ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE FEBBRAIO 2016
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it
ADV_ELMA_205x296_NOTIZIARIO_2015.indd 1
14/01/15 11.50
ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia
copri tutto tutto quello SScopri quello S copri tutto quello Scopri tutto quello cheogni ogni giorno possiamo offrirti, che giorno possiamo offrirti, che ogni giorno possiamo offrirti, che ogni oltre giorno offrirti, oltre al al possiamo muro... muro... oltre al al muro... oltre muro...
GUSSAGO (BS) • BRESCIA • S.POLO BRESCIA • CONCESIO (BS) • LODI • TREVIGLIO (BG) GUSSAGO (BS) • BRESCIA • S.POLO BRESCIA • CONCESIO (BS) • LODI • TREVIGLIO (BG)
GUSSAGO (BS) • BRESCIA • S.POLO BRESCIA • CONCESIO (BS) • LODI • TREVIGLIO (BG) GUSSAGO (BS) • BRESCIA • S.POLO BRESCIA • CONCESIO (BS) • LODI • TREVIGLIO (BG)
www.centredilspa.com www.centredilspa.com
www.centredilspa.com www.centredilspa.com
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA FEBBRAIO 2016
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281
CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104
SOMMARIO Building Information Modeling:
pag.
79
gare d’appalto l’Italia prepara la riforma
pag.
83
Leasing immobiliare: le agevolazioni under 35 nuove chance di mercato
pag.
84
Rilevamenti Istat 2015: il mercato riprende fiato e si riflette sui prezzi
pag.
86
Sconti sugli oneri: gli incentivi della Loggia per abbattere il degrado
pag.
88
La storia dell’umanità è costruita sui ponti che vengono reinterpretati
pag.
90
unaGRAY strategia digitale per competere PANTONE COOL 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 Documento unico europeo: per le
Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
pag.
98
» 117
Indici Lavori pubblici
» 122 »
123
Urbanistica Varie
»
127
» 131
Ance informa
» 135
77
Qualifichiamo solide realtà
Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose.
LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.
SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737 CQOP2015-205x297-SedeBSeLegale.indd 1
26/10/15 14:17
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
UN APPALTO NON SARÀ PIÙ VINTO SOLO AL RIBASSO: IL PROGETTO E CONTROLLO DIVENTANO PUNTO CENTRALE
BUILDING INFORMATION MODELING: UNA STRATEGIA DIGITALE PER COMPETERE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
La digitalizzazione del sistema costruzioni è di grande attualità, per questo gli ingegneri Angelo Deldossi e Alberto Pola hanno ritenuto di stendere un articolo a due mani, con lo scopo di illustrare cos’è il Bim, quali sono i suoi campi di applicazione e quali vantaggi od opportunità può portare alle aziende di costruzione. ----------------Si può definire come BIM (Building Information Modeling) il processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multi-dimensio-
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
La riforma del codice degli appalti oggi in discussione introdurrà i sistemi di digitalizzazione dei progetti e dei processi. Una gara d’appalto non sarà più vinta solo per il prezzo più basso, il progetto e la gestione della commessa diventano punto centrale e viene favorito l’utilizzo del cosiddetto Bim, ovvero il Building Information Modeling.
79
nali virtuali generati in digitale per mezzo di software. Il ruolo del Bim nell’industria delle costruzioni (attraverso i suoi attori siano questi architetti, ingegneri, costruttori, clienti, gestori) è di sostenere la comunicazione, la cooperazione, la simulazione e il miglioramento ottimale di un progetto lungo l’intero ciclo di vita dell’opera costruita. Elemento indispensabile della progettazione e fulcro centrale di questa nuova filosofia di lavoro è la rappresentazione dell’edificio con strumenti che gestiscono modelli 3D in grado di definire gli oggetti
INSERENDO I DATI NECESSARI È POSSIBILE AUTOMATIZZARE IN TEMPO REALE LA FORMAZIONE E IL CALCOLO DELLE ARMATURE
nello stesso modo con cui saranno utilizzati nella costruzione. ALL’INTERNO DEL SISTEMA BIM All’interno di un sistema Bim si lavora sulle informazioni inerenti l’intero iter progettuale archiviate in modo tale che l’edificio, nella sua totalità, sia descritto con tutte le peculiarità derivanti dalle scelte progettuali e garantendo la comunicazione dei dati a tutti gli specialisti che partecipano al processo decisionale. Elemento essenziale di questo innovativo modo di lavorare è la presenza di un database unico in cui sono archiviati i dati che caratterizzano l’organismo architettonico in tutte le sue parti: tutte le informazioni sono parametriche e interconnesse tra di loro attraverso vincoli e regole che ne garantiscono e governano la coesistenza all’interno del modello. Ogni cambiamento effettuato su un oggetto è immediatamente propagato all’interno dell’intero modello e in tutte le diverse rappresentazioni dell’oggetto. Con il Bim non si disegnano semplici linee su un foglio elettronico ma si creano veri e propri oggetti dotati di una propria identità e in grado di contenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle varie fasi di lavoro. Si possono quindi prevedere con precisione le prestazioni, i quantitativi e i costi di un edificio prima della sua effettiva costruzione creando, inoltre, progetti più precisi e sostenibili, con meno sprechi ed errori, ottenendo così profitti più elevati e clienti più soddisfatti. Un altro grande vantaggio del Bim consiste nell’ottimizza-
All’interno di un sistema Bim si lavora sulle informazioni inerenti l’intero iter progettuale archiviate in modo tale che l’edificio, nella sua totalità, sia descritto con tutte le peculiarità derivanti dalle scelte progettuali e garantendo la comunicazione dei dati a tutti gli specialisti che partecipano al processo decisionale.
80
L’UTILIZZO DELLA METODOLOGIA BIM PERMETTE AGLI IMPIANTISTI DI INTEGRARSI CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO
zione della condivisione tra team, consentendo una comunicazione più chiara e affidabile tra architetti, ingegneri, impiantisti, appaltatori, costruttori e proprietari ed evita che qualsiasi dato venga perso durante le varie fasi. La tecnologia Bim è già molto utilizzata in Inghilterra e Stati Uniti d’America, Paesi nei quali è stata attuata una forte digitalizzazione nel mondo delle costruzioni, incentivando gli operatori del settore con politiche volte all’ammodernamento tecnologico. Ora entriamo nel dettaglio e vediamo innanzitutto cosa vuol dire digitalizzare il progetto. PROGETTO ARCHITETTONICO Questo metodo consente di partire da uno studio di massima attraverso il posizionamento di semplici masse fino ad arrivare al particolare esecutivo. Già dallo studio preliminare si è in grado di avere delle informazioni come ad esempio il volume o la superficie dei solidi posizionati, e l’ombreggiamento degli stessi in base alla posizione del sole, automatizzata attraverso le specifiche coordinate dell’edificio. Il disegno non consiste semplicemente nel tracciamento di linee ma si creano oggetti tridimensionali che hanno una vera e propria identità e possono contenere tutte le informazioni necessarie in base alla funzione che possiedono. Quando si inserisce la stratigrafia di un elemento si possono ottenere tutte le informazioni necessarie come la quantità dei diversi materiali contenuti, le loro caratteristiche chimiche e
La tecnologia Bim è già molto utilizzata in Inghilterra e Stati Uniti d’America, Paesi nei quali è stata attuata una forte digitalizzazione nel mondo delle costruzioni, incentivando gli operatori del settore. Angelo Deldossi
Il disegno non consiste semplicemente nel tracciamento di linee ma si creano oggetti tridimensionali che hanno propria identità e possono contenere tutte le informazioni necessarie in base alla funzione che possiedono. Alberto Pola
81
OVVIAMENTE IN FASE PROGETTUALE TUTTE LE INFORMAZIONI VENGONO AGGIORNATE IN TEMPO REALE
strutturali, fino ad arrivare al co- elementi e condizioni di vincolo. sto totale dell’elemento. Inoltre i Inserendo tutti i dati necessari sarà programmi sono in grado di capire possibile automatizzare la formache tipo di oggetto viene inserito e zione e il calcolo delle armature, il agiscono di conseguenza congiun- dimensionamento degli elementi gendo gli oggetti correttamente tra strutturali, e il tutto viene automadi loro, in questo modo si velocizza ticamente aggiornato e modificato la preparazione dei particolari ed sia graficamente che nelle tabelle offre uno spunto per affrontare da degli abachi. subito i problemi che si potrebbero In caso di modifica degli verificare durante la realizzazione elementi strutturali tutto viene dell’edificio. notificato al progettista archiOvviamente, grazie alla pos- tettonico che visualizzerà quali sibilità di creare degli abachi, tutte modifiche sono state apportate le informazioni vengono aggior- ed eventualmente se si verificano nate automaticamente rendendo il delle interferenze con altri elelavoro più facile e sicuro durante menti architettonici inseriti. le fasi di revisioPROGETTO ne successive. IMPIANTISTII noltr e, la CO L’individuazione di possibilità di L’ u t i l i z z o eventuali problemi poter contestuadella metodocostruttivi è resa più lizzare i progetti logia BIM percon varie rese di mette anche agli semplice grazie alla visualizzazione possibilità di esplorare il impiantisti e agli permette di vedeingegneri mecprogetto in ogni minimo re il progetto in canici, idraulici particolare. una versione “foed elettrici di intorealistica” e di tegrarsi perfettastudiare l’effetto mente con il prodelle luci notturne, ma anche in getto architettonico e strutturale versioni più esplicative per le fasi ed evidenzia le varie interferenze preliminari. permettendo di calcolare subito L’individuazione di eventua- le forometrie. Inoltre l’impianto li problemi costruttivi è resa più viene calcolato attraverso una acsemplice grazie alla possibilità di curata analisi e si adatta automaesplorare il progetto in ogni mi- ticamente ad eventuali modifiche. nimo particolare gestendo anche Ottenendo un riscontro trisezioni tridimensionali e spaccati dimensionale è possibile valutare assonometrici in tempo reale. più accuratamente il passaggio PROGETTO di determinate tubazioni o che STRUTTURALE le stesse non interferiscano con Con il sistema Bim è pos- altri elementi architettonici o sibile, utilizzando lo stesso file strutturali. architettonico, ottenere modelli analitici che contengono inforAngelo Deldossi mazioni quali carichi, combinaAlberto Pola zioni dei carichi, dimensioni degli (fine prima parte) 82
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
A BREVE SARANNO RECEPITE LE DIRETTIVE EUROPEE CHE PUNTANO A QUALITÀ E TRASPARENZA
DOCUMENTO UNICO EUROPEO: PER LE GARE D’APPALTO L’ITALIA PREPARA LA RIFORMA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Dall’Europa soffia il vento del cambiamento per quello che riguarda le gare d’appalto. E’ in fase di recepimento anche nel nostro Paese, infatti, il Documento di gara unico europeo (Dgue), strumento che - di fatto - servirà alle imprese attive nel settore edilizio per poter dichiarare i propri requisiti attestando l’assenza di cause di esclusione dalle gare di appalto.
Partiamo dalla base, ovvero da cosa comporterà il Dgue: si tratta di una auto-dichiarazione con la quale un operatore economico fornisce una prova documentale preliminare al posto dei certificati che sono rilasciati da terzi o da autorità pubbliche. Il principio, è ovvio, è quello della semplificazione di quelle che sono le procedure relative ad un appalto. Oltre che a snellire l’iter procedurale, il nuovo Documento di gara punta a ridurre l’incidenza degli oneri amministrativi sia per
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
quello che riguarda gli Enti pubblici, sia per gli operatori economici. I quali, fino ad oggi, erano costretti a presentare numerosi documenti e certificati che attestassero i criteri di esclusione e di selezione. Mentre le imprese saranno valutate anche sulla base della reputazione guadagnata in cantiere (rispetto dei tempi e bassa vocazione al contenzioso) legata al rating di legalità. Secondo le stime fatte a livello europeo, il Dgue potrebbe far scendere di oltre l’80% l’onere amministrativo a carico delle imprese. Uno degli aspetti che rendono il Dgue assai funzionale alla riduzione dei tempi per la predisposizione delle domande per gli appalti sta nel fatto che le informazioni in esso contenute potranno essere uti83
lizzate in più procedure di appalto, a patto - ovviamente - che i dati siano ancora validi. Le informazioni in questione potranno essere inserite attraverso il Dgue elettronico (da redarre con l’ausilio di apposite piattaforme gratuite che la Commissione europea dovrebbe mettere a disposizione). Fino all’entrata in vigore definitiva del Documento di gara unico europeo, potranno però coesistere la versione cartacea e quella elettronica. La scadenza è fissata per il 18 aprile di quest’anno: entro questa data i Paesi dovranno, sulla base del modello fornito da Bruxelles, aver definito il Documento di gara unico europeo.
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
SOLUZIONE DI “AFFITTO” FINALIZZATA AL RISCATTO DEFINITIVO DELL’IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO
LEASING IMMOBILIARE: LE AGEVOLAZIONI UNDER 35 NUOVE CHANCE DI MERCATO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Una nuova forma di acquisto per la prima casa ed agevolazioni “pesanti” per gli under 35. La Legge di stabilità porta con sé (per quando in via sperimentale che durerà fino al 31 dicembre 2020) alcune novità a livello di compravendita di immobili. La più importante è quella del leasing immobiliare, che diventa una forma diversa dal mutuo per finanziare l’acquisto della prima abitazione.
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
In che cosa consiste, esatta- minato, sarà possibile riscattare mente, il leasing immobiliare? Si l’immobile versando una somma tratta, essenzialmente, di una nuo- già stabilita in precedenza. va forma di finanziamento: stando Ovviamente quanto versato, a quando stabilito dalla normati- come “affitto”, dall’utilizzatore va, nello stipulare un dovrà essere una somcontratto di locazione ma stabilita in base a finanziaria, la banca o parametri quali prezIl metodo è l’intermediario si imzo di acquisto, di coequiparabile ad pegnano ad acquistare struzione e durata del un mutuo anche o far costruire ex novo contratto. In qualche se l’obbligo di un immobile, sulla modo questo canone acquisto non scatta potrebbe essere equibase delle indicazioautomaticamente ni dell’utilizzatore, parato alla rata di un il quale - in cambio mutuo, con la diffe- corrisponderà un renza che l’acquisto corrispettivo per un periodo di dell’immobile non sarà comunque tempo definito dalle parti. obbligatorio. Sarà infatti possibile Questo è solo il primo passo: chiedere il rinnovo del leasing o, al quando questo periodo sarà ter- contrario, rinunciare all’acquisto. 84
AGEVOLAZIONI PER UNDER 35 CON DETRAZIONE FISCALE PARI AL 19% PER CHI SCEGLIERÀ IL LEASING PRIMA CASA
Qualora ci fosse la risoluzione del contratto a causa dell’utilizzatore, l’immobile andrà restituito. Se invece, a causa di difficoltà di natura economica (come, ad esempio, la perdita del lavoro), il locatario avesse difficoltà a corrispondere il canone, questo potrà essere sospeso una sola volta e per massimo dodici mesi. Il tutto senza commissioni o spese aggiuntive. I VANTAGGI Ma quali sono i vantaggi del leasing immobiliare? Per prima cosa è una “porta di accesso” all’acquisto di una casa per quanti non possono accendere un mutuo, forma di finanziamento che pone requisiti più stringenti (soprattutto rispetto alla tipologia di contratto di lavoro del contraente) e che, soprattutto, venendo di norma concesso fino al massimo dell’80% del valore dell’immobile, presuppone il possesso di una certa quantità di denaro liquido. CANONI Il leasing immobiliare non richiede invece caparre da versare al proprietario dell’immobile, fa sì che i canoni versati durante il periodo stabilito dal contratto vengano “scontati” dal prezzo finale di acquisto e non contempla la sottoscrizione di un’ipoteca sull’abitazione oggetto del contratto stesso. Infine, la rendita della casa non incide sul reddito imponibile. UNDER 35 L’altra novità importante del leasing immobiliare riguarda le agevolazioni per gli under 35 che si
Ovviamente quanto versato come “affitto” viene stabilito in base a prezzo di acquisto, costo di costruzione e durata del contratto.
traducono in un detrazione fiscale sull’intero canone (quota capitale e interessi) pari al 19% fino ad un importo massimo di 8mila euro mentre, per il mutuo, la detrazione del 19% interessa la sola quota degli interessi passivi per un importo massimo di 4mila euro. DETRAZIONE Ma non è tutto: nell’ottica di rendere più appetibile il riscatto finale dell’immobile, la normativa stabilisce anche una detrazione (sempre del 19%) anche sulla rata finale per acquistare l’abitazione, con una detrazione che non potrà superare i 20mila euro. Per chi invece ha già superato i 35 anni, le agevolazioni ci saranno, ma diminuite del 50% rispetto alle cifre sopra descritte. Sempre in termini di facilitazioni, queste riguarderanno anche l’imposta di registro, che viene fissata all’1,5%. La formula, quindi, mostra parecchi e interessanti motivi di interesse per il mercato.
Per chi invece ha già superato i 35 anni, le agevolazioni ci saranno, ma diminuite del 50% rispetto a quanto stabilito per gli acquirenti più giovani.
85
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
I DATI CONFERMANO UN TREND CHE RAPPRESENTA IL TIMIDO AVVIO DI UN RITORNO ALL’INVESTIMENTO NEL MATTONE
RILEVAMENTI ISTAT 2015: IL MERCATO RIPRENDE FIATO E SI RIFLETTE SUI PREZZI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
Non è ancora una rinascita, ma si tratta comunque di incoraggianti segnali di ripresa. Le stime preliminari dell’Istat relative al terzo trimestre del 2015, infatti, hanno confermato un lieve rialzo dei prezzi delle abitazioni. Si tratta, nello specifico, di un aumento dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, un piccola brezza propizia che, però, diventa meno “rigenerante” se confrontata con lo stesso periodo del 2014, rispetto al quale il calo è del 2,3%. A fare da traino è stata senza dubbio la crescita dei prezzi delle abitazioni nuove (saliti dell’1,4 %) mentre per quelle già esistenti la flessione è praticamente impercettibile (-0,1%). I motivi, comunque, per affermare che il bicchiere sia mezzo pieno ci sono tutti. Per prima cosa il calo c’è, ma è minore rispetto al -2,9% del secondo semestre 2015. Un ridimensionamento favorito dalla flessione
dei prezzi sia per le abitazioni forniti dall’Osservatorio del Mernuove (era -1,6% nel secondo tri- cato immobiliare dell’Agenzia mestre passato poi al delle entrate, dove si -0,5% del terzo semeregistra un +10,8% Per lo sprint il stre) sia per quelle già su base annua sempre mercato richiede edificate (dal -3,3% al relativamente al terzo però ulteriori sgravi -2,9%). trimestre dello scorso Di fatto, quindi, anno. fiscali mentre risulta ridiSembra, comunmensionato il calo dei que, che la ripresa (o prezzi, si può parlare di ripresa del il minor calo… dipende da come mercato immobiliare anche sulla la si vuole vedere) riguardi per ora base dei dati sulle compravendite in modo particolare le grandi città: 86
PER ORA IL FENOMENO È PIÙ EVIDENTE A MILANO E ROMA, MA TUTTI GLI INDICATORI FANNO SPERARE NEL “CONTAGIO”
Milano, ad esempio, è risultata essere il secondo mercato immobiliare più vivace d’Europa per quello che riguarda le prospettive 2016, mentre Roma è al nono posto se si contemplano gli investimenti attesi per l’anno appena iniziato. Comunque l’auspicio è che questo trend continui a progredire, dando ossigeno al mercato. In questo senso, altri dati positivi riguardano il tempo medio di vendita di una casa, sceso da 9 a 7 mesi, e lo sconto medio, passato dal 15% al 10%. Sempre in chiave di rilancio del settore, nel recente convegno
della Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) su “Legge di Stabilità 2016. La nuova fiscalità immobiliare” ci si è concentrati sulle scelte del Governo di eliminare la Tasi sulla prima casa e di ridurre l’Imu-Tasi sugli immobili locati a canone concordato, introducendo - oltre agli ecoincentivi - decontribuzioni e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili. In particolare gli analisti del mercato immobiliare ricordano come il mercato abbia subito un aumento del 170% della tassazio-
87
ne, con le compravendite passate da 880mila a una media di 400mila annue. Un dato, viene spiegato, assolutamente preoccupante, ma anche pronto al recupero. Una delle principali condizioni per stabilizzare e favorire il rilancio dell’investimento nel mattone rimane però una sensibile riduzione della pressione fiscale. Non si attende altro, considerato come l’investimento finanziario ancora una volta si è dimostrato una spada di Damocle per i risparmiatori che dal mattone non sono mai stati traditi.
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
LA MAPPATURA DELLE AREE DOVE I RECUPERI IMMOBILIARI GODRANNO DI “SCONTI TRIBUTARI”
SCONTI SUGLI ONERI: GLI INCENTIVI DELLA LOGGIA PER ABBATTERE IL DEGRADO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
Uno sconto per incentivare il recupero di aree degradate. Un “alleggerimento tributario” che serva da stimolo affinché si metta mano ad alcune zone della città, anche in chiave di rilancio. Si basa su questi principi la nuova politica urbanistica di Palazzo Loggia, che “chiama” - di fatto - investimenti nuovi su una città che vuole, allo stesso tempo, riappropriarsi di alcuni spazi e ridare nuova luce a quelli, magari, che mostrano potenzialità ancora tutte da esplorare. L’azione del Comune di Bre- per quello che riguarda le destiscia (portata avanti nella fattispe- nazioni d’uso, dal commerciale al cie dell’assessorato all’Urbanistica residenziale. guidato da Michela Tiboni) è partiVediamo ora alcune delle ta da una “mappatura” dell’intero zone che saranno interessate dalle territorio urbano, individuando vie agevolazioni: il Comune ha indispecifiche (e non quartieri) dove viduato via Milano (dove l’obietsia auspicabile una cantierizzazio- tivo primario è una rigenerazione ne che porti ad un restyling o ad un urbana degli spazi), piazza Vittoria vero recupero. e via Orzinuovi (casi In concreto, la nei quali la Giunta Le tariffe Loggia applicherà (per Del Bono ipotizza i prossimi 18 mesi) calmierate saranno forme di rilancio non parametrate a sconti sui contributi solo urbanistico, ma seconda della di costruzione e sugli anche commerciale), tipologia di oneri di urbanizzaziooltre a tutte le zone ne, che nella nostra “antiche” della citintervento città equivalgono al tà, ovvero Buffalora, 10% del valore dell’oCaionvico, Fornaci e pera. Minori introiti per il Comune, Sant’Eufemia. certo, ma compensati dalla possibiUn caso a parte, infine, rilità di rivitalizzare aree “critiche” guarda le costruzioni di housing all’ombra del Cidneo. Si parla di sociale e le strutture di servizi risparmi fino al 75% per i costrut- (un esempio sono le associazioni tori, che non avranno limitazioni senza scopo di lucro), che potran88
no godere dello sconto su tutto il territorio cittadino. Parlando, infine, di cifre, le tariffe calmierate saranno parametrate a seconda della tipologia di intervento. Per demolizioni parziali o totali ricostruzioni (nel rispetto della superficie preesistente) si parla di un risparmio del 40% sul contributo di costruzione; per gli interventi conservativi (che non prevedono, quindi, demolizioni) si ridurranno del 30% i costi di
UN PASSO IMPORTANTE PER INCENTIVARE GLI SFORZI DEI COSTRUTTORI NELL’ADEGUARE VECCHIE STRUTTURE
TIZIANO PAVONI UN’OPZIONE DA SFRUTTARE
costruzione e del 50% gli oneri di urbanizzazione. Va poi detto che nelle aree storiche e per quello che concerne cantierizzazioni inserite nei progetti speciali contenuti nella variante al Piano di governo del territorio, è applicato un ulteriore sconto del 25% sul contributo di costruzione. Nel contempo, Palazzo Loggia ha scelto di aumentare del 25% gli oneri sulle aree di nuova costruzione che riguardano ex aree verdi o agricole. C’è poi, per quello che riguarda i costruttori, da valutare un’altra fonte di spesa, ovvero la Tosap (Tassa occupazione spazi
e aree pubbliche), che viene definita sulla base delle 5 classi nelle quali sono divisi i Comuni italiani (secondo una logica che riguarda il numero di abitanti. Brescia, ad esempio, è in classe II, quella che contempla i Municipi tra 100mila e 500mila abitanti). Per un Comune di classe II si va da un minimo di 35 ad un massimo di 53 euro circa per metro quadro per quello che riguarda le occupazioni permanenti. Per quelle temporanee si va - sempre nei Municipi di classe II - da poco meno di un euro a oltre 5 per metro quadro.
89
«Importanti». Tiziano Pavoni, presidente del Collegio Costruttori, ha commentato così alla stampa locale l’entità degli sconti presentati dalla Loggia. “L’azione messa in campo dal Comune di Brescia è apprezzabile,significativa, e potrebbe anche costituire il detonatore per il riavvio dell’attività per molte imprese. E’ poi apprezzabile la determinazione a concentrare l’intervento nelle ristrutturazioni. Ripeto: la sfida c’è. Adesso ci affidiamo al mercato e - aggiunge Pavoni - alla speranza che il propellente deciso dall’amministrazione non venga in misura varia depotenziato dalla burocrazia”. Di più, Pavoni sul tema non dice altro, preferendo concentrarsi su quanto di positivo le imprese e il mercato hanno ora a disposizione. Ovviamente Pavoni teme la burocrazia, unico possibile deterrente alla politica attuata dalla Loggia.
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ALLA GRANDEUR DEL SECOLO D’ORO AMERICANO (BROOKLYN E GOLDEN GATE) OGGI PREVALE L’ARCHITETTURA FUNZIONALE
LA STORIA DELL’UMANITÀ È COSTRUITA SUI PONTI CHE VENGONO REINTERPRETATI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
La storia dell’umanità potrebbe essere riassunta attraverso la costruzione dei ponti, e non solo metaforicamente. Ponti verso altre culture, verso altri paesi, ma anche, più naturalmente, verso ciò che sta al di là del fiume, sull’altra sponda. Così, appena sono cominciati a sorgere i villaggi, sono comparsi anche i primi ponti, artigianali e poco eleganti al principio e poi via via sempre più maestosi e importanti.
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
Negli ultimi decenni, lo svi- te pratica: servono ad accorciare le luppo dell’ingegneria legata a distanze, a permettere spostamenti queste particolari strutture ha più rapidi, a risparmiare sul caravuto un’accelerata importante, e burante. sono comparsi ponti sempre più Nel caso del Viadotto di Millunghi, sempre più belli, sempre lau, inaugurato a fine 2004 nel sud più complessi. della Francia, lo scopo principale Alla grandeur del secolo era quello di decongestionare il d’oro americano - che traffico della cittadiaveva trovato i suoi na omonima, poco apici su un lato del meno di 23mila abiIl connubio paese nel ponte di tanti nella regione del fra estetica e Brooklyn e sull’altro Midi-Pirenei, a metà funzionalità non è strada tra Montpellier nel Golden Gate - si sta oggi sostituendo un facile obiettivo e Tolosa, sulla direttriun’architettura avvece che da Parigi porta niristica, che tende ad a Barcellona; traffico esaltare l’avanzamento tecnolo- già abbastanza sostenuto durante gico ed economico dei vari Stati, l’anno, ma che nel periodo estivo quasi una gara a chi costruisce il con i villeggianti che si dirigevano ponte più bello e funzionale. verso il Mediterraneo - diventava il Prima che estetica, i ponti più ingarbugliato di tutta la Franhanno una funzione essenzialmen- cia. Da qui la decisione di costruire 90
IL VIADOTTO DI MILLAU (SUD DELLA FRANCIA) LIBERA DAL TRAFFICO LA CITTADINA: È UN GIGANTE IN ALTEZZA
un ponte e l’appalto affidato alla società Eiffage, la stessa che costruì la Torre Eiffel, che a sua volta si è affidata ai progettisti Michel Virlogeux (francese) e Norman Foster (inglese). Il risultato è un ponte «strallato», cioè sospeso e retto da cavi tesi e ancorati ai piloni, alto fino a 341 metri (quindi più alto della stessa torre Eiffel e per un po’ il più alto del mondo), mentre la carreggiata è posta a 245 metri sopra la valle; un ponte da cui si può ammirare il panorama proprio di tutta la valle, tanto è vero che la società che lo gestisce è stata costretta, dopo
pochi mesi, ad abbassare il limite di velocità a causa del pericolo costituito dai turisti che rallentavano per fotografare il paesaggio. Particolarmente suggestivi sono i giorni in cui le nuvole si addensano sulla valle, visto che il ponte si erge al di sopra di esse e sembra poggiarsi sul cielo. Il percorso ha permesso di accorciare il tratto di strada di quasi un’ora in condizioni normali Dopo il mastodontico ponte francese, passiamo a un ponte più piccolo e modesto nelle dimensioni, ma non per questo meno bello e affascinante. Nel nord
91
dell’Inghilterra, infatti, sulle rive del fiume Tyne sorgono due città gemelle: da una parte Newcastle, 280mila abitanti; dall’altra Gateshead, 80mila; per unirle sono sorti, nel corso dei secoli, svariati ponti, molti dei quali sono diventati anche attrazioni turistiche, ma il più recente e forse più riuscito è il Gateshead Millennium Bridge, un ponte pedonale e ciclistico soprannominato per la sua forma il ponte che fa l’occhiolino. Realizzato tra il 2000 e il 2001 grazie al denaro messo a disposizione dalla Gran Bretagna per una serie di opere pubbliche
IL GATESHEAD MILLENNIUM BRIDGE È PEDONALE E PER LA SUA FORMA SEMBRA FACCIA … L’OCCHIOLINO
in occasione dell’arrivo del secondo millennio e ad alcuni fondi comunitari, ha la particolarità di essere un ponte che si inclina: al passaggio sul fiume di imbarcazioni particolarmente voluminose non si apre né si ritrae, ma ruota sul proprio asse. Spostandoci in Cina, terra che rappresenta ormai la patria dell’innovazione in campo ingegneristico dove l’economia in più rapida crescita ha avuto più di tutti la necessità di investire sulle infrastrutture, una delle strade che dava più problemi in questo senso era quella che univa Shanghai a Ningbo (lunga 400 chilometri), a causa dell’Oceano che si insinua all’interno del paese nella baia di Hangzhou e costringeva ad un aggiramento piuttosto tortuoso. Per questo nel 2005 sono partiti i lavori per un ponte oceanico l’Hangzhou Bay Bridge, che rendesse meno oneroso il viaggio, con l’obiettivo di far calare la distanza a 280 chilometri con un risparmio - oltre che di carburante - anche di circa un’ora e mezza negli spostamenti. Il ponte, inaugurato nel 2007, è uno dei più lunghi ponti oceanici del mondo e il più lungo dell’intera Cina, con un tragitto di 36 chilometri; si è optato, anche in questo caso, per un ponte strallato, soprattutto per il fatto che la baia è soggetta da un lato a importanti fenomeni di marea, con onde che possono arrivare fino all’altezza di 8 metri; dall’altro a frequenti terremoti e questa struttura è l’unica che garantisce una certa stabilità (si stima possa sopportare anche eventi sismici del settimo grado della scala Richter). A circa metà del percorso è stata costruita anche un’isola arti-
ficiale con ristorante, distributore efficiente e dal grande volume di benzina, un hotel e una torre d’affari, una city che rivaleggia panoramica che funge da attrattiva con le principali analoghe europee turistica. Per rimanere in Oriente, e una popolazione multietnica e la storia di Singapore ricca. è molto particolare A causa di tutti e spesso poco nota: questi motivi, negli In Oriente i città-stato composta ultimi anni Singapore manufatti sono hida vari isolotti a sud è divenuto probabiltech e funzionali al della Malesia, dopo mente, assieme alla progresso un periodo di dittaCina, il principale tura mascherata si è innovatore in camevoluta ad un regime po architettonico in democratico fortemente orientato Oriente, anche se in un modo al mercato, diventando il paese tutto suo, perché mentre nel paese con più alta concentrazione di comunista si può lavorare su spazi miliardari al mondo con un porto immensi, a Singapore la densità di 92
L’AKASHI KAIKYŌ IN GIAPPONE È IL PIÙ LUNGO PONTE SOSPESO : 4 CHILOMETRI E DUE NELLA CAMPATA PRINCIPALE
popolazione è molto alta (7.500 e, soprattutto quando è illuminato abitanti per chilometro quadrato, di notte, si trasforma in un suggepiù o meno la stessa della città di stivo luogo d’interesse. Milano) e quindi bisogna ottimizLa forma, ottenuta tramite zare gli spazi. Il ponte l’incorporazione di di cui si parla, infatti, acciaio e vetro, riè lungo appena 280 Non solo per auto chiama palesemente metri, un’inezia se o treni, molte opere la struttura del Dna, paragonato a certe con aperture paesagsono solo pedonali e altre strutture, ma non gistiche sullo skyline ciclabili per questo meno intedi Singapore e sugli ressante e innovativo: spettacoli che venl’Helix Bridge, infatgono messi in scena ti, è un ponte pedonale progettato a Marina Bay, zona dove è posto dagli architetti australiani del Cox anche il celebre casinò. Nell’anno Group e da ingegneri australiani e dell’inaugurazione il ponte ha locali, che ha una forma elicoidale infine vinto il premio della Fiera 93
Mondiale dell’Architettura. Se i ponti si dovessero misurare come i prodotti informatici, quello di Akashi Kaikyō in Giappone apparterrebbe probabilmente alla generazione precedente rispetto agli altri esaminati. Progettato, infatti, a partire addirittura dagli anni Sessanta, lo si è iniziato a costruire negli Ottanta ed è stato completato nel 1998, in un lavoro lunghissimo sia a causa della portata del ponte - il più lungo ponte sospeso del mondo, quasi 4 chilometri in totale e quasi 2 nella campata principale, quella appunto sospesa - sia a causa delle condizioni meteorologiche e sismiche del territorio. Basti pensare che, durante la costruzione, la zona fu attraversata da un violento terremoto di quasi 7 gradi della scala Richter che provocò 15mila vittime nel paese, ma le due torri, che erano già state issate e progettate per resistere a eventi di quel tipo, non subirono danni. L’esigenza di un ponte che collegasse la città di Kobe, un milione e mezzo di abitanti nel sud del paese, con la vicina isola Awaji era già sentita dalla metà del Novecento, quando il servizio sullo stretto Akashi (ovvero l’Akashi Kaikyō, in giapponese) veniva garantito da traghetti che però spesso si trovavano ad affrontare vere e proprie tempeste. Oggi il ponte è illuminato da più di mille e settecento luci, i cui colori possono variare grazie a un software informatico. Per questo in occasione di particolari festività il ponte si illumina secondo diversi schemi e combinazioni di colori intonati all’evento. Wilda Nervi
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
LAVORO - Inps - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria d.lgs. n.148/20158 - criteri di individuazione della sede competente - circolare n. 7/2016 pag. 98 - Inps - contributo di licenziamento - art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012 - obbligo di versamento anche per il settore edile a partire dal 2016 pag. 98
- Ministero del Lavoro - Cigs - contributo di solidarietà ex lege n. 236/93 - regime contributivo e previdenziale - interpello n. 33/2015 pag. 101 - Dimissioni e risoluzioni consensuali ex art. 26 d.lgs. 151/2015 - D.M. 15 dicembre 2015 - modello di convalida - operatività dal 12 marzo 2016 pag. 102
pag. 103
- Credito d’imposta del 50% a favore delle imprese per la rimozione dell’amianto dalle strutture produttive
pag. 119
- Esclusione del valore dei “macchianri imbullonati” dalla base imponibile Imu e Tasi
pag. 119
- Perdita benefici “prima casa” calcolo delle superfici - non rileva l’abitabilità
pag. 120
- Nuovo studio di settore per l’edilizia WG69U
pag. 121
INDICI
pag. 103
- D.lgs. 231/01 - responsabilità amministrativa delle imprese - aggiornamento del software “squadra 231”
pag. 105
- Agevolazione per l’acquisto di case in classe energetica A o B - richiesta di chiarimenti presentata dall’Ance all’A genzia delle Entrate pag. 117
- Ministero del Lavoro - art. 9 co. 6 legge n. 68/1999 collocamento obbligatorio - 29 febbraio 2016 termine di presentazione prospetto informativo pag. 101
pag. 103
pag. 104
TRIBUTI
pag. 100
- Inps - distazzo comunitario - rilascio del certificato di legislazione applicabile nuovi modelli A1 - messaggio n. 218/2016
- Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 aggiornamento della formazione dell’ RSP interpello n. 15/2015
Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di dicembre 2015
- Ministero del Lavoro - art. 1 co. 118 legge n. 190/2014 - assunzione a tempo indeterminato esonero contributivo in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo interpello - Ministero del Lavoro n. 2/2016 pag. 99
- D.lgs. n. 8/2016 - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali depenalizzazione del reato
pag. 104
- Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi interpello n. 16/2015 pag. 105
- Ministero del Lavoro - art. 1 co. 118 legge n. 190/2014 assunzione a tempo indeterminato - esonero contributivo in caso di lavoratori percettori di trattamento pensionistico - interpello n. 4/2016 pag. 98
- Ministero del Lavoro - distacco di lavoratori nell’ambito di un gruppo di imprese - casi di legittimità interpello n. 1/2016
- Tasto Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 bonifica preventiva degli ordigni bellici interpello n. 14/2015
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 122
- Tfr - legge 297/82
pag. 122
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
pag. 122
94
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
VARIE
LAVORI PUBBLICI
pag.123
- Collegio costruttori - nuovi indirizzi di posta elettronica
pag. 131
- Approvata la legge che delega il Governo a riscrivere il codice degli appalti pubblici
pag. 123
- Collegato ambientale - norme per promuovere misure di “Green Economy”
pag. 131
- In Gazzetta la legge c.d. “Green Economy”: le novità per gli appalti pubblici
pag. 124
- Certificazioni ambientali e materiali riciclati - novità
pag. 132
- Pubblicato il regolamento che stabilisce il modello di formulario per DGUE
pag. 125
- Bonifica siti - condizioni per l’ammissione dei consorzi di scopo
pag. 133
- Mud 2016 - modello di dichiarazione
pag 134
- Sistri - nuovo rinvio
pag. 134
- Edilizia pubblica - in vigore il decreto sui criteri ambientali minimi (Cam)
pag. 134
- Affidamento di lavori di importo fino a 40.000 euro - acquisto di beni centralizzato
- Per le norme in materia di salute e sicurezza il responsabile dei lavori non può essere l’appaltatore bensì è il responsabile del procedimento pag. 125 - I chiarimenti del bando sono ammissibili per rendere una clausola di bando - non per introdurre nuove condizioni
pag. 125
- I reati contemplati nella normativa urbanistica ed edilizia non possono essere depenalizzati
pag. 127
- Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005
pag. 127
- Applicazione del costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia con e senza demolizione e ricostruzione
pag. 128
- Applicazione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia con e senza demolizione e ricostruzione
pag. 128
- Per realizzare muri di cinta e recinzioni di modesta entità basta la Scia
pag. 129
- Locazioni - prorogato il blocco dell’adeguamento dei canoni verso la P.A. pag. 134 - Codice della strada - chiarimenti sui pagamenti URBANISTICA delle sanzioni con strumenti elettronici pag. 134 - Per sopraelevare in zona ada alta sismicità bisogna verificare preventivamente il numero massimo di piani ammessi pag. 127 ANCE INFORMA pag. 135
95
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
Carta dei servizi
Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, Project...) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti
20
Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca dati di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per il recupero e la riqualificazione energetica degli edifici. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Coordinamento provinciale per la riforma del Catasto. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Formazione del personale. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas e Provincia) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.
21
Collegio Costruttori Edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - D.LGS. N.148/2015 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE COMPETENTE CIRCOLARE N. 7/2016 Facendo seguito alla precedente circolare Inps n. 197/2015 e messaggio n. 7336/2015 (cfr. circolare del Collegio n. 68/2015), l’Istituto previdenziale ha fornito, con circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, ulteriori indicazioni operative ai fini dell’individuazione delle Sedi Inps competenti ad adottare i provvedimenti di concessione o reiezione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). Per l’individuazione della struttura Inps territorialmente competente alla concessione della CIGO, in particolare, si dovrà far riferimento: - alla Sede Inps presso cui è iscritta l’azienda, se l’unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’azienda; - alla Sede Inps presso cui è ubicata l’unità produttiva, se la stessa unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda; - alla sede Inps Direzione metropolitana o Direzione provinciale, se l’unità produttiva, oltre ad essere fuori provincia, è ubicata in un un’area metropolitana o in una Provincia con almeno una agenzia complessa. Nel settore edile, sulla scorta di quanto stabilito in via amministrativa dall’Inps con il citato messaggio n. 7336/2015 relativamente alla qualificazione dei cantieri come unità produttive, “...cantiere in esecuzione di un contratto d’appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi...”, l’assenza dei requisiti non consente di qualificare il cantiere come unità produttiva e quindi la sede Inps competente sarà quella presso cui è iscritta l’azienda. Le nuove indicazioni, pertanto, confermano che, per i cantieri non qualificabili come unità produttiva, anche l’evento meteo dovrà essere trattato dalla Sede in cui è iscritta l’azienda e non quella ove è ubicato il cantiere. In questo caso, fino a quando non sarà attivata un’apposita convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati meteo, la sede Inps dove è ubicato il cantiere è tenuta a trasmettere dati ed eventuali informazioni alla sede Inps in cui è iscritta l’azienda. Si informa inoltre che l’Ance è già intervenuta presso le competenti istituzioni, esprimendo la necessità di circoscrivere l’ambito del conteggio della causale di CIGO evento meteo al cantiere, indipendentemente dai limiti di durata dello stesso.
Al riguardo, infatti, già nelle more di emanazione delle note operative diffuse dall’Inps l’Ance aveva formalmente richiesto all’Istituto di confermare la prassi utilizzata nel corso degli anni, ovvero che “la causale per evento meteorologico, PANTONE indipendentemente dai limiti 281 di durata, fosseCMYK sempre 100 - ed 72 -esclusivamente 0 - 32 imputabile all’unità cantiere che RGB 0produttiva - 40 - 104 utilizza le maestranze”. Fermo restando che la competenza circa la definizione delle istanze di Cigo è rimessa ai Direttori di Sede, salvo formale delega ai Dirigenti, con riferimento al procedimento istruttorio e in attesa che sia emanato l’apposito decreto ministeriale contenente i criteri di esame delle domande di concessione, le Sedi territoriali sono tenute ad operare con i vecchi criteri adottati dalle Commissioni Provinciali. In virtù di quanto sopra, a decorrere dalla pubblicazione della circolare in oggetto, i provvedimenti di concessione o di reiezione delle istanze di Cigo riporteranno l’indicazione del nuovo organo monocratico nella persona del Direttore o Dirigente di Sede. Si fa riserva di tornare sull’argomento alla luce di nuove disposizioni operative che verranno impartite.
INPS - CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO - ART. 2, COMMA 31 DELLA LEGGE N. 92/2012 - OBBLIGO DI VERSAMENTO ANCHE PER IL SETTORE EDILE A PARTIRE DAL 2016 Si informa che a partire dallo scorso 1° gennaio 2016 é obbligatorio il versamento del contributo di licenziamento anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per completamento/fine cantiere. Quindi a partire dallo scorso 1° gennaio 2016 anche per il settore edile é operativo il disposto normativo dell’art. 2, co. 31, della Legge n. 92/2012 il quale dispone che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto é proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione nel caso di trasformazione
98
del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro A tal proposito si precisa che la restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo entro il termine di PANTONEindeterminato COOL GRAY 9 seiCMYK mesi0 - dalla cessazione del precedente 0 - 0 - 60 contratto termine. RGB 135 -a135 - 135 Inoltre la norma in commento prevede che nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi o rispettivamente ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi del rapporto di lavoro, a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario. Infine si rammenta che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all’Aspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro: - dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità); - risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); - decesso del lavoratore. Fino al 31 dicembre 2015 il contributo non era dovuto neppure nel caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Come detto dal 1° gennaio 2016 anche in questo caso il contributo è invece dovuto.
MINISTERO DEL LAVORO ART. 1 CO. 118 LEGGE N. 190/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ESONERO CONTRIBUTIVO IN CASO DI LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTERPELLO N. 4/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 4 del 20 gennaio 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti circa la corretta interpretazione della disposizione relativa all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 118,
LAVORO
L. n. 190/2014. In particolare, è stato chiesto se l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetti anche in caso di assunzione di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, che non fruisca di ulteriori agevolazioni contributive. Sul punto, il Dicastero, nel ricordare che l’esonero in parola spetta qualora, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, con contratto di lavoro subordinato, presso altro datore di lavoro o, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della norma, abbia avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ha precisato che la norma non esclude, con riferimento alla platea di lavoratori interessati, coloro che percepiscono trattamento pensionistico. Pertanto, in virtù di quanto sopra, è possibile far rientrare nel campo di applicazione della disposizione i lavoratori già percettori di trattamento pensionistico. Ministero del Lavoro Roma, 20 gennaio 2016 Interpello n. 4 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 - lavoratore percettore di trattamento pensionistico. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015. In particolare, l’istante chiede se il suddetto beneficio possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, si evidenzia che l’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all’evidente scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.
Ai sensi della disposizione in argomento, l’esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, va evidenziato che la lettera dell’art. 1 comma 118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico. Si ritiene pertanto che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
MINISTERO DEL LAVORO ART. 1 CO. 118 LEGGE N. 190/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ESONERO CONTRIBUTIVO IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO INTERPELLO - MINISTERO DEL LAVORO N. 2/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 2 del 20 gennaio 2016, che si riproduce in calce alla presente,ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione relativa all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014. In particolare, è stato chiesto se l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetti anche nel caso di riqualificazione, operata a seguito di accertamen-
99
to ispettivo, di rapporti di lavoro autonomo con o senza partita iva o parasubordinato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sul punto, il Dicastero, nel ricordare che l’esonero in parola non spetta qualora non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale e nel precisare che l’intento del Legislatore è quello di favorire l’assunzione spontanea di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, ha negato la possibilità di fruire dell’esonero stesso. Ciò in quanto, nel caso di specie, il datore di lavoro si troverebbe nella condizione di avvantaggiarsi di un esonero contributivo per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato istaurato non per libera scelta, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo. Ministero del Lavoro Roma, 20 gennaio 2016 Interpello n. 2 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015. In particolare l’istante chiede se, nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio contributivo di cui sopra in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per gli Ammortizzatori sociali e I.O., e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla dettato dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Dal testo della disposizione in argomento, si evince come il Legislatore abbia inteso perseguire lo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, attraverso l’introduzione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, per un periodo massimo di trentasei
LAVORO
mesi. L’esonero può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti, tra i quali la circostanza che nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l’esonero come forma “di incentivo all’occupazione” (cfr. INPS circ. n.17 e n. 178 del 2015). Ciò premesso occorre chiarire che, nelle ipotesi di riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto è evidentemente “trasformato”, sin dal suo inizio (ovvero a far data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione), in un rapporto di lavoro subordinato. È pertanto questo il momento in cui va collocata temporalmente la “stabilizzazione” del personale. Sennonché in tal caso occorre richiamare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”. Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Sotto altro profilo va peraltro evidenziato che la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge. Da ultimo non può dimenticarsi che, con specifico riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi, il Legislatore è intervenuto con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo uno specifico “incentivo” costituito dalla estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il Legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento. Alla luce delle osservazioni
sopra svolte, si ritiene pertanto che non sia possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.
no a un medesimo gruppo di imprese che ne hanno effettuato l’istituzione. Di conseguenza, organi di amministrazione e controllo sono soggetti a normativa speciale diversa da quella propria delle società controllate. Ministero del Lavoro Roma, 20 gennaio 2016
MINISTERO DEL LAVORO DISTACCO DI LAVORATORI NELL’AMBITO DI UN GRUPPO DI IMPRESE CASI DI LEGITTIMITÀ INTERPELLO N.1/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 1 del 20 gennaio 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in tema di distacco ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 276 del 2003 e sue successive modifiche e integrazioni e, più in particolare, sul distacco di lavoratori nell’ambito di un gruppo di imprese. Il Dicastero con riguardo allo specifico requisito dell’interesse dell’impresa distaccante dettato dalla norma, come più volte esplicitato, lo stesso deve essere reale e concreto nonché rilevato e accertato di volta in volta, fermo restando che può coincidere con qualsiasi interesse produttivo dell’impresa, anche se non di carattere economico. Ciò posto, tenuto conto che il novellato art. 30 del suddetto D. Lgs. ha specificato che l’interesse del distaccante si intende sorto automaticamente laddove sia stato sottoscritto un contratto di rete, senza pertanto la necessità di una verifica specifica sull’interesse concreto stesso, il Ministero, in via analogica, ritiene riconducibile a tale fattispecie anche il distacco nell’ambito di un gruppo di imprese. Il Dicastero argomenta infatti che, anche in detta ipotesi, il disegno strategico che accomuna le imprese del gruppo, per il fatto pure di essere sottoposte ad un medesimo potere di controllo e direzione della capogruppo, sostanzia un interesse comune che soddisfa, pertanto, di per sé il requisito di legge ai fini del distacco. Non rientrano in tale argomentazione, invece, prosegue il Ministero, i soci di società appartenenti al medesimo gruppo che partecipano nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza. Ciò in quanto tali fondi si configurano quali “soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’art. 36 del c.c., distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”. In sostanza, i predetti fondi si palesano quale nuovo soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle società che appartengo-
100
Interpello n. 1 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - interesse al distacco nell’ambito dei gruppi di imprese - art. 30, D.Lgs. n. 276/2003. La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall’art. 7, comma 2 lett 0a), D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013). In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dell’art. 30 citato. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del comma primo dell’art. 30, il quale sancisce che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Con riferimento al requisito dell’interesse, questo Ministero ha più volte precisato come quest’ultimo debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico. Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4 ter chiarisce che nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete. Ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare
LAVORO
obiettivi comuni. Ciò premesso, si osserva che l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui al’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete. Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 252/2005, infatti, i fondi integrativi di previdenza sono costituiti come “soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”. I predetti fondi in tal modo assumono natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti. I relativi organi di amministrazione e controllo risultano, pertanto, composti secondo principi, definiti dalla normativa speciale, che non corrispondono al meccanismo di cui all’art. 2359 comma 1, c.c..
MINISTERO DEL LAVORO ART. 9 CO. 6 LEGGE N. 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - 29 FEBBRAIO 2016 - TERMINE DI PRESENTAZIONE PROSPETTO INFORMATIVO Si informa che il Ministero del Lavoro ha comunicato che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo di cui all’art. 98, co. 6 della L. n. 68/1999, è spostata al 29 febbraio 2016. Si rammenta che il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti, costituenti base
di computo, devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. L’articolo 40, comma 4 del Decreto Legge n. 112/2008, come convertito dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 dicembre 2010, comunicano ai servizi competenti, entro il 31 gennaio, la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge. Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
MINISTERO DEL LAVORO CIGS - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ EX LEGE N. 236/93 - REGIME CONTRIBUTIVO E PREVIDENZIALE INTERPELLO N. 33/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 33 del 22 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativi al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà previsto dall’art. 5, comma 5 della Legge n. 236/93. Si tratta del contributo riconosciuto in favore dei datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, a seguito della riduzione di orario conseguente alla stipula di un contratto di solidarietà c.d. di “tipo B”, sottoscritto al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale. In particolare, l’istante ha richiesto di conoscere a quale contribuzione sia assoggettabile la quota di contributo spettante all’azienda nel caso in cui questa sia erogata in favore dei lavoratori, consentendo a questi ultimi di ottenere l’intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso. Il Dicastero, al riguardo, ha confermato che la quota spettante al datore di lavoro, pari al 25% del monte retributivo perso, corrispo-
101
sta al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, concorre a costituire reddito da lavoro dipendente e, pertanto, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi. Ai fini pensionistici, pertanto, si dovrà ritenere che il regime di contribuzione figurativa vada riferito all’ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori. Ministero del Lavoro Roma, 22 dicembre 2015 Interpello n. 33 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 5, comma 5, L. n. 236/1993 regime contributivo previdenziale ed assistenziale del contributo di solidarietà. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà contemplato dall’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale. In particolare, l’istante chiede a quale forma di contribuzione sia assoggettabile il contributo spettante all’azienda, laddove quest’ultima decida di erogarlo in favore del lavoratore che in tal modo verrebbe a percepire l’intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all’azienda + 25% spettante al lavoratore). Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, occorre muovere dalla lettura del disposto normativo di cui all’art. 5, comma 5 sopra citato, ai sensi del quale “alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 1 del decretolegge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
LAVORO
orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali”. La norma, infine, specifica che “ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento (…)”. Pertanto, con l’erogazione del contributo integrativo in favore dei lavoratori il Legislatore ha inteso compensare la perdita di retribuzione determinata dalla contrazione della prestazione lavorativa in ragione della diminuzione dell’orario di lavoro nella misura della metà del monte retributivo non dovuto. Il contributo in questione, come espressamente previsto dal Legislatore, non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, nonché per quanto concerne gli adempimenti di carattere previdenziale e assistenziale. È altresì possibile che nell’accordo intervenuto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, le parti prevedano che la quota di contributo spettante al datore di lavoro sia devoluto da questi ai lavoratori. Per quanto concerne tale quota la stessa, in quanto corrisposta “in relazione al rapporto di lavoro”, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, concorre a costituire invece reddito da lavoro dipendente e, in quanto tale, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che ai fini contributivi. Del resto tali somme, seppur considerate erogazioni liberali, non sono escluse dall’imponibile contributivo dagli art. 27 del D.P.R. n. 797/1955 e art. 29 del D.P.R. n. 1024/1965. Pertanto tali somme, non essendo oggetto di una esclusione espressa, rientrano nella base imponibile ai fini contributivi e costituiscono fonte di una obbligazione contributiva che, di regola, grava tanto sul datore di lavoro quanto sul lavoratore. Alla luce della indicazione di chiusura della norma (“ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento”) finalizzata, in coerenza con quanto previsto in materia di ammortizzatori sociali, a salvaguardare integralmente la posizione previdenziale dei lavoratori interessati, si deve ritenere che il regime di contribuzione figurativa vada riferito all’ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.
DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI EX. ART. 26 D.LGS. 151/2015 - D.M. 15 DICEMBRE 2015 - MODELLO DI CONVALIDA OPERATIVITÀ DAL 12 MARZO 2016 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 15 dicembre 2015 relativo alla comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, emanato in ottemperanza all’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 che ne riformula procedure e contenuti. Il provvedimento definisce i dati inerenti il modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca (allegato A), nonché le modalità, esclusivamente telematiche, per la compilazione e la trasmissione del modulo stesso al datore di lavoro e alla Dtl competente ( allegato B che si riproduce in calce alla presente). Per comunicare le dimissioni o per la risoluzione consensuale, il lavoratore dovrà quindi utilizzare il predetto modulo, disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, richiedere il PIN INPS e registrarsi sul portale Cliclavoro o, in alternativa, avvalersi di un soggetto abilitato, come ad esempio patronati, sindacati, etc.. La piena operatività del decreto è fissata per il 12 marzo 2016. Si rammenta che le previsioni del Decreto non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione avvengano nelle “sedi protette” (ovvero quelle di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o le commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del d.lgs. n. 276/2003). La pubblicazione del provvedimento in esame è stata preceduta dalla circolare ministeriale n. 22350/2015, con la quale si è resa nota la revisione del modulo di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, durante la gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino (o tre anni dall’affido o dall’adozione), fattispecie per le quali è prevista la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro (art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001). Infine si informa che le Direzioni territoriali del lavoro, entro lo scorso 30 gennaio 2016, dovevano inoltrare i dati regionali sul monitoraggio di tali convalide relativi all’anno 2015, il Dicastero sottolinea che si è proceduto ad un aggiornamento del modulo di dichiarazione del lavoratore e
102
del report per la rilevazione statistica, per quanto concerne, in particolare, l’informativa sui diritti spettanti al lavoratore e le motivazioni delle mancate convalide. Allegato B MODALITA’ TECNICHE. Nel presente allegato e’ illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in particolar modo: il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identita’); l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale); la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione; l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca. Un aspetto importante riguarda la verifica dell’identità’ del soggetto che effettua l’adempimento. Questo controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sull’applicazione del seguente vincolo: l’accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/ risoluzione consensuale e loro revoca, e’ possibile solo se l’utente e’ in possesso del codice personale I.N.P.S. (PIN I.N.P.S.). L’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e sull’autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento. La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all’I.N.P.S., accedendo al portale www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN. Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015). Quest’ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e quindi assumersi la responsabilità dell’accertamento dell’identità’ del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel
LAVORO
sistema informatico SMV. Nella figura che segue, é proposta la sequenza delle attività e decisioni che compongono l’intera procedura per la trasmissione e la revoca di un modulo di dimissioni/risoluzione consensuale, nella quale trova applicazione quanto sopra descritto.
D.LGS. N. 8/2016 - OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEPENALIZZAZIONE DEL REATO Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 é stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. In particolare, all’art. 2, co. 2, lett. c) della Legge delega in commento è stato dato mandato al Governo di trasformare in illecito amministrativo, tramite appositi decreti legislativi, il reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, così come disposto dall’art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/83 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983, purché non eccedente il limite complessivo di 10.000 euro annui. Pertanto, in attuazione della delega in parola, all’art. 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016, è stato previsto, in sostituzione dell’art. 2, comma 1bis del D.L. n. 463/83, che “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
INPS - DISTACCO COMUNITARIO - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI LEGISLAZIONE APPLICABILE - NUOVI MODELLI A1 - MESSAGGIO N. 218/2016 Si informa che l’Inps con messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016 ha comunicato che sono stati pubblicati sul sito internet dell’Istituto i nuovi modelli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile (A1), aggiornati con le novità introdotte in materia dai Regolamenti comunitari. In primo luogo, l’Istituto ricorda che il predetto certificato deve essere rilasciato nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell’Unione europea, diverso da quello di provenienza (“distacco”), ovvero nell’ipotesi di svolgimento della attività lavorativa in più Stati membri (“lavoro contemporaneo”). Ciò premesso, il messaggio in esame segnala che: - i nuovi modelli, distinti per categoria di lavoratore, sono disponibili nell’area modulistica/Unione europea del sito internet www.inps.it; - trattandosi di modelli a compilazione dinamica, gli utenti, una volta aperto il file, devono specificare la fattispecie per la quale si richiede il rilascio del certificato di legislazione applicabile; - dopo aver indicato la condizione soggettiva del lavoratore, per il quale si richiede la certificazione, è possibile procedere alla compilazione delle pagine successive del modulo. L’Inps precisa che le domande di distacco relative ai lavoratori subordinati possono essere presentate soltanto dai datori di lavoro o dai soggetti da essi delegati alla gestione delle posizioni contributive. In tali ipotesi, il modello debitamente compilato, deve essere inoltrato all’Inps tramite l’utilizzo della funzione “cassetto bidirezionale” disponibile (con accesso tramite PIN) tra i Servizi OnLine per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, presenti sul portale dell’Istituto, avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “certificazioni di distacco”. In tutti gli altri casi, gli utenti possono inoltrare la richiesta, tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle competenti strutture territoriali Inps o presentare il modulo, anche a mano, presso gli sportelli della Sede Inps di residenza, che provvederanno all’inoltro dello stesso presso le strutture territoriali competenti per il rilascio della certificazione.
103
D.LGS. 231/01 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE “SQUADRA 231” Si informa che Ance ha aggiornato e reso disponibile gratuitamente per le imprese associate la nuova versione del software per la elaborazione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 Come noto il D.Lgs. 231/01 prevede a carico delle imprese - persone giuridiche, forti sanzioni pecuniarie e misure amministrative e interdittive quali l’inibizione a svolger l’attività imprenditoriale o il divieto a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nei casi di procedimenti penali in capo a soggetti persone fisiche in posizione apicale nell’ambito di un’impresa, che abbiano commesso determinate tipologie di reati (riciclaggio di denaro, reati societari, truffa in danno dello Stato, norme antinfortunistiche e ambientali, ecc…).. La normativa prevede la possibilità che l’impresa possa essere esonerata dalla responsabilità amministrativa se dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli devono essere adottati sulla base di Codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative delle imprese e giudicati idonei dal Ministero della Giustizia e, per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, conformi alle Linee Guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007. Per questo motivo l’Ance ha aggiornato nel corso del 2013 il proprio Codice di comportamento delle imprese di costruzione con il “Modello tipo di organizzazione, gestione e controllo”, con l’intento di fornire alle aziende associate un valido strumento esimente dalla responsabilità amministrativa. Per consentire l’applicazione di tali modelli organizzativi alle imprese associate l’Ance ha recentemente aggiornato la propria piattaforma web, denominata “SQuadra 231”; essa consente alle imprese di generare un modello di organizzazione e gestione (MOG) conforme al Codice di comportamento Ance 2013 tale da costituire valida esimente, quando correttamente applicato. Si evidenzia altresì che l’adozione del MOG 231, realizzato attraverso il software Ance, presenta una ulteriore serie di vantaggi: - gratuità del software per le imprese associate; - approvazione del software da parte del Ministero di Giustizia;
LAVORO
- aggiornamento continuo del modello a seguito di novità legislative; - procedure semplificate tarate sulle piccolemedie imprese; - miglioramento dell’organizzazione aziendale anche sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro; - punteggio aggiuntivo per l’ottenimento del rating di legalità (utile per il conseguimento di finanziamenti pubblici e, in prospettiva, per l’acquisizione di vantaggi relativi alla qualificazione SOA); - semplificazione per l’ottenimento dell’asseverazione del modello da parte dei Comitati paritetici territoriali. A tal proposito si rammenta che preso l’ESEB di Brescia é attivo il servizio di consulenza per le imprese iscritte in Cassa Edile; - possibilità di riduzione dei premi Inail (per imprese di piccole dimensioni pari al 30%).
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 BONIFICA PREVENTIVA DEGLI ORDIGNI BELLICI INTERPELLO N. 14/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 14 del 29 dicembre 2015 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle procedure di bonifica preventiva degli ordigni bellici. Nello specifico i quesiti a cui il Dicastero é stato sottoposto riguardano: 1) la valutazione del rischio di cui all’articolo 91, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 81/08 sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia eseguite dalle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di imprese specializzata in bonifiche di ordigni bellici 2) la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore della sicurezza sia necessaria sempre in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici nell’are a interessata dal cantiere. 3) Quale sia il ruolo e le forme di collaborazione con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi. L’articolo 91, comma 2-bis, che prevede “fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza
redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute” è stato modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 177 ed è entrato in vigore il 26 dicembre 2015, ossia sei mesi dalla data di pubblicazione del D.M. n.82/2015 previsto all’articolo 1, comma 3, della summenzionata legge. In merito al primo quesito, il Ministero chiarisce che la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia come previsto dall’articolo 28 del Testo unico: “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. In merito al secondo quesito, il Ministero sottolinea che la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve sempre essere effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede di progetto, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. La valutazione viene effettuata nell’ambito del Piano di sicurezza e coordinamento ad esempio sulla base di dati disponibili:
104
- analisi storiografica; - fonti bibliografiche di storia locale; - fonti conservate presso gli archivi di stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture; - fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l’Italia settentrionale e per l’Italia meridionale e le isole; - Stazione dei Carabinieri; - Aerofototeca Nazionale a Roma; - Vicinanza a linee viarie, ferroviarie porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico; - Eventuali aeree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame; Oppure - Attraverso un’analisi strumentale. L’analisi strumentale potrà integrare la valutazione documentale, se insufficiente per la scarsità di dati disponibili. In merito al terzo quesito, il ministero chiarisce che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva delle aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico sul quale registrare gli ordigni rinvenuti, da mettere a disposizione.
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DELL’RSP INTERPELLO N. 15/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 15 del 29 dicembre 2015 ha fornito chiarimenti in merito all’aggiornamento della formazione dell’RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006. Nello specifico l’istante chiede se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP, nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea a svolgere la funzione di RSPP. Il ministero chiarisce che, in analogia con quanto precisato nell’Accordo Stato Regioni
LAVORO
del 25 luglio 2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 FIGURA DEL PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI - INTERPELLO N. 16/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 16 del 29 dicembre 2015 fornendo chiarimenti sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e) del medesimo Testo Unico. L’articolo 136, comma 6, del Testo unico. stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente
al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”. Il Ministero chiarisce che l’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08 non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ad alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere all’attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Chiarisce il ministero che il preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’articolo 19 del Testo Unico. In alcuni casi particolari il legislatore invece richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. È il caso del montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc. Ne consegue che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi disciplinati dall’allegato XXI, anche a quelli previsti dall’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08.
105
Chiarisce inoltre il ministero che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili. In questi casi non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella dell’articolo 37, comma 7, nell’ambito della quale dovranno essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di dicembre 2015 è risultato pari a 107. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di dicembre 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di dicembre 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,015000
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere
per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 106
TOTALE
7,96 7,35
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
107
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
108
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
109
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
110
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
111
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
112
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
113
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
114
Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
115
—
116
1,39
0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52
1,47
0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59
TOTALE
36,83
0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35
0,06
1,29
0,07 7,59
4,01 1,44
1,07
PANTONE 281 CMYK 1000,36 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
33,32
0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03
0,06
1,16
0,06 6,85
3,60 1,29
1,07 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
DI BRESCIA E PROVINCIA
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
4,57 1,64
0,08 8,16
E) E1) F)
1,07 0,36
1,07 0,36
10,92
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,59
Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
B) B1) C)
11,53
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015
PANTONE CMYK 0 - 0 RGB 135 -
TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DI CASE IN CLASSE ENERGETICA A O B - RICHIESTA DI CHIARIMENTI PRESENTATA DALL’ANCE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’ANCE chiede all’Agenzia delle Entrate di far chiarezza su alcune questioni applicative in merito alla nuova agevolazione per l’acquisto di case in classe energetica A o B. Si tratta dell’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 208/2015[1]) che riconosce una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi. Il beneficio, in particolare, spetta ai soggetti Irpef che nel 2016 acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento (potendo questa essere anche qualificata come “casa di lusso”, classificata in una delle categorie catastali A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico). La misura, fortemente auspicata dall’ANCE, è stata concepita come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l’acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare. La limitazione temporale ad un anno, decisa durante l’iter parlamentare del Provvedimento, in ragione dell’esiguità delle risorse disponibili e dell’esigenza di testarne l’efficacia, ne accentua la natura fortemente anticongiunturale, come strumento di smobilizzo dell’invenduto delle imprese di costruzioni. Proprio in quest’ottica, infatti, la disposizione è in grado di incrementare la domanda nel comparto residenziale, attribuendo all’acquirente dell’abitazione un significativo risparmio d’imposta.
Basti pensare, ad esempio, che su un acquisto di un’abitazione per 250.000 euro di prezzo, il contribuente risparmierà: ► 5.000 euro complessivi (500 euro l’anno), se si tratta di “prima casa”, ► 12.500 euro complessivi (1.250 euro l’anno), se si tratta di una seconda casa. Ciò premesso, la disciplina normativa evidenzia ancora alcune questioni operative che necessiterebbero di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. A tale scopo, l’ANCE ha già chiesto un confronto con l’Agenzia delle Entrate sui profili più controversi, fornendo il proprio orientamento affinché questo trovi accoglimento ufficiale in una prossima pronuncia ministeriale. In particolare, si evidenziano i principali temi già sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria. ■ Definizione di “impresa costruttrice” In questo ambito, l’ANCE ha chiesto di chiarire cosa s’intenda esattamente per “impresa costruttrice” cedente le abitazioni agevolate che, a suo parere, comprende anche l’impresa che ha eseguito, sull’abitazione oggetto di vendita, interventi incisivi di recupero, intendendosi per tali il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e quella urbanistica (di cui all’art.3, co.1, rispettivamente, lett. c, d ed f, DPR 380/2001). In occasione di un recente incontro con la stampa specializzata, l’Amministrazione finanziaria ha fornito una breve risposta informale che sembra orientata in senso contrario, non riconoscendo la spettanza del beneficio in caso di acquisto di immobili incisivamente ristrutturati. Anche se non esplicitato dal dettato normativo in commento, l’ANCE ribadisce l’ammissibilità di un concetto più ampio di “impresa costruttrice”, poiché, intervenendo incisivamente su un edificio esistente, si realizza un manufatto con caratteristiche strutturali ed energetiche del tutto equiparabili ad una nuova costruzione. Ovviamente, nell’ipotesi in cui sul fabbricato già esistente vengano effettuati, prima della cessione, meri interventi di manutenzione, l’agevolazione non troverebbe applicazione, in quanto il fabbricato non potrebbe essere considerato di nuova costruzione. Si consideri, in tal senso, che, proprio ai fini IVA,le cessioni di abitazioni di nuova costruzione e quelle di case ristrutturate
Prezzo
Destinazione
IVA pagata
Detrazione complessiva
Detrazione annuale
€ 250.000
“prima casa”
€ 10.000 (4% di € 250.000)
€ 5.000 (50% IVA pagata)
€ 500 (1/10 detrazione complessiva)
seconda casa
€ 25.000 (10% di € 250.000)
€ 12.500 (50% IVA pagata)
€ 1.250 (1/10 detrazione complessiva)
117
scontano la medesima disciplina. A ciò si aggiunga, inoltre, che tale assimilazione è stata ammessa in via interpretativa dalla stessa Amministrazione in altri ambiti agevolativi (quali, ad esempio, in tema di IMU), nel presupposto che le unità incisiPANTONE 281 vamente recuperate possono assimilarsi a CMYK 100 - 72 - 0 - 32 quelle di nuovaRGB costruzione. 0 - 40 - 104 Ad avviso dell’ANCE, pertanto, è necessario confermare l’applicabilità della detrazione anche per la cessione di fabbricati incisivamente ristrutturati, precisando in maniera più dettagliata l’orientamento dell’Agenzia, attualmente limitato ad una mera risposta informale. ■ Acquisto congiunto di abitazione e pertinenza Secondo l’ANCE, nell’ipotesi di acquisto con atto unico di abitazione (con le caratteristiche previste dalla norma in esame) e relativa pertinenza, potrebbero valere gli stessi chiarimenti che l’Amministrazione finanziaria ha fornito nel passato, sempre in tema di detrazione Irpef per l’acquisto di abitazioni facenti parte di immobili integralmente ristrutturati (cfr. nello specifico la C.M. n.24/E/2004). Secondo la prassi, infatti, l’agevolazione che, in base alla lettera normativa, è circoscritta all’acquisto di immobili a destinazione residenziale, potrebbe applicarsi anche ad unità immobiliari non residenziali, solo nell’ipotesi in cui queste vengano acquistate contestualmente alla unità abitativa e siano qualificate in atto come pertinenze della stessa. ■ Acquisto con acconti pagati prima del 2016 A parere dell’ANCE, l’agevolazione dovrebbe competere anche in caso di dazione di acconti, fatturati e già versati dal promissario acquirente in anni precedenti (ad esempio, nel 2015), per l’acquisto di un immobile residenziale, il cui rogito deve essere stipulato nel 2016. In tal caso, la detrazione IRPEF competerà con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il rogito è stipulato (quindi, periodo d’imposta 2016) e andrà calcolata sull’ammontare dell’IVA applicata sull’intero corrispettivo risultante dall’atto, a prescindere dal fatto che parte dell’IVA è stata anticipata in anni precedenti, in sede di pagamento degli acconti. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate, sempre in occasione di un incontro con la stampa specializzata ed in via informale, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo d’imposta 2016. Tale orientamento, a parere dell’ANCE, sembra del tutto privo di giustificazioni, considerato che il beneficio è vincolato alla sti-
PA CM RG
TRIBUTI
pula del rogito d’acquisto (entro l’anno 2016) e non anche alla data del pagamento del prezzo, come invece avviene, ad esempio, per la detrazione Irpef 36%-50% spettante per le ristrutturazioni abitative, per la quale fa fede la data del bonifico di pagamento. Più conforme alla nuova agevolazione è invece il chiarimento fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la CM 24/E/2004 (par. 1.7), in tema di detrazione Irpef 36%50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese, nella quale è stato precisato che, in caso di pagamento di acconti di prezzo, il contribuente può comunque applicare la detrazione direttamente e complessivamente nell’anno di stipula del rogito, calcolandola con riferimento al corrispettivo risultante in atto, a prescindere dal fatto che una parte di questo sia stata pagata in annualità precedenti. Ciò si giustifica in quanto anche la nuova detrazione è “ancorata alla stipula dell’atto”. ■ Acquisto di abitazione da parte di società di persone Secondo l’ANCE, il beneficio in esame può trovare applicazione anche in tal caso, sempre nel rispetto delle condizioni imposte dalla norma, sia sotto il profilo oggettivo (acquisto di immobile residenziale in classe
energetica A o B) sia sotto il profilo soggettivo (soggettività passiva Irpef). Non osta, neppure, la circostanza che l’acquisto sia effettuato da parte di una società di persone, in quanto il reddito da queste prodotto viene imputato per trasparenza ai soci sulla base delle quote di partecipazione, ai sensi dell’art.5, co.1, DPR 917/1986. A medesime conclusioni è già giunta nel passato la stessa Amministrazione finanziaria che, nella CM 57/E/1997, in tema di detrazione Irpef del 36%-50% per interventi di ristrutturazione abitativa, ammetteva tra i beneficiari dell’agevolazione anche i “soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata”. ■ Acquisto di diritto reale diverso dalla piena proprietà Secondo l’ANCE, partendo dal principio generale contenuto dall’art.9, co.5, del D.P.R. 917/1986, in base al quale “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”, in linea teorica potrebbero fruire della detrazione tutti i titolari di diritti reali di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, etc.). In tal senso, già in passato si è espressa
118
l’Amministrazione finanziaria, ad esempio, in tema di detrazione Irpef per l’acquisto di abitazioni facenti parte di immobili integralmente ristrutturati (cfr. C.M. n.24/E/2004 e C.M. n.1/E/2007), che si è consolidata su un orientamento estensivo del beneficio anche a favore del nudo proprietario e del titolare di un diritto reale di godimento sull’abitazione (uso, usufrutto, abitazione). Nota: [1] Art.1 - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) (omissis) 56. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi. (omissis)
TRIBUTI
CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO DALLE STRUTTURE PRODUTTIVE Riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute, da utilizzare in tre anni, a favore delle imprese che effettuano, nel corso del 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui beni e sulle strutture produttive situate in Italia. Tale agevolazione è contenuta nella legge 28 dicembre 2015 n.221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio 2016. In particolare, l’art. 56 della legge 221/2015 riconosce un credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute, a favore delle imprese che effettuano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui propri fabbricati e capannoni (ovvero su beni e strutture produttive). Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia circa 17 milioni di euro (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019). Per beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono avere un importo unitario almeno pari a 20.000 euro. Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene stabilito che il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto ed in quelle successive in cui il credito viene utilizzato. Viene, altresì, previsto che il credito d’imposta: - non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; - non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[1]; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997)[2]. A tal riguardo, viene specificato che la prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dal 1°gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Tuttavia, per l’effettiva applicazione del credito d’imposta, l’art. 56 della legge 221/2015 prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Provvedimento (ovvero entro il 2 maggio 2015), deve essere emanato il
Decreto attuativo[3], contenente: - modalità e termini per la concessione del credito d’imposta (sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande); - le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa complessiva; - i casi di revoca e decadenza dal beneficio. Dopo la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziate, determinerà l’ammontare dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmetterà tali dati all’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[4]. Infine, per completezza, si ricorda che il bonus per la rimozione dell’amianto, oltre a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013, si affianca, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, alla detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di bonifica dell’amianto sulle unità immobiliari (ai sensi dell’art. 16-bis, lett. l), del D.P.R. 917/1986)[5]. Note: [1] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 - TUIR). [2]Ai fini della fruizione del beneficio, viene stabilito che il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. [3] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. [4]L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. [5] Come noto, la legge 208/2015 (Stabilità 2016), ha da ultimo prorogato il potenziamento delle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, per tutto il 2016, a favore delle persone fisiche che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, tra cui rientrano anche quelli relativi alla bonifica dell’amianto su unità abitative, è attribuita una detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.
119
ESCLUSIONE DEL VALORE DEI “MACCHINARI IMBULLONATI” DALLA BASE IMPONIBILE IMU E TASI (C.M. 2/E/2016)
Macchinari ed impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. “macchinari imbullonati”) esclusi dalla valutazione catastale dei fabbricati industriali, e quindi dall’IMU e dalla TASI. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare 1 febbraio 2016 n.2/E ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni contenute nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016 - art.1, co.21-24), in base alle quali è stata prevista l’eliminazione dei macchinari e degli impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. “macchinari imbullonati”) dal valore catastale dei fabbricati industriali, assoggettato ad IMU e TASI. Infatti, alla luce di quanto previsto nella legge di Stabilità 2016, per i fabbricati a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E) la rendita catastale (che costituisce la base imponibile IMU e TASI), si determina mediante stima diretta, escludendo da questa i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti (cd. “macchinari imbullonati”), funzionali allo specifico processo produttivo. In sostanza, l’incidenza di tali macchinari è stata esclusa dal valore degli immobili d’impresa, su cui applicare le suddette imposte. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 2/E/2016 conferma, innanzitutto, che i nuovi criteri di determinazione delle rendite per i fabbricati industriali hanno effetto dal 1° gennaio 2016, senza efficacia retroattiva, con la possibilità, per le unità immobiliari già iscritte in catasto, di presentare, entro il 15 giugno 2016, gli atti di aggiornamento catastale, scorporando quegli elementi che non costituiscono più oggetto di stima catastale[1]. Sul punto, si evidenzia che il rispetto del citato termine del 15 giugno 2016 consente di poter fruire della minor tassazione IMU/ TASI già dal periodo d’imposta 2016. Sempre in tal ambito, la C.M. 2/E/2016 chiarisce che lo “sconto” IMU/TASI opera anche se le modifiche catastali vengono effettivamente registrate dal sistema DOCFA dopo il 15 giugno 2016 (conta la data di presentazione della domanda)[2]. In particolare, ciò produrrà effetti relativamente al minor importo dell’acconto IMU/ TASI, il cui termini di versamento, come noto, scadono il prossimo 16 giugno. Con riferimento alle novità introdotte nella legge di Stabilità 2016, l’Agenzia delle Entrate conferma che continuano ad essere rilevanti ai fini della stima catastale dei
TRIBUTI
fabbricati industriali: - il suolo; - le costruzioni[3]; - gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità (impianto idrico, elettrico o di climatizzazione, ascensore, pannelli fotovoltaici integrati, etc…). Diversamente, dal 2016 vengono esclusi dalla stima catastale «le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo», ossia proprio i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti a ciò destinati. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate fornisce una casistica dei fabbricati industriali più comunemente usati nelle attività produttive (ad esempio, centrali elettriche, industrie manifatturiere, impianti di risalita), dai quali i “macchinari imbullonati” devono essere scorporati. Nella medesima C.M. 2/E/2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la procedura di accatastamento dei fabbricati censiti nelle categorie D ed E è stata aggiornata inserendo altresì, i riferimenti alla specifica “destinazione d’uso” ed alle “caratteristiche tipologiche” dell’immobile. Si evidenzia, infine, che la nuova disciplina, operante dal 2016 e senza effetto retroattivo, non potrà applicarsi ai contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento della pretesa tributaria sui “macchinari imbullonati” riferita ai periodi d’imposta 2015 e precedenti. Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, nella medesima C.M. 2/E/2016, affronta un altro tema, fornendo alcuni indirizzi operativi in merito all’accatastamento dei cd. “beni comuni non censibili” (la corte di un’abitazione posta come unica unità immobiliare in una particella in cui vi siano anche cantine ed autorimesse, deve essere considerata, ai fini del classamento, come facente parte della superficie catastale dell’abitazione), nonché delle cantine ed autorimesse[5]. Note: [1] A tal riguardo, è stata appositamente aggiornata la procedura DOCFA, con l’introduzione di una nuova fattispecie di variazione catastale, non collegata ad interventi edilizi sull’immobile. [2] La C.M. 2/E/2016 affronta, altresì, l’ipotesi in cui, a seguito delle attività di controllo degli Uffici catastali, il documento presentato per la rideterminazione della rendita non risulti conforme alla normativa. In tal caso, la documentazione viene restituita al professionista con la motivazione circa il mancato aggiornamento, con possibili effetti anche in termini di differimento degli effetti fiscali della variazione catastale (ossia della possibilità di fruire della minor tassazione IMU/TASI già dal 2016). [3] Secondo i chiarimenti della C.M.
2/E/2016, si tratta di «qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno delle unità immobiliari in argomento.» [5]Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti quando hanno accesso autonomo dalla strada, dalla corte esclusiva o da parti comuni (e vanno accatastate nelle ordinarie categorie C/2 Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse). Invece, se il deposito e la cantina comunicano direttamente con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.
PERDITA BENEFICI “PRIMA CASA” - CALCOLO DELLE SUPERFICI - NON RILEVA L’ABITABILITÀ Ai fini della determinazione della superficie utile per stabilire se un‘abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici “prima casa”, non rileva il requisito dell’abitabilità dei singoli vani. Questo il principio giurisprudenziale, oramai consolidato, della Suprema Corte pronunciato nella sentenza n. 1173 depositata il 22 gennaio 2016 la quale, con riferimento alla disciplina previgente in materia di abitazioni di lusso, conferma che ai fini del calcolo della superficie utile non rileva il requisito dell’abitabilità. La vicenda prende le mosse da un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava le maggiori imposte di registro e ipocatastali, oltre l’applicazione di interessi e sanzioni, relativi all’acquisto di un’abitazione per il quale l’acquirente aveva goduto dei benefici “prima casa”, poi
120
disconosciuti dall’Amministrazione poiché l’immobile veniva qualificato di lusso. A tal riguardo, si ricorda che la disciplina attuale, valida, tra l’altro, per l’applicazione, in fase di acquisto, delle agevolazioni “prima casa”[1] (aliquota IVA del 4%[2], ovvero imposta proporzionale di Registro pari al 2%[3]), prevede una nuova nozione di “abitazione di lusso” sia ai fini IVA che Registro. In particolare, la possibilità di fruire delle citate agevolazioni è ammessa, ricorrendone tutti i requisiti soggettivi, per l’acquisto di tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale accatastale nel Gruppo A, ad eccezione delle abitazioni cd. “di lusso”, intendendosi per tali quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico). Si ricorda che la nuova nozione di abitazione “di lusso” è stata introdotta, ai fini dell’imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986)[4], e successivamente confermata anche ai fini IVA, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (nuovo art.21 della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972)[5]. Diversamente, in base alla disciplina previgente, l’abitazione era considerata “di lusso” se rispondente ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969. In particolare, l’art. 6 del citato D.M. qualifica come abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi, tra le altre caratteristiche, una superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina). Ai fini della corretta determinazione della superficie utile complessiva e, dunque, dell’applicabilità dei benefici “prima casa”, in mancanza di una definizione normativa, la giurisprudenza ha precisato che nel suddetto calcolo occorre escludere solo gli ambienti indicati nel citato art. 6. Inoltre, è stato più volte chiarito che la nozione di “superficie utile complessiva” ricomprende anche i vani privi del requisito dell’abitabilità. Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 1173/2015, accogliente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha riaffermato il principio secondo cui in tema di imposte di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso “occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito della “abilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di un’abitazione”. Note:
TRIBUTI
[1]Per tale si intende l’abitazione per la quale ricorrano, in capo all’acquirente, le condizioni di cui alla nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. [2] Per gli acquisti da impresa costruttrice/ ristrutturatrice entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, o anche successivamente, su opzione dell’impresa cedente, da esercitare nel rogito (cfr. art.10, co.1, n.8-bis, del D.P.R. 633/1972). In tale ipotesi, l’imposta di Registro e le Ipocatastali sono dovute in misura fissa pari a 200 euro ciascuna. [3] Per gli acquisti da privato ovvero da impresa costruttrice/ristrutturatrice in regime di esenzione da IVA. Come noto, ai fini dell’imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si applicano due sole aliquote (2% acquisto “prima casa” e 9% in tutti gli altri casi) per un importo almeno pari a 1000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. l’art. dell’art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986 e l’art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013). [4] Cfr. D.L. 104/2013. [5] Cfr. l’art.33 del D.Lgs. 175/2014, cd. “Semplificazioni fiscali” e, C.M. 31/E/2014” .
NUOVO STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA WG69U Sul Supplemento Straordinario n.19 alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 22 dicembre 2015, che, per il comparto dei servizi, approva 26 nuovi Studi di Settore, applicabili a partire dal periodo d’imposta 2015, tra cui lo Studio WG69U (“Costruzioni”), che sostituisce il precedente VG69U, parimenti elaborato su base regionale[1]. Come noto, l’art.10-bis della legge 146/1998 prevede che gli Studi di Settore vengano revisionati, al massimo, ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o dall’ultima revisione. Con riferimento al settore delle costruzioni, l’ultima revisione dello Studio di Settore risaliva al 2012 (Studio VG69U, applicato per i periodi d’imposta 2012-2013-2014). In merito, si ricorda che l’art.1, co.1-bis, del D.P.R. 195/1999, ha stabilito che, a partire dall’anno 2012, gli Studi di Settore revisionati siano pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Lo Studio WG69U applicabile, quindi, dal periodo d’imposta 2015, è stato approvato dalla Commissione degli esperti nella riu-
nione del 2 dicembre scorso[2], nonostante l’astensione di tutte le Organizzazioni di categoria partecipanti all’organismo, ivi compresa l’ANCE. La scelta di non esprimere il proprio parere da parte delle Associazioni di categoria e professionali trova ragione nelle sostanziali difficoltà a fornire una valutazione esatta sull’adeguatezza della revisione, tenuto conto dello stato di difficoltà economica generale in cui versano ancora le imprese interessate dall’applicazione degli Studi. L’ANCE, nonostante abbia formalizzato il proprio parere favorevole alla revisione sotto il profilo tecnico, ha comunque subordinato il proprio assenso generale al formale impegno dell’Amministrazione Finanziaria a: ■ tenere in debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di effettiva implementazione dello strumento; ■ sottoporre all’attenzione della categoria le risultanze dei correttivi congiunturali, che saranno introdotti anche con riferimento al 2015, successivamente all’approvazione dello Studio. In sostanza, l’ANCE ha richiesto che tali correttivi siano portati a conoscenza delle Associazioni di categoria, preliminarmente alla loro definitiva approvazione, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra i dati congiunturali presi a base dei suddetti correttivi ed i dati definitivi sull’andamento economico del settore. In linea generale, l’Associazione ha evidenziato forti preoccupazioni legate alla perdurante congiuntura economica avversa che il settore attraversa, nonostante i segnali generali di ripresa dell’economia italiana, auspicando quindi che i correttivi congiunturali ai risultati dello Studio possano cogliere, in misura puntuale, l’attuale realtà produttiva delle imprese del settore. L’utilizzo dei correttivi, tuttavia, secondo l’ANCE, “metterebbe in discussione l’utilità stessa
121
dello strumento ai fini dell’accertamento”. Inoltre, si evidenzia che, anche lo Studio WG69U (come il precedente VG69U) presenta una struttura “regionalizzata”, in base alla quale le funzioni di ricavo sono specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto di come la collocazione territoriale delle imprese incida direttamente sui modelli organizzativi, sui costi dei fattori produttivi, sui livelli di qualità e di prezzo dei prodotti[3]. Sotto tale profilo, si ricorda che, nella medesima Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 dicembre 2015 (SS. n.16), è stato pubblicato il Decreto relativo alla “territorialita’ del livello delle locazioni immobiliari”(cfr. anche la nota allegata al medesimo D.M.), che individua specifici indicatori territoriali, al fine di differenziare l’applicabilità dello Studio di Settore per le costruzioni a seconda del luogo in cui viene svolta l’attività economica. Con riferimento all’ambito applicativo si ricorda che lo Studio WG69U interessa tutte le imprese e le società operanti nel settore edile con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2, co.1, del D.M. 22 dicembre 2015). Sul piano operativo, come stabilito dall’art.5 del D.M. 22 dicembre 2015, tali soggetti sono tenuti a presentare la “Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore”, allegata al modello UNICO 2016. Note: [1] Per completezza, si evidenzia che gli elementi necessari, per il calcolo del “ricavo minimo” sono riportati nell’allegato n.29 al D.M. 22 dicembre 2015. [2]Cfr. ANCE “Studio di Settore per l’edilizia - Approvato il nuovo Studio WG69U” - ID n.22925 del 2 dicembre 2015. [3]Cfr. l’art. 83, co.19-20, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, nella legge 133/2008.
INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......13-14: ....- 0,70% ( Variazione febbraio.......13-14: ....- 0,40% ( -- ) Variazione marzo .........13-14: ....- 0,20% ( -- ) Variazione aprile...........13-14: ....- 0,30% ( -- ) Variazione maggio........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione giugno.........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione luglio...........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione agosto.........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione settembre....13-14: ....- 0,40% ( -- ) Variazione ottobre.........13-14: ......0,20% (0,15%) Variazione novembre....13-14: ......0,00% (--) Variazione dicembre.....13-14: ......0,00% (--)
febbraio........................................................................... 1,002500 marzo.............................................................................. 1,003750 aprile................................................................................ 1,005701 maggio............................................................................. 1,007652 giugno.............................................................................. 1,009603 luglio................................................................................ 1,010152 agosto.............................................................................. 1,012804 settembre........................................................................ 1,011250 ottobre............................................................................. 1,013902 novembre........................................................................ 1,013750 dicembre.......................................................................... 1,015000
PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio. ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.
B =1995 2002 114,1 114,2 114,3 114,5 114,6 114,8
LUG.
115
BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8
114,9
2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9
2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9
100,3
103,1
BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7
BASE=2010 2012 2013 2014 104,8 105,9 105,7 105,1 106,2 105,9 105,2 106,0 105,5 105,5 105,9 105,7 105,6 106,3 105,6 105,5 106,1 105,7
2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6
2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6
2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
106,1
106,8
111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6
113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3
103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0
105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4
106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1
106,4 106,3 106,1 106,1 106,1 105,9
106,9 106,9 106,6 106,6
112,7
AGO. 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 SET. 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 OTT. 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 NOV. 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 DIC. 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 111,2 MEDIA 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 110,6 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
2015 106,2 106,0 106,0 105,9 106,0 106,0
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 CHE E’ PARI A 106,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GEN. 35,19% 31,68% 29,07% 22,74% 19,82% 14,59% 12,14% 7,65% 8,13% 4,31% 1,72% 0,66% 0,85% 0,38% FEB. 35,07% 31,32% 28,03% 22,37% 19,46% 14,05% 11,73% 7,93% 8,13% 4,41% 1,43% 0,38% 0,66% 0,57% MAR. 34,95% 31,20% 27,69% 20,66% 17,60% 13,83% 11,62% 8,13% 7,93% 3,90% 1,33% 0,57% 1,04% 0,57% APR. 34,72% 30,96% 27,13% 20,78% 17,49% 13,30% 11,01% 8,22% 6,13% 3,80% 1,04% 0,66% 0,85% 0,66% MAG. 34,60% 30,96% 25,57% 21,02% 17,37% 13,09% 10,40% 8,13% 6,13% 3,60% 0,95% 0,28% 0,95% 0,57% GIU. 34,36% 30,96% 25,46% 20,90% 17,37% 13,19% 7,07% 8,22% 6,32% 3,19% 1,04% 0,47% 0,85% 0,57% LUG. 34,13% 30,48% 24,69% 20,42% 17,15% 13,19% 7,17% 8,42% 6,32% 3,19% 1,14% 0,47% 0,47% -0,19% AGO. 34,01% 30,72% 24,58% 20,18% 16,92% 13,09% 7,26% 8,32% 6,13% 3,09% 1,23% 0,38% 0,19% -0,28% SET. 33,78% 30,72% 24,26% 20,06% 16,92% 12,98% 7,36% 8,22% 6,04% 3,00% 0,95% 0,28% 0,28% -0,28% OTT. 33,78% 30,60% 24,04% 20,18% 16,92% 13,19% 8,03% 8,32% 6,04% 3,00% 0,85% 0,57% 0,47% 0,0 % NOV. 33,67% 30,48% 23,72% 20,06% 16,69% 13,09% 8,71% 8,32% 6,04% 3,00% 0,95% 0,57% 0,47% 0,0 % DIC. 33,55% 30,48% 23,62% 20,30% 16,58% 12,88% 8,61% 8,32% 5,95% 3,00% 0,95% 0,66% 0,47% MEDIA 34,32% 30,88% 25,63% 20,80% 17,52% 13,37% 9,23% 8,18% 6,60% 3,45% 1,13% 0,49% 0,63%
122
LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO FINO A 40.000 EURO - ACQUISTO DI BENI CENTRALIZZATO È stata pubblicata Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”. Il Provvedimento, in vigore dal 1°gennaio u.s., contiene alcune disposizioni di particolare rilievo in materia di lavori pubblici, di seguito riassunte. Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata Le legge di Stabilità contiene previsioni volte a conseguire maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione dei prezzi unitari d’acquisto e l’utilizzo delle forme di centralizzazione. Il testo del provvedimento normativo in questione introduce, però, alcune disposizioni che impattano anche sull’affidamento dei lavori pubblici, riassumibili come segue. Ricorso a Consip per la manutenzione dei beni gestiti dall’Agenzia del Demanio (art. 1, c. 504) Viene previsto che, ferme restando le disposizioni che attribuiscono all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari, effettuati su immobili di proprietà dello Stato e in uso alle Amministrazioni - o degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore su beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualunque titolo dalle amministrazioni - gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. Con la Legge di Stabilità, quindi, si consente alle stazioni appaltanti, ivi compresa l’Agenzia del Demanio, la possibilità di ricorrere alla Consip, e, quindi, alle sue modalità operative prevalentemente telematiche (Mepa, sistemi dinamici di acquisizione, convenzioni ed accordi quadro) anche per le attività di manutenzione. Ciò potrebbe comportare alcuni problemi nella gestione delle procedure di gara inerenti i lavori, in quanto le modalità tipicamente telematiche di gara, oltre ad essere inadatte a tutte quelle tipologie di lavoro non standardizzabile, possono contribuire, mediante il meccanismo dei rilanci, alla presentazione di offerte con ribassi elevati. Affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro (art. 1, c. 501) Il disposto dell’art 1, comma 501 estende
anche ai Comuni con meno di 10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente, quindi senza ricorrere a centrali di committenza, per l’affidamento di lavori (oltreché di beni e servizi) di importo inferiore a 40.000 euro (possibilità prima limitata ai soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti). In tal modo si sottraggono, quindi, all’obbligo di centralizzazione - cui soggiacciono tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, ai sensi dell’art. 33, c. 3-bis, del Codice dei contrattigli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, che, ai sensi del Codice dei contratti, possono essere affidati direttamente dal RUP, senza il ricorso alla gara.
APPROVATA LA LEGGE CHE DELEGA IL GOVERNO A RISCRIVERE IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI Il 14 gennaio 2016, è stato approvato, in via definitiva al Senato, il testo del DDL di delega per il recepimento delle nuove direttive UE in materia di appalti concessioni. Il provvedimento non ha subìto modifiche rispetto al testo approvato alla Camera lo scorso novembre. Con l’approvazione della delega si avvia, quindi, ufficialmente la fase di riscrittura del nuovo codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale è prevista la possibilità per il Governo di optare per un unico provvedimento, da adottare entro il 18 aprile p.v. (ipotesi attualmente più accreditata), ovvero due provvedimenti, il primo entro il 18 aprile p.v., ed il secondo, di riordino, che dovrebbe vedere la luce entro il 31 luglio p.v.. Naturalmente, si apprezza l’impegno manifestato da ultimo dal Ministro Delrio verso la prima soluzione, al fine di evitare situazioni di frammentazione del quadro normativo che porrebbero in forte difficoltà le stazioni appaltanti nella gestione delle gare e dei lavori nel periodo transitorio. In sintesi questi i principi previsti dalla legge cui si dovranno attenere gli estensori del nuovo Codice. PRINCIPALI ASPETTI POSITIVI - Indicazione di modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia negli appalti sotto soglia UE. Il criterio risponde alle esigenza dell’Ance di introdurre un metodo “antiturbativa”, in caso di esclusione automatica delle offerte anomale. (lett. ff) -Mantenimento del criterio del prezzo più
123
basso, definendone criteri e soglie di importo di applicazione obbligatoria. Il criterio risponde all’esigenza di prevedere una fascia di appalti in cui non sia possibile applicare l’OEPV (ad esempio 2,5 mln). (lett. ff) PANTONE 281 -Razionalizzazione, semplificazione e draCMYK 100 - 72 - 0 - 32 stica riduzione delle normative; RGB 0 disposizioni - 40 - 104 attribuzione all’ANAC di compiti di “soft law” (bandi tipo, linee guida), anche a carattere cogente e rafforzamento dei poteri di vigilanza. (lett. b),d), e) e t).) - Abrogazione della garanzia globale di esecuzione c.d. “performance bond”) a far data dall’entrata in vigore del decreto di riordino e sospensione della stessa nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della delega e quella di entrata in vigore del decreto di riordino, con estensione alle gare in corso, non aggiudicate provvisoriamente. (comma 11) - Superamento/ riscrittura della legge obiettivo. (lett. sss) -Divieto di introdurre prescrizioni normative più gravose di quelle previste dalle direttive comunitarie (c.d. divieto di “ Gold Plating”). (lett. a), - Riordino della disciplina dei contratti pubblici per i beni culturali. (lett. o) - Predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici ed i contratti di concessione. (lett. e) - Obbligo di applicare il Ccnl nazionale e territoriale in vigore per la zona e per il settore in cui si eseguono i lavori pubblici, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente. (lett. ggg) - Riduzione degli oneri a carico dei partecipanti alle gare e piena possibilità di integrazione documentale non onerosa (c.d. soccorso istruttorio). (lett. z) - Forte limitazione della possibilità di ricorso all’avvalimento. (lett. zz) - Misure di contrasto alla corruzione negli appalti e nelle concessioni. (lett. q) - Misure a favore delle PMI, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e premialità per i concessionari che le coinvolgano in gara ed in fase di esecuzione. Conferma dell’obbligo di motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti. (lett. ccc) - Introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall’ANAC. (lett. bb). - Rivisitazione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici (SOA), con previsione di criteri “reputazionali” per la qualificazione delle imprese, su dati oggettivi e misurabili. (lett. uu) - Razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato. (lett. ss) e tt) - Razionalizzazione dei metodi di soluzione
PA CM RG
LAVORI PUBBLICI
delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, introduzione di un rito speciale per l’immediata risoluzione del contenzioso sui requisiti di partecipazione e previsione di forme di débat public. (lett. qqq), bbb) e aaa). - Favor per la sostenibilità energetica e ambientale nell’ambito degli appalti. (lett. p). - Regolamentazione delle lobby. (lett. ppp) -Cancellazione dell’onere di rimborso della pubblicità di bandi e avvisi di gara a carico dall’aggiudicatario. (lett. s) - Per il sotto soglia, nonché per l’esecuzione di acquisti in economia, introduzione di una disciplina volta a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara. (lett. g) - Promozione dell’uso del Bim ( Building information modeling). I progetti dovranno poi essere pubblicati on-line per permettere un’adeguata “ponderazione dell’offerta”. (lett. oo) e q) punto 6 - Divieto, per la stazione appaltante, di scegliere il collaudatore tra il personale di amministrazioni ubicate nella medesima regione. (lett. nn) - dispone altresì la fissazione di un tetto ai corrispettivi. - Disciplina dei contratti segretati, con rafforzamento dei controlli preventivi e successivi della Corte dei Conti e dell’obbligo di motivazione.
Va comunque superato il sistema della norma “taglia riserve”. (lett.ee) - Eliminazione dell’appalto integrato su progetto preliminare e possibilità di utilizzo di quello su progetto definitivo, tenendo conto del contenuto innovativo e tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione, in relazione al valore complessivo dei lavori. Preferenza per la messa a gara del progetto esecutivo. In caso di appalto integrato su progetto definitivo, dopo l’entrata a regime del “BIM”, si potrebbe introdurre, in via sperimentale, una fase di dialogo, tra stazione appaltante e concorrenti, finalizzato ad individuare la soluzione progettuale migliore. (lett. oo) - Previsione di limiti agli affidamenti “in house”. Si prevede l’istituzione, presso l’ANAC, di un albo di soggetti “in house” e l’obbligo di pubblicare tutti gli atti “connessi all’affidamento” e di valutare la congruità dell’offerta anche in caso di aggiudicazione diretta. Al fine di garantire la concorrenza e la parità di trattamento degli operatori economici, appare opportuno introdurre un obbligo di
PRINCIPI CONDIVISIBILI, DA AFFINARE/ MIGLIORARE NELLA FASE DI RISCRITTURA DEL CODICE - Previsione di un albo nazionale, gestito dall’ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti e concessioni – nonché del responsabile dei lavori, DL e collaudatore nei affidamenti a General Contractor. Si ritiene preferibile che il sorteggio sia effettuato direttamente dall’ANAC. Il collaudatore dovrebbe essere sorteggiato anche per gli appalti ordinari. (lett.hh), mm) - Obbligo di ricorrere alle Centrali di Committenza. Per i comuni non capoluogo di provincia, dovrebbe essere prevista una soglia d’importo sottratta da tale obbligo (pari, ad esempio a 500.000 Euro). Inoltre, andrebbe prevista una specifica regolamentazione dei rapporti tra i Comuni non capoluogo di Provincia e le centrali di committenza ovvero le Unioni di Comuni. (lett. dd). - Revisione della disciplina sulla validazione dei progetti. Andrebbe chiarito che, fatti salvi gli appalti di importo contenuto (150.000 Euro), il soggetto validatore debba essere sempre esterno alla stazione appaltante. (lett. rr) -Maggiore qualità progettuale, con responsabilità del progettista, in caso di errori di progettazione.
124
valutazione comparativa di più offerte in caso di affidamento diretto. (lett. eee) IMPEGNI POSITIVI ASSUNTI DAL GOVERNO - Adozione di opportune iniziative volte ad attribuire rilievo contrattuale al computo metrico estimativo dei lavori, anche al fine di stabilire un più equilibrato rapporto tra amministrazione committente ed impresa esecutrice. (Ordine del giorno 9/3194-A/50 su lettera q) punto 6) - Definizione dei casi di pagamento diretto dei subappaltatori, subordinandola al preliminare accertamento della violazione contrattuale da parte della stazione appaltante nonché eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore. (Ordine del giorno - 9/3194/53 su lett. rrr) - Evitare la richiesta di ulteriori requisiti di qualificazione gara per gara oltre al sistema di qualificazione vigente per la partecipazione agli appalti di minore importo, allo scopo di evitare la duplicazione di oneri a carico delle PMI, partecipanti alle gare.
LAVORI PUBBLICI
IN GAZZETTA LA LEGGE C.D. “GREEN ECONOMY”: LE NOVITÀ PER GLI APPALTI PUBBLICI Con la legge n. 221 del 28/12/2015 (in G.U . n .13 del 18/1/2016), il Parlamento ha finalmente licenziato le nuove misure in materia ambientale per promuovere la Green Economy. Particolare interesse per il settore dei lavori pubblici assumono le disposizioni introdotte capo IV della legge e relative al ricorso agli appalti verdi. Al riguardo, è doveroso ricordare che Il termine appalti verdi o Green Public Procurement indica l’insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa degli appalti pubblici. L’Italia ha adottato un Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 aprile del 2008 (revisionato con Dm del 10 aprile 2013), il c.d. PAN GPP. In particolare, il PAN GPP, fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (c.d. CAM). I CAM specifici per il settore dell’edilizia, previsti dal PAN GPP, risultano ancora in fase di elaborazione presso il Ministero dell’Ambiente. Ciò premesso, il testo della legge introduce alcuni correttivi al codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006). Viene innanzitutto prevista una modifica al comma 7 dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici in tema di cauzione provvisoria (Art. 16, comma 1). In particolare, è introdotta una riduzione del 30% dell’importo della cauzione provvisoria (e del suo eventuale rinnovo), per gli operatori economici registrati al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quella del 50% già prevista nel caso di possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000. Inoltre, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ altresì ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/ TS 14067.
Numerose modifiche interessano l’art. 83 del codice dei contratti pubblici in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, per quanto riguarda i lavori pubblici: - si prevede, alla lett. e), che le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera siano valutate anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai C.A.M. (Art. 19, comma 4); - al comma 1 lett f), è previsto che, nell’elaborazione del criterio di valutazione dell’offerta relativo al costo di utilizzazione e manutenzione, si possano anche tenere in considerazione i consumi di energia delle risorse naturali alle emissioni inquinanti nonché i costi complessivi inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera (Art. 16, comma 2, lett. a, n. 2)); - s’introduce di una nuova lettera f bis), in merito alla possibilità di compensare le emissioni di gas ad effetto serra associate all’attività d’azienda secondo i metodi stabiliti dalla raccomandazione n. 2013/179/ UE della Commissione (Art. 16, comma 2, lett. b); - viene prevista, al comma 2, la necessaria specificazione, nel bando di gara, del metodo che l’amministrazione utilizzerà per la valutazione dei costi del ciclo di vita, laddove richiesti in offerta (Art. 16, comma 2, lett. b)); in ogni caso, tale metodo deve soddisfare le seguenti condizioni: · basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; · essere accessibile a tutti i concorrenti; · fondarsi su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo. Si sottolinea che la nuova direttiva appalti (Dir 2014/24/UE), attualmente in vigore ed in corso di recepimento, prevede la possibilità per le amministrazioni di ricorrere ai costi di ciclo di vita del prodotto nella valutazione dell’offerta. Infine, la legge amplia, altresì, i poteri di monitoraggio e gli obblighi informativi, al fine di consentire una più effettiva considerazione dei criteri ambientali minimi all’interno delle procedure d’appalto. In particolare, vengono attribuiti all’Osservatorio dei contratti pubblici compiti di monitoraggio sull’applicazione dei criteri ambientali minimi nonché sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN GPP (art. 19, comma 1). Infine, viene introdotto l’obbligo che i bandi-tipo contengano indicazioni per l’integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi, modificando in modo l’articolo 64, comma 4-bis del Codice dei contratti (art. 19, comma 2).
125
PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE STABILISCE IL MODELLO DI FORMULARIO PER IL DGUE Con il regolamento (UE) 2016/7, del 5 gennaio 2016, la Commissione europea ha adottato formalmente il nuovo Documento di gara unico europeo (DGUE), destinato a sostituire i sistemi nazionali di auto-dichiarazione attualmente esistenti nell’UE. Il DGUE mira a ridurre gli oneri amministrativi a carico del concorrente, sostituendo la necessità di produrre immediatamente certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione, con la necessità di fornire una prova documentale preliminare. L’introduzione negli Stati Membri del DGUE è stata prevista e disciplinata dall’articolo 59 della nuova direttiva appalti (2014/24/UE), ma si applicherà anche agli appalti aggiudicati nei settori speciali, laddove siano utilizzati i criteri di qualificazione previsti per i settori ordinari. Nello specifico, DGUE consiste in un’autodichiarazione da parte dell’operatore economico, attestante l’assenza di cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti di qualificazione, compresi i riferimenti all’impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento. Tale documento dovrà identificare le autorità o i soggetti titolari del potere di rilascio dei certificati originali; dovrà altresì contenere una dichiarazione dell’operatore economico attestante che, su istanza della stazione appaltante e senza ritardo, sarà in grado di fornire il certificato richiesto in forma originale. Inoltre, nel DGUE sono riportate le informazioni necessarie al fine di consentire alla stazione appaltante l’accesso alla documentazione a comprova dei requisiti del concorrente, laddove contenuta in specifiche banche. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica ed è basato su un formulario predisposto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Per facilitare il suo utilizzo, è stato sviluppato per gli Stati membri e le imprese un sistema libero, basato sul web (e-Certis). Chi volesse visionarne il modulo (di parecchie pagine) può farne richiesta agli uffici del Collegio Costruttori.
LAVORI PUBBLICI
PER LE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IL RESPONSABILE DEI LAVORI NON PUÒ ESSERE L’APPALTATORE BENSÌ È IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. L’ ANCE ha presentato ad ANAC, in data 9 giugno 2015, una istanza di parere in relazione ad una gara del Comune di Vercelli avente ad oggetto primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortica esterna della Torre Civica di Vercelli. In particolare il quesito era volto a chiarire la legittimità della previsione della lettera di invito alla gara secondo la quale l’appaltatore assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori , in contrasto con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 81/08. ANCE, nell’istanza di parere, ha evidenziato che il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all’articolo 89, comma 1, lettera c), definisce il Responsabile dei lavori come “il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”. In tal senso, a parere di ANCE, la clausola della lettera d’invito in esame, risulta in contrasto con il dettato normativo sopra riportato, in quanto nell’ambito dei lavori pubblici - quali sono l’oggetto del decreto legislativo n. 163/2006 - il responsabile dei lavori non può essere l’Appaltatore bensì è il Responsabile del procedimento. ANAC con parere n. 223/2015 ha rilevato che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010 la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il Consiglio ha pertanto concluso ritenendo non conforme l’operato della stazione appaltante chiedendo alla stessa di far conoscere i provvedimenti assunti a seguito della pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
126
GIURISPRUDENZA I CHIARIMENTI DEL BANDO SONO- AMMISSIBILI PER RENDERE UNA CLAUSOLA DI BANDO NON PER INTRODURRE NUOVE CONDIZIONI
(Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 74) La sentenza trae origine dalla seguente vicenda. La Azienda U.S.L. indiceva una gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Santo Spirito Avverso tale aggiudicazione proponeva ricorso il primo non aggiudicatario. Il ricorrente contestava la legittimità dell’aggiudicazione, evidenziando il mancato possesso in capo all’aggiudicatario del requisito di carattere speciale SOA OS5. Del resto, la stazione appaltante nel corso della procedura di gara “apportava una vera e propria modifica del bando” (punto della sent.), allorché sostituiva (recte: integrava) con un chiarimento al bando il requisito speciale SOA OS5 con quello SOA OS4 sull’erroneo presupposto dell’equivalenza dei due requisiti fondata su un rapporto di genere a specie tra le due categorie. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che “correttamente il T.A.R. ha valutato la legittimità dell’esito della gara alla luce della primigenia lex specialis del concorso, ripristinata nel suo contenuto iniziale e non suscettibile di mutamento. Ogni diversa pronunzia, e cioè di annullamento in toto della gara come prospettato dalla ricorrente, sarebbe incorsa nel vizio di extra petizione perché estranea al thema decidendum quale introdotto dall’[appellante]. Né la domanda proposta dall’[appellante] si configura contraddittoria, ove si consideri che il Consorzio ha agito a tutela delle prerogative di un soggetto in possesso della qualificazione peculiare ai lavori di cui alla categoria SO5 e per il rispetto di una disciplina di gara che aveva ab initio preso in considerazione la natura specialistica dei lavori rientranti in detta categoria con ogni effetto sul requisito di qualificazione dei concorrenti ai fini dell’affidamento”
URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PER SOPRAELEVARE IN ZONA AL ALTA SISMICITÀ BISOGNA VERIFICARE PREVENTIVAMENTE IL NUMERO MASSIMO DI PIANI AMMESSI Sul BURL 30 dicembre 2015 n. 53 (Supplemento) è stata pubblicata la Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 42 recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2016”. Con riguardo alla normativa relativa alle costruzioni in zona sismica, l’articolo 16 del Collegato 2016 modifica la recente Legge Regionale n. 33/2015 e introduce una nuova disposizione in merito alla sopraelevazione degli edifici. Viene chiarito che nelle zone ad alta sismicità (zone 1 e 2) l’autorizzazione preventiva all’inizio dei lavori prevista dall’art. 8 della L.R. 33/2015, sostituisce la certificazione prevista dall’art. 90, comma 2 del DPR n. 380/2001 e il provvedimento espresso di autorizzazione o diniego all’inizio dei lavori deve dare conto del numero massimo dei piani realizzabili in sopraelevazione e dell’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Per gli interventi di sopraelevazione dei comuni a bassa sismicità continua invece ad applicarsi quanto già previsto dal citato art. 90, comma 2.
I REATI CONTEMPLATI NELLA NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA NON POSSONO ESSERE DEPENALIZZATI Il Governo, in attuazione delle deleghe contenute nell’art. 2 Legge 67/2014, ha emanato due decreti legislativi in materia penale, volti a depenalizzare una serie di reati “minori”, trasformandoli in illeciti civili o amministrativi e cioè: • il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili • il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 “Disposizioni in materia di depenalizzazione” entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 e in vigore dal 6 febbraio 2016. Il primo provvedimento, per quanto di interesse del settore privato delle costruzioni,
contiene la riscrittura del reato di “Danneggiamento” di cui all’art. 635 del Codice penale che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque distrugga, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, tra le altre, le seguenti cose altrui: •edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625” del Codice penale (ossia, tra l’altro, cose destinate al pubblico servizio o a pubblica utilità). Il secondo provvedimento, invece, stabilisce che “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”. Tale disposizione di depenalizzazione non si applica ai reati contenuti nel Codice penale e in una serie di leggi elencate in allegato al decreto legislativo n. 8/2016, fra le quali figurano le leggi in materia urbanistica, edilizia e di ambiente e cioè: • Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”; •Legge 64/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; • Legge 1086/1971 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” • D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. Si ricorda che il Governo era già intervenuto in materia penale con il D.lgs.28/2015 “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto” che, introducendo l’art. 131 bis nel Codice penale, ha escluso la punibilità di alcuni fatti costituenti reato “quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005
(articolo a cura del Geom. Antonio Gnecchi) Con la legge regionale 12 novembre 2015, n. 38 sono stati sostituiti tre articoli della legge regionale n. 12 del 2005 che riguardano tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, le funzioni della commissione per il paesaggio e le modalità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare: A- con il nuovo articolo 80 sono state attri-
127
buite le nuove funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica inserendo, ex novo, l’esercizio anche dell’unione di comuni, salvo i casi di esclusione. Spettano, pertanto ai comuni o alle unioni di comuni, tutte lePANTONE funzioni281 amministrative per il rilascio dell’autorizzazione CMYK 100 - 72 - 0paesaggistica, - 32 oltre a quelle del in materia di conRGBparere 0 - 40 - 104 dono e sanatoria edilizia, ad esclusione di quelle che restano attribuite alla provincia, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane. Alla regione spettano le funzioni amministrative già in precedenza a questa attribuite. Alla provincia sono state tolte le funzioni che riguardano: - le opere di sistemazione montana per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, - gli interventi di trasformazione del bosco. Nel contempo le sono state attribuite le seguenti funzioni: f) le opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee, g) interventi relativi a opere idrauliche realizzate dalla provincia, ad eccezione di quelle di canali inclusi nell’Allegato A alla LR n. 12/2005, h) le opere di sistemazione montana, non di competenza delle comunità montane. Agli enti gestori dei parchi regionali sono state attribuite le funzioni amministrative relative a due tipologie di interventi: a) quelli da realizzare in ambiti assoggettati alla specifica disciplina comunale dal PTCP, b) quelli relativi a opere idrauliche realizzate dall’ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle di canali inclusi nell’Allegato A alla LR n. 12/2005. Infine, sono state attribuite alle comunità montane le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, oltre al parere in materia di sanatoria edilizia, relative a due tipologie di intervento: a) opere di sistemazione montana per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana, ad eccezione di quelle di canali inclusi nell’Allegato A alla LR n. 12/2005. Un elemento di novità riguarda gli interventi di trasformazione del bosco (comma 7) le cui funzioni amministrative, che comprendono anche gli interventi o opere che comportino la trasformazione del bosco, ad esclusione di quelle di competenza regionale, sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori dei parchi, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni. La norma precisa, però, che, qualora non si renda necessaria la trasformazione del bosco, nel caso di interventi o opere edilizie, l’ente competente, rilascia un unico provvedimento paesaggistico, esprimendo
PA CM RG
URBANISTICA
una propria valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione dell’opera. Agli enti, a cui sono state attribuite le suddette funzioni amministrative, competono anche gli atti e i provvedimenti inibitori di sospensione dei lavori (comma 8). L’ultima disposizione riguarda la sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari all’esercizio delle funzioni amministrative. Il comma 9, infatti, prevede che per i comuni o per le unioni di comuni, sia stata verificata la sussistenza di tali requisiti per esercitare le funzioni amministrative a loro attribuite. Per i comuni o unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e provvedimenti sanzionatori, sono esercitate per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori del parchi e dalle comunità montane, nonché dalla provincia per i restanti territori. Alla stessa stregua per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative sono esercitate dalla regione. B- con il nuovo articolo 81, si sono modificate le materie sulle quali la commissione del paesaggio si esprime. È stata tolta l’espressione del parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 159 (regime transitorio), aggiungendo quelle di cui all’articolo 4 del dPR n. 139 del 2010 in ordine al procedimento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. Sono stati tolti i punti 4 e 5 dello stesso articolo. C- con il nuovo articolo 82, che disciplina le modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si è incluso, tra le funzioni amministrative relative al rilascio della stessa, e applicazione delle relative sanzioni, anche quelle relative al dPR n. 139 del 2010, sul procedimento semplificato. È stato tolto, ovviamente, il riferimento al solo art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dopo l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR e al PTCP. È invece stato completamente corretto il dispositivo sulla validità dell’autorizzazione paesaggistica, precedentemente valida per 5 anni dalla data della stessa, con l’immediata efficacia dell’autorizzazione che conserva efficacia per il periodo stabilito dal D.Lgs. n. 42/2004, così come è stato modificato ad opera dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 106 del 2014, ovvero: - L’autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, - I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere
conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, - Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
APPLICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON E SENZA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE La ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione paga, in molti casi, su importi minori derivanti al valore determinato per le nuove costruzioni, proprio in relazione al costo reale degli interventi previsti dal progetto proposto. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia NON comportanti demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione non può essere superiore a quello stabilito per le nuove costruzioni, confermando la disposizione statale vigente , ma senza che sia necessaria l’intermediazione del consiglio comunale. Per i suddetti interventi, quindi, si prescinde dall’individuazione del costo in base al progetto presentato, qualora il richiedente assuma come proprio il costo base previsto per le nuove costruzioni. Si tratta del solo costo base, al quale non andranno applicate le maggiorazioni ed andranno applicate le aliquote della ristrutturazione e non quelle delle nuove costruzioni. Al contrario (comma 6), qualora la ristrutturazione sia operata mediante demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione è determinato automaticamente equiparandolo a quello base previsto per le nuove costruzioni e non è ammessa la dimostrazione di un costo inferiore. Analogamente a quanto disciplinato dai commi 8 e 9 dell’articolo 44 in ordine agli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni non comportanti demolizione e ricostruzione, il regime del costo di costruzione sarà lo stesso delle nuove costruzioni. A questa conclusione si giunge in assenza di una specifica disposizione all’ interno dell’articolo 48 della LR 12/2005 che disciplina il costo di costruzione, per gli interventi non “ricostruttivi”. A mio giudizio, tenuto conto che la norma riguarda esclusivamente “gli interventi di
128
ristrutturazione NON comportanti demolizione e ricostruzione”, ne deriva che agli interventi di ricostruzione, per di più in un regime libero dalla sagoma e dal sedime – con il solo vincolo della volumetria preesistente - , si applica il costo di costruzione come se si trattasse di nuova costruzione. Si applica la percentuale per le nuove costruzioni corrispondente alla classe dell’edificio, stabilita dalla DGR del 1994 ( da 6 a 18), sul costo di costruzione dell’edificio. Quest’ultimo verrà determinato, a sua volta, applicando alla superficie a contributo, il costo base maggiorato in relazione alla classe dell’edificio. Anche in questo caso la conclusione susciterà qualche perplessità, ma non pare si possa giungere ad una conclusione diversa, neppure attraverso un atto discrezionale del comune.
APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON E SENZA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE L’articolo 44, comma 10, della LR n. 12/2005, a partire dalla sua entrata in vigore, prevedeva che “per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 (cioè quelli non comportanti la demolizione e ricostruzione) gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti della metà”. E’ ovvio che gli oneri di urbanizzazione si riferiscono alle tariffe stabilite dalle deliberazioni comunali, per tutte le destinazioni funzionali, da applicare agli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, come da esempio seguente: A. Per nuove costruzioni residenziali: - Oneri di urbanizzazione primaria €/mc. 3,00 - Oneri di urbanizzazione secondaria €/mc. 5,00 B. Per ristrutturazioni residenziali: - Oneri di urbanizzazione primaria €/mc. 1,50 - Oneri di urbanizzazione secondaria €/mc. 2,50 L’articolo 44 è stato modificato, per quanto riguarda l’applicazione degli oneri, una prima volta, nel 2012 con l’introduzione del comma 10-bis, ad opera dell’art. 17, comma 3, della LR n. 7/2012, secondo il quale: “I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale
URBANISTICA
sostituzione edilizia, possono ridurre, in misura non inferiore al cinquanta per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”. Il comma 10 dello stesso articolo ha subito una modifica con l’art. 4, comma 6, della LR n. 31/2014, riducendo del sessanta per cento (anziché del cinquanta per cento) gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione di edifici che non venivano demoliti e ricostruiti (quelli, per intenderci, di cui al comma 8). Lo stesso comma 10 stabilisce che gli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni edilizie - quindi le tariffe comunali - da applicare per far pagare la quota del contributo , sono quelle “riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 60 per cento”. Ne consegue che, a differenza dell’esempio sopra riportato, le tariffe degli oneri di urbanizzazione da applicare, per la residenza, a far tempo dall’entrata in vigore della LR n. 31/2014, sono dovute per le ristrutturazioni “ordinarie”come da esempio seguente: C. Per nuove costruzioni residenziali: - Oneri di urbanizzazione primaria €/mc. 3,00 - Oneri di urbanizzazione secondaria €/mc. 5,00 D. Per ristrutturazioni residenziali: - Oneri di urbanizzazione primaria €/mc. 1,20 (60% di € 3,00) - Oneri di urbanizzazione secondaria €/mc. 2,00 (60% di € 5,00) Vero è che il successivo comma 10-bis prevede la possibilità per i comuni di ridurre le tariffe degli oneri fino al 50% per gli interventi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione, ma tale facoltà risulta applicabile con una riduzione fino al 50%, sempre rispetto alle tariffe stabilite per interventi di nuova costruzione. Non è vero che il co. 8 si applica “nel caso di demolizione e ricostruzione”, mentre è sostenibile con il ”buon senso” che gli oneri fossero -anche in passato- applicabili “al nuovo”. Il legislatore regionale, per i casi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 27, co. 1, lett. d), della LR 12/’05, non ha mai considerato gratuita nessuna forma di ristrutturazione, peraltro prevedendo le seguenti forme di onerosità: 1) applicare gli oneri (primari e secondari) alla volumetria virtuale, con riferimento alle tariffe per interventi ristrutturativi, (comma 8, lettera a), art. 44); 2) chiedere che gli oneri siano riferiti alla volumetria reale, applicando, ovviamente le stesse tariffe per gli interventi di ristrutturazione, purché non si demolisca e ricostruisca l’edificio (comma 9, art. 44); 3) distinguendo le tariffe degli oneri a seconda che sia prevista o meno la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, con una diversa riduzione delle tariffe stabilite per le nuove costruzioni, secondo le seguenti previsioni: a) con la riduzione obbligatoria del 60%
degli oneri fissati dalle tabelle comunali per interventi di nuova costruzione, qualora non sia prevista la demolizione e la ricostruzione dell’edificio (art. 44, co. 10), b) con la riduzione facoltativa (per i comuni) massima del 50% degli oneri fissati dalle tabelle comunali, sempre per interventi di nuova costruzione, qualora sia prevista la demolizione e la ricostruzione dell’edificio (comma 10-bis). Per quest’ultima ipotesi, però, in assenza di un atto esplicito da parte dei comuni, sono necessarie tre precisazioni: 1) i commi 8 e 9 si applicano agli interventi di ristrutturazione “non comportanti demolizione e ricostruzione”, il che significa che il regime degli oneri per gli interventi di demolizione – ricostruzione riconducibili alla ristrutturazione, nonostante la qualificazione ai sensi dell’art. 27, sarà invece lo stesso delle nuove costruzioni, 2) a tale conclusione si era giunti in assenza di una specifica disposizione all’interno dell’art. 44 della LR n. 12/2005 che disciplinasse gli oneri dovuti, per gli interventi “ricostruttivi”. La norma riguardava esclusivamente “gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione”. Ne deriva che agli interventi di ricostruzione a prescindere dalla circostanza che si tratti di ricostruzione fedele, che si tratti di ricostruzione vincolata o libera, si applicano gli oneri di urbanizzazione in una misura diversa che non può che essere quella delle nuove costruzioni, 3) La conclusione suscita qualche perplessità, ma non pare si possa giungere ad una conclusione diversa, se non attraverso un atto discrezionale del comune. La regione Lombardia non ha mai determinato nuove linee guida metodologiche per consentire ai comuni di procedere all’aggiornamento e/o adeguamento degli importi unitari degli oneri e ritenuta valida pertanto la metodologia di cui alla deliberazione n. 15 del 5 marzo 1977, redatta con riferimento alle tabelle approvate dalla regione Lombardia con DCC n. II/557 del 28 luglio 1977, in applicazione dell’art. 1 della LR n. 60/1977, i comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione o di integrale sostituzione, possono ridurre, ai sensi del citato co. 10-bis, gli oneri fino al 50% di quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione. Le tariffe degli oneri sono sempre state distinte tra nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, con l’obbligo per i comuni, a far data dal 2005, per la ristrutturazione edilizia, qualora non comportante demolizione e ricostruzione, di ridurre gli oneri del 50% rispetto a quelli stabiliti per le nuove costruzioni fino al 2014, per passare, dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 31/2014, alla riduzione del 60%. Nel 2012 è stata introdotta la possibilità,
129
per i comuni, di deliberare la riduzione fino al 50% degli oneri per le ristrutturazioni comportanti demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione, rispetto a quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione. Dal 2005, con l’entrata in vigore della LR n. 12/2005, gli oneri sono aggiornati ogni tre anni con la nuova metodologia di cui agli articoli 16 del dPR n. 380/2001 e 44 della L.R. n. 12/2005, ma pur sempre distinti tra nuove costruzioni e ristrutturazione edilizia. Queste tariffe, aggiornate o adeguate nel tempo in base agli indici ISTAT o ai costi base comunali, sono comunque distinte tra nuove costruzioni e interventi di ristrutturazione edilizia. Queste ultime sono stabilite con una riduzione del 50% rispetto a quelle delle nuove costruzioni, fino al 2014, per passare alla riduzione del 60% (sempre rispetto a quelle per le nuove costruzioni) dopo il 2014. Praticamente nulla cambia rispetto a prima, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione (ovvero l’integrale sostituzione) se non l’introduzione del comma 10-bis nell’art. 44, in base al quale per questi interventi è prevista la possibilità di applicare una diversa percentuale di riduzione delle tariffe per gli oneri di urbanizzazione. Non si può sostenere però che gli oneri per la ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” devono essere al 60% del nuovo, facendo riferimento al comma 10, ben sapendo che lo stesso comma richiama espressamente il precedente comma 8 applicabile agli interventi di ristrutturazione NON COMPORTANTI demolizione e ricostruzione. Il comma 10-bis, per altro, non consente la riduzione degli oneri, per le ristrutturazioni comportanti la demolizione e ricostruzione (e integrale sostituzione) nella misura oltre il 50% di quelli stabiliti per le nuove costruzioni. Quando si parla di “riduzione”degli oneri per la ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” in misura non inferiore al cinquanta per cento, la norma si riferisce, ovviamente, ad una percentuale di riduzione degli oneri superiore al 50%, ovvero una percentuale più alta di quella ammessa per la ristrutturazione “conservativa”. Il legislatore regionale con questa distinzione, infatti, ha voluto premiare quelli propriamente “ristrutturativi” rispetto a quelli “ricostruttivi o sostitutivi”, ma pur sempre ritenendoli di “recupero edilizio” sull’esistente. In questo caso non c’è bisogno di un’interpretazione dell’art. 44 in ordine agli interventi di ristrutturazione “comportanti demolizione e ricostruzione”, per l’applicazione degli oneri in maniera diversa da quella di cui al comma 8 stesso articolo, per cui risulterà: a) Per i comuni che hanno applicato il di-
URBANISTICA
sposto di cui al comma 10-bis dell’art. 44, devono applicare gli oneri di urbanizzazione stabiliti, per ciascuna destinazione funzionale, per le nuove costruzioni, ridotti della percentuale fino ad un massimo del cinquanta per cento rispetto a quelli stabiliti per le nuove costruzioni, al fine di favorire le trasformazioni urbanistiche e la riqualificazione edilizia. b) Per i comuni che non hanno né intendono deliberare il disposto di cui al comma 10-bis dell’art. 44, continueranno a far pagare gli oneri di urbanizzazione per gli stessi interventi, con le tariffe applicabili alle nuove costruzioni, per i motivi sopra espressi. In ogni caso per gli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano gli oneri stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 60% obbligatoriamente per la ristrutturazione “conservativa” e fino al 50% (facoltativo a discrezione dei comuni) per quella “ricostruttiva”. Come ho potuto verificare da approfondimenti e ricerche, alcuni comuni hanno già applicato la disposizione dell’art. 44, comma 10-bis della LR n. 12/2005, riducendo gli oneri di urbanizzazione stabiliti, per tutte le destinazioni funzionali, per gli interventi di nuova costruzioni da applicare agli interventi di ristrutturazione “ricostruttiva”, nella maggior parte del 50 per cento, mentre alcuni li hanno ridotti solo del 20 per cento. Esempio n. 1 - Comune di _________ Zona TUC (zone B):
nuova costruzione
ristrutturazione edilizia
Riduzione
50%
50%
oneri primari
€/mc. 6,59
€/mc. 3,30
oneri secondari
€/mc. 14,72 €/mc. 7,36
riducendo gli stessi del 60% per le ristrutturazioni NON comportanti demolizione e ricostruzione e solo del 20% (ma non oltre il 50% come da comma 10-bis – sempre se il comune decide in tal senso – per le ristrutturazioni COMPORTANTI demolizione e ricostruzione.
GIURISPRUDENZA PER RELIZZARE MURI DI CINTA E RECINZIONI DI MODESTA ENTITÀ BASTA LA SCIA
(C.d.S., sezione VI, sent. 4/1/2016, n. 2843 ) La realizzazione di un muro di cinta avente funzione di separazione di distinti lotti di pro-
N.B. In caso di ristrutturazione, definita dall’art. 27, co. 1, lett. d), L.R. n. 12/2005 NON comportanti demolizione e ricostruzione, vengono applicate le disposizioni dettate dalla LR 12/2005 nello specifico art. 44, co. 10, e gli oneri, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 60%. Esempio n. 2 - Comune di _________ Zona TUC (zone B): Riduzione
nuova costruzione
ristrutturazione edilizia 60% (co. 10)
20% (co.10bis)
oneri primari
€ / m c . €/mc. € / m c . 15,66 6,26 12,53
oneri secondari
€ / m c . €/mc. € / m c . 21,78 8,71 17,42
N.B. I dati stanno a significare che, ovviamente, la riduzione si applica sugli oneri stabiliti per gli interventi di nuova costruzione,
130
prietà se non incide sull’assetto complessivo del territorio e non produce un’apprezzabile trasformazione del territorio è soggetto a Segnalazione Certificata di inizio attività e non a Permesso di costruire. Secondo il Collegio, non essendo presente nel Dpr 380/2001 (TU edilizia) una normativa specifica in merito alla qualificazione giuridica di tali interventi, è necessario rifarsi all’entità delle opere assoggettandole al regime della SCIA ove le stesse non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistica-edilizia e a Permesso di costruire qualora detti interventi superino tale soglia. Nel caso di specie l’impatto sortito sul piano urbanistico-edilizio dell’opera di recinzione è stata giudicata di modesta entità in quanto l’opera superava di poco il piano di campagna e l’effettiva funzione divisoria era in concreto assicurata da una rete metallica infissa su di un muretto.
VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
COLLEGIO COSTRUTTORI NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
zata alla persona interessata. Nel dubbio è sempre utilizzabile l’indirizzo generico.
Il mutare delle condizioni del mercato nel quale le imprese associate si trovano ad operare impone un rapporto sempre più stretto e diretto tra gli uffici del Collegio - Ance Brescia e le imprese. La posta elettronica si è affermata come strumento sempre più utilizzato dalle imprese, oltre al tradizionale contatto telefonico, per porre quesiti e chiedere consulenza ai funzionari del Collegio – Ance Brescia. Per incentivare un rapporto più diretto e veloce si è ritenuto necessario adeguare la metodologia sinora adottata nella gestione dei messaggi per e-mail. Ciascun funzionario, o ufficio, dell’Associazione potrà d’ora in poi essere contattato mediante uno specifico indirizzo di posta elettronica, fermo restando quello sinora utilizzato come unico riferimento. Questi dunque i nuovi indirizzi per contattare gli uffici del Collegio - Ance Brescia:
COLLEGATO AMBIENTALE NORME PER PROMUOVERE MISURE DI “GREEN ECONOMY”
Generico: info@ancebrescia.it Direzione: Geom. Francesco Zanframundo: direzione@ancebrescia.it Servizio sindacale: Dr. Alessandro Scalvi: alessandro.scalvi@ancebrescia.it Dr. Marco Tenca: marco.tenca@ancebrescia.it Servizio tecnico: Ferdinando Capra: ferdinando.capra@ancebrescia.it Dr.ssa Sara Meschini: sara.meschini@ancebrescia.it Ing. Angelo Grazioli: angelo.grazioli@ancebrescia.it Servizio ambientale, tributario e trasporti: Rag. Enrico Massardi: enrico.massardi@ancebrescia.it Servizio amministrazione: Rosanna Chiodaroli: rosanna.chiodaroli@ancebrescia.it Mauro Rossi: mauro.rossi@ancebrescia.it Paola Esposito: paola.esposito@ancebrescia.it Uffici di Segreteria, CER srl e Prezziario opere edili: Daniela Allegri: daniela.allegri@cerbrescia.it Rag. Roberto De Lucchi: roberto.delucchi@cerbrescia.it P.i. Marco Schiavetta: marco.schiavetta@ancebrescia.it CER srl generico: info@cerbrescia.it Si invitano pertanto le imprese associate ad iniziare ad utilizzare gli indirizzi personalizzati sopra indicati, sapendo che, qualora la missiva venga inviata ad un funzionario o addetto non competente, verrà comunque reindiriz-
Dopo un iter parlamentare pluriennale, il 2 febbraio 2016 è entrata in vigore la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) finalizzata a promuovere misure di green economy e di contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali. Si illustrano di seguito le norme di interesse per il settore delle costruzioni. Incentivi e accordi di programma per favorire l’acquisto di prodotti post consumo (Art. 23) La disposizione integra il D.Lgs. 152/2006 con gli articoli dal 206 ter al 206 sexies, al fine di introdurre la possibilità (art. 206 ter) di stipulare appositi accordi e contratti di programma per l’erogazione di incentivi per le attività di: ■ produzione di beni derivanti da materiali riciclati “post consumo” o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi con priorità per i beni provenienti da rifiuti; ■ produzione e preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo; ■ produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per cui erano stati concepiti; ■ commercializzazione di prodotti realizzati con materiali plastici provenienti dal trattamento di prodotti giunti a fine vita o di aggregati riciclati marcati CE; nonché incentivi a favore di soggetti economici o pubblici che acquistano prodotti derivanti dai suddetti materiali. I soggetti con cui il Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente possono concludere i suddetti accordi sono: imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo, enti pubblici, soggetti pubblici o privati, associazioni di categoria, associazioni senza fini di lucro, soggetti incaricati di svolgere l’attività inerente alla responsabilità estesa del produttore. Si tratta di una disposizione che può presentare interessanti spunti operativi anche per il settore dei materiali da costruzione, nonché per i rifiuti da costruzione e demolizione. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (2 febbraio 2016) un decreto interministeriale dovrà (art. 206 quater) definire il livello degli incentivi e le percentuali minime di materiali post consumo presenti nei beni da essi derivanti. Mentre entro 120 giorni, sempre dalla data di entrata in vigore
131
del provvedimento (art. 206 quinquies), dovrà essere adottato un regolamento per stabilire i criteri e il livello di incentivo per l’acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti PANTONE dal 281 disassemblaggio di prodotti complessi. CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Sono previste inoltre RGB 0 - 40azioni - 104 premianti per l’utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche. Per cui è stabilito che (art.206 sexies)nelle more dell’adozione da parte delle Regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici al fine di consentire la piena fruibilità dal punto di vista acustico, le amministrazioni pubbliche prevedono nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole, per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei descrittori acustici definiti dalla norma Uni 11367/2010 e UNI 11532:2014. In particolare il comma 2 dell’art. 206 sexies stabilisce che nelle gare d’appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedano dei punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge è prevista l’emanazione di uno o più decreti per definire l’entità di tali premialità, i descrittori acustici, le percentuali minime di materiali post consumo presenti nei manufatti. Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo (Art. 28) L’articolo in commento interviene sul DM n.161/2012 - art.1 comma 1, lettera b) - per escludere dalla definizione di materiali da scavo “i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)”. Si ricorda che il DM n.161/2012 detta le condizioni per cui i materiali da scavo sono considerati sottoprodotti e non rifiuti e si applica alle terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata ambientale. Va precisato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 2016 ha approvato in secondo esame preliminare, un DPR in materia di terre e rocce destinato ad assorbire in un testo unico - attuando l’art.8 del DL 133/2014 - tutte le disposizioni attualmente vigenti sulla gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti.
PA CM RG
VARIE
Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti (Art. 29) La norma modifica l’art. 206 bis del D.Lgs. 152/2006 per trasferire le funzioni dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti al Ministero dell’Ambiente. Alle funzioni già previste vengono aggiunte: l’elaborazione di parametri per l’individuazione di costi standard e tariffari equi, l’individuazione di schemi tipo di contratto di servizio tra le Autorità d’ambito e gli affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti, nonché il rispetto della responsabilità estesa del produttore. Viene inoltre prevista la possibilità di avvalersi del parere dell’ISPRA. L’articolo interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti per conferire a Regioni e Province il compito di garantire la fruibilità - anche attraverso la pubblicazione sul sito web - di tutte le informazioni utili per definire lo stato di attuazione dei piani regionali. Risarcimento del danno e ripristino ambientale dei Siti di interesse nazionale (Art. 31) La disposizione modifica la disciplina delle transazioni per il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e il risarcimento del danno ambientale con l’introduzione nel D.Lgs. 152/2006 dell’art.306 bis. Viene espressamente abrogato (comma 2 art. 31) l’art.2 del D.L. 208/2008 che resta applicabile solo per gli schemi di contratto già comunicati a Regioni, Province e Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge. La nuova normativa prevede: ■ l’iniziativa della transazione spetta al soggetto nei cui confronti il Ministero ha avviato le procedure di bonifica o ripristino ambientale del Sin o intrapreso la relativa azione giudiziaria. ■ La proposta deve individuare: gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa, valutare i tempi necessari, contenere una liquidazione del danno mediante valutazione economica, prevedere un piano di monitoraggio e controllo in caso di pericolo di inquinamento residuo, tener conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati, contenere idonee garanzie finanziarie. In caso di concorso di più soggetti nella determinazione del danno e negli obblighi di bonifica, la proposta può essere formulata, anche solo da alcuni dei responsabili per l’intera obbligazione. ■ Il Ministero dell’Ambiente con proprio decreto dichiara la proposta, in possesso delle caratteristiche sopra elencate, ricevibile. ■ Nei successivi 30 giorni, se la proposta è stata dichiarata ricevibile, il Ministero convoca una Conferenza di servizi cui partecipano Regione ed enti locali territorialmente coinvolti.
La Conferenza, acquisito i pareri dell’ISPRA e dell’Istituto Superiore di Sanità, si pronuncia entro 180 giorni dalla convocazione approvando, respingendo o modificando la proposta. La deliberazione finale della Conferenza di servizi viene comunicata al proponente che la deve accettare nel termine di 60 giorni. Le determinazioni assunte dalla Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti gli atti decisori comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza. ■ Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall’interessato, il Ministero dell’Ambiente predispone uno schema di contratto sul quale si acquisisce il parere dell’Avvocatura dello Stato. Lo schema di contratto, che deve essere sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, è adottato con decreto dal Ministero dell’Ambiente. ■ In caso di inadempimento, previa diffida ad adempiere entro 30 gg e previa escussione delle garanzie finanziarie, il Ministero può dichiarare risolto il contratto. Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti (Art. 44) La norma modifica l’art. 191 del D.Lgs. 152/06in materia di ordinanze contingibili e urgenti. Viene stabilito che il potere del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco di emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedimenti che consentano di ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti, debba essere esercitato nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive europee. Viene inoltre introdotto il termine di 60 giorni entro cui il Ministero dell’Ambiente, in caso di inattività del Presidente della Giunta, può procedere con diffida ad adempiere e adottare, in via sostitutiva, i necessari provvedimenti.
normativa sulle attività estrattive sia nel caso che i materiali litoidi siano prodotti come obiettivo primario e che come sottoprodotto dell’attività di estrazione. Le attività estrattive sono oggetto di disciplina a livello regionale. Modifica dell’art. 5 bis della Legge 28/01/1994, n. 84 in materia di dragaggio (Art. 78) La disposizione interviene sull’utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale in due direzioni: a) modificando i possibili utilizzi, e le caratteristiche tecniche delle strutture di destinazione con l’aggiunta di un riferimento alle “delle migliori tecniche disponibili” in linea con gli standard di livello europeo; b) stabilendo la possibilità di escludere le aree interessate dai dragaggi dal perimetro del SIN, se caratterizzate da concentrazioni inquinanti inferiori ai valori di riferimento definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell’Ambiente.
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E MATERIALI RICICLATI - NOVITÀ La legge n. 221/2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 e in vigore dal 2 febbraio), ha introdotto alcune misure riguardanti le certificazioni ambientali e l’acquisto/utilizzo di materiali post consumo, nonché una proroga dei termini per l’esercizio della delega legislativa in materia di inquinamento acustico. Di queste misure, alcune necessitano di provvedimenti attuativi per diventare operative.
Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica (Art. 46) La disposizione abroga l’art. 6 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003 ovvero il divieto di smaltire in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kj/kg. Si tratta, per il settore delle costruzioni, delle guaine bituminose impermeabilizzanti. Con tale disposizione si supera il DL n. 210 del 30 dicembre 2015 c.d. “Milleproroghe 2016” (art. 8, comma 3) che aveva prorogato la possibilità di effettuare lo smaltimento in discarica di tali rifiuti sino al 29 febbraio 2016, pertanto il conferimento di questi materialirifiuti a discarica è a regime.
Importo della garanzia negli appalti verdi (art. 16, comma 1) E’ previsto che nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tali riduzioni sono cumulabili con la riduzione del 50% della stessa garanzia - ad oggi già in vigore - prevista in caso di possesso di certificazione di un sistema qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 (art. 75del D. Lgs. n. 163/2006).
Materiali litoidi (Art. 53) La norma sottopone i materiali litoidi alla
Costi del ciclo di vita (art. 16, comma 2) In caso di aggiudicazione di un contratto con
132
VARIE
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006), tra i criteri di valutazione dell’offerta, e in particolare riguardo al “costo di utilizzazione e manutenzione”, è inserita la considerazione dei consumi di energia e risorse naturali, delle emissioni inquinanti e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio. Qualora il bando preveda il suddetto criterio di valutazione, deve indicare i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero. Tale metodo di valutazione deve, tra l’altro, basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori. Criteri di assegnazione di agevolazioni e finanziamenti (art. 17) E’ stabilito che per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE); il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato. Incentivi per l’acquisto di aggregati riciclati (art. 23, comma 1) E’ previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, possa stipulare appositi accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto, tra l’altro,l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 12620:2013 (Aggregati per calcestruzzo). Tali accordi possono essere stipulati: ■ con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi; ■ con enti pubblici; ■ con soggetti pubblici o privati; ■ con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio; ■ con associazioni senza fini di lucro, di
promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali; ■ con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dello sviluppo economico dovrà individuare, sempre con decreto, le risorse finanziarie da destinare agli accordi e ai contratti di programma, e fissare le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti. Materiali post consumo per interventi sugli edifici scolastici, pavimentazioni stradali e barriere acustiche (art. 23, comma 1) E’ stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano prevedere, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 (Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari) e dalla norma UNI 11532:2014 (Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati). Nei bandi di gara devono essere previsti criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. E’ inoltre previsto che nelle gare d’appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, le Amministrazioni Pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture debbano prevedere criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dell’ambiente, con uno o più decreti, definirà, tra l’altro: ■ l’entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno; ■ i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento; ■ le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti. Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di inquinamento acu-
133
stico (art. 76) Il termine per l’esercizio della delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi miranti al riordino della normativa in materia di inquinamento acustico, è prorogato da 18 a 24 mesi a decorrere dal 25 novembre 2014. Tale delega è prevista dall’articolo 19, comma 1, della legge n. 161/2014, e prevede, tra i criteri e princìpi del riordino, anche la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
BONIFICA SITI - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DEI CONSORZI DI SCOPO
(Nota n.0054/Albo/Pres del 26 gennaio 2016 e Delibera n.1 del 30 gennaio 2013) Lo svolgimento dell’attività di bonifica di siti rientra tra quelle per cui il D.lgs. 152/2006 prevede, (art. 212, comma 5) l’obbligo per l’esecutore dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. È altresì opportuno ricordare preliminarmente che l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è necessaria sia che si tratti di opera privata, che di opera pubblica. Nella prassi poiché è sempre più diffuso il ricorso, tra le modalità operative, alla costituzione di apposite strutture quali “i consorzi di scopo”, l’Albo Gestori Ambientali, con la nota del 26 gennaio 2016 n.0054/Albo/Pres, ha fornito alcune indicazioni in risposta al quesito relativo ad un lavoro di importo superiore a 9.000.000,00 € e i cui esecutori, solo in parte, erano iscritti nella categoria 9, Classe A. Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la nota citata, si è espresso nel senso che l’iscrizione per la categoria 9, Classe A, dovrà essere in possesso, nel caso di consorzio di scopo, di tutti i soggetti che ne fanno parte. In proposito il Comitato ha stabilito che i consorzi di scopo possono iscriversi nella categoria 9, classe A, dell’Albo, anche in assenza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, purché sussistano le seguenti condizioni: ■ tutti i soggetti consorziati devono essere iscritti nella classe A, della categoria 9 e fare parte del RTI a cui è stato aggiudicato l’appalto; ■ l’esistenza e la durata del consorzio devono essere collegate ai lavori di bonifica oggetto dell’appalto e il consorzio per espressa clausola statutaria deve, al termine dei lavori, essere estinto, cancellato dal Registro delle Imprese e conseguentemente dall’Albo Gestori Ambientali. La questione nasceva dal fatto che i consorzi di scopo non sono, per loro stessa natura, in possesso del requisito richiesto dall’Allegato alla Delibera dell’Albo Nazionale Gestori
VARIE
Ambientali n. 1 del 30 gennaio 2013 ai fini dell’iscrizione in categoria 9, relativamente a pregressi interventi di bonifica.
MUD 2016 - MODELLO DI DICHIARAZIONE (DPCM del 21 dicembre 2015)
Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2015 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016” pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015) è stato approvato il MUD (Modello di dichiarazione unica ambientale) per l’anno 2016. Per il 2016 è stato confermato il modello già utilizzato per l’anno 2015 ed allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2014). Questo modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2016 (data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n.70) con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
SISTRI - NUOVO RINVIO Il Decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (art. 8, comma 1, del cd. Decreto Legge “Milleproroghe 2016”) ha prorogato di un anno, ovvero sino al 31 dicembre 2016, la moratoria delle sanzioni legate all’operatività del SISTRI (art. 260 bis commi da 3 a 9), disponendo di fatto la prosecuzione del sistema a doppio binario, ovvero la coesistenza, per i soggetti tenuti al SISTRI, dei relativi obblighi di iscrizione e di quelli cartacei legati al formulario, registro di carico e scarico e MUD (artt.189, 190, 193 del Dlgs. 152/2006). Restano quindi in vigore (già dal 1/4/2015 secondo quanto disposto dalla legge n.11 del 27/02/2015) le sanzioni legate alla mancata iscrizione e al mancato pagamento dei contributi (art. 260 bis commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006). L’art. 8, comma 3, del Decreto Legge “Milleproroghe 2016” contiene anche la proroga al 29 febbraio 2016 della possibilità - art.6 comma 1 lettera p) del Decreto Legislativo n.36 del 13 gennaio 2003 - di smaltire in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kj/kg. Si tratta, per il settore delle costruzioni, delle guaine bituminose impermeabilizzanti.
A questo proposito va segnalato però che il divieto, in passato già oggetto di proroghe, è stato abrogato dal Disegno di Legge 2093/B “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” approvato definitivamente alla Camera il 22 dicembre 2015, ma ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta.
EDILIZIA PUBBLICA - IN VIGORE IL DECRETO SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, è stato pubblicato il D.M. 24 dicembre 2015 concernente l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. Con tale decreto, vengono quindi adottati, anche per il settore dell’edilizia, i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), di cui agli allegati tecnici contenuti nello stesso decreto, come previsto dall’articolo 2 del decreto interministeriale dell’11 aprile 2008, che, come noto, ha adottato il Piano D’azione sul Green Procurement (c.d. PAN GPP). Il rispetto dei CAM per l’edilizia sarà sottoposto al monitoraggio dell’Osservatorio dei contratti Pubblici, cui le stazioni appaltanti dovranno comunicare, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dall’ Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all’applicazione dei criteri ambientali minimi adottati.
LOCAZIONI PROROGATO IL BLOCCO DELL’ADEGUAMENTO DEI CANONI VERSO LA P.A. (DL n. 95/2012 e DL n. 210/2015)
L’articolo 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del DL n. 210 del 30 dicembre 2015 (pubblicato sulla GU n 302 del 30/12/2015 e in vigore dallo stesso giorno) al comma 6 dispone anche per l’anno 2016 il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili dati locazioni alla pubbliche amministrazioni (comprese le autorità indipendenti e la Consob) utilizzati per fini istituzionali. La norma in pratica modifica il comma 1 dell’articolo 3 del DL n. 95/2012 che aveva disposto inizialmente che il mancato ade-
134
guamento Istat valesse solo per il triennio 2012-2014 mentre il decreto “milleproroghe” dello scorso anno aveva disposto la proroga fino a tutto il 2015.
CODICE DELLA STRADA - CHIARIMENTI SUI PAGAMENTI DELLE SANZIONI CON STRUMENTI ELETTRONICI Con circolare prot. 300/A227/16/127/34 del 14 gennaio 2016, firmata dal Dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale per la polizia stradale - del ministero dell’Interno sono state fornite indicazioni utili ad evitare il rischio di pagare in ritardo le multe stradali (ed incorrere così nell’aggravio della sanzione comminata) quando si utilizzino strumenti elettronici di pagamento ormai particolarmente diffusi nella prassi e correlati ai servizi di home banking. In prim’ordine, ricorda la circolare, per violazioni al Codice della strada per le quali è prevista una sanzione pecuniaria il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Inoltre, salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale somma è ridotta ulteriormente del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La somma dovuta può essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore tramite conto corrente postale o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. E’ fondamentale distinguere la data della valuta e quella della corresponsione in particolare in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici prestando attenzione a come avviene effettivamente la procedura di accreditamento. Se si utilizzano i servizi forniti con l’online banking l’effetto liberatorio per il soggetto tenuto al pagamento avviene solo e soltanto dalla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale. E’ quindi molto importante assicurarsi che la data della valuta sia tempestiva come lo stesso pagamento per non vedersi recapitare richieste di conguaglio successive. Per le altre tipologie di pagamento (in contanti direttamente all’organo accertatore della violazione o tramite conto corrente postale) ha valore liberatorio la data in cui viene effettuato il versamento.
ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ANCE INFORMA
Newsletter del 05/02/2016
ai piani paesaggistici
In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Opere pubbliche e lavoro: approvate le proroghe chieste dell’Ance
Dia, non è più obbligatoria la presentazione telematica
Newsletter del 29/01/2016 Oltre 46 mila occupati nelle costruzioni grazie alle risorse per l’edilizia scolastica Valutazione ambientale strategica: in crescita l’applicazione regionale Urbanistica e territorio, tutte le misure della “Green Economy” Decreto territorio: nuove risorse per Giubileo e case popolari
Rapporto tra contribuenti e fisco: conclusa l’indagine conoscitiva Case “di lusso”, conta la superficie totale e non l’abitabilità Acquisto case in classe A e B: l’Ance chiede chiarimenti sulla detassazione Stabilità 2016, tutte le misure per le infrastrutture Recupero sottotetti: le regole regionali non possono derogare
Edilizia pubblica, in vigore il decreto sui Criteri ambientali minimi Stabilità 2016, le disposizioni in materia di lavori pubblici Concessione della Cigo, definite le sedi Inps competenti Dimissioni consensuali, on line il nuovo modulo di convalida Lavoratori in pensione, sì all’esonero contributivo per chi assume Politiche giovanili: ripartite le risorse del Fondo nazionale Evasione contributiva, operativa la depenalizzazione
135
Ambiente e gestione dei rifiuti: il punto sulle norme dellaq Green economy Formedil, al via l’avviso pubblico “Botteghe di mestiere e dell’innovazione” Fondimpresa: sospesi i finanziamenti per i piani formativi Lavoratori extracomunitari, pubblicato il decreto flussi 2016 Durc: la tabella delle agevolazioni che richiedono la regolarità
RAPPRESENTANZE DEL COLLEGIO Vice Presidente ANCE delega economico-fiscale-tributaria geom. Giuliano Campana Comitati e Commissioni ANCE:
Relazioni industriali ed affari sociali sig. Ernesto Bruni Zani
Opere pubbliche
geom. Mario Parolini (vicepresidente) geom. Primo Ider
Centro studi
geom. Paolo Bettoni
Edilizia e territorio
sig. Giorgio Archetti
Tecnologia innovazione e ambiente
geom. Paolo Bettoni
Commissione economico - fiscale tributario Comitato lavori all'estero
sig. Giorgio Archetti arch. Davide Campana geom. Gianfranco Ronchi
Commissione sicurezza sul lavoro
geom. Primo Ider
Comitato calcestruzzo preconfezionato
sig. Corrado Gatti
Comitato lavori complementari sig. Ernesto Bruni Zani Comitato applicazione bitumi e derivati
sig. Cesare Facchetti geom. Stefano Vezzola
Gruppo di imprese stradali
rag. Fausto Gasparini geom. Primo Ider geom. Mario Parolini
Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori
sig.ra Emilia Ardesi ing. Alberto Mazzola sig. Santo Prandelli
Anicle (Associazione Costruttori Linee Elettriche) geom. Mario Roda
sig. Arturo Foi (presidente Collegio Sindacale)
Comitato tecnico CRESME
ing. Fabio Rizzinelli
Confidi Lombardia s.c.
geom. Alberto Silvioli (Amministatore delegato)
Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni
rag. Tiziano Pavoni
Commissione preposta al ÂŤPrezziario Opere EdiliÂť geom. Primo Ider
ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2016
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it
ADV_ELMA_205x296_NOTIZIARIO_2015.indd 1
14/01/15 11.50
ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia