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L'avvocato Green pass, obbligo in condominio

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L’AVVOCATO

Green pass, obblighi condominiali

Con il Decreto-legge 127 del 21 settembre 2021, il Governo ha esteso l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro: tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, possono accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso della certificazione covid-19, esibendola a richiesta. Il decreto, però, non contiene alcuna esplicita previsione in materia condominiale, legittimando la domanda se anche l’amministratore di condominio e i soggetti che a vario titolo hanno accesso all’ente debbano adeguarsi all’obbligo di green pass. Il punto di partenza resta il dato normativo: il decreto prevede, infatti, l’obbligo del green pass per tutti i lavoratori del settore, sia pubblico che privato, e per coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività di lavoro, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Malgrado il condominio non sia espressamente menzionato, la riposta, quindi, non può che essere positiva. Se l’amministratore di condominio, come spesso accade, è un libero professionista, sarà quindi tenuto a disporre della green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia che si tratti del proprio studio che dello stabile condominiale. Lo stesso vale per il portiere o il custode del condominio, se vi sono, e per chiunque vi svolga attività di lavoro, formazione o di volontariato. In questi casi, il controllo sul possesso delle certificazioni spetta proprio all’amministratore, in quanto datore di lavoro di tali soggetti. Se poi l’amministratore, libero professionista, ha dipendenti o collaboratori di studio che lo affiancano o lo sostituiscono nello svolgimento delle proprie mansioni, va da sé che anche costoro dovranno disporre della certificazione anti-covid. Molto spesso capita, inoltre, che il condominio, tramite l’amministratore, affidi lavori o interventi di manutenzione a imprese esterne: dal rifacimento del tetto, all’imbiancatura della facciata, fino alla manutenzione e pulizia delle aree comuni. In questi casi l’obbligo del green pass è espressamente previsto dal decreto: chiunque presti attività lavorativa nel condominio deve infatti possedere la certificazione ed esibirla a richiesta. In tal caso, però, i controlli non sono più di competenza dell’amministratore, ma dei titolari delle ditte cui è affidata l’esecuzione dei lavori. Altro dubbio riguarda l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per partecipare all’assemblea condominiale. Ebbene, se l’incontro si tiene in luoghi esterni al condominio, l’obbligo già sussiste in base alle regole ormai note di accesso ai vari locali e a verificare il possesso della certificazione non è tenuto l’amministratore di condominio ma il proprietario, il gestore o il titolare dei luoghi in questione. Diversamente, se la riunione si svolge all’interno del condominio, l’obbligo di green pass sembra doversi escludere, non trattandosi di un luogo di lavoro. Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu

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