Costruttori Irpini n. 4/2020

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Costruttori Irpini Nuova serie anno XXXIV n. 4 ottobre - dicembre 2020 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 34 - Legge 549/95 Filiale di Avellino

Periodico dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino


ANCE AVELLINO (triennio 2018 - 2021) Presidente Michele Di Giacomo

Consiglieri Massimo Toriello (VicePresidente), Alfonso Palma (Tesoriere), Francesco Colella, Luca Iandolo, Antonio Prudente, Giuseppe Lazzerini, Raffaele Trunfio (Presidente Gruppo Giovani), Antonio Nicastro (Past President), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)

Presidente Onorario Antonio De Angelis

SERVIZI ALLE IMPRESE Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - FiscalitĂ edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

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SOMMARIO

COSTRUTTORI IRPINI PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ASSEMBLEA ANCE AVELLINO LA RI-PARTENZA INIZIA OGGI Di Michele Di Giacomo - Presidente ............................ pag. 2 SUPERBONUS 110%: OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL NOSTRO PATRIMONIO EDILIZIO E PER LO SVILUPPO TERRITORIALE Prof. Carmine Lubritto .............................................. pag. 3

Nuova serie - anno XXXIV n. 4 ottobre - dicembre 2020

Direttore Linda Pagliuca

SISMABONUS ACQUISTI AL 110% RISPOSTE AGENZIA DELLE ENTRATE NN.557/E E 558/E ... pag. 8

Responsabile Giampiero Galasso Redazione Linda Pagliuca Segreteria di redazione Vittorio Iannaccone Direzione e redazione Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252 Sito internet www.ance.av.it E-mail direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it Stampa Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av) www.azzurracomunicazione.it

DETRAZIONE ECO + SISMABONUS OK PER BENI MERCE E LOCATI .................................... pag. 9 QUALITÀ DELL'ABITARE: OPERATIVO IL PROGRAMMA NAZIONALE DEL MIT .......... pag. 10 AGCM: SEGNALAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA NORMATIVA SUI LIMITI DI UTILIZZO DEL SUBAPPALTO .................. pag. 14 ANAC: NELLE SIOS VIGE ANCORA IL LIMITE DEL 30% PER IL SUBAPPALTO ............................................... pag. 16 TAR LAZIO: LEGITTIMO IL SUBAPPALTO AL 40% ........... pag. 18 ANAC: INDICAZIONI IN MERITO ALL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA ALLE IMPRESE FALLITE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA .. pag. 19 PROCEDURE SOPRA-SOGLIA DL SEMPLIFICAZIONI: I CHIARIMENTI ANAC SULLE DEROGHE NEI SETTORI “STRATEGICI” ....................................... pag. 21

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ANCE CAMPANIA

IL TAR PIEMONTE SI PRONUNCIA SULLE PROCEDURE NEGOZIATE PREVISTE DAL DL SEMPLIFICAZIONE ........... pag. 24 DECRETO SEMPLIFICAZIONI: RICORSO A PROCEDURE ORDINARIE ........................... pag. 26

La collaborazione al periodico è aperta a tutti. Gli articoli firmati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la redazione. È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati se non è citata la fonte. Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304 del 25 febbraio 1993

IL CONSIGLIO DI STATO DICHIARA L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ONERI DI COMMITTENZA NELLE GARE ASMEL ...... pag. 28

Registro stampa Diffusione gratuita

CIRCOLARE MIT SUL DL “SEMPLIFICAZIONI” ................. pag. 34

APPALTI PUBBLICI: I LIMITI NELL'AVVALIMENTO DELL'ATTESTAZIONE SOA .......................................... pag. 31

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ASSEMBLEA ANCE AVELLINO LA RI-PARTENZA INIZIA OGGI di Michele Di Giacomo - Presidente

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i sta per chiudere un anno decisamente complicato per la nostra provincia e il nostro settore. Nel mese di novembre 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, abbiamo registrato una diminuzione di circa il 29% del numero dei bandi che sale fino al 39% in riferimento all'importo complessivo.

di Avellino e della Campania, sulla base di convenzioni e accordi nazionali. Il sistema del credito rappresenta un interlocutore fondamentale per arrivare alla definizione di un piano di sviluppo complessivo, proiettato nel medio-lungo termine. Come Ance sentiamo forte il dovere di guardare avanti, di lavorare ad una prospettiva di crescita e benessere. Il futuro del settore delle costruzioni irpino è legato a filo doppio a due grandi opere pubbliche che interesseranno la nostra provincia: il completamento della Lioni – Grottaminarda e la Stazione Hirpinia con l'Alta Capacità. Due cantieri di importanza strategica per una sfida che ci vede impegnati in prima linea con le nostre migliori imprese. Ma il futuro passa anche dalla capitalizzazione della misura del Superbonus110%, l'unico strumento di rilancio dell'economia messo in campo dal Governo. E' un'opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire: il Superbonus è in grado di produrre investimenti per 6 miliardi di euro, con un effetto complessivo di 21 miliardi sull'economia. Una sfida ambiziosa che richiede tempi consoni, ecco perché abbiamo chiesto da tempo l'inserimento di una proroga di almeno due anni nella Legge Bilancio. Questa partita non può essere chiusa nel 2021, si rischia di tenere ancora nel cassetto tanti, troppi progetti. L'Irpinia ha dimostrato di essere pronta alla nuova sfida. Come Ance abbiamo aperto uno sportello SUPERBONUS presso i nostri uffici. Insieme al professore dell'Università della Campania Carmine Lubritto abbiamo aperto un dialogo continuo e costruttivo con il tessuto imprenditoriale della nostra provincia, ma anche con tanti amministratori, professionisti famiglie e semplici cittadini, interessati a cogliere le opportunità offerte da questa misura. La nostra Associazione e l'Irpinia che investe e produce sono pronte ad accendere il motore dell'economia. Il 2021 dovrà essere l'anno della svolta, della ripresa. Noi ci crediamo e siamo pronti, ancora una volta, a fare la nostra parte fino in fondo.

Bastano questi numeri per fotografare lo stato di salute del mondo delle costruzioni. Questo però non ci ha assolutamente scoraggiato, anzi ha rappresentato e rappresenta la leva per lavorare ogni giorno al fianco delle nostre imprese, con ancora maggiore impegno e dedizione. Nei lunghi mesi di lockdown abbiamo infatti continuato a garantire i nostri servizi a tutti gli associati con la massima competenza e puntualità. Ora, però, è arrivato il momento di fare un ulteriore salto in avanti. Le nostre imprese hanno le competenze giuste e gli strumenti necessari per lavorare in sicurezza e guidare una nuova fase di sviluppo del territorio. Occorre però che ognuno faccia la propria parte e che si lavori in stretta sinergia per obiettivi di crescita socio-economica che non possono non essere comuni e condivisi. La filiera politico-istituzionale, sia a livello nazionale che regionale e locale, ha adottato molte soluzioni tampone, ma è chiaro che questo non può più essere sufficiente. E' arrivato il momento di andare oltre la gestione dell'emergenza. Come Ance abbiamo richiesto da tempo un piano diffuso di manutenzione di edifici, territori e infrastrutture, ma mancano progetti di qualità e risorse. Senza investimenti rapidi e mirati sarà difficile, se non impossibile, invertire la rotta. La pesante crisi economico-finanziaria che stiamo attraversando non deve essere un alibi, ma un elemento di spinta a rimettersi in gioco. Come Associazione, per sostenere un tessuto imprenditoriale composto soprattutto da realtà medio-piccole radicate sul territorio, abbiamo intensificato i rapporti con tutti gli Istituti di credito, aprendo il confronto con i Direttori delle filiali della provincia 2


SUPERBONUS 110%: OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL NOSTRO PATRIMONIO EDILIZIO E PER LO SVILUPPO TERRITORIALE Prof. Carmine Lubritto

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a legge n.77 del 17 Luglio 2020, che ha convertito il cosiddetto Decreto Rilancio n.34/2020, agli articoli 119 e 121, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relative ad interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici residenziali. La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e si affianca alle disposizioni già vigenti in materia di detrazioni conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro delle facciate esterne degli edifici (cd. bonus facciate) di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus), attualmente disciplinate dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). L'articolo 119 della legge 77/2020 individua gli interventi principali (o trainanti) che devono essere necessariamente realizzati per poter usufruire della detrazione al 110%. Nel dettaglio sono definiti interventi principali:

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati (per riscaldamento, raffreddamento, ACS) a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), a microcogenerazione, collettori solari o a reti teleriscaldamento (valido per i comuni montani non in infrazione rispetto alle norme di qualità dell'aria). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: € 20.000 (per edifici composti fino a otto UA) e € 15.000 (per edifici composti da più di otto UA) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (sono incluse anche le spesi di smaltimento e bonifica)

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o della unità immobiliare (UA) in edifici plurifamiliari indipendente e con accessi autonomi dall'esterno (es. villette a schiera). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: € 50.000 per edifici unifamiliari e villette a schiera, € 40.000 per edifici composti da due a otto UA e € 30.000 per edifici composti da più di otto UA, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. b) interventi sulle parti comuni degli edifici:

c) interventi sugli edifici unifamiliari o unità immobiliare in edifici plurifamiliari indipendente e con accessi autonomi dall'esterno (es. villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, a condensazione (classe A), impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, impianti di microcogenera3


in relazione al prezzo di acquisto delle stesse. Nello stesso articolo 119 si continua, poi, sottolineando che se si realizza almeno uno degli interventi indicati precedentemente, è possibile fare qualsiasi altro tipo di intervento di efficientamento energetico (art.14 DL 63/2013) con un credito di imposta riconosciuto al 110%. Nel caso specifico si tratta di interventi quali la sostituzione di infissi; la installazione di un impianto fotovoltaico con relativo sistema di accumulo, o di un impianto solare termico; la installazione di una centralina di ricarica per auto elettrica; la sostituzione di sistemi locali di riscaldamento. Per ognuno di questi interventi vengono definiti degli importi massimi di spesa o di detrazione. L'Agenzia delle Entrate nella sua circolare 24/E ha definito, poi, che la spesa per gli interventi trainati deve essere sempre sostenuta tra la data di inizio e la data di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Inoltre è stato stabilito che se un edificio è sottoposto ad un vincolo dei Beni Culturali o

zione, collettori solari, e caldaie a biomassa (classe 5 in aree non metanizzate e non in infrazione) o a reti teleriscaldamento (per comuni non in infrazione). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000, ed è riconosciuta anche la spesa per lo smaltimento della caldaia sostituita. Inoltre sono interventi principali o trainanti tutti gli interventi che possono essere collegati ad interventi antisismici (sismabonus), cioè finalizzati alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici abitativi (prevedendo anche la modalità di demolizione e ricostruzione). Infine è estesa la detrazione al 110 % anche per quelli interventi correlati al cosiddetto “Sismabonus acquisti”, cioè la realizzazione di nuove abitazioni, nelle zone sismiche 1, 2 e 3, da parte di imprese immobiliari o imprese di costruzione, risultanti dalla ricostruzione degli edifici demoliti per ridurne il rischio sismico; in questo caso il credito matura agli acquirenti delle nuove unità immobiliari, ed è pari ad una soglia massima di 96.000€,

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· edifici non a prevalente destinazione residenziale, cioè dove non più del 50% della superficie complessiva è riservata ad unità residenziali. · immobili non residenziali, anche se posseduti da persone fisiche che non svolgono attività d'impresa. Gli interventi dal punto di vista tecnico devono soddisfare alcuni requisiti indicati di seguito: · i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche previsti dal Decreto MISE del 6 agosto 2020; · assicurare (anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata; · Assevera la congruità dei costi allegando il computo metrico, facendo riferimento ai prezzari regionali, al prezzario DEI, oppure quando i prezzari non riportino interventi oggetto di asseverazione, si può fare riferimento ad una analisi analitica dei prezzi da parte dei tecnici; · I materiali isolanti devono rispettare i requisiti contenuti nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) del DM 11 ottobre 2017, e gli impianti devono rispondere a specifici requisiti tecnici . Inoltre l'edificio oggetto di riqualificazione energetica deve essere iscritto in catasto, non deve avere difformità urbanistiche, e ci deve essere la preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento fisso. La normativa ha previsto anche che è possibile usufruire dell'Ecobonus maggiorato al 110%, anche per interventi di «Demolizione e Ricostruzione», definiti come ristrutturazione edilizia (art.3,c.1,lettd, DPR 380/2001). Altro articolo fondamentale della Legge 77/2020 è l'articolo 121, nel quale è stabilito che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi ammessi al Superbonus, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi

paesaggistico, oppure gli interventi «trainanti» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico («interventi trainati») anche se non eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi «trainanti». Allo stesso articolo della Legge 77/2020, sono stati individuati i beneficiari delle detrazioni in: 1. persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomìni e sulle singole unità immobiliari. 2. Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (unico beneficiari per il quale la spesa può essere rendicontata fino al 30 giugno 2022) ; 3. cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 4. enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte ai registri); 5. associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi Pertanto risultano esclusi dalla applicazione del superbonus: · le ”unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1, A8, A9 (cd. abitazioni di lusso salvo per le A9 aperte al pubblico); · interventi su parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, in un edificio di un unico proprietario o in comproprietà (l'Agenzia delle Entrate ha inteso il condominio in senso «civilistico») 5


presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF; b) l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, una copia dell'asseverazione relativa agli interventi di efficienza energetica deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, dal tecnico abilitato all'ENEA. Le modalità di esercizio dell'opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020. E' da notare che la responsabilità finale che tutto il processo sia svolto secondo quanto previsto dalla normativa è a carico del beneficiario della detrazione. In altri termini i controlli si applicano nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, mentre i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. ANCE Avellino ha compreso fin dall'inizio la notevole portata di questa misura, ed ha voluto, fin dal mese di giugno, aprire uno sportello formativo ed informativo utile a imprese, tecnici e cittadini. Nel corso di questi mesi sono state date risposte a centinaia di quesiti provenienti da diversi stakeholder e si è riusciti a divenire punto di riferimento territoriale del settore. Inoltre Ance Avellino ha realizzato uno studio nel quale si è valutato l'effetto in provincia di Avellino della misura “Superbonus 110%“. Le risultanze dello studio dicono che su un totale di circa 126.000 abitazioni, oltre l'85% è composto da ville unifamiliari o bifamiliari, e si è stimato che intervenendo, dal punto di vista energetico, solo

relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. «sconto in fattura»); il fornitore recupera il contributo anticipato con un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Inoltre, lo stesso articolo 121 del decreto Rilancio ha previsto una analoga facoltà (sconto in fattura e cessione del credito) anche per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi (ulteriori rispetto a quelli ammessi al Superbonus) di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica. I crediti d'imposta derivanti dalla cessione dei crediti e dagli sconti sono utilizzati in compensazione, sulla base delle rate di detrazione a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere compensata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, per gli interventi ammessi al Superbonus, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, il contribuente deve acquisire anche: a) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 6


sul 25% del patrimonio edilizio provinciale si potrebbero generare lavori per oltre 2,5 miliardi di euro. A questo poi si è aggiuntala la stima del potenziale di intervento per la messa in sicurezza sismica, che fornisce un valore potenziale dei lavori pari ad oltre 1 miliardo di euro. Si comprende quindi come questa possa essere una occasione fondamentale per le imprese del mondo dell'edilizia, che devono assolutamente svolgere un ruolo primario nell'intero processo. Per fare ciò è necessario che venga assunto da parte di tutti un nuovo atteggiamento che prevede una nuova organizzazione aziendale delle imprese, che devono passare dal ruolo di mere esecutrice dei lavori, al ruolo di coordinamento, gestore di servizi tecnici, esecutore delle opere e soggetto capace di controllare l'intero processo. E' evidente, inoltre, che a fianco delle imprese si richiede un salto di

qualità dei tecnici, sia per le fasi iniziali di fattibilità degli interventi, che in quelle di progettazione e controllo del flusso dei lavori. Riteniamo, quindi, che questa sia una opportunità importante per le nostre comunità, per riqualificare l'immenso patrimonio edilizio privato, e per dare un contributo al miglioramento ambientale dei nostri territori ed alla messa in sicurezza delle nostre abitazioni. Si deve essere capaci di fare squadra e rispondere con interventi di qualità che colgano questa enorme opportunità di sviluppo dell'intero territorio.

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SISMABONUS ACQUISTI AL 110% RISPOSTE AGENZIA DELLE ENTRATE NN.557/E E 558/E

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za sismica rientrano, a parere dell'Agenzia, tra quelli agevolabili anche ai fini del bonus mobili. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate conferma che ai fini del Sismabonus acquisti (potenziato e non): · è necessario che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. In sostanza, i 18 mesi dalla fine dei lavori, come termine ultimo per la cessione dell'immobile da parte dell'impresa di costruzioni, devono essere ricompresi all'interno dell'arco temporale di vigenza del beneficio (31 dicembre 2021). A tale data, peraltro, gli immobili «devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati», ivi compreso, quindi, il cd. “collaudo statico” (cfr. anche la Risposta n.557/E/2020); · il preventivo intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio può comportare un aumento di volumetria rispetto all'edificio preesistente, «sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (cfr. sia lo stesso art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, la C.M. 19/E/2020, nonché la Risposta n.557/E/2020)»; · nell'ipotesi di acquisto congiunto di un'abitazione e di una pertinenza, il limite massimo di spesa deve essere calcolato nel limite massimo di spesa di 96.000 euro unitariamente considerato, riferito sia all'immobile principale, sia alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

ogito da effettuare entro il 31 dicembre 2021, sì all'aumento di volumetria ove previsto dalla normativa urbanistica, unico limite di spesa pari a 96.000 euro per l'acquisto congiunto di abitazione e pertinenza, e riconoscimento dell'ulteriore beneficio del bonus mobili per gli acquirenti delle abitazioni antisismiche. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nelle Risposte nn. 557/E e 558/E entrambe del 23 novembre 2020, a proposito dell'applicabilità del Sismabonus acquisti ordinario, ovvero potenziato al 110% (in base all'art.119, co.4, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020). Si ricorda che il Sismabonus acquisti al 110% è la detrazione riconosciuta agli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi “antisismici” effettuati, tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica ove consentite, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla fine lavori all'alienazione dell'immobile. L'agevolazione, che rientra nell'ambito applicativo del Sismabonus, è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. In particolare, nella Risposta n.558/E/2020 l'Amministrazione finanziaria chiarisce che anche nell'ipotesi di acquisto di abitazioni antisismiche, agevolate con il Sismabonus acquisti al 110%, il nuovo proprietario può usufruire del “bonus mobili”, consistente nella detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, correlata all'esecuzione di interventi di recupero edilizio sull'immobile. In sostanza, viene agevolato l'arredo di un immobile oggetto non solo di interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria, ma anche di messa in sicurezza sismica, ivi compresa l'ipotesi dell'acquisto delle abitazioni con caratteristiche antisismiche, che usufruiscono del Sismabonus acquisti, anche nella misura potenziata al 110%. Infatti, poiché il Sismabonus origina proprio dalla disciplina della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che ne costituisce la disciplina generale di riferimento, anche gli interventi di messa in sicurez8


DETRAZIONE ECO + SISMABONUS OK PER BENI MERCE E LOCATI

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ì alla detrazione IRPEF/IRES combinata EcoSismabonus nell'ipotesi di interventi energetici ed antisismici eseguiti da un'impresa su un edificio di sua proprietà, le cui unità immobiliari, al termine dei lavori, verranno destinate alla locazione o cedute a terzi. Per l'applicabilità del beneficio, le “parti comuni” sono quelle riferite alla presenza, nel fabbricato, di più unità immobiliari in senso oggettivo, a prescindere dall'esistenza, o meno, di una pluralità di proprietari delle stesse. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.549/E del 13 novembre 2020, in risposta ad un'istanza d'interpello formulata da un'impresa che intende realizzare, su un immobile residenziale di sua proprietà, interventi edilizi agevolabili con la detrazione combinata EcoSismabonus, nella misura dell'80% o all'85% delle spese sostenute per interventi condominiali, nel limite massimo di 136.000 euro. Al termine dei lavori, le unità oggetto degli interventi verranno cedute (come “beni merce”), ovvero locate a terzi (come “immobili patrimonio”). Inoltre, ai fini dell'applicabilità del beneficio, l'impresa chiede di confermare la nozione di “parti comuni” fornita dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo, nella C.M. 19/E/2020. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria richiama i propri precedenti chiarimenti forniti con la R.M. 34/E/2020 e conferma che la detrazione combinata EcoSismabonus spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili posseduti o detenuti «a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali"». Inoltre, la Risposta n.549/E/2020 conferma che la nozione di parti “comuni di edifici condominiali”, prevista dalla norma che agevola gli interventi combinati di efficienza energetica ed antisismica, deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo (cfr. la C.M. 19/E/2020). Si tratta, quindi, delle “parti comuni a più unità

immobiliari” e non di quelle comuni a più possessori”], con la conseguenza che «l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni». Nel caso di specie, viene confermato che l'impresa, unica proprietaria dell'immobile, può usufruire del beneficio combinato EcoSismabonus per gli interventi sull'intero edificio, ivi comprese le parti comuni, nonché per le unità che verranno successivamente destinate alla vendita (“beni merce”), ovvero alla locazione (“immobili patrimonio”). Inoltre, nella medesima pronuncia, l'Agenzia delle Entrate ammette fra le spese agevolabili ai fini dell'EcoSismabonus anche quelle riferite ai lavori di risparmio energetico consistenti nella sostituzione della centrale termica e nell'installazione di collettori solari, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla medesima disposizione agevolativa. Infine, viene confermato che l'impresa istante può optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo.

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QUALITÀ DELL'ABITARE: OPERATIVO IL PROGRAMMA NAZIONALE DEL MIT dell'abitare. Premesso che anche in questo caso emergono un iter amministrativo molto lungo e complesso e l'assenza di incentivi alla partecipazione dei privati, si evidenziano di seguito i principali contenuti del DM 16 settembre 2020. Obiettivi (art. 2) Sono 5 le linee d'azione del Programma: 1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso; 2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio-economico e l'uso temporaneo; 3. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani, delle dotazioni di servizi e delle infrastrutture; 4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso operazioni di densificazione; 5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano, nonché di processi partecipativi finalizzati all'autocostruzione. Tutti gli interventi devono essere realizzati “senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione”.

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 285 del 16/11/2020) il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 395 del 16 settembre 2020 che costituisce il primo provvedimento attuativo del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare previsto dalla Legge di bilancio per il 2020 (Legge 160/2019, art. 1, commi 437-443) che ha stanziato 853,81 milioni complessivi per gli anni dal 2020 e al 2033 a favore di Comuni, Città Metropolitane e Regioni. Il Programma – conosciuto anche come “Piano rinascita urbana” – si inserisce fra i piani/programmi statali di spesa finalizzati alla riqualificazione dei contesti urbani degradati e al recupero delle periferie, che si sono susseguiti negli ultimi anni (Piano nazionale per le città 2012, Piano periferie 2014, Programma straordinario periferie 2015) e che hanno avuto sino ad ora scarsi risultati a causa dell'esiguità delle risorse assegnate, dell'incapacità di attivare risorse private, di procedure amministrative complesse e soprattutto temporalmente lunghe. Questa volta l'interesse dello Stato è focalizzato su: · riduzione del disagio abitativo e insediativo con particolare riferimento alle periferie attraverso la riqualificazione e l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale sociale; · miglioramento della qualità dell'abitare attraverso la promozione di processi di rigenerazione di ambiti urbani, “in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo”. Il Decreto Ministeriale interviene con molto ritardo (il termine per l'adozione per era fissato al 29 febbraio 2020) a definire termini, contenuti e modalità di presentazione delle proposte di intervento da parte degli enti pubblici, entità del contributo statale e modalità di erogazione, criteri di valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione (istituita presso il MIT con DM 474 del 27 ottobre 2020), nonché tempi delle diverse fasi in cui è articolata la procedura che porta all'approvazione del Programma qualità

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Destinatari (art.3) Possono presentare proposte di intervento: · le Regioni · le Città metropolitane · i Comuni sede di Città metropolitane · i Comuni capoluogo di provincia · il Comune di Aosta · i Comuni con più di 60.000 abitanti Sono esclusi la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ciascun ente può presentare fino a 3 proposte. Proposte di intervento (art. 4) Le proposte devono riguardare un insieme di interventi fra loro coerenti e connessi, ubicati in un determinato ambito urbano anche non periferico ma comunque caratterizzato da situazioni di disagio abitativo o socio-economico e non dotato di adeguate attrezzature e spazi collettivi. Sono ammessi in particolare a finanziamento interventi: a. di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

e ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del Dpr 380/2001); gli interventi di nuova costruzione possono essere ammessi solo in maniera residuale e per specifiche operazioni di densificazione; b. di autorecupero; c. coerenti con quelli della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127 che nel riprogrammare le risorse residue per l'edilizia residenziale previste dalla Legge 457/1978 ha indicato una serie di indirizzi quali consumo di suolo zero, priorità al recupero edilizio e urbano, integrazione delle funzioni, incremento delle infrastrutture di quartiere, efficientamento energetico e adeguamento/ miglioramento sismico, ecc.; d. di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati; e. per incrementare l'accessibilità e la sicurezza degli edifici e degli spazi, le dotazioni collettive e i servizi di prossimità; f. di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di riqualificazione e incre-

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mento di alloggi di edilizia residenziale sociale (compresa la realizzazione di alloggi da utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee); g. su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamento pubblico, purché si tratti di interventi di completamento. Le proposte dovranno essere “coerenti” con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione regionale e comunitaria, nonché con la normativa e la politica regionale in tema di edilizia residenziale sociale. Risorse (art. 5) La dotazione finanziaria complessiva del Programma è costituita da: · 853,81 milioni/€ stanziati appositamente dalla Legge di bilancio 2020 nello stato di previsione del MIT e ripartiti su 14 anni (2020-2033); · eventuali residui di stanziamento per l'annualità 2019 relativi al “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Iacp” (art. 1, comma 95, Legge 145/2018); · eventuali ulteriori risorse anche di fonte comunitaria. Il 34% delle risorse complessive è destinato prioritariamente a interventi collocati nelle Regioni del Mezzogiorno. Viene assicurato il finanziamento di almeno una proposta per Regione di appartenenza del soggetto proponente, mentre il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta è fissato in misura pari a 15 milioni/€. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese previste nel quadro economico: progettazione, verifica, validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, spese per imprevisti in misura non superiore a 10% del costo totale e se inserite nel quadro economico. Fatta salva la possibilità di presentare progetti di completamento di interventi già oggetto in passato di finanziamento pubblico, sono finanziabili i soli interventi il cui inizio dei lavori sia successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del DM 16 settembre 2020 e cioè successivo al 16 novembre 2020. Sono esclusi dal finanziamento, quindi, gli interventi in corso di esecuzione o già terminati o già finanziati a questa data. Procedure di presentazione, valutazione e approvazione delle proposte (Artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11) La procedura è articolata in 2 fasi: · fase 1: trasmissione da parte dell'ente pubblico di una proposta preliminare che indica la strategia complessiva e l'insieme degli interventi ed deve contenere la relazione tecnico-amministrativa della proposta, la planimetria generale e gli elaborati grafici, il quadro economico e il cronoprogramma finanziario. Le proposte sono presentate entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM (e quindi entro il 16 marzo 2021) ed esaminate dall'Alta Commissione costituita presso il MIT sulla base della rispondenza ad una serie di criteri e cioè: presenza di aspetti innovativi e di green economy e rispondenza ai Criteri Minimi Ambientali (CAM), entità degli interventi sull'edilizia residenziale pubblica, “bilancio zero” del consumo di suolo mediante il recupero di aree già urbanizzate, attivazione di altre risorse pubbliche e private, coinvolgimento di operatori privati, applicazione della metodologia BIM. Con specifico riferimento al coinvolgimento di operatori privati, si evidenzia che il decreto: · favorisce espressamente “la più ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati” nella redazione delle proposte di intervento da parte degli Enti pubblici (art. 3, comma 6); - prevede come criteri preferenziali delle proposte sia l'attivazione di risorse private “tenuto anche conto della eventuale messa a disposizione di aree o immobili”, sia il coinvolgimento e partecipazione diretta di “soggetti interessati anche in forma associativa in particolare se operanti nell'area di intervento” (art. 8, lettere E-F). 12


· Sul punto le Faq pubblicate dal Ministero precisano genericamente che “I soggetti privati possono partecipare, in collaborazione con gli Enti pubblici eleggibili a finanziamento, nell'elaborazione delle proposte da candidare. Gli stessi soggetti privati possono, inoltre, mettere a disposizione proprie risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi, nonché aree ed immobili di proprietà” (Quesiti n. C.1 e C.2). · In ogni caso, in aderenza all'obiettivo di garantire l'ampia e diffusa partecipazione dei privati al Programma, si riterrebbe che possano concorrere alla formazione delle proposte anche interventi che utilizzano altre risorse finanziarie, i cui lavori in linea con l'art. 4, comma 5, lett. g) - devono comunque essere iniziati dopo la pubblicazione in G.U. del DM 16 settembre 2020. Entro 90 gg dalla ricezione della documentazione l'Alta Commissione formula l'elenco delle proposte ammissibili al finanziamento ed entro i successivi 60 gg con Decreto Ministeriale: · è approvato il Programma per la qualità dell'abitare con l'individuazione degli interventi ammessi; · è approvato lo schema di convenzione/accordo di programma tipo da stipulare fra gli enti risultati beneficiari e il Governo; · è concesso un finanziamento per procedere alla progettazione definitiva o esecutiva nel limite massimo del 5% del costo complessivo.

l'elenco delle proposte definitivamente ammesse a finanziamento. La stipula delle singole convenzioni/ accordi di programma avviene entro 60 gg dall'approvazione dell'elenco. L'erogazione dei finanziamenti avviene con le seguenti modalità: · fino al 5% di anticipo all'esito della fase 1 (ammissione al Programma) per la copertura delle spese della progettazione definitiva o esecutiva (a valere sulle annualità 2020 e 2021); · fino al 15% all'esito della fase 2 (a valere sulle annualità 2022 e 2023); · fino al 10% per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2029 e comunque fino al 60% del finanziamento; · saldo del finanziamento (20%) a valere sulle risorse dal 2030 al 2033. Progetti “pilota” ad alto impatto strategico (art. 14) Sono ammesse a finanziamento anche alcune proposte definite “Pilota” ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, comprese quelle del Recovery Fund, fino a 100 milioni/€ ciascuna. In questo caso gli enti pubblici avranno 150 gg per presentare le proposte (dalla pubblicazione in GU) e l'Alta Commissione 90 gg per valutare le proposte e dare il nulla osta al finanziamento. I Progetti Pilota, quindi, sembrano avere potenzialità maggiori, anche per effetto di una procedura più snella, sebbene l'iniziativa sia sempre pubblica e vengano utilizzati i medesimi criteri di valutazione delle proposte ordinarie.

· fase 2: trasmissione - entro 240 gg dalla pubblicazione del DM che individua gli interventi ammessi al finanziamento - della proposta finale che indica lo stato di avanzamento della stessa e deve contenere il successivo livello di progettazione rispetto a quello inviato nella fase 1 (e quindi il progetto definitivo o esecutivo) della proposta nel complesso e dei singoli interventi. L'Alta commissione verifica la documentazione trasmessa entro i successivi 90 gg ed esprime il nulla osta al finanziamento. Entro 60 gg dalla ricezione del nulla osta è approvato con DM 13


AGCM: SEGNALAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA NORMATIVA SUI LIMITI DI UTILIZZO DEL SUBAPPALTO Pubblichiamo la segnalazione del 4 novembre 2020 inviata al Senato della Repubblica Italiana, alla Camera dei Deputati e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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cui limita in tutti i casi il ricorso al subappalto e non soltanto in quelli nei quali la restrizione sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto. Considerata la prossima scadenza delle soluzioni temporaneamente apprestate dal legislatore3, l'Autorità osserva di aver già sottolineato, in alcune recenti occasioni, la valenza proconcorrenziale dell'istituto del subappalto, anche ipotizzando un ampliamento dei limiti al suo utilizzo, al fine di aumentare le possibilità perle piccole e medie imprese di operare sui mercati.4 Si è evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 nel caso C-63/18 Vitali, una normativa nazionale come quella italiana, che vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto oltre una percentuale fissa dell'affidamento, indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto, dalla natura dei lavori o dall'identità dei subappaltatori, non può essere ritenuta compatibile con la Direttiva 2014/24/UE. È stato pertanto auspicato di modificare le norme limitative del subappalto per il concessionario pubblico, che risultano in contrasto con la normativa europea.5 In termini generali, l'Autorità ritiene che eventuali

'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 ottobre 2020, ha inteso svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in merito alla normativa relativa all'istituto del subappalto e, in particolare, alle disposizioni che ne disciplinano i limiti di utilizzo {articolo 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche Codice dei Contratti Pubblici o "CCP" e articolo l, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge14 giugno 2019 n. 55). Nel dettaglio, l'articolo 105, comma 2, CCP, dispone che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.1 Tale soglia massima è stata temporaneamente (fino al 31 dicembre 2020) innalzata al 40% dal decreto-legge n. 32/2019, per far fronte ad alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata nel gennaio 2019 contro lo Stato italiano.2 In particolare, la Commissione ha ritenuto che la normativa nazionale di cui all'articolo 105, commi 2 e 5, del CCP fosse in contrasto con il diritto UE, nella misura in

1 L'articolo 105, comma 5, prevede che, per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere. Si tratta di "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali". 2 Cfr. lettera di costituzione in mora della Commissione europea, inviata al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione I n t e r n a z i o n a l e i l 2 4 g e n n a i o 2 0 1 9 , a v e n t e a d o g g e t t o a n c h e a l t r e d i s p o s i z i o n i d e l C C P, https://www.cisl.it/attachmenis/article/11887/Lettera-UE-Infrazione.pdf. 3 Sono stati altresì sospesi gli obblighi di indicare la terna dei subappaltatori in gara (art. 105, comma 6) e la terna dei subappaltatori in caso di concessioni (art. 174, comma 2, terzo periodo), nonché le verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore (art. 80). 4 Segnalazione AS1683 Criticità in merito allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultra/argo del 1° luglio 2020, inviata al Senato della Repubblica, alla Carnera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e all'Associazione Nazionale Comuni Italiani; cfr. altresì segnalazione AS1592 - Decreto ·Crescita - Incentivi fiscali riconosciuti in ipotesi di interventi di riqualifìcazione energetica e di adozione di misure antisismiche, del 12 giugno2019, inviata al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 Segnalazione AS1683, cit. Cfr. altresì sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 novembre 2019, causa C 402/18 Tedeschi, § 38.

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limiti all'utilizzo del subappalto dovrebbero essere proporzionati all'obiettivo di interesse generale che si intende perseguire e giustificarsi in relazione al caso concreto, sulla base di criteri ben definiti e motivati dalla stazione appaltante in sede di gara. Ad esempio, le caratteristiche strutturali del mercato dì riferimento potrebbero giustificare un limite al ricorso al subappalto laddove, in presenza di un limitato numero di possibili imprese partecipanti alla gara, il suo utilizzo potrebbe favorire l'attuazione di intese spartitorie. Ulteriori restrizioni potrebbero derivare dalla particolare natura delle prestazioni dedotte in contratto o da esigenze di sicurezza nella fase di esecuzione. In casi eccezionali la stazione appaltante potrebbe motivatamente imporre il divieto di subappalto dell'intera commessa, in considerazione delle particolari specificità dell'appalto. Inoltre, l'obbligo di indicare, già in sede di offerta, la quota parte dell'appalto e i lavori che si intendono subappaltare, oltre all'identità degli eventuali subappaltatori, potrebbe consentire alle stazioni appaltanti di individuare preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le opportune verifiche circa la loro capacità e affidabilità, al fine di prevenire rischi di corruzione e collusione nelle fasi di affidamento ed esecuzione dell'appalto. In conclusione, considerata la giurisprudenza euro-unitaria intervenuta sul punto, l'Autorità ritiene opportuna una modifica normativa volta a: (i) eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile; (ii) prevedere l'obbligo in capo agli offerenti, che intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologia e la quota parte di lavori in subappalto, oltre all'identità dei subappaltatori; (iii) consentire alle stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all'utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del

mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori. Si auspica che il legislatore vorrà tenere in debita considerazione le osservazioni sopra espresse. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

Il Presidente Roberto Rustichelli

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ANAC: NELLE SIOS VIGE ANCORA IL LIMITE DEL 30% PER IL SUBAPPALTO

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disciplina speciale laddove sono «necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali» (ossia SIOS o superspecialistiche). Infatti, per tali lavorazioni il legislatore ha voluto prevede a un regime normativo speciale, atto a rafforzare l'esigenza di assicurare che l'esecuzione di tali opere sia effettuata da un appaltatore qualificato. Ciò trova conferma, nel divieto di avvalimento (art. 89, comma 11 cit.) e, specificatamente, nel divieto al superamento del limite percentuale del 30% al subappalto, oltre il quale l'appaltatore deve costituire un raggruppamento con impresa specificatamente qualificata per l'esecuzione di tali categorie (art. 105, comma 5). Inoltre, nelle citate sentenze della Corte UE neppure viene esplicitata la necessaria disapplicazione di queste ultime disposizioni, non presentando alcun riferimento a tali tipologie di opere né

onsiderato l'incerto quadro normativo sul subappalto determinato dalle ultime sentenze della Corte di giustizia UE, non appare giustificabile sic et simpliciter la disapplicazione del limite percentuale del 30% previsto dal Codice dei contatti per le categorie superspecialistiche (o SIOS). E' quanto affermato dall'ANAC che - approfondendo la portata delle sentenze della Corte di giustizia del 26/09/2019 (causa C-68/18) e del 27/11/2019 (causa C-402/18) – ha ritenuto ancora vigente il suddetto regime speciale riservato alle suddette categorie (cfr. deliberazione 4 agosto 2020, n. 704 adottata all'esito di una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, relativa ad un affidamento di lavori per la realizzazione di una scuola). La ragione di tale soluzione, secondo l'ANAC va ricercata proprio nella ratio del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016 (art. 89, co. 11) che prevede una

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Quest'ultimo stabilisce infatti che (anche) nel caso di appalti di lavori le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che alcuni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente» (sez. II, sent. 9 luglio 2020, n. 898). Tanto evidenziato, secondo l'Autorità, l'incerto quadro normativo non appare giustificare sic et simpliciter la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le SIOS, in ragione dei principi espressi dalla Corte di giustizia UE.

tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue. A fronte di un profilo di oggettiva incertezza applicativa delle norme sul subappalto l'ANAC richiama: · il T.A.R. Lazio, secondo il quale non contrasta con il diritto comunitario la disciplina in vigore sul subappalto dettata dall'art. 1, comma 18, d.l. n. 32/2019 conv. con modifiche con l. n. 55/2019 in quanto «La Corte ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite fissato, non escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo» (sez. I, sent. 24 aprile 2020, n. 4183); · il Consiglio di Stato, che ha evidenziato la natura speciale della previsione riferita a tali categorie di lavori, considerando che «l'art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 introduce un espresso divieto di suddivisione del subappalto applicabile alle sole opere c.d. super-specialistiche (o SIOS) di importo superiore al 10% dell'intero appalto. Si tratta, con tutta evidenza, di una norma di carattere speciale che, a contrario, consente di inferire l'insussistenza di una restrizione analoga per le opere non SIOS e/o che per importo non superino la soglia fissata ex lege» (sez. III, ord. coll. 10 giugno 2020, n. 3702); · il T.A.R. Toscana, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia ha statuito il divieto generalizzato di ricorrere al subappalto, senza escludere « che in casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto come quelle riguardanti le opere super-specialistiche, non possa essere giustificato un limite percentuale all'esperibilità del subappalto in relazione alla natura particolare delle prestazioni da svolgere, come prevede l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva UE n. 2014/24. 17


TAR LAZIO: LEGITTIMO IL SUBAPPALTO AL 40%

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comunitario l'attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall'art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019, secondo cui: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori” (T.a.r. Lazio, sez. I, 24 aprile 2020 n. 4183). Non ravvisando il Collegio valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni sopra richiamate, la censura deve essere disattesa.”

iportiamo uno stralcio della sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. Terza quater, 03/11/2020, n.11304. “…. 13. Con l'ultimo motivo, la ricorrente deduce: violazione del principio di proporzionalità e libertà imprenditoriale; violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 71 della Direttiva 2014/24/UE che non contempla limitazioni per quanto concerne la quota subappaltabile. In sintesi, la ricorrente si duole del fatto che l'art. 9 del disciplinare di gara fissi al 40% la quota massima dell'appalto subappaltabile, in contrasto con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 27 novembre 2019, C – 402/18 e 26 settembre 2019 C – 63/18; in particolare, quest'ultima pronuncia ha affermato che “la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”. In relazione alla problematica sollevata dalla parte ricorrente, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare: “La pronuncia richiamata, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell'Unione di limiti superiori…… Di conseguenza la Corte ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite fissato, non escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo. Pertanto non può ritenersi contrastante con il diritto 18


ANAC: INDICAZIONI IN MERITO ALL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA ALLE IMPRESE FALLITE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA

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comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata». L'articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nella versione vigente fino al 31/12/2021 e risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019 (decreto sblocca-cantieri), prevede che «Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato». Dal combinato disposto delle norme richiamate emerge che, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, l'impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto sbloccacantieri ha infatti eliminato la previsione contenuta nell'articolo 110, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici che consentiva al curatore dell'impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tali previsioni è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l'attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all'aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione (si vedano le Sentenze del Consiglio di Stato 14 aprile 2020, n. 2397; 17 marzo 2020, n. 1918; 16 dicembre 2019, n. 8514; 31 luglio 2019, n. 5441; 17 giugno 2019, n. 4046; 12 marzo 2018, n. 1543; nonché dell'Adunanza Plenaria 29 febbraio 2016,

NAC: COMUNICATO DEL PRESIDENTE 7 ottobre 2020: Indicazioni in merito al mantenimento dell'attestazione di qualificazione nel caso di autorizzazione alla continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 104 del regio decreto n. 267/1942 e all'esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016. Sono pervenute all'Autorità alcune richieste di parere in merito alla possibilità di mantenere la validità delle attestazioni di qualificazione rilasciate alle imprese sottoposte a fallimento e, al contempo, autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa ex articolo 104 della legge fallimentare e alla prosecuzione dei contratti pubblici in corso ex articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici. In merito alla questione segnalata, l'Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni. L'articolo 80, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, quale causa ostativa alla partecipazione alle procedure di affidamento, la circostanza che l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del codice dei contratti pubblici e 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'articolo 104 del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare) stabilisce che «Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori». La norma dispone che, successivamente alla dichiarazione di fallimento «su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del 19


n. 5). Si precisa, quindi, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, l'adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell'esercizio dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 104 della legge fallimentare e l'autorizzazione all'esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici sospendono l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all'impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016. Qualora il provvedimento di decadenza dell'attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui sopra sia stato già adottato, lo stesso è revocato. La SOA, quindi, acquisita la notizia dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, avvia il procedimento di verifica ex articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Nel caso in cui sia accertata l'adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 110 della legge fallimentare e l'autorizzazione all'esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici, la SOA dichiara la sospensione del procedimento di verifica fino alla scadenza del periodo di esercizio provvisorio dell'attività. Di tale decisione è data comunicazione all'Autorità al fine di consentirne l'annotazione nel casellario di cui all'articolo 213, comma 10, del codice dei contratti pubblici. L'annotazione specifica, altresì, che l'attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all'impresa fallita consente la sola prosecuzione dei contratti pubblici già stipulati, fino alla data di scadenza del periodo di temporanea gestione e non abilita alla partecipazione alle procedure di

affidamento, né alla sottoscrizione di nuovi contratti. Se nel periodo di esercizio temporaneo dell'impresa scade il termine triennale o quinquennale di validità dell'attestazione, l'operatore economico si sottopone a verifica triennale o chiede il rinnovo dell'attestazione medesima. La SOA avvia il procedimento ex articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 al venir meno di un requisito di ordine generale o di un requisito speciale che ha consentito il rilascio dell'attestazione. L'Organismo di attestazione dichiara la decadenza dell'attestazione di qualificazione al termine del periodo di temporaneo esercizio dell'impresa e nei casi di cessazione anticipata dell'esercizio provvisorio oppure di cessazione o risoluzione di tutti i contratti in corso. Al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza, la SOA mantiene un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili. Il Presidente Avv. Giuseppe Busia 20


PROCEDURE SOPRA-SOGLIA DL SEMPLIFICAZIONI: I CHIARIMENTI ANAC SULLE DEROGHE NEI SETTORI “STRATEGICI”

C

ritenersi (o meno) obbligatoria per la stazione appaltante, con conseguente richiesta su quali disposizioni, oggettivamente, potrebbero essere disapplicate. Infine, laddove si ritenesse obbligatoria, in tutto o in parte, la disapplicazione della normativa interna che non trovi riscontro in quella dell'Unione europea, si chiede se saranno aggiornati, e con quali tempi, gli schemi di disciplinare di gara, predisposti da ANAC per le diverse tipologie di affidamento.

on delibera del 26 ottobre 2020, ANAC ha dato risposta alle richieste di chiarimento poste da una stazione appaltante circa l'effettiva portata dell'articolo 2, comma 4 del Decreto Semplificazioni, che, come noto disciplina, fino al 31 dicembre 2021, gli affidamenti sopra la soglia comunitaria. Al riguardo, si ricorda che tale norma, individuati una serie di settori “strategici” per l'economia (dall'edilizia scolastica, sanitaria, passando per il settore delle infrastrutture per ricerca, sicurezza pubblica eccetera), prevede che le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salve: · le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; · i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/Ue e 2014/25/Ue; · i principi di cui agli articoli 30 (principi generali), 34 (CAM) e 42 (conflitti di interesse) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; · le disposizioni in materia di subappalto. Tale disposizione, secondo l'amministrazione richiedente, pone non pochi problemi interpretativi, con particolare riferimento all'individuazione delle disposizioni che non costituirebbero espressione di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e che, quindi, sarebbero oggetto di disapplicazione a opera delle stazioni appaltanti. In tal caso, infatti, il timore della stazione appaltanti è di trovarsi di fronte a «vuoti normativi…in conseguenza della disapplicazione delle norme che non trovano diretto riscontro nella normativa dell'Unione europea». Pertanto, viene richiesto se suddetta deroga debba

La risposta dell'ANAC Con riferimento alla prima questione, ANAC ha dato risposta negativa, precisando quanto segue. In primo luogo, occorre fare riferimento al rinvio operato dalla norma alle “altre” disposizioni dello stesso art. 2. Ciò, infatti, consente di ritenere che, per gli interventi previsti nei settori c.d. “strategici”, le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'affidamento, sia alle procedure ordinarie di cui al comma 2 dell'articolo 4, sia alla procedura negoziata senza bando di cui al comma 3, nei casi di estrema urgenza ivi indicati, sia, infine, al regime di deroga contemplato nel citato comma 4. Quanto all'effettiva portata di tale regime derogatorio, ANAC evidenzia in primo luogo che il campo di applicazione della deroga contenuta nel comma 4 dell'art. 2, riguarda tutti gli appalti relativi alle opere pubbliche ivi elencate laddove si ricada nei casi di cui al comma 3, ossia ragioni di estrema urgenza derivanti dall'emergenza sanitaria in corso. Si osserva altresì che le stazioni appaltanti non sono obbligate a procedere unicamente mediante la procedura negoziata di cui al precedente comma 3. Infatti, lo stesso comma 4 impone, in ogni caso, il rispetto degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia di appalti (dir. 2014/24/UE e 2014/25/UE), con la conseguenza le stazioni appaltanti che opereranno nei c.d. “settori 21


3. ai sensi del comma 4, per ragioni di urgenza ex comma 3 e nei settori ivi indicati, in regime deroga.

strategici” saranno tenute ad applicarle già a partire dalla scelta della procedura. Ed è proprio l'art. 26 della direttiva 24/2014/Ue – in materia di scelta della procedura – a contenere un rinvio alla normativa nazionale, disponendo che “nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva”. Tale rimando, secondo ANAC, determina una reviviscenza delle disposizioni della legge nazionale, con la conseguenza che, in assenza di concreti motivi, le stazioni appaltanti non potranno ricorrere unicamente alla procedura negoziata senza bando. Pertanto, quello che si ricava alla luce di una interpretazione sistematica delle disposizioni del comma 4 è che, per quanto attiene alla fase della scelta della procedura, non si verte, in effetti, in un regime di deroga. Diversamente, per quanto riguarda la fase esecutiva sembra permanere l'ampia deregolamentazione della normativa nazionale, fatte salve le previste eccezioni in materia di normativa comunitaria, antimafia, subappalto, principi generali e norme in materia di sostenibilità ambientale e di conflitto di interessi.

L'ANAC ha poi evidenziato la difficoltà di individuare la corretta disciplina applicabile in caso di ricorso alle deroghe. Ciò in quanto alcuni vincoli introdotti nel codice non sono rinvenibili nelle direttive comunitarie, con il conseguente rischio di un pericoloso vuoto di disciplina. A titolo di esempio, vengono citate le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, il sistema di qualificazione degli operatori economici per i lavori di importi superiori a 150mila euro, oppure, ancora, la materia della risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del Codice, che, diversamente da quanto previsto dalla dall'art. 73 della Direttiva Sugli appalti Pubblici (2014/24/UE) – che ha fornito indicazioni generali allo Stato Membro- ha puntualmente articolato le ipotesi di risoluzione cui le stazioni appaltanti devono attenersi. A tali difficoltà, secondo l'ANAC, potrebbe ovviarsi con una attenta redazione dei documenti di gara che “consenta di includere espressamene nella lex specialis il contenuto di tutte quelle disposizioni derogate che dovessero, invece, ritenersi necessarie alla migliore speditezza del procedimento di aggiudicazione e della esecuzione del contratto”. Trattasi, ad ogni evidenza, di attività “istruttorie” aggiuntive che dovrebbe svolgere il RUP, con conseguente lievitazione degli oneri per le stazioni appaltanti sin dalla fase della redazione della documentazione di gara. Ciò in contrasto con le esigenze di velocizzazione e snellimento procedurale che è alla base dell'intervento del legislatore. Proprio per questo, ANAC aveva chiesto l'eliminazione di questa norma con il documento del 3 agosto, di commento al Dl 76/2020. ANAC ha altresì suggerito che, in ogni caso, le stazioni appaltanti, pur avvalendosi della deroga, non dovrebbero omettere l'applicazione della

In conclusione, le disposizioni dell'art. 2, comma 4 del decreto “Semplificazioni”, devono, secondo ANAC, essere lette in combinato disposto con le previsioni dei commi 2 e 3 della stessa norma, consentendo quindi alle stazioni appaltanti, per l'affidamento degli appalti nei settori ivi indicati, di procedere alternativamente: 1. ai sensi del comma 2, mediante le procedure ordinarie ivi indicate; 2. ai sensi del comma 3, con procedura negoziata ex art. 63 del Codice, nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria in corso; 22


costituisce interpretazione autentica della norma servendo unicamente ad indirizzare l'operato delle stazioni appaltanti. Quanto infine, alla richiesta di disciplinari di gara tipo, ANAC sottolinea che la mancata adozione ad oggi sia del regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27 octies, del d.lgs. 50/2016 sia del decreto interministeriale di cui all'art. 44 del d.lgs. 50/20016 (in materia di digitalizzazione) e la mutevole disciplina primaria rendono particolarmente ardua la predisposizione del nuovo bando tipo e/o la revisione di quelli già esistenti in quanto impone un monitoraggio ed esame continuo dei sopravvenuti provvedimenti normativi e non consente che si formino quelle best practices che un bando tipo deve recepire e “presentare” al mercato.

disciplina delle seguenti materie: · cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice (quali il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, le annotazioni nel casellario, la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, violazione delle norme sul lavoro dei disabili o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condanna per i reati di cui al comma 5, lettera l), le situazioni di controllo tra partecipanti alla medesima gara, c.d. pantouflage); · il sistema di qualificazione degli operatori economici per i lavori di importi superiori a 150mila euro; · la risoluzione del contratto. In ogni caso, nella legge di gara, il RUP dovrà richiamare esplicitamente le norme codicistiche che intende applicare al procedimento. Infine, ANAC sottolinea che quanto espresso non

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IL TAR PIEMONTE SI PRONUNCIA SULLE PROCEDURE NEGOZIATE PREVISTE DAL DL SEMPLIFICAZIONE

C

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Pertanto, laddove, come nel caso di specie, si verifichino tali condizioni, trova applicazione la norma di legge anche nel silenzio del bando di gara, in funzione eterointegrativa della lex specialis di gara. Inoltre ha ribadito che, anche laddove la lettera di invito presenti di refusi e/o inesattezze, queste non rilevano se, dall'analisi della documentazione nel complesso, si possa in ogni caso evincere con chiarezza la disciplina che la stazione appaltante intende applicare nel caso di specie. Quanto alla supposta incompatibilità con la normativa UE, la sentenza osserva che l'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE non trova diretta applicazione nel caso concreto, trattandosi di affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria. Né, d'altro canto, nel caso di specie, si evincono condizioni tali da rendere la gara in oggetto di interesse transfrontaliero, condizione, che secondo la giurisprudenza comunitaria, renderebbe applicabile la disciplina prevista dalla direttiva comunitaria. Infine, a supportare la piena compatibilità con la normativa UE, i Tar sottolinea la natura eccezionale e transitoria della normativa in esame, essendo espressamente previsto come termine di scadenza, la data del 31 dicembre 2021. E' poi possibile richiamare, in quanto di interesse, alcune considerazioni effettuate, obiter dictum, dal Tar Piemonte. In primo luogo, si afferma che la disciplina del sottosoglia introdotta da DL “semplificazioni” non è correlata nel testo di legge alle gare strettamente connesse alla crisi sanitaria, ma più genericamente all'emergenza economica indotta dall'emergenza sanitaria, quindi senza necessità che si debba

on Sentenza n. 736 del 17 novembre 2020, la prima sezione del Tar Piemonte, con riferimento ad un affidamento con procedura negoziata sotto-soglia, bandita ai sensi dell'art. 1 del DL c.d. “Semplificazioni”, ha ritenuto che si debba applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale pur se la stessa non sia espressamente richiamata nella lettera d'invito.. Inoltre, la sentenza ha precisato chela prevista applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, laddove prevista per importi sotto la soglia comunitaria, non contrasta con i principi euronitari, a meno che non sussista un interesse transfrontaliero. IL CASO In particolare, la ricorrente impugnava una procedura negoziata MEPA, d'importo pari a circa 180.000 €, lamentando che la stessa fosse stata aggiudicata con esclusione automatica delle offerte anomale, pur se tale condizione non compariva nella lettera di invito. Lettera, oltretutto, che, a causa delle frequenti modifiche del quadro normativo, non sembrava far chiaramente riferimento alla disciplina derogatoria prevista dal Decreto “Semplificazioni”. Inoltre, la ricorrente, riteneva altresì che la nuova disciplina presentasse profili di criticità rispetto alla disciplina eurounitaria ed in particolare all'articolo 69 delle direttive, che, per l'appunto, non prevede necessariamente l'effettuazione della verifica dell'anomalia dell'offerta. LA RISPOSTA DEL TAR PIEMONTE Al riguardo, il Tar Piemonte, ha rigettato entrambe le censure sollevate. In merito all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, il TAR ha ricordato che il comma 3, ultimo capoverso, dell' articolo 1 del decreto “semplificazioni” specifica che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione 24


obiettivo “il continuo e disallineato mutare della disciplina, con reiterata modifica dei valori di riferimento e delle tipologie di procedura, che inevitabilmente ingenera come piĂš immediato effetto il disorientamento tanto delle stazioni appaltanti che degli operatoriâ€?.

individuare, di volta in volta, un ambito oggettivo di applicazione. In secondo luogo, si evidenzia che lo strumento dell'esclusione automatica sotto-soglia risulta pienamente coerente con l'obiettivo di semplificare e velocizzare l'andamento delle gare, mentre, al contrario, non sembra funzionale con tale

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DECRETO SEMPLIFICAZIONI: RICORSO A PROCEDURE ORDINARIE

I

- l'esenzione dalla richiesta delle garanzie provvisorie o nel caso di motivata necessità il dimezzamento del relativo ammontare (art. 93 del Codice).

n risposta a due quesiti sugli appalti sottosoglia, il Ministero delle Infrastrutture chiarisce i limiti di utilizzo delle procedure ordinarie, in sostituzione delle procedure semplificate disciplinate D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120/2020, cd. decreto “Semplificazioni”.

Su tali problematiche è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esprimendo in proposito il proprio parere in risposta a due quesiti pervenuti (parere n. 735 del 24 settembre 2020).

Come è noto, infatti, il decreto “Semplificazioni”, senza ulteriori precisazioni, rende cogente per gli appalti sotto soglia comunitaria l'applicazione delle procedure semplificate, previste all'art. 1, comma 2, in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.

Riguardo alla prima problematica, il Ministero ha definitamente chiarito che le modalità di affidamento suddette sono da intendersi come obbligatorie, poiché sostituiscono, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Tuttavia, lo stesso “ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie”.

Per l'effetto, nella predetta fascia di importo, le procedure di affidamento nei lavori si sono ridotte a: - affidamento diretto negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro;

La risposta del Ministero conferma quindi la posizione (sostenuta, ad esempio, anche da ANAC) che aveva fin da subito ritenuto utilizzabili, anche nel periodo emergenziale, le procedure ordinarie.

- procedura negoziata senza bando negli appalti sopra-soglia, previa consultazione di almeno 5 operatori economici (10 a partire da 350.000 euro, 15 da 1 milione di euro) e pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali delle Stazioni appaltanti.

Qualora la stazione optasse per la procedura ordinaria, il Ministero specifica che: 1. tali affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto;

A seguito dell'entrata in vigore di tale disciplina, sono tuttavia sorti dubbi, anzitutto, relativi alla facoltà della stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte) e, in seconda battuta, laddove ciò fosse possibile, sulla applicabilità delle ulteriori disposizioni derogatorie del “Semplificazioni”, che all'art. 1, commi 3 e 4 prevedono, tra l'altro: - l'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente; - l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (e non 10 come previsto dall'art. 97 comma 8 del Codice);

2. potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte dal decreto; 3. è consigliabile dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento al punto 1, il decreto “Semplificazioni” prevede che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b), 26


ossia di affidamenti compresi tra 150.000 euro e soglia comunitaria. In questo contesto vale la pena rammentare anche le “accelerazioni” previste dall'art. 8, comma 1, (consegna in via d'urgenza, sopralluogo, riduzione dei termini per ragioni di urgenza, avvio delle procedure anche in assenza di documenti di programmazione di cui all'art. 8).

seppure per le procedure sopra-soglia. Infine, il Ministero precisa che i commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto “Semplificazioni” si applicano solo laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2, (ossia affidamento diretto e negoziate senza bando, ivi disciplinati).

Con riferimento al punto 3, da evidenziare che è stata esplicitata, seppure come suggerimento, la motivazione per il ricorso a procedure aperte, previsto nelle bozze iniziali del decreto in esame

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IL CONSIGLIO DI STATO DICHIARA L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ONERI DI COMMITTENZA NELLE GARE ASMEL

C

trollo/telegestione e accessori smart city per gli Enti associati ASMEL (in questo particolare caso, infatti, il soggetto aggiudicatore era la ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, mentre ASMEL Consortile S.c. a r.l. figurava quale Centrale di committenza).

on la sentenza n. 6787, pubblicata il 3 novembre 2020, la sezione V del Consiglio di Stato, per la prima volta, si è pronunciata nel merito della vexata quaestio relativa alla legittimità dell'obbligo, posto a carico degli aggiudicatari delle gare ASMEL, di pagare un corrispettivo per i servizi di committenza erogati alle SS.AA. da ASMEL Consortile nell'ambito delle gare da quest'ultima gestite, usualmente pari all'1% dell'importo a base d'asta (cd “oneri di committenza”), e svolte sulla piattaforma telematica di negoziazione riconducibile a quest'ultima, Asmecomm.

A seguito del ricorso, il TAR milanese aveva accolto pressoché integralmente le richieste dell'ANAC, riconoscendo la contrarietà all'articolo 23 della Costituzione e all'articolo 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici, del disciplinare di gara, laddove imponeva ai concorrenti di corredare l'offerta di un atto unilaterale d'obbligo mediante il quale impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare ad ASMEL la rilevante somma di 80,000 Euro oltre IVA.

Nella specie, la pronuncia in commento ha confermato – respingendo l'appello proposto da ASMEL Consortile S.c. a r.l., giudicato infondato nel merito – la sentenza del TAR Lombardia – Milano, sez. II, n. 240/2020 del 3 febbraio 2020, pronunciata su impugnazione dell'ANAC in applicazione dell'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 50/2016, che prevede un potere di autonoma impugnazione, posto a tutela della legalità del mercato delle pubbliche commesse, nelle ipotesi di riscontro di violazioni delle norme in materia di contratti pubblici.

Altresì, il Giudice di prime cure aveva rilevato il difetto di legittimazione di ASMEL ad operare quale Centrale di committenza in favore dei Comuni consorziati in essa, avendole negato la natura di organismo di diritto pubblico, che ASMEL Consortile sosteneva di possedere. ASMEL Consortile ha, quindi, proceduto ad appellare la sentenza del TAR di fronte al Consiglio di Stato, contestando (oltre agli aspetti sopra citati, che verranno più diffusamente argomentati infra) anche altri profili giuridici.

La legittimazione a ricorrere dell'ANAC nella vicenda in commento è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la precisazione che, per il valido esercizio della stessa, è sufficiente che l'Autorità dia conto della sussistenza dei presupposti ricavabili dall'art. 211 del Codice dei contratti pubblici e che può esser fatta valere anche prima della conclusione e dell'aggiudicazione della gara.

Illegittimità degli “oneri di committenza” La tematica è stata sottoposta al Consiglio di Stato con il terzo motivo d'appello proposto da ASMEL Consortile. Nel particolare, quest'ultima ha giustificato la legittimità delle clausole della documentazione di gara (nello specifico, del disciplinare) che imponevano all'aggiudicatario il versamento della somma di 80,000 Euro (ossia, l'1% dell'importo a base d'asta) più IVA, individuando, come “norma di copertura”, l'art.16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai sensi del quale, nei contratti

Invero, l'Autorità aveva provveduto all'impugnazione diretta di un bando di gara avente ad oggetto una procedura aperta per l'affidamento di una o più Convenzioni Quadro (della durata di 18 mesi, con ulteriori successivi 18 mesi in opzione), per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica, dispositivi per il telecon28


Codice dei contratti pubblici (ai sensi del quale, tra le Amministrazioni aggiudicatrici rientrano: le «amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti»). Anche tale motivo è stato giudicato infondato dai Giudici d'appello.

pubblici, le spese contrattuali sono poste a carico del contraente privato (“le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato”). Ebbene, il motivo è stato giudicato dai massimi giudici amministrativi infondato nel merito. Secondo il Supremo Consesso, infatti – sul punto pienamente concorde con la pronuncia di primo grado, tale clausola della lex specialis comporta la violazione dell'art. 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici (a tenore del quale “è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58”), norma che – prosegue il Collegio – “preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell'eventuale aggiudicatario”. Tale rilievo è di per sé già sufficiente, quindi, ad ammettere l'illegittimità dei costi di committenza imposti agli aggiudicatari. Peraltro, a parere dei Supremi giudici, l'art.16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 non è comunque idoneo a fondare la richiesta degli oneri in discorso, dal momento che quest'ultima norma e l'art. 41, comma 2-bis, d.lgs. n. 50/2016 hanno oggetti diversi: la prima è relativa alle spese per la stipula e la registrazione dei contratti, mentre la disposizione del Codice dei contratti pubblici è specificamente riferita ai costi di gestione delle piattaforme telematiche.

Infatti, il Collegio ha ricordato che, per operare come Centrale di committenza, costituisce requisito indispensabile la preventiva iscrizione nell'apposito elenco dei soggetti aggregatori, disciplinato dall'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) e tenuto dall'ANAC, il quale effettua altresì la verifica dei requisiti d'iscrizione. Ora, ASMEL Consortile non risulta essere iscritta al predetto registro, non potendo, quindi, operare come soggetto aggregatore per i Comuni consorziati in essa. Sul tema, peraltro, i Supremi giudici hanno richiamato la pregressa querelle ANAC-ASMEL relativa proprio alla sussistenza dei requisiti di operatività come Centrale di committenza, ricordando che, fin dal 2015, l'Autorità ha espressamente negato che Asmel Consortile sia in possesso dei requisiti soggettivi e organizzativi necessari per l'inserimento nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, escludendone, conseguentemente, la legittimazione ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici.

Assenza della qualifica di Centrale di committenza in capo ad ASMEL S.c. a r.l. Con il secondo motivo d'appello, ASMEL Consortile ha sostenuto che la qualifica di Centrale di committenza deriva dall'essere un'associazione tra amministrazioni aggiudicatrici (ossia, i piccoli comuni associati) e, a sua volta, amministrazione aggiudicatrice per l'art. 3, comma 1, lett. a), del

Tale vicenda è stata, da ultimo, recentemente oggetto (come pure ricordato dal Consiglio di Stato) della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C 3/19.

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Con la stessa sentenza, quanto alla tematica della legittimitĂ degli oneri di committenza a carico degli aggiudicatari, il Consiglio di Stato ha deciso di non valutarla nel merito, ritenendola assorbita dalla questione pregiudiziale della negazione del ruolo di centrale di committenza di ASMEL Consortile, che ha portato all'annullamento dell'intera procedura di gara.

Conclusioni In conclusione, il Consiglio di Stato (all'esito della valutazione anche degli agli altri motivi di appello, comunque giudicati infondati), ha concluso rigettando l'appello proposto da ASMEL, confermando, per l'effetto, la decisione del TAR Lombardia n. 240/2020 di annullare il bando impugnato, unitamente a tutti gli altri documenti di gara e gli altri atti comunque connessi. Con la sentenza n. 6975, pubblicata l'11 novembre 2020, la sezione V del Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciata in merito alle procedure di gara centralizzate gestite da ASMEL S.c. a r.l., e ne ha confermato l'illegittimità per insussistenza dei requisiti di Centrale di committenza in capo a quest'ultima.

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APPALTI PUBBLICI: I LIMITI NELL'AVVALIMENTO DELL'ATTESTAZIONE SOA

D

Confermano tale possibilità - su cui si era peraltro già espressa la Adunanza Plenaria con sentenza n. 23 del 4 novembre 2016 (sul previgente d.lgs. 163/2006) - alcune disposizioni dirette a favorire il principio della massima partecipazione alle procedure di gara ossia: · la legge delega per l'emanazione dell'attuale codice, in cui è previsto che «il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara» (art. 1, comma 1, lett. “zz” della legge n. 11 del 2016); · il Codice dei contratti, nella parte in cui prevede che l'operatore economico possa soddisfare in gara la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale – con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 – avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi (art. 89, comma 1, del Codice).

eve considerarsi nulla, e quindi non apposta, la clausola del disciplinare di gara secondo cui l'avvalimento dell'attestazione SOA era subordinato al fatto che la stessa impresa ausiliata sia a sua volta attestata. La nullità (parziale) della clausola, che non si estende all'intero provvedimento, impone all'impresa l'obbligo impugnare nei termini ordinari l'eventuale aggiudicazione od esclusione. Resta fermo che l'avvalimento deve andare oltre il dato formale della spendita in gara di un'attestazione altrui, considerandosi ormai essenziale la messa a disposizione dell'intero complesso di elementi e requisiti riferibili all'organizzazione dell'ausiliaria. E' quanto deciso, dall'Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, interessata sulla legittimità di una clausola di gara che imponeva al concorrente ausiliato di allegare la propria attestazione SOA (sentenza del 16 ottobre 2020, n. 22). 1. Avvalimento certificazioni di qualità e SOA Prima ancora di affrontare nel dettaglio se e a quali condizioni è possibile l'avvalimento della SOA di altra impresa, nella sentenza viene affrontato il controverso tema dell'avvalimento della certificazione di qualità ISO:90001. In particolare, l'Adunanza Plenaria ricorda che il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, ha superato un primo indirizzo giurisprudenziale (nato in vigenza del d.lgs. 163/2000) che - nato con riferimento all'ISO:90001 - negava l'ammissibilità dell'avvalimento di qualsiasi certificazione sul presupposto del loro carattere intrinsecamente e insostituibilmente soggettivo e quasi “personalistico”. La motivazione di tale mutamento va ricercata, sempre secondo l'Adunanza Plenaria, nel fatto che la certificazione di qualità costituisce un requisito speciale di natura tecnico-organizzativa, e come tale, è suscettibile di avvalimento (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 30 novembre 2015, n. 5396; id. 26 maggio 2015, n. 2627)

2. Condizioni dell'avvalimento della SOA Per quanto riguarda la SOA, l'Adunanza Plenaria sottolinea che il Codice dei contratti (art. 84, comma 1) prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro devono essere qualificati da società organismi di attestazione, appositamente autorizzate dall'ANAC. Pertanto, al fine di evitare che l'avvalimento dell'attestazione SOA divenga in concreto un mezzo per eludere il sistema di qualificazione, la giurisprudenza ha ipotizzato il necessario superamento di una duplice condizione: a) che oggetto della messa a disposizione sia l'intero complesso di elementi e requisiti che hanno consentito all'impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell'attestazione SOA; b) che il contratto di avvalimento dia conto, in 31


del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico”).

modo puntuale, dei requisiti messi a disposizione dell'impresa ausiliata, senza impiegare formule generiche o di mero stile. Pertanto, ai fini della qualificazione e dell'esecuzione dell'appalto, non è sufficiente che l'ausiliaria si impegni semplicemente a prestare l'attestato SOA, quale mero requisito astratto e valore cartolare, ma deve mettere a disposizione dell'ausiliata, l'intera organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione, tutte le risorse e il proprio apparato organizzativo – che le ha consentito di acquisire l'attestazione e la certificazione di qualità (cfr. Cons. St., sez. V, 16 maggio 2017, n. 2316; id. 12 maggio 2017, n. 2226). Ta l i c o n d i z i o n i a v v i c i n a n o l ' i s t i t u t o dell'avvalimento ai c.d. contratti d'impresa, già noti nelle negoziazioni private, in cui si fa ricorso ad istituti e meccanismi di collaborazione propri di quell'ordinamento, come il noleggio, l'affitto, il consorzio, il gruppo societario, il subappalto, la cessione di ramo d'azienda (cfr. Adunanza Plenaria n. 13 del 2020). Sicché, l'avvalimento “non consente di creare un concorrente virtuale costituito solo da una segreteria di coordinamento delle attività altrui, né di partecipare alla competizione ad un operatore con vocazione statutaria ed aziendale completamente estranea rispetto alla tipologia di appalto da aggiudicare” (cfr. Cons. Stato, sez. V, del 20 novembre 2013, n. 1772; id., sez. III,. n. 3702 del 10 giugno 2020). Solo su tale base è possibile evitare il cd. fenomeno del c.d. “avvalificio” (in cui operino imprese che si limitino ad utilizzare la capacità economica di altre imprese), indirizzare l'applicazione pratica dell'istituto (che può presentarsi sotto forma di avvalimento frazionato, plurimo, incrociato e 'sovrabbondante') e sanzionare le forme di avvalimento vietate (vedi quello cd. 'a cascata', da ultimo approfondito dalla stessa Adunanza Plenaria con sent. n. 13 del 2020 in riferimento al progettista indicato “non rientrante nella figura

3. Obbligo di SOA per l'ausiliata Una volta adempiute le suddette condizioni, osserva l'Adunanza Plenaria, obbligare l'ausiliata a pena di esclusione – a produrre la propria attestazione SOA si traduce in un vero e proprio divieto di applicare l'istituto dell'avvalimento (in contrasto con gli artt. 84 e 89 del Codice), perché impone un adempimento solo apparentemente formale che, in modo surrettizio ne comprime l'operatività senza alcuna idonea copertura normativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5834). Neppure si può ritenere che la clausola in questione sia legittima sulla base del Codice laddove prevede che «le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che 32


(esclusione o aggiudicazione) che si fondino sulla clausola escludente nulla. Gli atti successivi del procedimento, conservando il loro carattere autoritativo, sono soggetti al termine di impugnazione previsto dall'art. 120 del codice del processo amministrativo, entro il quale il concorrente può chiedere l'annullamento dell'atto di esclusione (e degli atti successivi) emesso dalla Stazione appaltante, per aver fatto illegittima applicazione della suddetta clausola. Ne consegue che non sussiste alcun onere a carico delle concorrenti di impugnare (entro l'ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi “inefficace” ex lege. Il concorrente è tuttavia soggetto ad uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell'atto precedente.

possono essere espresse come livelli minimi di capacità» (art. 83, comma 8, primo periodo, del Codice). Infatti, per il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8 del Codice), la discrezionalità, che consente di richiedere requisiti coerenti e proporzionati all'appalto, è ben diversa dalla facoltà, non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara (cfr. Cons. St., sez. V, 26 maggio 2015, n. 2627). 4. Nullità della clausola Come evidenzia la sentenza in commento, secondo la più risalente giurisprudenza amministrativa (Adunanza Plenaria, sentenza n. 1 del 2003), l'impresa potenzialmente lesa da una clausola escludente aveva l'onere di proporre subito un ricorso giurisdizionale, sicché si doveva considerare tardiva la sua impugnazione unitamente all'esclusione, se proposta dopo la scadenza del termine di impugnazione del bando. Tale giurisprudenza, ricorda l'Adunanza Plenaria, è stata superata dal d.l. n. 70 del 2011 che, modificando l'art. 46 del d.lgs. 163/2006, ha introdotto il principio della 'tassatività delle cause di esclusione' ribadito nell'art. 83, comma 8, del vigente Codice, in cui è stabilito che 'sono comunque nulle' le clausole escludenti in contrasto con tale principio. Sul significato di tale nullità, l'Adunanza Plenaria conferma quanto già sancito con la sentenza n. 9 del 2014 ossia che “la sanzione della nullità… è riferita letteralmente alle singole clausole della legge di gara esorbitanti dai casi tipici; si dovrà fare applicazione, pertanto, dei princìpi in tema di nullità parziale e segnatamente dell'art. 1419, comma 2, c.c.” (la cd. condizione del vitiatur sed non vitiat). La nullità, pur non estendendosi al provvedimento nel suo complesso, rende illegittimi e quindi annullabili secondo le regole ordinarie gli atti ulteriori posti in essere dall'amministrazione

5. Princìpi di diritto Per le ragioni che precedono, l'Adunanza Plenaria ha enunciato i seguenti princìpi di diritto: a) la clausola del disciplinare di gara, che subordini l'avvalimento della qualificazione SOA alla produzione in gara dell'attestazione dell'ausiliata, si pone in contrasto con la disciplina della qualificazione SOA e dell'avvalimento (rispettivamente artt. 84 e 89, comma 1, del Codice) ed è pertanto nulla in ragione del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8, ult. periodo, del Codice); b) la lett. a) configura un'ipotesi di nullità parziale, ossia limitata alla clausola del disciplinare di gara (quindi da considerare come non apposta). Tale nullità non si estende all'intero provvedimento, che conserva la propria natura autoritativa; c) i provvedimenti successivi adottati dall'amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla (ad es. l'esclusione dalla gara o l'aggiudicazione), vanno impugnati nell'ordinario termine di decadenza, anche per far valere l'illegittimità derivante dall'applicazione della clausola nulla. 33


CIRCOLARE MIT SUL DL “SEMPLIFICAZIONI”

I

efficacemente e velocemente. Per quanto motivo, in coerenza con gli obiettivi del Recovery fund, il decreto legge n. 76 del 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e le modifiche ad esso apportate in sede di conversione dalla legge n. 120 del 2020, contiene numerose disposizioni che incidono sui diversi settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, il 18 novembre scorso, la circolare n. 45113/2020, con l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti delle misure introdotte dal decreto 16 luglio 2020, n. 76 (decreto cd “Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il Ministero ha inviato detto provvedimento, inter alia, agli enti locali (Regioni, Province e Comuni), ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche, nonché alle società ANAS SPA ed RFI SPA. Per quanto di interesse, la circolare ha carattere sostanzialmente ricognitivo/riassuntivo delle misure contenute nel Dl Semplificazioni in materia di opere pubbliche. Di seguito il testo.

Appalti pubblici Il decreto-legge interviene, in primo luogo, sulla disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, sotto e sopra soglia comunitaria, mediante misure di semplificazione e velocizzazione, in alcuni casi a regime (ovvero attraverso la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito, "Codice dei contratti" o "Codice") e in altri in via temporanea. In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, per gli appalti sotto soglia, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad euro 150 mila, per i lavori, ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti. Inoltre, per i medesimi appalti, è stata ampliata la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale ed è stato escluso l'obbligo di prestare la garanzia di cui all'art. 93 del Codice, se non in presenza di circostanze eccezionali laddove comunque l'importo della garanzia è dimezzato rispetto al regime ordinario. Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, si prevede il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18/11/2020 prot.45113 Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 Premessa La crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 va affrontata e superata con un rilancio di tutte le attività produttive. Il contributo che può derivare, per la ripresa del Paese, dagli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture è di primaria importanza e, forse, è quello principale. Non può esservi crescita o sviluppo senza infrastrutture, dal momento che queste costituiscono la spina dorsale degli scambi e degli investimenti. Senza dire che più è alto il gap infrastrutturale, più elevato è il potenziale di crescita generabile dalle opere. Le risorse finanziarie già disponibili, cui si sommeranno quelle derivanti dal Recovery fund, possono garantire un balzo in avanti dell'economia italiana; ciò a condizione che siano spese bene, 34


Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici da parte di operatori economici per la realizzazione in concessione (ovvero mediante contratti di partenariato pubblico privato) di lavori pubblici o di pubblica utilità, ampliandone, così, l'ambito di applicazione e potenziando lo strumento del promotore nell'ambito della finanza di progetto, mediante una modifica dell'articolo 183, viene consentito, a regime, agli operatori economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative ad interventi già previsti negli strumenti di programmazione. È stato, inoltre, chiarito, mediante un intervento diretto (e dunque a regime) sul codice dei contratti che, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, e che non costituisce motivazione sufficiente alla mancata stipula la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Alla stessa logica di accelerazione delle procedure e certezza delle situazioni giuridiche sono ispirate anche le ulteriori modifiche apportate alla disciplina della fase del contenzioso giurisdizionale sulle gare d'appalto, laddove: - si è ulteriormente limitata la possibilità di adozione di misure cautelari che interferiscano sulla procedura di aggiudicazione o sulla stipulazione del contratto, prevedendo che ogni qual volta sia possibile il giudizio dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato sia definito immediatamente con sentenza semplificata; - si è stabilito che la sentenza che definisce il giudizio debba essere pubblicata entro quindici giorni dall'udienza di trattazione della causa, ovvero che nel medesimo termine sia almeno

Inoltre, sempre in relazione agli affidamenti sopra soglia, sono stati individuati alcuni settori strategici (edilizia scolastica e universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, attività di ricerca scientifica, trasporti, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS ed RFI, nonché interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima), nei quali le stazioni appaltanti sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti e delle disposizioni in materia di subappalto. Fino al 31 dicembre 2021, le verifiche antimafia saranno svolte secondo modalità più rapide e semplificate, che consentono il rilascio, sulla base della mera consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e delle risultanze delle altre banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito ed a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il rilascio di una informativa liberatoria provvisoria che consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro il termine massimo di sessanta giorni. 35


previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; ragioni di ordine e salute pubblici, a gravi ragione di ordine tecnico o di pubblico interesse) e restringendo, dunque, l'ambito di operatività dell'articolo 107 del Codice dei contratti. Inoltre, si è provveduto a disciplinare in modo puntuale le situazioni nelle quali la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, stabilendo che la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico: a) possa per gravi motivi tecnici ed economici, proseguire con il medesimo soggetto; b) qualora non sussistano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, debba dichiarare senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del Codice, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvedere al completamento dell'esecuzione del contratto secondo una delle seguente modalità alternative (e, dunque, equivalenti: esecuzione in via diretta, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera, interpello dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

pubblicato il dispositivo della decisione, al fine di dare immediata certezza all'assetto di interessi definito dal giudice; - si è ampliata a tutti i contratti d'appalto sopra sogli stipulati all'esito di una procedura connessa al regime emergenziale la previsione dell'art. 125 del codice del processo amministrativo, che esclude anche in caso di annullamento dell'aggiudicazione la caducazione del contratto già sottoscritto, che è sostituita da un risarcimento per equivalente. Inoltre, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, finalizzato all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del Codice. Nell'ottica di ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori, sono state poi prorogate sino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni del decreto legge n. 32 del 2019 e, in particolare, quelle relative alla sospensione del divieto dell'appalto integrato e dell'obbligo di iscrizione all'elenco presso l'ANAC per i commissari di gara, nonché della disposizione che, attraverso la c.d. "inversione procedimentale", consente di procedere alla valutazione dell'offerta economica prima della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. Al contempo, l'obbligo di acquisizione dei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori e del Comitati Tecnici Amministrativi previsti dall'articolo 215, comma 3, del Codice, è stato limitato ai progetti di fattibilità tecnica - economica e di importo pari o superiore ai 50 milioni di euro. Attengono invece alla fase di esecuzione del contratto, le disposizioni che limitano temporaneamente (fino al 31 dicembre 2021) le ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione del contratto di lavori, tipizzandone le fattispecie (cause 36


nuove opere. Nell'ottica di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica e di consentire agli aggiudicatari di proseguire nell'attività in corso, nonostante la crisi economica originata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, si è provveduto a: - escludere, per gli affidamenti fino alla soglia comunitaria, l'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice; - autorizzare, in ogni caso (e, dunque, senza uno specifico obbligo di motivazione), la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice ,nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; - limitare i casi in cui la visita dei luoghi e la consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati siano condizioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara; in sintesi, soltanto laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; - consentire l'avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020 si provveda all'aggiornamento di detti documenti; autorizzare, in relazione ai lavori in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020 e relativamente alle lavorazioni effettuate alla medesima data, il direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ad adottare lo stato di avanzamento dei lavori, con conseguente pagamento dell'importo dovuto entro

indizione di una nuova procedura; proposta di nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019). In ogni caso, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, è tenuta a prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione. Sempre con riferimento alla fase di esecuzione dell'appalto, in funzione di supporto delle stazioni appaltanti e quale strumento per la risoluzione degli eventuali conflitti tra la stazione appaltante e l'esecutore, è stato reintrodotto il collegio consultivo tecnico, la cui costituzione, in funzione deflattiva del contenzioso, è obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021 e per gli appalti sopra soglia. Allo scopo di favorire la ripresa economica del Paese attraverso la rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali di maggiore complessità e rilevanza economica ovvero di più elevato impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, si è provveduto ad aggiornare la disciplina in materia di commissari straordinario di cui all'articolo 4 del decreto-legge sblocca cantiere, semplificando le procedure di individuazione delle opere e di nomina dei commissari, rafforzando le strutture operative ed omogeneizzando, con alcune specifiche eccezioni, i poteri dei commissari straordinari nominati per la realizzazione di interventi infrastrutturali. Detta innovazione consentirà di dare attuazione agli interventi indicati nel documento "ItaliaVeloce" del valore di circa 200 miliardi di euro e relativi a tutto il complesso delle infrastrutture italiane (strade, autostrade, ferrovie, trasporto metropolitano, porti e aeroporti. Inoltre, si istituisce, a decorrere dall'anno 2020, un Fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro e rifinanziato mediante le leggi annuali di bilancio, per il solo completamento delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, escludendone l'utilizzo per l'avvio di 37


anticipazione, di una somma non superiore al 30% del prezzo anche in relazione agli affidamenti non disciplinati, ratione temporis, dal Codice, nonché in favore degli operatori economici che abbiano già usufruito della stessa (in misura inferiore a detto limite) ovvero che abbiano dato inizio ai lavori senza averla richiesta.

quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento che deve essere emesso contestualmente al SAL ovvero entro e non oltre cinque giorni dall'adozione del SAL; riconoscere in favore degli operatori economici, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19; il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

Edilizia Tenuto conto della stretta connessione tra infrastrutture ed edilizia, il decreto legge si prefigge anche di rilanciare l'attività edilizia attraverso la rimozione di ostacoli burocratici, semplificando ulteriormente i connessi meccanismi procedimentali. In particolare, si è provveduto: • a semplificare la disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici attraverso un ampliamento della nozione di ristrutturazione edilizia, con la conseguente applicabilità del regime autorizzatorio della SCIA in luogo del permesso di costruire; • a prevedere l'incremento del 20% della cubatura e la possibilità di sostituire la SCIA al permesso di costruire ove si intervenga su immobili da destinare ad attività scolastiche, sanitarie, di ricezione turistica ed edilizia residenziale e sociale comunque denominata; • ad accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l'assenso di tutte le amministrazioni coinvolte; • ad incentivare gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune; • a prorogare per legge la validità dei titoli edilizi, nonché a semplificare a regime il meccanismo della proroga dei predetti titoli, affidandolo di regola a una dichiarazione da presentare tempestivamente a cura dell'interessato, anziché a un provvedimen-

- qualificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Codice e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta, con esclusione degli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e delle sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 del medesimo articolo 107. Dette misure si aggiungono a quelle contenuta nell'articolo 207 del decreto-legge "rilancio" che prevede, temporaneamente, l'incremento dal 20% al 30% della percentuale dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Contratto e della possibilità di riconoscimento, a titolo di 38


Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. Sono previste misure di semplificazione in materia di: a) incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e ll-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione a detti interventi, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni; b) interventi contro il dissesto idrogeologico prevedendo il subentro dei Presidenti delle regioni

to da chiedere al Comune; • a garantire una maggiore certezza giuridica nei rapporti tra utenza e pubblica amministrazione mediante il rilascio di apposita certificazione attestante l'intervenuta formazione, nei casi previsti dalla legge, del c.d. silenzio assenso; • a rafforzare gli strumenti di contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, prevedendo l'intervento del Prefetto e l'impiego del Genio militare; • in funzione acceleratola, a semplificare le attività di ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici. Ambiente Il decreto-legge contiene numerose modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) volte a perseguire principalmente l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale) e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia nonché a definire i contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS, la fase di avvio del procedimento di VIA, la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA, la trasmissione all'autorità competente e la successiva pubblicazione della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse, la disciplina degli scarichi di acque termali, il supporto e la formazione del personale del 39


disciplinano il finanziamento degli interventi per sviluppare la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione. Vengono introdotte disposizioni volte a sostenere il settore croceristico, autorizzando la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale. Si prevede la possibilità di istituire una seconda ZLS (Zone Logistiche Semplificate) nelle Regioni ove ricadano più Autorità di sistema portuale oppure, qualora nell'ambito di una di tali Autorità, ricadano scali portuali siti in Regioni differenti. L'istituzione delle ZLS è diretta a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni in cui non si applicano le disposizioni le ZES (Zone Economiche Speciali).

nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma e il subentro degli stessi nella titolarità delle relative contabilità speciali. Si consente agli stessi di avviare le attività di progettazione e quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi a seguito dell'assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse, indipendentemente dall'effettiva disponibilità di cassa. È stata, inoltre, prevista l'applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 del c.p.a. alle controversie relative all'autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche, agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica (VAS), alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'art. 27 del codice dell'ambiente, nonché ai provvedimenti che definiscono l'intesa Stato-Regione.

In conclusione, il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle rapidamente, può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; perché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità.

Porti La ripresa veloce del sistema produttivo, la ripresa veloce dei consumi e l'auspicabile crescita della domanda indotta dalle suddette misure deve essere accompagnata da adeguate scelte di politica dei trasporti, senza alcuna frattura fra strategia infrastrutturale e strategia trasportistica: missione del Ministero è proprio la sintesi fra queste due strategie e ogni distinzione risulterebbe irrimediabilmente astratta. L'urgenza di sviluppare una politica integrata per lo sviluppo della portualità e della logistica è alla base delle misure introdotte in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e di semplificazione delle procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, ai dragaggi e alla riperimetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell'Autorità. Sono state introdotte modifiche alle norme che 40


CAMPANIA

Il Presidente Gennaro Vitale

L'ANCE Campania assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE. • Rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale. • Esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assumendo le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità , enti ed amministrazioni per la risoluzione dei problemi.

SEDE E INFORMAZIONI Piazza Vittoria n. 10 - 80121 Napoli (NA) Email: info@ancecampania.it Pec: ance.campania@pec.ance.it Tel: 081 7645851 Fax: 081 2452900

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