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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2016
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ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GENNAIO 2016
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281
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SOMMARIO Il comparto è alla svolta: qualità e
regole per intercettare PANTONE COOL GRAYcerte 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 Formazione continua Eseb:
Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia
la ripresa
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in sede o nelle imprese al passo con l’innovazione
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La puntualità bresciana segna gli appalti Brebemi sulla tangenziale Sud
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L’edilizia usa la colla: sì, però nella formula ci sono soluzioni techno
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Progetto italiano in Mali: un ospedale costruito con materie prime locali
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Architettura a Dbai: con 828 metri il Burj Khalifa è l’emblema dei top places
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Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro
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Tributi Indici
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Lavori pubblici
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Urbanistica Varie
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Ance informa
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CQOP-SOA
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
INTERVISTA DI INIZIO ANNO AL PRESIDENTE TIZIANO PAVONI : COSÌ IL MATTONE PUÒ TORNARE PROTAGONISTA
IL COMPARTO È ALLA SVOLTA: QUALITÀ E REGOLE CERTE PER INTERCETTARE LA RIPRESA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
La sede di via Foscolo è un osservatorio privilegiato dell’andamento del comparto edile e il ruolo del presidente Tiziano Pavoni consiste nell’essere interprete del disagio, ma anche delle aspettative e delle speranze che i costruttori nutrono per l’anno in corso. Il 2015 va in archivio come l’anno della svolta. Dopo una crisi che si è protratta oltre ogni più pessimistica previsione l’economia mostra segni di ripresa. L’edilizia è in scia su questa onda
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A Tiziano Pavoni è toccato il compito - difficile - di traghettare il Collegio dei Costruttori Edili sulle agitate acque della crisi. Per questo l’intervista di inizio anno con il presidente Pavoni assume un significato del tutto particolare: rappresenta, infatti, lo stato dell’arte del comparto e una proiezione delle aspettative per il 2016. lunga e alcuni segnali lo confermano. Però il comparto è ancora in fibrillazione in attesa di un definitivo rimbalzo. Lei concorda con questa analisi e cosa si aspettano i costruttori bresciani dal 2016? “La crisi in Italia sembra 3
essere quasi superata, ma il settore delle costruzioni ne esce estremamente provato; per l’edilizia, pur con qualche segnale incoraggiante, la strada sarà ancora in salita. Il percorso di crescita del sistema produttivo non sarà né semplice né scontato, ma l’obiettivo prioritario da perseguire per conseguire il definitivo riavvio del nostro comparto deve essere quello di favorire la competitività delle imprese sul territorio, agendo affinché si affermi un mercato diverso in cui qualità, reputazione e rispetto delle
PER L’EDILIZIA, PUR CON QUALCHE SEGNALE INCORAGGIANTE, LA STRADA SARÀ ANCORA IN SALITA
regole siano riconosciuti come un provvedimenti che, come Ance, già in ripresa e si sono, sembra, valore del fare impresa. Vogliamo abbiamo richiesto da tempo e che lasciati la crisi alle spalle. sperare che in quadro di regole grazie anche all’azione incisiva La ristrutturazione, il recucerte anche il mercato venga rivi- e all’impegno profuso dal nostro pero dei centri storici, gli intertalizzato, consentendo collega Giuliano Cam- venti di aggiornamento energetico quel margine di remupana, Vicepresidente e sismico degli edifici sono, senza neratività dei prezzi dell’Ance con delega dubbio, la chiave di volta del comche da anni manca e ai temi della fiscalità, parto. Gli sgravi fiscali ci sono, che ha depresso comhanno trovato final- ma quello che complica davvero pletamente il settore. mente accoglimento l’esistenza e la produttività di Le imprese, nella loro da parte del Governo. molte imprese è un intricato sisteattività, devono vedersi Ritengo che costitui- ma di regole dall’interpretazione riconosciuto il giusto scano un primo passo e ormai troppo soggettiva. Regole margine di copertura “Positive sono le rappresentino un primo che poi si riflettono anche nei Pgt, dei costi fissi e di un novità introdotte concreto sostegno da compreso quello del capoluogo… equo guadagno per il “La riqualificazione del patriper le agevolazioni parte del Governo al prosieguo del proprio comparto edile. Certo monio costruito e la ristrutturaziofiscali previste in lavoro. Ci auguriamo, la fiscalità immobiliare ne rappresentano un tema centrale quindi, che il prossimo particolare per il rappresenta un freno e strategico per la nostra attività. anno sia finalmente leasing abitativo” all’investimento im- Ma la complessità delle procedure l’anno della svolta su mobiliare. Tra i fattori amministrative e la burocrazia sofquesti temi che, se afche stanno allontanan- focante rappresentano alcuni dei frontati e risolti, consentiranno alle do gli italiani dall’investire nel principali ostacoli per dar slancio a nostre imprese di confrontarsi sul settore è innegabile il peso deter- tale attività. Siamo infatti costretti mercato cogliendo le opportunità e minato da una tassazione sul bene a fare i conti con tempi sempre più le prospettive di crescita che pare “casa”, che in questi ultimi tempi incerti ed una eccessiva burocratizsi stiano delineando. è diventata la più alta d’Europa. zazione dei processi decisionali. Fisco. Diciamo che qualche Ma per favorire gli inÈ evidente, infatti, che passo avanti è stato fatto ed ora vestimenti immobiliari un sistema gravato da in finanziaria arrivano norme da in Italia, anche da parte formalismi eccessivi, tempo invocate dall’Ance, molte degli investitori esteri, vincoli inutili, lunispirate al modello di rilancio è invece necessario degaggini burocratiche dell’edilizia applicato in Francia. lineare un quadro nore regole poco chiare E’ la volta buona? mativo certo e una imcostituisce un forte “Diciamo di sì, sono mode- posizione fiscale chiara deterrente per qualsiasi ratamente ottimista. Ho già avuto ed inequivocabile. Una programmazione di modo di sottolineare il favore della semplificazione che prospettiva che sia di “Per favorire categoria per le misure introdotte demolisca la stratifibreve, medio o lungo gli investimenti con la recente Legge di Stabilità. cazione di norme oggi termine. A fronte di un immobiliari si Positive sono state le novità in- esistenti. E’ necessario, quadro normativo semdeve delineare un trodotte ed in particolare quelle quindi, definire immeplice e preciso si può relative alle agevolazioni fiscali diatamente un’imposta quadro normativo pensare all’abolizione certo” previste per il leasing abitativo, unica sulla casa, il cui di numerosi passaggi la detassazione per l’acquisto di importo sia determinameramente burocratici, abitazioni in classe energetica to quanto meno per un lasciando alla pubblica elevata e le agevolazioni fiscali triennio. Ma molto altro rimane Amministrazione non il compito per l’acquisto di immobili da de- ancora da fare, anche prendendo attuale di rilascio di innumerevoli stinare alla locazione. Si tratta di esempio dagli altri Paesi che sono pareri o autorizzazioni, ma il solo 4
CI CONFRONTIAMO CON REGOLE DETTATE DAI PIÙ VARI SOGGETTI CHE AGISCONO SENZA COORDINARSI TRA LORO
controllo di attività che possono avere inizio e svolgimento autonomo, in quanto rispettosi di norme chiare e applicabili, non soggette ai capricci di funzionari e a tempi biblici. L’urbanistica non può essere la scienza dell’incertezza, come in paesi sottosviluppati ove tutto è aleatorio. Per superare questa situazione di empasse, che perdura oramai da numerosi anni, occorre avviare un’azione concreta finalizzata a creare un sistema amministrativo efficace ed efficiente, attraverso la responsabilizzazione degli operatori pubblici e privati e l’eliminazione di tutto ciò che è superfluo o meramente ripetitivo. Ci dobbiamo invece quotidianamente confrontare con regole dettate dai più vari soggetti, che agiscono senza coordinarsi tra loro e, a volte, contraddicendosi, recando quindi ritardi nell’approvazione dei provvedimenti autorizzativi. Questo è un innegabile danno che comporta in molti casi l’abbandono da parte del committente dell’iniziativa, con le conseguenti negative ripercussioni sulla nostra attività. Ed è quello che emerge nell’analisi delle farraginose regole dettate dalla recente variante al Pgt del capoluogo nella quale, fra l’altro, è stata aumentata la delimitazione della città storica, ovvero della cosiddetta “zona rossa”. Tale zona oltre ad essere stata estesa a macchia di leopardo, è stata sottoposta ad un irrigidimento normativo, che difficilmente comporterà semplificazioni. Accade infatti che molte pratiche di ristrutturazione, di più facile approvazione con il Pgt Vigente, siano state rigettate a causa delle norme di variante. A titolo esemplificativo 2 articoli del provvedimento che dovrebbero
chiarire e semplificare gli interventi sul centro storico, creano invece incomprensioni e confusioni tali da rendere inattuabili molti virtuosi interventi di ristrutturazione. Siamo però fiduciosi che l’Amministrazione comunale troverà la strada per rimediare a buona parte delle discrasie riscontate nella variante. La qualificazione e l’aggiornamento delle imprese resta un tema determinante per il futuro della professione. In questo caso l’Eseb svolge un ruolo strategico. La domanda è: le imprese rispondono con coraggio a quella che è una vera e propria sfida per il futuro? “Il nostro settore è uno dei comparti produttivi caratterizzato dall’artigianalità del nostro prodotto, è sicuramente un valore, ma è vero che ha anche generato modelli produttivi che oggi faticano a competere in un mercato che cambia a ritmi vertiginosi. E’ in atto una trasformazione dei bisogni della società, cambiano gli stili di vita; c’è più domanda di qualità del prodotto edilizio; l’era digitale modifica i bisogni e impone nuove sfide tecnologiche; l’economia circolare impone nuovi modelli di consumo. L’Eseb è deputato ed ha le competenze per svolgere un ruolo fondamentale in tale processo di cambiamento. In tale contesto l’Ente ha già avviato molteplici azioni formative destinate sia agli imprenditori che alle maestranze e mirate a favorire lo sviluppo delle nuove tecniche costruttive. Ne sono un esempio le iniziative attuate dall’Eseb di concerto con il Collegio e le Organizzazioni sindacali provinciali del settore e relative ai processi formativi concernenti il 5
RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO COSTRUITO E RISTRUTTURARE : QUESTI SONO I TEMI CENTRALI DEL COMPARTO EDILE
risparmio energetico e l’utilizzo del Bim nel processo produttivo. Non va però scordato che la vera formazione, preliminare ad ogni altro possibile approfondimento, di ogni operaio edile si svolge “sul campo”: è l’impresa stessa che si preoccupa di far crescere i giovani operai insegnando l’arte edile nella pratica quotidiana del lavoro. Con il progetto “Sistema Abitare” si sono infatti avviati specifici programmi mirati alla realizzazione di un nuovo sistema del costruire che coniughi al meglio risparmio energetico, innovazione tecnologica e qualità dell’abitare. Tra gli ulteriori percorsi individuati ai fini di cui si parla, è stata data primaria importanza alla necessità di diffondere e veicolare alle imprese del comparto edile l’utilizzo del metodo BIM. Tale nuovo metodo, che ritengo sia di primaria importanza, consente e consentirà in futuro alle imprese di disporre, sin dalla fase di progettazione, di una visione completa dell’opera da realizzare al fine di verificarne la perfetta esecuzione in ogni singola fase. Dato l’interesse manifestato dalle imprese abbiamo in programma di proseguire su tale filone formativo con appropriate azioni che svilupperemo nel corso del prossimo anno”. C’è ancora una questione irrisolta che riguarda la facilità di accesso alla professione. Senza selezione non potrà mai essere risolto il contenzioso sulla concorrenza sleale. Come intendete muovervi per il futuro al fine di tamponare questa situazione? “Un tema cardine del prossimo anno sul quale concentreremo la nostra azione sarà proprio quello dell’accesso allo svolgimento della
nostra professione. Non esistono norme che prevedano il possesso di requisiti all’atto dell’iscrizione di una nuova impresa edile alla Camera di Commercio. Ciò ha determinato e determina la conseguente possibilità per chiunque di improvvisarsi imprenditore. La liberalizzazione totale nell’accesso al mercato ha quindi generato il fenomeno della proliferazione di imprese costituite da soggetti non qualificati o addirittura improvvisati determinando conseguenti distorsioni nella concorrenza: la dequalificazione del prodotto, l’evasione della normativa fiscale e contributiva e della normativa in materia di sicurezza del lavoro, l’elusione contrattuale. In questo contesto le offerte delle imprese 6
sono sempre più ribassate, venendo così a mancare l’equa marginalità dei ricavi che consenta la sopravvivenza delle aziende. Più volte abbiamo rimarcato che non è possibile che la nostra sia l’unica categoria professionale che può essere esercitata senza alcun tipo di accredito. Deve pertanto essere portata finalmente a compimento una normativa che chiediamo da tempo. Serve quindi un sistema di qualificazione degli operatori che faccia emergere le imprese che operano nel rispetto della legalità, della sicurezza, in regola con tutti gli adempimenti che la legge impone e che hanno inteso dotarsi dei più avanzati parametri di qualità a garanzia del proprio operato. Claudio Venturelli
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TRA I CORSI 2016 QUELLI SUL PROJECT FINANCING COME MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI
FORMAZIONE CONTINUA ESEB: IN SEDE O NELLE IMPRESE AL PASSO CON L’INNOVAZIONE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Tempo di bilanci e di nuove prospettive per Eseb. L’Ente sistema edilizia Brescia manda in archivio un 2015 tutto sommato positivo e si appresta a raccogliere le nuove sfide lanciate dalle necessità di una formazione in edilizia sempre più accurata, con un ventaglio di corsi ed iniziative mirate a coniugare innovazione e necessità delle imprese, non guardando mai al passato, ma solo al futuro. “L’anno appena terminato - conferma senza indugi Antonio Crescini, direttore di Eseb - è stato positivo. Di fronte, ad esempio, a cali vistosi come quello della Cassa edile, come Eseb abbiamo dovuto fronteggiare una fisiologica flessione nell’ordine del 10-15%. In senso generale posso dire che il sistema funziona e che le imprese
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La formazione continua Eseb è un grande servizio all’edilizia di oggi e di domani
si rivolgono a noi con fiducia. Per quanto, almeno così pare, gli Spesso, quando le situazioni lo anni bui sembra stiano finalmente rendono possibile, facciamo for- passando”. mazione direttamente in azienda, Rispetto all’impostazione dei a dimostrazione che formazione e corsi, Crescini ricorda - non senza sicurezza restano eleuna certa amarezza menti fondamentali”. - come “a livello di Le imprese Crescini non diformazione avevamo bresciane mentica poi di sottolivisto giusto quando, continuano ad neare come “ci si trovi circa cinque anni fa, investire anche ad avere a che fare con avevamo predisposto molte macchine innoun progetto sull’innoin macchine e vative, segno che le soluzioni innovative vazione tecnologica. imprese del territorio Dopo quattro anni, bresciano non hanno ho visto che una rete smesso di investire in tecnologia, di imprese ad altissimo livello ha il tutto nonostante i lungo periodo seguito questo percorso in modo di crisi attraversato dal settore. sostanzialmente identico. Peccato 7
ESEB CONTINUERÀ AD INSISTERE SULL’ALTA QUALITÀ DEI PRODOTTI EDILI E SULLO ZERO ENERGY BUILDING
non avere avuto le risorse allora per riuscire a concretizzare la nostra intuizione”. Per quanto riguarda il 2016, Crescini conferma l’intenzione di “proseguire sulla strada intrapresa. Tra i corsi, ad esempio, vorremmo continuare quelli sul project financing come nuova modalità per concepire il finanziamento dei cantieri, visto anche il progressivo cambio della committenza. Inoltre continueremo ad insistere sul concerto dell’alta qualità dei prodotti edili e sugli zero energy building. Le logiche dominanti di prossimi anni sono quelle dell’innova-
zione, anche a livello di contratti, e su questo noi dovremo lavorare”. Quanto ai corsi, tra quelli proposti da Eseb troviamo: 16 ore Accordo Stato Regione (formazione generale e specifica); 160 ore primo ingresso al lavoro; Addetti al sistema di accesso e posizionamento tramite funi; addetti alla rimozione e allo smaltimento amianto (con anche il corso per coordinatore); antincendio a rischio basso e medio; carrello elevatore; dirigenti di cantiere; Dpi III categoria (con anche filtri antipolvere). E poi ancora formazione macchine movimento terra, muletto, per
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conduttori di gru a torre e autocarrate, sollevatore telescopico e uso autogru. E ancora piattaforme di lavoro elevabili, pompe per calcestruzzo, ponteggi, primo soccorso, Rspp, segnaletica stradale e molti altri, compresi quelli della scuola del sabato e i vari moduli per gli aggiornamenti. Ecco perché Eseb continua a svolgere un ruolo strategico per il sistema delle imprese edili di Brescia. Un servizio prezioso che guarda al domani.
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ULTIMATE ANZITEMPO LE OPERE APPALTATE AL CONSORZIO STABILE CO.IN.E. DELLE IMPRESE PAC S.P.A. E SEMAT S.P.A.
LA PUNTUALITÀ BRESCIANA SEGNA GLI APPALTI BREBEMI SULLA TANGENZIALE SUD PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Opere pubbliche: la capacità e la puntualità bresciana ancora una volta hanno dato piena dimostrazione di efficienza e rispetto delle scadenze nelle opere accessorie della Brebemi. Un risultato che ancora una volta mette in evidenza come il sistema edile bresciano, spesso irragionevolmente escluso dal sistema degli appalti, sia in grado di offrire precisione e qualità delle opere. L’esempio che riportiamo è utile anche come ragionamento complessivo sul sistema degli appalti che oggi più che mai dimostra come si possano ottenere risultati brillanti nel quadro del project financing.
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I lavori affidati al consorzio bresciano sono stati completati anzitempo
Sono state ultimate le opere stradali appaltate al Consorzio Stabile CO.IN.E. rappresentato dalle Imprese Bresciane PAC S.p.A. e SEMAT S.p.A. (amministratore unico è il geom. Mario Parolini) riguardanti il collegamento con la tangenziale Sud della BreBeMi (Lotto A) , con la EX SS 510 della Valcamonica (Lotto C) ,il collegamento diretto con la Mandolossa (Lotto D) e l’adeguamento della tangenziale Sud di Brescia comprensivo dello svincolo con i 9
centri Commerciali di Roncadelle (Lotto B). Permangono i lavori in corso sulla tangenziale Sud- terza corsia ad opera di Mella 2000, nel tratto adiacente il centro commerciale IKEA e l’adeguamento dello Svincolo con la A4 Brescia Ovest, lavori realizzati direttamente dal Consorzio BBM. Di queste opere è concessionaria la Società BreBeMi incaricata per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale tra le città di
L’INTERVENTO È STATO REALIZZATO MANTENENDO ATTIVE LE DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
Brescia e Milano per una lunghezza complessiva di 62.1 km. Come previsto dalla “Legge Obiettivo” tali opere fanno parte della quota che il Concessionario BreBeMi deve affidare mediante gara ad evidenza pubblica per una quota minima del 30%. dell’intera opera affidata al Contraente Generale BBM. Tale affidamento ha premiato i costruttori locali che si sono affacciati a tale opportunità. I lavori eseguiti dalle imprese Camune PAC e SEMAT hanno avuto inizio nei primi mesi del 2012 e hanno raggiunto il primo importante traguardo nel mese di luglio 2014 con la consegna del lotto A in concomitanza con l’inaugurazione ed apertura al traffico dell’autostrada BreBeMi avvenuta alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dell’allora Ministro dei Lavori Pubblici Maurizio Lupi. Successivamente tutti gli sforzi sono stati volti al completamento delle opere di viabilità compensative ed integrate, poste a servizio della Provincia di Brescia, rese difficoltose dalla richiesta di mantenimento delle due corsie per senso di marcia, necessarie per garantire un regolare deflusso del traffico sulla tangenziale Sud e la contemporanea costruzione della linea ad alta velocità. Ecco quindi la descrizione delle opere. Lotto A Si tratta del tratto stradale di circa 8 km, che si stacca dalla SP 19, consta di una carreggiata a doppio senso di circolazione della larghezza totale di 10.50 m che collega, tramite lo Svincolo di Tra-
La visione complessiva degli interventi che hanno interess
vagliato Ovest, i centri Comunali di Ospitaletto e Travagliato e con lo Svincolo di Travagliato Est la zona industriale di Roncadelle e Castegnato. Le opere strutturali principali sono costituite dal sottopasso di Via dei Mulini, il ponte canale in struttura mista acciaio/calcestruzzo, il sottopasso della A4 BresciaMilano per giungere infine allo svincolo con la Tangenziale sud, con l’ampliamento della sede stradale a 3 corsie per senso di 10
marcia e la costruzione di 5 sottopassi e cavalcavia che assicurano il collegamento con le direttrici SP. BS 510, la nuova bretella di collegamento con la Mandolossa ed i centri commerciali limitrofi. Il collegamento delle aree agricole poste a Nord e a sud della Tangenziale è stato garantito dalla costruzione del sottopasso “Antezzate” in luogo del precedente cavalcavia poderale demolito. Anche in questo caso si è agito con puntualità ed efficienza esecutiva, per
TUTTE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA SISMICA E DI DURABILITÀ DELLE STRUTTURE
collegamento a Nord verso la Valle Camonica è stato rimodellato ad una larghezza complessiva di 22.00 m al fine di delimitare le due carreggiate per senso di marcia con idoneo spartitraffico protetto da barriere metalliche di sicurezza e corsie di emergenza. Le opere strutturali principali hanno interessato l’ampliamento del ponte sul torrente Gandovere, la galleria della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e il sottopasso di via Cavezzo.
sato il complesso sistema viario accessorio alla BreBeMi
un’opera non certamente semplice. Lotto B E’ il tratto che prevede l’adeguamento della sede stradale della Tangenziale Sud esistente a 3 corsie e prosegue in direzione Verona sino alle aree di servizio al km. 2+350 da cui hanno inizio i lavori di competenza Mella 2000. Tale ampliamento della carreggiata ha reso necessario rimodellare lo svincolo di Roncadelle con la costruzione del nuovo cavalcavia
al Km. 1+900 previa demolizione del cavalcavia esistente e la costruzione del nuovo ponte sulla roggia Mandolossa. L’ampliamento delle rampe di svincolo e successivo adeguamento alla Normativa in vigore ha comportato lo smaltimento dei materiali rinvenuti costituiti da “scoria di acciaieria” presso siti autorizzati. Lotto C Parliamo in questo caso del 11
Lotto D Attraverso questa breve arteria della lunghezza di 1.1 km si percorre il tratto stradale quasi prevalentemente in trincea, sottopassando la linea ferroviaria Milano-Venezia e la stessa BresciaIseo-Edolo mediante manufatti “monolite” in calcestruzzo posizionati a “spinta” che non hanno reso necessario l’interruzione al traffico ferroviario durante l’esecuzione dei lavori. I collegamenti irrigui sono stati garantiti mediante la realizzazione di due ponti canale eseguiti in calcestruzzo precompresso. La bretella si collega a nord mediante la realizzazione di una nuova rotatoria nella zona industriale della Mandolossa sulla EX SS 510. Tutte le opere sono state eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia sismica e di durabilità delle strutture ed ogni lavorazione è stata subordinata alle procedure di qualità, ambiente e sicurezza adottate dal contraente generale.
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NUOVE RESINE: LA TECNOLOGIA SPAZIALE ARRIVA IN CANTIERE CON RISULTATI INASPETTATI ED EFFICACI
L’EDILIZIA USA LA COLLA: SÌ, PERÒ NELLA FORMULA CI SONO SOLUZIONI TECHNO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
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Parlare di colla è limitativo. Oggi, infatti, sono disponibili sul mercato nuove resine ad alto contenuto tecnologico in grado di soddisfare molte esigenze di cantiere. E se qualcuno ha dei dubbi è bene ricordare come le piastrelle protettive dello space shuttle erano incollate… La tecnologia spaziale arriva in cantiere. L’innovazione non conosce sosta nei cantieri edili, dove si è sempre alla ricerca di soluzioni più efficaci e flessibili. Un esempio possono essere gli adesivi di ultima generazione, ideali per assemblare i materiali utilizzati proprio in cantiere abbandonando i sistemi, diciamo così, più classici. Oggi ci sono adesivi che possono essere utilizzati per opere in legno, legno lamellare, legno acciaio o legno cemento. Questo tipo di resine sono concepite per avere un alto grado di resistenza, ovviamente con risposte diverse a seconda degli utilizzi. Per questo vanno impiegate con grande accuratezza, così da
sfruttarne al massimo la versatilità zioni) di strutture o edifici che si e le grandi doti di resistenza. trovano in zone sismiche. Uno dei punti chiave è, senza Ma non è tutto: queste resine dubbio, la durata sono perfettamente nel tempo, caratteutilizzabili anche ristica questa che, per giunzioni con Le nuove resine sono unita alla solidità, calcestruzzo, marne consigliano l’im- perfettamente utilizzabili mi, metalli o matepiego nei cantie- anche per giunzioni con riali sintetici. calcestruzzo, marmi, ri senza timore di Una nuova “brutte sorprese”. frontiera del canmetalli o materiali Questi sistemi tiere edile con gasintetici. sono considerati anranzie di indeforcora più efficaci di mabilità a lunghisquelli di tipo plastisima scadenza. Nel co, soprattutto perché garantiscono segno dell’innovazione e della l’indeformabilità. Queste qualità ricerca di sicurezza e verso edine rendono consigliabile l’utilizzo fici sempre più tecnologicamene anche in costruzioni (o ristruttura- avanzati. 12
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UNA SFIDA TECNICA DIFFICILE, MA IL TRAGUARDO È STATO VINTO GRAZIE A INTELLIGENZA E FLESSIBILITÀ
PROGETTO ITALIANO IN MALI: UN OSPEDALE COSTRUITO CON MATERIE PRIME LOCALI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
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Un Paese tra i più poveri al mondo, con una situazione politica di forte instabilità. E la voglia di regalare un po’ di speranza attraverso un asse solidale che parte dall’Italia per giungere fino al Mali per realizzare un’opera con i materiali locali rispettando lo stile architettonico della tradizione. E‘ nato così il centro per la riabilitazione psicomotoria Jigiya Som, realizzato a Katì (siamo a 20 chilometri da Bamako, capitale del Mali), un lavoro frutto dell’ingegno e dell’impegno di due italiani, Emilio e Matteo Caravatti, titolari di uno studio di architettura che opera a Monza. Sono loro (insieme a Chiara Gugliotta, Elena Verri, Francesca Baldessari e Mattia Calore) ad aver concretizzato questo sogno durato quasi dieci anni con l’impiego di maestranze e imprese del posto, unendo suggestioni architettoniche a una funzionalità ben precisa. Il tutto nell’ottica di dotare questa terra martoriata di un centro dove potersi occupare, ap-
punto, di disabilità. Una struttura di lavorare a sostegno di chi vive che, soprattutto in prospettiva, avrà nell’Africa Sub-Sahariana. una grande valenza per quel terriOltre ad aver impiegato matorio martoriato. estranze locali, il Strutturalmenprogetto del centro te Jigiya So si sviriabilitativo ha conLigiya So si sviluppa su luppa su una supertemplato l’utilizzo 1.400 metri quadrati: di materiali del luoficie di 1.400 metri quadrati: costato costato 315mila euro, go, con volumetrie 315mila euro, è semplici ed un coè stato realizzato stato realizzato gra- grazie alla Fondazione lore che rimanda zie al finanziamento alle tonalità del Pianzola di Mortara. della Fondazione terreno circostante. Francesco Pianzola Ed è proprio di Mortara (in prouna scuola il prosvincia di Pavia) e ha potuto contare simo obiettivo, per la precisione su supporto di Africabougou On- una scuola materna da realizzare lus, associazione fondata proprio proprio sul terreno che confina con dagli stessi Caravatti nell’ottica il centro di riabilitazione. 13
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
CULTURA ORIENTALE E OCCIDENTALE TROVANO UN PUNTO D’INCONTRO NELLE COSTRUZIONI
ARCHITETTURA A DUBAI: CON 828 METRI IL BURJ KHALIFA È L’EMBLEMA DEI TOP PLACES PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Oggi rinascessero i grandi architetti che hanno fatto la storia di questa disciplina probabilmente andrebbero a vivere a Dubai. È nella metropoli del Golfo Persico che si concentrano i progetti più incredibili del prossimo futuro. A cavallo tra ingegneria, architettura e ecologia. Dall’arcipelago di isole a forma di mondo, all’hotel sottomarino, ai grattacieli in continua evoluzione, costruiti su terra strappata al deserto. Il tutto reso più facile dalle tasche super fornite dei signori del petrolio.
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Il Burj Khalifa con i suoi 828 metri è la più alta costruzione al mondo
Dubai è la città degli eccessi, del lusso più sfrenato dove il fasto delle architetture moderne si mescola con i quartieri tradizionali impregnati di cultura antica. Il mare, il deserto, le riserve naturali attorno ad essa, esclusivi campi da golf, centri commerciali sfavillanti e alberghi lussuosissimi ne fanno una meta esclusiva e intrigante. Essa affascina perché coniuga i tratti ultramoderni di una città occidentale con quelli tipici della cultura mediorientale. Una metropoli senza pari al mondo che 14
deve essere visitata per scoprire la sua vera identità. Basta scoprire i «top places» di Dubai, ossia i luoghi must, per incontrare le straordinarietà che sono sorte negli anni. A cominciare dal Burj Khalifa: alto 828 metri è una delle attrazioni della città difficilmente dimenticabili. Finito di costruire nel 2010, è la struttura più alta mai realizzata dall’uomo sulla terra, di cui si apprezza la maestosità maggiormente all’interno che dall’esterno. É infatti solo dall’interno che è possibile ammirare il
FINITO DI COSTRUIRE NEL 2010, IL BURJ KHALIFA È LA STRUTTURA PIÙ ALTA MAI REALIZZATA DALL’UOMO
Il Burj Khalifa
fasto dell’edificio oltre che godere della magnifica vista di tutta la città. Atmosfere uniche quelle offerte dai numerosi locali sorti al suo interno, tra cui spiccano il sontuoso Armani Hotel, At The Top Sky Lounge e l’unico ristorante sul tetto del mondo, l’Atmosphere Lounge. Inoltre ai piedi del grattacielo si trovano le famose «fontane danzanti» che offrono spettacolari giochi d’acqua a ritmo di musica con getti d’acqua alti fino a 150 metri, uno show che attira centinaia di visitatori ogni giorno. E l’incendio che si è sviluppato in un edificio proprio vicino al gigante ha dimostrato come la tecnologia di cui sono dotati questi palazzi funziona, limitando al minimo le conseguenze. Il famosissimo Burj Al Arab, hotel a sette stelle costruito nel 1999, progettato per assomigliare ad una gigantesca vela con i suoi 321 metri di altezza, è divenuto uno dei simboli della città. Presenta interni dal design unico e accattivante che mescola spazi moderni con i tipici arredi orientali. É l’albergo più lussuoso e alto del mondo. L’unico ad essere stato costruito su un’isola artificiale concepita come lo scafo su cui poggia la maestosa vela. Un gioiello di architettura moderna dove cascate, giochi d’acqua ed acquari sono stati pensati per stupire e rendere il soggiorno indimenticabile. Dopo la vela a Dubai è sorta anche la spirale. Nel 2013 è stato inaugurato un edificio alto 306 metri con una forma a spirale che ha una torsione di 90 gradi, arrivando a ricordare un enorme Dna. Il grattacielo è stato progettato dal gruppo Skidmore, Owings and 15
Il Burj Al Arab
ALTRO ESEMPIO È LA CAYON TOWER, DETTA ANCHE INFINITY, È UN CAPOLAVORO: UNA SPIRALE CHE PUNTA DRITTA AL CIELO
Merrill, lo stesso che ha costruito il Burj Dubai e la Trump Tower a Chicago. La Cayon Tower, detta anche Infinity, è la più alta nel suo genere. Infatti, il Turning Torso di Malmo in Svezia, suo simile raggiunge solo i 190 metri di altezza. La torre situata nella Marina di Dubai ha 75 piani e gli appartamenti sono soprattutto residenziali; in più all’interno sono stati costruiti un campo da tennis, piscine, centri benessere, palestre, asili e molti altri servizi per i residenti. I fortunati che potranno permettersi un appartamento godranno di una splendida vista sul mare o sul porto turistico. Il grande parco acquatico, inserito all’interno di un resort da mille e una notte, l’Hotel Altantis, tributo alla favolosa leggenda di Atlantide, è uno dei più noti simboli di Dubai, punto di riferimento della famosissima isola a forma di palma. L’attrazione principale del parco è la piramide di Ziggurat con il suo scivolo alto più di ventisette metri. All’interno del parco si trova anche il labirinto di sale sommerse che riproduce l’antica città sommersa di Atlantide, una vera finestra sull’oceano con un acquario che conserva e preserva circa 65mila pesci e creature marine. Negli ultimi decenni sono state realizzate a Dubai decine di edifici spettacolari ed innovativi, mentre alcuni progetti sono in fase di realizzazione o non ancora avviati. Tra i progetti più particolari che non sono stati ancora realizzati c’è la «Da Vinci Tower» o Dynamic Tower, progettata da più di un decennio ed ancora solo su carta,
La Cayon Tower, architettura a torsione
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IL PARCO ACQUATICO INSERITO IN UN RESORT DA MILLE E UNA NOTTE, È UN TRIBUTO AD ATLANTIDE
opera dell’architetto David Fisher, italiano di origini israeliane, e del suo studio Dynamic Architecture. La torre prevede 80 piani per un totale di 420 metri di altezza in cui sono collocati 200 appartamenti, uffici, 5 ville da 1500 mq ed un albergo a 6 stelle, ma la peculiarità del progetto risiede nella sua natura dinamica e mutevole: ogni piano infatti ruota attorno ad un pilone centrale, che costituisce la struttura portante dell’intero grattacielo rotante, in maniera indipendente, generando così infinite configurazioni dello skyline della torre. Il sistema che muove ogni
piano è costituito da 8 turbine eoliche, che oltre ad alimentare i fabbisogni energetici degli appartamenti presenti, permette di generare, insieme ai pannelli fotovoltaici integrati sul tetto di ogni piano, oltre 190 milioni di kilowatt all’anno ed un relativo introito di 7 milioni di euro derivato dalla vendita del surplus di energia prodotta. L’intera struttura sarà prefabbricata per permettere una molto più rapida messa in opera e conseguentemente ridurre drasticamente i tempi di costruzione (un piano ogni sette giorni anziché uno ogni sette settimane).
Il superlussuoso parco acquatico Atlantis
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I moduli degli appartamenti saranno assemblati in Italia, compresi di impianti elettrici, idraulici e di condizionamento. Gli spostamenti avverranno in maniera molto graduale in modo da non essere percepiti da chi vive nell’edificio e permettere di orientare i pannelli fotovoltaici permanentemente al sole per generare energia. Un progetto decisamente faraonico che stenta però a vedere l’avvio dei lavori. Ma a Dubai tutto può accadere da un momento all’altro. Wilda Nervi
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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LAVORO
INDICI
- Durc on line - Inail - consultazione per numero di protocollo - nota 21 dicembre 2015 pag. 22 - D.lgs. 148/2015 - riforma degli ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione Ordinaria a favore degli apprendisti - accordo nazionale parti sociali pag. 22
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 46
- Tfr - legge 297/82
pag. 46
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
pag. 46
- Ministero del Lavoro - d.lgs. 148/2015 - riordino della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - trattamento delle domande di integrazione durante il primo anno nota 21 dicembre 2015 pag. 22
LAVORI PUBBLICI
- Ministero del Lavoro - responsabilità solidale negli appalti in materia contributiva - art. 29, co.2 d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, co. 28 D.L. n. 223/2006 - limite di due anni - interpello n. 29/2015 pag. 23 - Inps - D.M. 19 novembre 2010 - occupazione dei giovani genitori - incentivo all’assunzione messaggio n. 7376/2015 - Inail - abolizione del registro infortuni circolare n. 92/2015
pag. 23 pag. 24
- Inail - basi di calcolo dell’autoliquidazione dei premi assicurativi - nuove modalità di comunicazione online - circolare n. 88/2015
pag. 25
- Dirigenti di aziende industriali TMCG al 31 dicembre 2015
pag. 25
Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di novenbre 2015
pag. 26
- Pubblicità e termini per gli appalti pubblici
pag. 47
- La disciplina del subappalto
pag. 50
- Richiesta di autorizzazione al subappalto
pag. 54
- Dichiarazione allegata all’offerta circa i possibili subappalti
pag. 55
- Dichiarazione sostitutiva del certificato “antimafia”
pag. 55
- Certificato di esecuzione lavori per lavori
pag. 56
- Retribuzione convenzionale di titolari e soci
pag. 56
- Dichiarazione di conformità all’originale dei bilanci
pag. 56
- Dichiarazione di non controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice
pag. 56
- Schema di cartello di cantiere
pag. 56
- Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 per gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pag. 57
TRIBUTI - Legge di stabilità 2016 - misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni
pag. 38
- Acquisto di case da locare - pubblicate le istruzioni per usufruire dell’agevolazione fiscale pag. 42 - Chiarimenti sull’applicazione del regime dell’inversione contabile (reverse charge)
pag. 43
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- Comunicazione del ricorso a noli a caldo o forniture in opera
pag. 57
- Fac-simile di dichiarazioni sostitutive
pag. 57
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
pag. 57
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
VARIE
pag. 57
- Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario e del certificato dei carichi pendenti pag. 58 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
pag. 58
- Dichiarazione di impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di imprese o un Consorzio Ordinario di concorrenti
pag. 58
- Comunicazione circa la composizione azionaria della società
pag. 59
- Proroghe dell’anticipazione, del periodo decennale per le pratiche Soa, delle forme di pubblicità degli appalti
pag. 59
- Il quadro sull’orientamento prevalente in tema di cause di esclusione
pag. 58
- Nuova misura del tasso d’interesse legale allo 0,2%
pag. 72
- Condizioni e limiti della garanzia decennale dell’immobile
pag. 72
- Linee guida Abi per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie pag. 73 - Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del quarto trimestre 2015
pag. 73
- Autotrasporto - calendario divieti circolazione 2016
pag 74
ANCE INFORMA
pag. 75
- Nell’avvalimento il prestito non può essere solo cartolare e astratto - è insufficiente la dicitura di “messa a disposizione delle risorse necessarie” pag. 60 - La cauzione non intestata alle mandanti può essere regolarizzata con il soccorso istruttorio
pag. 61
- La violazione tributaria per essere ostativa alla partecipazione alla gara deve essere definitiva
pag. 61
URBANISTICA
- Applicazione del costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti o meno la demolizione e la ricostruzione dell’edificio
pag. 62
- Il costo di costruzione
pag. 62
- La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi
pag. 63
- Ripristino di edifici crollati o demoliti: il concetto di “preesistente consistenza”
pag. 71
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
Carta dei servizi
Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, Project...) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti
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Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca dati di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo \\easystore\guest\Notiziario\Stampa\2015\05-2015 Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 21
Collegio Costruttori Edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
DURC ON LINE - INAIL CONSULTAZIONE PER NUMERO DI PROTOCOLLO NOTA 21 DICEMBRE 2015 Si informa che l’Inail con nota del 21 dicembre 2015 ha segnalato che dallo scorso 16 dicembre 2015 è stata rilasciata, sul proprio sito istituzionale, www.inail.it, la nuova versione del servizio Durc On Line, che consente agli utenti di effettuare la consultazione della regolarità in corso di validità per numero di protocollo. A seguito di tale implementazione, è quindi possibile effettuare la ricerca sia tramite il numero di protocollo del Durc On Line in corso di validità, sia tramite il codice fiscale del soggetto per il quale è stata emessa la regolarità contributiva.
D.LGS. 148/2015 - RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA A FAVORE DEGLI APPRENDISTI - ACCORDO NAZIONALE PARTI SOCIALI Si informa che il 22 dicembre 2015 è stato firmato da tutte le parti sociali del settore edile l’allegato accordo nazionale in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (Cigo) a favore dei lavoratori con contratto di apprendistato (cfr. circolare del Collegio n. 48 del 29 settembre 2015). Tale Accrordo si é reso necessario poiché il decreto legislativo n. 148/15 ha ampliato la platea dei beneficiari della Cigo, includendo anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e prevedendo gli specifici obblighi contributivi di legge in capo ai datori di lavoro, l’accordo nazionale stabilisce che gli obblighi contributivi in Cassa Edile, derivanti dalle norme contenute nei singoli contratti del settore edile, cessino di operare con decorrenza dallo scorso 1° settembre 2015, medesima data da cui decorre per tali lavoratori il versamento delle aliquote contributive di legge per l’ammortizzatore sociale in parola. In particolare per quanto riguarda la Cassa Edile di Brescia si segnala che in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14/9/2015 e con riferimento al messaggio Inps n° 5919/2015, dal 24 settembre 2015 anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (codici qualifiche Cape AB AC AD AF AG AH AL AM) spetta quindi la Cigo.
Quindi, dalla data suddetta la Cassa Edile cesserà il rimborso alle imprese del trattamento integrativo per eventi meteorologici dovuto agli apprendisti con contratto professionalizzante. Dalla denunciaPANTONE di settembre 2015 quindi 281 le imprese potranno richiedere CMYK 100 - 72 - 0 - 32 il rimborso del trattamentoRGB integrativo 0 - 40 - 104 per eventi meteorologici relativo a apprendisti professionalizzanti solo per le giornate di maltempo verificatesi entro il 23/9/2015. Infine rimane invariato il trattamento per gli apprendisti assunti con contratto di “apprendistato espletamento diritto dovere” (codici qualifiche Cape A1 A2 A3 A4 A5 A6 ). Le imprese continueranno ad anticipare il trattamento integrativo e richiedere poi il rimborso alla Cassa Edile.
MINISTERO DEL LAVORO D.LGS. 148/2015 - RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI INTEGRZIONE DURANTE IL PRIMO ANNO NOTA 21 DICEMBRE 2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con nota del 21 dicembre 2015, che si allega in calce alla presente, ha diramato chiarimenti in merito alle indicazioni fornite nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015 (v. Circolare n. 522 del 12/11/15), relativamente alle modalità di presentazione delle domande di trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria concernenti il primo anno di tale trattamento e inoltrate nel periodo transitorio conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (cfr. Not. N. 11/), avvenuta in data 24 settembre 2015. Nello specifico, la menzionata nota precisa che può essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al D.Lgs. n. 148/2015 laddove la consultazione sindacale/il verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del citato decreto e le relative istanze siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre 2015 ed il 31 ottobre 2015, periodo, quest’ultimo, durante il quale le aziende non erano tenute a rispettare i termini procedimentali previsti dall’art. 25, commi 1 e 2, dello stesso decreto. In questo specifico caso si parla di inoltro della domanda entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o
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dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale e decorrenza delle sospensioni o riduzioni di orario non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il Ministero del Lavoro PANTONE COOL GRAY 9 evidenzia altresì che la disciplina al D.Lgs. n. 148/2015 CMYK 0 - 0 -previgente 0 - 60 consentiva un- 135 procedimento istruttorio, per RGB 135 - 135 le parti interessate al trattamento di integrazione salariale straordinaria, nel quale le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti alla istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate. Ciò considerato, il Ministero ritiene che la norma del D.Lgs. n. 148/2015 possa essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura attivata dalle parti, che pone le sue basi sull’atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni dell’orario di lavoro, sia pure nei limiti temporali sopra richiamati. Ministero del Lavoro Roma, 21 dicembre 2015 Nota Prot. 28/0014948 Oggetto: chiarimenti sulla circolare n. 30 del 9.11.2015. Con la circolare di cui all’oggetto sono state impartite, tra l’altro, indicazioni circa le modalità di presentazione dell’istanza del trattamento di CIGS e, in particolare, delle domande concernenti il primo anno dei predetti trattamenti, presentate nel periodo transitorio conseguente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (24.09.2015 ). Si ritiene necessario sul predetto punto della citata circolare meglio chiarire la correlaz ione tra la presentazione dell’istanza e gli eventi che anticipano la domanda di CIGS. In considerazione che il procedimento del trattamento di CIGS si compone di vari elementi istruttori a cominciare dall’atto negoziale tra le parti interessate (datori di lavoro e OO.SS. dei lavoratori), si ritiene che possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al decreto legislativo n. 148/2015 qualora la consultazione sindacale/verbale d’accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e le relative istanze siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.09.2015 e il 31.10.2015; periodo quest’ultimo durante il quale le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148/2015, così come disposto dall’articolo 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Si ritiene di evidenziare, inoltre, che il regime normativa precedente al decreto
LAVORO
legislativo n. 148/2015, consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all’istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate. In considerazione di ciò la norma del decreto legislativo n. 148/2015 può essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura posta iri essere dalle parti che, come sopra riportato, pone le sue basi sull’atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati. Posto quanto sopra, si invita codesta Direzione generale a tenere conto, nelle fasi istruttorie del procedimento, delle indicazioni riportate nella presente.
MINISTERO DEL LAVORO RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA ART. 29, CO. 2 D.LGS. N.276/2003 E ART. 35, CO. 28 D.L. N. 223/2006 - LIMITE DI DUE ANNI - INTERPELLO N. 29/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, che si riporta in calce alla presente, si é espresso sul tema della responsabilità solidale negli appalti in materia contributiva ribadendo che nel periodo di vigenza dell’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n.276/2003 e dell’art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 (quindi sino al 27 aprile 2012), la disposizione contenuta nell’art. 29, in quanto di carattere speciale debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella contenuta nell’art. 35. Pertanto ai fini della responsabilità solidale in questione occorre tenere altresì in conto della specifica limitazione temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto. Tale conclusione, peraltro da sempre sostenuta dall’Ance, a cui il Dicastero è giunto dopo aver ripercorso l’avvicendarsi delle norme in oggetto, segue coerentemente la ratio delle medesime, attribuendo all’art. 29 il carattere di specialità rispetto a quella dell’art. 35 e, pertanto, di prevalenza rispetto alla medesima per ciò che concerne il limite temporale di due anni ai fini della responsabilità solidale retributiva e contributiva.
Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015 Interpello n. 29 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - responsabilità solidale in materia contributiva - limite di due anni. Le Confindustria, l’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e l’Alleanza delle cooperative hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all’applicazione del termine di decadenziale di due anni ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, l’istante chiede chiarimenti circa l’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, sopra citato. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. Com’è noto, la prima formulazione dell’art. 35, comma 28 citato, vigente fino al 28 aprile 2012, prevedeva che “l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”. Nel contempo anche l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, prevedeva la medesima responsabilità stabilendo che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”. Successivamente l’art. 35 citato è stato riformulato ad opera del D.L. n. 16/2012 (conv. da L. n. 44/2012), con cui si è circoscritta la previsione del regime di responsabilità solidale alle sole ipotesi del “versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto”, escludendo dalla formulazione originaria la previsione inerente la responsabilità a titolo contributivo.
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Il medesimo art. 35, commi da 28 a 28ter, da ultimo, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 è stato abrogato. Contestualmente l’art. 28, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto una corrispondente modifica dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, ampliandone l’originaria formulazione limitata ai trattamenti retributivi e contributivi, stabilendo che la responsabilità solidale ricorre anche per gli obblighi, ove previsti, relativi agli adempimenti del sostituto d’imposta, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973. Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) - cioè sino al 27 aprile 2012 - la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.
INPS - D.M. 19 NOVEMBRE 2010 - OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI - INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE MESSAGGIO N. 7376/2015 Si informa che l’Inps con messaggio n. 7376 del 10 dicembre 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio ha ripristinato la possibilità di iscrizione alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, istituita con D.M. del 19 novembre 2010. L’Istituto rammenta inoltre che, ai sensi del richiamato decreto, le imprese che provvederanno ad assumere in forma stabile giovani di età non superiore a 35 anni e con figli minori, iscritti alla Banca dati in oggetto, accessibile tramite il sito internet www.inps. it, potranno beneficiare di un incentivo pari a 5.000 euro. Inps Roma, 10 dicembre 2015 Messaggio n. 7376 Oggetto: “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre
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2010 ed incentivo per la loro assunzione. Ripristino della possibilità di iscriversi alla Banca dati. Come è noto, con Decreto del 19 novembre 2010, il Ministro della Gioventù ha stanziato 51.000.000 di Euro per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori. A tal fine il citato Decreto ha previsto la creazione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di 5.000 euro in favore delle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati medesima. Con circolare avente ad oggetto i criteri interpretativi e le linee guida in ordine alle modalità di attuazione del D.M. 19 novembre 2010, il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, disposto che, al raggiungimento di una percentuale di utilizzo delle risorse stanziate pari all’80%, venisse sospesa la possibilità per i lavoratori di iscriversi alla Banca dati. Con il presente messaggio si rende noto che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota inviata a questo Istituto il 18 novembre 2015, ha rivisitato le linee guida precedentemente fornite, dando nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni alla Banca dati. L’iscrizione, come già precisato nella circolare Inps n. 115 del 5 settembre 2011 e nel messaggio 20065 del 21 ottobre 2011 a cui si rinvia, dà diritto alle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati di richiedere all’Istituto l’autorizzazione al godimento di un incentivo pari a 5.000 Euro. Si fa presente, al riguardo, che alla Banca dati si accede dal sito internet www.inps. it, seguendo il percorso “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e Pin, “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”.
INAIL - ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI CIRCOLARE N. 92/2015 Si informa che l’Inail con circolare n. 92 del 23 dicembre 2015, che si riproduce in calce alla presente, avente ad oggetto l’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che stabilisce la soppressione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni, e
dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto. Quindi a decorrere dallo scorso 23 dicembre 2015 il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del registro infortuni Nello specifico, l’Inail evidenzia che: - per effetto della richiamata norma, l’obbligo, a carico del datore di lavoro, della tenuta del registro infortuni viene meno a partire dal 23 dicembre 2015; - nulla è tuttavia mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Istituto gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo modificato dall’art. 21, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 151/2015. La circolare in commento segnala inoltre che, in considerazione della abolizione del predetto registro, l’Istituto ha realizzato sul proprio portale web il “cruscotto infortuni”, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva. Tale “cruscotto” consente agli organi di vigilanza di consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail, ai sensi del citato art. 53. Gli infortuni avvenuti in data precedente al 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni soppresso dalla norma di cui trattasi. Si ritiene pertanto utile archiviare presso l’azienda il registro infortuni e di conservarlo in caso di ispezione degli organi di vigilanza. Inail Roma, 23 dicembre 2015 Circolare n. 92 Oggetto: Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio. Premessa In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del
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d.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Abolizione della tenuta del registro infortuni L’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 prevede: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”. In proposito, il citato d.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, diventerà effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non avrà più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con d.p.r. n. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con d.m. 12.9.1958, come modificato dal d.m. 5.12.1996. Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b). Rilascio del “cruscotto infortuni“ e modalità di fruizione In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m.. Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame. Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’Inail www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi, prevedrà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici. Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Ter-
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ritoriale (in sigla PAT). Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura. La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l’Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura. Assistenza agli utenti e rilascio del servizio Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile. Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali sarà a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area contatti del portale www.inail.it ). E’ stato sviluppato il manuale “Cruscotto Infortuni” volto a fornire istruzioni puntuali ed utili alla navigazione nel database in argomento e che prevede nell’area news la comunicazione degli aggiornamenti che saranno apportati nel corso del tempo al database stesso. Il manuale utente del nuovo servizio online sarà disponibile sul sito istituzionale.
INAIL - BASI DI CALCOLO DELL’AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ONLINE CIRCOLARE N. 88/2015 Si informa che l’Inail con la circolare n. 88 del 17 dicembre 2015,riguardante l’adempimento di cui all’art. 28, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, nel testo sostituito dall’art. 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 151/2015, ha introdotto l’obbligo per l’Istituto di comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le basi di calcolo del premio assicurativo non più con l’inoltro delle stesse tramite PEC (oppure, ove mancante o non
attiva la casella PEC, tramite posta ordinaria), bensì rendendo disponibili per i datori di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo sul sito www.inail.it. Premesso che, attraverso un apposito avviso sul proprio portale web, ogni anno, l’Inail provvederà tempestivamente ad informare l’utenza dell’avvenuta pubblicazione della “comunicazione delle basi di calcolo”, la menzionata circolare fornisce le istruzioni di seguito evidenziate. Nella comunicazione delle basi di calcolo dei premi sono indicati gli elementi necessari per il conteggio del premio dovuto a titolo di rata anticipata e di regolazione per l’anno precedente, con eventuali oscillazioni del tasso ai sensi degli articoli 20 e 24 delle “Modalità tariffarie”, la riduzione dell’importo dei premi prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove spettante (v., da ultimo, la circolare della Direzione Generale dell’Inail n. 87 del 17 dicembre 2015), l’addizionale sui premi per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto, se dovuta, alcune agevolazioni riconosciute dalla vigente normativa e l’importo delle retribuzioni presunte da utilizzare per determinare il premio anticipato. Nel testo introduttivo sono riportati i riferimenti normativi, le istruzioni per la lettura delle basi di calcolo, il riepilogo delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento del premio, nonché le istruzioni per la compilazione del modello F24. A decorrere dall’autoliquidazione dei premi 2015/2016, la comunicazione delle basi di calcolo avviene esclusivamente tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende”, appositamente realizzata nel sito www.inail.it - servizi online. I datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione annuale possono prendere visione della comunicazione, esclusivamente ad essi riservata, collegandosi al predetto sito internet con le credenziali di accesso previste per i servizi telematici riguardanti il rapporto assicurativo (v. la circolare della Direzione Generale dell’INAIL n. 81 del 30 novembre 2015, sulla nostra Circolare n. 558 del 3/12/15). Per ogni comunicazione sono indicate la data di emissione (che consente una consultazione cronologica delle comunicazioni), quella di pubblicazione sul sito e, dopo la prima visualizzazione, la presa visione da parte dell’utente. Le comunicazioni delle basi di calcolo restano disponibili on-line nel “Fascicolo aziende” per cinque anni. Con specifico riferimento all’autoliquidazione dei premi 2015/2016, in scadenza il 16 febbraio 2016, l’Istituto fa presente che: le comunicazioni delle basi di calcolo sono disponibili, a partire dal 21 dicembre 2015, nella sezione “Fascicolo aziende”, all’indirizzo internet sopra riportato, selezionando la
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tipologia di comunicazione “Basi di calcolo dell’autoliquidazione 2015/2016”; il servizio si aggiunge a quelli “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”, che consentono, rispettivamente, di visualizzare le basi di calcolo di un determinato codice ditta e di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico, anche per più codici ditta contemporaneamente, per la sola autoliquidazione in corso; in fase transitoria, e soltanto per l’autoliquidazione dei premi 2015/2016, agli utenti che non risultano avere mai utilizzato i servizi telematici la comunicazione delle basi di calcolo, oltre a essere disponibile nel nuovo servizio on-line, sarà trasmessa tramite PEC, oppure, se mancante e non attiva la casella PEC, tramite posta ordinaria. Da ultimo, la circolare in discorso segnala che il “Manuale utente” del nuovo servizio on-line è reperibile sul portale web dell’Istituto.
DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - TMCG AL 31 DICEMBRE 2015 Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali non determina la crescita del minimo tabellare, ma prevede un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo - TMCG - ossia un livello di retribuzione complessiva annua lorda - il TMCG - al di sotto del quale nessun dirigente può di fatto venirsi a trovare. Si fa presente che i valori del TMCG previsti per l’anno 2015, che dovranno essere assunti come parametro al 31 dicembre 2015, sono pari a 66.000,00 e 80.000,00 euro lordi. Per effetto di tale meccanismo il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere confrontato, entro il 31 dicembre 2015, con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Qualora dal confronto effettuato a fine anno fra il trattamento economico percepito dal dirigente ed il valore del TMCG dovesse risultare una differenza in negativo per il dirigente, l’azienda deve intervenire per assicurare il livello di garanzia. A tal proprosito si rammenta che a seguito del rinnovo dello scorso 30 dicembre 2014 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi il livello del trattamento minimo complessivo di garanzia annuo (TMCG) da assumere a riferimento dal 2015, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è di 66.000 euro. Lo stesso livello di TMCG è riconosciuto a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2015, abbiano maturato una anzianità di servizio
LAVORO
nella qualifica e nell’azienda pari o inferiore a dodici mesi. Il secondo livello del TMCG viene definitivamente superato. A ragione del superamento del secondo livello (già fissato in 80.000 euro), le parti hanno concordato, a favore dei dirigenti con una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda, al 1° gennaio 2015, superiore all’anno, una peculiare disciplina del livello del TMCG applicabile dal 2015. La logica sottesa a questa particolare disciplina, è così riassumibile: - al sesto anno i dirigenti avrebbero maturato il secondo livello di TMCG; - il secondo livello è stato, invece, superato dall’accordo di rinnovo; - i dirigenti tra il primo e il sesto anno di anzianità vedono, pertanto, disattesa l’aspettativa di maturare il secondo livello; - si è, allora, concordato di “cristallizzare” l’aspettativa maturanda, riconoscendo un livello del TMCG che verrà determinato, sulla base dei mesi di servizio maturati al 1° gennaio del 2015, secondo il seguente calcolo: - la differenza tra il primo e il secondo livello di TMCG era pari a 17.000 euro (80.000 – 63.000 = 17.000); - i 17.000 euro di differenza sarebbero stati maturati dopo 72 mesi di servizio (6 anni); - al dirigente con anzianità superiore ai
dodici mesi viene riconosciuto, ai fini della determinazione del suo livello di TMCG, un settantaduesimo di 17.000 euro per ciascun mese di anzianità maturata nella qualifica e nell’azienda, al 1° gennaio del 2015, settantaduesimo che è stato convenzionalmente arrotondato a 236 euro (per i dirigenti con anzianità fino a 12 mesi il riconoscimento del nuovo livello minimo del TMCG, pari a 66.000 euro, assorbe quanto otterrebbero se si applicasse anche a costoro il meccanismo dei “settantaduesimi” maturati); - tale importo mensile si aggiunge alla base di calcolo di 63.000 euro, ossia al primo livello di TMCG che trovava applicazione fino al 31 dicembre del 2014; - ne deriva che, ad esempio, un dirigente con 32 mesi di anzianità nella qualifica e nell’azienda, vedrà fissato il suo TMCG nella misura pari a 70.552 euro (236 X 32 = 70.552). Si tratta di un intervento in due tempi: - il primo, attraverso la corresponsione nello stesso mese di dicembre, di un importo una tantum erogato a titolo di adeguamento al TMCG che serve per ristabilire l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno considerato; - il secondo, attraverso la corresponsione - a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo - di un aumento della retribu-
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zione mensile pari all’importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG. Nel caso la differenza tra il TMCG ed il trattamento annuo lordo sia pari a zero ovvero negativa (il che significa che il trattamento annuo lordo percepito è superiore al TMCG) nessuna somma dovrà essere riconosciuta, a questo titolo, al dirigente. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alle precedenti note in materia.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di novembre 2015 è risultato pari a 107. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di novembre 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,013750
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere
per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 27
TOTALE
7,96 7,35
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
28
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
29
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
30
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
31
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
32
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
33
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
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Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda
Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
36
—
37
1,39
0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52
1,47
0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59
TOTALE
36,83
0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35
0,06
1,29
0,07 7,59
4,01 1,44
1,07
PANTONE 281 CMYK 1000,36 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
33,32
0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03
0,06
1,16
0,06 6,85
3,60 1,29
1,07 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
DI BRESCIA E PROVINCIA
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
4,57 1,64
0,08 8,16
E) E1) F)
1,07 0,36
1,07 0,36
10,92
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,59
Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
B) B1) C)
11,53
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015
PANTONE CMYK 0 - 0 RGB 135 -
TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
LEGGE DI STABILITÀ 2016 - MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI (Legge del 28/12/2015 n. 208)
Le novità in materia fiscale introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, la legge del 208 del 28/12/2015, sono numerose. Con riferimento alle misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, in vigore dal 1° gennaio 2016, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di particolare significato per il rilancio dell’attività delle imprese che si spera possano contribuire ad accelerare l’uscita dal prolungato periodo di crisi che il settore sta ancora attraversando. In particolare, oltre all’adozione delle misure del cd. “pacchetto casa” (tra cui: eliminazione della TASI sulla “abitazione principale”, proroga delle detrazioni fiscali, leasing abitativo, benefici fiscali per l’acquisto “prima casa”), di significativo interesse è la detrazione IRPEF riconosciuta all’acquisto di case in classe energetica elevata, commisurata al 50% dell’IVA pagata dall’acquirente. Si esaminano di seguito alcune delle principali misure fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2016, rimandando al dossier predisposto dall’ANCE per un approfondimento. Gli uffici del Collegio Costruttori - ANCE Brescia sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU “Macchinari imbullonati” In tema di IMU, al fine di alleviare il carico impositivo per le imprese, è prevista l’eliminazione dei macchinari e degli impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. “macchinari imbullonati”) dal valore catastale dei fabbricati industriali, assoggettato ad IMU. Con riferimento a tale misura, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi criteri di determinazione delle rendite per i fabbricati industriali, proposti nella di Stabilità 2016, hanno effetto dal 1° gennaio 2016, escludendo espressamente effetti retroattivi della nuova disposizione. Pertanto, la nuova disciplina non potrà applicarsi ai contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento della pretesa tributaria IMU sui “macchinari imbullonati”. Sempre in tema di immobili delle imprese, è da evidenziare, inoltre, che non ha trovato spazio l’atteso incremento (dall’attuale 20% al 50%) della parte di IMU pagata sugli immobili strumentali che può essere portata in deduzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP dovuta dalle imprese.
Nuove agevolazioni Con riferimento alle misure per la casa, il Provvedimento ha previsto nuove forme di agevolazione IMU per determinate categorie di soggetti. In particolare la legge281 di Stabilità 2016, PANTONE stabilisce la riduzione al-50% CMYK 100 72 - 0 -della 32 base imponibile ai fini IMU di abitazioni RGB 0nell’ipotesi - 40 - 104 (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio). Il beneficio viene riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni: ► destinazione dell’alloggio ad abitazione principale da parte del comodatario; ► registrazione del contratto; ► il comodante che possiede, oltre all’immobile concesso in comodato, un altro alloggio, nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9). A tal riguardo, tra le ulteriori novità approvate si segnala lo sconto del 25% sull’IMU dovuta per i fabbricati locati a canone concordato. In particolare, viene previsto che per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998), l’IMU, determinata in base all’aliquota stabilita dal Comune, è dovuta in misura pari al 75%. Tale misura si affianca all’applicabilità, per i medesimi alloggi locati a canone concordato, della cedolare secca, con aliquota ridotta al 10%, stabilita per il quadriennio 2014-2017. Inoltre la legge di Stabilità 2016 prevede l’esenzione dall’IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, in qualità di soci assegnatari (anche in assenza del requisito della residenza anagrafica). A queste misure si aggiungono, poi, l’esenzione da IMU delle aree agricole possedute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI Riduzione TASI per gli immobili invenduti (magazzino) delle imprese edili La legge di Stabilità prevede che, dal 2016, l’aliquota base della TASI, applicata ai cd. “beni merce” delle imprese edili (“fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”) sia fissata all’1 per mille, con facoltà dei Comuni di aumentarla al massimo al 2,5 per mille o di ridurla fino ad azzerarla. Questa modifica fissa per tali immobili un tetto massimo all’aliquota TASI che, altrimenti, dal 2016 sarebbe potuta arrivare all’aliquota massima del 10,6 per mille (più lo 0,8 per mille, che il Comune può appli-
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care, anche nel 2016, sugli immobili diversi dall’“abitazione principale non di lusso”, che viene esentata dal tributo). Abitazione principale - esclusione TASI Viene prevista della TASI sulPANTONE COOLl’eliminazione GRAY 9 la casa ad “abitazione principale” del CMYK adibita 0 - 0 - 0 - 60 contribuente RGB 135 - 135 che, - 135 pertanto, dal 1° gennaio 2016, non sconterà più alcun prelievo locale di carattere patrimoniale (né IMU né TASI). La cancellazione del prelievo interessa tutte le “prime case” dei contribuenti, ad eccezione delle unità immobiliari residenziali accatastate nelle categorie considerate di lusso, ossia: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico), per le quali, quindi, viene mantenuto il prelievo IMU/TASI. TASI - ulteriori agevolazioni soggettive Viene confermata l’eliminazione della TASI a favore degli inquilini che abbiano destinato la casa locata a propria “abitazione principale”, che, quindi, rimane a carico del proprietario locatore. Quest’ultimo deve versare la TASI in base alla percentuale stabilita a suo carico dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Tuttavia, nell’ipotesi di mancata individuazione della predetta percentuale, il possessore deve pagare il tributo sui servizi indivisibili in misura pari al 90% dell’ammontare complessivo della TASI. Sempre per quel che riguarda le abitazioni concesse in locazione, a favore del proprietario, viene previsto lo sconto del 25% sulla TASI dovuta per i fabbricati locati a canone concordato. Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, quindi, viene stabilito che per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998), la TASI, determinata in base all’aliquota stabilita dal Comune, è dovuta in misura pari al 75%. Inoltre, vengono introdotte ulteriori agevolazioni, quali l’applicabilità delle definizioni di “terreni agricoli ed abitazione principale”, già dettate ai fini IMU, per l’esenzione anche dalla TASI. A tal riguardo, in base alla formulazione della nuova disposizione, le ipotesi di esenzione soggettiva previste ai fini IMU sembrerebbero applicarsi anche alla TASI. Pertanto, l’ambito applicativo delle esenzioni del tributo sui servizi indivisibili riguarderebbe: ► gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a “prima casa” dai soci, gli alloggi sociali e quelli posseduti dal personale delle forze armate; ► immobili adibiti ad abitazione principale in cui risiede e dimora l’ex coniuge assegnatario in caso di separazione, divorzio o annullamento degli effetti del matrimonio; ► le unità immobiliari appartenenti alle
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cooperative edilizie, a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, in qualità di soci assegnatari. Maggiorazione dell’aliquota TASI per il 2016 Viene prorogata, anche per il 2016, la facoltà per i Comuni di applicare sulle aliquote TASI, mediante propria delibera, un’ulteriore maggiorazione, pari allo 0,8 per mille, naturalmente solo per gli immobili diversi da quelli per i quali viene stabilita l’esenzione dal tributo (quale, ad esempio, l’abitazione principale non di lusso). REGISTRO/IVA PER RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA” La legge di Stabilità 2016 prevede, altresì, una disposizione in materia di applicabilità dei benefici fiscali (Registro 2%-IVA 4%) per l’acquisto della “prima casa”. In particolare, viene stabilito che le agevolazioni si applicano anche al riacquisto di una nuova abitazione, a condizione che la “prima casa” già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Come noto, tra le condizioni per fruire dei benefici “prima casa”, ai fini dell’imposta di registro, viene stabilito che tali agevolazioni sono riconosciute se, nell’atto di acquisto dell’alloggio, l’acquirente dichiari di non essere proprietario di un’altra abitazione per cui abbia già beneficiato delle medesime agevolazioni. Intervenendo su tale disposizione, viene
prevista una deroga a tale principio, stabilendo che i suddetti benefici sono nuovamente applicabili per l’acquisto di una nuova “prima casa”, a condizione che l’abitazione già posseduta (il cui acquisto era stato a suo tempo agevolato) venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tale modifica produce effetti anche ai fini IVA, in caso di acquisto o costruzione di una nuova abitazione dall’impresa (aliquota IVA al 4%). BONUS PER ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA A O B Viene introdotta una detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi. Il beneficio, quindi, spetterà alle persone fisiche che nel 2016 acquisteranno dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, di nuova costruzione od incisivamente ristrutturate, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento (potendo questa essere anche qualificata come “casa di lusso”, classificata in una delle categorie catastali A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico).
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La misura è stata concepita dall’ANCE come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l’acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare. La limitazione temporale ad un anno, in ragione dell’esiguità delle risorse disponibili e dell’esigenza di testarne l’efficacia, ne accentua la natura fortemente anticongiunturale, come strumento di smobilizzo dell’invenduto delle imprese di costruzioni. Proprio in quest’ottica, infatti, la disposizione è in grado di incrementare la domanda nel comparto residenziale, attribuendo all’acquirente dell’abitazione un significativo risparmio d’imposta. Basti pensare, ad esempio, che su un acquisto di un’abitazione per 250.000 euro di prezzo, il contribuente risparmierà: ► 5.000 euro complessivi (500 euro l’anno), se si tratta di “prima casa”, ► 12.500 euro complessivi (1.250 euro l’anno), se si tratta di una seconda casa. IMPOSTE D’ATTO IN CASO DI RIORDINO FONDIARIO È stata introdotta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastali e di bollo per gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione e riordino fondiario adottati dalle Regioni, Comuni, Province e comunità montane. Come noto, l’atto di ricomposizione fondiaria ha lo scopo di ristabilire l’originaria
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“capacità edificatoria” dei lottizzanti, superando gli squilibri apportati dalle decisioni degli Enti locali esplicitate nelle convenzioni attuative. A tal riguardo, si ricorda che, in base alla disciplina ad oggi in vigore, gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti scontano l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale e, se posti in essere da imprese, sono esclusi da IVA. Con la modifica approvata, pertanto, tali atti potranno beneficiare di un regime fiscale ancora più vantaggioso, consistente nell’esenzione generale dalle imposte d’atto (registro, ipo-catastali e bollo). Si tratta di una misura particolarmente positiva, tenuto conto che, come più volte evidenziato dall’ANCE, gli atti di ricomposizione fondiaria si sostanziano in scambi di aree, tra soggetti attuatori di piani urbanistici, caratterizzati dall’assenza di qualsiasi intento speculativo ed, anzi, posti in essere al mero scopo di riequilibrare la posizione dei singoli attuatori, superando gli squilibri che spesso si vengono a creare a seguito delle convenzioni attuative stipulate con gli Enti territoriali. In quest’ottica, quindi, la completa detassazione di tali atti, ai fini delle imposte di registro, ipo-catastali e di bollo, non può che valutarsi positivamente. RIDUZIONE DELL’IRES Viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES (imposta sul reddito sulle società), dall’attuale 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Ristrutturazioni edilizie La legge di Stabilità 2016 conferma la proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. In particolare viene prorogato a tutto il 2016 il termine d’applicazione della detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, relative a: ► interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), nonché ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte a prevenire atti illeciti di terzi); ► acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal
termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile. In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, invece, salvo ulteriori proroghe, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR. Resta confermato che, al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, le banche operano una ritenuta pari all’8% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi. Viene, altresì, prorogata la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo di 10.000 euro. Le spese sostenute per l’acquisto di mobili si considerano nel complesso, ai fini della detrazione, a prescindere dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, come, peraltro, già previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Restano ferme le attuali modalità operative delle suddette detrazioni, che devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Bonus mobili per le giovani coppie La legge di Stabilità introduce, per il 2016, un nuovo “bonus mobili” a favore delle giovani coppie che acquistano una “prima casa”, a condizione che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni d’età e siano sposati o conviventi da almeno 3 anni. In particolare, viene attribuita una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, mobili destinati all’arredo della nuova abitazione “prima casa”, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, non è cumulabile con il “bonus mobili” ordinario, collegato agli interventi di recupero edilizio. Riqualificazione energetica degli edifici (65%) Rimane confermata, altresì, la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31
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dicembre 2016, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio). Inoltre, per le persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”, viene previsto un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici. Tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione del corrispondente credito fiscale ai fornitori che hanno eseguito i lavori, con le modalità che verranno definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016). La suddetta possibilità è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti: ► pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui; ► lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro; ► soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro. In sostanza, con tale disposizione viene riconosciuta la possibilità di godere dell’agevolazione anche ai cd. “soggetti incapienti”. Viene previsto, altresì, che dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è estesa anche in favore degli interventi energetici eseguiti sugli immobili posseduti dagli ex istituti autonomi per le case popolari (ex IACP). Ulteriore novità riguarda l’estensione del beneficio cd. del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Tali dispositivi devono essere volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Resta ferma, anche per le spese agevolabili con la detrazione dl 65%, l’applicabilità della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento, in misura pari all’8%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi. Sicurezza antisismica (65%) Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 viene riconosciuta la proroga anche del “Bonus antisismica”, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica. Il beneficio riguarda le abitazioni principali e gli immobili a destinazione produttiva, situati
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nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2). Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013. La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica è fruibile con le modalità già previste per la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo. LEASING ABITATIVO - AGEVOLAZIONI FISCALI La legge di Stabilità 2016 introduce il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, prevede, sino al 2020, detrazioni IRPEF per i giovani che lo utilizzano per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare, al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione IRPEF del 19% (art.15 del TUIR) viene estesa a: ► i canoni derivanti dal contratto di leasing, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno, ► il prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro. La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro. Tali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Così come la detrazione IRPEF per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari, anche quella relativa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale. Vengono, inoltre, previste agevolazioni in tema di imposta di registro a favore delle società di leasing (o delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’attività di leasing finanziario) che acquistano abitazioni “non di lusso, per poi concederle in leasing ad utilizzatori in possesso dei requisiti “prima casa”. In questa ipotesi, l’acquisto dell’abitazione è soggetto ad imposta di registro con aliquota agevolata pari all’1,5% (anziché quella ordinaria del 9%). Non vengono, invece, previste agevolazioni ai fini IVA (essendo questa un’imposta di
matrice comunitaria e, quindi, derogabile solo previa autorizzazione dell’UE), per cui l’acquisto da parte delle società di leasing di abitazioni non di lusso cedute dalle imprese costruttrici, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori dovrebbe scontare comunque l’applicazione dell’IVA con aliquota del 10%. A parziale copertura di questa agevolazione, viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per le cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratto di leasing aventi ad oggetto abitazioni, anche in caso di applicazione dell’IVA. In particolare, l’aliquota del registro sarà pari al: ► 1,5% nel caso di cessione del contratto di leasing a favore di soggetti per i quali ricorrono i requisiti “prima casa”, ► 9% nel caso di cessione del contratto di leasing a soggetti non in possesso dei citati requisiti. Anche le norme in materia di imposta di registro sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020. Sotto il profilo generale, si osserva che la norma dovrebbe avere un impatto positivo sul settore, sia con riferimento al trasferimento alle società di leasing di abitazioni invendute, sia di fabbricati in corso di costruzione, o addirittura commissionati direttamente dalle società di leasing. Tra l’altro, non è richiesto che le abitazioni oggetto del contratto siano in classe energetica A o B. BENI STRUMENTALI - “SUPERAMMORTAMENTO” La legge di Stabilità 2016 introduce un’agevolazione fiscale per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva, sulla falsariga di quanto previsto in Francia dalla cosiddetta “legge Macron”. In particolare, l’incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto del bene. In questo modo, l’ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato, conferma, con specifico riferimento all’acquisto di beni strumentali mediante contratti di leasing, che il cd. “superammortamento” deve essere calcolato sull’intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria. E’ stato previsto che il superammortamento non produce effetti ai fini dei valori utilizzati per il calcolo degli Studi di Settore. Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del
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parco dei beni strumentali relativi all’attività d’impresa. Il beneficio è, invece, escluso per l’acquisto di: ►di beni immobili strumentali; ► nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%; ► macchinari di cui all’Allegato 3 della legge di Stabilità 2016. CONSORZI - SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE Nell’ambito dei lavori pubblici, si prevede che, nell’ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fatturi alla Stazione appaltante con il meccanismo dello “split payment”, i consorziati fattureranno, a loro volta, le prestazioni al consorzio in “reverse charge”. La disposizione, tuttavia, sarà efficace solo dopo l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE all’art.395 della Direttiva 2006/112/ UE in materia di IVA. Accogliendo le istanze dell’ANCE, viene, così, risolto il problema della posizione di credito IVA in cui si viene a trovare il consorzio a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment” art.17- ter, D.P.R. 633/1972). Sul tema, si ricorda che, in base al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinate Amministrazioni pubbliche, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario. Come noto, la nuova disciplina produce effetti anche con riferimento al comparto dei lavori pubblici, ed anche nell’ipotesi in cui la prestazione viene eseguita attraverso l’utilizzo di strutture associative di natura consortile (consorzi) che agiscono in virtù di un “mandato senza rappresentanza”, ossia in nome proprio ma per conto delle singole imprese consorziate. Infatti, nel caso in cui il consorzio affidi i lavori alle proprie consorziate, il processo di fatturazione della complessiva operazione nei confronti della PA committente avviene, ad oggi, con le seguenti modalità: ► il consorzio emette fattura nei confronti dell’Ente pubblico, applicando il regime della “scissione dei pagamenti”, ► le singole imprese fatturano al consorzio in regime ordinario. E’ evidente che ciò determina l’emergere dell’eccedenza di credito IVA in capo al Consorzio (che, non ricevendo più l’imposta dalla PA committente, non può compensare l’IVA pagata alle singole imprese consorziate), con la connessa difficoltà di recupero dello stesso, tenuto conto che, generalmente, le struttura associativa viene meno
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al termine dei lavori. Sotto tale profilo, per quel che riguarda i consorzi aggiudicatari di appalti pubblici, le cui fatture nei confronti della Stazione appaltante per i lavori eseguiti ricadono nel sistema dello “split payment”, viene prevista l’applicazione dell’inversione contabile per le fatture emesse dai consorziati al consorzio. La disposizione, tuttavia, sarà efficace solo dopo l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE all’art.395 della Direttiva 2006/112/ UE in materia di IVA. Si tratta di una norma fortemente voluta dall’ANCE che, proprio con riferimento all’applicabilità dello “split payment” in presenza di strutture consortili, aveva intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti Sedi, volte ad ottenere l’operatività dell’equivalente meccanismo del “reverse charge” nei rapporti di fatturazione interna tra consorzio ed imprese consorziate. In tal modo, verrà superata la grave criticità connessa all’emersione di un ingente credito IVA in capo ad un soggetto (il consorzio) destinato a venir meno al completamento dell’opera. Diversamente, il credito IVA emergerà in capo alle singole imprese consorziate. In linea generale, comunque, l’ANCE continuerà ad evidenziare, anche in sede europea, le gravi criticità legate all’estrema lentezza del sistema italiano di rimborso dei crediti IVA vantati dalle imprese ed amplificati dallo “split payment”. COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) Anche per il 2016, viene riconosciuta la possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.. Le modalità attuative di tale misura verranno definite con un Decreto da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016. Come noto, l’art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.. Si ricorda che, sul tema, sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito
applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A.. RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI POSSEDUTE DA PRIVATI La legge di Stabilità 2016 prevede una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2016, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 8% dell’intero valore rivalutato delle aree. Per completezza, si ricorda che la maggiorazione dell’aliquota all’8% si applica anche alle ipotesi di rivalutazione delle partecipazioni qualificate e non. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in unica rata entro il 30 giugno 2016, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018. In sostanza mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell’area come riferimento (“nuovo valore d’acquisto”) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. “plusvalenza” artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 - TUIR) e delle imposte d’atto dovute in fase di cessione del terreno. RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA La legge di Stabilità 2016 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti nel bilancio relativo all’esercizio 2014, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto. Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia gli “immobili merce” delle imprese di costruzione. La rivalutazione deve essere eseguita con riferimento al bilancio relativo all’esercizio 2015, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Gli effetti della rivalutazione, effettuata relativamente all’esercizio 2015, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni, a decorrere dal 2018 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è
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effettuata la rivalutazione). Tuttavia, per i soli beni immobili d’impresa gli effetti della rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, vengono anticipati al 1° dicembre 2017. Le imposte sostitutive sono versate in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata. Viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.
ACQUISTO DI CASE DA LOCARE - PUBBLICATE LE ISTRUZIONI PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE
(Decreto interministeriale 8/9/2015 - G.U. n.282 del 3/12/2015) Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 8/9/2015 diventa pienamente operativa l’agevolazione fiscale che spetta ai contribuenti, persone fisiche, che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, acquistano abitazioni di nuova costruzione. I fabbricati oggetto dell’agevolazione devono risultare invenduti alla data del 12 novembre 2014, ovvero ristrutturati, in classe energetica A o B e dovranno essere destinati, nei successivi 6 mesi dall’acquisto, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni. L’agevolazione, introdotta già dal “Decreto Sblocca-Italia”, consiste nella deduzione, dal reddito utile ai fini IRPEF, di un importo pari al 20% del prezzo dell’immobile acquistato, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro, ripartita in 8 anni. È stato chiarito, inoltre, che l’applicabilità della deduzione per l’acquisto di case da locare spetta non soltanto alle abitazioni già ultimate alla data del 12 novembre 2014, ma anche per quelle per le quali, alla stessa data, era stato già rilasciato il titolo abilitativo alla costruzione. A questa agevolazione, inoltre, si aggiunge anche la deduzione IRPEF degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative da locare. Si illustrano di seguito le condizioni di applicabilità del beneficio cd. “Scellier” previste dal Decreto in esame. Definizione di abitazioni invendute
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L’art.1 del decreto stabilisce che si considerano invendute le abitazioni che, alla data del 12 novembre 2014, erano già costruite in tutto o in parte, ovvero «quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale». In sostanza, l’applicabilità del beneficio viene riconosciuta anche per l’acquisto delle unità abitative per le quali, alla data del 12 novembre 2014, sia stato già rilasciato il titolo abilitativo ai lavori, o sottoscritta la convenzione con il Comune. Deduzioni spettanti per l’acquisto dell’alloggio e per gli interessi passivi sui mutui L’agevolazione consiste sia in una deduzione dall’IRPEF pari al 20% del prezzo d’acquisto dell’immobile, nel limite massimo di 300.000 euro, sia in una deduzione IRPEF degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle medesime unità abitative (art.21, co.1, del “Decreto Sblocca-Italia”). Deduzione del 20% per l’acquisto sino ad un massimo di 300.000 euro Nel definire la misura della deduzione spettante all’acquirente dell’abitazione da locare, il “Decreto Sblocca-Italia” individua genericamente nel “prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita” l’importo sul quale applicare la percentuale del 20% che individua il beneficio, senza alcun ulteriore dettaglio su cosa comprenda tale definizione. Sotto tale profilo è stato chiarito che il limite massimo dei 300.000 euro include anche l’IVA. Deduzione del 20% sugli interessi passivi dei mutui Il decreto chiarisce anche le modalità applicative della deduzione applicata sugli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l’acquisto dell’alloggio da destinare alla locazione. In particolare, il Provvedimento specifica che la deduzione degli interessi passivi: ■ opera nella misura del 20% dei medesimi interessi, senza ulteriori limitazioni. Pertanto, gli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione sono deducibili nella misura del 20% degli importi pagati nell’anno, ■ è ulteriore rispetto a quella spettante per l’acquisto dell’abitazione. Si ritiene che nel limite massimo di spesa
di 300.000 euro dell’agevolazione, non vadano considerati anche gli importi pagati annualmente a titolo di interessi passivi sul mutuo. Detto limite, pertanto, dovrebbe essere considerato “al netto” degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto delle abitazioni da locare). Riconoscimento delle agevolazioni in caso di comproprietà Sotto tale profilo viene chiarito che i benefici “Scellier” (deduzione per l’acquisto dell’alloggio e per gli interessi passivi relativi ai mutui) spettano «in relazione alla quota di proprietà». Pertanto, in caso di comproprietà, le agevolazioni vengono suddivise in proporzione alla quota di proprietà di ciascuno. Costruzione dell’alloggio su aree edificabili già possedute La deduzione IRPEF del 20% nel limite massimo di 300.000 euro spetta anche nell’ipotesi in cui la costruzione dell’abitazione venga affidata in appalto su un’area già posseduta, o sulla quale siano già riconosciuti diritti edificatori prima dell’avvio dei lavori. A tal riguardo, l’art.3 co.2, del D.M. 8 settembre 2015 chiarisce che il beneficio opera per la costruzione delle unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo prima del 12 novembre 2014. Decorrenza dei termini per la conclusione del contratto di locazione Il decreto precisa che per le abitazioni acquistate prima dell’adozione del citato provvedimento, i sei mesi per la stipula del contratto di locazione decorrono dal 3 dicembre 2015 (regime transitorio), data di pubblicazione in G.U. del DM in parola. In linea generale, per tutti gli acquisti successivi, i sei mesi per la conclusione della locazione decorrono dalla data di acquisto dell’abitazione, ovvero, in caso di costruzione in appalto dell’alloggio, dalla data di rilascio del certificato di agibilità (o quella in cui si è formato il silenzio/assenso di cui all’art.25 del D.P.R. 380/2001 - regime ordinario). Determinazione del canone di locazione massimo Il decreto attuativo fornisce chiarimenti su come deve essere calcolato il canone di locazione dell’unità immobiliare al fine di poter rientrare nei requisiti previsti dalla legge per usufruire delle deduzioni fiscali. Per quantificare il canone di locazione i criteri sono: 1. Immobili in regime di edilizia convenzionata: se l’unità immobiliare è stata realizzata sulla base di convenzione il canone
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non deve essere superiore a quello che risulterebbe applicabile utilizzando i criteri di calcolo fissati nella suddetta convenzione; 2. Immobili realizzati in regime di edilizia libera: la norma non è chiara in quanto sembrerebbe che il canone vada determinato con riferimento al minor importo tra il canone concordato (art.2, co.3, L. 431/1998) e quello speciale (art.3 co.114, L.350/2003). Solo in caso non sia possibile utilizzare il differenziale tra i due importi perché in ambito urbano non risultano alloggi realizzati ai sensi dell’art.3, co.114, L. 350/2003 si farà riferimento all’Accordo territoriale vigente stipulato tra le organizzazioni dei proprietari/inquilini. Inoltre, nell’ipotesi in cui, nel Comune non siano stati definiti gli accordi territoriali per la definizione dei canoni concordati, si può far riferimento all’accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo e più vicino a quello in cui è situata l’abitazione agevolata; Trasferimento dell’agevolazione Il provvedimento stabilisce, inoltre, che in caso di trasferimento (vendita o successione) dell’abitazione destinata alla locazione, la deduzione residua si trasmette al nuovo proprietario, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni di applicabilità della disciplina del beneficio. Per un approfondimento dell’agevolazione si rinvia alla lettura della Guida dell’ANCE di novembre 2014, pubblicata sul sito internet del Collegio Costruttori - ANCE Brescia. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL REGIME DELL’INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.37/E del 22 dicembre 2015, ha fornito importanti chiarimenti su alcune delle più rilevanti criticità riscontrate dalle imprese in sede di applicazione del “reverse charge” alle nuove fattispecie di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici. L’estensione del “reverse charge” ha comportato un notevole incremento degli oneri di gestione degli appalti, nonché del rischio di commettere frequenti errori, comunque sanzionati dall’ordinamento tributario, anche se privi di qualsivoglia intento di evasione fiscale. Su quest’ultimo aspetto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in caso di com-
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portamenti difformi adottati dal contribuente prima dell’emanazione della circolare 37/E/2015, non verranno applicate le sanzioni attinenti alle sole tematiche da questa specificamente affrontate e limitatamente alle ipotesi che non rientrino nell’ambito di una frode fiscale. Pertanto, la “clausola di salvaguardia” diretta alla non applicazione delle sanzioni si applica solo con riferimento alle fattispecie esaminate dalla circolare e commesse fino al 21 dicembre 2015. Di seguito, sono esaminati alcuni dei chiarimenti di maggior interesse per le imprese del settore. Gli uffici del Collegio Costruttori - ANCE Brescia restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. 1. Contratto unico di manutenzione straordinaria dell’edificio La realizzazione di lavori complessi di manutenzione straordinaria sugli edifici (ex art.3, co.1, lett.b, del DPR 380/2001) oggetto di un contratto unico d’appalto è stata una delle situazioni più complicate da inquadrare alla luce della disposizione che aveva esteso il regime dell’inversione contabile. In base alle precisazioni contenute nella CM 14/E/2015, e ancorché oggetto di un unico contratto d’appalto, tali interventi dovevano essere comunque oggetto di scomposizione, al fine di individuare le singole prestazioni da assoggettare a “reverse charge” e quelle da fatturare, invece, con le modalità ordinarie. Sul punto, l’ANCE aveva proposto di applicare, anche per i contratti unici di “manutenzione straordinaria”, l’orientamento espresso dall’Agenzia nella citata CM 14/E/2015, laddove, per esigenze di semplificazione e tenuto conto della complessità di alcuni interventi edilizi, era stata ammessa l’esclusione dal reverse per i contratti unici aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, o di costruzione ex novo di edifici (di cui, rispettivamente, alle lett. c-d-e, dell’art.3, co.1, del DPR 380/2001). L’Agenzia delle Entrate, invece, con la CM 37/E/2015, alla luce del fatto che, per esigenze di semplificazione urbanistica, alcuni interventi edilizi complessi, prima qualificati come “ristrutturazione edilizia” e connessi in particolare all’accorpamento o frazionamento di unità immobiliari, sono stati “derubricati” alla “manutenzione straordinaria”, ammette unicamente per questi la possibilità di esclusione da “reverse charge”, con conseguente applicazione delle regole ordinarie dell’IVA. A scopo esemplificativo, l’Amministrazione finanziaria conferma l’applicazione delle ordinarie regole IVA, ad esempio, per un
contratto avente ad oggetto il frazionamento di un’unità immobiliare, senza modifica della volumetria complessiva dell’edificio e dell’originaria destinazione d’uso, in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti. 2. Contratto unico di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio Sempre in una logica di semplificazione, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, la C.M.37/E/2015 stabilisce che, nell’ipotesi di un contratto unico di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del “reverse charge”, previsto per la sola attività di demolizione. In tal caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’attività di demolizione è ritenuta strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione. Pertanto, in presenza di contratto unico di demolizione e ricostruzione di edifici, non si dovrà procedere alla fatturazione scomposta del contratto, distinguendo l’attività di demolizione, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. 3. Distinzione tra fornitura con posa e prestazione di servizi Circa la distinzione tra “fornitura di beni con posa” (esclusa dal meccanismo) e “prestazione di servizi” (compresa invece nel “reverse charge”), l’Agenzia ha ribadito gli stessi principi generali, già espressi nell’ambito dell’operatività dell’inversione contabile per i subappalti edili, confermando che la distinzione tra “cessione con posa in opera” e “prestazione di servizi” dipende dalla causa contrattuale, rilevando in tal senso la volontà delle parti, a prescindere dal “nomen iuris” attribuito al contratto, non assumendo importanza decisiva il mero confronto tra costo del materiale e costo dei lavori eseguiti. Si tratta, quindi, di “fornitura di beni con posa in opera accessoria”, laddove la volontà è quella di cedere un bene e la posa in opera è finalizzata solo ad adattare lo stesso alle esigenze del cliente, senza alterarne la natura. Diversamente, è qualificabile come “prestazione di servizi” il contratto nel quale l’intenzione delle parti è quella di realizzare un bene diverso e nuovo rispetto al complesso di beni utilizzati per eseguire la prestazione. 4. Parcheggi interrati e parcheggi collocati su lastrico solare dell’edificio La CM 37/E/2015 precisa che alle prestazioni di servizi rese in parcheggi, parti integranti dell’edificio, come nel caso dei parcheggi interrati e di quelli collocati sul lastrico solare dello stesso, dovrà applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile.
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5. Installazione di impianti con derivazioni esterne all’edificio Per quanto attiene all’installazione di impianti caratterizzati dall’avere derivazioni o elementi da collocare all’esterno dell’edificio (es. impianto di citofonia o di videosorveglianza, dove sono presenti anche elementi da installare sul cancello o, comunque, sull’area esterna al fabbricato), l’Agenzia delle Entrate, sulla base del concetto di unicità dell’intero impianto e di funzionalità dello stesso all’edificio, si è espressa nel senso di considerare complessivamente assoggettate al “reverse charge” le prestazioni di installazione di impianti che, anche con derivazioni esterne, qualora siano comunque unitariamente a servizio del fabbricato ed a questo complessivamente funzionali. A titolo esemplificativo, sono riportati alcuni casi ai quali si applica il “reverse charge”: ■ impianto di videosorveglianza perimetrale; ■ impianto di citofonia; ■ impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio; ■ impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. 6. Manutenzione e riparazione impianti In tal ambito, la CM 37/E/2015 precisa che le prestazioni di manutenzione e riparazione, ancorché non esplicitamente indicate dai codici ATECO di riferimento della divisione 43, dovranno essere assoggettate al meccanismo del “reverse charge”. 7. Realizzazione di impianto fotovoltaico A parere dell’Agenzia delle Entrate, è esclusa dal meccanismo dell’inversione contabile, la realizzazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante. In questi casi, infatti, non si parla di impianto a servizio di un edificio, ma di un vero e proprio impianto di produzione di energia, che viene destinata alla vendita ed all’immissione sulla rete di distribuzione. Diversamente, verrà assoggettata a “reverse charge” la realizzazione di impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici “a terra”), sempre che non siano accatastati come unità immobiliari autonome. 8. Installazione e manutenzione impianto antincendio (estintori e porte antincendio) Riguardo all’installazione dell’impianto antincendio all’interno di edifici, l’Agenzia delle Entrate precisa che le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del “reverse charge”,
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a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto installato in un edificio e che l’attività sia resa nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto. Diversamente, gli estintori che non fanno parte di un impianto complesso (come gli estintori carrellati e gli estintori portatili), non possono, invece, essere considerati impianti di spegnimento antincendio, bensì apparecchi mobili. In tal caso, il meccanismo del “reverse charge” non trova applicazione per le prestazioni di servizi concernenti l’installazione nonché la manutenzione e la riparazione degli stessi. Per quel che riguarda le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza queste devono considerarsi impianti di protezione, sia pure passiva, contro gli incendi. Conseguentemente, l’attività di installazione di detti impianti deve essere ricondotta nel codice ATECO 43.29.09 (“altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”) ed è, pertanto, soggetta al meccanismo dell’inversione contabile.
intensità di manodopera) aveva l’obiettivo di agevolare i consumatori finali (ossia i committenti privati non soggetti IVA). 11. Diritto di chiamata, contributo di fornitura e contributo di allaccio Relativamente a particolari voci economiche collegate alla manutenzione degli impianti o all’attivazione di forniture, l’Agenzia ha precisato che sono inclusi nell’ambito del “reverse charge”: ■ il “diritto di chiamata”, anche nel caso in cui non si renda necessario un vero e proprio intervento di manutenzione; ■ il canone di abbonamento periodico, laddove il contratto di manutenzione ne preveda la corresponsione; Viceversa, sono esclusi dall’applicazione del “reverse charge”: ■ il “contributo di allaccio” alle forniture di gas, energia ed acqua; ■ il “contributo di attivazione” delle forniture di detti servizi.
9. Impianti funzionali allo svolgimento di attività industriali La CM 37/E/2015, confermando ufficialmente orientamenti già espressi da alcuni uffici locali della stessa Agenzia delle Entrate, chiarisce che, nel caso in cui l’istallazione di impianti (come, ad esempio, gli impianti di refrigerazione ad uso industriale) sia strettamente funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato (sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt’uno con l’edificio medesimo), si applica l’IVA secondo le modalità ordinarie. 10. Applicazione IVA al 10% per i beni significativi Tra i temi affrontati è inclusa la problematica relativa all’applicazione dell’IVA al 10% per i c.d. “beni significativi”, forniti nell’ambito della manutenzione ordinaria o straordinaria di fabbricati abitativi, per i quali l’aliquota ridotta si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nei lavori, mentre l’eccedenza va assoggettata ad aliquota ordinaria del 22%. In merito l’Agenzia ha definitivamente escluso l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 10% nei rapporti tra imprese, naturalmente solo con riferimento ai beni significativi ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni. Ciò in conformità a quanto già precisato nella CM 71/E/2000, nella quale, sempre limitatamente alle manutenzioni delle abitazioni, è stata esclusa l’operatività dell’aliquota IVA ridotta nei subappalti, ossia nei rapporti tra imprese, alla luce del fatto che la Direttiva UE, che ha autorizzato gli Stati membri ad applicare l’IVA ridotta per i servizi ad alta
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12. Operazioni non imponibili ad IVA Considerato che il meccanismo dell’inversione contabile opera in deroga al principio di carattere generale secondo cui il debitore d’imposta, nei confronti dell’Erario, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, ne deriva che il presupposto applicativo dell’inversione contabile è l’imponibilità dell’operazione. Pertanto, la CM 37/E/2015 chiarisce che tale sistema non si applica nell’ipotesi in cui l’operazione sia non imponibile agli effetti dell’IVA. Tra l’altro, precisa l’Agenzia dell’Entrate, essendo il “reverse” uno strumento mirato al contrasto delle frodi fiscali in particolari settori, nel caso in cui un’operazione non sia imponibile IVA, tale rischio non sussiste. A titolo esemplificativo, l’Amministrazione finanziaria richiama le prestazioni di servizi non imponibili ad IVA in quanto rese nei porti, autoporti, aeroporti, scali ferroviari di confine.
INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......13-14: ....- 0,70% ( Variazione febbraio.......13-14: ....- 0,40% ( -- ) Variazione marzo .........13-14: ....- 0,20% ( -- ) Variazione aprile...........13-14: ....- 0,30% ( -- ) Variazione maggio........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione giugno.........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione luglio...........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione agosto.........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione settembre....13-14: ....- 0,40% ( -- ) Variazione ottobre.........13-14: ......0,20% (0,15%) Variazione novembre....13-14: ......0,00% (--)
febbraio........................................................................... 1,002500 marzo.............................................................................. 1,003750 aprile................................................................................ 1,005701 maggio............................................................................. 1,007652 giugno.............................................................................. 1,009603 luglio................................................................................ 1,010152 agosto.............................................................................. 1,012804 settembre........................................................................ 1,011250 ottobre............................................................................. 1,013902 novembre........................................................................ 1,013750
PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio. ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135
GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.
B =1995 2002 114,1 114,2 114,3 114,5 114,6 114,8
LUG.
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INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8
114,9
2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9
2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9
100,3
103,1
BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7
2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6
112,7
AGO. 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 SET. 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 OTT. 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 NOV. 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 DIC. 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 111,2 MEDIA 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 110,6 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6
2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3
BASE=2010 2012 2013 2014 104,8 105,9 105,7 105,1 106,2 105,9 105,2 106,0 105,5 105,5 105,9 105,7 105,6 106,3 105,6 105,5 106,1 105,7
2015 106,2 106,0 106,0 105,9 106,0 106,0
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
106,1
106,8
111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6
113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3
103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0
105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4
106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1
106,4 106,3 106,1 106,1 106,1 105,9
106,9 106,9
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 CHE E’ PARI A 106,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GEN. 35,57% 32,05% 29,44% 23,09% 20,16% 14,91% 12,46% 7,95% 8,43% 4,60% 2,00% 0,94% 1,14% 0,66% FEB. 35,45% 31,69% 28,39% 22,71% 19,80% 14,37% 12,04% 8,24% 8,43% 4,70% 1,71% 0,66% 0,94% 0,85% MAR. 35,33% 31,57% 28,05% 21,00% 17,93% 14,15% 11,94% 8,43% 8,24% 4,19% 1,62% 0,85% 1,33% 0,85% APR. 35,10% 31,33% 27,48% 21,12% 17,82% 13,62% 11,32% 8,53% 6,43% 4,09% 1,33% 0,94% 1,14% 0,94% MAG. 34,98% 31,33% 25,92% 21,36% 17,70% 13,41% 10,71% 8,43% 6,43% 3,89% 1,23% 0,56% 1,23% 0,85% GIU. 34,74% 31,33% 25,81% 21,24% 17,70% 13,51% 7,37% 8,53% 6,62% 3,48% 1,33% 0,75% 1,14% 0,85% LUG. 34,51% 30,85% 25,04% 20,76% 17,48% 13,51% 7,47% 8,72% 6,62% 3,48% 1,42% 0,75% 0,75% 0,09% AGO. 34,39% 31,09% 24,93% 20,52% 17,25% 13,41% 7,56% 8,63% 6,43% 3,38% 1,52% 0,66% 0,47% 0,00% SET. 34,16% 31,09% 24,61% 20,40% 17,25% 13,30% 7,66% 8,53% 6,34% 3,29% 1,23% 0,56% 0,56% 0,00% OTT. 34,16% 30,97% 24,39% 20,52% 17,25% 13,51% 8,33% 8,63% 6,34% 3,29% 1,14% 0,85% 0,75% NOV. 34,04% 30,85% 24,07% 20,40% 17,02% 13,41% 9,02% 8,63% 6,34% 3,29% 1,23% 0,85% 0,75% DIC. 33,93% 30,85% 23,96% 20,64% 16,91% 13,19% 8,92% 8,63% 6,24% 3,29% 1,23% 0,94% 0,75% MEDIA 34,69% 31,25% 25,98% 21,14% 17,85% 13,69% 9,53% 8,49% 6,90% 3,74% 1,42% 0,78% 0,91%
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LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PUBBLICITA’ E TERMINI PER GLI APPALTI PUBBLICI La normativa sui lavori pubblici introdotta dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ha riformulato, tra le altre cose, anche la disciplina circa gli obblighi di pubblicità degli appalti ed i termini per la partecipazione agli stessi. Sostanzialmente si tratta delle medesime misure già introdotte a suo tempo dalla legge Merloni n. 109/1994. E’ però necessario fare ora riferimento al nuovo quadro delineato da Decreto Legislativo n. 163/2006 per gli adempimenti connessi alla pubblicità delle gare, per orientarsi circa gli obblighi di pubblicizzare i lavori da appaltare, obblighi diversificati in tre distinti momenti (preinformazione, bando di gara, esito della gara). Per ognuno di essi la normativa prevede incombenze specifiche all’interno dei diversi ambiti (locale, nazionale, comunitario) e indica gli strumenti specifici da utilizzare (albo pretorio dell’ente e del comune, profilo del committente, siti internet, bollettino ufficiale della regione, gazzetta ufficiale della Repubblica, gazzetta ufficiale della comunità europea, quotidiani nazionali, quotidiani regionali e provinciali, avviso da inviare al prefetto). Per quanto attiene i termini, la normativa fissa i periodi minimi che devono essere rispettati in relazione alle singole fasi che compongono il procedimento di gara, giungendo fino alla firma del contratto. Trattandosi di informazioni non facilmente rinvenibili nella loro completezza, si ritiene opportuno effettuare un riepilogo schematico delle stesse, mantenendo i distinti riferimenti ai tre ambiti disciplinati contestualmente dalla norma (appalti di lavori, appalti di servizi e forniture, appalti di servizi tecnici). A tal fine si utilizza il lavoro già effettuato dallo studio Bosetti e Gatti di Brescia, che risulta di immediata comprensione, di semplice lettura e preciso nella sostanza. Soglie di rilevanza per la pubblicità e i termini Ambito locale fino a Lavori 500.000 Servizi e forniture
Ambito nazionale
Ambito Comunitario
da 500.000 da a 5.225.000 5.225.000 da 0 da 209.000 a 209.000
Servizi fino a da 100.000 da 209.000 tecnici 100.000 a 209.000 Non sussiste ambito regionale
PRO MEMORIA PER LE PUBBLICAZIONI (SETTORI ORDINARI) Riepilogo pubblicità - LAVORI (articoli 65, 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006) Ambiti:
Locale
Importi in euro
Nazionale Comunitario PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 da 500.000 a RGB 0 - 40 - 104
fino a 500.000 5.186.000 G.U. della U.E. Avviso di preinformazione Profilo committente (1) Siti Internet
Bando di gara
NO
SI (2)
NO
(ove istituito)
SI (2)
NO
(facoltativo)
SI (3)
G.U. della U.E.
NO
NO
SI (4)
G.U. della Repubblica
NO
SI
SI
B.U. della Regione
NO
Albo Ente
SI
Profilo di committente Siti Internet (7) Quotidiani nazionali Quotidiani locali G.U. della U.E. G.U. della Repubblica
Avviso esito di gara (11)
da 5.186.000
NO
Albo Ente Profilo committente Siti Internet (7)
SI (7)
(facoltativo)(6)
(ove istituito) (ove istituito) SI SI NO NO
SI SI
SI: (8) fino al SI: (8) fino al 31/12/2016 31/12/2016 (9) (9) SI
NO
NO SI: (8) fino al 31/12/2016 (9)
SI NO SI
SI NO SI
(facoltativo)(6) SI SI
Quotidiani nazionali Quotidiani locali
(facoltativo) (facoltativo) (5)
NO
SI
SI: (8) fino al SI: (10) fino al 31/12/2016 31/12/2016 (9) (9)
(1) La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. (2) Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente, con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente (3) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell‘Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GUUE. (4) La pubblicazione avviene entro 12 giorni dall’invio, ridotti a 5 giorni in caso di procedure urgenti o di trasmissione on-line del bando. (5) Salvo specifico obbligo della singola legge regionale per lavori di interesse regionale o finanziati dalla regione (6) Anche se previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione all’Albo. (7) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI. (8) Un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale (9) Soppressa dal 1° gennaio 2017 dall’art. 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (il “milleproroghe” 2016). (10) Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. (11) Entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva
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PA CM RG
LAVORI PUBBLICI
Riepilogo termini LAVORI (articoli 70, 71, 72 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006) Ambito nazionale da 0 a 5.186.000
Ambito Comunitario da 5.186.000
(1) Con pre- Senza pre- in- (1) Con pre- Senza preinfromazione fromazione infromazione infromazione Procedura aperta Termini per la ricezione delle offerte (con disponibilità libera e completa degli atti)
da 11 a18
(con bandi trasmessi per via informatica)
26
(con ambedue le condizioni che precedono)
da 22 a 36
52
da 22 a 36
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da 22 a 36
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da 22 a 36
40
(con progetto esecutivo) (2)
40
40
50
60
(con progetto definitivo ed esecutivo) (2)
60
60
50
80
37
37
37
37
30
30
da 22 a 36
40
da 22 a 35
35
Procedura ristretta e Dialogo competitivo Dal bando per la ricezione delle domande (con disponibilità libera e completa degli atti)
15
15
( con bandi trasmessi per via informatica) Procedura ristretta Dagli inviti per la ricezione delle offerte
da 11 a 18
20
(con progetto esecutivo) (2)
40
40
50
60
(con progetto definitivo ed esecutivo) (2)
60
60
50
80
Dal bando per la ricezione delle domande
15
15
15
15
Dagli inviti per la ricezione delle offerte
10
10
10
10
(con progetto esecutivo) (2)
30
30
30
30
(con progetto definitivo ed esecutivo) (2)
60
60
45
45
Appalto integrato ex art. 52, comma 2, lettera c) (2)
60
60
50
80
10
10
20
20
Spedizione capitolati a richiesta (entro giorni ...)
6
6
6
6
Informazioni entro giorni dalla scadenza (3)
6
6
6
6
Comunicazione esclusioni (entro giorni ...) (4)
5
5
5
5
Comunicaz. esito di gara a tutti (entro giorni ...) (5)
5
5
5
5
Comunicazione dei motivi dell’esclusione e/o dei motivi dell’aggiudicazione ad altro offerente (6)
15
15
15
15
(con disponibilità libera e completa degli atti)
Procedura ristretta in caso di urgenza
Procedura negoziata o Dialogo competitivo Dagli inviti per ricezione offerte Per tutte le procedure
(1) La comunicazione di preinformazione è pubblicata almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (2) In realtà non esistono procedure in cui vi sia offerta di progetto esecutivo o di progetto definitivo ed esecutivo; il progetto esecutivo è sempre un’obbligazione contrattuale e mai un adempimento in sede di offerta; l’unica fattispecie analoga è l’offerta del solo progetto definitivo ex art. 53, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006, citata all’articolo 70, comma 11, lettera b). Nella norma (commi 6, 7 e 11, vi è una contraddizione tra progettazione quale oggetto della “offerta” e progettazione quale oggetto del “contratto”). (3) Termine ridotto a 4 giorni in caso di procedura ristretta o negoziata con carattere di urgenza. (4) Dal provvedimento di esclusione. (5) Dal provvedimento di aggiudicazione. (6) Dalla richiesta dell’interessato.
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LAVORI PUBBLICI
Riepilogo pubblicità
Riepilogo termini
SERVIZI E FORNITURE (articoli 65, 66 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006) (esclusi i servizi tecnici ex categoria 12 allegato II.A, articoli 90 e 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
SERVIZI E FORNITURE (articoli 70, 71, 72 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006) (esclusi i servizi tecnici ex categoria 12 allegato II.A, articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163 del 2006)
NazionaAmbiti: Regio- le (fino a Importi in euro nale e 207.000 Locale euro) G.U. della U.E. Avviso di Profilo preinformacommittente zione (1) Siti Internet
Comunitario (da 207.000 euro)
NO
SI (2)
(ove istituito)
SI (2)
(facoltativo)
SI (3)
G.U. della U.E.
NO
SI (4)
G.U. Repubblica
SI
SI
B.U. Regione Albo Ente Bando di Profilo di committente gara Siti Internet (7) Quotidiani nazionali Quotidiani locali
SI
(facoltativo)(6)
(ove istituito)
SI
SI
SI
(facoltativo)
SI
G.U. Repubblica
NO
SI
Albo Ente
NO
(facoltativo)(6)
NO
SI
SI
SI
Quotidiani locali
Termini per la ricezione delle offerte
da 7 a 10 15 da 22 a 36 52
(con disponibilità libera e completa degli da 7 a 10 15 da 22 a 36 47 atti) (con bandi trasmessi per via informatica) da 7 a 10 15 da 22 a 29 45 (con ambedue le condizioni che preceda 7 a 10 15 da 22 a 29 40 dono) (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di proqetto definitivo ed esecutivo) Procedura ristretta e Dialogo competitivo Dal bando per la ricezione delle domande (con disponibilità libera e completa degli atti) (con bandi trasmessi per via informatica)
SI: (8) fino al 31/12/2016 (9)
NO
Quotidiani nazionali
Procedura aperta
(facoltativo) (facoltativo)(5)
G.U. della U.E.
Profilo Avviso esito committente di gara (10) Siti Internet
A m b i t o N a -A m b i t o C o zionale (fino a munitario (da 207.000 euro) 207.000) pre-informazione SenSenCon (1) Con (2) za za
7
7
37
37
7
7
37
37
7
7
30
30
Procedura ristretta Dagli inviti per la ricezione delle offerte da 7 a 10 10 da 22 a 36 40 (con disponibilità libera e completa degli da 7 a 10 10 da 22 a 35 35 atti) (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura ristretta in caso di urgenza
SI: (8) fino al (facoltativo) 31/12/2016 (9)
(1) La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. (2) Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente). (3) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GUUE. (4) Pubblicazione entro 12 giorni dall’invio, ridotti a 5 giorni in caso di procedure urgenti o di trasmissione on-line del bando. (5) Salvo specifico obbligo della singola legge regionale per lavori di interesse regionale o finanziati dalla regione. (6)Anche se previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione all’Albo. (7) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI. (8) Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. (9) Soppressa dal 1° gennaio 2017 dall’art. 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (il “milleproroghe” 2016) (10) Entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Dal bando per la ricezione delle domande
10
10
15
15
Dagli inviti per la ricezione delle offerte (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura negoziata o Dialogo competitivo Dagli inviti per ricezione offerte
5
5
10
10
7/10
10
20
20
Per tutte le procedure Spedizione capitolati a richiesta (entro gg ... ) 6 6 6 6 Informazioni entro qiorni dalla scadenza 6 6 6 6 (3) Comunicazione esclusioni (entro gg... ) (4) 5 5 5 5 Comunicaz. esito di gara a tutti (entro 5 5 5 5 giorni ... ) (5) Comunicazione dei motivi dell’esclusione e/o dei motivi dell’aggiudicazione ad altro 15 15 15 15 offerente (6) (1) La comunicazione di preinformazione è pubblicata almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (2) La comunicazione di preinformazione è inviata alla GUUE almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (3) Termine ridotto a 4 giorni in caso di procedura ristretta o negoziata con carattere di urgenza. (4) Dal provvedimento di esclusione. (5) Dal provvedimento di aggiudicazione. (6) Dalla richiesta dell’interessato.
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LAVORI PUBBLICI
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
(Art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 Art. 170 Dpr 207/2010) Si ritiene opportuno riepilogare il vigente ordinamento in materia di subappalto nei lavori pubblici. A) Richiesta di autorizzazione al subappalto La disciplina del subappalto è principalmente contenuta nell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, noto come Codice degli Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha sostituito e riprodotto per intero l’art. 18 della L. 55/1990 (abrogato) apportandovi alcune modifiche. Lo stesso articolo 118 ha subìto negli anni diversi aggiustamenti attraverso le modifiche normative apportate dai 3 decreti correttivi al Codice degli Appalti. In particolare, al comma 2, il suddetto articolo prevede che nel progetto e nel bando di gara vengano indicati sia l’importo della categoria prevalente che quello di ciascuna delle ulteriori categorie. Il primo è subappaltabile entro il tetto massimo del 30%, (ridotto al 20% se i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata), mentre le opere che non sono riconducibili alla categoria prevalente (le cosiddette “ulteriori categorie”) sono interamente subappaltabili, con le dovute eccezioni. La medesima norma dispone poi come il subappalto sia soggetto alle seguenti condizioni, peraltro già note: 1) che venga effettuata al committente apposita istanza scritta (vedi fac-simile n. 1); 2) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo (se non già compresa nelle varie dichiarazioni previste dal bando, la richiesta, che non richiede specifiche modalità, può essere effettuata seguendo il fac-simile n. 2); 3) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì l’attestazione SOA per la categoria del lavoro da eseguire ed importo sufficiente a coprire l’importo dei lavori che saranno da assumere. Per i subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro è necessario produrre la attestazione rilasciata da una SOA indipendentemente dalle categorie e dagli importi di qualificazione acquisiti, o, in mancanza
dell’attestazione SOA, la documentazione riportata al successivo punto D). 5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga trasmessa altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici per un anno anche i subappaltatori che hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 6) solo per importi di contratto del subappalto superiori a 150.000 euro: che non sussistano divieti previsti dalle norme antimafia nei confronti del subappaltatore. Con l’entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. n. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all’art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni). (la verifica verrà effettuata dalla Stazione appaltante; qualora per casi di urgenza venga richiesta una dichiarazione temporaneamente sostitutiva utilizzare il fac-simile n. 3). 7) che venga presentato il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La mancata presentazione di tale attestazione di regolarità rende nulla l’eventuale autorizzazione al subappalto già acquisita esplicitamente, o tacitamente per il decorso dei trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione. Il Durc, da richiedersi in via telematica presso lo Sportello unico Previdenziale (www. sportellounicoprevidenziale.it). Va puoi ricordato quanto previsto dal decreto del “Fare”, il D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e cioè: - l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, - la validità temporale del DURC (art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) stabilendo che il Documento è valido (per tutto il 2014) per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
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Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà. B) Subappalto non autorizzato - sanzioni L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato. La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo: - per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto; - per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo. C) Limiti quantitativi del subappalto Il comma 2 del già citato art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 recita: “2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni, nonchè lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.” Pertanto mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell’ambito della categoria prevalente (ridotto al 20% qualora i lavori siano stati aggiudicati con gara mediante procedura negoziata), non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse dalla prevalente. Il fatto che il bando di gara ometta di effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna lavorazione non inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti citati. Si ribadisce infatti il come dato testuale della norma imponga che, per l’individuazione della categorie diverse dalla prevalente (che sono subappaltabili al 100%), ci si debba riferire “al progetto e al bando”: Ora, mentre non vi è dubbio circa l’individuazione, sempre presente nel bando, di quale sia la categoria prevalente, dallo stesso non può viceversa desumersi l’importo delle lavorazioni nella stessa inquadrabili.
LAVORI PUBBLICI
Ad esempio, a termini di legge le lavorazioni che non superino il 10% dell’importo a base di gara o i 150.000 euro non debbono essere indicate nel bando, facendo confluire i relativi importi nella categoria prevalente. I criteri per la redazione del bando non prevedono l’individuazione di tutte le categorie di cui viceversa parla il comma 2 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Detta analisi di individuazione di tutte le categorie di lavoro e dei relativi importi, ancorchè minimi rispetto all’importo a basa di gara, dovrebbe quindi rinvenirsi nella documentazione di progetto. Di fatto nessun progettista si preoccupa di questo aspetto. Ma risulta palese come l’omissione di un’apposita analisi in sede di progetto delle lavorazioni riconducibili a categorie diverse dalla prevalente, non possa vincolare il diritto dell’appaltatore al subappalto di tutte le lavorazioni non ricadenti nella categoria prevalente. Le categorie di lavoro sono individuabili nel solo computo metrico, documento presente nell’insieme degli elaborati di progetto. Detto computo consente di ricostruire anche a posteriori ciò che non è stato fatto in sede di progetto e cioè il preciso inquadramento di ogni singola voce di computo nella categoria SOA specifica, o comunque più prossima. Si dovrà dunque effettuare anche a posteriori una valutazione in tal senso, partendo dagli elaborati di progetto, specialmente dal computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia - sezione di Brescia (13/10/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba provvedere a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando, ed ovviamente il relativo importo.(TAR: “Per l’autorizzazione all’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell’appalto, l’art. 18, comma 3, l. 19 marzo 1990, n. 55 fissa un limite quantitativo stabilendo che le opere da appaltare o da affidare non debbano superare complessivamente il 40% dell’importo netto di aggiudicazione dell’appalto, con il limite massimo del 15% per le opere della categoria prevalente; detta ultima limitazione, però, non ricorre allorquando nel bando sia indicata una sola categoria di lavori e l’appaltatore provveda esso stesso a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie o a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto a quella prevalente indicata nel bando.”) E’ pertanto consigliabile che l’appaltatore in occasione della prima richiesta di autorizzazione al subappalto faccia una copia del computo metrico estimativo di progetto,
aggiungendo un’ulteriore colonna ove indicare per ciascuna voce la categoria SOA specifica o comunque più prossima. Infine provvederà a fare un riassunto di tutte le categorie presenti nelle lavorazioni di cui al computo metrico estimativo con il totale dell’importo di ciascuna. La categoria di importo maggiore, che coinciderà con la prevalente indicata nel bando, potrà essere subappaltata nei limiti di cui sopra (30%, ridotto a 20% in caso di affidamento mediante procedura negoziata), mentre tutte le altre categorie saranno interamente subappaltabili. Sarà opportuno trasmettere detto elaborato in occasione della prima di richiesta di subappalto, richiamandosi allo stesso per ogni altra successiva istanza. D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda per la specifica categoria o per categorie “analoghe” può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato. Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall’appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificati di esecuzione di lavori analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e/o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa seguendo lo schema del fac-simile n. 4 se il committente non è un ente pubblico ma un soggetto privato. Per i lavori pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente. Possono essere documentati anche più lavori, purchè l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto; 2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto. Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 5, ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci. Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale di-
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pendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 6, che ne attesti la conformità all’originale. 3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente. Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) per i quali è richiesta o la qualificazione SOA nella specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. E) Certificazione ISO 9000 del subappaltatore per importi superiori a 619.000 euro Per i subappalti superiori a tale limite, oltre alla già illustrata attestazione SOA per categoria ed importo adeguati, l’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce la necessità di possedere la Certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000. Il possesso di detta Certificazione deve risultare dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza più recente. F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, tra l’impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio. Tale dichiarazione, resa in carta non bollata e con firma semplice, cioè non autentica, può essere redatta secondo il fac-simile n. 7.Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l’appaltatore e l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme. G) Cartelli di cantiere Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché gli eventuali relativi dati di qualificazione SOA (ragione sociale della SOA, categoria e importo di qualificazione).
LAVORI PUBBLICI
A tal fine il Ministero dei lavori pubblici aveva emanato la circolare n. 1729/UL, dell’1-6-1990, con la quale veniva riportato uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 8). In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere. Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento. H) Trasmissione copia del contratto di subappalto Come già ricordato al punto A, l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di trasmettere al committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, fotocopia semplice dei contratti di subappalto. I) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti - relativa clausola contrattuale La legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia antimafia”`, ha introdotto norme circa la tracciabilià dei pagamenti, cui sono vincolati non solo gli appaltatori, ma anche i subappaltatori. Senza voler in questa sede riepilogare tutta la normativa, si accenna ai principali obblighi: - il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante: • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”. - i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Tali conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e perciò con esclusione di contanti e assegni; - I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico. Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. Si ritiene altresì, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa; - I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; - per le spese giornaliere di importo fino a 1.500 euro, inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni, bancomat) L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata in favore di uno o più dipendenti tramite bonifico bancario o postale o di strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria; - gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai
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subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP); - La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni qui brevemente accennate, rimandando agli altri articoli sul tema pubblicati su questa rivista. (fac-simile n. 9) L) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Come già detto, il pagamento diretto del subappaltatore dal parte della stazione appaltante, con le relative incombenze già ricordate, avviene anche nel caso del ricorso al subappalto delle cosiddette opere “superspecializzate” superiori al 15% dell’importo dell’appalto e ai 150.000 euro. M) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell’appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia. N) Responsabilità solidale dell’appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore Il subappaltatore, come ovviamente anche l’affidatario, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
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stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Si rammenta inoltre quanto disposto dal Decreto legislativo 276/2003, al comma 2° dell’art. 29, in relazione a tutti i subappalti, pubblici o privati, e cioè che “il committente o il datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. O) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere allegato alla copia del contratto di cui al punto H). P) Disposizioni antimafia comuni a quelle previste per l’appalto Si applicano al subappaltatore le disposizioni all’appaltatore che si richiamano solo per menzione: - la certificazione “antimafia”; - comunicazione circa la composizione azionaria; - denuncia di inizio lavori; - redazione dei piani di sicurezza Per la trasmissione di atti e documenti all’ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice. Q) Subappalti “a cascata” (Art. 118 del D. Lgs. n.163/2006 - artt. 72, 4° comma, 74 e 141, comma 2, D.P.R. n. 554/1999) Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto “subappalto a cascata”) è vietato. In deroga a tale principio generale il subappaltatore può a sua volta subappaltare solo la posa in opera dei seguenti impianti, strutture e opere speciali: - impianti elettromeccanici trasportatori (categoria OS4); - impianti pneumatici e antiintrusione (categoria OS5); - strutture prefabbricate in cemento armato (categoria OS13); - componenti strutturali in acciaio (categoria OS18-A); - componenti per facciate continue (categoria OS18-B). Tali subappalti “a cascata” sono soggetti alle medesime disposizioni autorizzative
previste per i subappalti diretti. In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di propria fiducia non può portare alla violazione del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera stabilito dal Decreto legislativo 276/2003, agli articoli 27 e 28. R) Noli a caldo - contratti di fornitura con posa in opera (Art. 118, comma 11, D. Lgs. 163 del 12/4/2006) Va preliminarmente chiarito che i subappalti, ancorchè di importo inferiore al 2% di quello dell’appalto, oppure con bassa incidenza della manodopera, sono comunque e sempre soggetti alla normativa fin qui richiamata, soprattutto alla richiesta di autorizzazione, soggetta al silenzio-assenso dopo 30 giorni, ridotti a 15 qualora l’importo del subappalto non superi il 2% di quello dell’appalto. Pertanto ogni prestazione che si configuri quale appalto affidato a terzi dall’appaltatore è giuridicamente subappalto e non può essere assimilato alle due fattispecie qui esaminate dei noli a caldo e delle forniture in opera. Le prestazioni che ricadono in questi contratti, qualora rispondano ad alcuni requisiti, vengono assoggettate alla medesima disciplina dei subappalti, già riepilogata dall’inizio di questo capitolo. I contratti di fornitura in opera (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un materiale) ed i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con il solo operaio addetto alla manovra) per essere assoggettati al medesimo regime previsto per i subappalti devono incidere, singolarmente, per più del 2% dell’importo dei lavori affidati o essere di importo superiore a 100.000 euro, e contemporaneamente vi deve essere un’incidenza della mano d’opera superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. In tal caso si devono seguire le indicazioni sopra riportate in tema di subappalto. Viceversa nel caso contrario deve essere inviata all’ente committente una semplice comunicazione (fac-simile n. 10). Si rammenta da ultimo la previsione dell’art 15 dello Statuto delle imprese - legge 11/11/2011, n. 180 - che così recita: “La disposizione dell’art. 118, comma 3, secondo periodo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche agli esecutori in subcontratto di fornitura le cui prestazioni sono pagate in base allo stato d’avanzamento lavori ovvero a stato d’avanzamento forniture”. L’art. 118, comma 3, secondo periodo della legge 163/2006 prevede che: Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quie-
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tanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. S) Subcontratti non inquadrabili nel subappalto che prevedono l’impiego di manodopera, quali fornitura, montaggio, smontaggio di strutture macchinari e ponteggi In più occasioni ci si pone il quesito circa la configurabilità del regime normativo e giuridico, nell’ambito di lavori pubblici, delle lavorazioni effettuate in cantiere non relative alle opere da realizzare oggetto dell’appalto, ma finalizzate alla realizzazione o montaggio di strutture da utilizzare per realizzare l’opera e da smontare alla fine dei lavori e perciò non incorporabili all’opera appaltata, ovvero a servizi, come quelli di progettazione, di rilevazioni topografiche, geologiche o di altro genere, etc... Si pensi ad esempio ai ponteggi, alla costruzione di carri ponte, al montaggio di gru, di talpe e frese per la realizzazione del foro di galleria, carotaggi, indagini geognostiche, etc.. Due le preliminari considerazioni da svolgere, e più precisamente: a) le lavorazioni in parola si realizzano con contratti di sub affidamento, essendo dipendenti da un precedente contratto di appalto; b) tali lavorazioni si configurano come prestazione mista di fornitura in opera, o meglio di noleggio di attrezzatura, unito a prestazione di servizi (montaggio e smontaggio), oppure quali servizi puri e non quali subappalti. La fornitura con posa in opera è un contratto a cosa mista, ove una parte si impegna sia alla vendita (o al nolo) di materiali (ove cioè la prestazione principale si concretizza in un obbligo di “dare”, in questo caso a carattere provvisorio), sia alla messa in opera (prestazione accessoria rispetto all’obbligo di “dare”). Il carattere distintivo tra “fornitura e posa in opera” e “subappalto” va ricercata nel criterio della “trasformazione oggettiva” del bene fornito. Si ha subappalto quando il bene viene trasformato all’interno del cantiere al fine di una sua incorporazione definitiva e irreversibile nella costruzione. Si ha fornitura di un bene quando il materiale fornito, una volta incorporato nella costruzione, mantiene inalterate le proprie caratteristiche strutturali e arriva in cantiere come bene finito, prelavorato all’esterno del cantiere. Nella casistica in parola il materiale (strutture tubulari, piani di lavoro, opere di presidio, apprestamenti di manufatti finalizzati all’utilizzo di macchinari, etc.) viene viceversa fornito quale bene funzionale non alla costruzione delle opere oggetto dell’appalto, ma alle lavorazioni preliminari e funzionali per realizzarla. A lavori ultimati detti beni non faranno parte della costruzione e verranno tolti dal cantiere. La manodopera
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necessaria per le operazioni di montaggio e smontaggio è quindi più assimilabile allo svolgimento di un servizio che a una “posa in opera”. Quanto alla differenza tra servizio e appalto (e quindi anche in relazione ai contratti dagli stessi derivati, non si può prescindere dalla nozione di servizio dettata dal Codice dei contratti, il D.Lgs. 163/2006, che all’art. 3, comma 10 stabilisce che è servizio l’appalto pubblico diverso dai lavori e dalla fornitura avente per oggetto i servizi di cui all’allegato II. In tale allegato figurano tra gli altri i servizi relativi a: - Servizi di manutenzione e riparazione - Servizi informatici ed affini - Servizi di ricerca e sviluppo - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi - Altri servizi La dottrina ha sempre individuato il carattere distintivo dell’appalto di servizi in un “facere”, normalmente opposto a quello dell’appalto di lavori connotato da un “dare”, termini latini che vogliono indicare nel primo caso una prestazione lavorativa che non realizza un bene a differenza della seconda che vicevrsa realizza un’ “opus”. Ciò posto, la disciplina contenuta nell’art. 118 del Codice degli appalti, il D.Lgs. 163/2006, dopo aver trattato l’ambito del regime dei subappalti, al comma 11 disciplina tutte le ulteriori attività “che richiedono l’impiego di manodopera”. La norma, invero, si preoccupa di definire in quali casi le attività diverse dai lavori, che richiedono l’intervento di manodopera, debbano essere equiparate al subappalto ponendo all’uopo alcune condizioni. A contrariis, ove manchi anche una sola condizione, tali attività non saranno soggette alla disciplina dei subappalti. Affinchè dette attività diverse dai lavori siano da assoggettare alla medesima disciplina dei subappalti la norma impone la compresenza di due condizioni, di cui la prima ha due alternative: 1a condizione. L’importo della prestazione deve essere: a) superiore al 2% dell’importo dell’appalto, oppure b) superiore a 100.000 euro 2a condizione. L’incidenza della manodopera deve essere superiore al 50%. Viceversa la condizione perché le attività diverse dall’appalti di opere non possano essere equiparate ai subappalti è la mancanza di uno dei due elementi citati (punto 1a oppure punto 2a). In conclusione, il contratto di subaffidamento per fornitura, posa e/o smontaggio
di attrezzature, manufatti, strutture, non incorporate all’opera ma solo prodromiche alla sua realizzazione, come pure quelle ricadenti nei servizi, non viene assoggettato alla disciplina del subappalto ed è soggetto ad una semplice comunicazione al committente (art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006). Qualora peraltro si ritenga comunque di ricondurre specifiche fattispecie nell’alveo dei noli a caldo o forniture in opera, le stesse non potranno essere assoggettate alla disciplina del subappalto se la manodopera non incide oltre il 50%, indipendentemente dall’importo dell’appalto; oppure, pur in presenza di un’incidenza della manodopera superiore al 50%, qualora l’importo dell’attività in parola, se l’appalto è superiore a 5 milioni di euro, non superi i 100.000 euro, o, se l’appalto è inferiore a 5 milioni di euro, non superi il 2% dell’importo di appalto. In tal caso vige per l’appaltatore il solo obbligo di comunicazione al committente (art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006). Alla luce di quanto esposto si ritiene che le due fattispecie poste all’attenzione ricadano sotto l’egida dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, e perciò soggette a semplice comunicazione al soggetto committente.(fac-simile n. 10) S) Noli a freddo - contratti di fornitura Ai fini della normativa relativa agli appalti pubblici e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono soggetti alla disciplina prevista per i subappalti. Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di “non mafiosità”. Quanto detto in chiusura del precedente punto sui noli a cado, con riferimento alla statuto delle imprese si applica alle semplici forniture senza posa in opera. T) Cottimo fiduciario L’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, unitamente al subappalto, cita anche il “cottimo”, vincolandolo alle medesime disposizioni. Il D.P.R. 554/99 disciplinava all’art. 144 lo strumento del “cottimo” che costituiva genericamente una modalità di aggiudicazione dei lavori mediante una “procedura negoziata”, ove l’ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia per l’esecuzione di un lavoro fino a 200.000 euro. Tale strumento non doveva essere confuso con la fattispecie individuata dall’art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui
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l’azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo. Ora i commi 1 e 2 dell’art. 144 del D.P.R. 554/99 sono stati abrogati dall’art. 256 del D.Lgs. 163/2006, quindi la legislazione di riferimento per il “cottimo” rimane l’art. 125 del Codice degli Appalti, oltre l’art. 118. Il cottimo fiduciario è possibile per appalti di importo compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro e l’affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 soggetti. ************************* Fac-simile n. 1 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Spett.le Amministrazione ................................... Oggetto: Lavori di ................................... contratto d’appalto del .............................. richiesta di autorizzazione al subappalto Il sottoscritto ................... nato a ............... il ...................... , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa ....................., con sede in ............................., Via ........................., aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 CHIEDE l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere (già indicate all’atto della offerta): 1) opere da ............................., pari ad un importo di aggiudicazione di ............... da subappaltare alla ditta ......................, con sede in ............................., Via ............................., qualificata dalla S.O.A. ....................., con attestato n. ……., con scadenza fissata al ……….., nella categoria ............................. per l’importo fino a €. ............................. (oppure iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di ............................. al n. ................). 2) Opere da ........................ ecc. ............. Si allega alla presente istanza, per ognuna delle ditte sopra citate: a) attestato di qualificazione S.O.A. oppure: a1) certificati di buona esecuzione a2) attestazione costo manodopera a3) elenco attrezzature b) dichiarazione di non controllo o collegamento tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice c) dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio Decorsi 30 giorni, ovvero 15 qualora l’importo del subappalto citato non sia superiore a 100.000 euro o al 2% dell’importo dell’appalto, dalla ricezione della presente
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senza che alla scrivente sia pervenuta la autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, questa ditta si ritiene autorizzata alla stipula dei relativi contratti di subappalto ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. .............., lì ............................ TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 2 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA CIRCA I POSSIBILI SUBAPPALTI Spett.le Amministrazione Comunale di. . . . .................................. Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in relazione all’appalto dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . ........... indetto da codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 DICHIARA che nel corso dei lavori si riserva di subappaltare, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla citata norma, le seguenti fasi lavorative: -.................. -.................. -.................. -.................. Distinti saluti. . . . . . . . . ., lì. . . . . . . . . . . . . Timbro e Firma ************************* Fac-simile n. 3 (in carta libera) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO “ANTIMAFIA” (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) Spett.le Amministrazione ......................... ................................ Modello – autocertificazione art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto .............................................. nato a ..................................., il ................. residente in ........................., Via .............., nella sua qualità di .................................. (legale rappresentante / direttore tecnico / socio di snc) dell’impresa ........................., con sede in ............................................... , Via ........................................consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità DICHIARA che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. data IL DICHIARANTE ............................ firma leggibile del dichiarante(*) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, sindaci, procuratori e direttori tecnici ************************* Fac-simile n. 4 (per lavori con committenti privati) CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI (Modello “Allegato B” ai sensi del DPR 207/2010 per lavori privati) QUADRO 1: DATI DI CONTRATTO Committente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . .P.Iva
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. . . . . . . . . . . . Codice fiscale . . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . email . . . . . . . . . . . . Legale rappresentante ................................. . . .residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direttore dei Lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con studio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . Iscritto all’Ordine . . . . . . . . . . . . della Provincia di . . . . . . . . . . . . al n° . . . . . . . . . . . . Oggetto del contratto: . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. .................................. .................................. Luogo di esecuzione dei lavori: . . . . . . . . . ........................... Atto autorizzativo: (concessione edilizia oppure D.I.A o permesso di costruire) n. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . .presentato al Comune di. . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . .. Importo complessivo del contratto: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria prevalente: . . . . . . . . . . . . ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. .................................. categoria ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010 . . . . . . . . . . . . importo: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . . QUADRO 2: SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO: (indicare se impresa singola, Ati, consorzio stabile, etc…) COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Impresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . . . . . P.I. . . . . . . . . . . . (in caso di ATI indicare per ciascun componente il ruolo di mandataria o mandante e la percentuale di partecipazione al raggruppamento) QUADRO 3: IMPORTO DI CONTRATTO Importo contratto netto: euro . . . . . . . . . . . . . . . . . ( in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Contratto del . . . . . . . . . . . . . . . Data di inizio dei lavori. . . . . . . . . . . . Data di ultimazione dei lavori. . . . . . . . . . . . (oppure: i lavori sono in corso alla data del. . . . . . . . . . . . ed eseguiti per euro. . . . . . . . . . . . - in lettere. . . . . . . . . . . .) Importo contabilizzato a fine lavori: euro . . . . . . . . . . . -in lettere. . . . . . . . . . . . . . . .........
LAVORI PUBBLICI
Importo contabilizzato a fine lavori, suddiviso per categoria - cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) - cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) QUADRO 4: LAVORAZIONI ESEGUITE DAL SOGGETTO AFFIDATARIO Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Categoria di lavori (ai sensi dell’Allegato A del DPR207/2010): . . . . . . . . . . . . lavorazione: . . . . . . . . . . . . Importo euro : . . . . . . . . . . . . QUADRO 5: LAVORAZIONI ESEGUITE DALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI 1) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. ........... 2) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. ........... oppure: Nessuna lavorazione è stata eseguita in subappalto. QUADRO 6: RESPONSABILI DELLA CONDOTTA DEI LAVORI (Direttore tecnico) Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . .
DIRETTORE DEI LAVORI (timbro professionale e firma) Data……………… ______________ N.B. E’ opportuno che vengano apposti timbro e firma del direttore dei lavori e la firma del committente su ogni foglio. Nel caso di lavori riferibili alle seguenti categorie: OG2-OS2A-OS2B/OS25 il certificato deve essere firmato anche dall’Autorità preposta alla tutela del bene; per la categoria OG13 il visto necessita solo se i lavori sono vincolati dall’autorità preposta ************************ Fac-simile n. 5 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DI TITOLARI E SOCI (art.79, comma 10, D.P.R. 207/2010) Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede legale in . . . . . . . . (prov. . . . ) Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . .(C.A.P. . . . . . .), in relazione al requisito previsto dal comma 10, art. 79 del D.P.R. 207/2010, in ordine alla determinazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, fa presente che il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL rivalutata 5 volte, da computarsi per il solo titolare (oppure: da computarsi per n. .. . soci lavoranti) è pro capite il seguente: anno 2011 euro 66.735,00 anno 2012 euro 68.550,00 anno 2013 euro 70.605,00 anno 2014 euro 71.370,00 anno 2015 euro 71.520,00 Importo complessivo pro capite nel quinquennio 2011/2015: euro 348.780,00 x . . (n. soci) = euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . . .
QUADRO 7: DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze né in sede arbitrale né in sede giudiziaria.
TIMBRO DELL’IMPRESA e firma del legale rappresentante
Data……………… FIRME COMMITTENTE DIRETTORE DEI LAVORI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI ORIGINALI DELLE COPIE DEI BILANCI Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , partita IVA n. . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . ..................................
In base all’art. 86 comma 7 del DPR 207/2010, i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione di eventuali subappaltatori COMMITTENTE (timbro e firma)
************************* Fac-simile n. 6 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)
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. (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA che le copie dei bilanci relativi agli esercizi . . . . . . . . . . . . . . . . , allegati alla presente, corrispondono ai relativi originali a suo tempo presentati alla competente Camera di Commercio. ............................, lì ....................... TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 7 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) DICHIARAZIONE DI NON CONTROLLO TRA LA DITTA APPALTATRICE E LA SUBAPPALTATRICE Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. Il sottoscritto ................... nato a ............... il ...................... , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa . . . . . . . . . . . . .................................. con sede in ........................, Via ..............., appaltatrice dei lavori di .........................., in relazione alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratto di subappalto con la ditta ........................ con sede in .............., Via ............................, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 DICHIARA che tra le aziende sopra citate non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile. ............................., lì .................. TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 8 SCHEMA DI CARTELLO DI CANTIERE Amministrazione centrale . . . . .. . . . . . . . Ufficio competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titolo generale dell’opera . . . . .. .. . . . . . . Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera (quando tecnicamente possibile); Titolo del lavoro in appalto . . . .. . . . . . . . Estremi della legge o del piano ................. Concessionario dell’opera .. . . . . . . . . .. . Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di qualificazione S.O.A. per categorie ed
LAVORI PUBBLICI
import,i oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo complessivo dei lavori.......... . . . . Data di consegna dei lavori ....................... Data contrattuale di ultimazione dei lavori. .......................... . Progettista . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente tecnico ................................... Direttore del cantiere ............................ Direttore dei lavori ................................... Ingegnere capo ....................................... Subaffidatario/i (indicare eventale Soa e CCIAA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico: . . . . . . . . . . . . . ************************* Fac-simile n. 9 SCHEMA DELLA CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE/ SUBCONTRAENTE AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…). ************************* Fac-simile n. 10 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) COMUNICAZIONE DEL RICORSO A NOLI A CALDO O FORNITURE IN OPERA Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . .
. . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, in relazione ai lavori in oggetto FA PRESENTE di aver stipulato il seguente sub-contratto: 1) Nome del subcontraente: . . . . . . . . . . 2) Importo del contratto: . . . . . . . . . . . . . 3) oggetto del contratto: nolo a caldo (oppure: fornitura in opera) di . . . . . . . . . . . . . ................................ . . . . . . . . . lì ............ TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Si riportano i fac-simile delle più usuali dichiarazioni richieste per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche o per le incombenze collegate alla gestione dei lavori, tralasciando quelle previste anche dalla normativa antimafia, già riportate in apposito articolo su questo Notiziario. Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà serve ad attestare fatti, stati, eventi, situazioni, di cui il dichiarante è a conoscenza; tale dichiarazione è resa su carta priva di marca da bollo, con firma normale, cioè non autenticata, cui va allegata la fotocopia di un proprio documento di identità. Diversamente, per la dichiarazione sostitutiva di certificazione, come ad esempio, per quella del Casellario e dei Carichi pendenti, di iscrizione alla CCIAA, non vi è la necessità di allegare la fotocopia del proprio certificato di identità; anche questa dichiarazione è resa su carta priva di marca da bollo, con firma normale, cioè non autenticata. *** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, corredata da copia di documento di identità) (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . .) il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . .) in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,n. . . . . . . , consapevole delle sanzioni penali, nel caso
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di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA .................................. .................................. Dichiaro di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Allego fotocopia di documento di identità. .............................. (luogo, data) Il Dichiarante .. . . . . . . . . . . . . . *** DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . ) in via ................................ codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA (Barrare o riportare le sole voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre) - di essere nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . .), il . . . . . . . . . . . . . . ................ - di essere residente a . . . . . . . . . . . . . . . ............... - di essere cittadino italiano (oppure) . . . ........................... - di godere dei diritti civili e politici - di essere: celibe/nubile/di stato libero - di essere coniugato/a con . . . . . . . . . . . . . . - di essere vedovo/a di . . . . . . . . . . . . . . . . . - di essere divorziato/a da . . . . . . . . . . . . . . . - che la famiglia convivente si compone di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cognome e nome - luogo e data di nascita - rapporto di parentela) - di essere tuttora vivente - che il/la figlio/a è nato/a in data . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . .) - che il proprio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rapporto di parentela - cognome e nome),nato il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAVORI PUBBLICI
. . . . . . . ., a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è morto in data . . . . . . . - di essere iscritto nell’albo o elenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenuto da pubblica amministrazione di. . . . . . . . . . . . .................. - di appartenere all’ordine professionale . . ........................... - titolo di studio posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rilasciato dalla scuola/ università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - esami sostenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . - qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali , per l’anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .è la seguente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. - assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto. . . . . . . . . . . . . . - possesso e numero del codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . .............. - stato di disoccupazione - qualità di pensionato e categoria di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - qualità di studente presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ..................... - di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio . . . . . . . ....................... - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali - qualità di vivenza a carico di . . . . . . . . . . . .................................nei registri dello stato civile del comune di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . risulta che. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Dichiaro di essere informato , ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
.............................. (luogo, data)
IL DICHIARANTE ...................... *** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO E DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA che sul certificato Generale del Casellario giudiziale e sul certificato dei Carichi Pendenti rilasciati a suo carico non risultano condanne penali. . . . . . . . . . . . , lì . .. . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO Registro Imprese (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) IIl/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (. . . . )
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in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 Dichiara sotto la propria personale responsabilità, che dal certificato di iscrizione dell’impresa sopra indicata al Registro imprese della Camera di Commercio di Brescia risultano i seguenti dati: .................................. ................................ . lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE O UN CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI La normativa sugli appalti di lavori pubblici, all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, prevede la possibilità di presentare offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tal caso si rammenta che l’offerta, e perciò ogni pagina del tabulato per l’offerta a prezzi unitari, deve essere sottoscritta da tutte le imprese/operatori economici. Sull’offerta, prima dell’ultima firma, ovvero in apposita dichiarazione che correda l’offerta (a tal proposito è necessario attenersi alla modalità indicate nel bando di gara, anche per quanto riguarda la busta ove inserire questa dichiarazione) deve essere riportata la seguente dicitura: “Le seguenti imprese: - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - impresa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. . - impresa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa . ................................... . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La ripartizione dei lavori sarà la seguente: - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAVORI PUBBLICI
categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta; - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta; - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta.” *** COMUNICAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di ................................... comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 maggio 1991 n. 187, la scrivente società, sulla base delle risultanze del libro dei soci e degli ulteriori dati a propria disposizione: DICHIARA - che propria composizione societaria è la seguente: - che, con riguardo alle azioni “con diritto di voto”, o alle quote sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia .................................................................. .................................................................. oppure - che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” o sulle quote; - che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono: ................................................................ ................................................................. oppure - che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto; - che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria. In fede . . . . . , lì . . . . . . . . Timbro e firma
PROROGHE DELL’ANTICIPAZIONE, DEL PERIODO DECENNALE PER LE PRATICHE SOA, DELLE FORME DI PUBBLICITÀ DEGLI APPALTI Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 30-12-2015 (Decreto Milleproroghe 2016) Tra le diverse disposizioni se ne ricordano due di particolare interesse per il settore dei lavori pubblici: quella relativa alla anticipazione del prezzo di appalto e quella relativa all’utilizzo dei requisiti SOA maturati nell’ultimo decennio in luogo dell’ultimo quinquennio. 1) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO La possibilità che le stazioni appaltanti avevano di corrispondere all’appaltatore una anticipazione nella misura massima del 20% del prezzo d’appalto, il cui termine scadeva a fine 2015, è stata prorogata al 31 luglio 2016. Si coglie l’occasione per rammentare la attuale disciplina dell’anticipazione che impone il recupero integrale nell’anno stesso in cui è concessa. Decreto Legge 2013 - LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ordinario n. 50 alla Gazz. Uff., 21 giugno 2013, n. 144). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (DECRETO DEL FARE) come modificato dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di’ cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e’ prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza
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dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. 3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione e’ effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed e’ compensata nel corso del medesimo anno contabile». 2) PERIODO DECENNALE UTILIZZABILE IN AMBITO SOA FINO AL 31/7/2016 Il decreto in commento ha anche prorogato fino al 31/7/2016 la possibilità di utilizzare in ambito SOA i requisiti maturati nell’ultimo decennio, in luogo di quelli usuali dell’ultimo quinquennio. Queste le disposizioni modificate: Art. 253 del D.Lgs. 163/2006 9-bis. In relazione all’articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonchè agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. 15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91 (ndr.: affidamento dei servizi di ingegneria), fino al 31 luglio 2016 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. Pertanto in sede di prima qualificazione o di rinnovo della qualificazione SOA, sono documentabili i lavori eseguiti nei 120 mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, mentre la cifra d’affari, il costo del personale e delle attrezzature possono essere documentati utilizzando i
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valori dei migliori cinque degli ultimi 10 anni. Non è stata invece prorogata la norma che riguarda la revisione triennale e che consentiva una oscillazione in difetto dei valori richiesti non fino al 255 ma fino al 50%. 3) FORME DI PUBBLICITA’ DEGLI APPALTI Le vigenti forme di pubblicità degli appalti, che avrebbero dovuto cambiare dal 1 gennaio 2016, sono state prorogate di un anno e perciò fino al 31/12/2016. Questo il testo della norma DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazz. Uff., 24 aprile 2014, n. 95). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. - Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. (DECRETO IRPEF). ARTICOLO N.26 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 66, il comma 7 e’ sostituito dai seguenti: “7. Gli avvisi e i bandi sono altresi’ pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo’ comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”; b) all’articolo 122, il comma 5, e’ sostituito dai seguenti: “5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro
i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo’ comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.
IL QUADRO SULL’ORIENTAMENTO PREVALENTE IN TEMA DI CAUSE DI ESCLUSIONE In un incerto quadro interpretativo in tema di cause di esclusione dalla gare d’appalto pubbliche, l’ANCE ha predisposto un documento che ha l’obiettivo di fare un minimo di chiarezza sul tema, riassumendo i diversi orientamenti espressi negli ultimi diciotto mesi da Consiglio di Stato e TAR. In tale ambito prende sempre più spazio, in giurisprudenza, l’orientamento “sostanzialistico”. Tale orientamento ha trovato una prima investitura nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 30 luglio 2014, in cui è stata per la prima volta analizzata la nuova disciplina sul soccorso istruttorio, introdotto nel codice dei Contratti con l’art. 39 del D.L. n. 90/2014. La sentenza ha segnato, più in generale, un
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punto a favore dell’orientamento che premia la tutela dell’affidamento dei concorrenti e la più ampia concorrenza nella partecipazione alle gare d’appalto. A conferma di ciò, la giurisprudenza sta rivedendo alcune consolidate posizioni in tema di escludibilità o sanabilità delle irregolarità del concorrente, fornendo un’interessante casistica circa gli elementi che incidono sul possesso dei requisiti di partecipazione. Sotto tale profilo, i giudici di Palazzo Spada, in alcune occasioni, sono sembrati andare addirittura oltre il principio di tassatività delle clausole di esclusione; in altre, invece, sono sembrati favorevoli ad una posizione più prudente, ciò a favore della discrezionalità della pubblica amministrazione e della par condicio tra concorrenti. Le indicazioni che emergono si vanno ad aggiungere a quelle già espresse dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC., e, in particolare, con quelle contenute nella Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015. Tuttavia, sovrapponendo le soluzioni proposte, non sempre emerge una soluzione comune. Lo studio dell’ANCE è consultabile sul sito internet del Collegio costruttori di Brescia www.ancebrescia.it nella categoria “Lavori pubblici”.
GIURISPRUDENZA NELL’AVVALIMENTO IL PRESTITO NON PUO’ ESSERE SOLO CARTOLARE E ASTRATTO E’ INSUFFICIENTE LA DICITURA DI “MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE”
(Consiglio di stato sez. VI, 6/11/2015 n. 5045) Il limite di operatività dell’istituto dell’avvalimento di cui all’ art.49 comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 163 del 2006, suscettibile di un amplissimo campo operativo, è dato anzitutto dal fatto che la messa a disposizione dei requisiti mancanti non deve riferirsi alle capacità di ordine generale del partecipante (quale la idoneità morale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006) né ai requisiti soggettivi di carattere personale, individuati nell’art. 39 del medesimo d. lgs. (cd. requisiti professionali). Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente e quindi non
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sono surrogabili neppure con l’avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente. Inoltre, il trasferimento del requisito all’impresa ausiliata non può risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto dell’art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010 che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). Sulla base di tale enunciato, è stato affermato (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2063) che è pacificamente insufficiente allo scopo la pedissequa riproduzione, nel testo del contratto di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o espressioni equivalenti.
LA CAUZIONE NON INTESTATA ALLE MANDANTI PUO’ ESSERE REGOLARIZZATA CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
(Consiglio di Stato sez. III 20/11/2015 n. 5301) Non sussiste la “doverosità” dell’applicazione della misura espulsiva in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, che impedisce l’estromissione dalla gara, a fronte della presentazione di una cauzione provvisoria formalmente conforme alla clausola del disciplinare, ed esclusivamente carente sotto il profilo del rispetto della regola (di matrice esclusivamente giurisprudenziale) della riferibilità soggettiva anche all’impresa mandante del relativo impegno, stante che conseguentemente trova applicazione, in simili casi, il soccorso istruttorio.
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LA VIOLAZIONE TRIBUTARIA PER ESSERE OSTATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEVE ESSERE DEFINITIVA
(TAR Lazio Roma sez. III ter 12/11/2015 n. 12842)
E’ preferibile l’interpretazione sostanzialistica, in base alla quale “ai fini della partecipazione alle gare d’appalto, l’accertamento della violazione degli obblighi tributari non è sufficiente affinché operino le preclusioni previste dall’ art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006 occorrendo, altresì, che tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto della decorrenza del termine di impugnazione dell’atto stesso, senza che l’impresa abbia presentato ricorso, o di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito autorità di cosa giudicata (Cons. Stato Sez. V, 23-01-2012, n. 262)”.
URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
APPLICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMPORTANTI O MENO LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO.
(art. 16 del dPR n. 380 del 2001 e art. 48, della legge regionale n. 12 del 2005) (A cura del Geom. Antonio Gnecchi) La ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione paga, in molti casi, su importi minori derivanti al valore determinato per le nuove costruzioni, proprio in relazione al costo reale degli interventi previsti dal progetto proposto. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia NON comportanti demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione non può essere superiore a quello stabilito per le nuove costruzioni, confermando la disposizione statale vigente , ma senza che sia necessaria l’intermediazione del consiglio comunale. Per i suddetti interventi, quindi, si prescinde dall’individuazione del costo in base al progetto presentato, qualora il richiedente assuma come proprio il costo base previsto per le nuove costruzioni. Si tratta del solo costo base, al quale non andranno applicate le maggiorazioni ed andranno applicate le aliquote della ristrutturazione e non quelle delle nuove costruzioni. Al contrario (comma 6), qualora la ristrutturazione sia operata mediante demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione è determinato automaticamente equiparandolo a quello base previsto per le nuove costruzioni e non è ammessa la dimostrazione di un costo inferiore. Analogamente a quanto disciplinato dai commi 8 e 9 dell’articolo 44 in ordine agli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni NON comportanti demolizione e ricostruzione, il regime del costo di costruzione sarà lo stesso delle nuove costruzioni. A questa conclusione si giunge in assenza di una specifica disposizione all’ interno dell’articolo 48 della LR 12/2005 che disciplina il costo di costruzione, per gli interventi NON “ricostruttivi”. A mio giudizio, tenuto conto che la norma riguarda esclusivamente “gli interventi di ristrutturazione NON comportanti demolizione e ricostruzione”, ne deriva che agli interventi di ricostruzione, per di più in un regime libero dalla sagoma e dal sedime – con il solo vincolo della volumetria preesistente - , si applica il costo di costruzione come se si trattasse di nuova costruzione.
Si applica la percentuale per le nuove costruzioni corrispondente alla classe dell’edificio, stabilita dalla DGR del 1994 ( da 6 a 18), sul costo di costruzione dell’edificio. Quest’ultimo verrà determinato, a sua volta, applicando alla superficie a contributo, PANTONE 281 il costo base maggiorato alla CMYK 100 - 72 in - 0 -relazione 32 classe dell’edificio. RGB 0 - 40 - 104 Anche in questo caso la conclusione susciterà qualche perplessità, ma non pare si possa giungere ad una conclusione diversa, neppure attraverso un atto discrezionale del comune.
IL COSTO DI COSTRUZIONE
(art. 16, comma 9, dPR n. 380 del 2001, art. 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005) (A cura del Geom. Antonio Gnecchi) Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2016 (Comuni della Regione Lombardia) L’articolo 16, comma 4, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi sono stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978. Le predette norme stabiliscono altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Per la Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso. La regione, appositamente interpellata, ha risposto “... essendo la legge n. 537 del 1993, per così dire solo “esortativa” in tale senso ed avendo valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà ai Comuni, in virtù dell’autonomia loro concessa dalla
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Costituzione. Sono pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati” (comunicazione della regione a quesito di questo sito in data 24 novembre 1997). I moduli essere più PANTONEoperativi COOL GRAYpotrebbero 9 d’uno, ai più vari elementi: CMYKin 0 -base 0 - 0 - 60 - daRGB quando fare partire l’aggiornamento (dal 135 - 135 - 135 giugno 1994, data della pubblicazione della delibera regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno 1995, momento del primo inadempimento regionale, quindi momento di maturazione della funzione surrogatoria del comune); - dal mese sul quale deve essere calcolato l’aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si rende pubblico l’aggiornamento); - da quando deve avere effetto l’aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l’aggiornamento stesso). Bisogna tenere presente che gli indici ISTAT sono resi noti con alcuni mesi di ritardo, quindi, nell’impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che: - tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l’importo base di riferimento sia omogeneo; - rende effettivo l’aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre). Nel corso del 2009 l’ISTAT ha provveduto ad aggiornare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali, aggiornamento reso necessario considerando le modifiche intervenute nelle tecniche di costruzione e le novità legislative in materia e per prendere in esame una nuova tipologia di costruzione, a partire dal 2005 (base = 100) e fino a settembre 2009, con coefficiente di raccordo pari a 1,186, che ha pubblicato nei primi giorni del 2010. Nel mese di marzo 2013 l’ISTAT, per essere coerente con quanto richiesto dal Regolamento europeo sulle statistiche economiche congiunturali n. 1158/2005, ha provveduto ad aggiornare gli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (nella base di riferimento 2010) a partire dal 2011, con coefficiente di raccordo pari a 1,133. Rilevato che l’indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, relativo al mese di giugno 2015, è stato determinato nella misura di 106,0 rispetto a 105,7 del precedente giugno 2014, sui quali applicare il calcolo per l’aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1 gennaio 2016. Si ritiene accettabile che, per il 2016, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di Euro 403,39 al metro quadro, ricavato dal seguente prospetto:
URBANISTICA
Costo costruzione 1995 = Lire 482.300 Indice giugno 1994 = 120,9 ; Indice giugno 1995 = 123,8 Costo costruzione 1996 = Lire 482.300 x 123,8 / 120,9 = Lire 493.868 Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232 Indice giugno 1995 = 123,8 ; Indice giugno 1996 = 101,0 Costo costruzione 1997 = Lire 493.868 x 101,0 / 123,8 x 1,232 = Lire 496.390 Indice giugno 1996 = 101,0 ; Indice giugno 1997 = 103,60 Costo costruzione 1998 = Lire 496.390 x 103,6 / 101,0 = Lire 509.168 Coefficiente di raccordo tra gli indici che decorrono dal gennaio 1998 e gli indici precedenti = 1,0285 Indice giugno 1997 = 103,6 ; Indice giugno 1998 = 102,7 Costo costruzione 1999 = Lire 509.168 x 102,7 / 103,6 x 1,0285 = Lire 519.130 Indice giugno 1998 = 102,7 ; Indice giugno 1999 = 104,6 Costo costruzione 2000 = Lire 519.130 x 104,6 / 102,7 = Lire 528.735 Indice giugno 1999 = 104,6 - Indice giugno 2000 = 107,7 Costo costruzione 2001 = Lire 528.735 x 107,7 / 104,6 = Lire 544.405 Indice giugno 2000 = 107,7 ; Indice giugno 2001 = 110,1 Costo costruzione 2002 = Lire 544.405 x 110,1 / 107,7 = Lire 556.636 pari a Euro 287,43 Indice giugno 2001 = 110,1 ; Indice giugno 2002 = 114,8 Costo costruzione 2003 = € 287,43 x 114,8 / 110,1 = € 299,70 Coefficiente di raccordo tra base 1995 e base 2000 = 1,0776 Indice giugno 2002 = 114,8 ; Indice giugno 2003 = 109,4 Costo costruzione 2004 = € 299,70 x 109,4 / 114,8 x 1,077 = € 307,59 Indice giugno 2003 = 109,4 ; Indice giugno 2004 = 114,2 Costo costruzione 2005 = € 307,59 x 114,2 / 109,4 = € 321,09 Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005 = 1,186 Indice giugno 2004 = 114,2 ; Indice giugno 2005 = 99,9 Costo costruzione 2006 = € 321,09 x 99,9 / 114,2 x 1,186 = € 333,13 Indice giugno 2005 = 99,9 ; Indice giugno 2006 = 102,9 Costo costruzione 2007 = € 333,13 x 102,9 / 99,9 = € 343,13 Indice giugno 2006 = 102,9 ; Indice giugno 2007 = 106,7 Costo costruzione 2008 = € 343,13 x 106,7 / 102,9 = € 355,80 Indice giugno 2007 = 106,7 ; Indice giugno 2008 = 112,8 Costo costruzione 2009 = € 355,80 x 112,8
/ 106,7 = € 376,14 Indice giugno 2008 = 112,8 ; Indice giugno 2009 = 111,6 Costo costruzione 2010 = € 376,14 x 111,6 / 112,8 = € 372,14 Indice giugno 2009 = 111,6 ; Indice giugno 2010 = 113,6 Costo costruzione 2011 = € 372,14 x 113,6 / 111,6 = € 378,81 Indice giugno 2010 = 113,6 ; Indice giugno 2011 = 117,8 Costo costruzione 2012 = € 378,81 x 117,8 / 113,6 = € 392,82 Indice giugno 2011 = 117,8 ; Indice giugno 2012 = 120,4 Costo costruzione 2013 = € 392,82 x 120,4 / 117,8 = € 401,49 Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010 = 1,133 Indice giugno 2012 = 105,5 ; Indice giugno 2013 = 106,1 Costo costruzione 2014 = € 401,49 x 106,1 / 105,5 = € 403,77 Indice giugno 2013 = 106,1 ; Indice giugno 2014 = 105,7 Costo costruzione 2015 = € 403,77 x 105,7 / 106,1 = € 402,25 Indice giugno 2014 = 105,7 ; Indice giugno 2015 = 106,0 Costo costruzione 2016 = € 402,25 x 106,0 / 105,7 = € 403,39 Per quanto attiene le modalità necessarie a rendere pubblico il nuovo importo, potrebbe bastare una determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico, che renda noto al pubblico l’avvenuto aggiornamento. Non pare tuttavia del tutto inutile che il prospetto di calcolo dell’aggiornamento sia deliberato dalla Giunta comunale. SCHEMA DI DETERMINAZIONE Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001; articolo 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -Premesso che l’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata; - Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione
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relativo al rilascio dei permessi di costruire; - Visto inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall’ISTAT; - Richiamata la propria determinazione n. ___ del __________, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l’anno 2015, in euro 402,25 al metro quadrato, con efficacia dal 1 gennaio 2015; - Considerato che l’ISTAT non ha provveduto, per ragioni tecniche e su autorizzazione di Eurostat, a pubblicare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali nel corso del 2009, mentre lo ha fatto nei primi giorni del 2010, con la pubblicazione degli indici su base 2005 = 100, con coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005, pari a 1,186; - Visti i nuovi indici ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativi al giugno 2005 (=99,9), giugno 2006 (=102,9), giugno 2007 (=106,7), giugno 2008 (=112,8) e giugno 2009 (=112,6) - Considerato che l’ISTAT nel mese di marzo 2013 ha pubblicato i nuovi indici su base 2010 = 100, con coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010 pari a 1,133; Che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è stabilito in Euro 403,39 al metro quadrato, come risulta dall’allegata proposta di aggiornamento; DETERMINA ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2005, l’aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, è di euro 403,39 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per le ragioni precisate in premessa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LA QUALIFICAZIONE TECNICO-GIURIDICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
(A cura del Geom. Antonio Gnecchi)
Approfondimento della nozione di qualificazione tecnico-giuridica degli interventi quale attività specificatamente posta a carico del responsabile del procedimento relativamente alla richiesta di permesso di costruire, ovvero alla presentazione della DIA o SCIA,
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con particolare attenzione alla qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi di tipo “manutentivo-conservativo”. Di seguito si esaminano le definizioni degli interventi definiti all’art. 3 del TUE alla luce della giurisprudenza sia amministrativa che penale, ma con richiamo a quelle definite dall’art. 27 della L.R. n. 12 del 2005, IL TUE di cui al dPR n. 380/2001, quale testo contenente i principi fondamentali e generali della disciplina dell’attività edilizia (caratterizzanti, come si ricorda la Consulta, gli esercizi unitari della disciplina su tutto il territorio nazionale), nel disciplinare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, specifica che il responsabile del procedimento deve (cfr art. 20, comma 3, ovvero art. 38, co. 3, LR n. 12/05): curare l’istruttoria, acquisire, avvalendosi dello SU, secondo quanto previsto all’art. 5, co. 3, i prescritti parere, e gli altri atti di assenso eventualmente necessari; valutare la conformità del progetto alla normativa vigente, formulare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. Secondo il dettato letterale della norma, la proposta di provvedimento finale, positivo o negativo, dovrebbe essere in esito della valutazione di conformità alla normativa vigente del progettato intervento edilizio e contenere la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento stesso. La dettagliata relazione prevista, dovrebbe dare riscontro dell’istruttoria, ovvero delle risultanze della stessa e della suddetta qualificazione tecnico-giuridica oltre della valutazione di conformità, in altri termini, la relazione dovrebbe dare evidenza dell’iter logico-intellettivo seguito dall’istruttore. In questo modo il legislatore richiederebbe al responsabile del procedimento di motivare la propria proposta di provvedimento ed ogni altra valutazione, in quanto condizione di legittimità del provvedimento finale. Infatti, in osservanza dell’obbligo di motivazione (cfr art. 3, co. 1, L n. 241/90), la proposta di provvedimento, analogamente alla decisione finale, dovrebbe indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La proposta, dunque, è fondata necessariamente sugli accertamenti e sulle valutazioni di vario tipo, per cui rappresenta un giudizio complesso non limitato alla conformità del progetto alla normativa vigente, bensì esteso a tutti i presupposti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (cfr art. 12, co. 1 e 2, del TUE). Forse è utile, ai fini della comprensione distinguere le valutazioni e gli accertamenti tipicamente istruttori dalle valutazioni di con-
formità, anche per la diversa incidenza che potrebbe avere la qualificazione tecnicogiuridica degli interventi nei due ambiti. Le valutazioni e gli accertamenti (presupposti di fatto) tipici dell’istruttoria, che andranno a sostanziarne le risultanze, si ritengono essere, principalmente, quelli relativi a: condizioni di ammissibilità della richiesta, requisiti di legittimazione (dei richiedenti, dell’edificio, etc.), completezza e congruità della documentazione amministrativa a corredo della domanda. Bisogna ricordarsi di quanto stabilisce l’articolo 9-bis del TUE in base al quale non si richiede documentazione che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione. Le valutazioni di conformità alla disciplina vigente si ritengono essere sia quelle di riscontro oggettivo (per es. altezze, distanze, volumi, superfici, etc.), sia quelle connotate da discrezionalità tecnica, ossia quelle valutazioni concernenti apprezzamenti o giudizi tecnici precedenti il momento volitivo ed incidenti su quello conoscitivo. Il TUE, come detto, non chiarisce cosa sia e quale funzione abbia la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento, quindi il dato letterale della norma non consente di sapere a quale fase sia prodromica, cioè se a quella istruttoria e/o a quella valutativa, né precisa in cosa debba consistere in concreto. La qualificazione tecnico-giuridica è verosimilmente un giudizio argomentato dell’intervento edilizio progettato, finalizzato a determinare la categoria di appartenenza rispetto a quelle definite legislativamente e con l’ulteriore fine di determinare da un lato il regime giuridico dell’intervento, dall’altro le conformità attese per lo stesso, e non ultimo, l’aspetto economico del relativo titolo abilitativo. Per determinare la categoria dell’intervento, che dovrebbe esplicitare la sua natura “tecnica”, è necessario riferirsi alle definizioni degli interventi edilizi espresse, come noto, dall’art. 3 del TUE; il comma 2 di detto articolo precisa che dette definizioni prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei RE. Tuttavia occorre ricordare che, in regione Lombardia, le definizioni degli interventi edilizi sono quelle stabilite dall’articolo 27, della legge regionale n. 12/2005, quale legislazione concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. E’ a questa disciplina edilizia che i comuni, in regione Lombardia, si devono attenere per esercitare l’attività edilizia dei propri territori. Occorre però considerare anche l’orientamento della Corte Costituzionale sulla natura giuridica delle definizioni legali (vedi box sulla sentenza n. 309/2011). La sentenza mette in evidenza che le definizioni del TUE sono da ritenersi principi fon-
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damentali NON DEROGABILI dalla legislazione concorrente regionale, che definisce le categorie di intervento, purché in conformità a quelle statali e disciplinano, nel contempo, il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e al contributo, nonché agli abusi edilizi e all’applicazione delle relative sanzioni amministrative e penali. La distinzione delle definizioni statali mette in evidenza da una parte gli interventi edilizi “rilevanti”, quali la nuova costruzione, la ristrutturazione urbanistica e la ristrutturazione edilizia, e dall’altra quelli “residuali”, ovvero quelli c.d. “minori”, come il restauro e risanamento conservativo e le manutenzioni. La sentenza si occupa nel dettaglio della ristrutturazione edilizia per quanto attiene alla modifica della sagoma, ma pone l’accento anche sulla tutela del paesaggio, di competenza statale, qualora si renda necessario stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi. Le categorie di intervento edilizi definite dal TUE si caratterizzano in ordine a più profili: 1) la finalizzazione dell’intervento: a) finalità conservativa degli organismi edilizi e/o delle loro parti: I. con le manutenzioni (ordinarie e straordinarie) II. con i restauri e risanamenti conservativi b) finalità trasformativa degli organismi edilizi: I. degli organismi edilizi ovvero del territorio sia in senso edilizio che urbanistico, II. dei tessuti urbanistico-edilizi del territorio sia in senso edilizio che urbanistico, III. del territorio sia in senso urbanistico che edilizio 2) le modalità esecutive della finalizzazione di cui sopra: a) mediante un insieme sistematico di opere (cfr. gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica. Le nuove costruzioni è intervento implicitamente costituito da un insieme sistematico di opere), b) mediante opere non riconducibili a detto insieme sistematico. La determinazione del regime giuridico di subordinazione dell’intervento proposto, quindi la sua natura “giuridica” (rilevanza penale, onerosità, etc.) consiste nello stabilire se lo stesso costituisce: attività edilizia libera realizzabile: • senza alcun titolo abilitativo (cfr. art. 6, comma 1), • con comunicazione dell’inizio dei lavori (cfr. art. 6, comma 2); intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinato: • a permesso di costruire (cfr. art. 10, ovvero art. 33, LR 12/05); • a DIA alternativa (cfr. art. 22, comma 3, ovvero art. 41, co. 1, LR 12/05), intervento non riconducibile alle pre-
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cedenti categorie (cfr. art. 22, comma 1), ovvero in variante in corso d’opera (cfr. art. 22, comma 2, ovvero art.41, co. 2, LR 12/05), e subordinato: • a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (cfr. art, 5, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 106/2011, di modifica all’art. 19 della L. n. 241 del 1990), • a permesso di costruire “facoltativo” (cfr. art. 22, comma 7 e art. 20, comma 11). Intervento subordinato a permesso di costruire in deroga (cfr. art. 14, ovvero art. 40, LR 12/05, Intervento in accertamento di conformità (cfr. artt 36 e 37, comma 4). Al regime giuridico di appartenenza dipende, infine, la valutazione di conformità alla normativa vigente, o meglio la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei RE e della normativa urbanistico-edilizia vigente (cfr art. 12 del TUE). Gli interventi edilizi definiti dal TUE (e dalla legislazione regionale) dichiarano come presupposto di legittimità la conformità urbanistico-edilizia, anche in seguito di condono o sanatoria edilizia. Si ritiene evidenziare la differenza esistente tra conformità urbanistica e conformità edilizia. La prima è da riferire ai parametri di conformazione dei suoli (indici, volumi, superfici, destinazione d’uso, tipologie insediative/edilizie, caratterizzazioni formali, etc.), la seconda, invece, è da riferire alla tutela di beni giuridici essenziali, quali la salute e la sicurezza (cfr. artt 32, comma 1, e 41, comma 1, della Costituzione), e agli altri interessi generali tutelati nell’ordinamento giuridico, quali l’eliminazione /superamento delle BBAA e l’efficienza energetica degli edifici. Per quanto concerne la giurisprudenza si ritiene dare evidenza ai seguenti principi: costantemente affermato da questa Corte Suprema il principio secondo il quale il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. L’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti” (per tutte Cass. Pen. , sez. II, sent. 26 settembre 2011, n. 34764). “Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, come qui accade, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse atteso che “la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione”, ovvero che, nel caso in cui un’opera consista nella ristrutturazione di un immobile effettuata tramite la realizzazione di “corposi interventi edili, essa
non è scomponibile in distinte fasi cosicché possano individuarsi interventi soggetti ad autorizzazione ed altri soggetti a concessione, ma va valutata nella sua unitarietà e risulta soggetta al regime concessorio”. L’operazione che deve compiere il responsabile è duplice: di carattere obiettivo, di rilevazione ed acclaramento degli elementi descrittivi e progettuali dell’intervento; e di carattere valutativo, con riferimento alle caratteristiche fisiche, strutturali e funzionali dell’intervento progettato; il tutto con un apprezzamento di insieme di carattere oggettivo e teleologico delle singole opere rappresentate, senza operare artificiosi frazionamenti, ovvero senza considerare autonomamente i segmenti dell’unitario intervento” . Di seguito si riporta uno schema sintetico utile all’individuazione della qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi: Qualificazione degli interventi edilizi tecnica
giuridica
Inquadramento dell’intervento nelle categorie definite dal TUE ovvero nella legislazione regionale non in contrasto con i principi espressi nelle definizioni del TUE
Inquadramento dell’intervento così come definito, in uno dei regimi giuridici degli interventi stabiliti nel TUE
Attività edilizia libera Attività edilizia libera con CIL o CILA Permesso di costruire Permesso di costruire in deroga DIA alternativa/sostitutiva SCIA o p.d.c. facoltativo Accertamento di conformità
• Manutenzione ordinaria • Manutenzione straordinaria • Restauro e risanamento conservativo •Ristrutturazione edilizia: pesante leggera • Nuova costruzione • Ristrutturazione urbanistica
Nell’ambito della qualificazione tecnico-giuridica, sia per il progettista che per il responsabile del procedimento e dell’istruttoria, assume importanza capire le disposizioni normative riguardanti la disciplina dell’attività dell’edilizia ed in particolar modo le definizioni degli interventi, così come stabiliti in base ai principi fondamentali e generali espressi dalla normativa nazionale. Si tratta di un’esigenza determinata dal fatto che la pratica professionale registra richieste di titoli abilitativi per interventi descritti in materia diversa rispetto alle definizioni normative (ad esempio, richieste per interventi di soprelevazione e/o di ampliamento di fabbricato esistente, interventi per la costruzione di portici, tettoie, pensiline, pergolati, gazebo, recinzioni, sistemazione interne di alloggi o di fabbricati, riparazione o sostituzione del tetto, costruzione di autorimessa, rifacimento di solai, e via elencando) oppure normative regionali o locali riportanti
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definizioni diverse da quelle a livello nazionale oppure aggiuntive (es. interventi di sostituzione edilizia, etc.). Il TUE di cui al dPR n. 380/2001 riporta (cfr. art 3), ai fini della disciplina dell’attività edilizia, le definizioni degli interventi edilizi riconducendoli a sei categorie: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica. Con l’entrata in vigore della legge n. 10/1977 e successive fino al 1996, le disposizioni normative hanno espresso da un lato le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, e dall’altro i criteri della loro subordinazione ad uno dei due regimi giuridici individuati: oneroso e penalmente rilevante per la concessione edilizia, gratuito e non penalmente rilevante per l’autorizzazione edilizia. Le definizioni degli interventi edilizi (di cui all’articolo 3) del TU determinano, di fatto, una specificazione degli interventi costituenti l’attività edilizia in disciplina (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, etc.), e una qualificazione degli stessi quanto alla loro natura: devono essere interventi necessariamente edilizi. In altri termini, nel TUE, non è espressamente specificata la finalizzazione degli interventi costituenti l’attività edilizia in disciplina, diversamente dalla legge n. 10/1977 e cioè che le attività da considerare ai fini della disciplina stessa sono (solo) quelle comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Tuttavia, il TUE, nel definire gli interventi di “nuova costruzione”, specifica, con criterio residuale che sono “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alla lettere precedenti”. Pertanto sussiste “continuità” giuridica tra la precedente e l’attuale disciplina dell’attività edilizia nella quale assumono dunque rilievo tutti gli interventi edilizi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (verrebbe da dire “solo” gli interventi edilizi di quel tipo). Anche per il TUE lo scopo della definizione legale degli interventi edilizi è quella di attribuire ai medesimi l’idoneo regime giuridico, ossia quello di essere: “attività edilizia libera”, con o senza preventiva comunicazione (CIL o CILA) oppure intervento subordinato a “permesso di costruire”o a DIA alternativa e/o sostitutiva; oppure intervento realizzabile con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). È opportuno ripetere che l’art. 3 del TUE, alla stessa stregua dell’art. 27, LR n. 12/2005, di definizione degli interventi edilizi, individua, come già ricordato, sei categorie di interventi costituenti attività edilizia
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di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, e cioè: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Nuove costruzioni, Ristrutturazioni urbanistiche. Si tratta di categorie che sembrano rispondere ad un doppio criterio di classificazione: 1) criterio finalistico degli interventi: Manutentivo integrativo: • delle finiture (riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, integrazione di impianti tecnologici esistenti); • delle strutture e realizzazione-integrazione servizi igienico-sanitari e tecnologici; restaurativo-conservativo e assicurativo degli organismi edilizi (rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, funzionalità); trasformativo degli organismi edilizi; sostitutivo del tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso (quindi trasformativo dei tessuti urbanistico-edilizi). 2) criterio modale o di modalità realizzativa/ esecutiva degli interventi: mediante opere (di riparazione, rinnovamento, sostituzione o necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici), mediante modifiche (necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici ); mediante un insieme sistematico di opere (rivolto a conservare l’organismo edilizio o a trasformare gli organismi edilizi per cui possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente), mediante demolizione e ricostruzione. Categorie che si possono semplificare nel modo seguente: interventi finalizzati alla conservazione degli organismi edilizi: • di manutenzione ordinaria o straordinaria, • di restauro e risanamento conservativo, interventi finalizzati alla trasformazione: • degli organismi edilizi: ristrutturazione edilizia “leggera” o “pesante”; • dei tessuti urbanistico-edilizi: ristrutturazione urbanistica. A parte il fatto che diventa difficile comprendere come un intervento manutentivo-conservativo possa comportare una trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio, il suddetto criterio (che possiamo chiamare: finalistico e modale), di conseguenza, caratterizza la qualificazione dell’intervento ossia la sua appartenenza ad una determinata categoria edilizia; cosicché, ad esempio, le stesse opere di un intervento finalizzato alla conservazione dell’organismo edilizio: se singolarmente considerate configurano una manutenzione, ordinaria qualora riferita alle finiture, straordinaria qualora riferita
anche alle strutture; se costituiscono un insieme sistematico, invece, configurano un restauro e risanamento conservativo. Anche la dottrina dà evidenza agli interventi trasformativi, quali: il restauro conservativo: Tale intervento è costituito, per un verso, da “un insieme sistematico di opere” incidente in particolare sugli elementi costitutivi dell’edificio, il che rappresenta l’elemento differenziale rispetto agli interventi di manutenzione – e, per altro verso, nella finalità di conservare l’edificio assicurandone la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio. La ristrutturazione edilizia: Tale intervento è costituito da “un insieme sistematico di opere”, come nel caso del restauro e risanamento conservativo, ma diversamente che in questo, rivolto alla “trasformazione” di un organismo edilizio esistente. A seconda che la trasformazione porti o meno ad un organismo “in tutto o in parte diverso dal precedente” (a seguito di aumento di unità immobiliari, o di modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o della superficie oppure, per gli immobili compresi nelle zone omogenee A, di mutamenti della destinazione d’uso) si distingue una ristrutturazione cd. pesante da una cd. leggera (cfr, art. 10, comma 1, lett. c), in rapporto all’art. 3, comma 1, lett. d)). Quello che è importante è l’analisi dei singoli interventi edilizi e cioè le singole categorie edilizie, al fine di mettere in evidenza le caratteristiche peculiari e le nozioni tecnicogiuridiche, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali, sia amministrativi che penali. La definizione degli interventi edilizi del TUE risponde all’esigenza di identificare l’attività edilizia comportante trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, e come tale, limitata ex ante la sua realizzazione attraverso la sua subordinazione ad un differenziato controllo autoritativo di legittimazione e conformazione. E’ necessario precisare, però, che tale identificazione deve necessariamente avvenire con riferimento alle definizioni di cui all’art. 27 della LR n. 12/2005, non in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale. La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi, con particolare riguardo a quelli di tipo manutentivo - conservativo. A integrazione di quanto sopra esposto, si può affermare che gli interventi edilizi possono avere o meno “valenza/rilevanza” urbanistica in ragione della loro natura conservativa o trasformativa in senso edilizio (l’elemento–oggetto da considerare l’edificio) e/o in senso urbanistico (l’elementooggetto da considerare è il territorio), così che gli interventi edilizi definiti dal TUE,
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oltre che il senso finalistico dell’intervento (conservativo o trasformativo) considerano anche un profilo modale: essere realizzati o meno attraverso un insieme sistematico di opere….. Consegue che sia gli interventi edilizi conservativi sia quelli trasformativi debbono essere riguardati in riferimento: 1. all’edificio, 2. al territorio. Gli interventi riferiti al territorio, saranno quelli a valenza / rilevanza prettamente urbanistica, per cui, con riferimento alle definizioni legali, saranno gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica. Gli interventi relativi agli edifici, invece, possono avere valenza / rilevanza: - solo edilizia, come nel caso degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, - oppure anche urbanistica, laddove producessero trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio come nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia e, per certa misura, di quelli di restauro e risanamento conservativo allorquando modificassero la destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Per quanto concerne gli interventi edilizi sull’esistente, di tipo “manutentivo – conservativo”, la giurisprudenza amministrativa e penale è concorde nel qualificare “esistente” un edificio che sia dotato almeno di mura perimetrali e copertura, ovvero di strutture orizzontali, e che sia in stato conservativo tale da apprezzarne anche la destinazione d’uso. Per altri versi, l’edificio si può ritenere esistente quando non si qualifica come rudere o di¬ruto, ricorrendo tale ipotesi in caso di assenza di elementi strutturali in quanto rendono impossibile valutare l’esisten¬za e la consistenza dell’edificio da considerare (sulla nozio¬ne vedi Box — nozione di rudere). Nozione di “rudere” TAR Piemonte, sez. I, 4 aprile 2013, n. 410: Orbene, la giurisprudenza è ferma nel riconoscere i caratteri di “rudere” in un manufatto “costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali” (TAR Veneto, sez. II, 5 giugno 2008, n. 1667) ovvero in un immobile in cui sia “presente solo parte della muratura perimetrale, vi è assenza di copertura e di strutture orizzontali” (TAR Salerno, sez. II, 26 settembre 2007, n. 1927). Quanto agli interventi di ripristino di edifici diruti, la giurisprudenza precisa la relativa nozione riportandola agli organismi edilizi dotati di sole mura perimetrali e privi di copertura (TAR Napoli, sez. IV, 14 dicembre 2006, n. 10553) e, correttamente, nega che gli stessi possano essere classificati come restauro e risanamento conservativo (TAR Napoli, sez. VIII, 4 marzo 2010, n. 1286 e sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7049; TAR
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Latina, 15 luglio 2009, n. 700). Essa pone, inoltre, una condivisibile distinzione tra le ipotesi in cui esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione, nel quale caso è possibile parlarsi di demolizione e fedele ricostruzione, e dunque di ristrutturazione (o risanamento); e le ipotesi in cui, invece, manchino elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare, configurandosi in quest’evenienza, invero, un intervento di nuova costruzione (TAR Napoli, sez. VIII, 4 marzo 2010, n. 1286; TAR Veneto, sez. II, 5 giugno 2008, n. 1667), per l’assenza degli elementi strutturali dell’edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente “abitato” o “abitabile”, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati e le caratteristiche dell’edificio da recuperare (TAR Napoli, 9 novembre 2009, n. 7049); Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2006, n. 5375). TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 18 marzo 2013, n. 258: Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza ha specificato che costituiscono edifici diruti gli organismi edilizi dotati di sole mura perimetrali e privi di copertura (cfr, TAR Campania, sez. IV, 14 dicembre 2006, n. 10553), escludendo che gli interventi svolti sugli stessi possano essere classificati come restauro e risanamento conservativo (cfr. TAR Campania, sez. VIII, 4 marzo 2010, n. 1286; idem, sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7049; TAR Latina, 15 luglio 2009, n. 700). Inoltre, è stato chiarito che si deve distinguere tra le ipotesi in cui esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione, nel quale caso è possibile parlare di demolizione e fedele ricostruzione, e dunque di ristrutturazione; e le ipotesi in cui, in vece, manchino elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare, configurandosi in quest’evenienza, invero, un intervento di nuova costruzione (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, 5 giugno 2008. N. 1667), per l’assenza degli elementi strutturali dell’edificio, in modo tale che esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali (cfr. Cons, di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 475). TAR Campania, Salerno, sez. II, 11 gennaio 2013, n. 51: Inoltre, la giurisprudenza dalla quale il Collegio non trova ragioni per discostarsi, è da tempo consolidata nel ritenere che la ricostruzione su ruderi o su di un edificio da tempo demolito (perché di questo presumibilmente si tratta nel caso in oggetto) costituisce nuova costruzione e non certo restauro conservativo o manutenzione straordinaria
(cfr. Cons. Sta. , sez. IV, 1669/2007; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2142; TAR Liguria, sez. I, 24 gennaio 2002, n, 53; Cons. St., sez. V, 1 dicembre 1991, n. 2021; Cass. penale, sez. III, 20 febbraio 2001, n. 658; id. 20 febbraio 2001, n. 13982; id. n. 45240/2007). TAR Lombardia, Milano, sez. II, 24 maggio 2012, n. 1429: La giurisprudenza amministrativa ha - del resto - ben chiara la differenza fra “edificio” e “rudere”; così ad esempio: “(…) si intende per rudere un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura perimetrale, vi è assenza di copertura e di strutture orizzontali, onde non può certamente parlarsi di un edificio allo stato esistente” (TAR Campania, Salerno, sez. I, 16 febbraio 2012, n. 240; si vedano anche TAR Campania, Napoli, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 28002; tribunale di Chieti, 2 gennaio 2009, n. 2 e Cass. penale, sez. III, 21 ottobre 2008, n. 42521). TAR Veneto, sez. II, 8 febbraio 2012, n. 207: Costituisce giurisprudenza consolidata e condivisibile che la ricostruzione di ruderi deve essere considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione, non essendo equiparabile alla ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che per la sua realizzazione è necessario il permesso di costruzione, non essendo possibile far ricorso alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 1, co. 6, L. 21 dicembre 2001, n. 443” (Cons. St. , sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5375; Conf. Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2004, n. 475; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 mrzo 2010, n. 1286). NOTA: A questo proposito, però, ricordo che il decreto “Sblocca Italia” (legge n. 98 del 2013), ha modificato la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), del dPR n. 380/2001, introducendo in tale ambito anche quelli consistenti nel ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Ne consegue che la giurisprudenza amministrativa e penale potrebbe cambiare l’orientamento sin qui tenuto sul recupero dei ruderi e dei diruti. Nozione di “organismo edilizio” Si ritiene opportuno evidenziare le varie nozioni riferite ad “organismo edilizio” rinvenibili in dottrina e in giurisprudenza oltre che nella nor¬mativa tecnica. “Quanto alla nozione di organismo edilizio, l’orientamento maggioritario della Cassazione ha avuto modo di precisare che «può consistere sia in una sola unità quale in ipotesi potrebbe essere quella oggetto della concessione sia in una pluralità di porzioni
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volumetriche ed in un manufatto a più piani, sicché l’integrale diversità da quella oggetto della concessione è rapportabile ad ogni struttura ... pertanto è possibi¬le riferire l’espressione “organismo edilizio” anche ad una singola unità edilizia oggetto di una più ampia concessione» ... In dottrina, si evi¬denzia, viceversa che la possibilità di riferire l’inciso «organismo edilizio» anche alle singole porzioni di quest’ultimo violerebbe il divieto di analogia in malam partem, dovendo utilizzare come termine di paragone per valutare difformità piuttosto l’intero organismo edilizio” — Pao¬lo D’Agostino e Riccardo Salomone, Trattato di diritto penale dell’impresa, volume XI, la tutela dell’ambiente, profili penali e sanzionatori, Wolters Kluwer Italia s.r.I., 2011. Cas. pen, sez. VI, 7 gennaio 1999, n. 12271: “Con l’espressione «organismo edilizio» l’art. 71. 28 febbraio 1985, n. 47 indica sia una sola unità sia una pluralità di porzioni volumetriche; la costruzione in «totale difformità» dalla concessione edilizia — che nel secondo caso può riguardare ogni singola struttura dell’«organismo edilizio» — può derivare a) dalla esecuzione di un corpo autonomo, b) dall’effettuazione di modificazioni con opere interne o esterne tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull’asset¬to del territorio, aumentando il c.d. carico urbanistico), ovvero c) dal mutamento di destinazione di uso di un immobile preesistente, che va equiparato al fatto della realizzazione di una costruzione edilizia in assenza o in totale difformità dalla concessione allorché esso non sia pu¬ramente funzionale, ma si realizzi attraverso opere strutturali implicanti una totale modificazione rispetto al preesistente e al previsto, che sia urbanisticamente rilevante secondo il disposto dell’art. 8 I. n. 47/1985”. Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2009, n. 3593: “Nella previsione legislativa in esame: - l’espressione “organismo edilizio” indica sia una sola unità immobiliare sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo auto¬nomo sia all’effettuazione di modificazioni con opere anche soltanto interne tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanisti¬ca in quanto incidente sull’assetto del territorio attraverso l’aumento del c.d. “carico urbanistico”. Cass. sez. III, 23 novembre 2012, n. 45821 — Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Orlando: Questa Corte (sez. III, 27 gennaio 2009, n. 3593) ha già avuto modo di precisare che l’espressione «organismo edilizio» indica sia una sola unità immobiliare, sia una pluralità di porzioni volu¬metriche e la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autonomo, sia all’effettuazione di modificazioni con opere anche soltanto interne tali da comportare un intervento che
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abbia rilevanza urbanistica in quanto incidente sull’assetto del territorio attra¬verso l’aumento del c.d. «carico urbanistico». La norma UNI 10838/1999, riferita all’edilizia, terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità edilizia, ha come presupposto la considerazione che l’edificio non sia una semplice addizione di elementi (spazi, materiali, strutture, impianti, ecc.), bensì debba essere ricondotto a “sistema” perché ogni elemento è in relazione/connessione con gli altri secondo logiche più o meno com¬plesse. A tal fine la norma definisce l’organismo edilizio (punto 2.11) come insieme strutturato di elementi spaziali (a loro volta definiti come “porzione di spazio fruibile destinata allo svolgimento delle attività di una unità ambientale” quale raggruppamento di attività dell’utente, derivanti da una determinata destinazione d’uso dell’organismo edilizio, compatibili spazialmente e temporalmente fra loro) e di elementi tecnici (quali “prodotto edilizio più o meno complesso capace di svolgere completamente o parzialmente funzioni proprie di una o più unità tecnologiche e che si configura come componente caratterizzante di un sub-sistema tecnologico”), interni ed esterni, pertinenti all’edificio, caratterizzati dalle loro funzioni e dalle loro reciproche relazioni. Dal TUE risultano classificati, sotto il profilo finalistico, gli interventi manutentivi e gli interventi conservativi, sia in senso edilizio che in senso urbanistico, ovvero: - interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edili¬zi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle neces¬sarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; - interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti an¬che strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed in¬tegrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle desti¬nazioni d’uso. Nel 2014, con la legge n. 164, tra questi interventi sono stati ricompresi inoltre quelli “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”. - interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme si¬stematico di opere che, nel rispetto degli elementi ti¬pologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inse¬rimento degli elementi accessori e degli impianti richie¬sti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Per quanto concerne la caratterizzazione dei tre interventi in esame, si nota che: - le manutenzioni, sia ordinaria che straordinaria, e il re¬stauro e il risanamento conservativo condividono, nei fatti, la medesima finalità e cioè la conservazione e l’as¬sicurazione della funzionalità vuoi degli edifici-organi-smi edilizi che del territorio urbanisticamente inteso, anche se risulta concettualmente diverso un intervento di restauro e di risana¬mento conservativo dagli interventi di manutenzione, a sua volta diversi tra loro; - le manutenzioni differiscono dal restauro e dal risanamento conservativo: · nel soggetto-oggetto di riferimento, che sono: Ø le finiture degli edifici e/o le parti anche struttura¬li degli edifici per le manutenzioni; Ø gli organismi edilizi per il restauro e il risanamen¬to conservativo; · nella modalità attraverso la quale si persegue la con¬servazione e l’assicurazione della funzionalità: Ø nel restauro e nel risanamento conservativo la fina¬lità è perseguita mediante un insieme sistematico di opere; Ø nelle manutenzioni, di conseguenza, dovrebbe ve¬nir meno l’insieme sistematico di opere, per cui la finalità dell’intervento dovrebbe essere perseguita attraverso singole opere ovvero attraverso un insie¬me di opere singolarmente considerate e cioè: - opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nella manutenzione ordinaria; - opere e modifiche per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali nella manutenzione stra¬ordinaria, - opere e lavori necessari a “trasformare le unità immobiliari, mediante il loro frazionamento o accorpamento, quali interventi di straordinaria manutenzione; - opere e lavori che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, sempre che non modifichino la volumetria complessiva degli edifici i si mantenga l’originaria destinazione d’uso, sempre nell’ambito della straordinaria manutenzione. Da queste preliminari considerazioni, si è portati a ritenere che nell’ambito delle definizioni legali degli interventi su¬gli edifici esistenti: - tra il restauro-risanamento conservativo e le manuten¬zioni sussistono i concetti differenzianti di: a) “organismo edilizio” (vedi il box con la nozione di “or¬ganismo edilizio”) rispetto a quello di edificio cui si ri¬feriscono le “finiture” per le manutenzioni ordinarie e le “parti
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anche strutturali” e le “variazioni ammesse” per le manutenzioni straordinarie; b) e quello di insieme sistematico di opere; - di conseguenza, gli interventi di manutenzione, per po¬ter essere qualificati come tali, non dovrebbero riguarda¬re l’organismo edilizio bensì soltanto quegli elementi e quelle parti espressamente previsti, e non possono esse¬re attuati mediante un insieme sistematico di opere, po¬sto che, in caso contrario, verrebbe meno la distinzione tra interventi di restauro e di risanamento conservativo con quelli di manutenzione. Le definizioni legali relative agli interventi di manutenzio¬ne scontano l’assenza della definizione di manutenzione, considerato che differisce, sotto il mero profilo concettua¬le, dalla conservazione. Etimologicamente, la manutenzione significherebbe “mantenere” una cosa che duri nel tempo ed in efficienza. In buona sostanza dovrebbe trattarsi di un complesso di operazioni necessarie a conservare la funzionalità per le necessarie esigenze e l‘efficienza per rispondere alle proprie funzioni. È doveroso però aggiungere che le manutenzioni straordinarie possono essere considerate delle modeste “trasformazioni edilizie” poiché consentono, dal 2013, il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari, oltre che aumentare la superficie delle singole unità immobiliari e il carico urbanistico, purché a determinate condizioni. Di fatto, con i provvedimenti legislativi di questi ultimi anni, alla manutenzione straordinaria è stata data una valenza urbanistica. di livello superiore, aggiungendo alle consolidate operazioni manutentive e conservative, anche una sorta di funzioni parzialmente “trasformative”, anche se limitate. Di seguito si riportano alcune specificazioni sugli interventi manutentivi e conservativi. Per quanto riguarda l’intervento di manutenzione ordinaria, questo si caratterizza dal fatto che riguarda: opere di riparazione e sostituzione delle finiture degli edifici: - la giurisprudenza amministrativa è orientata a far ri¬entrare nel concetto di finiture di edifici, sia la sosti-tuzione che il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, finestre e abbaini, anche con materiali di-versi dagli originali; opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali: impianto termo-idraulico; impianto elettrico: impianto idrico-igienico-sanitario. Più complessa, invece, la nozione di manutenzione straordinaria, in quanto l’intervento si caratterizza per riguardare: le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire par¬ti anche strutturali degli edifici: con la manutenzione ordinaria non si possono ap¬portare modifiche come invece am-
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messo nella ma-nutenzione straordinaria, modifiche che possono riguardare qualsiasi parte dell’edificio, parti strut¬turali comprese (cfr. l’inciso “anche”); la realizzazione e/o l’integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici; il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere anche comportanti la variazione delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico; avere delle condizioni, perché dette opere, modifiche, realizzazioni e integrazioni non devono comportare: alterazione della volumetria complessiva degli edifici; modifiche della destinazione d’uso (rilevante ai fini urbanistici), La casistica degli interventi che si qualificano ora nella ma¬nutenzione ordinaria ora in quella straordinaria è amplissi¬ma e difficilmente elencabile perché riportata da leggi re¬gionali, regolamenti edilizi comunali e, non di meno, da una nutrita giurisprudenza amministrativa e penale L’intervento di restauro e di risanamento conservativo. In¬nanzitutto si osserva che il tenore letterale della categoria legislativamente definita contempla due tipologie di inter¬vento: - il restauro; - e il risanamento conservativo. Per espressa previsione la realizzazione di tali interventi deve: - essere rivolta, in senso finalistico, alla conservazione dell’organismo edilizio e all’assicurazione della sua fun-zionalità; - avvenire mediante un insieme sistematico a ciò finaliz¬zate, anche per consentire destinazioni compatibili con l’organismo edilizio, qualora consentite dagli strumenti urbanistici; comprendere: · il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli ele¬menti costitutivi dell’edificio; · l’inserimento degli elementi accessori e degli impian¬ti richiesti dalle esigenze dell’uso; · l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio (le c.d. superfetazioni). In questo caso le condizioni poste dal legislatore sono: - rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio; - destinazioni d’uso compatibili con gli elementi tipologi¬ci, formali e strutturali dell’organismo edilizio; esclusione degli interventi così definita nei beni cultura¬li di cui alla parte II del d.lgs. 42/2004, in quanto per tali beni occorre rifarsi alla definizione di restauro data dall’art. 29, comma 4 di tale Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tra gli interventi compresi nel restauro e risanamento conservativo, quello che rappresenta la maggior problematica è la nozione di “ripristino” perché sembra trovare del¬le specificazioni nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali. La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.
di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2010, n. 7540), riferendosi ad un caso di ri¬costruzione del primo piano di un fabbricato, definito an¬che “ripristino di un corpo di fabbrica edilizio preesistente evidenziato dalla documentazione storica e fotografica d’e¬poca”, ha ricostruito la categoria di intervento edilizio del¬le opere anche sulla scorta della definizione locale, laddove precisa che “devono intendersi gli interventi di ricostruzio¬ne di quelle parti originali dell’edificio crollate o demolite che sono documentate in modo incontrovertibile (con foto, disegni, documenti, catasti) e la cui ricostruzione è indi¬spensabile per la ricomposizione architettonica e tipologi¬ca dell’edificio stesso”, e che per “risanamento conservati¬vo” si intende il complesso di operazioni volte a conservare gli elementi costitutivi principali dell’organismo edilizio ed inoltre che “nel risanamento conservativo è ammesso an¬che un riassetto e una ricomposizione delle singole tipolo¬gie , nel rispetto dell’impianto complessivo cui tali manu¬fatti appartengono”. Da quanto finora argomentato, risulta che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo registrano un con¬fine sottile con gli interventi di ristrutturazione edilizia; di qui l’importanza di apprenderne appieno la caratterizza¬zione per poter svolgere la qualificazione tecnico-giuridi¬ca normativamente richiesta ai progettisti e ai responsabili del procedimento. La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi, con particolare riguardo a quelli che modificano i prospetti degli edifici. Particolare interesse rivestono gli interventi edilizi con i quali vengono modificati i prospetti degli edifici, essenzialmente per quanto riguarda l’onerosità degli stessi. A questo proposito è determinante la qualificazione tecnico-giuridica di questi interventi al fine, appunto, di stabilire il relativo regime economico. Nella definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell’art. 27 della LR n. 12/2005 non si fa alcun cenno alla modifica delle facciate o dei prospetti, ma ad un più ampio novero di “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente …… omissis “. Anche la definizione di cui all’art. 3, co. 1, lett. d) del TUE è pressoché simile a quella regionale, ma entrambe non fanno riferimento alla modifica dei prospetti che possa far pesare la bilancia a favore dell’una o dell’altra tipologia d’intervento. In Lombardia, però, ci si deve attenere alle definizioni dell’art. 27 della LR n. 12/2005, sia per individuare la qualificazione tecnicogiuridica degli interventi che il regime economico degli stessi. Il dPR n. 380/2001 ha subordinato, tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia al
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rilascio del permesso di costruire che però, in Lombardia, è alternativo o sostitutivo alla presentazione della DIA (ora anche SCIA), comportando, ai sensi dell’art. 43 della LR n. 12/05, la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. Ora, se gli interventi di ristrutturazione costituiscono un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ci si chiede come la modifica dei prospetti di un edificio si possa configurare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia definita dall’art. 27 della LR n. 12/2005, richiamandosi alla trasformazione edilizia e urbanistica di cui all’art. 10 del TUE? Per quanto concerne la caratterizzazione di questi interventi si ritiene che possano rientrare tra la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia. Come abbiamo precedentemente illustrato gli interventi di manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo condividono, nei fatti, la medesima finalità e cioè la conservazione e la funzionalità degli edifici-organismi edilizi, anche se con le dovute distinzioni, mentre la ristrutturazione edilizia riveste una valenza/rilevanza urbanistica in ragione della sua natura trasformativa dell’edificio e del territorio nel quale quest’ultimo è collocato. La giurisprudenza amministrativa ha pacificamente affermato che l’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”: art. 3, comma 1, lett. d), t.u.) ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest’ultimo caso - con ricostruzione, se non “fedele”, comunque rispettosa della volumetria (ora non più nemmeno della sagoma) della costruzione preesistente. Le categorie di intervento definite dal TUE e dalla legge regionale n. 12 del 2005, si caratterizzano, dunque, in ordine a due profili: a) la finalizzazione dell’intervento che, a sua volta, si può distinguere tra finalità conservativa degli organismi edilizi e/o loro parti, mediante manutenzione ordinarie e straordinariad o con restauro e risanamento conservativo, oppure con finalità trasformative degli organismi edilizi , ovvero del territorio, sia in senso edilizio che urbanistico. b) Le modalità esecutive della finalizzazione di cui sopra, mediante un insieme sistematico di opere, ovvero mediante opere non riconducibili a detto insieme sistematico. Il problema che si pone, pertanto, in ordine
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alla modifica dei prospetti, riguarda la qualificazione tecnico giuridica di questi interventi ed il relativo regime economico. Come sopra si diceva, una cosa è la definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 del TUE e art. 27, della LR n. 12/2005, nella quale non si fa espressamente cenno alla modifica dei prospetti, quale “elemento” discriminante per qualificarla, da sola o con altre opere, tra gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Per questo tipo di intervento, non sembra essere cambiata la distinzione tra la cd “ordinaria” o “leggera” e quella cd. “pesante”, in quanto la prima – definita dall’art. 3, co. 1, lett. d), del dPR n. 380/2001 non fa cenno alla modifica dei prospetti, mentre quella di cui all’art. 10, co. 1, lett. c), stesso decreto, stabilisce che gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono la modifica dei prospetti che determinano “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, sono subordinati al permesso di costruire. Da qui deriva, per molti comuni, la convinzione che la sola modifica dei prospetti di un edificio, costituisca un intervento di trasformazione edilizia e urbanistica che attiene, appunto alla ristrutturazione cd.”pesante” e tale da essere, non solo subordinata al rilascio del permesso di costruire (o DIA sostitutiva), ma onerosa. A questo si aggiunga che l’art. 43 della LR n. 12/2005 stabilisce che “i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi”. Non mi pare che la semplice modifica dei prospetti di un fabbricato costituisca un intervento rivolto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico/edilizio con altro diverso, in assenza di “un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Né tale ritengo si possa considerare la trasformazione di porte esterne in finestre e viceversa, lo spostamento di aperture, la chiusura o l’apertura di porte esterne e finestre sulle facciate di un edificio, e neppure che determini un’attività trasformativa di carattere complessivo dello stesso. Sul punto, attenta dottrina ha infatti evidenziato come non sia facile operare una distinzione tra la ristrutturazione edilizia ad altre tipologie di intervento basandosi unicamente sulla natura delle opere realizzate, posto che anche quelle di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento, sono volte al rinnovo delle strutture o di parti funzionali, occorrendo fare invece riferimento alle finalità perseguite dalla ristrutturazione, proprio in quanto consistenti
in un organismo in tutto o in parte diverso da quello precedente. Tali opere, prese a sé stanti, sicuramente non rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma di manutenzione straordinaria o di restauro o risanamento conservativo, quest’ultimo nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio. Possono, invero, essere eseguite le modifiche dei prospetti, compreso quelle delle gronde (o simili) del tetto, contestualmente ad altre opere ed, in questi casi, si delineano diverse situazioni, ovvero: 1) Le modifiche ai prospetti accompagnati ad altre opere o lavori con i quali costituiscono “un intervento rivolto a trasformare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, si identificano come ristrutturazione edilizia 2) Le modifiche dei prospetti accompagnati ad altre opere o lavori con i quali costituiscono “un intervento rivolto a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso”, si identificano nel restauro e risanamento conservativo. 3) Le modifiche ai prospetti accompagnati ad altre opere o lavori con i quali costituiscono “un intervento rivolto a modificare, rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché l’aggregazione o la divisione di unità immobiliari, si identificano nella manutenzione straordinaria. E’ ovvio che alle opere rivolte alla sola modifica delle facciate non possono seguire altre e ulteriori opere al fine di limitare gli interventi alla manutenzione straordinaria o al restauro e risanamento conservativo, perché, in questi casi “L’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti”, come enunciato dalla Cass. Pen. , sez. II, sent. 26 settembre 2011, n. 34764. Anche le recenti modifiche introdotte, non hanno prodotto novità per quanto riguarda quelle opere edilizie che comportino modifica dei prospetti. Il concetto di prospetto, infatti, non va confuso con quello di sagoma. Per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma. La modifica di prospetti attiene alla facciata dell’edificio, per cui non va confusa e compresa nel concetto di sagoma, che indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l’edificio. I prospetti attenendo all’aspetto esterno e quindi al profilo estetico-architettonico dell’edificio, come la chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altre parti, l’a-
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pertura di balconi in luogo di finestre, così come l’allargamento del portone di ingresso. Stante la similitudine con le attività di manutenzione straordinaria e con quelle di restauro e risanamento conservativo, nella concreta fase applicativa si pose il problema di differenziarle, da quelle di ristrutturazione, al fine di individuare il titolo abilitativo necessario alla loro esecuzione (permesso di costruire, Dia ovvero SCIA) ed il relativo regime economico (onerosità o gratuità). Sul punto, attenta dottrina ha infatti evidenziato come non sia facile operare una distinzione tra la ristrutturazione edilizia ad altre tipologie basandosi unicamente sulla natura delle opere realizzate, posto che, anche quelle di manutenzione straordinaria o il restauro conservativo, sono volte al rinnovo delle strutture o di parti funzionali, occorrendo fare invece riferimento alle finalità perseguite dalla ristrutturazione, proprio in quanto consistenti nella costruzione di un edificio in tutto o in parte nuovo e quindi al “recupero urbanistico dello spazio, sia pure limitatamente ad un solo edificio”, sussistendo altrimenti la differente ipotesi di ristrutturazione urbanistica, che interessa più immobili. Dal canto suo la giurisprudenza aveva già individuato in passato tutta una serie di attività non riconducibili alla manutenzione straordinaria o al restauro e risanamento conservativo, ma afferenti alla ristrutturazione edilizia e per le quali aveva ritenuto necessario il rilascio della concessione edilizia (gratuita o onerosa), tra cui, in particolare, quelle aventi ad oggetto: - Le opere comportanti un incremento della volumetria o del numero delle unità immobiliari, che incidono sulla stessa consistenza fisica dell’immobile con conseguente aumento del carico urbanistico, - Il mutamento di destinazione d’uso di immobili, cosiddetto “strutturale”, nel caso in cui esso comporti la realizzazione di opere edilizie, come nelle ipotesi di utilizzo a fini dei sottotetti o di piani cantinati, - La demolizione e ricostruzione di fabbricati. Altri punti fermi che la dottrina ha sempre sostenuto sono i seguenti: La modifica dei prospetti, accompagnata da altre opere che tendono alla conservazione e alla funzionalità di un organismo edilizio, anche mediante un insieme sistematico di opere, senza modificare il volume, le superfici e la destinazione d’uso, si identificano tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo. La modifica dei prospetti, accompagnata da altre opere che alterino l’originaria consistenza fisica di un immobile, e comportino la modifica e ridistribuzione delle superfici interne, dei volumi e della sagoma, anche mediante la modifica della destinazione d’uso (purché conforme) , così da alterare l’originaria fisionomia o consistenza fisica
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dell’immobile, si ravvisa un intervento di ristrutturazione edilizia. Sostanzialmente le modifiche dei prospetti, accompagnata da altre opere che differenziano la ristrutturazione dal restauro e risanamento conservativo e, tanto, meno, dalla manutenzione straordinaria, devono essere individuate nella “finalità” dell’intervento che, in queste ultime ipotesi, è quella del recupero conservativo e funzionale dell’edificio esistente, senza che questo sia considerato un qualcosa di diverso o un nuovo organismo edilizio rispetto all’edificio originariamente considerato. Anche per quanto riguarda la sostituzione del tetto di un immobile valgono le stesse valutazioni fatte per le modifiche dei prospetti, risultando, se eseguito singolarmente, un intervento di manutenzione straordinaria, mentre se eseguita con altre opere - che non siano finalizzate alla conservazione dell’edificio - potrà essere individuata tra il restauro e risanamento conservativo o nella ristrutturazione in base agli elementi sopra esposti che ne determinano la qualificazione tecnico-giuridica. Richiamando l’art. 27 della LR 12/2005, al quale in Lombardia è obbligatorio far riferimento, la modifica dei prospetti di un fabbricato, accompagnata da altre opere che tendono alla conservazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di un edificio e ad assicurare la funzionalità dello stesso, purché non alterino i volumi, le superfici e le destinazioni d’uso, si individuano tra gli interventi di manutenzione straordinaria. La qualificazione tecnico-giuridica dei suddetti interventi costituisce, di conseguenza, il regime economico degli stessi, ovvero: gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo (salvo che non modifichino la destinazione d’uso) sono gratuiti, mentre quelli di ristrutturazione edilizia sono onerosi. Occorre, quindi da parte del responsabile del procedimento, formulare la proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnicogiuridica dell’intervento richiesto, nel caso di permesso di costruire, che tenga conto delle definizioni di cui all’art. 27 della LR n. 12/2005 per l’individuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali s’imponga il pagamento del contributo di costruzione. Alla stessa stregua il responsabile del procedimento deve verificare che le opere rientrino nella giusta categoria di intervento, con riferimento alle definizioni dell’art. 27 della LR n. 12/2005, nei casi di ammissibilità alla DIA o SCIA, prima di notificare all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. In entrambe le ipotesi non è corretto attenersi all’art. 3, co. 1, lett. d), del dPR n. 380/2001, né, tanto meno, al successivo
art. 10, co. 1, lett. c), stesso decreto, per far ricadere gli interventi che prevedono la semplice modifica dei prospetti nell’onerosità, senza tener conto delle considerazioni sopra esposte. Dovrà, invero, essere il progettista abilitato prima, da una parte, a individuare la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento proposto e lo stesso responsabile del procedimento poi, dall’altra, a verificare la corretta qualificazione dello stesso, formulando, a tal riguardo, una proposta di provvedimento, tenendo conto: se si tratta di un intervento manutentivo e conservativo, pur mediante l’esecuzione di modifiche di prospetti, accompagnati da altre opere o lavori comunque identificabili tra quelli di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo se si tratta di operazioni le cui caratteristiche fisiche, strutturali o funzionali, possa identificarsi, nel loro complesso, una vera e propria trasformazione edilizia/urbanistica del territorio e tale da incide significativamente su quest’ultimo. Solo se l’intervento ricade in quest’ultima ipotesi si può considerare l’intervento proposto nell’ambito della ristrutturazione edilizia. E, pertanto, soggetto al rilascio del permesso di costruire (o Dia sostitutiva), subordinatamente alla corresponsione del contributo di costruzione.
GIURISPRUDENZA RISPRISTINO DI EDIFICI CROLLATI O DEMOLITI: IL CONCETTO DI “PREESISTENTE CONSISTENZA”
(Cass. sent. 11 novembre 2015, n. 45147) La Cassazione, terza sezione penale, ha fornito alcuni chiarimenti sul concetto di “preesistente consistenza” nell’ambito della nuova normativa introdotta dal Decreto Legge 69/2013, convertito in Legge 98/2013 (cd. Decreto fare) sull’inclusione degli interventi di rispristino di edifici crollati o demoliti nell’ambito della ristrutturazione edilizia. Come è noto l’art. 30, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 69/2013, convertito in Legge 98/2013, ha aggiunto all’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia, anche quelli “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
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Tale modifica, però, è stato specificato non si applica agli interventi su immobili soggetti a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004 nel caso venga modificata la sagoma dell’edificio. In tali casi la fattispecie continua ad integrare la fattispecie della nuova costruzione. Con le novità apportate dal Decreto Fare è stata definita in via legislativa una dibattuta questione a livello giurisprudenziale. La giurisprudenza antecedente al Decreto Legge 69/2013, infatti, escludeva la qualificazione come ristrutturazione edilizia di interventi finalizzati a ricostruire edifici allo stato di rudere sul presupposto che la demolizione e successiva ricostruzione richiedesse necessariamente la sussistenza di un immobile da ristrutturare. Una struttura identificabile come organismo edilizio del quale rimangano soltanto pochi residui e tracce, la cui opera muraria non consenta, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione, ha portato la giurisprudenza ad essere concorde nel considerare l’immobile un rudere e la relativa ricostruzione come intervento di “nuova costruzione” non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (tra le tante Cons. Stato n. 5375/2006; Cassazione n. 45240/2007 etcc), con tutte le conseguenze negative del caso in merito alle disposizioni in tema di distanze, altezze ecc. Con le modifiche al Testo Unico Edilizia previste dal Decreto legge 69/2013, come convertito nella Legge 98/2013, gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione rientrano nella “ristrutturazione edilizia” purchè sia possibile “accertarne la preesistente consistenza”. Ciò potrà essere dimostrato, ad esempio, con documentazione fotografica, cartografie etc e fondarsi su dati certi ed obiettivi in base ai quali sia inequivocabilmente individuabile la consistenza del manufatto preesistente (Cassazione, terza sezione, n. 5912/2014; n. 26713/2015). Sul punto la Cassazione, con la sentenza in commento, ha ulteriormente precisato che l’utilizzazione del termine “consistenza” inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio preesistente (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, dovrà escludersi la sussistenza del requisito richiesto dalla norma. Detta verifica, inoltre, non potrà essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi o al risultato di stime o calcoli effettuati su dati parziali, ma dovrà, invece, basarsi su dati certi, completi ed obiettivamente apprezzabili. Nel caso affrontato dalla Cassazione la fattispecie riguardava un intervento realizzato prima delle modifiche apportate dal Decreto Fare e, come tale, si è esclusa l’applicabilità delle relative novità normative.
VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
NUOVA MISURA DEL TASSO D’INTERESSE LEGALE ALLO 0,2% Con il decreto 11 dicembre 2015 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015) il Ministro dell’economia, ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2016, sarà pari allo 0,2% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2015) è pari allo 0,5 % in ragione d’anno. L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati negli ultimi anni: - 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003); - 3% per il 2008 e il 2009 (DM 12/12/2007); - 1% per il 2010 (DM 4/12/2009); - 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010); - 2,5% per il 2012 e il 2013 (DM 12/12/2011); - 1% per il 2014 (DM 12/12/2013); - 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014). Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
CONDIZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA DECENNALE DELL’IMMOBILE
(Corte di cassazione, Sez. VI-3, 13 novembre 2014, n. 24188 (ordinanza)) Nell’ambito dei gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1. rientrano non solo i fenomeni che influiscono sulla staticità dell’edificio, ma anche quelle alterazioni che, pur riguardano direttamente una parte dell’opera, incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima (cfr. Cass., ord. 15 novembre 2013, n. 25767), dovendo la
categoria ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell’opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l’esiguità della spesa occorrente per 281 il relativo ripristino PANTONE (cfr. Cass. 09 settembre 2013, CMYK 100 - 72 - 0 - 32n. 20644). Muovendo da tale RGBcorretto 0 - 40 - 104approccio ermeneutico, in particolare, si evidenzia come i fenomeni di blocco delle tubazioni, riscontrati dal ctu (pur dopo l’intervento per cui è causa, affatto risolutivo) fornissero ampia conferma dell’inidoneità strutturale e del sottodimensionamento dell’intero impianto di smaltimento delle acque bianche dell’immobile, incidendo in maniera considerevole sulla possibilità di libero e proficuo godimento dell’immobile. I criteri di valutazione utilizzati nello specifico sono conformi alla norma generale espressa dall’art. 116, cod. proc. civ., che – salvo i casi di prova legale – è quella del libero convincimento del giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato di dare conto dei criteri adottati. Mentre gli argomenti in ricorso risultano tutti sterilmente ripetitivi di quelli svolti in appello e adeguatamente smentiti dalla decisione impugnata”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. Con sentenza in data 17 maggio 2013 il Tribunale di Mantova, rigettando l’appello proposto da V.L., ha confermato la sentenza del giudice di pace di Revere n. 131 del 2011 di revoca del decreto ingiuntivo di pagamento di euro 1.323,30, emesso ad istanza del V. nei confronti di F.F., a titolo di corrispettivo di un intervento di spurgo e sostituzione di una tubatura di scarico di acque. Il Tribunale – confermando le valutazioni e conclusioni del giudice di pace – ha osservato: che l’impianto di scarico delle acque a servizio dell’immobile, costruito e venduto dal V. al F. nel dicembre 2004, presentava gravi difetti riconducibili alla tipologia di cui all’art. 1669, cod. civ.; che la relativa garanzia era ancora operante nel 2008, allorché il vizio era stato denunciato dall’appellante; che l’appellante, dopo aver verificato lo stato dei luoghi, aveva riconosciuto la sussistenza del difetto e si era impegnato ad eliminarlo, impedendo ogni decadenza dalla garanzia (comunque, da escludersi anche in dipendenza del momento in cui il F. aveva avuto consapevolezza del vizio) ed assumendo una nuova obbligazione avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento per cui è causa; che pertanto l’intervento, di cui al revocato decreto, era stato realizzato in esecuzione di detto impegno del V., sul quale gravava il relativo costo, senza alcun diritto a percepire il relativo corrispettivo dal F.
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2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione V.L. formulando sei motivi (quello numerato con il n.1 è, infatti, una “premessa procedurale”). Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. PANTONE COOL GRAY 9 3. IlCMYK ricorso 0 - 0 -può 0 - 60essere trattato in camera di consiglio, applicazione degli artt. 376, 380 RGB 135 -in 135 - 135 bis e 375, cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) falsa, errata, contraddittoria applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., in relazione alle prove acquisite e ai dati della comune esperienza con malgoverno di questi ultimi; b) falsa ed errata applicazione dell’art. 1669, cod. civ., relativamente al riconoscimento dei vizi e difetti; c) falsa ed errata applicazione dell’art. 1669, cod. civ., in luogo dell’art. 1667, cod. civ.; d) falsa ed errata applicazione dell’art. 1667, cod. civ., in relazione alla facile riconoscibilità dei pretesi e presunti vizi degli scarichi delle acque grigie con conseguente accettazione dell’acquirente F.; e) falsa ed errata applicazione dell’art. 1667, cod. civ., comma 2, in relazione al presunto riconoscimento dei vizi da parte del V.; f) falsa ed errata applicazione degli artt. 1669 e 1667, cod. civ., in relazione al termine per il riconoscimento in garanzia. 4.1. I motivi di ricorso – pur prospettando falsa applicazione di norme sostanziali e di rito – sono tutti surrettiziamente finalizzati ad una rivalutazione degli elementi di fatto della controversia, peraltro oggetto, da parte del giudice di appello, di una disamina assolutamente completa e appagante, improntata a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un’indagine particolarmente accurata delle risultanze processuali. Si rammenta che il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando si prospetta l’errata individuazione o applicazione di una norma ad un fatto, sulla fissazione del quale non c’è discussione; laddove, nel caso specifico, parte ricorrente mira ad una diversa – e qui non consentita – diversa ricostruzione fattuale. 4.2. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente il caso concreto è stato esattamente assunto nella fattispecie astratta di cui all’art. 1669 cod. civ., risultando la decisione impugnata conforme a principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell’ambito dei gravi difetti costruttivi di cui alla norma cit. rientrano non solo i fenomeni che influiscono sulla staticità dell’edificio, ma anche quelle alterazioni che, pur riguardano direttamente una parte dell’opera, incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima (cfr. Cass., ord. 15 novembre 2013, n. 25767), dovendo la categoria ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia
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la funzionalità che la normale utilizzazione dell’opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l’esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino (cfr. Cass. 09 settembre 2013, n. 20644). Muovendo da tale corretto approccio ermeneutico, il Tribunale ha, in particolare, evidenziato come i fenomeni di blocco delle tubazioni, riscontrati dal ctu (pur dopo l’intervento per cui è causa, affatto risolutivo) fornisse (ro) ampia conferma dell’inidoneità strutturale e del sottodimensionamento dell’intero impianto di smaltimento delle acque bianche dell’immobile, incidendo in maniera considerevole sulla possibilità di libero e proficuo godimento dell’immobile. I criteri di valutazione utilizzati nello specifico sono conformi alla norma generale espressa dall’art. 116, cod. proc. civ., che – salvo i casi di prova legale – è quella del libero convincimento del giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato di dare conto dei criteri adottati. Mentre gli argomenti in ricorso risultano tutti sterilmente ripetitivi di quelli svolti in appello e adeguatamente smentiti dalla decisione impugnata”. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa; precisando che laddove è scritto F. deve leggersi F. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva. La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
LINEE GUIDA ABI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI IN GARANZIA DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE Si ritiene possa essere di interesse delle imprese associate conoscere la metodologia adottata dalle banche per la valutazione degli immobili. L’ABI, l’associazione delle banche, ha predisposto a tal fine un apposito manuale. Questo il testo di presentazione del manuale. Con un mercato dei mutui che viaggia a +94,3%, in termini di nuove erogazioni, nel periodo gennaio-ottobre 2015, rispetto allo stesso arco temporale del 2014, qualità ed efficienza delle perizie immobiliari diventano fondamentali: le nuove Linee Guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie – sono improntate a requisiti di massima trasparenza, certezza ed economicità. Presentate oggi a Roma – comunica l’ABI – nel corso della giornata formativa “Le valutazioni immobiliari in un contesto di integrazione europea”, le Linee Guida saranno utili a porre all’avanguardia in Europa il mercato italiano del credito ipotecario – rendendolo ancora più efficiente, dinamico ed integrato – grazie al lavoro svolto da ABI, Assovib, Collegio Nazionale degli Agrotecnici, Collegio Nazionale dei Periti Agrari, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Consiglio Nazionale Geometri e Tecnoborsa. Si conclude – prosegue ABI – il processo di aggiornamento e adeguamento delle Linee Guida ai più recenti standard europei di valutazione. La trasparenza e la corretta valutazione degli immobili sono elementi essenziali nelle operazioni di erogazione dei crediti. A disposizione di banche, tecnici e consumatori – aggiunge ABI – un dettagliato volume che realizza “l’esigenza di introdurre una serie di criteri di omogeneità in materia avvertita da tempo a vari livelli, con riferimento specifico agli indicatori di superficie o di volume, alle metodologie di valutazione
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adottate (per capitalizzazione del reddito, per stima comparativa, ecc.), allo stesso concetto di valore e alla professionalità dei periti incaricati della valutazione”. Valore di mercato, codice di condotta dei Periti, procedure e metodi di valutazione, metodo del confronto di mercato, metodo finanziario: questi e molti altri i principi che consentiranno di eseguire valutazioni degli immobili secondo parametri di chiarezza e trasparenza nei confronti di tutti i referenti sia privati (clienti mutuatari, agenzie di rating, ecc.) sia Istituzionali (Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate già Agenzia del Territorio, Tribunali delle esecuzioni immobiliari ecc.). Le linee guida - conclude ABI - sono ormai una realtà importante nel mercato delle valutazioni e sono già utilizzate da 172 banche/ gruppi bancari (rappresentative in termini di sportelli a circa il 73% del mondo bancario), da tutti gli ordini e collegi rappresentativi dei professionisti abilitati alla valutazione, e da numerose società di valutazione immobiliare. Roma, 14 dicembre 2015 Il manuale può essere consultato sul sito internet del Collegio Costruttori di Brescia, www.ancebrescia.it nella sezione “Modulistica”.
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL QUARTO TRIMESTRE 2015 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del quarto trimestre 2015. La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di Stabilità 2015, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 gennaio 2016.
VARIE
I crediti sorti con riferimento al 4° trimestre 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorrerà il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R., n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere inoltrate entro il 30 giugno 2018.
AUTOTRASPORTO CALENDARIO DIVIETI CIRCOLAZIONE 2016 E’ stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui divieti di circolazione per l’anno 2016 dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate fuori dei centri abitati. Si riporta di seguito il calendario dei divieti segnalando che il testo completo del provvedimento è pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori - ANCE Brescia all’indirizzo www.ancebrescia.it. Gennaio Venerdì 1° gennaio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 3 gennaio dalle 9:00 alle 22:00 Mercoledì 6 gennaio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 10 gennaio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 17 gennaio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 24 gennaio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 31 gennaio dalle 9:00 alle 22:00
Domenica 22 maggio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 29 maggio dalle 9:00 alle 22:00
Sabato 27 agosto dalle 8:00 alle 16:00 Domenica 28 agosto dalle 7:00 alle 22:00
Giugno Giovedì 2 giugno dalle 8:00 alle 22:00 Domenica 5 giugno dalle 7:00 alle 22:00 Domenica 12 giugno dalle 7:00 alle 22:00 Domenica 19 giugno dalle 7:00 alle 22:00 Domenica 26 giugno dalle 7:00 alle 22:00
Settembre Domenica 4 settembre dalle 7:00 alle 22:00 Domenica 11 settembre dalle 7:00 alle 22:00 Domenica 18 settembre dalle 7:00 alle 22:00 Domenica 25 settembre dalle 7:00 alle 22:00
Luglio Sabato 2 luglio dalle 8:00 alle 16:00 Domenica 3 luglio dalle 7:00 alle 22:00 Sabato 9 luglio dalle 8:00 alle 16:00 Domenica 10 luglio dalle 7:00 alle 22:00 Sabato 16 luglio dalle 8:00 alle 16:00 Domenica 17 luglio dalle 7:00 alle 22:00 Sabato 23 luglio dalle 8:00 alle 16:00 Domenica 24 luglio dalle 7:00 alle 22:00 Venerdì 29 luglio dalle 16:00 alle 22:00 Sabato 30 luglio dalle 8:00 alle 22:00 Domenica 31 luglio dalle 7:00 alle 22:00 Agosto Venerdì 5 agosto dalle 14:00 alle 22:00 Sabato 6 agosto dalle 8:00 alle 22:00 Domenica 7 agosto dalle 7:00 alle 22:00 Domenica 14 agosto dalle 7:00 alle 22:00 Lunedì 15 agosto dalle 8:00 alle 22:00 Sabato 20 agosto dalle 8:00 alle 16:00 Domenica 21 agosto dalle 7:00 alle 22:00
Febbraio Domenica 7 febbraio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 14 febbraio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 21 febbraio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 28 febbraio dalle 9:00 alle 22:00 Marzo Domenica 6 marzo dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 13 marzo dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 20 marzo dalle 9:00 alle 22:00 Venerdì 25 marzo dalle 14:00 alle 22:00 Sabato 26 marzo dalle 9:00 alle 16:00 Domenica 27 marzo dalle 9:00 alle 22:00 Lunedì 28 marzo dalle 9:00 alle 22:00 Aprile Domenica 3 aprile dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 10 aprile dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 17 aprile dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 24 aprile dalle 9:00 alle 22:00 Lunedì 25 aprile dalle 9:00 alle 22:00 Maggio Domenica 1 maggio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 8 maggio dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 15 maggio dalle 9:00 alle 22:00
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Ottobre Domenica 2 ottobre dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 9 dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 16 dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 23 dalle 9:00 alle 22:00 Sabato 29 ottobre dalle 9:00 alle 16:00 Domenica 30 dalle 9:00 alle 22:00 Novembre Martedì 1° novembre dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 6 novembre dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 13 novembre dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 20 novembre dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 27 novembre dalle 9:00 alle 22:00 Dicembre Domenica 4 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 Giovedì 8 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 11 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 18 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 Domenica 25 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 Lunedì 26 dicembre dalle 9:00 alle 22:00
ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter del 18/12/2015 Stabilità 2016: il punto sugli emendamenti fiscali di interesse delle costruzioni Case nuove al alta efficienza energetica, al via lo sconto Irpef per chi compra dal costruttore Appalti pubblici, il reverse charge risolve il problema del credito Iva dei consorzi Costruzioni, il 22 dicembre presentazione dell’Osservatorio Ance
Efficienza energetica: concluso l’esame in Parlamento
cordo sull’avvio del Fondo nazionale
Newsletter del 23/12/2015
Associazioni sindacali, il ministero ribadisce gli indici della rappresentatività
Osservatorio Ance: nel 2016 ripartono casa e infrastrutture Fisco per la casa e la qualità dell’abitare: tutte le misure della legge di Stabilità 2016 Manutenzione straordinaria, per gli appalti unici niente reverse charge Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro Cig apprendisti: abrogato il contributo contrattuale Anzianità edile, raggiunto l’ac-
Terre e rocce da scavo: Regioni critiche sull’accelerazione del Governo Terre e rocce da scavo, il dl all’esame della Conferenza Unificata Edilizia privata, il punto sugli ultimi decreti attuativi Responsabilità solidale contributiva, limite di due anni anche con la legge Bersani Sicurezza sul lavoro: prime anticipazioni sul Bando Isi 2015 Occupazione giovani con figli minori, riaperte le iscrizioni alla banca dati 75
Economia circolare: gli Atti europei all’attenzione del Parlamento Riforma della Rai: approvazione definitiva del Senato Stabilità 2016, dal Senato il via libera definitivo Ddl sullaGreen economy: via libera definitivo dalla Camera Cause di esclusione negli appalti: il punto sugli ultimi orientamenti della giurisprudenza
GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE
Direttore Vicedirettore
- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO - DOTT. ALESSANDRO SCALVI Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio
SERVIZIO SINDACALE
Dirigente Funzionario
- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori
SERVIZIO Dirigente - FERDINANDO CAPRA TECNICO Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO
- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
- ROSANNA CHIODAROLI - PAOLA ESPOSITO Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni
Funzionari
UFFICI AUSILIARI
- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese
PREZZIARIO OPERE EDILI - DANIELA ALLEGRI Prezziario delle opere edili Segreteria generale Gestione vendite ed abbonamenti Assistenza installazione programmi informatici C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.
Funzionario
- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii
INDICE ANNO 2015
LAVORO NOT. 1
NOT. 1
NOT. 1
NOT. 2
- Ministero del Lavoro - somministrazione irregolare - distacco illecito - riconducibilità del rapporto di lavoro interpello n. 27/2014 ........................... pag. 20
- Ministero del Lavoro - Cassa integrazione straordinaria - rimborso delle quote maturate di tfr - imprese in procedura concorsuale interpello n. 33/2014............................. pag. 90
NOT. 2
- Riforma del Mercato del Lavoro legge n. 78/2014 - contratto a tempo determinato - contrattazione di prossimità derogabilità al limite quantitativo interpello n. 30/2014............................. pag. 21
- Ministero del Lavoro - L.N. 190/2014 legge di stabilità - Cassa integrazione straordinaria per cessazione - proroghe a 24 mesi - gestione e completamento istanze nell’anno 2015 - circolare n. 1/2015..... pag. 91
NOT. 2
- Riforma del Mercato del Lavoro - Jobs Act approvata la legge delega n. 183/2014 G.U. n. 290/2014.................................. pag. 21
- Ministero del Lavoro - trasferimento di azienda - deroghe alla disciplina del Codice civile ex art. 2112 - interpello n. 32/2014....... pag. 92
NOT. 2
- Inps - congualgio 2014 circolare n. 194/2014............................ pag. 92
NOT. 2
- Inps - tutela della maternità - benefici alternativi al congedo parentale ex art. 4 co. 24 lett. b L.N. 92/2012 messaggio n. 28/2015.......................... pag. 94
NOT. 2
- Inail - autoliquidazione premi anno 2014/2015 - adempimenti delle imprese................ pag. 94
NOT. 2
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. n. 81/08 utilizzo delle attrezzature - 12 marzo 2015 scadenza del termine per ottenere l’abilitazione.......................................... pag. 97
NOT. 2
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - art. 9 L.N. 257/1992 - imprese che svolgono attività di smaltimento e/o di bonifica dell’amianto comunicazione annuale........................ pag. 98
NOT. 2
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di dicembre 2014........................ pag. 98
NOT. 3
- CCNL - Prevedi - istituzione contributo contrattuale - ulteriori chiarimenti ........ pag. 154
NOT. 3
- Ministero del Lavoro - “Garanzia Giovani” estensione del bonus occupazionale decreto direttoriale n. 11/2015 messaggio Inps n. 1316/2015.............. pag. 155
NOT. 3
- Ministero del Lavoro - denuncia di infortunio e di malattia professionale mancato o tardivo inoltro del certificato medico richiesto dall’Inail - profili sanzionatori nota 12 gennaio 2015........................... pag. 156
NOT. 3
- Inps - esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato circolare 17/2015 e messaggio n. 1144/2015 - chiarimenti.................... pag. 156
NOT. 3
- Inps - legge n. 451/1994 - disoccupazione
NOT. 1
- Inps - Voucher alternativi al congedo parentale - legge n. 92/2012 decreto interministeriale 28 ottobre 2014 circolare n. 169/2014............................ pag. 21
NOT. 1
- Inps - unicità della posizione contributiva aziendale - imprese che operano con più matricole omogenee - obbligo adempimento entro il 31 marzo 2015 messaggio n. 9675/2014...................... pag. 22
NOT. 1
- Ministero del Lavoro - D.L. n. 76/2013 sgravi contributivi per nuove assunzioni incremento occupazionale - interpello n. 34/2014................................................. pag. 24
NOT. 1
- Ministero del Lavoro - imprese in Cigs rimborso delle quote maturate di tfr interpello n. 33/2014............................. pag. 25
NOT. 1
- Inps - decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 - contratti di solidarietà difensivi L.n. 863/1984 - sgravio contributivo modalità di recupero circolare n. 153/2014............................ pag. 27
NOT. 1
- Inail - autoliquidazione 2015 riduzione premio - determina presidenziale n. 327/2014.................... pag. 27
NOT. 1
- Inail - autoliquidazione dei premi 2014-2015 - invio delle basi di calcolo nota 4 dicembre 2014........................... pag. 27
NOT. 1
- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di novembre 2014....................... pag. 27
NOT. 2
- Contributo Cassa Edile (Cape) - quota imponibile ai fini Irpef - Gennaio 2015 . pag. 88
NOT. 2
- Dirigenti di aziende industriali 30 dicembre 2014 - rinnovo Contratto Collettivo nazionale - prime indicazioni.pag. 88
1
speciale edile e lavoro autonomo cumulabile - messaggio n. 501/2015.... pag. 159 NOT. 3
NOT. 3
- Inps - flusso “Uniemens individuale” nuova versione del documento tecnico versione 3.0 nuovo campo obbligatorio.................... pag. 160 - Inail - Inps - lavoratori italiani all’estero retribuzioni convenzionali per l’anno 2015 effetti contributivi e calcolo dei premi assicurativi circolari n. 28/2015 e n. 16/2015.......... pag. 160
NOT. 3
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 ex art.12 - medico competente - sorveglianza sanitaria da parte delle Asl - conflitto di interessi - interpello n. 27/2014....... pag. 161
NOT. 3
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. n. 81/08 - Ministero del Lavoro - cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - marcatura CE circolare n. 3/2015.............................. pag. 162
NOT. 3
- Testo unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 decimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature. pag. 162
NOT. 3
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di gennaio 2015........................ pag. 162
NOT. 4
- Durc - Inps - validità di 90 giorni per lavori privati messaggio n. 1894/2015...................... pag. 202
NOT. 4
- Erogazione del trattamento di fine rapporto in busta paga - art. 1 commi da 26 a 34 legge n. 190/2014 c.d. legge di stabilità 2015 Dpcm n. 29/2015.................................. pag. 202
NOT. 4
- Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione Guadagni a zero ore - requisiti ai fini della nuova indennità di disoccupazione Naspi comunicato stampa 20 marzo 2015..... pag. 202
NOT. 4
- Ministero del Lavoro - Cigs per cessazione attività - proroghe a 24 mesi - estensione per l’anno 2015 - circolare n. 9/2015.... pag. 203
NOT. 4
- Ministero del Lavoro - Cigs ex art. 3, Co. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 e S.M.I. - imprese con procedure concorsuali - richiesta del trattamento successiva alla data di ammissione alla procedura - circolare n. 4/2015...... pag. 203
NOT. 4
- Ministero del Lavoro - contratti di solidarietà incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale circolare n. 8/2015................................ pag. 204
NOT. 4
- Prevedi - iscrizione e versamento al fondo proroga per l’adeguamento contrattuale accordo nazionale 24 marzo 2015....... pag. 205
NOT. 4
- Inps - flusso Uniemens - aggiornamento dei controlli software su matricole aziendali cessate - messaggio n. 1990/2015....... pag. 205
NOT. 4
- Inail - aggiornamento del modello di denuncia/comunicazione di infortunio.. pag. 206
2
NOT. 4
- Inail - esposizione a rischio patogeno protratta anche oltre 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale circolare n. 32/2015............................ pag. 206
NOT. 4
- Ministero del Lavoro - Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 - soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature tariffe aggiornate delle prestazioni circolare 3 marzo 2015...................... pag. 207
NOT. 4
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di febbraio 2015........................ pag. 207
NOT. 5
- Durc - Ministero del Lavoro - Concordato preventivo in continuità aziendale - rilascio del documento di regolarità contributiva in caso di sospensione di pagamento per disposizioni legislative Nota n. 6666/2015 ............................... pag. 268
NOT. 5
- Ministero del Lavoro - Responsabilità solidale - contrattazione collettiva - principio derogatorio del solo regime retributivo interpello 9/2015................................... pag. 268
NOT. 5
- Ministero del Lavoro - Applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi nota n. 5623/2015................................. pag. 269
NOT. 5
- Ministero del Lavoro - Cassa integrazione straordinaria - art. 3, legge n. 223/91 come novellato dall’ art. 3, co. 70 ex legge n. 92/12 - concessione a seguito di procedure concorsuali - circolare n. 12/2015......... pag. 269
NOT. 5
- Ministero del Lavoro - Agenzie interinali straniere - somministrazione di lavoro transnazionale - circolare n. 14/2015... pag. 270
NOT. 5
- Ministero del Lavoro - Art. 5 co. 2 legge n.68/99 - collocamento obbligatorio esclusione dalla base di computo del personaleimpiegato in attività di cantiere interpello n. 11/2015............................. pag. 270
NOT. 5
- Ministero del Lavoro - Attività di vigilanza programmazione per l’anno 2015......... pag. 271
NOT. 5
- Inps - Iscrizione ed obblighi contributivi ad Inarcassa - circolare n. 72/2015........... pag. 272
NOT. 5
- Inps - Equiparazione della cigs e dei contratti di solidarietà difensivi ai fini della erogazione della disoccupazione speciale edile messaggio n. 2526/2015.................... pag. 273
NOT. 5
- Inps - Tfr in busta paga (Qu.i.r.) - liquidazione della quota integrativa della retribuzione in busta paga – flusso Uniemens circolare n. 82/2015............................ pag. 273
NOT. 5
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di marzo 2015........................... pag. 276
NOT. 6
- Durc - Inps - notifica dei preavvisi di irregolarità contributiva - nuova procedura Durc online - messaggio n. 3454/2015 ........ pag. 328
NOT. 6
- Ministero del Lavoro - Naspi - licenziamento disciplinare - interpello n. 13/2015........ pag. 328
NOT. 7
NOT. 6
- Ministero del Lavoro - D.lgs. 124/2014 indennità di maternità - automaticità delle prestazioni - coadiuvanti familiari dell’imprenditore interpello n. 10/2015............................. pag. 329
NOT. 8/9 - Ministero del Lavoro - applicazione contratto collettivo per le attività qualificabili come edili circolare n. 10565/2015 - parere Anac .pag. 430
NOT. 6
NOT. 6
NOT. 6
NOT. 8/9 - Durc - Cnce - emissione di Durc online anomali per le imprese edili circolare n. 30/2015.............................. pag. 432
- Inps - nuova assicurazione sociale per l’impiego - Naspi - disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - messaggio n. 2971/2015 e circolare n. 94/2015.............................. pag. 330
NOT. 8/9 - Durc - Cnce - chiarimenti in merito all’utilizzo del “Durc online” - circolare nn. 31, 32, 34 e 35/2015................................................. pag. 432 NOT. 8/9 - Jobs Act - decreto sulle tipologie contrattuali e revisione delle mansioni - d.lgs. 81/2015 pubblicazione G.U. n. 144/2015........... pag. 433
- Inps - tfr in busta paga (QU.I.R.) - liquidazione della quota integrativa della retribuzione in busta paga - istruzioni operative circolare n. 82/2015.............................. pag. 331
NOT. 8/9 - Jobs Act - conciliazione tempi di vita e di lavoro - modifica al d.lgs. 151/2001 decreto legislativo n. 80/2015 G.U. n. 144/2015.................................. pag. 437
- Inps - interessi di mora da applicare dopo il raggiungimento del tetto delle sanzioni civili misura dal 15 maggio 2015 circolare n. 102/2015............................ pag. 332
NOT. 6
- Inail - premio 2015 - oscillazione per prevenzione - nuove percentuali di sconto............................................... pag. 332
NOT. 6
- Trattamento dei dati personali - d.lgs. n. 196/2003 - garante della privacy - vademecum sulla privacy - 24 aprile 2015................ pag. 332
NOT. 6
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di aprile 2015.............................. pag. 332
NOT. 6
- Rimborso carenza infortuni............
NOT. 7
- Durc on line Inps - Inail - primi chiarimenti circolari n. 126/2015 e 61/2015 ........... pag. 378
NOT. 7
- Ministero del Lavoro - Jobs Act - contratto di lavoro a tutele crescenti ex d.lgs. n. 23/2015 - offerta di conciliazione - integrazione del modulo Unilav - nota n. 2788/2015....... pag. 388
NOT. 7
- Ministero del Lavoro - legge n. 190/2014 c.d. “Legge Stabilità 2015” esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato comportamenti elusivi circolare n. 9960/2015.......................... pag. 388
NOT. 8/9 - Inps - sgravio contributivo per l’anno 2014 istruzioni operative circolare n. 128/2015 e messaggi n. 4974/2015 e n. 5302/2015................ pag. 437 NOT. 8/9 - Inps - art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2015.... pag. 439 NOT. 8/9 - Inps - tutela della maternità d.lgs. 151/2001 - fruizione del congedo parentale - d.lgs. n. 80/2015 messaggi nn. 4576 e 4805/2015.......... pag. 441
pag. 332
NOT. 7
- Protocollo d’intesa Inps e Agenzia delle Entrate - illecito utilizzo delle compensazioni fiscali - scambio delle banche dati informatiche - comunicato stampa 26 maggio 2015. pag. 389
NOT. 7
- Inps - ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo - interessi di mora nuovi tassi dal 15 maggio 2015 circolare n. 102/2015............................ pag. 389
NOT. 7
- Inps - assegni per il nucleo familiare livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2015 30 giugno 2016..................................... pag. 389
NOT. 7
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - art. 17 co.1 lett.A) ex d.lgs. 81/08 - formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni interpello n. 4/2015............................... pag. 390
- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di maggio 2015......................... pag. 390
NOT. 8/9 - Inps - Durc online - concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale - messaggio n. 5223/2015...... pag. 441 NOT. 8/9 - Inps - nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - casi particolari circolare n. 142 del 2015...................... pag. 442 NOT. 8/9 - Inps - nuova assicurazione sociale per l’impiego - Naspi - contribuzione di finanziamento messaggio n. 4441/2015...................... pag. 443 NOT. 8/9 - Prevedi - Cnce - computo dei giorni utili alla maturazione del contributo - circolare n. 33/2015 ................................................ pag. 444 NOT. 8/9 - Inail - oscillazione del tasso per prevenzione mod. OT24 per le denunce da inoltrare nel 2016 - nota n. 5363/2015..................... pag. 445 NOT. 8/9 - Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. n. 81/2008 - pareri della commissione interpelli... pag. 445 NOT. 8/9 - Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di giugno 2015.......................... pag. 446 NOT. 8/9 - Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di luglio 2015............................. pag. 446 NOT. 10
3
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria d.lgs. n. 148/2015 - riordino degli ammortizzatori sociali messaggio Inps n. 5919/2015 ............. pag. 498
NOT. 10
NOT. 10
NOT. 10
- Riforma del mercato del Lavoro Jobs Act - d.lgs. n. 149/2015 razionalizzazione dell’attività ispettiva.. pag. 499
circolare n. 30/158 ............................... pag. 614
- Inps - Jobs Act - d.lgs. 151/2001 - tutela della maternità - congedo parentale con frazionamento orario circolare n. 152/2015............................ pag. 502 - Inps - transazione sui crediti contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti circolare n. 14/2015.............................. pag. 502
NOT. 10
- Inail - rivalutazione del minimale e massimale di rendita - decorrenza dal 1° luglio 2015 Decreto ministeriale 30 giugno 2015.... pag. 503
NOT. 10
- Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 Titolo IV - cantieri temporanei e mobili modifica del campo di applicazione delle lavorazioni - legge n. 115/2015............. pag. 503
NOT. 10
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di agosto 2015............................ pag. 503
NOT. 11
- Jobs Act - d.lgs. n. 148/2015 - riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - G.U. n. 221/2015 - commento Ance .. pag. 548
NOT. 11
- Jobs Act - Ministero del Lavoro d.lgs. n. 148/2015 - riforma degli ammortizzatori sociali - circolare n. 24/2015............................................. pag. 550
NOT. 11
- Ministero del Lavoro - Jobs Act - d.lgs. 148/2015 - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - note integrative alla circolare 24/2015 - circolare n. 30/2015.............. pag. 556
NOT. 11
- Ministero del Lavoro - distacco di personale all’estero - abrogazione della autorizzazione nota n. 20578/2015............................... pag. 557
NOT. 11
- Ministero del Lavoro - d.lgs. n. 151/2015 Jobs Act - libro unico del lavoro, lavoro sommerso e assegni nucleo familiare - modifica delle sanzioni - circolare n. 26/2015 .... pag. 557
NOT. 11
- Ministero del Lavoro - contratto di solidarietà - concessione degli sgravi contributivi circolare n. 25/2015.............................. pag. 561
NOT. 11
- Ministero del Lavoro - tutela della maternità d.lgs. n. 151/2001 - riposi giornalieri della lavoratrice madre - rinuncia - interpello n. 23/2015................................................. pag. 561
NOT. 11
- Inps - Gestione Separata - accreditamento azienda committente - rilascio nuovo applicativo - messaggio n. 6531/2015.................... pag. 562
NOT. 11
- Testo Unico sulla Sicurezza - d.lgs. 81/08 d.lgs. 151/2015 - semplificazione e razionalizzazione di norme................... pag. 562
NOT. 11
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di settembre 2015....................... pag. 563
NOT. 12
- Ministero del Lavoro - d.lgs. 148/2015 riordino della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria unità produttiva - chiarimenti -
NOT. 12
- Ministero del Lavoro - sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori sospensione dell’attività imprenditoriale - nota n. 19570/2015....................................... pag. 614
NOT. 12
- Ministero del Lavoro - art. 1 co.118 legge n.190/2014 - assunzione a tempo indeterminato - esonero contributivo in caso di fusione interpello n. 25/2015............................. pag. 615
NOT. 12
- Inps - art. 1 co. 118 legge n. 190/2014 assunzione a tempo indeterminato - esonero contributivo per l’anno 2015 - circ. n. 178/2015.. pag. 615
NOT. 12
- Inps - d.lgs. 151/2001 - tutela della maternità congedo parentale su base oraria - casi di cumulabilità - messaggio n. 6704/2015 ...... pag. 616
NOT. 12
- Inps - cassetto previdenziale per i committenti della gestione separata - comunicazioni bidirezionali - nuova funzione - messaggio n. 6838/2015............................................. pag. 617
NOT. 12
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 interpelli nn. 6,7,8 e 10/2015................ pag. 617
NOT. 12
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/2008 - aggiornamento professionale del formatore interpello n. 9/2015............................... pag. 618
NOT. 12
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di ottobre 2015............................ pag. 618
TRIBUTI
4
NOT. 1
- Analisi delle pricipali misure di natura fiscale di interesse per le imprese contenute nella legge di stabilità per il 2015.................. pag. 39
NOT. 1
- “Split payment” - nuove modalità di fatturazione nei confronti degli enti pubblici comunicato stampa............................ pag. 45
NOT. 1
- Tari - confermata l’esclusione dei magazzini e delle aree collegate alla produzione di rifiuti speciali.......... pag. 45
NOT. 1
- Tari sui magazzini - azioni per il recupero del tributo indebitamente versato......... pag. 45
NOT. 1
- Nuova definizione di abitazione di lusso, eliminazione della responsabilita solidale dell’appaltatore e altre misure di semplificazioni fiscali - nuovo dossier di approfondimento predisposto dall’Ance......................... pag. 46
NOT. 1
- Responsabilità solidale fiscale abrogazione dal 13 dicembre 2014.... pag. 46
NOT. 1
- Imposta di registro - applicazione in misura fissa nelle operazioni di fusione di enti non commerciali......................... pag. 47
NOT. 2
- “Split payment” - principali contenuti del decreto attuativo............................ pag. 110
NOT. 2
- Estensione del “Reverse charge” primi orientamenti Ance....................... pag. 111
NOT. 2
- Società di comodo riepilogo della disciplina....................... pag. 113
NOT. 2
- Rent to buy - schema di contratto tipo predisposto dal notariato................pag. 114
NOT. 2
- Ristrutturazioni edilizie - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate.................... pag. 115
NOT. 2
- Riforma del catasto - pubblicato il decreto per la costituzione e il funzionamento delle commissioni censuarie........................ pag. 116
NOT. 3
- Chiarimenti sul regime fiscale del “rent to buy” - circolare ministeriale......................... pag. 174
NOT. 3
- “Split payment” - condizioni per l’esecuzione dei rimborsi dei crediti Iva in via prioritaria............................. pag. 174
NOT. 6
- Tasi - dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2015 - valido il modello previsto per la dichiarazione Imu.......... pag. 347
NOT. 6
- Disciplina fiscale applicabile allo scambio di aree tra lotizzanti - risposta alla consulenza giuridica presentata dall’Ance............... pag. 347
NOT. 6
- Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sugli incentivi fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici................. pag. 348
NOT. 6
- Aggiornamento della guida dell’Agenzia delle Entrate con le regole per l’acquisto e la vendita di abitazioni....................... pag. 349
NOT. 7
- Deducibilità delle quote di tfr dall’Irap chiarimenti ministeriali........................ pag. 402
NOT. 3
- Semplificazioni fiscali novità in materia di rimborsi Iva.......... pag. 175
NOT. 7
NOT. 3
- Debiti fiscali - riapertura dei temini per la rateizzazione.................... pag. 177
- Rent to buy - inadempimento del conduttore per il mancato rilascio dell’immobile... pag. 402
NOT. 7
NOT. 3
- Riforma del catasto - chiarimenti sulle modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni censuarie............... pag. 178
- Studi di settore - correttivi congiunturali per l’annualità 2014............................ pag. 402
NOT. 7
NOT. 4
- Fatturazione elettronica - obbligo generalizzato dal 31 marzo per tutte le pubbliche amministrazioni.................. pag. 219
- Tassazione della cessione di aree ed opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori - orientamento Ance........... pag. 403
NOT. 7
- Riforma del catasto - commissioni censuarie designazione dei componenti Anci....... pag. 404
NOT. 4
- Estensione del “Reverse charge” ai lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici - chiarimenti ministeriali........................................... pag. 219
NOT. 4
- Regime Iva dei “beni significativi” chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. pag. 222
NOT. 4
- Adeguamento del modello Iva TR per i rimborsi del credito a seguito dell’entrata in vigore dello split payment e dell’estensione del regime del reverse charge.............. pag. 223
NOT. 5
- Nuovo reverse charge - Difficoltà operative segnalate dall’Ance............................ pag. 288
NOT. 5
- Detrazione Irpef per recupero edilizio e “bonus mobili” - Interventi eseguiti sulla medesima abitazione - chiarimenti....................... pag. 289
NOT. 5
- “Split payment” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate....................................... pag. 290
NOT. 5
- “Split payment” – Verifica pagamenti PA........................... pag. 290
NOT. 5
- Imposta di Registro 1% Agevolazione concessa anche senza convenzione attuativa................ pag. 290
NOT. 6
- Rivalutazione delle aree edificabili possedute da privati - perizia di stima, redatta prima della cessione del terreno chiarimenti............................................ pag. 344
NOT. 6
- “Prima casa” - agevolazione anche con il riacquisto a titolo gratuito.......... pag. 344
NOT. 6
- Imu e Tasi - calcolo e versamento dell’acconto 2015................................ pag. 345
NOT. 8/9 - Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere dossier Ance....................................... pag. 458 NOT. 8/9 - Compensazione dei crediti vantati verso la P.A. con le cartelle di pagamento... pag. 458 NOT. 8/9 - Determinazione dell’importo della fideiussione per la rata di saldo negli appalti pubblici - esclusione dell’Iva orientamento Ance................................ pag. 459 NOT. 8/9 - Inapplicabilità della detrazione del 36%-50% per le abitazioni locate da società immobiliari................ pag. 460
5
NOT. 10
- Detrazione del 65% - applicabilità per i fabbricati locati posseduti da società.... pag. 515
NOT. 10
- Detrazione Irpef del 50% - interventi di ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di un “condominio minimo”..... pag. 515
NOT. 10
- Credito d’imposta per il recupero edilizio degli alberghi - pubblicate le modalità per l’invio telematico dell’istanza.............. pag. 516
NOT. 10
- Deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari - precisazioni...... pag. 517
NOT. 10
- Studio di settore per l’edilizia revisione 2015...................................... pag. 518
NOT. 11
- Interventi di recupero e riqualificazione energetica (50% - 65%) - quando spettano le agevolazioni fiscali per gli interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati.................... pag. 575
NOT. 11
- Delega fiscale - pubblicazione dei decreti attuativi e rinvio della
riforma del catasto.............................. pag. 576
NOT. 1
NOT. 11
- Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo...................... pag. 576
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.................................. pag. 58
NOT. 1
NOT. 11
- Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. pag. 576
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni........................................... pag. 58
NOT. 1
NOT. 11
- Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario................... pag. 577
- Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario e del certificato dei carichi pendenti..................................... pag. 59
NOT. 11
- Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale................ pag. 577
NOT. 1
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Registro Imprese................................... pag. 59
NOT. 11
- Riordino delle agenzie fiscali.............. pag. 577
NOT. 1
NOT. 11
- Tassa di possesso autoveicoli - Regione Lombardia - regolarizzazione agevolata del “bollo”.................................................... pag. 577
- Dichiarazione di impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di imprese o un Consorzio Ordinario di concorrenti... pag. 59
NOT. 1
- Comunicazione circa la composizione azionaria della società ............. pag. 60
NOT. 1
- Nessuna possibilità di contestare in gara l’attestazione Soa.................
NOT. 1
- Precisazioni in merito al manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.... pag. 61
NOT. 1
- Nuovo tasso di interesse legale: 0,5%. pag. 61
NOT. 1
- Per l’avvalimento infragruppo è sufficiente una dichiarazione che attesti il legame giuridico fra le imprese...................................... pag. 61
NOT. 1
- Esclusione dalle gare di appalto: è sufficiente la falsa dichiarazione......
NOT. 2
- Per irregolarità nella documentazione secondo l’Anac l’impresa può scegliere tra pagare la sanzione e rimanere in gara o non pagare e venire esclusa pag.118
NOT. 2
- Anticipazione del 10% per tutto il 2015.................................
pag.120 pag.120
NOT. 12
- Rimborsi Iva - chiarimenti................. pag. 630
NOT. 12
- Frazionamento e accorpamento di unità immobiliari - aliquote Iva............ pag. 632
NOT. 12
- Studio di settore per l’edilizia approvato il nuovo studio WG69U...... pag. 633
NOT. 12
- Rimborsi chilometrici in caso di trasferta - chiarimenti............. pag. 634
NOT. 12
- Superficie ai fini Tari indicata nella visura catastale - comunicato dell’Agenzia delle Entrate.................................................. pag. 635
LAVORI PUBBLICI
pag. 60
pag. 62
NOT. 1
- Pubblicità e termini per gli appalti pubblici.................................
pag. 49
NOT. 1
- La disciplina del subappalto
pag. 52
NOT. 1
- Richiesta di autorizzazione al subappalto......................................... pag. 55
NOT. 2
NOT. 1
- Dichiarazione allegata all’offerta circa i possibili subappalti................................ pag. 56
- I contratti pubblici devono essere stipulati su supporto digitale..............
NOT. 2
NOT. 1
- Dichiarazione sostitutiva del certificato “antimafia”...........................
- Semplificato il regolamento per vigilanza e ispezioni negli appalti pubblici da parte dell’Autorità anticorruzione.................. pag.120
NOT. 1
- Retribuzione convenzionale di titolari e soci....................................... pag. 57
NOT. 2
- L’avvalimento deve riferirsi a risorse reali e non formali................................ pag.121
NOT. 1
- Dichiarazione di conformità all’originale dei bilanci............................ pag. 57
NOT. 2
- Con il nuovo soccorso istruttorio l’omissione della dichiarazione relativa ai “reati gravi” può non comportare l’esclusione................ pag.121
NOT. 1
- Dichiarazione di non controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice............ pag. 57
NOT. 2
NOT. 1
- Schema di cartello di cantiere............. pag. 58
- Dichiarazione circa la composizione azionaria dell’offerente: disciplina delle intestazioni fiduciarie.................. pag. 121
NOT. 1
- Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/ subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 per gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti........................................ pag. 58
NOT. 2
- Il giudizio sulla dichiarazione su imposte e tasse compete all’Agenzia delle Entrate e non alla P.A................................................ pag. 122
NOT. 2
- Il subappaltatore può chiedere la documentazione relativa al contratto di appalto............................. pag. 122
NOT. 2
- Le giustificazioni non possono modificare sostanzialmente la struttura dell’offerta. pag.122
NOT. 2
- Le richieste inserite nello schema di
pag 56
NOT. 1
- Comunicazione del ricorso a noli a caldo o forniture in opera.................... pag. 58
NOT. 1
- Fac-simile di dichiarazioni sostitutive
pag. 58
6
dichiarazione ma non previste nel bando non sono vincolanti............................. pag. 122 NOT. 2
- La produzione di una dichiarazione in fotocopia non comporta l’esclusione dalla gara............................................ pag. 122
NOT. 2
- Manodopera inferiore ai minimi salariali: la norma non riguarda la formulazione dell’offerta(e perciò il bando) ma la successiva verifica.............................. pag. 123
NOT. 3
- Anticipazione del prezzo di appalto elevata al 20% e prorogata al 2016
NOT. 3
- Centrali di committenza dei Comuni non capoluogo - obligo per gli appalti differito al 1/9/2015.............................................. pag. 180
pag. 180
NOT. 3
- L’Anac riterrebbe opportuno rendere obbligatoria l’iscrizione alle white list.. pag. 180
NOT. 3
- Avcpass: annullamento della gara per malfunzionamento........................ pag. 180
NOT. 3
- Tutti gli associati in Ati devono sottoscrivere l’offerta........................... pag. 181
NOT. 4
- Riepilogo della disciplina e degli aspetti fiscali e gestionali delle Associazioni Temporanee di Imprese .pag. 226
NOT. 4
- Soccorso istruttorio - per l’Anac la sanzione va pagata solo se il concorrente intende regolarizzarsi......................... pag. 234
NOT. 6
- L’Autorità non può inserire annotazioni nel casellario senza tener conto delle valutazioni dell’impresa...................... pag. 353
NOT. 6
- E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione a fronte del rifiuto ad iniziare i lavori con urgenza........................................ pag. 353
NOT. 6
- La soglia di anomalia non può essere modificata nemmeno dopo una pronuncia del giudice.......................................... pag. 354
NOT. 7
- Bando per l’acquisizione della qualifica di “restauratore”...................... pag. 407
NOT. 7
- Profili della verifica di anomalia........ pag. 407
NOT. 7
- L’avvalimento dell’attestazione Soa non può consistere in un mero “prestito del requisito” ma deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i requisiti sulla base dei quali quell’attestazione Soa è stata rilasciata............................ pag. 408
NOT. 7
- L’immodificabilità della soglia di anomalia in caso di variazioni sulle offerte ammesse si applica per qualunque ragione di esclusione di un concorrente................................ pag. 408
NOT. 7
- Nell’offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso sull’elenco prezzi si possono comunque variare le quantità............. pag. 408
NOT.8/9
- Obbligo di inserire nell’offerta l’importo degli oneri di sicurezza aziendali determinati dall’impresa...................... pag. 465
NOT.8/9
- Anche per il Ministero del Lavoro l’impresa che assume lavorazioni edili deve essere iscritta alla Cassa Edile.................... pag. 465
NOT. 4
- Le varianti in corso d’opera vanno comunicate all’Anac............................ pag. 235
NOT. 4
- L’attestato Soa deve permanere valido fino alla conclusione dei lavori. pag. 236
NOT. 4
- La dichiarazione resa per conto degli altri amministratori è valida anche se non ne riporta i nominativi.................. pag. 236
NOT.8/9
- Contributo in sede di gara per presentare l’offerta - l’Anac conferma per il 2015 le tariffe sinora in vigore....................... pag. 466
NOT. 4
- Nella dichiarazione unita all’offerta relativa ai subappalti non devono essere citati i subappaltatori............... pag. 236
NOT.8/9
- Centrali di committenza dei Comuni non capoluogo - obbligo per gli appalti differito al 1/11/2015.......................................... pag. 467
NOT. 5
- L’Anac ritiene illegittimo addebitare all’aggiudicatario i costi della centrale di committenza..................................... pag. 293
NOT.8/9
- La P.A. potrà effettuare le verifiche delle “comunicazioni antimafia” tramite il nuovo servizio “Si.Ce.Ant.”............................ pag. 467
NOT. 5
- Per l’Anac il concordato in bianco non è ostativo alla Soa e alla partecipazione alle gare..................... pag. 293
NOT.8/9
NOT. 5
- Falsa dichiarazione per disattenzione revoca dell’attestato Soa ed esclusione dalle gare.......................... pag. 295
- La scelta della P.A.di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia è ampiamente discrezionale - la valutazione deve essere globale e sintetica............................... pag. 468
NOT.8/9
NOT. 5
- 1) Il soccorso istruttorio non riguarda documenti non predisposti - 2) Non si deve scorporare l’importo della manodopera dal base d’asta...... pag. 296
- L’impossibilità di ottenere il Passoe configura una carenza documentale non “essenziale” (quindi non soggetta a sanzione)....... pag. 468
NOT.8/9
- La qualificazione Soa deve permanere anche durante l’esecuzione................ pag. 468
NOT. 6
- L’impresa che assume lavorazioni edili deve essere iscritta alla Cassa Edile.... pag. 351
NOT.8/9
- Nell’appalto a corpo il prezzo è invariabile e non ha relazione con il computo metrico........................ pag. 469
NOT. 6
- La sospensione lavori per la stagione balneare comporta il riconoscimento dei danni da fermo cantiere...................... pag. 352
NOT.8/9
- Facoltà di non aggiudicare in presenza di offerte non convenienti o idonee..... pag. 470
NOT.8/9
- L’avvalimento non può essere solo formale ma deve consistere in un impegno
7
chiaro e concreto a prestare risorse e apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di cui ci si avvale............ pag. 470 NOT.10
- Settori a rischio negli appalti pubblici: proroga del regime delle white list...... pag. 520
NOT.10
- Appalti pubblici: pubblicato il bando per la qualifica di restauratore..........
NOT.10
- Per il certificato di qualità non è richiesto un collegamento con le categorie Soa. pag. 521
NOT.10
- L’avvalimento dell’attestato Soa deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i presupposti sulla base dei quali l’attestazione S.O.A., è stata rilasciata. pag. 521
NOT.10
NOT.12
- La mancanza del Passoe, non essendo carenza “essenziale”, non è soggetta a sanzione........................................... pag. 637
NOT.12
- Pubblicati i nuovi modelli e formulari dei bandi ed avvisi europei............... pag. 637
NOT.12
- Anche la scrittura privata per cottimo fiduciario conclusa con scambio di lettere deve essere redatta in forma elettronica................. pag. 638
NOT.12
- Nuove soglie europee in vigore dal 1° gennaio 2016 - per i lavorila soglia è fissata a 5.225.00 euro.................................................... pag. 638
NOT.12
- E’ vietato l’avvalimento “a cascata”.. pag. 638
NOT.12
- Oneri per la sicurezza: quelli esterni sono calcolati e prefissati dall’appaltante mentre quelli interni dall’offerente................... pag. 638
NOT.12
- L’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva deve avvenire entro 30 giorni............. pag. 639
NOT.12
- Divieto di assunzione per l’Ente che nell’anno precedente non ha rispettato i tempi di pagamento.......................... pag. 639
NOT.12
- 1) L’ Amministrazione non può stabilire un asoglia minima di utile che deve comunque superare lo zero - 2) E’ legittima la clausola di scostamento massimo della manodopera dalle tabelle ufficiali pag. 640
NOT.12
- Illegittima la revoca del subappalto senza contradditorio con l’impresa..... pag. 640
pag. 520
- La dichiarazione dei cessati dalla carica di L.R. e D.T. deve essere resa anche dai soggetti della ditta ceduta nell’ultimo anno................................... pag. 522
NOT.10
- Non incidono sulla moralità professionale le condanne di vecchia data e/o di lieve importo..................... pag. 523
NOT.10
- I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono modificare, integrare, o rappresentare una interpretazione autentica delle clausole del bando..................... pag. 523
NOT.10
- Alla stazione appaltante è riconosciuta ampia discrezionalità nella scelta del criterio di selezione tra l’offerta economicamente più vantaggiosa e l’offerta di solo prezzo......................... pag. 523
NOT.11
- Centrali di committenza obbligatorie dal 1° novembre................................... pag. 579
NOT.11
- Fino al 31-12-2015 l’esclusione automatica delle offerte anomale è utilizzabile per appalti fino a 5.186.000.................................. pag. 579
NOT.11
- Requisiti di qualificazione Soa riferiti agli ultimi 10 anni - scadenza del regime transitorio il 31/12/2015.......................................... pag. 579
NOT.11
URBANISTICA NOT. 1
- Costo di costruzione............................ pag. 63
NOT. 1
- Commento al decreto “Sblocca Italia” in materia urbanistica - edilizia............. pag. 64
NOT. 2
- Soa - possibile la deroga al direttore tecnico architetto in OG2.................... pag. 579
- Modeste difformità al titolo abilitativo per interventi di nuova costruzione o di recupero edilizio eseguiti su edifici costruiti prima e dopo il 1° settembre 1967..................... pag. 124
NOT. 2
NOT.11
- Per l’Anac la mancata erogazione di fondi non giustifica il mancato pagamento all’appaltatore.................. pag. 580
- Norme su legno e alluminio: eurocodici anche in italiano.................. pag. 130
NOT. 2
NOT.11
- Non esiste aclun obbligo di indicare con l’offerta i nominativo dei subappaltatori............................... pag. 581
- Il contratto di appalto è nullo per lavori senza permesso, ma è possibile un’azione di indebito arricchimento....................... pag. 130
NOT. 4
NOT.11
- Le clausole del bando prevalgono rispetto a quelle di capitolato.............. pag. 584
- Riduzione del consumo di suolo: Regione Lombardia detta gli indirizzi applicativi della L.R. n. 31/2014 ............................. pag. 238
NOT. 4
NOT.11
- Se l’impresa rifiuta il soccorso istruttorio non è tenuta al pagamento della sanzione..................................... pag. 584
- E’ illegittima la richiesta di aggiornamento retroattivo del contributo di costruzione se il titolo edilizio è già stato rilasciato ......... pag. 239
NOT. 5
- Nuovi criteri per la verifica di assoggettabilità a Via.............................. pag. 299
NOT. 5
- Il direttore dei lavori risponde degli abusi edilizi anche se non presente in cantiere........... pag. 299
NOT.12
- Stipula dei contratti d’appalto in forma elettronica: nuovo comunicato dell’Anac pag. 637
8
NOT. 6
NOT. 6
- Definite le procedure di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica..... pag. 355
NOT. 6
- La demolizione a seguito di abuso compiuto da tempo deve essere motivata da ragioni di interesse pubblico............................... pag. 355
NOT. 7
- E’ illegittimo il rigetto del titolo edilizio quando sono stati pagati gli oneri............ pag. 409
NOT. 7
- Sì al permesso di costruire in deroga per edifici privati ritenuti di interesse pubblico dall’amministrazione............................... pag. 409
NOT. 7
TECNICA EDILIZIA
- Vas per la seconda variante al piano di governo del territorio del Comune di Brescia: deposito del rapporto ambientale.......................... pag. 355
NOT. 4
- Emanato il decreto di attuazione del D.P.R. 8/2015 che riguarda la sicurezza degli ascensori in servizio pubblico ........ pag. 237
NOT. 4
- Antincendio - obbligo di adeguamento delle strutture ricettive prorogato al 31/10/2015 ........................... pag. 237
NOT. 5
- Deroghe ai requisiti di sicurezza per l’installazione degli ascensori................... pag. 298
NOT. 5
- Linee guida per l’utilizzo di fibre artificiali vetrose per l’isolamento termico........... pag. 298
NOT. 8/9 - Nuove disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici............. pag. 471
- Modulistica unica per impianti di produzione di energia rinnovabile soggetti ad attività di edilizia libera....................................... pag. 409
NOT. 8/9 - Prevenzione incendi: pubblicate le nuove norme tecniche............................ pag. 471 NOT. 8/9 - Nuove istruzioni per la certificazione del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato........................................ pag. 472
NOT. 8/9 - La demolizione di un intero fabbricato è ammessa solo quando gli interventi abusivi sono tali da non rendere più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente costruito............................ pag. 473 NOT. 8/9 - Permesso di costruire: alcuni interventi che determinano l’inizio dei lavori............ pag. 474
NOT. 11
- Obblighi in vigore dal primo ottobre 2015 in materia di certificazione energetica...... pag. 589
NOT. 11
- Attestato di prestazione energetica domande frequenti................................. pag. 590
NOT. 8/9 - Spettano alla P.A. i lavori di bonifica di un sito non inquinato dall’attuale proprietario............................................. pag. 475
VARIE
NOT. 8/9 - La proroga triennale dei permessi convenzionati è automatica anche dopo la loro scadenza............................. pag. 475 NOT. 10
- Adozione della seconda variante al Pgt di Brescia: dal 13 ottobre al 13 novembre è possibile presentare le osservazioni...... pag. 524
NOT. 1
- Arpa Lombardia - aggiornamento della circolare sulla gestione dei materiali da scavo e nuovo modello di comunicazione......... pag. 65
NOT. 1
- Sistri - entrata in vigore delle sanzioni.pag. 65
NOT. 10
- Legge regionale in materia di turismo: si attende il regolamento attuativo............ pag. 524
NOT. 1
- Rifiuti - nuova proroga per lo smaltimento delle guaine bituminose in discarica...... pag. 65
NOT. 10
- Condono: l’esecuzione di altri interventi sull’immobile non comporta il rigetto della domanda....................................... pag. 525
NOT. 1
- Ge.Ma. - gestione manufatti amianto - nuove funzionalità dell’applicativo della Regione Lombardia............................................. pag. 66
NOT. 10
- Distanze: i limiti non si applicano alle piscine “interrate”.............................. pag. 525
NOT. 1
- Autotrasporto - calendario divieti circolazione 2015.................................. pag. 66
NOT. 11
- Scia: il Comune non può sospendere il termine di 30 giorni per le verifiche....... pag. 585
NOT. 1
- Installazione filtri antiparticolato nuovo bando della Regione Lombardia. pag. 66
NOT. 11
- Piano per le periferie: pubblicato il bando per presentare i progetti............. pag. 585
NOT. 1
- Trasporti eccezionali - indennizzi d’usura per l’anno 2015...................................... pag. 66
NOT. 11
- Differenze tra “restauro e risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia”.pag. 586
NOT. 1
NOT. 12
- I lucernari sul tetto non sono “pareti finestrate” e quindi non contano ai fini delle distanze minime tra edifici................................... pag. 641
- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del quarto trimestre 2014...................... pag. 66
NOT. 1
- Nuovo bando per i servizi abitativi a canone convenzionato........................ pag. 67
NOT. 12
- Manutenzione straordinaria, la nozione ampliata non è retroattiva........... pag. 641
NOT. 1
NOT. 12
- Permesso di costruire: è irricevibile il ricorso del vicino se presentato in ritardo.pag. 641
- Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese lombarde: nuova iniziativa Regione Lombardia credito in cassa B2B............................. pag. 67
NOT. 2
- Nuovo bando per l’installazione di filtri antiparticolato............................. pag. 131
NOT. 2
- Immobili locati al Comune valgono le regole ordinarie................... pag. 131
9
NOT. 3
- Sistri - azioni di contrasto alle attività illecite - collegamento con il corpo forestale dello Stato.............................. pag. 182
NOT. 3
- Rinvio dell’entrata in vigore delle sanzioni relative al Sistri e sospensione delle procedure di sfratto............................... pag. 182
NOT. 3
- Trasporti in conto proprio - limiti all’esonero parziale dall’uso del cronotachigrafo circolare ministeriale............................. pag. 182
NOT. 3
- Rifiuti - nuove norme per la classificazione................................... pag. 183
NOT. 3
- Nuovi modelli unici in edilizia.............. pag. 183
NOT. 3
- Ascensori: aggiornamenti normativi... pag. 183
NOT. 3
- Il locatore non è sanzionabile per l’abuso eseguito dal locatario............... pag. 183
NOT. 4
- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del primo trimestre 2015....................... pag. 241
NOT. 4
- Locazione e comodato di veicoli utilizzati per i trasporti in c/proprio e c/terzi........ pag. 241
NOT. 4
- Sistri - dal 1° aprile 2015 entrano in vigore le sanzioni per mancata iscrizione e pagamento del diritto annuale.............. pag. 241
NOT. 4
- Sistri - chirimenti sul trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi.................... pag. 242
NOT. 4
- Trasporto di terre e rocce da scavo semplificazione sulle procedure disciplinate dal DM 161/2012............... pag. 242
NOT. 4
- La fideiussione a scadenza prefissata rende il preliminare di compravendita nullo............................. pag. 242
NOT. 5
- Albo Gestori Ambientali - Versamento del diritto annuale 2015........................ pag. 300
NOT. 5
- Sistri - Versamento del contributo annuale 2015........................................ pag. 300
NOT. 5
- Sistri - Imprese non obbligate - modalità di cancellazione dal sistema................. pag. 300
NOT. 5
- Rifiuti – dichiarazione Mud 2015........ pag. 301
NOT. 5
- Benefici sul gasolio per autotrazione - aggiornate le istruzioni per il modello F24.................. pag. 302
NOT. 5
- Procedure semplificate per la bonifica dei punti vendita carburanti.................. pag. 302
NOT. 5
- Al via il Conto Termico 2015............... pag. 303
NOT. 5
- Nuovi progetti approvati per il programma 6.000 campanili................. pag. 303
NOT. 6
- Albo Gestori Ambientali disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione - chiarimenti.................... pag. 356
NOT. 6
- Possibilità di smaltimento di terre e rocce da scavo (Tabella “B”) per attuazione di recupero ambientale nel Comune di Nuvolera....................... pag. 356
NOT. 6
- Rifiuti - nuovo elenco e nuovi criteri di classificazione......................... pag. 356
NOT. 6
- Nuova classificazione rifiuti aggiornamento della procedura Sistri... pag. 357
NOT. 6
- Utilizzo delle macchine operatrici a titolo di locazione senza conducente - chiarimenti...................... pag. 357
NOT. 6
- Ecoreati - entrata in vigore della nuova legge................................. pag. 357
NOT. 6
- Documento di trasporto (DDT) Unità di misura utilizzabile per l’indicazione dei beni............................ pag. 358
NOT. 7
- Albo Gestori Ambientali - controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.............................. pag. 410
NOT. 7
- Amianto - chiarimenti sulle modalità di rimozione e trasporto........................ pag. 410
NOT. 7
- Trasporto di rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai centri di raccolta chiarimenti dall’ Albo............................. pag. 410
NOT. 7
- Bando per l’installazione di filtri antiparticolato - proroga termine per la richiesta dei contributi a fondo perduto..................... pag. 410
NOT. 8/9 - Imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio recupero del contributo versato al SSN sui premi di assicurazione - agevolazioni confermate per il 2015.......................... pag. 476 NOT. 8/9 - Trasporti - divieti di circolazione......... pag. 476 NOT. 8/9 - Trasporti eccezionali chiarimenti ministeriali.......................... pag. 476 NOT. 8/9 - Revisione obbligatoria macchine operatrci immatricolate......................... pag. 478 NOT. 8/9 - Ambiente - nuove definizioni di produttore e di raccolta e deposito temporaneo di rifiuti.............................. pag. 478 NOT. 8/9 - Legge di delegazione europea - recepimento della nuova direttiva in materia di valutazione di impatto ambientale (Via)................... pag. 478 NOT. 8/9 - Legge 132/2015 in materia fallimentare, civile e processuale civile..................... pag. 479
10
NOT. 10
- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del terzo trimestre 2015........................ pag. 526
NOT. 10
- Autotrasporto - scadenza delle carte di qualificazione conducenti (CQC) rilasciate per documentazione.............. pag. 526
NOT. 10
- Nuove definizioni di “produttore”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti - convertito il decreto legge...... pag. 526
NOT. 10
- Rifiuti - fissati i nuovi criteri per il conferimento in discarica................... pag. 526
NOT. 10
- Rifiuti - rapporto Ispra 2015................ pag. 527
NOT. 11
- Schema di contratto di appalto tipo per lavori privati............................. pag. 591
NOT. 11
- Sottoprodotti - la frantumazione è ammessa come normale pratica industriale............................................. pag. 591
NOT. 11
- Albo Gestori Ambientali - trasporto dei propri rifiuti da parte delle imprese iscritte nella categoria 4 e 5...................................... pag. 591
NOT. 12
- Disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo: consultazione pubblica sul nuovo schema di regolamento........ pag. 642
NOT. 12
- Codice della strada - cessazione dell’obbligo di esibizione del tagliando assicurativo........................................... pag. 642
NOT. 12
- Albo autotrasporto - verifiche on line sulla regolarità degli iscritti................... pag. 643
NOT. 12
- Intestazione temporanea dei veicoli e locazione senza conducente
NOT. 12
- Trasporti - direttive per la circolazione dei mezzi pesanti in caso di neve pag 643
NOT. 12
- Contributi Sistri - nuove indicazioni dal Ministero dell’Ambiente
pag. 643
pag. 643
11
ANCE
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notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2016
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IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
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