Ravvedimento operoso

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RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU – TASI – ISCOP

Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di talune violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo dell’imposta o di presentazione della dichiarazione. Il riferimento normativo di tale istituto è l’art. 13 del D.Lgs. del 18/12/1997, n. 472 (e s.m.i.), decreto che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria. Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la disciplina di ravvedimento operoso prevede il pagamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento o del tipo di violazione. RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO (sanzioni aggiornate al 1 gennaio 2016) Importo dovuto con ravvedimento operoso: IMPOSTA + SANZIONE +INTERESSI IMPOSTA imposta non versata SANZIONE Per pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è pari al 0,1% dell’imposta, per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”). Per pagamenti effettuati oltre 15 giorni ed entro 30 dalla scadenza la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta (c.d. “ravvedimento breve”). Per pagamenti effettuati oltre 30 giorni ed entro 90 dalla scadenza del pagamneto la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta. (c.d. “ravvedimento “medio”). Per pagamenti effettuati oltre 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del pagamento la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta. INTERESSI Si applicano al tasso legale di interesse (per 2015 0,5%, per il 2016 0,2%), su base giornaliera, sull’imposta non versata; decorrono dal giorno successivo alla scadenza sino alla data del pagamento in ravvedimento. Esempio di calcolo: Imposta x saggio di interesse legale x n. giorni 36.500 Anche il versamento con ravvedimento operoso IMU- TASI – ISCOP deve essere eseguito con mod. F24 o con bollettino postale specifico, reperibile presso gli uffici postali. Nel caso di utilizzo del modello F24 il codice tributo da utilizzare, per il ravvedimento, è unico per imposta (IMU – TASI – ISCOP) sanzione ed interesse. Per il calcolo guidato si rimanda alla consultazione del sito web, nella sezione dedicata, selezionando il comune di ubicazione dell’immobile.


RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU (sanzioni aggiornate al 1 gennaio 2016)

In caso di omessa presentazione della dichiarazione prevista alla scadenza la stessa può essere presentata tardivamente tramite l’applicazione di sanzione; così facendo può essere considerata come inoltrata nei termini. Il riferimento normativo di tale istituto è l’art. 7 del D.Lgs. del 18/12/1997, n. 472 (e s.m.i.), la tempestività del ravvedimento o del tipo di violazione. SANZIONE Per presentazione effettuata entro 30 giorni dalla scadenza di legge la sanzione è pari al 5% della sanzione minima prevista (euro 50 euro) Per presentazione effettuata oltre 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza di legge la sanzione è pari al 10% della sanzione minima prevista (euro 50 euro).


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