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ANTIFRODI
Risponde Pietro di Giovanni, avvocato cassazionista, giurista d'impresa, esperto di diritto condominiale e consulente per associazioni di categoria, amministratori e condomini. Autore di numerose pubblicazioni, relatore in convegni e seminari a livello internazionale.
A CHE COSA SERVE IL DECRETO ANTIFRODI
Il decreto Antifrodi ha modificato il superbonus?
Il termine decreto Antifrodi è stato coniato per il decreto legge 11 novembre 2011 n. 157, emanato con la finalità di evitare abusi nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio. Attraverso la modifica degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio si è ampliata la disciplina di tutela che era stata pensata per il solo superbonus e che non trovava equivalenti nelle norme che disciplinano gli altri bonus fiscali, i quali possono utilizzare la cessione del credito per la loro monetizzazione. Per quel che riguarda il superbonus, la prima modifica rilevante è data dall’estensione della necessità del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, anche all’ipotesi dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale derivante dal superbonus. Tale previsione non si applica nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Il visto di conformità deve riguardare solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Le spese sostenute per l’apposizione di tale visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente abbia fruito del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. La seconda novità riguarda l’introduzione di un ulteriore meccanismo di determinazione della congruità dei prezzi: il ministero della Transizione ecologica dovrà adottare, entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto 157, un nuovo prezziario per talune categorie di beni che si affiancherà ai parametri esistenti, in modo che la spesa sostenuta dal contribuente sarà ritenuta congrua se contenuta nei valori massimi che saranno fissati dal nuovo decreto.
I nuovi controlli
Quali sono le novità per i bonus fiscali diversi dal superbonus?
La modifica più rilevante introdotto dal decreto Antifrodi è quella relativa al meccanismo della cessione del credito che viene applicato ai bonus fiscali diversi dal superbonus. Per tali ipotesi, infatti, è stato introdoto sia il visto di conformità sia l’asseverazione relativa alla sola congruità delle spese. Tale previsione ha letteralmente gettato nel panico gli operatori del settore, tra l’altro già gravati della problematica relativa alla sorte del cosiddetto bonus facciate per i cantieri non completati al 31 dicembre. L’incertezza è derivata dal fatto che il decreto Antifrodi ha modificato il modello normativo elaborato per il superbonus che si fonda non solo sull’attestazione della congruità della spesa, ma anche sull’asseverazione delle opere eseguite, garantita dalla polizza assicurativa dell’asseveratore da attivarsi per ciascun cantiere: ciò aveva fatto pensare, in un primo tempo, che la nuova previsione avesse esteso a tutti i bonus fiscali diversi dal superbonus le rigide regole per poter esercitare l’opzione dettata per la detrazione incentivante. L’Agenzia delle Entrate con la propria circolare 16/E del 27.11.2021 ha precisato che l’attestazione prevista dal decreto antifrodi debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati, ove presenti. Si dovrà, quindi, verificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme. Inoltre in forza del rinvio all’articolo 119, comma 13-bis d. l. 34/2020, l’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici
abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13 del decreto Rilancio. L’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il superbonus non richiede tali adempimenti. Infine, poiché la nuova norma è volta ad evitare comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei bonus, non si potrà emettere l’attestazione della congruità della spesa se l’intervento edilizio non risulti quantomeno iniziato.
Da gennaio
Che succede agli interventi in corso di esecuzione alla data di emanazione del decreto antifrodi?
La nuova normativa non contiene norme transitorie e, come tutte le norme di legge, non può avere effetto retroattivo. Ma un intervento in corso di esecuzione (come la maggior parte degli interventi che beneficiano del bonus facciate, che molti si sono affrettati ad avviare proprio a fine anno per godere della detrazione nella misura del 90% che dopo il 31 dicembre è ridotta al 60%) deve essere assoggettato alla nuova disciplina? Considerato che il decreto Antifrodi è entrato in vigore il 12 novembre 2021, la nuova disciplina si applica alle comunicazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate eseguite a partire da tale data, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Ma la circolare 16/E ha chiarito che laddove il contribuente abbia ricevuto prima della data di entrata in vigore del decreto Antifrodi la fattura del fornitore con previsione dello sconto in fattura, debba essere considerato meritevole di tutela l’affidamento del contribuente in buona fede sul buon fine dell’operazione che, quindi, non è soggetta all’obbligo di apposizione del visto di conformità di attestazione della congruità della spesa anche se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia fatta in data successiva al 12 novembre 2021.