SCHEDA ORDINANZA SINDACALE ZONA STAZIONE L’ipotesi di ordinanza sindacale contingibile ed urgente che sta per essere messa a punto utilizza le modifiche apportate all’art. 50 del TUEL operate dal cosiddetto Decreto Minniti (D.L. 14/2017, convertito con la legge 48/2017), ovvero: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.” Il testo dell’ordinanza è in corso di affinamento per consentire una definizione dei divieti più esatta possibile, e sarà aperto ad eventuali proposte integrative o modificative da parte della Prefettura e delle Forze dell’Ordine. --------------------------------------------------------Ipotesi di perimetro di validità: piazza della Stazione (compresi loggiati Stazione Centrale); via Pietro Mascagni; via Cesare Battisti; Piazza Vittorio Emanuele II (compresi Loggiati Palazzo ex Amministrazione Provinciale, Poste Italiane, Camera di Commercio) e via Riccardo Zandonai Via Francesco Bonaini Via Cristoforo Colombo Via Corridoni Nel perimetro di cui sopra si intendono compresi anche i loggiati e le Gallerie A e B di viale Gramsci. Ipotesi di divieti di condotte contrastanti col decoro urbano e limiti agli esercizi: a) Il divieto di sedersi, sdraiarsi o dormire: sul suolo pubblico o ad uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, e dei monumenti, sugli spazi verdi. Il divieto di sedersi di cui alla presente ordinanza non si applica sulle panchine e nelle aree dei pubblici esercizi o aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico. b) Il divieto di sdraiarsi o dormire sulle panchine. c) Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi genere nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, ivi compresi loggiati e gallerie di Piazza della Stazione, viale Gramsci e piazza Vittorio Emanuele II, salvo che detto consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.