SCHEDA ORDINANZA SINDACALE ZONA STAZIONE L’ipotesi di ordinanza sindacale contingibile ed urgente che sta per essere messa a punto utilizza le modifiche apportate all’art. 50 del TUEL operate dal cosiddetto Decreto Minniti (D.L. 14/2017, convertito con la legge 48/2017), ovvero: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.” Il testo dell’ordinanza è in corso di affinamento per consentire una definizione dei divieti più esatta possibile, e sarà aperto ad eventuali proposte integrative o modificative da parte della Prefettura e delle Forze dell’Ordine. --------------------------------------------------------Ipotesi di perimetro di validità: piazza della Stazione (compresi loggiati Stazione Centrale); via Pietro Mascagni; via Cesare Battisti; Piazza Vittorio Emanuele II (compresi Loggiati Palazzo ex Amministrazione Provinciale, Poste Italiane, Camera di Commercio) e via Riccardo Zandonai Via Francesco Bonaini Via Cristoforo Colombo Via Corridoni Nel perimetro di cui sopra si intendono compresi anche i loggiati e le Gallerie A e B di viale Gramsci. Ipotesi di divieti di condotte contrastanti col decoro urbano e limiti agli esercizi: a) Il divieto di sedersi, sdraiarsi o dormire: sul suolo pubblico o ad uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, e dei monumenti, sugli spazi verdi. Il divieto di sedersi di cui alla presente ordinanza non si applica sulle panchine e nelle aree dei pubblici esercizi o aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico. b) Il divieto di sdraiarsi o dormire sulle panchine. c) Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi genere nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, ivi compresi loggiati e gallerie di Piazza della Stazione, viale Gramsci e piazza Vittorio Emanuele II, salvo che detto consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.
d) Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 16:00 fino alle 24:00 e) Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 16:00 fino alle 3:00 in contenitori di vetro o lattine, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico. Avviso: Gli esercizi commerciali che insistono nell’area di applicazione della ordinanza dovranno esporre in vetrina, e comunque in maniera ben visibile dal pubblico all’esterno, un avviso recante i divieti. Sanzioni: L’inosservanza dei divieti previsti dall’ordinanza, fatta salva la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, come previsto dal Decreto Minniti, nei casi di reiterata inosservanza dei divieti, potrà essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni.