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FUNZIONANO LE NUOVE TARIFFE PER IL
Finanziamento Dei Controlli Sanitari
Nel corso del 2022 è entrato in vigore il D.lgs 32/2021, che ha abrogato il precedente D.lgs 194/2008, revisionando completamente tutta la parte relativa al pagamento delle tariffe per il finanziamento dei controlli sanitari.
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Fino al 2021, con il D.lgs 194/2008, gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, seppure se condizionati a determinate fasce produttive, erano esonerati dal pagamento.
La nuova norma, invece, riguarda le aziende agricole che svolgono attività di trasformazione/manipolazione/depositi con attività prevalente all’ingrosso ricompresi nell’Allegato 2 Sezione 6 del Decreto.
L’art.6 del D.Lgs.32/2021 prevede a carico degli OSA (Operatore del Settore Alimentare) importi forfettari annuali, che variano non più in base al quantitativo prodotto, ma a seconda del livello di rischio (basso, medio o alto). Il livello di rischio viene applicato a ciascun stabilimento da parte dell’ASL in qualità di Autorità Competente Locale secondo i criteri previsti dalla categorizzazione definita a livello regionale. Le tariffe vengono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale.
La norma prevede che l’OSA restituisca entro il 31 gennaio l’autocertificazione compilata, in cui la stessa azienda dichiarerà se è soggetta o meno al pagamento della tariffa e poi, entro la stessa data di ogni anno qualora dovessero cambiare i requisiti. Diversamente verrà mantenuta valida la precedente.
Attraverso l’autodichiarazione trasmessa dall’OSA utilizzando il modello contenuto nell’Allegato 4, mo - dulo 6 del D.Lgs.32/2021, compilato con le informazioni riferite all’anno solare precedente sarà definita dall’ASL la tariffazione a seguito della quale l’ASL inoltrerà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo
Con il D.lgs 32/2021 sono esentati solamente gli operatori della produzione primaria (prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca) e alle operazioni a questa associate, quali: n il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura; n il trasporto di animali vivi; n in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento; n è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Per l’anno corrente il decreto Milleproroghe ha prorogato al 30 giugno 2023 la decorrenza per l’invio dell’autodichiarazione da parte delle aziende interessate.
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