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CURA ITALIA
LE MISURE DEL GOVERNO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità
Proroga dei versamenti
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Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione operanti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro realizzati nel periodo di imposta 2019, l’articolo 60 del Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso i versamenti da autoliquidazione scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Per i soggetti per cui è stata prevista questa sospensione, i versamenti sono da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Con il più recente intervento del Decreto Legge “Liquidità” dell’8 aprile 2020 n. 23 sono state previste nuove sospensioni per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti delle ritenute effettuate dal sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati anche riferite alle addizionali regionali e comunali sul lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’IVA a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione. Inoltre l’Agenzia delle Entrate con la propria circolare esplicativa conferma che tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione di questo provvedimento. La norma specifica che la sospensione si applica per i suddetti soggetti al verificarsi delle differenti condizioni come di seguito elencate: a) per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi di ammontare fino a 50 milioni di euro è necessario che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; b) per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi di ammontare superiore a 50 milioni di
euro è necessario che si sia verifica una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 50 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; c) per i soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019 la sospensione opera indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2019 e dalla dimostrazione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo ed aprile 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità. In ogni caso e per tutto il periodo di emergenza, restano sempre fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e di corrispettivi telematici che non sono stati prorogati dalle misure del Governo.
Aziende agrituristiche: proroga versamenti
Per le “imprese turistico-ricettive” considerate dal DL del 2 marzo scorso con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è stata prevista la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei seguenti adempimenti: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Nella stessa disposizione è inoltre stata disposta in favore dei soggetti in parola, la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel solo mese di marzo 2020. Il versamento, stante le attuali disposizioni, dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione e senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Considerato lo spirito della legge di agevolare le imprese che esercitano attività turistico-ricettive che operano sull’intero territorio nazionale, sono ricomprese nell’ambito soggettivo di applicazione della norma anche le imprese agricole che esercitano attività agrituristica di ospitalità: pertanto rientrano in tale casistica le imprese agricole che svolgono l’attività di alloggio connesse alle attività agricole con codice ATECO: 55.20.52. Con il decreto “Cura Italia” tale intervento è stato esteso anche ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione e pertanto anche alle aziende agricole che svolgono l’attività di ristorazione in connessione a quella agricola, ovvero somministrazione pasti e bevande con codice Ateco 56.10.12. Infine il DL Liquidità di aprile ha confermato che per alcune specifiche categorie di soggetti, tra cui, per quanto d’interesse, le imprese agrituristiche che svolgono attività di ristorazione e/o ospitalità, restano sospesi per il mese di aprile, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte, escluse quelle relative alle addizionali regionali e comunali, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sono stati sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. La sospensione si applica anche con riferimento agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie della Comunità europea e della connessa IVA all’importazione Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 i termini delle rate in sospeso delle misure di “rottamazione ter” finalizzata a favorire la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione e del cosiddetto “saldo e stralcio” per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.
Acconti d’imposta
La recentissima circolare 9/E dell’Agenzia illustra anche le novità sul calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’Irap. Questi acconti la cui naturale scadenza insieme al saldo
per l’anno 2019 è fissata al 30 giugno 2020, attualmente non è soggetta a proroghe ma nel nuovo Decreto, a tutela dei contribuenti è previsto un elemento di vantaggio per effettuare il calcolo. Infatti coloro che presumono una riduzione dell’imponibile fiscale ai fini Irpef, Ires e Irap, potranno calcolare e versare gli acconti per il 2020, usando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. E la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe effettivamente dovuta.
Proroga degli adempimenti diversi dai versamenti
Il Decreto Legge 18 del 17 marzo scorso, cosiddetto “Cura Italia”, ha disposto oltre alle sospensioni dei termini di versamento di imposte e contributi, anche la sospensione degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti per i contribuenti localizzati su tutto il territorio nazionale. In particolare, il decreto ha previsto il rinvio degli adempimenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio e l’effettuazione degli stessi entro il 30 giugno prossimo senza applicazioni di sanzioni. Un adempimento sicuramente prorogato è quello relativo alla presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all’anno contabile 2019, la cui originaria scadenza era fissata per il 30 aprile e che, inseguito al decreto, viene differita al 30 giugno. Tra gli altri adempimenti in scadenza nel periodo oggetto di sospensione slitta anche la presentazione dei modelli Intrastat che, come sottolineato anche dall’Agenzia delle Dogane, andrà «effettuata entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni». Anche la denuncia di esercizio per i depositi di carburanti (o altri prodotti energetici) per uso agricolo, industriale e privato, aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi agricoli, industriali e privati, prevista dalla legge di stabilità 2020 da effettuarsi entro il 1/4/2020 è stata prorogata al 30 giugno 2020 (come affermato dall’Agenzia delle Dogane con nota del 18/3/2020). Con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 8 sono oggetto di proroga anche i seguenti adempimenti: • la presentazione della dichiarazione di successione: se ci si avvale della sospensione non si è tenuti al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. • la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica. Pertanto il contribuente può avvalersi della sospensione pertanto i relativi versamenti di imposta di registro entro il 30 giugno. Nel caso in cui si decidesse di optare per la registrazione degli atti, in tal caso sarà anche necessario provvedere al versamento dell’imposta. • la presentazione dell’esterometro relativo al primo trimestre 2020 in scadenza ordinariamente al 30 aprile 2020.