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LAVORO OCCASIONALE STAGIONALE IN AGRICOLTURA

Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2023, particolare attenzione va posta all’introduzione delle cosiddette “prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura”. Con questa nuova tipologia contrattuale, il Legislatore ha dato riscontro alle richieste di Coldiretti di sostituire i voucher, praticamente inapplicabili nella loro ultima versione, con una modalità snella di gestione dei rapporti di lavoro occasionali in agricoltura. Innanzitutto, il Legislatore ha abolito qualsivoglia riferimento all’agricoltura presente nella disciplina dei voucher (art. 54-bis DL 50/2017), per cui tale strumento oggi non è applicabile all’agricoltura né sul piano formale né su quello sostanziale. Di seguito la disciplina del nuovo contratto occasionale stagionale in agricoltura.

Durata Temporale Del Contratto

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La disciplina della nuova tipologia di contatto occasionale troverà applicazione limitatamente al biennio 2023/2024. Potranno stipularlo i datori di lavoro agricoli che siano in regola con i contratti collettivi nazionali agricoli.

Il contratto tratterà le attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore che devono intendersi di effettivo lavoro, dal momento che la Legge prevede espressamente che tale contratto possa avere una durata anche superiore ai 45 giorni, purché nel limite massimo dei 12 mesi.

Lavoratori Interessati

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti delle seguenti categorie: persone disoccupate (art. 19 D. Lgs. 150/2015), percettori di Naspi o Dis-Coll o percettori di Reddito di Cittadinanza ovvero percettori di altri ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o anzianità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari; detenuti o internati ammessi al lavoro esterno nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Fatta eccezione per i pensionati, i suddetti lavoratori non devono avere avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il datore, prima di instaurare il rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione da parte del lavoratore circa la sua condizione soggettiva.

Comunicazione Di Assunzione

Il datore di lavoro agricolo, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, comunica al Centro per l’Impiego la comunicazione di assunzione. Stante il tenore letterale della norma (“prima dell’inizio della prestazione lavorativa”), si ritiene che la comunicazione possa essere fatta anche non necessariamente il giorno antecedente

(come tutte le altre assunzioni), purché prima della prestazione lavorativa.

La comunicazione di assunzione consegnata al lavoratore, con relativa firma per ricevuta, equivale alla consegna del contratto di lavoro.

Compenso Corrisposto

Il prestatore di lavoro occasionale agricolo percepisce la retribuzione nel rispetto delle retribuzioni previste dalle tabelle salariali agricole. Il compenso è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, secondo le ordinarie modalità tracciate. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato “disoccupato” o “inoccupato” nel limite delle 45 giornate di effettivo lavoro per anno civile, ed è cumulabile con qualsivoglia tipologia di trattamento pensionistico (pertanto, dovrebbe superare l’incumulabilità prevista per le pensioni Quota 100).

L’iscrizione del lavoratore sul Libro Unico del Lavoro (LUL) - cedolino paga può avvenire anche in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del contratto, salva la possibilità di pagamento della retribuzione anche anticipatamente su base settimanale, quindicinale o mensile.

Contribuzione Previdenziale

Sui compensi viene corrisposta la contribuzione previdenziale applicando l’aliquota ridotta prevista per la zona agricola svantaggiata (quindi, con la riduzione del 68% rispetto all’aliquota ordinaria).

La contribuzione viene versata entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali e assistenziali e di disoccupazione anche agricola ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sanzioni Per Irregolarit

In caso di superamento del limite delle 45 giornate di effettivo lavoro nell’anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli previsti dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulti la violazione. Tali violazioni non sono diffidabili.

Al fine di rendere operativa la nuova disciplina, si at- tendono indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

Detassazione Premi Di Produzione

È prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività. La detassazione trova applicazione nel caso di “premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti”.

Esonero contributi a carico del lavoratore Viene confermato, con modifiche, l’esonero dell’aliquota dei contributi a carico del lavoratore. In particolare è prevista, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la riduzione nella misura del: 2% per retribuzione imponibile, parametrata su tredici mensilità, che non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro; 3% per retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, che non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Agevolazioni Assunzioni Under 36

È prorogata al 2023 l’agevolazione per l’assunzione di under 36, innalzando da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo, parametrato su base mensile. Dunque, per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è riconosciuto l’esonero contributivo pari al 100%, esclusa quota INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo di 8.000 euro all’anno. Il lavoratore al momento della prima assunzione incentivata non deve avere compiuto il 36esimo anno di età.

L’efficacia della norma è subordinata al parere della Commissione Europea.

Lavoro Stagionale Per Percettori Rdc

Per i percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC), nel caso di stipulazione di contratto di lavoro stagionale o a chiamata, il maggiore reddito percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico nel limite massimo di 3.000 euro lordi, dunque non incide sul diritto e sulla misura del RdC. Sono comunicati all’INPS, da parte del beneficiario del RdC, solo i redditi eccedenti i 3.000 euro lordi annui.

Incremento congedo parentale Per i genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, l’indennità per i periodi di congedo parentale prevista sinora al 30% viene elevata all’80% in alternativa tra i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

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