Notiziario febbraio 2014

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA FEBBRAIO 2014

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO

Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia

La legge di stabilità frena le infrastrutture e “ritassa” l’invenduto

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Perchè un’impresa edile se chiude non fa rumore quanto un cancello Fiat

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Agenda amministrativa 2014 dopo il voto in 147 Comuni forse avremo due province

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A Brescia in vista di Expo rilancio del Castello e percorso archeologico

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Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

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Indici Lavori pubblici

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Tecnica edilizia

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Urbanistica Varie

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Ance informa

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IL TESTO DEL GOVERNO NON LASCIA SCAMPO: PER IL 2014 LA CINGHIA NON VERRÀ ALLENTATA

LA LEGGE DI STABILITÀ FRENA LE INFRASTRUTTURE E “RITASSA” L’INVENDUTO Risorse per le infrastrutture, misure di accesso al credito, riforma della tassazione immobiliare, patto di stabilità, detrazioni Irpef. Il contenuto della legge di stabilità 2014 in materia di edilizia è un po’ una summa di tanti aspetti e fattori che val la pena riassumere, sapendo che facciamo sintesi di un intricato sistema in cui la mescolanza dei temi non chiarisce (lo farà la pratica) se la ricetta prescritta dal Governo possa essere considerata una medicina sufficiente almeno a lenire le sofferenze dell’edilizia. Certamente non siamo di fronte ad un atto di coraggio, piuttosto all’aggiustamento di una coperta stretta che lascia parecchi punti scoperti, compresa l’Imu sull’invenduto che, uscita dalla porta, rientra dalla finestra sotto mentite spoglie.

La legge di stabilità 2014 mette mano a diversi capitoli che riguardano l’edilizia. Diciamo subito che le scelte forti attese dal comparto come scintilla del rilancio non ci sono. Quantomeno non sono evidenti. Il meglio di niente è la terapia con la quale l’Esecutivo spera almeno di sollevare il paziente. E di questo l’Ance è ben cosciente, sapendo che ai punti sinora conquistati con tanto impegno ne dovranno essere aggiunti altri in corso d’opera. Ma tant’è: i cordoni della borsa sono stretti e il fiato sul collo della Ue impedisce di fatto una politica economica 75

più aggressiva. Un esempio? Alle infrastrutture sono destinati 7,6 miliardi, ma con una partenza al rallentatore, tanto che nel primo biennio la spesa non supererà i due miliardi, facendo slittare parecchie opere cantierizzabili al 2016. Il raffronto 2013-2014 parla chiaro: in valori reali quest’anno si spenderà il 14% in meno. Questa è la sorte che, ad esempio, spetta alla linea Alta Velocità Brescia-Verona, per la quale sono appostati nel 2015 “solo” 120 milioni e altrettanti per l’anno successivo. In sostanza i costi del progetto e di parte degli espropri, non certo dell’esecuzione


INFRASTRUTTURE I 7,6 MILIARDI STANZIATI SONO CONTENUTI IN SOLI 2 MLD NEL BIENNIO: NON È CERTO UNA SCELTA D’IMPATTO

PROROGA INCENTIVI RISTRUTTURAZIONE, ECO-BONUS E ANTISISMICA Viene prevista la proroga di 1 anno del “bonus energetico” (detrazione del 65%). In particolare, la detrazione del 65% si applica sino al 31 dicembre 2014 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e sino al 30 giugno 2015 per quelli eseguiti sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari dell’edificio. Per il 2015 (per le parti comuni condominiali dal 1° luglio 2015 sino al 30 giugno 2016), la percentuale di detrazione si riduce al 50%. E’ altresì prevista la proroga per tutto il 2014 della detrazione per le ristrutturazioni edilizie nella misura potenziata (50% sino a 96.000 euro). Per il 2015, la percentuale di detrazione si riduce al 40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000 euro, per tornare al 36% fino a 48.000 euro dal 1°gennaio 2016. Viene prorogata, a tutto il 2014, la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alto rendimento energetico che arredino le abitazioni ristrutturate, nel limite massimo di 10.000 euro. La proroga di 1 anno riguarda anche la detrazione del 65%, sino a 96.000 euro, degli interventi di prevenzione antisismica per l’abitazione principale ed i fabbricati a destinazione produttiva. Anche tale detrazione nel 2015 si applicherà al 50%.

dei lavori. Partiamo quindi con l’esame dei capitoli della legge di stabilità con i quali le imprese dovranno confrontarsi. LE INFRASTRUTTURE Sono 3.765 i milioni di euro di nuovi stanziamenti di competenza nel triennio 2014-2016 finalizzati a interventi infrastrutturali relativi a grandi opere, manutenzione straordinaria di strade e ferrovie, all’ambiente e alla tutela del territorio. Ma, avverte l’Ance, le novità apportate nel corso dell’esame parlamentare non modificano il giudizio espresso al momento della presentazione del disegno di legge. Infatti, pur se l’Ance condivide le scelte adottate nella destinazione dei finanziamenti, deve nel contempo evidenziare l’esiguità degli importi autorizzati, sia rispetto alle esigenze espresse dal Ministero delle infrastrutture (8-10 miliardi nel triennio 20142016), sia rispetto alla proposta dell’Ance di un piano pluriennale per le infrastrutture (30 miliardi nel triennio 2014-2016). RILANCIO O TAGLI ? Se riassumiamo e facciamo i conti, scopriamo che alle infrastrutture nel triennio spettano in totale 7,6 miliardi. Le spese indifferibili (manutenzione Anas e Rfi) e i ripristini di vecchi tagli assommano a 1,9 miliardi. Lo sforzo c’è, ma parliamo comunque di una disponibilità ridottissima rispetto all’auspicato. E’ impossibile valutare oggi la quota che potrà essere riservata a 76

Brescia e provincia, poiché questo dipenderà in buona parte dall’impegno che la politica locale saprà (o meno) spendere sul terreno della ripartizione delle quote, soprattutto quelle che non rientrano nella legge obiettivo, di fatto vincolate. E non sarà impresa facile. Esaminando le disponibilità che verranno iscritte nel bilancio dello Stato, infatti, si può stimare per il 2014 una riduzione in termini reali del 14% rispetto all’anno precedente delle risorse per nuovi investimenti infrastrutturali, un risultato che interrompe l’incremento avviato lo scorso anno (+24,3%). Su questo andamento pesa in modo determinante la dinamica del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fas) che, dopo il deciso incremento dello scorso anno, registra un’importante riduzione, pari al 37% in termini reali rispetto al valore per il 2013, in gran parte prevista a legislazione vigente ed aggravata dalla rimodulazione di 1.900 milioni di euro nel 2016 (-400 milioni nel 2014 e -1.500 milioni nel 2015). In sostanza siamo in presenza di aggiustamentoìi che devono tenere conto dell’estrema gravità del debito pubblico e dell’incapacità di regolare e gestire la spesa in modo diverso rispetto al passato. AMBIENTE E TERRITORIO Non è molto, ma in tema di ambiente e tutela del territorio c’è uno stanziamento di 330 milioni di euro aggiuntivi nel triennio tra interventi per il dissesto idrogeologico (180 milioni di euro), depurazione dei reflui urbani (90 milioni di euro) e bonifiche delle


L’ALTA VELOCITÀ BRESCIA-VERONA, NEL 2015 AVRÀ “SOLO” 120 MILIONI E ALTRETTANTI SONO PREVISTI PER IL 2016

discariche (60 milioni di euro). EXPO 2015 Di interesse per Brescia è senza dubbio la decisione, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere indispensabili all’Expo 2015, di istituire un fondo unico dove confluiranno i finanziamenti statali precedentemente revocati, che verranno destinati alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell’Evento. FONDI PER LO SVILUPPO La legge stabilisce in quasi 55 miliardi la dotazione pluriennale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS) per il periodo 2014-2020. Di queste risorse solo 1.550 milioni di euro sono previsti per il triennio 2014-2016 (50 milioni nel 2014, 500 milioni nel 2015 e 1.000 milioni nel 2016). La norma dispone che il resto dello stanziamento venga iscritto a bilancio per quote annuali rendendo più difficile la programmazione di tali risorse. IL PATTO DI STABILITÀ La Legge di Stabilità prevede modifiche al Patto di stabilità di Regioni ed Enti Locali, senza però operare una riforma strutturale, necessaria per consentire una politica equilibrata di investimenti degli enti locali. Le modifiche permetteranno un aumento della capacità di spesa di Comuni e Province (aumento di 1 miliardo di euro nel 2014, a fronte una minor spesa per 344 milioni nel 2016) che, però, rischia

di essere del tutto annullato da un corrispondente irrigidimento del Patto delle Regioni (1 miliardo nel 2014 e 3.688 milioni nel triennio) e dal taglio dei trasferimenti alle Regioni (800 milioni nel 2014). Per quanto riguarda l’allentamento del Patto di stabilità interno degli enti locali, nel corso dell’esame parlamentare, a seguito dell’intervento dell’Ance, è stato modificato il testo al fine di assicurare che l’allentamento sia effettivamente utilizzato per la spesa in conto capitale. Per beneficiare dell’allentamento, gli enti locali dovranno pagare il primo stato di avanzamento lavori nel primo semestre 2014, ponendo anche le premesse affinché se un’opera parte abbia le risorse per “fare cantiere”. Inoltre i finanziamenti fermi dovranno essere riassegnati a opere che creino cantieri a breve. ACCESSO AL CREDITO La Cassa Depositi e Prestiti potrà acquistare titoli emessi dalle banche derivanti dalla cartolarizzazione di crediti verso le Pmi. Le risorse provenienti dalla Cassa dovranno essere reinvestite dagli istituti di credito in prestiti alle Pmi. La possibilità per Cdp di acquistare titoli di cartolarizzazione di crediti delle Pmi può consentire alle banche di accrescere la liquidità e di poter liberare risorse patrimoniali, oggi immobilizzate per coprire le sofferenze e altri tipi di incagli, per nuovi impieghi. L’Ance comunque suggerisce che venga prevista una vigilanza stretta sull’effettivo reimpiego da parte delle banche dei fondi otte77

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE AREE EDIFICABILI Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, con esclusione espressa degli immobili “merce”. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap con l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (da versare in 3 rate annuali) e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo all’anno 2012. La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell’impresa, compresi fabbricati e aree edificabili, e assume efficacia dall’esercizio 2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del periodo d’imposta 2017. La legge 147/2013 dispone anche una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto alla data del 1° gennaio 2014, mediante la redazione di una perizia giurata di stima.


UNA NUOVA GOVERNANCE SARÀ CHIAMATA A GESTIRE IL SISTEMA DEI FONDI DI GARANZIA PER PMI E PRIMA CASA

nuti dalla Cdp.

monogenitoriali con figli minori e i giovani under 35 titolari di un rapporto di lavoro atipico. Una prima valutazione degli effetti del Fondo di garanzia per la prima casa porta a stimare un impatto, nel triennio, pari a oltre 70.000 compravendite in più rispetto all’attuale trend, un aumento del giro d’affari del mercato immobiliare pari a 13,5 miliardi e l’attivazione di nuovi investimenti per 4,2 miliardi.

I FONDI DI GARANZIA - per le PMI Nella legge di stabilità è destinato un capitolo sul sistema di garanzie per l’accesso al credito di famiglie e imprese che istituisce il Sistema nazionale di garanzia che ricomprenderà il Fondo di Garanzia per le PMI, la sezione speciale di garanzia “Progetti di ricerca e innovazione”, il Fondo di Garanzia per la prima casa. La governance del Sistema sarà affidata a due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) e un rappresentante ciascuno per Ministero dell’economia (Mef), Dipartimento per lo sviluppo e coesione economica, Conferenza permanente StatoRegioni e da due esperti in materia creditizia designati dal Mef e dal Mise su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. La dotazione del fondo per ora è di 1,2 miliardi. Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, individuerà le regole di funzionamento della Sezione (tipologie di operazioni ammissibili, misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, modalità di concessione e gestione della garanzia).

- i Confidi

per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016). La garanzia del Fondo sarà concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, e sarà possibile garantire sia l’acquisto dell’abitazione principale che gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica. I beneficiari della garanzia del Fondo saranno le giovani coppie, i nuclei

- per la prima casa

La legge, inoltre, prevede la ripatrimonializzazione dei Confidi sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia e di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate a trasformarli in intermediari vigilati e di quelli che stipulano contratti di rete per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei propri servizi di garanzia i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. I fondi a disposizione ammontano, complessivamente, a 225 milioni. Il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura metterà a disposizione 210 milioni di euro (70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016) anche a favore dei Consorzi Fidi non sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia. IMMOBILI PUBBLICI

Il Fondo di Garanzia per la prima casa, istituito presso il Mef, sostituirà il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e potrà disporre complessivamente di 600 milioni (200 milioni di euro

La legge autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzie sui finanziamenti relativi agli investimenti finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli asset pubblici, compresi quelli relativi all’efficientamento 78


IL TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI) SI APPLICA ANCHE SULL’INVENDUTO

delle reti di illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico e privato o a società private appositamente costituite per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi (Esco). TASSE: LA IUC La legge di stabilità apporta importanti modifiche anche in tema di fiscalità immobiliare. In particolare, al posto del Trise (previsto nel testo originario del

DdL di Stabilità 2014), è stata introdotta una nuova Imposta Unica Comunale (Iuc) che si articola in tre componenti: 1. l’IMU continua ad essere disciplinata dall’art.13 del D.L.201/2011 (ai fini Imu viene mantenuta l’esclusione dei fabbricati costruiti per la vendita, “beni merce” delle impese edili), ma come spiegheremo ben presto un’altra tassa prende il suo posto. 2. la TARI sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, a carico del possessore/deten-

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tore di immobili (locale a o area scoperta a qualsiasi uso adibiti) idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati. La tariffa è commisurata alla superficie calpestabile dell’unità immobiliare, già assoggettata all’attuale Tares (o Tia), con aliquota che verrà definita dal Comune con proprio regolamento; 3. la TASI sui servizi indivisibili dei Comuni, a carico del proprietario e, pro quota, dell’eventuale occupante dell’immobile (per una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio


CI RISIAMO: LA TASI SULL’INVENDUTO RAPPRESENTA UNA IMPOSIZIONE IMPROPRIA A DANNO DELLE IMPRESE EDILI

regolamento). Tale componente si applica con aliquota base dell’1 per mille sul valore catastale degli immobili (aree e fabbricati, compreso il “magazzino” delle imprese edili), determinato con le stesse modalità vigenti ai fini Imu. La disciplina della IUC prevede l’obbligo di presentare una specifica dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili all’imposta, con effetto anche per gli anni successivi. Inoltre, per l’abitazione principale, la TASI può ritenersi integralmente sostitutiva della tassazione Imu e della componente della Tares relativa ai servizi indivisibili. Diversamente, per tutti gli altri immobili (seconde case ed immobili non residenziali), la stessa Tasi sostituisce solo la maggiorazione Tares relativa ai servizi indivisibili, ed opera come una maggiorazione dell’Imu. TASI SULL’INVENDUTO Il tributo sui servizi comunali indivisibili (Tasi) colpisce anche l’invenduto delle imprese edili (cd. “beni merce”), che subisce così un prelievo decisamente improprio. Difatti, se da un lato i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita, e non ancora ceduti né locati, non essendo utilizzati, non fruiscono di alcun servizio comunale, dall’altro le aree destinate all’utilizzo edificatorio già contribuiscono al finanziamento dei servizi comunali, attraverso gli oneri urbanistici e/o la realizzazione delle opere di urbanizzazione. L’introduzione della Tasi

comporta, quindi, effetti deleteri su tutti i “beni merce” delle imprese edili, sui quali, dopo l’esclusione dalla tassazione Imu, viene sostanzialmente reintrodotta un’imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l’altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l’1 per mille e il’2,5 per mille per il 2014, sino ad arrivare al 10,6 per mille dal 2015. Per quanto attiene alle aree, poi, la Tasi si aggiunge all’Imu, con un’evidente duplicazione d’imposta. È pertanto evidente - sottolinea l’Ance - la necessità di riconoscere espressamente l’esclusione dalla Tasi per tutti gli immobili facenti parte del cd. “magazzino” delle imprese edili, ovverosia fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita ed aree edificabili LE CASE SFITTE La legge di stabilità reintroduce l’Irpef sulle abitazioni non locate situate nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale. In particolare, con effetto già dal 2013, tali immobili concorreranno alla determinazione del reddito imponibile IRPEF nella misura del 50% della rendita catastale, rivalutata del 5% ed aumentata di 1/3. In sostanza, alla luce delle nuove disposizioni, su una seconda casa non locata, la nuova articolazione dei tributi locali sul possesso di immobili potrebbe tradursi in un pesante aggravio del carico fiscale, dovendo scontare 80

l’assoggettamento a ben 3 imposte (Imu, Tasi e Tari), che diventano 4 in considerazione della reintroduzione dell’Irpef anche sulle abitazioni a disposizione. DEDUCIBILITÀ IMU A decorrere dal periodo d’imposta 2013, viene stabilita la deducibilità dal reddito d’impresa imponibile Irpef/Ires, di un importo pari al 20% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione). A tal riguardo è stato previsto che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dal reddito d’impresa Irpef/Ires viene aumentata, con un’aliquota pari al 30%. L’imposta è, invece, indeducibile dall’Irap. Come si evince dal testo normativo, la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa è limitata ai soli immobili strumentali (capannoni, uffici, negozi, etc), non interessando invece più genericamente i beni d’impresa, come proposto in sede di prima approvazione. La disposizione, pertanto, non si applica alle aree edificabili iscritte tra i “beni merce” (rimanenze) delle imprese edili, che rimangono assoggettate ad Imu e per le quali l’imposta comunale non può essere scomputata dal reddito d’impresa da assoggettare ad Irpef/Ires. Claudio Venturelli (nel prossimo numero analizzeremo altri punti della legge di stabilità con un approfondimento sul mercato del lavoro)


IL COMPARTO HA PERSO 450MILA ADDETTI MA QUESTO CREA POCO ALLARME SOCIALE E POLITICO: ECCO PERCHÉ

PERCHÈ UN’IMPRESA EDILE SE CHIUDE NON FA RUMORE QUANTO UN CANCELLO FIAT Un’impresa edile che chiude non fa rumore. I numeri del singolo caso sono piccoli e il dramma di imprenditori e dipendenti costretti alla resa resta condiviso in ambito ristretto. Così l’edilizia, motore trainante dell’economia italiana, diventa un caso “parcellizzato”, non viene compreso nella sua fenomenologia complessiva che ne spiega la gravità. La politica di ieri e di oggi (speriamo non di domani) commette sempre lo stesso errore: non considera il comparto delle costruzioni alla stessa stregua dell’industria. Lo relega in serie B, non si accorge che oggi a rischio c’è un enorme potenziale umano, fatto di conoscenza e passione che, giorno dopo giorno, si assottiglia e rischia di dover abdicare al ruolo storico di locomotiva di un sistema che contempla uno sterminato indotto. Ma un’impresa edile che chiude non fa rumore. Ed è inutile, almeno ora, mettersi a fare ragionamenti sulle tendenze, poiché “La sola funzione delle previsioni in campo economico è quella di rendere persino l’astrologia un po’ più rispettabile”*, quindi lasciamo perdere le proiezioni macroeconomiche e concentriamoci sulla sommatoria di quei piccoli numeri che rendono il silenzio assordante. L’edilizia dal 2008 ad oggi ha

lasciato sul campo 450mila posti di lavoro (altri 300mila ne ha persi l’indotto). Nello stesso periodo, a Brescia i contratti di lavoro andati in fumo nel quinquennio sono almeno 8mila, riducendo così gli

attivi a 11mila unità o poco più. Forse non ci si rende conto, o pochi si rendono conto, che la “botta” subita dall’edilizia italiana dall’anno 2008 corrisponde all’ammontare degli addetti del

L’edilizia italiana dall’anno 2008 ha perso circa 450mila posti di lavoro, un dato che corrisponde all’ammontare degli addetti del gruppo Fiat-Chrysler nel mondo. L’impero Agnelli-Marchionne, infatti, conta circa 300mila dipendenti.

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UN’IMPRESA EDILE CHE CHIUDE SI GIUDICA COME FENOMENO SINGOLO E NON COME PERDITA DEL SISTEMA

gruppo Fiat-Chrysler nel mondo. toso), resta salda al suo territorio, L’impero Agnelli-Marchionne, difende le posizioni (quando può) infatti, conta circa 300mila dipen- e paga le tasse (troppe) su lavoro denti. In Italia Fiat da lavoro a e prodotto. Chiede credito, misucirca 80mila addetti. re urgenti, quasi draconiane per Se Fiat trema, se mette in cas- venirne fuori, ottiene qualcosa è sa integrazione i 30mila impiegati vero, ma con una tendenza al ribasdel comparto auto, il Paese trema, so a volte sconfortante. Così agli il Governo si attiva, e gira che ti imprenditori edili non resta che rigira il caso diventa “un caso” guardare in faccia uomini e donne da risolvere e sul quale si apre un che lavorano per loro e tentare il dibattito nazionale. Insomma, fa possibile per arrivare al tempo in rumore. cui “se ne potrà venir fuori”. Questo non significa che i L’Ance lo predica da anni: posti di lavoro in Fiat siano so- nessun gruppo industriale ha il pravvalutati, ogni busta potere di far gipaga è tanta manna oggi, rare l’economia ma è innegabile che nel tanto quanto l’eLa crisi in giudizio sull’emergenza dilizia. I dati, che Fiat desta allarme di mercato vi siano pesi sociale e politico, la spesso abbiamo e misure diverse. situazione dell’edilizia evocato speranL’edilizia italiana do che qualcumeriterebbe più in cinque anni ha perso no prenda nota, attenzione, anche un numero di dipendenti parlano chiaro: perché le imprese ben superiore a quello 1 miliardo speso non pagano le tasse nell’edilizia gedell’intero gruppo Fiat all’estero nel mondo. E l’allarme nera una ricaduta è suonato più volte, con complessiva di incontri al vertice, con oltre 3 miliardi reciproche rassicurazioni e magari sull’intero sistema economicol timidamente irritato ricordo co, anche perché l’edilizia acquista di quanto la collettività ha dato, beni e servizi dall’80% dell’insienegli anni, a questa industria. Pec- me dei settori economici. cato che l’attaccamento dell’Italia E anche perché 1 miliardo alla Fabbrica Italiana Automobili investito in edilizia genera oltre Torino non sia oggi ricambiato. 17mila posti di Il gruppo sposta la sede legale lavoro. Un indotto che nessun all’estero per pagare meno tasse altro comparto produttivo può sui risultati del consolidato e punta vantare. Le idee, in un Paese dove alla quotazione a Wall Street. Ciao l’housing sociale di fatto non esiste Piemonte, ciao Italia. ancora e dove il desiderio di casa Nel contempo l’edilizia, resta elevato, ci sono, ci sarebbero, quella che tra mille difficoltà ma è preferibile fare spallucce. resiste, che non proclama piani Tanto un’impresa edile che chiude di investimento apparentemente non fa rumore. pesanti (il confronto tra Fiat e gli ci.vi. 89 miliardi messi sul piatto dal Gruppo Audi Volkswagen è impie(* John Kenneth Galbraith) 82


IL RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI COINCIDE CON LA RIFORMA DELL’ENTE PROVINCIALE

AGENDA AMMINISTRATIVA 2014: DOPO IL VOTO IN 147 COMUNI FORSE AVREMO DUE PROVINCE

Province che scompaiono. O, addirittura, raddoppiano. Comuni che vanno al voto (e nel Bresciano parliamo di 147 Municipi), Governi che fanno (o provano a fare) riforme ed elezioni europee. Difficile muoversi in questo guazzabuglio sospeso tra norme e strategie politiche, per quella che è una delle stagioni sociali ed economiche più complesse di sempre.

Mentre a livello nazionale si è ancora in piena discussione rispetto al cosiddetto Italicum e alle sue reale credenziali di porsi come alternativa valida - e trasversale - rispetto al vituperato Porcellum, il territorio bresciano si sta preparando ad affrontare un periodo di grandi novità, non necessariamente fornite dalle urne. Ne è esempio lampante la Provincia, che tra incertezze e ipotesi di vario genere, di certo non passerà più dalla cabina elettorale.

La riforma definita dal Ddl del deggiato dall’inquilino di Palazzo ministro Delrio ha, di fatto, quan- Loggia, Emilio Del Bono, che ha tomeno fissato due paletti: non si già espresso il proprio gradimento voterà più per Palazzo Broletto e in materia, ricevendo per ora l’ok di 14 Amministrazioni l’Ente Provincia comunali. sarà commissaNon si voterà più In realtà, di fronte riato entro questa estate. Fin per palazzo Broletto, alla Provincia ci sono ma l’ente due strade: se dovesqui, si diceva, la può raddoppiare e se nascere la “Brescia certezze. metropolitana” - la riIl futuro, diventa di secondo chiesta, per essere inolperò, è tutto da livello trata alla Regione, deve scrivere. Futucontemplare un numero ro che si lega all’eventualità che Brescia di- di Amministrazioni per almeno venti o meno città metropolitana. 500mila abitanti -, si darebbe Ovvero che si segua quanto cal- corso al Consiglio metropolitano, 83


SE IL 30 PER CENTO DEI COMUNI NON ADERISSE ALLA CITTÀ METROPOLITANA SI CREREBBE UNA SECONDA PROVINCIA

organismo entro il quale finirebbe anche quella che sarà la nuova Provincia. Ma non è tutto: se da questa aggregazione decidesse di restare fuori il 30% dei Comuni del territorio (purché contermini), allora potrebbe nascere una sorta di Provincia autonoma. Ipotesi che sembra interessare in modo particolare le aree valligiane e anche la Franciacorta. Risultato? Da una Provincia finirebbero per originarsene ben due, sempre intese come ente di secondo grado. Se l’ipotesi di Brescia come città metropolitana non dovesse prendere piede, allora la strada

del Broletto è quella di un commissariamento fino a quando, presumibilmente dopo l’estate 2014, nascerà la nuova Provincia, che sarà ente di secondo livello

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e, di conseguenza, non eletta dai cittadini. Una fase di passaggio che dovrebbe essere gestita dall’attuale presidente della Provincia, Daniele Molgora. Tornando alla nuova veste dell’Ente, il commissario dovrà convocare l’assemblea dei sindaci per l’elezione di presidente e Consiglio provinciale. L’assemblea provinciale sarà composta solo dai sindaci (o delegati) dei Comuni con oltre 15mila abitanti, dai presidenti di Unioni di Comuni con popolazione complessiva superiore alle 10mila unità. Le funzioni saranno, tra le altre,


TRA I COMUNI AL VOTO (FORSE IN MAGGIO) È PREVISTO, SE NECESSARIO, IL RICORSO AL BALLOTTAGGIO

relative al trasporto, alle strade e alla programmazione della rete scolastica. Il tutto attraverso incarichi che non prevedono alcuna retribuzione. Entro pochi mesi, quindi, si scoprirà quale sarà il futuro di un Ente che, ad oggi, gestisce partite quali ambiente, rifiuti (in entrambi i casi a seconda di quanto delegato dalla Regione), Protezione civile, edilizia scolastica, ciclo idrico e pianificazione delle cave. Sempre restando nel Bresciano, il prossimo mese di maggio (la data non si conosce ancora, ma dovrebbe coincidere con le Elezioni europee, previste per il 25 del mese), saranno 147 i Comuni che andranno al voto. Per quattro di questi (Lumezzane, Montichiari, Ghedi e Chiari), con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, sono previsti - eventualmente - i ballottaggi, calendarizzati due settimane dopo il primi turno di votazioni. Tra le novità con cui queste nuove Giunte dovranno familiarizzare ci sono i corposi tagli ai posti in Consiglio comunale: nei Municipi fino a mille abitanti ci saranno 6 consiglieri, nessun assessore e un vicesindaco, mentre tra 1001 e 3000 abitanti, a parità di consiglieri sono previsti due assessori. E così via a salire, fino alle realtà con oltre 10mila abitanti (ma meno di trentamila), dove i consiglieri diventano 16 e i membri della Giunta in qualità di assessori 5. Per quello che riguarda, invece, la tendenza degli schieramenti in vista del voto è ancora tutto in fase di assestamento. Rimane evidente la tendenza, emersa già da parecchi anni, di formare liste civi-

che attorno alle quali convogliare differenti sensibilità, ma resistono comunque anche le formazioni più classiche. In questo senso c’è molta curiosità intorno al Movimento 5 Stelle, che alle scorse politiche è stato capace di ottenere larghi consensi, risultando - ad esempio - il primo partito in una 85

città come Montichiari. E, infine, a “complicare” il quadro ci sono le Europee, per un maggio dove saremo chiamati a esprimerci dal Consiglio comunale di un paese di 600 anime fino alle grandi strategie sullo scacchiere europeo. Rosario Rampulla


IL COMUNE VUOLE DOTARSI DI UNA STRUTTURA MANAGERIALE PER RILANCIARE IL PATRIMONIO MUSEALE

A BRESCIA IN VISTA DI EXPO RILANCIO DEL CASTELLO E PERCORSO ARCHEOLOGICO

Insieme al riassetto della Fondazione Brescia Musei e alla creazione di un sistema museale integrato, il Comune sta perseguendo altri obiettivi in ambito museale. Si tratta innanzitutto di portare a compimento le cose già iniziate, a partire dalla quarta cella del tempio capitolino, per cui si stanno già predisponendo tutte le azioni necessarie. Ma all’ordine del giorno, e in vista di Expo 2015, ci sono anche teatro romano e castello. Il neo? Per ora la prestigiosa Pinacoteca resta chiusa: mancano i fondi per completare i lavori.

Dopo l´apertura delle tre celle del Capitolium, l´obiettivo è ora la riapertura al pubblico attraverso un adeguato progetto di musealizzazione - di quello che viene definito l´edificio più straordinario di tutta l´area: il santuario di età repubblicana (risalente al secondo quarto del I secolo a. C.), situato sotto casa Pallaveri, a lato del tempio. Non solo, il 2015 sarà

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l´anno dell´Expo internazionale di Milano. «Brescia non può arrivare impreparata in vista di questo appuntamento», dichiara L’assessore alla Cultura, Laura Castelletti. Non a caso i progetti sui musei e sul polo del Castello guardano anche a questa scadenza, per svelare il volto più attraente della città sia ai turisti che ai bresciani. Il tempo per riaccendere la cultura bresciana


A MARZO È IN PROGRAMMA L’APERTURA DEL TEATRO ROMANO E LA “RILETTURA” DEI CAPOLAVORI DELLA PINACOTECA (ORA CHIUSA)

c´è come ci sono le idee sul tavolo della giunta. A marzo, dunque, l’apertura del teatro romano, parte del percorso archeologico pronto per la grande mostra del 2015; omaggio ai Santi Faustino e Giovita, nell’immediato, e la fotografia di Ugo Mulas; i capolavori della Pinacoteca «riletti» attraverso l’accostamento con opere in prestito da altri musei (in attesa della sempre più lontana riapertura della Tosio Martinengo) già dalla tarda primavera; la grande mostra per l’Expo 2015 dedicata all’età romana, inserita nel percorso del sito Unesco, dal complesso di San Salvatore e Santa Giulia attraverso teatro Romano e Capitolium, fino alla recuperata IV cella del santuario repubblicano. E, ancora per il 2015, una mostra di taglio storico per commemorare la Grande Guerra. Tagli in bilancio e riorganizzazione deliberata di Fondazione Brescia Musei e Direzione musei (con l’addio della direttrice Elena Lucchesi Ragni prossima alla pensione), sono i limiti del programma per il prossimo anno dell’Assessorato alla cultura, creatività e innovazione guidato da Laura Castelletti. Che con un occhio all’Expo (per il quale ha la delega dal sindaco) e alla necessaria vetrina bresciana, per musei e spazi espositivi cittadini punta piuttosto sulla valorizzazione di luoghi e su piccoli ma significativi interventi. “Dobbiamo fare i conti con risorse magrissime - spiega -. A fronte di progetti ambiziosi come quello del recupero del teatro romano in tutta la sua fruibilità, ci scontriamo con l’assoluta mancanza di denaro, ma non rinunceremo all’apertura al pubblico di quel

I capolavori della Pinacoteca «riletti» attraverso l’accostamento con opere in prestito da altri musei (in attesa della sempre più lontana riapertura della Tosio Martinengo) è in programma già dalla tarda primavera con la grande mostra per l’Expo 2015 dedicata all’età romana, inserita nel percorso del sito Unesco.

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IL VICESINDACO LAURA CASTELLETTI PUNTA A RINNOVARE L’IMMAGINE DEL SISTEMA PER ATTRARRE CAPITALI PRIVATI

In Santa Giulia mostra sui Santi patroni Faustino e Giovita: «Lo stendardo della Mercanzia restaurato. Immagini delle Virtù dal Cinquecento al Settecento»..

monumento, già da marzo per le Giornate del Fai, e al completamento per il 2015 del percorso da Santa Giulia al Santuario repubblicano. La nostra priorità resta la Pinacoteca, i cui lavori sono stati avviati e sospesi: se ci saranno margini in bilancio, lo ha dichiarato anche l’assessore Panteghini, i soldi verranno dirottati proprio lì: se devo cercare fondi attraverso bandi o privati, devo far vedere che siamo capaci di investire su quello spazio”. Prima di qualsiasi intervento il rinnovo della Fondazione Brescia Musei, che vede cambiata la governance. La fondazione si affiderà ad un manager. Basta con la doppia figura del direttore artistico e del direttore dei musei. Ma un manager, una persona che sappia interfacciarsi con i potenziali finanziatori ma che al contempo abbia cognizione del mondo della cultura. Si occuperà dei conti ma anche dei contenuti. Questo è il capitolo più importante della riforma di Brescia Musei, che il sindaco Del Bono e l’assessore Castelletti hanno disegnato al fine di rendere la gestione della cultura, legata sia alla rete museale che non, più efficiente e snella. Con l´intento peraltro di aprire la fondazione a denaro fresco sotto forma di privati interessati a sponsorizzare la cultura a Brescia. E attraverso una nuova struttura, mettere alle spalle, se non addirittura renderla immune, da vicende come quelle di Artematica che hanno scritto la pagina più nera della recente storia della cultura nella nostra città. Nel frattempo, l’attività espositiva in Santa Giulia procede con un occhio al 2015. Primo appun88

tamento, la mostra in Santa Giulia, (è aperta dal 12 febbraio), sui Santi patroni Faustino e Giovita, «Lo stendardo della Mercanzia restaurato. Immagini delle Virtù dal Cinquecento al Settecento». Poi un’esposizione dedicata alla fotografia di Ugo Mulas, a cura dell’Archivio che custodisce l’opera del maestro, bresciano di nascita e milanese d’adozione, ancora però tutta da definire (si ipotizza marzo). La Direzione musei intanto sta lavorando al progetto di una serie di mostre dedicate ad opere della Pinacoteca, messe a confronto con dipinti dei maestri bresciani in prestito da altri musei. “Sarà nel segno della valorizzazione del nostro patrimonio - precisa Laura Castelletti - così come il completamento del secondo volume del catalogo della Tosio Martinengo, che sarà diffuso dopo l’estate. L’appuntamento sarà l’occasione per presentare anche recenti restauri di opere nei depositi”. L’orizzonte, si diceva, guarda al 2015 e all’Expo, che vedrà Brescia in prima linea con la grande mostra su “Terre del Po. Paesaggi agrari e paesaggi culturali tra Celti e Romani”, sostenuta da finanziamenti di Ministero e Regione. In Santa Giulia arriveranno pezzi da tutta l’Italia del Nord, e l’area archeologica di Brescia sarà una grande vetrina per una rassegna costruita col concorso di tutte le Soprintendenze. Brescia è stata scelta dal Mibac per la sua posizione centrale, per la vicinanza all’Expo, perché è l’unica città del Nord che custodisce un monumento repubblicano, il Santuario di prossima apertura


IN CASTELLO MERITANO CERTAMENTE PIÙ ATTENZIONE IL MUSEO DEL RISORGIMENTO E QUELLO DELLE ARMI

al pubblico; e soprattutto perché possiede uno spazio espositivo prestigioso e funzionale come Santa Giulia connesso con il percorso archeologico. Ancora per il 2015, in collaborazione con Regione e Associazione musei di storia, si lavora ad un progetto espositivo sulla Grande Guerra, forse al Grande Miglio. Accanto al ciclo di dipinti realizzati negli anni Trenta da Emilio Rizzi, Virgilio Vecchia, Enrico Ragni e Mario Refolo per la Casa del Combattente, potrebbero trovare collocazione cimeli, immagini dall’archivio fotografico dei Musei (circa 500 scatti) e documenti dall’Archivio di Stato. L’assessore Castelletti immagina, in sintesi, una programmazione che guardi ai luoghi, alle aree in cui i monumenti sono inseriti, che coinvolga associazioni e cittadini. “Voglio aprire al pubblico - anticipa - il “viridarium” delle Domus di Santa Giulia, un giardino bellissimo e poco conosciuto, lasciando libero accesso fuori dal circuito del museo - aggiunge -. Per Santa Giulia penso ad ingressi in pausa pranzo, come accade in molte altre città. Sarà uno dei primi impegni che chiederò alla rinnovata fondazione Brescia Musei, assieme all’idea del riallestimento del Museo del Risorgimento attingendo ai materiali nei depositi. Quanto all’accesso al Cidneo voglio che si discuta il progetto di una cabinovia che porti il pubblico dalla stazione della metropolitana di San Faustino fino sul colle”. A proposito del futuro del Castello l´intendimento dell´assessore alla cultura Laura Castelletti, di

affidarlo all’unica regia della Fondazione Brescia Musei ha trovato assenso e compimento. Come noto, nel Castello già sono attivi il “Museo del Risorgimento”, inaugurato nell´ottobre 2005 negli spazi superiori del Grande Miglio, edificio che prende il nome dal deposito di granaglie per le guarnigioni venete costruito alla fine del Cinquecento, oltre al Museo delle Armi “Luigi Marzoli”, inaugurato nel 1988 su allestimento di Carlo Scarpa, per ospitare una delle più ricche raccolte europee di armature e armi antiche. Per la prima volta quindi nell´ambito del Castello si affronterà il tema politico ed amministrativo come un insieme. La svolta in qualche modo che sembra anche aprire chiaramente alla volontà di valorizzare il colle Cidneo, con interventi strutturali migliorativi, nel quadro di un disegno organico e di un lavoro di elaborazione culturale che punti a non sprecare risorse, e da cui ripartire per la progettazione della ricettività cittadina. Se tutto il progetto andrà in porto, i visitatori non correranno forse più il rischio di fermarsi di fronte ai cancelli del Museo delle Armi e di dover fare uno sgradito dietro front. Ad una città che ambisce ad essere anche luogo di cultura e turismo, infatti, non porta buona immagine un museo chiuso durante i giorni festivi. Speriamo che il progetto illustrato in queste pagine possa risolvere un problema spesso segnalato anche dai visitatori (sempre più numerosi) che arrivano a Brescia. Wilda Nervi 89

LA PINACOTECA RESTA UN’INCOMPIUTA La lista dei «meravigliosi incompiuti» è lunga e non facile da evadere, perché comprende fra gli altri la Pinacoteca, ferma ai box ormai dal gennaio 2009 per una risistemazione che richiederebbe 8 milioni. Ora il Comune, sta rivedendo insieme alla Soprintendenza il progetto di ristrutturazione della Pinacoteca, che verrà sottoposto a una “cura dimagrante” per alleggerirne l´ispirazione piuttosto faraonica e rendere fattibile il completamento dell’opera. “Semplificando il progetto lo renderemo più agile e riusciremo a fare delle economie non irrilevanti sul budget per riaprire la Pinacoteca” fa notare l’assessore Laura Castelletti, ricordando che il progetto originario stilato molti anni fa prevedeva solo la climatizzazione del primo piano per la conservazione ottimale delle opere e la sistemazione del piano terra. Oggi l´impianto di climatizzazione al piano superiore è pronto al 70 %, ma mancano, tra l’altro, gli impianti tecnologici e la parte di allestimento museale. Poche le informazioni sui tempi di riapertura, anche se il vicesindaco dichiara che “la Pinacoteca non può rimanere un capitolo aperto”. Da tre anni non è stato messo un euro a bilancio, ma ora si vuole cambiare tendenza.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORO - Durc - certificazione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione vademecum predisposto dal Ministero dell’Economia e della Finanza

- Ministero del Lavoro - lavoratori extracomunitari flussi d’ingresso - DPCM 25 novembre 2013 decreto flussi e ripartizione delle quote nota n. 6988/2013 e circolare n. 35/2013 pag. 98 pag. 94

- Ministero del Lavoro - D.L. 145/2013 c.d. “Decreto Destinazione Italia” - sanzione in materia di rapporto di lavoro - circolare n. 22277/2013 pag. 94 - Legge di stabilità 2014 - misure in materia di lavoro - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2013

pag. 94

- Legge di stabilità 2014 - commento dell’Ance

pag. 95

- Ministero del Lavoro - ispettori del lavoro nuovo codice di comportamento decreto ministeriale 15 gennaio 2014

pag. 96

- Ministero del Lavoro - conciliazione sindacale e procedura ex art. 4 L.n. 604/1966 interpello n. 1/2014

pag. 97

- Ministero del Lavoro - comunicazioni obbligatorie - dato “compenso/retribuzione” lordo annuo - decreto direttoriale n. 345/2013 nota ministeriale n. 37/2014

pag. 98

- Inps - Cassa Integrazione in Deroga - Cigd 2° semestre anno 2013 - accordo quadro 2 luglio 2013 - utilizzo somme residue e limiti decretazione 2014 - messaggio n. 372/2014

pag. 99

- Inps - Aspi - incentivi per la ricollocazione di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Aspi - circolare n. 175/2013

pag.100

- Inps - lavoratori italiani all’estero - retribuzioni convenzionali per l’anno 2014 agli effetti contributivi - circolare n. 8/2014

pag.100

- Inail - utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese circolare n. 3/2014

pag.102

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di dicembre 2013

pag.103

TRIBUTI

- Legge di stabilità 2014 - analisi delle misure fiscali d’interesse per il settore

- Tutela della maternità - ex art. 21 d.lgs. 151/01 certificato medico di gravidanza - data del presunto parto - termine di invio “decreto milleproroghe” decreto legge n. 150/2013 pag. 98

pag.115

- Legge di stabilità per il 2014 - tracciabilità dei canoni di locazione e delle somme versate al notaio pag.119 - Ristrutturazione e riqualificazione degli edifici (50% e 65%) nuova definizione di ristrutturazione

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pag.119


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

URBANISTICA

- Compensazione fra crediti verso la Pubblica Amministrazione e debiti fiscali pag.120

- Le serre bioclimatiche non si computano ai fini del calcolo del volume

- Regime Iva della costruzione, cessione e locazione di un complesso turistico alberghiero pag.121

pag.126

VARIE

- Incentivi per la sostituzione di veicoli destinati al trasporto di merci o persone - esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale pag. 127

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82

pag.122

- Codice della strada - circolazione su strada dei carrelli non immatricolati

pag.122

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

- Modifiche alla legge di riforma del condominio e della norma sul fondo per gli interventi di manutenzione

pag. 127

pag.122

LAVORI PUBBLICI

- Avcpass: a cosa serve il sistema Avcpass e cosa deve fare un’impresa per registrarsi

pag. 127

ANCE INFORMA

pag.129

pag.123

SUPPLEMENTI AL NOTIZIARIO N. 1 AL NOTIZIARIO 12/2013 TECNICA EDILIZIA - Impianti termici: sostituite le precedenti delibere regionali

pag.125

- Dall’attestato di certificazione energetica all’attestato di prestazione energetica

pag.125

- La mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (Ape) ad atti e contratti comporta sanzioni pecuniarie

pag.125

Legge di stabilità 2014 - misure fiscali di interesse per il settore edile

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

DI BRESCIA E PROVINCIA

Carta dei servizi

Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it

ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti 92


Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 93

collegio costruttori edili

Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.


LAVORO

DURC - CERTIFICAZIONE DI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VADEMECUM PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA Il Ministero del Lavoro ha comunicato di aver ricevuto notizia da parte del Ministero dell’Economia e Finanze dell’avvenuta definizione della Piattaforma per la certificazione e consultazione dei crediti delle imprese nei confronti della P.A., valida anche ai fini della richiesta di Durc ai sensi all’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012. La piattaforma, pertanto, è in grado di fornire la possibilità agli enti previdenziali e alle Casse Edili di effettuare la verifica del credito vantato da parte dell’impresa richiedente il Durc. A tal proposito, si segnala che è a disposizione delle imprese, sul sito del Mef, una Guida al rilascio del Durc ai suddetti sensi (disponibile all’indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/ home.xhtml) , che fornisce chiarimenti sulle modalità di acquisizione della certificazione del credito al fine della richiesta del Durc stesso nonché sulla presentazione di tale certificazione a Inps, Inail e Casse Edili.

MINISTERO DEL LAVORO D.L. 145/2013 C.D. “DECRETO DESTINAZIONE ITALIA” - SANZIONE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO - CIRCOLARE N. 22277/2013 Si informa che con n. 22277 del 27 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dei nuovi importi delle sanzioni in materia di lavoro introdotti dall’art. 14 del Decreto Legge n. 145/13, c.d. “Destinazione Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 23 dicembre 2013. In particolare, le disposizioni di interesse e destinatarie dell’aumento sono: Art. 4 della legge n. 183/10, che ha riformulato l’art. 3 del D.L. n. 12/02 Si tratta, nello specifico, delle sanzioni previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da

parte del datore di lavoro privato (c.d. lavoratori in nero). L’incremento del 30%, in tali ipotesi sanzionatorie, comporterà per ciascun lavoratore irregolare una sanzione amministrativa da un minimo di 1.950 euro (precedentemente 1.500 euro) ad un massimo di euro 15.600 (precedentemente 12.000 euro), maggiorata di euro 195 (precedentemente 150 euro) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione, invece, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, passerà da un minimo di euro 1.300 (precedentemente 1.000 euro) ad un massimo di euro 10.400 (precedentemente 8.000 euro) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 33 (precedentemente 30 euro) per ciascuna giornata di lavoro irregolare. Per tali violazioni, conferma il Dicastero, viene abolita l’ammissione alla procedura della diffida ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.124/04; Art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 81/08 Ai fini della revoca del provvedimento sospensivo da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del Lavoro, oltre alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rileva il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle sanzioni penali civili e amministrative vigenti. A tal riguardo, tenuto conto dell’incremento del 30%, l’importo della somma aggiuntiva sarà pari a 1.950 euro (precedentemente 1.500 euro) nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro (precedentemente 2.500 euro) nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; Art. 18-bis, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 66/03 A seguito della decuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 4 del suddetto decreto, commi 2, 3 e 4, relative alla durata media dell’orario di lavoro, l’importo della sanzione amministrativa sale da un minimo di 1.300 euro (precedentemente 130 euro ) ad un massimo di 7.800 euro (precedentemente 780 euro), per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, relative, rispettivamente, ai riposi giornalieri ed ai riposi settimanali, l’importo della sanzione amministrativa sale da un minimo di 1.050 euro (precedentemente 105 euro) ad un

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massimo di 6.300 euro (precedentemente 630 euro). Per ciò che concerne la decorrenza dei suddetti nuovi importi sanzionatori, il Dicastero ha chiarito che, relativamente alle somme aggiuntive per la revoca del provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale, questi trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre scorso, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. L’aumento degli importi delle sanzioni per le violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi ed al lavoro nero trovano, altresì, una diversa decorrenza rispetto all’entrata in vigore del D.L. 145/2013. In particolare, per tali violazioni, poste in essere dal 24 dicembre 2013, la notifica dei relativi verbali, che può essere eseguita entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, dovrà essere effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013. Solo successivamente a detta conversione, pertanto, sarà possibile far riferimento ai relativi nuovi importi sanzionatori. In merito alle violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi ed al lavoro nero poste in essere prima del 24 dicembre 2013, queste saranno sanzionate secondo le disposizioni previste prima dell’entrata in vigore dell’art. 14 del D.L. n. 145/13.

LEGGE DI STABILITÀ 2014 MISURE IN MATERIA DI LAVORO - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 302/2013 Si informa che sul Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”. Di seguito si riportano le disposizioni di interesse introdotte in materia di lavoro. Art. 1, comma 128 Con effetto dal 1° gennaio 2014 e tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la seguente riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: - anno 2014: nel limite di 1.000 milioni di euro; - anno 2015: nel limite di 1.100 milioni di euro;


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- anno 2016: nel limite di 1.200 milioni di euro. Con il medesimo decreto verranno stabilite le modalità di applicazione delle riduzioni in favore delle imprese che abbiano avviato l’attività da non oltre un biennio. La riduzione di cui sopra sarà applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sarà operata distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato per ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. Art. 1, comma 135 Con effetto dal 1° gennaio 2014, è prevista la restituzione completa del contributo addizionale dell’ 1,4%, introdotto dall’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012, destinato al finanziamento dell’ASPI, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E’ prevista, pertanto, l’ abrogazione nel comma 30 dell’art. 2, della L. n. 92/2012 delle parole “nei limiti delle ultime sei mensilità”. Art. 1, comma 180 E’ prevista l’istituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, cui sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per l’anno 2015, ai fini dell’incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese. Art. 1, comma 183 E’ previsto l’incremento dell’ autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per l’anno 2014, per il rifinanziamento delle seguenti misure: - 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92; - 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà, di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236; - 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. Art. 1, comma 186 E’ introdotta una disposizione che prevede, per l’anno 2014, un incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/84, pari al 10% della retribuzione

persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro (dal 60% al 70%). Come noto, il comma 6 dell’art. 1 del D.L. n. 78/09, convertito dalla L. n. 102/09 aveva previsto, in misura sperimentale, per gli anni 2009-2010, poi prorogato fino al 2013, un incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà nella misura del 20% (dal 60% all’80%). Pertanto, terminato il periodo sperimentale, da quest’anno la percentuale sarebbe tornata a regime nella misura del 60%, mentre sarà pari al 70%. Art. 1, comma 187 E’ stabilita un’integrazione delle misure che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere per il sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con espresso riferimento agli incentivi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 aprile 2013, n. 264. Art. 1, comma 208 E’ prevista, per l’anno 2014, una riduzione pari a 16 milioni di euro del Fondo sociale per la formazione e l’occupazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009. Art. 1, comma 215 E’ istituito un fondo per le politiche attive del lavoro presso il Ministero del Lavoro, con una donazione iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in deroga, nonché di lavoratori in stato di disoccupazione. Art. 1, comma 413 E’ prevista la riduzione del fondo destinato al finanziamento delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, per l’anno 2014, di 95 milioni di euro (da 400 milioni di euro a 305 milioni). Art. 1, comma 491 E’ previsto, per gli iscritti non in via esclusiva alla Gestione separata INPS e quindi iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l’aumento al 22 per cento per l’anno 2014 e al 23,5 per cento per l’anno 2015, delle aliquote contributive pensionistiche di cui all’art. 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e s.m.. Art. 1, comma 744 E’ stabilita, esclusivamente per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps, la non

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attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 79, della L. n. 247/2007 che prevedeva l’aumento al 28 per cento dell’aliquota contributiva, per l’anno 2014. Pertanto, anche per il 2014, così come per il 2013, per i suddetti lavoratori l’aliquota contributiva rimarrà al 27 per cento.

LEGGE DI STABILITÀ 2014 COMMENTO DELL’ANCE Si informa che l’Ance, relativamente alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 c.d. “Legge, ha predisposto un documento che riassume, suddivise per tematiche, le principali novità normative di interesse per il settore delle costruzioni contenute nella Legge in parola. Di seguito si riporta la parte del documento di interesse in materia di lavoro. Riduzione premi e contributi Inail (art. 1, co. 128) Con effetto dal 1° gennaio 2014 e tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la seguente riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: anno 2014: nel limite di 1.000 milioni di euro; anno 2015: nel limite di 1.100 milioni di euro; anno 2016: nel limite di 1.200 milioni di euro. Con il medesimo decreto verranno stabilite le modalità di applicazione delle riduzioni in favore delle imprese che abbiano avviato l’attività da non oltre un biennio. La riduzione di cui sopra sarà applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sarà operata distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato per ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. Restituzione completa del contributo addizionale 1,4% (art. 1, co. 135) Con effetto dal 1° gennaio 2014, è prevista la restituzione completa del contributo addizionale dell’1,4%, introdotto dall’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012, destinato al finanziamento dell’ASPI, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E’ prevista, pertanto, l’ abrogazione nel comma 30 dell’art. 2, della L. n. 92/2012


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delle parole “nei limiti delle ultime sei mensilità”. Partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese (art. 1, co. 180) E’ prevista l’istituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, cui sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per l’anno 2015, ai fini dell’incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese. Finanziamento degli ammortizzatori sociali (art. 1,co. 183) E’ previsto l’incremento dell’autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per l’anno 2014, per il rifinanziamento delle seguenti misure: - 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92; - 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà, di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236; - 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. Contratti di solidarietà: incremento del 10% (art. 1, co. 186) E’ introdotta una disposizione che prevede, per l’anno 2014, un incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/84, pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Istituzione Fondo per le politiche attive del lavoro (art. 1, co. 215) E’ istituito un fondo per le politiche attive del lavoro presso il Ministero del Lavoro, con una donazione iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in deroga, nonché di lavoratori in stato di disoccupazione. Riduzione fondo detassazione (art. 1, co. 413) E’ prevista la riduzione del fondo destinato al finanziamento delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, per l’anno 2014, di 95 milioni di euro (da 400 milioni di euro a 305 milioni). Aliquota contributiva “co.co.co” (art. 1, co. 744) E’ stabilita la non attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 79, della L. n. 247/2007 che prevedeva l’aumento al 28 per cento dell’aliquota contributiva, per l’anno 2014, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, anche per il 2014, così come per il 2013, l’aliquota contributiva sarà pari al 27 per cento.

MINISTERO DEL LAVORO ISPETTORI DEL LAVORO NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DECRETO MINISTERIALE 15 GENNAIO 2014

Integrazione delle misure per il sostegno al reddito (art. 1, co. 187) E’ stabilita un’integrazione delle misure che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere per il sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con espresso riferimento agli incentivi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 aprile 2013, n.264.

Si informa che il Ministro del Lavoro ha approvato il nuovo “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro” che disciplina le regole di condotta e deontologiche riferite al personale impiegato nella attività di vigilanza Di seguito si riporta, unitamente ad alcune note illustrative dei principali contenuti, il Decreto del Ministro del Lavoro 15 gennaio 2014, di approvazione del nuovo “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”, disponibile nella sua interezza sul sito www.lavoro.gov.it.

Riduzione Fondo sociale per la formazione e l’occupazione (art. 1, co. 208) E’ prevista, per l’anno 2014, una riduzione pari a 16 milioni di euro del Fondo sociale per la formazione e l’occupazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

Finalità Nel Capo I viene, fra l’altro, precisato che il Codice in discorso risponde all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto ed uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni (art. 2). Attività propedeutica agli accertamenti

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Il Capo II del Codice, all’art. 5, sottolinea che, in relazione alla tipologia di intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria, a cura del personale ispettivo e/o amministrativo, volta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo, avvalendosi, a questo scopo, delle banche dati realizzate anche in attuazione di specifici protocolli di intesa. In particolare, il personale ispettivo acquisisce, laddove funzionale all’accertamento, antecedentemente al primo accesso, ogni informazione relativa all’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva ed assicurativa, mediante la consultazione, ad esempio, dei dati presenti sul Registro delle Imprese, sul sistema Comunicazioni Obbligatorie on-line e sul Cassetto Previdenziale. Viene inoltre stabilito che, sulla base delle intese raggiunte a livello locale, il responsabile della programmazione della attività di vigilanza assume contatti con la Consigliera di parità, per la verifica dei casi da quest’ultima segnalati e per individuare eventuali ulteriori profili di discriminazione in genere. Accesso ispettivo e modalità di accertamento In proposito, il Capo III del Codice fornisce le seguenti indicazioni. L’ispettore di vigilanza ha l’obbligo di qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro, esibendo la tessera di riconoscimento. In mancanza di tale tessera l’accesso non può avere luogo (art.6). I rapporti fra il personale ispettivo ed i soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto. Ferme restando le finalità e le esigenze dell’accertamento, lo stesso deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati (art. 7). Il personale ispettivo, ove necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione (o un suo rappresentante) dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi, diretti ad impedire l’esercizio della attività di vigilanza, o comportamenti dai quali si evince in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la medesima (art. 8). Ferme restando le specificità delle indagini in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, nella identificazione delle persone presenti, nella acquisizione delle dichiarazioni, nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità


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dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto al controllo. In caso di accesso breve e nelle altre ipotesi individuate dall’Amministrazione, la verifica ispettiva può essere definita sulla base della corrispondenza fra la situazione aziendale accertata e quella risultante dalla consultazione delle banche dati di cui si è fatto cenno (art. 9). L’ispettore di vigilanza può chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione che non può essere verificata direttamente d’ufficio. Ferma restando la verifica di tutta la documentazione utile ad un esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti oggetto di accertamento, ai fini della erogazione di eventuali provvedimenti sanzionatori, il personale ispettivo acquisisce esclusivamente la documentazione utile a comprovare le violazioni accertate e ad un eventuale contenzioso amministrativo/giudiziario (art. 11). Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite, di norma, durante il primo accesso. Se necessario, il personale ispettivo raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, dal Comitato Pari Opportunità, ove costituito, dal Consigliere di parità e, nell’ambito della vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza. Il personale ispettivo valuta, altresì, l’opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro, nonché di acquisire dichiarazioni utili all’accertamento anche da parte di altri soggetti. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva devono essere riscontrate con elementi oggettivi, risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto sottoposto al controllo da parte del personale ispettivo. In caso di richiesta, il personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto alla Amministrazione (art. 12). Verbalizzazione e rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981 Il Capo IV del Codice dispone che: - una volta compiute le attività di verifica e, comunque, a conclusione della visita ispettiva, il personale di vigilanza rilascia il “verbale di primo accesso”, che deve riportare i contenuti indicati dall’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In particolare ferme restando le specificità delle indagini in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel predetto verbale il personale ispettivo provvede ad effettuare l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro ed a descrivere puntualmente le modalità del loro impiego, avendo cura di

precisare le mansioni svolte ed ogni altra utile notizia sulle condizioni di lavoro. Restano comunque ferme le disposizioni impartite dall’Amministrazione in materia di prescrizioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 19, e seguenti, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 124/2004 (art. 13); - nelle ipotesi in cui, in relazione ad accertamenti complessi e prolungati nel tempo, emergano ulteriori esigenze accertative per la definizione delle indagini, il personale ispettivo rilascia un “verbale interlocutorio”, contenente la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso (art. 14); - il “verbale unico” deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore (anche attraverso un rinvio al “verbale di primo accesso” e/o al “verbale interlocutorio”). In ogni caso, le conclusioni del “verbale unico” alle quali perviene l’ispettore di vigilanza devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giudiziario. Qualora al termine della attività di vigilanza non faccia seguito alcun provvedimento sanzionatorio, il personale ispettivo informa tempestivamente il soggetto ispezionato mediante specifica comunicazione di definizione degli accertamenti (art. 15); - esclusivamente in caso di mancato pagamento di alcune o tutte le sanzioni contestate, il personale ispettivo è tenuto a redigere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della Legge 21 novembre 1981, n. 689, recante l’indicazione di tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della contestazione della sanzione (documentazione aziendale, dichiarazioni dei lavoratori, documentazione fotografica o cinematografica, ecc.), le osservazioni utili per valutare la gradualità della sanzione in sede di emissione della ordinanza ingiunzione e, qualora siano presentati scritti difensivi, sintetiche controdeduzioni sugli stessi (art. 16); - gli atti di accertamento vengono tempestivamente trasmessi dal personale ispettivo al competente ufficio della propria Amministrazione, al fine dell’inoltro alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza (art. 17); - nei casi in cui rilevi illeciti penali, il personale ispettivo riferisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, secondo le modalità disciplinate dal Codice di procedura penale, salva l’adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria come disciplinata dall’art. 19, e seguenti, del Decreto Legislativo n.

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758/1994, e dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 124/2004 (art. 18). Profili deontologici Infine, il Capo V del Codice: - evidenzia che il personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali, l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà ed integrità (art. 19); - precisa che il personale ispettivo deve astenersi da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale e che il suo operato non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi titolo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali o finanziari (art. 20); - individua le fattispecie in cui il personale ispettivo deve astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive, trasmettendo, all’ufficio di appartenenza, l’apposita dichiarazione di incompatibilità (art. 21); - richiama gli obblighi relativi alla tutela della riservatezza e del segreto professionale (art. 22); - rimarca che il personale ispettivo deve astenersi da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, ed è tenuto ad informare quest’ultima, secondo le modalità dalla stessa stabilite, nei casi in cui venga a conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa (art. 25).

MINISTERO DEL LAVORO CONCILIAZIONE SINDACALE E PROCEDURA EX ART. 4, L. N. 604/1966 INTERPELLO N. 1/2014 Il Ministero del Lavoro, con nota n.1 del 22 gennaio 2014, in risposta ad un interpello formulato in merito alla procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, così come modificato dalla Riforma Fornero, ha chiarito che la suddetta procedura conciliativa non altera la disciplina contenuta nell’art. 2113 del codice civile, in tema di rinunce e transazioni. Ne consegue che l’eventuale vizio di natura procedimentale, consistente nella mancata attivazione della procedura di cui all’art. 7 citato, non pregiudica la possibilità per il lavoratore di non impugnare il licenziamento in sede di conciliazione sindacale. Ciò, infatti, rientra nella disponibilità giuridica del lavoratore che, attraverso una atto


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negoziale a conclusione della conciliazione sindacale, rinuncia alla possibilità di impugnare il licenziamento per vizio nella procedura.

MINISTERO DEL LAVORO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DATO “COMPENSO/ RETRIBUZIONE” LORDO ANNUO DECRETO DIRETTORIALE N. 345/2013 NOTA MINISTERIALE N. 37/2014 Si informa che il Ministero del lavoro, con nota n. 37 del 10 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’inserimento del dato “retribuzione/compenso” lordo annuo nel modello Unilav, alla luce della pubblicazione sul sito www.cliclavoro.gov.it del Decreto Direttoriale n. 345/2013, riportato in allegato, con cui sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico sulle comunicazioni obbligatorie. Il Dicastero ha precisato che tale elemento, in quanto legato alle dinamiche del rapporto di lavoro, è “difficilmente preventivabile ab initio”, e, pertanto, non risulta essenziale ai fini né del controllo sulla corretta instaurazione del rapporto di lavoro né, in generale, del monitoraggio del mercato del lavoro. Stante l’obbligatorietà della compilazione del relativo campo (sezione “2.2.4 Quadro Inizio”), il dato “retribuzione/compenso” potrà essere riportato in maniera indicativa, tenendo presente, inoltre, che il modello Unilav richiede l’indicazione del Ccnl applicato che di per sé garantisce l’osservanza delle disposizioni sul collocamento di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/96. Si rammenta che gli aggiornamenti sulle comunicazioni obbligatorie sono in vigore dallo scorso 10 gennaio 2014 e che il Ministero del lavoro ha provveduto a diffondere, con la nota ministeriale n. 16522/13, una nuova versione del relativo Vademecum.

TUTELA DELLA MATERNITA’ EX ART. 21 D. LGS. 151/01 CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA DATA DEL PRESUNTO PARTO - TERMINE DI INVIIO - “DECRETO MILLEPROROGHE” DECRETO LEGGE N. 150/2013 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” del quale si segnalano, per quanto di interesse, alcune disposizioni introdotte in materia di lavoro. All’art. 8 recante “proroga dei termini in materia di lavoro e politiche sociali”, è stata prevista la modifica dell’art. 21 del D.Lgs n. 151/2001 ed, in particolare, del comma 1-bis, con l’ampliamento del termine entro il quale il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato deve inviare, esclusivamente per via telematica, all’Inps il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. Tale termine è passato da 6 a 9 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa. E’ stata, inoltre, introdotta la modifica del comma 2-ter del suddetto art. 21 prevedendo che tale modalità di comunicazione nonché quella relativa al certificato di parto o di interruzione di gravidanza troveranno applicazione a decorrere dal 270° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis e non più dal 90° giorno.

MINISTERO DEL LAVORO - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI FLUSSI D’INGRESSO DPCM 25 NOVEMBRE 2013 - DECRETO FLUSSI E RIPARTIZIONE DELLE QUOTE - NOTA N. 6988/2013 E CIRCOLARE N.35/2013 Si segnala che il Ministero del Lavoro, con nota n. 6988/2013, ha effettuato la ripartizione territoriale delle quote relative ai flussi extraUE previste dal DPCM 25 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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n. 297/2013. Si evidenzia che le quote relative ai lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, non sono state ripartite a livello territoriale ma restano nella disponibilità del dicastero per l’assegnazione sulla base delle specifiche richieste pervenute agli Sportelli unici dell’immigrazione. A tal proposito si informa che il 13 dicembre 2013 è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.P.C.M. 25 novembre 2013 relativo ai flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio italiano per l’anno 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, come chiarito nell’allegata circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro, prevede l’ammissione in Italia di una quota complessiva di 17.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, così ripartita: - 3.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 286/1998; - 200 lavoratori stranieri partecipanti all’esposizione Universale di Milano del 2015 per lavoro subordinato non stagionale. In ordine all’ingresso di tali lavoratori, i relativi modelli di domanda saranno disponibili nel mese di marzo 2014 e sarà diramata apposita circolare ministeriale sulle procedure operative; - 2.300 lavoratori autonomi appartenenti a specifiche categorie, tra cui cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge n. 221/2012; - 100 lavoratori stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Una quota complessiva pari a 12.250 unità è riservata a coloro che devono convertire in lavoro subordinato e autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. Nell’ambito di tale quota, è stabilita la conversione in lavoro subordinato di: - 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; - 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; - 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea. Si rammenta che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal


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datore di lavoro, utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. La circolare precisa che le quote per lavoro subordinato saranno ripartite dalle DTL sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione. Le quote non utilizzate saranno redistribuite. Dalle ore 8.00 del 17 dicembre 2013, sul sito https://nullaostalavoro.interno.it, è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, che potranno essere inviati, esclusivamente con modalità telematiche, a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in esame sulla Gazzetta Ufficiale e fino al termine di otto mesi dalla predetta data di pubblicazione. All’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

nalmente il numero “699”. La nota in oggetto ricorda, altresì, che le prestazioni in deroga potranno essere erogate solo successivamente alla ricezione del provvedimento concessorio di competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso e che, in caso di richieste di proroga della Cig in deroga, dovranno essere applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente. Infine, nel richiamare la nota del Ministero del Lavoro n. 43332/13, di cui si allega copia, ed in attesa che sia pubblicato il Decreto contenente i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, l’Istituto ha espressamente inviato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere Cig in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014 e a non emettere decreti di concessione che comprendano periodi a cavallo degli anni 2013-2014. Inps Roma, 9 gennaio 2014 Messaggio n. 372 Allegati n.1

INPS - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - CIGD - 2° SEMESTRE ANNO 2013 - ACCORDO QUADRO 2 LUGLIO 2013 UTILIZZO SOMME RESIDUE E LIMITI DECRETAZIONE 2014 - MESSAGGIO N. 372/2014 si rende noto che in riferimento all’utilizzo delle somme residue relative agli ammortizzatori sociali in deroga, l’Inps, con messaggio n. 372 del 9 gennaio 2014, che si riproduce in calce alla presente, nel recepire quanto indicato dal Ministero del Lavoro con la nota n. 41602/13 ha confermato che le Regioni e le Provincie autonome potranno continuare ad utilizzare, nell’anno 2014, le risorse finanziarie già attribuite, e non ancora utilizzate, per gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013. In particolare, l’Istituto ha chiarito che per il decreto di finanziamento dovrà essere utilizzato il numero fittizio “33334”. Analogo codice dovranno utilizzare le sedi Inps competenti nell’emettere le autorizzazioni di Cig in deroga relative a periodi di competenza 2014, mentre come codice di intervento il riferimento sarà convenzio-

Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga: utilizzo somme residue e limiti decretazione 2014. Con la nota n. 41602 del 4 dicembre 2013, che si allega, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto che, le Regioni e le Provincie autonome potranno continuare ad utilizzare le risorse finanziarie già attribuite, e non ancora utilizzate, per gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013. Le Regioni e le provincie autonome per trasmettere, tramite il sistema Sip, i provvedimenti concessori, per periodi di competenza 2014, dovranno utilizzare come decreto di finanziamento il numero fittizio di decreto “33334” e le Sedi INPS nell’emettere le autorizzazioni di cig in deroga per i periodi di competenza 2014, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto “33334” e come codice intervento “699”. Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga per i periodi di competenza 2014, le Sedi dovranno usare i seguenti codici d’intervento. ...omissis... Si ribadisce, come già indicato in precedenti messaggi, che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento concessorio di

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competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso. Gli operatori di Sede, prima di effettuare il pagamento della prestazione, dovranno controllare i periodi da porre in pagamento secondo le istruzioni ricevute dalle proprie Direzioni Regionali. Si ricorda, infine, che in caso di proroga, vanno applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente. Le relative istruzioni sono state impartite con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 e con i successivi messaggi n.20024 del 30 luglio 2010 e n.17338 del 25.10.2012. Inoltre, lo stesso Ministero, con successiva nota n. 43332 del 16 dicembre 2013, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere cig in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014. Conseguentemente, al fine di poter fornire ai Ministeri vigilanti un puntuale monitoraggio in ordine alle risorse assegnate ed alle suddette limitazioni per la concessione regionale degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di mantenere le competenze divise per anno di riferimento, come già previsto per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013, anche nel 2014 non sarà possibile per le Regioni e le Provincie autonome, emettere decreti di concessione che comprendano periodi a cavallo degli anni 2013-2014. Ministero del Lavoro Roma, 4 dicembre 2013 Nota n. 41602 Oggetto: utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga L’articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 disciplina, per gli anni 2013 - 2016, la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali In deroga. Pertanto, le Regioni e le Province autonome possono continuare ad utilizzare, nell’anno 2014, le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate per Interventi di ammortizzatori sociali in deroga, nel rispetto del citato articolo 2, commi 64 e 65.


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INPS - ASPI - INCENTIVI PER LA RICOLLOCAZIONE DI SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE E BENEFICIARI DELL’ASPI CIRCOLARE N. 175/2013 Si informa che l’inps con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha fornito indicazioni operative per la fruizione degli incentivi introdotti dall’art. 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, lavoratori privi di occupazione e percettori dell’Assicurazione sociale per l’impiego - Aspi. Tale beneficio, pari al 50% dell’importo dell’indennità residua Aspi cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto, riguarda tutte le assunzioni a tempo pieno e indeterminato riferite alle seguenti tipologie di lavoratori: - soggetti privi di occupazione e in godimento dell’indennità Aspi; - soggetti privi di occupazione che, pur avendo diritto alla prestazione e avendo inoltrato istanza di concessione, non l’abbiano ancora percepita; • soggetti privi di occupazione stabile, titolari dell’indennità Aspi, cui è stata sospesa la corresponsione della prestazione stessa in conseguenza della sua occupazione con contratto a tempo determinato. L’importo suddetto verrà corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetterà esclusivamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore; pertanto, in caso di giornate non retribuite, per esempio per malattia o maternità, l’importo sarà diviso per i giorni di calendario del mese, moltiplicato per i giorni di lavoro non retribuiti e il valore così ottenuto sarà detratto dal contributo del mese. Sul punto, è stato precisato che tale incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive spettanti, ma non con altre tipologie di aiuti di tipo finanziario. Con riferimento alle condizioni di accesso al beneficio in oggetto, l’Istituto chiarisce che la concessione dello stesso è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e, pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, l’impresa dovrà trasmettere all’Inps una apposita dichiarazione attestante che nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi del “de minimis”. L’importo totale dell’agevolazione, pertanto,

non dovrà superare i limiti massimi previsti, in un periodo di tre anni. Per poter fruire correttamente della suddetta agevolazione è indispensabile: - determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato; - calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato. Con riferimento alle ipotesi di assunzione con contratto di somministrazione, è stato specificato che il limite sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si riferisce al soggetto utilizzatore. Relativamente alle modalità operative, è disponibile in allegato la dichiarazione di responsabilità che i datori di lavoro dovranno inoltrare alla sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, utilizzando la funzionalità “contatti” e selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L. n. 92/2012 art. 2, c.10 bis (assunzione di beneficiari di Aspi)”. La sede a cui verrà inoltrata la richiesta effettuerà il controllo dei dati per determinare il diritto e la durata del contributo e renderà nota l’avvenuta ammissione al beneficio all’azienda e all’intermediario autorizzato, attraverso la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, nonchè attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” ovvero “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, comma 10 bis della L. n. 92/2012 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di Aspi”.

INPS - LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2014 AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE N. 8/2014 Si informa che l’Inps con circolare n. 8 del 22 gennaio 2014, che si pubblica in calce alla presente, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2014, a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 recante “Determinazione, per l’anno 2014, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398”. L’Istituto sottolinea fra l’altro che, – come già precisato nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012, le disposizioni del D.L. n.

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317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai lavoratori extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La circolare in argomento fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, per i lavoratori in relazione ai quali sono stabilite fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto. Per “retribuzione nazionale”, osserva l’Inps, si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Tale importo deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia di retribuzione da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. Ai sensi dell’art. 3 del decreto in discorso, i valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento da o per l’estero, nel corso del mese. In queste ipotesi, l’imponibile mensile deve essere diviso per ventisei giornate e, successivamente, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Anche per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, con le modalità indicate dall’Inps nel messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003. L’Istituto segnala che le retribuzioni di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Al paragrafo A), la circolare in esame evidenzia inoltre che la retribuzione individuata secondo i criteri sopra illustrati può subire delle variazioni: laddove si verifichi, nel corso del mese, il passaggio da una qualifica all’altra, ovvero la modifica del trattamento economico individuale da contratto collettivo (nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica). In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica, ovvero della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale


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corrispondente al mutamento intervenuto; nelle ipotesi in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (quali, ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono sati inclusi all’inizio dell’anno nel computo dell’importo della retribuzione globale annua da prendere a base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, sarà necessario rideterminare l’importo della stessa, comprensivo delle predette voci retributive, e dividere nuovamente il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto del ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia di retribuzione da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo dei contributi rispetto a quella adottata, occorrerà procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso. Da ultimo, l’Inps comunica che le aziende le quali, per il mese di gennaio 2014, hanno operato in difformità dalle disposizioni sopra sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2014, attenendosi alle modalità illustrate alla lettera B) della circolare in commento. Inps Roma, 22 gennaio 2014 Circolare n. 8 Oggetto: Determinazione per l’anno 2014 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive. Premessa Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha provveduto, con D.M. 23 dicembre 2013 (in G.U. del 3 gennaio 2014, n. 2), che si allega, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398. Come noto le disposizioni della legge n. 398/87 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea ossia : Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di

Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia (circolare n. 165 del 3 dicembre 2013). Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche (circolare n. 82 del 1 luglio 2010; circolare n. 83 del 1 luglio 2010; circolare n. 115 del 19 settembre 2012). Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda - ai quali si applica la normativa comunitaria. Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari - Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 - si applicano, a decorrere dal 1 aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1 giugno 2012, anche ai Paesi SEE (circolare n. 107 del 13 agosto 2012). Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia. A) retribuzioni convenzionali per l’anno 2014 Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2014, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni delle legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE (1) e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012). Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi

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di sicurezza sociale (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994). Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea . Retribuzioni convenzionali Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013 - il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali -“per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”. Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili. I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001. Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell’art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.


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Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30.12.2003. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Casi particolari La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 : - passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; - mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica; - In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso. B) regolarizzazioni contributive Le aziende che per il mese di gennaio 2014 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ) senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata

entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare . Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità: - calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2014, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

INAIL - UTILIZZO ESCLUSIVO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LE COMUNICAZIONI CON LE IMPRESE CIRCOLARE N. 3/2014 Si informa che con circolare n. 3 del 17 gennaio 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inail ha fornito alcune indicazioni in merito ai nuovi servizi per la comunicazione con le imprese nell’ambito del programma concernente la progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione. A tal riguardo, la nota in oggetto ricorda che dallo scorso 17 gennaio 2014 le denunce e le comunicazioni di seguito riportate devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell’Istituto. Si tratta in particolare dei servizi per la presentazione: - dei ricorsi on line per oscillazione del tasso di competenza delle Sedi; - della domanda per la rettifica dell’inquadramento e della classificazione; - della richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro. Per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, in assenza di appositi servizi telematici, dovrà essere utilizzata la casella di Posta Elettronica Certificata. Analoga soluzione dovrà essere adottata nel caso in cui non sia possibile utilizzare il canale telematico a causa di

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anomalie della procedura informatica. In tale circostanza, la segnalazione potrà essere effettuata con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, allegando copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa al relativo adempimento. L’Istituto, infine, ricorda che per maggiori informazioni al riguardo è a disposizione degli utenti il Contact center dell’Inail (numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e numero 06 164.164, per chiamate da telefono mobile), nonchè il servizio “Inail Risponde” presente nell’area Contatti del portale www.inail.it. Inail Roma, 17 gennaio 2014 Circolare n. 3 1. Premessa Con determina del Commissario straordinario n. 216 del 5 luglio 2012 è stato approvato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall’Istituto per la comunicazione con le imprese, come previsto dall’art. 2 del dpcm del 22 luglio 2011. 2. Nuovi servizi esclusivamente telematici Dal 17 gennaio 2014 le denunce e le comunicazioni di seguito descritte devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell’Istituto. Per le modalità di accesso ai servizi telematici, si rinvia al paragrafo 2 della circolare Inail 1/2012, nonché alla nota tecnica allegata alla circolare Inail 19/2013. 2.1 Ricorsi online per oscillazione tasso di competenza delle Sedi (artt. 19 - 22 d.m. 12.12.2000 e art. 2 d.m. 20.6.1988). Il servizio consente la presentazione dei ricorsi innanzi alle Sedi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività, oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività e oscillazione tasso silicosi. I ricorsi devono essere proposti entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati utilizzando l’apposito servizio online attivo in www.inail.it – Ricorsi on line. 2.2 Domanda per la rettifica dell’inquadramento e della classificazione (artt. 15 e 17 M.A.T.) Il servizio consente a tutti i datori di lavoro la presentazione delle istanze motivate alle Sedi per la rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o per la rettifica della classificazione delle lavorazioni.


LAVORO

La domanda deve essere presentata, sia in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, utilizzando l’apposito servizio online attivo in www.inail. it – Denunce. 2.3 Richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro Il servizio consente ai datori di lavoro che utilizzano il sistema a stampa laser quale modalità di tenuta del Libro Unico del Lavoro, la presentazione della richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser. Nella richiesta di autorizzazione la ditta indica il tracciato del Libro Unico utilizzato che può essere o già autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce (cd. pre-autorizzato) oppure da autorizzare. In caso di tracciato pre-autorizzato, la ditta indica nella richiesta il numero e la data dell’autorizzazione già rilasciata dalla Direzione Centrale Rischi alla casa di software che lo produce. In caso di tracciato da autorizzare, la ditta allega alla richiesta il file del tracciato. La richiesta deve essere presentata utilizzando l’apposito servizio online attivo in www.inail.it - Libro unico - Autorizzazione stampa laser. 3. Presentazione istanze con posta elettronica certificata In assenza di appositi servizi telematici, la normativa vigente prevede, “per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio informazioni e documenti, anche

a fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni”, l’uso di una casella di Posta Elettronica Certificata”. Anche nel caso in cui non sia possibile utilizzare il canale telematico a causa di anomalie della procedura informatica, l’utente potrà effettuare la segnalazione entro i termini di legge, con un messaggio di Posta Elettronica Certificata che riporta in allegato la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento individuato.

Le Direzioni regionali e le Sedi dovranno assumere tutte le iniziative più idonee per agevolare gli utenti nella fase di passaggio all’utilizzo esclusivo delle modalità telematiche.

4. Servizi erogati dal contact center multicanale e assistenza tecnica Il Contact center multicanale (Ccm) fornirà, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e il numero 06 164.164, per chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico). E’ a disposizione degli utenti, nell’area Contatti del portale www.inail.it, anche il servizio “Inail Risponde” per richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali. 5. Iniziative di comunicazione Come di consueto l’adozione esclusiva delle modalità telematiche sarà supportata da adeguate iniziative di comunicazione, interne ed esterne.

L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di dicembre 2013 è risultato pari a 107,1. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2012 e quello di dicembre 2013 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di dicembre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2012 è pari a:

103

TFR LEGGE N. 297/82 TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2013

1,019225


In questo numero del Notiziario non vengono pubblicate le tabelle retributive per impiegati e operai in attesa di eventuali determinazioni a valere per l'anno 2014.

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TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

77,93

28,18

11,62

40,81

40,81

16,16

3,65

OPERAIO SPECIALIZZATO

73,81

26,69

11,01

38,65

38,65

15,30

3,46

OPERAIO QUALIFICATO

68,43

24,74

10,20

35,83

35,83

14,19

3,21

OPERAIO COMUNE

61,37

22,19

9,15

32,13

32,13

12,72

2,88

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,06

14,85

6,12

21,50

8,51

1,93

2° semestre

44,48

16,08

6,63

23,29

9,22

2,09

3° semestre

47,90

17,32

7,14

25,08

9,93

2,25

4° semestre

51,32

18,56

7,65

26,87

10,64

2,41

5° semestre

54,74

19,80

8,16

28,66

11,35

2,57

6° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

7° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

8° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

73,81

26,69

11,01

38,65

38,65

15,30

3,46

68,43

24,74

10,20

35,83

35,83

14,19

3,21

61,37

22,19

9,15

32,13

12,72

2,88

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,26

24,51

7,95

37,13

37,13

14,90

2,86 2,71

OPERAIO SPECIALIZZATO

70,33

23,21

7,53

35,16

35,16

14,11

OPERAIO QUALIFICATO

65,20

21,52

6,98

32,60

32,60

13,08

2,52

OPERAIO COMUNE

58,47

19,30

6,26

29,24

29,24

11,73

2,26

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,12

12,91

4,19

19,56

7,85

1,51

2° semestre

42,38

13,99

4,53

21,19

8,50

1,64

3° semestre

45,64

15,06

4,88

22,82

9,16

1,76

4° semestre

48,90

16,14

5,23

24,45

9,81

1,89

5° semestre

52,16

17,21

5,58

26,08

10,46

2,01

6° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

7° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

8° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

70,33

23,21

7,53

35,16

35,16

14,11

2,71

65,20

21,52

6,98

32,60

32,60

13,08

2,52

58,47

19,30

6,26

29,24

11,73

2,26

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro pari 3.794,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro pari 3.794,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contribuo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

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INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

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TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2012 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato del coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

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DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2013 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro 45.530,00 (pari ad euro 3.794,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro 45.530,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2013 è pari ad euro 99.034,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre

220,00 euro al trimestre

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In questo numero del Notiziario non vengono pubblicate le tabelle relative al costo della manodopera in attesa di eventuali determinazioni a valere per l'anno 2014.

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TRIBUTI

LEGGE DI STABILITÀ 2014 - ANALISI DELLE MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE (Legge 27 dicembre 2013, n.147)

Pubblichiamo di seguito un commento dell’ANCE che analizza ed approfondisce le misure fiscali di interesse per il settore edile contenute nella legge di stabilità 2014. A) RIFORMA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE Nuova imposta Unica Comunale (art. 1, co. 639, 640, 682-703) La legge di Stabilità 2014, n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, apporta importanti modifiche in tema di fiscalità immobiliare. In particolare, al posto del TRISE (previsto nel testo originario del DdL di Stabilità 2014), è stata introdotta una nuova Imposta Unica Comunale – cd. “IUC” – che si articola in tre componenti: 1. l’IMU, che continua ad essere disciplinata dall’art.13 del D.L.201/2011 (ai fini IMU viene mantenuta l’esclusione dei fabbricati costruiti per la vendita, “beni merce” delle impese edili)[1]; 2. la TARI sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, a carico del possessore/detentore di immobili (locale a o area scoperta a qualsiasi uso adibiti) idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati. La tariffa è commisurata alla superficie calpestabile dell’unità immobiliare, già assoggettata all’attuale TARES (o TIA), con aliquota che verrà definita dal Comune con proprio regolamento; 3. la TASI sui servizi indivisibili dei Comuni, a carico del proprietario e, pro quota, dell’eventuale occupante dell’immobile (per una percentuale variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento). Tale componente si applica con aliquota base dell’1 per mille sul valore catastale degli immobili (aree e fabbricati, compreso il “magazzino” delle imprese edili), determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU. La disciplina della IUC prevede l’obbligo di presentare una specifica dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili all’imposta, con effetto anche per gli anni successivi[2]. Nella dichiarazione dovranno essere obbligatoriamente indicati i dati catastali ed il numero civico (ed, ove presente, il numero interno) dell’immobile. Il Comune ha la facoltà di stabilire il numero e le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, stabilendo, di norma, il paga-

mento in 2 rate a scadenza semestrale, anche con tempistiche differenziate per la TARI e la TASI. In ogni caso, viene stabilito che il versamento può avvenire in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della TARI e della TASI può essere effettuato[3], alternativamente mediante: − la compensazione con altre imposte, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997, mediante il modello F24; − il bollettino di conto corrente postale[4]; − altre modalità di pagamento (servizi elettronici interbancari). Sul punto, la legge 147/2013 stabilisce che le modalità di versamento devono comunque assicurare la massima semplificazione per i contribuenti, prevedendo, tra l’altro, che i Comuni debbano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati. Infine, ai fini IUC, viene previsto che i Comuni possono applicare e riscuotere il nuovo tributo e, allo stesso tempo, procedere all’attività di accertamento per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari[5]. La componente rifiuti urbani: TARI (art. 1, co 641-668 e 686) La TARI assicura la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e sostituisce, dal 2014, la TARES[6]. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, è tenuto al pagamento della TARI il possessore o detentore di tali immobili a qualsiasi titolo (ad esempio, il proprietario, usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione o il conduttore). In presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell’imposta, che costituisce un’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi in cui il soggetto “detentore” (ad esempio, il conduttore in virtù del contratto di locazione), occupi l’immobile per un periodo di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta solamente dal “possessore” dell’immobile (ossia dal proprietario/usufruttuario, ecc…). Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e quelle condominiali[7] non detenute o occupate in via esclusiva. Circa la base imponibile su cui calcolare la TARI, la legge di Stabilità 2014 prevede che la stessa è costituita: ■ per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano: − in via provvisoria, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ed assimilati. Le superfici da prendere in considerazione

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sono quelle dichiarate, ovvero accertate ai fini delle previgenti imposte sui rifiuti (TARES, TARSU, ovvero della TIA[8]). Tale modalità di determinazione della base imponibile si applicherà fino alla nuova determinazione della superficie imponibile, a seguito del completamento della procedura di allineamento dei dati catastali di tali unità immobiliari con quelli relativi alla toponomastica ed alla numerazione civica, adottata dai Comuni e dall’Agenzia delle Entrate; − a regime, ossia a seguito del completamento della procedura di cui al punto precedente, dall’80% della superficie catastale, determinata in base ai criteri del D.P.R. 138/1998. A tal fine, i Comuni dovranno comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le forme più idonee e nel rispetto dell’art.6 della legge 212/2000 (“Statuto del contribuente”), in materia di conoscenza degli atti a loro destinati. Per le medesime unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano, viene, altresì, stabilito che, ai fini dell’accertamento, il Comune possa considerare come superficie assoggettabile al tributo quella corrispondente all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/1998; ■ per le altre unità immobiliari (ossia quelle non iscrivibili nel catasto edilizio urbano), dalla superficie calpestabile. In ogni caso, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si tiene conto della parte di questa ove si formano rifiuti speciali[9]. La TARI viene determinata in base alla tariffa fissata dal Comune con proprio regolamento[10], è commisurata ad anno solare, e costituisce un’unica obbligazione tributaria. In particolare, il regolamento relativo alla TARI deve contenere: − i criteri di determinazione delle tariffe (ai sensi del D.P.R. 158/1999); − la classificazione delle categorie di attività con omogena potenzialità di produzione dei rifiuti; − la disciplina delle riduzioni tariffarie, ivi comprese quelle che tengono conto della capacità contributiva della famiglia (anche attraverso l’applicazione dell’ISEE). Possono, infatti, essere previste riduzioni ed esenzioni, tra le altre, per le abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso discontinuo. In alternativa, nel rispetto del principio “chi inquina paga”[11], il Comune «può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotte per unità di superficie in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte, nonché al costo del [12] servizio sui rifiuti»[12]. Viene, altresì, stabilito che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 147/2013,


TRIBUTI

venga emanato un regolamento ministeriale che individui sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti affidati al sevizio pubblico, affinché si possa pervenire, entro tempi brevi, ad un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto disciplinato dal diritto dell’Unione europea. Inoltre, viene stabilito che i Comuni che abbiano già attivato tali sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva, in luogo della TARI. Con riferimento alla dichiarazione ai fini della TARI, viene specificato che restano ferme le superfici a suo tempo dichiarate o accertate ai fini dei previgenti tributi relativi ai rifiuti (TARSU, TIA1 o TIA2, TARES). Di conseguenza, ai fini della TARI, si ritiene che chi ha già presentato una dichiarazione valida per tutti i suddetti tributi non dovrà ripresentare alcuna dichiarazione, salvo l’ipotesi in cui ci sia una modifica di elementi rilevanti per la determinazione del tributo, per cui sarà necessario presentare una denuncia di variazione che dovrà essere presentata nei termini fissati dal regolamento comunale. La componente servizi indivisibili: TASI (art. 1, co. 640, 669-676, 681, 687) Come già anticipato, la TASI assicura la copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni (ad esempio, illuminazione pubblica, pulizia delle strade ecc…) Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono tenuti al pagamento della TASI sia il possessore che il detentore dell’immobile[13] a qualsiasi titolo. Nell’ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario (ad esempio, in caso di locazione dell’unità immobiliare), l’imposta deve essere versata sia dal proprietario sia, pro quota, dall’occupante dell’immobile (per una percentuale variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento). In presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell’imposta, che costituisce un’unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata[14] del contratto. Nell’ipotesi di detenzione temporanea dell’immobile (ad esempio, in base a contratto di locazione stagionale), per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta

solamente dal possessore dell’immobile (ossia dal proprietario/usufruttuario, ecc…). Analogamente a quanto previsto in materia di TARI, anche la TASI è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e per quelle condominiali[15] non detenute o occupate in via esclusiva. La TASI si applica con aliquota base dell’1 per mille sul “valore catastale” degli immobili (aree e fabbricati, compreso il “magazzino” delle imprese edili), determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti)[16]. I Comuni possono variare tale aliquota: − in diminuzione, sino ad azzerarla, − in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI). Limitatamente al 2014, l’aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili[18], non può superare il 2,5 per mille del citato “valore catastale”[19] degli stessi. Per i fabbricati rurali strumentali viene previsto, a regime, che l’aliquota massima della TASI non può superare l’1 per mille. Con riferimento a tale componente della IUC, si osserva che, per l’abitazione principale, la TASI può ritenersi integralmente sostitutiva della tassazione IMU e della componente della TARES relativa ai servizi indivisibili. Diversamente, per tutti gli altri immobili (seconde case ed immobili non residenziali), la stessa TASI sostituisce solo la maggiorazione TARES relativa ai servizi indivisibili, ed opera come una maggiorazione dell’IMU. Inoltre, il tributo sui servizi comunali indivisibili (TASI) colpisce anche l’invenduto delle imprese edili (cd. “beni merce”), che subisce così un prelievo decisamente improprio. Difatti, se da un lato i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita, e non ancora ceduti né locati, non essendo utilizzati, non fruiscono di alcun servizio comunale, dall’altro le aree destinate all’utilizzo edificatorio già contribuiscono al finanziamento dei servizi comunali, attraverso gli oneri urbanistici e/o la realizzazione delle opere di urbanizzazione. L’introduzione della TASI comporta, quindi, effetti deleteri su tutti i “beni merce” delle imprese edili, sui quali, dopo l’esclusione dalla tassazione IMU, viene sostanzialmente reintrodotta un’imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l’altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l’1 per mille e l’2,5 per mille per il 2014, sino ad arrivare al 10,6 per mille dal 2015. Per quanto attiene alle aree, poi, la TASI si aggiunge all’IMU, con un’evidente duplicazione d’imposta. È pertanto evidente la necessità di riconoscere espressamente l’esclusione dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte

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del cd. “magazzino” delle imprese edili, ovverosia fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita ed aree edificabili. Ed è in tal senso che l’ANCE è già intervenuta e continuerà ad intervenire, sollecitando modifiche all’attuale impianto normativo. Nuova tassazione sulle seconde case sfitte (art. 1, co. 717 e 718) La legge 147/2013 reintroduce l’IRPEF sulle abitazioni non locate situate nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale[20]. In particolare, con effetto già dal 2013, tali immobili concorreranno alla determinazione del reddito imponibile IRPEF nella misura del 50% della rendita catastale, rivalutata del 5% ed aumentata di 1/3[21]. In sostanza, alla luce delle nuove disposizioni, su una seconda casa non locata, la nuova articolazione dei tributi locali sul possesso di immobili potrebbe tradursi in un pesante aggravio del carico fiscale, dovendo scontare l’assoggettamento a ben 3 imposte (IMU, TASI e TARI), che diventano 4 in considerazione della reintroduzione dell’IRPEF anche sulle abitazioni a disposizione. La deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (art. 1, co. 715 – 716) A decorrere dal periodo d’imposta 2013, viene stabilita la deducibilità dal reddito d’impresa imponibile IRPEF/IRES, di un importo pari al 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione)[22]. A tal riguardo, nel corso dell’esame al Senato del DdL di Stabilità 2014, è stato previsto che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dal reddito d’impresa IRPEF/IRES viene aumentata, con un’aliquota pari al 30%. L’imposta è, invece, indeducibile dall’IRAP. Come si evince dal testo normativo, la deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa è limitata ai soli immobili strumentali (capannoni, uffici, negozi, etc), non interessando invece più genericamente i beni d’impresa, come proposto in sede di prima approvazione del D.L. 102/2013 (cd. “decreto casa”). La disposizione, pertanto, non si applica alle aree edificabili iscritte tra i “beni merce” (Rimanenze) delle imprese edili, che rimangono assoggettate ad IMU e per le quali l’imposta comunale non può essere scomputata dal reddito d’impresa da assoggettare ad IRPEF/IRES. In senso più generale, inoltre, si ritiene che la deducibilità limitata ad un importo pari al[23] 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali sia del tutto assorbita dall’introduzione della TASI, cosicché l’effetto


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combinato delle 2 disposizioni (deducibilità parziale IMU e nuovo tributo sui servizi) è quello di limitare l’incremento impositivo a carico delle imprese, dovuto alla nuova tassazione immobiliare, e non già quello di attribuire alle stesse un vero e proprio beneficio. Altre misure in materia di IMU (art. 1, co. 680 e 707) Sempre in materia di IMU, si ricorda che dal 2014, nel riscrivere alcune diposizioni dell’art.13 del D.L. 201/2011, l’art.1, co. 707 della legge 147/2013: − elimina l’IMU per l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi); − esclude dall’IMU, assimilandole all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari: ■ abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari; ■ alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008; ■ casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ■ unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, viene stabilito che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale: ˗ l’unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata; ˗ l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale. In tale ipotesi, viene previsto che l’agevolazione sia riconosciuta: - limitatamente alla quota di rendita che risulta in catasto, ove non ecceda il valore di 500 euro; oppure - solo nel caso in cui, chi riceve il bene in comodato, appartenga ad un nucleo familiare con ISEE con superiore a 15.000 euro annui. - l’abitazione posseduta[24] in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. Si ricorda che le disposizioni relative alla sospensione della seconda rata dell’IMU, sono contenute nel Decreto Legge 30 novembre

2013, n.133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia»[25]. A tal riguardo, in estrema sintesi, viene prevista l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa equiparate. Tuttavia, nei Comuni che hanno deliberato per il 2012 e 2013 un aumento dell’aliquota di base, il contribuente deve versare il 40% dell’IMU risultante dalla differenza tra quanto approvato dal Comune e l’aliquota di base del 4 per mille. Vengono, poi, prorogati al 24 gennaio 2014 sia il termine per il versamento della cd. “mini-IMU” sull’abitazione principale (in caso di aumento dell’aliquota e della detrazione ordinarie da parte del Comune), sia della cd. “maggiorazione TARES”, nell’ipotesi in cui questo non sia stato eseguito entro l’ordinaria scadenza del 16 dicembre 2013. Inoltre, l’art. 1, co. 728, della legge 174/2013 prevede che non saranno applicate sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU per il 2013, nell’ipotesi in cui la differenza venga comunque versata entro la scadenza della prima rata IMU dovuta per il 2014 (ossia entro il 16 giugno 2014). PROROGA INCENTIVI RISTRUTTURAZIONE, ECO-BONUS E ANTISISMICA (art. 1, co. 139) Viene prevista la proroga di 1 anno del “bonus energetico” (detrazione del 65%). In particolare, la detrazione del 65% si applica sino al 31 dicembre 2014 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e sino al 30 giugno 2015 per quelli eseguiti sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari dell’edificio. Per il 2015 (per le parti comuni condominiali dal 1° luglio 2015 sino al 30 giugno 2016), la percentuale di detrazione si riduce al 50%. E’ altresì prevista la proroga per tutto il 2014 della detrazione per le ristrutturazioni edilizie nella misura potenziata (50% sino a 96.000 euro). Per il 2015, la percentuale di detrazione si riduce al 40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000 euro, per tornare al 36% fino a 48.000 euro dal 1° gennaio 2016. In tal ambito, viene inoltre prorogata, a tutto il 2014, la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alto rendimento energetico diretti ad arredare le abitazioni ristrutturate, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro. Sul punto, si segnala che il comma 139 della legge 147/2013 aveva introdotto una limitazione all’importo delle spese agevolabili. In particolare, era stato previsto che le spese per l’acquisto dei mobili non potevano essere superiori a quelle sostenute per gli interventi di ristrutturazione. In merito, è intervenuto l’art. 1, comma 2,

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lett. a) del D.L. 151/2013, in vigore dal 31 dicembre 2013, che prevede la soppressione della suddetta limitazione. In sostanza, rimane invariato l’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili, che non può essere superiore a 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a prescindere dal valore degli interventi eseguiti. La proroga di 1 anno riguarda anche la detrazione del 65%, sino a 96.000 euro, degli interventi di prevenzione antisismica per l’abitazione principale ed i fabbricati a destinazione produttiva. Anche tale detrazione nel 2015 si applicherà al 50%. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (art. 1, co. 140-146) Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, con esclusione espressa degli immobili “merce”. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP con l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (da versare in 3 rate annuali) e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012. La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell’impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e assume efficacia dall’esercizio 2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’inizio del periodo d’imposta 2017. NUOVA RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (art. 1, co. 156) La legge 147/2013 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2014, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2014, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016. RAFFORZAMENTO DELL’ACE (art. 1, co. 137-138) Per favorire la capitalizzazione delle imprese, viene previsto un potenziamento dell’ACE – Aiuto alla crescita economica,


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che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale correlato all’accantonamento di utili a riserva o all’aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). La deduzione, attualmente pari al 3% dell’aumento di capitale, viene elevato al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016. INCENTIVI PER NEOASSUNZIONI E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI (art. 1, co. 127 e 132) La manovra prevede sgravi diretti a ridurre l’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, nonché l’IRAP sul costo del lavoro. In particolare, a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, incrementative rispetto al numero dei lavoratori dipendenti occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità dall’IRAP del costo del predetto personale, nel limite massimo annuale pari a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. La medesima deducibilità, inoltre, rileva per 3 periodi d’imposta (quello di assunzione ed i 2 successivi). Per i lavoratori è, invece, previsto un aumento della detrazione per il reddito di lavoro dipendente, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 55.000 euro. COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA (art. 1, co. 574) Viene previsto l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, al fine di poter compensare i crediti d’imposta di ammontare superiore a 15.000 euro. La disposizione esiste già ai fini dei crediti IVA e viene estesa anche alle imposte sul reddito e all’IRAP. MISURE IN MATERIA DI DETRAZIONI IRPEF Riduzione delle detrazioni IRPEF (art. 1, co 575-576) La legge di Stabilità 2014 prevede che, entro il 31 gennaio 2014, saranno adottati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni previste dall’art.15 del TUIR-DPR 917/1986 (“detrazioni per oneri”), in modo da assicurare maggiori entrate per 488,4 mln di euro per il 2014, 772,8 mln per il 2015 e 564,7 mln dal 2016. Nell’ipotesi in cui tali provvedimenti non siano adottati entro il suddetto termine, la percentuale di detrazione viene “automaticamente” ridotta (dal 19%) al 18% per il periodo d’imposta 2013, ed al 17% dal 2014. La riduzione della percentuale di detrazione riguarda l’art.15, co.1, del TUIR-DPR 917/1986[26] e coinvolge anche gli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, attualmente pari al 19% di un importo mas-

simo pari a 4.000 euro. Rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro (art. 1, co. 586) Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti d’imposta, la legge 147/2013 stabilisce, altresì, che l’Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi (anche documentali), sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro. Al termine dei controlli, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (art. 1, co. 50) Viene previsto che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione delle unità immobiliari a destinazione abitativa (ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), debbano essere effettuati obbligatoriamente con modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. Tale regola viene introdotta anche ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. DEDUCIBILITA’ DEI CANONI DI LEASING IMMOBILIARE (art. 1, co. 162-163) La legge di Stabilità 2014 elimina alcune complicazioni relative alla disciplina fiscale dei contratti di leasing. In particolare, per i nuovi contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 e relativi a beni immobili, viene modificato il periodo di deducibilità dei canoni di leasing, che passa dagli attuali 18 ai 12 anni. NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA BOLLO PER GLI ATTI TELEMATICI (art. 1, co. 591-597) Con l’obiettivo di incentivare ed agevolare l’uso delle modalità telematiche, dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento, per − le istanze, trasmesse per via telematica, agli uffici ed organi delle Amministrazioni pubbliche[27], volte ad ottenere provvedimenti amministrativi, certificati, estratti, copie e simili; − gli atti e provvedimenti rilasciati, per via telematica, dagli organi delle Amministrazioni pubbliche[28]. Note: 1] A tal riguardo, viene espressamente stabilito (art. 1, comma 703, della legge di Stabilità 2014) che, anche con l’istituzione del nuovo tributo cd. IUC, rimane ferma la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

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2] In caso di modificazione dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Inoltre, in caso di più occupanti di una stessa unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. 3] Sul punto, è, comunque, previsto che verranno emanati uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). 4] Anche in tal caso, è prevista la possibilità di compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. 5] A tal riguardo, la legge di Stabilità 2014, in relazione all’irrogazione delle sanzioni amministrative, prevede: • per i casi di omesso o insufficiente versamento, l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997; • nei casi di omessa dichiarazione, la sanzione dal 100% al 200% del tributo (nell’ipotesi di infedele dichiarazione la sanzione si applica dal 50% al 100% del tributo, con un minimo di 50 euro); • per i casi di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari, la sanzione da 100 euro a 500 euro. 6] Il comma 704, dell’art. 1 della legge 147/2013 abroga, infatti, l’art.14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, istitutivo della TARES. 7] Si tratta delle parti comuni condominiali di cui all’art.1117 del codice civile. 8] Si ricorda che si tratta sia della TIA 1 (ossia quella disciplinata dall’art.49 del D.Lgs. 22/1997), sia della cd. TIA 2 (regolata, invece, dall’art.38 del D.Lgs. 152/2006). 9] Lo smaltimento di tali rifiuti viene, infatti, eseguito dai relativi produttori. In tal caso, l’esclusione dalla TARI della corrispondente porzione della superficie dell’immobile è riconosciuta a condizione che questi dimostrino l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. 10] Ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/1997. 11] Stabilito dall’art.14 della Direttiva 2008/98/CE. 12] In tal caso, per ogni categoria omogenea, le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa a qualitativa dei rifiuti. 13] Ossia, come “possessore”, ad esempio, il proprietario, usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione, e come “detentore”, il conduttore in virtù del contratto di locazione, come previsto anche per la TARI. 14] Al riguardo, viene specificato che, «per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla


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data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna». 15] Si tratta delle parti comuni condominiali di cui all’art.1117 del codice civile. 16] In base all’art.13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. 17] A tal riguardo, si evidenzia che, nella precedente formulazione del DdL di Stabilità 2014, la somma di IMU+TASI poteva arrivare sino all’11,6 per mille. 18] Sul punto si ricorda che, nella precedente formulazione, tale limite dell’aliquota al 2,5 per mille era previsto esclusivamente per l’abitazione principale. 19] In tal caso, si tratta della rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il relativo coefficiente, ad esempio 160 per le abitazioni. 20] Al riguardo, viene modificato l’art.9 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale”). 21] Ai sensi degli artt.37 e 41 del TUIR – DPR 917/1986. 22] La legge di Stabilità 2014 modifica l’art.14, co.1, del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale”). 23] Aliquota aumentata al 30%, per il periodo d’imposta in corso al 2013. 24] A titolo di proprietà o di usufrutto. 25] Cfr. Eliminazione parziale seconda rata IMU per il 2013 - D.L. 133/2013”. 26] La riduzione della percentuale di detrazione riguarda, altresì, gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile al citato art.15, co.1 del TUIR. 27] Ossia lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed i loro consorzi, le unità sanitarie locali. 28] Artt.3, co.1-bis, e 4, co. 1-quater, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72.

LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 - TRACCIABILITA’ DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE SOMME VERSATE AL NOTAIO (Legge 27/12/2013, n. 147)

Si approfondiscono di seguito le misure di interesse del settore privato introdotte dalla legge di stabilità per il 2014.: Tracciabilità dei canoni di locazione (art. 1, comma 50) La norma, integrando l’art. 12 del decreto legge 201/2011 in tema di tracciabilità dei pagamenti, prevede che il pagamento dei canoni, fatta eccezione per quelli degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovrà

avvenire obbligatoriamente, qualunque sia l’importo, con modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. L’obbligo di tracciabilità era sino ad ora previsto per importi pari o superiori a € 1.000,00 (come previsto in generale). Obbligo di tracciabilità delle somme che transitano dai notai (art. 1, commi 63 - 67) La finalità In un’ottica generale di certezza della proprietà (o di altro diritto reale) e, soprattutto, per assicurare specifiche cautele nell’ambito degli atti traslativi relativi ad immobili od aziende, i commi da 63 a 67 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2014 introducono un sistema di garanzie nel pagamento del corrispettivo assoggettando ad un regime particolare tutte le somme che l’acquirente deve pagare, con la conseguenza che le stesse passeranno al venditore solo dopo l’avvenuta trascrizione. Il conto dedicato Va premesso che la disposizione si applica solo alle somme versate contestualmente all’atto di quietanza (es. il corrispettivo o parte del corrispettivo versato all’atto della sottoscrizione del contratto definitivo) e ne sono espressamente escluse quelle oggetto di versamenti differiti (comma 64). Il sistema di garanzia prevede l’obbligo a carico dei notai (o degli altri pubblici ufficiali quali i segretari comunali e gli ufficiali roganti) di far confluire, su apposito conto corrente dedicato, per tutti gli atti da essi stipulati le somme: 1. dovute come onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, contributi nonché a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile di imposta in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria; 2. comunque affidate al notaio e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme ai sensi della legge n. 64/1934 (ordinamento del notariato), comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; 3. relative all’intero prezzo o all’importo a saldo (purché in denaro) di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende (comprese eventuali quote condominiali). Gli importi depositati nel conto corrente “dedicato” costituiranno un “patrimonio separato“: non saranno quindi né di proprietà del notaio, né del venditore e saranno impignorabili a richiesta di chiunque.

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Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto e verificata l’assenza di ulteriori formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) provvederà a svincolare a favore dell’avente titolo (es. venditore) gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Il regolamento attuativo La nuova disciplina sarà operativa solo dopo lo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – adottato su proposta del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge – che ne definirà le condizioni e le modalità di attuazione. l’Ance si è già attivata nei confronti del Notariato per definire uno schema normativo che non crei ritardi nell’operatività delle imprese. Il testo della norma sulla realizzazioni di nuovi impianti sportivi pur riduttivo rispetto a quello inizialmente proposto dal Governo che aveva suscitato molte polemiche, si ritiene possa rappresentare una potenziale occasione di attività per il settore.

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI (50% E 65%) NUOVA DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE L’ENEA riconosce l’applicabilità della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria e variazione della sagoma (risposta alla faq n.68-bis). Come noto, dal 21 agosto scorso[1], è stata modificata la definizione urbanistica di “ristrutturazione edilizia”, contenuta nell’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001 (cd. “Testo unico dell’edilizia”)[2], nella quale ora rientrano, tra gli altri, anche gli interventi consistenti nella «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria». In sostanza, la nuova disposizione non richiede più, nell’ambito di lavori di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della sagoma originaria dell’edificio, ferma restando la qualifica dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” in costanza di volumetria. Fino al 20 agosto 2013, invece, la demolizione e ricostruzione di un immobile veniva considerata come “ristrutturazione edilizia” nella sola ipotesi in cui, oltre alla volumetria, rimanesse invariata anche la sagoma del fabbricato (cd. “ricostruzione fedele”).


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Diversamente, fino a tale data, la variazione della sagoma dell’edificio, nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, configurava una “nuova costruzione”. La modifica normativa si riflette sia sul regime applicabile ai fini delle detrazioni per il recupero (cd. “50%”) e l’efficientamento energetico (cd. “65%”) degli immobili, sia sull’aliquota IVA applicabile agli interventi edilizi. Sotto tale profilo, si ricorda, infatti, che entrambe le detrazioni si applicano agli interventi eseguiti su “edifici esistenti” (“ristrutturazione”), mentre sono escluse per i lavori di “nuova costruzione”. Ciò premesso, la citata risposta dell’ENEA[3], riconosce l’applicabilità della detrazione del 65% nell’ipotesi di interventi volti alla riqualificazione energetica che comportino la demolizione e ricostruzione dell’immobile, con variazione della sagoma, ed il mantenimento della volumetria preesistente. In sostanza, alla luce del nuovo assetto normativo, l’ENEA riconosce un allargamento dell’ambito applicativo della detrazione del 65%, tenuto conto che i medesimi interventi, prima qualificati urbanisticamente come “nuova costruzione”, ora rientrano nella nozione di “ristrutturazione”[4], risultando, così, ammessi al beneficio. Pertanto, si ritiene che la nuova nozione di “ristrutturazione” comporti un ampliamento delle fattispecie agevolabili anche ai fini: - della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. - dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10%, ai sensi del n.127-quaterdecies, della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972. Infatti, sia la detrazione del 50%, che l’aliquota IVA agevolata sono riconosciute per l’esecuzione, tra l’altro, degli interventi di recupero incisivo individuati nell’art.3, co.1, lett.c, d ed f, del D.P.R. 380/2001 (ossia, rispettivamente, “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” e “ristrutturazione urbanistica”). A conferma di tale orientamento, l’ANCE ha intrapreso le più opportune iniziative presso l’Amministrazione finanziaria, affinché tali conclusioni siano formalmente recepite. Per completezza, si evidenzia, infine, che un’interpretazione in linea con la nuova nozione di “ristrutturazione” consentirebbe di superare i chiarimenti, da ultimo, forniti dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 4/E/2011, che si è espressa sull’applicabilità delle detrazioni del 36% (oggi 50%) e 55% (oggi 65%) in presenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario[5]. Note: [1] Data di entrata in vigore della legge 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (cd. “Decreto Fare”- cfr. art.30, co.6).

[2] La disposizione è stata modificata dall’art.30, co.1, lett.a, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013, che ha eliminato il riferimento al rispetto della “sagoma” dell’edificio in caso di interventi di demolizione e ricostruzione. [3]Le faq relative all’applicabilità della detrazione per la riqualificazione energetica sono disponibili sul sito internet dell’ENEA, www.acs.enea.it. [4] D.P.R. 6 giungo 2001, n. 380 (“Testo unico dell’edilizia”) art. 3 – Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: (omissis) d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente; (omissis) [5]In osservanza della previgente nozione di “ristrutturazione” (ivi compresa la demolizione e ricostruzione fedele, senza aumento di volumetria e sagoma), l’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, chiarito che: ■ nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le citate agevolazioni competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente»; ■ diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento (ossia con variazione di sagoma e/o volumetria), le detrazioni non spettano, «in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”»; ■ al contrario, ove la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni del 36% e del 55%competono «solo

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per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” ». Sotto tale ultimo profilo, si ricorda che, per quanto riguarda la detrazione del 55%, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.39/E/2010 aveva chiarito che: - restano, comunque, esclusi dal beneficio gli interventi di “riqualificazione energetica globale”, in quanto, per questi, l’agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo, da calcolarsi con riferimento all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall’ampliamento; - di contro, possono ritenersi agevolati gli altri interventi energetici, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti, fermo restando che qualora, con tali interventi, siano realizzati impianti a servizio dell’intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizioneproporzionale, basato sulle quote millesimali (cfr. C.M. n.21/E/2010).

COMPENSAZIONE FRA CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEBITI FISCALI (D.M. 14/1/2014)

E’ operativa la compensazione dei crediti certificati, vantati nei confronti della P.A., con i debiti derivanti dall’utilizzo delle forme di chiusura anticipata delle liti fiscali, mediate Modello F24 telematico. Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014, recante «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2014, che contiene le modalità applicative della citata tipologia di compensazione, in vigore dal 23 gennaio 2014. Come noto, l’art.9 del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, è intervenuto sulle disposizioni che facilitano l’utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali. In particolare, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 35/2013, il contribuente ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali: - la compensazione con i debiti fiscali


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dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[1]; - la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[2]; - la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA). Alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. 35/2013 l’ANCE ha predisposto una Guida operativa sull’utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo o dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti. Note: [1]Ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973. [2] Ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973

REGIME IVA DELLA COSTRUZIONE, CESSIONE E LOCAZIONE DI UN COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO (R.M. 8/E 16 Gennaio 2014)

Riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota IVA al 4% per la costruzione di un complesso turistico alberghiero che rispetti le proporzioni dei cd. “fabbricati Tupini”, nell’ipotesi in cui il committente dei lavori sia un’impresa di costruzioni. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 14 gennaio 2014, n.8/E in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica relativa al trattamento fiscale, ai fini IVA, da applicare a diverse operazioni aventi ad oggetto un complesso turistico alberghiero (costruzione dell’edificio, nonché cessione e locazione di singole unità immobiliari dello stesso)[1]. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la nozione di “residenza turistico alberghiera”[2] riepiloga e chiarisce il regime IVA applicabile alle seguenti operazioni: ■ costruzione del complesso alberghiero. Sotto tale profilo, la R.M. 8/E/2014 chiarisce che: - in via generale, sul relativo contratto d’appalto l’IVA è dovuta con l’aliquota ordinaria del 22%; - nell’ipotesi in cui il complesso rispetti le proporzioni proprie dei cd. “fabbricati Tupini”[3], per il contratto d’appalto si applica l’IVA in misura ridotta, pari al 10%[4]; - nell’ipotesi in cui la costruzione del complesso abbia le caratteristiche dei “fabbricati Tupini” e l’appalto sia eseguito «nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendi-

ta», si rende applicabile l’IVA con l’aliquota ridotta del 4%[5]; ■ cessione e locazione di singole unità immobiliari facenti parte della residenza alberghiera. In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate richiama la C.M. 27/E/2006 (confermata dalla C.M. 22/E/2013)[6], a commento del regime IVA/Registro per le cessioni e locazioni di immobili, differenziato a seconda che si tratti di abitazioni o di fabbricati strumentali. Sotto tale profilo, viene ribadito che, per distinguere la disciplina IVA applicabile alle operazioni relative ad ogni singola tipologia di immobile, occorre far riferimento al criterio oggettivo della sua classificazione catastale, a prescindere dall’effettivo utilizzo[7]. Pertanto, nel caso di specie, la R.M. 8/E/2014 chiarisce che anche per la vendita di abitazioni e fabbricati strumentali posti all’interno del complesso alberghiero si applica la disciplina IVA ordinaria (D.P.R. 633/1972). In particolare cessione di: - abitazioni è imponibile ad IVA obbligatoria, se effettuata dall’impresa costruttrice entro i 5 anni dal termine dei lavori di costruzione, ovvero su opzione della stessa mpresa, ove avvenga dopo i 5 anni[8]. In caso di mancato esercizio dell’opzione, la cessione dell’abitazione dopo i 5 anni dalla fine dei lavori è esente da IVA[9]; - fabbricati strumentali (ossia le porzioni della residenza alberghiera, classificate nella Categoria D/2) è imponibile ad IVA obbligatoria, se effettuata entro i 5 anni dal termine dei lavori di costruzione, ovvero su opzione dell’impresa costruttrice, ove avvenga dopo i 5 anni[10]. Anche in tal caso, in mancanza dell’opzione, la cessione ultraquinquennale dell’immobile è esente da IVA[11]. Allo stesso modo, viene chiarito che il regime IVA della locazione[12] di porzioni del complesso alberghiero è quello del D.P.R. 633/1972. In particolare, la locazione di: - abitazioni è imponibile ad IVA esclusivamente su opzione dell’impresa costruttrice delle stesse[13]. In mancanza, l’operazione è esente da IVA. In tal ambito, viene ulteriormente specificato che la locazione di abitazioni effettuata nell’ambito dell’attività turistico alberghiera è sempre imponibile ad IVA (e non rientra nel campo di applicazione del regime generale di esenzione dall’imposta), con l’aliquota del 10%[14]; - fabbricati strumentali è imponibile ad IVA unicamente su opzione del locatore, con l’aliquota ordinaria del 22%. Negli altri casi, l’operazione è esente da IVA. Note: [1] Nel caso di specie, le unità immobiliari della residenza turistico alberghiera risulteranno accatastate sia nel Gruppo A (Categoria A/2 – Abitazioni di tipo civile), che nel Gruppo

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D (Categoria D/2 - Alberghi e pensioni, con fine di lucro). [2] Come osservato nella R.M. 8/E/2014, in base alla normativa regionale, le “residenze turistico alberghiere” vengono identificate «come strutture ricettive che, pur avendo servizi comuni di tipo alberghiero, possono offrire ospitalità in appartamenti, costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina ed aventi accessi indipendenti in ambiti condominiali o pubblici». [3] Si tratta dei fabbricati nei quali più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad abitazioni e non più del 25% a negozi (cd. “fabbricati Tupini” - art.13, legge 408/1949 e legge 1212/1967). [4]Ai sensi dei nn. 127-undecies e 127-quaterdecies della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. [5] Ai sensi del n.39 della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972. [6] Cfr. C.M. 22/E del 28 giugno 2013”. [7]Nella R.M. 8/E/2014 viene, infatti, ribadito che «tra i “fabbricati strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari catastalmente censite o censibili nelle categorie dei gruppi “B”, “C”, “D” ed “E”, nonché nella categoria “A10”, mentre nei “fabbricati diversi da quelli strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari ad uso abitazione, catastalmente censite o censibili nelle categorie del gruppo “A” che, ad eccezione della categoria “A10”, comprendono le abitazioni». [8] Sotto il profilo dell’aliquota IVA applicabile, si ricorda che, nell’ipotesi di cessione di abitazioni con caratteristiche non di lusso, è applicabile l’aliquota IVA del 4% nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia i requisiti “prima casa”, mentre negli altri casi l’IVA è dovuta con l’aliquota del 10% (cfr. n.21 della Tab. A, parte II, e n.127-undecies, della Tab. A, parte III, allegate al D.P.R. 633/1972). [9] Ai sensi dell’art.10, co.1, n.8-bis, del D.P.R. 633/1972. [10]Per tale operazione, l’aliquota IVA è pari al 22%, ad eccezione dell’ipotesi in cui il fabbricato strumentale sia posto all’interno del complesso alberghiero avente “prevalente destinazione abitativa” (cd. “fabbricato Tupini”) e venga ceduto da imprese costruttrici: in tal caso, la cessione dell’immobile strumentale sconta l’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n.127-undecies, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R.633/1972. [11]Ai sensi dell’art.10, co.1, n.8-ter, del D.P.R. 633/1972. [12]Ai sensi dell’art.10, co.1, n.8, del D.P.R. 633/1972. [13] In particolare, in caso di locazione dell’abitazione a terzi (al di fuori dell’attività turistico alberghiera), l’aliquota IVA è pari al 10% (n.127-duodevicies, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972). [14] Ai sensi del n.120 della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 (“prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive”).


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/12 e relativi ai mesi dell’anno 2013 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......12-13: ......2,20% Variazione febbraio.......12-13: ......1,80% Variazione marzo..........12-13: ......1,60% Variazione aprile...........12-13: ......1,10% Variazione maggio........12-13: ......1,20% Variazione giugno.........12-13: ......1,20% Variazione luglio...........12-13: ......1,20% Variazione agosto.........12-13: ......1,10% Variazione settembre....12-13: ......0,80% Variazione ottobre.........12-13: ......0,70% Variazione novembre....12-13: ......0,60% Variazione dicembre.....12-13: ......0,60%

gennaio............................................................................ 1,002658 febbraio .......................................................................... 1,003908 marzo ............................................................................. 1,006567 aprile ............................................................................... 1,007817 maggio ............................................................................ 1,009067 giugno..............................................................................1,011725 luglio.................................................................................1,013680 agosto.................................................................................1,017746 settembre............................................................................1,016180 ottobre...............................................................................1,016725 novembre............................................................................1,015863 dicembre............................................................................1,019225

(75% pari al 1,65%) (75% pari al 1,35%) (75% pari al 1,20%) (75% pari al 0,83%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,83%) (75% pari al 0,60%) (75% pari al 0,53%) (75% pari al 0,45%) (75% pari al 0,45%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.

BASE =1995 2000 2001 2002 106,6 109,6 114,1 106,8 109,5 114,2 107,0 109,8 114,3 107,1 109,8 114,5 107,2 110,0 114,6 107,7 110,1 114,8 107,8

110,4

115,0

BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8

114,9

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9

100,3

103,1

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8

AGO. 108,0 110,6 115,1 109,6 115,0 100,5 103,3 SET. 108,3 110,8 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 OTT. 108,5 110,8 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 NOV. 108,7 111,0 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 DIC. 108,9 111,0 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 MEDIA 107,7 110,3 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6

BASE=2010 2011 2012 2013 102,2 104,8 105,9 102,1 105,1 106,2 102,6 105,2 106,0 102,7 105,5 105,9 102,9 105,6 106,3 103,3 105,5 106,1

106,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,8 106,9 106,7 106,8 107,0 106,5

112,6 112,5 111,8 111,1 111,2 110,6

111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6

113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3

103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0

105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4

106,2 106,3 106,0

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI OTTOBRE 2013 CHE E’ PARI A 106,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GEN. 43,89% 39,95% 34,43% 30,94% 28,35% 22,05% 19,14% 13,94% 11,51% 7,04% 7,52% 3,72% 1,15% 0,09% FEB. 43,62% 40,07% 34,31% 30,58% 27,31% 21,68% 18,79% 13,41% 11,10% 7,33% 7,52% 3,82% 0,86% -0,19% MAR. 43,35% 39,69% 34,19% 30,46% 26,97% 19,98% 16,94% 13,19% 11,00% 7,52% 7,33% 3,31% 0,76% 0,00% APR. 43,21% 39,69% 33,96% 30,22% 26,41% 20,10% 16,83% 12,66% 10,38% 7,61% 5,53% 3,21% 0,47% 0,09% MAG. 43,08% 39,44% 33,84% 30,22% 24,86% 20,34% 16,71% 12,45% 9,78% 7,52% 5,53% 3,01% 0,38% -0,28% GIU. 42,42% 39,31% 33,61% 30,22% 24,75% 20,22% 16,71% 12,56% 6,47% 7,61% 5,72% 2,61% 0,47% -0,09% LUG. 42,28% 38,93% 33,38% 29,75% 23,99% 19,74% 16,49% 12,56% 6,56% 7,81% 5,72% 2,61% 0,57% -0,09% AGO. 42,02% 38,68% 33,26% 29,99% 23,88% 19,50% 16,26% 12,45% 6,66% 7,71% 5,53% 2,51% 0,66% -0,19% SET. 41,63% 38,43% 33,03% 29,99% 23,56% 19,38% 16,26% 12,35% 6,75% 7,61% 5,44% 2,42% 0,38% -0,28% OTT. 41,37% 38,43% 33,03% 29,87% 23,35% 19,50% 16,26% 12,56% 7,42% 7,71% 5,44% 2,42% 0,28% 0,00% NOV. 41,11% 38,18% 32,91% 29,75% 23,03% 19,38% 16,04% 12,45% 8,10% 7,71% 5,44% 2,42% 0,38% DIC. 40,85% 38,18% 32,80% 29,75% 22,92% 19,62% 15,92% 12,24% 8,00% 7,71% 5,35% 2,42% 0,38% MEDIA 42,39% 39,08% 33,56% 30,14% 24,92% 20,12% 16,86% 12,73% 8,61% 7,57% 6,00% 2,87% 0,56%

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LAVORI PUBBLICI

AVCPASS: A COSA SERVE IL SISTEMA AVCPASS E COSA DEVE FARE UN’IMPRESA PER REGISTRARSI Come si è già avuto modo di ricordare in diverse occasioni, dallo scorso 1 gennaio 2014 ha preso l’avvio, in regime di obbligatorietà, il sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Per i CIG che la stazione appaltante ha richiesto a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti dichiarati dalle imprese in sede di gara esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Un ente che prevede di esperire gare per affidare lavori, forniture o servizi, deve dapprima iscriversi dapprima presso il sito dell’Autorità quale stazione appaltante, (procedimento denominato “creazione profilo di tipo stazione appaltante”), per poi registrare di volta in volta i dati del singolo appalto (procedimento esterno all’AVCPass con cui l’amministrazione appaltante procede all’acquisizione del CIG”). La procedura di acquisizione del CIG prevede anche l’elencazione dei requisiti richiesti dal relativo bando di gara o lettera di invito. Similmente l’impresa che prevede di partecipare ad appalti pubblici è tenuta a registrarsi presso l’Avcpass come Operatore economico (procedimento denominato “creazione profilo di tipo operatore economico”), per poi registrare i dati che la riguardano in merito al singolo appalto cui partecipa (procedimento denominato “generare il PASSoe”) : al termine di questa registrazione potrà stampare un documento (la cosiddetta stampa del PASSoe) che obbligatoriamente è da inserire nella busta dell’offerta unitamente alla solita documentazione richiesta dal bando o dalla lettera di invito. Così operando viene data la capacità alla stazione appaltante di utilizzare il sistema dell’Avcpass per verificare la veridicità di quanto dichiarato da ciascuna impresa. Come si può capire da quanto detto, non si tratta di un alleggerimento per l’impresa offerente, che anzi dove procedere ad ulteriori adempimenti burocratici, ma per la stazione appaltante che dovrebbe evitare il controllo di ciascuna impresa preso diversi enti, trovando viceversa il tutto automatica-

mente sul sito dell’AVCpass. In questa sede si vogliono illustrare i passi che l’impresa deve fare per registrarsi quale “operatore economico” interessato agli appalti pubblici (procedimento denominato “creazione profilo di tipo operatore economico”), nonché per registrarsi in occasione di ogni singola gara quale soggetto offerente (procedimento denominato “generare il PASSoe”) e per la stampa del PASSoe. REGISTRAZIONE INIZIALE DELL’IMPRESA CREAZIONE PROFILO DI TIPO OPERATORE ECONOMICO Quanto qui descritto è desumibile dal “Manuale utente – registrazione e profilazione utenti” messo a disposizione dall’Autorità e perciò consultabile sul relativo sito internet, all’indirizzo “www.avcp.it > Servizi > manuali”. Operazione preliminare E’ probabile che l’impresa in questi mesi ha abbia già utilizzato il sito dell’Avcp per effettuare il pagamento del contributo all’Autorità per ogni gara cui ha partecipato. In occasione del primo pagamento è stato registrato il nominativo di un referente dell’impresa, che generalmente non è quello di un legale rappresentante. In tal caso, prima di procedere a registrare i dati dell’impresa per l’Avcpass è necessario azzerare i dati già inseriti, in quanto il codice fiscale dell’impresa è collegato a quello di un referente, persona fisica, diverso dal legale rappresentante. Entrando nell’area “Servizio riscossione” (www.avcp.it > Servizi > Servizi ad accesso riservato > Servizio riscossione contributi) è necessario inserire il codice fiscale e la password utilizzato sinora. Nel riquadro a sinistra selezionare “Gestione profilo – Home profilo” e rimuovere il profilo esistente (tasto “Rimuovi”). Viene mostrata una schermata riepilogativa dei dati del profilo che si sta chiudendo, in sola lettura . Cliccando sul pulsante ‘Cancella Profilo’ , il profilo viene chiuso e compare una maschera di avviso riportante anche le eventuali procedure aggiuntive di cancellazione previste per particolari tipologie di profili. Il Profilo viene chiuso e non compare più tra quelli associati all’utente. E’ necessario poi cancellare il profilo Utente: selezionare “Dati Utente > Elimina Account > Prosegui”. Al messaggio Cancellazione effettuata con successo! , premere il tasto “Avanti”. Uscire dal sito dell’AVCP. La prima operazione che l’impresa deve eseguire è la propria registrazione nel sistema dell’AVCPass, ove è necessario inserire i dati generali dell’impresa e, in particolare, quelli del legale rappresentante.

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Questi i passi da seguire: 1) Attivare l’indirizzo internet www.avcp.it > Servizi > Servizi ad accesso riservato > Avcpass operatore economico 2) Attivare il bottone “registrati”, che si trova sotto il riquadro color blu “login” 3) Inserire i dati richiesti dalla scheda che si apre automaticamente e che consente di inserire i dati del legale rappresentante (C.F. nome, cognome, mail) 4) Attivando il tasto finale “Invia” compare un messaggio di operazione effettuata con successo 5) Attendere l’arrivo di un messaggio di posta elettronica, recante anche un codice di attivazione 6) Accedere al sito internet indicato nel messaggio di posta elettronica per attivare il profilo e inserire le “credenziali d’accesso”, cioè l’ ”UserID”, che coincide con il codice fiscale inserito al precedente punto 3), e il codice di attivazione indicato nel messaggio di posta elettronica e premere il tasto “Avanti” 7) Inserire negli appositi campi i dati richiesti (provincia, città di nascita, sesso, data di nascita) e premere il tasto “Avanti” 8) Inserire almeno il numero di telefono tra i dati richiesti e premere il tasto “Avanti” 9) Inserire gli indirizzi di recapito e premere il tasto “Avanti” 10) Inizializzazione password: creare la password (al piede della scheda vengono indicate la caratteristiche obbligatorie della password) e premere il tasto “Invia” . Comparirà il messaggio “Attivazione completata con successo”. Così termina la procedura di registrazione del legale rappresentante, ma per renderla definitivamente effettiva è necessario uscire dal sito Avcp e rientravi con il percorso www.avcp.it > Servizi > Servizi ad accesso riservato > Servizio Riscossione Contributi, inserendo poi “le credenziali di accesso” che vengono richieste (la “User ID” coincide con il codice fiscale). Questa operazione deve essere fatta non oltre 48 ore, decorse inutilmente le quali sarà necessario rifare tutta la procedura qui illustrata. *** Dopo aver concluso le operazioni sopra indicate è necessario effettuare le due seguenti procedure: 1) Creazione del profilo dell’impresa quale “Contribuente” nella sezione “Servizio riscossione contributi”; 2) Creazione del profilo di “Amministratore OE” nella sezione “Avcpass – operatore economico” Creazione del profilo dell’impresa quale “Contribuente” 1) Con la conclusione delle operazioni sopra illustrate ci si trova nella Lista Profili (in caso


LAVORI PUBBLICI

contrario attivare l’indirizzo internet “www. avcp.it > Servizi > Servizi ad accesso riservato > Servizio riscossione contributi” e inserire le credenziale di accesso che sono il Codice Fiscale del legale rappresentante e la password precedentemente creata) 2) Attivare il tasto “crea nuovo profilo” 3) In “Tipologia del soggetto rappresentato”, attivando il bottone a fianco di “Seleziona”, scegliere “Operatore economico” 4) Nel campo “Ruolo” scegliere la riga di “Contribuente” e spuntare il campo a fianco “Seleziona”. Premere il tasto “Avanti”. 5) Inserire, secondo la richiesta, il codice fiscale dell’impresa e attivare il bottone “Cerca” 6) Attivare il tasto “Avanti”, inserire eventuali dati richiesti (la sede dell’impresa è quella legale) e verificare la correttezza dei dati inseriti. 7) Attivando il tasto “Avanti” vengono visualizzate tutte le informazioni inserite e, salvo il riscontro di dati errati, premere il tasto “Conferma”. 8) Da ultimo viene visualizzato l’esito positivo della creazione del profilo e della avvenuta attivazione. Con il tasto “Torna alla home” si chiude la procedura. N.B. Dopo questa procedura l’impresa è abilitata al pagamento del contributo all’Autorità, dovuto per la partecipazione ad ogni gara e collegato al CIG riportato sul bando o sulla lettera di invito. Creazione del profilo di “Amministratore OE” 1) Uscire dal sito www.avcp.it 2) Attivare l’indirizzo internet “www.avcp.it > Servizi > Servizi ad accesso riservato > AVCpass Operatore economico” e inserire le credenziale di accesso (Codice Fiscale e password) 3) Attivare il tasto “crea nuovo profilo” 4) In “Tipologia del soggetto rappresentato”, attivando il bottone a fianco di “Seleziona”, scegliere “Operatore economico” 5) Nel campo “Ruolo” scegliere la riga di “Amministratore OE” e spuntare il campo a fianco “Seleziona”. Premere il tasto “Avanti”. 6) Inserire, secondo la richiesta, il codice fiscale dell’impresa e attivare il bottone “Cerca” 7) Attivare il tasto “Avanti” e verificare la correttezza dei dati della sede dell’impresa 8) Attivando il tasto “Avanti” vengono visualizzate tutte le informazioni inserite e, salvo il riscontro di dati errati, premere il tasto “Conferma”. Da ultimo viene visualizzato il messaggio che attesta che il profilo è in corso di attivazione Il profilo viene posto “In Attivazione” in quanto il sistema prevede il completamento di una procedura di validazione da parte dell’Utente che sia legale rappresentante.

Il legale rappresentante dell’impresa di cui si è effettuata la registrazione può ritenere opportuno delegare ad un proprio collaboratore ogni operazione necessaria alla partecipazione alle gare. In tal caso a questo punto bisognerà creare un ulteriore profilo, riprendendo il percorso sopra illustrato, partendo dal punto 5) e sostituendo “amministratore OE” con “Collaboratore OE” e ripotando i dati personali del collaboratore. Detto collaboratore (ora autorizzato dal legale rappresentante) potrà così effettuare tutte le operazioni per la partecipazione alle gare. PA R T E C I PA Z I O N E A L L E G A R E CREAZIONE DEL PASSOE Quanto qui riportato è più ampiamente descritto nel “Manuale utente – Progetto AVCpass – fascicolo partecipazione” messo a disposizione dall’Autorità e perciò consultabile sul relativo sito internet, all’indirizzo www.avcp.it > Servizi > manuali. In occasione di ogni partecipazione a gare d’appalto pubbliche l’impresa, oltre ad effettuare il pagamento del contributo all’Autorità collegato al CIG della gara (riportato nel bando o nella lettera di invio), deve anche inserire tra la documentazione il foglio di stampa del cosiddetto “Passoe”. Si tratta sostanzialmente di un documento, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, che rappresenta lo strumento necessario per il soggetto committente al fine di procedere della verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa. Il PassOE non è altro che un codice a barre generato dal sistema e legato al CIG della gara. Procedura per creare e stampare il Passoe 1) Accedere al portale AVCP con il seguente percorso di navigazione : “www.avcp.it > servizi > servizi ad accesso riservato > AVCpass Operatore economico” 2) Inserire le credenziali di accesso ottenute in precedenza 3) Scegliere il profilo quale “Amministratore OE” 4) Attivare il tasto “Creazione PassOE” 5) Si apre una maschera ove l’impresa deve indicare il proprio ruolo di offerente (impresa “monosoggettiva” cioè singola, Mandante in RTI, Mandatario in RTI, etc.) e premere il tasto “Avanti” 6) Nel campo “lotto a cui partecipare”, inserire il Cig della gara e premere il tasto “Cerca”. Qualora venga visualizzata la dicitura “Il CIG non esiste o non è stato ancora definito” è necessario avvisare la stazione appaltante che dovrà procedere a completare i dati di registrazione della gara nella sezione “SIMOG” del sito dell’Autorità. 7) Il sistema, in seguito all’inserimento del

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CIG corretto, visualizza il CIG e l’oggetto della gara; selezionare la casella di spunta e poi il tasto “Avanti” per passare alla scheda successiva. 8) Passare oltre le due schede relative all’avvalimento (salvo ovviamente che ne ricorra il caso) e passare alla scheda relativa a “Soggetto”. 9) Inserire le informazioni riguardanti la propria struttura tecnica ed organizzativa necessarie per la fase di comprova dei requisiti di gara. La maschera di inserimento dei dati si presenta a video precompilata con i dati più recenti, nel caso le informazioni siano state precedentemente inserite ed utilizzate per la partecipazione ad una precedente gara. E’ possibile confermare i dati presentati o aggiornarli opportunamente. Nelle sezioni “Soggetti da accertare” e “Elenco Soci” devono essere elencati tutti i soggetti di figura tecnico/organizzativa che costituiscono la struttura dell’impresa quali titolare, direttore tecnico, soci, socio unico persona fisica e amministratori muniti di potere di rappresentanza. Le sezioni permettono l’inserimento di elementi multipli. Ogni elemento può essere modificato o cancellato tramite i pulsanti-immagine presenti nelle prime due colonne di sinistra di ogni elenco. 10) E’ poi possibile passare alla scheda “Note” relativa alla Dichiarazione di eventuali Avvalimenti, ove è possibile inserire note personali che verranno visualizzate privatamente. 11) Selezionando il tasto “Salva” il Sistema visualizza il messaggio di inserimento avvenuto con successo. 12) L’utente ha poi a disposizione una serie di funzionalità: - Anteprima PASSOE: possibilità di visualizzare un’anteprima del PASSOE - Carica Documenti: possibilità di caricare documenti (solo in caso di bando ex. Art 48.1 bis – procedure ristrette per lavori di importo pari o superiore ai 40 milioni di euro) - Genera il PASSOE: possibilità di confermare e stampare il PASSOE da inserire nella busta amministrativa di partecipazione - Torna alla Gestione dei PASSOE: possibilità di ritornare all’inizio della procedura Gli uffici del Collegio Costruttori sono a disposizione degli associati a supporto delle modalità operative e applicative richieste del sistema AVCPass, nonché per ogni chiarimento si rendesse necessario.


TECNICA EDILIZIA

IMPIANTI TERMICI: SOSTITUITE LE PRECEDENTI DELIBERE REGIONALI È stata pubblicata sul BURL n. 53, S.O., del 30 dicembre 2013 la D.G.R. n. 1118 del 20 dicembre 2013 recante “Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”. La delibera sostituisce completamente la precedente (D.G.R. n. 2601/2011 – di cui alla nostra circolare – più volte modificata dalla sua approvazione e che sostituiva la precedente D.G.R. n. 8355 del 2008) e cerca di superare la stratificazione normativa in materia, facendo un po’ di chiarezza. In particolare si segnala il nuovo punto 7 (Targatura degli impianti termici – che peraltro ricalca il tentativo precedente rappresentato dal punto 8 della D.G.R. 2601/2011) che introduce l’obbligo, a decorrere dal 1° agosto 2014, a cura dell’installatore o del manutentore dell’impianto, di targatura degli impianti termici allo scopo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. Successivi provvedimenti dirigenziali indicheranno le modalità per la generazione e la distribuzione agli utenti finali delle targhe. Il successivo punto 8 definisce, altresì, i limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente (che, ai sensi del comma 13 del punto 8 possono essere derogati dai Sindaci, a fronte di particolari fattispecie). Si segnala inoltre al comma 12 del punto in parola, l’obbligo a cura del proprietario o dell’amministratore condominiale di esporre, presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali, una tabella riepilogativa del periodo annuale di esercizio dell’impianto, delle generalità e del recapito del Responsabile dell’impianto e del codice identificativo dell’impianto. Il punto 10 chiarisce, infine, la questione relativa alla termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore: la partita è stata infatti disciplinata in maniera frammentaria, nel corso di questi ultimi anni, andando a incidere su diverse parti del corpo normativo in materia. Il provvedimento illustra come la scadenza dell’obbligo per dotarsi di questi sistemi sia caduta il 1/8/2013 per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kW, alimentati a gas naturale ed installati prima del 1/8/1997. Tale obbligo è previsto, invece, al 1/8/2014, per le seguenti categorie di impianti: a) impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1 agosto 1997; b) impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997; c) impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficien-

za energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario. A compltamento di quanto sopra, si segnala anche la lettera q), del comma 5, del punto 23: viene confermato che, come da nostra circolare del 24 luglio 2013 n. 1457, la sanzione per la mancata installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione è sospesa fino al 31/12/2016.

DALL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA È stata pubblicata sul BURL n. 3, S.O., del 15 gennaio 2014 la D.G.R. n. 1216 del 10 gennaio 2014 recante “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”. Il provvedimento ha lo scopo di allineare alcune delle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici al contesto normativo nazionale. In particolare la delibera sotto riportata definisce che, anche per la Lombardia, a partire dal 15 gennaio 2014, l’”Attestato di certificazione energietica” (ACE) viene nominato “Attestato di Prestazione energietica”(APE) LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA 1. di disporre, in relazione alla disciplina per la certificazione energetica approvata con d.g.r. 8745/2008 e con d.g.r. 4416/2012, quanto segue: (omissi) c) l’Attestato energetico di cui all’allegato C) della d.g.r. 8745/2008, come modificato con d.g.r. 1811 del 31”maggio “2011, viene denominato «Attestato di Prestazione Energetica » a far data dal 15 gennaio 2014;

LA MANCATA ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) AD ATTI E CONTRATTI COMPORTA SANZIONI PECUNIARIE A partire dal 24 dicembre 2013 la mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di

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edifici o singole unità immobiliari, non comporta più la nullità dei contratti stessi, bensì il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Lo stabilisce il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia” […]”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, che sostituisce con un unico comma i commi 3 e 3-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 relativo al rendimento energetico nell’edilizia (per i contenuti di quest’ultimo provvedimento, si veda il documento ANCE “Rendimento energetico nell’edilizia: il testo aggiornato del decreto legislativo 192/2005” dell’8 ottobre 2013). Il nuovo comma 3 del suddetto articolo conferma l’obbligo, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, di inserire apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tranne che nel caso di nuova locazione di singole unità immobiliari, è inoltre confermato l’obbligo di allegare una copia dell’APE ai suddetti contratti. Rispetto alla previgente disciplina, per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito non è più previsto né l’obbligo di dichiarazione, né quello di allegazione. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 18000 euro. La sanzione è compresa tra 1000 euro e 4000 euro in caso di omessa dichiarazione nei contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la medesima sanzione è ridotta alla metà. Inoltre, il decreto “Destinazione Italia” stabilisce che, per quanto riguarda le violazioni dell’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, intercorse tra il 4 agosto e il 23 dicembre 2013 (periodo in cui la mancata allegazione dell’APE comportava la nullità del contratto, ai sensi del previgente comma 3-bis), la stessa sanzione amministrativa di cui sopra si applica su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, in luogo di quella della nullità del contratto prima prevista, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Rimangono valide le altre già vigenti disposizioni del D. Lgs. n. 192/2005 in materia di certificazione energetica degli edifici.


URBANISTICA

LE SERRE BIOCLIMATICHE NON SI COMPUTANO AI FINI DEL CALCOLO DEL VOLUME È stata pubblicata sul BURL n. 3, S.O., del 15 gennaio 2014 la D.G.R. n. 1216 del 10 gennaio 2014 recante “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”. Il provvedimento ha lo scopo di allineare alcune delle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici al contesto normativo nazionale. Ci si riferisce, in particolare, alla lettera a) del comma 1 (ampliamento dei titoli di studio che costituiscono prerequisito per l’accreditamento come certificatori), alla lettera c (passaggio da Attestato di Certificazione Energetica a Attestato di Prestazione Energetica, a far data dal 15 gennaio 2014) e al comma 2 (sostituzione della definizione di impianto termico con la definizione riportata nel D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013). La delibera 1216/2014 contiene in allegato una previsione di interesse per la Categoria, relativamente alla definizione dei criteri per l’individuazione delle serre bioclimatiche e delle logge, ai fini della L.R. 39/2004, art. 4, comma 4, che si riporta nel seguito, per completezza: “Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio”. In sostanza, la Regione, a quasi 10 anni di distanza, ha voluto individuare le fattispecie puntuali per la determinazione di che cosa sia da considerarsi “serra bioclimatica o loggia” e che possa quindi essere scomputata dalla cubatura totale dell’intervento in oggetto. In particolare, la serra deve avere una superficie netta pari o inferiore al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata (la quota che dovesse eccedere il 15% della SU totale, deve essere considerata “ampliamento” e, quindi, consentita dallo strumento urbanistico di riferimento; devono inoltre essere corrisposti, per tale

quota, gli oneri e i contributi previsti dalle locali norme edilizie). La serra deve, altresì, consentire una riduzione (documentata nella relazione tecnica ex L. 10/91) pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento. Tale riduzione non è richiesta qualora la serra sia realizzata contestualmente a un intervento di ristrutturazione importante (che coinvolga, cioè, più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio). Il principio qui sancito dalla Regione è quello di incentivare interventi di risparmio energetico che riguardino l’intero sistema edificio-impianto e non solo una delle due componenti, con ricadute maggiormente rilevanti sul mercato delle costruzioni. Infine, la serra deve essere provvista di aperture e/o schermature per evitarne il surriscaldamento estivo, nonLAVORI deve essere dotata di impianti di riscaldamento o rafPUBBLICI frescamento e deve essere costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti. Si riporta di seguito il testo della delibera: D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1216 Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA […] 2. di sostituire la definizione di impianto termico contenuta all’art.2, lett. ee) della d.g.r. 8745/2008 con la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera I-tricies) del d.lgs. 192/2005, come modificato con d.l. 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n.”90; 3. di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le precedenti disposizioni regionali approvate con d.g.r. 8745/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 4. di approvare il documento «Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso si applica all’intero territorio regionale a far data dalla sua pubblicazione sul BURL, facendo comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di disposizioni comunali eventualmente difformi, ovvero non soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento; 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

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II segretario: Marco Pilloni Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri: a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti; b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008. c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo; d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento; e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti.


VARIE

INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI O PERSONE - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (DGR n.1173 del 20 dicembre 2013)

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53, S.O., del 30 dicembre 2013 è stata pubblicata la D.G.R. n. 1173 del 20 dicembre 2013, recante “Individuazione delle caratteristiche tecniche dei veicoli, della cilindrata e delle modalità applicative di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli per l’anno 2014”. Nell’ambito delle politiche in materia di inquinamento atmosferico del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria) e al fine di limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, la Regione ha stabilito un incentivo per la sostituzione di autoveicoli, da destinare alla rottamazione, di categoria M1 o N1 (come definiti dall’art. 47 del D.Lgs. 285 del 1992) e appartenenti alle seguenti classi emissive: - non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/ CEE e alimentato a benzina o gasolio (autoveicolo di classe “Euro 0 benzina o diesel”); - omologato ai sensi delle direttive 91/441/ CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/ CEE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe “Euro 1 diesel”); - omologato ai sensi delle direttive 91/542/ CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe “Euro 2 diesel”) - omologato ai sensi delle direttive 98/69/ CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/ CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe “Euro 3 diesel”). Sono inclusi nell’agevolazione i veicoli (da destinarsi alla rottamazione) aventi alimentazione doppia benzina/metano o benzina/GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 - benzina. Ai fini dell’agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per le autovetture destinate alla rottamazione. Agli stessi fini, il veicolo demolito deve appartenere alla stessa categoria (M1 o N1) di quello di nuova immatricolazione. L’incentivo consiste nell’esenzione dal

pagamento della tassa automobilistica regionale per i periodi tributari del triennio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 per l’acquisto di un nuovo veicolo: - appartenente alla categoria M1 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 285/92, con alimentazione: ■ bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc, ■ ibrida (benzina/elettrica) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc, ■ a benzina avente cilindrata non superiore a 1.600 cc e appartenente alla classe emissiva Euro 5 o superiore; ■ a gasolio avente cilindrata non superiore a 2.000 cc e appartenente alla classe emissiva Euro 6;ovvero - appartenente alla categoria N1 – veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t – ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D. lgs. 285/92, con alimentazione: ■ bifuel (benzina/GPL o benzina/metano); ■ ibrida (benzina/elettrica); ■ a benzina appartenente alla classe emissiva Euro 5 o superiore; ■ a gasolio appartenente alla classe emissiva Euro 6. L’esenzione ha validità di 36 mesi con decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo nuovo. Il provvedimento agevolativo è vigente dal 1° gennaio 2014 e concluderà i proprio effetti il 31 dicembre 2014.

CODICE DELLA STRADA - CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI NON IMMATRICOLATI (Decreto Legge 145/2013, art. 13, c.12)

Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia”, in vigore dal 24 dicembre 2013, è stata introdotta una rilevante modifica all’art. 114 del Codice della strada in tema di circolazione delle macchine operatrici e in particolare dei carrelli di cui all’articolo 58, co.2, lettera c). Nello specifico, l’art. 13 comma 12 del DL, ha previsto che i carelli elevatori/trasportatori destinati alla movimentazione di cose qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico possano circolare senza necessità dell’immatricolazione. Si ricorda che, invece, prima della modifica normativa il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) con la Circolare del 25/10/2013 (ora abrogata) aveva precisato

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che tali carrelli potevano circolare su strada pubblica solo se immatricolati e targati anche se utilizzati solo per brevi spostamenti. Il Decreto del MIT 14/1/2014, a firma del Direttore generale per la motorizzazione, pubblicato nella GU del 4/2/2014, emanato in attuazione dell’articolo 13 comma 12 citato sopra, fornisce alcune prescrizioni anche di carattere tecnico (es. necessità che il veicolo sia dotato di dispositivi retroriflettenti, retrovisori, di frenatura ecc.) per l’immissione in circolazione di tali veicoli. L’articolo 1 del decreto precisa a tal fine che i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di ■ stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e ■ saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli. A parte i requisiti tecnici che devono possedere tali mezzi il Decreto, all’articolo 4, stabilisce che deve essere presentata, alla Motorizzazione competente, domanda di autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello con validità massima di un anno (prorogabile). Viene tuttavia fatta salva la validità delle vecchie autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 28/12/1989, consentendone la proroga con le stesse modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non siano scadute antecedentemente il 31/12/2007.

MODIFICHE ALLA LEGGE DI RIFORMA DEL CONDOMINIO E DELLA NORMA SUL FONDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

(Decreto Legge 23/12/2013, n. 145, art. 1, comma 9) Con il Decreto Legge del 23 dicembre 2013, n. 145 pubblicato in GU n. 300 del 23/12/2013 (in vigore dal 24 dicembre 2013), cd “Destinazione Italia” (art. 1, comma 9), sono state introdotte importanti modifiche alla Legge 220/2012 di riforma della disciplina del condominio. Tra queste, di particolare rilievo, le integrazioni previste all’art. 1135 del c.c., comma 1 punto 4), ossia alla norma sull’obbligatorietà di costituire un fondo speciale a copertura dell’intero importo dei lavori di manutenzione straordinaria e delle innovazioni. Oltre al correttivo introdotto il Decreto Legge


VARIE

145/2013 ha previsto ulteriori modifiche alla legge di riforma del condominio. I temi oggetto di modifica sono relativi all’attività di formazione degli amministratori condominiali; alle maggioranze assembleari per le delibere condominiali relative al risparmio energetico; al registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici; alle infrazioni al regolamento del condominio. Fondo speciale per il lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni (art. 1, comma 9 lett. d). La Legge 220/2012 di riforma del condominio ha stabilito che a decorrere dal 18 giugno 2013 l’Assemblea dei condomini costituisca obbligatoriamente ( e non più in via facoltativa ed eventuale) un fondo ad hoc a garanzia del pagamento dei suddetti lavori finalizzato a raccogliere, già prima dell’affidamento dei lavori, le quote spettanti ai singoli condomini necessarie per sostenere gli stessi. L’estrema genericità della norma aveva sollevato diversi dubbi interpretativi e sin dalla sua entrata in vigore l’Ance ne ha evidenziato diverse criticità in merito alla sua applicazione (vedi n. 11931 del 19/06/2013). L’art. 1, comma 9, lettera d) del Decreto Legge interviene ad apportare un importante correttivo attraverso un’integrazione al punto 4 dell’art. 1135 del Codice civile, con il quale si stabilisce che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. Con l’integrazione apportata si potrà, in caso ad esempio di contratto di appalto che preveda il pagamento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, implementare il fondo in funzione degli stessi rendendo meno oneroso e maggiormente fattibile la costituzione del fondo medesimo.

hanno frequentato un corso di formazione iniziale e che svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Maggioranze assembleari per il contenimento del consumo energetico degli edifici (art. 1, comma 9 lett. c). IL Decreto legge sopprime all’art. 1120, 2° comma, n. 2, del codice civile (in tema di innovazioni) le parole “per il contenimento del consumo energetico degli edifici”. A seguito di tale soppressione tali lavori non saranno più da considerare innovazioni da deliberare con la maggioranza prescritta al secondo comma dell’art. 1136 Codice civile, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, ma ai sensi dell’art. 26, comma 2, della Legge 10/91 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere deliberate con la maggioranza agevolata di un terzo del valore dell’edificio oltre alla maggioranza dei partecipanti all’assemblea nel caso gli interventi siano individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato. Registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici (art. 1, comma 9 lett. c). L’art. 1130 c.c., come modificato dalla legge

Attività di formazione degli amministratori condominiali (art. 1, comma 9 lett. a). IL Decreto Legge 145/2013 interviene anche in tema di formazione degli amministratori condominiali. In particolare all’art. 1, comma 9 lett. a) si prevede che con Regolamento del Ministro della Giustizia saranno determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’art. 71-bis, 1° comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile. Tale ultima disposizione, alla lettera g), stabilisce che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che

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di riforma del condominio, prevede al n. 6, primo periodo, che l’amministratore deve “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”. L’art. 1 comma 9 lett. c), con riferimento ai dati relativi alle “condizioni di sicurezza” limita questo aspetto alle sole “parti comuni dell’edificio” escludendo ,quindi, le singole unità immobiliari. Infrazioni al regolamento del condominio (art. 1, comma 9 lett. e). L’articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione al codice civile, come modificato dalla legge di riforma sul condominio, prevede il pagamento di una somma fino ad euro 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800,00 a titolo di sanzione, per le infrazioni al regolamento di condominio la cui somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. All’art. 1, comma 9, lett e) è stato disposto che l’irrogazione della sanzione deve essere deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 1136, secondo comma, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà de valore dell’edificio.


ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Debiti pa: interrogazione al governo sui ritardi nei pagamenti

Inail: chiarimentì sulle comunicazioni da effettuare solo via web

Newsletter del 24/1/2014

Assicurazioni infortuni: il pagamento è rinviato al 16 maggio

Ance, appalti: direttive Ue occasione da non perdere per modernizzare il settore

Newsletter del 31/1/2014

Pagamenti pa: entro il 14 febbraio le richieste di allentamento del Patto

Ance,Architetti, Geologi e Legambiente presentano #Dissesto Italia

Regolarità delle imprese, siglato il Protocollo di intesa

Allarme credito: l’Ance fa appello a Banca d’Italia

Premio Inail: on line il modulo per chiedere la riduzione

Soa: la Ue conferma la legittimità delle tariffe minime

Debiti pa e rilascio del Durc, definita la piattaforma per la certificazione

Bonus ristrutturazioni, si anche se la ricostruzione è in sede diversa Impianti fotovoltaici, chiarimenti sul regime fiscale Imu prima casa, confermata l’abolizione della 2^ rata Debiti pa, al via la compensazione tra crediti delle imprese e debiti fiscali Terre e rocce da scavo: definita la modulistica della Sardegna Vizi e difetti di immobile, la rivalsa è enche verso il venditore Proroga autoliquidazione Inail, indicazioni sui pagamenti Cig in deroga: parere positivo allo Schema del decreto Milleproroghe, dal Senato primo via libera al decreto Imu e dismissioni, dalla Camera l’approvazione definitiva

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Contratto di apprendistato: disponibile una guida alla normativa Internazionalizzazione: al via i contributi Mise per Enti e Associazioni Termine lavori, sì alla proroga in caso di contenzioso Dichiarazione rifiuti Mud 2014: approvata la nuova modulistica Concessioni autostradali, l’audizione del ministro Lupi


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rag. GIUSEPPINA LANZETTI geom. ROBERTO AIMI rag. ABELE ALMICI geom. ADRIANO ANTONUTTI sig.ra EMILIA ARDESI geom. LEONE BAFFELLI geom. FERRUCCIO BENETELLI sig. LUCIANO BERTOLASIO ing. FABRIZIO BERTOLI sig. MASSIMO BETTONI geom. MAURO BIONDO geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA sig. RAFFAELE COLLICELLI geom. MARCO CORNALI geom. EMANUELE CORSINI sig. ANGELO DEL BONO arch. GIACOMO GAIDONI geom. BERNARDINO GALUPPINI sig. RUDY GATTA

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