Protocollo intesa permuta beni immobili comune stato

Page 1

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AGENZIA DEL DEMANIO E IL COMUNE DI PISA

PREMESSO CHE -

l’Agenzia del demanio, nell’ambito dell’attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi con gli Enti territoriali al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale processo si realizza in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo;

-

le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari e concertati con gli Enti territoriali mirano a garantire la razionalizzazione dell’uso dei beni statali e l’ottimale allocazione degli uffici periferici dell’Amministrazione dello Stato, favorendo la riduzione dei costi per locazioni passive, in coerenza con le norme vigenti in materia, anche attraverso procedure di permuta di immobili di proprietà degli Enti territoriali già in uso alle Amministrazioni medesime e previo assenso delle stesse;

-

l’art 6, comma 6 ter del D.L. 138 del 13/8/2011 convertito con modificazioni nella legge 148 del 14/9/2011 disciplina operazioni di permuta di beni demaniali finalizzate al conseguimento di risparmi di spesa per lo Stato, dovuti all’eliminazione di locazioni passive di immobili di terzi utilizzati da Amministrazioni dello Stato per finalità istituzionali, prevedendo espressamente che tali operazioni di permuta siano senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

-

nel quadro di tale attività, l’Agenzia del demanio ha riscontrato, nell’ambito territoriale del Comune di Pisa, la presenza di Amministrazioni statali che conducono in affitto passivo immobili di proprietà del Comune, che qualora acquisiti in proprietà dallo Stato possono contribuire al contenimento della spesa pubblica, in coerenza con le norme vigenti in materia;

-

l’Ente locale, a sua volta, ha attivato analoghe procedure di ottimizzazione, razionalizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, che contemplano anche iniziative di dismissione relativamente ad immobili non utilizzati per finalità istituzionali o di messa a reddito. Nel contempo, nell’ambito di progetti di sviluppo, di recupero e realizzazione di opere pubbliche, ha interesse ad acquisire immobili di proprietà dello Stato; 1


-

l’Amministrazione comunale utilizza sin dal 1965 la maggior consistenza dell’immobile appartenente al demanio dello Stato – ramo storico artistico denominato Palazzo Mosca, ubicato in Lungarno Gambacorti, allibrato alla scheda PID 0057, quale propria sede istituzionale ed ha manifestato più volte la volontà di mantenerlo nella disponibilità della collettività;

-

per il conseguimento dei propri reciproci obiettivi di ottimizzazione, razionalizzazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni, con l’intento di perseguire le proprie finalità istituzionali, l’Agenzia del demanio ed il Comune di Pisa hanno promosso un’iniziativa sinergica e concertata finalizzata ad individuare immobili da ricomprendere in una complessiva operazione di permuta;

-

tale iniziativa ha condotto all’individuazione di un primo e indicativo portafoglio di immobili pubblici di proprietà dello Stato e del Comune di Pisa, che posseggono i requisiti e le caratteristiche necessarie a soddisfare le reciproche esigenze;

-

in ordine al predetto portafoglio di immobili e agli altri eventualmente da individuarsi al fine di garantire l’equilibrio economico dell’operazione, il Comune di Pisa e l’Agenzia del demanio, hanno condiviso un percorso operativo da definirsi attraverso il presente protocollo d’intesa.

-

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sarà interessato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il rilascio delle prescritte autorizzazioni;

-

con delibera n.___ del___ il Comune di Pisa ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa;

2


VISTI -

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

-

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rubricato “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.”;

-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii;

-

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

-

la legge 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e ss.mm.ii.;

-

l’art. 3, comma 113, della legge 23 dicembre 2006, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e ss.mm.ii.;

-

l’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

-

il decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

l’art. 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111;

-

l’art. 6, comma 6 ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

-

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, rubricato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

-

Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 220 del 22 settembre 2015)

-

l’art.1552 e ss. del Codice Civile. 3


Quanto sopra premesso, tra l’Agenzia del demanio, rappresentata da_______________________________ il Comune di Pisa, rappresentato da__________________________________ si conviene e si stabilisce quanto segue: Art. 1 Le premesse e gli allegati al presente Protocollo formano parte integrante e sostanziale del medesimo. Art. 2 L ’Agenzia del demanio, a titolo di permuta, si impegna a: A. valutare la cessione in proprietà al Comune di Pisa, del seguente immobile: i) Fabbricato denominato “Palazzo Mosca”, ubicato in Lungarno Gambacorti, allibrato tra i beni dello Stato alla scheda PID0057, dichiarato dal Ministero per i beni e le attività culturali di interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con nota prot. n. ____________, contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Pisa al foglio ______________ e meglio descritto nella planimetria allegata sub lett. a) al presente Protocollo, attualmente destinato alla sede del Comune di Pisa; resta compresa nella permuta la porzione situata al piano terreno del medesimo immobile, utilizzata da Poste Italiane SpA in forza di atto di concessione rep. n. 704/2008 sottoscritto nell’ambito dell’accordo quadro tra la stessa Società e l’Agenzia del demanio; B. individuare ulteriori immobili con analoghe caratteristiche da ricomprendere, in sostituzione o ad integrazione, nella operazione di permuta, ancorché presenti negli elenchi di cui al D.Lgs. 85/2010, compatibilmente con gli scopi e con le finalità del presente Protocollo e con l’equilibrio economico dell’operazione; C. ottenere dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio delle prescritte autorizzazioni al trasferimento degli immobili di cui al punto che precede. Art. 3 Il Comune di Pisa si impegna a:

4


A) valutare l’inserimento, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nel proprio piano delle alienazioni, dei seguenti immobili di sua proprietà: i) Immobile ubicato in via Guido da Pisa n.2, contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Pisa al foglio_______________e meglio descritto nella planimetria allegata sub lett. c) al presente Protocollo, attualmente condotto in regime di locazione passiva dal Ministero dell’Interno ed utilizzato quale sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa ii) Immobile ubicato in via della Scuola,n. 10 contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Pisa, sede degli uffici comunali da destinare alla Polizia Giudiziaria (Procura) al foglio_______________e meglio descritto nella planimetria allegata sub lett. d) al presente Protocollo; B) valutare la permuta allo Stato, per il tramite dell’Agenzia del demanio, a fronte dei trasferimenti e delle cessioni di cui al precedente art. 2, dei beni immobili di sua proprietà individuati alla lett. A), punti i) e ii) del presente articolo; C) individuare ulteriori immobili con analoghe caratteristiche da ricomprendere, in sostituzione o ad integrazione, nella operazione di permuta, compatibilmente con gli scopi e con le finalità del presente Protocollo e con l’equilibrio economico dell’operazione. Il presente Protocollo di Intesa resta valido anche per eventuali successive operazioni di permuta volte a razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale e nel contempo permettere all’agenzia del demanio e all’amministrazione comunale di contribuire al contenimento della spesa pubblica (locazioni passive, ecc.)

Art. 4 Le parti si danno atto che, prima di procedere alla stipula dell’atto di permuta, sarà necessario: 1. acquisire la conferma da parte del Ministero dell’Interno, della necessità di mantenere l’immobile situato via Guido da Pisa n.2, di proprietà del comunale, quale sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa attualmente condotto in regime di locazione passiva. 2. acquisire la manifestazione di interesse all’uso dell’immobile meglio indicato all’art.3 .A .ii anch’esso di proprietà comunale, da parte Ministero della Giustizia, per il soddisfacimento delle esigenze allocative della polizia giudiziaria (Procura). Art. 5 In sede di prima individuazione, i beni immobili che possono essere oggetto di permuta sono quelli elencati ai precedenti artt. 2 e 3. 5


L’individuazione di tali beni ha carattere indicativo, in quanto può essere oggetto di modifica anche in diminuzione, ovvero di integrazione mediante l’inserimento di altri beni immobili sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà del Comune di Pisa, compatibilmente con gli scopi e con le finalità del presente Protocollo e con l’equilibrio economico dell’operazione. Gli immobili saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si troveranno al momento della permuta, fermo restando che sino a tale data le parti continueranno ad effettuare o fare effettuare le manutenzioni necessarie a conservare l’attuale stato di fatto. Art. 6 Al fine di dare attuazione e puntuale esecuzione agli impegni assunti dalle parti, è costituito un Tavolo Tecnico Operativo, di seguito “Tavolo”, da attivare con successivo atto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Il Tavolo è composto da rappresentanti dell’Agenzia del demanio e del Comune di Pisa e potrà essere allargato, su concorde decisione delle parti firmatarie della presente intesa, alla partecipazione di altri soggetti ed Amministrazioni eventualmente interessate. Il Tavolo ha il compito di:  indicare i criteri e le modalità a cui fare riferimento ai fini della stima degli immobili coinvolti nella permuta, anche con riferimento ai possibili futuri utilizzi degli stessi, e verificare in concreto il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione di permuta;  individuare e selezionare ulteriori beni da inserire nel quadro complessivo dell’operazione di permuta e predisporre le relative stime;  valutare i risultati delle stime e predisporre una proposta di permuta;  vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Protocollo;  proporre ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento del presente Protocollo;  approvare modifiche non sostanziali al presente Protocollo;  proporre le eventuali modifiche al presente Protocollo. Il Tavolo tecnico, al momento della prima riunione, redige un cronoprogramma di massima che individui le operazioni da svolgere ed i relativi tempi. Art. 7 Le valutazioni tecnico-economico-estimative saranno sottoposte al competente Nucleo tecnico di Congruità dell’Agenzia del demanio, operante ai sensi dell’art.1, comma 479, della L.n°266/2005, secondo quanto disposto dal “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio”, al fine di verificare l’equivalenza degli stessi. Resta inteso che l’operazione di permuta dovrà avvenire a valori equivalenti. 6


Art. 8 Il presente Protocollo d’intesa ha durata di due anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere modificato e/o prorogato nelle modalità e nei termini previa concorde volontà espressa in forma scritta dalle parti. Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, ed in particolare nel caso in cui le amministrazioni non accettino la proposta di permuta predisposta ai sensi dell’art. 6, sia il Comune di Pisa che l’Agenzia del demanio potranno sciogliersi dagli impegni residui non ancora assolti, mediante comunicazione scritta da inviarsi per raccomandata con avviso di ricevimento, senza che alcuna delle parti debba corrispondere somma alcuna né a titolo di risarcimento danni né a titolo di indennizzo. Laddove sia decorso il termine, eventualmente prorogato, di cui al primo comma del presente articolo e nell’ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, il Comune di Pisa e l’Agenzia del demanio si impegnano a regolarizzare, con apposito atto, le conseguenze medio tempore verificatesi. Il presente Protocollo ha efficacia immediata, stante l’approvazione alla sottoscrizione deliberata preventivamente dall’organo deliberativo competente ex lege dalle parti.

Art. 9 Il presente Protocollo redatto in due originali, uno per ciascuna delle parti, è dattiloscritto con mezzi meccanici su ___ facciate di foglio fin qui letto, confermato e sottoscritto in calce ed a margine degli altri fogli. Il presente Protocollo si compone anche di n. ______ allegati. Livorno, lì ……………………….. Letto, confermato e sottoscritto Per l’Agenzia del demanio ______________________________________ Per il Comune di Pisa 7


______________________________________ Si allegano:

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.