beneficiari di entrambi i trattamenti, sussisterà a partire dal 1° febbraio anche per interventi di sostegno al reddito che decorrono dal mese di gennaio in presenza dei relativi requisiti. I percettori di CIGD effettivamente ƐŽƐƉĞƐŝ ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ avranno invece la facoltà di attivare un percorso di politica attiva͕ ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϭΣ febbraio, anche per interventi di sostegno al reddito che decorrono dal mese di gennaio qualora risultino ancora sospesi.
3
Successivamente alla fase transitoria, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dĂůů͛ ĐĐŽƌĚŽ YƵĂĚƌŽ ϮϬϭϯ, tutti i lavoratori presenti in domande di CIGD, interventi A e B, dovranno attivarsi secondo le modalità previste da successivo dispositivo regionale. In ogni caso, tutti i lavoratori per i quali viene richiesto l͛intervento della CIGD saranno informati dall͛azienda circa le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, attraverso la consegna e sottoscrizione dell͛informativa di cui all͛allegato 3 dell͛Accordo Quadro 2013. I lavoratori in mobilità in deroga saranno informati attraverso i canali istituzionali preposti. Si conferma il principio già fissato ŶĞůů͛ ĐĐŽƌĚŽ YƵĂĚƌŽ ϮϬϭϯ ĐŝƌĐĂ l͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚă ĚĞůůĂ compilazione del percorso di politiche attive del lavoro ŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ ƐĞnjŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ sindacale. I percorsi di riqualificazione e/o ricollocazione dovranno essere coerenti con tali indicazioni e/o recepire gli esiti della concertazione e/o delle intese tra le parti sociali rispetto alle analisi dei fabbisogni professionali e delle opportunità occupazionali territoriali. Inoltre i percorsi potranno essere: x interamente finanziati con risorse private e/o paritetiche sociali; x interamente finanziati con risorse pubbliche; x finanziati con la partecipazione di risorse pubbliche e private. Con l͛adozione delle nuove misure di politica attiva, anche i servizi al lavoro e alla formazione saranno adeguati e allineati alle indicazioni contenute nell͛Accordo Quadro 2013 così da permettere al lavoratore di attivarsi anche prima della sospensione attraverso la prenotazione di una Dote che prevederà una presa in carico e servizi differenziati personalizzati a seconda della situazione lavorativa e professionale (in relazione alla durata e alla tipologia di sospensione) L͛attivazione avverrà con le seguenti tempistiche: entro 15 giorni dall͛inizio della sospensione del primo lavoratore inserito nella richiesta di CIGD ovvero, per i lavoratori destinatari della mobilità in deroga, entro 15 giorni dalla presentazione all͛INPS della relativa domanda di indennità. /Ŷ ĐŽĞƌĞŶnjĂ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ Ăůů͛Ăllargamento del target, anche i lavoratori che si trovano in CIGS interessati da accordi che prevedano esuberi potranno attivare autonomamente una dote ricollocazione dal 1° di febbraio. ŽŵĞ Őŝă ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛Accordo Quadro 2013 che definisce i criteri per l͛accesso agli Ammortizzatori Sociali in Deroga in Lombardia per i primi sei mesi del 2013 e stabilisce una fase di monitoraggio ai fini della prosecuzione concordata con le Parti entro ů͛1 maggio, anche le politiche attive collegate agli ASD saranno oggetto di verifica congiunta.
PARTE IV ʹ IMPEGNI DELLE PARTI L͛efficacia dell͛attuazione degli orientamenti sottoscritti dalle parti passa attraverso la corretta comunicazione delle opportunità previste e si declina anche mediante: x la centralità degli accordi sindacali aziendali come espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte (datori di lavoro e loro associazioni, lavoratori e loro organizzazioni sindacali) al fine di rendere efficaci e coerenti con la situazione occupazionale del 4
lavoratore i percorsi di politiche attive attraverso precise indicazioni contenute negli accordi stessi; x il ruolo della concertazione e/o delle intese tra le parti sociali nell'orientare gli operatori ad adattare l'offerta di servizi alla realtà locale e alla reale necessità di determinati profili professionali e il ruolo delle imprese ad esprimere i fabbisogni di professionalità; x impegno delle parti sociali a promuovere reti di partenariato a livello territoriale finalizzate al reimpiego dei lavoratori, mediante servizi di riqualificazione mirati, anche finanziati dagli stessi partenariati, rivolte a formare specifiche figure professionali rispondenti ad aree di fabbisogno del territorio specifico; x il monitoraggio mensile sull͛andamento delle politiche attive attraverso l͛elaborazione di dati statistici e la valutazione della relazione tra ammortizzatore percepito e percorso attivato. Milano, lì 28 gennaio 2013 Letto, confermato e sottoscritto
Valentina Aprea ƐƐĞƐƐŽƌĞ Ăůů͛KĐĐƵƉĂnjŝŽŶĞ Ğ WŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞů Lavoro ___________________________________
Per ANMIC
___________________________________
Per ANMIL
___________________________________
Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane
___________________________________
Per CNA Lombardia
___________________________________
Per Compagnia delle Opere
____________________________________
Per Confagricoltura Lombardia
___________________________________
Per Confapindustria Lombardia
___________________________________
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Per Confartigianato Lombardia
Per Confcommercio Lombardia ʹ /ŵƉƌĞƐĞ ƉĞƌ ů͛/ƚĂůŝĂ
___________________________________
___________________________________
Per Confcooperative Lombardia
___________________________________
Per Confesercenti
___________________________________
Per Confindustria Lombardia
___________________________________
Per Federazione Regionale Coltivatori diretti
___________________________________
Per Legacoop Lombardia
___________________________________
Per CGIL
___________________________________
Per CISL
___________________________________
Per UIL
___________________________________
Per UGL
___________________________________
Per CISAL
___________________________________
Per CONFSAL
___________________________________
Consigliera Regionale di Parità
___________________________________
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DICHIARAZIONI A VERBALE
1.Le Parti si impegnano ad attivare un tavolo di lavoro finalizzato a individuare soluzioni in grado di ridurre ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůůĞ ŵĂŶĐĂƚĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂnjŝŽŶŝ ĚĞů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ŽŶǀĞŶnjŝŽŶĞ già in ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂ ů͛ Z/&> Ğ ĂŶĐĂ /ŶƚĞƐĂ͘ 2.Regione e Parti Sociali si impegnano ad esaminare ʹ anche attivando appositi tavoli di lavoro ʹ proposte tese ad allineare il sistema informativo alle istanze provenienti dai soggetti istituzionali e dagli operatori, ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ƵŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ğ Ěŝ ƵŶ ƐĞƌǀŝnjŝŽ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
Nota operativa in applicazione del Patto per le politiche attive per la fase transitoria - gennaio 2013 -
In relazione a quanto contenuto nel Patto per le politiche attive del lavoro 2013 (sottoscritto il 28 gennaio 2013 e pubblicato entro la fine del mese di gennaio) ed in attesa del pieno recepimento ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶŝ ĚĞůů͛Accordo Quadro 2013, in relazione agli obblighi di attivazione delle politiche attive da parte dei lavoratori, si forniscono le seguenti indicazioni operative condivise tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali.
Interventi B I lavoratori, a partire dalů͛1 febbraio 2013, ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ di attivarsi entro 15 giorni dalla loro effettiva sospensione in CIGD, indipendentemente dalle modalità della sospensione medesima, a valere sul dispositivo Dote Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione, seguendo le indicazioni ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ĂnjŝĞŶĚĂůĞ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ ĚĂůů͛ĂnjŝĞŶĚĂ utilizzando il format di cui aůů͛ ůůĞŐĂƚŽ ϯ ĚĞůů͛ ĐĐŽƌĚŽ Yuadro 2013. Anche i lavoratori che nel mese di gennaio hanno usufruito della CIGD, qualora siano ancora sospesi, ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĂƚƚŝǀĂƌƐŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůů͛1 febbraio. I contenuti dei percorsi di formazione/riqualificazione o ricollocazione dovranno quindi essere obbligatoriamente previsti negli accordi aziendali secondo quanto indicato nel modello ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ͘
Interventi A I lavoratori, a partire dalů͛1 febbraio 2013, hanno la facoltà di attivarsi, a valere sul dispositivo Dote Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione, mentre ů͛Žďďligo di attivazione previsto ĚĂůů͛ ĐĐŽƌĚŽ Quadro viene differito Ăůů͛1 aprile 2013 per i soli lavoratori che a quella data saranno ancora sospesi. Anche i lavoratori che nel mese di gennaio hanno usufruito della CIGD, qualora siano ancora sospesi, hanno la facoltà di attivarsi a partire dalů͛1 febbraio. /ů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͕ ŶĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝ ƉĞƌĐŽƌƐi di politica attiva da intraprendere, deve attuare le indicazioni contenute ŶĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ĂnjŝĞŶĚĂůĞ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞgli ĚĂůů͛ĂnjŝĞŶĚĂ, utilizzando il format di cƵŝ Ăůů͛ ůůĞŐĂƚŽ ϯ ĚĞůů͛ ĐĐŽƌĚŽ Yuadro 2013.
Tutti gli accordi sindacali per la richiesta di CIGD dovranno contenere le indicazioni di massima sui percorsi di politiche attive del personale. Tali indicazioni, che hanno carattere cogente in particolare per la riqualificazione, devono soddisfare ůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůů͛ĂnjŝĞŶĚĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ fabbisogni di riqualificazione/ricollocazione del proprio personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si potranno indicare: ͻ le tematiche dei corsi ͻ la differenziazione di percorsi per lavoratore a seconda della modalità di sospensione 1
ͻ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ͞ŵŽĚƵůĂƌŝ͟, per quei lavoratori che usufruiranno di ammortizzatori a rotazione ͻ servizi al lavoro motivati in base alle esigenze specifiche di ciascun lavoratore ͻ affiancamento per il potenziamento delle competenze (anche attraverso il servizio di coaching).
Mobilità in deroga / ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă in deroga ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ di attivarsi entro 15 giorni dalla presentazione della relativa domĂŶĚĂ Ăůů͛/EW^ per avviare percorsi di politica attiva a valere sul dispositivo regionale Dote Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione. Tale obbligo sussisterà a partire dalů͛ϭ febbraio anche per interventi di sostegno al reddito che decorrono dal mese di gennaio ŝŶ ƉƌĞƐĞŶnjĂ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ă ƚĂůĞ ĂŵŵŽƌƚŝnjnjĂƚŽƌĞ. >͛ ǀǀŝƐŽ ĚŽƚĞ Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione (DDUO DEL 27 MARZO 2012 N. 2609 e successive modifiche ed integrazioni) verrà prorogato con ů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞů ƚĂƌŐĞƚ ĚĞŝ beneficiari ai lavoratori provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia che si trovino in Cassa integrazione straordinaria (CIGS) in presenza di accordi sindacali aziendali che prevedano esuberi. --------------------------------Gli obblighi di attivazione dei percorsi di politica attiva si intendono adempiuti anche partecipando a specifici progetti territoriali finalizzati alla riqualificazione o alla ricollocazione.
2
Giuseppina de Stefano Struttura Tutela del Lavoro e interventi per il Reimpiego Direzione Generale Occupazione e Politiche del lavoro
ModalitĂ Attuative e aspetti procedurali
Criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia Accordo Quadro 2013
9 gennaio 2013
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Monitoraggio ministeriale entro il 30 aprile 2013
Legge di stabilità 2013
Dal 2009 al 2012 reale utilizzo della CIGD attestato sul 30%, 40%, massimo 50% (metà o meno della metà di quanto richiesto dalle aziende)
Domande di CIG in deroga sempre più mirate agli effettivi bisogni aziendali
Monitoraggio mensile della Regione – dati forniti alla Sottocommissione Mobilità Ammortizzatori sociali in deroga
Risorse finanziarie previste da:
Riforma Lavoro
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
dilatazione dei tempi di decretazione per attesa integrazioni da parte delle aziende (integrazioni da inviare in tempi rapidi per consentire lâ&#x20AC;&#x2122;autorizzazione della CIGD)
autorizzazioni in tempi brevi con conseguente impegno risorse finanziarie
In ogni caso non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.
Domande non corrette/incomplete
Domande corrette
Istruttoria e decretazione avverranno nel rispetto dellâ&#x20AC;&#x2122;ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le domande però seguiranno due diversi binari:
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Le domande relative al nuovo A.Q. potranno essere presentate esclusivamente per via telematica collegandosi al Sistema Informativo Regionale per periodi compresi tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2013.
Le domande di CIGD del 2013 dovranno essere inserite nel bando previsto per il 2012
restano in essere le tipologie aziendali 1 e 2, le causali, il sistema di calcolo degli interventi A e B, max 500 ore dell'intervento A
Regole del nuovo Accordo sostanzialmente le stesse dell’Accordo Quadro 2012
L’Accordo Quadro del 13 dicembre 2012 definisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia nei primi 6 mesi dell’anno 2013.
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
SarĂ cura di Regione comunicare nella pagina iniziale del sistema informativo la data in cui sarĂ possibile presentare le nuove domande.
Domanda di trattamento CIG in deroga 2012-2013
Per la presentazione cliccare su
Per le nuove domande di CIG in deroga relative a periodi di trattamento con decorrenza dal 1 gennaio 2013 è necessario fare riferimento all'Accordo Quadro per gli ammortizzatori del 13 dicembre 2012 e alla relativa modulistica.
Nel sistema Finanziamenti on line alla pagina iniziale visualizzerete la seguente iscrizione:
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
consulente del lavoro
funzionario dell’associazione datoriale
il responsabile delle procedure concorsuali
La domanda firmata elettronicamente è immediatamente valida. Il sistema genera un messaggio per il mittente con il quale comunica l’avvenuta presentazione dell’istanza, rilascia ricevuta di protocollo elettronico e ID domanda (da citare sempre nelle eventuali successive integrazioni o richieste di variazione inoltrate dalle aziende). Il datore di lavoro ha quindi la sicurezza che la propria domanda sarà esaminata seguendo l’ordine temporale di ricezione, importante anche per il conseguente impegno delle risorse finanziarie. L’azienda può subito verificare lo stato della domanda «in istruttoria», infatti, appena l’istanza è inoltrata viene protocollata in automatico e inviata all’ente competente per l’istruttoria.
soggetto con potere di firma
o
rappresentante legale
Le domande devono essere firmate on line utilizzando la CRS o altra smart card abilitata
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
DOMANDA A REGIONE LOMBARDIA
Errori comuni
¾A fronte di più domande presentate ad INPS dalla stessa azienda per lo stesso periodo viene inserito il protocollo di una delle domande nell’istanza presentata a Regione
¾Numero di protocollo di una domanda di CIGD di altra azienda
In assenza di protocollo della domanda INPS non è possibile trasmettere a Regione Lombardia la richiesta di CIG in deroga.
Acquisizione numero protocollo
DOMANDA AD INPS Mod. IG15deroga/SR100
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
N. LAVORATORI
DATA INIZIO E DATA FINE CIGD
ORE DI CIGD
MATRICOLA INPS
DOMANDA A REGIONE LOMBARDIA
A fronte di più domande presentate ad INPS, un’unica domanda presentata a Regione e viceversa, oppure n domande a INPS e n domande a Regione.
Errori comuni
SEDE OPERATIVA
DOMANDA AD INPS Mod. IG15deroga/SR100
Alcuni elementi oggetto del decreto e dell’attività di riconciliazione delle domande
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Sarà cura della Regione comunicare nelle forme opportune la data in cui sarà possibile presentare la domanda unificata
Da quest’anno, considerato che non è più possibile chiedere l’anticipazione, riprenderemo i lavori per mettere a regime la domanda unica che comunque richiederà anche l’avallo dell’Amministrazione Centrale
Impossibilità nel 2012 di adottare la domanda unica per rilevante richiesta da parte delle aziende dell’anticipazione del pagamento diretto da parte di INPS
Per perseguire tale fine abbiamo lavorato nell’ottica di rendere sempre più simili le due domande adeguando la domanda di Regione alla domanda INPS introducendo a partire dal 1 gennaio 2012 alcuni elementi contenuti nell‘IG15deroga/SR100
Obiettivo: semplificare il processo al fine di consentire ai datori di lavoro la presentazione di una sola domanda
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
copertura di periodi di CIGO/CIGS non antecedenti il 1 gennaio 2012.
•
Da quest’anno l’Accordo Quadro prevede un cambiamento significativo riguardo ai termini di presentazione della domanda, infatti, nel caso in cui la domanda venga presentata oltre il termine di 20 gg. l’autorizzazione sarà concessa con decorrenza delle sospensioni coincidente con la data di presentazione della domanda stessa.
Eccezioni
procedure concorsuali limitatamente alla prima richiesta
A Regione entro 20 giorni
Il giorno in cui iniziano le sospensioni non si computa
•
Presentazione della domanda dall’inizio delle sospensioni
Ad INPS entro 20 giorni
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
di CIGD
Domanda
Base della
Per le APL la base della domanda è determinata dall’unione tra matricola INPS dell’APL e sede operativa dell’impresa utilizzatrice
Inserimento della matricola di una sede operativa diversa della medesima azienda
Matricola INPS
Errori comuni
Inserimento di una matricola di un’altra azienda
Comune e indirizzo
sede operativa interessata alla CIGD
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Rispetto alle sedi operative interessate bisogna prestare attenzione quando si profilano, soprattutto non duplicarle: non inserire più volte la stessa sede con l’indirizzo uguale ma scritto in modo diverso es. Lainate – Via Amerigo Vespucci 8 e poi Lainate – Via A. Vespucci 8
Una sede può avere anche più matricole in base all’attività esercitata e al C.C.N.L. applicato. Inserire pertanto la matricola corretta e i lavoratori che fanno capo a tale matricola. Inoltre l’azienda può avere l’accentramento contributivo presso un’unica sede nell’ambito della nostra regione o anche al di fuori della Regione Lombardia e non avere matricole presso le singole sedi operative. in tal caso inserirà la matricola dove accentra i contributi e la sede operativa interessata alla CIGD ubicata in Regione Lombardia
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Errori comuni
•In luogo degli indirizzi delle sedi INPS inserimento degli indirizzi delle sedi operative interessate alla CIGD
•Inserimento delle sedi e indirizzi delle Agenzie INPS
Devono essere indicate esclusivamente le sedi delle Direzioni Provinciali INPS (compresa quella di Monza e Brianza) e i loro relativi indirizzi.
Un cenno anche alle sedi INPS
Domanda – Sezione A) Registrazione
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
ͻ è necessario selezionare la voce proroga se il datore di lavoro ha presentato on line dal 2009 una o più domande di CIGD relativamente a quella determinata sede e matricola INPS
ES. se nel 2009 il datore di lavoro ha presentato a Regione una sola domanda di CIG on line con la matricola (1010101040) per la sede di Milano - via Lepetit, 8 e nel 2013 vuole presentare una domanda di CIGD per la sede di Milano - via M.Gioia, 15 che ha la stessa matricola 1010101040 dovrà selezionare la casella 1° richiesta. L’unione tra sede operativa e matricola INPS incide anche sul calcolo degli interventi A e B. Riprendo l’esempio di sopra: se un’azienda di tipologia 1 per la sede di Milano - via Lepetit, 8 (matr. 1010101040) ha già chiesto due interventi A nel periodo 2011-2012 potrà chiedere nel 2013 solo l’intervento B. Se però la stessa azienda per la sede di Milano - via M.Gioia, 15 (matr. 1010101040) non ha presentato domande di CIGD nel periodo 2011-2012 potrà chiedere nel 2013 fino al 30 giugno una o due domande per l’intervento A.
proroga
1° richiesta
ͻ è necessario selezionare la voce 1° richiesta se il datore di lavoro non ha mai presentato on line dal 2009 domande di CIGD relativamente a quella determinata sede e matricola INPS
Domanda – Sezione A) Registrazione
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
ͻ Imprese che hanno diritto alla CIGS in quanto soggette al pagamento del contributo per la CIGS e che hanno già utilizzato tutti i periodi possibili di CIGO e CIGS.
ͻ Datori di lavoro che non hanno diritto alla CIGS in quanto non soggetti al pagamento del contributo per la CIGS
Nella tipologia 1 non sono più comprese le aziende del settore edilizia fino a 100 dipendenti. Le aziende del settore edile fino a 100 dipendenti che hanno già presentato domande nel 2011 - 2012 si profilano quest’anno ancora come tipologia 1 per la continuazione degli interventi, mentre le aziende che non hanno presentato domande nel 2011 - 2012, quest’anno si identificano come da schema sopraindicato.
TIPOLOGIA 2
TIPOLOGIA 1
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
tipologia azienda
CIGD
causale
Intervento AoB
sede operativa
Interventi A e B e causali
matricola INPS
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Nel caso delle APL (datori di lavoro di tipologia 1) la domanda è determinata dall’unione tra matricola INPS dell’APL e sede operativa dell’impresa utilizzatrice, l’intervento sarà A o B secondo le regole generali, indipendentemente dalla circostanza in cui versa l’azienda utilizzatrice (se l’azienda utilizzatrice è in CIGO, CIGS o in CIGD).
Gli interventi previsti nel 2013 costituiscono la naturale prosecuzione degli interventi A iniziati nel 2011 per le aziende di tipologia 1 e degli interventi B iniziati nel 2012 per le aziende di tipologia 1 e 2.
Il sistema inoltre calcola quanti interventi A sono stati chiesti relativamente ad una stessa matricola e sede operativa e convoglia di conseguenza la domanda nell’A o nel B.
Interventi A e B e causali
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Non possono essere quindi stipulati accordi sindacali per l’intervento A minimo neanche da coloro che hanno presentato due domande intervento A di cui la seconda con decorrenza della CIGD dal 1/10/2011 e non hanno presentato alcuna domanda di A minimo nel 2012. In questo caso nel 2013 deve essere richiesto un intervento B. Se per qualche problema di natura tecnica il sistema informativo dovesse convogliare la domanda nell’intervento A, in sede di istruttoria, la Provincia invierà all'ARIFL la domanda per competenza.
Non è previsto il c.d." A minimo" (200 ore) presente nel 2012 per i datori di lavoro di tipologia 1 che nel 2011 avevano presentato due domande intervento A di cui la seconda con decorrenza della CIGD dall’1/10/2011.
Ovviamente l’utilizzo della cassa in deroga è legato alla durata dell’ammortizzatore usufruito dai dipendenti dell’impresa utilizzatrice.
ES. Se l’APL (matricola 1010101040) non ha mai presentato domande nel 2011-2012 per la sede operativa dell’impresa utilizzatrice (sede di via A. Manzoni 3 – Milano), nel 2013 può presentare due domande intervento A (anche se l’azienda utilizzatrice è in CIGS) e poi se si rendesse necessario un ulteriore periodo di CIGD attiverà l’intervento B.
Interventi A e B e causali
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
accordo di solidarietà
procedura concorsuale
cessazione parziale o totale attività
ristrutturazione e riorganizzazione
crisi aziendale
Interventi A
Interventi B
cessazione parziale o totale attività
ristrutturazione e riorganizzazione
Le causali previste nel sistema GEFO per il 2013 sono le medesime dell’Accordo Quadro 2012: ¾ crisi aziendale ¾ ristrutturazione e riorganizzazione ¾ cessazione parziale o totale attività ¾ procedura concorsuale crisi aziendale ¾ accordo di solidarietà.
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Previste max 500 ore per ciascun lavoratore full-time Massimale riproporzionato per lavoratori part-time
le ore devono essere utilizzate totalmente per poter presentare la domanda di rinnovo
Il trattamento potrà essere pari ad un massimo di 1.080 ore pro capite per l’intervento A per i lavoratori delle aziende colpite dal sisma e da quelle che dimostrano forme di dipendenza dalle stesse.
Nell’esempio di cui sopra la domanda di rinnovo può essere presentata solo se per ciascun lavoratore sono state utilizzate le 500 ore e sono state utilizzate completamente le 2000 ore
NO flessibilità
La data di fine CIGD è sempre 30 giugno 2013
Calcolo per definizione monte ore: max 500 ore x n. lavoratori es. interessati 4 lavoratori - 500 ore x 4 lav. = 2000 ore
INTERVENTO A
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Nella sezione E) Dati INPS della domanda di CIGD troverete un menù a tendina nel quale è necessario selezionare la modalità di pagamento scelta dal datore di lavoro: pagamento diretto pagamento a conguaglio
Modalità di pagamento dell’indennità di CIGD Deve essere indicata sia negli accordi sindacali che nella domanda di CIGD, in particolare dovrà essere indicato se viene richiesto all’INPS il pagamento diretto da parte dell’Istituto oppure il pagamento a conguaglio, ossia anticipato dal datore di lavoro.
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
A partire dal 1 gennaio 2013 i datori di lavoro non possono più richiedere l'anticipazione del pagamento diretto ad INPS poiché la normativa che prevedeva tale possibilità non è stata prorogata per il 2013. Nel sistema informativo sarà presente una INFO in cui si comunica quanto sopra.
La scelta della modalità di pagamento è importante anche ai fini dell’autorizzazione, nell’allegato al decreto sarà quindi esplicitata la scelta del datore di lavoro. Il sistema recupera la modalità di pagamento scelta dalla sezione E) Dati INPS della domanda.
Modalità di pagamento dell’indennità di CIGD
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Per i lavoratori somministrati l’anzianità di servizio utile va considerata come anzianità di lavoro maturata nel settore presso una o più Agenzie in quanto datori di lavoro; stante la natura temporanea delle prestazioni e le discontinuità lavorative intercorrenti tra le stesse, i periodi di lavoro utili vanno considerati come periodi cumulabili tra di loro all’interno del periodo di riferimento previsto (Messaggio INPS N. 008255 del 24/03/2010). In caso di trasferimento d’azienda (Articolo 2112 del Codice Civile così come modificato dall’art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) i lavoratori mantengono tutti i diritti (anzianità convenzionale).
Nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da una impresa all'altra per successione di appalti, l'anzianità aziendale - ai soli fini della concessione dell'integrazione salariale e della indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria - deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell'ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 C.C. (circolare INPS n.30 del 2 marzo 2012).
Nella sezione F) ulteriori dati aziendali della domanda di CIGD - Anzianità aziendale
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Qualora, in qualsiasi momento, si verifichino le condizioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, verrà a cessare il trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO il trattamento di CIG in deroga sarà sospeso.
Il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso ai fini della presentazione della domanda di CIG in deroga.
L’eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIG in deroga o la revoca dell’autorizzazione rilasciata, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.
La sezione F) della domanda contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione.
I datori di lavoro per richiedere la CIG in deroga devono aver utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria.
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
l’azienda presenta la domanda di CIG in deroga; la Regione emette il provvedimento con la clausola di “auto-sospensione”; la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario; l’azienda presenta la domanda di CIGO entro la scadenza prevista; l’azienda utilizza tutto il periodo di CIGO maturato e richiesto; terminato il periodo di CIGO l’azienda torna eventualmente ad utilizzare la CIGD nel rispetto della data di scadenza originariamente autorizzata.
Regione emette i decreti autorizzativi della CIGD con una clausola di “auto-sospensione”: l’autorizzazione al trattamento di CIG in deroga è sospesa al verificarsi di condizioni per l’accesso alla CIGO.
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Il Quadro A-B lo scorso anno è stato modificato introducendo i dati contenuti nell’IG15deroga/SR100, nel sistema Finanziamenti on line, i dati sono sviluppati in verticale mentre nell’IG15 sono sviluppati in orizzontale.
Quadro A-B Sezione H)
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Attenzione: non numeri di telefono fittizi
Inserire i dati corretti
Sez. J) Referente aziendale
I lavoratori, in caso sia inserito un nominativo errato, possono essere sostituiti qualora la domanda sia in istruttoria, se già decretata non è possibile effettuare la sostituzione
Inserire correttamente i CODICI FISCALI e i nominativi dei lavoratori.
Sez. I) Lavoratori in CIGD
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
L‘informativa deve essere consegnata compilata in tutte le sue parti, a cura del datore di lavoro, a tutti i lavoratori per i quali viene richiesto l’intervento della CIG in deroga (sia per interventi A che per interventi B) entro il giorno di decorrenza della prima sospensione e concerne i servizi di formazione, riqualificazione, i percorsi di reinserimento lavorativo o altri percorsi di politiche attive del lavoro. All’informativa va allegata la copia della sezione dell’accordo sindacale aziendale riguardante le politiche attive del lavoro. L’informativa NON deve essere trasmessa a Regione Lombardia: una copia deve essere consegnata al lavoratore ed una copia, controfirmata per ricevuta dal lavoratore, rimanere in possesso del datore di lavoro (a disposizione per eventuali controlli).
Fino al 2012 la sottoscrizione della DID da parte del lavoratore era requisito obbligatorio per la concessione di ammortizzatori sociali, la legge 92/12 ha abrogato la dichiarazione d’immediata disponibilità. Pertanto, nel quadro C-D, il datore di lavoro, in luogo della dichiarazione relativa alla sottoscrizione della DID, dovrà dichiarare se ha provveduto al rilascio dell’informativa sulle politiche attive (SI/NO).
Quadro C-D della domanda
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall’accordo, non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo stesso, fatti salvi i casi di procedure concorsuali limitatamente alla prima richiesta e di copertura di periodi di CIGO/CIGS non antecedenti il 1 gennaio 2012 per cause non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro o di soggetto da lui delegato. L’accordo dovrà essere compilato in ogni sua parte con particolare riguardo all’utilizzo precedente di ammortizzatori sociali, alle cause della sospensione o riduzione dell’attività, al periodo di riferimento previsto, al numero dei lavoratori interessati, alle ore di CIGD, alla modalità del pagamento, alla previsione di specifici percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione/riqualificazione e ricollocazione del personale in CIGD. Le aziende colpite dal sisma e quelle che dimostrano forme di dipendenza dalle stesse devono presentare solo l’accordo sindacale.
Fondamentale l’accordo sindacale redatto attraverso i modelli standard o equivalenti, compilato in modo esaustivo in tutte le sue parti, datato e sottoscritto dalle Parti.
Documentazione a corredo delle domande
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
I dati contenuti nella domanda devono essere i medesimi contenuti nell’accordo sindacale.
Piano di gestione di eventuali esuberi previsti con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione.
La domanda di CIGD non sarà ammessa in caso di mancato accordo sulla procedura di mobilità.
Nel caso in cui sia prevista la cessazione dell’attività, l’azienda al fine di attenuare l’impatto sociale di una procedura di mobilità (licenziamenti ai sensi della L.223/91 e succ. mod.) può presentare una richiesta di CIG in deroga. In tal caso le domande sono validate solo dopo aver riscontrato l’inserimento nelle domande stesse dell’accordo sindacale relativo alla procedura di mobilità.
Intervento B Caso III - Accordo relativo alla procedura di mobilità
Documentazione a corredo delle domande
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
L’istruttoria si svolge attraverso l’esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza/conformità con quanto stabilito nell’Accordo Quadro 2013.
L’istruttoria delle domande relative all’intervento B è effettuata dall’Agenzia Regionale per l’istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL). L’ARIFL effettua inoltre l’istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative del medesimo datore di lavoro ubicate in diverse province della Lombardia e l’istruttoria delle domande interregionali (aziende con sedi ubicate in più regioni) autorizzate direttamente in sede ministeriale. Per queste domande la Regione, esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle unità operative ubicate nel territorio lombardo, assume l’impegno all’inserimento degli stessi nei percorsi di politica attiva del lavoro.
L’istruttoria delle domande relative all’intervento A è effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l’unità operativa interessata.
Istruttoria delle domande
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Nel corso dell’istruttoria le Province e l’ARIFL, qualora le informazioni e i documenti previsti dall’Accordo Quadro 2013 siano mancanti, richiedono all’azienda le dovute integrazioni. L’eventuale richiesta d’integrazione è corredata dei termini di adempimento e pone la domanda in stato di sospensione finché non perviene l’integrazione. Trascorsi inutilmente i termini è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
Istruttoria delle domande
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Ciò significa che le comunicazioni di sospensione dovranno essere inviate per tutto il periodo di durata della Cassa in deroga anche dopo che la domanda è stata istruita dalla Provincia o dall’ARIFL e decretata da Regione Lombardia, fino al termine delle sospensioni.
Il datore di lavoro o soggetto da lui delegato, deve inserire per ogni lavoratore i periodi di sospensione (data inizio - data fine) e le ore di sospensione, indipendentemente dallo stato della domanda.
Come stabilito dal decreto regionale n. 2640 del 28 marzo 2012 i datori di lavoro dovranno inviare il calendario delle sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore e il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso. I dati relativi alle comunicazioni di sospensione e alla rendicontazione mensile saranno anch’essi riferiti al 30 giugno 2013.
Comunicazioni di sospensione e di rendicontazione
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Solo nel caso in cui i lavoratori siano sospesi a zero ore per un periodo lungo è possibile inserire una comunicazione di sospensione per un periodo equivalente al mese, entro il primo giorno lavorativo del mese nel quale è programmata la sospensione a zero ore.
Nel caso in cui i lavoratori nell’arco della settimana siano sospesi uno o più giorni anche non continuativi, ma non per tutta la settimana deve essere comunque indicato il periodo settimanale e le ore di sospensione programmate.
Le comunicazioni di sospensione programmate devono essere inviate preventivamente: non più tardi del primo giorno lavorativo della settimana di riferimento e comunque non più tardi della data d’inizio sospensione.
La comunicazione di sospensione non deve essere effettuata se il lavoratore presta attività lavorativa (non è sospeso), dovrà invece essere effettuata dalla prima volta che il medesimo viene posto in CIG in deroga (sospeso).
Comunicazioni di sospensione e di rendicontazione
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Per eventuali errori materiali relativi all’inserimento dei periodi o delle ore trasmesse con le comunicazioni di sospensione i datori di lavoro/soggetti delegati non dovranno inviare alcuna richiesta di rettifica al fax server regionale. In questo caso, infatti, la modifica dell’eventuale errore dovrà essere effettuata dal datore di lavoro/soggetto delegato semplicemente inviando una nuova comunicazione di sospensione con i dati corretti che implementerà il calendario delle sospensioni.
Le comunicazioni tra datore di lavoro e lavoratore possono avvenire anche con modalità collettive, ad esempio con comunicazioni aziendali affisse ad albo o bacheca.
Le comunicazioni di variazione fra datore di lavoro e lavoratore non devono pervenire alla Regione ma tenute agli atti in azienda.
In tutti i casi, qualora intervengano variazioni nella programmazione della sospensione (es. il lavoratore nel corso della settimana viene sospeso in giorni diversi o rientra in servizio, aumentano o diminuiscono le ore di sospensione) le stesse non devono essere comunicate alla Regione né inserite nel sistema informativo, bensì dovranno risultare da comunicazioni fra il datore di lavoro e il lavoratore.
Comunicazioni di sospensione e di rendicontazione
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Quest’anno con l’introduzione della modalità del pagamento a conguaglio questo adempimento diventa importantissimo per quantificare le ore di CIGD effettivamente utilizzate e il relativo impegno di risorse finanziarie.
Le ore effettive di sospensione dovranno essere comunicate per tutto il periodo di durata della Cassa in deroga anche dopo che la domanda è stata istruita dalla Provincia o dall’ARIFL e decretata da Regione Lombardia, fino al termine delle sospensioni.
Per i mesi in cui il lavoratore non ha fruito della CIGD si dovrà inserire 0 (zero) ore.
L’inserimento delle ore deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello a cui la consuntivazione fa riferimento rispettando l’ordine cronologico dei mesi di calendario.
Selezionando ciascun mese è possibile inserire il numero delle ore effettivamente utilizzate di sospensione.
Comunicazioni di sospensione e di rendicontazione
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
La mancanza delle comunicazioni sopra citate o la loro incompletezza, potranno determinare il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIG in deroga o la revoca dell’autorizzazione concessa.
Riguardo comunque alle modalità operative rimando alla nota “Come gestire il calendario delle sospensioni programmate” pubblicata sul sito della nostra Direzione nella quale sono inseriti anche esempi relativi alle modalità di compilazione delle comunicazioni di sospensione e della rendicontazione mensile.
Le aziende della Provincia di Mantova colpite dal sisma, sono esonerate dall’obbligo di comunicare preventivamente il calendario delle sospensioni programmate e di inserire la rendicontazione mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore inserito nelle domande di CIG in deroga.
Comunicazioni di sospensione e di rendicontazione
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Nel caso in cui la firma sia apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa/ente (es. dal funzionario dell'associazione datoriale o dal consulente del lavoro delegati dal datore di lavoro) è obbligatorio sottoscrivere apposita delega per la presentazione delle domande di Cassa integrazione guadagni in deroga. Il responsabile aziendale dovrà pertanto sottoscrivere la delega con la quale autorizza il referente (consulente, funzionario dell’associazione) a compiere le operazioni connesse alla presentazione di ogni domanda indicando gli atti per i quali tale delega è stata conferita.
Delega
OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Bollettino Ufficiale
– 25 – Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013
D.G. Occupazione e politiche del lavoro D.d.u.o. 29 gennaio 2013 - n. 531 Determinazioni in merito all’avviso “Dote lavoro riqualificazione e ricollocazione” di cui al d.d.u.o. del 27 marzo 2012 n. 2609 e successive modifiche ed integrazioni e adeguamenti all’accordo quadro per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia ed al patto per le politiche attive per l’anno 2013 IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO Visto l’Avviso «Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione Anno 2012 -» approvato con d.d.u.o. del 27 marzo 2012 n. 2609 e successive modifiche ed integrazioni i cui interventi previsti avevano la finalità di sostenere le politiche attive al lavoro necessarie al consolidamento o il reinserimento occupazionale dei lavoratori interessati da interventi di sostegno al reddito, con particolare riferimento ai lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del l’Accordo quadro del 6 dicembre 2011 ed il Patto per le politiche attive del lavoro del 22 dicembre 2011; Considerato che l’Avviso soprarichiamato stabiliva la data del 31 dicembre 2012 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di dote lavoro riqualificazione e ricollocazione e la data del 31 dicembre 2013 quale termine massimo della durata degli interventi della sola dote ricollocazione; Considerato inoltre che tale Avviso, in attuazione delle disposizioni dell’Accordo Quadro soprarichiamato, stabiliva: t l’obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive per i lavoratori coinvolti in interventi di Cassa integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) classificati come interventi «B» mentre per i lavoratori coinvolti in interventi di CIG in deroga classificati come interventi «A» la facoltà di attivazione; t l’obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive per i lavoratori in mobilità in deroga; t l’assolvimento di tale obbligo a carico del lavoratore in CIG in deroga effettivamente sospeso entro 30 giorni dalla data di sospensione del lavoro mentre per i lavoratori che si trovavano in mobilità in deroga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ad INPS; t la presentazione della copia della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) quale documentazione necessaria per la verifica, a carico dell’operatore accreditato, del possesso dei requisiti per l’attivazione delle doti nei confronti dei lavoratori in CIG in deroga e per i lavoratori in Cassa integrazioni straordinaria (CIGS), copia del mod. DID-codSR105 sottoscritta in azienda; Visto il nuovo Accordo Quadro del 13 dicembre 2012 ed il Patto per le politiche attive del 28 gennaio 2012 siglati tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde che definiscono i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per l’anno 2013 nonché i principi e gli orientamenti per le politiche attive del lavoro; Considerato che le disposizioni del nuovo Accordo Quadro prevedono: t l’obbligo, a partire dall’anno 2013, a carico di tutti i lavoratori beneficiari di interventi di sostegno al reddito classificati sia come interventi «A» che come interventi «B» di attivazione di percorsi di politiche attive contestualmente al riconoscimento di interventi a sostegno del reddito; t l’obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive per i lavoratori in mobilità in deroga; t l’assolvimento di tale obbligo per tutti i lavoratori in CIG in deroga, indipendentemente dalla condizione di essere effettivamente sospesi, entro 15 giorni dall’inizio della prima sospensione prevista nella richiesta dell’ammortizzatore sociale in deroga, da parte dell’azienda, per il primo lavoratore mentre, per i lavoratori in mobilità in deroga entro 15 giorni dalla presentazione della relativa domanda ad Inps; t l’obbligo a carico del datore di lavoro, della consegna e sottoscrizione dell’informativa di cui all’allegato 3 dell’accordo stesso nei confronti dei lavoratori in CIG in deroga; Considerato che il Patto per le politiche attive prevede, in attesa dell’emanazione di successivi provvedimenti che definiranno le nuove procedure in merito all’adempimento dell’obbligo di attivazione, così come definito nell’Accordo Quadro 2013, la proroga dell’avviso Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione, stabilendo inoltre:
t l’obbligo di attivazione di percorsi di politica attiva del la-
voro per: i lavoratori percettori di CIG in deroga effettivamente sospesi nell’intervento «B» entro il termine di 15 giorni dalla loro effettiva sospensione; i lavoratori destinatari dell’indennità di mobilità in deroga entro 15 giorni dalla presentazione della relativa domanda all’INPS; t la decorrenza di tale obbligo, che riguarda i beneficiari di entrambi i trattamenti sopraindicati, a partire dal 1° febbraio anche per interventi di sostegno al reddito che decorrono dal mese di gennaio qualora ne sussistono ancora i requisiti; t la facoltà di attivare un percorso di politica attiva del lavoro per i percettori di CIG in deroga effettivamente sospesi nell’intervento «A» a partire dal 1° febbraio, anche per interventi di sostegno al reddito che decorrono dal mese di gennaio qualora i lavoratori coinvolti risultino ancora sospesi. L’obbligo di attivazione previsto dall’Accordo Quadro per i lavoratori coinvolti in tale intervento viene differito al 1 aprile 2013 a condizione che gli stessi lavoratori a quella data siano ancora sospesi.; t l’estensione del target dei destinatari dell’avviso ai lavoratori provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia che si trovino in CIGS in presenza di accordi sindacali aziendali che prevedano esuberi; Considerato che, in attuazione dei citati Accordo Quadro e Patto per le Politiche attive, è indispensabile, per consentire l’assolvimento di tale obbligo a carico dei lavoratori in CIG in deroga e mobilità in deroga, dare continuità agli interventi di riqualificazione e ricollocazione previsti nell’avviso di cui al d.d.u.o. del 27 marzo 2012 n. 2609 e successive modifiche ed integrazioni, apportando le integrazioni necessarie ad adeguare gli obblighi a carico del lavoratore previsti dall’Accordo Quadro 2013 e dal Patto per le politiche attive del lavoro; Ritenuto pertanto, di dover riaprire i termini per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2013 a valere sull’Avviso Dote lavoro riqualificazione e ricollocazione e introdurre le seguenti disposizioni integrative di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: t determinazione del nuovo termine di decorrenza per l’assolvimento dell’obbligo di attivazione, fissato, per ciascun lavoratore effettivamente sospeso, coinvolto nell’intervento di CIGD in deroga classificato come interventi «B», entro il quindicesimo giorno dalla data di effettiva sospensione dal lavoro o per i lavoratori in mobilità in deroga entro il quindicesimo giorno a partire dalla data di presentazione della relativa domanda all’INPS; t l’estensione del target dei destinatari dell’avviso ai lavoratori provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia che si trovino in Cassa integrazione straordinaria (CIGS) in presenza di accordi sindacali aziendali che prevedano esuberi; t definizione del termine del 30 giugno 2013 quale data ultima per la conclusione dei servizi relativi alla dote riqualificazione; t aggiornamento della documentazione che l’operatore deve tenere agli atti per procedere alla verifica dei requisiti nei confronti dei lavoratori in CIG in deroga ed in CIGS per l’attivazione della dote; Verificata la disponibilità di risorse residue dell’Avviso a valere sullo stanziamento iniziale previsto di Euro 75.884.000; Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale; DECRETA 1. per le motivazioni espresse in premessa, di riaprire i termini, fino al 31 marzo 2013, per la presentazione delle domande a valere sull’avviso «Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione -» di cui al d.d.u.o. del 27 marzo 2012 n. 2609 e successive modifiche ed i ntegrazioni e di disporre le seguenti modifiche, di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: t determinazione del nuovo termine di decorrenza per l’assolvimento dell’obbligo di attivazione, fissato, per ciascun lavoratore effettivamente sospeso, coinvolto nell’intervento di Cassa integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) classificato come interventi «B», entro il quindicesimo giorno dalla data di effettiva sospensione del lavoro o per i lavoratori in mobilità in deroga entro il quindicesimo giorno a partire dalla data di presentazione della relativa
– 26 – Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 domanda all’INPS;
t l’estensione del target dei destinatari dell’avviso ai lavo-
ratori provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia che si trovino in Cassa integrazione straordinaria (CIGS) in presenza di accordi sindacali aziendali che prevedano esuberi; t definizione del termine del 30 giugno 2013 quale data ultima per la conclusione dei servizi relativi alla dote riqualificazione; t aggiornamento della documentazione che l’operatore deve tenere agli atti per procedere alla verifica dei requisiti nei confronti dei lavoratori in CIG in deroga ed in CIGS per l’attivazione della dote; 2. di far salve le ulteriori disposizioni di cui all’Avviso indicato al punto 1 del presente decreto; 3. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione delle procedure relative l’adempimento dell’obbligo di attivazione per tutti i lavoratori interessati nella domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga anche prima della sospensione, così come definite nell’Accordo Accordo Quadro per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per l’anno 2013 e secondo i principi ed orientamenti del Patto per le politiche attive del lavoro siglato il 28 gennaio 2013; 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: http://www.dote. regione.lombardia.it. Il dirigente della u.o. lavoro Francesco Foti
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Bollettino Ufficiale
Bollettino Ufficiale
– 27 – Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 ALLEGATO A AVVISO “DOTE LAVORO - RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE” ANNO 2012 INDICAZIONI PER I DESTINATARI
1 OBIETTIVI E PRINCIPI DELL’INTERVENTO L’Accordo Quadro del 6 dicembre 2011 e il Patto per le Politiche Attive del 22 dicembre 2011, sottoscritti tra Regione Lombardia e le Parti Sociali, definiscono nuovi criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e gli interventi di politica attiva per l’anno 2012. Tali criteri sono in linea con quanto previsto nella nuova “Intesa Stato Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive” che conferma il ruolo delle Regioni fino a tutto il 2012. Per una continuità di protezione sociale ai lavoratori che sono colpiti da riduzioni e cessazioni dell’attività produttiva, Regione Lombardia ha siglato il 13 dicembre 2012 con le Parti Sociali l’Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori in deroga 2013 ed il 28 gennaio 2013 il Patto per le Politiche Attive 2013. Gli accordi citati riaffermano l’impianto essenziale degli anni precedenti e, a fronte della valutazione delle esperienze passate, introducono orientamenti importanti finalizzati a valorizzare i principi di partecipazione, corresponsabilità e trasparenza. I punti chiave sono: - Rinnovato e crescente impegno, condiviso anche a livello aziendale e territoriale / settoriale, per la ricollocazione dei lavoratori espulsi attraverso un utilizzo finalizzato delle politiche attive del lavoro connesse con la corresponsione delle indennità; - Concorso delle risorse pubbliche (Stato, Regione, Province), private (imprese) e paritetiche sociali (Enti bilaterali, Fondi interprofessionali) per rendere effettiva la contestualità tra gli interventi di sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro; - Centralità degli accordi sindacali aziendali come espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte: datori di lavoro e loro associazioni, lavoratori e loro organizzazioni sindacali. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di effettuare politiche attive contestualmente al riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga, sono previsti percorsi di riqualificazione e/o ricollocazione: - interamente finanziati con risorse private e/o paritetiche sociali; - interamente finanziati con risorse pubbliche; - finanziati con la partecipazione di risorse pubbliche e private (c.d.“cofinanziamento”). Regione Lombardia, inoltre, tiene conto della necessità di sostenere, oltre ai lavoratori colpiti dalla crisi che percepiscono ammortizzatori sociali in deroga, anche i percettori di cassa integrazione straordinaria e gli iscritti a liste di mobilità ordinaria. Con riferimento ai percorsi interamente finanziati con risorse pubbliche o con la partecipazione di risorse pubbliche e private, e per consentire a tutti i lavoratori interessati dalla crisi di accedere alle politiche attive, Regione Lombardia conferma la scelta di sostenere i lavoratori con una linea di Dote Lavoro articolata in due percorsi distinti: - Dote riqualificazione, orientata alla fruizione di servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro e/o all’accrescimento professionale all’interno dell’azienda; - Dote ricollocazione, orientata alla fruizione di servizi al lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo o all’autoimprenditorialità. Il presente intervento si rifà ai principi del d.lgs. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna, alla strategia 2010-2015 della Commissione europea per le pari opportunità tra donne e uomini e all’iniziativa faro “Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro” prevista dalla Commissione europea nell’ambito della strategia Europa 2020, che richiama i principi della responsabilità sociale d’impresa (RSI - CSR).
2 RISORSE FINANZIARIE Le risorse disponibili per sostenere la fruizione dei servizi previsti nell’ambito del presente Avviso ammontano complessivamente a € 75.884.000, di cui: - € 55.000.000 a valere sul POR FSE 2007-13 – Asse II – Occupabilità – Ob. Sp. e) – Categoria di spesa 67, per sostenere i percettori di ammortizzatori sociali in deroga; - € 20.000.000 a valere sul POR FSE 2007-13 – Asse III – Inclusione sociale – Ob. Sp. g) – Categoria di spesa 71, per sostenere i destinatari che non percepiscono ammortizzatori sociali in deroga; - € 884.000 a valere sul capitolo 6974 del Bilancio regionale a sostegno della premialità per le aziende in caso di inserimento lavorativo. I percorsi di autoimprenditorialità della dote ricollocazione sono finanziabili (a valere sulle risorse FSE – Asse II e III) fino ad un massimale complessivo di € 1.500.000, fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di aumentare le risorse messe a disposizione per tale linea di finanziamento. Le risorse messe a disposizione con il presente Avviso possono essere integrate per ogni percorso individuale con risorse provenienti dai Fondi Interprofessionali o da altre fonti di finanziamento.
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DESTINATARI
L’avviso è rivolto ai lavoratori colpiti dalla crisi che alla presentazione della domanda di dote siano in possesso dei requisiti di seguito specificati: - lavoratori in Cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente (d’ora in avanti “CIG in deroga”) occupati presso Unità operative per le quali l’impresa/datore di lavoro ha presentato a Regione Lombardia richiesta di autorizzazione; - lavoratori provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia che si trovino: y y
y
in mobilità in deroga alla normativa vigente (d’ora in avanti “mobilità in deroga”); in cassa integrazione straordinaria (d’ora in avanti “CIGS”) per cessazione (parziale o totale), procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo o altre procedure) e/o in CIGS in presenza di accordi sindacali aziendali che prevedano esuberi; iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;
- lavoratori residenti o domiciliati in Regione Lombardia iscritti nelle liste di mobilità ordinaria l. 236/93.
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 I destinatari del presente avviso possono fruire di servizi di politica attiva coerenti con le finalità dell’intervento. Si ricorda che: - i lavoratori che si trovano in CIG in deroga (accordo sindacale “Intervento B”) hanno l’obbligo di attivarsi per effettuare un percorso di politiche attive nel rispetto di quanto stabilito negli accordi sindacali sottoscritti, entro 15 giorni dalla data di sospensione I lavoratori in CIG in deroga coinvolti in un accordo sindacale “Intervento A” hanno facoltà di effettuare percorsi di politiche attive. - i lavoratori che hanno presentato domanda di mobilità in deroga hanno l’obbligo di attivarsi per effettuare un percorso di politiche attive, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ad INPS; - i lavoratori che si trovano in CIGS o iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91 e l. 236/93 potranno attivare autonomamente una dote ricollocazione. In ogni caso, per tutti i percettori di Ammortizzatori Sociali, si richiamano le sanzioni previste dall’art. 12 del decreto interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009, che ribadisce l’art. 19 della l. 2/2009, e dalla circolare del MLPS n. 39 del 19 novembre 2010. La verifica dei requisiti dei destinatari è effettuata dall’operatore, secondo le modalità illustrate nell’allegato B e acquisendo la documentazione di seguito indicata: - per i lavoratori in CIG in deroga, copia dell’informativa di cui all’Allegato 3 dell’Accordo Quadro degli ammortizzatori in deroga 2013 sottoscritta presso il datore di lavoro e dell’accordo sindacale o dell’accordo ministeriale, se del caso, per la parte relativa alle Politiche attive, eventuale autocertificazione della persona attestante il possesso dei requisiti di partecipazione; - per i lavoratori in mobilità in deroga, copia della domanda di mobilità consegnata a INPS e copia della DID sottoscritta presso i servizi competenti; - per i lavoratori iscritti in mobilità ordinaria ex l. 223/91, lettera di licenziamento e autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il lavoratore attesta di essere privo di lavoro a seguito di licenziamento e di essere iscritto nella lista di mobilità ordinaria ex l. 223/91 o di essere in attesa della formalizzazione dell’iscrizione; - per i lavoratori iscritti in mobilità ordinaria l. 236/93, lettera di licenziamento e autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il lavoratore attesta di essere privo di lavoro a seguito di licenziamento e di essere iscritto nella lista di mobilità ordinaria ex l. 236/93 o di essere in attesa della formalizzazione dell’iscrizione; - per i lavoratori in CIGS, autocertificazione della messa in CIGS e delle relative causali.
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COMPOSIZIONE DELLA DOTE
L’avviso sostiene la fruizione di servizi di riqualificazione professionale e reinserimento al lavoro. I servizi di cui la persona intende fruire nell’ambito della propria dote, devono essere selezionati dalla sezione “Offerta Formativa” e “Offerta dei servizi al Lavoro” del sistema informativo. L’offerta è consultabile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it. Tutti i servizi fruibili devono essere articolati all’interno di un percorso individuale, formalizzato in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) con servizi adeguati e su misura, funzionalmente ai fabbisogni e agli obiettivi di ciascuna persona. La persona, in base ai requisiti posseduti e alle sue necessità, può scegliere di attivare una dote ricollocazione o una dote riqualificazione. I destinatari NON devono partecipare finanziariamente alla Dote. 4.1
Dote ricollocazione
La Dote ricollocazione è attivabile da tutti i destinatari previsti dal presente avviso, che possono fare domanda di dote rivolgendosi a operatori accreditati per i servizi al lavoro, pubblici o privati. Gli accordi sindacali aziendali relativi ai lavoratori in CIG in deroga conterranno le indicazioni relative alla definizione dei percorsi di politiche attive. Quest’ultimi dovranno essere funzionali al reinserimento lavorativo, correlati secondo la causale di richiesta della CIG in deroga presentata dall’azienda ed alle esigenze occupazionali dei lavoratori. La dote ricollocazione ha un valore di € 3.099,00 e consiste in un PIP composto dai seguenti servizi: Max ore
Costo orario standard
Importo max
Colloquio specialistico
2
€ 33
€ 66
Raccordo con Borsa lavoro
1
€ 33
€ 33
(Servizi specifici del percorso di inserimento lavorativo o di autoimprenditorialità)(1)
-
-
€ 3.000
Servizi
TOTALE
€ 3.099
(1)
Al momento della presa in carico, il CV della persona è pubblicato dall’operatore su una bacheca dedicata di Borsa Lavoro Lombardia. Questo permette alla persona di avere maggiore visibilità sul mercato del lavoro, rispetto al proprio profilo e alle proprie competenze, presso le aziende interessate e/o gli operatori che possono offrire servizi qualificati. Nella bacheca il profilo appare completo dei dati anagrafici e dei riferimenti e, quindi, la persona può essere contattata direttamente da aziende e/o da altri operatori, senza la mediazione dell’ente cui si è rivolta inizialmente. La persona in ogni caso può chiedere espressamente che sia pubblicato un CV anonimo: in questo caso, le aziende interessate si potranno rivolgere direttamente all’operatore. Quindi, l’operatore trasmette la domanda di dote del destinatario: a partire dalla sua accettazione da parte di Regione, che è automatica e contestuale all’invio, la persona attiva il proprio percorso, che può essere: - un percorso di inserimento lavorativo, finalizzato all’attivazione di un rapporto di lavoro; - un percorso di autoimprenditorialità, mirato ad accompagnare la persona nella realizzazione del proprio progetto imprenditoriale. (1) Il dettaglio dei servizi è riportato nel paragrafo successivo
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 4.1.1
Caratteristiche dei percorsi
A) Percorso di inserimento lavorativo Il percorso consiste nell’erogazione del servizio di inserimento lavorativo, del valore di € 3.000. La persona può attivare, in parallelo, più percorsi di inserimento lavorativo. Tali percorsi possono essere realizzati anche con altri operatori, diversi da quello originale e che possono offrire alla persona ulteriori chance di occupazione. La persona, quindi, può attivarsi a contattare altri operatori, individuandoli anche accedendo al sito www.lavoro.regione.lombardia. it. Possono anche essere gli operatori stessi a contattare la persona e proporle un percorso di inserimento lavorativo, accedendo al suo profilo pubblicato in Borsa Lavoro Lombardia e moltiplicando le sue opportunità di ricollocazione. A Borsa Lavoro Lombardia avranno accesso anche le aziende, che potranno quindi contattare i profili cui sono interessate, direttamente o per il tramite dell’operatore, a seconda delle impostazioni di visibilità che ha definito la persona. Il profilo rimane pubblicato nella bacheca dedicata per l’intera durata dell’avviso. A seguito di eventuale reinserimento tracciato nel sistema informativo Gefo, il profilo invece è visualizzato solo nella sezione generale di Borsa Lavoro Lombardia. La persona, quindi, in questa fase è libera di sottoscrivere nuovi PIP con tutti gli operatori che le propongono un percorso di inserimento lavorativo corrispondente alle sue esigenze e alle sue aspettative. Ogni nuovo PIP può prevedere il solo servizio di inserimento lavorativo. Il PIP si conclude positivamente quando la persona raggiunge il risultato di inserimento lavorativo, che deve essere attestato entro 180 giorni dalla pubblicazione del CV con: - instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato della durata minima di 180 giorni(2) con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali, salvo il caso in cui nel contratto da cui il lavoratore è sospeso sia previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore; - missione di somministrazione di durata minima di 180 giorni (anche in caso di missione prorogata presso una stessa azienda senza soluzione di continuità) con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali. Ha diritto alla liquidazione l’operatore che per primo dimostra di avere accompagnato la persona al raggiungimento del risultato, inviando la documentazione probatoria. Tutti i documenti trasmessi saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Una volta raggiunto il risultato eventuali ulteriori PIP stipulati con altri operatori sono automaticamente “conclusi”. Si fa presente ai lavoratori che per agevolare il reinserimento anche di potenziali destinatari più difficili da collocare, è prevista una premialità per l’impresa che assume destinatari appartenenti ai seguenti target: - persone che abbiano compiuto i 50 anni di età; - persone che abbiano compiuto 45 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale. B) Percorso di Autoimprenditorialità Il percorso di autoimprenditorialità si realizza con gli operatori previsti inizialmente nel PIP: non è quindi possibile attivare più percorsi in parallelo come per l’inserimento lavorativo. Il percorso è costituito dai seguenti servizi.
Min ore
Max ore
Costo standard
Analisi delle propensioni e delle attitudini all’imprenditorialità
3
6
€ 44/ora
Promozione di conoscenze specifiche nell’ambito della gestione di impresa
9
12
€ 15/ora
Analisi preliminare dell’idea imprenditoriale
8
14
€ 60/ora
Stesura del Business Plan
13
18
€ 102/ora
-
-
-
Servizi
Assistenza nella realizzazione del progetto imprenditoriale TOTALE
Costo totale
Max € 2.250
€ 750 Max € 3.000
Per i primi quattro servizi gli operatori sono tenuti a conservare agli atti i relativi prodotti, sottoscritti dal destinatario e, in particolare, la scheda di analisi personalizzata, il piano di fattibilità della proposta imprenditoriale, il business plan. Il servizio di “Assistenza nella realizzazione del progetto imprenditoriale”, invece, si conclude positivamente (ed è riconosciuto all’operatore) solo a seguito dell’effettivo raggiungimento del risultato da parte della persona, ossia al momento in cui la stessa realizza il proprio progetto imprenditoriale. Il risultato deve verificarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del CV e consiste in: - iscrizione alla CCIAA (ove applicabile); - apertura della partita IVA. L’effettivo raggiungimento del risultato sarà attestato dai seguenti documenti: - ricevuta di iscrizione al Registro delle Imprese e documentazione o autocertificazione relativa al ruolo di imprenditore(3) ricoperto nell’ambito dell’impresa (ove applicabile); - certificato di attribuzione della partita IVA. Regione Lombardia si riserva di verificare l’effettiva realizzazione della fase di start-up. (2) Ai fini del conseguimento del risultato sono ammessi anche più contratti a tempo determinato successivi, continuativi e presso la stessa azienda, a condizione che siano sottoscritti entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del CV e la durata complessiva sia di almeno 180 giorni. (3) L’imprenditore ai sensi del Codice Civile, art. 2082, è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 Il servizio di autoimprenditorialità sarà utile anche per le iniziative di impresa sociale ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 155/2006, nell’ambito di un accordo sindacale. Tali imprese sociali potranno avvalersi del supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro per essere sostenute nella loro evoluzione. 4.1.2 Durata della dote ricollocazione La durata massima della dote ricollocazione è di 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del CV. In caso di mancato raggiungimento del risultato (di inserimento lavorativo o di realizzazione del progetto imprenditoriale) entro i 180 giorni previsti, la persona può ripetere i servizi che portano al risultato, per un massimo di ulteriori 180 giorni, presentando un nuovo PIP, fatto salvo che dovrà essere prima conclusa la dote precedente. Il requisito per poter accedere ai servizi del nuovo PIP deve essere posseduto nel momento di attivazione della prima dote ricollocazione. Per i soli lavoratori presi in carico dai Partenariati territoriali, la durata di Dote Ricollocazione si intende estesa fino al termine del progetto, al momento del quale la dote si conclude automaticamente. Il destinatario che accetta di aderire ad un’azione di reimpiego in partenariato è tenuto ad accettare tali condizioni sottoscrivendo una dichiarazione. È previsto inoltre che, a fronte di una nuova domanda di CIG in deroga da parte dell’azienda da cui il lavoratore è sospeso, il lavoratore possa attivare una dote riqualificazione, fermi restando i requisiti previsti per ciascun percorso e il limite dei 5.000 euro nell’anno solare previsto dal Manuale Operatore e fatta salva la disponibilità effettiva di risorse nel “borsellino dote”. Si rinvia in ogni caso al paragrafo 3 sugli obblighi di attivazione dei lavoratori alla realizzazione della politica attiva. La conclusione dei servizi della dote ricollocazione e, quindi, il raggiungimento dei relativi risultati devono in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2013. 4.2 Dote riqualificazione Possono accedere alla dote riqualificazione i lavoratori in CIG in deroga, rivolgendosi a operatori, pubblici o privati, accreditati ai servizi di formazione. Qualora il destinatario necessiti di un’azione più personalizzata di valorizzazione e sviluppo delle proprie competenze, può attivarsi con un operatore che eroga servizi al lavoro per la fruizione di un servizio di coaching, erogabile individualmente o in piccoli gruppi. Gli accordi sindacali aziendali conterranno le indicazioni relative alla definizione dei percorsi di politiche attive. Quest’ultimi dovranno essere funzionali al mantenimento del posto di lavoro e/o all’accrescimento professionale all’interno dell’azienda e correlati alla causale di richiesta di CIG presentata dall’azienda ed alle esigenze occupazionali dei lavoratori. L’offerta formativa dovrà quindi essere espressione dei bisogni espressi dall’azienda o dal territorio in relazione ai profili professionali maggiormente ricercati. 4.2.1 Caratteristiche dei percorsi La Dote ha un valore massimo pari a € 3.000,00 e si compone come segue: Servizi Coaching Formazione
Durata max in ore
Costo orario standard
13 al mese
€ 35 (o € 15 se di gruppo)
225
€ 13,34
I percorsi di riqualificazione dovranno essere coerenti con le figure professionali presenti all’interno dell’azienda da cui il lavoratore è sospeso, nello specifico quelli volti al rilascio di titoli abilitanti (figure normate) sono ammissibili solo se tali figure siano specificamente previste nell’accordo sindacale oppure se, in mancanza di previsione specifica nell’accordo sindacale, siano presenti all’interno dell’azienda di appartenenza del lavoratore sospeso. La formazione potrà essere erogata anche al di fuori dell’orario di lavoro. 4.2.2 Durata della dote riqualificazione La durata massima della dote riqualificazione è corrispondente al periodo di sospensione richiesto dall’azienda. A fronte di un’ulteriore domanda di CIG in deroga da parte dell’azienda da cui il lavoratore destinatario della dote è sospeso, il lavoratore può presentare: - un’ulteriore domanda di dote riqualificazione, pari all’importo massimo della dote (€ 3.000), ridotto del valore dei servizi già fruiti; - una dote ricollocazione, fermi restando i requisiti previsti e il limite dei 5.000 euro nell’anno solare previsto dal Manuale Operatore: per l’attivazione di una dote ricollocazione con servizi a risultato è necessario però che l’importo residuale del “borsellino dote” copra per intero il valore della dote. (€ 3.099) La conclusione dei servizi deve in ogni caso avvenire entro il 30 giugno 2013. Si rinvia in ogni caso al paragrafo 3 del presente Avviso sugli obblighi di attivazione dei lavoratori alla realizzazione della politica attiva.
5 EROGATORI DEI SERVIZI Possono attivare doti ed erogare i servizi gli operatori accreditati al lavoro e alla formazione e registrati nell’albo definitivo. Gli enti che alla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso hanno un numero di iscrizione provvisorio nell’albo regionale di riferimento potranno attivare doti e erogare servizi una volta iscritti con il numero definitivo. Si rinvia in ogni caso alle ulteriori specifiche indicate nei precedenti paragrafi, relativi alla dote ricollocazione e alla dote riqualificazione. L’elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it - Area Operatori. Il destinatario sarà accompagnato in tutte le fasi di attuazione del suo percorso individuale, sia per la dote ricollocazione che per la dote riqualificazione, da un tutor messo a disposizione dall’operatore. Qualora la persona abbia una disabilità accertata ai sensi dell’art. 1 l. 68/99, l’operatore, per i servizi di tutoraggio, potrà avvalersi della professionalità delle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 a supporto delle attività in favore delle persone con disabilità.
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6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE Il destinatario può profilarsi, anche con il supporto dell’operatore, nel sistema informativo e, accertato il possesso dei requisiti, se intende proseguire nella richiesta della dote, può definire con il supporto dell’Operatore un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che viene sottoscritto sia dalla persona sia dall’Operatore. Inoltre, il destinatario firma la domanda di partecipazione all’avviso. Tali documenti vengono conservati agli atti in originale dall’Operatore che ha preso in carico il destinatario. L’invio della domanda di dote a Regione Lombardia è in capo all’Operatore e avviene mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto con potere di firma tramite il sistema informativo. Tale domanda può essere presentata a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Gefo a partire dal 10 aprile 2012 In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, l’Operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l’importo della dote e l’identificativo del progetto. L’operatore dovrà comunicare tale accettazione al destinatario interessato.
7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA DOTE I servizi sono riconosciuti agli operatori che hanno erogato i servizi. Qualora la dote si componga di servizi a risultato, il relativo riconoscimento è subordinato alla dimostrazione del conseguimento dello stesso.
8 GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA DOTE Il destinatario è tenuto al rispetto del PIP sottoscritto con l’operatore e alla partecipazione attiva ai servizi definiti al suo interno. Il destinatario deve concordare con l’operatore qualsiasi variazione che comporti modifiche nei contenuti del PIP. Il destinatario, inoltre, si renderà disponibile a partecipare ad eventuali indagini condotte in itinere da Regione Lombardia e volte a monitorare l’andamento delle iniziative, con particolare riferimento alla realizzazione dei percorsi di autoimprenditorialità. Il destinatario, inoltre, è tenuto a compilare il questionario di customer satisfaction reso disponibile da Regione Lombardia sul Sistema Informativo. Tale obbligo non è previsto per il percorso inserimento lavorativo della dote ricollocazione. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso, il destinatario decade automaticamente dalla titolarità della dote. La perdita di requisiti deve essere comunicata tempestivamente all’Operatore, che dovrà darne immediata comunicazione tramite il sistema informativo a Regione Lombardia. Solo nel caso in cui il destinatario di una dote riqualificazione , al momento della perdita dei requisiti, abbia già fruito di almeno il 60% delle ore previste per il servizio in corso di erogazione, lo stesso potrà proseguire fino alla sua conclusione. Non si considera perdita dei requisiti: - l’eventualità in cui, nell’ambito del periodo di CIG in deroga inizialmente richiesto, il beneficiario alterni periodi di CIG in deroga e CIGO nel corso della dote attivata; - per la sola dote ricollocazione, il passaggio allo stato di disoccupazione, nel corso di una prima dote ricollocazione o al termine della stessa. In tale situazione, il destinatario è tenuto a comunicare all’operatore tale variazione occupazionale, sottoscrivendo apposita autocertificazione; - per la sola dote riqualificazione, il caso in cui il destinatario sia interessato da un periodo di sospensione della CIG in deroga per lo svolgimento di attività retribuita (comunicata preventivamente a INPS) ovvero da un periodo di interruzione della CIG in deroga per un reinserimento temporaneo in azienda. In tali situazioni il lavoratore potrà richiedere la sospensione della dote per la durata dell’attività lavorativa. La rinuncia alla dote, che attiene all’impossibilità per il destinatario di partecipare ai percorsi scelti, può essere: - espressa, se comunicata direttamente dalla persona all’operatore: in questo caso, l’operatore raccoglie la rinuncia firmata dal destinatario e ne dà comunicazione a Regione Lombardia; - tacita, se comunicata dall’operatore a Regione Lombardia nel caso in cui il destinatario non partecipi alle attività previste dal PIP per 30 giorni consecutivi senza darne apposita comunicazione o giustificazione. La persona che rinunci tacitamente alla dote perde il diritto alla Dote, non può richiedere altre doti per i 6 mesi successivi, né fruire del “Borsellino dote”. Per la dote ricollocazione - percorso di inserimento lavorativo, tuttavia, la rinuncia può essere solo espressa e vale per tutta la dote, anche qualora siano attivati più PIP con diversi operatori.
9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il direttore pro tempore della D.g. Occupazione e Politiche del lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il l’erogazione del contributo.
10 RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi agli Sportelli SpazioRegione nei capoluoghi di Provincia o a un centro accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia, oppure contattare: Call Center Dote 800 318 318 doteammortizzatori@regione.lombardia.it www.lavoro.regione.lombardia.it Il servizio del Call Center Dote è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
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Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 Per problemi tecnici relativi al malfunzionamento del sistema informativo Gefo o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) è possibile rivolgersi a: assistenzaweb@regione.lombardia.it oppure contattare il numero verde 800.131.151. Per informazioni inerenti le funzionalità del portale di Borsa Lavoro Lombardia, individuazioni di malfuzionamenti e richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi a info@borsalavorolombardia.net.
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 ALLEGATO B AVVISO “DOTE LAVORO - RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE” ANNO 2012 INDICAZIONI OPERATIVE
1 PREMESSA Per la gestione della Dote Lavoro – Riqualificazione e Ricollocazione si rinvia alle regole previste dal Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. del 20 aprile 2011, n. 3637 e successive modifiche e integrazioni. Il presente documento integra e, in parte, modifica le disposizioni previste dal citato Manuale e, pertanto, rappresenta un insieme di disposizioni cui devono attenersi gli operatori accreditati che erogano servizi nell’ambito dell’Avviso.
2 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DOTE E VERIFICA DEI REQUISITI Hanno accesso alla dote i destinatari individuati nell’Allegato A, paragrafo 3. In particolare, per i lavoratori: - in CIG in deroga, l’operatore verifica i requisiti attraverso la documentazione in possesso del lavoratore (copia dell’informativa di cui all’Allegato 3 dell’Accordo Quadro degli ammortizzatori in deroga 2013 sottoscritta presso il datore di lavoro e dell’accordo sindacale o dell’accordo ministeriale, se del caso, per la parte relativa alle Politiche attive). L’operatore deve verificare la presenza del nominativo della persona in CIG in deroga nella banca dati regionale CIG in deroga, ovvero raccogliere l’autocertificazione della persona attestante il possesso dei requisiti di partecipazione; - in mobilità in deroga, verrà presentata all’operatore copia della domanda di mobilità consegnata a INPS e copia della DID sottoscritta presso i servizi competenti; - in mobilità ordinaria ex l. 223/91, verrà presentata all’operatore lettera di licenziamento e autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il lavoratore attesta di essere privo di lavoro a seguito di licenziamento e di essere iscritto nella lista di mobilità ordinaria ex l. 223/91 o di essere in attesa della formalizzazione dell’iscrizione; - per i lavoratori iscritti in mobilità ordinaria ex l. 236/93, verrà presentata all’operatore lettera di licenziamento e autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il lavoratore attesta di essere privo di lavoro a seguito di licenziamento e di essere iscritto nella lista di mobilità ordinaria ex l. 236/93 o di essere in attesa della formalizzazione dell’iscrizione; - in CIGS verrà presentata all’operatore autocertificazione della messa in CIGS e delle relative causali. L’operatore, quindi, conserva agli atti i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti: 1. Copia di un documento di identità in corso di validità; 2. Dichiarazione del destinatario attestante l’assenza di altri contributi pubblici a copertura della stessa spesa; 3. Copia dell’accordo sindacale per la parte relativa alle Politiche attive (solo per lavoratori in CIG in deroga); 4. Copia della domanda di mobilità in deroga (solo per i lavoratori che hanno presentato domanda di mobilità in deroga) consegnata ad INPS; 5. Copia della dell’informativa di cui all’Allegato 3 dell’Accordo Quadro degli ammortizzatori in deroga 2013 (solo per i lavoratori che hanno presentato domanda di CIG in deroga). Per i lavoratori in mobilità in deroga copia della DID sottoscritta presso i servizi competenti); 6. Lettera di licenziamento (per i lavoratori in mobilità ordinaria ex l. 223/91 e l. 236/93); 7. Autocertificazione dei requisiti (ove richiesta). La domanda di dote potrà essere inviata: - per i lavoratori sospesi (in CIG in deroga), a partire dal primo giorno di effettivo avvio della sospensione, indicando la data di inizio del periodo di sospensione nella domanda di partecipazione alla dote; - per i lavoratori in mobilità in deroga, dopo aver presentato domanda di mobilità ad INPS; - per i lavoratori in mobilità ex legge 223/91 a partire dal giorno in cui hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità presso il Centro per l’impiego competente; - per i lavoratori in mobilità ex legge 236/93 a partire dal giorno stesso in cui hanno presentato la richiesta di iscrizione alla Lista di cui alla l. 236/93; - per i lavoratori in CIGS dal primo giorno di effettivo avvio della sospensione. Nel caso in cui il destinatario abbia un’altra dote attiva, dovrà concluderla prima di poterne sottoscrivere e attivare una nuova.
3 EROGATORI DEI SERVIZI Possono attivare doti ed erogare i servizi gli operatori accreditati al lavoro e alla formazione e registrati nell’albo definitivo. Gli enti che alla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso hanno un numero di iscrizione provvisorio nell’albo regionale di riferimento potranno attivare doti e erogare servizi una volta iscritti con il numero definitivo. Ulteriori dettagli sulla partecipazione degli operatori sono riportati nei paragrafi relativi alla dote ricollocazione (par. 5.2) e alla dote riqualificazione (par. 6.2). Gli operatori sono tenuti a prendere in carico le persone in possesso dei requisiti che si rivolgono loro per attivare un percorso di politica attiva nell’ambito dell’Avviso Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione. L’operatore mette a disposizione del destinatario un tutor che lo accompagna in tutte le fasi di attuazione del suo percorso individuale, sia per la dote ricollocazione che per la dote riqualificazione. Qualora la persona abbia una disabilità accertata ai sensi dell’art. 1 l. 68/99, l’operatore, per i servizi di tutoraggio, potrà avvalersi della professionalità delle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 a supporto delle attività in favore delle persone con disabilità. Come previsto dal Manuale Operatore, tali cooperative sono ammesse nel partenariato e, pertanto, l’operatore è tenuto a tracciare nel PIP il coinvolgimento delle stesse e a conservare agli atti la documentazione attestante la disabilità.
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Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 4 COMPOSIZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOTE L’avviso sostiene la fruizione di servizi di riqualificazione professionale e reinserimento al lavoro selezionati dalla sezione “Offerta Formativa” e “Offerta dei servizi al Lavoro” del sistema informativo e articolati all’interno di un percorso individuale, formalizzato in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) funzionalmente ai fabbisogni e agli obiettivi di ciascuna persona. I destinatari NON devono partecipare finanziariamente alla Dote e l’operatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo già finanziate da Regione Lombardia nell’ambito della dote.
5 SPECIFICITÀ DOTE RICOLLOCAZIONE La Dote Ricollocazione può essere attivata autonomamente dai lavoratori o anche all’interno di un’Intesa/Accordo. Regione Lombardia incentiva gli operatori che partecipano alla dote ricollocazione ad avviare le iniziative previa propria adesione ad una o più intese o accordi territoriali, con soggetti istituzionali e non (amministrazioni locali, sistema camerale, terzo settore, parti sociali e datoriali e altri operatori del mercato del lavoro). Tali atti negoziali avranno la caratteristica di attivare rapporti di partenariato, aventi l’obiettivo di una ricollocazione mirata e coordinata dei lavoratori che rientrano nel target del presente Avviso. Regione Lombardia riconosce un contributo a fronte delle attività realizzate nell’ambito di questa Intesa/Accordo e dei risultati occupazionali raggiunti. Inoltre, il partenariato potrà mettere a disposizione dei destinatari risorse proprie per l’erogazione di servizi integrativi finalizzati alla ricollocazione. Criteri, modalità e indicazioni operative saranno fornite con successivo provvedimento. 5.1 Requisiti di partecipazione La Dote ricollocazione è attivabile da tutti i destinatari previsti dall’avviso. Gli accordi sindacali aziendali relativi ai lavoratori in CIG in deroga conterranno le indicazioni relative alla definizione dei percorsi di politiche attive. Quest’ultimi dovranno essere funzionali al reinserimento lavorativo, correlati secondo la causale di richiesta della CIG in deroga presentata dall’azienda ed alle esigenze occupazionali dei lavoratori. 5.2 Operatori coinvolti Possono erogare i servizi della dote ricollocazione gli operatori accreditati per i servizi al lavoro, pubblici o privati. 5.3 Servizi e valore della dote La dote ricollocazione ha un valore di € 3.099,00 e si articola nelle seguenti fasi. 5.3.1 Fase 1: Domanda di dote e pubblicazione del CV Alla domanda di dote, viene presentato un PIP composto dai seguenti servizi: Max ore
Costo orario standard
Importo max
Colloquio specialistico
2
€ 33
€ 66
Raccordo con Borsa lavoro
1
€ 33
€ 33
(Servizi specifici del percorso di inserimento lavorativo o di autoimprenditorialità)(1)
-
-
€ 3.000
Servizi
TOTALE
€ 3.099
(1)
L’erogazione dei servizi “Colloquio specialistico” e “Raccordo con Borsa Lavoro” è propedeutica all’invio della domanda di dote. I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle ore effettivamente erogate. L’erogazione del servizio di “Raccordo con Borsa Lavoro” prevede che l’operatore si faccia carico anche della pubblicazione del CV della persona nel sistema Borsa Lavoro Lombardia. Il CV è pubblicato dall’operatore che prende in carico la persona. La persona comunque può chiedere espressamente che sia pubblicato un CV anonimo. L’operatore è autorizzato anche ad oscurare il profilo su espressa richiesta della persona, che in questo caso dovrà essere documentata agli atti, completa di motivazione. La pubblicazione del CV è in ogni caso la condizione necessaria per l’invio e la conseguente accettazione della domanda di dote e dovrà essere effettuata entro 5 giorni dall’erogazione del primo servizio, pena il mancato riconoscimento dei servizi a processo. Si fa presente che la mancata pubblicazione del CV non consente la corretta trasmissione della DRU. Inoltre, l’invio della DRU e l’erogazione dei servizi obbligatori non potranno avvenire oltre il periodo di ammortizzatore sociale concesso al destinatario. 5.3.2 Fase 2: Attivazione del percorso di ricollocazione A seguito dell’accettazione della DRU la persona attiva il proprio percorso, che può essere: - un percorso di inserimento lavorativo, finalizzato all’attivazione di un rapporto di lavoro; - un percorso di autoimprenditorialità, mirato ad accompagnare la persona nella realizzazione del proprio progetto imprenditoriale. A) Percorso di inserimento lavorativo Il percorso consiste nel servizio di inserimento lavorativo, valorizzato in € 3.000,00 e riconosciuto a risultato, solo a seguito dell’inserimento lavorativo della persona. La persona, quindi, in questa fase è libera di sottoscrivere nuovi PIP con tutti gli operatori che le propongono un percorso di inserimento lavorativo corrispondente alle sue esigenze e alle sue aspettative. Ogni nuovo PIP può prevedere il solo servizio di inserimento lavorativo, per un valore di € 3.000,00, e deve essere tracciato nel sistema informativo mediante l’invio della DRU. Ha diritto alla liquidazione l’operatore che per primo dimostra di avere accompagnato la persona al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, che deve essere attestato mediante la presentazione della domanda di liquidazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del CV e deve essere rappresentato da: (1) Il dettaglio dei servizi è riportato nel paragrafo successivo
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Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 - instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato della durata minima di 180 giorni(2) con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali, salvo il caso in cui nel contratto da cui il lavoratore è sospeso sia previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore; in tal caso, è richiesta la trasmissione della seguente documentazione: y y
copia della lettera di assunzione sottoscritta dall’impresa /datore di lavoro e dal lavoratore; copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS;
- missione di somministrazione di durata minima di 180 giorni (anche in caso di missione prorogata presso una stessa azienda senza soluzione di continuità) con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali; in tal caso, è richiesta la trasmissione della seguente documentazione: dichiarazione dell’agenzia di somministrazione con indicazione di tutti gli elementi necessari ad attestare la missione continuativa presso lo stesso datore di lavoro (Nominativo lavoratore e codice fiscale, ragione sociale dell’impresa utilizzatrice, data inizio missione, data prevista fine missione); y copia del/i modulo/i C/ASS e ID identificativo del C/ASS. Tutti i documenti trasmessi saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Una volta che Regione Lombardia abbia verificato la correttezza e la completezza della documentazione presentata dall’operatore che per primo dimostra di avere accompagnato la persona al raggiungimento del risultato, eventuali ulteriori PIP stipulati con altri operatori sono automaticamente “conclusi” ed eventuali ulteriori domande di liquidazione presentate successivamente non saranno rese pagabili. y
B) Percorso di Autoimprenditorialità Il percorso viene effettuato con gli operatori previsti nel PIP ed è costituito da servizi riconosciuti in parte a processo e in parte a risultato, come riportato nella tabella che segue. Min ore
Max ore
Costo standard
3
6
€ 44/ora
9
12
€ 15/ora
Analisi preliminare dell’idea imprenditoriale
8
14
€ 60/ora
Stesura del Business Plan
13
18
€ 102/ora
-
-
-
Servizi
Tipologia
Analisi delle propensioni e delle attitudini all’imprenditorialità Promozione di conoscenze specifiche nell’ambito della gestione di impresa
Assistenza nella realizzazione del progetto imprenditoriale
Processo
Risultato
TOTALE
Costo totale
Max € 2.250
€ 750 Max € 3.000
I servizi a processo sono riconosciuti sulla base delle ore effettivamente erogate. Gli operatori sono tenuti a conservare agli atti gli output dei servizi erogati a processo, sottoscritti dal destinatario. Il servizio di “Assistenza nella realizzazione del progetto imprenditoriale”, invece, è riconosciuto all’operatore solo a seguito dell’effettivo raggiungimento del risultato da parte della persona, ossia al momento in cui la stessa realizza il proprio progetto imprenditoriale. Il risultato deve verificarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del CV e consiste in: - iscrizione alla CCIAA (ove applicabile); - apertura della partita IVA. L’effettivo raggiungimento del risultato sarà attestato dai seguenti documenti: - ricevuta di iscrizione al Registro delle Imprese e documentazione o autocertificazione relativa al ruolo di imprenditore(3) ricoperto nell’ambito dell’impresa (ove applicabile); - certificato di attribuzione della partita IVA. Regione Lombardia si riserva di verificare l’effettiva realizzazione della fase di start-up. Il servizio di autoimprenditorialità sarà utile anche per le iniziative di impresa sociale ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 155/2006, nell’ambito di un accordo sindacale. 5.4 Durata della dote La durata massima della dote ricollocazione è di 180 giorni (indipendentemente dal periodo di cassa) a partire dalla data di pubblicazione del CV, che dovrà essere effettuata entro 5 giorni dall’erogazione del primo servizio, pena il mancato riconoscimento dello stesso. Per il percorso di inserimento lavorativo, entro il 180° giorno l’operatore deve comunicare: - la conclusione dei servizi (a processo e a risultato); - l’eventuale raggiungimento dei risultati ottenuti, fornendo i relativi documenti giustificativi, come sopra specificato; - la conclusione della dote. In deroga al Manuale Operatore citato, alla scadenza del 180° giorno non sono previsti ulteriori 30 giorni di tempo dalla conclusione delle attività per l’iter di conclusione della dote, che deve avvenire nell’arco di tempo sopra indicato. (2) Ai fini del conseguimento del risultato sono ammessi anche più contratti a tempo determinato successivi, continuativi e presso la stessa azienda, a condizione che siano sottoscritti entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del CV e la durata complessiva sia di almeno 180 giorni. Nel sistema informativo, la domanda di liquidazione deve essere accompagnata dai documenti riferiti a tutti i periodi contrattuali; inoltre, occorre indicare il numero complessivo dei mesi contattualizzati; è sufficiente invece indicare il codice C/ASS del primo rapporto di lavoro. (3) L’imprenditore ai sensi del Codice Civile, art. 2082, è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
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Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 La dote si considera comunque conclusa al termine dei 180 giorni stabiliti e le risorse eventualmente non impiegate saranno rese disponibili. Per i soli lavoratori presi in carico dai Partenariati territoriali, la durata di Dote Ricollocazione si intende estesa fino al termine del progetto, al momento del quale la dote si conclude automaticamente. L’accettazione della proroga della durata della dote da parte del destinatario è sottoscritta dallo stesso e trasmessa a Regione. In assenza di tale documento non sarà riconosciuta la pagabilità della dote e del progetto del Partenariato territoriale. Per il percorso di autoimprenditorialità, invece, entro il 180° giorno l’operatore deve comunicare: - la conclusione dei servizi (a processo e a risultato); - l’eventuale raggiungimento dei risultati ottenuti, fornendo i relativi documenti giustificativi, come sopra specificato. Per la conclusione della dote, invece, vale la scadenza dei 30 giorni dalla chiusura delle attività definita dal Manuale Operatore. Dopodiché le risorse eventualmente non impiegate saranno rese disponibili. 5.5 Reiterazione della dote ricollocazione In caso di mancato raggiungimento del risultato (di inserimento lavorativo o di autoimprenditorialità) entro i 180 giorni previsti, la persona può reiterare lo stesso percorso presentando un nuovo PIP per l’importo residuo non riconosciuto a risultato, per un massimo di ulteriori 180 giorni, fatto salvo che dovrà essere prima conclusa la dote precedente. Con riferimento ai servizi al lavoro a risultato, in questa seconda fase, analogamente alla precedente, possono essere presentati più PIP per il percorso di inserimento lavorativo (3.000 euro), uno soltanto se la scelta ricade su quello di autoimprenditorialità (750 euro). La persona si può rivolgere anche a nuovi operatori. Il requisito per poter accedere ai servizi del nuovo PIP deve essere posseduto nel momento di attivazione della prima dote ricollocazione. La conclusione dei servizi della dote ricollocazione e il raggiungimento dei relativi risultati devono in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2013. 5.6 Premialità per inserimento lavorativo raggiunto Al fine di agevolare il reinserimento anche di potenziali destinatari più difficili da collocare, si prevede una premialità, che è riconosciuta all’impresa che assume destinatari appartenenti ai seguenti target: - persone che abbiano compiuto i 50 anni di età; - persone che abbiano compiuto 45 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale. Tali target rientrano tra le categorie di lavoratori svantaggiati definiti dal Reg. (CE) 800/08. I requisiti sopra indicati devono essere detenuti alla data di assunzione, come da contratto. La domanda di premialità per inserimento lavorativo raggiunto viene richiesta dall’impresa utilizzando l’apposita sezione del sistema informativo, a fronte di un inserimento lavorativo di un destinatario di dote appartenente ad uno dei target sopra richiamati. L’importo della premialità si differenzia in funzione del contratto di lavoro che il destinatario sottoscrive, come rappresentato nella seguente tabella. Tipologia di inserimento occupazionale
Valore della premialità
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
€ 3.000,00
Contratto di lavoro di almeno 180 giorni (contratto di lavoro subordinato o missione di somministrazione presso lo stesso datore di lavoro)
€ 2.000,00
La premialità sarà riconosciuta da Regione Lombardia previa verifica della documentazione attestante l’inserimento lavorativo che l’azienda dovrà allegare elettronicamente alla domanda di premialità, ossia: - in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato della durata minima di 180 giorni(4) con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali, salvo il caso in cui nel contratto da cui il lavoratore è sospeso sia previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore: y y y
copia della lettera di assunzione sottoscritta dall’impresa /datore di lavoro e dal lavoratore; copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS; fattura o altro documento contabile equivalente intestato a Regione Lombardia;
- in caso di missione di somministrazione di durata minima di 180 giorni presso l’azienda utilizzatrice richiedente la premialità(5) (anche in caso di missione prorogata presso una stessa azienda senza soluzione di continuità) con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali: y
y y
dichiarazione dell’agenzia di somministrazione con indicazione di tutti gli elementi necessari ad attestare la missione continuativa presso lo stesso datore di lavoro (Nominativo lavoratore e codice fiscale, ragione sociale dell’impresa utilizzatrice, data inizio missione, data prevista fine missione); copia del/i modulo/i C/ASS e ID identificativo del C/ASS. fattura o altro documento contabile equivalente intestato a Regione Lombardia.
Qualora tale documentazione sia già stata presentata dall’operatore che ha accompagnato la persona all’inserimento lavorativo, l’azienda è esonerata dal caricamento della stessa a sistema e può presentare la domanda di premialità solo a dote conclusa positivamente. Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra l’azienda e il lavoratore si interrompesse prima della scadenza dei 180 giorni dall’assunzione, l’azienda è tenuta a darne comunicazione attraverso il sistema informativo a Regione, che procederà a riparametrare la premialità dovuta e a richiedere la restituzione degli eventuali importi erogati e non dovuti. Regione si riserva di effettuare i controlli necessari a verificare la permanenza del lavoratore presso l’azienda. (4) Ai fini del conseguimento del risultato sono ammessi anche più contratti a tempo determinato successivi, continuativi e presso la stessa azienda, a condizione che siano sottoscritti entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del CV e la durata complessiva sia di almeno 180 giorni. Nel sistema informativo, la domanda di liquidazione deve essere accompagnata dai documenti riferiti a tutti i periodi contrattuali; inoltre, occorre indicare il numero complessivo dei mesi contattualizzati; è sufficiente invece indicare il codice C/ASS del primo rapporto di lavoro. (5) In caso di assunzione a tempo indeterminato con contratto di somministrazione, la premialità è riservata all’APL e non all’azienda utilizzatrice.
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Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 La premialità è riconosciuta all’azienda in conformità con la normativa in materia di aiuti di stato. In particolare, essa è erogata in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08 con riferimento agli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, fatte salve le seguenti condizioni: - nella misura in cui l’aiuto non supera il 50% dei costi salariali(6) sostenuti durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione (o 24 se si tratta di un “lavoratore molto svantaggiato”, ossia senza lavoro da almeno 24 mesi); - nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, solo se il posto occupato non era vacante a seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Regione si riserva di effettuare i controlli necessari a verificare il rispetto della normativa sugli aiuti di stato ed, eventualmente, a riparametrare l’ammontare dell’aiuto e a richiedere la restituzione degli eventuali importi erogati e non dovuti.
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SPECIFICITÀ DOTE RIQUALIFICAZIONE
6.1 Requisiti di partecipazione La dote riqualificazione è prevista per i lavoratori in CIG in deroga. Gli accordi sindacali aziendali conterranno le indicazioni relative alla definizione dei percorsi di politiche attive. Quest’ultimi dovranno essere funzionali al mantenimento del posto di lavoro e/o all’accrescimento professionale all’interno dell’azienda e correlati alla causale di richiesta di CIG presentata dall’azienda ed alle esigenze occupazionali dei lavoratori. L’offerta formativa dovrà quindi essere espressione dei bisogni espressi dall’azienda o dal territorio in relazione ai profili professionali maggiormente ricercati. 6.2 Operatori coinvolti Il destinatario in possesso dei requisiti potrà fare richiesta di Dote rivolgendosi a operatori, pubblici o privati, accreditati ai servizi di formazione. Qualora il destinatario necessiti di un’azione più personalizzata di valorizzazione e sviluppo delle proprie competenze, può attivarsi con un operatore che eroga servizi al lavoro per la fruizione di un servizio di coaching, erogabile individualmente o in piccoli gruppi. Nell’ambito di un singolo periodo di CIG in deroga è possibile presentare una sola domanda di dote riqualificazione. Pertanto, qualora la persona desideri fruire di entrambe le tipologie di servizio, l’erogazione dovrà avvenire in partenariato. 6.3 Servizi e valore della dote La Dote ha un valore massimo pari a € 3.000,00. In caso di cofinanziamento il contributo regionale massimo è pari a € 1.800,00, corrispondente al massimo al 60% dell’intero ammontare della dote. La quota restante pari ad almeno il 40%, è a carico dell’azienda, dei fondi interprofessionali o di altre fonti di finanziamento privato. È fatta salva la possibilità di prevedere risorse aggiuntive a carico privato. In ogni caso il destinatario, come riportato precedentemente, NON deve partecipare finanziariamente alla dote. Il PIP si può comporre di: - servizi di formazione; - qualora sia necessaria un’azione di valorizzazione e sviluppo delle competenze personali, un servizio di coaching erogabile individualmente o in piccoli gruppi. In quanto riconosciuti a processo, i servizi di dote riqualificazione sono liquidati sulla base delle ore effettivamente erogate e dei costi orari standard definiti. Le ore erogate dovranno essere consuntivate nel diario di bordo, come previsto dal Manuale Operatore. Servizi Coaching Formazione
Durata max in ore
Costo orario standard
13 al mese
€ 35 (o € 15 se di gruppo)
225
€ 13,34
I percorsi di riqualificazione dovranno essere coerenti con le figure professionali presenti all’interno dell’azienda da cui il lavoratore è sospeso, nello specifico quelli volti al rilascio di titoli abilitanti (figure normate) sono ammissibili solo se tali figure siano specificamente previste nell’accordo sindacale oppure se, in mancanza di previsione specifica nell’accordo sindacale, siano presenti all’interno dell’azienda di appartenenza del lavoratore sospeso. Nel caso di cofinanziamento l’operatore che ha preso in carico la persona dovrà dare evidenza del cofinanziamento, con l’inserimento nel PIP dei servizi finanziati con altre fonti. Le risorse provenienti da fonti diverse dal FSE dovranno essere rendicontate secondo le regole proprie della fonte finanziaria, fermo restando l’obbligo di comunicare a Regione Lombardia, attraverso il diario di bordo e il PIP, i dati fisici e finanziari di sintesi relativi alla parte di dote non finanziata con risorse FSE. La formazione potrà essere erogata anche al di fuori dell’orario di lavoro. 6.4 Durata della dote Ricevuta comunicazione di accettazione del PIP, il destinatario e gli operatori possono avviare tutte le attività previste all’interno del Piano di Intervento Personalizzato. La durata massima della dote riqualificazione è corrispondente al periodo di sospensione richiesto dall’azienda. Alla conclusione del PIP, le risorse allocate e non riconosciute saranno rese disponibili. 6.5 Reiterazione della dote riqualificazione Può essere presentata una ulteriore domanda di dote pari all’importo massimo della dote (€ 3.000), ridotto del valore dei servizi già fruiti. È possibile presentare una ulteriore domanda di dote solo a fronte di una ulteriore domanda di CIG in deroga da parte dell’azienda da cui il lavoratore destinatario della dote è sospeso. (6) I costi salariali consistono nell’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
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Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 La conclusione dei servizi deve in ogni caso avvenire entro il 30/06/2013.
7 DURATA DELL’AVVISO Salvo chiusura anticipata che Regione Lombardia potrà disporre nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, la conclusione di tutti i servizi previsti dal presente avviso e/o il raggiungimento dei relativi risultati deve avvenire entro: - il 30 giugno 2013, per dote riqualificazione; - il 31 dicembre 2013, per dote ricollocazione.
8 REITERAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE E BORSELLINO È prevista la possibilità di inviare una domanda di dote successiva alla prima, secondo le specifiche riportate nei precedenti paragrafi e fatta salva la disponibilità di risorse residue. L’operatore che prende in carico la persona per la seconda domanda di dote, valuterà insieme ad essa quali servizi necessitano di essere erogati nel nuovo PIP. Non sarà possibile nella nuova dote fruire di servizi già fruiti nella dote precedente. È previsto inoltre che, a fronte di una nuova domanda di CIG in deroga da parte dell’azienda da cui il lavoratore è sospeso, il lavoratore possa attivare una nuova dote, diversa dalla prima, fermi restando i requisiti previsti per ciascun percorso e il limite dei 5.000 euro nell’anno solare previsto dal Manuale Operatore. Nello specifico, qualora: - sia stata attivata come prima una dote riqualifi riqualificazione, cazione, per l’attivazione di una successiva dote ricollocazione con servizi a risultato è necessario che l’importo residuale del “borsellino dote” copra per intero il valore della dote; - sia stata attivata come prima una dote ricollocazione, si potrà attivare una dote riqualificazione fatta salva la disponibilità effettiva di risorse nel “borsellino dote”. 9 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP) Il destinatario e gli Operatori coinvolti nell’attuazione della dote sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale Operatore per quanto concerne la realizzazione del PIP, la conservazione della documentazione e le verifiche. È prevista la possibilità di apportare modifiche al PIP, nel rispetto del valore del PIP originario. I prodotti dei servizi resi devono essere forniti in copia al destinatario. Sarà inoltre cura dell’operatore registrare sul Sistema Informativo tutte le attività realizzate e seguire le pratiche per la richiesta di liquidazione dei servizi erogati. 9.1 Rinunce La rinuncia può essere espressa o tacita. In deroga al Manuale Operatore, per la dote ricollocazione - percorso di inserimento lavorativo, tuttavia, la rinuncia può essere solo espressa e vale per tutta la dote, anche qualora siano attivati più PIP con diversi operatori. Non è prevista la rinuncia tacita. 9.2 Conclusione della dote Come previsto dal Manuale Operatore, la conclusione della dote deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione delle attività. In deroga a tale disposizione, per il percorso di inserimento lavorativo della dote ricollocazione la conclusione deve avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione del CV. Ai fini della conclusione della dote: - la relazione di sintesi deve essere prodotta solo per la dote riqualificazione e per la dote ricollocazione - percorso di autoimprenditorialità: in deroga a quanto previsto dal Manuale Operatore, la relazione non deve essere inserita nel sistema informativo, ma tenuta agli atti dall’operatore; - il destinatario dovrà compilare il questionario di customer satisfaction reso disponibile da Regione Lombardia sul Sistema Informativo. Tale obbligo non è previsto per il percorso inserimento lavorativo della dote ricollocazione. 9.3 Verifiche Nel corso della realizzazione del PIP, Regione Lombardia potrà verificare i requisiti di partecipazione del destinatario e l’effettiva e conforme fruizione del servizio. Nel caso in cui le verifiche accertino che il servizio non è stato fruito, che i risultati non sono stati raggiunti o che il destinatario non possiede i requisiti richiesti per la partecipazione alla Dote, Regione Lombardia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.
10 LIQUIDAZIONE DELLA DOTE La richiesta di liquidazione dei servizi erogati sarà effettuata direttamente dall’Operatore, sulla base delle modalità definite nel Manuale Operatore citato. Per la dote riqualificazione, nel caso di cofinanziamento, la liquidazione della quota regionale è subordinata alla comunicazione di dati di sintesi relativi alla parte a carico privato nel sistema informativo regionale (importi e ore). Pertanto, le richieste di liquidazione presentate per le doti cofinanziate potranno essere effettuate solo successivamente alla conclusione della dote. Per i servizi a processo la domanda di liquidazione finale dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio dei 45 giorni dalla data di conclusione del PIP, come da Manuale Operatore citato. Per i servizi a risultato previsti dalla dote ricollocazione (Inserimento lavorativo e Assistenza nella realizzazione del progetto imprenditoriale), invece, la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro il 180° giorno dalla pubblicazione del CV.
Bollettino Ufficiale
– 39 – Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013
11 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Regione Lombardia procede a monitorare l’avanzamento delle attività, con particolare riferimento ai risultati raggiunti per il tramite degli operatori. Gli esiti delle analisi saranno tenuti in considerazione anche ai fini della valutazione della performance degli enti (rating, rapporti del valutatore indipendente) e diffusi secondo i canali di comunicazione regionali anche per orientare le persone nella scelta degli operatori. In particolare, la valutazione di Regione Lombardia è tesa a valorizzare gli operatori più performanti sotto i seguenti aspetti: -
tasso di successo, intesa come la capacità degli operatori di portare i destinatari al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, realizzazione di un progetto imprenditoriale o riqualificazione; qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi, da rilevare anche attraverso indagini di customer satisfaction mirate. La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari dei servizi, con particolare riferimento ai target più svantaggiati.
12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il direttore pro tempore della D.g. Occupazione e Politiche del lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il l’erogazione del contributo.
13 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi agli Sportelli SpazioRegione nei capoluoghi di Provincia o a un centro accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia, oppure contattare: Call Center Dote 800 318 318 doteammortizzatori@regione.lombardia.it www.lavoro.regione.lombardia.it Il servizio del Call Center Dote è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Per problemi tecnici relativi al malfunzionamento del sistema informativo Gefo o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) è possibile rivolgersi a: assistenzaweb@regione.lombardia.it oppure contattare il numero verde 800.131.151. Per informazioni inerenti le funzionalità del portale di Borsa Lavoro Lombardia, individuazioni di malfuzionamenti e richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi a info@borsalavorolombardia.net. RIFERIMENTI
NORMATIVI
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Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
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Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;
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Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
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Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
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Reg. (CE) 284/2009 del 7 aprile 2009 che modifica il Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
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Reg. (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
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Reg. (CE) 539/2010 del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
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Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 6 novembre 2007);
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Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
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Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
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D.d.u.o. del 22 gennaio 2009, n. 420 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni regionali per l’offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla dote formazione e alla dote in attuazione della d.g.r. n. 8864/2009 “programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009””;
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D.d.u.o. del 18 aprile 2011, n. 3513 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;
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D.d.u.o. del 20 aprile 2011, n. 3637 ” Modifiche ed integrazioni all’allegato 1 “Manuale operatore” di cui al d.d.u.o del 6 novembre 2009 n. 11598 ” Modifiche ed integrazioni all’allegato B “Manuale operatore” del d.d.u.o. del 3 aprile 2009 n. 3299” per l’attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote;
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D.l. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;
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D.l. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33;
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Decreto interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009 “Accesso all’indennità di disoccupazione per sospensioni dell’attività lavorativa”
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013 -
Convenzione del 3 giugno 2009 tra Regione Lombardia e INPS;
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Circolare MLPS n. 39 del 19 novembre 2010 “Chiarimenti operativi sulle più recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di trattamento di sostegno al reddito”;
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Accordo tra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010;
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Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011;
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Legge 12 novembre 2011 n. 183;
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Accordo Quadro del 6 dicembre 2011 tra Regione Lombardia e Parti Sociali per gli ammortizzatori sociali in deroga e succ. mod. ed int.;
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Patto per le Politiche Attive del 22 dicembre 2011 tra Regione Lombardia e Parti Sociali;
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Decreto n. 12843 del 27 dicembre 2011 “Approvazione delle modalità applicative e delle specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in attuazione dell’accordo relativo agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e Parti Sociali del 6 dicembre 2011” rettificato con decreto n. 12897 del 29 dicembre 2011.
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Accordo Quadro del 13 dicembre 2012 tra Regione Lombardia e Parti Sociali per gli ammortizzatori sociali in deroga e succ. mod. ed int.;
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Patto per le Politiche Attive del 28 gennaio 2013 tra Regione Lombardia e Parti Sociali;
e imprese associate ● Guide operative per le imprese associate ● Guide operative operative per le
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