Oggetto: Art. 12 Regolamento per il servizio di taxi: incremento numero licenze
.
LA GIUNTA VISTA la Legge n. 21/1992, e ss.mm.ii. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; VISTA la L. 248/2006, di conversione del D.L. 223/06, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, ed in particolare l’art. 6 (“Interventi per il potenziamento del servizio di taxi”), che prevede che “al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta ..necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita'… nonche' la funzionalita' e 1'efficienza del medesimo servizio ..i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono.. bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita' degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari”; VISTO il “Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea –taxi” del Comune di Pisa approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 febbraio 2008 e in particolare gli articoli 12 e 43, rispettivamente in materia di numero licenze e di competenze del comitato di monitoraggio; PRESO ATTO che la delibera della Giunta comunale n. 132/2006 prevedeva un contingente di n. 75 licenze, rispetto le quali sono attualmente assegnate n. 72 licenze; RICHIAMATO l’art. 12 del vigente regolamento in materia di servizio Taxi, in materia di numero delle licenze e/o autorizzazioni che stabilisce quanto segue: 1. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze e/o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea rilasciabili sul territorio comunale. 2. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sentito il Comitato di Monitoraggio di cui al Capo III del Titolo III. VISTA la seduta del Comitato di Monitoraggio del 02/03/2016, in base alla quale è emersa la necessità di incrementare di n. 5 licenze, l’attuale numero delle licenze taxi, pari attualmente a n.72, portando il numero complessivo delle licenze a 77; RITENUTO INOLTRE di rinviare al Dirigente della Direzione DD18 ogni determinazione in merito al progetto specifico di incarrozzamento della 5 licenze, da bandire a titolo oneroso previa modifica del regolamento TAXI vigente;