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In Granda sempre meno terreni a mais

CROLLO DELLE SUPERFICI DEL 35% IN PROVINCIA DI CUNEO NEGLI ULTIMI 10 ANNI te soltanto a Torino, con una superficie coltivata di oltre 39.000 ettari di mais (sugli oltre 130mila regionali) e una produzione totale scesa del 9% tra il 2021 e il 2022, Confagricoltura Cuneo guarda con apprensione a questa tendenza e, per voce del presidente Enrico Allasia, chiede una maggiore attenzione al lavoro di tutta la filiera locale e un più ampio coinvolgimento dei maiscoltori, che contribuiscono fin dall’inizio alla nascita delle tante eccellenze gastronomiche del Cuneese. “Sul nostro territorio nascono prodotti DOP e DOCG che tutto il mondo ci invidia, si ano essi formaggi o derivati dalla carne, che provengono dai nostri campi e dalle nostre stalle: per questo è necessario coinvolgere il maiscoltore nella filiera corta, rispettando e valorizzando il suo fondamentale apporto nella creazione dell’eccellenza – spiega Enrico Allasia -. È importante, quindi, da un lato puntare sulle biotecnologie, lavorando su ricerca e innovazione per combattere funghi e micotossine, ridurre gli stress abiotici sulle culture e abbattere i costi e, dall’altro, è imperativo che la Commissione europea e il Governo italiano si rendano conto che la riforma della PAC non ha favorito negli ultimi anni la coltivazione dei seminativi, a causa dei costanti tagli e che sia posta maggiore attenzione a questa filiera, essenziale per la nascita di moltissimi prodotti di eccellenza”.

Calo di rese a livello nazionale

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Anche i dati nazionali parlano di una grave diminuzione della produzione e delle superfici coltivate a mais. Le difficoltà del comparto italiano sono state certificate anche dal CREA – Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali di Bergamo, secondo cui la resa media di granella scesa a livello italiano dal già modesto valore del 2021 di 10,3t/ha a 8,3 t/ ha, dichiarando che l’import per la campagna 2022/2023 potrebbe di conseguenza aumentare a 7,6 milioni di tonnellate, per un valore superiore ai 2 miliardi di euro. Il calo di resa pesa sempre di più sulle aziende italiane e sull’Europa, tanto che si prevede che la situazione di dipendenza dall’import sarà presto una seria problematica per tutti i Paesi comunitari.

Assegno Unico

UNIVERSALE: PREVISTO

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2023: NOVITÀ, REQUISITI E DOMANDA

L’Assegno Unico Universale per i figli a carico nel 2023 è automatico per le domande accolte e in corso di validità. Il rinnovo, quindi, verrà effettuato d’ufficio dall’INPS. Bisogna, però, presentare il nuovo Isee 2023 ed eventualmente aggiornare i propri dati integrando la domanda presentata all’Inps, altrimenti l’assegno che si riceve potrebbe essere ridotto o cancellato. A partire da marzo 2023 non sarà più necessario presentare una domanda di rinnovo dell’Assegno Unico Universale: per chi già percepisce l’assegno, infatti, i dati saranno prelevati automaticamente dall’archivio Inps.

Per la quantificazione dell’AUU permane, per tutti i beneficiari interessati, l’obbligo di presentare il modello Isee a partire da gennaio 2023. Il termine ultimo della presentazione dell’Isee per ottenere gli arretrati dalla mensilità di marzo è il 30 giugno 2023. In assenza di un nuovo Isee, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti. Il Caf Confagricoltura è a disposizione per il rinnovo del modello Isee.

I richiedenti dovranno comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno Unico tra- smessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli) integrando la domanda originale che si è presentata presso il patronato Enapa. Dovranno, invece, presentare una nuova domanda per l’Assegno Unico Universale coloro che non hanno mai usufruito dell’AUU e quanti avevano, prima del 28 febbraio 2023, trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. Gli uffici del Patronato Enapa sono a disposizione.

Per la disoccupazione agricola, come ogni anno, ne avranno diritto i lavoratori agricoli dipendenti: operai o salariati agricoli con contratto a tempo determinato o indeterminato che lavorano solo per parte dell’anno. Per richiederla bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per il 2022, o contratto a tempo indeterminato per parte del 2022; 2) almeno due anni di anzianità contributiva nel settore dell’agricoltura; 3) almeno 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio. Grazie alla disoccupazione agricola, entro il limite massimo di 365 giornate annue, vengono coperte un numero di giornate pari a quelle lavorate, da cui vanno detratte quelle di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di lavoro in proprio, quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità infortunio, etc.) e quelle non indennizzabili (es: espatrio definitivo, etc.). L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per massimo di 150 giornate) e del 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato. In riferimento alla disoccupazione agricola 2023, pena la decadenza dal diritto, la domanda va presentata in via telematica entro il 31 marzo 2023.

Comunicazione annuale delle piante o prodotti vegetali entro il 30 aprile

Gli Operatori Professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) sono tenuti a effettuare la comunicazione annuale dei quantitativi prodotti e/o commercializzati e/o esportati e/o importati entro il 30 aprile di ogni anno solo on-line per i dati dell’anno precedente solo nel caso siano variati rispetto ai dati presentati precedentemente, come indicato nel Regolamento Europeo (UE) 2016/2031 art. 66 comma 5. Si specifica che i quantitativi possono essere indicativi del volume produttivo per ciascuna specie.

SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER DATORI E DIPENDENTI

COME ADEMPIERE

OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER DATORI E DIPENDENTI PER EVITARE LE SANZIONI

Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008 è il principale riferimento legislativo in Italia sul tema della salute e sicurezza sul lavoro. Con lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, il legislatore pone in capo al Datore di Lavoro una molteplicità di obblighi e prevede un modello collaborativo che coinvolge diverse figure responsabili della gestione della sicurezza all’interno dell’azienda. Il D. Lgs. 81/08 quindi individua varie figure chiave, tra cui:

• il Datore di Lavoro (DL), il Lavoratore, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), l’addetto Primo Soccorso, l’addetto Antincendio e il Preposto. Ma cosa prescrive il D. Lgs. 81/2008? Uno degli obblighi del Datore di Lavoro è quello di fornire a tutti i lavoratori un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La formazione per i lavoratori, prevista dal D.lgs. 81/08 e sancita dall’Accordo Stato/ Regioni, comprende una formazione generale di 4 ore più una formazione specifica di 8 ore (rischio medio).

Si rammenta che i percorsi formativi devono essere somministrati al lavoratore prima ancora che il dipendente inizi a svolgere le proprie mansioni all’interno dell’azienda, tuttavia è concesso un tempo di proroga nel caso non fosse possibile: il limite è fissato entro 60 giorni dall’avvenuta assunzione (come disposto dall’Accordo stato regione 21/12/2011).

Elenchiamo di seguito le figure che il Datore di Lavoro deve formare nell’ambito della sicurezza e che sono indispensabili per gestire in sicurezza le eventuali emergenze che potrebbero verificarsi nel contesto lavorativo:

• il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP);

• l’Addetto Primo Soccorso;

• l’Addetto Antincendio;

• il Preposto (se presente, è colui che si trova in una posizione di rilievo rispetto ad altri lavoratori e svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’azienda)

Il D. Lgs. 81/2008 prevede anche un periodico aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro; il tempo di validità del corso varia in funzione del tipo di formazione frequentata.

Quanto costa la NON formazione

Se il datore di lavoro trasgredisce all’obbligo di cui sopra, come riportato all’art. 55, comma 1, lettera c) del

D. Lgs. 81/08, può essere punito mediante arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 € a 5.200 €. Inoltre, come riportato al comma 6 bis, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi citati sono raddoppiati, mentre se si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi sono triplicati.

Sanzioni sui pagamenti della nuova PAC 2023-2027, relativo al mancato rispetto della condizionalità sociale Inoltre, con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 dicembre 2022, in applicazione a partire dal 1° gennaio 2023 della condizionalità sociale prevista all’arti- colo 14 del regolamento (UE) 2021/2115, vengono introdotte nuove misure sanzionatorie se non si rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici nell’ambito della salute e sicurezza (Direttiva 89/391/CEE). Le misure sanzionatorie saranno applicate sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari della Politica Agricola Comune 2023-2027.

Da quanto esposto si evidenzia come i doveri in capo al titolare di un’azienda assumano una dimensione rilevante: per questo stiamo organizzando un programma di corsi sulla sicurezza sul lavoro e abilitazioni da svolgere nei prossimi mesi presso le nostre sedi, al fine di agevolare i nostri associati ad adempiere ai numerosi obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, senza incorrere nelle sanzioni.

Consigliamo a tutti i nostri associati di verificare le adempienze nell’ambito della formazione, sia come datori di lavoro sia nel confronto dei dipendenti, e di contattare i nostri uffici per aderire o ricevere ulteriori dettagli sui corsi di prima formazione e/o aggiornamento. Info: 0171/692143 – camacho@ confagricuneo.it.

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