Costruttori Irpini Nuova serie anno XXXV n. 1 gennaio - marzo 2021 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 34 - Legge 549/95 Filiale di Avellino
Periodico dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino
ANCE AVELLINO (triennio 2018 - 2021) Presidente Michele Di Giacomo
Consiglieri Massimo Toriello (VicePresidente), Alfonso Palma (Tesoriere), Francesco Colella, Luca Iandolo, Antonio Prudente, Giuseppe Lazzerini, Raffaele Trunfio (Presidente Gruppo Giovani), Antonio Nicastro (Past President), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)
Presidente Onorario Antonio De Angelis
SERVIZI ALLE IMPRESE Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.
w w w. a n c e . a v. i t
SOMMARIO
COSTRUTTORI IRPINI PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
CFS AVELLINO, PRONTO ALLE SFIDE SULLA SICUREZZA E SULLE NUOVE COMPETENZE Intervento del Presidente Edoardo De Vito: al fianco di Ance Avellino sul Superbonus 110%
Nuova serie - anno XXXV n. 1 gennaio - marzo 2021
.................. pag. 2
MILLEPROROGHE: LE NOVITÀ PER GLI APPALTI PUBBLICI ........................ pag. 4
Direttore Linda Pagliuca
D.L. MILLEPROROGHE 2021 LE NOVITÀ PRINCIPALI FISCALI ................................. pag. 5
Responsabile Giampiero Galasso Redazione Linda Pagliuca Segreteria di redazione Vittorio Iannaccone Direzione e redazione Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252 Sito internet www.ance.av.it E-mail direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it Stampa Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av) www.azzurracomunicazione.it
COVID-19 AMMORTIZZATORI SOCIALI DIFFERIMENTO TERMINI DI DECADENZA INPS, MESSAGGIO N. 1008/21 ................................... pag. 7 “SPLIT PAYMENT” E SANZIONI RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE N.604/E/2020 ........ pag. 9 REVOCA DEL BONUS “PRIMA CASA” PER ABITAZIONI IN COSTRUZIONE: I CHIARIMENTI DELL'ADE ................ pag. 10 IMMOBILI VINCOLATI: NO AD UNA TUTELA ASSOLUTA E A PRIORI ................. pag. 11 ATI E CONSORZI STABILI: IL PUNTO SULLA SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA ............ pag. 12 COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC SULL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI REGIONALI ......... pag. 15 ANAC: LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DEI PROTOCOLLI .................................................... pag. 16
REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ANCE CAMPANIA
IMPOSTA DI BOLLO NELLE GARE PUBBLICHE RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.7/E/2021 .... pag. 18
La collaborazione al periodico è aperta a tutti. Gli articoli firmati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la redazione. È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati se non è citata la fonte. Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304 del 25 febbraio 1993
INVESTIMENTI COMUNALI: RIPARTITI QUASI 2 MILIARDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ............. pag. 20
Registro stampa Diffusione gratuita
WEBINAR: “AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI” .... pag. 29
MIT: OBBLIGO DI EVIDENZA PER LE PROCEDURE SENZA BANDO ........................................................ pag. 21 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI ........ pag. 23
ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO .................. pag. 37
1
CFS AVELLINO, PRONTO ALLE SFIDE SULLA SICUREZZA E SULLE NUOVE COMPETENZE Intervento del Presidente Edoardo De Vito: al fianco di Ance Avellino sul Superbonus 110%
I
l settore delle costruzioni è stato fortemente esposto alla crisi economica che dal 2008 ha messo in ginocchio l'economia del paese e interi settori produttivi. Nella provincia di Avellino il rallentamento degli investimenti pubblici e il notevole ridimensionamento delle iniziative private hanno caratterizzato una lunga fase di stallo che vede nell'emergenza COVID il suo momento culminante. In un contesto di enorme difficoltà, il CFS di Avellino ha provato a ridefinire le proprie attività ponendosi al fianco dell'impresa per ricalibrare le competenze degli addetti, nel percorso di ammodernamento dei processi lavorativi. La grossa novità dei “protocolli COVID” applicati ai cantieri edili dal 4 maggio 2020 ha segnato il primo grande cambiamento nell'operatività del CFS, che ha impegnato i tecnici per fornire assistenza alle imprese nella definizione dei protocolli aziendali. Un grosso lavoro di consulenza operativa in un momento di grande tensione sociale, in cui il mondo dei cantieri ha fornito una prova di compostezza e rispetto delle regole, che oserei definire sorprendente. Il nuovo mercato aperto dal Superbonus 110% ci porta ad affiancare le imprese con una duplice azione: quella della verifica dei requisiti cogenti in materia di sicurezza e quella della “manutenzione delle competenze” operative dei lavoratori edili. L'emergenza COVID, che ha avuto un impatto devastante ad ogni latitudine, sembra aver segnato un confine tra l'edilizia pre-emergenza e le nuove sfide del settore. Le misure del Decreto Rilancio con l'attivazione del Superbonus110% hanno risvegliato un settore sprofondato in grave agonia, ponendo un vincolo sulle performance sismiche e ambientali che pare pienamente raccolto dagli operatori del settore. Il superamento delle classi sismiche ed energetiche di appartenenza non è solo una sfida tecnica da dimostrare sul piano formale, ma si è trasformata in una “prova di mestiere” che rimette al centro
la competenza dell'imprenditore e dei lavoratori del comparto. Lo stesso tema del BIM (Building Information Modeling) sembra avere più senso nell'edilizia post COVID, dove ogni azione e ogni performance deve essere misurata e valutata: l'idea innovativa della digitalizzazione del processo edilizio, dalla progettazione integrata, alla realizzazione in cantiere ed alla successiva manutenzione, non è più percepita come un traguardo irraggiungibile per la piccola impresa, ma appare una sfida da vincere alla luce delle imminenti scadenze (dal 2022 per opere oltre i 5,2 mln, dal 2023 per opere oltre 1 mln, dal 2025 per tutte le nuove opere) per i LLPP. Rispetto alla capacità del settore costruzioni di raccogliere una sfida organizzativa di forte impatto, è anche doveroso sollecitare i necessari interventi formativi per i funzionari della PA chiamati a gestire processi complessi e innovativi. Una dead line che si preannuncia fortemente critica per un settore che non deve segnare ulteriori rallentamenti. Valutando le notevoli difficoltà che hanno incontrato gli operatori del settore nell'inquadrare le 2
messa in sicurezza che si aprono con l'utilizzo o la cessione del credito d'imposta sono molteplici e di grande impatto per Imprese, Privati, Professionisti, Comuni e Enti Pubblici. Si tratta di un'opportunità unica che può dare una ripartenza al settore delle costruzioni rispetto ad un patrimonio edilizio esistente, pesantemente energivoro e non adeguato sismicamente: non dimentichiamo che l'Irpinia è un territorio ad alta sismicità. Il superamento delle classi sismiche ed energetiche di appartenenza non è solo una sfida tecnica da dimostrare sul piano formale, ma si è trasformata in una “prova di mestiere” che rimette al centro la competenza dell'imprenditore e dei lavoratori del comparto. Nel nuovo scenario il nostro CFS si pone, come sempre, al fianco delle imprese e dei lavoratori, per accompagnare la riqualificazione degli addetti e migliorare i processi organizzativi delle imprese. È chiaro ai più che l'intervento di consolidamento strutturale per migliorare la vulnerabilità sismica dei fabbricati non si affronta con i consigli frettolosi delle aziende fornitrici dei prodotti utilizzati, ma con interventi formativi strutturati, caratterizzati da serietà e qualità. E' ugualmente palese che la posa di un cappotto di isolamento termico e acustico presuppone che i posatori siano adeguatamente formati e competenti, per evitare i difetti di posa e i danni permanenti che hanno segnato negativamente per tanti anni un tipo di edilizia scarsamente qualitativa. La vera sfida della formazione nel settore costruzione è l'accompagnamento dell'imprenditore e del lavoratore in un percorso professionale di crescita complessiva, che possa determinare un miglioramento complessivo del settore. La stretta attualità ci consegna anche un dato su cui riflettere con urgenza: è sempre più difficile trovare manodopera in edilizia. L'analisi sociologica delle cause, pur necessaria, lascia spazio alla constatazione dell'assenza di interventi Istituzionali a sostegno della formazione professionale di settore.
opportunità contenute nel superbonus, abbiamo deciso di affiancare l'ANCE Avellino in un percorso, già avviato, di formazione e consulenza sugli incentivi attualmente disponibili. Insieme al nostro Presidente provinciale, l'ing. Michele Di Giacomo abbiamo riattivato presso la sede dell'Associazione Costruttori di Via Palatucci il servizio di consulenza gratuito che sarà a disposizione della nostra città e della nostra provincia che si avvarrà anche dell'esperienza di Carmine Lubritto , professore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell'Università della Campania. Abbiamo la possibilità di ammodernare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio edile: è un'opportunità da cogliere al volo e sfruttare fino in fondo. Il CFS Avellino e l'Associazione Costruttori di Avellino hanno anche attivato una mail dedicata alla misura: bonus@anceav.it e superbonus@cfsedilizia.av.it dove inoltrare ogni richiesta di informazione e chiarimento sull'accesso e utilizzo degli incentivi. Contenuto nel Decreto Rilancio, il Superbonus al 110% consiste in un credito di imposta utilizzabile in cinque anni sulle spese sostenute, dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico anche su parti condominiali. Attualmente, viene prevista la proroga generale dei Superbonus al 110% per soli 6 mesi, ossia sino al 30 giugno 2022 (per gli IACP sino al 31 dicembre 2022), con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui, al 30 giugno 2022, sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento. Inoltre, per le sole spese sostenute nel 2022, viene prevista la ripartizione della detrazione (e del corrispondente credito d'imposta) in 4 quote annuali, anziché in 5 come per quelle sostenute sino al 2021. Le possibilità di interventi di ammodernamento e 3
MILLEPROROGHE: LE NOVITÀ PER GLI APPALTI PUBBLICI le seguenti proroghe, sempre contenute all'art. 13 ossia: · la proroga al 31 dicembre 2021 dell'applicabilità delle disposizioni del dl n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), che consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dal Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore (art. 13, c. 1); · la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni del dl n. 32 del 2019, c.d. Sblocca-cantieri, che consentono la possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti) su progetto definitivo “alleggerito” (art. 13, c. 2, lett. b); · la proroga fino al 30 giugno 2021 della previsione del medesimo dl c.d. Sblocca-cantieri in base alla quale il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 13, c. 2, lett. c); · la proroga della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche e della sospensione dell'obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore, anch'essa prevista nel decreto Sblocca-cantieri (art. 13, c. 2, lett. c). · Introdotta infine, in sede di conversione, la disposizione dell'art. 17-ter, recante “Proroghe di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016”, secondo cui, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge-c.d. “Milleproroghe - 31 dicembre 2020, n. 183, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"”. Tra le disposizioni introdotte in sede in conversione nell'articolo 13, recante la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, si segnalano le seguenti: · la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione, operata dall'art. 1, comma 10 del dl n. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri), dell'operatività della norma c.d. “taglia riserve”, al fine di consentire agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica; · la proroga, fino al 15 giugno 2021, delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni) relative ai c.d. Sal emergenziali. Il Decreto Legge Semplificazioni ha previsto, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dello stesso, l'adozione di un SAL c.d. “emergenziale” da parte del direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, da effettuare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto 2020). Con il decreto Milleproroghe, tale meccanismo si estende a tutte le lavorazioni effettuate fino alla data del 15 giugno 2021, con obbligo di adozione del SAL entro il 30 giugno 2021. Viene precisato, altresì, che il pagamento dovrà avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce. In sede in conversione, restano, inoltre, confermate
È
4
D.L. MILLEPROROGHE 2021 LE NOVITÀ PRINCIPALI FISCALI
P
previsto in origine dall'abrogato art.1 del D.L. 7/2021, in materia di proroga di un ulteriore mese delle scadenze in materia sia di notifica degli atti di accertamento, sia di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali.
roroga dei termini in materia di approvazione dei bilanci delle società, di benefici “prima casa” e delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali. Queste le disposizioni d'interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 26 febbraio 2021, n.21, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 1° marzo 2021.
In particolare, viene prevista: ·la notifica dopo il 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022 degli atti di: · accertamento; · contestazione; ·irrogazione delle sanzioni; ·recupero dei crediti di imposta; ·liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;
Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci societari – Art.3, co.6 L'art.3 co.6, del D.L. Milleproroghe 2021 prevede lo spostamento a «180 giorni dalla chiusura dell'esercizio» (in sostanza, entro il 30 giugno 2021, anziché entro l'ordinaria scadenza di aprile) del termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci delle società, in relazione ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020. L'approvazione dei bilanci è valida per le assemblee tenute comunque entro il 31 luglio 2021 (la disposizione apporta modifiche all'art.106 del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 – cd. Cura Italia).
per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020.
Proroga della sospensione dei termini per i benefici “prima casa” – Art.3 Viene prorogata di un ulteriore anno, sino al 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini ai fini della fruibilità delle agevolazioni “prima casa” e del “credito d'imposta per il riacquisto” della stessa (art.3, co.11-quinquies). In sostanza, viene previsto che i termini previsti a pena di decadenza dai citati benefici (ad es. trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dal rogito) sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Sempre con effetto dall'8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all'invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari”, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972). In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento. Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. · la proroga sino al 28 febbraio 2021 del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal'8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:
Proroga delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali – Art.22-bis L'art.22-bis del D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 21/2021 assorbe quanto
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA; 5
• avvisi di addebito emessi dall'INPS; • atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane; • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.
zioni, nella legge 27/2020 - cd. “Decreto Cura Italia”) . Sul tema, si ricorda che con il Comunicato stampa del 27 febbraio 2021, il Ministero dell'Economia e finanze ha annunciato che è in corso di redazione il Provvedimento di proroga oltre il 1° marzo del termine per il pagamento della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, in relazione sia alle rate residue non saldate nel 2020, sia alla prima rata 2021 della “rottamazione-ter”.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data. Queste modifiche riguardano anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell'art.48bis del DPR 602/1973).
In particolare, il Comunicato stampa specifica che «Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto». Ad oggi, il Provvedimento non è stato ancora emanato.
In particolare, la sospensione di tali verifiche (già operante dall'8 marzo 2020), è stata estesa sino al 28 febbraio 2021.
In ogni caso, i soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell'art.19 D.P.R. 602/1973) .
Le verifiche già effettuate prima dell'8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art.72-bis del DPR n. 602/1973.
SCADENZE
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario. Infine, si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modifica6
FONTE
cartelle di pagamento avvisi di accertamento esecutivi AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA avvisi di addebito INPS atti di accertamento AdD ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali
31 MARZO 2021
saldo e stralcio rottamazione ter pagamento delle rate in scadenza nel 2020*
Decreto Legge 1° marzo 2021 n.137/2020, (annunciata convertito nella proroga dal MEF) L. n. 176/2020 (cd. “Decreto Ristori”)
Decreto Legge 183/2020
COVID-19 AMMORTIZZATORI SOCIALI DIFFERIMENTO TERMINI DI DECADENZA INPS, MESSAGGIO N. 1008/21
C
periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso. Dal momento che resta invariata la disciplina prevista tempo per tempo dalle norme di riferimento, possono beneficiare del suddetto differimento del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso ai trattamenti di volta in volta stabilite dal legislatore, come illustrate nelle circolari e messaggi emanati dall'INPS. L'Istituto richiama l'attenzione, in particolare, sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle domande, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione eventualmente già adottati.
on il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l'INPS illustra le disposizioni, introdotte dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in materia di differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza Covid-19. Come illustrato nella comunicazione Ance del 2 marzo 2021, la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha introdotto all'art. 11 il comma 10-bis, che dispone il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale correlati all'emergenza Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020. La predetta disposizione si applica nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all'INPS. Con il messaggio qui illustrato, l'Istituto chiarisce l'ambito di applicazione della norma e fornisce le relative indicazioni operative.
Modelli SR41 semplificati oggetto del differimento Il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cui sopra, i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020. In considerazione di quanto previsto dalla disciplina a regime, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda la trasmissione dei dati relativa a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione sia stata notificata al datore di lavoro entro il 1° dicembre 2020.
Domande oggetto del differimento I trattamenti correlati all'emergenza Covid-19 sono quelli di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021, per quanto di interesse, tutte le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (ASO) del FIS e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “Covid-19”, i cui termini di trasmissione siano scaduti entro il 31 dicembre 2020. Considerata la disciplina a regime sul termine di decadenza per l'invio delle domande di concessione dei suddetti trattamenti, ne consegue che possono beneficiare del differimento del predetto termine al 31 marzo 2021 le domande riferite a
Modalità operative Le indicazioni operative fornite dall'INPS differiscono in base alle seguenti fattispecie: · i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del suddetto differimento, non abbiano inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono inviare le domande entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, vanno utilizzate le causali relative all'emergenza Covid-19 già istituite con riferimento alle discipline tempo per tempo vigenti (che l'INPS riepiloga nell'allegato n. 1 al messaggio qui illustrato); 7
· nel caso di domande di accesso ai trattamenti, ricadenti nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione dell'istanza (respinte, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto): ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non è necessario riproporre nuove domande;
oltre il 31 marzo 2021 una nuova istanza esclusivamente per tali periodi decaduti. Anche con riferimento alla trasmissione dei dati di pagamento è prevista una distinzione: · i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano mai inviato i modelli SR41 semplificati, possono trasmetterli entro e non oltre il 31 marzo 2021; · nel caso di modelli SR41 semplificati, relativi a periodi interessati dal differimento, che siano stati già inviati e respinti per intervenuta decadenza, non è necessario riproporne l'invio. Le strutture territoriali dell'INPS, infatti, provvederanno alla liquidazione dei relativi trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che l'Istituto si riserva di fornire con un successivo messaggio.
· nel caso di domande di accesso ai trattamenti, già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non fosse intervenuta la decadenza: ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti, purché rientranti nel differimento dei termini, i datori di lavoro devono trasmettere entro e non
AMMORTIZZATORI SOCIALI 8
“SPLIT PAYMENT” E SANZIONI RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE N.604/E/2020
C
dell'IVA , in tutto in parte, ancorché l'errato versamento sia, di fatto, eseguito in “split payment” dalla P.A.. Invece, sempre in caso di errata applicazione dell'IVA (aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria), la Risposta n.604/E/2020 chiarisce che il fornitore non risponde della sanzione per la dichiarazione IVA infedele . In tal caso, infatti, nel rigo VE38 della dichiarazione IVA (Modello IVA 2020), è necessario indicare solo l'importo imponibile (che concorre al volume d'affari del fornitore) delle cessioni e/o prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dello “split payment”, senza indicare anche la relativa IVA; • diversamente, nell'ipotesi in cui l'appaltatore abbia correttamente applicato l'IVA in fattura, è la P.A. che non effettua il versamento, totale o parziale, dell'IVA in “split payment”, ad essere assoggettata alla sanzione per omesso versamento dell'imposta (sempre ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997). Resta confermata, a favore delle imprese coinvolte, la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria , nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale . In ogni caso, l'ANCE sta continuando l'azione di contrasto all'operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.
hiarimenti sul regime sanzionatorio connesso all'applicazione dello split payment in capo all'impresa esecutrice di prestazioni nei confronti della P.A., che è responsabile della corretta applicazione dell'IVA a prescindere dalle indicazioni fornite dal committente pubblico. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.604/E del 18 dicembre 2020 in merito all'applicabilità del meccanismo dello “split payment”, disciplinato dall'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 ed operante fino al 30 giugno 2023. Come noto, i fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate a tale regime devono comunque emettere fattura con indicazione dell'imponibile e dell'imposta e con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La P.A. provvede al versamento dell'IVA all'Erario, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015). In particolare, nella Risposta n.604/E/2020 l'Agenzia delle Entrate si concentra sul profilo delle sanzioni connesse all'applicabilità dello “split payment”, e chiarisce che in linea generale, l'impresa fornitrice, soggetto passivo ai fini IVA, è responsabile della corretta applicazione dell'IVA, ancorché il versamento all'Erario sia eseguito in concreto dalla P.A. committente. Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria precisa che: • è solo il fornitore il soggetto obbligato a dettagliare la prestazione eseguita con la corretta applicazione dell'IVA in fattura, a prescindere dalle eventuali indicazioni circa l'aliquota IVA suggerite dalla P.A. committente; • nell'ipotesi di errata applicazione dell'IVA a cura del fornitore, se nella fattura sono indicate un'aliquota ed un'imposta inferiore a quella dovuta, questi risponde: 1. della sanzione per la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione delle operazioni imponibili ad IVA; 2. della sanzione per omesso versamento 9
REVOCA DEL BONUS “PRIMA CASA” PER ABITAZIONI IN COSTRUZIONE: I CHIARIMENTI DELL'ADE
I
·trascorsi i 18 mesi dalla registrazione dell'atto in caso di mancato trasferimento della residenza
n caso di acquisto di un'abitazione in costruzione con l'agevolazione “prima casa” il termine dei 3 anni entro cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare le verifiche necessarie ed, eventualmente, revocare il beneficio per mancato completamento dei lavori, decorre dopo tre anni dalla registrazione dell'atto di acquisto. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 28577 del 15 dicembre 2020 che riguarda il caso di un acquisto con il beneficio “prima casa” di un'abitazione in costruzione. Si ricorda che le condizioni di accesso ai benefici “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%) sono disciplinate dall'art.1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 e riguardano: ·la natura dell'immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9);
·un anno dopo il trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato, se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale. Per costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 9150/00, 10142/00, 5297/01, 8163/02), i benefici fiscali cd. “prima casa” spettano anche all'acquirente dell'immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso. Tuttavia, il beneficio può essere conservato solo a condizione che la finalità di destinare l'immobile ad abitazione non di lusso, che nell'atto di acquisto è meramente dichiarata ed è connessa al completamento dei lavori, “venga realizzata al massimo entro il termine triennale di decadenza di cui all'art. 76 del DPR 131/86” dall'atto di acquisto. Solo decorsi i 3 anni dall'atto di acquisto, ossia “...a partire dal momento in cui sussiste il potere di compiere o tenere l'atto od il comportamento accertativo” l'Agenzia delle Entrate potrà effettuare, nei successivi 3 anni, le proprie verifiche.
· l'ubicazione dell'abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto; ·la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l'immobile da acquistare; ·la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. In connessione con tali condizioni si delineano diverse cause che possono determinare la decadenza dal beneficio. In relazione a ciascuna di queste cause varia il termine a partire dal quale decorrono i tre anni a disposizione dell'AdE per revocare l'agevolazione illegittimamente fruita.
Pertanto, in caso di acquisto agevolato di un'abitazione in costruzione: ·il contribuente deve ultimare la costruzione del fabbricato entro 3 anni dalla registrazione dell'atto ·scaduto questo termine, decorre un ulteriore triennio entro il quale l'ufficio può contestare la spettanza dell'agevolazione “prima casa”. Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che ha inviato al beneficiario dell'agevolazione, l'avviso di liquidazione nel termine dei 6 anni dall'atto di acquisto (3+3), sul presupposto che il contribuente non aveva ultimato i lavori nei tre anni successivi all'acquisto.
In particolare, il termine triennale decorre: ·dalla registrazione dell'atto in caso di dichiarazione mendace del contribuente (es. dichiarazioni da parte dell'acquirente di impossidenza di altra casa di abitazione nello stesso comune dove è ubicato il nuovo immobile e di altro immobile su tutto il territorio nazionale) 10
IMMOBILI VINCOLATI: NO AD UNA TUTELA ASSOLUTA E A PRIORI a disciplina statale in tema di vincoli culturali e paesaggistici non prevede una immodificabilità assoluta e a priori degli immobili vincolati. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 29/2021, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità della Legge regionale della Puglia n. 43/2019 in tema di valorizzazione a fini turistici del proprio patrimonio storico-rurale (trulli, masserie, torri, fortificazioni, ecc.).
L
(culturale o paesaggistica, rilasciate rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 146 del D.lgs. 42/2004); · l'autorizzazione delle amministrazioni competenti è lo strumento centrale volto al controllo della compatibilità degli interventi sul bene tutelato con il valore culturale, storico o paesaggistico espresso dallo stesso, e il relativo procedimento è la sede deputata al connesso bilanciamento degli interessi che insistono sul bene vincolato.
In particolare la Consulta ha chiarito che: · la normativa sui beni culturali e paesaggistici – ossia il Codice contenuto nel D.lgs. 42/2004 – non prevede un divieto a priori di compiere interventi sugli immobili soggetti a vincolo; · gli interventi sui beni vincolati sono infatti consentiti, a condizione che siano compatibili con il valore culturale e paesaggistico del bene e tale compatibilità è accertata in sede di autorizzazione
Le indicazioni fornite dalla Corte vanno a supporto della necessità di “non ingessare le città”, ma di trasformale per adeguarle alle nuove esigenze sociali ed ambientali. A tal fine occorre scongiurare quel meccanismo di regole normative che stanno determinando solo un “non fare” con conseguenze negative in termini di rigenerazione dei tessuti urbani e di contenimento del consumo di suolo.
11
ATI E CONSORZI STABILI: IL PUNTO SULLA SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA
U
soli Consorzi stabili (co. 7–bis); e. di recesso di una o più imprese raggruppate/consorziate (co. 19). I casi sub a., b. e c. sono applicabili anche alla mandataria (art. 48, co. 17). Nei casi sub d. ed e. viene specificato che la modifica soggettiva non deve essere comunque finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. In questi casi si deve quindi distinguere fra “mancanza” originaria, che comporta sempre l'esclusione, e “perdita” sopravvenuta di un requisito già sussistente alla data della domanda di partecipazione (art. 48, co. 19).
na delle norme di più incerta applicazione del Codice dei contratti è quella che reca le eccezioni al generale divieto di qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorziati esecutori indicati in sede di offerta (art. 48, commi 7-bis, 9, 17, 18, 19, 19-ter del d.lgs. 50/2016). Tanto che, nel breve volgere di pochi giorni, si sono evidenziati due diversi orientamenti del Consiglio di Stato e del Tar Toscana sulla disciplina che consente all'ATI o al Consorzio stabile la sostituzione, in corso di gara, dell'impresa nei cui confronti sia sopraggiunta una causa di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 833 e TAR Toscana, sez. II, del 10 febbraio 2021, n. 217). Nel primo caso, riscontrata una violazione in materia contributiva e previdenziale (art. 80, comma 4, del Codice), era discussa la possibilità dell'ATI di indicare un nuovo mandante; similmente, nel secondo caso era stata negata la possibilità rimodulare la composizione del raggruppamento ricorrente a fronte di alcuni illeciti sopraggiunti in gara nei confronti del Consorzio mandante (80, comma 5, lett. c) e c-ter).
LA GIURISPRUDENZA In merito all'interpretazione dell'art. 48, sussistono due orientamenti che arrivano a conclusioni diverse sulla sostituzione dell'impresa mandante/consorziata. In particolare, ad essere dibattuta è la possibilità di estendere la modifica della composizione del raggruppamento (o dei consorziati esecutori) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 80 (vedi lett. b. sopra riportata), anche alla fase antecedente all'esecuzione dei lavori. Infatti, se da una parte nel comma 18 (e 17 per la mandataria) viene limitata la possibilità di tale modifica soggettiva alla fase di esecuzione, dall'altra l'ultimo comma dell'art. 48 (il 19-ter) estende la sua applicazione alla fase di gara.
INQUADRAMENTO GIURIDICO L'art. 48 del Codice dei contratti permette, anche in fase di gara (co. 19-ter), il subentro della nuova mandante o della consorziata inizialmente non indicata tra le esecutrici (comma 7-bis) nei casi: a. tassativamente indicati ovvero di procedure concorsuali, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento qualora si tratti di imprenditore individuale, o ancora nei casi previsti dalla normativa antimafia (co. 18, modificato dal d.lgs. n. 14 del 2019); b. di “perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80”, concernente le cause di esclusione di natura soggettiva (co. 18); c. previsti dalla normativa antimafia (co. 18); d. di fatti o atti sopravvenuti, con riferimento ai 12
la possibilità di una verifica - preliminare e compiuta - dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti) nonché la complessiva serietà delle imprese che partecipano alla gara, al fine di garantire la migliore affidabilità del futuro contraente dell'amministrazione. Inoltre, secondo tale orientamento, il primo decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017) ha sia modificato il citato comma 18 (introducendo la possibile modificazione del raggruppamento, ma limitando espressamente l'ipotesi alla fase esecutiva) sia introdotto il comma 19-ter. Sarebbe, allora, del tutto illogico che l'estensione “alla fase di gara” di cui al comma 19-ter, introdotto dallo stesso 'decreto correttivo' vada a neutralizzare la specifica e coeva modifica del comma 18.
Peraltro, tale articolo e in particolare i commi 17, 18 e 19 saranno oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato con riferimento alla possibilità di sostituire: · la mandante assoggettata a procedura concorsuale con altro operatore economico subentrante anche in fase di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 309); · una impresa capogruppo mandataria (fallita) con altra impresa esterna al raggruppamento (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sentenza non definitiva del 20 gennaio 2021, n. 37, vedi anche news ANCE ID n. 43293 del 27 gennaio 2021). IL PRIMO ORIENTAMENTO (RESTRITTIVO) Il primo orientamento, prevalente e condiviso dalla sez. V del Consiglio di Stato (sent. n. 883/21 cit.), mira a limitare i casi in cui è ammissibile una modifica soggettiva che, almeno in parte, a sua volta modifica lo stesso soggetto che partecipa alla gara d'appalto (cfr. Cons. St., sez. V., 18 febbraio 2019, n. 1116 e id, 20 gennaio 2015, n. 169, TAR Campania, 8 aprile 2019, n. 1929 e ANAC delibera n. 555 del 12 giugno 2019). Tale orientamento si ispira ai principi di par condicio fra tutti i concorrenti e di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche (art. 48, co. 9).
IL SECONDO ORIENTAMENTO (ESTENSIVO) Il secondo orientamento, condiviso dal Tar Toscana n. 217/21 cit., cerca di conciliare il testo dell'art. 48 con il favor partecipationis negli appalti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez, III, 2 aprile 2020, n. 2245). Partendo da tale presupposto, è stato osservato che l'intero comma 18 (come il 17) si riferisce espressamente e per ciascun profilo alla fase esecutiva. Ne consegue che l'inciso “in corso di esecuzione”, si inserisce in modo del tutto coerente ed omogeneo in tale contesto regolatorio.
Pertanto, le modifiche soggettive che interessano il concorrente sono ammissibili soltanto quando: (I) riguardino motivi indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara, (II) trovino giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della stessa. Tali modifiche non possono comunque attuarsi al di fuori delle ipotesi normativamente previste. Infatti, in questi casi, prevale l'esigenza di garantire la piena conoscenza dei possibili aggiudicatari alla stazione appaltante (e con essa
Di contro, il comma 19-ter estende la richiamata disciplina delle modifiche soggettive (inclusa quella prevista al comma 19) alla fase di gara, senza però operare alcuna differenziazione all'interno delle diverse ipotesi. Ciò, è peraltro, coerente - secondo lo stesso orientamento - con la ratio della suddetta novella legislativa (introdotta dal primo correttivo al Codice, d.lgs. n. 56 del 2017), tesa ad apportare una deroga al principio dell'immodificabilità alla composizione dei raggruppamenti, al fine di 13
evitare che un intero raggruppamento sia escluso dalla gara a causa di eventi sopraggiunti comportanti la perdita dei requisiti di ordine generale da parte di un'impresa componente. Infine, secondo lo stesso orientamento, non sarebbe comunque giustificabile alcuna differenziazione sulla modificabilità soggettiva tra l'avvio di una procedura concorsuale o di sopraggiunta interdittiva antimafia (in cui sarebbe comunque possibile sostituire la mandate o il consorziato) e le altre cause ostative ex art. 80, come nel caso di illecito professionale o di DURC negativo, ove non sarebbe mai ammessa alcuna sostituzione.
CONCLUSIONI In ragione di quanto sopra esposto, se il Consiglio di Stato (sent. n. 883/21 cit.) ha ritenuto complessivamente infondato l'appello dell'ATI, volto a sostituire la mandante, di contro il TAR Toscana (sent. n. 217/21 cit.) ha - seppure in primo grado accolto il ricorso, ritenendo possibile la rimodulazione della composizione del ricorrente, previa apertura di un dialogo procedimentale. Ne consegue che, nonostante rimanga prevalente l'orientamento restrittivo, in un quadro normativo di difficile coordinamento, residuano sul punto margini di incertezza.
14
COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC SULL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI REGIONALI
L
'ANAC ha invitato le Regioni a provvedere in modo tempestivo all'aggiornamento annuale del prezzario regionale così come previsto dal Codice dei contratti pubblici. Pubblichiamo il testo del comunicato
COMUNICATO DEL PRESIDENTE 17 febbraio 2021 Aggiornamento prezzari regionali Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità con riferimento ai contratti di appalto nel settore dei lavori pubblici, è emersa un'attuazione non del tutto conforme delle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici. È stato, infatti, rilevato come in diversi casi le Regioni non provvedano all'aggiornamento annuale del prezzario regionale o vi provvedano in un periodo avanzato dell'anno, limitando di fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno. Si invitano, pertanto, le Regioni a provvedere in modo tempestivo alle indicazioni della norma sopra richiamata, al fine di consentire alle stazioni appaltanti, tenute a determinare l'importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato, nonché di evitare l'attivazione del potere sostitutivo attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, appare, altresì, opportuno ribadire ai progettisti la necessità che gli stessi si attengano alle indicazioni contenute nei prezzari regionali al fine di quantificare l'importo delle lavorazioni in presenza di situazioni particolari e specifiche del singolo cantiere, fornendo adeguata motivazione della variazione introdotta rispetto al prezzo indicato nel prezzario, accompagnata da idonea documentazione a giustificazione della stessa e/o del nuovo importo quantificato.
Nel prendere atto del percorso virtuoso avviato da diverse Regioni ai fini dell'introduzione nei prezzari regionali di prodotti e/o lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, si auspica che tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di Regioni per addivenire alla completa definizione nei prezzari regionali dei prodotti e delle lavorazioni di cui al predetto decreto ministeriale.
Il Presidente Avv. Giuseppe Busia
15
ANAC: LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DEI PROTOCOLLI
C
stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratti”. Tornando ai contenuti della determina, l'ANAC, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha richiamato quanto enunciato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4042/2015, secondo cui sono da ritenersi legittime, in aggiunta a quelle specificatamente previste dal Codice dei contratti, le ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto disposte in base alle leggi vigenti, nel cui novero rientra, per l'appunto, anche l'ipotesi prevista dal citato art. 83 bis, comma 3. Ne deriva che il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall'art. 83, comma 8 del Codice dei contratti deve essere interpretato nel senso di impedire che vengano inserite nei bandi di gara cause di esclusione che non trovino giustificazione in disposizioni normative espresse, fatte salve, invece, quelle aventi la loro ragion d'essere in disposizioni di rango primario. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Supremo Consesso di giustizia amministrativa, al fine di evitare che la norma di legge che dispone l'esclusione per mancato rispetto dei protocolli di legalità si trasformi in una sorta di precetto in bianco, ed affinché il rispetto del canone della tassatività delle cause di esclusione non sia solo formale, vi è la necessità di sottoporre le regole dei protocolli di legalità ad un'interpretazione rigorosa, all'insegna dell'attento rispetto della lettera e, soprattutto, della ratio che le contraddistingue, ed in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. In altri termini, gli impegni assunti nei protocolli e negli accordi in questione non devono eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, conformemente al principio di proporzionalità che, al pari della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, costituisce un principio generale del diritto comunitario cui la normativa nazionale in materia
on Delibera n. 1120 del 20 dicembre u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (rispondendo ad una richiesta di chiarimento avanzata dal Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza del Ministero della Difesa) ha dichiarato che l'esclusione di un'impresa dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dei protocolli di legalità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall'articolo 83, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, essendo prevista da diposizioni di legge vigenti. Al contempo, ha aggiunto l'Autorità, le previsioni contenute nei suddetti protocolli non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. Preliminarmente, è bene ricordare che le clausole dei protocolli di legalità (o patti di integrità) sono idonee a rafforzare gli oneri informativi, già gravanti sui concorrenti in virtù delle disposizioni di legge, che impongono di informare la stazione appaltante di ogni fatto, specie se di rilevanza penale, in grado di incidere sulla valutazione di integrità ed affidabilità del concorrente dovuta in sede di verifica dei requisiti di partecipazione. In sostanza, l'accettazione del patto etico da parte dei concorrenti comporta l'ampliamento dei loro obblighi nei confronti della stazione appaltante da un duplice punto di vista: i) temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto; ii) contenutistico: si richiede all'impresa di impegnarsi, non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 722/2018). Da ultimo, peraltro, con l'art. 83 bis del D.lgs. n. 159/2011 - c.d. Codice antimafia - (recentemente introdotto dal D.l. Semplificazioni), è stato definitivamente stabilito, al comma 3, che “Le 16
di svolgimento, fugando, in tal modo, i dubbi sollevati circa l'introduzione di una possibile causa automatica di esclusione. Infatti, soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione (quali ad esempio quelle previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici) detta condotta assumerà rilevanza ostativa ai fini della partecipazione a future procedure di aggiudicazione, nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. Peraltro, con riferimento alla possibile operatività, nel caso di specie, delle misure previste dall'articolo 32 del D.l. n. 90/2014, l'Autorità ha evidenziato che le stesse operano in un momento successivo all'aggiudicazione, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento.
di appalti deve conformarsi (sul punto, cfr. CGUE sentenza del 22/10/2015, causa C-425/14, cit.). Sul punto, l'Autorità ha precisato che il rispetto di tali principi deve essere garantito sia nella fase di predisposizione dei protocolli di legalità, che non potranno contenere disposizioni eccedenti la finalità di evitare illeciti condizionamenti nelle procedure di gara, sia in fase applicativa, laddove la stazione appaltante è tenuta valutare l'idoneità della condotta a giustificare l'esclusione dalla gara. Inoltre, la sanzione espulsiva dovrà essere adottata in ottemperanza ai canoni del procedimento amministrativo, che richiedono la garanzia del contraddittorio e l'obbligo di idonea motivazione delle scelte adottate. In conclusione, l'ANAC ha ricordato che l'esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso
17
IMPOSTA DI BOLLO NELLE GARE PUBBLICHE RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.7/E/2021
N
capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto". Per quel che riguarda i capitolati d'appalto oggetto dell'istanza d'interpello, la R. 7/E/2021 chiarisce che sugli stessi si applica l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, tenuto conto che tali documenti disciplinano particolari aspetti del contratto (cfr. anche lo stesso art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972). Invece, per quel che riguarda gli allegati relativi ai grafici e disegni, l'Agenzia delle Entrate conferma che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, in quanto elaborati tecnici redatti da un professionista, devono essere assoggettati all'imposta di bollo in caso d'uso, nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare, con un minimo di 1 euro (cfr. l'art.28 della Tariffa, parte seconda, e l'art.3 co.3, del D.P.R. 642/1972). In merito, si osserva che nella risposta in commento, l'Agenzia indica 1 euro, come misura dell'imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell'imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l'importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall'art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972).
o all'applicazione dell'imposta di bollo sulla "domanda di partecipazione" ad una procedura di gara negoziata né sulla “manifestazione d'interesse” a valle di un'indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, come pure sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della P.A.. L'Agenzia delle Entrate torna sull'applicabilità dell'imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare pubbliche, nella Risposta n.7/E del 5 gennaio 2021, relativa ad un'istanza d'interpello in materia formulata da un'impresa. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo: • la "domanda di partecipazione" ad una procedura di gara negoziata non rientra tra i documenti previsti dall'art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972. Infatti, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, «l'adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta»; • la “manifestazione di interesse” che viene formulata dall'impresa dopo l'effettuazione, da parte della Stazione appaltante, di un'indagine di mercato volta ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare in seguito ad una procedura negoziata, che non rientra tra i documenti disciplinati dalla medesima Tariffa, parte prima; • le “offerte economiche” non seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. anche la R.M. 96/E/2013). Sotto il profilo, invece, dell'applicabilità dell'imposta di bollo sugli allegati ai contratti, l'Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell'art.32, co.14-bis, del D.Lgs n.50/2016], "I 18
allegati al contratto d'appalto. In linea generale, infatti, l'Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all'imposta i documenti, allegati all'atto principale, per i quali l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine. La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)». Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all'imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l'elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d'appalto.
Resta comunque fermo che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta. Per completezza si ricorda, inoltre, che per i contratti d'appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l'imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento. Come chiarito nel passato dall'Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l'importo forfettario dell'imposta di bollo si riferisce all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione). Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt'oggi ancora da chiarire l'applicabilità dell'imposta forfettaria per gli
19
INVESTIMENTI COMUNALI: RIPARTITI QUASI 2 MILIARDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
I
indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione dei fondi:
l Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia, ha ripartito con il decreto del 23 febbraio 2021, 1.850 milioni di euro da destinare, nel 2021, ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Si tratta del contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145), come rifinanziato dal Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104) e, da ultimo, dalla Legge di bilancio per il 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Il programma di investimenti è partito con una dotazione annuale per il 2021 pari a 350 milioni di euro che, anche grazie all'azione dell'Ance di sostegno agli investimenti locali attraverso la proposta di un Piano Italia di manutenzione del territorio, ha potuto raggiungere una cifra molto più consistente, pari a 1.850 milioni di euro, alla quale si aggiungono gli ulteriori stanziamenti previsti per gli anni 2022-2030 per complessivi 7.550 milioni, di cui 2.200 milioni per la prossima annualità. Risorse che finanzieranno un importante piano di investimenti in ambiti primari per la sicurezza della collettività, quali il rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade e viadotti e di edifici pubblici come le scuole, offrendo un sostegno concreto al settore delle costruzioni e all'intera economia. A fronte di più di 9.000 progetti, per oltre 5 miliardi di euro, presentati dai comuni entro il termine del 15 settembre u.s., il decreto del 23 febbraio u.s. ha definito 8.176 opere ammissibili ed ha finanziato le prime 2.846 opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, relative a 1.912 enti locali beneficiari per un investimento complessivo di circa 1.878 milioni di euro. In merito all'attuazione di tali interventi, la procedura prevede che l'ente beneficiario del contributo affidi i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro termini precisi, di seguito
• entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro (177 opere); • entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro (1.437 opere); • entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro (1.221 opere); • entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro (11 opere). Tali termini sono aumentati di tre mesi qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA). Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà il recupero dei fondi da parte del Ministero dell'Interno e la loro successiva assegnazione ai comuni che risultano ammessi al finanziamento. E' inoltre previsto che il contributo possa essere ridotto del 5% qualora, entro il 31 dicembre 2020, non sia stato approvato il piano urbanistico attuativo (PUA) e il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). A tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le delibere di approvazione dei due piani soprarichiamati. In assenza della necessaria attestazione, il contributo assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell'interno, entro il 30 aprile 2021, e le eventuali risorse liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. In merito alla distribuzione regionale dei progetti finanziati, si segnalano per numerosità la Calabria (412 progetti), il Piemonte (401 progetti), la Campania (342 progetti) e il Lazio (303 progetti). 20
MIT: OBBLIGO DI EVIDENZA PER LE PROCEDURE SENZA BANDO
C
di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità (…)”. Pertanto, per il MIT, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione scelga di condurre un'indagine di mercato, sarà necessaria la pubblicazione dell'avviso di indizione dell'indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, per assolvere agli obblighi di pubblicità di avvio della gara imposti dal cennato articolo 1, comma 2, lettera b) del Dl Semplificazione.
on nota n. 523 del 13 gennaio u.s., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT ha fornito chiarimenti inerenti agli obblighi di pubblicità connessi con le procedure di affidamento derogatorie disciplinate all'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 7 (D.L. “Semplificazioni” – convertito in L. n. 120/2020). In particolare, è stato affermato che, in relazione all'utilizzo delle procedure negoziate senza bando per gli affidamenti sottosoglia, incombono sulle stazioni appaltanti specifici obblighi di dare evidenza sia dell'avvio delle procedure suddette, sia delle successive aggiudicazioni, con la precisazione che solo quest'ultimo avviso dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.
La “ratio legis” di tale adempimento viene individuata, oltreché nella finalità di garantire la più ampia trasparenza dell'azione amministrativa, anche come necessario contrappeso all'innalzamento delle soglie di riferimento per le negoziate sotto-soglia, alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare. Quanto al contenuto dell'avviso, la circolare precisa che, in linea con le cennate Linee Guida 4, lo stesso dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
La norma citata, infatti, prevede la possibilità, per i contratti sotto-soglia, di esperire le procedure negoziate, subordinandole alla previa consultazione di un numero minimo di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell'importo dell'affidamento. Con la nota in commento, il MIT precisa che gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti dovranno rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese.
· il valore dell'affidamento; · gli elementi essenziali del contratto · i requisiti di idoneità professionale · i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti ai fini della partecipazione · il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura. · i criteri di selezione degli operatori · le modalità per comunicare con la stazione appaltante
Quanto alle modalità di espletamento delle indagini di mercato, il MIT richiama il contenuto delle linee guida n. 4 dell'ANAC (in vigore fintantoché non verrà emanato il Regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del Codice), secondo cui che “la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo
Ove poi la stazione appaltante decidesse di utilizzare elenchi di operatori economici, è stato chiarito che la stessa sarà tenuta a dare immediata evidenza dell'avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l'indicazione anche dei riferimenti dell'elenco da 21
cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco. A questo proposito, il Ministero ha sottolineato la necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all'aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all'entrata in vigore del D.L. Semplificazioni, stante l'innalzamento delle soglie per le quali, con la nuova disciplina derogatoria, è stato consentito il ricorso alle procedure negoziate, connesso con l'ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici. Pertanto, il MIT, con la nota in commento, “corregge il tiro” rispetto a quanto affermato in un precedente parere (n 729/20) in cui si era ritenuto che l'avviso di cui al cennato art. 1 non fosse funzionale alla sollecitazione delle manifestazioni
di interesse da parte delle imprese, trattandosi di un mero “avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa”. Interpretazione, questa, della quale ANCE aveva sottolineato sin da subito le criticità. Il chiarimento sull'obbligo di avviso “preventivo” rende infine possibile, per il Dicastero, chiarire che, alle procedure in questione, le imprese invitate potranno partecipare non solo sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) - ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui al Codice dei contratti - ma, ancor prima, potranno, anche in forma di R.T.I, chiedere l'iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.
22
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI Entrando nel merito del documento, si evidenziano di seguito i principali contenuti di interesse.
Lo scorso 21 dicembre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha adottato, , le “linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre2020, n. 120”. Tale provvedimento è stato elaborato da un Gruppo di lavoro – cui ha contribuito anche l'ANCE, e composto da esperti nel settore dei lavori pubblici, provenienti dalla magistratura amministrativa, dall'amministrazione pubblica, dall'ANAC, dal mondo accademico e dagli ordini professionali costituito dal Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP, a fronte della richiesta di chiarimenti in merito al funzionamento dell'istituto, formulata dalla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. L'intervento chiarificatore è assolutamente apprezzabile. Il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) rappresenta, infatti, una delle novità più importanti contenute nel Dl “Semplificazioni”.
PREMESSA In apertura, il documento chiarisce, in via generale, quali sono le prerogative e il ruolo che il CCT è chiamato a svolgere, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dl “Semplificazioni”. In ragione di ciò, il documento, in linea con la normativa vigente, afferma espressamente che il CCT 1. non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti; 2. rappresenta, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, l'opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico.
Fino al 31 dicembre 2021, la costituzione del CCT è obbligatoria nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche se già in corso e se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al d.lgs. n. 50/2016.
AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1) Le linee guida precisano che: 1) sono destinatari dell'applicazione della normativa de qua tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 operanti nei settori ordinari, nei settori speciali e nell'ambito delle concessioni;
Il CCT può essere, invece, costituito in via facoltativa nei seguenti casi:
2) la costituzione di detto organo avviene esclusivamente in caso di affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione (sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi); 3) ai fini dell'applicazione della relativa normativa, l'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni di importo dovute all'adozioni di varianti durante la fase di esecuzione del
1) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione; 2) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. 23
sollecitare la parte pubblica al rispetto del dettato normativo”. Qualora l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante. Quanto alla durata dell'attività del Collegio, se ne prevede lo scioglimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. Il 31 dicembre 2021 rappresenta, comunque, il termine a decorrere dal quale possono essere sciolti i collegi costituti nella vigenza il DL 76, nelle ipotesi obbligatorie; negli altri casi, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti. Per quanto invece attiene ai collegi già costituiti al momento dell'entrata in vigore del DL 76 ossia costituiti prima del 17 luglio 2020 - questi continuano ad operare anche successivamente al 31 dicembre 2021, salvo diverso accordo tra le parti.
contratto (in tale ipotesi, ne viene raccomandata la costituzione prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre dei relativi parere già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto); 4) diversamente dall'accordo bonario, non sussistono limiti di importo e di natura ai fini del deferimento delle questioni a tale organo; 5) con riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del DL 76, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva, per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto l'accordo. COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI (art. 2) Dopo aver ribadito l'obbligo di attivare il CCT prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data, come previsto dal decreto 76, si raccomanda l'immediata costituzione dello stesso per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del DL 76, per i quali la costituzione non sia ancora intervenuta. Sul punto, viene specificato che l'inottemperanza, ovvero il ritardo nella costituzione del CCT nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dei precisi obblighi, di cui all'art. 6, c. 1, del DL76.
Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti. In merito alla composizione di detto organo, ai sensi della disciplina vigente, “i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte” (art. 6, comma 2, Dl “Semplificazioni”). Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, occorre procedere alla
In particolare, viene precisato che “Per la stazione appaltante, tale inottemperanza viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi di legge. Per l'operatore economico privato, l'eventuale inerzia si configura come significativa inosservanza dell'obbligo di leale collaborazione, con ogni relativa conseguenza sul piano dei rapporti contrattuali, fatta salva la dimostrazione di aver adottato ogni atto e condotta in suo potere tesa a 24
membri, viene chiarito che i componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione adeguati alla tipologia dell'opera, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze. Vengono poi fissati alcune qualifiche che possono essere preferenziali per assumere la funzione, rispettivamente, di presidente o di componente.
redazione di apposito verbale, che evidenzi il mancato raggiungimento dell'accordo”. Successivamente, la designazione sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Tale designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale, il presidente è nominato dalla Regione. Relativamente ai contratti nei quali il MIT risulti stazione appaltante o finanziatore dell'opera, si raccomanda che il presidente venga nominato dal Ministero su designazione di un organismo indipendente, che garantisca terzietà allo stesso presidente. Viene poi opportunamente chiarito che la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, c. 1, lett. c), della direttiva 24/2014 UE, è esclusa dalle procedure concorsuali.
Relativamente alle ipotesi di incompatibilità dei membri, viene chiarito che non può essere nominato componente del CCT colui che a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento; b) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento; c) ricada in uno dei casi “conflitto di interesse” di cui all'art. 42 del Codice dei contratti; d) non sia in possesso dei requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere; e) ricada in uno dei casi di cui all'art. 6, c. 8, del DL76.
Naturalmente, in caso di sostituzione del presidente e dei membri, eventualmente necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa di un componente, la nota chiarisce che occorre provvedere con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina. Con riferimento poi al numero dei componenti, variabile da tre a cinque, secondo le specifiche esigenze e tipicità del contratto, le linee guida precisano che l'eventuale opzione per cinque componenti deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva di contratti che per la loro particolarità richiedono tali apporti all'interno del CCT. Circa i requisiti professionali del presidente e dei
Per quanto concerne le cause di incompatibilità del presidente, viene chiarito non può assumere tale ruolo colui che rientri in uno dei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e), o che abbia svolto, con riferimento ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815 del r.d. n. 1443/1940. Per il pubblico dipendente, oltre ai casi di incompatibilità sopramenzionati, non può essere 25
chiarito, in linea con quanto auspicato da ANCE, che “il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico. In questo senso la dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve”.
nominato componente o presidente del CCT colui che: a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza; b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. RAPPORTI TRA CCT COSTITUITO IN VIA FACOLTATIVA E IN VIA OBBLIGATORIA Quanto ai rapporti tra CCT costituito in via facoltativa e in via obbligatoria, il provvedimento in esame prevede che, nel caso in cui venga nominato detto organo in fase pre-affidamento, e si voglia procedere alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l ' o p e ra t o re e c o no m ic o a g g i ud ic a t a r io dell'affidamento, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere. Viene poi precisato che, nei casi di nomina del CCT per i lavori sottosoglia, ove a seguito dell'approvazione di una variante tecnica e suppletiva, si verifichi, nella fase di esecuzione, il superamento della soglia comunitaria, è necessario che il CCT nominato in via facoltativa sia confermato e prosegua i lavori anche in regime di obbligatorietà.
Circa i documenti da fornire al CCT, viene precisato che, le parti avranno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente il contratto. Nel caso in cui la costituzione, soprattutto per i lavori in corso, intervenga quando l'esecuzione è avanzata dovrà essere inviata al CCT tutta la documentazione che ha già generato riserve e/o problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi. In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti da controparte. Al CCT è consentito udire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.
INSEDIAMENTO, FUNZIONI e COMPETENZE (art. 3) Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni, è necessario che i componenti sottoscrivano un verbale alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario., in cui dichiarino, tra le altre cose, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al citato articolo 2. Quanto alle funzioni, viene definitivamente
ATTIVITÀ (art. 4) Viene ribadito, anzitutto, che lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di sovraintendere all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione. A tal fine, si ritiene utile che CCT fissi riunioni 26
sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori (trattasi di pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni);
periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni. Al CCT viene inoltre riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi.
2) Determinazioni” a carattere dispositivo, quando si tratta di decisioni adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto.
In ogni caso, il Collegio dovrà tenere informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.
Dette determinazioni, precisano le linee guida, producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate dal Codice di procedura civile (art. 808- ter, secondo comma).
Quanto alle modalità di svolgimento delle riunioni, i sopralluoghi e le audizioni, al CCT è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di relativo svolgimento.
A tal fine, il documento raccomanda l'inserimento di apposita clausola nel contratto di affidamento, o al più tardi al momento della costituzione del CCT, che preveda la possibilità di devolvere a tale organismo la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al Collegio.
Di ogni riunione del CCT si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato. Quanto all'audizione delle parti, il CCT non ha vincoli di sorta, avendo come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti. Il CCT deve tenere informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.
Al più tardi in sede di sottoscrizione del verbale redatto al momento della costituzione del Collegio, le parti dovranno indicare espressamente se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e, quindi, in tal caso, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio. Al riguardo, viene chiarito che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, e che tale volontà deve essere manifestata al più tardi nel verbale di insediamento del Collegio. Ciò considerato, la scelta di attribuire o meno la natura di lodo contrattuale alle determinazioni del
Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso. DETERMINAZIONI (art. 5) In relazione alla natura delle determinazioni del Collegio, il documento de qua specifica che queste assumono valore di: 1) Pareri, quando si tratta di decisione con specifico riferimento alla sola fattispecie della 27
Collegio potrà essere espressa dalle parti in un momento in cui è già nota la composizione dello stesso organo, tenendo così nella dovuta considerazione, tra le altre cose, la composizione del Collegio. Circostanza, questa, cui le imprese dovranno prestare particolare attenzione nel caso in cui non vi sia stato accordo sulla nomina del presidente, visto che, in tale ipotesi, come in precedenza sottolineato, lo stesso sarà comunque indicato dalla parte pubblica. Una volta attivato, il Collegio è sempre tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria (art. 4).
In ogni caso, conclude il documento, nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, ossia l'inosservanza delle relative determinazioni verrà comunque valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 5 e art. 6, c. 3, DL 76/2020).
COMPENSI (art. 6) In merito al compenso dei componenti, nel documento vengono forniti sia i criteri specifici di calcolo, sia le modalità di relativo pagamento, cui si fa rinvio.
Quanto al procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT, si prevede che questo possa essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte (in assenza di quesiti, detto organo non potrà quindi intervenire autonomamente o emettere pareri).
In linea generale, tale compenso viene calcolato sulla base di una parte fissa, comprensiva delle spese, e di una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, e ripartito in misura del 50% per ciascuna parte, nel caso in cui il Collegio sia costituito in fase di esecuzione delle opere. La quota parte degli oneri a carico della stazione appaltante è riportata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, attingendola alla voce “imprevisti” per lavori in corso.
Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale. In ogni caso, le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
Nel caso in cui invece sia nominato in fase pregara, il compenso e le spese saranno interamente a carico della stazione appaltante.
28
WEBINAR: “AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI”
O
Michele Di Giacomo, la relazione tecnica è stata tenuta dal Dott. Tonino Santosuosso, Pubblichiamo, di seguito, uno stralcio delle slides, illustrate nel corso del webinar.
rganizzato dall’Associazione, lo scorso 10 marzo si è tenuto il webinar “Aggiornamento in materia di lavori pubblici”, a cui hanno partecipato molte Imprese associate. Dopo i saluti introduttivi del Presidente di ANCE Avellino, ing.
Proroga di termini in materia di lavori pubblici (Disposizioni confermate dalla legge di conversione (L. 21/2021) del «milleproroghe» (D.L. n. 183/2020)
Proroga della possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo contrattuale Proroga della possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione su progetto definitivo “alleggerito”
31 dicembre 2021 Proroga della sospensione dell’obbligatorietà dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara Proroga della sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore. Proroga innalzamento del limite del subappalto - dal 30, previsto “a regime” dal Codice dei contratti pubblici - al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto
30 giugno 2021
SAL EMERGENZIALE Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo;
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.» e modificato dalla Legge n. 21/2021 Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: a)il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021 . Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce
29
SAL EMERGENZIALE EDILIZIA SCOLASTICA
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 77/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)
Art. 232, comma 4 Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) la proroga del termine al 15 ottobre 2020. Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) la proroga del termine al 31 dicembre 2020. Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) la proroga del termine fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. In fase di conversione il termine è stato ulteriormente prorogato al
30 aprile 2021
SOSPENSIONE NORMA CD. “TAGLIA RISERVE”
DL «sbloccacantieri» sospendeva l’operatività della norma cd. “taglia riserve”, consentendo agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica
Legge n. 21/2021 fino al 31 dicembre 2021
fino al 31 dicembre 2020
30
SOSPENSIONE DIVIETO APPALTO INTEGRATO
SOSPENSIONE OBBLIGO SCELTA COMMISSARI
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. con la legge 11 settembre 2020, n. 120
P R O R O G H E
SOSPENSIONE OBBLIGO RICORSO ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA PER I COMUNI NON CAPOLUOGO INVERSIONE PROCEDURALE PER I SETTORI ORDINARI
31 DICEMBRE 2021
PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELLA L.120/2020 INFORMATIVA LIBERATORIA PROVVISORIA PER LE VERIFICHE ANTIMAFIA
SEMPLIFICAZIONI
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Subappalto: i limiti percentuali validi per i sotto-soglia TAR Lazio Sezione III-ter8 febbraio 2021, n. 1575
L’art. 105 del d.lgs. 50/2016 prevede: - al comma 2: “…. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
per gli appalti sotto-soglia non valgono i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’UE sull’illegittimità dei limiti prefissati dal Codice dei Contratti alla quota di lavori subappaltabile
- al comma 5:“Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
(elevato al 40% fino al 30 giugno 2021)
31
Attestazione SOA: requisito necessario e sufficiente Tar Campania, Salerno, Sez. I, 26/02/2021, n. 513 Bando di gara: requisiti di partecipazione attestazione SOA per le categorie OG1 - classe III, OS21 - classe III e OS30
nonché il “requisito speciale”, della realizzazione “negli ultimi tre anni, di un intervento di miglioramento o adeguamento sismico di edifici di cui all'elenco B dell'allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/10/2003, per un importo di esecuzione dell'intervento pari a quello posto a base di gara pari a euro 1.715.500,11 ultimato senza contenziosi e regolarmente collaudato”.
L’impresa ricorrente è stata esclusa per mancanza del requisito del lavoro negli ultimi tre anni
«Il sistema di qualificazione basato sull’attestazione SOA costituisce un sistema unico per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che il possesso dell'attestazione SOA per le categorie e le classifiche corrispondenti ai lavori da eseguire è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di lavori, senza che sia possibile alla Stazione appaltante individuare ulteriori requisiti di partecipazione e al concorrente dimostrare altrimenti il possesso dei requisiti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.»
ATI e Consorzi stabili: sostituzione dell'impresa L’art. 48 del Codice dei contratti permette, anche in fase di gara (co. 19-ter), il subentro della nuova mandante o della consorziata inizialmente non indicata tra le esecutrici (comma 7-bis) nei casi: a) tassativamente indicati ovvero di procedure concorsuali, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento qualora si tratti di imprenditore individuale, o ancora nei casi previsti dalla normativa antimafia (co. 18, modificato dal d.lgs. n. 14 del 2019); b) di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 , concernente le cause di esclusione di natura soggettiva (co. 18); c)previsti dalla normativa antimafia (co. 18); d)di fatti o atti sopravvenuti , con riferimento ai soli Consorzi stabili (co. 7–bis); e) Di recesso di una o raggruppate/consorziate (co. 19).
più
imprese
32
Qualora la perdita dei requisiti di cui all'articolo 80”avvenga in fase di gara, è possibile la sostituzione?
Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 833
NO
TAR Toscana, sez. II, 10 febbraio 2021, n. 217
SI Art. 48, comma 19-ter. «Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara»
33
34
35
DELIBERA N. 98 3 febbraio 2021
36
ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO
N
ell'anno 2020 sono stati pubblicati 101 bandi di gara per un importo complessivo pari ad € 127.078.860,48. In tale importo è ricompreso il bando indetto dall'Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti per la Progettazione e esecuzione dei lavori per la realizzazione della “tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I° stralcio” il cui importo è pari ad € 51.715.786,39. Al netto di tale appalto l'importo complessivo dei bandi pubblicati nell'anno 2020 è pari ad € 75.363.074,09. Inoltre occorre considerare il bando Rfi per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, tratta Apice – Orsara, 2° lotto funzionale: Hirpinia-Orsara, il cui importo è pari ad € 1.273.949.188,98. Sempre nell'anno 2020 sono state monitorate circa 30 avvisi di manifestazione di interesse per procedure negoziate per un importo complessivo di € 10.988.707,52. Il criterio di aggiudicazione adottato per i predetti 101 bandi è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 94 bandi e quello del massimo ribasso con esclusione automatica per solo 7 bandi. Dei 94 bandi affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ben 76 hanno un importo a base d'asta inferiore ad 1 milione di euro e di questi, 38 inferiore a 500.000 euro. Dei predetti 101 bandi, solo 3 hanno un importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria (5,3 milioni). Nell'anno 2019, i bandi pubblicati sono stati 129 per un importo complessivo pari ad € 119.136.046,31. In conclusione, al netto del bando già citato per la tangenziale Roccabascerana – Altavilla Irpina, nell' anno 2020 rispetto all'anno 2019, si registra una diminuzione dei bandi pari al circa il 22,5% per numero ed al 36,7% per importo complessivo.
2019
2020
numero Bandi
importo
numero Bandi
importo
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
8 4 8 5 9 12 24 13 12 15 10 9
4.257.787,27 14.234.724,63 13.812.226,77 5.509.838,60 10.082.666,48 15.086.698,04 15.205.997,94 7.613.498,62 9.382.596,53 9.690.792,87 6.830.728,79 7.428.489,77
9 4 4 2 15 8 16 6 3 14 10 10
6.078.709,28 1.959.210,05 1.799.029,77 424.463,55 9.837.783,62 5.299.873,61 20.430.651,11 3.694.913,92 2.098.142,47 63.584.930,20 7.198.056,13 4.673.096,77
TOTALE
129
119.136.046,31
101
127.078.860,48
BANDI DI GARA ANNI 2008 - 2020 ANNO NUMERO
IMPORTI
ANNO NUMERO
IMPORTI
2008
312
240.620.398,38 2014
332
329.982.743,83
2009
262
261.339.732,83 2015
189
178.463.572,42
2010
252
160.367.329,16
71
50.650.604,27
2011
148
232.286.136,11 2017
67
59.676.515,01
2012
122
91.387.580,52 2018
89
102.703.950,49
2013
138
129
119.136.046,31
106.990.700,29
2016
2019
* In tale importo è ricompreso il bando indetto dall’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti per la Progettazione e esecuzione dei lavori per la realizzazione della
2020
101
127.078.860,48*
“tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I° stralcio” il cui importo è pari ad € 51.715.786,39.Al netto di tale appalto l’importo complessivo dei bandi pubblicati nell’anno 2020 è pari ad € 75.363.074,09.
37
BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2019 NUMERO IMPORTO CLASSI DI IMPORTO BANDI COMPLESSIVO fino a 100.000,00 5 159.342,41 da 100.000,01 a 150.000,00 8 976.972,75 da 150.000,01 a 500.000,00 46 14.593.431,80 da 500.000,01 a 1.000.000,00 37 27.584.896,07 da 1.000.000,01 a 2.000.000,00 20 27.219.858,08 da 2.000.000,01 a 5.000.000,00 12 36.457.006,20 Oltre 5.000.000,00 1 12.144.539,00 BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2020 NUMERO IMPORTO CLASSI DI IMPORTO BANDI COMPLESSIVO fino a 100.000,00
5
302.567,29
da 100.000,01 a 150.000,00
3
376.453,09
da 150.000,01 a 500.000,00
37
12.342.065,77
da 500.000,01 a 1.000.000,00
37
25.008.655,84
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00
14
19.723.126,40
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00
2
6.103.261,30
Oltre 5.000.000,00
3
63.222.730,79
Categorie dei lavori richieste nei bandi di gara Provincia di Avellino - anno 2020 CATEGORIE
NUMERO BANDI
IMPORTI
CATEGORIE
38
NUMERO BANDI
IMPORTI
La contrazione rilevata nei dati, come già detto, si riferisce alle sole gare pubblicate e non anche a tutte le altre procedure per le quali, a seguito del Dl semplificazioni, non è più previsto l'obbligo di piena pubblicità. Di queste, non appaiono ancora delineate chiaramente le dinamiche per l'anno appena concluso.
I bandi per i quali è stata richiesta una sola categoria sono stati 71, quelli per i quali sono state richieste due categorie 18 ed infine 12 quelli che hanno richiesto 3 o più categorie. L'apertura del 2021, nella nostra provincia, è stata caratterizzata da una tendenza positiva di gare pubblicate. Infatti, nello scorso mese di gennaio sono stati pubblicati 17 bandi, di cui solo 2 di importo superiore ad 1 milione di euro, per un importo complessivo pari ad €. 9.671.973,72.
D'altro canto, per gli importi banditi, nel 2020, si registra una consistente crescita del 28,7% su base annua. Il valore posto in gara passa, infatti, dai 31,4mld del 2019 ai 40,5mld dello scorso anno. Tale dinamica, tuttavia, non è generalizzata, ma risente pesantemente della presenza di grandi opere (bandi superiori ai 100mln22) e di interventi di dimensione elevata frazionati in lotti territoriali promossi da due stazioni appaltanti ben definite, ovvero Anas e Rfi.”
I bandi di gara per lavori pubblici in Italia Lo scorso 10 febbraio è stato presentato l'Osservatorio Congiunturale sull'industria delle Costruzioni dell'ANCE, nel quale per quanto riguarda i bandi di gara per lavori pubblici in Italia per l'anno 2020, si evidenzia che: ”Nel triennio 2017-2019 si era assistito ad un recupero della domanda di lavori pubblici, testimoniata dalla rinnovata crescita delle gare pubblicate. L'avvento della pandemia, da febbraio 2020, ha profondamente sconvolto il mercato e le imprese che vi operano, rappresentando uno shock senza precedenti. Accanto a ciò, inoltre, a partire dal mese di luglio 2020, si è aggiunto un ulteriore elemento di impatto rilevante sul mercato dei lavori pubblici, ovvero il Dl semplificazioni, il quale ha introdotto importanti modifiche al codice dei contratti pubblici del 2016. Il risultato del 2020, pertanto, risulta indissolubilmente legato a tali shock “esogeni”: il numero di gare pubblicate, ad esempio, mostra un consistente calo dell'11,1% rispetto al 2019; l'analisi mensile evidenzia che il trend negativo diviene, in particolare, continuo a partire dal mese di luglio e coinvolge i tagli dimensionali più contenuti (inferiori ai 5mln). Tale risultato, risente, oltre che dell'incertezza e delle difficoltà legate alla gestione dell'emergenza sanitaria, anche dell'entrata in vigore del già citato Dl semplificazioni avvenuta proprio a luglio 2020.
Nell'Osservatorio si aggiunge che sotto soglia comunitaria si registra una diminuzione del 13,0% per quanto riguarda il numero dei bandi di gara (13,3% fino a 1 milione e -10,5% fino a 5 milioni) e del 10,2% per quanto attiene all'importo (- 10,2% fino a 1 milione e -10,1% fino a 5 milioni). Sopra soglia comunitaria, invece c'è una crescita del numero di bandi gara pari al 41,7% (+43,3% da 5 a 50 milioni e +21,4% oltre i 50 milioni). Cresce, per tali appalti anche l'importo: +49,6% ( +72,5 da 5 a 50 milioni e +30,9% oltre i 50 milioni). Per quanto attiene alle stazioni appaltanti, l'Osservatorio rivela come “il principale protagonista del 2020 sia stato Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) che ha bandito lavori per 12,2mld, ammontare pari al 30% del totale complessivo annuale (40,5mld). Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio nazionale promossi in buona parte tramite la modalità di affidamento dell'accordo quadro. Anche l'Anas vede una buona performance, con circa 450 gare per 5,6mld, in aumento del 20,4% in numero e del 34,5% in valore rispetto al 2019. 39
Come anche negli anni precedenti l'ente continua a utilizzare molto frequentemente l'accordo quadro per promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale e autostradale su tutto il territorio nazionale. D'altro canto, il 2020 vede anche la presenza di nuove opere, pure di importo rilevante, come ad esempio, i lavori sulla ss16 «adriatica» - variante di Ancona, ampliamento da 2 a 4 corsie (189mln), sulla ss38 «dello Stelvio», nodo di Tirano (136mln) e sulla ss64 «Porrettana», nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (136mln). Guardando le altre stazioni appaltanti, si notano riduzioni significative generalizzate nel numero di pubblicazioni con pochissime eccezioni. In termini di importo, oltre l'Anas e gli enti ferroviari,
si riscontrano aumenti per le ex municipalizzate e, seppur più contenuti, anche per le concessionarie per autostrade”. Secondo l'elaborazione ANCE, su dati inflopus, l'apertura del 2021 risulta caratterizzata da una tendenza negativa, soprattutto nel numero di gare pubblicate. Il mese di gennaio 2021, con 1.200 bandi di gara per lavori pubblici per un importo corrispondente di oltre 1,3mld, registra una flessione del 26,3% del numero di pubblicazioni e un calo più contenuto in valore del 3,5% rispetto a gennaio 2020. La contrazione continua a interessare le procedure sotto soglia, in calo di quasi il 30%; mentre aumenti caratterizzano le gare di importo superiore ai 5mln.
I BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA
Elaborazioni Ance su dati Infoplus
40
CAMPANIA
Il Presidente Gennaro Vitale
L'ANCE Campania assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE. • Rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale. • Esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assumendo le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la risoluzione dei problemi.
SEDE E INFORMAZIONI Piazza Vittoria n. 10 - 80121 Napoli (NA) Email: info@ancecampania.it Pec: ance.campania@pec.ance.it Tel: 081 7645851 Fax: 081 2452900
www.ancecampania.it
www.ance.av.it
anceavellino@pec.ance.av.it