La figura del soccorritore, le cooperative sociali del 118: la realtà sarda

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A.D. MDLXII

U N I VE RS I T À

D E G LI S TU DI D I S AS S A RI D IPARTIMENTO DI S CIENZE E CONOMICHE ___________________________

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE

LA FIGURA DEL SOCCORRITORE, LE COOPERATIVE SOCIALI DEL 118: LA REALTÀ SARDA

Relatore: PROF. GIANFRANCO BENELLI

Tesi di Laurea di: MARIA GIOVANNA BACCIU

ANNO ACCADEMICO 2011/2012



Imparare è un'esperienza; tutto il resto è solo informazione. A.E

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Indice

Introduzione.

Capitolo 1: Classificazione e mutualità prevalente. 1.1 Classificazione delle cooperative. 1.2 La mutualità prevalente. Capitolo 2: Le cooperative sociali e il soccorritore. 2.1 Aspetti generali. 2.2 Legislazione nazionale. 2.3 Legislazione regionale. 2.4 Costituzione e organizzazione delle cooperative sociali. 2.5 Principi cooperativi. 2.6 Le agevolazioni fiscali. 2.7 Il socio. 2.7 Il soccorritore. 2.8 Le cooperative sociali del 118. 2.9 L’emergenza sanitaria in Italia. Capitolo 3: L’emergenza sanitaria :il modello francese e americano. 3.1 Cenni. Conclusioni Bibliografia Sitografia

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Introduzione L' impresa dal punto di vista giuridico è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi; tutto ciò si desume dalla definizione di imprenditore che fornisce l'articolo 2083 del Codice Civile. L'impresa si prefissa uno scopo, le modalità per raggiungerlo e i fattori produttivi necessari per realizzarlo ; tra questi, oltre al capitale, alle materie prime, un ruolo fondamentale è svolto dalla forza lavoro. Dal punto di vista economico possiamo suddividere le aziende in base al fine in 2 gruppi: “Le aziende di produzione, dette anche imprese, hanno il fine di ottenere attraverso lo scambio di beni e/o servizi, una massa di ricavi che superi la massa dei costi, così da lasciare all'imprenditore un'adeguata remunerazione per l'investimento compiuto; l'operare per il soddisfacimento dei bisogni umani è una meta indiretta dell'impresa, dato che il fine ultimo è quello di appagare i bisogni economici del soggetto che la governa. Le aziende di erogazione, che non solo non si propongono il conseguimento di un reddito, ma anzi hanno come obbiettivo primario il diretto soddisfacimento dei bisogni umani; tale obbiettivo coincide con la finalità proprio dell'ente erogativo il quale mira al conseguimento dei fini istituzionali. All'interno di questa categoria si suole operare una distinzione ulteriore sulla base della posizione che i soggetti beneficiari dell'attività aziendale assumono nei confronti di essa.”1 Quindi si distinguono le aziende di consumo qualora i soggetti portatori dei bisogni da soddisfare facciano parte del sistema aziendale (le associazioni, Stato, province, comuni ec), le aziende di erogazione in senso stretto in cui i destinatari dell'attività produttiva sono soggetti che si trovano all'esterno del sistema aziendale e che ottengono beni e servizi a titolo gratuito ovvero pagando un prezzo simbolico (prezzo politico), il quale contribuisce in misura minima alla copertura dei costi: tale copertura è di solito garantita dallo Stato, dai singoli individui, da investimenti patrimoniali o da imprese attraverso le erogazioni liberali (fondazioni, organizzazioni di volontariato, enti di beneficenza, cooperative sociali, ecc) 1

MANCA F., Lezioni di Economia aziendale, Cedam, Padova, 2006. (Capitolo 1).

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La mia analisi volge l’attenzione sulle cooperative. Esse sono disciplinate dall’articolo 45 della Costituzione secondo cui “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.” La cooperativa è una società formata da persone fisiche o giuridiche,caratterizzata dallo scopo mutualistico, cioè dall'intento di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai soci, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero dal mercato.

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CAPITOLO 1 Classificazione e mutualità prevalente.

1.1 Classificazione delle cooperative A seconda del settore d’attività, si individuano diverse tipologie di cooperative: • Cooperative di consumo Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci. • Cooperative di produzione e lavoro Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. • Cooperative agricole Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. • Cooperative di edilizia per abitazioni Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a “proprietà divisa” o in diritto di godimento se la cooperativa è a “proprietà indivisa”. • Cooperative di trasporto Associano singoli trasportatori iscritti all'Albo e ai quali garantiscono servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto a mezzo di soci-lavoratori. • Cooperative per la pesca Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un impegno diretto dei soci o attività di servizio ai propri associati, quali l’acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione. 6


• Cooperative miste Sono comprese in queste tipologie tutte le cooperative che non rientrano nei settori prima richiamati e che svolgono attività diversificate, quali le cooperative culturali, le cooperative di garanzie che prestano fideiussioni o piccoli prestiti ai propri associati, cooperative che associano gli esercenti di attività commerciali. • Cooperative sociali Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1991 ed hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La nuova disciplina della società cooperativa , in vigore dal 1° gennaio 2004, è stata introdotta dall’art.8 del d.lgs. n.6 del 2003 che ha attuato la legge delega n.366 del 2001 avente per oggetto la riforma della disciplina delle società di capitali e delle cooperative. Questo articolo ha rinnovato gli articoli 2511-2548 c.c. che costituiscono il Titolo VI del Libro V di questo codice. Le società cooperative iscritte nel Registro delle imprese fino alla data del 1°gennaio 2004 hanno dovuto conformare alle nuove norme, i loro atti costitutivi e statuti alla nuova disciplina entro il termine del 31 dicembre 2004. Le principali novità della riforma sulle cooperative riguardano questi punti: Le società cooperative possono rientrare in 2 tipologie: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità sussidiaria o non prevalente; Scompare la forma delle cooperative a responsabilità illimitata: tutte le cooperative sono a responsabilità limitata. Scompare la piccola società cooperativa (introdotta con una legge del 1997) come forma autonoma di società cooperativa, ma è sempre possibile costituire cooperative formate da 3 ad otto soci persone fisiche disciplinate dalle norme sulla società a responsabilità limitata; Le cooperative sociali disciplinate dalla legge n.381 del 1991 sono considerate dalla legge cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto dei criteri previsti dall’art. 2513 c.c. ; La partecipazione di ciascun socio è limitata ad un massimo di 100.000 € o nelle cooperative di maggiori dimensioni al 2 % del capitale sociale; È stata estesa anche alle cooperative la possibilità di emettere titoli di debito. Ai sottoscrittori di questi strumenti finanziari possono essere attribuiti poteri di 7


amministrazione; Per le sole cooperative a mutualità sussidiaria è possibile la trasformazione in altre forme societarie o in consorzio2; L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti esterni, pur se in numero minoritario rispetto ai soci amministratori; Ecc…….

1.2 La mutualità prevalente. Secondo l’articolo 2511 del codice civile le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Essere una società a capitale variabile vuol dire che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Pertanto l’ammissione si nuovi soci non importa modificazioni dell’atto costitutivo, ma è fatta dagli amministratori con semplice annotazione nel libro dei soci, senza altre formalità. Le società cooperative in genere, si differenziano, sulla base dello scopo perseguito, dalle altre società disciplinate dal codice civile. Mentre queste ultime, infatti, vengono comunemente definite come società lucrative, in quanto hanno come scopo quello del profitto e della conseguente divisione degli utili

prodotti,

le

cooperative

perseguono

uno

scopo

“mutualistico”

o

quantomenoprevalentemente mutualistico. Ai sensi dell’art. 2512 c.c. sono infatti definite a “mutualità prevalente” le cooperative che in ragione del tipo di scambio mutualistico: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; (cooperative di utenza) 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; (cooperative di lavoro). 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. (cooperative di conferimento). Per esclusione dunque le cooperative che non svolgono la loro attività prevalentemente con i soci saranno qualificabili come cooperative a mutualità non prevalente, ma saranno pur sempre cooperative che perseguono uno scopo mutualistico. 2

L’insieme di più cooperative dà vita ad un consorzio.

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Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. L’albo si compone di due sezioni: • la prima nella quale si iscrivono le cooperative a mutualitàprevalente, qualificate come tali ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514 c.c.; • la seconda nella quale si iscrivono viceversa le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. La mutualità prevalente può essere vista da un punto di vista soggettivo e da un punto oggettivo. Nel primo caso, ai sensi dell’art. 2514 del c.c., “lo statuto delle società cooperative a mutualità prevalente deve obbligatoriamente prevedere: a) il divieto di distribuire dividendi ad un tasso superiore a quello dei buoni fruttiferi postali aumentato del 2,5% da applicare alcapitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori ad un tasso superiore al 2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento, l’obbligo di devolvere l’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (dedotti solamente il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati).”3 Nel secondo caso ai sensi dell’art. 2513 del c.c., “la cooperativa, in relazione al tipo di scambio mutualistico effettuato, per essere a mutualità prevalente deve soddisfare i seguenti requisiti: a) Ricavi vendite verso soci > 50% ricavi totali (A1 conto economico) [cooperative di consumo] b) Costo del lavoro soci > 50% del costo del lavoro totale (B9 conto economico) [cooperative di produzione e lavoro] c) Costo per beni e servizi conferiti dai soci > 50% costo dei beni e servizi complessivamente acquisitati dalla cooperativa [cooperative agricole]”4 Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. La condizione di prevalenza deve essere documentata in nota integrativa. 3 4

Art. 2514 del c.c. Art. 2513 del c.c.

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Chiaramente, la verifica dei requisiti gestionali richiede l’attivazione, presso la società cooperativa, di un sistema informativo-contabile che consenta di rilevare in maniera distinta i rapporti tra soci e cooperativa differenziandoli da tutti gli altri. Nei confronti delle cooperative sociali, non trova applicazione il disposto in ordine alla mutualità prevalente “oggettiva”. Le cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381/1991 e che rispettino i contenuti della legge stessa, sono infatti considerate a mutualità prevalente a prescindere dai requisiti di cui all’art. 2513. Le stesse cooperative dovranno comunque inserire nei propri statuti le clausole di prevalenza “soggettiva” di cui all’art. 2514 c.c. La ragione di questa esclusione, è data dal fatto che la struttura di queste cooperative può discostarsi dal modello genericamente inteso per il modo in cui si atteggia in esse il requisito della prevalenza. Così ad esempio nelle cooperative il cui oggetto sociale è quello dell’inserimento dei lavoratori svantaggiati, nel momento in cui tali lavoratori non siano soci, l’applicazione dei parametri generali potrebbe infatti condurre al risultato di non prevalenza della cooperativa, con la conseguenza di escludere dai benefici relativi una società che persegue uno scopo esclusivamente mutualistico. Le cooperative a mutualità prevalente sono assoggettate ad alcuni vincoli stabiliti dal 1° comma dell’art. 2514 c.c . “Nei loro statuti queste cooperative devono prevedere: a) Il divieto di distribuire dividenti ai soci in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,50 punti percentuali, calcolato sul capitale effettivamente versato; b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore di 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) L’obbligo di devolvere in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio ,dedotto soltanto il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) Il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dalla legge n.59 del 1992.”5 La qualifica di mutualità prevalente si perde qualora: • per due esercizi consecutivi non siano stati rispettati i requisiti gestionali (dal 5

Art. 2514 comma 1 del c.c.

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secondoanno decadono anche i benefici fiscali); • lo statuto non preveda più tutti gli obblighi di legge imposti dal legislatore per le cooperative a mutualità prevalente (requisiti statutari). In caso di perdita della mutualità prevalente, gli amministratori devono redigere entro 90 gg unapposito bilancio straordinario, sottoposto a parere di una società di revisione, da inviare alMinistero dello Sviluppo Economico entro 60 gg. con lo scopo di accertare il valore delle riserveindivisibili della società. In tutti i casi di perdita della qualifica di mutualità prevalente, la cooperativa è tenuta a segnalare tale condizione per via telematica all’albo delle cooperative. L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all’Amministrazione finanziaria e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività della società cooperativa, intesa come divieto per essa di assumere nuove obbligazioni sociali. Le cooperative possono per liberascelta decidere di assumere o meno la qualifica di cooperativa amutualità prevalente. Tale scelta comporterà, quale conseguenzaimmediata, la perdita delle agevolazioni fiscali disposte per lecooperative. Le cooperative a mutualità non prevalente, come si è detto, rientrano comunque a pieno titolo nel novero delle cooperative tutelate dall’art. 45 Costituzione.6 Anche nei confronti di dette società rimangono infatti fissati dei limiti ben precisi nella distribuzione deidividendi, che le differenziano dalle società con scopo lucrativo. Innanzitutto gli utili non possono essere distribuiti in modo illimitato in quanto la legge prevede che nello Statuto sia indicatala percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i socicooperatori . In secondo luogo, sempre la stessa disposizione sancisce che idividendi possono essere distribuiti solo qualora l’indebitamentonon ecceda un quarto del patrimonio netto. Le cooperative a mutualità non prevalente sono tenute ad accantonare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali potendo optare perdue differenti regimi: a) se decidono di rinunciare ai benefici fiscali, detti accantonamenti del 30% saranno 6

Art.45 della Costituzione “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”

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assoggettati alle relative imposte, e saranno divisibili fra i soci in caso di scioglimento della società; b) all’opposto, se la cooperativa inserisce nel proprio statuto unaclausola che contempla l’indivisibilità delle riserve minime accantonate ai sensi dell’articolo 2545-quater (30%) sulle stesse godràdel relativo beneficio fiscale.

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Capitolo 2 Le cooperative sociali e il soccorritore. Questo elaborato ha l’obbiettivo di fornire inizialmente una visione generale su quello che è il mondo delle aziende senza fini di lucro, in particolare sulle cooperative , quelle del settore socio sanitario , allo scopo di analizzare la figura lavorativa del soccorritore, partendo da quella che è stata la figura fino a qualche decennio fà, fino ad analizzare gli obbiettivi futuri che portano a vedere la sua figura evoluta , come nel soccorso americano.

2.1 Aspetti generali. Le cooperative sociali rappresentato il trait d’union fra il mondo dell’impresa e quello delle organizzazioni no profit. Nell’arco di un quindicennio le cooperative sociali hanno assunto molta importanza nel tessuto sia economico che sociale del nostro paese. Le cooperative sociali, ponendosi come obiettivo “l’interesse generale della comunità”, cercano di portare benefici a tutto il territorio. I destinatari dell’azione sono quindi tutti i cittadini, e non solo le persone più deboli, in funzione delle quali vengono realizzati i servizi. Le società cooperative rientrano nella categoria delle Onlus7, in cui rientrano anche le associazioni, i comitati, le fondazioni, ecc, che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.2 Legislazione nazionale. Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge n.381/1991. Ai sensi di tale norma, le cooperative hanno “ lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità ,alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini”8(art.1) e possono avere per oggetto, cioè per attività svolta: a) La gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (le cooperative sociali così dette di “tipo A”;

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Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Legge n.381/1991.

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b) Qualsiasi tipo di attività d’impresa ( “agricola, industriale, commerciale o di servizi”), compreso quello di cui alla lettera precedente, purché finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ( le cooperative sociali di “tipo B” ). La combinazione delle cooperative di tipo A e B, dà vita alle cooperative miste. Infatti nello statuto di una cooperativa può essere indicato lo svolgimento di attività di tipo A accanto ad attività di tipo B, purché la tipologia di svantaggio e l’area di intervento siano tali da richiedere un collegamento funzionale fra le attività. Inoltre l’unione di più cooperative dà origine ad un consorzio. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale". “Nelle cooperative che svolgono le attività di tipo B, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.”9 (art.4) Le cooperative sociali sono sottoposte a ispezione almeno una volta l’anno. La vigilanza sulle società cooperative consiste in una serie di attività amministrative previste da leggi regionali e nazionali in attuazione dell’art. 45 della Costituzione. Compito istituzionale della vigilanza è quello di assicurare che le società e gli enti che si dicono mutualistici, perseguano effettivamente tali finalità. In tal modo, si evita che i benefici (agevolazioni fiscali e di altra natura) previsti dall’ordinamento per gli enti a carattere mutualistico, possano favorire soggetti privi di tali requisiti.

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Art. 4 legge n.381/1991.

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Oltre alla verifica dei requisiti fissati dal Codice civile e dalle normative regolanti le diverse tipologie di cooperativa, l'attività di vigilanza ha per oggetto un più complessivo controllo della situazione economica e gestionale della cooperative. A livello nazionale l’attività di vigilanza è di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Nel caso in cui la revisione annuale prevista dalla legislazione speciale sulle cooperative sociali non sia stata effettuata nei termini e la cooperativa non disponga del certificato di avvenuta revisione, e debba certificare il possesso dei requisiti della mutualità prevalente, essa può farlo con una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal suo presidente e rappresentante legale oppure dal collegio sindacale o da un revisore contabile. Le varie regioni hanno emanato diverse leggi di attuazione della presente legge nazionale . A tal fine è stato istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e vengono determinate le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. “Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.”10 (art.9)

2.3 Legislazione regionale. L’attività delle cooperative sociali è regolata a livello regionale, dalla legge 22 aprile 1997 , n.16 . La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle iniziative a favore della cooperazione e al fine di promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 , garantendo altresì la piena attuazione del principio di parità tra uomo e donna: a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali; 10

Art.9 legge 381/1991

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b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio - sanitari, assistenziali, educativi, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione; c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i loro consorzi; d) istituisce la " Commissione regionale per la cooperazione sociale"; e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.11 L’Albo regionale è istituito presso l’Assessorato del lavoro ed è diviso in 3 sezioni: •

Sezione A , per le cooperative sociali di tipo A;

Sezione B, per le cooperative sociali di tipo B;

Sezione C, per i consorzi;

Per ottenere l' iscrizione le cooperative debbono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da: a) certificato di iscrizione alla sezione cooperative sociali del registro prefettizio; b) copia dell' atto costitutivo e dello statuto; c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa; f) relazione sull' attività svolta; g) copia dell' ultimo bilancio; h) per le cooperative che chiedono l' iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidità non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio; i) dichiarazione degli amministratori di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f) g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere. 11

Art.1 legge regionale 22 aprile 1997, n16.

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L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione. “Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale: a) entro trenta giorni l' avvenuta messa in liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio; b) entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto o nell'iscrizione al registro prefettizio; c) entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale; d) annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell' articolo 3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui alla lettera d) deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.”12(art.4) La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoroquando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, risultino cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate. Il provvedimento di cancellazione è notificato alla cooperativa o consorzio. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione alla prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dalla Legge n. 381 del 1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l' irregolarità . Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ha adottato appositi schemi di convenzione - tipo per i rapporti tre le cooperative 12

Art.4 legge regionale 22 aprile 1997 n.16

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sociale e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente concernenti: a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991. Gli schemi di convenzione - tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere: a) l' indicazione delle attività oggetto della convenzione e delle loro modalità di svolgimento; b) la durata della convenzione, di norma pluriennale; c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività ; d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio; e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza; f) le norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro; g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri: 1) per i servizi socio - sanitari ed educativi: a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori minimi di riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate con decreto dell'Assessore del lavoro, d'intesa con gli Assessori competenti per materia e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi - qualità su campioni di realtà pubbliche e private; b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; 18


c) in entrambi i casi, nella formazione dei corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli elementi, all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione del servizio; 2) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo. Le convenzioni hanno durata pluriennale, infatti devono prevedere modalità di verifica annuale dei rispettivi obblighi dei contraenti. “Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi: a) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; b) rispetto delle norme contrattuali di settore; c) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; d) qualificazione professionale degli operatori; e) valutazione comparata costi - qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.”13 Alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa è corrisposto un contributo annuale per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all' articolo 18, brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi; spese per prestazioni di servizi ricevuti;interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato. Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno e del cinquanta per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono attività di cui all' articolo 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, ed entro il limite di 200 milioni all' anno per le cooperative che svolgono attività di cui all' articolo 1, lettera b), della medesima legge.

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Art.14 della legge regionale 22 aprile del 1997 n.16

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Alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l' avvio di nuovi servizi o l' introduzione di innovazioni nell' erogazione di servizi già in atto è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

2.4Costituzione e organizzazione delle cooperative sociali. Per costituire una cooperativa sociale ci si deve recare da un notaio che redige l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico. Lo statuto concerne le norme relative al funzionamento della società. “L’atto costitutivo deve indicare: • Il cognome e il nome o la denominazione e la data di nascita o la sede, la cittadinanza dei soci ; • L’oggetto sociale; • La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio; • Le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci; • Le regole per la ripartizione degli utili; • Il sistema di amministrazione adottato; • Ecc ;”14 L’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese , entro 10 giorni dalla sua redazione. “Il deposito ha efficacia costitutiva in quanto con esso la società cooperativa acquista la personalità giuridica che rende possibile la limitazione della responsabilità patrimonialedei soci a quanto conferito nella società, come accade per le s.r.l15.” I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. Il settore amministrativo delle cooperative ha subito dei cambiamenti in seguito alla riforma del 2003. In precedenza era precluso il conferimento dell’incarico di amministratore a soggetti esterni. La nomina è di competenza dell’assemblea dei soci.

14

MORO P. E PERRINI F. , L’abc della cooperativa, Elabora, 2003. MORO P. E PERRINI F. , L’abc della cooperativa, Elabora, 2003

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Le cooperative a cui si applicano le disposizioni previste per le S.p.a., possono scegliere tra 1 dei 3 modelli di amministrazione societaria introdotti dalla riforma cioè: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico. Il controllo contabile della cooperativa sociale è affidato dall’atto costitutivo ad un revisore legale dei conti, che può essere oltre che un professionista anche una società di revisione, oppure ad un collegio sindacale.

2.5 Principi cooperativi. Nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata dal XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale a Manchester nel 1995 furono istituito una serie di principi cooperativi. 1. Adesione libera e volontaria. Le cooperative sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone in grado di utilizzare i servizi offerti e che ne accettano le responsabilità derivanti dall’appartenenza, senza discriminazioni sessuali, sociali, razziali, politiche o religiose; 2. Controllo democratico da parte dei soci. Le cooperative sono organizzazioni democratiche controllate dai propri soci i quali partecipano attivamente alla definizione delle politiche ed all’assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative sociali di primo grado i soci hanno uguale diritto di voto (una testa, un voto), le cooperative di altro grado, sono anch’esse organizzate in maniera democratica. 3. Autonomia e indipendenza. Le cooperative sociali sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza, controllate dai proprio soci. La sottoscrizione di accordi con altre organizzazioni (anche i governi) o la ricerca di capitali da fonti esterne, deve essere fatta in maniera da garantire il controllo democratico da parte dei soci e salvaguardando l’indipendenza della cooperativa stessa. 4. Cooperazione tra cooperative. Per dare un servizio migliore ai propri soci e per rafforzare il movimento cooperativo, le cooperative collaborano tra di esse attraverso strutture locali, regionali, nazionali e internazionali. 21


5. Impegno verso la collettività. Le cooperative sociali contribuiscono allo sviluppo durevole delle proprie comunità attraverso le politiche approvate dai propri soci. 6. Ecc .16

2.6 Le agevolazioni fiscali. Relativamente all’imposta sul reddito delle società (IRES), che a decorrere dal 1° gennaio 2004 ha sostituito l’imposta sul reddito delle presone giuridiche (IRPEG), diverse sono le agevolazioni previste per le società cooperative a mutualità prevalente. In particolare, per le cooperative di produzione e lavoro i redditi conseguiti da tale tipologia di cooperativa sono, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, esenti dall’IRES qualora l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, che prestano la loro opera con carattere di continuità nella cooperativa, non risulti inferiore al 50% del valore complessivo di tutti gli altri costi, ad esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. L’esenzione è ridotta della metà se l’ammontare delle suddette retribuzioni è inferiore al 50%, ma non al 25% dell’ammontare complessivo degli altri costi. Inoltre, secondo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 11 citato, le cooperative di produzione e lavoro fruiscono, di un’ulteriore agevolazione, consistente nella deducibilità dal reddito d’impresa delle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni (c.d. “ristorni”) fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%. Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), “le cooperative sociali che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dalla base imponibile è deducibile per intero il costo del lavoro di tali persone. Per le cooperative che svolgono invece la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, taluneregioni, avvalendosi di una potestà loro concessa, con decorrenze differenziate, hanno riconosciuto alle cooperative la spettanza di un’aliquota IRAP ridotta rispetto a quella ordinaria, ovvero la spettanza dell’esenzione dell’imposta stessa”17.

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MORO P. E PERRINI F. , L’abc della cooperativa, Elabora, 2003 VISCONTI F., Guida alle organizzazioni no profit e all’imprenditoria sociale, Maggioli Editore, 2010.

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Le società cooperative sociali, in quanto società sono soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e in quanto pongano in essere operazioni rientranti nel campo di applicazione del medesimo tributo sono soggette agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. In particolare per le cooperative sociali che svolgono le attività di tipo b), non vi sono specifiche disposizioni in materia di IVA, invece per quelle che svolgono attività di tipo a), le prestazioni da esse rese si possono individuare sia nell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 per cui le operazioni relative si collocano in regime di esenzione, che nel n. 41 – bis della tabella A, parte II, dello stesso, che prevede che le operazioni siano assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 4%. Per la correttaapplicazione dell’IVA occorre tener presente che il n. 27- ter dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 ed il n. 41 – bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R., indicano quali beneficiari delle prestazioni ivi indicati solo alcuni soggetti svantaggiati, in particolare anziani, inabili, adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. Ne consegue che eventuali prestazioni rese a soggetti diversi da quelli menzionati non godono del trattamento agevolato di esenzione o di assoggettamento all’aliquota agevolata del 4%, ma sono assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%. Qualora per la stessa prestazione sia prevista sia l’esenzione dell’art. 10, che l’assoggettamento ad imposta all’aliquota agevolata di cui al n. 41 – bis tab. A/II, vale il principio della libertà di scelta del regime fiscale di maggior favore, ma tale scelta deve riguardare tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare. E’ prevista inoltre l’esenzione da bollo per atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni in essere o richiesti da ONLUS, ad eccezione dell’imposta di bollo, che rimane dovuta per i registri e i libri sociali; le cooperative sociali, infatti sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. Le cooperative sociali godono infine della riduzione ad un quarto delle imposta catastale ed ipotecaria, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo,acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale.

2.7 Il socio. “I soci della cooperativa sociale devono essere almeno 3. 23


Fino a quando nella cooperativa non si raggiungono i 9 soci, la base sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche e si deve applicare la normativa della srl. L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo i criteri, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio ,imprese identiche o affini con quella della cooperativa.”18 L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Nel caso la società intenda respingere la domanda di adesione, il consiglio di amministrazione deve motivare, entro 60 gg , la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’aspirante socio. Dopo l’eventuale ammissione, il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota e delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il recesso, cioè l’uscita volontaria del socio a seguito di dimissioni prima della scadenza del contratto sociale, è disciplinato dall’art. 2532 del c.c. secondo cui il socio cooperatore può recedere dalla società, nei casi stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo. Esistono diversi casi in cui il socio ha il diritto di recedere, nei casi in cui non ha concorso alle deliberazioni riguardanti: la modifica dell’oggetto sociale quando questo comporta un cambiamento significativo dell’attività, trasformazione della società, trasferimento della sede all’estero, revoca dello stato di liquidazione, fusione o scissione. Quando la società è costituita senza previsione della durata, cioè non è indicato un termine di scadenza, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato prevedendo un termine maggiore, non superiore ad un anno. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. 18

VISCONTI F., Guida alle organizzazioni no profit e all’imprenditoria sociale, Maggioli Editore, 2010. (capitolo 9)

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Il recesso ha efficacia nel momento in cui la domanda viene accolta. Il codice civile esamina anche i diversi casi di esclusione dei soci: per mancato pagamento delle quote o azioni sottoscritte, per gravi inadempienze, in caso di fallimento, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, ecc. Per quanto riguarda i casi previsti dall’atto costitutivo, è di solito prevista l’esclusione del socio che: non è in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, in qualche modo causa significativi danni materiali o d’immagine alla società, svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, ecc. L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Il ristorno, è l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la mutualità, cioè si compendia il vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione di questi alla vita ed attività della cooperativa. Quindi , le cooperative in caso di positivi risultati di gestione, potranno restituire ai propri soci, determinate somme di denaro, realizzando pertanto in modo migliore, il proprio scopo mutualistico, a beneficio dei soci stessi. Il ristorno, non può essere confuso col dividendo, poiché il primo costituisce un ulteriore quota di costo del lavoro , commisurata ai conferimenti di lavoro dei soci, mentre il secondo costituisce una quota di utile di esercizio destinata a remunerare il capitale sottoscritto e versato dei soci; quindi il ristorno misura il vantaggio mutualistico, il dividendo misura il vantaggio capitalistico.

2.8 Il soccorritore. Il soccorritore è un operatore tecnico non sanitario, un incaricato di pubblico servizio. Il concetto di soccorritore è più in particolare legato all’emergenza sanitaria extraospedaliera e al personale, dipendente o volontario, che opera sulle ambulanze. I soccorritori vengono anche identificati con i termini errati di“paramedico”o“sanitario”, oppure con i termini del passato quali“barelliere”o “lettighiere“. Secondo la prassi comune, il soccorritore può: 25


• riconoscere e valutare i parametri vitali e le principali alterazioni; • eseguire le manovre rianimatorie di base (massaggio cardiaco esterno e ventilazione artificiale); • somministrare ossigeno secondo i protocolli; • immobilizzare colonna vertebrale, bacino ed arti; • praticare un’emostasi; • proteggere e medicare temporaneamente le ferite; L'obbiettivo perseguito in situazione di emergenza è quello di saper eseguire l'intervento secondo le linee guida del 118 e lavorare tutti nello stesso modo, svolgendo il proprio compito ,non come capita ma in modo sicuro, affidabile, appropriato e sistematico. Al soccorritore è vietato: •Formulare diagnosi; •Somministrare farmaci; •Effettuare manovre invasive come intubare un paziente, effettuare tracheotomie, effettuaredrenaggi toracici, prendere una vena. •Prescrivere una terapia; • Accertare un decesso. Per svolgere l’attività di soccorritore è necessario frequentare un percorso formativo, superare i relativi esami, mantenersi addestrati ed avere i requisiti fisici di sana e robusta costituzione. Nel sistema italiano gli standard relativi alla formazione del personale, alle procedure e alle qualifiche sono stabiliti a livello regionale, benché si possano incontrare lievi differenze anche a livello delle singole centrali operative, solitamente provinciali. “Per quanto riguarda il soccorritore d’emergenza si distinguono varie qualifiche: •

capo-equipaggio ,caposervizio ,caposquadra o team leader: colui che per via

della sua esperienza, durante l’intervento, dirige i colleghi e coordina le manovre. Il caposquadra è responsabile dello svolgimento del servizio e della sicurezza di paziente e colleghi, indica l’uso dei presidi e gli interventi più adatti, si occupa delle comunicazioni con la Centrale Operativa del 118 e con medico o infermiere se presenti sul luogo. In una squadra in cui è presente un infermiere o un medico ufficiale del 118 il ruolo di caposquadra passa a loro; •

soccorritore: colui che si occupa dell’attività vera e propria di soccorso. Può

essere di livello base o di livello avanzato a seconda del corso svolto e delle capacità 26


acquisite. Entrambi i livelli hanno in comune la conoscenza del Basic Life Support, la rianimazione cardiopolmonare, e delle tecniche di trattamento dei feriti; •

soccorritore DAE: colui che è addestrato all’uso del defibrillatore

semiautomatico. Oltre al normale percorso formativo per diventare soccorritore, è necessario seguire un corso di addestramento integrativo di otto ore, con relativo esame. Superato questo, è necessario ottenere il patentino di abilitazione davanti ad un’apposita commissione. L’abilitazione all’uso del DAE ha validità annuale e il rinnovo si ottiene mediante corso di riaccredito con relativa prova d’esame; in alcune realtà il corso di formazione per all’uso del DAE è compreso in quello di formazione.. •

autista-soccorritore: colui che si occupa principalmente della guida e del

posizionamento in sicurezza del mezzo, ed è responsabile del paziente e dell’equipaggio durante il trasporto. Avendo comunque la qualifica di soccorritore, come tale collabora alle operazioni di soccorso una volta sul luogo dell’evento. Per legge l’autista non ha bisogno di una qualifica di guida, né di superare alcun esame: l’art. 115 del codice della strada prevede come requisiti solamente il possesso di patente di tipo B (o superiore) ed un’età minima di 21 anni.”19 •

allievo soccorritore: in aggiunta al regolare equipaggio di soccorso, può

aggregarsi un soccorritore in corso di formazione; per partecipare a questo tirocinio, nella maggior parte dei casi è comunque necessario aver frequentato un corso di formazione di base. Al superamento dell’esame di fine corso l’allievo diventerà un soccorritore certificato e potrà far parte dell’equipaggio di emergenza. Nelle realtà in cui integra l’equipaggio minimo di tre soccorritori certificati viene anche chiamato “quarto”. •

barelliere o soccorritore per servizi non urgenti: per limiti di età, personali o

di livello non può effettuare servizi di emergenza per il 118. Può svolgere invece numerose altre attività non urgenti di carattere assistenziale o sociale come trasporti di pazienti da e per gli ospedali in occasione di visite prenotate, ricoveri, dialisi o dimissioni, prestare assistenza a manifestazioni e ad eventi sportivi oppure ancora, in alcune realtà, accompagnare in auto il medico di guardia medica durante le visite domiciliari. Il soccorritore deve comunque avere una formazione di base comprendente il BLS e una buona capacità di relazionarsi con i pazienti. 19

http://www.vdscrisorrento.org/

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Il soccorritore è tenuto : • All’obbligo di intervento; • All'autoprotezione tramite l'uso di mascherine, guanti, scarpe antinfortunistiche e tutto ciò che la legge indica come equipaggiamento obbligatorio da tenere; •Al segreto professionale (legge sulla privacy); Il rapporto di lavoro del soccorritore è riconosciuto dal Contratto Collettivo Nazionale per le cooperative sociali, istituito nel giugno del 2000, che regola i rapporti di lavoro per il settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: • svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio- sanitarioassistenziale-educativo ed attività connesse; • hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione sociale. • svolgono attività lavorative di tipo artigianale,agricolo e commerciale, ecc, occupando lavoratori normodotati e lavoratori svantaggiati .20 L'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia. All'atto dell'assunzione viene comunicato al lavoratore, per iscritto, quanto segue: • la tipologia del rapporto di lavoro; • la data di decorrenza dell'assunzione; • il livello di inquadramento cui viene assegnata o assegnato; • il trattamento economico; • la durata del periodo di prova; • tutte le eventuali altre condizioni concordate. Il contratto può essere a tempo determinato o meno; in genere nelle cooperative operanti nel settore sanitario , ad un periodo di prova segue sempre un contratto a tempo indeterminato. Il periodo di prova si aggira da un minimo di 15 giorni, ad un massimo di 180 gg. Per quel che riguarda il preavviso di licenziamento-dimissioni, va da un minimo di 15 giorni fino a 120 giorni a seconda dell'anzianità di servizio.

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CCNL delle cooperative sociali del 2000.

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Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa deve concedere alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.In caso di comportamenti scorretti in servizio, ritardi non giustificati , il soccorritore può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari che vanno dal richiamo verbale fino ad arrivare al licenziamento. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. Nelle cooperative ,le eventuali ore extra vengono prestate come socio della cooperativa. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 4 settimane all’anno. La figura dell'autista-soccorritore risiede nel 4°livello del presente contratto e garantisce una retribuzione pari a 1.024,32 in caso di contratto full-time, più eventuali arretrati. Essendo le cooperative del 118 sotto le dipendenze dell'ASL, ancora oggi vi è una certa instabilità retributiva che però rispetto al passato col tempo si è vista migliorare grazie soprattutto alla firma di nuove convezioni con la regione.

2.9 Le cooperative sociali del 118. Poiché il servizio dell’emergenza sanitaria è gestito dallo Stato, il suo scopo è quello di realizzare il miglior servizio col minimo costo. E’ per questo motivo che il servizio non può essere svolto dalle imprese in quanto queste perseguono un lucro quindi il costo del servizio sarebbe troppo elevato per lo stato però verrebbe fornito un servizio altamente professionale; in realtà il servizio è svolto in tutta Italia principalmente da associazioni di volontariato21, convenzionate col 118. Le associazioni di volontariato però, sono costituite da volontari, quindi personale a tempo, che offre il suo servizio gratuitamente ricevendo solo un rimborso spese. Tutto ciò però comporta un servizio poco professionale. L’alternativa più consona al servizio si emergenza sanitaria, è rappresentato dalla cooperativa, in quanto possiede il carattere positivo dell’imprese, cioè la

21

Legge quadro sul volontariato 266/91

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professionalità, il carattere positivo delle associazioni cioè il minor costo e inoltre crea posti di lavoro . Tutte le vite salvate da una struttura come la cooperativa ,tramite il personale altamente qualificato, rappresentano minori costi per lo Stato in senso di pensioni di invalidità, degenze in ospedale, ecc. Inoltre, poiché i soci della cooperativa sono anche dipendenti, conseguono una retribuzione, quindi lo stato riceve un ritorno, dei suoi investimenti nel servizio dell’emergenza, in termini di imposte, spese per i consumi e investimenti. Le cooperative del 118 rappresentano una realtà complessa, per ora presente solo in Sardegna, mentre nelle altre regioni d’Italia, esistono cooperative sociali che si occupano di servizi sanitari ma solo in forma di trasporto privato. La prima cooperativa del 118 nasce nel settembre del 2003come piccola cooperativa sociale ONLUS e viene convenzionata con la centrale operativa 118 di Sassari . Fin dalla sua nascita, la cooperativa si è avvalsa di personale dipendente operativo e personale dipendente in affiancamento. Tutti gli operatori effettivi hanno conseguito i brevetti di operatore DAE22 (Corso BLSD, per la rianimazione) e di operatori abilitati al trattamento di pazienti traumatici (corso TRAUMA e corso PTC), rilasciati dalla Centrale Operativa 118 di Sassari , inoltre all'interno della struttura, vengono seguiti corsi interni di approfondimento legati alle tecniche di primo soccorso generale, primo soccorso sui pazienti pediatrici, rianimazione pediatrica (corso P-BLS) donne in gravidanza e speciali corsi per soccorso a mare. Oltre ai servizi di emergenza la cooperativa svolge servizi di trasporto in convenzione con strutture pubbliche e private. Inoltre presta assistenza a manifestazioni sportive e con in supporto di infermieri e medici. Questa cooperativa oltre ad essere la prima cooperativa in Sardegna convenzionata nel sistema di Emergenza Territoriale 118 è la promotrice della nascita del consorzio C.R.E.S.S.23 Il Consorzio C.R.E.S.S. “Consorzio Cooperative Riunite Emergenza Sanitaria Sardegna” nasce nel Marzo del 2009 come Associazione Consortile e nel Dicembre del 2009 si trasforma in Società Cooperativa Sociale ONLUS, per promuovere la

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Brevetto per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Consorzio Cooperative Riunite Emergenza Sanitaria Sardegna.

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collaborazione tra le persone, le associazioni, gli enti pubblici e le imprese del soccorso sanitario e del settore socio assistenziale. Nato dalla comune esperienza pluriennale maturata nel settore socio sanitario e del soccorso, il Consorzio, attraverso un efficace coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti, vuole offrire alla comunità, un servizio qualitativamente più elevato, procurando un maggior benessere sociale; inoltre nasce per dare uguale risposta alle necessità di tutta la comunità del territorio regionale, siano essi abitanti di un grosso centro urbano o di una piccola frazione montana, assicurando a tutti parità di trattamento e di intervento. Oggi il consorzio è composto da 13 cooperative. Inoltre è l’unica realtà di consorzio certificata in Italia, infatti nel 2009 ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001/2008. Per l’importanza e la delicatezza dei servizi erogati, l’obbiettivo principale del consorzio è la centralità della persona sia esso una persona assistita, un committente, un dipendente, un collaboratore, un cittadino, con lo scopo di offrire sempre un servizio migliore. In particolare “il Consorzio C.R.E.S.S. per il raggiungimento dei propri obiettivi, intende : Garantire costantemente un elevato livello professionale e umano delle associate, attraverso la formazione costante e la loro sensibilizzazione, al fine di consentire un continuo miglioramento dell’erogazione del servizio; Attuare modalità di intervento collaudate, standardizzate e efficaci; Soddisfare le esigenze della collettività che, attraverso le strutture sanitarie o in forma privata, affida la gestione di delicati servizi a favore dei suoi utenti più svantaggiati; Mantenere e monitorare il buono stato dei propri mezzi di soccorso e delle apparecchiature sanitarie attraverso attività di controllo e manutenzione costanti e attente; Diffondere tra gli associati la cultura della qualità aziendale; Far osservare scrupolosamente le leggi e tutte le normative tecniche cogenti applicabili alle proprie attività e in materia di diritto del lavoro, salute e sicurezza, e privacy.”24 24

www.consorziocress.org/

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Per raggiungere tali obiettivi il Consorzio C.R.E.S.S. sviluppa, mette in atto, rivede e migliora il proprio Sistema di gestione per la qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008, attraverso: Una seria attività di controllo e verifica ispettiva interna presso le associate per verificare, ed eventualmente correggere, il grado di conformità; La redazione e l’applicazione da parte delle associate di linee guida operative che incentivino modalità di lavoro collaudate e standardizzate; La definizione, l’analisi e il monitoraggio di indicatori del livello della qualità del servizio erogato; Il riesame continuo del sistema qualità, durante le assemblee attraverso il coinvolgimento democratico e partecipato di tutte le associate in merito alle decisioni.

2.9 L’emergenza sanitaria in Italia. Prima del 1992, il soccorso extraospedaliero era svolto da Associazioni di Volontariato (Anpas, Misericordia, Croce Rossa, ecc...) senza un coordinamento organizzativo. Non avendo un numero unico su cui fare riferimento nel momento della necessità, l'utenza era costretta a cercare personalmente una Associazione che potesse svolgere il Servizio di Emergenza. Tutto ciò generava molta confusione, perché spesso era difficile reperire in breve tempo un numero telefonico utile ed inoltre si allungavano notevolmente i tempi d'intervento, che insieme ad un uso improprio delle risorse presenti sul territorio costituivano le vere criticità. Inoltre effettuare un Servizio di Emergenza significava: •

Caricare velocemente il paziente sul mezzo di soccorso

Garantirgli un minimo di assistenza, non sempre la più idonea

• Trasportare la vittima verso l'Ospedale più vicino per tempo di percorrenza senza avere cura di sapere se la struttura di accoglienza sarebbe stata la più idonea per quel paziente. Dal modello di soccorso "scoop and run25", con l'avvento del Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, si è passati al modello "stay and play26" che prevede una 25 26

Prendere e portar via. Rimanere ed agire.

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gestione del paziente già sul territorio, fin dai primi momenti dall'evento, e questo ha migliorato sensibilmente lo stato di salute di numerosi pazienti sia coinvolti in eventi traumatici, sia colti da malore. Il numero unico 118, per le emergenze sanitarie, nasce in Italia nel 1992, sulla scia di numerose polemiche relative ad eventi di mala sanità ed ha come riferimento legislativo il DPR 27/03/92, il cosiddetto Decreto 118. L'attuale Sistema Sanitario per l'Emergenza è costituito da un sistema di allarme dotato di un numero unico, appunto il 1.1.8, in collegamento con le Centrali Operative dislocate sul territorio italiano, il cui obiettivo primario è quello di garantire e fornire al cittadino una risposta rapida e corretta in base alla tipologia dell'evento. Tutto questo è possibile grazie alla catena del soccorso, che costituisce il punto cardine di tutto il Sistema. Il 118 fa parte delle ASL però in sé è un servizio autonomo. Il soccorso non si ha solo via terra ma anche via aerea. L'elisoccorso è l'attività di soccorso sanitario effettuata mediante l'impiego di elicotteri. Lo scopo principale dei servizi di elisoccorso è duplice: - garantire un'assistenza sanitaria ad alto livello di intensività con tempi di intervento molto rapidi, specie in località isolate o remote; - permettere una veloce ospedalizzazione della vittima alla struttura ospedaliera idonea, anche se questa è distante dal luogo dell'evento. Attualmente i servizi di elisoccorso in Italia sono organizzati su base regionale, o provinciale e sono inseriti nel contesto del Servizio 118 Emergenza Sanitaria. La maggior parte dei servizi di elisoccorso sono esercitati da Società private di lavoro aereo titolari di TPP (trasporto pubblico passeggeri, secondo la normativa E.N.A.C.) mediante appalto da parte del Servizio sanitario pubblico (Regione o ASL). In alcune regioni il servizio viene svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sempre in convenzione con le ASL, o la regione.

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Capitolo 3 L’emergenza sanitaria: il modello francese e quello americano.

3.1 Cenni. In Francia, il termine "Ambulanza" è riservato esclusivamente ai veicoli di soccorso con medico a bordo. Gli altri veicoli sono variamente denominati, e sono considerati mezzi per portare le squadre di soccorso sul posto in primo luogo, con il trasporto in ospedale delle vittime come logica conseguenza. Esistono, i veicoli di soccorso alle vittime appartenenti ai distaccamenti dei vigili del fuoco ,i veicoli di primo soccorso, e il servizio mobile di urgenza e rianimazione con medico e infermiere a bordo. La filosofia francese dell’emergenza pre-ospedaliera (il cosiddetto “modello francotedesco”) è quella di portare l’ospedale dal paziente. Non è raro, per gli equipaggi , eseguire interventi terapeutici, anche molto complessi e volti ad una aggressiva stabilizzazione del paziente, direttamente sulla scena. Conseguentemente, gli interventi hanno tempi di permanenza sulla scena molto elevati, se comparati con i sistemi anglo-americani (che si propongono, invece, di portare il paziente in ospedale nel più breve tempo possibile). Il soccorso americano, è molto diverso dal soccorso italiano, europeo in generale. A bordo delle ambulanze non ci sono semplici soccorritori, ma tecnici del soccorso. A differenza dell’Italia in cui è presente oltre a quello base anche il mezzo medicalizzato e infermieristico, negli Stati Uniti non troviamo a bordo infermieri professionali e solo raramente vi sono medici specializzandi. Le ambulanze americane sono localizzate sul territorio in maniera strategica in modo da raggiungere il luogo in cui effettuare il soccorso, in meno di 4 minuti.

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Tutto ciò è motivato dal fatto che in caso di arresto cardiaco l'inizio delle manovre di rianimazione di base (BLS27) entro i primi 4 minuti e poi il protocollo ALS nei seguenti 8 minuti, aumentano le probabilità di sopravvivenza e sono minori i postumi neurologici. Tutto ciò per assicurare la miglior qualità di vita del post rianimato. I soccorritori americani possono avere 3 livelli di formazione: • Un livello base,(E.M.T28)possono operare sia da soli che assieme ad equipaggi con formazione più avanzata. Sono istruiti per compiere la rianimazione cardiopolmonare di base, liberazione delle vie aere con aspiratore, applicazione cannula orofaringea trattamento di base e immobilizzazione del malato traumatizzato e uso del defibrillatore. • Il livello "intermedio" , una figura paragonabile grosso modo a quella dell'infermiere professionale in Italia. Sono abilitati ad applicare una via venosa con soluzioni però di soli liquidi e alla somministrazione d' ossigeno. • Il livello più alto è quello del paramedico. Oltre al BLS, all’infusione venosa, all’ossigeno, è abilitato alla somministrazione di farmaci, trattamento avanzato delle vie aeree, decompressione torace con ago. A differenza dell’Italia, il paramedico può svolgere atti medico delegati. Questo perché esistono dei protocolli standard e grazie a ciò la valutazione iniziale del malato può essere fatta dai tecnici del soccorso senza mettersi in contatto radio con il medico in ospedale. Ci sono però azioni insegnate ai paramedici che questi possono effettuare solo dietro autorizzazione del medico di pronto soccorso. I medici dell’Emergenza restano presso il Dipartimento dell’Emergenza dell’ospedale e sono responsabili dell’organizzazione di ogni chiamata di soccorso, del tipo di equipaggio da mandare sul posto e dell’autorizzazione ad eventuali manovre che i soccorritori devono effettuare. Si può dire che sono equiparabili al nostro centralino del 118. Ogni due anni tutto il personale di soccorso deve rinnovare la propria certificazione. Devono seguire un corso teorico e poi pratico. Se in questi due anni un soccorritore ha fatto le sue ore e tutti gli addestramenti previsti ma, sbaglia il test finale, esso perde la licenza; poiché negli Stati Uniti esiste un unico registro nazionale dei

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Basic life sistem. Emergency Medical Technician.

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soccorritori chi non supera il test in un certo Stato non può lavorare in nessun altro Stato americano. Oltre alla certificazione appena descritta, i soccorritori devono provvedere a tenere aggiornate anche le varie certificazioni come BLS ecc. Inoltre, i paramedici sono costantemente coinvolti in programmi di formazione, infatti tengono abitualmente lezioni agli infermieri, agli studenti di medicina e ai medici. Non esiste la figura dell'autista concepita come conducente o conducente soccorritore. Porta il veicolo di soccorso uno dei soccorritori professionali. Il personale di soccorso americano non ha un contratto inteso come in Italia. Il loro stipendio è proporzionale alle ore a disposizione all'interno della struttura di soccorso che li paga. Un EMT guadagna tra i 10 e i 15 dollari all'ora mentre, un paramedico raggiunge i 20 dollari all' ora. I turni sono generalmente organizzati in 24 ore di servizio continuato, alternate a 48 ore di riposo.

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Conclusioni. Nel bilancio dello Stato, la sanità è sicuramente la voce che pesa di più fra tutte. Questo è uno dei tanti motivi che pone un freno allo sviluppo della figura del soccorritore. Sembra strano pensare che continuamente vengono emanate leggi riguardanti l’organizzazione dell’emergenza sanitaria, si obbligano gli operatori del settore a frequentare corsi per l’abilitazione alla professione e poi si arriva a capire che proprio coloro che sono i protagonisti dell’emergenza, non hanno un riconoscimento professionale. La legge richiede professionalità per l’esercizio del lavoro, però in realtà non la riconosce. Un paradosso insomma, un grosso nodo da sciogliere per tanti migliaia di soccorritori che operano ogni giorno sul territorio nazionale. Questo problema viene affrontato in ambito sardo anche dalle cooperative del 118 che oltre a richiedere professionalità allo Stato, hanno posto l’accento sulla figura del soccorritore dipendente, un socio della cooperativa che offre il suo lavoro per la stessa e ne riceve un ritorno economico. In un periodo di profonda crisi generale come quello attuale, creare una nuova figura professionale come quella del soccorritore-dipendente sarebbe una doppia conquista. Là dove si vedono continuamente licenziamenti, chiusure di aziende, troviamo una realtà, quella della cooperativa, che offre continuamente posti di lavoro e la possibilità di professionalizzarsi rispondendo alle esigenze della popolazione. Il giusto riconoscimento verso la figura del soccorritore manca in particolare perché lo Stato non conosce bene il problema.

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Forse è vero che per lo Stato, retribuire un soccorritore-dipendente costa di più, ma questo solo inizialmente, perché in seguito esso ottiene un ritorno in termini di imposte, consumi, investimenti, ma soprattutto può contare sulla professionalità e sul miglior servizio eseguito grazie alla miglior qualificazione data da un lavoro prestato in maniera continuativa e regolare. Negli anni diverse regioni italiane si sono battute per far riconoscere la figura del soccorritore, creando leggi regionali in tal senso , poi dichiarate illegittime. È il caso della Basilicata che nel 2010 ha inteso disciplinare la figura dell’autista soccorritore indicandone mansioni, requisiti di accesso, ecc, alla quale è stato proposto ricorso. La Corte Costituzionale, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha ricordato il proprio principio giurisprudenziale secondo il quale è competenza dello Stato l’individuazione delle figure professionali e non delle regioni. Altro esempio risulta essere il progetto di legge regionale del Piemonte datato luglio 2010 volto al riconoscimento della figura del soccorritore professionale. Tanto nell’esempio lucano, quanto in quello piemontese, possiamo riscontrare degli elementi in comune sul soccorritore: un percorso formativo complesso ed approfondito, l’acquisizione di competenze e conoscenze proprie del settore sanitario al fine di poter collaborare fattivamente negli interventi di soccorso con il personale medico ed infermieristico, l’acquisizione di un titolo spendibile a livello regionale e fortemente professionalizzante tanto da rendere il soccorritore una figura autonoma e portatrice di un proprio bagaglio operativo. Questa impostazione, seppur apprezzabile, porta in dote quei vizi sostanziali individuati dalla Corte Costituzionale quali la creazione di una nuova figura professionale e la disciplina di corsi professionali contrastanti con la Legge n. 43/2006, poiché aventi ad oggetto nozioni e competenze afferenti alle professioni sanitarie. In un periodo storico contraddistinto da tagli finanziari e risparmio spinto alle più estreme conseguenze, quello che si otterrebbe, senza eccessivi oneri di spesa, è una definizione univoca di soccorritore che favorirebbe la creazione di un unico linguaggio e di un unico contesto a livello nazionale; superando i localismi più disparati ed aiutando concretamente a far crescere in Italia una cultura del soccorso di urgenza ed emergenza, ad oggi relegato quale fatto di cronaca o di mera fiction televisiva. 38


Bibliografia. MORO P. E PERRINI F. , L’abc della cooperativa, Elabora, 2003. VISCONTI F., Guida alle organizzazioni no profit e all’imprenditoria sociale, Maggioli Editore, 2010. CERICOLA T., Associazione di volontariato, di promozione sociale e ONLUS: aspetti legali e fiscali, regime delle prestazioni di lavoro, Scuola Sarda Editrice, 2010. PRESTI G.- RESCIGNO M., Corso di diritto commerciale, Bologna, Zanichelli, BUSCEMI S.- INSAUDO G. - VEDANI D., La mutualitàprevalente nellecooperativeacquisizione e perditadel requisito,adempimenti conseguenti, Milano, 2006. MANCA F., Lezioni di Economia aziendale, Cedam, Padova, 2006.

Sitografia. www.almatempora.it www.legacooplazio.it www.autistasoccorritore.it www.consorziocress.org/ http://www.vdscrisorrento.org/ 39


RINGRAZIAMENTI. Voglio ringraziare il Professor Benelli per la sua grande disponibilitĂ . Un ringraziamento particolare al presidente del consorzio C.R.E.S.S. , Francesco Ladinetti, che grazie alla sua esperienza e alla sua idea imprenditoriale, mi ha guidato nel cammino della tesi, con importanti informazioni e preziosi consigli. Grazie ai miei genitori, che in questi anni hanno fatto tanti sacrifici per permettermi di arrivare a questo importante traguardo. Grazie a Patri, Paride e Kim :-), per aver sopportato i miei nervosismi durante gli esami. Grazie a Giovanna Maria, per la sua positivitĂ e per i metodi porta fortuna durante gli esami.

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Grazie ad Antonello per i suoi importanti consigli per trovare il metodo di studio giusto. Grazie a tutti quelli che mi vogliono bene, parenti, amici ,amiche e colleghe ,che mi hanno sostenuto in questi anni. Eh poi..... grazie a Voi, che in questo ultimo anno mi avete aiutato da lassÚ, Vi ho sentiti vicini in ogni esame, grazieee!!! Il mio ultimo grazie va a Te Amore Mio, hai saputo sopportarmi in tanti momenti di sconforto, farmi ridere in momenti di tristezza ,consigliarmi sempre e gioire con me. Grazie per essere sempre al mio fianco. Preparatevi tutti perchÊ ora c'è la specialistica ahahahaha!!!!

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