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PATRONATO EPACA

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: PRIME INDICAZIONI DALL’INPS

Prime indicazioni dell’Inps con la circolare 69 del 23 aprile sulle modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per il 2020 (articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020 convertito nella legge 27/24 aprile 2020). Si tratta della cassa integrazione in deroga concessa a seguito dell’emergenza Covid 19. Le istruzioni operative – fa sapere l’Inps - saranno fornite in un prossimo messaggio.

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I beneficiari dell’indennità di disoccupazione – precisa la circolare – sono gli operai a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi per almeno un giorno nell’anno di competenza delle prestazioni, e cioè il 2020, e gli operai a tempo indeterminato assunti o licenziati nell’anno a cui si riferisce l’indennità e che abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo. Per questi ultimi l’intervento scatta nonostante siano destinatari del Cisoa (Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli) un ammortizzatore ordinario. I periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Questo per evitare che i lavoratori che nel biennio non siano riusciti a raggiungere a causa della pandemia le 102 giornate richieste per accedere all’ammortizzatore sociale ne risultino esclusi. Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato vale la stessa regola e cioè saranno equiparate a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga e i periodi di Cisoa e quelli di Cigo. L’indennità di disoccupazione, precisa la circolare Inps, per il 2020 è pertanto calcolata sulla base delle giornate di lavoro effettivo a cui saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga per gli operai a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato e per questi ultimi anche i periodi di Cisoa e Cigo. L’importo di disoccupazione per gli operai a tempo determinato è pari al 40% della retribuzione, mentre per gli operai a tempo indeterminato è del 30% della retribuzione effettiva.

LA MISURA ESTESA ANCHE AI NUOVI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA AGRICOLA UNDER 40: PER IL 2021 ESONERO CONTRIBUTIVO

La Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 aveva introdotto un nuovo incentivo per i coltivatori

diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP). Sulla disciplina dell’esonero è intervenuto Legge di Bilancio 2021, che lo ha esteso anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Si ricorda che tale incentivo ha come beneficiari i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale e che si iscrivono alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. La misura consiste nell’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti UE relativi agli aiuti de minimis.

Come accedere al beneficio

L’INPS ha chiarito, con apposita circolare i requisiti per l’ammissione al beneficio: • i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”; • l’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di

comunicazione di inizio attività.

Inoltre la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità riguardante: • l’adempimento degli obblighi contributivi; • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; • il rispetto degli altri obblighi di legge; • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamen-

te più rappresentative sul piano nazionale. L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente telematicamente.

Le domande vanno presentate tramite programma telematico INPS

LA VALIDITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PROROGATA FINO AL 31 MARZO 2022

ESENZIONE TICKET PER REDDITO

Considerata l’emergenza Covid-19,su proposta dell’Assessorato alla Sanità, la Giunta regionale ha confermato fino al 31 marzo 2022 la validità delle autocertificazioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti categorie: cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Attenzione: al compimento del sesto anno, il minore non potrà più usufruire di tale esenzione (codice E01); titolari di assegno (ex pensione)sociale e loro familiari a carico (codice E03); titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04). In considerazione dell’emergenza Covid-19, e quindi della necessità di evitare gli affollamenti agli sportelli delle ASL, la Giunta regionale ha deciso la proroga sino al 29 luglio 2021, per i cittadini in possesso dell’autocertificazione di esenzione con il codice E02: disoccupati e loro familiari a carico, con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Il cittadino può presentare l’autocertificazione in via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi. Nel comunicato si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito; gli abusi di utilizzo del certificato di esenzione comportano responsabilità amministrative e penali.

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