Oggetto: Art. 12 Regolamento per il servizio di taxi: incremento numero licenze
.
LA GIUNTA VISTA la Legge n. 21/1992, e ss.mm.ii. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; VISTA la L. 248/2006, di conversione del D.L. 223/06, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, ed in particolare l’art. 6 (“Interventi per il potenziamento del servizio di taxi”), che prevede che “al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta ..necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita'… nonche' la funzionalita' e 1'efficienza del medesimo servizio ..i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono.. bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita' degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari”; VISTO il “Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea –taxi” del Comune di Pisa approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 febbraio 2008 e in particolare gli articoli 12 e 43, rispettivamente in materia di numero licenze e di competenze del comitato di monitoraggio; PRESO ATTO che la delibera della Giunta comunale n. 132/2006 prevedeva un contingente di n. 75 licenze, rispetto le quali sono attualmente assegnate n. 72 licenze; RICHIAMATO l’art. 12 del vigente regolamento in materia di servizio Taxi, in materia di numero delle licenze e/o autorizzazioni che stabilisce quanto segue: 1. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze e/o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea rilasciabili sul territorio comunale. 2. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sentito il Comitato di Monitoraggio di cui al Capo III del Titolo III. VISTA la seduta del Comitato di Monitoraggio del 02/03/2016, in base alla quale è emersa la necessità di incrementare di n. 5 licenze, l’attuale numero delle licenze taxi, pari attualmente a n.72, portando il numero complessivo delle licenze a 77; RITENUTO INOLTRE di rinviare al Dirigente della Direzione DD18 ogni determinazione in merito al progetto specifico di incarrozzamento della 5 licenze, da bandire a titolo oneroso previa modifica del regolamento TAXI vigente;
CONSIDERATE le risultanze emerse nell’ultima riunione del Comitato di monitoraggio del 02 Marzo 2016 del Comitato Permanente di Monitoraggio, consesso previsto dall’articolo 43 del vigente regolamento comunale sui servizi di trasporto pubblico non di linea; VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegati All. A) ed accertato che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non produce riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; RITENUTO di concedere al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, stante la necessità di attivare la nuova turnazione sperimentale estiva; Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; A voti unanimi, legalmente resi
DELIBERA 1. Di potenziare il servizio di taxi determinando in n.5 il numero delle licenze da rilasciare, da assegnarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, ricomprendendo le n.3 licenze stabilite con delibera di G.C. n. 132/2006 portando il numero complessivo delle licenze a 77; 2. Di stabilire che tali 5 licenze svolgano il servizio di turnazione ordinario con autovetture munite delle attrezzature necessarie per il trasporto di soggetti affetti da grave handicap motorio, che fanno uso di carrozzina, e quindi autovetture omologate per quel servizio, nell’ambito di un progetto specifico e complessivo, e pertanto per tutte le autovetture di quel tipo, che preveda interventi finalizzati in genere al miglioramento della mobilita’ delle persone con handicap; 3. Di dare conseguente indirizzo alla Direzione 18 Edilizia privata e Attività Produttive, per l’indizione, di una procedura di evidenza pubblica che preveda l’assegnazione di 5 licenze a titolo oneroso e munite di autovetture con incarrozzamento di disabili con grave handicap, previa eventuale modifica regolamentare; 4. Di stabilire il rilascio di tali licenze sia a titolo oneroso e di quantificare l’importo in € 70.000,00 corrispondente all’attuale valore di cessione delle licenze agli atti dell’ufficio attività Produttive del Comune di Pisa; 5. Di rinviare ad apposita variazione di bilancio la destinazione della parte dei proventi di spettanza del Comune; 6. Di riservarsi, in base all’art. 6 della L. 248/2006 e ss.mm.ii., l’indizione di un concorso straordinario per il rilascio di ulteriori titoli, da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii., ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato; a voti unanimi, legalmente resi
DELIBERA inoltre, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.