Costruttori Irpini n. 3/2021

Page 1

Costruttori Irpini Nuova serie anno XXXV n. 3 luglio - settembre 2021 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 34 - Legge 549/95 Filiale di Avellino

Periodico dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino


ANCE AVELLINO (triennio 2018 - 2021) Presidente Michele Di Giacomo

Consiglieri Massimo Toriello (VicePresidente), Alfonso Palma (Tesoriere), Francesco Colella, Luca Iandolo, Antonio Prudente, Giuseppe Lazzerini, Raffaele Trunfio (Presidente Gruppo Giovani), Antonio Nicastro (Past President), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)

Presidente Onorario Antonio De Angelis

SERVIZI ALLE IMPRESE Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

w w w. a n c e . a v. i t


COSTRUTTORI IRPINI PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

SOMMARIO ANCE CAMPANIA ANNIVERSARIO 50 ANNI “SVILUPPO E COSTRUZIONI IN CAMPANIA 1950 – 2030. NARRAZIONE STORICA E SCENARI COMPETITIVI PER IL FUTURO” ............................... pag. 2

Nuova serie - anno XXXV n. 3 luglio - settembre 2021 START UP 110 % ANCEAV - L'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI INCONTRA LE IMPRESE .................... pag. 3

Direttore Linda Pagliuca

DL GREEN PASS - PROCEDURE PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO .......................................... pag. 4

Responsabile Giampiero Galasso Redazione Linda Pagliuca

RECOVERY PLAN - PRIMA FOTOGRAFIA DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI A LIVELLO TERRITORIALE E REGIONALE ...................................................... pag. 13

Direzione e redazione Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252 Sito internet www.ance.av.it E-mail direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it Stampa Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av) www.azzurracomunicazione.it

LEGGE 108-2021: CONVERSIONE DEL DL 77/2021 CD. DL SEMPLIFICAZIONI - MODIFICHE AL SUPERBONUS CILA SUPERBONUS ............................................. pag. 15 DEFINITIVAMENTE APPROVATA LA SPECIALE DISCIPLINA SULLA “REVISIONE DEI PREZZI” PER I LAVORI PUBBLICI ...................................... pag. 17 CRISI D'IMPRESA: PROROGARE L'ENTRATA IN VIGORE AL 2023 E DEFINIRE IL FALLIMENTO ONESTO ...... pag. 20 BUIA: INTERVENTO IMMEDIATO PER SUPERARE CARO PREZZI, CARENZA DI MANODOPERA E MATERIALI pag. 24

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ANCE CAMPANIA

BONUS FISCALI: NOVITÀ DAL MEF, DALL'ENEA E DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ......................... pag. 25

La collaborazione al periodico è aperta a tutti. Gli articoli firmati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la redazione. È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati se non è citata la fonte. Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304 del 25 febbraio 1993

APPALTI PRIVATI: COME FUNZIONA IL RECESSO DEL COMMITTENTE .............................................. pag. 26 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA ....................... pag. 28 RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: SERVONO CULTURA DEL RECUPERO, REGOLE CERTE E PIÙ IMPIANTI ........................... pag. 33

Registro stampa Diffusione gratuita

SUPERECOBONUS 110% - I REPORT DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 DEL TERRITORIO NAZIONALE E DELLA CAMPANIA ............................................ pag. 36

1


ANCE CAMPANIA ANNIVERSARIO 50 ANNI “SVILUPPO E COSTRUZIONI IN CAMPANIA 1950 – 2030. NARRAZIONE STORICA E SCENARI COMPETITIVI PER IL FUTURO”

N

ell'ambito delle attività previste per festeggiare i 50 anni di Ance Campania, il giorno 22 settembre 2021 presso l'Hotel Continental di Napoli si è svolto il convegno “Sviluppo e Costruzioni in Campania 1950 – 2030. Narrazione storica e scenari competitivi per il futuro”, in cui è stata presentata una ricerca curata dal Cresme, che, partendo dalle vicende del passato, segnato da una forte crisi del settore delle costruzioni, ha evidenziato le principali sfide da affrontare nei processi di trasformazione urbana e territoriale della nostra Regione. Numerosi i temi affrontati nella tavola rotonda presieduta da soggetti di una certa importanza e rappresentanza nel settore edile. Il neo-presidente di Ance Campania, Luigi Della Gatta, ha rimarcato l'importanza della rigenerazione urbana dei territori campani in vista dei fondi del Pnrr, evidenziando la necessità di accettare la sfida dall'Ue, da percorrere in tempi brevissimi, entro il 2026. Sulla stessa lunghezza d'onda ha proseguito Gabriele Buia, presidente dell'Ance nazionale, che ha sostenuto come sia necessario modificare il sistema legislativo e procedurale in Italia che, con le sue norme e i suoi tempi, asfissia le imprese senza promuovere il lavoro di quelle medio-

piccole. Ha continuato affermando che tale semplificazione dovrebbe perdurare anche oltre il 2026, varcando i confini temporali dettati dalla sfida del Pnrr e, in conclusione, nell'ottica di obiettivi di sostenibilità e riqualificazione urbana, è stata affrontata la questione sulla proroga del Superbonus. Alla discussione si sono uniti anche l'assessore al governo del territorio della Regione Bruno Discepolo, il Presidente nazionale del gruppo Giovani giovani Ance Regina De Albertis, l'imprenditore Hines Italy Mario Abbadessa e un rappresentante sindacale. A conclusione, la parola è stata ceduta al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, tra i vari argomenti citati, si è pronunciato sull'uscita della nuova legge urbanistica regionale. Lo scopo del Convegno è stato quello di fornire una visione ampia sullo sviluppo del territorio campano negli anni futuri, mirando alla ripresa del comparto edilizio e del settore edile alla luce dell'andamento del mercato delle opere pubbliche e del mercato privato. L'auspicio è che le imprese, soprattutto le medio-piccole, vengano favorite in vista della sfida del Pnrr, che impegnerà il settore nei tempi imminenti.

2


START UP 110 % ANCEAV L'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI INCONTRA LE IMPRESE

P

fiscali, promuovendo la costante formazione delle imprese e offrendo la disponibilità di consultazione delle slide illustrate all'incontro, in sede. In vista delle scadenze attuali previste dalla legge, l'Associazione continua a dare un forte impulso alle realtà locali imprenditoriali, ricordando che gli uffici dell'Associazione sono sempre aperti ad accogliere l'adesione al progetto di nuove imprese, le quali troveranno supporto nell'avvio di nuovi interventi.

er favorire gli interventi edilizi che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa (Superbonus 110%, sismabonus, ecobonus, bonus facciate ecc.) Ance Avellino, a seguito dell'interesse mostrato per l'attività svolta dallo Sportello Superbonus 110%, promosso nel giugno 2020, ha avviato a maggio 2021 il progetto “Start up 110% ANCEAV”, con la collaborazione tecnica del Prof. Carmine Lubritto e del suo staff, a sostegno delle imprese associate della provincia di Avellino. Il 9 settembre 2021, presso la sede Ance Avellino, in continuità col progetto avviato, si è tenuto un seminario per le imprese, utile a fare il punto della situazione nazionale e locale in materia di Superbonus. Nello specifico i punti affrontati dal prof. Lubritto: • Un resoconto della prima fase del progetto “Start up 110% ANCEAV” in termini di pratiche revisionate (analisi di fattibilità di circa 29 pratiche, analisi dettagliata della documentazione di avvio lavori di circa 18 pratiche e presentazione del SAL di circa 4 pratiche); • Un'analisi della situazione nazionale in materia di Ecobonus attraverso i dati forniti dall'ENEA; • Le novità della legge 108 del 29 luglio 2021 di conversione del Decreto Semplificazioni, in particolare la presentazione della CILA Superbonus; •Aggiornamenti in materia di Sismabonus, Ecobonus e Sismabonus acquisti attraverso la lettura delle faq e delle risposte di interpello dell'Agenzia delle Entrate; • La definizione dei massimali di spesa per condomìni e case unifamiliari, con il supporto della dott.ssa Schiavo Valentina, tirocinante Master Diciv – Ance Avellino. L'Associazione rinnova il suo impegno nella divulgazione e nella conoscenza della normativa in continuo aggiornamento in materia di bonus 3


DL GREEN PASS PROCEDURE PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

T

secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute. Altresì, vengono specificati i provvedimenti da adottare nel caso in cui i lavoratori dichiarano di non essere in possesso della certificazione o ne risultano privi al momento, distinguendo due casi: - nel primo caso, in un'impresa con più di 15 dipendenti, la mancata esibizione del Green Pass corrisponde all'assenza ingiustificata del lavoratore sino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari, con la conservazione del rapporto di lavoro ma senza retribuzione; - nel secondo caso, in un'impresa con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Si prevede una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro in caso di violazione degli obblighi di verifica da parte del datore di lavoro e in caso di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, mentre in caso di accesso da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green pass è prevista una sanzione amministrativa è pari a euro da 600 a 1.500 e, in tale ipotesi, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. L' Ance nazionale ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'entrata in vigore di tale articolo, disponendo di appositi moduli ossia la lettera di incarico al soggetto nominato per la verifica e un verbale utile alla registrazione della rilevazione temperatura e verifica del Green Pass. In particolare, viene fornita la documentazione di informativa privacy sia per i lavoratori che per i dipendenti esterni, garantendo massimo rispetto sul trattamento dei dati. Segue la modulistica.

ra le disposizioni contenute nel decreto 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" l'art.3 fornisce indicazioni sulle misure da adottare in ambito privato.

Si evidenziano gli obblighi a cui il datore di lavoro deve sottostare: -informare i lavoratori (e tutti i soggetti esterni quali lavoratori autonomi e collaboratori non dipendenti che, a qualunque titolo, svolgono un'attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro) sull'obbligo di esibizione e verifica quotidiana del Green Pass (resta in vigore quella della rilevazione della temperatura), all'ingresso del luogo di lavoro (laddove necessario, anche della carta di identità) dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tramite scansione del QR CODE con l'app “Verifica C-19”; - individuare con atto formale, ossia con una lettera di incarico, il soggetto incaricato alla verifica della certificazione per ogni luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale. Laddove realmente impossibilitato, il datore di lavoro può proseguire con verifiche a campione e in caso di lavoratori in trasferta, vige l'obbligo per il lavoratore stesso o per il committente di informare il datore di lavoro sul mancato possesso del Green Pass dei lavoratori e la conseguente non ammissione al lavoro. Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 4


COMUNICAZIONE AI LAVORATORI

Allegato n. 1)

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass (art. 3, D.L. n. 127/2021). A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass, quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità: - mediante la scansione del QR CODE; - utilizzando esclusivamente l'Applicazione “Verifica C-19”; - senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l'effettuazione dell'avvenuta verifica. (ipotesi 1) A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass a campione, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità: - mediante la scansione del QR CODE; - utilizzando esclusivamente l'Applicazione “Verifica C-19”; - senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l'effettuazione dell'avvenuta verifica; - ogni ______ giorni; - ad un numero pari al ___% dei lavoratori. (ipotesi 2) Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute. Si informa, altresì, che i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (ipotesi A). Si informa, altresì, che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (a seguito di comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso del Green pass o poiché ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro), il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (ipotesi B). In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro unitamente alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile. 5


INFORMATIVA PRIVACY – per i dipendenti

Allegato n. 2)

Informativa resa ai lavoratori per il trattamento dei dati personali per la gestione delle misure per la prevenzione del COVID-19 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti presso l'interessato che si intendono trattare, informiamo l'interessato di quanto segue: Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento. · Il Titolare del trattamento è: [TITOLARE]. · Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: [Mail_TITOLARE]. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica. Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali. I dati sono forniti per la prevenzione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro (in base al comma 2, g) dell'Art. 9 del GDPR con riferimento al DPCM del 26/04/20 e successivi che obbligano i datori di lavoro a adottare protocolli di sorveglianza e del D.L. 127 del 21/09/21) e trattati per dimostrare la corretta attuazione dei protocolli per poter collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 e per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà, infatti, l'impossibilità per il Titolare di adempiere ad obblighi di legge, quindi, non sarà possibile l'ingresso nell'Ambiente di lavoro. Categorie di dati personali trattati. Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo. Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati personali acquisiti direttamente dall'interessato che rientrano nelle seguenti categorie: · COMUNI: dati anagrafici (nome, cognome, dati di contatto). · PARTICOLARI: dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati relativi alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico e all'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID19. Categorie di destinatari dei dati personali. Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati. Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: · Agli addetti alla rilevazione della temperatura e/o alla raccolta delle autodichiarazioni e al controllo del certificato verde COVID-19. · Alle autorità competenti. È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati [richiedendole all'indirizzo mail [MAIL_TITOLARE]. ] / [sul sito aziendale.] 6


Principi generali. Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di adeguatezza. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di destinatari indicati nel punto precedente. Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati. Periodo di conservazione dei dati personali. Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente, saranno trattati e conservati per non oltre i 15 giorni dalla raccolta a meno di presenza di eventi di contagio e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza. Diritti esercitabili. Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali. In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di: · Chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al trattamento dei propri dati. · Proporre reclamo a un'autorità di controllo. Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Titolare, sopra indicato.

Data: ______________________________ Firma per presa visione: _____________________________________

7


LETTERA DI INCARICO

Allegato n. 3)

La _______________________________, in persona del suo legale rappresentante sotto specificato, Titolare del trattamento dei dati personali; VISTO l'Art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” DESIGNA il Sig/La Sig.ra ______________________________, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2n dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi COVID-19 , c.d. Green pass). Tale incarico comporterà l'assolvimento dei seguenti adempimenti: - verifica del Green pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione “Verifica C-19”; - verifica del Green pass preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro; - controllo del documento di identità dell'intestatario del Green pass, nel caso se ne ravvisasse la necessità. Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni: - non raccogliere alcun dato riferito al soggetto controllato; - verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione; - non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici; - contattare il responsabile dell'azienda/responsabile del personale/capo cantiere in caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass; - garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone in attesa di controllo; - non cedere, anche temporaneamente, la delega né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile. _______________, lì ______________

Il datore di lavoro_________________________

Per presa visione e accettazione,

in data__________

L'incaricato ______________________________

8


INFORMATIVA PRIVACY – per gli esterni

Allegato n. 4)

Informativa resa agli esterni per il trattamento dei dati personali per la gestione delle misure per la prevenzione del COVID-19 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti presso l'interessato che si intendono trattare, informiamo l'interessato di quanto segue: Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento. · Il Titolare del trattamento è: [TITOLARE]. · Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: [Mail_TITOLARE]. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica. Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali. I dati sono forniti per la prevenzione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro (in base al comma 2, g) dell'Art. 9 del GDPR con riferimento al DPCM del 26/04/20 e successivi che obbligano i datori di lavoro a adottare protocolli di sorveglianza e del D.L. n. 127 del 21/09/21) e trattati per dimostrare la corretta attuazione dei protocolli, per poter collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 e per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai precedenti paragrafi è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà, infatti, l'impossibilità per il Titolare di adempiere ad obblighi di legge, quindi, non sarà possibile l'ingresso nell'Ambiente di lavoro. Categorie di dati personali trattati. Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo. Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati personali acquisiti direttamente dall'interessato che rientrano nelle seguenti categorie: · COMUNI: dati anagrafici (nome, cognome, dati di contatto). · PARTICOLARI: dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati relativi alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico e all'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID19. Categorie di destinatari dei dati personali. Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati. Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: · Agli addetti alla rilevazione della temperatura e/o alla raccolta delle autodichiarazioni e al controllo del certificato verde COVID-19. · Alle autorità competenti. È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati [richiedendole all'indirizzo mail [MAIL_TITOLARE]. ] / [sul sito aziendale.] 9


Principi generali. Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di adeguatezza. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di destinatari indicati nel punto precedente. Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati. Periodo di conservazione dei dati personali. Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente, saranno trattati e conservati per non oltre i 15 giorni dalla raccolta a meno di presenza di eventi di contagio e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza. Diritti esercitabili. Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali. Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali. In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di: · Chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al trattamento dei propri dati. · Proporre reclamo a un'autorità di controllo. Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Titolare, sopra indicato. Data: ______________________________ Firma per presa visione: _____________________________________

10


MODULO PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA E LA VERIFICA DEL GREEN PASS

Allegato n. 5)

Ai fini del rispetto della normativa in materia privacy la presente scheda deve essere compilata quotidianamente e/o a campione per ciascun lavoratore e ai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Per ogni soggetto con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° o privo di Green pass valido, sarà necessario compilare l'apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento. LUOGO DI LAVORO/CANTIERE/MEZZO AZIENDALE SITO IN : I lavoratori dichiarano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e di essere stati sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e di NON essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Dichiarano, inoltre, di essere stati sottoposti alla verifica del Green pass mediante App “Verifica C-19”.

DATA

ORA DI RILEVAZIONE

NOME E COGNOME

FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell'incaricato __________________________

11


La presente scheda deve essere compilata, per ciascun lavoratore o soggetto (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, solo ed esclusivamente nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5° o nel caso in cui il Green pass non dovesse risultare valido. Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° o privi di Green pass o con Green pass non valido. A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5°, privi di Green pass o con Green pass non valido non dovrà essere consentito l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale.

LUOGO DI LAVORO/CANTIERE/MEZZO AZIENDALE SITO IN: DATA E ORA DI RILEVAZIONE: NOME E COGNOME: Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea. Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla verifica del Green pass (mediante App “Verifica C-19) con esito negativo.

Firma del lavoratore ______________________

Firma dell'incaricato _________________________

12


RECOVERY PLAN - PRIMA FOTOGRAFIA DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI A LIVELLO TERRITORIALE E REGIONALE

I

l'anno 2021, con un importo di circa 76.000.00 euro attraverso il piano di investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Infine la legge di bilancio 2020 con il programma qualità dell'abitare (PINQUA) ha previsto circa 21 progetti in Campania, di cui alcuni in provincia di Avellino, ammessi in graduatoria ma non immediatamente finanziabili in quanto le risorse, rese disponibili per tale programma, sono ridotte.

l 30 luglio 2021 la Direzione Affari economici, Finanza e Centro Studi dell'Ance nazionale ha presieduto un interessante webinar in cui è stata scattata una prima fotografia degli investimenti previsti dal PNRR (Recovery Plan) su scala territoriale e regionale. Particolare adito è stato dato al settore delle costruzioni. Le risorse previste dal PNRR (circa 222 mld € di investimenti) sono state articolate in sei missioni (digitalizzazione e innovazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture sostenibili, inclusione/ coesione sociale e salute) tra le quali circa 68,9 mld € da investire per la rivoluzione verde e la transizione ecologica (di cui 29,55 mld € sono destinati all'efficienza energetica e alla riqualificazione degli edifici) e circa 31,98 mld € per le infrastrutture verso una mobilità sostenibile (di cui ben 28,3 mld € destinati all'alta velocità di rete e alla manutenzione stradale). Ben 107,4 mld € (circa il 48%), distribuiti tra le sei missioni individuate, sono da affidare al settore edile, di cui il 44% delle risorse per l'edilizia (circa 47,2 4 mld €) riguardano gli enti territoriali. A queste risorse si aggiungono i 18,5 mld € per il Superbonus 110 %. In vista degli interventi futuri da realizzare con i finanziamenti del PNRR, l'attenzione è focalizzata anche allo stato di attuazione dei programmi in essere. Il Piano Spagnolo con la Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) all'art. 1, comma 29, prevedeva l'assegnazione a favore dei comuni di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 20202024 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, tra le quali l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche. In particolar modo, nella provincia di Avellino i comuni finanziati sono circa 118 (su circa 550 comuni dell'intera regione Campania) per un totale di 6.500.000 euro. Ulteriori 91 comuni della provincia di Avellino sono stati finanziati, per

Successivamente, l'Ance nazionale, sulla base della documentazione trasmessa alla Commissione europea (Testo del PNRR e allegati), dell'allegato alla proposta di approvazione della Commissione e dei dossier di Camera e Senato, ha rilasciato delle prime indicazioni sui progetti del PNRR per ciascuna regione. In particolare, in Campania le risorse saranno maggiormente spese ai fini della mobilità sostenibile (i collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il sud per passeggeri e merci nella tratta Napoli-Bari passando per Apice Irpinia) e per il piano nazionale delle ciclovie (la Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca). 13


14


LEGGE 108-2021: CONVERSIONE DEL DL 77/2021 CD. DL SEMPLIFICAZIONI MODIFICHE AL SUPERBONUS – CILA SUPERBONUS Particolare attenzione va posta al comma 13-ter dell'art.119 del Decreto Rilancio, modificato e sostituito da tale legge, che introduce la CILA Superbonus: “Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9 -bis , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero

stata pubblicata nella GU del 30 luglio 2021, n.181 (Suppl. ordinario n. 26) la Legge del 29 luglio 2021, n. 108 (in vigore dal 31 luglio 2021) di conversione del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 che contiene importanti novità in tema di Superbonus. Sono state confermate le misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni previste all'art.33 del “D.L. 77/2021 – cd. D.L. Semplificazioni – Modifiche al Superbonus” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 ed in vigore dal 1°giugno 2021, tra cui l'estensione della possibilità di riconoscere il Superbonus 110% anche per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche come interventi “trainati” al 110%, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici (cd. Sismabonus) e la modifica del calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati dai soggetti di cui all'art.119, co.9, lettera d-bis, del D.L. 34/2020, ovvero le Onlus, le Odv e le Aps. A seguire l'art.33 bis del citato decreto afferma la possibilità di realizzare i cordoli sismici o il cappotto termico in deroga alla normativa sulle distanze minime e individua, tra le cause di decadenza del beneficio limitatamente al singolo intervento, oggetto di irregolarità od omissione, le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.

È

15


• per gli interventi di Superbonus connessi all'acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazione Comunali, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Ente competente qualora necessaria.

delle attestazioni ai sensi del comma 14“. A conferma del carattere “speciale” della normativa e delle richieste pervenute dall'Ance, tra le ulteriori novità della legge di conversione in merito alla CILA Superbonus si annoverano: • la possibilità di comunicare le varianti in corso d'opera a fine lavori e che costituiscono integrazione della stessa CILA; • l'esclusione, in sede di conclusione dei lavori, della presentazione della segnalazione certificata per l'agibilità dell'edificio; • l'essenzialità di una mera descrizione degli interventi eseguibili in attività libera senza allegare grafici o relazioni. Ulteriori indicazioni sono fornite da “Il quaderno dell'Anci”: • per gli interventi di Superbonus già in corso di esecuzione con data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”; • per gli interventi di Superbonus connessi ad altre opere occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente;

In sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 è stata approvata la nuova modulistica unica per la presentazione della CILA Superbonus. Il nuovo modello sarà operativo dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ossia dal 5 agosto 2021 (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/mi nistro/04-08-2021/superbonus-libera-dallaconferenza-unificata-al-modulo-cila). L'adozione del modello standardizzato risponde alla necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, chiarendo alcuni aspetti che, all'indomani della sua entrata in vigore, erano stati messi in discussione come il tema delle varianti in corso d'opera, delle asseverazioni dei progettisti e degli elaborati progettuali da allegare.

16


DEFINITIVAMENTE APPROVATA LA SPECIALE DISCIPLINA SULLA “REVISIONE DEI PREZZI” PER I LAVORI PUBBLICI

S

da adottarsi entro il prossimo 31 ottobre, le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi, appunto, nel primo semestre 2021. Le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, si applicheranno anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del Codice De Lise (d.lgs. 163/2006) e 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016 e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all'impresa per il medesimo periodo. Per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti revisionali, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento (1° gennaio – 30 giugno 2021) le variazioni percentuali rilevate dal Decreto rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'offerta. Tali variazioni dovranno superare l'alea dell'8%, se riferite esclusivamente all'anno 2021, e del 10% complessivo se riferite a più anni, nel caso cioè di offerte anteriori al 2020. Ai fini del riconoscimento della compensazione, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione, atteso entro il prossimo 31 ottobre. Per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d'ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell'amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi. Ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi: 1) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori

ul Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio scorso, è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73 - cd. “Sostegni-bis” - il cui articolo 1-septies introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021. La disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto - in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 - è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021. Per quanto riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti, invece, rimarrà invariata la disciplina pregressa che, come noto, prevede un duplice regime normativo a seconda della data di sottoscrizione del contratto di appalto. Infatti: - per i contratti stipulati sotto la vigenza del Codice De Lise (d.lgs. 163/2016), opera ancora il meccanismo compensativo di cui all'articolo 133, basato sulle variazioni percentuali rilevate annualmente dai singoli Decreti Ministeriali; - per i contratti stipulati sotto il nuovo Codice 50/2016, opera l'articolo 106, comma 1, lettera a), che rimette alla singola amministrazione la scelta di prevedere nel bando clausole di revisione prezzi. La disciplina introdotta si applica esclusivamente ai contratti pubblici. Ciò premesso, si riportano di seguito i contenuti principali della disposizione. La compensazione introdotta dall'articolo 1septies si applicherà ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 25 luglio 2021), con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2021. Per tali contratti, infatti, il Ministero delle Infrastrutture dovrà rilevare, con uno specifico DM 17


APPROFONDIMENTI A) Ambito oggettivo di applicazione della norma Secondo la disposizione in commento, la speciale disciplina revisionale introdotta presuppone la presenza di tre condizioni: 1) il contratto di appalto deve essere in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 2) devono esserci lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2021 3) l'offerta deve essere stata presentata nel 2020 o in anni antecedenti

somme a disposizione per lo stesso intervento; 2) ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti; 3) somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso di incapienza di tali fondi, la stazione appaltante - ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi - potrà provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere allo specifico Fondo revisionale, istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, con una dotazione di 100 milioni di euro.

B) Riconoscimento della compensazione anche in deroga a previsioni contrattuali difformi Ai sensi del comma 2 della norma, la compensazione si applicherà anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133 del Codice De Lise e alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016. Ciò significa che le imprese potranno presentare istanza di compensazione, ai sensi dell'articolo 1-septies, anche nei seguenti casi: 1) il contratto è stato stipulato sotto la vigenza del precedente Codice De Lise e quindi, ordinariamente, è soggetto alla disciplina compensativa di cui all'articolo 133 dello stesso; 2) il contratto è stato stipulato sotto la vigenza del Codice 50/2016 e la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), non ha previsto clausole revisionali nella documentazione di gara, oppure ha dichiarato espressamente di non volerle applicare; 3) il contratto è stato stipulato sotto la vigenza del Codice 50/2016 e la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), ha inserito nel bando la clausola revisionale, ma non ha ancora liquidato, a questo titolo, alcunché per i lavori eseguiti nel primo semestre 2021. Viceversa, nel caso in cui ci sia già stato un riconoscimento compensativo per il medesimo arco temporale, l'importo da corrispondere ai sensi dell'articolo 1-

A tale riguardo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sarà adottato un DM per definire le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese, nonché la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse medesime. Per completezza informativa, si segnala che nella norma approvata in via definitiva è scomparso ogni riferimento all'ipotesi – contemplata nelle prime bozze - in cui l'impresa, essendo in ritardo sul cronoprogramma dei lavori, per ottenere la compensazione avrebbe dovuto fornire apposita garanzia fideiussoria. 18


avvii d'ufficio la procedura volta a riconoscere la c o m p e n s a z i o n e, m a s o l o s u i s t a n z a dell'appaltatore, che va presentata a pena di decadenza entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione, atteso entro il 31 ottobre prossimo. Le imprese sono chiamate a fare grande attenzione al rispetto di tale termine, in quanto il trascorrere dello stesso comporterà la perdita del diritto di presentare istanza ed ottenere la compensazione.

septies andrà epurato dall'ammontare delle compensazioni già ricevute ai sensi del predetto art. 106. C) Diversificazione dell'alea in funzione dell'anno dell'offerta e compensazioni senza “dimezzamento” La norma prevede che, con decreto da adottarsi entro il prossimo 31 ottobre, dovranno essere rilevate le variazioni percentuali di prezzo, in aumento e diminuzione, intervenute nel primo semestre 2021 rispetto alla data dell'offerta, superiori all'8% se riferite esclusivamente al 2021, e al 10% complessivo se riferite a più anni. La disciplina introdotta, pur ispirandosi a quella ordinaria prevista dall'articolo 133 del Codice De Lise – ancora temporaneamente applicabile ai vecchi contratti – presenta significative differenze rispetto ad essa. Anzitutto, le variazioni percentuali andranno rilevate su base semestrale e non annuale, proprio al fine di cogliere pienamente le fluttuazioni intervenute nel periodo di riferimento. Inoltre, l'alea da superare è fissata all'8%, e solo nel caso di contratti con offerta antecedente al 2020, al 10% complessivo. Pertanto, a fini applicativi, occorrerà distinguere tra offerte presentate nel 2020 e offerte presentate in anni antecedenti in quanto, per le prime, la compensazione andrà conteggiata e richiesta per le variazioni che superano l'8%, mentre per le seconde per le variazioni che superano il 10% complessivo. E' importante segnalare che, in tutti i casi, ai fini del pagamento delle compensazioni, la disciplina non applica il “dimezzamento” della compensazione, come invece previsto in via ordinaria. Pertanto, alle imprese sarà riconosciuto l'intero ammontare che supera l'alea di riferimento - qualunque essa sia - e non solo il relativo 50%.

E) Presentazione documentazione “a comprova” Si segnala che, fino ad oggi, per la presentazione dell'istanza di compensazione come prevista dalla disciplina ordinaria, è sempre stato necessario accompagnare l'istanza con documentazione idonea a comprovare che le oscillazioni di prezzo hanno comportato un effettivo maggiore onere per l'esecutore. Per quanto riguarda i documenti da allegare, va ricordato che, nella circolare del Ministero delle Infrastrutture 4 agosto 2005, n. 817/CD – contenente le indicazioni operative per l'applicazione del meccanismo compensativo ordinario di cui all'articolo 133 del Codice De Lise – si parlava genericamente di “adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o altri mezzi idonei”. Tale dizione estremamente generica è sempre stata interpretata in senso molto ampio, a livello applicativo. Ciò premesso, se, anche in questo caso, si confermeranno i meccanismi applicativi in uso, è opportuno che le imprese si attivino, sin d'ora, nel reperimento della suddetta documentazione (fatture, dichiarazioni dei fornitori, listini, ecc…), da allegare alla futura istanza di compensazione.

D) Adempimenti e decadenze per la presentazione delle istanze La disciplina prevede che l'amministrazione non 19


CRISI D'IMPRESA: PROROGARE L'ENTRATA IN VIGORE AL 2023 E DEFINIRE IL FALLIMENTO ONESTO

S

maggiormente rappresentative dei settori interessati da tali parametri. Positiva è anche l'introduzione, dal prossimo autunno (15 novembre 2021), della “composizione negoziata della crisi”, esclusivamente di tipo volontario ed axtragiudiziale, nella quale viene demandata ad un solo esperto la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell'attività. Tale meccanismo sostituisce, ma solo temporaneamente, gli Organismi di composizione della crisi – OCRI, e consentirà una migliore interazione dell'esperto con i professionisti “di parte” a supporto dell'impresa nelle trattative con i creditori e, in genere, nel processo di ristrutturazione aziendale. Al riguardo, è però indispensabile che all'esperto nominato dalla Commissione sia affiancato un soggetto con conoscenza specifica del settore economico in cui opera l'impresa, proveniente, per esempio, dalle Associazioni di categoria sul territorio, al fine di ottimizzare l'accordo con i creditori e di salvaguardare le attività specifiche del comparto produttivo, in un'ottica di continuità aziendale. In tal modo, così come è previsto negli OCRI, dove c'è un coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria nella nomina del “componente amico”, è evidente anche in tal caso che l'esperto, con tutti i requisiti richiesti dalla legge, sia coadiuvato da un soggetto che abbia una profonda conoscenza del settore interessato, in cui opera l'impresa. In tale contesto, è condivisibile l'ulteriore tassello della fase transitoria, che consiste nell'introduzione della “segnalazione d'allerta semplificata”, in forza della quale gli organi di controllo societari che ravvisino una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario devono segnalare all'imprenditore la necessità di ricorrere alla “composizione negoziata della crisi”. Tale obbligo di comunicazione merita attenzione poiché è stato correlato alle attività di vigilanza del collegio sindacale in relazione all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

i è svolta il 14 c.m. l'audizione informale dell'Ance, in videoconferenza, presso le Commissioni riunite Giustizia e Industria del Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di conversione in legge del DL 118/2021 recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. Il Dott. Marco Dettori, Vice Presidente Economico-fiscaletributario, ha evidenziato, in premessa, come nell'ultimo biennio, le difficoltà affrontate dalle imprese a causa dell'emergenza sanitaria abbiano imposto un ripensamento dell'intero approccio al tema dell'insolvenza, che si è reso necessario anche al di là dell'annunciata riforma della legge fallimentare, iniziata nel 2019 con l'adozione del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). In tal senso, ha espresso condivisione in linea generale dell'intento del Legislatore, a valle delle valutazioni della Commissione di riforma del Codice della crisi d'impresa, volto sia a spostarne ulteriormente l'entrata in vigore al 16 maggio 2022, e con tempistiche differenti a seconda dei diversi istituti coinvolti, sia ad anticipare l'operatività di strumenti negoziali extragiudiziali, quali gli accordi tra l'impresa debitrice ed i creditori, per superare l'insolvenza temporanea, ed il concordato semplificato con finalità liquidatorie, che consentono alle imprese di superare le criticità della crisi economica aggravatesi a causa della pandemia. Tale strategia deriva, infatti, dall'urgente necessità di recepimento della Direttiva “Insolvency” 2019/1023/UE in tema di ristrutturazione preventiva del debito, che scongiurerà procedure d'infrazione e renderà, in tale ambito, il nostro ordinamento in linea con quello degli altri sistemi giuridici europei. Allo stesso modo, ha espresso soddisfazione per il rinvio degli indici di crisi, che presentavano, in particolar modo per il settore delle costruzioni, delle criticità essendo stati elaborati senza la partecipazione delle Associazioni di categoria 20


controllo interni ed esterni all'azienda), dovrebbero entrare in vigore contestualmente. Nel frattempo, anche in questa fase transitoria, appare necessario intervenire su alcuni temi ritenuti prioritari, al fine di non vanificare l'obiettivo principe che la nuova disciplina dell'insolvenza si prefigge, ovvero il mantenimento della continuità aziendale delle imprese in difficoltà.

In questo senso, infatti, la tempestiva segnalazione agli amministratori della società diviene un elemento valutabile anche ai fini dell'eventuale esclusione dalla responsabilità dei sindaci (art. 2407 codice civile). Tale disposizione si ritiene particolarmente rilevante se letta insieme alla sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile in tema di obblighi di ricostituzione del capitale sociale in caso di perdite (legge di Bilancio 2021), tema che pure si riflette in termini di responsabilità degli amministratori/sindaci in relazione alla propria attività. Sono questi, due aspetti che rendono evidente come il Legislatore abbia finalmente riconosciuto, nella presente situazione ed ancorché in via indiretta, il forte rischio di “fallimento onesto” delle imprese, e sia giunto ad una revisione delle regole della disciplina delle società in caso di difficoltà economiche dovute a fattori congiunturali. Ma occorreva fare di più. E' mancato il riconoscimento di un vero e proprio principio relativo all' “insolvenza incolpevole”, che arrivi, se non proprio ad escludere, quantomeno ad attenuare la responsabilità degli amministratori, come auspicato dall'ANCE fin dai tempi della legge delega per la riforma della disciplina fallimentare. Occorre pervenire ad una definizione normativa dello stato di crisi, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori. In ogni caso, nelle more di una compiuta definizione del tema del “fallimento onesto”, occorre in primo luogo valutare l'eventuale ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del Codice della crisi (fissata al mese di maggio 2022), al fine di uniformarla con la proroga, a fine 2023, relativa all'entrata in vigore delle “procedure d'allerta”, ivi compresi l'adozione degli indici di crisi e l'avvio del funzionamento degli organismi di composizione della crisi - OCRI. Tali istituti, che sono i veri capisaldi della riforma dell'insolvenza (indici di crisi di settore, organi di

Infatti, per il settore delle costruzioni, così come per gli altri settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflette anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base anche dell'applicazione delle “procedure d'allerta”, che costituiranno la vera novità della riforma. Per questo, occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove “procedure d'allerta”, ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore. E' necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di know21


ria, è assolutamente da rivedere l'attuale approccio riferito ai requisiti di partecipazione, al limite anche in deroga ai titoli professionali di avvocato, dottore commercialista ecc., come previsto dalle attuali disposizioni e senza le limitazioni derivanti dallo svolgimento di attività pregresse nelle procedure giudiziali. Occorre, quindi, individuare, dettagliandoli normativamente, requisiti specifici di partecipazione, diversi e meno stringenti rispetto a quelli attualmente stabiliti. In sostanza, occorre specificare, con apposito provvedimento normativo, le modalità e i requisiti di partecipazione delle Associazioni di categoria negli OCRI a livello locale per la nomina del “componente amico”. Tale passaggio va messo in atto già nel prossimo biennio, al fine di formare esperti con requisiti professionali adeguati a tale ruolo. Infine, va rivista la disciplina ai fini della nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., prevedendo la sospensione del termine del 30 aprile 2022 per l'effettuazione di tale adempimento, almeno sino al ripristino di una situazione di normalità economica. Al riguardo, tenuto conto dell'intervenuta emergenza sanitaria, appare indispensabile che si pervenga ad una sospensione del termine del 30 aprile 2022 per l'effettuazione di tale adempimento, almeno sino al ripristino di una situazione di normalità economica (quantomeno entro il termine per l'approvazione del bilancio 2022, da effettuare nel 2023). Inoltre, occorre prevedere che l'obbligo di nomina debba sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi, di due su tre (e non di una su tre) delle condizioni previste dalla norma (stato patrimoniale e ricavi superiori, ciascuno, a 4 milioni di euro e numero di dipendenti occupati in media pari a 20). In tal modo, si eviterebbe l'aumento dei costi, e le conseguenti modifiche degli assetti organizzativi per le imprese minori. Il Vicepresidente ha quindi individuato i singoli aspetti del provvedimento su cui intervenire. In particolare pur esprimendo apprezzamento sul

how) delle imprese. Tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento obbligatorio delle rispettive Associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, mediante una norma specifica. Ciò al fine di tener conto, per il settore delle costruzioni, sia della specificità dell'attività esercitata (commesse pubbliche, costruzione per la vendita, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), sia della rilevanza pluriennale dell'attività in termini di utili, sia della collocazione dell'impresa sul territorio. Su questo aspetto l'ANCE ha sviluppato in questi anni una solida esperienza nel campo. Come parte sociale, l'Associazione ha partecipato alla definizione di un modello di rating settoriale recepito dallo stesso Mise per la selezione delle domande del Fondo di Garanzia PMI, e che potrebbe essere utile anche in tale contesto. Allo stesso modo, insieme a Modefinance, Agenzia di rating vigilata dall'Esma, abbiamo sviluppato un servizio di valutazione della solidità dell'impresa (valutazione della coerenza tra l'analisi di mercato dell'operazione e il reale contesto di mercato, del business plan, del piano di vendita). L'aspetto che maggiormente si sta rivelando strategico è la parte di stress test finalizzati a comprendere l'impatto di un peggioramento del contesto di mercato sull'equilibrio economico e finanziario dell'operazione e i possibili effetti sull'impresa. L'ANCE è disponibile a mettere a disposizione dell'interesse pubblico il proprio know how maturato in questi anni, al fine di definire concretamente una valutazione dell'azienda coerente con gli aspetti specifici dell'attività svolta. Sempre in tal ambito, un altro tema di particolare rilevanza per il settore delle costruzioni è quello relativo alla partecipazione degli esperti delle Associazioni di categoria negli Organismi di composizione della crisi – OCRI, che verranno costituiti presso le Camere di commercio locali, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori. Infatti, per i componenti dell'OCRI provenienti dalle Associazioni di catego22


L'Associazione, infatti, ha sempre condiviso i principi ispiratori della riforma Rordorf, le cui prassi operative, coinvolgendo tecnici e professionisti, dovrebbero consentire di distinguere in modo agevole le aziende in difficoltà finanziarie in grado di trasformarsi e superare così le crisi, dalle aziende che sono, invece, destinate a restare in una condizione di precarietà, tale da non consentire la loro presenza sul mercato. Dal punto di vista economico, infatti, il permanere in vita di aziende non in grado di trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti provoca una cattiva allocazione dei fattori di produzione che restano intrappolati in imprese con scarse prospettive di creazione di ricchezza invece di affluire nelle imprese migliori. Abbiamo bisogno, invece, di imprese con le competenze idonee a riadattarsi e risollevarsi all'interno di un sistema in continua evoluzione: la regolazione della crisi d'impresa deve saper intercettare questo cambiamento e saper cogliere le imprese meritevoli di contribuire alla crescita del Paese.

testo nel suo complesso, occorre valutare l'opportunità di prevedere: · la proroga al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; · una definizione normativa del “fallimento onesto”, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori; · nell'ambito della procedura di “composizione negoziata della crisi”, l'affiancamento dell'esperto mediante il supporto di un soggetto conoscitore del settore economico in cui opera l'impresa, proveniente dalle rispettive Associazioni di categoria; • il coinvolgimento obbligatorio delle Associazioni di categoria nell'elaborazione degli “indici di crisi”, mediante una norma specifica; • le modalità e i requisiti specifici di partecipazione delle Associazioni di categoria negli OCRI a livello locale, mediante specifiche disposizioni normative; • la sospensione del termine del 30 aprile 2022 per l'effettuazione della nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., quantomeno entro il termine per l'approvazione del bilancio 2022, da effettuare nel 2023, con la contestuale revisione dell'obbligo di nomina, che dovrebbe sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi, di due su tre delle condizioni previste dalla norma. Infine, come evidenziato da più parti, in tema di crisi aziendali, occorre fare delle scelte coraggiose: non a tutte le imprese può essere teso il salvagente del risanamento aziendale e della prosecuzione dell'attività. I nuovi strumenti messi in campo dalla nuova disciplina dell'insolvenza hanno un senso, e centrano l'obiettivo unicamente per le imprese che hanno la potenzialità effettiva per rimanere sul mercato, salvaguardando l'intero sistema economico. 23


BUIA: INTERVENTO IMMEDIATO PER SUPERARE CARO PREZZI, CARENZA DI MANODOPERA E MATERIALI

I

un'intervista a firma di Giorgio Santilli su Il Sole 24 Ore, preoccupato del rischio blocco del settore delle costruzioni a causa del rincaro delle materie prime, della scarsità di materiali e della mancanza di manodopera specializzata. Difficoltà principali sollevate da tempo dall'Ance al Governo ma dei provvedimenti neanche l'ombra. Nel Dl Infrastrutture che è fermo da luglio e che attende ok del Governo, spiega Buia, non ci sono compensazioni per il settore privato e per i lavori del Superbonus;così le imprese sono impossibilitate a rispettare i contratti e il grande sviluppo annunciato per i prossimi mesi rischia di svanire. Su fronte 110% la richiesta principale del Presidente dei costruttori invece resta sempre quella di prolungare i tempi per usufruire del credito fino a fine anno 2023. Negli appalti invece occorre garantire più trasparenza attraverso la pubblicità delle procedure negoziate in modo da assicurare così anche il rispetto del principio di rotazione. Occorre recuperare subito ciò che è saltato dal Dl Semplificazioni, conclude Buia.

n questo momento di grandissima necessità di materie prime è urgente togliere i vincoli all'importazione per poter realizzare le opere infrastrutturali che sono alla base del rilancio del nostro Paese”. Questo è il nuovo richiamo del Presidente dell'Ance, Gabriele Buia, in relazione alla difficoltà di reperire i materiali necessari per realizzare le opere pubbliche e private previste dal Pnrr, correndo il rischio di ritardare anche gli interventi del Superbonus. Prosegue nel suo intervento: “Se si vuole garantire il proseguimento della ripresa delle attività economiche è necessario che il Governo italiano si attivi immediatamente a Bruxelles per chiedere una sospensione dei vincoli all'importazione dell'acciaio. Per effetto di questi vincoli ieri (6 settembre 2021) oltre mezzo milione di tonnellate di acciaio è rimasto bloccato nei porti di Marghera e Ravenna”. Massima allerta anche sulla questione del caro materiali. “A novembre dell'anno scorso”, ha ricordato Buia,” il ferro per il cemento armato era quotato 139 euro alla tonnellata, oggi è arrivato a 503 euro alla tonnellata”. Si tratta di un aumento che non è sostenibile né per le imprese e né per lo Stato. “Materie prime alle stelle creano grande incertezza”. Il Presidente Buia torna a lanciare l'allarme sull'aumento del costo dei materiali: da inizio anno il prezzo del rame è salito del 21,63%, quello dell'alluminio del 35.76%, quello del litio del 98.92%. Un rialzo impressionante dei prezzi sulle materie prime a livello mondiale che preoccupa seriamente i costruttori insieme alla grande carenza di manodopera. “Dal 2008”, sottolinea Buia,” abbiamo perso 600mila addetti e con la crescita degli interventi legati al Superbonus stanno nascendo molte imprese improvvisate, con il rischio di scarsa professionalità e con una ripercussione sugli indicatori di settore che potrebbero peggiorare”. “Così non potremo onorare gli impegni presi. La frenata inciderà sul Pil”. Queste le parole del Presidente dell'Ance, Gabriele Buia, in 24


BONUS FISCALI: NOVITÀ DAL MEF, DALL'ENEA E DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I

n una risposta resa in Commissione Finanze della Camera dall'On. FRAGOMELI vengono dati alcuni chiarimenti sul tema del Superbonus 110%: - Viene negato l'accesso al SuperEcobonus al comproprietario al 50% di un immobile qualora costui abbia usufruito dell'agevolazione fiscale già su due unità immobiliari (si ricorda che il vincolo delle unità non è valido con riferimento alle spese per interventi su parti comuni). - E' ammessa l'installazione dei montascale tra gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. - L'introduzione della CILA Superbonus introdotta dalla legge 108 del luglio 2021, non richiedendo l'attestazione dello stato legittimo, consente l'accesso al Superbonus di un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini con il pagamento della sanzione prevista dal comune di appartenenza. Restando in materia di Superbonus 110%, l'ENEA chiarisce ulteriori aspetti tra i quali la novità di introdurre nei SAL (stati di avanzamento lavori) anche le spese relative ai lavori trainati eseguite su parti private nonostante parzialmente conclusi. In merito alle spese sostenute per isolare le coperture di sottotetti non riscaldati, l'ENEA precisa che le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante. L'Agenzia delle Entrate, invece, ha dato risposta ad alcuni interpelli in tema di Bonus Facciata. In particolare ha specificato che la detrazione è relativa alle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici. Le facciate interne sono ammesse solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Sono ammessi all'incentivo anche i lavori di

recupero dell'involucro esterno di un fabbricato collocato presso la costa, anche se la facciata interessata è visibile solo dal mare. Diversamente, non sono ammessi al bonus interventi realizzati su facciate interne di pregio non visibili dalla strada pubblica ma solamente a vista di un numero di utenti che frequenta l'immobile.

25


APPALTI PRIVATI: COME FUNZIONA IL RECESSO DEL COMMITTENTE

L

oggetto dell'appalto. Il committente è libero di esercitare un recesso parziale dal contratto, attraverso la riduzione del quantitativo delle opere originariamente pattuite. Prima di sottoscrivere il contratto è consigliabile verificare se e come sia stato disciplinato l'esercizio del diritto di recesso. Le parti peraltro possono espressamente escludere l'applicazione dell'articolo 1671 o comunque regolare in maniera più puntuale le ipotesi in cui il recesso da parte del committente sia ammesso. E' sempre opportuno prevedere, ad esempio, che il recesso venga comunicato con un equo preavviso. L'aspetto importante è sicuramente quello riguardante l'indennizzo cui ha diritto l'appaltatore che deve essere calcolato sulla base delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Per spese sostenute si fa riferimento ai costi sopportati dall'appaltatore, che non si siano tradotti in lavori eseguiti. In questa voce rientrano, a titolo di esempio: le spese di acquisto e trasporto di materiali che non sono stati utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto e che, a seguito del rimborso, diventano di proprietà del committente; le spese per sopralluoghi; le spese per impianti di sorveglianza del cantiere. I lavori già eseguiti devono essere pagati integralmente dal committente in base ai prezzi pattuiti, già comprensivi del guadagno dell'appaltatore. Al riguardo si deve fare riferimento a quelli svolti fino al momento del recesso. L'indennizzo da mancato guadagno si riferisce ai lavori rimasti ineseguiti, ed è l'utile netto che l'appaltatore avrebbe avuto da essi se avesse potuto portare a termine l'opera. (Tribunale Latina Sez. I Sent., 27/07/2018). L'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, è tenuto a dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese

'Ance Nazionale in una nota chiarisce degli aspetti fondamentali sul diritto di recesso dal contratto d'appalto privato ad opera del committente. In un contratto di appalto il committente è sempre libero, anche se i lavori sono già iniziati, di esercitare il diritto di recesso che la legge (art. 1671 del codice civile) gli riconosce. L'esercizio del diritto di recesso è svincolato da qualsiasi ipotesi di inadempimento dell'appaltatore e può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera. Esso è comunque esercitabile in presenza di fatti, tra cui anche il venire meno della fiducia nei confronti dell'appaltatore che presuppongono un non regolare svolgimento degli accordi presi (Corte appello Roma sez. III, 09/04/2021, n.2601). Se non diversamente regolato all'interno del contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente costituisce esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento che come tale non richiede la presenza di una giusta causa. Il committente può recedere dal contratto, anche se è stato dato avvio ai lavori (Tribunale Palermo sez. III, 05/06/2020, n.1638). Il recesso non può essere fatto valere se i lavori oggetto di appalto siano stati ultimati: è irrilevante il fatto che l'opera non sia stata accettata dal committente. Una volta che i lavori siano finiti il contratto ha ormai esaurito i suoi effetti, essendo stato raggiunto lo scopo per il quale lo stesso è stato sottoscritto. Il recesso comunicato dopo il compimento dell'opera sarà pertanto privo di efficacia e il committente sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo ancora dovuto. Una volta che il committente abbia comunicato di voler recedere è possibile revocare tale atto giuridico solo in accordo tra le parti, mediante la stipulazione di un nuovo contratto ovvero mediante un atto negoziale in cui si confermi la volontà delle parti di riprendere l'esecuzione delle opere 26


tuale in essere, venga privata dell'utile che dall'esecuzione di contratto le sarebbe derivato, a meno che il committente non dimostri che l'impresa abbia reperito un contraente sostitutivo in modo da garantirsi comunque un guadagno. Va segnalata, infine, una sentenza del Tribunale Napoli, sez. IV, 29/4/2016 ai sensi della quale: se contrattualmente previsto, l'appaltatore può legittimamente rifiutare la consegna del cantiere, anche a seguito dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte del committente, sino al versamento integrale degli importi dovuti. Si evidenzia che nell'ambito dell'appalto un'altra ipotesi di recesso prevista dal codice civile in materia di appalto è quella prevista dall'articolo 1660: “Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo”. Presupposto fondamentale, dunque, è che le variazioni siano di notevole entità.

necessarie per la realizzazione delle opere (tale prova tuttavia non è facilmente dimostrabile). A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte. (Cass. Civ., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25160, Cass. Civ., 8 marzo 2018, n. 5613, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 3 dicembre 2015 n. 24632). Le parti possono anche decidere di regolare, in maniera anticipata e forfettaria, l'indennizzo a favore dell'appaltatore. In tal caso occorrerà prestare però particolare attenzione affinchè ciò non porti a una clausola vessatoria che consenta al committente di ridurre a proprio vantaggio l'esborso dovuto all'appaltatore in caso di esercizio del diritto di recesso, soprattutto per quanto concerne la parte relativa al mancato guadagno. La Corte di Cassazione (Sez. II civ., sent. 17/7/2020, n. 15304) ha avuto modo di chiarire che pur in mancanza di prova da parte dell'appaltatore è ovvio che la parte contrattuale che subisce la interruzione di un rapporto contrat-

27


VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie; • in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate; • l'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente; • per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori; • per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva; • qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità; • la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria in BNI; • se lo scostamento rispetto agli indici di congrui-

stato firmato il 25 giugno scorso dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il decreto per la verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità. In data 19 luglio 2021, il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sezione pubblicità legale (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021) Come indicato nel comunicato stampa del Ministero, la verifica della congruità verrà effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

È

• la verifica della congruità è riferita all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nei lavori pubblici che privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione; • rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; • la verifica della congruità si applica, nei lavori privati, alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a 70.000 euro; • in fase di prima applicazione la verifica viene effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, di cui alla tabella allegata all'Accordo suddetto; • per la verifica della congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la 28


zioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sarà inoltre costituito, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell'INL e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Pubblichiamo uno schema di sintesi elaborato dalla Direzione Relazioni Industriali dell'ANCE.

tà è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento; • l'impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online; • ai fini del rilascio del DOL alle altre imprese coinvolte nell'appalto, restano ferme le relative disposizioni già previste a legislazione vigente; • le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021; • la CNCE assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca dati condivisa con INPS, INAIL e INL. Nel decreto è stata, inoltre, prevista la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INL, l'INPS, l'INAIL e la CNCE per la definizione, entro 12 mesi dall'adozione del decreto, delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa. Tale convenzione consentirà di rendere disponibili le seguenti informazioni: • gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata; • i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribu29


DECRETO MINISTERIALE - “VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA” 19 LUGLIO 2021 informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;

È stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sezione pubblicità legale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 - Definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità.

• in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate; la CNCE rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle suddette informazioni; • con decreto ministeriale, sentite le parti sociali, sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2) • la verifica della congruità è riferita all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nei lavori pubblici che privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione; • rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;  la verifica della congruità si applica, nei lavori privati, alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a 70.000 euro;  le disposizioni non si applicano ai lavori per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

T E R M I N I E M O D A L I TÀ D E L R I L A S C I O DELL’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ (ART. 4) L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente; • per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori; • per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva; • prevista la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INL, l'INPS, l'INAIL e la CNCE per la definizione, entro 12 mesi dall'adozione del decreto, del

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ (ART. 3) In fase di prima applicazione, la verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, di cui alla tabella allegata all'Accordo del 10 settembre 2020; • per la verifica della congruità si tiene conto delle 30


dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo del 10 settembre 2020; • in mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online; • ai fini del rilascio del DOL alle altre imprese coinvolte nell'appalto, restano ferme le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa; • tale convenzione consentirà di rendere disponibili le seguenti informazioni: • gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata; • i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. ASSENZA DI CONGRUITÀ ED EFFETTI SUL DURC ON LINE (ART. 5) Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità; • la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità; • decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria in BNI; se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento; • l'impresa affidataria risultante non congrua può

ENTRATA IN VIGORE E MONITORAGGIO (ART. 6) Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021; • la CNCE assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca dati condivisa con INPS, INAIL e INL; • con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell’INL e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020; • con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

31


DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 143 DEL 25 GIUGNO 2021 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEI LAVORI EDILI Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera

CATEGORIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti Ristrutturazione di edifici civili Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati OG3 - Opere stradali, ponti, etc. OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo OG5 - Dighe OG6 - Acquedotti e fognature OG6 - Gasdotti OG6 - Oleodotti OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione OG7 - Opere marittime OG8 - Opere fluviali OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale

32

14,28% 5,36% 22,00% 6,69% 30,00% 13,77% 10,82% 16,07% 14,63% 13,66% 13,66% 12,48% 12,16% 13,31% 14,23% 5,36% 16,47%


RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: SERVONO CULTURA DEL RECUPERO, REGOLE CERTE E PIÙ IMPIANTI

S

incapacità degli impianti di recupero. Non può esistere economia circolare senza impianti di recupero: se l'obiettivo - condiviso da tutti - è effettivamente quello di favorire la transizione alla circolarità, occorre allora accrescere la dotazione impiantistica e renderla adeguata alle attuali esigenze. In questo senso un primo importante passo è stato fatto con il decreto legge 77/2021, con la norma sui cd. “impianti mobili”, ma occorre compiere scelte ancora più coraggiose che ci consentano di essere competitivi con gli altri Paesi europei. È necessario dare attuazione a strumenti fondamentali come i sottoprodotti, che scontano ancora, dopo tanti anni, una disciplina incerta e quindi una scarsa applicazione. Da tempo, poi, l'Ance evidenzia la necessità di adottare i cd. “decreti end of waste”. Ad oltre 11 anni dall'introduzione di questo istituto sono stati predisposti solo cinque decreti, di cui solo uno riguarda il settore delle costruzioni, quello sul fresato d'asfalto, che peraltro presenta numerose criticità. È stato accumulato un ritardo incredibile che deve essere colmato nel più breve tempo possibile. Occorre infine sviluppare una cultura per il recupero, che sia in grado di superare la persistente diffidenza verso i materiali recuperati e di creare le condizioni per favorire il loro utilizzo al posto delle materie vergini. Al riguardo, l'Ance negli anni ha incrementato gli sforzi per promuovere e diffondere comportamenti sempre più virtuosi, orientati alla circolarità delle risorse e alla tutela dell'ambiente. Grazie anche alla struttura associativa, che consente una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, è stata da tempo avviato una costante attività di formazione ed informazione delle imprese associate, con l'obiettivo di favorire la corretta applicazione delle norme e delle procedure ambientali. Un percorso continuo, finalizzato ad accrescere la capacità delle imprese di far fronte ad un panorama normativo in continua evoluzione. È innegabi-

i è svolta il 4 c.m. l'audizione informale dell'Ance, in videoconferenza, presso la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. L'ing. Piero Petrucco, Vice Presidente Ance con delega alla sostenibilità, nonché Presidente della Consulta Nazionale delle Specializzazioni, ha evidenziato in premessa come la gestione di rifiuti inerti sia un tema di fondamentale importanza e di grande attualità, in quanto strettamente correlato alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. L'Ance ha posto ormai da tempo queste tematiche al centro delle sue azioni ed iniziative, consapevole del ruolo primario che il settore delle costruzioni ha nel processo di transizione all'economia circolare e più in generale degli importanti benefici, in termini di sostenibilità, che derivano da una gestione sempre più virtuosa dei rifiuti e dalla promozione di un mercato per i materiali recuperati. La centralità della questione è resa evidente non solo dalla circostanza che i rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano uno dei maggiori flussi di rifiuti speciali - stando ai dati raccolti nell'ultimo report predisposto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente - ma anche dal fatto che tali attività sono strategiche, ai fini dell'attuazione del Green Deal e della politica industriale europea. L'Italia, secondo le ultime elaborazioni dell'ISPRA, ha sicuramente raggiunto gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per quanto riguarda il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. Già nel 2019, infatti, circa il 78% di questa tipologia di rifiuti è stata avviata a recupero, ben oltre quindi il target del 70% da raggiungere per il 2020. Al tempo stesso, però, se si analizza la situazione per macro-aree geografiche emerge come in alcune realtà territoriali sia ancora molto importante, in termini quantitativi, il ricorso allo smaltimento. Ciò dipende da vari fattori, innanzitutto dall'assenza o comunque dall'insufficienza / 33


l'incremento nella produzione di rifiuti, che per il Sud è stato pari al 19% e dall'altro alla scarsità degli impianti di recupero previsti in questa area geografica. Come è stato, infatti, evidenziato da Legambiente, nell'ambito dell'ultimo rapporto sulle Cave, in Italia sono ancora molto pochi gli impianti per il recupero e soprattutto sono distribuiti in maniera molto disomogenea sul territorio nazionale. Dalle stime presentate nell'ambito del citato rapporto, risultano essere attivi i 2.000 ed i 3.000 impianti autorizzati, tra fissi e mobili. Le Regioni con maggiore presenza di impianti di riciclo inerti sono situate nel Centro-Nord: Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino e Toscana. Di fronte a questo scenario, diventa ancora più urgente mettere in atto le politiche necessarie per favorire il recupero dei rifiuti, dando attuazione a quanto previsto nel Green Deal europeo, declinato a livello italiano nell'ambito del PNRR, ossia la transizione all'economia circolare. In particolare, sono tre gli ambiti sui quali occorre intervenire in via prioritaria: - implementare la dotazione impiantistica dedicata al recupero dei rifiuti Un primo importante passo è sicuramente rappresentato dalla novità introdotta di recente nel decreto cd. semplificazioni (il d.l. 77/2021), nel quale durante l'iter di conversione in legge, sono state inserite delle semplificazioni inerenti i cd. impianti mobili. L'Ance da tempo auspicava infatti che si introducessero dei meccanismi volti ad agevolare, nel pieno rispetto dell'ambiente, il recupero diretto in cantiere. In questo modo si incentiva il reimpiego di materiali recuperati, si tutelano le materie prime vergini e si riduce l'impronta carbonica dei processi di cantiere. Agevolare il recupero già all'interno del cantiere, là dove possibile, consente di incrementare la percentuale di rifiuti recuperati e ridurne drasticamente il trasporto, con evidenti benefici sotto il profilo ambientale. Sono però

le, infatti, che in materia ambientale esista un quadro regolatorio davvero mutevole, condizione questa che ha concorso a ingenerare tra gli operatori una grande incertezza applicativa e in molti casi anche sfiducia verso le istituzioni, rappresentando di fatto un vero e proprio disincentivo a fare impresa. Troppo spesso si parla di deregulation, ma quello di cui avvertiamo un maggiore bisogno è una better regulation, un quadro regolatorio dai confini certi che costituisca un punto di riferimento entro cui agire e soprattutto uno stimolo a compiere scelte sempre più circolari. Intensa è anche stata l'attività svolta dell'Associazione per contrastare e condannare ogni forma di gestione illecita dei rifiuti, sia per il potenziale impatto sull'ambiente, sia perché gravemente pregiudizievole per gli operatori economici, rispettosi delle regole. Ciò nella ferma convinzione che i comportamenti e le condotte illegali alterano il corretto funzionamento del mercato, oltre a generare potenziali ricadute negative in termini reputazionali per l'intero settore. In quest'ottica nel 2014 l'Ance si è dotata di un Codice Etico, alle cui prescrizioni si devono attenere tutti gli associati, che pone tra i suoi principi fondamentali la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento, oltre che la condanna di ogni tipologia di reato di natura ambientale. L'Ingegner Petrucco è, quindi, passato ad illustrare alcuni dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Dal raffronto delle quantità di rifiuti da C&D smaltiti nelle diverse macroaree geografiche (Nord, Centro e Sud), emerge che nel 2019 al Sud vi è stato un incremento pari a circa il 52% di rifiuti smaltiti rispetto a quanto registrato nell'anno precedente di riferimento. Se si analizzano i soli rifiuti non pericolosi - che sono poi quelli più interessanti sotto il profilo del recupero - la percentuale sale addirittura al 54%. Questi valori sono ascrivibili fondamentalmente a 2 fattori, da un lato 34


Con riferimento al tema dell'end of waste, altro aspetto da sottolineare riguarda le cd. “autorizzazioni caso per caso”. Come è noto infatti qualora i criteri e le condizioni, affinchè un rifiuto cessi di essere tale, non siano stati definiti, nè a livello europeo, né in ambito nazionale, questi stessi criteri possono essere oggetto di singole autorizzazioni rilasciate, appunto “caso per caso”. In Italia, tale competenza è stata riservata alle Regioni o alle Province a seconda della delega conferita e – appare giusto evidenziarlo – questa loro attività autorizzatoria ha consentito al nostro Paese di competere con gli altri Stati membri, ottenendo anche risultati discreti. Si tratta però evidentemente di una procedura “temporanea”, o almeno cosi doveva essere, tesa a superare l'inerzia normativa dello Stato. Di fatto, invece, si è trasformata nella “regola” e ciò ha determinato una serie di problemi applicativi. - sviluppare una cultura del recupero Occorre creare le condizioni per favorire ed incentivare l'uso dei materiali recuperati, nella logica di limitare il ricorso a quelli vergini. I rifiuti da costruzione e demolizione possono costituire un'importante leva per rendere l'economia davvero circolare: attraverso il recupero, infatti, si consente di dare a questi materiali nuova vita e al tempo stesso attraverso il loro impiego si riduce fortemente il ricorso alle materie vergini. Occorre in altri termini creare un sistema di regole, procedure e incentivi che spinga a recuperare e soprattutto ad utilizzare ciò che è stato recuperato. Solo in questo modo si potrà effettivamente ridurre il ricorso ai materiali vergini. In questo senso, appare fondamentale non solo la definizione dei cd. Criteri Ambientali Minimi, attraverso cui fissare specifici target di riutilizzo, ma anche assicurare una loro effettiva applicazione. Molto importante diventa allora l'attività di sensibilizzazione e formazione delle stazioni appaltanti sulle qualità, le caratteristiche e i possibili utilizzi dei materiali recuperati.

necessari interventi ancora più coraggiosi volti a rimuovere quegli ostacoli che di fatto limitano la capacità del nostro paese di recuperare, vanno quindi riviste e soprattutto aggiornate le norme contenute nel Codice dell'ambiente relativamente alle operazioni di recupero. Occorre, in particolare, aggiornare il sistema autorizzatorio, non solo troppo complesso, ma soprattutto legato a norme, prescrizioni, limiti, tecnologie che hanno oltre 20 anni (es. DM 5 febbraio 1998) e che quindi spesso lo rendono inadeguato alle esigenze di oggi. Si potrebbe, inoltre, introdurre una modulistica unificata per le autorizzazioni ambientali, in analogia ad esempio a quanto recentemente previsto per le bonifiche. - delineare un sistema regolatorio stabile e certo In questi anni è emerso chiaramente che regole e procedimenti troppo complessi e mutevoli hanno rappresentato dei veri e propri ostacoli allo sviluppo, all'innovazione e anche a comportamenti più virtuosi. Appare quindi quanto mai essenziale e strategico rimuovere tutti questi ostacoli, superare le criticità emerse nella prassi e dare effettiva attuazione a strumenti ed istituti fondamentali per l'economia circolare. Si fa riferimento ad esempio alla questione dell'end of waste, ossia la cessazione della qualifica di rifiuto, uno strumento introdotto oltre 11 anni fa in Italia, ma rimasto per lo più inattuato a causa dell'assenza dei decreti attuativi. Dal 2010 ad oggi, infatti, sono stati adottati solo 5 decreti, di cui solo 1, quello sul fresato, riguarda il settore delle costruzioni, ossia il settore che – vale la pena ricordarlo – produce il flusso più rilevante di rifiuti speciali. Abbiamo accumulato un ritardo incredibile che dobbiamo recuperare al più presto, per non farci trovare impreparati nel confronto con gli altri Paesi Europei. È evidente che un simile modo di procedere ostacola in modo inesorabile il passaggio all'economia circolare in Italia e non possiamo più permettercelo. 35


SUPERECOBONUS 110% - I REPORT DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 DEL TERRITORIO NAZIONALE E DELLA CAMPANIA

S

i allegano i report forniti dall'ENEA sull'Ecobonus 110% al 31 agosto e al 30 settembre 2021 sia sul territorio nazionale sia sulla Regione Campania. I dati riportano il numero di asseverazioni presentate e tripartite per i tre maggiori beneficiari e il totale in termini di

Super Ecobonus 110%

investimento medio. L'Ance Nazionale, a seguito dei dati così pubblicati e a fronte della nuova Legge 108 del luglio 2021, ha effettuato un confronto dei dati evidenziando le variazioni percentuali.

31 agosto 2021 Totale Nazionale % lavori realizzati

N. di asseverazioni/edifici Totale investimenti ammessi a detrazione Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione Detrazioni previste a fine lavori Detrazioni maturate per i lavori conclusi Condomini N. di asseverazioni condominiali Tot. Inv. Condominiali Tot. Lavori Condominiali realizzati

di cui

37.128 5.685.136.399,19 € 3.910.461.424,26 € 6.253.650.039,11 € 4.301.507.566,69 € 4.844 2.650.594.251,95 € 1.585.897.583,68 €

Edifici unifamiliari N. di asseverazioni in edifici unifamiliari Tot. Inv. in edifici unifamiliari Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

19.072 1.874.091.151,86 € 1.429.072.894,74 €

U.I. funzionalmente indipendenti N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti Tot. Inv. in unità immob. indipendenti Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

13.212 1.160.450.995,38 € 895.490.945,84 €

% edifici

68,8% Onere a carico dello Stato 13,0% 46,6% 59,8%

51,4% 33,0% 76,3%

35,6% 20,4% 77,2%

Investimento medio Condomini Edifici unifamiliari U.I. funzionalmente indipendenti

547.191,22 € 98.264,01 € 87.833,11 €

SUPER ECOBONUS

110% 36

% Invest.


Super Ecobonus 110%

30 settembre 2021 Totale nazionale % lavori realizzati

N. di assevrerzioni Totale investimenti ammessi a detrazione Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione Detrazioni previste a fine lavori Detrazioni maturate per i lavori conclusi Condomini N. di asseverazioni condominiali Tot. Inv. Condominiali Tot. Lavori Condominiali realizzati

46.195 7.495.428.322,63 € 5.114.321.404,08 € 8.244.971.154,89 € 5.625.753.544,49 € 6.406 3.572.821.825,69 € 2.154.175.617,00 €

Edifici unifamiliari N. di asseverazioni in edifici unifamiliari di cui Tot. Inv. in edifici unifamiliari Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

23.654 2.412.523.730,43 € 1.833.379.367,61 €

U.I. funzionalmente indipendenti N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti Tot. Inv. in unità immob. indipendenti Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

16.135 1.510.082.766,51 € 1.126.766.419,47 €

% edifici

68,2%

Onere a carico dello Stato 13,9%

### 47,7% ###

51,2%

### 32,2% ###

34,9%

### 20,1% ###

60,3%

76,0%

74,6%

Investimento medio Condomini Edifici unifamiliari U.I. funzionalmente indipendenti

557.730,54 € 101.992,21 € 93.590,50 €

SUPER ECOBONUS

110% 37

% Invest. ### ### ###


Super Ecobonus 110%

31 agosto 2021 Campania % lavori realizzati

N. di asseverazioni/edifici Totale investimenti ammessi a detrazione Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione Detrazioni previste a fine lavori Detrazioni maturate per i lavori conclusi Condomini N. di asseverazioni condominiali Tot. Inv. Condominiali Tot. Lavori Condominiali realizzati

di cui

2.447 468.757.188,65 € 297.681.576,11 € 515.632.907,52 € 327.449.733,72 € 481 276.322.113,32 € 157.022.144,23 €

Edifici unifamiliari N. di asseverazioni in edifici unifamiliari Tot. Inv. in edifici unifamiliari Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

1.436 140.977.605,49 € 104.928.761,40 €

U.I. funzionalmente indipendenti N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti Tot. Inv. in unità immob. indipendenti Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

530 51.457.469,84 € 35.730.670,48 €

% edifici

63,5% Onere a carico dello Stato 19,7% 58,9% 56,8%

58,7% 30,1% 74,4%

21,7% 11,0% 69,4%

Investimento medio Condomini Edifici unifamiliari U.I. funzionalmente indipendenti

574.474,25 € 98.173,82 € 97.089,57 €

SUPER ECOBONUS

110% 38

% Invest.


Super Ecobonus 110%

30 settembre 2021 Campania % lavori realizzati

N. di assevrerzioni Totale investimenti ammessi a detrazione Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione Detrazioni previste a fine lavori Detrazioni maturate per i lavori conclusi Condomini N. di asseverazioni condominiali Tot. Inv. Condominiali Tot. Lavori Condominiali realizzati

3.064 627.491.269,59 € 393.451.210,59 € 690.240.396,55 € 432.796.331,65 € 635 375.852.901,84 € 213.377.175,11 €

Edifici unifamiliari N. di asseverazioni in edifici unifamiliari di cui Tot. Inv. in edifici unifamiliari Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

1.754 179.238.595,08 € 132.832.641,50 €

U.I. funzionalmente indipendenti N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti Tot. Inv. in unità immob. indipendenti Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

675 72.399.772,67 € 47.241.393,98 €

% edifici

62,7% Onere a carico dello Stato 20,7% 59,9% 56,8%

57,2% 28,6% 74,1%

22,0% 11,5% 65,3%

Investimento medio Condomini Edifici unifamiliari U.I. funzionalmente indipendenti

591.894,33 € 102.188,48 € 107.258,92 €

SUPER ECOBONUS

110% 39

% Invest.


40


CAMPANIA

Il Presidente Luigi Della Gatta

L'ANCE Campania assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE. • Rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale. • Esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assumendo le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la risoluzione dei problemi.

SEDE E INFORMAZIONI Piazza Vittoria n. 10 - 80121 Napoli (NA) Email: info@ancecampania.it Pec: ance.campania@pec.ance.it Tel: 081 7645851 Fax: 081 2452900

www.ancecampania.it


www.ance.av.it

anceavellino@pec.ance.av.it


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA ....................... pag

11min
pages 30-34

DEL COMMITTENTE .............................................. pag

4min
pages 28-29

REGOLE CERTE E PIÙ IMPIANTI ........................... pag

9min
pages 35-37

E DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ......................... pag

1min
page 27

AI LUOGHI DI LAVORO .......................................... pag

15min
pages 6-14

BUIA: INTERVENTO IMMEDIATO PER SUPERARE CARO PREZZI, CARENZA DI MANODOPERA E MATERIALI pag

2min
page 26

CILA SUPERBONUS ............................................. pag

3min
pages 17-18

CRISI D'IMPRESA: PROROGARE L'ENTRATA IN VIGORE AL 2023 E DEFINIRE IL FALLIMENTO ONESTO ...... pag

10min
pages 22-25

PER I LAVORI PUBBLICI ...................................... pag

7min
pages 19-21

START UP 110 % ANCEAV - L'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI INCONTRA LE IMPRESE .................... pag

1min
page 5

E REGIONALE ...................................................... pag

2min
pages 15-16

pag

1min
page 4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.