COMUNE DI PISA DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
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Prot. n. 4815 Pisa, 20 gennaio 2016
Al Sindaco All’Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio, LL.PP. e p.c. al Segretario Generale
OGGETTO: Valutazioni in ordine allo stato del bilancio di previsione. Come richiesto per le vie brevi, tenendo anche conto della nota prot. n. 3978 del 18.01.2016 del Collegio dei Revisori, si riepiloga quanto segue. Con Deliberazione del C.C. n. 57 del 30.12.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 entro il termine ordinario del 31 dicembre stabilito dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; la redazione del bilancio, l’approvazione dello schema da parte della Giunta e l’approvazione consiliare sono avvenute a legislazione vigente. Peraltro la citata delibera, al punto 2 del dispositivo, stabilisce “di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra finanziaria 2016, le modifiche e integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore nell’anno 2016, con particolare riferimento alla legge di stabilità, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell’azione amministrativa” . Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio ai sensi dell’art. 164, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Con Deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il del P.E.G. 2016-2018 (Parte finanziaria) entro il termine di 20 giorni dall’approvazione del bilancio, così come previsto dall’art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Nel frattempo, il 1° gennaio 2016, è entrata in vigore la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che ha recato, fra l’altro, alcune disposizioni innovative in ordine alla finanza degli enti locali. L’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 prevede che “A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di Comune di Pisa, Via degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa – Centralino: +39 050 910111 – Fax: +39 050 8669133 – www.comune.pisa.it Codice fiscale e Partita IVA: 00341620508 – Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica: UF5YHL
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bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti […]”. In relazione a quanto sopra, la Giunta, con la delibera di approvazione del P.E.G.: - ha rilevato che, stante l’articolazione e la portata della Legge 208/2015, l’applicazione della stessa “non può prescindere da preliminari approfondimenti e valutazioni, da effettuare nei tempi tecnici necessari anche alla luce dei decreti attuativi e delle eventuali circolari esplicative”; - si è impegnata “a presentare al Consiglio Comunale idonea proposta di modifica del bilancio di previsione 2016-2018 e dei regolamenti in materia di entrate, per quanto necessario all’adeguamento rispetto alle innovazioni introdotte dalla Legge 208/2015, ai fini dell’approvazione entro il termine prorogato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali” ; - ha disposto che, “in relazione a quanto stabilito al punto precedente ed anche con riferimento all’art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, i responsabili delle unità organizzative, per quanto di rispettiva competenza, avviino una valutazione in ordine agli effetti sugli equilibri finanziari delle norme introdotte dalla Legge 208/2015 e trasmettano, ove necessario, conseguenti richieste di variazione di bilancio. La Società Entrate Pisa S.p.A. provvede a quantificare gli effetti della Legge 208/2015 sulle entrate tributarie dell’Ente.”; - ha ritenuto opportuno, “nelle more dello svolgimento di approfondimenti e valutazioni in merito agli effetti della Legge 208/2015 nonché dell’approvazione della conseguente variazione di bilancio, limitare prudenzialmente l’efficacia autorizzatoria degli stanziamenti del P.E.G., ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011” nei modi puntualmente indicati al punto 7 del dispositivo. Va anche considerato che l’art. 2 del D.M. 28 ottobre 2015 ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Entro tale termine potranno pertanto essere approvate modifiche ai regolamenti concernenti le entrate, con effetto dal 1 gennaio 2016. Da quanto sopra emerge: - che il bilancio di previsione necessita di essere aggiornato, in corso di esercizio, in modo da tener conto delle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016; - che, nell’immediato, non sono disponibili i dati necessari per istruire una variazione. Infatti, per predisporre una variazione al bilancio è necessario quantificare gli effetti delle modifiche normative intervenute, valutarne i saldi e definire i nuovi conseguenti equilibri di bilancio, il tutto in conformità con i principi contabili vigenti fra cui attendibilità e correttezza; - che la verifica in ordine agli effetti della Legge 208/2015, non solo rispetto alla TASI ma ai molteplici aspetti trattati dalle norme che riguardano gli enti locali, è già stata avviata dalla Giunta con la delibera citata; in esito a tali valutazioni potrà essere Comune di Pisa, Via degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa – Centralino: +39 050 910111 – Fax: +39 050 8669133 – www.comune.pisa.it Codice fiscale e Partita IVA: 00341620508 – Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica: UF5YHL
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aggiornato il bilancio; si aggiunge, in proposito, che con nota del 15.01.2016 è già stato chiesto a S.E.PI. S.p.A. di quantificare gli effetti della Legge 208/2015 sulle entrate tributarie. Dunque, rispetto agli equilibri di bilancio, le verifiche del caso sono state avviate come anzidetto, con il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000. L’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali rispettino gli equilibri di bilancio e che, a tal fine, “con periodicità stabilità dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno” , l’organo consiliare provveda a dare atto del permanere degli equilibri generali o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie (comma 2). Il comma 4 dello stesso articolo prevede che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione con applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Nel caso specifico, il bilancio di previsione è stato approvato nel termine ordinario, peraltro differito dal D.M. 28 ottobre 2015; il termine di cui al comma 2 del citato art. 193 (31 luglio) non è evidentemente scaduto. Infine va considerato che alcuni dati previsionali quali, in particolare, la quantificazione del Fondo di solidarietà comunale 2016 spettante al Comune, devono essere determinati e comunicati dal Ministero dell’Interno. Tenuto conto di quanto avvenuto negli anni scorsi, non si può realisticamente escludere che la quantificazione definitiva possa aver luogo in una fase avanzata dell’esercizio finanziario, anche successiva al prossimo 31 marzo o al diverso termine differito da norme statali per l’approvazione del bilancio dei comuni. In tal caso potranno essere apportate variazioni di bilancio sulla base delle stime più aggiornate disponibili, caratterizzate da un adeguato livello di attendibilità, da rivedere con il definirsi del quadro di riferimento. D’altra parte la variabilità e l’incertezza che caratterizzano il contesto complessivo della finanza locale non sono elementi nuovi e riguardano l’intero comparto dei comuni italiani, inclusi quelli che oggi si trovano in esercizio provvisorio e che devono predisporre il bilancio. In un tale contesto, appena disponibili dati sufficienti, va definita la 1 a variazione al bilancio 2016-2018 secondo gli indirizzi assunti in materia dal Consiglio e dalla Giunta. Nelle more di ciò, applicando correttamente il principio della prudenza, è opportuno conservare idonei margini di manovra con misure come quelle peraltro stabilite dal punto 7 della delibera di approvazione del P.E.G.. Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti Il Dirigente Dr. Claudio Sassetti
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